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R. e il Ministero della salute, con ordinanza del 21 settembre 2022, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di G. R.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 6 giugno 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Giuseppe Alberto Romeo per G. R.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 21 settembre 2022, la Corte d\u0026#8217;appello di Roma, sezione quarta lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede che il diritto all\u0026#8217;indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermit\u0026#224;, da cui siano derivati danni permanenti all\u0026#8217;integrit\u0026#224; psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-papillomavirus (anti-HPV).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente espone che G. R. aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli con cui era stata respinta la domanda, presentata dai genitori quando lei era ancora minorenne, v\u0026#242;lta a ottenere l\u0026#8217;indennizzo previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 e l\u0026#8217;assegno \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 2, comma 2) della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte d\u0026#8217;appello riferisce che, all\u0026#8217;esito della consulenza tecnica d\u0026#8217;ufficio, veniva accertato il nesso di causalit\u0026#224; tra lo sviluppo della patologia, all\u0026#8217;epoca gi\u0026#224; \u0026#171;emergente ed \u003cem\u003ein fieri\u003c/em\u003e\u0026#187;, e la somministrazione della terza dose di vaccino anti-HPV, che aveva \u0026#171;fatto acutamente emergere sul piano sintomatologico-clinico la patologia in questione (diabete)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003ereputa le censure rilevanti, in quanto l\u0026#8217;appellante si era sottoposta alla profilassi nel corso di una campagna vaccinale contro l\u0026#8217;infezione da HPV, che mirava a raggiungere una copertura \u0026#171;pari al 95% della categoria target\u0026#187;, costituita da ragazze nel corso del loro dodicesimo anno di vita. Inoltre, era stato accertato il nesso di causalit\u0026#224; tra il vaccino somministrato e la patologia riportata dall\u0026#8217;interessata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la Corte d\u0026#8217;appello, esclusa la possibilit\u0026#224; di accedere a un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, ritiene che solo una sentenza additiva di parziale illegittimit\u0026#224; costituzionale consenta di riconoscere il diritto all\u0026#8217;indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deduce che la tutela indennitaria, inizialmente accordata dal legislatore nell\u0026#8217;ambito delle vaccinazioni obbligatorie, \u0026#232; stata di seguito estesa anche alle profilassi \u0026#171;sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica a seguito di significativi arresti della Corte Costituzionale, fino a ricomprendere conseguenze invalidanti di vaccinazioni assunte nell\u0026#8217;ambito della politica sanitaria anche solo promossa dallo Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando la sentenza di questa Corte n. 118 del 2020, il rimettente fa propria l\u0026#8217;affermazione secondo cui, nella prospettiva della salute quale interesse della collettivit\u0026#224;, non vi \u0026#232; differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione, poich\u0026#233;, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore di un trattamento vaccinale, si sviluppa un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorit\u0026#224; sanitarie. Tale affidamento \u0026#171;rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell\u0026#8217;interesse collettivo, al di l\u0026#224; delle particolari motivazioni che muovono i singoli\u0026#187;. Sarebbe, dunque, giustificata la traslazione in capo alla collettivit\u0026#224;, \u0026#171;obiettivamente favorita dalle scelte individuali\u0026#187;, degli effetti dannosi che dovessero, per ipotesi, derivare dalle vaccinazioni raccomandate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003esostiene che la mancata previsione del diritto all\u0026#8217;indennizzo in caso di patologie permanenti derivanti dalla vaccinazione anti-papillomavirus, oggetto di diffuse e reiterate campagne di comunicazione e di raccomandazione, leda gli artt. 2, 3 e 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConformemente a quanto sostenuto da questa Corte, \u0026#171;le esigenze di solidariet\u0026#224; sociale e di tutela della salute del singolo richied[erebbero] che sia la collettivit\u0026#224; ad accollarsi l\u0026#8217;onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo\u0026#187; (viene citata la sentenza n. 268 del 2017, che richiama la sentenza n. 107 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio G. R., parte del processo principale, la quale, a sostegno della fondatezza delle questioni, ha parimenti sottolineato le ragioni \u0026#8211; riconducibili al principio di solidariet\u0026#224; \u0026#8211; per cui, \u0026#171;sul piano degli interessi garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, \u0026#232; giustificata la traslazione in capo alla collettivit\u0026#224;, obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente conseguano dalle vaccinazioni raccomandate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe affermazioni gi\u0026#224; accolte dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate, in proposito, le sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012) ben si attaglierebbero al caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, atteso che la campagna di vaccinazione in questione era stata avviata nel 2007 e che le somministrazioni, a seguito delle quali l\u0026#8217;interessata aveva riportato danni irreversibili, erano avvenute tra febbraio e settembre 2009. A partire dal 2008, peraltro, le autorit\u0026#224; sanitarie del Lazio avevano esercitato \u0026#171;un\u0026#8217;intensa attivit\u0026#224; di raccomandazione, informazione e sensibilizzazione per l\u0026#8217;esecuzione della terapia preventiva dell\u0026#8217;infezione da papilloma virus\u0026#187;, che mirava a una copertura superiore all\u0026#8217;obiettivo statale del 95 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ulteriore conferma dell\u0026#8217;affidamento ingenerato nella comunit\u0026#224; circa l\u0026#8217;utilit\u0026#224;, anche collettiva, della vaccinazione in parola, la ricorrente ha precisato che, \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;intesa Stato Regioni che prevedeva la strategia per la diffusione della vaccinazione contro l\u0026#8217;infezione da HPV in Italia, gli operatori presso le strutture pubbliche del SSN e i medici di medicina generale [erano stati] identificati come un punto di riferimento essenziale per la famiglia\u0026#187;, assieme alle associazioni dei genitori, alle societ\u0026#224; scientifiche e agli esponenti dell\u0026#8217;ambito sanitario e della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il 17 maggio 2023 \u0026#232; stata depositata, fuori termine, una memoria illustrativa della parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 6 giugno 2023 \u0026#232; stata udita la difesa della parte, che ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 21 settembre 2022, la Corte d\u0026#8217;appello di Roma, sezione quarta lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede che il diritto all\u0026#8217;indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermit\u0026#224;, da cui siano derivati danni permanenti all\u0026#8217;integrit\u0026#224; psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-HPV.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente argomenta la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, affermando che la vaccinazione effettuata era stata raccomandata dalle autorit\u0026#224; competenti e che era stato accertato il nesso di causalit\u0026#224; tra lo sviluppo della patologia permanente e la somministrazione della terza dose di vaccino anti-HPV.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, stante l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di percorrere la via di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, solo la dichiarazione di parziale illegittimit\u0026#224; costituzionale della stessa potrebbe consentire di riconoscere alla parte danneggiata il diritto all\u0026#8217;indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello sostiene, inoltre, la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidariet\u0026#224; sociale e di tutela della salute del singolo richiederebbero di far gravare sulla collettivit\u0026#224; l\u0026#8217;onere del pregiudizio subito da chi si sia attenuto al comportamento raccomandato dalle autorit\u0026#224; sanitarie competenti, in difesa della salute di tutti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sono fondate in riferimento a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 prevede il diritto all\u0026#8217;indennizzo a beneficio di chi abbia subito \u0026#171;lesioni o infermit\u0026#224;, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrit\u0026#224; psico-fisica\u0026#187;, a causa di \u0026#171;vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorit\u0026#224; sanitaria nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl diritto all\u0026#8217;indennizzo, diversamente dalla pretesa risarcitoria che ha fonte nel compimento di un illecito, rinviene il proprio fondamento nel dovere giuridico di solidariet\u0026#224; che grava sulla collettivit\u0026#224;, l\u0026#224; dove \u0026#8211; per il tramite delle autorit\u0026#224; competenti \u0026#8211; sia richiesto al singolo di attenersi a una condotta che preservi non solo la salute propria, ma anche quella degli altri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChi adempia a tale obbligo, e riporti per effetto del vaccino una patologia con effetti menomativi permanenti della integrit\u0026#224; psico-fisica, ha diritto, in base alla norma censurata, a un indennizzo, purch\u0026#233; \u0026#8211; come precisa l\u0026#8217;art. 4 della medesima legge n. 210 del 1992 \u0026#8211; sussista un nesso di causalit\u0026#224; fra la somministrazione del vaccino e la lesione del diritto alla salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore \u0026#8211; in conformit\u0026#224; a quanto gi\u0026#224; deciso dalla sentenza n. 307 del 1990 di questa Corte \u0026#8211; ha, dunque, dettato una disciplina la cui \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e si rinviene nella reciprocit\u0026#224; dei vincoli che scaturiscono dal principio di solidariet\u0026#224;: la collettivit\u0026#224; \u0026#232; tenuta a essere \u0026#8220;solidale\u0026#8221; e a tutelare il diritto alla salute di chi sia stato, a sua volta, \u0026#8220;solidale\u0026#8221; con gli altri, per aver tenuto un comportamento che protegge la salute di tutti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;[S]e il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettivit\u0026#224; (art. 32 della Costituzione) giustifica l\u0026#8217;imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori\u0026#187; \u0026#8211; ha osservato questa Corte nella sentenza n. 27 del 1998 \u0026#8211; \u0026#171;esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicch\u0026#233;, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi \u0026#232; stato sottoposto, il dovere di solidariet\u0026#224;, previsto dall\u0026#8217;art. 2 della Costituzione, impone alla collettivit\u0026#224;, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una \u0026#8220;equa indennit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; A fronte della previsione legislativa di un diritto all\u0026#8217;indennizzo correlato alle ipotesi in cui l\u0026#8217;ordinamento impone un obbligo di vaccinarsi, questa Corte si \u0026#232; pronunciata pi\u0026#249; volte al fine di estendere il medesimo diritto in presenza di vaccinazioni che le autorit\u0026#224; pubbliche sanitarie raccomandano a difesa della salute collettiva (sentenza n. 118 del 2020, con riguardo alla vaccinazione anti-epatite A; sentenza n. 268 del 2017, attinente a quella antinfluenzale; sentenza n. 107 del 2012, inerente alle vaccinazioni anti-morbillo, parotite e rosolia; sentenza n. 423 del 2000, relativa a quella anti-epatite B; e, infine, sentenza n. 27 del 1998, riferita alla vaccinazione antipoliomielitica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Al contempo, anche il legislatore \u0026#232; intervenuto nuovamente, rendendo obbligatorie e gratuite, per i minori di et\u0026#224; da zero a sedici anni, molte delle vaccinazioni sopra citate, che in precedenza erano solo raccomandate (art. 1, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n. 119). Inoltre, con l\u0026#8217;art. 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, dello stesso d.l. n. 73 del 2017, come convertito, ha precisato che le disposizioni \u0026#171;di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell\u0026#8217;articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermit\u0026#224; dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; psico-fisica\u0026#187;. E, in sede di conversione del decreto-legge, alcune vaccinazioni contemplate dal citato art. 1 (in particolare, quelle anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-pneumococcica; anti-rotavirus) da obbligatorie sono divenute raccomandate (sentenza n. 129 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi seguito, l\u0026#8217;art. 20, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, nonch\u0026#233; per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto la tutela indennitaria in caso di danni permanenti alla integrit\u0026#224; psico-fisica conseguenti alla vaccinazione meramente raccomandata anti SARS-CoV-2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Evocato per rapidi tratti il quadro legislativo e giurisprudenziale nel quale si colloca la norma censurata, occorre ora richiamare le ragioni, e correlativamente le condizioni, che \u0026#8211; secondo questa Corte \u0026#8211; determinano la necessit\u0026#224; costituzionale di riconoscere un diritto all\u0026#8217;indennizzo a chi subisca una menomazione permanente dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; psico-fisica per essersi sottoposto a un trattamento vaccinale non obbligatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dovere della collettivit\u0026#224; di riconoscere una simile tutela sussiste se il singolo si \u0026#232; attenuto a un comportamento che oggettivamente persegue la finalit\u0026#224; di proteggere la salute generale: ci\u0026#242; che rileva \u0026#232; \u0026#171;l\u0026#8217;esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario\u0026#187; (sentenza n. 423 del 2000; in senso analogo, sentenze n. 118 del 2020 e n. 268 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAffinch\u0026#233;, dunque, si instauri una corrispondenza fra il comportamento individuale e l\u0026#8217;obiettivo della tutela della salute collettiva \u0026#232; necessario e sufficiente, da un lato, che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica promuova campagne di informazione e di sollecitazione dirette a raccomandare la somministrazione del vaccino non solo a tutela della salute individuale, ma con la precipua funzione di assicurare la pi\u0026#249; ampia immunizzazione possibile a difesa della salute collettiva e, da un altro lato, che la condotta del singolo si attenga alla profilassi suggerita dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica nell\u0026#8217;interesse generale (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTramite la campagna vaccinale l\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica fa appello alla autodeterminazione dei singoli (o alla responsabilit\u0026#224; genitoriale, ove si tratti di vaccinazioni raccomandate ai minori), ingenerando \u0026#171;negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorit\u0026#224; sanitarie\u0026#187; (sentenza n. 118 del 2020). Di conseguenza, in ambito medico, raccomandare e prescrivere finiscono per essere percepite quali azioni \u0026#171;\u0026#8220;egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo\u0026#8221; (sentenza n. 5 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 137 del 2019), cio\u0026#232; la tutela della salute (anche) collettiva\u0026#187; (ancora, sentenza n. 118 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;[L]a ragione determinante del diritto all\u0026#8217;indennizzo\u0026#187; risiede, pertanto, nel perseguimento con la propria condotta dell\u0026#8217;interesse collettivo alla salute e non nella \u0026#171;obbligatoriet\u0026#224; in quanto tale del trattamento, la quale \u0026#232; semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse\u0026#187; (sentenza n. 226 del 2000; in senso analogo, sentenze n. 118 del 2020 e n. 107 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta tecnica dell\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; o della raccomandazione, del resto, oltre a essere frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra singoli e autorit\u0026#224; pubblica, pu\u0026#242; dipendere da condizioni sanitarie differenti nella popolazione di riferimento, spesso correlate a diversi livelli di rischio: tutti profili che non possono condizionare la previsione o l\u0026#8217;assenza del diritto all\u0026#8217;indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFerma, dunque, restando la diversit\u0026#224; fra le \u0026#171;due tecniche\u0026#187;, di cui l\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica pu\u0026#242; ritenere di avvalersi (sentenze n. 118 del 2020, n. 423 e n. 226 del 2000), nondimeno tra obbligo e raccomandazione non si apprezza una diversit\u0026#224; qualitativa (sentenza n. 268 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Alla luce delle ragioni e dei presupposti delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, si deve ritenere che, nel caso della vaccinazione anti-HPV, la mancata previsione del diritto all\u0026#8217;indennizzo v\u0026#236;oli gli artt. 2, 3 e 32 Cost., in considerazione della ampia e diffusa campagna vaccinale concernente tale profilassi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Nel periodo in cui la ricorrente si era sottoposta alla somministrazione del vaccino anti-HPV, nella Regione Lazio, e \u0026#8211; pi\u0026#249; in generale \u0026#8211; nel territorio nazionale, era in atto una estesa campagna vaccinale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.1.\u0026#8211; Le autorit\u0026#224; competenti, all\u0026#8217;esito di una accurata indagine scientifica ed epidemiologica, avevano evidenziato il rischio di un\u0026#8217;ampia diffusione del virus HPV, trasmissibile per via sessuale e coinvolto nell\u0026#8217;eziologia sia di lesioni genitali (femminili e maschili), sia di talune forme di carcinoma (in particolare, alla cervice uterina).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa campagna vaccinale era stata preceduta dal parere, reso dal Consiglio superiore di sanit\u0026#224; l\u0026#8217;11 gennaio 2007, favorevole alla somministrazione del vaccino a spese del Servizio sanitario nazionale, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2007, che indirizzava il trattamento sanitario alle ragazze nel dodicesimo anno di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obiettivo previsto dall\u0026#8217;intesa era il raggiungimento, nel termine di cinque anni, di una copertura vaccinale pari al 95 per cento della popolazione \u003cem\u003etarget\u003c/em\u003e, nella consapevolezza che \u0026#171;[l]a disponibilit\u0026#224; del vaccino anti-HPV [avrebbe rappresentato], oltre che un\u0026#8217;importante occasione di prevenzione individuale, soprattutto una rilevante opportunit\u0026#224; per l\u0026#8217;intera comunit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tale ragione, sin da principio, era stato previsto l\u0026#8217;inserimento delle dosi somministrate nell\u0026#8217;anagrafe vaccinale ed era stata programmata una attivit\u0026#224; di monitoraggio, v\u0026#242;lta a verificare la copertura raggiunta. L\u0026#8217;intesa, inoltre, promuoveva diffuse strategie di comunicazione, demandandole anche a organi statali, a partire dal Ministero della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.2.\u0026#8211; In attuazione dell\u0026#8217;intesa, le regioni si erano impegnate a gestire la somministrazione dei vaccini e a partecipare al programma di valutazione della loro efficacia e sicurezza, verificando l\u0026#8217;impatto epidemiologico sulla popolazione \u0026#171;sia attraverso la rigorosa raccolta dei dati sia garantendo un\u0026#8217;adeguata partecipazione ai programmi di studio in atto o di futura attivazione\u0026#187; (ancora, la citata intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello specifico, la Regione Lazio aderiva alla campagna vaccinale, aggiornando con delibera della Giunta regionale 29 febbraio 2008, n. 133, il \u0026#171;Piano Regionale Vaccini\u0026#187; e introducendo nel calendario la profilassi anti-HPV. A partire dall\u0026#8217;aprile 2008, la stessa Regione avviava la fase attuativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.3.\u0026#8211; Si sono poi susseguiti a livello statale vari piani nazionali di prevenzione vaccinale che hanno contemplato la profilassi anti-HPV e hanno confermato le scelte strategiche indicate nell\u0026#8217;intesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, negli anni, \u0026#232; stato rimodulato il programma relativo alla copertura vaccinale, in considerazione di un iniziale riscontro inferiore alle attese da parte della popolazione destinataria della raccomandazione (Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014). Successivamente, il trattamento \u0026#232; stato offerto a titolo gratuito anche ai ragazzi nel dodicesimo anno d\u0026#8217;et\u0026#224; (Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019), nell\u0026#8217;acquisita convinzione che solo la immunizzazione degli \u0026#171;adolescenti di entrambi i sessi [avrebbe garantito] la massima protezione da tutte le patologie HPV correlate\u0026#187;. Inoltre, sempre nel Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 la raccomandazione \u0026#232; stata indirizzata ad ampio spetto e rivolta, in specie, a \u0026#171;tutte le donne\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), all\u0026#8217;Allegato 1, ha ascritto il vaccino anti-HPV fra i livelli essenziali di assistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, nel Piano nazionale prevenzione vaccinale 2023-2025 \u0026#232; stato ribadito il fine della tutela della salute collettiva, costituito dalla \u0026#171;protezione anche degli individui non vaccinati attraverso l\u0026#8217;immunit\u0026#224; di gregge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;attitudine della descritta campagna vaccinale a ingenerare un affidamento nella popolazione non viene scalfita dalla circostanza che essa sia stata inizialmente demandata alle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSeppure l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di pianificazione e di organizzazione sia stata da principio affidata alle regioni, \u0026#171;in considerazione delle diverse realt\u0026#224; dei Servizi Sanitari Regionali e delle loro modalit\u0026#224; di funzionamento\u0026#187; (cos\u0026#236; il citato parere del Consiglio superiore di sanit\u0026#224; dell\u0026#8217;11 gennaio 2007), la campagna vaccinale si \u0026#232; sempre svolta sotto l\u0026#8217;\u0026#232;gida dell\u0026#8217;intesa del 20 dicembre 2007 e dietro diretto coordinamento del Ministero della salute, che aveva il compito di individuare le azioni di arruolamento attivo, comprendenti \u0026#171;interventi di informazione e comunicazione rivolti ai soggetti target e alle loro famiglie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre \u0026#8211; in linea con quanto gi\u0026#224; in passato sostenuto da questa Corte (sentenza n. 118 del 2020) \u0026#8211; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; delle regioni ha trovato ampi \u0026#171;riscontri e corrispondenze nei piani vaccinali nazionali\u0026#187; (in particolare nei piani di prevenzione vaccinale 2012-2014, 2017-2019 e 2023-2025) e in atti ulteriori che \u0026#171;prescindono da riferimenti territoriali specifici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Conclusivamente, in conformit\u0026#224; ai criteri individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017, n. 107 del 2012, n. 423 del 2000 e n. 27 del 1998), \u0026#232; dato ravvisare il presupposto della prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione da parte delle autorit\u0026#224; sanitarie pubbliche circa l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di sottoporsi alla vaccinazione contro il virus HPV \u0026#171;a presidio della salute di ciascun singolo, dei soggetti a rischio, dei pi\u0026#249; fragili, e in definitiva della collettivit\u0026#224; intera\u0026#187; (ancora, sentenza n. 118 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nel non prevedere il diritto all\u0026#8217;indennizzo per il vaccino anti-HPV, si pone in contrasto con i plurimi parametri costituzionali evocati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Lede l\u0026#8217;art. 2 Cost., poich\u0026#233; v\u0026#236;ola il principio di solidariet\u0026#224; che impone alla collettivit\u0026#224; di essere, per l\u0026#8217;appunto, \u0026#8220;solidale\u0026#8221; con il singolo che subisce un danno per essersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorit\u0026#224; a tutela dell\u0026#8217;interesse collettivo (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; V\u0026#236;ola l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente pregiudica chi spontaneamente si attiene alla condotta richiesta dagli organi preposti alla difesa del diritto alla salute della collettivit\u0026#224;, rispetto a coloro il cui comportamento \u0026#232; adesivo a un obbligo giuridico presidiato da rimedi deterrenti (in senso analogo, sentenze n. 268 del 2017 e n. 27 del 1998). In particolare, una differenziazione che negasse il diritto all\u0026#8217;indennizzo nel primo caso si risolverebbe in una patente irrazionalit\u0026#224; della legge, poich\u0026#233; riserverebbe \u0026#171;a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilit\u0026#224; generale per ragioni di solidariet\u0026#224; sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione\u0026#187; (sentenza n. 27 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.3.\u0026#8211; Infine, la norma censurata contravviene all\u0026#8217;art. 32 Cost., poich\u0026#233; priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si \u0026#232; sottoposto al vaccino (anche) nell\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224; (cos\u0026#236; sentenze n. 15 del 2023, n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Per le ragioni esposte, l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 \u0026#232; costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermit\u0026#224;, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrit\u0026#224; psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermit\u0026#224;, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrit\u0026#224; psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 settembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Salute - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie - Spettanza anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermit\u0026#224;, da cui siano derivati danni irreversibili all\u0027integrit\u0026#224; psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti papilloma virus.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45787","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Trattamenti vaccinali raccomandati - Medesimo fondamento di quelli obbligatori - Conseguente affidamento del singolo nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie. (Classif. 081002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTramite la campagna vaccinale l’autorità pubblica fa appello alla autodeterminazione dei singoli (o alla responsabilità genitoriale, ove si tratti di vaccinazioni raccomandate ai minori), ingenerando negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie, sicché, in ambito medico, raccomandare e prescrivere finiscono per essere percepite quali azioni egualmente doverose in vista dell’obiettivo della tutela della salute (anche) collettiva. Ferma restando la diversità fra le «due tecniche», di cui l’autorità pubblica può ritenere di avvalersi, nondimeno tra obbligo e raccomandazione non si apprezza una diversità qualitativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 129/2023; S. 118/2020 – mass. 43420; S. 137/2019; S. 5/2018 – mass. 39690; S. 268/2017 – mass. 40637; S. 423/2000; S. 226/2000; S. 107/2012; S. 27/1998 – mass. 23685\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45788","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45788","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Diritto all\u0027indennizzo - Riconoscimento a favore dei soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui sia derivata loro una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di trattamenti vaccinali obbligatori o raccomandati - Fondamento - Dovere di solidarietà nei confronti di chi si è attenuto a un comportamento finalizzato a proteggere la salute generale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione che non prevede il diritto all\u0027indennizzo a favore di soggetti che abbiano subito una menomazione permanente dell\u0027integrità psico-fisica per essersi sottoposti a vaccinazione contro il contagio da papilloma-virus umano-HPV). (Classif. 081002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di solidarietà impone alla collettività di essere “solidale” con il singolo che subisce un danno per essersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorità a tutela dell’interesse collettivo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 118/2020 – mass. 43420; S. 268/2017 – mass. 40636; S. 107/2012\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSe il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 Cost.) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà, previsto dall’art. 2 Cost., impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una «equa indennità». (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 15/2023 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e45317; S. 5/2018 – mass. 39690; S. 27/1998; S. 258/1994 – mass. 20856; S. 307/1990 – mass. 15628)\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl dovere della collettività di riconoscere la tutela – consistente nel diritto all’indennizzo in favore di chi subisca una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica per essersi sottoposto a un trattamento vaccinale – sussiste se il singolo si è attenuto a un comportamento che oggettivamente persegue la finalità di proteggere la salute generale; ciò che rileva, infatti, è l’esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario. Affinché, dunque, si instauri una corrispondenza fra il comportamento individuale e tale obiettivo è necessario e sufficiente, da un lato, che l’autorità pubblica promuova campagne di informazione e di sollecitazione dirette a raccomandare la somministrazione del vaccino non solo a tutela della salute individuale, ma con la precipua funzione di assicurare la più ampia immunizzazione possibile a difesa della salute collettiva e, da un altro lato, che la condotta del singolo si attenga alla profilassi suggerita dall’autorità pubblica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 118/2020; S. 268/2017 – mass. 40636; S. 107/2012; S. 423/2000\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa ragione determinante del diritto all’indennizzo risiede nel perseguimento con la propria condotta dell’interesse collettivo alla salute e non nell’obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 118/2020; S. 107/2012; S. 226/2000 – mass. 25439\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano-HPV. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Roma, sez. quarta lavoro, viola il principio di solidarietà, pregiudica irragionevolmente chi spontaneamente si attiene alla condotta richiesta dagli organi preposti alla difesa del diritto alla salute della collettività – rispetto a coloro il cui comportamento è adesivo a un obbligo giuridico presidiato da rimedi deterrenti – e priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino, anche nell’interesse della collettività. Si ravvisa, infatti, nella vaccinazione in esame il presupposto della prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione, da parte delle autorità sanitarie pubbliche, circa l’opportunità di sottoporsi ad essa, a presidio della salute del singolo, dei soggetti a rischio, dei più fragili e, in definitiva, della collettività intera. Né l’attitudine della detta campagna a ingenerare affidamento nella popolazione è scalfita dalla circostanza che essa sia stata inizialmente demandata alle regioni, avendo la loro attività trovato ampi riscontri e corrispondenze nei piani vaccinali nazionali e in atti ulteriori che prescindono da riferimenti territoriali specifici).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45787","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43757","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 181/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"22","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44853","autore":"Barozzi Reggiani G.","titolo":"Indennizzabilità dei danni da vaccinazioni raccomandate e principio di affidamento: una critica ragionata alla giurisprudenza del Giudice delle Leggi","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44852_2023_181.pdf","nome_file_fisico":"181-2023_Barozzi Reggiani.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44434","autore":"Patroni Griffi F.","titolo":"Diritti, poteri, giudici – Lectio tenuta in occasione della presentazione degli Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto (La Sapienza, Roma 19 aprile 2024)","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"aprile","parte_rivista":"paper","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44432_2023_181.pdf","nome_file_fisico":"PATRONI GRIFFI.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44015","autore":"Volpato A.","titolo":"Sui mobili confini dell\u0027indennizzo da vaccinazione (raccomandata)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"70","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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