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Restano a carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte, le addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori. Nel caso di licenziamento senza giusta causa i contributi concessi sono recuperati, fatta eccezione per i casi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa. Per l\u0026#8217;attuazione delle predette misure \u0026#232; autorizzata, per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2020, la spesa nei limiti di 10.000 migliaia di euro. L\u0026#8217;ulteriore spesa, nei limiti di 10.000 migliaia di euro, \u0026#232; autorizzata per l\u0026#8217;erogazione di un contributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e commercio che non riescono a raggiungere il numero minimo di giornate utili all\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento. Agli oneri di cui al presente comma, previo avviso pubblico, si fa fronte con le risorse dei fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell\u0026#8217;articolo 5. La misura di cui al presente comma \u0026#232; attuata con procedura a sportello. Le modalit\u0026#224; e i criteri del bando sono stabiliti con decreto dell\u0026#8217;Assessore regionale per le Attivit\u0026#224; produttive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, risulterebbe anzitutto violato l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere g) e o), Cost., in quanto, prevedendo degli sgravi contributivi previdenziali e assistenziali per l\u0026#8217;anno 2020 e, quindi, delle minori entrate per l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la norma inciderebbe nelle materie \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali\u0026#187; e \u0026#171;previdenza sociale\u0026#187;, ambiti rimessi in via esclusiva alla competenza del legislatore statale, senza che possano venire in rilievo quelle materie riconosciute alla Regione Siciliana dagli artt. 14 e 17, lettera f), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), non essendo comunque rispettati \u0026#171;i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, il riconoscimento dei citati sgravi contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, stante il divieto ivi sancito di fornire alle imprese sovvenzioni che minaccino di produrre effetti distorsivi della concorrenza e fonte di potenziale discriminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Siciliana, deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, la non fondatezza delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, le questioni promosse sarebbero inammissibili per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo: da un lato, la disposizione impugnata non avrebbe previsto degli sgravi in senso tecnico, bens\u0026#236; meri contributi regionali a fondo perduto, destinati a essere versati nella casse dell\u0026#8217;INPS, onde sgravare del relativo onere le imprese che, nonostante la crisi correlata all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano provveduto ad assumere personale; dall\u0026#8217;altro, con specifico riguardo alla dedotta violazione dei parametri sovranazionali, il ricorrente avrebbe omesso di considerare la \u0026#171;clausola di compatibilit\u0026#224; comunitaria\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 22 della medesima legge reg. Siciliana n. 9 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe dal fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri non avrebbe adeguatamente assolto all\u0026#8217;onere argomentativo cui era tenuto nel confrontarsi con le competenze legislative regionali e, segnatamente, con quella di cui all\u0026#8217;art. 17, lettera f), statuto reg. Siciliana, richiamando \u0026#171;i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato\u0026#187; senza enuclearli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, le questioni sarebbero comunque non fondate nel merito, perch\u0026#233; riguarderebbero interventi aggiuntivi rispetto a quelli, di analoga natura, disposti dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la Regione Siciliana ha sostanzialmente ribadito le difese gi\u0026#224; svolte, soffermandosi, in particolare, sulla mancata considerazione della previsione di cui all\u0026#8217;art. 22 della medesima legge reg. Siciliana n. 9 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza fissata a seguito di rinvio congiuntamente richiesto dalle parti per consentire la possibile rinuncia al ricorso, frattanto non intervenuta, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito gli argomenti addotti a sostegno dell\u0026#8217;impugnativa.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2020-2022), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi primo, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e secondo, lettere g) e o), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, l\u0026#8217;art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020 violerebbe anzitutto l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere g) e o), Cost., in quanto, prevedendo, a beneficio delle imprese siciliane che assumono disoccupati, degli sgravi contributivi previdenziali e assistenziali per l\u0026#8217;anno 2020 e, quindi, delle minori entrate per l\u0026#8217;INPS, inciderebbe nelle materie \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali\u0026#187; e \u0026#171;previdenza sociale\u0026#187;, di competenza esclusiva del legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il riconoscimento dei citati sgravi contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, stante il divieto ivi sancito di fornire alle imprese sovvenzioni che minaccino di produrre effetti distorsivi della concorrenza e siano fonte di potenziale discriminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In particolare, la disposizione censurata prevede che \u0026#171;[p]er le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020, che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda, a qualsiasi titolo licenziati o sospesi, sono concessi contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l\u0026#8217;anno 2020. Restano a carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte, le addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori. Nel caso di licenziamento senza giusta causa i contributi concessi sono recuperati, fatta eccezione per i casi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa. Per l\u0026#8217;attuazione delle predette misure \u0026#232; autorizzata, per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2020, la spesa nei limiti di 10.000 migliaia di euro. L\u0026#8217;ulteriore spesa, nei limiti di 10.000 migliaia di euro, \u0026#232; autorizzata per l\u0026#8217;erogazione di un contributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e commercio che non riescono a raggiungere il numero minimo di giornate utili all\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento. Agli oneri di cui al presente comma, previo avviso pubblico, si fa fronte con le risorse dei fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell\u0026#8217;articolo 5. La misura di cui al presente comma \u0026#232; attuata con procedura a sportello. Le modalit\u0026#224; e i criteri del bando sono stabiliti con decreto dell\u0026#8217;Assessore regionale per le Attivit\u0026#224; produttive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente, alla luce dei motivi dell\u0026#8217;impugnativa, alla cui stregua circoscrivere il thema decidendum (ex multis, sentenza n. 274 del 2020), che quest\u0026#8217;ultimo va limitato alla concessione di contributi, sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali, alle imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati, vale a dire alla prima delle misure contemplate dalla disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre inoltre chiarire come tra i parametri evocati non possano essere considerati gli artt. 14 e 17, lettera f), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dovendosi interpretare il ricorso alla stregua della deliberazione a impugnare (ex aliis, sentenza n. 36 del 2017), che a sua volta rinvia alla relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, la quale non li menziona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Tanto premesso, occorre preliminarmente esaminare le eccezioni d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla Regione Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Anzitutto, essa deduce che la disposizione impugnata non determinerebbe uno sgravio contributivo in relazione ai soggetti assunti, a detrimento dell\u0026#8217;ente previdenziale, ma solo un contributo a carico della Regione onde fronteggiare il relativo onere, rimasto invariato. Di qui l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo assunto dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, in quanto \u0026#171;l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo dal quale muove il ricorrente sarebbe eventualmente motivo di non fondatezza, non di inammissibilit\u0026#224; della questione (sentenza n. 117 del 2015)\u0026#187; (sentenza n. 228 del 2016; nello stesso senso, ex multis, sentenza n. 114 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Con specifico riguardo alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, la Regione eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per la mancata considerazione dell\u0026#8217;art. 22 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEffettivamente il ricorrente, nel dedurre che l\u0026#8217;art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020 integri gli estremi del conferimento di un aiuto di Stato in violazione del TFUE, non prende minimamente in esame il successivo art. 22 (Clausola di compatibilit\u0026#224; comunitaria) della medesima legge regionale, il quale dispone che gli aiuti alle imprese da essa previsti \u0026#8211; dunque, anche quelli menzionati dal comma impugnato \u0026#8211; \u0026#171;sono concessi secondo le modalit\u0026#224; e i limiti\u0026#187; di cui alla disciplina eurounitaria in materia e da essa mutuati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViceversa, il contrasto con i parametri interposti evocati avrebbe dovuto essere vagliato alla stregua di tali requisiti, subordinatamente ai quali la concessione degli aiuti \u0026#232; consentita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata considerazione della disposizione normativa che li prevede vizia irrimediabilmente l\u0026#8217;impugnativa per l\u0026#8217;omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, a cui consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione proposta (ex multis, sentenza n. 265 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Infine, la Regione Siciliana eccepisce il mancato adeguato confronto del ricorrente con le competenze attribuitele dallo statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel proporre l\u0026#8217;impugnativa per violazione dei parametri afferenti al riparto delle competenze legislative, il Presidente del Consiglio dei ministri si rapporta con quelle statutarie, escludendo che la disposizione possa ricondursi a un ambito materiale di spettanza della Regione Siciliana ai sensi dell\u0026#8217;art. 14 e del successivo art. 17, lettera f), dello statuto speciale, in materia di \u0026#171;legislazione sociale: [\u0026#8230;] previdenza ed assistenza sociale\u0026#187;, essendo quest\u0026#8217;ultima confinata entro \u0026#171;i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato\u0026#187;, che lo sgravio asseritamente previsto eccederebbe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso, dunque, si fonda su argomentazioni che riflettono compiutamente i requisiti di ammissibilit\u0026#224; indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, sia per la radicalit\u0026#224; della prospettazione, sia per la coerente illustrazione delle singole materie ritenute estranee alle attribuzioni riservate alla Regione Siciliana dallo statuto speciale, trattandosi di censure sollevate con riferimento a titoli di competenza statale esclusiva, espressamente confrontati con quelli statutari astrattamente pertinenti e con i relativi limiti (ex aliis, sentenze n. 174, n. 130 e n. 43 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente ha pertanto assolto, seppur sinteticamente, all\u0026#8217;onere argomentativo su di esso gravante, onde la non fondatezza dell\u0026#8217;eccezione sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni promosse in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere g) e o), Cost. non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Esse muovono dall\u0026#8217;erroneo presupposto secondo cui la disposizione impugnata determinerebbe un esonero dalla contribuzione per i neoassunti disoccupati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe il tenore letterale dell\u0026#8217;art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, laddove menziona \u0026#171;sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali\u0026#187;, potrebbe ingenerare dei dubbi al riguardo, una serie di elementi depone in senso opposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, viene in rilievo la procedura a sportello (art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante \u0026#171;Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell\u0026#8217;articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59\u0026#187;) per la concessione di contributi, secondo cui le risorse sono assegnate sulla base delle domande valutate positivamente, secondo l\u0026#8217;ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili; dunque, detti contributi sono concessi in virt\u0026#249; di un meccanismo pi\u0026#249; coerente con una concreta erogazione dell\u0026#8217;ammontare corrispondente ai medesimi, anzich\u0026#233; con un esonero dal loro pagamento. D\u0026#8217;altra parte, la stessa disposizione li qualifica come \u0026#171;dovuti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la precisazione immediatamente successiva, per cui \u0026#171;[r]estano a carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte, le addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori\u0026#187;, lascia intendere che, diversamente, gli oneri contributivi, comunque sussistenti (\u0026#171;dovuti per l\u0026#8217;anno 2020\u0026#187;), semplicemente non sono a carico delle imprese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, nel caso di licenziamento senza giusta causa, \u0026#232; previsto che i contributi siano \u0026#171;recuperati\u0026#187;, il che implica che essi siano stati in precedenza concretamente versati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; deve aggiungersi che dai lavori preparatori, il cui valore esegetico \u0026#232; stato costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 143 del 2020, n. 107 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 250 del 2016), emerge in maniera evidente la volont\u0026#224; che i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle nuove assunzioni siano effettivamente corrisposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tali considerazioni si deve concludere che, diversamente da quanto paventato dal ricorrente, la norma impugnata non esoneri dall\u0026#8217;assolvimento degli oneri contributivi, depauperando per il relativo ammontare gli introiti dell\u0026#8217;ente di spettanza, ma li ponga a carico della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Sulla base di tali premesse, la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; ritenuto di ricondurre alla materia \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali\u0026#187; una disciplina regionale che incida sulla dotazione finanziaria di un organo appartenente all\u0026#8217;amministrazione statale (sentenza n. 32 del 2012), cui deve assimilarsi il caso in cui analogo effetto si produca a discapito di un ente pubblico nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, per quanto precedentemente illustrato, ci\u0026#242; non si verifica nella fattispecie, in cui \u0026#232; previsto che i contributi vengano comunque versati, seppur con onere a carico della Regione. Ci\u0026#242; che, in conclusione, consente di escludere il vulnus al parametro evocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Parimenti non fondata \u0026#232; la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale \u0026#232; attribuita allo Stato, allo scopo di garantire un\u0026#8217;uniforme e perci\u0026#242; pi\u0026#249; efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in un ambito che vede il primario impegno degli \u0026#171;organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato\u0026#187; (art. 38, quarto comma, Cost.). In tale materia \u0026#232; precluso un intervento del legislatore regionale che regoli diversamente gli obblighi contributivi del datore di lavoro e che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele e della disciplina pubblicistica che le appresta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, in astratto, una norma regionale che escludesse temporaneamente gli oneri contributivi altrimenti previsti per una certa categoria di neoassunti, incidendo sull\u0026#8217;obbligo contributivo, invaderebbe la competenza statale in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe utilmente evocarsi, in senso legittimante, la competenza concorrente demandata alla Regione Siciliana dall\u0026#8217;art. 17, lettera f), dello statuto speciale, assoggettata all\u0026#8217;ulteriore limite del rispetto dei \u0026#171;minimi stabiliti dalle leggi dello Stato\u0026#187;. Al riguardo, da un lato, questa Corte ha negato che il legislatore siciliano possa autonomamente determinare i presupposti dei rapporti previdenziali (sentenza n. 336 del 1989); dall\u0026#8217;altro, il concetto di \u0026#171;minimo\u0026#187;, testualmente impiegato dalla disposizione statutaria, si attaglia al dato quantitativo della contribuzione, onde l\u0026#8217;impedimento a valicarlo al ribasso rispetto a quanto previsto dalla legge statale, cos\u0026#236; come accadrebbe in caso di esclusione dell\u0026#8217;onere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, come gi\u0026#224; detto, nella fattispecie tale situazione non si verifica, posto che la disposizione, adottata in via temporanea per far fronte a una situazione di crisi, non comporta l\u0026#8217;effetto paventato, in quanto l\u0026#8217;onere previdenziale \u0026#232; stato comunque assolto dalla Regione, con conseguente non fondatezza della censura per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo da cui prende le mosse. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2020-2022), promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere g) e o), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Previdenza e assistenza sociale - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2020-2022 - Interventi a favore degli operatori economici - Assunzione di dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e non in sostituzione di lavoratori della stessa azienda - Prevista concessione per le imprese operanti in Sicilia, alla data del 28 febbraio 2020, di contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l\u0027anno 2020.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44999","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Omessa ricostruzione del quadro normativo - Conseguente inammissibilità della questione. (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAl vizio di omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento dell\u0027impugnativa consegue l\u0027inammissibilità della questione proposta. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 265/2020 - mass. 42987\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, dell\u0027art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, che prevede la concessione di contributi, sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l\u0027anno 2020, per le imprese, operanti nella Regione al 28 febbraio 2020, che assumono, non in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, dipendenti a tempo indeterminato disoccupati. Il ricorrente, nel dedurre che la citata disposizione integri gli estremi del conferimento di un aiuto di Stato in violazione del TFUE, non prende in esame l\u0027art. 22 della medesima legge regionale, che dispone che gli aiuti alle imprese sono concessi secondo le modalità e i limiti di cui alla disciplina eurounitaria).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45000","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"12/05/2020","data_nir":"2020-05-12","numero":"9","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"14","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"107","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45000","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Previdenza sociale - Finalità - Garanzia di un\u0027uniforme tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno - Intervento del legislatore regionale (in particolare: del legislatore siciliano) - Preclusione (in particolare: anche per la competenza concorrente della Regione Siciliana in materia di «previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato»). (Classif. 216028).","testo":"La competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale è attribuita allo Stato, allo scopo di garantire un\u0027uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in un ambito che vede il primario impegno degli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (art. 38, quarto comma, Cost.). In tale materia è precluso un intervento del legislatore regionale che regoli diversamente gli obblighi contributivi del datore di lavoro e che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele e della disciplina pubblicistica che le appresta. Nemmeno la competenza concorrente in materia di «previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato» demandata alla Regione Siciliana dall\u0027art. 17, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto della Regione Siciliana, implica che quest\u0027ultima possa autonomamente determinare i presupposti dei rapporti previdenziali. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 336/1989 - mass. 13020\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45001","numero_massima_precedente":"44999","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"17","specificazione_articolo":"lett. f","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45001","titoletto":"Impresa e imprenditore - In genere - Norme della Regione Siciliana - Contributi previdenziali e assistenziali per assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati - Ricorso del Governo - Lamentata invasione delle materie di competenza esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «previdenza sociale» - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 132001).","testo":"Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), Cost., dell\u0027art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, che prevede la concessione di contributi, sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l\u0027anno 2020, per le imprese operanti nella Regione al 28 febbraio 2020 che assumono, non in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, dipendenti a tempo indeterminato disoccupati. La disposizione impugnata, adottata in via temporanea per far fronte a una situazione di crisi, non esonera dall\u0027assolvimento degli oneri contributivi - depauperando per il relativo ammontare gli introiti dell\u0027ente di spettanza - ma pone questi ultimi a carico della Regione, come confermato alla stregua dell\u0027interpretazione sistematica della disposizione e dai lavori preparatori. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 143/2020 - mass. 43406; S. 107/2018; S. 127/2017 - mass. 41585; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 32/2012 - mass. 36099\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"45000","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"12/05/2020","data_nir":"2020-05-12","numero":"9","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"14","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. g)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. o)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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