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Modificazioni di leggi regionali\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 10 della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste per l\u0026#8217;anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 10-17 aprile e l\u0026#8217;11-17 settembre 2020, depositati in cancelleria il 17 aprile e il 21 settembre 2020, iscritti, rispettivamente, ai numeri 42 e 85 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 20 e 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 marzo 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Alfonso Peluso per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021, e l\u0026#8217;avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 10-17 aprile e depositato il 17 aprile 2020 (reg. ric. n. 42 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 38, comma 2, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 11 febbraio 2020, n. 1, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste (Legge di stabilit\u0026#224; regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali\u0026#187;, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettere e) ed s), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, nonch\u0026#233; agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata sostituisce, con decorrenza dal 1\u0026#176; gennaio 2021, la Tabella di cui all\u0026#8217;Allegato A della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), richiamato dall\u0026#8217;art. 23, comma 1, della stessa legge regionale, che fissa gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il ricorrente premette che, per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti sarebbe riconducibile in via prevalente alla materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187;, appartenente alla competenza esclusiva statale, abilitata a dettare livelli di tutela uniforme valevoli sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, in grado di imporsi nei confronti delle Regioni, anche ad autonomia speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva poi che l\u0026#8217;anzidetta Tabella, come sostituita dalla disposizione impugnata, introdurrebbe sostanziali differenze per i \u0026#171;rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per inerti\u0026#187;, a seconda che la loro provenienza sia regionale o extraregionale. Infatti, la nuova Tabella prevede un tributo speciale per il deposito in discarica, nel primo caso, di euro 10 per tonnellata e, nel secondo caso, di euro 25,82 per tonnellata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale tale previsione si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, che, in relazione ai \u0026#171;rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti\u0026#187;, fissa l\u0026#8217;ammontare del tributo speciale regionale in misura non superiore a euro 0,01 per kg (pari a 10 euro/tonnellata), cos\u0026#236; violando la competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell\u0026#8217;ambiente di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale aggiunge che, disponendo \u0026#171;una imposizione tributaria superiore due volte e mezza la misura massima\u0026#187; prevista dalla norma interposta statale, la previsione impugnata si tradurrebbe di fatto in \u0026#171;un ostacolo alla libera circolazione delle cose\u0026#187;, con effetto discriminatorio nei confronti di soggetti collocati fuori dal territorio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, si realizzerebbe un contrasto con \u0026#171;i parametri di cui agli artt. 3, 41 e 120 Cost., atteso che la norma regionale censurata, rispettivamente\u0026#187;:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ei) determinerebbe \u0026#171;un trattamento sfavorevole per le imprese esercenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di smaltimento operanti al di fuori del territorio regionale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eii) restringerebbe la libert\u0026#224; di iniziativa economica \u0026#171;in assenza di concrete e giustificate ragioni attinenti alla tutela della sicurezza, della libert\u0026#224; e della dignit\u0026#224; umana, valori che non [potrebbero] ritenersi posti in pericolo dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di smaltimento controllato e ambientalmente compatibile dei rifiuti\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eiii) introdurrebbe \u0026#171;un ostacolo alla libera circolazione delle cose tra le Regioni senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario e ambientale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale ultimo proposito, per l\u0026#8217;Avvocatura, nella specie non sussisterebbe nessuno degli elementi che, secondo quanto precisato da questa Corte nella sentenza n. 51 del 1991, permetterebbero di valutare la ragionevolezza delle legge regionali che limitano i diritti garantiti dall\u0026#8217;art. 120 Cost., ovverosia che: \u0026#171;a) [\u0026#8230;] si sia in presenza di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali; b) [\u0026#8230;] nell\u0026#8217;ambito del suddetto potere di limitazione, la regione possegga una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura; c) [\u0026#8230;] il provvedimento adottato in attuazione del valore suindicato e nell\u0026#8217;esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalit\u0026#224; giustificative dell\u0026#8217;intervento limitativo della regione, cos\u0026#236; da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra regione e regione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il ricorrente deduce, poi, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dello stesso art. 38, comma 2, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario statale, e dell\u0026#8217;art. 119, secondo comma, Cost., che subordina la possibilit\u0026#224; per le Regioni e gli enti locali di stabilire e applicare tributi ed entrate propri al rispetto dei \u0026#171;principi (statali) di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario\u0026#187; di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 119 della Costituzione), e all\u0026#8217;art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonch\u0026#233; di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva al riguardo l\u0026#8217;Avvocatura che non spetterebbe al legislatore regionale \u0026#171;introdurre modifiche alla normativa statale che non siano da essa espressamente consentite [\u0026#8230;] pena l\u0026#8217;invasione della competenza esclusiva in materia di tributi statali\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla base di tali premesse l\u0026#8217;Avvocatura ritiene che la norma censurata sia frutto dell\u0026#8217;illegittimo esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale \u0026#171;in una materia in cui lo Stato ha competenza esclusiva\u0026#187; e che, inoltre, essa ecceda anche le competenze affidate alla Regione dagli artt. 2 e 3 dello statuto di autonomia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 22 maggio 2020 si \u0026#232; costituita la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e l\u0026#8217;infondatezza del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In merito alla prospettata violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere s) ed e), e 119 Cost., la difesa regionale sostiene che le censure sarebbero inammissibili e, comunque, infondate, in quanto muoverebbero da un presupposto interpretativo errato. La resistente ritiene infatti che l\u0026#8217;impugnato art. 38, comma 2, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 1 del 2020, non contrasti \u0026#171;affatto\u0026#187; con i limiti previsti dal legislatore statale, poich\u0026#233; gli importi del tributo oggetto di censura non riguarderebbero \u0026#171;i rifiuti inerti tout court, ma i rifiuti speciali non pericolosi cui sia riconosciuta la conferibilit\u0026#224; in discariche per inerti ai sensi della normativa vigente (d.m. 27.9.2020)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe misure del prelievo fissate dal legislatore regionale per i rifiuti speciali non pericolosi (ammessi alle discariche per inerti), pur differenziate in ragione della provenienza dall\u0026#8217;interno o dall\u0026#8217;esterno della Regione, sarebbero pertanto rispettose delle soglie massime stabilite dal legislatore statale con il citato art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa qui \u0026#8211; per la Regione autonoma \u0026#8211; discenderebbe l\u0026#8217;infondatezza di tutte le censure mosse alla disposizione impugnata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere s) ed e), e 119, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Ad avviso della resistente sarebbero altres\u0026#236; infondate le ulteriori doglianze riferite alla disciplina regionale nella parte in cui, differenziando l\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;imposta sul conferimento in discarica a seconda della provenienza, intra o extra regionale, violerebbe gli artt. 3, 41 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interpretazione di tale disciplina sarebbe infatti \u0026#171;strettamente connessa, e complementare\u0026#187; a quella dell\u0026#8217;art. 21 della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u0026#224; regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), recante una norma \u0026#171;sottoposta al vaglio di questa Corte con il ricorso R.R. 40/2020\u0026#187;. Con tale articolo il legislatore regionale, preso atto della capacit\u0026#224; degli impianti esistenti nel territorio valdostano di garantire lo smaltimento di \u0026#171;rifiuti inerti speciali non pericolosi\u0026#187; prodotti sia all\u0026#8217;interno che all\u0026#8217;esterno della Regione, avrebbe disincentivato la costruzione di nuovi impianti, altrimenti \u0026#171;inevitabilmente destinati all\u0026#8217;importazione di rifiuti da fuori Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva, la differenziazione tariffaria prevista dall\u0026#8217;impugnato art. 38, comma 2, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 1 del 2020 per detta tipologia di rifiuti, limitata agli impianti attualmente esistenti e in esercizio, concorrerebbe ad evitare un significativo disequilibrio tra i volumi di rifiuti prodotti nel territorio, relativamente esigui e agevolmente \u0026#171;smaltibili a livello interno\u0026#187;, e quelli provenienti da altre Regioni, preservando dal rischio che la capacit\u0026#224; degli impianti stessi non garantisca agli operatori regionali lo smaltimento nell\u0026#8217;impianto pi\u0026#249; vicino al luogo di produzione. Ci\u0026#242; consentirebbe di non vanificare \u0026#171;la pianificazione territoriale e impiantistica perseguita dal legislatore regionale nell\u0026#8217;esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio, nonch\u0026#233; delle competenze pianificatorie riconosciute\u0026#187; dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante \u0026#171;Norme in materia ambientale\u0026#187; (d\u0026#8217;ora in poi cod. ambiente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, dagli artt. 182 e 182-bis, cod. ambiente, si ricaverebbe che il legislatore statale, \u0026#171;pur non affermando rigidamente il principio dell\u0026#8217;autosufficienza regionale\u0026#187; per lo smaltimento dei rifiuti speciali (previsto invece per i rifiuti urbani), individuerebbe \u0026#171;comunque nel principio di prossimit\u0026#224; il criterio cardine nello smaltimento di rifiuti speciali, nell\u0026#8217;ambito di una rete integrata di impianti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer questi motivi, secondo la Regione autonoma, la disposizione impugnata sarebbe coerente con i principi stabiliti dalle richiamate disposizioni statali e perseguirebbe, \u0026#171;nel legittimo esercizio delle competenze regionali di governo del territorio e di tutela della salute ex art. 117, comma 3, Cost., e 10, l. cost. n. 3 del 2001, l\u0026#8217;obiettivo di disincentivare la movimentazione di rifiuti oltre quanto necessario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa giurisprudenza di questa Corte avrebbe, del resto, precisato che la disciplina dei rifiuti si colloca nell\u0026#8217;ambito della tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema, di competenza esclusiva statale, ferma restando per\u0026#242; la competenza delle Regioni \u0026#171;alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali\u0026#187; (vengono citate le sentenze n. 231 del 2019, n. 249 del 2009 e n. 62 del 2008), sempre che siano garantite condizioni di tutela dell\u0026#8217;ambiente pi\u0026#249; elevate (sentenze n. 285 del 2013 e n. 61 del 2009). Pertanto l\u0026#8217;impugnata disciplina differenziata atterrebbe ad aspetti che pertengono alle prerogative regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute, in coerenza con la normativa statale in materia di ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; In questo contesto \u0026#8211; osserva ancora la difesa regionale \u0026#8211; sarebbe dunque infondata la dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto la differenziazione dell\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;imposta a seconda della provenienza del rifiuto non sarebbe n\u0026#233; irragionevole, n\u0026#233; discriminatoria, poich\u0026#233; finalizzata a disincentivare il conferimento del rifiuto in discarica, in accordo con lo scopo istitutivo dello stesso tributo. La modificazione tariffaria avrebbe, peraltro, lo scopo di \u0026#171;preservare la capacit\u0026#224; recettiva degli impianti esistenti e in esercizio\u0026#187;, tutelando un territorio \u0026#171;che sotto il profilo orografico\u0026#187;, \u0026#232; caratterizzato da spazi molto esigui, \u0026#171;spesso soggetti a vincoli di tipo idrogeologico\u0026#187;, e dove quindi risulta fortemente limitata la disponibilit\u0026#224; di siti idonei alla localizzazione di impianti di discarica per i rifiuti speciali non pericolosi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Non sarebbe, inoltre, violata neppure la libert\u0026#224; di iniziativa economica di cui all\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la lesione della libert\u0026#224; dell\u0026#8217;iniziativa economica non sarebbe configurabile laddove l\u0026#8217;apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale, purch\u0026#233; essa non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la norma regionale impugnata, essendo funzionale agli obiettivi, di utilit\u0026#224; sociale, di \u0026#171;preservare la capacit\u0026#224; recettiva impiantistica esistente\u0026#187; e disincentivare il collocamento in discarica dei rifiuti, in linea con quanto prescritto dalla disciplina europea, sarebbe conforme ai principi dell\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; Per analoghe ragioni non sussisterebbe la paventata violazione dell\u0026#8217;art. 120, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa regionale, dalla giurisprudenza di questa Corte si evincerebbe che il divieto di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose non \u0026#232; assoluto, ma consistente \u0026#171;unicamente in limiti che senza alcun fondamento costituzionale\u0026#187; finiscano per restringerla, senza perci\u0026#242; pregiudicare il potere normativo delle Regioni \u0026#171;connaturato allo svolgimento dell\u0026#8217;autonomia politica e amministrativa\u0026#187; a esse riconosciuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa qui l\u0026#8217;infondatezza della censura, in quanto la norma impugnata: a) perseguirebbe i valori costituzionali di tutela ambientale e tutela della salute, anche ottemperando all\u0026#8217;obiettivo costituzionale di preservare e governare ragionevolmente il territorio della Valle d\u0026#8217;Aosta; b) sarebbe espressione di specifiche competenze statutariamente e costituzionalmente riconosciute alla Regione autonoma; c) avrebbe un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalit\u0026#224; giustificative dell\u0026#8217;intervento limitativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, aggiunge la resistente, la disposizione oggetto di censura sarebbe analoga ad altre mai impugnate, come, ad esempio, l\u0026#8217;art. 53, comma 8, della legge della Regione Lombardia 24 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria \u0026#8211; Testo unico della disciplina dei tributi regionali), e successive modificazioni, e non inciderebbe sulla libera circolazione delle cose (cio\u0026#232; sul loro transito), ma costituirebbe solo una \u0026#171;limitazione inerente alla destinazione del rifiuto speciale extraregionale all\u0026#8217;interno di una Regione che poi deve assumere l\u0026#8217;onere dello smaltimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, infine, la Regione che il divieto posto dall\u0026#8217;art. 120, primo comma, Cost. dovrebbe essere interpretato congiuntamente all\u0026#8217;art. 117, secondo e terzo comma, Cost. e ai vincoli derivanti dalla normativa europea, ex art. 117, primo comma, Cost., affinch\u0026#233; la libera circolazione dei rifiuti speciali sia contemperata dai principi di autosufficienza e prossimit\u0026#224; di matrice euro-unitaria, recepiti dalla legislazione statale. Diversamente, essa si tramuterebbe \u0026#171;nell\u0026#8217;incentivazione dell\u0026#8217;importazione di rifiuti da luoghi di produzione lontani dall\u0026#8217;impianto di conferimento\u0026#187;, precludendo alle Regioni qualsiasi pianificazione ragionevole del territorio e qualsiasi programmazione della gestione dei rifiuti stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ricorso notificato l\u0026#8217;11-17 settembre 2020 e depositato il 21 settembre 2020 (reg. ric. n. 85 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, unitamente ad altre disposizioni della medesima legge regionale, l\u0026#8217;art. 10 della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste per l\u0026#8217;anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), ritenendo che tale disposizione ecceda le competenze stabilite dallo statuto di autonomia e violi gli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato art. 10 dispone la sostituzione del comma 2 dell\u0026#8217;art. 38 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 1 del 2020 (oggetto del ricorso iscritto al n. 42 reg. ric. del 2020), novellando, con decorrenza dal 1\u0026#176; gennaio 2021, la Tabella di cui all\u0026#8217;Allegato A della gi\u0026#224; citata legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 31 del 2007, recante gli importi tariffari per il tributo speciale di deposito in discarica di rifiuti solidi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure statali s\u0026#8217;incentrano sulle voci della nuova Tabella, le quali stabiliscono che, per i \u0026#171;Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione\u0026#187;, il tributo \u0026#232; dovuto nella misura di euro 10,00 per tonnellata e che, per i \u0026#171;Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione\u0026#187;, il tributo \u0026#232; dovuto nella misura di euro 25,82 per tonnellata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale richiama preliminarmente la disciplina statale del tributo speciale di deposito in discarica stabilita dall\u0026#8217;art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, ai sensi del quale il relativo ammontare \u0026#232; fissato con legge regionale \u0026#171;per chilogrammo di rifiuti conferiti: [\u0026#8230;] in misura non inferiore ad euro 0,00517 [pari a euro 5,17 per tonnellata] e non superiore ad euro 0,02582 [pari a euro 25,82 per tonnellata] per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, \u0026#171;in assenza\u0026#187; di una specifica previsione della disciplina statale, che, in relazione ai rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi, determini l\u0026#8217;entit\u0026#224; del tributo \u0026#171;in base alla provenienza del rifiuto stesso\u0026#187;, la predetta differenza di tassazione, stabilita dalla Regione, oltre a violare il suddetto parametro statale interposto, comporterebbe \u0026#171;di fatto\u0026#187; un ostacolo allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti fuori Regione, \u0026#171;delineando un sistema che viola il principio della libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti speciali ponendosi, perci\u0026#242;, in contrasto con gli articoli 182 e 182-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non ammettono alcuna limitazione alla circolazione dei rifiuti speciali da e verso altre Regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale conclude che da ci\u0026#242; deriverebbe il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera, s), e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale ultimo proposito viene precisato, con argomentazioni analoghe a quelle addotte a sostegno del precedente ricorso (reg. ric. n. 42 del 2020), che nella specie non sussisterebbe nessuno dei gi\u0026#224; ricordati elementi che, secondo la sentenza di questa Corte n. 51 del 1991, permetterebbero di \u0026#171;vagliare la ragionevolezza delle leggi regionali che limitano i diritti [\u0026#8230;] garantiti\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 120 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 15 ottobre 2020 si \u0026#232; costituita la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e l\u0026#8217;infondatezza del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La Regione premette che la Tabella di cui all\u0026#8217;Allegato A in questione era gi\u0026#224; stata modificata dall\u0026#8217;art. 38, comma 2, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 1 del 2020, poi impugnato dal Governo con il ricorso iscritto al n. 42 reg. ric. del 2020, che sarebbe per\u0026#242; basato su un erroneo presupposto interpretativo relativo alla voce \u0026#171;rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per inerti\u0026#187;. Secondo la difesa regionale, l\u0026#8217;impugnato art. 10 sarebbe quindi stato emanato solo \u0026#171;[p]er chiarezza\u0026#187;, prevedendo, in luogo della dizione rifiuti speciali non pericolosi \u0026#171;ammessi allo smaltimento in discarica per inerti\u0026#187;, quella specifica di \u0026#171;ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; chiarito, la Regione eccepisce in via preliminare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle doglianze fondate sulla violazione dei limiti delle competenze statutarie, in quanto l\u0026#8217;Avvocatura non si sarebbe premurata \u0026#171;di individuare le competenze normative regionali che rilevano in materia, n\u0026#233; le motivazioni per cui il legislatore regionale le avrebbe travalicate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero altres\u0026#236; inammissibili, per genericit\u0026#224;, le censure riferite all\u0026#8217;art. 97 Cost., menzionato unicamente nella rubrica del motivo, senza alcuna argomentazione a sostegno della sua violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Tutte le censure sarebbero, secondo la Regione, comunque infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente afferma che l\u0026#8217;importo del tributo fissato dal legislatore regionale non travalicherebbe i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge statale e che, conseguentemente, non sussisterebbe la lesione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, evocato quale norma interposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRibadisce inoltre argomenti analoghi a quelli spesi nell\u0026#8217;atto di costituzione depositato in relazione al ricorso iscritto al n. 42 reg. ric. del 2020, incentrati sull\u0026#8217;esigenza di preservare la capacit\u0026#224; recettiva degli \u0026#171;impianti attualmente esistenti\u0026#187; e sulla complementarit\u0026#224; della norma impugnata con l\u0026#8217;art. 21 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 3 del 2020, che \u0026#171;disincentiva la costruzione di nuovi impianti\u0026#187;, \u0026#171;inevitabilmente destinati\u0026#187; a rispondere \u0026#171;a un\u0026#8217;offerta esogena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la difesa regionale rimarca che il dedotto vulnus all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non potrebbe nemmeno dipendere \u0026#171;dal fatto che la disposizione di legge regionale differenzia l\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;ecotassa a seconda della provenienza regionale o extra regionale\u0026#187;. E, infatti, la disposizione impugnata non esorbiterebbe dai limiti fissati dal legislatore statale relativamente al quantum del tributo, cosicch\u0026#233; al legislatore valdostano non solo non sarebbe precluso \u0026#171;ma anzi [sarebbe] \u0026#8220;suggerito\u0026#8221;\u0026#187; di disciplinare \u0026#8211; in coerenza con la normativa statale in materia di ambiente e, in particolare, con i principi di autosufficienza e di prossimit\u0026#224; di cui ai citati artt. 182 e 182-bis, cod. ambiente \u0026#8211; relativamente ad aspetti che attengono alla competenza regionale del governo del territorio e della tutela della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, con argomenti del tutto coincidenti a quelli gi\u0026#224; dedotti nel primo ricorso, la Regione sostiene l\u0026#8217;infondatezza delle censure formulate in riferimento agli artt. 3, 41 e 120 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In relazione al primo ricorso (reg. ric. n. 42 del 2020), la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste ha depositato memoria per chiederne la declaratoria di \u0026#171;improcedibilit\u0026#224;\u0026#187; per sopravvenuto difetto di interesse del Governo alla decisione. La difesa regionale motiva tale richiesta osservando che, nelle more del giudizio: a) l\u0026#8217;impugnato art. 38, comma 2, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 1 del 2020 \u0026#232; stato sostituito dall\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2020; b) tale art. 10 \u0026#232; stato a sua volta censurato dal Governo con ricorso (reg. ric. n. 85 del 2020), fissato in pari data per la pubblica udienza; c) entrambe le disposizioni censurate hanno novellato la Tabella di cui all\u0026#8217;Allegato A alla legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 31 del 2007 con la medesima decorrenza giuridica, ovverosia dal 1\u0026#176; gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSubordinatamente, la Regione insiste per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o comunque l\u0026#8217;infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale ha depositato memoria solo in relazione al secondo ricorso (reg. ric. n. 85 del 2020), deducendo preliminarmente l\u0026#8217;infondatezza dell\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per omessa individuazione delle competenze statutarie rilevanti e per carente motivazione delle ragioni dell\u0026#8217;asserita eccedenza di competenza, formulata dalla Regione autonoma. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura ritiene che l\u0026#8217;esclusione, sostenuta nella premessa del ricorso, dell\u0026#8217;esistenza di una competenza regionale prevista dallo statuto speciale e la motivata lesione della competenza legislativa dello Stato sarebbero sufficienti a soddisfare l\u0026#8217;onere di motivazione, di carattere sostanziale e non formalistico, in ordine alla lesione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, prosegue la difesa statale, il ricorso denuncerebbe altres\u0026#236; la violazione dei principi di uguaglianza e di libert\u0026#224; di iniziativa economica, nonch\u0026#233; del divieto di limitazione alla circolazione delle cose tra le Regioni, rispetto ai quali non si porrebbe l\u0026#8217;esigenza di alcun raffronto con le competenze statutarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;Avvocatura insiste per l\u0026#8217;accoglimento del ricorso in riferimento a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, secondo la difesa statale, non sarebbe condivisibile la tesi della resistente per cui l\u0026#8217;impugnato art. 10 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2020, in quanto \u0026#171;complementare\u0026#187; al menzionato art. 21 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 3 del 2020, sarebbe giustificabile in forza di un asserito principio di autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, per l\u0026#8217;Avvocatura, non solo tale principio non sarebbe riferibile ai rifiuti speciali (come sarebbe dimostrato dal d.lgs. n. 152 del 2006 e dalle sentenze n. 10 del 2009 e n. 335 del 2001), ma questa Corte si sarebbe gi\u0026#224; espressa, in fattispecie analoghe a quella di cui alla norma denunciata, nel senso che siffatte differenze tariffarie pregiudicherebbero il conseguimento delle finalit\u0026#224; di smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti pi\u0026#249; vicini, integrando un ostacolo alla libera circolazione delle cose tra Regioni, in contrasto con l\u0026#8217;art. 120 Cost., senza che possano essere ricondotte al legittimo esercizio delle competenze normative regionali in materia di governo del territorio e di tutela della salute (\u0026#232; citata la sentenza n. 244 del 2011). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRipercorrendo l\u0026#8217;ampia giurisprudenza in materia di smaltimento di rifiuti speciali, in particolare in relazione ai principi di autosufficienza e prossimit\u0026#224;, la difesa statale afferma poi che \u0026#171;non \u0026#232; affatto vero\u0026#187;, come invece sostiene la Regione, che le limitazioni all\u0026#8217;ingresso nel territorio regionale dei rifiuti speciali sarebbero ispirate a un fine di utilit\u0026#224; sociale, coerente con gli obiettivi del legislatore europeo, inteso a limitare il conferimento in discarica dei rifiuti: tale disciplina risponderebbe, al contrario, a un interesse \u0026#171;meramente locale e, in fondo, egoistico (not in my backyard)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la norma regionale impugnata, restringendo considerevolmente la generale fruibilit\u0026#224; delle discariche valdostane, determinerebbe \u0026#171;inevitabilmente\u0026#187; una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale. Ci\u0026#242; sarebbe in contrasto con i suddetti principi, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto detta norma regionale interverrebbe nella materia della \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema\u0026#187;, attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, nella quale rientra la disciplina della gestione dei rifiuti, anche quando interferisca con altri interessi e competenze, ove sia diretta a fissare livelli di tutela uniforme sull\u0026#8217;intero territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ulteriore sostegno della censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 120 Cost., l\u0026#8217;Avvocatura generale precisa, inoltre, che questa Corte avrebbe gi\u0026#224; da tempo affermato che \u0026#171;anche alla luce della normativa comunitaria il rifiuto \u0026#232; pur sempre considerato un \u0026#8220;prodotto\u0026#8221;\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 335 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sempre ad avviso della difesa statale, sarebbe privo di pregio il generico riferimento della Regione ad altre discipline regionali che avrebbero differenziato la misura del tributo speciale, poich\u0026#233;, per costante giurisprudenza costituzionale, \u0026#171;l\u0026#8217;omessa impugnazione da parte dello Stato di precedenti norme regionali, analoghe a quelle oggetto di ricorso, non ha alcun rilievo, atteso che la norma impugnata ha comunque l\u0026#8217;effetto di reiterare la lesione da cui deriva l\u0026#8217;interesse a ricorrere dello Stato\u0026#187; (sono citate le sentenze n. 198 del 2019, n. 41 del 2017 e n. 231 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Anche la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste ha depositato memoria in relazione al secondo ricorso (reg. ric. n. 85 del 2020), insistendo per il rigetto integrale di tutte le questioni articolate in riferimento all\u0026#8217;impugnato art. 10 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la difesa regionale motiva ulteriormente sull\u0026#8217;infondatezza della dedotta illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in relazione agli artt. 182 e 182-bis, cod. ambiente, ribadendo che la scelta di innalzare l\u0026#8217;importo del tributo speciale per i rifiuti speciali provenienti da fuori Regione sarebbe \u0026#171;volta al buon governo di un territorio con caratteristiche territoriali e orografiche del tutto peculiari\u0026#187;. Infatti, siccome \u0026#171;l\u0026#8217;importo della ecotassa fissato in precedenza dal legislatore valdostano era nettamente inferiore a quello praticato dalle Regioni limitrofe\u0026#187;, si era \u0026#171;incentivato il conferimento in Valle d\u0026#8217;Aosta di rifiuti provenienti anche da zone molto distanti\u0026#187;, al punto che la quasi totalit\u0026#224; dei rifiuti conferiti nelle discariche regionali sarebbero di provenienza extraregionale, come comproverebbe l\u0026#8217;allegata relazione sui dati di conferimento in discariche di rifiuti speciali non pericolosi. La resistente conclude pertanto nel senso che la norma impugnata non configurerebbe un ostacolo alla libera circolazione dei rifiuti, essendo piuttosto legittima espressione di una \u0026#171;congrua e ragionevole gestione del territorio\u0026#187;, diretta a \u0026#171;evitare il sovra-conferimento di rifiuti esterni rispetto a quelli regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 10-17 aprile e depositato il 17 aprile 2020 (reg. ric. n. 42 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 38, comma 2, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 11 febbraio 2020, n. 1, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste (Legge di stabilit\u0026#224; regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali\u0026#187;, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettere e) ed s), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, nonch\u0026#233; agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata sostituisce, con decorrenza dal 1\u0026#176; gennaio 2021, la Tabella di cui all\u0026#8217;Allegato A della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), richiamato dall\u0026#8217;art. 23, comma 1, della stessa legge regionale, che fissa gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure statali s\u0026#8217;incentrano sulle voci della nuova Tabella con le quali viene stabilito che per i \u0026#171;Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per inerti prodotti in Regione\u0026#187; il tributo \u0026#232; dovuto nella misura di euro 10,00 per tonnellata e che per i \u0026#171;Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per inerti provenienti da fuori Regione\u0026#187; il tributo \u0026#232; dovuto nella misura di euro 25,82 per tonnellata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, l\u0026#8217;impugnato comma 2 dell\u0026#8217;art. 38 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 1 del 2020, cos\u0026#236; disponendo, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, che, in relazione ai \u0026#171;rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti\u0026#187;, fissa l\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;imposta da applicare a livello regionale in misura non inferiore a euro 0,001 per kg (pari a l euro/tonnellata) e non superiore a euro 0,01 per kg (pari a 10 euro/tonnellata), cos\u0026#236; violando la competenza legislativa esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina regionale, dunque, stabilendo per i soli rifiuti provenienti da fuori Regione \u0026#171;una imposizione tributaria superiore due volte e mezza la misura massima\u0026#187; prevista dalla norma interposta statale, si tradurrebbe di fatto in \u0026#171;un ostacolo alla libera circolazione delle cose\u0026#187;, con effetto discriminatorio nei confronti di soggetti collocati fuori dal territorio regionale, in violazione degli artt. 3, 41 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, nella specie non sussisterebbe nessuno degli elementi indicati nella sentenza n. 51 del 1991 di questa Corte che, in riferimento all\u0026#8217;art. 120 Cost., permetterebbero di valutare la ragionevolezza delle leggi regionali limitative dei diritti garantiti da tale parametro, ovverosia che: 1) vi sia un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose e degli animali; 2) la Regione abbia competenza per una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionali affidati alla sua cura; 3) il provvedimento emanato sia stato emanato nel rispetto di tale competenza nonch\u0026#233; dei requisiti di legge e sia ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalit\u0026#224; giustificative dell\u0026#8217;intervento limitativo, cos\u0026#236; da non costituire un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose tra Regione e Regione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente afferma, altres\u0026#236;, che la norma impugnata violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del \u0026#171;sistema tributario statale\u0026#187;, e 119, secondo comma, Cost., che subordina la possibilit\u0026#224; per le Regioni e gli enti locali di stabilire e applicare tributi ed entrate propri al rispetto dei \u0026#171;principi (statali) di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario\u0026#187;, in relazione agli interposti parametri statali individuati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 119 della Costituzione), e nell\u0026#8217;art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonch\u0026#233; di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Ci\u0026#242; in quanto, in materia di tributi statali \u0026#8211; al cui novero dovrebbe essere ascritto il tributo speciale di deposito in discarica \u0026#8211; non spetterebbe al legislatore regionale introdurre modifiche alla normativa statale che non siano da essa espressamente consentite. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con successivo ricorso notificato l\u0026#8217;11-17 settembre 2020 e depositato il 21 settembre 2020 (reg. ric. n. 85 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, unitamente ad altre disposizioni della medesima legge regionale, l\u0026#8217;art. 10 della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste per l\u0026#8217;anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), in quanto eccederebbe le competenze stabilite dallo statuto di autonomia e violerebbe gli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata dispone la sostituzione del comma 2 dell\u0026#8217;art. 38 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 1 del 2020 (oggetto del precedente ricorso, iscritto al n. 42 reg. ric. del 2020), modificando, con decorrenza dal 1\u0026#176; gennaio 2021, la Tabella di cui all\u0026#8217;Allegato A della gi\u0026#224; citata legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 31 del 2007, recante gli importi tariffari per il tributo speciale di deposito in discarica di rifiuti solidi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure statali s\u0026#8217;incentrano sulle novellate voci di Tabella recanti gli importi tariffari per il deposito in discarica dei \u0026#171;Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione\u0026#187;, per i quali il tributo viene stabilito nella misura di euro 10,00 per tonnellata, e dei \u0026#171;Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione\u0026#187;, relativamente ai quali esso viene fissato nella misura di euro 25,82 per tonnellata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la predetta differenza di tassazione stabilita dalla Regione, da un lato violerebbe il parametro statale interposto di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, che individua, senza riferimenti al criterio di provenienza dei rifiuti, nel minimo e nel massimo gli importi del tributo rimessi alla competenza regionale; dall\u0026#8217;altro comporterebbe \u0026#171;di fatto\u0026#187; un ostacolo allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti fuori Regione, \u0026#171;delineando un sistema che viola il principio della libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti speciali ponendosi, perci\u0026#242;, in contrasto con gli articoli 182 e 182-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non ammettono alcuna limitazione alla circolazione dei rifiuti speciali da e verso altre Regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale afferma che da ci\u0026#242; deriverebbe il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale ultimo proposito viene precisato, con argomentazione analoghe a quelle addotte a sostegno del precedente ricorso (reg. ric. n. 42 del 2020), che nella specie non sussisterebbe nessuno dei gi\u0026#224; ricordati elementi che, secondo la sentenza di questa Corte n. 51 del 1991, permetterebbero di \u0026#171;vagliare la ragionevolezza delle leggi regionali che limitano i diritti [\u0026#8230;] garantiti\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2020, i giudizi vanno riuniti in ragione della stretta connessione che lega le disposizioni oggetto dei due ricorsi qui in esame e l\u0026#8217;ampia sovrapponibilit\u0026#224; delle censure prospettate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto al giudizio di cui al ricorso iscritto al n. 42 reg. ric. del 2020, concernente le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 38, comma 2, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 1 del 2020, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle more del giudizio, infatti, la citata disposizione \u0026#232; stata sostituita dall\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2020, anch\u0026#8217;esso modificativo, con la medesima decorrenza dal 1\u0026#176; gennaio 2021, della menzionata Tabella di cui all\u0026#8217;Allegato A alla legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 31 del 2007, recante gli importi del tributo speciale di deposito in discarica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il consolidato orientamento di questa Corte, la modifica normativa, intervenuta nel corso del giudizio, della disposizione oggetto della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa in via principale, determina la cessazione della materia del contendere quando si verificano, nel contempo, due condizioni: \u0026#171;il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e il fatto che la disposizione censurata non abbia avuto medio tempore applicazione (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 200, n. 70 e n. 25 del 2020; n. 287 e n. 56 del 2019)\u0026#187; (sentenza n. 7 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, ricorrono ambedue i requisiti appena detti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza che la suddetta sostituzione normativa sia intervenuta prima della decorrenza della data (1\u0026#176; gennaio 2021) da cui la norma oggetto di impugnazione avrebbe prodotto effetti comprova difatti, con certezza, che quest\u0026#8217;ultima non ha mai potuto trovare applicazione (per un caso simile, sentenza n. 78 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto poi al carattere satisfattivo delle pretese avanzate nel primo ricorso, esso \u0026#232; determinato dalla circostanza che la pi\u0026#249; recente disposizione ha abrogato ab origine la norma impugnata, introducendo una nuova norma, che \u0026#232; oggetto del secondo ricorso statale qui considerato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, del resto, significativo che, nel corso della trattazione in pubblica udienza, l\u0026#8217;Avvocatura generale non si sia espressamente opposta alla richiesta di \u0026#171;improcedibilit\u0026#224;\u0026#187; del ricorso formulata della Regione autonoma, anzi osservando che per una pronuncia di \u0026#171;cessazione della materia del contendere\u0026#187; non sarebbe necessaria la previa accettazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto al secondo ricorso (reg. ric. n. 85 del 2020) debbono essere preliminarmente vagliate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dalla Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Secondo la resistente, tali questioni sarebbero inammissibili in quanto, pur avendo il Governo contestato la violazione dei limiti delle competenze statutarie, non sarebbero state individuate \u0026#171;le competenze normative regionali che rilevano in materia, n\u0026#233; le motivazioni per cui il legislatore regionale le avrebbe travalicate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessun raffronto con le competenze statutarie si rende, infatti, necessario con riguardo ai parametri di costituzionalit\u0026#224; di cui agli artt. 3, 41 e 120 Cost., evocati, rispettivamente, in riferimento al principio di uguaglianza, a quello di libert\u0026#224; di iniziativa economica privata e al divieto di limitazione alla circolazione delle cose tra le Regioni, trattandosi di principi che si impongono a tutti i soggetti dell\u0026#8217;ordinamento, ivi comprese le autonomie speciali (da ultimo, sentenza n. 52 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto poi alla censura prospettata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., va ricordato che questa Corte ha precisato che \u0026#171;[l]a Regione Valle d\u0026#8217;Aosta difetta tanto di una competenza statutaria generale in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente quanto di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti, sicch\u0026#233; qualsiasi motivazione del ricorrente in proposito sarebbe stata ultronea, essendo peraltro evidente che questo tipo di valutazione fuoriesce dall\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 61 del 2009; analogamente, sentenza n. 118 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso supera il vaglio di ammissibilit\u0026#224;, giacch\u0026#233; risulta \u0026#171;intrinsecamente coerente\u0026#187; che la difesa statale, assumendo che la disposizione impugnata rientri per giurisprudenza consolidata nella materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187;, ometta di illustrare le ragioni dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; alla Regione delle norme del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, anzich\u0026#233; di quelle dello statuto speciale (sentenza n. 153 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La resistente eccepisce inoltre l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della censura riferita all\u0026#8217;art. 97 Cost. in quanto tale parametro viene solo evocato, senza essere corredato di alcuna motivazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte anche di recente ha ribadito che il vaglio di ammissibilit\u0026#224; nei ricorsi in via principale \u0026#171;richiede una motivazione adeguata e non meramente apodittica\u0026#187; e che tale esigenza si pone \u0026#171;in termini ancora pi\u0026#249; rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale\u0026#187; (sentenza n. 78 del 2021). \tSiccome nel caso in esame difetta un qualsiasi impianto argomentativo va dunque dichiarata inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2020, promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito va premesso che in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2020 deve essere prioritariamente esaminata, per economia di giudizio, la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 120, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFermo restando che la Corte pu\u0026#242; discrezionalmente e insindacabilmente decidere l\u0026#8217;ordine delle questioni da affrontare (ex plurimis, sentenze n. 246 del 2020; n. 258 del 2019; n. 148 del 2018), proprio la natura tributaria della norma censurata rende, infatti, opportuno, ai fini del vaglio di legittimit\u0026#224;, il preliminare confronto con il suddetto parametro, introdotto nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale quale deterrente all\u0026#8217;insorgere di un uso improprio dell\u0026#8217;autonomia impositiva regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, infatti, precisato che, nell\u0026#8217;originaria formulazione proposta in sede di seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, il divieto di istituire dazi di importazione, di esportazione o di transito veniva stabilito subito dopo un primo comma che riconosceva l\u0026#8217;autonomia finanziaria delle Regioni, in modo da chiarire, come sostenuto dall\u0026#8217;on. Ezio Vanoni nella seduta del 28 novembre 1946, che non potesse essere mai adottato da parte di queste \u0026#171;alcun provvedimento, n\u0026#233; di natura fiscale n\u0026#233; di qualsiasi altra natura, che possa creare ostacoli alla libera circolazione dei beni fra una Regione e l\u0026#8217;altra\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl suddetto divieto quindi presuppone logicamente (risultando altrimenti del tutto superfluo) il riconoscimento dell\u0026#8217;autonomia impositiva delle Regioni, alle quali, per quanto qui interessa, non sono precluse n\u0026#233; la possibilit\u0026#224; di intervenire negli spazi di manovra ad esse consentiti dai tributi erariali ambientali, n\u0026#233; quella di istituire, nel rispetto dei principi di coordinamento, tributi propri autonomi in relazione a fenomeni in cui l\u0026#8217;effetto inquinante \u0026#232; prevalentemente limitato al proprio territorio (produzione di rifiuti, impatti da flussi turistici, emissioni degli impianti di riscaldamento, eccetera).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una prospettiva che \u0026#8211; radicata nella doverosit\u0026#224;, sul piano costituzionale, di una diffusa tutela dell\u0026#8217;ambiente quale bene comune \u0026#8211; \u0026#232; stata consapevolmente accolta dal legislatore ordinario: l\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, ad esempio, ha inserito un tributo ambientale in senso stretto (l\u0026#8217;imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili civili) tra quelli ceduti alle Regioni e ha poi configurato come parzialmente ceduto un tributo ambientale solo in senso funzionale quale \u0026#232; la tassa automobilistica. L\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera q), numero 1), della legge n. 42 del 2009, ha inoltre previsto, in via generale e residuale, che la legge regionale possa istituire tributi propri autonomi \u0026#171;con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato\u0026#187;; tra questi, come \u0026#232; ormai tipico di altri ordinamenti regionali europei, possono appunto rientrare anche quelli funzionali alla tutela (tassandone il consumo) dei beni comuni di carattere ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttraverso queste forme impositive si pu\u0026#242; certo sviluppare, sul territorio nazionale, una differenziazione fisiologicamente connessa al perimetro operativo dell\u0026#8217;autonomia impositiva regionale (sentenza n. 2 del 2006); quest\u0026#8217;ultima non pu\u0026#242;, per\u0026#242;, mai degenerare in un\u0026#8217;ulteriore differenziazione stabilita solo in ragione del mero transito di un determinato bene attraverso il confine regionale. Si tratterebbe, infatti, proprio di quell\u0026#8217;uso patologico dell\u0026#8217;autonomia impositiva che il Costituente ha inteso scongiurare con l\u0026#8217;art. 120 della Carta fondamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;autonomia finanziaria regionale consistente nel differenziare l\u0026#8217;entit\u0026#224; del tributo speciale per il deposito in discarica di quella speciale \u0026#8220;merce\u0026#8221; (o \u0026#8220;prodotto\u0026#8221;) a rilevanza ambientale costituita dai rifiuti non \u0026#232; sufficiente di per s\u0026#233; a garantire la legittimit\u0026#224; costituzionale di una differenziazione del prelievo a seconda della provenienza regionale o extraregionale del rifiuto da smaltire. Ci\u0026#242; neppure se l\u0026#8217;entit\u0026#224; del tributo speciale sia stata fissata (come nella specie) nel rispetto dei limiti della manovra quantitativa consentita alla Regione dalla normativa statale di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, in forza del quale il relativo ammontare \u0026#232; fissato con legge regionale \u0026#171;per chilogrammo di rifiuti conferiti: [\u0026#8230;] in misura non inferiore ad euro 0,00517 [pari a euro 5,17 per tonnellata] e non superiore ad euro 0,02582 [pari a euro 25,82 per tonnellata] per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Su queste premesse, occorre dunque verificare se la limitazione prevista dalla norma impugnata presenti margini di tollerabilit\u0026#224; costituzionale, dovendosi, in ogni caso, vagliare, secondo il test che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato con riguardo all\u0026#8217;art. 120, primo comma, Cost., \u0026#171;la ragionevolezza delle leggi regionali che limitano i diritti con esso garantiti\u0026#187; (sentenza n. 107 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale scrutinio, come gi\u0026#224; anticipato, richiede di valutare: \u0026#171;a) se si sia in presenza di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali; b) se, nell\u0026#8217;ambito del suddetto potere di limitazione, la regione possegga una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura; c) se il provvedimento adottato in attuazione del valore suindicato e nell\u0026#8217;esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalit\u0026#224; giustificative dell\u0026#8217;intervento limitativo della regione, cos\u0026#236; da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra regione e regione\u0026#187; (sentenza n. 51 del 1991).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa aggiunto, tuttavia, che la suddetta verifica deve essere particolarmente rigorosa in presenza di una disposizione regionale che appare sussumibile nella categoria del dazio, dal momento che l\u0026#8217;art. 120, primo comma, Cost. ne fa oggetto di un precipuo divieto, distinguendolo dalla pi\u0026#249; generale ipotesi di \u0026#171;provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nello svolgimento del suddetto test occorre innanzitutto considerare che la norma impugnata interviene a disciplinare aspetti del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, meglio noto come \u0026#8220;ecotassa\u0026#8221;, tributo proprio derivato istituito dall\u0026#8217;art. 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549 del 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di un tributo ambientale che mira a correggere, tassandole, le esternalit\u0026#224; negative date dall\u0026#8217;incidenza ambientale ritenuta indesiderabile (discariche e rifiuti ivi sversati): il prelievo, infatti, \u0026#232; istituito \u0026#171;[a]l fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia\u0026#187; (comma 24 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Rispetto a tale tributo la difesa della Regione sostiene che la scelta di innalzarne l\u0026#8217;importo per i rifiuti speciali provenienti da fuori Regione sarebbe giustificabile sotto un triplice profilo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo perch\u0026#233; \u0026#171;volta al buon governo di un territorio con caratteristiche territoriali e orografiche del tutto peculiari\u0026#187;, dove spazi esigui e vincoli idrogeologici limitano la disponibilit\u0026#224; di siti idonei alla localizzazione di impianti di discarica per i rifiuti speciali non pericolosi. In tali impianti, inoltre, siccome \u0026#171;l\u0026#8217;importo della ecotassa fissato in precedenza dal legislatore valdostano era nettamente inferiore a quello praticato dalle Regioni limitrofe\u0026#187;, si era \u0026#171;incentivato il conferimento in Valle d\u0026#8217;Aosta di rifiuti provenienti anche da zone molto distanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui il secondo argomento, incentrato sui principi di autosufficienza e, in particolare, di prossimit\u0026#224; di cui agli artt. 182 e 182-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante \u0026#171;Norme in materia ambientale\u0026#187; (d\u0026#8217;ora in poi cod. ambiente): la maggiorazione del tributo per i rifiuti prodotti fuori dai confini regionali sarebbe diretta a \u0026#171;evitare il sovra-conferimento di rifiuti esterni\u0026#187; e quindi la probabile maggiore movimentazione degli stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la Regione autonoma adduce, quale terzo argomento, che la differenziazione attuata dal legislatore regionale non esorbiterebbe dai limiti fissati dalla normativa statale istituiva dell\u0026#8217;ecotassa relativamente al quantum del tributo; in particolare, la norma impugnata non solo non si porrebbe in contrasto con un divieto espresso previsto dalla legge statale, ma anzi ne costituirebbe un opportuno, naturale, svolgimento con riguardo ad aspetti attinenti alla competenza regionale del governo del territorio e della tutela della salute. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Gli argomenti della difesa regionale non sono sufficienti a superare il test di costituzionalit\u0026#224; riferito all\u0026#8217;art. 120, primo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.1.\u0026#8211; Su un piano pi\u0026#249; generale va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si \u0026#232; occupata pi\u0026#249; volte del problema, posto dalla legislazione delle Regioni, relativo alla legittimit\u0026#224; del divieto di smaltimento in ambito regionale di rifiuti di provenienza extraregionale, pervenendo sostanzialmente a due diverse soluzioni a seconda della tipologia dei rifiuti in questione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, infatti, si \u0026#232; statuito che il principio di autosufficienza di cui all\u0026#8217;art. 182, comma 5 (ora comma 3, a decorrere dal 25 dicembre 2010, in forza dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante \u0026#171;Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive\u0026#187;), cod. ambiente, che, identificando nel territorio regionale l\u0026#8217;ambito ottimale, vieta lo smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale, \u0026#232; applicabile solo ai rifiuti urbani non pericolosi; dall\u0026#8217;altro si \u0026#232; precisato che il suddetto principio non pu\u0026#242; valere n\u0026#233; per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 161 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), n\u0026#233; per quelli speciali non pericolosi (sentenze n. 10 del 2009 e n. 335 del 2001), per i quali, non essendo preventivabile in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, diviene impossibile individuare \u0026#171;un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l\u0026#8217;obiettivo specifico dell\u0026#8217;autosufficienza nello smaltimento\u0026#187; (sentenza n. 335 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali conclusioni rimangono valide anche a seguito delle modifiche al suddetto testo originario dell\u0026#8217;art. 182 disposte, aggiungendo anche l\u0026#8217;art. 182-bis, con il d.lgs. n. 205 del 2010 (sentenza n. 76 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione infatti, da un lato conferma l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di estendere ai rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi il principio dell\u0026#8217;autosufficienza regionale e, dall\u0026#8217;altro, ribadisce che va invece applicato ai rifiuti speciali, per assicurarne la pi\u0026#249; efficace gestione, il diverso criterio della specializzazione dell\u0026#8217;impianto di smaltimento (art. 182-bis, comma 1, lettera b, cod. ambiente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale criterio, peraltro, in particolare per i rifiuti speciali non pericolosi, potrebbe risultare temperato da quello della prossimit\u0026#224; al luogo di produzione, in modo da ridurre il pi\u0026#249; possibile la movimentazione dei rifiuti (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 11 giugno 2013, n. 3215). Tuttavia, rimane fermo \u0026#8211; contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente \u0026#8211; che la necessit\u0026#224; di garantire le interconnessioni, che devono sempre sussistere tra i vari siti degli impianti, porta a escludere la possibilit\u0026#224; che, al di fuori dei rifiuti urbani, il confine regionale possa essere utilizzato per emanare norme dirette a favorire solo lo smaltimento dei rifiuti prodotti all\u0026#8217;interno dello stesso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto, in contraddizione con la stessa nozione di \u0026#171;rete integrata ed adeguata di impianti\u0026#187; (art. 182-bis, comma 1, cod. ambiente), la discriminazione in base al criterio della provenienza regionale o extraregionale potrebbe pregiudicare proprio il conseguimento della finalit\u0026#224; di smaltire tali rifiuti in uno degli impianti appropriati pi\u0026#249; vicini (sentenza n. 227 del 2020). Infatti, il riferimento al confine regionale, ostacolando la generale fruibilit\u0026#224; delle discariche, \u0026#171;determina di necessit\u0026#224; una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio, stante la contrazione dell\u0026#8217;offerta di idonei siti disponibili allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi\u0026#187; (sentenza n. 244 del 2011), con \u0026#171;un duplice effetto complessivamente negativo sugli obiettivi, sia nazionali, sia regionali\u0026#187; (sentenza n. 231 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di tali rilievi, questa Corte ha quindi ritenuto che numerose disposizioni regionali, le quali stabilivano ostacoli assoluti o relativi allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi, fossero in contrasto con l\u0026#8217;art. 120 Cost., \u0026#171;sotto il profilo dell\u0026#8217;introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni, oltre che con i principi fondamentali delle norme di riforma economico-sociale introdotti dal decreto legislativo n. 22 del 1997, e riprodotti dal d.lgs. n. 152 del 2006\u0026#187; (sentenza n. 10 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.2.\u0026#8211; Alla luce di queste considerazioni, l\u0026#8217;argomento speso dalla difesa della Regione autonoma in ordine alla particolare caratterizzazione del proprio territorio regionale non appare dirimente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma in questione, infatti, utilizzando la leva fiscale dell\u0026#8217;ecotassa per discriminare i conferimenti in discarica di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione, non \u0026#232; in ogni caso riconducibile, come si \u0026#232; visto, a una legittima attuazione dei principi di autosufficienza e prossimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale norma appare piuttosto dissimulare il tentativo di sottrarsi alle implicazioni, anche in termini di solidariet\u0026#224;, connesse alla necessit\u0026#224; di garantire una rete adeguata e integrata per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, infatti, determina, nel differenziale imposto a questi ultimi, l\u0026#8217;effetto sostanziale di introdurre, in contrasto con l\u0026#8217;espressa previsione dell\u0026#8217;art. 120, primo comma, Cost., un \u0026#8220;dazio all\u0026#8217;importazione\u0026#8221;, cio\u0026#232; un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci tra le Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.3 \u0026#8211; Nemmeno pu\u0026#242; rilevare l\u0026#8217;ulteriore argomento svolto dalla difesa regionale, circa l\u0026#8217;assenza di un esplicito divieto di una simile differenziazione nella disciplina statale, che consente la manovrabilit\u0026#224;, tra un minimo e un massimo, dell\u0026#8217;ecotassa. \u0026#200; infatti sottesa a tale silenzio l\u0026#8217;ovvia considerazione che nemmeno la legge statale potrebbe, senza violare essa stessa l\u0026#8217;art. 120, primo comma, Cost., abilitare una Regione a introdurre dazi o forme impositive ad effetto equivalente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.4. \u0026#8211; Da quanto considerato deriva che la norma impugnata non \u0026#232; in grado di superare l\u0026#8217;indicato test di costituzionalit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto va rilevato che la differenziazione del prelievo in ragione della provenienza regionale o extraregionale del rifiuto non solo non trova giustificazione nei valori costituzionali della tutela ambientale e della salute, ma addirittura si pone in contrasto con essi perch\u0026#233; comporterebbe una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale (come osservato al punto 6.4.1.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale rilievo sarebbe gi\u0026#224; sufficiente per l\u0026#8217;accoglimento della questione; tuttavia, \u0026#232; evidente che la norma impugnata, determinando un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci, non \u0026#232; neppure riconducibile a un esercizio legittimo delle competenze regionali, perch\u0026#233; queste non possono alterare in peius gli standard ambientali statali (da ultimo, sentenze n. 7 del 2019, n. 139 e n. 74 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve quindi essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 120, primo comma, Cost., dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2020 limitatamente alle voci della Tabella di cui all\u0026#8217;Allegato A alla legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 31 del 2007 che, discriminando in relazione alla provenienza territoriale, introducono la descritta differenziazione tabellare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer escludere la suddetta discriminazione deve essere dunque dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale: a) della voce di Tabella concernente i \u0026#171;Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione\u0026#187;, limitatamente alle parole \u0026#171;prodotti in Regione\u0026#187;; b) dell\u0026#8217;intera voce tabellare concernente i \u0026#171;Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione\u0005\u0026#187;, compreso l\u0026#8217;importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le ulteriori censure promosse in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. sono assorbite.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 85 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10 della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste per l\u0026#8217;anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui sostituisce la Tabella di cui all\u0026#8217;Allegato A della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), limitatamente: a) alle parole \u0026#171;prodotti in Regione\u0026#187; della voce concernente i \u0026#171;Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione\u0026#187;; b) all\u0026#8217;intera voce concernente i \u0026#171;Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione\u0026#187;, compreso l\u0026#8217;importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2020 promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 38, comma 2, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 11 febbraio 2020, n. 1, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste (Legge di stabilit\u0026#224; regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali\u0026#187;, promosse, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettere e) ed s), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, nonch\u0026#233; agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Legge di stabilit\u0026#224; regionale per il triennio 2020/2022 - Finanziamento per interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di rilevanza regionale - Modificazione della legge regionale n. 31 del 2007 in materia di gestione dei rifiuti - Determinazione dell\u0027entit\u0026#224; del tributo applicabile ai rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per inerti - Prevista applicazione differenziata in ragione della provenienza, nella misura pari a 10 euro per tonnellata se prodotti internamente alla Regione e pari a 25,82 euro per tonnellata se provenienti da fuori Regione.\r\nTributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Modifiche all\u0027allegato A della legge regionale n. 31 del 2007 - Prevista determinazione degli importi tariffari per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi di provenienza regionale ed extraregionale ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43788","titoletto":"Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametri contenenti principi generali efficaci nei confronti di tutti i soggetti dell\u0027ordinamento - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutariamente attribuite - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 10 della legge della reg. Valle d\u0027Aosta n. 8 del 2020, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità formulata in quanto, pur avendo il Governo contestato la violazione dei limiti delle competenze statutarie, non sarebbero state individuate le competenze normative regionali che rilevano in materia, né le motivazioni per cui il legislatore regionale le avrebbe travalicate. Nessun raffronto con le competenze statutarie si rende necessario con riguardo ai parametri di costituzionalità riferiti a principi - come quelli di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata e di divieto di limitazione alla circolazione delle cose tra le Regioni - che si impongono a tutti i soggetti dell\u0027ordinamento, ivi comprese le autonomie speciali. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 52 del 2021, n. 153 del 2019, n. 118 del 2019 e n. 61 del 2009\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43789","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"13/07/2020","data_nir":"2020-07-13","numero":"8","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43789","titoletto":"Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti - Modifiche alla Tabella che fissa gli importi del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) - Calcolo dell\u0027importo aumentato in ragione della provenienza dei rifiuti esterna alla Regione - Violazione della libera circolazione di cose tra Regioni - Illegittimità costituzionale parziale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 120 Cost., l\u0027art. 10 della legge della reg. Valle d\u0027Aosta n. 8 del 2020, nella parte in cui sostituisce la Tabella di cui all\u0027Allegato A della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 31 del 2007, limitatamente: a) alle parole «prodotti in Regione» della voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione»; b) all\u0027intera voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione», compreso l\u0027importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata. La norma impugnata dal Governo, nel prevedere una diversa tassazione per lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione, viola il parametro evocato - esaminato per primo per economia di giudizio - perché l\u0027esercizio dell\u0027autonomia finanziaria regionale, consistente nel differenziare l\u0027entità del tributo speciale per il deposito in discarica di quella speciale \"merce\" (o \"prodotto\") a rilevanza ambientale costituita dai rifiuti, non è sufficiente di per sé a garantire la legittimità costituzionale di una differenziazione del prelievo a seconda della provenienza regionale o extraregionale del rifiuto da smaltire, neppure se l\u0027entità del tributo speciale sia stata fissata (come nella specie) nel rispetto dei limiti della manovra quantitativa consentita alla Regione dalla normativa statale. Utilizzando la leva fiscale dell\u0027ecotassa per discriminare i conferimenti in discarica di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione, infatti, viene dissimulato il tentativo di sottrarsi alle implicazioni, anche in termini di solidarietà, connesse alla necessità di garantire una rete adeguata e integrata per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, determinando l\u0027effetto sostanziale di introdurre un \"dazio all\u0027importazione\", cioè un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci tra le Regioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: sentenza n. 227 del 2020, n. 231 del 2019, n. 107 del 2018, n. 10 del 2009, n. 2 del 2006 e n. 51 del 1991\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Corte costituzionale può discrezionalmente e insindacabilmente decidere l\u0027ordine delle questioni da affrontare. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 246 del 2020, n. 258 del 2019 e n. 148 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale è applicabile solo ai rifiuti urbani non pericolosi, non potendo valere né per quelli speciali pericolosi, né per quelli speciali non pericolosi, per i quali, non essendo preventivabile in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, diviene impossibile individuare un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l\u0027obiettivo specifico dell\u0027autosufficienza nello smaltimento. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 76 del 2021, n. 10 del 2009, n. 12 del 2007, n. 161 del 2005, n. 505 del 2002 e n. 281 del 2000\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNemmeno la legge statale potrebbe, senza violare essa stessa l\u0027art. 120, primo comma, Cost., abilitare una Regione a introdurre dazi o forme impositive ad effetto equivalente.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe competenze regionali non possono alterare \u003cem\u003ein peius\u003c/em\u003e gli standard ambientali statali. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 7 del 2019, n. 139 del 2017 e n. 74 del 2017\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43790","numero_massima_precedente":"43788","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"13/07/2020","data_nir":"2020-07-13","numero":"8","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"03/12/2007","data_nir":"2007-12-03","numero":"31","articolo":"","specificazione_articolo":"All. A","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43790","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per uno dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori censure.","testo":"Accolta \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, per violazione dell\u0027art. 120 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 10 della legge della reg. Valle d\u0027Aosta n. 8 del 2020, sono assorbite le ulteriori censure promosse in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.","numero_massima_successivo":"43791","numero_massima_precedente":"43789","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"13/07/2020","data_nir":"2020-07-13","numero":"8","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43791","titoletto":"Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti - Modifiche alla Tabella che fissa gli importi del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) - Calcolo dell\u0027importo aumentato in ragione della provenienza dei rifiuti esterna alla Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di parametro non afferente al riparto di competenze tra Stato e Regioni - Difetto di argomentazione - Inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 10 della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 8 del 2020 promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 97 Cost., con il ricorso iscritto al n. 85 reg. ric. 2020, che modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la Tabella di cui all\u0027Allegato A della già citata legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 31 del 2007, recante gli importi tariffari per il tributo speciale di deposito in discarica di rifiuti solidi. L\u0027indicato parametro viene solo evocato, senza essere corredato di alcuna motivazione, difettando così un qualsiasi impianto argomentativo.\u003c/p\u003eIl vaglio di ammissibilità nei ricorsi in via principale richiede una motivazione adeguata e non meramente apodittica; tale esigenza si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 78 del 2021\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43792","numero_massima_precedente":"43790","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"13/07/2020","data_nir":"2020-07-13","numero":"8","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43792","titoletto":"Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti - Modifiche alla Tabella che fissa gli importi del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) - Calcolo dell\u0027importo aumentato in ragione della provenienza dei rifiuti esterna alla Regione - Ricorso del Governo - Intervenuto ius superveniens nelle more del giudizio - Cessazione della materia del contendere.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo (reg. ric. n. 42 del 2020) in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), 119, secondo comma, e 120 Cost., nonché agli artt. 2 e 3 della legge cost. n. 4 del 1948 - dell\u0027art. 38, comma 2, della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 1 del 2020, che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la Tabella di cui all\u0027Allegato A della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 31 del 2007, che fissa gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Nelle more del giudizio, la citata disposizione è stata sostituita dall\u0027art. 10 della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 8 del 2020, anch\u0027esso modificativo, con la medesima decorrenza, della menzionata Tabella. La circostanza che la suddetta sostituzione normativa sia intervenuta prima della decorrenza della data (1° gennaio 2021) da cui la norma oggetto di impugnazione avrebbe prodotto effetti comprova con certezza che quest\u0027ultima non ha mai potuto trovare applicazione. Quanto poi al carattere satisfattivo delle pretese avanzate nel primo ricorso, esso è determinato dalla circostanza che la più recente disposizione ha abrogato ab origine la norma impugnata, introducendo una nuova norma, oggetto anch\u0027essa di impugnazione. Né, nel corso della trattazione in pubblica udienza, l\u0027Avvocatura generale dello Stato si è espressamente opposta alla richiesta di improcedibilità del ricorso formulata della Regione autonoma. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 78 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eSecondo il consolidato orientamento costituzionale, la modifica normativa, intervenuta nel corso del giudizio, della disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, determina la cessazione della materia del contendere quando si verificano, nel contempo, due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e il fatto che la disposizione censurata non abbia avuto \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e applicazione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 7 del 2021, n. 200, n. 70 e n. 25 del 2020; n. 287 e n. 56 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"43791","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"11/02/2020","data_nir":"2020-02-11","numero":"1","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"03/12/2007","data_nir":"2007-12-03","numero":"31","articolo":"","specificazione_articolo":"All. 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