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Aldo CORASANITI; \r\n Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. \r\n Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo \r\n CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, \r\n avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. \r\n Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI; \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 6 della legge 9 \r\n gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attivit\u0026#224; economiche \r\n e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia \r\n Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe), promosso \r\n con ricorso della Regione Toscana notificato il 19 febbraio 1991, \r\n depositato in cancelleria il 28 febbraio successivo ed iscritto al n. \r\n 12 del registro ricorsi 1991; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udito nell\u0027udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore \r\n Aldo Corasaniti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Uditi l\u0027avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana e l\u0027avv. \r\n dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con ricorso notificato il 19 febbraio 1991 la Regione Toscana \r\n ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento \r\n agli artt. 3, 5, 97, 115, 120, 117, 118 della Costituzione, dell\u0027art. \r\n 6 della l. 9 gennaio 1991, n. 19, recante \"Norme per lo sviluppo \r\n delle attivit\u0026#224; economiche e della cooperazione internazionale della \r\n Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle \r\n aree limitrofe\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La norma impugnata, che stabilisce che \"il Governo \u0026#232; tenuto a \r\n sentire la Regione Veneto e il Comune di Venezia prima di proporre \r\n citt\u0026#224; italiane per le designazioni che avverranno nel decennio \r\n 1991-2000 quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere \r\n internazionale da istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di \r\n privilegiare la candidatura di Venezia\", ad avviso della ricorrente, \r\n nel \"privilegiare l\u0027attivit\u0026#224; consultiva di una regione e una citt\u0026#224; \r\n di una regione piuttosto che qualsiasi altra regione o citt\u0026#224; per un \r\n periodo di tempo lunghissimo\", viola i princ\u0026#236;pi di eguaglianza, \r\n essendo priva di giustificazione, e si pone altres\u0026#236; in contrasto con \r\n \"il princ\u0026#236;pio del contraddittorio, che si inserisce nell\u0027area della \r\n garanzia costituzionale del buon andamento e dell\u0027imparzialit\u0026#224; \r\n dell\u0027amministrazione, posta dall\u0027art. 97 della Costituzione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La violazione di tali princ\u0026#236;pi, secondo la Regione Toscana, \r\n produce \"una lesione della sfera di competenza regionale qual\u0027\u0026#232; \r\n garantita dal combinato disposto degli artt. 3, 5, 97, 115, 120, 117, \r\n 118 della Costituzione\", anche nelle loro valenze \"particolari, come, \r\n ad esempio, quelle relative ad organizzazioni internazionali la cui \r\n attivit\u0026#224; investe l\u0027area delle funzioni regionali, beni culturali o \r\n dell\u0027ambiente o delle fiere\", materie in cui \"il ruolo delle \r\n organizzazioni internazionali \u0026#232; assai importante e che la Regione \r\n pu\u0026#242; promuovere o assecondare in relazione ad una localizzazione o \r\n istituzione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Nel giudizio si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura dello Stato, che ha \r\n concluso per l\u0027inammissibilit\u0026#224;, o quanto meno per l\u0027infondatezza, \r\n del ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Premesso che con la disposizione denunciata il legislatore ha dato \r\n una indicazione sostanziale - \"privilegiare la candidatura di \r\n Venezia\" -, fissando poi una regola procedimentale - sentire \r\n preliminarmente, in proposito, la regione Veneto ed il comune di \r\n Venezia -, l\u0027Avvocatura rileva che la Regione si duole soltanto della \r\n seconda, non potendo contestare la prima. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ci\u0026#242; posto, eccepisce l\u0027inammissibilit\u0026#224; del ricorso, in quanto la \r\n ricorrente non adduce alcuna invasione delle competenze regionali - \r\n mirando addirittura ad ottenere il riconoscimento di una sua facolt\u0026#224; \r\n di ingerirsi nell\u0027ambito delle competenze statali -, come risulta \r\n evidente dalla \"diluizione\" dei parametri costituzionali pertinenti \r\n ad un giudizio sulla invasivit\u0026#224; di leggi statali (artt. 117, primo \r\n comma, e 118, primo comma, Cost.) nella invocazione di altri \r\n parametri costituzionali (artt. 3, 97 della Costituzione), e \r\n dall\u0027accenno generico all\u0027 \"ambiente\" ed alle \"fiere\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ad avviso del resistente, il ricorso \u0026#232; altres\u0026#236; infondato, in \r\n quanto il Parlamento nazionale pu\u0026#242; ben prevedere l\u0027obbligo giuridico \r\n del Governo di acquisire un parere - nella specie, non vincolante - \r\n di un comune, di una regione o di altro ente o organo, n\u0026#233;, d\u0027altra \r\n parte, la ricorrente richiede l\u0027estensione di tale obbligo a tutti i \r\n comuni e le regioni d\u0027Italia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva infine l\u0027Avvocatura che nel nostro ordinamento i sub-procedimenti di consultazione, cui di norma \u0026#232; affidata la \r\n realizzazione della cooperazione tra Stato e regioni e/o enti locali, \r\n sono innumerevoli, e che peraltro le consultazioni possono avere \r\n luogo anche in difetto di uno specifico obbligo giuridico. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - In prossimit\u0026#224; dell\u0027udienza, la Regione Toscana ha depositato \r\n memoria insistendo per l\u0027accoglimento della questione sollevata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La ricorrente nega, anzitutto, di aver censurato, nell\u0027art. 6 \r\n della legge n. 19 del 1991, la sola regola procedimentale - come \r\n sostenuto dall\u0027Avvocatura - e non anche la indicazione sostanziale di \r\n Venezia quale candidatura da privilegiare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Premesso poi che il princ\u0026#236;pio di eguaglianza deve \"estendersi \r\n alle persone giuridiche, e dunque - tra di esse - alle regioni\", la \r\n ricorrente rileva come questa Corte abbia ritenuto ammissibile la \r\n censura di violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione quando sia \r\n proposta per addurre una lesione delle competenza regionali \r\n costituzionalmente garantite, sottolineando il collegamento talora \r\n istituito tra ragionevolezza e motivazione del trattamento \r\n differenziato fra regioni, da una parte, e applicazione del \r\n princ\u0026#236;pio di eguaglianza, dall\u0027altro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027istituzione di un irragionevole privilegio a favore di Venezia, \r\n non sorretto da alcuna razionale giustificazione, realizza, con \r\n l\u0027invasione delle competenze della ricorrente, una violazione degli \r\n artt. 3 e 97 della Costituzione. L\u0027introduzione del princ\u0026#236;pio della \r\n consultazione della regione interessata sulle localizzazioni di \r\n organizzazioni internazionali, infatti, ad avviso della Regione \r\n Toscana deve essere esteso a tutte le regioni che si trovino nelle \r\n stesse condizioni, instaurando un contraddittorio che consenta una \r\n corretta comparazione e ponderazione degli interessi, in ossequio ai \r\n princ\u0026#236;pi posti dall\u0027art. 97 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u0026#200; del pari illegittimo, prosegue la Regione, stabilire a priori \r\n un regime di privilegio sostanziale che riguarda le scelte di merito \r\n e di fondo per una citt\u0026#224; come Venezia, ed \u0026#232; altres\u0026#236; illegittimo \r\n \"il combinato disposto dei due regimi di privilegio e la loro \r\n sommatoria, che viola l\u0027art. 3 come l\u0027art. 97, come gli artt. 5 e 128 \r\n della Costituzione, dai quali risulta un profilo delle Regioni come \r\n organi costituzionali posti in posizione autonoma, uguale, \r\n equiordinata, regolata da norme costituzionali (art. 115), leggi \r\n generali e non da provvedimenti caso per caso, che debbono attenersi \r\n ai princ\u0026#236;pi basilari di eguaglianza di trattamento previsti \r\n dall\u0027art. 120 come obbligo a carico delle Regioni\", cui fa riscontro \r\n il diritto delle regioni ad essere trattate secondo gli stessi \r\n princ\u0026#236;pi di non discriminazione e di non frammentazione che esse \r\n devono applicare, sicch\u0026#233; un trattamento differenziato \u0026#232; legittimo \r\n solo se previsto dalla Costituzione (art. 119, terzo comma) o se \r\n risponde al princ\u0026#236;pio di eguaglianza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La ricorrente contesta poi l\u0027inammissibilit\u0026#224;, da parte della \r\n Regione, di censure concernenti norme diverse dagli artt. 117 e 118 \r\n della Costituzione, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e \r\n sottolineando, in particolare, come il criterio della valutazione \r\n della ragionevolezza della disposizione normativa censurata abbia \r\n trovato pi\u0026#249; volte accoglimento. Precisa poi che la violazione del \r\n princ\u0026#236;pio di eguaglianza - ravvisabile gi\u0026#224; nella sola costituzione \r\n di un indebito privilegio - si risolve in \"lesione della competenza \r\n regionale negli aspetti di relazioni internazionali nelle aree di \r\n funzioni regionali\" ad esempio promozione economica, beni culturali, \r\n o dell\u0027ambiente, fiere e mercati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - Una specifica violazione degli artt. 117 e 118 della \r\n Costituzione, prosegue la ricorrente, \u0026#232; data dalla mancata \r\n distinzione, nella norma impugnata, tra organizzazioni \r\n internazionali, menzionate genericamente senza riferimenti alle varie \r\n tipologie, e, quindi, ricomprendendole tutte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Esistono, infatti, tanto organizzazioni internazionali \r\n intergovernative quanto non governative. Queste ultime sono considerate associazioni private, che non rilevano cio\u0026#232; dal punto di vista \r\n dell\u0027ordinamento internazionale, \"contrassegnate dall\u0027elemento di una \r\n partecipazione aperta a cittadini di diverse nazionalit\u0026#224;, e \r\n dall\u0027esistenza di uno scopo avente rilievo internazionale e non di \r\n lucro\", e sono caratterizzate, distinguendosi cos\u0026#236; dalle societ\u0026#224; \r\n multinazionali e da altre associazioni private, da: \"la composizione \r\n internazionale e l\u0027internazionalit\u0026#224; del fine; il carattere privato \r\n della loro costituzione; il carattere \"benevolo\" delle attivit\u0026#224; \r\n svolte\" (vengono citate, tra le altre, la Croce Rossa Internazionale, \r\n il Comitato europeo di normalizzazione, CEN, il Comitato europeo di \r\n normalizzazione elettrotecnica, CENELEC, lo IATA). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Orbene, ad avviso della Regione Toscana \u0026#232; illegittimo e \r\n irrazionale non aver tenuto conto di tali organizzazioni, i cui \r\n problemi ed i cui rapporti con le Regioni sono diversi. Le \r\n organizzazioni non governative possono infatti prescegliere come \r\n credono sede e localizzazioni; le Regioni, dal canto loro, possono \r\n facilitare tali scelte con atti amministrativi, anche per quel che \r\n riguarda l\u0027acquisizione di immobili e il loro esercizio; fornendo a \r\n talune di esse assistenza, contributi; raggiungendo intese per dette \r\n localizzazioni, attesa la piena competenza di esse Regioni in \r\n materia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 5. - La memoria della ricorrente si sofferma poi sulla attivit\u0026#224; \r\n \"internazionalmente rilevante\" o di \"mero rilievo internazionale\" \r\n delle regioni, legittima in quanto collegata allo svolgimento di \r\n attivit\u0026#224; \"connesse alle materie devolute\" alle Regioni, come \u0026#232; \r\n andata configurandosi, oltre che nella elaborazione della dottrina, \r\n nella giurisprudenza di questa Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In particolare, la ricorrente sottolinea il riconoscimento di una \r\n competenza regionale costituzionalmente garantita che investe i \r\n rapporti con \"altri organismi\", \"legittimando l\u0027attivit\u0026#224; regionale \r\n di promozione o assecondamento degli stessi anche in relazione ad una \r\n localizzazione o istituzione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tali attivit\u0026#224; di promozione non sono in alcun modo qualificabili \r\n come attivit\u0026#224; internazionali in senso stretto, ma si sostanziano in \r\n atti unilaterali posti in essere dalle Regioni nell\u0027ambito delle \r\n proprie capacit\u0026#224; e delle proprie competenze amministrative. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva infine la ricorrente che, posto che nell\u0027esercizio di \r\n proprie competenze la Regione pu\u0026#242; istituire rapporti di mero rilievo \r\n internazionale, soprattutto con organizzazioni non governative, ma \r\n non solo con esse, e considerato che lo Stato, con il denunciato art. \r\n 6 della legge n. 19 del 1991 si \u0026#232; autovincolato una volta per tutte \r\n ad esprimere comunque una preferenza per la citt\u0026#224; di Venezia, \r\n consultando in proposito tanto la Regione Veneto che il Comune di \r\n Venezia, viene di conseguenza ad essere pregiudicata a priori la \r\n sfera delle competenze regionali in tutte le materie che hanno \r\n \"profili di contatto con organismi internazionali e di possibile \r\n localizzazione di sedi di tali organismi sul territorio regionale, \r\n perch\u0026#233; l\u0027assenso del Governo al riguardo non potr\u0026#224; mai essere dato \r\n se non previo esercizio\" del procedimento consultivo previsto dalla \r\n norma denunciata e dalla preferenza ingiustificata della candidatura \r\n di Venezia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - La norma impugnata in via principale dalla Regione Toscana \u0026#232; \r\n contenuta nell\u0027art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo \r\n sviluppo delle attivit\u0026#224; economiche e della cooperazione \r\n internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia \r\n di Belluno e delle aree limitrofe). Essa stabilisce che \"il Governo \r\n \u0026#232; tenuto a sentire la Regione Veneto e il Comune di Venezia prima di \r\n proporre citt\u0026#224; italiane per le designazioni che avverranno nel \r\n decennio 1991-2000 quale sede o ufficio italiano di organismi di \r\n carattere internazionale da istituire, o ai quali dare una sede, al \r\n fine di privilegiare la candidatura di Venezia\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le disposizioni della legge suindicate, fra le quali la norma \r\n impugnata si inserisce, prevedono una serie di interventi \r\n preordinati, come si desume dall\u0027art. 1, primo comma, a \"dotare la \r\n Regione Friuli-Venezia Giulia, nell\u0027ambito della speciale \r\n collocazione geopolitica del suo territorio, quale regione \r\n frontaliera della Comunit\u0026#224; economica europea, degli strumenti che le \r\n permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con \r\n l\u0027Austria, i Paesi dell\u0027Europa centrale e balcanica, nonch\u0026#233; con \r\n l\u0027Unione sovietica\": finalit\u0026#224;, questa, che \u0026#232; espressamente \r\n richiamata nel seguito della legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sostiene la Regione ricorrente che la detta norma impugnata \u0026#232; \r\n estranea al \"corpo\" della legge qual\u0027\u0026#232; \"sintetizzato\" nel titolo, ed \r\n \u0026#232; contraria a ogni principio di trasparenza, pubblicit\u0026#224;, coerenza, \r\n ragionevolezza ed eguaglianza, in quanto stabilisce, per un periodo \r\n assai lungo - e quindi non in via transitoria per ragioni di urgenza \r\n - la consultazione di una sola regione e un privilegio ingiustificato \r\n a favore di una sola citt\u0026#224; per l\u0027istituzione o la localizzazione \r\n della sede di qualsiasi organismo internazionale in qualsiasi parte \r\n del territorio italiano, con lesione della sfera di competenza \r\n regionale garantita dal combinato disposto degli artt. 3, 5, 97, 115, \r\n 117, 118, 120, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tali precetti sono invocati dalla Regione ricorrente nelle loro \r\n valenze generali e con particolare riguardo all\u0027ipotesi che gli \r\n organismi internazionali cui si riferisce la norma impugnata operino \r\n nei settori dei beni culturali, dell\u0027ambiente, delle \"fiere\", settori \r\n devoluti alle funzioni regionali. Concorrerebbero e convergerebbero, \r\n cio\u0026#232;, sempre secondo la Regione ricorrente, di fronte a una \r\n manifesta violazione dei principi suindicati, esigenze di tutela \r\n delle regioni in quanto enti a fini generali in posizione \"autonoma \r\n ed equiordinata\", come tali disciplinabili, almeno di regola, con \r\n \"leggi generali\", ed esigenze di tutela specifica delle competenze e \r\n funzioni regionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Va anzitutto esaminata l\u0027eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle \r\n censure della Regione Toscana, che l\u0027intervenuto Presidente del \r\n Consiglio dei ministri oppone sotto il profilo della non \r\n configurabilit\u0026#224; di un interesse regionale, rilevante e tutelabile in \r\n questa sede, relativamente a leggi statali aventi per contenuto \r\n scelte organizzative attinenti ai rapporti con l\u0027estero. Secondo \r\n l\u0027interventore, le censure, per il modo stesso in cui sono \r\n atteggiate, paleserebbero la pretestuosit\u0026#224; della deduzione di \r\n specifiche lesioni (fra l\u0027altro del tutto eventuali) delle competenze \r\n regionali e l\u0027effettivit\u0026#224; della sola pretesa della regione - pretesa \r\n non rilevante n\u0026#233; tutelabile in questa sede - \"di ingerirsi \r\n nell\u0027ambito di competenze totalmente statali, quali sono quelle che \r\n attengono al comportamento dello Stato in consessi internazionali\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - L\u0027eccezione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quando la legge statale provvede in materia di competenza \r\n ripartita o esclusiva della regione, non vi ha dubbio che questa, in \r\n ragione della propria autonomia, abbia una pretesa rilevante, e \r\n tutelabile mediante l\u0027impugnazione davanti a questa Corte ai sensi \r\n dell\u0027art. 2, primo comma, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, \r\n al rispetto di tale competenza, quale risulta dall\u0027art. 117 della \r\n Costituzione, da parte del legislatore statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In tale ipotesi l\u0027autonomia della regione \u0026#232; garantita mediante \r\n l\u0027attribuzione ad essa di una istituzionale competenza legislativa \r\n avente lo scopo di assicurare alla comunit\u0026#224; regionale, in via di \r\n regolamentazione ad opera del suo ente esponenziale - con valenza \r\n territoriale e per date materie - un trattamento normativo adeguato \r\n alle sue peculiarit\u0026#224;, salvi i limiti derivanti da essenziali \r\n interessi unitari dello Stato, e mediante il sindacato di questa \r\n Corte sul rispetto di tale competenza da parte del legislatore \r\n nazionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma anche quando, fuori della ipotesi dianzi cennata, la legge \r\n statale provvede in qualsiasi materia (od organizza una qualsiasi \r\n attivit\u0026#224; propria o regionale) assumendo come criterio il territorio \r\n e introducendo una disciplina differenziata in riferimento a una \r\n parte di esso, non pu\u0026#242; disconoscersi una pretesa, egualmente \r\n rilevante ed egualmente tutelabile, della regione, il cui territorio \r\n sia stato ricompreso o no nel trattamento differenziato, al controllo \r\n che questo non sia manifestamente ingiustificato, cio\u0026#232; irragionevole \r\n (art. 3 della Costituzione). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In tale seconda ipotesi l\u0027autonomia della regione \u0026#232; garantita \r\n mediante la verifica, da parte di questa Corte, che la legge statale \r\n non sacrifichi un interesse esclusivo o specifico della comunit\u0026#224; \r\n regionale senza che ci\u0026#242;, nell\u0027 an e nel quomodo, sia riconducibile, \r\n in termini di strumentale necessit\u0026#224;, alla attuazione di un \r\n preminente interesse generale dell\u0027intera comunit\u0026#224; nazionale, di cui \r\n possa ritenersi partecipe la stessa comunit\u0026#224; regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In questo senso, e cio\u0026#232; nel senso che una simile regolamentazione \r\n \u0026#232; censurabile se appaia non coerente o non indispensabile rispetto a \r\n una scelta di fondo diretta all\u0027attuazione di un interesse generale \r\n come quello suindicato, trova giustificazione il richiamo fatto \r\n talora da questa Corte all\u0027osservanza del criterio di eguaglianza fra \r\n le Regioni da parte del legislatore nazionale (sentenza n. 243 del \r\n 1974). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027esigenza di tutela qui, va dunque al di l\u0026#224; della salvaguardia \r\n della competenza legislativa regionale stabilita per territorio e per \r\n materie ai sensi dell\u0027art. 117 della Costituzione, e si ricollega \r\n alla natura della regione di ente politico esponenziale della \r\n comunit\u0026#224; regionale, il cui fondamento e la cui garanzia sostanziale \r\n di fronte allo Stato e ai poteri del legislatore nazionale sta \r\n piuttosto nell\u0027art. 5 della Costituzione stessa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Su tale base questa Corte ha ravvisato un potere della regione di \r\n provvedere anche al di l\u0026#224; sia dell\u0027ambito del proprio territorio che \r\n dell\u0027ambito delle competenze di cui all\u0027art. 117 della Costituzione, \r\n almeno per quel che concerne la legislazione di spesa (cio\u0026#232; \r\n l\u0027impiego delle risorse finanziarie ad essa attribuite) e il ricorso \r\n a tale legislazione in vista dell\u0027attuazione di valori primari \r\n dell\u0027ordinamento (sent. n. 829 del 1988; e anche sent. n. 348 del \r\n 1990). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ed \u0026#232; su tale base che la regione pu\u0026#242; far valere la sua pretesa \r\n alla considerazione, da parte del legislatore nazionale che introduce \r\n una disciplina territorialmente differenziata, dell\u0027interesse proprio \r\n (o degli interessi propri) della comunit\u0026#224; regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quanto finora detto non cambia per le leggi con le quali lo Stato \r\n preordini od organizzi attivit\u0026#224; proprie o regionali al fine \r\n ulteriore di promuovere l\u0027instaurazione o lo svolgimento o \r\n l\u0027esecuzione di rapporti con Stati stranieri o con Stati membri della \r\n Comunit\u0026#224; europea, o con organismi internazionali o con associazioni \r\n internazionali, intergovernative o no. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Negare la configurabilit\u0026#224; di un interesse rilevante della regione \r\n a che sia controllata anche rispetto a leggi statali aventi tale \r\n contenuto la ragionevolezza di un trattamento territorialmente \r\n differenziato sarebbe frutto di una indebita estensione del \r\n tradizionale principio della esclusivit\u0026#224; statale del \"potere estero\" \r\n o almeno di una nozione o applicazione del principio stesso \r\n eccessivamente rigorosa e smentita dallo stato attuale del nostro \r\n ordinamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tale principio ha infatti subito attenuazioni persino \r\n relativamente all\u0027attivit\u0026#224; diretta degli enti locali territoriali in \r\n campo estero, come si desume dalla stessa legge n. 19 del 1991 qui \r\n esaminata, il cui art. 1, primo comma, come dianzi \u0026#232; stato rilevato, \r\n qualifica gli interventi da essa previsti come strumenti che \r\n consentano in prospettiva alla Regione Friuli-Venezia Giulia, sia \r\n pure in quanto considerata regione frontaliera della Comunit\u0026#224; \r\n economica-europea, di sviluppare la cooperazione economica e \r\n finanziaria con l\u0027Austria, i Paesi dell\u0027Europa centrale e balcanica, \r\n e l\u0027Unione Sovietica. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Del resto, sempre per quanto concerne l\u0027attivit\u0026#224; diretta delle \r\n regioni in campo estero, non mancano recenti aperture. L\u0027art. 4, \r\n secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, prevede infatti lo \r\n svolgimento all\u0027estero, da parte della regione, di attivit\u0026#224; \r\n promozionali. Questa stessa Corte poi, con la sentenza n. 179 del \r\n 1987, ha ammesso lo svolgimento all\u0027estero, da parte della regione, \r\n di attivit\u0026#224; di mero rilievo internazionale. E ci\u0026#242; anche se la legge \r\n nel primo caso e questa Corte nel secondo hanno ritenuto che siffatte \r\n attivit\u0026#224; dirette devono collegarsi all\u0027ambito di competenza \r\n territoriale e per materie delle regioni stesse. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Relativamente all\u0027 interesse delle regioni rispetto alla \r\n legislazione statale avente il contenuto suindicato (preordinazione \r\n od organizzazione e regolazione di attivit\u0026#224; statali o regionali al \r\n fine ulteriore di promuovere l\u0027instaurazione, o lo svolgimento, o \r\n l\u0027esecuzione di rapporti con Stati esteri, con Stati membri della \r\n Comunit\u0026#224; europea, o con organismi internazionali o con associazioni \r\n internazionali, intergovernative o no) va poi tenuto conto \r\n dell\u0027esistenza di un indirizzo legislativo nel senso di riconoscere \r\n la rilevanza di tale interesse, al punto da prevedere la \r\n partecipazione della regione a procedimenti preparatori delle stesse \r\n determinazioni statali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per quanto concerne il campo internazionale l\u0027indirizzo si \u0026#232; \r\n venuto chiaramente manifestando, sia pure in particolare collegamento \r\n con lo sviluppo della cooperazione, evidentemente ritenendosi che \r\n questa, in quanto riguarda ambiti sostanziali, strumenti, attivit\u0026#224; \r\n di comune interesse che toccano da vicino le rispettive popolazioni e \r\n i valori umani che stanno a fondamento della loro aggregazione, \r\n implica naturalmente (e pu\u0026#242; essere pi\u0026#249; efficacemente perseguita \r\n mediante) il coinvolgimento degli enti locali territoriali nelle \r\n dette determinazioni statali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Significativa al riguardo \u0026#232; la legge 26 febbraio 1987, n. 49, in \r\n tema di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, che prevede, \r\n all\u0027art. 2 (quinto comma in relazione al quarto), il potere delle \r\n regioni e delle province autonome (oltre che degli stessi enti locali \r\n minori) di avanzare proposte relative alla utilizzazione delle loro \r\n strutture per lo svolgimento di talune attivit\u0026#224; rientranti \r\n nell\u0027oggetto della legge e, all\u0027art. 8, primo comma, lett. d, la \r\n partecipazione di tre rappresentanti regionali al Comitato consultivo \r\n istituito presso il Ministero degli affari esteri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per quanto concerne il campo comunitario, la rilevanza delle \r\n regioni e degli enti locali territoriali, manifestamente crescente \r\n nell\u0027ordinamento comunitario, si riflette nel nostro ordinamento \r\n interno proprio nella direzione suindicata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Significativa al riguardo \u0026#232; la legge 16 aprile 1987, n. 183, in \r\n materia di coordinamento delle politiche comunitarie, che, d\u0027altronde \r\n in coerenza con la legittimazione delle regioni all\u0027attuazione delle \r\n normative comunitarie, prevede, all\u0027art. 9, il potere delle regioni \r\n stesse di formulare al Governo osservazioni sui progetti delle dette \r\n normative. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le leggi per ultime considerate (n. 49 del 1987 e n. 183 del 1987) \r\n danno peso all\u0027interesse delle singole regioni pur non introducendo \r\n una disciplina territorialmente differenziata. A maggior ragione deve \r\n riconoscersi l\u0027interesse regionale alla verifica della ragionevolezza \r\n della disciplina territorialmente differenziata introdotta con la \r\n norma impugnata, non opponendovisi il suo contenuto e quello della \r\n legge in cui essa \u0026#232; inserita come gi\u0026#224; indicati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - La censura \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge, nel titolo e nell\u0027art. 1, enuncia chiaramente le proprie \r\n finalit\u0026#224;, che sono specificamente richiamate nella quasi totalit\u0026#224; \r\n delle sue disposizioni. Ma la norma impugnata, sia per il suo oggetto \r\n - consultazione della Regione Veneto e del Comune di Venezia e \r\n dichiarato scopo di privilegiare tale citt\u0026#224; come sede di organismi \r\n internazionali - che per la sua formulazione testuale - che non \r\n contiene lo specifico richiamo alle finalit\u0026#224; della legge come sopra \r\n indicate - non pu\u0026#242; ritenersi collegata con esse, sicch\u0026#233; si risolve \r\n nell\u0027attribuzione alla Regione Veneto e al Comune di Venezia di un \r\n ingiustificato potere di veto, e alla citt\u0026#224; di Venezia di un \r\n ingiustificato privilegio, rispetto alla scelta di altre citt\u0026#224; come \r\n sede di organismi internazionali o di loro uffici. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027ingiustificatezza e l\u0027irragionevolezza di una soluzione \r\n normativa, non coerente e comunque non necessaria rispetto alla \r\n stessa scelta di fondo della legge, appaiono tanto pi\u0026#249; gravi in \r\n quanto il potere di veto e il privilegio con essa sanciti da un lato \r\n sono destinati a durare per lungo tempo, e dall\u0027altro sono operanti - \r\n n\u0026#233; dal testo o aliunde \u0026#232; dato trarre motivo per ritenere il \r\n contrario - non gi\u0026#224; relativamente al solo territorio considerato nel \r\n titolo e nell\u0027art. 2 della legge (cio\u0026#232; relativamente a sedi o uffici \r\n degli organismi ivi indicati astrattamente istituibili nell\u0027ambito di \r\n esso), ma relativamente all\u0027intero residuo territorio dello Stato e \r\n quindi di tutte le altre regioni (cio\u0026#232; relativamente a sedi o uffici \r\n degli organismi ivi indicati astrattamente istituibili nell\u0027intero \r\n residuo territorio dello Stato e quindi di tutte le altre regioni). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La norma impugnata va dunque dichiarata costituzionalmente \r\n illegittima ai sensi degli artt. 3 e 5 della Costituzione, restando \r\n assorbiti gli altri profili di illegittimit\u0026#224; dedotti. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 6 della legge 9 \r\n gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attivit\u0026#224; economiche \r\n e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia \r\n Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e Il Presidente e redattore: CORASANITI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e Il cancelliere: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e Il direttore della cancelleria: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"17340","titoletto":"SENT. 276/91 A. REGIONI - STATO E REGIONI (RAPPORTI TRA) - LEGGE STATALE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA IN RIFERIMENTO AD UNA PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE - LEGITTIMAZIONE DELLE SINGOLE REGIONI, ANCHE SE IL LORO TERRITORIO NON E\u0027 RICOMPRESO NEL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO, A CHIEDERE SU DI ESSO IL CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - FONDAMENTO ED ESTENSIONE.","testo":"Qualora la legge statale, in qualsiasi materia, provveda (o organizzi una qualsiasi attivita\u0027 propria o regionale) assumendo come criterio il territorio ed introducendo una disciplina differenziata in riferimento ad una parte di esso, va riconosciuta come rilevante e tutelabile mediante l\u0027impugnazione davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell\u0027art. 2, primo comma, della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, la pretesa della regione, il cui territorio sia stato ricompreso o no nel trattamento differenziato, al controllo che questo non sia manifestamente ingiustificato e irragionevole (art. 3 Cost.): il che si verificherebbe - e sarebbe in questi limiti sindacabile dalla Corte - allorche\u0027 la legge statale sacrificasse un interesse esclusivo o specifico della comunita\u0027 regionale senza che cio\u0027 sia riconducibile, in termini di strumentale necessita\u0027, alla attuazione di un preminente interesse generale dell\u0027intera comunita\u0027 nazionale, di cui possa ritenersi partecipe la stessa comunita\u0027 regionale. L\u0027esigenza di tutela in parola va, quindi, al di la\u0027 della mera salvaguardia della competenza legislativa regionale stabilita per territorio e per materie dall\u0027art. 117 Cost. e si ricollega, invece, alla natura della regione di ente politico esponenziale della comunita\u0027 regionale, il cui fondamento e la cui garanzia sostanziale di fronte allo Stato e ai poteri del legislatore nazionale stanno piuttosto nell\u0027art. 5 Cost.. Tali principi (per una applicazione dei quali ved. massima B) valgono anche per le leggi con cui lo Stato preordini od organizzi attivita\u0027 proprie o regionali al fine di promuovere l\u0027instaurazione o lo svolgimento o l\u0027esecuzione di rapporti con Stati stranieri o con Stati membri della Comunita\u0027 europea, o con organismi o associazioni internazionali, intergovernative o no.","numero_massima_successivo":"17341","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"09/02/1948","numero":"1","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17341","titoletto":"SENT. 276/91 B. REGIONI - STATO E REGIONI (RAPPORTI TRA) - LEGGE STATALE - PREVISIONE DELLA CONSULTAZIONE, DA PARTE DEL GOVERNO, DELLA REGIONE VENETO E DEL COMUNE DI VENEZIA PRIMA DI PROPORRE CITTA\u0027 ITALIANE PER LE DESIGNAZIONI CHE AVVERRANNO NEL DECENNIO 1991-2000 QUALE SEDE O UFFICIO ITALIANO DI ORGANISMI DI CARATTERE INTERNAZIONALE - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE VENETO E AL COMUNE DI VENEZIA DI UN INGIUSTIFICATO POTERE DI VETO - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.","testo":"Appare ingiustificato e irragionevole, e quindi (vedasi massima A) in contrasto con gli artt. 3 e 5 Cost., l\u0027art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (contenente norme per lo sviluppo delle attivita\u0027 economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) che prevede la consultazione, da parte del Governo, della Regione Veneto e del Comune di Venezia, prima di proporre citta\u0027 italiane per le designazioni, nel decennio 1991-2000, quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare una nuova sede: tale normativa, infatti, finisce con l\u0027attribuire alla Regione Veneto ed al Comune di Venezia, rispetto alla scelta di altre citta\u0027 come sede di organismi internazionali o di loro uffici, un ingiustificato potere di veto, ed alla citta\u0027 di Venezia un ingiustificato privilegio, che non solo esulano dalle dichiarate finalita\u0027 della legge, ma sono destinati a durare per lungo tempo, operando altresi\u0027 non gia\u0027 relativamente al solo territorio considerato dalla legge n. 19 del 1991, ma relativamente all\u0027intero residuo territorio dello Stato e, quindi, di tutte le altre regioni. Percio\u0027, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Toscana, l\u0027art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, va dichiarato illegittimo, per violazione dei suddetti precetti costituzionali, restando assorbiti gli altri profili di illegittimita\u0027 dedotti.","numero_massima_precedente":"17340","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/01/1991","numero":"19","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;19~art6"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"11561","autore":"COCOZZA F.","titolo":"L\u0027UGUAGLIANZA FRA REGIONI COME MISURA DELLA LORO COMPETENZA; LA CORTE GARANTE DELLA POLITICITA\u0027 E DELL\u0027ESPONENZIALITA\u0027 DELLE REGIONI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1992","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"774","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11691","autore":"RESCIGNO F.","titolo":"\"IRRAGIONEVOLEZZE\" LEGISLATIVE NEL RICONOSCIMENTO DI \"POTERE ESTERO\" ALLE REGIONI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1993","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"774","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11562","autore":"VANDELLI L.","titolo":"LA REGIONE ENTE ESPONENZIALE E I LIMITI PER MATERIA E PER TERRITORIO NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1992","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"774","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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