HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:2
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 336
    "total_time" => 0.69913
    "namelookup_time" => 0.000395
    "connect_time" => 0.008245
    "pretransfer_time" => 0.200603
    "size_download" => 42447.0
    "speed_download" => 60714.0
    "starttransfer_time" => 0.622062
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 44344
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 200284
    "connect_time_us" => 8245
    "namelookup_time_us" => 395
    "pretransfer_time_us" => 200603
    "starttransfer_time_us" => 622062
    "total_time_us" => 699130
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770612968.4082
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:2"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:2 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Mon, 09 Feb 2026 04:56:08 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Mon, 09 Feb 2026 04:56:08 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2024","numero":"2","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"BARBERA","redattore":"SAN GIORGIO","relatore":"SAN GIORGIO","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"05/12/2023","data_decisione":"06/12/2023","data_deposito":"04/01/2024","pubbl_gazz_uff":"10/01/2024","num_gazz_uff":"2","norme":"Art. 5, c. 2°, della legge della Regione Lazio 09/07/1998, n. 27.","atti_registro":"ord. 70/2023","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 2\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco  MODUGNO, Giulio  PROSPERETTI, Giovanni  AMOROSO, Francesco  VIGAN\u0026#210;, Luca  ANTONINI, Stefano  PETITTI, Angelo  BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN GIORGIO, Marco        D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni       PITRUZZELLA, Antonella       SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, nel procedimento vertente tra Game.Fer srl e Citt\u0026#224; metropolitana di Roma Capitale e altri, con ordinanza del 9 febbraio 2023, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di costituzione di Game.Fer srl;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 dicembre 2023 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 70 reg. ord. 2023, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata delega alle province alcune funzioni amministrative in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti e, in particolare: l\u0026#8217;approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione di alcune tipologie (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e); l\u0026#8217;autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); quella all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; di smaltimento e di recupero dei rifiuti, con alcune eccezioni, e di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura e di raccolta ed eliminazione degli olii usati (lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e); le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento (lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere su un ricorso presentato dalla Game.Fer srl, impresa titolare di un impianto di rottamazione di rifiuti metallici sito in Roma. L\u0026#8217;impresa ha impugnato l\u0026#8217;atto con cui la Citt\u0026#224; metropolitana di Roma Capitale, con riferimento a detto impianto, le aveva negato il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione prevista dall\u0026#8217;art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra i motivi di impugnazione, la ricorrente ha dedotto l\u0026#8217;incompetenza della Citt\u0026#224; metropolitana, chiedendo al Collegio di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, per contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 196, comma 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e 208 del d.lgs. n. 152 del 2006. Riferisce il rimettente che l\u0026#8217;eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, sollevata dalla parte, prende le mosse dalle ordinanze dello stesso TAR Lazio, emesse nel 2020 e nel 2021, che avevano rimesso a questa Corte analoga questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 6, comma 2, della stessa legge regionale n. 27 del 1998 (in materia di autorizzazione per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli), decisa, nelle more del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, con la sentenza n. 180 del 2020 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: n. 189 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice rimettente afferma di condividere i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevati dalla parte ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, la questione avrebbe carattere prioritario rispetto a tutte le altre censure sollevate con il ricorso, anche a prescindere dalla loro graduazione. Ci\u0026#242;, \u0026#171;in ragione della tipologia del vizio di legittimit\u0026#224; ad essa sotteso\u0026#187;, attinente alla competenza della Citt\u0026#224; metropolitana. Sul punto, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5, secondo la quale il potere del ricorrente di graduare i motivi di ricorso incontra un limite nel vizio di incompetenza, avente comunque carattere pregiudiziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;antinomia fra norma regionale (che attribuisce le funzioni \u003cem\u003ede \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e alle province) e previsioni nazionali (che, invece, le attribuiscono alle regioni) non potrebbe essere risolta con l\u0026#8217;ordinario criterio secondo cui \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eposterior\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ederogat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e priori\u003c/em\u003e, posto che la prima, pur se anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), \u0026#232; stata poi modificata dallo stesso legislatore regionale con la legge della Regione Lazio 5 dicembre 2006, n. 23, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche\u0026#187;. In tal modo, la legge reg. Lazio n. 27 del 1998 sarebbe stata \u0026#171;convalidata\u0026#187; anche alla luce del nuovo assetto delle competenze che era stato poco prima definito, con il codice dell\u0026#8217;ambiente, dal legislatore nazionale nell\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; esclusiva ad esso attribuita dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio in virt\u0026#249; della legge regionale n. 23 del 2006 risulterebbe confermata, a giudizio del Collegio rimettente, l\u0026#8217;efficacia anche dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, pur non direttamente interessata da detto intervento normativo, con conseguente sua applicabilit\u0026#224; ai procedimenti di autorizzazione successivi all\u0026#8217;entrata in vigore del codice dell\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe possibile aderire alla richiesta della parte ricorrente che, in sede di istanza cautelare, e sulla scorta della sentenza di questa Corte n. 189 del 2021, ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento del ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell\u0026#8217;art. 60 dell\u0026#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo). Non \u0026#232; infatti qui apprezzabile, secondo il TAR, un\u0026#8217;ipotesi di \u0026#171;invalidit\u0026#224; conseguenziale\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), venendo piuttosto in rilievo una norma che, non ponendosi in rapporto di complementarit\u0026#224; e di subordinazione funzionale rispetto a quella gi\u0026#224; dichiarata costituzionalmente illegittima, \u0026#171;appare suscettibile di applicazione autonoma, cos\u0026#236; da dover formare oggetto di un autonomo giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;. Essa, del resto, pur replicando il medesimo modello di distribuzione delle competenze gi\u0026#224; censurato da questa Corte, stabilisce una delega in favore delle province \u0026#171;che si configura come autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dallo stesso legislatore regionale in favore dei Comuni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, la norma regionale censurata non potrebbe essere \u0026#171;oggetto di diretta disapplicazione\u0026#187; da parte del rimettente, ma dovrebbe essere sindacata da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La questione sarebbe, inoltre, dotata del requisito della non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal quadro normativo di riferimento il giudice rimettente desume, anzitutto, che le province non sono titolari, in materia ambientale, di funzioni amministrative proprie. In tale contesto, il modello di distribuzione delle competenze decisionali attuato dalla disposizione censurata violerebbe la riserva di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema, in quanto contrastante con l\u0026#8217;art. 208 cod. ambiente che, quanto agli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, assegna alle regioni il compito di approvarne il progetto e di autorizzarne la realizzazione e la gestione. Diversamente opinando, risulterebbe pregiudicato lo scopo del legislatore nazionale di garantire \u0026#171;la regolarit\u0026#224; della messa in esercizio dei predetti impianti attraverso la fissazione di livelli di tutela uniformi\u0026#187; (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 249 del 2009). Il codice dell\u0026#8217;ambiente, nel riservare allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia della tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema (nella quale \u0026#8211; precisa il rimettente \u0026#8211; rientra anche la disciplina dei rifiuti, \u0026#171;per costante giurisprudenza costituzionale\u0026#187;), avrebbe dunque fornito \u0026#171;una chiara e univoca indicazione della sola fonte legislativa legittimata ad operare la distribuzione delle connesse funzioni amministrative tra i vari livelli territoriali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe, pertanto, considerarsi consentita l\u0026#8217;allocazione delle funzioni presso un diverso livello amministrativo, trattandosi di un \u0026#171;limite insuscettibile di deroga\u0026#187; da parte delle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;assetto delineato dalla disposizione in oggetto rispetto al quadro delle competenze previsto dal codice dell\u0026#8217;ambiente emergerebbe dalla sentenza di questa Corte n. 189 del 2021, che \u0026#8211; nell\u0026#8217;esprimere considerazioni estensibili anche al caso di specie \u0026#8211; ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), quest\u0026#8217;ultima limitatamente al riferimento alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Lazio n. 27 del 1998. Nello stesso senso, peraltro, deporrebbe anche la giurisprudenza costituzionale pi\u0026#249; risalente (sono menzionate le sentenze n. 187 del 2011 e n. 159 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, infine, rileva che altre regioni, al fine di adeguarsi all\u0026#8217;orientamento di questa Corte, hanno ridefinito il quadro delle competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti, \u0026#171;riallocando in capo alla Regione le funzioni amministrative che lo Stato le ha attribuito senza possibilit\u0026#224; di delega\u0026#187;. Viene richiamata la legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l\u0026#8217;esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale la Regione Lazio non si \u0026#232; costituita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; invece costituita la Game.Fer srl, ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, concludendo per l\u0026#8217;accoglimento della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte richiama il lungo contenzioso che, da diversi anni, l\u0026#8217;ha vista coinvolta, a diverso titolo, con le varie amministrazioni territoriali e locali. Titolare sin dal 1994 di \u0026#171;autorizzazioni provvisorie sempre rinnovate\u0026#187;, dal 2018 essa si \u0026#232; vista sistematicamente negare il rinnovo del titolo necessario per continuare ad esercitare la propria attivit\u0026#224;. Diverse pronunce del TAR Lazio, nel corso degli ultimi anni, hanno riconosciuto fondate le sue ragioni, dapprima escludendo la competenza del Comune in favore della Citt\u0026#224; metropolitana (sentenza 22 ottobre 2018, n. 10222), poi annullando il diniego di rinnovo dell\u0026#8217;autorizzazione provvisoria (sentenza 7 giugno 2021, n. 6791), quindi addirittura affermando la competenza della Regione senza sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale e finendo anche per pronunciare \u003cem\u003eultra \u003c/em\u003e\u003cem\u003epetita\u003c/em\u003e rispetto ai motivi dedotti (sentenza 7 settembre 2022, n. 11590). Il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e costituisce, in tale complessivo quadro, un\u0026#8217;ulteriore tappa del lungo contenzioso, questa volta avente ad oggetto il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione unica ai sensi dell\u0026#8217;art. 208 cod. ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo contesto \u0026#8211; evidenzia la parte \u0026#8211; \u0026#171;la societ\u0026#224; non riesce dal 2018 a ottenere autorizzazioni per la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; oggetto di precedenti autorizzazioni provvisorie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;aderire alle motivazioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, e nel riportarsi ad ampi stralci della sentenza n. 189 del 2021 di questa Corte, la parte rimarca la \u0026#171;necessit\u0026#224; di avere un quadro normativo certo che consenta la definizione del giudizio e il superamento di una situazione di \u003cem\u003eimpasse\u003c/em\u003e perdurante ormai da oltre 5 anni, con ovvie conseguenze negative sulla societ\u0026#224; odierna deducente\u0026#187;, la quale, nelle more, rischierebbe \u0026#171;la chiusura definitiva dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il TAR Lazio dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, che delega alle province alcune funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, in particolare: a) dell\u0026#8217;approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione di alcune tipologie che sono rimesse alla competenza della Regione o dei comuni, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio; b) dell\u0026#8217;autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera precedente; c) dell\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatte salve alcune eccezioni, nonch\u0026#233; delle attivit\u0026#224; di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell\u0026#8217;ambiente, in particolare del suolo, nell\u0026#8217;utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), nonch\u0026#233; di raccolta e di eliminazione degli olii usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati); d) delle autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente \u0026#232; investito della cognizione di una controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego di un\u0026#8217;autorizzazione unica, ai sensi dell\u0026#8217;art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, per un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, adottato dalla Citt\u0026#224; metropolitana di Roma capitale in base alle menzionate previsioni dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la disposizione regionale censurata, nell\u0026#8217;introdurre un modello di distribuzione delle competenze decisionali non conforme a quello previso dal codice dell\u0026#8217;ambiente, violerebbe i livelli minimi di tutela ambientale stabiliti dal legislatore nazionale, per quanto concerne la gestione dei rifiuti, nell\u0026#8217;esercizio della sua potest\u0026#224; esclusiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. Viene richiamata, a sostegno di tale assunto, la sentenza di questa Corte n. 189 del 2021, che, in una fattispecie analoga, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di altra norma, l\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e, parzialmente, \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della medesima legge regionale, parimenti recante una delega (in quel caso, in favore dei comuni) di funzioni amministrative che la legge statale, per il tramite delle previsioni del cod. ambiente, demanda alle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, occorre delimitare l\u0026#8217;odierno \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e alle sole previsioni dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998 che risultano avere effettiva attinenza all\u0026#8217;oggetto del giudizio principale, pendente dinanzi al TAR, al pari di quanto ritenuto da questa Corte con riguardo alla fattispecie che ha costituito oggetto della richiamata sentenza n. 189 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale giudizio coinvolge unicamente le attivit\u0026#224; amministrative legate all\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, comprendenti, come tali, sia l\u0026#8217;approvazione del progetto dell\u0026#8217;impianto e la sua realizzazione, sia l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio delle conseguenti operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti; aspetti tutti, ricompresi, oggi, nell\u0026#8217;atto di autorizzazione unica di cui all\u0026#8217;art. 208 cod. ambiente. Pertanto, nell\u0026#8217;ambito della disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, vengono in rilievo nella presente sede solo le previsioni di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), quest\u0026#8217;ultima limitatamente alla delega, in favore delle province, delle funzioni amministrative concernenti l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; di smaltimento e di recupero dei rifiuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe rimanenti funzioni amministrative, individuate dalla restante parte della lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) (autorizzazioni all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura; nonch\u0026#233; all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di raccolta e di eliminazione degli olii usati), e dalla lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) (autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento), non sono interessate dalle vicende del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e, quindi, non devono costituire oggetto di applicazione da parte del giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVanno qui richiamati i principi affermati da questa Corte nella citata sentenza n. 189 del 2021, e ribaditi nella sentenza n. 160 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La regola generale di riparto delle competenze, dettata dal legislatore statale con l\u0026#8217;art. 196, comma 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), cod. ambiente, assegna alle regioni le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, con riguardo sia all\u0026#8217;approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti, ivi comprese le autorizzazioni per le modifiche di quelli gi\u0026#224; esistenti, sia agli atti di assenso necessari per l\u0026#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi. L\u0026#8217;art. 208 cod. ambiente conferma la competenza regionale anche per il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione unica, atto che racchiude in s\u0026#233;, oggi, tutti i segmenti dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa afferenti alla realizzazione e all\u0026#8217;entrata in funzione dei nuovi impianti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta scelta allocativa \u0026#232; stata compiuta dal legislatore statale nell\u0026#8217;esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., materia alla quale la costante giurisprudenza di questa Corte ascrive la disciplina della gestione dei rifiuti (tra le tante, sentenze n. 50 del 2023, n. 222 del 2022, n. 86 del 2021 e n. 227 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale potest\u0026#224; esclusiva comporta che il solo legislatore nazionale sia competente a definire l\u0026#8217;organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l\u0026#8217;allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni \u0026#8211; ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall\u0026#8217;art. 118 Cost. \u0026#8211; tutte le volte in cui l\u0026#8217;esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda il relativo ambito territoriale di governo (sentenza n. 189 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che, nel sistema delineato dalla riforma costituzionale del 2001, che ha riscritto il Titolo V della Parte II della Costituzione, le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, Cost. \u0026#8211; le quali, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiariet\u0026#224;, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla regione \u0026#8211; non possono essere da quest\u0026#8217;ultima riallocate presso altro ente infraregionale. Si avrebbe, altrimenti, una modifica, mediante atto legislativo regionale, dell\u0026#8217;assetto inderogabilmente stabilito, sulla base di una valutazione di congruit\u0026#224; rispetto alla dimensione degli interessi implicati, dalla legge nazionale competente per materia, quale, nell\u0026#8217;ambito di cui si tratta, il codice dell\u0026#8217;ambiente (sentenza n. 189 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. risponde, del resto, a ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e di valore primario quale \u0026#232; l\u0026#8217;ambiente (sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla regione la facolt\u0026#224; di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l\u0026#8217;individuazione del livello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Con la disposizione in scrutinio, la Regione Lazio, nel delegare alle province determinate funzioni afferenti alla gestione dei rifiuti, ad essa conferite con legge nazionale, ha violato il parametro evocato introducendo una deroga all\u0026#8217;ordine delle competenze stabilito dalla legge statale ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in assenza di una disposizione del codice dell\u0026#8217;ambiente che abiliti alla descritta riallocazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Come sottolineato da questa Corte nella richiamata sentenza n. 189 del 2021, la mancata riproduzione, nel testo dell\u0026#8217;art. 118 Cost. modificato dalla legge cost. n. 3 del 2001, del riferimento, presente nella formulazione originaria, alla delega come strumento di \u0026#8220;normale\u0026#8221; esercizio delle funzioni amministrative regionali induce, infatti, a ritenere che tale istituto non sia pi\u0026#249; configurabile come ordinario strumento di allocazione di competenze da parte del legislatore regionale, in assenza di una specifica abilitazione ad opera della fonte a ci\u0026#242; competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel previgente assetto ordinamentale, in cui la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, improntata al principio del parallelismo tra funzioni legislative e amministrative, era assistita da una presunzione di adeguatezza, la delega, comportando la scissione tra titolarit\u0026#224; ed esercizio della funzione, rispondeva a un\u0026#8217;essenziale esigenza di flessibilit\u0026#224;, sicch\u0026#233; si prevedeva che, ove l\u0026#8217;ente individuato dalla Costituzione si fosse rivelato inadeguato rispetto alle concrete esigenze della collettivit\u0026#224; di riferimento, lo svolgimento delle funzioni amministrative sarebbe stato demandato all\u0026#8217;ente ritenuto pi\u0026#249; idoneo a garantirne il soddisfacimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer contro, \u0026#171;nel modello delineato dalla riforma costituzionale del 2001, in linea con il principio di sussidiariet\u0026#224;, la valutazione di adeguatezza informa di s\u0026#233; l\u0026#8217;individuazione, ad opera del legislatore statale o regionale, dell\u0026#8217;ente presso il quale allocare, in termini di titolarit\u0026#224;, la competenza. Infatti, muovendo dalla preferenza accordata ai Comuni, cui sono attribuite, in via generale, le funzioni amministrative, la Costituzione demanda al legislatore statale e regionale, nell\u0026#8217;ambito delle rispettive competenze, la facolt\u0026#224; di diversa allocazione di dette funzioni, per assicurarne l\u0026#8217;esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiariet\u0026#224;, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma, Cost.)\u0026#187; (ancora sentenza n. 189 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per le considerazioni esposte, l\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, con riferimento alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), quest\u0026#8217;ultima nella sola parte in cui stabilisce la delega, in favore delle province, della funzione amministrativa avente ad oggetto l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Va, pertanto, dichiarata la illegittimit\u0026#224; costituzionale della lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), limitatamente alle parole \u0026#171;delle attivit\u0026#224; di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 4, comma 1, lettere \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), dall\u0026#8217;articolo 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e dall\u0026#8217;articolo 20, nonch\u0026#233;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Come gi\u0026#224; rilevato nella sentenza n. 189 del 2021, anche in questo caso deve osservarsi che il contrasto della disposizione censurata con il parametro dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. \u0026#232; sopravvenuto rispetto alla adozione della stessa disposizione. La discrasia rispetto all\u0026#8217;assetto delle competenze, quale delineato dalla legge cost. n. 3 del 2001, si \u0026#232; dunque verificata solo nel momento dell\u0026#8217;entrata in vigore delle norme interposte del codice dell\u0026#8217;ambiente che, conformemente al nuovo quadro costituzionale, hanno ridisegnato, quanto alla gestione dei rifiuti, la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina censurata decorre, pertanto, dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore degli artt. 196 e 208 cod. ambiente.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), quest\u0026#8217;ultima limitatamente alle parole \u0026#171;delle attivit\u0026#224; di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 4, comma 1, lettere \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), dall\u0026#8217;articolo 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e dall\u0026#8217;articolo 20, nonch\u0026#233;\u0026#187;, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 gennaio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Lazio - Funzioni amministrative delle Province - Previsione che delega alle Province l\u0027approvazione dei progetti e l\u0027autorizzazione a realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti previsti.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45900","titoletto":"Ambiente - Rifiuti - Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema - Spettanza esclusiva al legislatore nazionale della definizione dell\u0027organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l\u0027allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni - Impossibilità, per le regioni, di una diversa riallocazione infraregionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, anche parziale, della disposizione della Regione Lazio che delega alle province l\u0027approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione di alcune tipologie; l\u0027approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio; l\u0027autorizzazione relativa alla realizzazione dei relativi impianti e varianti; l\u0027autorizzazione all\u0027esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti). (Classif. 010010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina della gestione dei rifiuti va ascritta alla materia di competenza esclusiva statale di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Pertanto, solo il legislatore nazionale è competente a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall’art. 118 Cost. – tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda il relativo ambito territoriale di governo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 50/2023 - mass. 45429; S. 86/2021 - mass. 43800; S. 227/2020 - mass. 42658\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel sistema delineato dalla riforma costituzionale del 2001, che ha riscritto il Titolo V della Parte II della Costituzione, le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. – le quali, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla regione – non possono essere da quest’ultima riallocate presso altro ente infraregionale. Si avrebbe, altrimenti, una modifica, mediante atto legislativo regionale, dell’assetto inderogabilmente stabilito, sulla base di una valutazione di congruità rispetto alla dimensione degli interessi implicati, dalla legge nazionale competente per materia, quale, nell’ambito di cui si tratta, il codice dell’ambiente. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 189/2021 - mass. 44323\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost. –, a far data dal 29 aprile 2006, l’art. 5, comma 2, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, quest’ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e ) ed \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e ), dall’articolo 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e ) e dall’articolo 20, nonché», della legge reg. Lazio n. 27 del 1998. La disposizione censurata dal TAR Lazio, che delega alle province alcune funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti – in particolare, tra le altre: l’approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione di alcune tipologie, nonché l’approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio; l’autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera precedente; l’autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatte salve alcune eccezioni – reca una delega di funzioni amministrative che la legge statale, per il tramite delle previsioni del cod. ambiente, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 196, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, cod. ambiente, demanda alle regioni, nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, a tutela di ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e di valore primario quale è l’ambiente, che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 160/2023 - mass. 45697; S.189/2021 - mass. 44326; S. 246/2017 - mass. 41651; S. 641/1987\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lazio","data_legge":"09/07/1998","data_nir":"1998-07-09","numero":"27","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"03/04/2006","numero":"152","articolo":"196","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"03/04/2006","numero":"152","articolo":"196","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45429","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost. 4 gennaio 2024, n. 2","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"848","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44125","autore":"Bevilacqua D.","titolo":"Le competenze amministrative sul territorio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giornale di diritto amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44578","autore":"Colocrese G.","titolo":"Il ruolo della delega di funzioni amministrative in materia ambientale: tra indicazioni della Corte costituzionale e ultime tendenze normative","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44577_2024_2.pdf","nome_file_fisico":"2-2024_Colocrese.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44508","autore":"Gentilini A.","titolo":"Sul principio di sussidiarietà decide il legislatore competente: ma la «chiamata in sussidiarietà»?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44155","autore":"Mezzanotte M.","titolo":"L\u0027autonomia differenziata in materia ambientale: confini e limiti dell\u0027art. 116, comma 3, Cost.","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44155_2024_2.pdf","nome_file_fisico":"160-2023+altre_Mezzanotte.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]