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C., avallando l\u0026#8217;ipotesi che quest\u0026#8217;ultimo avesse posto in commercio grano contaminato, nonostante l\u0026#8217;assoluzione intervenuta in sede penale in relazione a tale fatto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Senato riferisce che, nel corso del giudizio penale contro il senatore De Bonis, \u0026#232; stata avanzata dalla difesa eccezione attinente alla insindacabilit\u0026#224; della condotta attribuita all\u0026#8217;imputato, in quanto opinione espressa nell\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale, anzich\u0026#233; pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 del codice di procedura penale, oppure investire con ordinanza il Senato della Repubblica della questione concernente l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224;, ha proceduto nel giudizio in occasione delle udienze del 3 febbraio, del 9 giugno e del 1\u0026#176; dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, il Tribunale ha pronunciato la citata sentenza di condanna (allo stato gravata da appello) il 1\u0026#176; marzo 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Senato ricorrente rileva che, cos\u0026#236; procedendo, il Tribunale di Matera avrebbe violato l\u0026#8217;art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in base al quale, ove avanti all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria sia sollevata eccezione di insindacabilit\u0026#224; ex art. 68, primo comma, Cost., il giudice penale pronuncia immediatamente sentenza di proscioglimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen., ove reputi fondata l\u0026#8217;eccezione (comma 3); ovvero ordinanza non impugnabile di trasmissione degli atti al ramo del Parlamento al quale l\u0026#8217;imputato apparteneva al tempo del fatto, ove ritenga l\u0026#8217;eccezione infondata (comma 4);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche spetta alla Camera di appartenenza cos\u0026#236; investita deliberare sull\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224;, ferma la prerogativa del giudice di sollevare conflitto di attribuzione avanti a questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la procedura delineata dall\u0026#8217;art. 3 della legge n. 140 del 2003 \u0026#8211; prosegue il Senato ricorrente \u0026#8211; conferisce sviluppo all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., che riserva alle Camere l\u0026#8217;apprezzamento in ordine alla sussistenza della prerogativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, omettendo di chiedere immediatamente l\u0026#8217;intervento del Senato della Repubblica (a cui l\u0026#8217;imputato apparteneva al tempo del fatto), il Tribunale di Matera, fin dall\u0026#8217;adozione dei provvedimenti di rinvio delle udienze, avrebbe menomato le attribuzioni costituzionali del ricorrente, aggravando il vizio mediante la pronuncia di una sentenza di condanna, con la quale si \u0026#232; esclusa la ricorrenza di un caso di insindacabilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Senato conclude che gli atti indicati debbano essere pertanto annullati da questa Corte, con dichiarazione di non spettanza del potere di adottarli in capo al Tribunale di Matera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. pot. n. 5 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Matera, sezione penale, in riferimento sia alla sentenza n. 225 del 2024, sia ai provvedimenti di rinvio delle udienze tenutesi nel relativo processo penale disposti dal Tribunale il 3 febbraio, il 9 giugno e il 1\u0026#176; dicembre 2023, nonch\u0026#233; il 16 febbraio 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il processo penale ha per imputato l\u0026#8217;allora senatore De Bonis, il quale avrebbe diffamato la persona offesa dal reato mediante un post pubblicato sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale di Matera avrebbe menomato le prerogative costituzionali del Senato, omettendo di investirlo della questione vertente l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse in tal modo dall\u0026#8217;imputato nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, nonostante tale profilo fosse stato eccepito nel corso del processo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella presente fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente Senato della Repubblica a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ordinanza n. 34 del 2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Tribunale di Matera, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni attribuitegli, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ancora ordinanza n. 34 del 2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio, asseritamente lesivo, della funzione giurisdizionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione del ricorso e della presente ordinanza anche alla Camera dei deputati, stante l\u0026#8217;identit\u0026#224; della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 133 del 2025, n. 179 del 2023, n. 250 del 2022, n. 91 del 2016 e n. 137 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edispone\u003c/em\u003e:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, e alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco Saverio MARINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Procedimento penale dinanzi al Tribunale di Matera a carico di Saverio De Bonis, all\u0026#8217;epoca dei fatti senatore, imputato per il reato di cui all\u0026#8217;art. 595 del codice penale (Diffamazione), aggravato dai commi secondo e terzo del medesimo articolo, perch\u0026#233; l\u0026#8217;offesa sarebbe consistita nell\u0026#8217;attribuzione di un fatto determinato e per esser stata recata a mezzo della rete internet con pubblicazione su un social network - Prosecuzione del procedimento penale nei confronti del senatore e conseguente sentenza di condanna, senza trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza - Denunciata prosecuzione illegittima del giudizio, con impedimento del procedimento parlamentare, e deliberazione in sentenza sull\u0026#8217;insussistenza dei presupposti per l\u0026#8217;operativit\u0026#224; delle guarentigie parlamentari - Violazione dei limiti all\u0026#8217;esercizio del potere giurisdizionale e indebita erosione dei poteri costituzionalmente riservati al Senato della Repubblica in tema di valutazione di insussistenza della prerogativa stessa esercitati in suo luogo dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria - Richiesta alla Corte costituzionale di deliberare con ordinanza l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del presente ricorso - Conseguentemente richiesta che la Corte voglia accogliere il ricorso, dichiarando la violazione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato della Repubblica per effetto degli atti pronunciati dal Tribunale di Matera nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale n. 2664/21 R.G.N.R. nei confronti del senatore De Bonis e annullare la sentenza n. 225 del 1\u0026#176; marzo 2024 nonch\u0026#233; dei provvedimenti di rigetto dell\u0026#8217;eccezione proposta e rinvio ad altra udienza del 3 febbraio 2023, nonch\u0026#233; i successivi provvedimenti di rinvio del 9 giugno 2023, del 1\u0026#176; dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, disposti dal medesimo Tribunale e cos\u0026#236; dichiarare che non spettava al Tribunale di Matera giudicare insussistente la prerogativa di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. e adottare i suddetti provvedimenti con conseguente annullamento degli stessi atti.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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