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M., con ordinanza del 18 febbraio 2020, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 febbraio 2020, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata solleva, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l\u0026#8217;assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenne che non sia anche persona offesa dal reato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente, in qualit\u0026#224; di GIP, premette di essere stato investito dal pubblico ministero della richiesta di procedere con incidente probatorio, secondo quanto prevede la norma censurata, all\u0026#8217;assunzione della testimonianza di A. P., persona offesa dal reato di cui all\u0026#8217;art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) del codice penale, e di A. T., minorenne gi\u0026#224; escussa in precedenza mediante sommarie informazioni testimoniali in quanto a conoscenza di circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePreliminarmente, l\u0026#8217;ordinanza introduttiva del presente giudizio prende atto della circostanza che, secondo un recente orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; richiamata Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 26 luglio 2019, n. 34091), il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di ammissione all\u0026#8217;incidente probatorio presentata ai sensi della disposizione censurata sarebbe da qualificarsi come abnorme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche muovendo da ci\u0026#242;, il rimettente ritiene di dubbia ragionevolezza \u0026#171;la previsione di imporre la anticipazione in sede predibattimentale della audizione di minorenni che siano meri testimoni rispetto ai fatti per i quali si procede\u0026#187;, soprattutto in considerazione del fatto che ci\u0026#242; avverrebbe \u0026#171;a prescindere da ogni valutazione in concreto in ordine alla specificit\u0026#224; del singolo caso, alla concreta prevedibilit\u0026#224; o meno di possibili conseguenze traumatiche della loro audizione, alla esigenza o meno di anticipata audizione degli stessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl fine di evitare possibili fenomeni di vittimizzazione secondaria non si ravviserebbe, infatti, nel caso in cui il testimone da audire in sede di incidente probatorio non sia anche persona offesa, non essendovi motivo di presumere necessariamente n\u0026#233; che la audizione dibattimentale possa essere di per s\u0026#233; traumatizzante, n\u0026#233; che la memoria del teste (nel caso concreto ultrasedicenne) \u0026#171;si perda nei tempi ordinariamente necessari per la istruttoria dibattimentale\u0026#187;, fermo restando che, ove ci\u0026#242; rischi di avvenire, l\u0026#8217;escussione anticipata del testimone minorenne potrebbe essere disposta sulla base dei presupposti di cui all\u0026#8217;art. 392, comma 1, lettere a) e b), cod. proc. pen. (\u0026#232; richiamata, sul punto, l\u0026#8217;ordinanza di questa Corte n. 108 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna volta che l\u0026#8217;incidente probatorio del testimone minorenne risulti invece \u0026#171;correlato solo ed esclusivamente alla tipologia dei reati ed alla et\u0026#224; del testimone\u0026#187;, se ne dovrebbe ricavare ad avviso del rimettente una \u0026#171;immotivata perdita del contatto tra il dichiarante e l\u0026#8217;organo deputato a emettere sentenza, con violazione, senza alcuna necessit\u0026#224; o utilit\u0026#224; processuale, dell\u0026#8217;ordinaria necessit\u0026#224; che le dichiarazioni siano rese davanti al giudice dibattimentale nel prosieguo competente a decidere\u0026#187; (\u0026#232; evocata la sentenza di questa Corte n. 205 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, tale vulnus non troverebbe peraltro rimedio nella previsione dell\u0026#8217;art. 190-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo il quale nel caso in cui si proceda, tra l\u0026#8217;altro, per il reato di cui all\u0026#8217;art. 609-quater cod. pen., la parte pu\u0026#242; essere risentita solamente \u0026#171;se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze\u0026#187;. Si tratterebbe infatti di norma eccezionale e suscettibile di applicazione discrezionale da parte del giudice del dibattimento, che per l\u0026#8217;effetto non rileverebbe \u0026#171;ai fini della immotivata deroga alla regola generale per cui la prova si forma nel dibattimento\u0026#187; e che finirebbe per determinare, in uno con la rinnovata audizione del teste, una \u0026#171;doppia sollecitazione emotiva e mnemonica dello stesso\u0026#187;, tanto pi\u0026#249; da evitare quando quest\u0026#8217;ultimo sia minorenne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnalogamente non dirimente ai fini della prospettazione del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe poi la previsione contenuta nell\u0026#8217;art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere la documentazione integrale delle dichiarazioni testimoniali con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva, non consentirebbe la percezione diretta e immediata dei contenuti emersi nel corso della testimonianza, n\u0026#233; consentirebbe al giudice di gestire direttamente l\u0026#8217;esame del teste, \u0026#171;cogliendo nell\u0026#8217;immediatezza le sfumature e valutando gli eventuali profili meritevoli di approfondimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, osserva il rimettente, gi\u0026#224; gli artt. 472, ultimo comma, e 498 cod. proc. pen. prevedono, anche in sede dibattimentale, modalit\u0026#224; di escussione del testimone minorenne idonee a tutelarne la condizione di fragilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata, pertanto, non troverebbe giustificazione n\u0026#233; nella \u0026#171;mera veste di minorenne del teste\u0026#187;, n\u0026#233; nella gravit\u0026#224; dei reati per i quali si procede, n\u0026#233; \u0026#171;in una necessit\u0026#224; di tutela del teste, che ove non sia persona offesa non vi \u0026#232; motivo di ritenere (a priori e indistintamente, per il solo titolo di reato, peraltro anche meno grave di altri per i quali non \u0026#232; imposta la effettuazione di incidente probatorio) abbia necessit\u0026#224; di particolare attenzione, al fine di evitare allo stesso traumatizzazioni secondarie\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;arbitrariet\u0026#224; della scelta legislativa, consistente nella mancata previsione \u0026#171;anche per la persona minorenne [del]la necessit\u0026#224; che la stessa rivesta il ruolo di persona offesa\u0026#187; e nella conseguente sottrazione della audizione del mero teste alla ordinaria sede dibattimentale, discenderebbe pertanto, ad avviso del rimettente, la violazione degli evocati parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe altres\u0026#236; rilevante, anche in considerazione del fatto che il giudice rimettente non ravvisa, nel caso di specie, la sussistenza della necessit\u0026#224; di procedere a incidente probatorio correlata a situazioni di pregiudizio per la veridicit\u0026#224; delle dichiarazioni della testimone minorenne ove differite alla sede dibattimentale o a esigenze di particolare tutela della stessa, tali da giustificare comunque il ricorso all\u0026#8217;assunzione della testimonianza anticipata alla sede incidentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe sia dichiarata manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl presupposto da cui muove il rimettente, vale a dire l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;ammissione della testimonianza del minorenne che non sia anche persona offesa in sede di incidente probatorio, nel caso in cui si proceda per uno dei reati elencati nel censurato art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., \u0026#232; ritenuto insussistente dall\u0026#8217;Avvocatura, ad avviso della quale la ratio della disposizione censurata e i progressivi ampliamenti dei suoi presupposti di operativit\u0026#224; non sono tali da privare il giudice per le indagini preliminari di un margine di discrezionalit\u0026#224; nel valutare il possibile rigetto della richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; si ricaverebbe, innanzi tutto, dal tenore testuale della norma censurata che, prevedendo che il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini abbiano la facolt\u0026#224; di chiedere l\u0026#8217;assunzione della testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio, non potrebbe non attribuire un\u0026#8217;analoga facolt\u0026#224; anche al giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta, che verrebbe altrimenti privato del potere di effettuare un bilanciamento dei valori in gioco \u0026#171;che gli consenta di optare per l\u0026#8217;incidente probatorio solo laddove ricorrano effettive esigenze di tutela del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sussistenza di un simile spazio di valutazione discrezionale sarebbe altres\u0026#236; comprovata dalla molteplicit\u0026#224; delle tutele previste per le modalit\u0026#224; di assunzione della testimonianza delle vittime vulnerabili, e dei minori in particolare. In tal senso andrebbero infatti considerati sia lo stesso art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il fatto di consentire l\u0026#8217;attivazione dell\u0026#8217;incidente probatorio al di fuori delle ragioni di urgenza e indifferibilit\u0026#224; richieste nei casi di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia la \u0026#171;legittimazione di modalit\u0026#224; di audizione tutelanti, volte ad evitare tanto l\u0026#8217;esame diretto, tanto i contatti tra accusato e dichiarante\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. Tale ultima previsione, in particolare, abilita il giudice a conformare discrezionalmente le modalit\u0026#224; di escussione del minore tanto con riferimento al luogo dell\u0026#8217;assunzione della prova (che pu\u0026#242; avvenire anche extra moenia), quanto al tempo dell\u0026#8217;esame (che pu\u0026#242; avvenire anche oltre il termine di dieci giorni stabilito dall\u0026#8217;art. 398, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.), quanto, infine, alle specifiche \u0026#171;modalit\u0026#224; particolari\u0026#187; di escussione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo alle medesime finalit\u0026#224; andrebbero poi considerati gli specifici presupposti per la rinnovazione dibattimentale della testimonianza prevista dal richiamato art. 190-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalle disposizioni richiamate e da quella censurata in particolare, tutte poste a tutela dei soggetti minorenni coinvolti nel processo penale, non si potrebbe tuttavia ricavare alcun obbligo del giudice a fare ricorso alle forme e modalit\u0026#224; di assunzione delle prove ivi previste, \u0026#171;dovendosi lasciare spazio alla discrezionalit\u0026#224; del giudice nel valutare il corretto bilanciamento dei valori costituzionali in gioco\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l\u0026#8217;assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenne che non sia anche persona offesa dal reato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente ritiene che l\u0026#8217;ammissione, ai sensi della norma censurata e nei casi ivi previsti, della testimonianza del minorenne mero testimone in sede di incidente probatorio sottrarrebbe l\u0026#8217;audizione del teste alla ordinaria sede dibattimentale, senza che ci\u0026#242; possa trovare una giustificazione n\u0026#233; nella \u0026#171;mera veste\u0026#187; di minorenne del teste, n\u0026#233; nella gravit\u0026#224; dei reati per i quali si procede, n\u0026#233;, infine, nella necessit\u0026#224; che questi venga tutelato a priori e indistintamente nel caso in cui non sia la persona offesa dal reato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata. L\u0026#8217;ordinanza di rimessione, infatti, muoverebbe da un erroneo presupposto interpretativo, consistente nell\u0026#8217;asserito obbligo, per il giudice, di ammettere l\u0026#8217;assunzione anticipata della testimonianza richiesta ai sensi della disposizione censurata. Al contrario, dalla ricostruzione del tessuto normativo in cui quest\u0026#8217;ultima si inserisce si ricaverebbe che al giudice debba essere attribuito il potere di valutare discrezionalmente se ammettere la testimonianza del minorenne mero testimone e di stabilire le idonee modalit\u0026#224; di assunzione, alla luce del bilanciamento che questi \u0026#232; chiamato a operare tra le esigenze di tutela del minore e il rispetto delle garanzie dell\u0026#8217;indagato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Preliminarmente, occorre rilevare come la questione sollevata nell\u0026#8217;odierno giudizio, contrariamente a quanto eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura, muova da un presupposto interpretativo non privo di plausibilit\u0026#224;. L\u0026#8217;interpretazione della disposizione censurata contenuta nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, nella parte in cui assume che il giudice sia tenuto ad ammettere la testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio, pur in assenza di diritto vivente trova riscontro nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 26 luglio 2019, n. 34091, richiamata nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, sezione terza penale, sentenza 22 novembre 2019, n. 47572), sebbene in riferimento alla testimonianza della persona offesa minorenne e nonostante il contrasto, sul distinto profilo dell\u0026#8217;impugnabilit\u0026#224; o meno del rigetto della richiesta di incidente probatorio, con altra giurisprudenza, peraltro successiva all\u0026#8217;ordinanza di rimessione (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 2 settembre 2020, n. 25996). E ci\u0026#242;, in ossequio alla costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sufficiente ai fini della valutazione di ammissibilit\u0026#224; della questione prospettata (ex multis, sentenze n. 187 del 2019, n. 135 del 2018, n. 42 del 2017, n. 262 del 2015). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; chiarito, \u0026#232; necessario, prima di esaminare le censure, ricostruire il tenore e la ratio della disposizione censurata, oltre che le caratteristiche essenziali del sistema normativo al cui interno essa si inserisce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede che \u0026#171;[n]ei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all\u0026#8217;articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all\u0026#8217;assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilit\u0026#224;, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all\u0026#8217;assunzione della sua testimonianza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon tale disposizione, introdotta dall\u0026#8217;art. 13 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), il legislatore ha inteso dettare presupposti e condizioni per l\u0026#8217;assunzione in sede di incidente probatorio del contributo testimoniale proveniente da soggetti vulnerabili (quali, elettivamente, i minorenni) in vario modo coinvolti in procedimenti penali diretti all\u0026#8217;accertamento di reati riguardanti la sfera sessuale. La deroga che in questo modo \u0026#232; stata introdotta rispetto agli ordinari presupposti che governano la formazione anticipata della prova rispetto al dibattimento (disciplinati dal comma 1 del medesimo art. 392 cod. proc. pen.) ha visto allargarsi nel tempo la sua portata, come \u0026#232; dimostrato dalle numerose modifiche legislative, che non solo hanno ampliato il novero dei reati indicati quali presupposto per la formulazione della richiesta dello strumento incidentale, ma hanno anche esteso la categoria dei soggetti tutelati da audire. L\u0026#8217;originaria limitazione alla testimonianza resa dal minore di anni sedici, in particolare, \u0026#232; venuta meno a seguito della sostituzione del comma in parola disposta dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonch\u0026#233; in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha esteso a tutti i minori, anche ultrasedicenni (siano o meno persone offese dal reato), nonch\u0026#233; alle persone offese maggiorenni, la possibilit\u0026#224; di essere auditi come testimoni in sede di incidente probatorio. Da ultimo, per effetto della modifica apportata dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), tale possibilit\u0026#224; \u0026#232; stata ulteriormente estesa, senza che peraltro rilevi il reato per cui si procede, alla persona offesa che versi in condizione di \u0026#171;particolare vulnerabilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Strettamente correlate a quella censurata sono poi le disposizioni mediante le quali il legislatore ha disciplinato le modalit\u0026#224; speciali di acquisizione della testimonianza del minore in sede di incidente probatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal riguardo, viene innanzi tutto in rilievo l\u0026#8217;art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge n. 66 del 1996, secondo il quale ove si proceda per i reati ivi elencati (oggi in larga parte coincidenti, pur non senza difetti di coordinamento, con quelli di cui all\u0026#8217;art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. a seguito delle modifiche medio tempore intervenute), \u0026#171;il giudice, ove fra le persone interessate all\u0026#8217;assunzione della prova vi siano minorenni, con l\u0026#8217;ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalit\u0026#224; particolari attraverso cui procedere all\u0026#8217;incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno\u0026#187;. Tale previsione costituisce il correlato procedurale della norma censurata, nel senso che prevede la necessit\u0026#224; di apprestare modalit\u0026#224; e condizioni \u0026#8220;protette\u0026#8221; di assunzione della testimonianza del minore (e non pi\u0026#249; del solo minore di sedici anni, per effetto della modifica disposta dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera c, n. 2 del d.l. n. 11 del 2009) che siano rispettose della sua libert\u0026#224; e dignit\u0026#224;, demandandone al giudice l\u0026#8217;individuazione in concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella medesima direzione, perch\u0026#233; caratterizzate dallo stesso intento legislativo, devono poi essere richiamate le disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 498, commi 4 e seguenti, cod. proc. pen., mediante le quali il legislatore ha introdotto modalit\u0026#224; di audizione del testimone minorenne incentrate sull\u0026#8217;esame \u0026#8220;attutito\u0026#8221; di cui al comma 4 (che assegna al presidente il compito di condurre l\u0026#8217;esame \u0026#171;su domande e contestazioni proposte dalle parti\u0026#187;, anche avvalendosi dell\u0026#8217;ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile) e su quello \u0026#8220;protetto\u0026#8221; di cui al comma 4-bis (che a sua volta rimanda alle modalit\u0026#224; previste dal gi\u0026#224; richiamato art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen.). Entrambe tali previsioni, applicabili anche all\u0026#8217;esame testimoniale condotto in sede di incidente probatorio per effetto del rinvio contenuto nell\u0026#8217;art. 401, comma 5, cod. proc. pen., unitamente a quella contenuta nel comma 4-ter del medesimo articolo, riferita per\u0026#242; all\u0026#8217;esame del minore ovvero del maggiorenne infermo di mente che siano vittime del reato, sono infatti contrassegnate da un\u0026#8217;analoga esigenza di graduazione delle modalit\u0026#224; di protezione dei testimoni minorenni in sede di assunzione della testimonianza, la cui individuazione in concreto \u0026#232;, anche rispetto ad esse, affidata al giudice procedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Come emerge dai lavori parlamentari che hanno condotto all\u0026#8217;approvazione della citata legge n. 66 del 1996, l\u0026#8217;introduzione della nuova ipotesi di incidente probatorio di cui alla norma oggi censurata \u0026#8211; ritenuto \u0026#171;speciale o atipico\u0026#187; (sentenza n. 92 del 2018) perch\u0026#233; svincolato dall\u0026#8217;ordinario presupposto della non rinviabilit\u0026#224; della prova al dibattimento \u0026#8211; era rivolta soprattutto a tutelare la personalit\u0026#224; del minore, consentendogli di uscire al pi\u0026#249; presto dal circuito processuale per aiutarlo a liberarsi pi\u0026#249; rapidamente dalle conseguenze psicologiche dell\u0026#8217;esperienza vissuta. Tale ratio giustificatrice \u0026#232; stata, in seguito, ulteriormente avvalorata dall\u0026#8217;introduzione, operata con l\u0026#8217;art. 13, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavit\u0026#249;), del comma 1-bis all\u0026#8217;art. 190-bis, cod. proc. pen., che stabilisce oggi che, laddove si proceda per alcuni dei reati di cui all\u0026#8217;art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., il minore degli anni diciotto, gi\u0026#224; escusso in sede di incidente probatorio, possa essere chiamato a deporre nuovamente in dibattimento \u0026#171;solo se [l\u0026#8217;esame] riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Poste tali premesse, la questione deve essere dichiarata non fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La disposizione censurata disciplina i presupposti e le condizioni per l\u0026#8217;ammissione della testimonianza del soggetto minorenne in sede di incidente probatorio, nel caso in cui si proceda per alcuni delitti contro l\u0026#8217;assistenza familiare (art. 572 cod. pen.) ovvero contro la libert\u0026#224; individuale (artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all\u0026#8217;articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, cod. pen.). Essa si inserisce, come si \u0026#232; visto, in un pi\u0026#249; ampio sistema normativo, che testimonia nel suo complesso, anche in conseguenza dell\u0026#8217;adozione di normative di fonte sovranazionale (tra cui, in particolare, la direttiva n. 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), lo spazio dato dall\u0026#8217;ordinamento, anche con riguardo al processo penale, a \u0026#171;provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta pi\u0026#249; efficace verso i reati contro la libert\u0026#224; e l\u0026#8217;autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilit\u0026#224; culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori\u0026#187;, cui si \u0026#232; associata \u0026#171;la volont\u0026#224; di approntare un sistema pi\u0026#249; efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell\u0026#8217;emersione e nell\u0026#8217;accertamento delle condotte penalmente rilevanti\u0026#187; (sentenza n. 1 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Questa Corte ha pi\u0026#249; volte preso in esame il complesso normativo in cui si inserisce la norma censurata e ha rinvenuto, in particolare, il fondamento dei presupposti e delle modalit\u0026#224; di assunzione della testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio, nonch\u0026#233; dei bilanciamenti che esso sottende, in due ordini di concomitanti finalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; La prima finalit\u0026#224;, di natura extraprocessuale, \u0026#232; quella di tutelare la libert\u0026#224; e la dignit\u0026#224; del minorenne rispetto al rischio che l\u0026#8217;assunzione della testimonianza esponga quest\u0026#8217;ultimo al trauma psicologico associato alla sua esperienza in un contesto giudiziario penale, nel quale \u0026#171;[i] fattori atti a provocare una maggiore tensione emozionale sono il dover deporre in pubblica udienza nell\u0026#8217;aula del tribunale, l\u0026#8217;essere sottoposti all\u0026#8217;esame e al controesame condotto dal pubblico ministero e dai difensori e il trovarsi a testimoniare di fronte all\u0026#8217;imputato, la cui sola presenza pu\u0026#242; suggestionare e intimorire il dichiarante\u0026#187; (sentenza n. 92 del 2018). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha infatti ritenuto nella sentenza n. 63 del 2005, \u0026#171;[r]endere testimonianza in un procedimento penale, nel contesto del contraddittorio, su fatti e circostanze legati all\u0026#8217;intimit\u0026#224; della persona e connessi a ipotesi di violenze sub\u0026#236;te, \u0026#232; sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante: se poi chi \u0026#232; chiamato a deporre \u0026#232; persona particolarmente vulnerabile, pi\u0026#249; di altre esposta ad influenze e a condizionamenti esterni, e meno in grado di controllare tale tipo di situazioni, pu\u0026#242; tradursi in un\u0026#8217;esperienza fortemente traumatizzante e lesiva della personalit\u0026#224;\u0026#187;. Tale assunto, che come si \u0026#232; detto era all\u0026#8217;origine delle scelte compiute con la legge n. 66 del 1996, costituisce quindi la prima ratio giustificatrice di un\u0026#8217;opzione legislativa che, pur rappresentando \u0026#171;una eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si forma nel dibattimento\u0026#187; (ordinanza n. 108 del 2003), trova nondimeno la sua giustificazione nel fatto che essa \u0026#232; riferita a \u0026#171;reati rispetto ai quali si pone con maggiore intensit\u0026#224; ed evidenza l\u0026#8217;esigenza di proteggere la personalit\u0026#224; del minore, nell\u0026#8217;ambito del suo coinvolgimento processuale\u0026#187; (sentenza n. 529 del 2002). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assunzione anticipata della testimonianza del minorenne, attraverso il ricorso all\u0026#8217;incidente probatorio speciale, deve essere pertanto in primo luogo ricondotta al rilievo costituzionale da attribuirsi ad \u0026#171;esigenze di salvaguardia della personalit\u0026#224; del minore\u0026#187; (sentenza n. 262 del 1998), che nella norma censurata si traducono in una presunzione di indifferibilit\u0026#224; o di non ripetibilit\u0026#224; del relativo contributo testimoniale, rivolta in prima battuta a preservare il minore \u0026#171;dagli effetti negativi che la prestazione dell\u0026#8217;ufficio di testimone pu\u0026#242; produrre in rapporto alla [sua] peculiare condizione\u0026#187; (sentenza n. 92 del 2018), mediante la sua sottrazione, in linea di principio, allo strepitus fori e la previsione di una sua rapida fuoriuscita dal circuito processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; La seconda e concorrente finalit\u0026#224; perseguita dall\u0026#8217;art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., \u0026#232; invece di natura endoprocessuale ed \u0026#232; connessa alla circostanza che l\u0026#8217;anticipazione della testimonianza alla sede incidentale, tanto pi\u0026#249; laddove si proceda per reati attinenti alla sfera sessuale, \u0026#232; rivolta anche a garantire la genuinit\u0026#224; della formazione della prova, atteso che la assunzione di essa in un momento quanto pi\u0026#249; prossimo alla commissione del fatto costituisce anche una garanzia per l\u0026#8217;imputato, perch\u0026#233; lo tutela dal rischio di deperimento dell\u0026#8217;apporto cognitivo che contrassegna, in particolare, il mantenimento del ricordo del minore. Come questa Corte ha ritenuto, da ultimo, nella gi\u0026#224; richiamata sentenza n. 92 del 2018, \u0026#171;[i]l trauma cui il minore \u0026#232; esposto durante l\u0026#8217;esame testimoniale si ripercuote, d\u0026#8217;altronde, negativamente sulla sua capacit\u0026#224; di comunicare e di rievocare correttamente e con precisione i fatti che lo hanno coinvolto, o ai quali ha assistito, rischiando cos\u0026#236; di compromettere la genuinit\u0026#224; della prova\u0026#187;. Ma gi\u0026#224; nell\u0026#8217;ordinanza di questa Corte n. 583 del 2000, il meccanismo di cui alla norma censurata, pur nella sua eccezionalit\u0026#224; rispetto alle ordinarie forme e modalit\u0026#224; di assunzione delle prove, \u0026#232; stato giustificato sulla base dell\u0026#8217;assunto per cui \u0026#171;la possibilit\u0026#224; \u0026#8211; prevista dalla norma impugnata \u0026#8211; di anticipare, attraverso il ricorso all\u0026#8217;incidente probatorio, l\u0026#8217;assunzione di testimonianze appare, piuttosto, essenzialmente intesa ad assicurare efficacia e genuinit\u0026#224; della prova, quando si tratti di raccogliere testimonianze potenzialmente soggette a subire, col decorso del tempo, per le particolari condizioni del minore, condizionamenti che le possano rendere meno genuine o meno utili al fine degli accertamenti cui \u0026#232; volto il processo\u0026#187; (cos\u0026#236;, analogamente, sentenze n. 529 del 2002 e n. 114 del 2001). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa inoltre considerato che ove la richiesta, presentata ai sensi del citato art. 392, comma 1-bis, sia avanzata dal pubblico ministero, l\u0026#8217;art. 393, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall\u0026#8217;art. 13, comma 2, della legge n. 66 del 1996) obbliga quest\u0026#8217;ultimo a depositare, all\u0026#8217;atto della richiesta, tutti gli atti di indagine compiuti, e l\u0026#8217;art. 398, comma 3-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, della legge n. 66 del 1996) attribuisce alla persona sottoposta alle indagini e ai difensori delle parti il diritto di ottenere copia degli atti depositati. Ci\u0026#242; consente che l\u0026#8217;indagato abbia quindi accesso agli atti di indagine compiuti sino a quel momento, cos\u0026#236; da essere in condizione di esercitare il suo diritto al contraddittorio in sede di esame testimoniale del minorenne. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il concorso di tali finalit\u0026#224;, peraltro, se da un lato sorregge la disposizione censurata e il sistema normativo in cui essa si inserisce, dall\u0026#8217;altro lato non fa tuttavia venir meno la sua gi\u0026#224; richiamata natura eccezionale, poich\u0026#233; essa, nel momento in cui consente l\u0026#8217;ingresso di contenuti testimoniali in una fase antecedente a quella dibattimentale, sulla base, peraltro, di una presunzione di indifferibilit\u0026#224; e di non rinviabilit\u0026#224; di essi in ragione della natura dei reati contestati e della condizione di vulnerabilit\u0026#224; dei soggetti da audire, introduce una deroga al principio fondamentale di immediatezza della prova. Tale principio \u0026#171;postula \u0026#8211; salve le deroghe espressamente previste dalla legge \u0026#8211; l\u0026#8217;identit\u0026#224; tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide (ordinanze n. 431 e n. 399 del 2001)\u0026#187; (ordinanza n. 318 del 2008) e risulta anche \u0026#171;strettamente correlato al principio di oralit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 132 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa natura eccezionale dell\u0026#8217;istituto in parola si apprezza, in particolare, anche in relazione allo specifico profilo oggetto della censura di illegittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal rimettente, poich\u0026#233; l\u0026#8217;equiparazione che, almeno in linea di principio, l\u0026#8217;art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. introduce tra il contributo testimoniale del minorenne persona offesa dal reato e quello del minorenne mero testimone non appare affatto priva di giustificazione, poich\u0026#233; la presunzione di un\u0026#8217;analoga condizione di vulnerabilit\u0026#224; che avvince le due categorie di soggetti, per il fatto di essere chiamati a testimoniare su fatti legati all\u0026#8217;intimit\u0026#224; e connessi a violenze subite o alle quali si \u0026#232; assistito, \u0026#232; da ritenersi conforme a dati di esperienza generalizzati, riassumibili nella formula dell\u0026#8217;id quod plerumque accidit (tra le altre, sentenze n. 253 del 2019 e n. 268 del 2016). \u0026#200; infatti tutt\u0026#8217;altro che implausibile che una medesima esigenza di protezione induca il giudice ad assumere in via anticipata, ove i soggetti indicati dalla disposizione censurata lo richiedano, la testimonianza non solo del minorenne che sia persona offesa dal reato, ma anche del minorenne mero testimone, poich\u0026#233; la vulnerabilit\u0026#224; che qualifica quasi in re ipsa la posizione del primo, in ragione della tipologia dei reati elencati nell\u0026#8217;art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., pu\u0026#242; ritenersi non irragionevolmente sussistente anche in relazione al secondo, tenuto conto che il minorenne pu\u0026#242; ben essere chiamato a riferire su fatti che ha appreso (senza poterne spesso elaborare adeguatamente la portata) o a cui addirittura ha assistito, e che peraltro si svolgono con frequenza nell\u0026#8217;ambiente domestico o comunque familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale circostanza, seppure conduce a ritenere che la norma censurata non sia in parte qua costituzionalmente imposta, la pone tuttavia al riparo dall\u0026#8217;incostituzionalit\u0026#224; prospettata dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione di cui al presente giudizio. L\u0026#8217;aver in linea di principio presuntivamente equiparato, quanto all\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;assunzione testimoniale, il minorenne vittima del reato al minorenne mero testimone risponde infatti ad una scelta che non trascende la sfera di discrezionalit\u0026#224; riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali anche in materia penale (sentenze n. 137 del 2020, n. 31 e n. 20 del 2017, n. 216 del 2016), con la conseguenza che essa non pu\u0026#242; essere ritenuta manifestamente irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; \u0026#200; doveroso infine osservare come l\u0026#8217;eccezione che la disposizione censurata introduce rispetto al principio di immediatezza della prova e alla sua conseguente formazione in dibattimento risulta compensata dalla circostanza che le modalit\u0026#224; di assunzione anticipata della prova testimoniale del minore e, pi\u0026#249; in generale, del soggetto vulnerabile sono disciplinate dalle disposizioni codicistiche sopra richiamate in modo tale da garantire il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini, con particolare riferimento al contributo che questi pu\u0026#242; dare alla formazione della prova nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa natura non manifestamente irragionevole, nel senso anzidetto, dell\u0026#8217;eccezione costituita dalla disposizione oggetto di scrutinio si ricava, innanzi tutto, dal disposto dell\u0026#8217;art. 398, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., l\u0026#224; dove esso prevede che \u0026#171;[l]e dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva\u0026#187;. Contrariamente a quanto assume il rimettente, che vede in tale norma un vulnus al potere del giudice, privato della percezione diretta ed immediata del dichiarante, essa si pone in realt\u0026#224; a presidio dei diritti del soggetto indagato, perch\u0026#233; scongiura l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; che i contenuti della testimonianza assunta in sede incidentale nelle forme dell\u0026#8217;audizione protetta vengano documentati, in vista del loro utilizzo in dibattimento, nelle ordinarie forme solamente scritte, connotando cos\u0026#236; ulteriormente l\u0026#8217;incidente probatorio, e in particolar modo quello speciale, quale \u0026#171;istituto che si proietta verso l\u0026#8217;utilizzazione dibattimentale\u0026#187; (ordinanza n. 358 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche alla luce di tali modalit\u0026#224; pi\u0026#249; garantite di utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni testimoniali rese dal minore in sede di incidente probatorio, secondo quanto prevede la disposizione da ultimo richiamata, assume rilievo la circostanza che al giudice spetta un ampio margine di flessibilit\u0026#224; nel definire modalit\u0026#224; di escussione del testimone minorenne idonee a garantire un adeguato bilanciamento tra l\u0026#8217;esigenza di preservare la libert\u0026#224; e la dignit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultimo e le garanzie difensive dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl combinato disposto dei richiamati articoli 398, comma 5-bis, e 498, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen. attribuisce infatti al giudice procedente un vasto spettro di soluzioni, che vanno dalla possibilit\u0026#224; di impiegare un contraddittorio pieno, con facolt\u0026#224; per il pubblico ministero e per il difensore di porre domande dirette al minorenne, in particolare laddove il giudice ritenga che \u0026#171;l\u0026#8217;esame diretto del minore non possa nuocere alla serenit\u0026#224; del teste\u0026#187; (art. 498, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen.), alle forme contrassegnate da un grado via via crescente di protezione per il soggetto vulnerabile, di cui si \u0026#232; dato conto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236;, ove il giudice ritenga che n\u0026#233; la condizione personale del minorenne mero testimone chiamato a deporre (magari perch\u0026#233; prossimo alla maggiore et\u0026#224;, come nel giudizio a quo), n\u0026#233; la delicatezza o scabrosit\u0026#224; del suo contributo testimoniale giustifichino forme di audizione protetta, tali da comprimere legittime esigenze di contraddittorio con la difesa della persona sottoposta alle indagini, egli potr\u0026#224; pur sempre evitare che l\u0026#8217;escussione avvenga nelle forme protette di cui al citato art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. (da disporre solo quando \u0026#171;le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno\u0026#187;) o anche solo nella forma dell\u0026#8217;esame attutito di cui all\u0026#8217;art. 498, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen., ripristinando cos\u0026#236; il contraddittorio pieno con l\u0026#8217;indagato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In conclusione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. deve essere dichiarata non fondata in riferimento a entrambi i parametri evocati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 5 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione della testimonianza di persona minorenne - Mancata previsione per la persona minorenne della necessit\u0026#224; che la stessa rivesta il ruolo di persona offesa.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43459","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Presupposto interpretativo del rimettente non implausibile - Ammissibilità della questione.","testo":"È ammissibile la questione di legittimità costituzionale quando il presupposto interpretativo da cui essa muove non è implausibile. (Nel caso di specie, l\u0027interpretazione dell\u0027art. 392, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., nella parte in cui assume che il giudice sia tenuto ad ammettere la testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio, pur in assenza di diritto vivente, trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, sebbene in riferimento alla testimonianza della persona offesa minorenne e nonostante il contrasto, sul distinto profilo dell\u0027impugnabilità o meno del rigetto della richiesta di incidente probatorio, con altra giurisprudenza, peraltro successiva all\u0027ordinanza di rimessione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 187 del 2019, n. 135 del 2018, n. 42 del 2017 e n. 262 del 2015\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43460","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"392","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43460","titoletto":"Processo penale - Accertamento di delitti contro l\u0027assistenza familiare o la libertà individuale - Assunzione della testimonianza di minorenne - Necessità di provvedere a mezzo di incidente probatorio, anche se la stessa non rivesta il ruolo di persona offesa dal reato - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio del pieno contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - dell\u0027art. 392, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l\u0027assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenne che non sia anche persona offesa dal reato. La presunzione di un\u0027analoga condizione di vulnerabilità che avvince le due categorie di soggetti è conforme a dati di esperienza generalizzati - riassumibili nella formula dell\u0027\u003cem\u003eid quod plerumque accidit\u003c/em\u003e - e la conseguente scelta di equipararli, quanto all\u0027anticipazione dell\u0027assunzione testimoniale, non trascende la sfera di discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali in materia penale. Inoltre, l\u0027eccezione che la disposizione censurata introduce rispetto al principio di immediatezza della prova e alla sua conseguente formazione in dibattimento risulta compensata dalla circostanza che le modalità di assunzione anticipata della prova testimoniale del soggetto vulnerabile sono disciplinate da plurime disposizioni codicistiche in modo tale da garantire il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini, con particolare riferimento al contributo che questi può dare alla formazione della prova nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 1 del 2021, n. 137 del 2020, n. 253 del 2019, n. 132 del 2019, n. 92 del 2018, n. 31 del 2017, n. 20 del 2017, n. 268 del 2016, n. 216 del 2016, n. 63 del 2005, n. 529 del 2002, n. 114 del 2001, n. 262 del 1998; ordinanze n. 318 del 2008, n. 358 del 2004, n. 108 del 2003, n. 431 del 2001, n. 399 del 2001 e n. 583 del 2000\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e","numero_massima_precedente":"43459","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"392","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39369","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 14/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1168","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39791","autore":"Aprile E.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. 14/2021","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1585","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39805","autore":"Basilico G.","titolo":"Mero accertamento di diritti fondamentali e giudizio di legittimità costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto processuale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"34","note_abstract":"","collocazione":"C.131 - A.39","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39675","autore":"Gabrielli C.","titolo":"Una censura respinta piuttosto agevolmente, una disciplina che resta da rimediare","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"94","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40915","autore":"Pascucci N.","titolo":"La Corte costituzionale conferma il vigente perimetro applicativo dell\u0027art. 392 comma 1-bis c.p.p.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"707","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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