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N., con ordinanza del 3 gennaio 2024, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di S. N., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 14 gennaio 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Riccardo Lottini per S. N. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza datata 11 dicembre 2023, depositata nella cancelleria del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e il 3 gennaio 2024, trasmessa alla cancelleria di questa Corte il 15 gennaio 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e il 7 febbraio 2024, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Grosseto ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 605, sesto comma, del codice penale, aggiunto dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la punibilit\u0026#224; a querela della persona offesa quando il fatto \u0026#232; commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non pi\u0026#249; convivente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deve giudicare, con rito abbreviato, della responsabilit\u0026#224; penale di S. N. per i delitti di sequestro di persona aggravato ai sensi dell\u0026#8217;art. 605, secondo comma, numero 1), cod. pen., perch\u0026#233; commesso in danno del coniuge, nonch\u0026#233; di minaccia grave (art. 612, secondo comma, cod. pen.), di violazione di domicilio commessa mediante violenza alle persone e da persona palesemente armata (art. 614, quarto comma, cod. pen.) e di lesioni personali aggravate perch\u0026#233; commesse in danno del coniuge e mediante l\u0026#8217;uso di armi (artt. 582, 585 e 577, primo comma, numero 1, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente d\u0026#224; conto puntualmente delle fonti di prova a carico dell\u0026#8217;imputato, dalle quali emerge in particolare che questi avrebbe, nel marzo 2022, atteso la moglie, dalla quale si era separato di fatto da qualche mese, e il nuovo compagno di lei di fronte all\u0026#8217;abitazione di quest\u0026#8217;ultimo. Qui avrebbe puntato contro di loro una pistola, costringendoli a entrare in casa, e avrebbe quindi richiuso la porta alle proprie spalle. Avrebbe, allora, minacciato entrambi di morte, colpendoli ripetutamente alla testa con il proprio casco. Soltanto dopo diversi minuti, la donna sarebbe riuscita a convincerlo a desistere e ad aprire la porta di casa, ci\u0026#242; che le avrebbe consentito di recuperare il proprio cellulare e di chiamare i soccorsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che i fatti cos\u0026#236; ricostruiti integrino tutte le ipotesi criminose contestate, salvo il delitto di minaccia grave che dovrebbe essere considerato assorbito in quello di sequestro di persona. In particolare, il lasso di tempo relativamente breve durante il quale si sarebbe protratta la privazione della libert\u0026#224; personale delle due persone offese non escluderebbe la configurabilit\u0026#224; del delitto di sequestro di persona, aggravato \u0026#8211; rispetto alla condotta compiuta dall\u0026#8217;imputato nei confronti della moglie \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 605, secondo comma, numero 1), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce quindi il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che entrambe le persone offese hanno rimesso la querela nei confronti dell\u0026#8217;imputato, avendo quest\u0026#8217;ultimo provveduto al risarcimento del danno; e aggiunge che l\u0026#8217;imputato ha accettato la remissione. Quest\u0026#8217;ultima non produrrebbe, tuttavia, effetto con riguardo al fatto di sequestro di persona commesso contro la moglie dell\u0026#8217;imputato, stante il disposto dell\u0026#8217;art. 605, sesto comma, cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha reso procedibile a querela il delitto di sequestro di persona limitatamente all\u0026#8217;ipotesi base prevista dal primo comma del medesimo art. 605; con esclusione, dunque, delle fattispecie aggravate, tra cui quella prevista dal secondo comma, numero 1), della medesima disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;accoglimento, da parte di questa Corte, delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettate consentirebbe invece al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di dichiarare l\u0026#8217;estinzione di entrambi i reati di sequestro di persona asseritamente commessi dall\u0026#8217;imputato, stante l\u0026#8217;efficacia retroattiva \u003cem\u003ein mitius\u003c/em\u003e della disposizione censurata. Ci\u0026#242; gli permetterebbe, altres\u0026#236;, di accogliere la richiesta dell\u0026#8217;imputato stesso di sospensione del processo con messa alla prova in relazione alle restanti imputazioni di lesioni personali e violazione di domicilio aggravate, parimenti procedibili d\u0026#8217;ufficio ma compatibili \u0026#8211; a differenza di quanto accade per il sequestro di persona \u0026#8211; con i limiti di pena stabiliti dall\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. per l\u0026#8217;ammissione al beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal che la rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente dubita anzitutto della compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 3 Cost. della omessa estensione della procedibilit\u0026#224; a querela alla ipotesi in cui il sequestro di persona sia commesso in danno del coniuge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della riforma, osserva il rimettente, si desume dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, nella quale l\u0026#8217;estensione del regime di procedibilit\u0026#224; a querela anche ai reati contro la persona \u0026#232; stato giustificato in chiave di incentivo alla riparazione dell\u0026#8217;offesa e alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso, segnatamente, la remissione della querela. Con specifico riguardo alle ipotesi di sequestro di persona, la relazione segnala che spesso tale reato presenta nella prassi una ridotta offensivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; posto, la scelta del legislatore di conservare la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio nel caso in cui ricorra l\u0026#8217;aggravante di cui all\u0026#8217;art. 605, secondo comma, numero 1), cod. pen. sarebbe contraddittoria, e comunque priva di una ragionevole giustificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, infatti, l\u0026#8217;esigenza di favorire il bonario componimento tra le parti coinvolte ricorrerebbe vieppi\u0026#249; quando esse siano stretti congiunti, \u0026#171;costituendo \u0026#8220;la garanzia dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare\u0026#8221; un valore di rango costituzionale (art. 29 Cost.)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, non si potrebbe ritenere che le ipotesi di sequestro di persona di cui al primo comma siano necessariamente caratterizzate da una minore offensivit\u0026#224;. Infatti, l\u0026#8217;ambito applicativo del primo comma abbraccerebbe condotte con gradi di offensivit\u0026#224; anche significativamente diversi, come si desumerebbe del resto dall\u0026#8217;ampiezza della cornice edittale (da sei mesi a otto anni di reclusione). Inoltre, la procedibilit\u0026#224; a querela non \u0026#232; esclusa quando il reato \u0026#232; qualificato da circostanze diverse da quelle contemplate dai commi seguenti dell\u0026#8217;art. 605 cod. pen. e da quelle delle finalit\u0026#224; terroristica o mafiosa, per le quali non sia espressamente prevista la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio. Tale incongruit\u0026#224; sarebbe aggravata dalla considerazione che l\u0026#8217;aggravante di cui al secondo comma costituirebbe una circostanza indipendente, \u0026#171;ma non ad effetto speciale, in quanto prevede un aumento della pena massima inferiore a un terzo\u0026#187;, mentre le aggravanti comuni \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 61 cod. pen. consentono l\u0026#8217;aumento della pena sino a un terzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOve poi si volesse giustificare la scelta normativa in relazione alla particolare situazione del coniuge, che potrebbe non renderlo libero nella scelta processuale di presentare una querela, tale scelta risulterebbe \u0026#8211; secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; asimmetrica rispetto alla disciplina dettata dallo stesso legislatore delegato in ordine al delitto di lesioni personali aggravato ai sensi dell\u0026#8217;art. 577, primo comma, numero 1), cod. pen. Il d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, nell\u0026#8217;estendere il regime di procedibilit\u0026#224; a querela al delitto di lesioni personali, lo avrebbe previsto anche nel caso in cui ricorra l\u0026#8217;aggravante del fatto commesso nei confronti del coniuge (legalmente separato o non), in senso distonico rispetto alla scelta operata in ordine al sequestro di persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza di tutelare le persone esposte a un rischio di condizionamento non sarebbe comunque ravvisabile nei casi di coniugi non pi\u0026#249; conviventi al momento del fatto, a seguito di separazione giudiziale o di fatto \u0026#8211; come nel caso per cui si procede \u0026#8211; atteso che di norma la posizione di vulnerabilit\u0026#224; del coniuge \u0026#232; legata proprio al rapporto di convivenza, mentre la formulazione attuale della disposizione \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e non distingue tra coniugi conviventi e non\u0026#187;. Dal che la necessit\u0026#224; di formulare la questione \u0026#171;in forma gradata: in via principale, con riferimento al coniuge senza alcuna distinzione; in via subordinata, con riferimento al coniuge non pi\u0026#249; convivente al momento del fatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La disciplina censurata si porrebbe, altres\u0026#236;, in contrasto con l\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore delegato \u0026#8211; nell\u0026#8217;escludere la procedibilit\u0026#224; a querela in caso di sequestro di persona aggravato ai sensi dell\u0026#8217;art. 605, secondo comma, numero 1), cod. pen. \u0026#8211; avrebbe violato il principio direttivo di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 15, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione indicava infatti due specifici principi e criteri direttivi per la selezione delle fattispecie cui estendere il regime di perseguibilit\u0026#224; a querela: a) il limite costituito dalla pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, e b) la previsione che, ai fini della determinazione della pena detentiva, non si tenesse conto delle circostanze, facendo salva la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio in caso di incapacit\u0026#224; della persona offesa, per et\u0026#224; o infermit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di tale secondo criterio, secondo il rimettente, \u0026#171;era evidentemente quella, oltre che di estendere il pi\u0026#249; possibile il regime di procedibilit\u0026#224; a querela, di impedire che la contestazione di un\u0026#8217;aggravante rendesse automaticamente il reato procedibile d\u0026#8217;ufficio, anche quando il singolo fatto, tenuto in ipotesi conto della ricorrenza di circostanze attenuanti, potesse risultare in concreto non pi\u0026#249; offensivo di altre fattispecie semplici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione all\u0026#8217;art. 605 cod. pen. il legislatore delegato avrebbe, invece, di fatto attribuito rilevanza, ai fini dell\u0026#8217;esclusione della procedibilit\u0026#224; a querela, alla ricorrenza della circostanza di cui al secondo comma, numero 1), violando cos\u0026#236; la specifica prescrizione della legge delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto ai profili di ammissibilit\u0026#224;, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato testualmente espone che \u0026#171;[c]on ordinanza dell\u0026#8217;11 dicembre 2023, letta in udienza, notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare presso il Tribunale di Grosseto ha sollevato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8220;dell\u0026#8217;art. 605, ultimo comma, del codice penale, cos\u0026#236; come modificato dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, in relazione all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la punibilit\u0026#224; a querela della persona offesa anche quando il fatto \u0026#232; commesso in danno del coniuge non pi\u0026#249; convivente\u0026#8221;. [\u0026#8230;] Con diversa ordinanza del 3 gennaio 2024, non notificata alla Presidenza del Consiglio, n\u0026#233;, da quello che pu\u0026#242; evincersi, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera, depositata presso Codesta Corte, pubblicata sulla \u003cem\u003eGazzetta speciale\u003c/em\u003e, in data 7 gennaio 2024 [\u003cem\u003erecte: \u003c/em\u003e7 febbraio 2024] il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha sollevato una pi\u0026#249; ampia questione aggiungendo all\u0026#8217;originaria violazione dell\u0026#8217;art. 3 anche l\u0026#8217;art. 76 della Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere dell\u0026#8217;interveniente, l\u0026#8217;\u0026#171;originaria ordinanza\u0026#187; dell\u0026#8217;11 dicembre 2023 sarebbe \u0026#171;priva dei termini e delle questioni\u0026#187;, ci\u0026#242; che comporterebbe l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione con essa sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla \u0026#171;seconda ordinanza\u0026#187; \u0026#8211; trasmessa a questa Corte e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e \u0026#8211;, essa risulterebbe viziata in quanto \u0026#171;emessa dopo la sospensione del giudizio presupposto, dunque da un giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che aveva perso la sua\u003cem\u003e potestas iudicandi\u003c/em\u003e (sino alla reviviscenza del processo presupposto)\u0026#187;. Tale ordinanza, inoltre, non sarebbe stata \u0026#171;notificata e comunicata ai Presidenti di Senato e Camera, in violazione dell\u0026#8217;art. 1 e [dell\u0026#8217;art.] 19 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe possibile, argomenta l\u0026#8217;interveniente, superare tali profili di inammissibilit\u0026#224; \u0026#171;integrando le due ordinanze\u0026#187;, giacch\u0026#233; entrambe sarebbero affette \u0026#171;da vizi propri che si travasano gli uni agli altri\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto al merito delle questioni, in relazione alla censura \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 3 Cost., l\u0026#8217;interveniente richiama l\u0026#8217;orientamento di questa Corte secondo il quale le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza (sono citate le sentenze n. 248 e n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016), standard che varrebbe anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilit\u0026#224; dei singoli reati (\u0026#232; citata l\u0026#8217;ordinanza n. 178 del 2003 e i precedenti ivi richiamati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, rileva che considerazioni sulla \u0026#171;maggiore vulnerabilit\u0026#224; dei familiari rispetto a possibili pressioni dell\u0026#8217;autore delle condotte\u0026#187; sarebbero \u0026#171;alla base dei recenti interventi normativi volti a rendere procedibili d\u0026#8217;ufficio reati commessi nell\u0026#8217;ambito delle relazioni familiari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe argomentazioni del rimettente relative ad altre ipotesi di sequestro asseritamente pi\u0026#249; gravi rispetto a quella commessa contro il coniuge, ma procedibili a querela, sarebbero \u0026#171;eccentric[he] rispetto alla vicenda oggetto del giudizio, giacch\u0026#233; il fatto (commesso con l\u0026#8217;uso di arma da fuoco nei confronti di due diversi soggetti ai quali sono state cagionate lesioni) non rientra tra le ipotesi lievi utilizzate dal rimettente come parametro per sostenere l\u0026#8217;irragionevolezza della scelta legislativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per le condotte qualificabili come espressione di violenza di genere si muoverebbe nel solco delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo in materia di obblighi discendenti dall\u0026#8217;art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, secondo cui sarebbe sempre necessaria la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per la vittima di violenze domestiche (\u0026#232; citata Corte EDU, sezione terza, sentenza 23 maggio 2023, A.E. contro Bulgaria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento poi alla censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato rammenta come questa Corte abbia pi\u0026#249; volte dichiarato la \u0026#171;manifesta infondatezza di questioni prospettate sotto il profilo di un ipotetico eccesso di delega \u003cem\u003ein minus\u003c/em\u003e\u0026#187; (sono citate le sentenze n. 248 del 2020 e n. 223 del 2019). Inoltre, nel caso in esame, a differenza ad esempio \u0026#171;di quanto avvenuto con la legge delega n. 103 del 2017 [\u0026#8230;] la norma delegante si limita ad attribuire al legislatore delegato la facolt\u0026#224; di introdurre il regime di procedibilit\u0026#224; a querela di parte [\u0026#8230;] senza prescrivere l\u0026#8217;introduzione di tale regime per tutte le ipotesi che vi rientrano, sicch\u0026#233; nessuna violazione dei criteri di delega \u0026#232; ipotizzabile nella scelta di mantenere, per alcune di tali condotte, il regime previgente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;imputato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si \u0026#232; costituito nel presente giudizio a sostegno della fondatezza delle questioni prospettate, sottolineando in particolare come il rapporto di coniugio \u0026#8211; sovente considerato come circostanza aggravante nei delitti contro la persona \u0026#8211; non sarebbe mai preso in considerazione, salvo che nella disposizione censurata, quale fattore in grado di rendere procedibile d\u0026#8217;ufficio un reato normalmente procedibile a querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e l\u0026#8217;Associazione D\u003cem\u003ei\u003c/em\u003eRe Donne in rete contro la violenza ETS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva anzitutto l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e che dagli artt. 1, 3, 33 e 55 della Convenzione del Consiglio d\u0026#8217;Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l\u0026#8217;11 maggio 2011, ratificata dall\u0026#8217;Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 (cosiddetta Convenzione di Istanbul), si evincerebbe il dovere, a carico degli Stati firmatari (tra i quali l\u0026#8217;Italia), non solo di criminalizzare ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica, inclusa la \u0026#171;coercizione o la privazione arbitraria della libert\u0026#224;\u0026#187;, ma anche di prevedere \u0026#171;che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l\u0026#8217;accusa o ritirare la denuncia\u0026#187;. Ci\u0026#242; in quanto la violenza contro le donne e la violenza domestica seguirebbero \u0026#171;\u003cem\u003epattern\u003c/em\u003e noti di ciclicit\u0026#224; e progressioni\u0026#187;, per cui alle azioni violente succedono \u0026#171;fasi di pace e di scuse\u0026#187; durante le quali le vittime tenderebbero a rimettere la querela: fasi che diverrebbero, peraltro, sempre pi\u0026#249; brevi, mentre la remissione effettuata nella speranza di un cambiamento del partner sarebbe sostituita da quella dovuta al timore di ripercussioni o a intimidazioni dirette.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tali considerazioni, secondo l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022 e lo stesso criterio di delega di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 15, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021 si porrebbero in contrasto con i ricordati obblighi internazionali, \u0026#171;nella parte in cui non prevedono la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per il reato di sequestro di persona commesso in tutti i contesti di violenza domestica\u0026#187;. Ci\u0026#242; dovrebbe indurre questa Corte a sollevare davanti a s\u0026#233; stessa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale delle citate disposizioni per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 33 e 35 della Convenzione di Istanbul, essendo tale questione pregiudiziale rispetto alla decisione sulle questioni prospettate dal rimettente, che risulterebbero in ogni caso infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza del 25 settembre 2024 (poi rinviata con decreto presidenziale alla successiva udienza del 14 gennaio 2025), il difensore dell\u0026#8217;imputato ha depositato una memoria con la quale, in replica agli argomenti svolti dall\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, contesta in particolare che il sequestro di persona costituisca un reato per il quale la Convenzione di Istanbul impone la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo poi alle difese dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, obietta \u0026#8211; quanto alla censura proposta in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost. \u0026#8211; che nel caso in esame non si verserebbe, in realt\u0026#224;, in una ipotesi di mancato o parziale esercizio della delega, ma di scorretta attuazione del criterio di delega previsto dall\u0026#8217;art. 15, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo, infine, alle censure fondate sull\u0026#8217;art. 3 Cost., osserva come la pur ampia discrezionalit\u0026#224; spettante al legislatore non possa travalicare in manifesta irragionevolezza, come invece sarebbe avvenuto nel caso in esame a causa della scelta di \u0026#171;limita[re] la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio solamente al rapporto di coniugio (e non, ad esempio, al partner legato dall\u0026#8217;unione civile)\u0026#187; e di prendere in considerazione \u0026#171;elementi (rapporti ascendenza/discendenza e coniugio) che l\u0026#8217;ordinamento in tutti gli altri casi ritiene non rilevanti al fine di rendere pi\u0026#249; rigoroso il regime di procedibilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In una ulteriore memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza del 14 gennaio 2025, il difensore dell\u0026#8217;imputato insiste sui profili di irragionevolezza della linea discretiva fissata dal legislatore del 2022 tra sequestri di persona procedibili d\u0026#8217;ufficio ovvero a querela di parte, evidenziando l\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; di un sistema che, da un lato, prevede la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per il sequestro di persona contro il coniuge, e dall\u0026#8217;altro considera invece procedibili a querela le lesioni personali non gravi cagionate contro lo stesso coniuge, nonch\u0026#233; i sequestri di persona commessi nei confronti di un convivente \u003cem\u003emore uxorio\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Grosseto ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 605, sesto comma, cod. pen., aggiunto dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede la punibilit\u0026#224; a querela della persona offesa quando il fatto \u0026#232; commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non pi\u0026#249; convivente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito, nel proprio atto di intervento, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni in ragione di una serie di vizi che concernerebbero l\u0026#8217;atto introduttivo del giudizio, compendiabili come segue:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; il rimettente ha pronunciato in esito all\u0026#8217;udienza, l\u0026#8217;11 dicembre 2023, un primo provvedimento (la cui scansione compare nell\u0026#8217;atto di intervento dell\u0026#8217;Avvocatura, e che risulta in effetti dal fascicolo del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e) intitolato \u0026#171;dispositivo di ordinanza\u0026#187;, con cui si \u0026#232; limitato a indicare la disposizione censurata e un solo parametro di legittimit\u0026#224; costituzionale che assumeva violato (l\u0026#8217;art. 3 Cost.), ordinando contestualmente la sospensione del processo in corso, la trasmissione degli atti a questa Corte, la notificazione della \u0026#171;presente ordinanza\u0026#187; alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonch\u0026#233; la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; tale provvedimento, secondo quanto riferisce l\u0026#8217;Avvocatura, \u0026#232; stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 14 dicembre 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; il 3 gennaio 2024 il medesimo rimettente ha poi depositato un secondo provvedimento, intitolato \u0026#171;ordinanza di rimessione di questione di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;, corredato da ampia motivazione e concluso da un dispositivo nel quale il dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale relativo alla medesima disposizione \u0026#232; riferito a due distinti parametri: l\u0026#8217;art. 3 Cost., gi\u0026#224; presente nel primo dispositivo, e l\u0026#8217;art. 76 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; questo secondo provvedimento non sarebbe stato, peraltro, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; secondo l\u0026#8217;Avvocatura, il primo provvedimento sarebbe stato inidoneo a sollevare una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in difetto di indicazione dei \u0026#171;motivi\u0026#187; della questione stessa, come prescritto dall\u0026#8217;art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; dal canto suo, il secondo provvedimento sarebbe stato emesso quando il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e era ormai sospeso, allorch\u0026#233; il rimettente si era gi\u0026#224; spogliato della propria \u003cem\u003epotestas iudicandi\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Anzitutto, in risposta a uno specifico quesito formulato da questa Corte ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha precisato in udienza che, in effetti, anche il secondo provvedimento datato 3 gennaio 2024 \u0026#232; stato notificato in pari data al Presidente del Consiglio dei ministri, come risulta altres\u0026#236; dalla relata di notifica trasmessa a questa Corte. Il medesimo provvedimento \u0026#232; stato, inoltre, comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e trasmesso quindi alla cancelleria di questa Corte, mediante deposito telematico, il successivo 15 gennaio 2024, per essere infine pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e il 7 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, pertanto, escludersi \u0026#8211; con riferimento al provvedimento del 3 gennaio 2024, l\u0026#8217;unico pervenuto a questa Corte \u0026#8211; un difetto nell\u0026#8217;instaurazione del contraddittorio, cos\u0026#236; come disciplinato dall\u0026#8217;art. 23 della legge n. 87 del 1953.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto al primo provvedimento, datato 11 dicembre 2023 e pronunciato in esito all\u0026#8217;udienza svoltasi lo stesso giorno, esso costituiva \u0026#8211; nelle evidenti intenzioni del giudice, come esplicitate del resto dal titolo del provvedimento \u0026#8211; il mero dispositivo di una successiva ordinanza di rimessione che il giudice si riservava implicitamente di redigere: e cio\u0026#232; dell\u0026#8217;ordinanza, completa di motivazione, poi depositata il 3 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn tale \u003cem\u003emodus procedendi\u003c/em\u003e, per quanto non consueto al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dal codice di procedura penale (riferite alla pronuncia della sentenza e alla decisione del tribunale del riesame), non pu\u0026#242;, ad avviso di questa Corte, ritenersi vietato da alcuna specifica disposizione che regola il processo penale. Esso ha anzi ricevuto indiretto avallo da alcune pronunce \u0026#8211; per il vero non recenti \u0026#8211; della stessa Corte di cassazione, ove si \u0026#232; precisato che, laddove il giudice anticipi in esito all\u0026#8217;udienza il dispositivo di un\u0026#8217;ordinanza riservando a un momento successivo la redazione dei motivi, il perfezionamento dell\u0026#8217;ordinanza medesima si verifica, a ogni effetto di legge, soltanto nel momento del deposito della motivazione (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 10 dicembre 2002-28 gennaio 2003, n. 4039; nello stesso senso \u0026#8211; con riferimento alle impugnazioni avverso provvedimenti camerali soggetti alla disciplina di cui all\u0026#8217;art. 127 cod. proc. pen. \u0026#8211; sezione prima penale, ordinanza 16 dicembre 1994-24 marzo 1995, n. 6062).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ci\u0026#242; discende che l\u0026#8217;effetto sospensivo del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, pur preannunciato nel dispositivo datato 11 dicembre 2023, si \u0026#232; prodotto soltanto con il deposito dell\u0026#8217;ordinanza completa, il successivo 3 gennaio. Dal che l\u0026#8217;infondatezza dell\u0026#8217;argomento dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato secondo cui quest\u0026#8217;ultimo provvedimento sarebbe stato pronunciato da un giudice ormai sprovvisto di \u003cem\u003epotestas iudicandi\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Dal punto di vista, poi, della regolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;instaurazione del giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale innanzi a questa Corte, deve ritenersi che la notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri del mero dispositivo datato 11 dicembre 2023 sia stata invero inutile, ma certamente inidonea a determinare la nullit\u0026#224; delle notifiche e comunicazioni successive dell\u0026#8217;ordinanza completa prescritte dalla legge. Notifiche e comunicazioni che, come poc\u0026#8217;anzi osservato, risultano tutte essere state effettuate, unitamente alla trasmissione dell\u0026#8217;ordinanza e del fascicolo alla cancelleria di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Quanto, infine, all\u0026#8217;aggiunta del parametro di cui all\u0026#8217;art. 76 Cost. nel testo dell\u0026#8217;ordinanza datata 3 gennaio 2024 rispetto al dispositivo preannunciato l\u0026#8217;11 dicembre 2023, conviene rammentare che \u0026#8211; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; \u0026#171;le discrepanze tra la motivazione e il dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione possono essere risolte tramite l\u0026#8217;impiego degli ordinari criteri ermeneutici, quando dalla lettura coordinata delle due parti dell\u0026#8217;atto emerga l\u0026#8217;effettiva volont\u0026#224; del rimettente (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 88 del 2022 e n. 58 del 2020; ordinanze n. 214 del 2021 e n. 244 del 2017)\u0026#187; (sentenza 35 del 2023, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso sentenza n. 228 del 2022, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Il dispositivo, pur di regola presente nelle ordinanze di rimessione, non ha dunque la medesima funzione operativa che assume nelle sentenze, presentandosi piuttosto \u0026#8211; in questo contesto \u0026#8211; come mera espressione sintetica delle doglianze argomentate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nella parte motiva; spettando comunque a questa Corte, in esito alla lettura dell\u0026#8217;intero provvedimento, la precisa individuazione della disposizione censurata e dei parametri di legittimit\u0026#224; costituzionale che il rimettente intendeva sottoporre al giudizio della Corte stessa, i quali (fatti i salvi i casi di illegittimit\u0026#224; costituzionale consequenziale e di autorimessione) delimitano gli stessi confini del \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tale criterio, non \u0026#232; dubbio che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione completa di tutti i suoi elementi \u0026#8211; depositata il 3 gennaio 2024 \u0026#8211; ben potesse formulare, nella sua parte motiva, dubbi di compatibilit\u0026#224; della disposizione censurata anche con un parametro non preannunciato nel dispositivo previamente depositato. Di talch\u0026#233; non si vede perch\u0026#233; il giudice non potesse altres\u0026#236;, nell\u0026#8217;ottica di una maggiore chiarezza della propria ordinanza, integrare il dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza stessa mediante un riferimento esplicito a tale ulteriore parametro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; In definitiva, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale formulate dal rimettente con la propria ordinanza del 3 gennaio 2024 debbono ritenersi ammissibili in riferimento tanto all\u0026#8217;art. 3 Cost., quanto all\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, occorre innanzitutto esaminare la censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., che attiene alla corretta formazione dell\u0026#8217;atto normativo e ha quindi priorit\u0026#224; logica (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 203 del 2022, punto 9 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 150 del 2022, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 72 del 2022, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo il rimettente, il mantenimento, da parte del legislatore delegato, del previgente regime di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio dell\u0026#8217;ipotesi aggravata di sequestro di persona di cui all\u0026#8217;art. 605, secondo comma, numero 1), cod. pen. si porrebbe in contrasto con il criterio di delega di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 15, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021, che testualmente dispone: \u0026#171;prevedere l\u0026#8217;estensione del regime di procedibilit\u0026#224; a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell\u0026#8217;ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio quando la persona offesa sia incapace per et\u0026#224; o per infermit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la previsione della seconda parte della lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) sarebbe nella sostanza da interpretare come un divieto, per il legislatore delegato, di prevedere un regime di procedibilit\u0026#224; differenziato per le ipotesi circostanziate rispetto a quello previsto per l\u0026#8217;ipotesi base del singolo delitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Sul punto, deve riconoscersi che il criterio secondo cui il legislatore delegato non dovrebbe \u0026#8220;tener conto delle circostanze\u0026#8221; risulta piuttosto oscuro. Disposizioni di tenore siffatto sono frequenti, nell\u0026#8217;ordito del codice penale e in quello del codice di rito, per individuare l\u0026#8217;ambito applicativo di istituti la cui operativit\u0026#224; dipende dai limiti di pena previsti per i singoli reati, prescrivendo al giudice di non tenere conto \u0026#8211; a questo fine \u0026#8211; delle eventuali circostanze che qualifichino il concreto fatto di reato all\u0026#8217;esame. Meno evidente \u0026#232; il significato di una simile disposizione allorch\u0026#233; il suo destinatario sia il legislatore delegato, il quale non ha di fronte a s\u0026#233; uno specifico fatto di reato suscettibile in concreto di essere qualificato da eventuali circostanze, ma soltanto previsioni astratte contenute nelle disposizioni incriminatrici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCertamente non persuasiva \u0026#232;, comunque, l\u0026#8217;ipotesi interpretativa formulata dal rimettente, che non appare conciliabile con il tenore letterale della disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;unica spiegazione ragionevole di tale criterio, nello specifico contesto di una legge delega, appare piuttosto quella di consentire al legislatore delegato di prevedere l\u0026#8217;estensione del regime di procedibilit\u0026#224; a querela anche rispetto a ipotesi aggravate di reato la cui pena minima superi il limite di due anni fissato nella prima parte della lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), purch\u0026#233; tale limite sia rispettato con riferimento alla fattispecie base. L\u0026#8217;espressione \u0026#171;non si tenga conto delle circostanze\u0026#187; permetteva, in altre parole, al legislatore delegato di estendere il regime di procedibilit\u0026#224; a querela a tutte le fattispecie di reato \u0026#8211; semplici o aggravate \u0026#8211; per i quali la pena minima prevista per l\u0026#8217;ipotesi non aggravata fosse contenuta entro il limite di due anni, salvo l\u0026#8217;ulteriore limite (indicato dall\u0026#8217;ultima parte della disposizione) rappresentato dall\u0026#8217;obbligo di tener ferma la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio quando la persona offesa sia incapace per et\u0026#224; o per infermit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa chiave, restava tuttavia affidata al legislatore delegato la valutazione se estendere anche alle fattispecie circostanziate di un reato la previsione della procedibilit\u0026#224; a querela introdotta per la fattispecie base.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, il legislatore delegato ha, per l\u0026#8217;appunto, scelto di circoscrivere l\u0026#8217;estensione del regime di punibilit\u0026#224; a querela ai soli fatti previsti dal primo comma, e di mantenere invece \u0026#8211; per le ragioni poc\u0026#8217;anzi esaminate \u0026#8211; il previgente regime per le ipotesi aggravate ai sensi dei commi successivi, non eccedendo in tal modo dai limiti della propria, ampia, discrezionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;attuazione della delega (sul punto, di recente, sentenze n. 22, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto,\u003c/em\u003e e n. 7 del 2024, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Neppure \u0026#232; fondata la questione formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; A fronte di una censura strutturalmente analoga, in quanto mirante a rendere procedibili a querela fattispecie delittuose per le quali era prevista la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio, alcuni anni fa questa Corte ha rammentato il proprio costante orientamento secondo cui le scelte legislative relative al regime di procedibilit\u0026#224; dei singoli reati sono censurabili soltanto per manifesta irragionevolezza (sentenza n. 248 del 2020, punto 9.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; in senso analogo, ordinanza n. 178 del 2003 e precedenti ivi citati). Il medesimo standard \u0026#232; stato nella sostanza utilizzato in una pi\u0026#249; recente occasione a fronte di una censura che, parimenti, atteneva alla previsione del regime di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all\u0026#8217;estero (sentenza n. 71 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso in via generale, va rilevato che le censure del rimettente, ulteriormente arricchite dagli argomenti spiegati dalla difesa dell\u0026#8217;imputato, ruotano attorno a due linee argomentative essenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, la scelta legislativa sarebbe intrinsecamente contraddittoria rispetto alle stesse finalit\u0026#224; perseguite dalla legge delega, e poi dal legislatore delegato (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro, la scelta di non estendere la procedibilit\u0026#224; a querela all\u0026#8217;ipotesi di sequestro di persona commesso a danno del coniuge creerebbe una serie di incongruenze rispetto a due distinti \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e, rappresentati dal regime di procedibilit\u0026#224; a querela previsto dal primo comma dello stesso art. 605 cod. pen., nonch\u0026#233; da quello previsto per le lesioni personali compiute nei confronti del coniuge (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente formula, infine, un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e in via subordinata, assumendo la contrariet\u0026#224; all\u0026#8217;art. 3 Cost. quanto meno della mancata previsione della procedibilit\u0026#224; a querela allorch\u0026#233; il fatto sia commesso nei confronti del coniuge non (pi\u0026#249;) convivente (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.5.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Sotto il profilo, anzitutto, dell\u0026#8217;allegata contraddittoriet\u0026#224; intrinseca della scelta legislativa, il rimettente ritiene che le ragioni di incentivo alla riparazione dell\u0026#8217;offesa e alla riconciliazione tra le parti che stanno alla base della scelta del regime di procedibilit\u0026#224; per la fattispecie base sussistano, a maggior ragione, laddove le parti siano legate da un rapporto di coniugio. E ci\u0026#242; anche a garanzia del valore costituzionale dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare, riconosciuto come tale dall\u0026#8217;art. 29 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto, occorre rilevare preliminarmente che \u0026#8211; da quanto risulta dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#8211; il legislatore delegato ha in via generale proceduto all\u0026#8217;estensione della procedibilit\u0026#224; a querela \u0026#171;in rapporto a reati di non particolare gravit\u0026#224;, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali\u0026#187; (pag. 320). Ci\u0026#242; principalmente in ottica di efficienza del sistema, \u0026#171;tenendo conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettivit\u0026#224;, nonch\u0026#233; dei beni pubblici coinvolti nel reato\u0026#187;, ma anche al fine di diminuire l\u0026#8217;attuale carico giudiziario che incide inevitabilmente sulla durata del processo, essendo oggi lo Stato \u0026#171;costretto [\u0026#8230;] a celebrare procedimenti penali che potrebbero essere definiti anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l\u0026#8217;estinzione del reato\u0026#187; (pag. 321).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento specifico al delitto di sequestro di persona, la relazione osserva poi che la procedibilit\u0026#224; a querela \u0026#232; stata prevista per le sole ipotesi non aggravate previste dal primo comma dell\u0026#8217;art. 605 cod. pen., le quali \u0026#171;possono presentare e non di rado presentano nella prassi una ridotta offensivit\u0026#224;\u0026#187;, come quando la durata della privazione della libert\u0026#224; sia assai breve. \u0026#171;In simili casi\u0026#187;, prosegue la relazione, \u0026#171;il fatto pu\u0026#242; presentare un disvalore assai ridotto o essere comunque oggetto di condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscano la remissione della querela o l\u0026#8217;estinzione del reato ai sensi dell\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e c.p.\u0026#187; (pag. 322).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore delegato ha tuttavia conservato, sulla base di un\u0026#8217;esplicita indicazione della legge delega (su cui \u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 3.1.), la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio nelle ipotesi, tra l\u0026#8217;altro, in cui sussista \u0026#171;una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela\u0026#187; (pag. 320). Nell\u0026#8217;ambito delle ipotesi base cui si riferisce il primo comma, \u0026#232; stata dunque stabilita una eccezione alla procedibilit\u0026#224; a querela nelle ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per et\u0026#224; o infermit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo punto, la scelta del Governo \u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito dei suoi fisiologici margini di discrezionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;attuazione della legge delega \u0026#8211; di non estendere la procedibilit\u0026#224; a querela alla specifica ipotesi aggravata del fatto commesso nei confronti del coniuge appare agevolmente riconducibile, anch\u0026#8217;essa, alla necessit\u0026#224; di tenere conto delle particolari esigenze di tutela della vittima nel contesto di relazioni familiari. Relazioni in cui essa \u0026#232; strutturalmente esposta al rischio di subire pressioni da parte dell\u0026#8217;autore del reato o di altri familiari: sia affinch\u0026#233; non denunci gli episodi di violenza subiti, sia \u0026#8211; e forse soprattutto \u0026#8211; affinch\u0026#233; ritratti le accuse in un momento successivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome rilevato dall\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, d\u0026#8217;altronde, l\u0026#8217;art. 55 della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica prevede l\u0026#8217;obbligo a carico delle parti contraenti di stabilire che le indagini e i procedimenti penali per i reati di violenza fisica di cui all\u0026#8217;art. 35 \u0026#171;non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato \u0026#232; stato commesso in parte o in totalit\u0026#224; sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l\u0026#8217;accusa o ritirare la denuncia\u0026#187;. La nozione di violenza fisica non \u0026#232; espressamente definita dalla Convenzione; ma la riconduzione delle privazioni della libert\u0026#224; personale a tale nozione \u0026#232; attestata nelle fonti internazionali di \u003cem\u003esoft \u003c/em\u003e\u003cem\u003elaw\u003c/em\u003e, come risulta ad esempio dalla definizione di violenza fisica contenuta nel glossario elaborato dall\u0026#8217;European Institute for Gender Equality su cui richiama l\u0026#8217;attenzione l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e: \u0026#171;\u003cem\u003eP\u003c/em\u003e\u003cem\u003ehysical\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eviolence\u003c/em\u003e\u003cem\u003e can take the \u003c/em\u003e\u003cem\u003eform\u003c/em\u003e\u003cem\u003e of, \u003c/em\u003e\u003cem\u003eamong\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eothers\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003e\u003cem\u003eserious\u003c/em\u003e\u003cem\u003e and minor \u003c/em\u003e\u003cem\u003eassault\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003e\u003cem\u003edeprivation\u003c/em\u003e\u003cem\u003e of liberty and \u003c/em\u003e\u003cem\u003emanslaughter\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePu\u0026#242;, comunque, restare qui impregiudicata la questione se dall\u0026#8217;obbligo convenzionale di cui all\u0026#8217;art. 55 della Convenzione di Istanbul derivi, o meno, un corrispondente obbligo a carico del legislatore, in forza dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., di prevedere la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio anche per il delitto di sequestro di persona commesso in danno del coniuge. Certo, per\u0026#242;, non pu\u0026#242; negarsi la ragionevolezza della scelta compiuta in tal senso dal legislatore delegato, alla luce delle medesime motivazioni che suggeriscono in generale di prevedere la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per ogni forma di violenza fisica maturata in contesti domestici o di relazioni affettive: e ci\u0026#242; in considerazione degli elevati rischi di indebite pressioni cui le persone pi\u0026#249; vulnerabili sono, in questi contesti, strutturalmente esposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interesse alla conservazione dell\u0026#8217;unit\u0026#224; del nucleo familiare non pu\u0026#242; prevalere rispetto alla necessit\u0026#224; di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte (sentenze n. 223 del 2015, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee\u003cem\u003e \u003c/em\u003en. 494 del 2002, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Di questa basilare esigenza il legislatore delegato si \u0026#232; fatto carico, prevedendo la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio del sequestro di persona commesso nei confronti del coniuge; senza con ci\u0026#242; porsi in contraddizione alcuna con i criteri generali che hanno ispirato il suo intervento in materia di ridefinizione del novero dei delitti procedibili a querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Una serie di ulteriori argomenti del rimettente e della difesa dell\u0026#8217;imputato mirano poi a mostrare le irragionevoli disparit\u0026#224; di trattamento che sussisterebbero tra la regola della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per l\u0026#8217;ipotesi aggravata in esame e l\u0026#8217;opposta regola della procedibilit\u0026#224; a querela prevista per altre ipotesi, evocate quali \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.1.\u0026#8211; Un primo argomento, speso dal rimettente, assume quale \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e il primo comma dell\u0026#8217;art. 605 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, sarebbe, in particolare, illogico non aver previsto la procedibilit\u0026#224; a querela per l\u0026#8217;ipotesi aggravata di cui al secondo comma, e averla invece prevista per tutte le ipotesi \u0026#8211; anche le pi\u0026#249; gravi \u0026#8211; riconducibili al primo comma, nonch\u0026#233; per quelle aggravate ai sensi di disposizioni diverse dai commi successivi dello stesso art. 605 cod. pen. e nelle quali non sia espressamente prevista la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto, occorre per\u0026#242; sottolineare che \u0026#8211; in via generale \u0026#8211; la maggiore o minore gravit\u0026#224; costituisce soltanto uno dei possibili criteri che il legislatore pu\u0026#242; adottare, nell\u0026#8217;esercizio della sua ampia discrezionalit\u0026#224;, per decidere sul regime di procedibilit\u0026#224; dei singoli reati (sentenza n. 220 del 2015, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Come recentemente osservato da questa Corte, le ragioni sottese alla scelta del legislatore di prevedere la procedibilit\u0026#224; a querela per delitti che offendano diritti individuali possono essere individuate \u0026#171;sia in funzione di obiettivi di deflazione processuale, direttamente connesse al principio \u0026#8211; di rango costituzionale e convenzionale \u0026#8211; della ragionevole durata del processo, sia nell\u0026#8217;ottica di favorire soluzioni conciliative e riparatorie, in grado di soddisfare il giusto bisogno di tutela della vittima senza dover necessariamente pervenire all\u0026#8217;esito della condanna e dell\u0026#8217;inflizione della pena\u0026#187;, quanto meno laddove \u0026#171;il fatto non sia di particolare gravit\u0026#224; e la vittima non versi in condizioni di vulnerabilit\u0026#224;, che potrebbero viziarne la capacit\u0026#224; di decidere liberamente se presentare querela o rimettere la querela gi\u0026#224; presentata\u0026#187; (ordinanza n. 106 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta di prevedere un regime di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per una data fattispecie di reato non pu\u0026#242;, dunque, essere censurata sulla base del mero argomento della maggiore gravit\u0026#224; di un diverso reato che il legislatore ha, in via generale, ritenuto opportuno \u0026#8211; per una o pi\u0026#249; delle ragioni indicate \u0026#8211; sottoporre al regime di procedibilit\u0026#224; a querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.2.\u0026#8211; Assumendo ancora come \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e il primo comma dell\u0026#8217;art. 605 cod. pen., la difesa dell\u0026#8217;imputato sottolinea invece l\u0026#8217;illogicit\u0026#224; di un assetto normativo che prevede la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per il sequestro di persona commesso in danno del coniuge, e la procedibilit\u0026#224; a querela per lo stesso fatto commesso in danno del convivente \u003cem\u003emore uxorio\u003c/em\u003e ovvero dell\u0026#8217;altra parte dell\u0026#8217;unione civile, che rientrano nella fattispecie base di reato prevista dal primo comma. Anche in queste ipotesi, infatti potrebbero sussistere le condizioni di vulnerabilit\u0026#224; della vittima che suggerirebbero di prevedere un regime di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa medesima direzione, tanto il rimettente quanto la difesa dell\u0026#8217;imputato assumono quale ulteriore \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e il regime di procedibilit\u0026#224; del delitto di lesioni personali, che \u0026#232; oggi perseguibile a querela anche quando risulti aggravato perch\u0026#233; commesso nei confronti del coniuge (art. 582, secondo comma, in riferimento all\u0026#8217;art. 577, primo comma, numero 1, cod. pen.). Pure questo argomento mira a porre in luce l\u0026#8217;incongruenza tra la disciplina ora censurata, che prevede la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio in ragione della situazione di particolare vulnerabilit\u0026#224; del coniuge, e quella individuata come \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e, in cui \u0026#8211; a fronte, questa volta, di un identico rapporto tra autore e vittima \u0026#8211; il legislatore prevede invece la procedibilit\u0026#224; a querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, tuttavia, tali argomenti fossero ritenuti persuasivi, la disparit\u0026#224; di trattamento denunciata dovrebbe essere logicamente eliminata non gi\u0026#224; nel senso auspicato dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, ma in un senso diametralmente opposto: e cio\u0026#232; estendendo il regime di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio anche con riferimento alle ipotesi assunte come \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e, sulla base di una comune \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di tutela della situazione di vulnerabilit\u0026#224; della vittima. Il che peraltro non sarebbe possibile a questa Corte, a ci\u0026#242; ostando il generale divieto di pronunce \u003cem\u003ein malam partem \u003c/em\u003ein materia penale (da ultima, ordinanza n. 106 del 2024, e precedenti ivi citati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon a caso l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae \u003c/em\u003esollecita questa Corte a sollevare innanzi a s\u0026#233; questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della stessa previsione della procedibilit\u0026#224; a querela per le ipotesi in cui il sequestro di persona sia commesso in contesti di violenza domestica diversi da quelli indicati nell\u0026#8217;art. 605, secondo comma, numero 1), cod. pen.: e ci\u0026#242; non sulla base dell\u0026#8217;art. 3 Cost., ma dell\u0026#8217;allegata contrariet\u0026#224; di tale disciplina agli obblighi internazionali vincolanti per il nostro Paese e, conseguentemente, all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. (ci\u0026#242; che permetterebbe un sindacato anche in \u003cem\u003emalam partem\u003c/em\u003e: sentenza n. 37 del 2019, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ulteriori precedenti ivi citati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl suggerimento, peraltro, non pu\u0026#242; essere accolto, difettando all\u0026#8217;evidenza tanto la rilevanza di una simile questione nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, quanto la sua pregiudizialit\u0026#224; rispetto allo stesso giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenze n. 159 del 2023, punto 19 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 24 del 2018, punto 4.1.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; In via subordinata, infine, il rimettente auspica una pronuncia che stabilisca la procedibilit\u0026#224; a querela quanto meno del fatto di sequestro di persona commesso nei confronti del coniuge non (pi\u0026#249;) convivente, le ragioni di particolare vulnerabilit\u0026#224; della vittima venendo meno, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, una volta cessato il rapporto di convivenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso, la censura \u0026#8211; che torna all\u0026#8217;evidenza a muoversi sul terreno dell\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca \u0026#8211; non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esperienza mostra infatti che, anche quando la convivenza venga meno, la persona pi\u0026#249; vulnerabile del rapporto continua, non infrequentemente, a essere esposta alle condotte violente o comunque sopraffattorie del proprio coniuge o ex coniuge, spesso esacerbate dalla frustrazione e dalla rabbia derivanti proprio dalla rottura della relazione. Del tutto ragionevole appare, pertanto, la soluzione normativa che non differenzia tra le due ipotesi per quanto concerne il regime di procedibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl che appare, del resto, conforme alla pi\u0026#249; generale tendenza della legislazione recente a estendere la tutela rafforzata prevista per le persone all\u0026#8217;interno di rapporti familiari o affettivi anche alle situazioni di cessata convivenza, nonch\u0026#233; addirittura di separazione o di divorzio: si pensi alla circostanza aggravante di cui all\u0026#8217;art. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen. o a quella di cui all\u0026#8217;art. 577, primo comma, numero 1), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 605, sesto comma, del codice penale, aggiunto dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Grosseto con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 6 febbraio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250206131618.pdf","oggetto":"Reati e pene - Sequestro di persona - Regime di procedibilit\u0026#224; - Mancata previsione della procedibilit\u0026#224; a querela della persona offesa quando il fatto \u0026#232; commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, quando il fatto \u0026#232; commesso in danno del coniuge non pi\u0026#249; convivente - Irragionevolezza, in considerazione del previsto ambito applicativo della procedibilit\u0026#224; a querela con riguardo a ipotesi di sequestro di persona pi\u0026#249; offensive rispetto alla fattispecie aggravata del fatto commesso in danno del coniuge - Violazione della legge di delega n. 134 del 2021.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46631","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rimessione della questione - Adozione del mero dispositivo, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, con riserva di redazione successiva dell\u0027intera ordinanza - Modus procedendi non vietato, seppure non consueto - Conseguente rinvio della sospensione del giudizio a quo \u{A0}al momento del deposito dell\u0027ordinanza - Effetti della notifica parziale indicata - Nullità delle notifiche e comunicazioni successive, tra cui quella dell\u0027ordinanza completa - Esclusione. (Classif. 112008).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’adozione, da parte del rimettente, di un mero dispositivo di rimessione, relativo a una successiva ordinanza che lo stesso si riserva implicitamente di redigere, benché realizzi un \u003cem\u003emodus procedendi\u003c/em\u003e non consueto e al di fuori delle ipotesi disciplinate dal codice non può ritenersi vietato dalle disposizioni che regolano il processo penale. Il perfezionamento dell’ordinanza si verifica, a ogni effetto di legge, nel momento del deposito della motivazione, per cui l’effetto sospensivo del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, pur preannunciato nel precedente dispositivo, si produce soltanto con il deposito dell’ordinanza completa, rimanendo il rimettente provvisto di \u003cem\u003epotestas iudicandi \u003c/em\u003efino a quel momento. Dal punto di vista della regolarità dell’instaurazione del giudizio incidentale, la notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri del mero dispositivo è da considerarsi inutile, ma certamente inidonea a determinare la nullità delle notifiche e comunicazioni successive dell’ordinanza completa prescritte dalla legge.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46632","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46632","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Discrepanze tra motivazione e dispositivo dell\u0027ordinanza di rimessione - Possibile risoluzione mediante gli ordinari criteri ermeneutici - Funzione del dispositivo nell\u0027ordinanza di rimessione - Espressione sintetica delle doglianze espresse nella motivazione - Individuazione del thema decidendum, da parte della Corte, mediante lettura dell\u0027intera ordinanza. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe discrepanze tra la motivazione e il dispositivo dell’ordinanza di rimessione possono essere risolte tramite l’impiego degli ordinari criteri ermeneutici, quando dalla lettura coordinata delle due parti dell’atto emerga l’effettiva volontà del rimettente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 35/2023 - mass. 45367; S. 228/2022; S. 88/2022 - mass. 44801; S. 58/2020 - mass. 42156; O. 214/2021 - mass. 44329; O. 244/2017\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl dispositivo, pur di regola presente nelle ordinanze di rimessione, non ha la medesima funzione operativa che assume nelle sentenze, presentandosi come espressione sintetica delle doglianze argomentate nella parte motiva; spetta, infatti, alla Corte costituzionale, in esito alla lettura dell’intero provvedimento, la precisa individuazione della disposizione censurata e dei parametri di legittimità costituzionale che il rimettente intendeva sottoporre al proprio giudizio, i quali – salvi i casi di illegittimità costituzionale consequenziale e di autorimessione – delimitano i confini del \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46633","numero_massima_precedente":"46631","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46633","titoletto":"Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Priorità logica della censura incidente sul piano delle fonti (nel caso di specie: relativa al\u0027\u0027asserita violazione dell\u0027art. 76 Cost.). (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNell’esame del merito va innanzitutto esaminata la censura formulata in riferimento all’art. 76 Cost., che attiene alla corretta formazione dell’atto normativo e ha quindi priorità logica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 203/2022; S. 72/2022 - mass. 44707\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46634","numero_massima_precedente":"46632","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46634","titoletto":"Reati e pene - Sequestro di persona - Regime di procedibilità - Ipotesi aggravata commessa in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente - Procedibilità a querela - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi, irragionevolezza intrinseca e disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210042).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell’art. 605, sesto comma, cod. pen., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede, per l’ipotesi aggravata di sequestro di persona, la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente. Il Governo non ha ecceduto dai limiti della propria ampia discrezionalità nell’attuazione della delega in quanto, il criterio, invero piuttosto oscuro, di cui all’art. 1, comma 15, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021 gli affidava di valutare se estendere anche alle fattispecie circostanziate di un reato la previsione della procedibilità a querela introdotta per la fattispecie base; cosa che, nel caso in esame, lo stesso ha escluso mantenendo per le ipotesi aggravate in esame il previgente regime della procedibilità d’ufficio. La disposizione censurata non è nemmeno viziata da contraddittorietà intrinseca in quanto la scelta del Governo – riconducibile alla necessità di tener conto delle esigenze di tutela della vittima nel contesto delle relazioni familiari – risulta ragionevole in considerazione dei rischi di pressioni cui le persone più vulnerabili sono, in questi contesti, esposte. L’interesse alla conservazione dell’unità del nucleo familiare non può, infatti, prevalere rispetto alla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte. Né sussistono, infine, le asserite irragionevoli disparità di trattamento rispetto ai \u003cem\u003etertia comparationis \u003c/em\u003eevocati quali: \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) il primo comma del medesimo art. 605 cod. pen., in ragione del fatto che la maggiore o minore gravità costituisce soltanto uno dei criteri che il legislatore può adottare per decidere sul regime di procedibilità dei singoli reati; \u003cem\u003eii\u003c/em\u003e) il delitto di lesioni personali, perseguibile a querela anche quando risulti aggravato perché commesso nei confronti del coniuge; sulla base della comune \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di tutela della situazione di vulnerabilità della vittima, la disparità di trattamento dovrebbe al più essere logicamente eliminata estendendo il regime di procedibilità d’ufficio: ciò che tuttavia non è possibile in virtù del divieto di pronunce \u003cem\u003ein malam partem \u003c/em\u003ein materia penale. Nemmeno la censura formulata in via è fondata, apparendo, invece, ragionevole la soluzione normativa che non differenzia l’ipotesi in cui la convivenza venga meno in quanto, ciò nonostante, la persona più vulnerabile del rapporto continua a essere esposta alle condotte sopraffattorie del proprio coniuge o ex coniuge. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2024 - mass- 45965; S. 7/2024 - mass. 45939; S. 223/2015; S. 220/2015 - mass. 38588; S. 494/2002; O. 106/2024 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e46200).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46635","numero_massima_precedente":"46633","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"605","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"aggiunto dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero":"150","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46635","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Autorimessione - Condizioni - Rilevanza della questione nel giudizio a quo ovvero pregiudizialità rispetto al giudizio di legittimità costituzionale. (Classif. 204002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNon può essere accolta la richiesta (nel caso di specie, avanzata dall’\u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e) che la Corte costituzionale sollevi davanti a sé stessa una questione di legittimità costituzionale quando difetta tanto la sua rilevanza nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, quanto la sua pregiudizialità rispetto allo stesso giudizio di legittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 159/2023; S. 24/2018 - mass. 39813\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46634","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46519","autore":"Corn E.","titolo":"La violenza di genere nello specchio del regime di procedibilita`","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"8 - 9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1886","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45762","autore":"Penco E.","titolo":"La Corte esclude l’irragionevolezza del regime di procedibilità d’ufficio previsto per l’ipotesi di sequestro di persona a danno del coniuge","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"428","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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