HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1957:42 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 337 "total_time" => 0.623449 "namelookup_time" => 0.000226 "connect_time" => 0.00159 "pretransfer_time" => 0.119914 "size_download" => 54771.0 "speed_download" => 87851.0 "starttransfer_time" => 0.564283 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 47316 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 119820 "connect_time_us" => 1590 "namelookup_time_us" => 226 "pretransfer_time_us" => 119914 "starttransfer_time_us" => 564283 "total_time_us" => 623449 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770478186.3479 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1957:42" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1957:42 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:46 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:46 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"1957","numero":"42","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"DE NICOLA","redattore":"","relatore":"AZZARITI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"23/02/1957","data_decisione":"01/03/1957","data_deposito":"11/03/1957","pubbl_gazz_uff":"16/03/1957","num_gazz_uff":"71","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e N. 42 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e SENTENZA 1 MARZO 1957 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e Deposito in cancelleria: 11 marzo 1957. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e Pubblicazione in \"Gazzetta Ufficiale\" n. 71 \r\n del 16 marzo 1957 e in \"Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana\" \r\n n. 14 del 16 marzo 1957. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. DE NICOLA - Rel. AZZARITI - \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. \r\n GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. \r\n GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - \r\n Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. G1USEPPE CASTELLI AVOLIO - \r\n Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI \r\n CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunziato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 2 della legge \r\n regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44, proposto con le 22 seguenti \r\n ordinanze, tutte pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica \r\n n. 273 del 27 ottobre 1956 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione \r\n siciliana n. 70 del 30 ottobre 1956 ed iscritte ai nn. da 269 a 290 del \r\n Reg. ord. 1956: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Amico Gaetano contro l\u0027Ufficio del Registro \r\n di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Capraro Calogero contro l\u0027Ufficio del \r\n Registro di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Contino Giuseppe contro l\u0027Ufficio del \r\n Registro di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 4. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Costa Calogero contro l\u0027Ufficio del Registro \r\n di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 5. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Costa Calogero contro l\u0027Ufficio del Registro \r\n di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 6. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Gagliano Paolo contro l\u0027Ufficio del Registro \r\n di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 7. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Greca Salvatore contro l\u0027Ufficio del Registro \r\n di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 8. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Guadagna Giuseppe contro l\u0027Ufficio del \r\n Registro di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 9. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Marchetta Salvatore contro l\u0027Ufficio del \r\n Registro di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 10. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Mazza Attilio contro l\u0027Ufficio del Registro \r\n di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 11. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Melluso Corrado contro l\u0027Ufficio del Registro \r\n di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 12. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Militello Giuseppe contro l\u0027Ufficio del \r\n Registro di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 13. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Nobile Angelo contro l\u0027Ufficio del Registro \r\n di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 14. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Pantalena Alfonso contro l\u0027Ufficio del \r\n registro di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 15. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Pantalena Alfonso contro l\u0027Ufficio del \r\n Registro di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 16. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Pantalena Alfonso contro l\u0027Ufficio del \r\n Registro di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 17. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Pantalena Alfonso contro l\u0027Ufficio del \r\n Registro di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 18. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Parisi Gaetano contro l\u0027Ufficio del Registro \r\n di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 19. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Sciascia Guglielmo contro l\u0027Ufficio del \r\n Registro di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 20. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Spitali Alfonso contro l\u0027Ufficio del Registro \r\n di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 21. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Spitali Alfonso contro l\u0027Ufficio del Registro \r\n di Agrigento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 22. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco \r\n di Sicilia di Agrigento e Zambuto Filippo contro l\u0027Ufficio del Registro \r\n di Agrigento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nell\u0027udienza pubblica del 23 febbraio 1957 la relazione del \r\n Giudice Gaetano Azzariti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi il sost. avv. gen. dello Stato Achille Salerni, il difensore \r\n della Regione siciliana avv. Pietro Virga e il difensore del Banco di \r\n Sicilia avv. Camillo Ausiello Orlando. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, rimessa al giudizio \r\n della Corte con le 22 ordinanze sopra elencate, \u0026#232; sorta in occasione \r\n di contestazioni sull\u0027ammontare dell\u0027imposta di registro da \r\n corrispondere per alcuni contratti stipulati dal Banco di Sicilia, sede \r\n di Agrigento, durante gli anni 1951 e 1952, al fine di finanziare \r\n lavori per la esecuzione di opere pubbliche nel territorio della \r\n Regione siciliana. Contenuto di tali contratti \u0026#232;, da un lato, la \r\n concessione da parte del Banco di una apertura di credito rotativo in \r\n conto corrente, utilizzabile in relazione all\u0027avanzamento dei lavori da \r\n eseguire, e, dall\u0027altro lato, la cessione pro solvendo in favore del \r\n Banco del credito che l\u0027altro contraente, assuntore della opera \r\n pubblica, avrebbe maturato verso l\u0027amministrazione appaltante. In tal \r\n modo il Banco, al momento dell\u0027incasso di ogni singolo mandato emesso \r\n dall\u0027amministrazione stessa nel corso e alla fine dei lavori, poteva \r\n trattenere l\u0027importo delle somme anticipate e dei relativi interessi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In tutti questi contratti si fa richiamo alle disposizioni \r\n contenute nel D.L. 19 dicembre 1936, n. 2170, e successivi \r\n provvedimenti legislativi di proroga, le quali disposizioni concedevano \r\n agevolazioni tributarie per gli atti di finanziamento con operazioni di \r\n cessione di credito; e i contratti furono infatti tempestivamente \r\n registrati presso l\u0027Ufficio del Registro di Agrigento nel corso dei \r\n detti anni 1951 e 1952 col pagamento della imposta ridotta consentita \r\n dalle dette disposizioni legislative. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Se non che, successivamente, l\u0027Ispettore compartimentale delle \r\n imposte, in sede di verifica delle percezioni, ritenne che non fossero \r\n applicabili le agevolazioni previste nel menzionato decreto legge 19 \r\n dicembre 1936, perch\u0026#233; nei contratti vi era una clausola - usuale nei \r\n normali contratti delle banche - dalla quale risultava che la cessione \r\n di credito a favore del Banco doveva garantire non solo le \r\n anticipazioni per il finanziamento dei lavori relativi all\u0027opera \r\n pubblica, ma altres\u0026#236; \"qualsiasi altro credito diretto o indiretto del \r\n Banco verso la persona del cedente\", anche se non liquido ed esigibile, \r\n sorto anteriormente o posteriormente all\u0027operazione di finanziamento. \r\n In conseguenza di ci\u0026#242;, si proced\u0026#233; a liquidazione della imposta nella \r\n misura ordinaria e, tenuto conto di quanto era stato gi\u0026#224; pagato, \r\n l\u0027Ufficio del Registro di Agrigento notific\u0026#242;, per la differenza, \r\n ingiunzione di pagamento per imposta suppletiva di registro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Alla ingiunzione fecero opposizione tanto il Banco di Sicilia \r\n quanto i diversi appaltatori che avevano con esso contrattato, \r\n proponendo distinti ricorsi alla Commissione provinciale per le imposte \r\n di Agrigento. Gli interessati contestarono la legittimit\u0026#224; del \r\n supplemento di imposta richiesta dall\u0027Ufficio del Registro ed esposero, \r\n tra l\u0027altro, che, essendo intervenuta la legge regionale 1 agosto \r\n 1953, n. 44, essi, in conformit\u0026#224; dell\u0027art. 2 di tale legge, avevano, \r\n entro 60 giorni dall\u0027entrata in vigore della legge, provveduto a \r\n stipulare appositi atti aggiuntivi regolarmente registrati per \r\n precisare che i finanziamenti accordati dal Banco di Sicilia con \r\n cessione pro solvendo da parte dell\u0027altro contraente erano destinati, \r\n per l\u0027intero ammontare, esclusivamente a garanzia e a soddisfo \r\n dell\u0027apertura di credito concessa per la esecuzione dei lavori per \r\n l\u0027opera pubblica indicata nei contratti, con esclusione di ogni altra e \r\n diversa operazione di credito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella seduta del 23 febbraio 1956 la Commissione provinciale prese \r\n in esame i ricorsi proposti e pronunzi\u0026#242; 22 ordinanze, tutte identiche, \r\n nelle quali, premesso che, secondo l\u0027insegnamento della Corte di \r\n cassazione, l\u0027aliquota ridotta dell\u0027imposta di registro non \u0026#232; \r\n applicabile quando vi sia collegamento, sia pure soltanto potenziale, \r\n tra la cessione e negozi giuridici diversi dal finanziamento dei lavori \r\n appaltati, intercorrenti tra cedente e cessionario, e posto in chiaro \r\n di conseguenza che i contratti stipulati dal Banco di Sicilia con i \r\n diversi appaltatori, nel loro testo originario, erano soggetti alla \r\n normale aliquota della imposta di registro, aggiungeva che rimaneva \r\n per\u0026#242; da esaminare se l\u0027aliquota ridotta fosse divenuta applicabile in \r\n seguito alle successive scritture che furono stipulate tra le parti in \r\n riferimento alla legge della Regione siciliana 1 agosto 1953, n. 44. \r\n Ma in ordine all\u0027art. 2 di questa legge, la Commissione assume che esso \r\n ha il carattere di una vera e propria deroga, con efficacia \r\n retroattiva, al regime fiscale gi\u0026#224; in vigore e si risolve in una \r\n sanatoria per quei contratti che avevano fruito di un beneficio \r\n tributario ad essi non applicabile per difetto delle condizioni di \r\n legge; e poich\u0026#233; l\u0027Ufficio del Registro aveva dedotto che le \r\n disposizioni adottate in sede regionale non possono derogare la \r\n disciplina nazionale, la Commissione, sviluppando tale rilievo, ha \r\n ritenuto che non \u0026#232; manifestamente infondato il dubbio sulla efficacia \r\n del detto dell\u0027art. 2 di fronte al disposto dell\u0027art. 119 della \r\n Costituzione e degli artt. 14, 15 e 36 dello Statuto siciliano, essendo \r\n vivamente controversi e l\u0027esistenza di una potest\u0026#224; normativa della \r\n Regione in materia tributaria e l\u0027estensione di una simile potest\u0026#224; e i \r\n limiti che essa incontra nella legislazione statale. Perci\u0026#242;, \r\n considerando che la controversia sottoposta al proprio esame non poteva \r\n essere decisa indipendentemente dal giudizio sulla legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 2 della legge regionale, la Commissione \r\n deliber\u0026#242; di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per tale \r\n giudizio, sospendendo ogni decisione sui ricorsi dei contribuenti sino \r\n all\u0027esito del giudizio medesimo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le 22 ordinanze aventi tutte la data 23 febbraio 1956, copie \r\n autentiche delle quali furono rilasciate il 16 agosto successivo \r\n vennero notificate il 20 dello stesso mese a tutti i ricorrenti e \r\n all\u0027Ufficio del Registro di Agrigento e, precedentemente, cio\u0026#232; il \r\n giorno 18, al Presidente della Giunta regionale siciliana nonch\u0026#233; al \r\n Presidente dell\u0027Assemblea regionale siciliana. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Banco di Sicilia, il quale aveva avuto comunicazione delle \r\n ordinanze prima ancora della notificazione, il giorno 29 luglio 1956, \r\n si affrett\u0026#242; a costituirsi in giudizio davanti la Corte costituzionale \r\n rappresentato e difeso dagli avvocati Camillo Ausiello Orlando e \r\n Gaetano Armao, i quali depositarono in cancelleria le loro deduzioni in \r\n data 12 agosto 1956. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si \u0026#232; costituita poi l\u0027Amministrazione delle finanze dello Stato, \r\n rappresentata e difesa dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, dalla \r\n quale in data 9 settembre 1956 sono state presentate deduzioni \r\n nell\u0027interesse dell\u0027Amministrazione stessa in persona dell\u0027Intendente \r\n di finanza pro - tempore di Agrigento, e, per quanto possa occorrere, \r\n del Ministro pro - tempore delle finanze nonch\u0026#233; del Procuratore pro - \r\n tempore del Registro di Agrigento. \u0026#200; intervenuto pure nel giudizio il \r\n Presidente della Regione siciliana rappresentato e difeso dall\u0027avv. \r\n Pietro Virga con deposito delle deduzioni nella cancelleria della Corte \r\n il 9 settembre 1956. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tanto il Banco di Sicilia quanto la Regione siciliana deducono in \r\n via pregiudiziale che la Commissione provinciale delle imposte non \r\n poteva sollevare la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, non \r\n essendo essa una \"autorit\u0026#224; giurisdizionale\" alla quale soltanto, \r\n giusta l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, \u0026#232; consentito di \r\n sollevare tali questioni nel corso di un giudizio. La Commissione \r\n suddetta avrebbe carattere di organo amministrativo al quale la legge \r\n affida la \"risoluzione in via amministrativa\" e non giurisdizionale \r\n delle controversie tributarie ad essa devolute. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Regione siciliana deduce inoltre la irricevibilit\u0026#224; per \r\n decorrenza dei termini perch\u0026#233;, mentre la legge n. 87 dell\u002711 marzo \r\n 1953 prescrive che l\u0027autorit\u0026#224; giurisdizionale deve disporre \"immediata \r\n trasmissione\" degli atti alla Corte costituzionale, la Commissione \r\n provinciale ha atteso dal febbraio all\u0027agosto per effettuare tale \r\n trasmissione e notificare la propria ordinanza agli interessati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sostiene ancora la difesa della Regione la inammissibilit\u0026#224; della \r\n questione per irrilevanza, perch\u0026#233; la controversia sottoposta all\u0027esame \r\n della Commissione provinciale poteva essere risoluta sulla base del \r\n semplice combinato disposto di due leggi statali (D.L. 19 dicembre \r\n 1936, n. 2170, e art. 5 della legge 4 aprile 1953, n. 261), senza \r\n bisogno di fare ricorso alla legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, la \r\n quale deve essere considerata semplicemente interpretativa e non \r\n innovativa delle norme contenute nelle leggi nazionali, che essa, sotto \r\n l\u0027aspetto sostanziale, si limita a riprodurre. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Concordano poi Banco di Sicilia e Regione siciliana nel ritenere, \r\n in merito, l\u0027infondatezza della questione, perch\u0026#233; l\u0027art. 36 dello \r\n Statuto regionale siciliano conferisce alla Regione potest\u0026#224; \r\n legislativa in materia tributaria e perch\u0026#233;, sebbene in via generale \r\n siano da considerare possibili norme regionali di carattere \r\n retroattivo, le disposizioni dettate nella legge 1 agosto 1953, n. \r\n 44, non hanno tale carattere. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Concludono perci\u0026#242; col chiedere che la Corte dichiari la \r\n inammissibilit\u0026#224; o la irricevibilit\u0026#224; della questione proposta e, \r\n subordinatamente, la costituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 2 della legge \r\n impugnata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sostiene invece l\u0027Avvocatura dello Stato che le Commissioni \r\n tributarie sono organi speciali di giurisdizione e, come tali, possono \r\n sollevare, anche di ufficio, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo \r\n 1953, n. 87, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle leggi, \r\n comprese quelle regionali siciliane. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dubita, peraltro, che il giudizio relativo all\u0027accertamento \r\n tributario a quo non potessse essere deciso indipendentemente dalla \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto \u0026#232; principio \r\n accolto dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato che nel caso \r\n di conflitto tra legge nazionale e legge regionale, deve prevalere la \r\n prima, fino a quando non venga in sede competente dichiarata \r\n costituzionalmente illegittima. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sicch\u0026#233; la Commissione avrebbe dovuto risolvere la controversia \r\n applicando la legge nazionale 4 aprile 1953, n. 261, che ha \r\n disciplinato in modo permanente ed organico il trattamento tributario \r\n degli atti relativi ad anticipazioni, finanziamenti e cessioni di \r\n credito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva poi l\u0027Avvocatura che all\u0027ammissibilit\u0026#224; in via incidentale \r\n della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge siciliana 1 \r\n agosto 1953, n. 44, non \u0026#232; comunque di ostacolo la mancata impugnazione \r\n in via principale di tale legge da parte del Commissario del Governo, \r\n il quale non ne avrebbe avuta tempestiva notizia, e, in merito, \r\n sostiene che la legge \u0026#232; evidentemente incostituzionale sia per carenza \r\n di potest\u0026#224; legislativa della Regione in materia di tributi erariali, \r\n sia per assoluto contrasto con il principio contenuto nella \r\n legislazione tributaria italiana, avendo attribuito rilevanza giuridica \r\n ad atti aggiuntivi stipulati al fine di conseguire agevolazioni od \r\n esenzioni tributarie in materia formante oggetto di imposta erariale e \r\n non gi\u0026#224; di tributi locali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Conclude perci\u0026#242; l\u0027Avvocatura col chiedere che la Corte dichiari la \r\n incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 2 della detta legge perch\u0026#233;, in aperta \r\n violazione dell\u0027art. 119 della Costituzione in relazione agli artt. 14, \r\n 15 e 36 dello Statuto regionale siciliano approvato con D.L.L. 15 \r\n maggio 1946, n. 445, deroga, e per giunta con efficacia retroattiva, al \r\n vigente sistema tributario e, in particolare, all\u0027art. 8 del T.U. delle \r\n leggi di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, all\u0027art. 1 del D.L. 19 \r\n dicembre 1936, n. 2170, e alle disposizioni dell\u0027altra legge nazionale \r\n 4 aprile 1953, n. 261. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nelle memorie depositate dalle parti in data 30 e 31 gennaio 1957 \r\n sono sviluppate le opposte tesi difensive; e nella discussione orale \r\n nella pubblica udienza del 13 febbraio 1957 il sost. avv. gen. dello \r\n Stato Achille Salerni, da un lato, e i difensori della Regione \r\n siciliana, avv. Pietro Virga, e del Banco di Sicilia, avv. Camillo \r\n Ausiello Orlando, dall\u0027altro, hanno insistito sulle tesi medesime. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In ordine alle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; ed irricevibilit\u0026#224; del \r\n ricorso sollevate dalla Regione, la difesa di questa nella discussione \r\n orale ha dichiarato di rinunziarvi perch\u0026#233; interesse della Regione \u0026#232; \r\n di ottenere una decisione definitiva di merito che risolva ogni \r\n questione sulla propria competenza legislativa. Anche la difesa del \r\n Banco di Sicilia si \u0026#232; associata alla dichiarazione fatta \r\n nell\u0027interesse della Regione. Le dette eccezioni del resto non \r\n sarebbero state accoglibili: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1) perch\u0026#233; questa Corte ha avuto gi\u0026#224; occasione di pronunziarsi sul \r\n carattere giurisdizionale e non amministrativo delle Commissioni \r\n tributarie (sentenza n. 12 del 18 gennaio 1957); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2) perch\u0026#233; nessun termine perentorio \u0026#232; stabilito nella legge 11 \r\n marzo 1953, n. 87, per la trasmissione degli atti alla Corte \r\n costituzionale e quindi non potrebbe essere motivo di irricevibilit\u0026#224; \r\n l\u0027eccessivo ritardo col quale la Commissione avrebbe nel caso presente \r\n trasmesso gli atti dopo la pronunzia delle ordinanze, le quali del \r\n resto - \u0026#232; bene notarlo - hanno la data della seduta nella quale i \r\n ricorsi furono discussi (23 febbraio 1956) non quella necessariamente \r\n posteriore nella quale il testo delle ordinanze medesime pot\u0026#233; essere \r\n effettivamente redatto dalla Commissione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3) perch\u0026#233; infine la Commissione delle imposte di Agrigento ha \r\n ampiamente motivato sulla rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; per \r\n la decisione delle controversie sottoposte al suo giudizio e non \r\n potrebbe la Corte rifare per suo conto l\u0027esame della rilevanza \r\n medesima. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nel merito, \u0026#232; innanzi tutto da rilevare che la questione \r\n principale ampiamente discussa dalla difesa dello Stato, circa la \r\n potest\u0026#224; legislativa della Regione siciliana in materia di tributi \r\n erariali, \u0026#232; stata gi\u0026#224; esaminata e decisa da questa Corte con sentenza \r\n n. 9 del 17 - gennaio 1957, la quale ha riconosciuto che tale potest\u0026#224; \r\n legislativa sussiste. Ma, come gi\u0026#224; aveva ritenuto l\u0027Alta Corte per la \r\n Regione siciliana con numerose pronunzie, non si tratta di una potest\u0026#224; \r\n di legiferare in via esclusiva nei termini indicati nell\u0027art. 14 dello \r\n Statuto per alcune determinate materie, estranee a quella di cui ora si \r\n discute. La legislazione regionale nella materia dei tributi erariali \r\n non pu\u0026#242; avere che carattere concorrente o sussidiario e, in \r\n conseguenza, \u0026#232; soggetta non solo ai limiti fissati nell\u0027art. 17 dello \r\n Statuto in via generale per la legislazione concorrente, ma altres\u0026#236; a \r\n quei limiti particolari derivanti dalle caratteristiche proprie della \r\n materia tributaria, tra i quali vi \u0026#232; specialmente quello del rispetto \r\n dei principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo \r\n tributo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Occorre perci\u0026#242; esaminare - ed \u0026#232; questa l\u0027unica questione che \r\n interesssa la controversia da decidere - se la disposizione dettata \r\n nell\u0027art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n 44, sia \r\n contenuta entro i limiti della potest\u0026#224; normativa della Regione ovvero \r\n ecceda tali limiti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La difesa dello Stato assume che la detta disposizione, col dare \r\n rilevanza giuridica ad atti aggiuntivi al fine di conseguire \r\n agevolazioni tributarie in materia formante oggetto di imposta erariale \r\n sarebbe in assoluto contrasto con un principio fondamentale della \r\n legislazione tributaria statale, quale si ricava dall\u0027art. 8 del T.U. \r\n delle leggi di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, secondo il quale \r\n l\u0027imposta di registro deve essere applicata secondo l\u0027intrinseca natura \r\n e gli effetti degli atti e dei trasferimenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il principio fondamentale, che la difesa dello Stato richiama \r\n esiste realmente. Nessun dubbio pu\u0026#242; esservi in proposito. Non solo il \r\n menzionato art. 8, ma tutta la legge del registro \u0026#232; ispirata al \r\n principio che l\u0027imposta \u0026#232; determinata dal contenuto dell\u0027atto \r\n sottoposto a registrazione e che atti o eventi successivi non possono \r\n avere alcuna rilevanza. \u0026#200; questa la base stessa del sistema \r\n dell\u0027imposta di registro. Una legge regionale che violasse questo \r\n principio fondamentale ed ammettesse successive dichiarazioni di \r\n volont\u0026#224; per modificare ci\u0026#242; che fu stabilito nell\u0027atto originario e \r\n consentire corrispondenti revisioni della tassazione dovrebbe \r\n sicuramente essere dichiarata costituzionalmente illegittima. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma la Corte non ritiene che, nel caso in esame, ricorra tale \r\n ipotesi. La previsione di \"appositi atti aggiuntivi\" fatta nel \r\n menzionato art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953 pu\u0026#242; \r\n indubbiamente dare l\u0027impressione che il principio fondamentale su \r\n indicato sia stato obliato; ma l\u0027esame della disposizione impugnata e \r\n della intera legge convince che un contrasto sostanziale col detto \r\n principio non vi \u0026#232;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Deve innanzi tutto essere considerato il carattere puramente \r\n temporaneo della legge 1 agosto 1953 e il campo di applicazione di \r\n essa che \u0026#232; molto limitato. Essa infatti si ricollega ad una precedente \r\n legge regionale 22 agosto 1952, n. 49, espresamente richiamata e \r\n confermata, con la quale furono concesse ex novo, fino al 30 giugno \r\n 1954, particolari agevolazioni tributarie, analoghe a quelle che in \r\n precedenza erano state accordate anche con leggi statali, agli atti di \r\n finanziamento per la esecuzione di opere pubbliche in correlazione con \r\n operazioni di cessione di credito, e si riferisce unicamente a quegli \r\n stessi atti che sono contemplati nella detta legge del 1952. Per tutti \r\n gli altri atti posteriori al 30 giugno 1954 n\u0026#233; l\u0027una n\u0026#233; l\u0027altra delle \r\n due leggi regionali hanno possibilit\u0026#224; di applicazione, rimanendo la \r\n materia, anche nel territorio della Regione siciliana, disciplinata \r\n esclusivamente dalle norme dettate con la legge generale dello Stato 4 \r\n aprile 1953, n. 261. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; opportuno qui ricordare che la legge regionale 22 agosto 1952 \r\n non fu mai impugnata dallo Stato, il quale non ha nemmeno impugnato la \r\n legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, come del pari non fu mai \r\n impugnata dalla Regione la legge statale 4 aprile 1953, n. 261, e che \r\n nelle ventidue ordinanze della Commissione provinciale delle imposte di \r\n Agrigento nessuna questione \u0026#232; stata sollevata n\u0026#233; sulla perdurante \r\n efficacia fino al 30 giugno 1954 della legge regionale 22 agosto 1952, \r\n n\u0026#233; sulla eventuale prevalenza della legge stalale 4 aprile 1953 sulla \r\n legge regionale. Di tutto ci\u0026#242; questa Corte non potrebbe quindi \r\n occuparsi perch\u0026#233; estraneo al giudizio odierno. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Passando poi all\u0027esame concreto della disposizione dell\u0027art. 2 \r\n della legge 1 agosto 1953, si deve considerare che essa \u0026#232; connessa \r\n strettamente con l\u0027art. 1, in ordine al quale nessuna questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; stata sollevata. Questo articolo del \r\n resto, a somiglianza di quanto fu stabilito nella legge statale 4 \r\n aprile 1953, n. 261, e ripetendo letteralmente la disposizione di \r\n questo, precisa le indicazioni particolari che occorre inserire nei \r\n contratti di finanziamento con cessione di credito allo scopo di \r\n rendere ad essi applicabili senza contestazioni le agevolazioni fiscali \r\n concesse con la precedente legge regionale 22 agosto 1952. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Dopo che l\u0027art. 1 aveva cos\u0026#236; provveduto per i contratti futuri da \r\n stipulare in base alla detta legge del 1952, il successivo art. 2 \r\n prende in considerazione i contratti gi\u0026#224; stipulati, disponendo che, \r\n quando in essi quelle indicazioni mancassero, o fossero vaghe, e \r\n indeterminate, le medesime potevano essere precisate con apposito atto \r\n aggiuntivo; ma ci\u0026#242; unicamente per quei contratti che furono \r\n regolarmente registrati in tempo debito con l\u0027applicazione delle \r\n agevolazioni fiscali consentite dalla legge del 1952. \u0026#200; espressamente \r\n dichiarato che non compete alcun rimborso per le imposte comunque \r\n pagate con l\u0027aliquota normale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; chiaro pertanto che l\u0027\"atto aggiuntivo\" consentito dall\u0027art. 2 \r\n non pu\u0026#242; contenere una nuova manifestazione di volont\u0026#224; la quale \r\n modifichi comunque il contenuto dell\u0027atto originario, quale fu voluto \r\n dalle parti e riconosciuto all\u0027atto della registrazione dagli uffici \r\n finanziari; ma \u0026#232; ammesso soltanto per confermare e precisare la \r\n stipulazione precedente, eliminando unicamente i dubbi che, dopo \r\n avvenuta la registrazione dell\u0027atto, qualche clausola generica potesse \r\n far sorgere sul reale contenuto di essa in difformit\u0026#224; di quanto fu \r\n effettivamente voluto dalle parti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In questo stato di cose, non \u0026#232; da parlare di violazione del \r\n principio fondamentale secondo il quale l\u0027imposta di registro \u0026#232; \r\n vincolata alla pattuizione originaria, perch\u0026#233; questa, come si \u0026#232; \r\n detto, in nessun modo l\u0027art. 2 consente di modificare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si potrebbe, d\u0027altro canto, anche aggiungere che il carattere \r\n contingente e sotto alcuni aspetti eccezionale della norma trova \r\n spiegazione in una situazione particolarissima che si era creata, per \r\n effetto della quale quasi tutti gli appaltatori finanziati dal Banco di \r\n Sicilia, dopo di avere ultimati i lavori per l\u0027opera pubblica, si \r\n trovarono inattesamente esposti a richieste di gravosi supplementi di \r\n imposta di registro, i quali avrebbero completamente annullate le \r\n agevolazioni tributarie ad essi concesse dalla legge e loro accordate \r\n effettivamenee all\u0027atto della registrazione del contratto. In questo il \r\n Banco aveva creduto di inserire, fra le altre, anche una clausola \r\n generica, quasi di stile negli ordinari contratti con banche, la quale \r\n poteva fare apparire che la cessione di credito fatta a garanzia del \r\n finanziamento per esecuzione di opere pubbliche valesse anche per \r\n garantire altri eventuali crediti derivanti da indeterminati rapporti \r\n giuridici mai esistiti nell\u0027intenzione dei contraenti n\u0026#233; da essi posti \r\n mai in essere. Che questa fosse una situazione preoccupante anche per \r\n la Regione nell\u0027interesse generale dell\u0027esecuzione delle opere \r\n pubbliche nel proprio territorio non pu\u0026#242; essere negato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 2 della legge regionale adunque non volle concedere \r\n qualsiasi nuova agevolazione tributaria, non riapr\u0026#236; termini, n\u0026#233; \r\n ammise rimborsi di imposte pagate, ma volle solo assicurare che la \r\n precedente legge del 1952 avesse la sua retta applicazione, in modo che \r\n le agevolazioni tributarie fossero effettivamente godute da coloro ai \r\n quali spettavano e ne rimanessero esclusi quelli ai quali non erano \r\n dovute. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per tutte queste considerazioni la Corte non ritiene che nella \r\n particolare fattispecie concreta sottoposta al suo esame sia da \r\n dichiarare la illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 2 della \r\n sopracitata legge regionale, riaffermando peraltro nettamente quanto fu \r\n gi\u0026#224; esposto nella precedente sentenza del 17 gennaio 1957, n. 9: cio\u0026#232; \r\n che la potest\u0026#224; normativa della Regione siciliana in materia di tributi \r\n erariali, oltre agli altri limiti di carattere generale indicati nella \r\n sentenza medesima, \u0026#232; soggetta anche pi\u0026#249; specificamente a quello \r\n derivante dalla necessit\u0026#224; che la legislazione regionale si uniformi \r\n all\u0027indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per \r\n ogni singolo tributo. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e respinte le eccezioni di irricevibilit\u0026#224; e di inammissibilit\u0026#224; \r\n proposte dalla Regione siciliana e dal Banco di Sicilia; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n della norma contenuta nell\u0027art. 2 della legge regionale siciliana 1 \r\n agosto 1953, n. 44, sollevata con 22 ordinanze del 23 febbraio 1956 \r\n dalla Commissione provinciale delle imposte di Agrigento, in \r\n riferimento alle norme contenute negli artt. 119 della Costituzione e \r\n 14, 15 e 36 dello Statuto speciale per la Sicilia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1957. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - \r\n GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - \r\n GASPARE AMBROSINI - ERNESTO \r\n BATTAGLINI - MARIO COSATTI - \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO \r\n PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI \r\n CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"274","titoletto":"SENT. 42/57 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - COMMISSIONI TRIBUTARIE - NATURA - ORGANI DI GIURISDIZIONE SPECIALE.","testo":"Le Commissioni tributarie - benche\u0027 comunemente denominate amministrative per ragioni storiche e tradizionali - costituiscono organi di giurisdizione speciale. Esse infatti sono chiamate a giudicare in materia di diritti soggettivi, definendo, nel contrasto tra il Fisco e il contribuente la volonta\u0027 della legge che nel caso concreto deve essere attuata; alle loro pronuncie pervengono attraverso l\u0027applicazione di formali disposizioni di procedura, poste dalla legge per la regolarita\u0027 dei loro giudizi ed anche a tutela dei diritti delle parti contendenti; le loro pronuncie, come quelle di qualsiasi altro organo di giurisdizione speciale, acquistano, nel caso di mancanza di impugnativa, valore definitivo e forza di giudicato formale. Conforme: sent. n. 12 del 18 gennaio 1957.","numero_massima_successivo":"275","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"01/08/1953","numero":"44","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"275","titoletto":"SENT. 42/57 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RITARDO NELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE - MOTIVO DI IRRICEVIBILITA\u0027 - ESCLUSIONE.","testo":"Nessun termine perentorio e\u0027 stabilito dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Pertanto non puo\u0027 essere motivo di irricevibilita\u0027 l\u0027eccessivo ritardo col quale il giudice rimettente trasmette gli atti alla Corte dopo la pronuncia dell\u0027ordinanza.","numero_massima_successivo":"276","numero_massima_precedente":"274","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"01/08/1953","numero":"44","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"276","titoletto":"SENT. 42/57 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RIESAME DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRECLUSIONE.","testo":"La Corte costituzionale, per la decisione delle controversie sottoposte al suo giudizio, non puo\u0027 rinnovare per suo conto l\u0027esame della rilevanza della questione di legittimita\u0027 che le e\u0027 stata rimessa.","numero_massima_successivo":"277","numero_massima_precedente":"275","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"01/08/1953","numero":"44","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"277","titoletto":"SENT. 42/57 D. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE.","testo":"La potesta\u0027 legislativa della Regione siciliana in materia di tributi erariali, non essendo prevista dall\u0027art. 14 dello Statuto - che riconosce alla Regione la potesta\u0027 di legiferare in via esclusiva per alcune determinate materie - non puo\u0027 avere che carattere concorrente o sussidiario. In conseguenza, tale potesta\u0027 e\u0027 soggetta non solo ai limiti fissati nell\u0027art. 17 dello Statuto in via generale per la legislazione concorrente, ma altresi\u0027 a quei limiti particolari derivanti dalle caratteristiche proprie della materia tributaria, tra i quali il rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo. Cfr.: 9/57 C.","numero_massima_successivo":"278","numero_massima_precedente":"276","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"01/08/1953","numero":"44","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"39","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"40","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"278","titoletto":"SENT. 42/57 E. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - LEGGE SUL REGISTRO - PRINCIPIO FONDAMENTALE. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - TRIBUTI ERARIALI - ART. 2 LEGGE REG. SICILIANA 1 AGOSTO 1953, N. 44 - FINALITA\u0027. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - TRIBUTI ERARIALI - ART. 2 LEGGE REG. SICILIANA 1 AGOSTO 1953, N. 44 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL\u0027ART. 8 DELLA LEGGE SUL REGISTRO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"E\u0027 principio fondamentale della legislazione statale - come si desume dall\u0027intera legge del registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 - che l\u0027imposta e\u0027 determinata dal contenuto dell\u0027atto sottoposto a registrazione e che atti o eventi successivi non possono avere alcuna rilevanza. L\u0027art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44 - che prevede l\u0027atto aggiuntivo ai contratti gia\u0027 stipulati in base alla legge regionale 22 agosto 1952, n. 49, e ha per oggetto il finanziamento per l\u0027esecuzione di opere pubbliche in correlazione con operazioni di cessione di credito - non viola il su esposto principio, perche\u0027 non consente nuove manifestazioni di volonta\u0027 che modifichino il contenuto dell\u0027atto originario, quale fu voluto dalle parti e riconosciuto all\u0027atto della registrazione degli uffici finanziari, ma ammette soltanto l\u0027eliminazione di clausole generiche atte a ingenerare dubbi sul loro reale contenuto, in difformita\u0027 di quanto effettivamente fu voluto dalle parti. E\u0027 pertanto infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata al riguardo.","numero_massima_precedente":"277","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"01/08/1953","numero":"44","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"30/12/1923","numero":"3269","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;3269~art8"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"243","autore":"BUSCEMA S.","titolo":"LA POTESTA\u0027 TRIBUTARIA DELLA REGIONE SICILIANA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto e pratica tributaria","anno_rivista":"1958","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"421","note_abstract":"","collocazione":"A.55","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"244","autore":"MICHELI G.A.","titolo":"IN TEMA DI IMPOSTE DI REGISTRO SULLE CESSIONI DI CREDITO A GARANZIA DI FINANZIAMENTI BANCARI E LEGGE REGIONALE SICILIANA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze","anno_rivista":"1957","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"193","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|