GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2022/214

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Giudici : Daria            de PRETIS, Nicol\u0026#242;           ZANON, Franco           MODUGNO, Giulio           PROSPERETTI, Giovanni         AMOROSO, Luca             ANTONINI, Stefano          PETITTI, Angelo           BUSCEMA, Emanuela         NAVARRETTA, Maria Rosaria   SAN GIORGIO, Filippo          PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell\u0026#8217;Amministrazione degli affari esteri), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con quindici ordinanze del 10 agosto 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri da 189 a 193 e da 195 a 204 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 49, 50 e 51, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione di Mario Fugazzola e altri, nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 13 settembre 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Maria Vittoria Ferroni ed Eugenio Picozza per Mario Fugazzola e altri e gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni, Emanuele Feola e Giancarlo Pampanelli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 13 settembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con quindici ordinanze depositate il 10 agosto 2021 e iscritte ai numeri da 189 a 193 e da 195 a 204 del registro ordinanze 2021, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dell\u0026#8217;art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell\u0026#8217;Amministrazione degli affari esteri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni sono censurate nella parte in cui disciplinano la base pensionabile degli appartenenti alla carriera diplomatica assegnati a una sede di servizio all\u0026#8217;estero alla data del collocamento a riposo, computando l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione nella misura minima e non in misura parametrata al grado e alle funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di dover decidere sulle domande proposte da ministri plenipotenziari (reg. ord. n. 189, n. 191, n. 192, n. 193, n. 196, n. 201 e n. 202 del 2021), da consiglieri d\u0026#8217;ambasciata (reg. ord. n. 190 del 2021) e da ambasciatori (reg. ord. n. 195, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200, n. 203 e n. 204 del 2021), che hanno chiesto \u0026#171;ai fini pensionistici un pi\u0026#249; favorevole computo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione connessa a quel rapporto d\u0026#8217;impiego\u0026#187;. Tale indennit\u0026#224;, connessa con le funzioni e con il grado degli appartenenti alla carriera diplomatica, dovrebbe essere ragguagliata alla \u0026#171;posizione funzionale di rango pi\u0026#249; elevato o, in subordine, a quella di minor rango\u0026#187; che spetta a chi ricopra il medesimo grado nella sede centrale del Ministero o, in via gradata, alla \u0026#171;misura concretamente percepita\u0026#187; dai ricorrenti nel giudizio principale prima dell\u0026#8217;assegnazione alla sede estera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella decisione sulle domande dei ricorrenti, rivestirebbe fondamentale importanza l\u0026#8217;art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, individua la base pensionabile nell\u0026#8217;ultimo stipendio o nell\u0026#8217;ultima paga o retribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, in forza di un\u0026#8217;interpretazione logica e sistematica, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione, \u0026#171;sia pur ai soli fini del trattamento di quiescenza\u0026#187;, al momento del collocamento a riposo dovrebbe essere ripristinata nella misura che spetta al funzionario diplomatico in virt\u0026#249; del grado e delle funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, l\u0026#8217;interpretazione \u0026#171;costituzionalmente orientata\u0026#187;, che computa a fini pensionistici l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione \u0026#171;sulla base della fictio iuris costituita da un rientro a Roma del diplomatico stesso in coincidenza con il suo collocamento a riposo\u0026#187;, sarebbe stata disattesa, in altre controversie, in fase di gravame (Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale di appello, sentenza 22 febbraio 2017, n. 112). L\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione sarebbe stata computata anche ai fini previdenziali nella misura minima corrisposta durante il periodo di servizio all\u0026#8217;estero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero rilevanti, in quanto le disposizioni censurate condurrebbero al rigetto delle domande proposte e solo una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale potrebbe determinarne l\u0026#8217;accoglimento, \u0026#171;nella sua prospettazione principale o in una di quelle subordinate, dopo aver vagliato anche la non assorbente eccezione di prescrizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente muove dal presupposto che, al momento della cessazione del rapporto di impiego, perda rilievo la pregressa assegnazione del ricorrente alla sede centrale del Ministero o a un altro ufficio all\u0026#8217;estero e che si debba tener conto esclusivamente del \u0026#171;grado rivestito\u0026#187;, come accade anche al personale militare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Un meccanismo di determinazione del trattamento di quiescenza che calcoli l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione nella misura minima \u0026#171;applicata durante il servizio all\u0026#8217;estero\u0026#187; contrasterebbe con il \u0026#171;principio di eguaglianza sostanziale\u0026#187; (art. 3, secondo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;indennit\u0026#224; integrativa speciale, che pure non spetta al dipendente che presti servizio all\u0026#8217;estero, \u0026#232; computata ai fini pensionistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; si potrebbe invocare, a sostegno del trattamento differenziato, l\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di servizio all\u0026#8217;estero, sprovvista di carattere retributivo e, pertanto, non computabile ai fini pensionistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sperequazione non potrebbe neppure essere giustificata dal fatto che al computo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione in misura eccedente quella minima non faccia riscontro alcuna copertura contributiva, giacch\u0026#233; la medesima situazione si riscontra per chi sia collocato in quiescenza a distanza di breve tempo dal rientro in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Il rimettente denuncia, in secondo luogo, il contrasto con il principio di buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione di cui all\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost. La disciplina censurata potrebbe indurre all\u0026#8217;immediato collocamento a riposo il funzionario diplomatico assegnato a una sede estera, quando gi\u0026#224; abbia maturato i requisiti per conseguire la pensione, oppure potrebbe ingenerare \u0026#171;un indubbio interesse personale a rientrare in sede centrale\u0026#187; prima del collocamento a riposo, \u0026#171;in potenziale contrasto con l\u0026#8217;incondizionata protrazione del servizio all\u0026#8217;estero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si sono costituiti, per chiedere l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate dalla Corte dei conti, tutti i ricorrenti nei giudizi principali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe parti hanno posto in risalto l\u0026#8217;unitariet\u0026#224; del ruolo della carriera diplomatica (art. 101 del d.P.R. n. 18 del 1967), contraddistinta dall\u0026#8217;avvicendarsi di periodi di servizio all\u0026#8217;estero e da periodi di servizio in Italia, e hanno osservato che il funzionario diplomatico non beneficia di una facolt\u0026#224; di scelta circa la permanenza all\u0026#8217;estero o il richiamo in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di tali peculiarit\u0026#224; della carriera diplomatica, sarebbe ingiustificata, fonte di \u0026#171;grave sperequazione\u0026#187; nonch\u0026#233; di una \u0026#171;palese disparit\u0026#224; di trattamento\u0026#187; la notevole decurtazione del trattamento di quiescenza e dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di buonuscita che deriva dal computo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione al minimo e non nella misura prevista in relazione al grado. Non sarebbe ragionevole attribuire un rilievo determinante al luogo in cui casualmente si conclude la carriera lavorativa, nell\u0026#8217;adempimento dei propri doveri di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale incongruenza emergerebbe anche dal raffronto con l\u0026#8217;indennit\u0026#224; integrativa speciale: pur non essendo corrisposta durante il periodo di servizio all\u0026#8217;estero, tale voce sarebbe comunque computata ai fini pensionistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; l\u0026#8217;incongruenza potrebbe essere giustificata in ragione del mancato pagamento dei necessari contributi previdenziali: al diplomatico sarebbe sufficiente tornare in Italia anche pochi giorni prima del pensionamento per fruire dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione, ai fini previdenziali, in misura corrispondente al grado. La prassi dei rientri anticipati in Italia, che avrebbe riguardato un gran numero di diplomatici, sarebbe pertanto contraria al principio di buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl trattamento deteriore non potrebbe essere considerato ragionevole neppure sulla scorta del godimento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di servizio all\u0026#8217;estero, in quanto tale indennit\u0026#224; persegue la diversa funzione di sovvenire agli oneri derivanti dal servizio all\u0026#8217;estero e non ha natura retributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibili e/o non fondate le questioni sollevate dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La difesa dello Stato ha formulato, in linea preliminare, molteplici eccezioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili per incompleta ricostruzione del quadro normativo e tali lacune comprometterebbero l\u0026#8217;iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure, sia sotto il profilo della rilevanza, sia sotto quello della non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente non avrebbe offerto alcun ragguaglio sulla complessa evoluzione del trattamento previdenziale del personale appartenente alla carriera diplomatica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe stata adeguatamente valutata la disciplina del trattamento retributivo del personale diplomatico all\u0026#8217;estero, che include emolumenti aggiuntivi, come l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di servizio all\u0026#8217;estero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; Un ulteriore profilo di inammissibilit\u0026#224; si ravviserebbe nella mancata sperimentazione di un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, nel sottrarsi al doveroso tentativo di esplorare una interpretazione costituzionalmente orientata, si prefiggerebbe di ottenere da questa Corte un improprio avallo dell\u0026#8217;interpretazione che ha prescelto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.3.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili anche per l\u0026#8217;indeterminatezza e l\u0026#8217;inadeguatezza del petitum, che non indicherebbe una soluzione costituzionalmente obbligata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.4.\u0026#8211; Carente sarebbe anche la motivazione in punto di non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente non avrebbe considerato che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione, pur conteggiata nella misura minima, \u0026#232; controbilanciata dal riconoscimento di ulteriori voci retributive e che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di servizio all\u0026#8217;estero \u0026#232;, sia pure in parte, pensionabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; I dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettati dal rimettente, nel merito, non sarebbero fondati sia con riguardo all\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost. sia con riguardo all\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., parametro che non potrebbe essere invocato per conseguire miglioramenti retributivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria illustrativa, per insistere nell\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni preliminari e di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In vista dell\u0026#8217;udienza, hanno depositato memorie illustrative anche le parti, per ribadire le conclusioni gi\u0026#224; rassegnate e replicare alle argomentazioni dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza le parti hanno chiesto l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni formulate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le ordinanze indicate in epigrafe, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell\u0026#8217;art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure del giudice rimettente investono il trattamento previdenziale del personale diplomatico assegnato all\u0026#8217;estero al momento del collocamento a riposo e, in particolare, la valutazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione ai fini pensionistici, nel sistema retributivo applicabile nella specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce del tenore testuale delle disposizioni censurate, il giudice a quo argomenta che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; in esame \u0026#232; computata nella misura minima, stabilita dalle disposizioni applicabili per il caso di servizio all\u0026#8217;estero, e non \u0026#232; commisurata al grado e alle funzioni del diplomatico che concluda la carriera in una sede estera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il descritto meccanismo di computo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione contrasterebbe, anzitutto, con il \u0026#171;principio di eguaglianza sostanziale\u0026#187; (art. 3, secondo comma, Cost.) e sarebbe foriero di un\u0026#8217;arbitraria disparit\u0026#224; di trattamento pensionistico tra i diplomatici in servizio in Italia, che ai fini previdenziali beneficiano di una indennit\u0026#224; di posizione liquidata nel pi\u0026#249; cospicuo importo base, e i diplomatici in servizio all\u0026#8217;estero, che godono della citata indennit\u0026#224; soltanto nella misura minima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza accidentale della conclusione all\u0026#8217;estero della carriera diplomatica, che pure si caratterizza come unitaria, determinerebbe una considerevole riduzione del trattamento di quiescenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riconoscimento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di servizio all\u0026#8217;estero, che persegue una diversa funzione e non \u0026#232; valorizzata ai fini previdenziali, non giustificherebbe la sperequazione denunciata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice rimettente ravvisa, inoltre, il contrasto con il principio di buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione di cui all\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conseguenza della disciplina sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale, il diplomatico assegnato a una sede estera potrebbe infatti essere indotto all\u0026#8217;immediato collocamento a riposo, quando gi\u0026#224; abbia maturato i requisiti per conseguire la pensione, o potrebbe scegliere di rientrare nella sede centrale prima del collocamento a riposo, \u0026#171;in potenziale contrasto con l\u0026#8217;incondizionata protrazione del servizio all\u0026#8217;estero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; I giudizi, che hanno ad oggetto le medesime disposizioni, censurate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, devono essere riuniti e decisi con un\u0026#8217;unica pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha formulato molteplici eccezioni di inammissibilit\u0026#224;, che devono essere esaminate in linea preliminare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La difesa dello Stato imputa al giudice a quo di non avere ricostruito compiutamente l\u0026#8217;evoluzione della disciplina previdenziale, che anche la sentenza di questa Corte n. 153 del 2018 ha mostrato di considerare come dato imprescindibile, nel dichiarare inammissibili per aberratio ictus le questioni sollevate dal medesimo rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo ha individuato in maniera puntuale la normativa previdenziale che reputa essere all\u0026#8217;origine del vulnus denunciato e ha cos\u0026#236; colmato le lacune segnalate nella citata pronuncia di questa Corte. In quell\u0026#8217;occasione le censure, incentrate sulla sola normativa che definisce la retribuzione, avevano trascurato di approfondirne le correlazioni con la disciplina in tema di trattamento di quiescenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon motivazione non implausibile, in linea con l\u0026#8217;orientamento gi\u0026#224; espresso dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, sentenza 4 maggio 2015, n. 244), l\u0026#8217;odierno rimettente ha dato conto della necessit\u0026#224; di fare applicazione dell\u0026#8217;art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, con specifico riguardo alla posizione previdenziale dei ricorrenti nei giudizi principali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ben vedere, \u0026#232; proprio tale disciplina che, nel commisurare il trattamento di quiescenza all\u0026#8217;ultimo stipendio percepito, genera le disarmonie censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente non ha mancato di ponderare anche le particolarit\u0026#224; del trattamento retributivo del personale diplomatico in servizio all\u0026#8217;estero e gli emolumenti aggiuntivi erogati in relazione a tale servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli argomenti addotti a sostegno delle censure sono dunque idonei a illustrarne il senso e non sussistono carenze nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento, tali da compromettere irrimediabilmente l\u0026#8217;iter logico argomentativo e precludere lo scrutinio del merito (fra le molte, sentenza n. 194 del 2021, punto 3.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato prospetta l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni anche per l\u0026#8217;omessa sperimentazione di una interpretazione conforme ai principi costituzionali. Pur ammettendo la praticabilit\u0026#224; di una siffatta interpretazione, contraddetta da una pronuncia del giudice d\u0026#8217;appello che non potrebbe assurgere a diritto vivente, il giudice a quo avrebbe poi rivolto a questa Corte una impropria richiesta di avallo della lettura che ha recepito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure tale eccezione pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; la stessa difesa dello Stato a puntualizzare che l\u0026#8217;interpretazione adeguatrice sarebbe priva di fondamento e non potrebbe dunque essere utilmente esplorata. L\u0026#8217;univoco tenore letterale delle disposizioni censurate si frappone alla possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione, che deve cos\u0026#236; cedere il passo al sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale (sentenza n. 102 del 2021, punto 3.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente ha evidenziato che una tale scelta interpretativa esporrebbe la sentenza a una verosimile riforma da parte del giudice d\u0026#8217;appello, che ha gi\u0026#224; privilegiato una diversa lettura delle disposizioni censurate e ha osservato che il trattamento di quiescenza \u0026#232; determinato in base agli ultimi trattamenti economici effettivamente percepiti e, dunque, a una indennit\u0026#224; di posizione calcolata nella misura minima (Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale di appello, sentenza 22 febbraio 2017, n. 112).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel quadro cos\u0026#236; delineato, pur mancando un vero e proprio \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;, la via della proposizione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;costituisce l\u0026#8217;unica idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una disposizione ritenuta costituzionalmente illegittima\u0026#187; (sentenza n. 240 del 2016, punto 6 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La difesa dello Stato eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni anche perch\u0026#233; il giudice rimettente invita questa Corte a un intervento manipolativo che impinge su scelte eminentemente discrezionali del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che la determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza \u0026#232; rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, \u0026#171;chiamato a compiere \u0026#8220;una congrua valutazione che contemperi le esigenze di vita dei lavoratori, che ne sono beneficiari, e le disponibilit\u0026#224; finanziarie\u0026#8221; (sentenza n. 531 del 1988, punto 5 del Considerato in diritto), senza valicare il limite della \u0026#8220;garanzia delle esigenze minime di protezione della persona\u0026#8221; (sentenza n. 457 del 1998, punto 5 del Considerato in diritto)\u0026#187; (sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCompete al legislatore, nel preminente rispetto dei diritti fondamentali, la razionalizzazione dei sistemi previdenziali, operazione quest\u0026#8217;ultima che postula valutazioni e bilanciamenti di interessi contrapposti (sentenza n. 202 del 2008, punto 2 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, non viene in rilievo il rispetto delle esigenze minime di protezione della persona, che pure si impongono alle scelte discrezionali del legislatore nel definire la disciplina del trattamento di quiescenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure vertono sulla determinazione della base pensionabile, che si interseca con la disciplina delle singole componenti della retribuzione, come l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di servizio all\u0026#8217;estero, e si iscrive in un quadro devoluto alla contrattazione collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl superamento delle incongruenze indicate dal rimettente postula un complessivo intervento di armonizzazione, destinato a incidere, sia sulla peculiare disciplina retributiva applicabile al personale diplomatico, sia sulla connessa normativa previdenziale, nella ineludibile considerazione dell\u0026#8217;unitariet\u0026#224; della carriera diplomatica, della specificit\u0026#224; dei ruoli di volta in volta ricoperti nelle diverse sedi dell\u0026#8217;amministrazione, della particolarit\u0026#224; degli emolumenti corrisposti a chi presti servizio all\u0026#8217;estero e in parte valorizzati anche ai fini previdenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Le stesse argomentazioni illustrate dal giudice rimettente lasciano trapelare una molteplicit\u0026#224; di opzioni, che solo la prudente valutazione del legislatore pu\u0026#242; vagliare nelle svariate implicazioni che presentano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si evidenzia nelle ordinanze di rimessione, i ricorrenti hanno rivendicato il riconoscimento, a fini previdenziali, dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione \u0026#171;nella maggior misura spettante al \u0026#8220;\u0026#8230; personale di pari grado e funzioni in servizio in Italia\u0026#8221; (cos\u0026#236; le conclusioni del ricorso introduttivo): cio\u0026#232; avendo riguardo alla posizione funzionale di rango pi\u0026#249; elevato o, in subordine, a quella di minor rango da attribuirsi ad un funzionario diplomatico avente il grado di ministro plenipotenziario che presti servizio nella sede centrale di quel Ministero; o ancora, in via ulteriormente subordinata, nella medesima misura concretamente percepita dall\u0026#8217;odierno ricorrente durante la sua pregressa assegnazione presso l\u0026#8217;Amministrazione centrale antecedente a quella, in sede estera, che aveva caratterizzato il suo conclusivo periodo di servizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prospettiva del giudice rimettente, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di posizione potrebbe essere dunque computata secondo una fictio, che consideri il diplomatico cessato dal servizio in Italia e non all\u0026#8217;estero, oppure alla stregua di un diverso, meno favorevole, meccanismo ancorato all\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; spettante al diplomatico \u0026#8211; o alla corrispondente figura di minor rango \u0026#8211; prima del trasferimento nella sede estera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi profilano, come appare evidente, soluzioni radicalmente alternative, che non consentono di indirizzare l\u0026#8217;intervento correttivo di questa Corte n\u0026#233; di \u0026#171;collocarlo entro un perimetro definito, segnato da grandezze gi\u0026#224; presenti nel sistema normativo e da punti di riferimento univoci\u0026#187; (sentenza n. 183 del 2022, punto 6 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Dalle considerazioni svolte discende, in conclusione, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dell\u0026#8217;art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell\u0026#8217;Amministrazione degli affari esteri), sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 settembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente e Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Previdenza - Personale diplomatico in servizio all\u0027estero - Attribuzione dell\u0027indennit\u0026#224; o della retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili - Computo dell\u0027indennit\u0026#224; o della retribuzione di posizione, cos\u0026#236; prefissata, nella base pensionabile per la determinazione del trattamento previdenziale del personale diplomatico che rimane assegnato a una sede di servizio all\u0027estero sino alla data del collocamento a riposo.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45065","titoletto":"Previdenza - In genere - Determinazione della base retributiva - Scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore - Necessità di contemperare le esigenze di vita dei lavoratori con le disponibilità finanziarie. (Classif. 190001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, chiamato a compiere una congrua valutazione che contemperi le esigenze di vita dei lavoratori, che ne sono beneficiari, e le disponibilità finanziarie, senza valicare il limite della garanzia delle esigenze minime di protezione della persona. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 259/2017 - mass. 40562; S 531/1988 - mass. 9252\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCompete al legislatore, nel preminente rispetto dei diritti fondamentali, la razionalizzazione dei sistemi previdenziali, operazione quest\u0027ultima che postula valutazioni e bilanciamenti di interessi contrapposti. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 202/2008 - mass. 32552\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45066","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45066","titoletto":"Previdenza - In genere - Personale diplomatico - Collocamento a riposo mentre si è in servizio all\u0027estero - Valutazione dell\u0027indennità di posizione ai fini pensionistici - Attribuzione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, a differenza di quanto previsto per i diplomatici che prestano servizio in Italia - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio del buon andamento - Richiesto intervento manipolativo in materia riservata alla discrezionalità legislativa - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 190001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per la richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell\u0027art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell\u0027art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, che disciplinano il trattamento previdenziale del personale diplomatico assegnato all\u0027estero al momento del collocamento a riposo e, in particolare, la valutazione dell\u0027indennità di posizione ai fini pensionistici, nella specie computata nella misura minima. Le censure vertono sulla determinazione della base pensionabile, che si interseca con la disciplina delle singole componenti della retribuzione, come l\u0027indennità di servizio all\u0027estero, e si iscrive in un quadro devoluto alla contrattazione collettiva. Il superamento delle incongruenze indicate dal rimettente postula un complessivo intervento di armonizzazione, destinato a incidere sia sulla peculiare disciplina retributiva applicabile al personale diplomatico, sia sulla connessa normativa previdenziale, nella ineludibile considerazione dell\u0027unitarietà della carriera diplomatica, della specificità dei ruoli di volta in volta ricoperti nelle diverse sedi dell\u0027amministrazione, della particolarità degli emolumenti corrisposti a chi presti servizio all\u0027estero e in parte valorizzati anche ai fini previdenziali. Si profilano in tal modo soluzioni radicalmente alternative, che non consentono di indirizzare l\u0027intervento correttivo richiesto né di collocarlo entro un perimetro definito, segnato da grandezze già presenti nel sistema normativo e da punti di riferimento univoci. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 183/2022 - mass. 44975\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45065","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/12/1973","data_nir":"1973-12-29","numero":"1092","articolo":"43","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1973-12-29;1092~art43"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"05/01/1967","data_nir":"1967-01-05","numero":"18","articolo":"170","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1967-01-05;18~art170"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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