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Rita di Binda Gaia e altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Daniele Granara per Movimento nazionale liberi farmacisti e altri, Andrea Galvani per Unione regionale dei titolari di farmacia delle Marche \u0026#8722; Federfarma Marche, Piermassimo Chirulli e Massimo Luciani per Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani \u0026#8722; Federfarma e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione. Le disposizioni censurate \u0026#8211; nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle cosiddette parafarmacie, l\u0026#8217;effettuazione dei \u0026#171;test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2\u0026#187; \u0026#8211; determinerebbero un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra farmacie e parafarmacie, limitando inoltre, senza un giustificato motivo, la libert\u0026#224; di iniziativa economica delle seconde, che non potrebbero svolgere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; che invece le prime, operanti nello stesso mercato di riferimento, sono abilitate a svolgere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere, su ricorso di alcuni titolari di parafarmacie ubicate nella Regione Marche e da tre associazioni di categoria, sull\u0026#8217;impugnazione della deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 maggio 2021, n. 663, nonch\u0026#233; di altri atti presupposti, connessi e conseguenti specificamente indicati. Con detta deliberazione, la Giunta ne ha annullato in autotutela una precedente, la n. 465 del 19 aprile 2021, che era volta a recepire l\u0026#8217;accordo con le parafarmacie per l\u0026#8217;effettuazione di \u0026#171;test rapidi basati sulla ricerca dell\u0026#8217;antigene e i test diagnostici rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2\u0026#187;. I ricorrenti hanno richiesto, altres\u0026#236;, la condanna della Regione Marche al risarcimento del danno patito in ragione del provvedimento impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il TAR Marche d\u0026#224; conto, innanzitutto, delle doglianze dei ricorrenti nel giudizio a quo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel loro ricorso, questi premettono che le parafarmacie, istituite dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch\u0026#233; interventi in materia di entrate e di contrasto all\u0026#8217;evasione fiscale), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, \u0026#171;sono nate per incrementare l\u0026#8217;offerta del servizio farmaceutico in favore dell\u0026#8217;utenza e per aumentare il tasso di concorrenza all\u0026#8217;interno del mercato di riferimento\u0026#187;. In ciascuna di esse devono essere presenti uno o pi\u0026#249; farmacisti abilitati (art. 5, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA causa della pandemia da COVID-19 e in ragione della \u0026#171;impellente necessit\u0026#224; di svolgere screening di massa\u0026#187; la Regione Marche, con deliberazione della Giunta n. 1547 del 2020, aveva approvato l\u0026#8217;accordo con le organizzazioni rappresentative delle farmacie convenzionate \u0026#171;finalizzato all\u0026#8217;effettuazione dei test diagnostici sierologici rapidi per la ricerca degli anticorpi per il virus SARS-CoV-2\u0026#187;; con deliberazione della Giunta n. 145 del 2021, aveva sottoscritto l\u0026#8217;accordo per l\u0026#8217;effettuazione di tamponi rapidi antigenici in farmacia; con deliberazione della Giunta n. 146 del 2021, aveva ampliato il novero delle strutture che possono effettuare il test antigenico rapido (laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalla Regione), secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della salute n. 705 del 2021 (Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSuccessivamente, in ragione dell\u0026#8217;andamento della pandemia, la Regione ha voluto implementare i servizi di screening e, con la indicata deliberazione n. 465 del 2021, poi annullata in autotutela, ha approvato l\u0026#8217;accordo con le associazioni pi\u0026#249; rappresentative delle parafarmacie delle Marche per l\u0026#8217;effettuazione dei test in questione: ci\u0026#242;, al dichiarato fine di facilitare l\u0026#8217;accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie, aumentare l\u0026#8217;efficienza e la capillarit\u0026#224; delle attivit\u0026#224; di prevenzione, mettere in atto un controllo pi\u0026#249; accurato dell\u0026#8217;evoluzione della pandemia. In tale accordo erano stabilite le modalit\u0026#224; di adesione e gli obblighi delle parafarmacie quali, in particolare, la necessit\u0026#224; che i test si svolgessero con il presidio di un farmacista e che l\u0026#8217;esito dei tamponi fosse comunicato all\u0026#8217;amministrazione regionale ai fini dell\u0026#8217;inserimento in apposita banca dati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiamata deliberazione della Giunta regionale, pertanto, in linea con la normativa statale volta a contenere e gestire l\u0026#8217;emergenza sanitaria, aveva ritenuto le parafarmacie strutture in grado di aumentare l\u0026#8217;efficienza delle attivit\u0026#224; di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus. Una volta stipulato l\u0026#8217;accordo, argomenta il giudice ricorrente, le parafarmacie si sono adeguate ai protocolli stabiliti e hanno investito notevoli risorse per poter eseguire i test in discorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; In data 26 aprile 2021, tuttavia, Federfarma Marche chiedeva alla Giunta regionale, con formale diffida, l\u0026#8217;annullamento della citata deliberazione, che veniva reputata illegittima per diversi profili, innanzitutto perch\u0026#233; in violazione del disposto dell\u0026#8217;art. 1, comma 418, della legge n. 178 del 2020, alla luce del quale il legislatore avrebbe \u0026#171;inteso riservare alle sole farmacie la possibilit\u0026#224; di effettuare test mirati al monitoraggio del virus SARS-CoV-2\u0026#187;. L\u0026#8217;effettuazione di tali test presso le parafarmacie, inoltre, sarebbe in contrasto con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 66 del 2017 \u0026#8211; secondo la quale la legislazione statale consentirebbe alle parafarmacie la sola vendita di talune ristrette categorie di medicinali \u0026#8211; oltre che con i princ\u0026#236;pi posti dal legislatore statale sulla organizzazione del servizio farmaceutico, i quali avrebbero natura di princ\u0026#236;pi fondamentali nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sede di parere, richiesto dall\u0026#8217;Azienda regionale sanitaria Marche, l\u0026#8217;Avvocatura regionale ha ritenuto corretta la prospettazione di Federfarma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;annullamento in autotutela, pertanto, sarebbe stato adottato in quanto, erroneamente, si \u0026#232; dato \u0026#171;esclusivo rilievo\u0026#187; al luogo in cui \u0026#232; eseguito il test, \u0026#171;anzich\u0026#233;, come si sarebbe dovuto, alla figura professionale del soggetto che, tanto nelle farmacie che nelle parafarmacie, \u0026#232; obbligato ad assistere gli utenti nell\u0026#8217;esecuzione del (o anche a effettuare in prima persona il) test\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la censura, da parte dei ricorrenti, dell\u0026#8217;operato della Regione per diversi motivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il TAR Marche riferisce di aver respinto la domanda cautelare; tale pronuncia \u0026#232; stata riformata dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l\u0026#8217;ordinanza 21 settembre 2021, n. 5163, nei soli limiti della sollecita fissazione dell\u0026#8217;udienza di trattazione nel merito, poi fissata per il 15 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il giudice rimettente reputa che \u0026#171;la definizione del presente giudizio non possa prescindere dalla previa risoluzione\u0026#187; delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale e di non poter accogliere le istanze dei ricorrenti volte a investire la Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Il giudice dell\u0026#8217;Unione europea, infatti, nella sentenza 5 dicembre 2013, in cause da C-159/12 a C-161/12, quarta sezione, Venturini e altri, si \u0026#232; pronunciato su questioni che vedevano contrapporsi farmacie e parafarmacie, affermando la compatibilit\u0026#224; con i Trattati delle \u0026#171;limitazioni che la legge nazionale italiana poneva alle prestazioni e alle attivit\u0026#224; che le parafarmacie possono erogare\u0026#187; (si trattava, nella specie, del divieto di vendita, posto in capo alle parafarmacie, di una intera classe di farmaci, quelli soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale). In particolare, si afferm\u0026#242; allora che spetta a ciascuno Stato membro stabilire a quale livello intenda garantire la sanit\u0026#224; pubblica e il modo in cui raggiungere detto livello, ferma restando la necessit\u0026#224; che il sistema attuato sia idoneo a garantire la realizzazione dell\u0026#8217;obiettivo e non vada oltre quanto necessario per raggiungerlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, che riporta ampi stralci della decisione, afferma che i \u0026#171;ricorrenti, non si comprende sulla base di quali dati di conoscenza, sostengono che la pronuncia della CGUE andrebbe in realt\u0026#224; letta come un\u0026#8217;ultima chance che il giudice comunitario ha voluto concedere al legislatore italiano per allineare la normativa di settore ai princ\u0026#236;pi di concorrenza, libert\u0026#224; di stabilimento e parit\u0026#224; di accesso al mercato, salvando in limine una normativa che, nel suo complesso, \u0026#232; invece confliggente con i citati princ\u0026#236;pi comunitari\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Marche non condivide tale assunto dei ricorrenti, deducendo, al contrario, che le conclusioni della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, che ha ritenuto non contrastante con i Trattati una \u0026#171;limitazione permanente e rilevante\u0026#187; all\u0026#8217;attivit\u0026#224; delle parafarmacie, \u0026#171;sono vieppi\u0026#249; attagliate alla odierna controversia\u0026#187;, ove viene invece in rilievo una limitazione \u0026#171;transeunte e riguardante peraltro solo una specifica prestazione, il tutto nel pieno di una emergenza sanitaria di livello pandemico\u0026#187;. Aggiunge, poi, che, in ragione della sopravvenuta normativa di cui all\u0026#8217;art. 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l\u0026#8217;esercizio in sicurezza di attivit\u0026#224; sociali ed economiche), convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126, l\u0026#8217;accordo con le farmacie approvato con la citata deliberazione n. 145 del 2021 \u0026#232; stato sospeso, il che \u0026#171;rende ancora meno rilevante [\u0026#8230;] qualsiasi profilo comunitario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Nel passare a motivare sulle ragioni che lo inducono a sollevare le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, il giudice rimettente, anzitutto, esclude che le disposizioni censurate possano essere \u0026#171;suscettibili di interpretazione analogica o estensiva\u0026#187;. Il legislatore italiano, infatti, avrebbe ben presente la distinzione tra farmacie e parafarmacie, sicch\u0026#233; \u0026#171;sia in base al canone di interpretazione letterale, sia alla luce delle fondate argomentazioni delle parti resistenti\u0026#187; deve escludersi che la disposizione contenga un refuso. Conseguentemente, il TAR rimettente reputa infondati tutti i \u0026#171;motivi di ricorso tesi ad evidenziare la violazione dei diritti partecipativi dei soggetti privati destinatari degli effetti lesivi del provvedimento di autotutela e l\u0026#8217;assenza dei presupposti per il legittimo esercizio del ius poenitendi previsti dall\u0026#8217;art. 21-nonies\u0026#187; della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Resta invece da verificare, afferma il giudice a quo, se poteva considerarsi illegittima la deliberazione della Giunta regionale che recava l\u0026#8217;accordo con le parafarmacie, annullata in autotutela dalla Regione perch\u0026#233; ritenuta in violazione delle disposizioni censurate: il che, dunque, porta il giudice marchigiano a dubitare della legittimit\u0026#224; costituzionale di queste ultime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, al di l\u0026#224; del fatto che l\u0026#8217;accordo con le parafarmacie ha avuto comunque vigenza per circa un mese, i ricorrenti hanno proposto anche la domanda risarcitoria per i danni che assumono di aver subito con l\u0026#8217;adozione del provvedimento di autotutela, di modo che l\u0026#8217;eventuale illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate avrebbe \u0026#171;evidenti riflessi\u0026#187; sulla delibazione di detta domanda. Ove, infatti, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale fossero reputate non fondate, nel giudizio principale andrebbe verificato \u0026#171;se, al di l\u0026#224; della conformit\u0026#224; del provvedimento di autotutela alla normativa statale, il modus operandi dell\u0026#8217;amministrazione sia comunque rilevante ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.\u0026#187;; in caso di suo accoglimento, invece, dovrebbe essere chiamato in giudizio anche il Presidente del Consiglio dei ministri, in rappresentanza dello Stato, perch\u0026#233; \u0026#8211; ferma restando l\u0026#8217;eventuale autonoma responsabilit\u0026#224; della Regione \u0026#8211; \u0026#232; al legislatore statale che si deve l\u0026#8217;adozione delle disposizioni costituzionalmente illegittime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.4.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il TAR Marche muove dall\u0026#8217;osservazione per cui \u0026#171;un farmacista abilitato \u0026#232; idoneo ad eseguire tutte le prestazioni connesse all\u0026#8217;arte farmaceutica a prescindere dal luogo in cui egli si trovi ad operare\u0026#187;, senza che su ci\u0026#242; rilevi, nell\u0026#8217;attuale ordinamento di settore e tanto pi\u0026#249; durante l\u0026#8217;emergenza pandemica, il diverso ruolo delle farmacie e delle parafarmacie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon varrebbe opporre che \u0026#171;la struttura pi\u0026#249; \u0026#8220;istituzionale\u0026#8221;\u0026#187; delle farmacie offra maggiori garanzie circa l\u0026#8217;erogazione di prestazioni sanitarie, come questa Corte avrebbe affermato nella sentenza n. 66 del 2017. Questo argomento, infatti, presuppone l\u0026#8217;esistenza di \u0026#171;una differenza oggettiva fra la prestazione erogata nella farmacia e quella erogata nella parafarmacia\u0026#187;, altrimenti si \u0026#232; dinanzi a una ingiustificata compressione della libert\u0026#224; di iniziativa economica: nel caso di specie, non sussisterebbe alcuna differenza, stante il fatto che in entrambi i casi \u0026#8211; come dimostrerebbero gli accordi stipulati dalla Regione Marche con farmacie e parafarmacie \u0026#8211; il tampone sarebbe stato eseguito in modalit\u0026#224; di autosomministrazione da parte dell\u0026#8217;assistito sotto la sorveglianza del farmacista, il quale avrebbe dovuto verificare la corretta esecuzione dei passaggi affinch\u0026#233; il test fornisse un risultato attendibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe consegue, a parere del TAR rimettente, la violazione degli artt. 3 e 41 Cost. perch\u0026#233;, senza un giustificato motivo, viene \u0026#171;limitata la libert\u0026#224; di iniziativa economica di determinati soggetti giuridici rispetto alla medesima attivit\u0026#224; che altri soggetti giuridici operanti nello stesso mercato di riferimento sono invece abilitati a svolgere (attivit\u0026#224;, peraltro, che richiede una identica qualificazione professionale)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta del legislatore non potrebbe trovare giustificazione nella supposta circostanza che le farmacie garantirebbero una maggiore riservatezza, in quanto molte di esse, \u0026#171;soprattutto rurali o \u0026#8220;storiche\u0026#8221;\u0026#187;, non dispongono di spazi adeguati e sono pertanto autorizzate ad avvalersi anche di spazi esterni o strutture appositamente allestite, sicch\u0026#233; non c\u0026#8217;\u0026#232; alcuna sostanziale differenza con le parafarmacie, le quali sarebbero chiaramente tenute ad attrezzarsi similmente ove necessario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi nessun rilievo, infine, sarebbero i profili concernenti il collegamento con la banca dati regionale e il trattamento di dati sensibili: per quel che riguarda il primo, infatti, \u0026#232; sufficiente \u0026#171;la disponibilit\u0026#224; di un personal computer e di una connessione internet\u0026#187;; per quel che riguarda il secondo, se \u0026#232; vero che le farmacie, in quanto parte del servizio sanitario nazionale (SSN), sono gi\u0026#224; autorizzate a trattare i dati sensibili, va anche considerato, da un lato, che l\u0026#8217;accordo con le parafarmacie prevedeva analoga autorizzazione e, per un altro, che \u0026#171;il farmacista \u0026#232; gi\u0026#224; di per s\u0026#233; soggetto alle regole deontologiche professionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Marche, infine, rileva che la limitazione disposta dalle norme censurate \u0026#232;, altres\u0026#236;, \u0026#171;in conflitto logico con la ratio sottesa alla normativa emergenziale, ossia quella di incrementare il numero di tamponi\u0026#187;, senza che in proposito possano essere valorizzati i profili di cui alla citata sentenza della CGUE Venturini e altri, \u0026#171;perch\u0026#233; la decisione dei cittadini di eseguire i tamponi in questione non discende necessariamente dall\u0026#8217;insorgenza di sintomi della malattia, ma anche dal principio di precauzione\u0026#187;. La possibilit\u0026#224; di effettuare tamponi anche in parafarmacia, pertanto, \u0026#171;avrebbe aumentato lo screening di massa, senza peraltro incidere sul tradizionale bacino di utenza delle farmacie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Da ultimo, il giudice a quo osserva che il ruolo eminente delle farmacie nella gestione della crisi sanitaria, riconfermato dalla legislazione successiva alle disposizioni censurate, non ha rilievo sulla controversia del giudizio principale, anche perch\u0026#233; \u0026#171;non significa che tale scelta sia insuscettibile di essere contestata da chi vi abbia interesse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto del 28 febbraio 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio l\u0026#8217;Unione regionale dei titolari di farmacia delle Marche - Federfarma Marche, parte nel giudizio a quo, chiedendo che sia dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o, comunque, la non fondatezza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Premessa la ricostruzione dei fatti di causa, la parte ritiene che le disposizioni censurate siano conformi a Costituzione \u0026#171;in ragione delle significative differenze esistenti tra farmacie e parafarmacie e della preminente finalit\u0026#224; perseguita dal legislatore di tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la legislazione italiana, infatti, soltanto le farmacie \u0026#171;sono parte integrante ed essenziale del servizio sanitario, si configurano come presidi sanitari di rilievo e prestano un servizio pubblico, con conseguente assoggettamento ad un insieme articolato e rigoroso di obblighi inerenti all\u0026#8217;esercizio di tale attivit\u0026#224; e relativi stringenti controlli\u0026#187;, mentre le parafarmacie, non soggette a tali obblighi e controlli, sono \u0026#171;meri esercizi commerciali di prossimit\u0026#224;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale differenziazione avrebbe gi\u0026#224; superato il vaglio tanto della Corte di Lussemburgo, quanto quello di questa Corte. Il giudice di Lussemburgo, nella gi\u0026#224; richiamata sentenza Venturini e altri, avrebbe riconosciuto che le farmacie offrono sotto pi\u0026#249; aspetti \u0026#171;maggiore garanzia tecnica\u0026#187;, cos\u0026#236; come questa Corte, nella sentenza n. 216 del 2014, avrebbe del pari affermato che le farmacie assicurano un \u0026#171;insieme di garanzie maggiori\u0026#187;. Conclusioni, queste, che avrebbero poi trovato conferma, tanto nella sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea del 2 luglio 2015, quarta sezione, in causa C-497-12, Gullotta, quanto nella sentenza n. 66 del 2017 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer tali ragioni, non vi sarebbe alcuna violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; non \u0026#232; indifferente che una prestazione sia erogata in farmacia o in parafarmacia, poich\u0026#233; soltanto dalla prima \u0026#232; assicurata \u0026#171;la continuit\u0026#224; e la qualit\u0026#224; del servizio offerto, oltre che condizioni idonee a garantire un\u0026#8217;efficace tutela della salute dei propri clienti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Ancora evocando la sentenza Venturini e altri, la difesa della parte reputa non fondato anche il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale in relazione all\u0026#8217;art. 41 Cost. Secondo tale pronuncia, infatti, la finalit\u0026#224; della tutela della salute consentirebbe agli Stati membri di regolare e limitare la concorrenza \u0026#171;per garantire il soddisfacimento di siffatte primarie esigenze sanitarie\u0026#187;. Ci\u0026#242;, peraltro, sarebbe anche rispettoso del principio di precauzione, che giustifica limitazioni della libert\u0026#224; di iniziativa economica, di stabilimento e di concorrenza quando rivolte a tutelare la salute (sono richiamate le sentenze della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, 1\u0026#176; marzo 2018, in causa C-297/2016, Colegiul Medicilor Veterinari din Rom\u0026#226;nia - CMVRO e 1\u0026#176; ottobre 2020, in causa C-649/2018, A e altri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, anche la giurisprudenza di questa Corte (oltre alla sentenza n. 216 del 2014, \u0026#232; richiamata la n. 430 del 2007) avrebbe ritenuto \u0026#171;prevalente l\u0026#8217;esigenza di tutelare il fondamentale diritto alla salute, lasciando completamente in ombra il profilo imprenditoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto del 1\u0026#176; marzo 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio Federfarma \u0026#8722; Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, parte nel giudizio a quo, chiedendo che sia dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o, in subordine, la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Ampiamente ripercorsa l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la difesa della parte costituita eccepisce, innanzitutto, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per una pluralit\u0026#224; di motivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, esse sarebbero, ad ogni modo, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; \u0026#200; attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate, infatti, che il servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), erogherebbe prevalentemente l\u0026#8217;assistenza farmaceutica, che \u0026#232; volta ad assicurare in concreto la tutela del diritto costituzionale alla salute e che, non a caso, \u0026#232; inserita tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) disciplinati dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la stessa giurisprudenza costituzionale avrebbe pi\u0026#249; volte affermato che la \u0026#171;rete capillare delle farmacie\u0026#187; (sentenza n. 27 del 2003) svolge un \u0026#171;servizio di pubblico interesse\u0026#187; (sentenza n. 312 del 1983), preordinato a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute. Posizione, questa \u0026#8211; aggiunge la parte \u0026#8211; che \u0026#232; condivisa tanto dal Consiglio di Stato (sono richiamate l\u0026#8217;ordinanza dell\u0026#8217;adunanza plenaria, 30 marzo 2000, n. 1, e il parere della Commissione Speciale 3 gennaio 2018, n. 69), quanto dalla CGUE (oltre alla sentenza Venturini e altri, \u0026#232; richiamata la sentenza 1\u0026#176; giugno 2010, in cause C-570/07 e C-571/07, Blanco P\u0026#233;rez e Chao G\u0026#243;mez). Sarebbe evidente, pertanto, che \u0026#171;la farmacia rappresenta il presidio di prossimit\u0026#224; del Servizio Sanitario Nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl fine di valorizzare il ruolo delle farmacie all\u0026#8217;interno del SSN, il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell\u0026#8217;ambito del Servizio sanitario nazionale, nonch\u0026#233; disposizioni in materia di indennit\u0026#224; di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell\u0026#8217;articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), avrebbe definito nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie, tra i quali l\u0026#8217;erogazione di servizi di primo e di secondo livello (art. 1, comma 2, lettere c), d) ed e). L\u0026#8217;attivit\u0026#224; delle farmacie, dunque, \u0026#171;non \u0026#232; pi\u0026#249; ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi\u0026#187; (\u0026#232; citata, ancora, la sentenza n. 66 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEbbene, l\u0026#8217;esclusione delle parafarmacie dall\u0026#8217;erogazione di servizi, nell\u0026#8217;ambito dei quali rientrerebbe la disciplina censurata, sarebbe \u0026#171;pienamente legittima e ragionevole\u0026#187;, perch\u0026#233; la cosiddetta farmacia dei servizi si fonda sui \u0026#171;pilastri\u0026#187; della \u0026#171;capillarit\u0026#224; delle farmacie\u0026#187; e sulla \u0026#171;qualit\u0026#224; e peculiare affidabilit\u0026#224; del servizio ch\u0026#8217;esse offrono\u0026#187;. Quanto al primo di tali pilastri, esso si baserebbe sulla pianta organica, che fa s\u0026#236; che l\u0026#8217;assistenza farmaceutica, comprensiva dei servizi, sia garantita \u0026#171;in ogni contesto geografico\u0026#187;: pianta organica che le parafarmacie \u0026#171;hanno pi\u0026#249; volte tentato di cancellare con plurime iniziative giudiziarie\u0026#187;. Quanto al secondo \u0026#8211; prosegue la parte \u0026#8211; farmacie e parafarmacie \u0026#171;non possono essere neanche lontanamente equiparate\u0026#187; in relazione a qualit\u0026#224; e peculiare affidabilit\u0026#224; del servizio erogato. Ci\u0026#242; non solo perch\u0026#233; soltanto le farmacie sono riconducibili al SSN e sono luogo predisposto a garantire la tutela della salute (come chiaramente riconosciuto tanto dalla giurisprudenza costituzionale che del Consiglio di Stato, nelle pronunce gi\u0026#224; richiamate), ma anche perch\u0026#233; ci sono significative differenze organizzative, puntualmente richiamate in atti, che inciderebbero su qualit\u0026#224; e affidabilit\u0026#224; del servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Le differenze intercorrenti tra farmacie e parafarmacie, pertanto, sarebbero cos\u0026#236; evidenti che sarebbe dimostrata la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; \u0026#171;non ha alcun fondamento logico, ancora prima che giuridico, pretendere di paragonarle e porle sullo stesso piano\u0026#187;. Del resto, questa Corte gi\u0026#224; nella sentenza n. 216 del 2014 avrebbe affermato, con ragionamento estensibile al caso di specie, che consentire alle parafarmacie di svolgere attivit\u0026#224; riservate alle farmacie finirebbe con l\u0026#8217;affidare dette attivit\u0026#224; ad esercizi commerciali \u0026#171;che lo stesso legislatore ha voluto assoggettare ad una quantit\u0026#224; meno intensa di vincoli e adempimenti\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; Per escludere la violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost. sarebbe sufficiente richiamare la sentenza n. 85 del 2020 di questa Corte, la quale avrebbe ribadito che non v\u0026#8217;\u0026#232; lesione della libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica privata quando i limiti al suo esercizio corrispondano all\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale, che deve essere individuata in modo non arbitrario e perseguita con misure non palesemente incongrue: la tutela della salute rientra pacificamente nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale (\u0026#232; richiamata, ex multis, anche la sentenza n. 137 del 1971), come da ultimo avrebbe confermato la modifica dell\u0026#8217;art. 41 Cost. operata con la legge di revisione costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto del 1\u0026#176; marzo 2022 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente, ricostruiti brevemente i termini del giudizio principale e della ordinanza di rimessione, reputa necessario dar conto del contenuto delle deliberazioni regionali adottate per far fronte alla necessit\u0026#224; di eseguire test diagnostici per il COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo schema di accordo con le parafarmacie che ha originato la controversia nel giudizio principale prevedeva che tali test fossero eseguiti in modalit\u0026#224; di autosomministrazione da parte dell\u0026#8217;assistito, sotto sorveglianza del farmacista: si tratta di modalit\u0026#224; che, diversamente da quanto affermato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#232; differente da quella deliberata per l\u0026#8217;esecuzione dei test presso le farmacie in attuazione delle disposizioni censurate. In merito a quest\u0026#8217;ultima, infatti, la Regione ha adottato tre deliberazioni, ciascuna delle quali sostitutiva della precedente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;accordo approvato con la deliberazione n. 1547 del 1\u0026#176; dicembre 2020, che effettivamente prevedeva modalit\u0026#224; identiche a quelle successivamente previste nell\u0026#8217;accordo con le parafarmacie, \u0026#171;\u0026#232; stato sancito prima ed a prescindere dall\u0026#8217;emanazione dei commi 418 e 419 della Legge di bilancio 2021\u0026#187;. Con tale accordo, pertanto, la Regione intendeva porre in essere \u0026#171;una strategia di screening\u0026#187; basata sul sistema della farmacia dei servizi, ma priva di relazione alcuna con la disciplina statale censurata nell\u0026#8217;odierno giudizio. Successivamente, il legislatore statale ha adottato, oltre alle disposizioni censurate, quella di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 420, della medesima legge di bilancio, il quale ha individuato tra i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell\u0026#8217;ambito del SSN l\u0026#8217;effettuazione da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione provvedeva, pertanto, a sostituire l\u0026#8217;ora citata deliberazione con la n. 145 del febbraio 2021 che, approvando l\u0026#8217;accordo con le farmacie, espressamente richiamava la normativa statale di cui alla legge di bilancio per il 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore statale \u0026#232;, poi, ulteriormente intervenuto in materia con il d.l. n. 105 del 2021, come convertito, il cui art. 5 ha dettato una disciplina attuativa delle disposizioni censurate che, in particolare, prevede che il Commissario straordinario per l\u0026#8217;attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 definisce, d\u0026#8217;intesa con il Ministro della salute, un protocollo d\u0026#8217;intesa con le farmacie e le altre strutture sanitarie al fine di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. Tale protocollo, stipulato in data 5 agosto 2021, ha previsto che la somministrazione dei test deve essere effettuata \u0026#171;direttamente da parte dei farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato (infermiere biologo) all\u0026#8217;uopo individuato dal titolare o dal direttore tecnico della farmacia\u0026#187;. Conseguentemente, la Regione Marche ha sospeso, con la deliberazione n. 1030 dell\u0026#8217;11 agosto 2021, la precedente deliberazione n. 145.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La descritta evoluzione della normativa dimostrerebbe, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, come si sia passati \u0026#171;dall\u0026#8217;espletamento dei test in modalit\u0026#224; di auto-somministrazione da parte dell\u0026#8217;assistito sotto la sorveglianza del farmacista, ad una somministrazione diretta dei test da parte dei farmacisti ovvero di infermieri o biologi, in tal caso a mezzo di dispositivi medico-diagnostici in vitro ad uso professionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParticolare rilievo, in proposito, avrebbe il gi\u0026#224; citato comma 420, volto a consentire, per l\u0026#8217;espletamento dei test sierologici, il prelievo del sangue capillare. Sarebbe evidente, pertanto, che la richiamata disciplina dettata dal legislatore statale ricade nell\u0026#8217;ambito del sistema delineato dal d.lgs. n. 153 del 2009, \u0026#171;il cui perimetro di applicazione investe esclusivamente le farmacie convenzionate\u0026#187; e non anche gli esercizi commerciali di cui all\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 223 del 2006, come convertito; conseguentemente, le prestazioni individuate dall\u0026#8217;accordo che ha originato il giudizio a quo \u0026#171;non coincidono con quelle garantite dal SSN\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; Ulteriore differenza tra la deliberazione concernente l\u0026#8217;accordo con le parafarmacie e le norme censurate risiederebbe nella remunerazione del servizio. Per i test eseguiti presso le parafarmacie, il relativo costo sarebbe rimasto a carico dell\u0026#8217;assistito, pur entro cifre massime espressamente indicate nell\u0026#8217;accordo. Per le farmacie, invece, la remunerazione \u0026#232; disciplinata dalle convenzioni di cui all\u0026#8217;art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e ai correlati accordi regionali, \u0026#171;che tengano conto anche delle specificit\u0026#224; e dell\u0026#8217;importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali\u0026#187;: il che confermerebbe che le norme censurate ricadono \u0026#171;nella disciplina dei rapporti per l\u0026#8217;erogazione delle prestazioni assistenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva, pertanto, che i commi 418, 419 e 420 dell\u0026#8217;art. 1 della legge di bilancio per il 2021 devono \u0026#171;essere letti nel contesto del modello dei nuovi servizi erogati dalle farmacie quali presidi del Servizio sanitario nazionale\u0026#187;, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 153 del 2009 e da connessi decreti ministeriali. Assume rilievo, in particolare, il decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010 (Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali), il quale definisce le condizioni e i limiti delle analisi di autocontrollo effettuabili in farmacia, in favore del cittadino: accertamenti, questi, che \u0026#171;possono essere un utile supporto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; dei medici di medicina generale nelle situazioni in cui l\u0026#8217;esecuzione degli stessi accertamenti negli studi dei medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta non risulti possibile dal punto di vista organizzativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOrbene, se \u0026#232; solo alle farmacie, la cui apertura \u0026#232; soggetta ad autorizzazione, che sono affidati tali servizi \u0026#232; perch\u0026#233; \u0026#232; la loro presenza sul territorio nazionale a garantire \u0026#171;un\u0026#8217;adeguata copertura dell\u0026#8217;assistenza farmaceutica\u0026#187; e a evitare che \u0026#171;una quantit\u0026#224; eccessiva di servizi vada a discapito della qualit\u0026#224; del servizio\u0026#187;. Le parafarmacie, che sono invece equiparate ad altre attivit\u0026#224; commerciali e che pertanto possono essere aperte solo con una segnalazione certificata d\u0026#8217;inizio attivit\u0026#224; (SCIA), devono dotarsi di un farmacista e possono vendere soltanto medicinali per i quali non \u0026#232; necessaria la ricetta medica, sicch\u0026#233; non attengono ai livelli essenziali di assistenza farmaceutica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa distinzione tra farmacie e parafarmacie, dunque, troverebbe la sua ragion d\u0026#8217;essere \u0026#171;nell\u0026#8217;esigenza di garantire un miglioramento costante della sicurezza e qualit\u0026#224; delle cure, piuttosto che alle mere condizioni di concorrenzialit\u0026#224; del mercato\u0026#187;. Peculiarit\u0026#224;, questa, che del resto non ha trovato obiezione da parte della giurisprudenza citata pure nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude, pertanto, per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale. Le disposizioni censurate non si applicano alle parafarmacie perch\u0026#233; esse non sono annoverabili tra i soggetti che espletano assistenza sanitaria per il SSN, ma le evidenti differenze che connotano le loro funzioni e attivit\u0026#224; rispetto a quelle delle farmacie escluderebbero la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.; non sarebbe conferente, poi, il profilo relativo alla libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica privata di cui all\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto del 1\u0026#176; marzo 2022 si sono costituiti in giudizio il Movimento nazionale liberi farmacisti, l\u0026#8217;Unione nazionale dei farmacisti titolari di sola parafarmacia \u0026#8722; UNAFTISP, la Federazione nazionale parafarmacie italiane (FNPI) e altri, tutte parti nel giudizio a quo, chiedendo, in via principale, il rigetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto sarebbe possibile interpretare le disposizioni censurate in senso conforme ai parametri costituzionali evocati, e, in subordine, la loro dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;nella parte in cui non prevedono la possibilit\u0026#224; per gli esercizi commerciali di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di effettuare le prestazioni\u0026#187; ivi indicate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Nel ripercorrere le vicende che hanno portato al contenzioso dinanzi al TAR Marche, la difesa delle parti osserva, innanzitutto, che, anche alla luce di quanto previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dal successivo d.P.C.m. 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u0026#8217;intero territorio nazionale), nel contesto emergenziale le parafarmacie sarebbero state considerate attivit\u0026#224; essenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, rammenta come dinanzi al giudice a quo fosse stata avanzata la richiesta di effettuare \u0026#171;due questioni di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia dell\u0026#8217;Unione Europea\u0026#187;, per sapere se le disposizioni censurate si pongano in contrasto con il principio di non discriminazione in materia di stabilimento di cui all\u0026#8217;art. 49 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e con i princ\u0026#236;pi di parit\u0026#224; di trattamento, trasparenza e concorrenza di cui agli artt. 101 e seguenti del medesimo Trattato e all\u0026#8217;allegato Protocollo n. 27.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, le parti ritengono che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione abbia erroneamente escluso di poter interpretare in senso conforme a Costituzione le disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl contrario, esse potrebbero essere lette nel senso di consentire anche alle parafarmacie l\u0026#8217;effettuazione delle prestazioni consistenti in test sierologici ed antigenici rapidi, in quanto \u0026#171;la voluntas legis depone per la pi\u0026#249; ampia estensione della possibilit\u0026#224; di rendere le prestazioni de quibus, al fine di garantire lo screening della popolazione su larga scala\u0026#187;. In questa prospettiva, il legislatore non avrebbe inteso riferirsi \u0026#171;al luogo di offerta delle prestazioni, ma alla qualifica di farmacista del personale chiamato a sovrintendere l\u0026#8217;effettuazione delle stesse\u0026#187;, come sarebbe dimostrato dalla previsione che i test possono effettuarsi solo in spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, requisiti questi che non necessariamente sarebbero soddisfatti da una farmacia solo perch\u0026#233; tale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Nel caso in cui questa Corte non ritenesse praticabile tale interpretazione conforme a Costituzione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dovrebbero essere accolte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ruolo assunto dalle farmacie durante la pandemia, infatti, non giustificherebbe \u0026#171;la riserva in loro favore dell\u0026#8217;effettuazione di test sierologici e test antigenici rapidi di rilevazione del Covid-19\u0026#187;. Tale affermazione troverebbe conferma della sentenza della CGUE Venturini e altri: se la riserva alle farmacie della commercializzazione dei medicinali soggetti a prescrizione trova giustificazione nella esigenza di garantire sull\u0026#8217;intero territorio nazionale un servizio pubblico essenziale, diversamente la riserva operata dalle disposizioni censurate \u0026#232; irragionevole, in quanto l\u0026#8217;effettuazione di test sierologici e antigenici rapidi anche presso le parafarmacie non eroderebbe \u0026#171;quella fetta di mercato tradizionalmente e \u0026#8211; in vista della garanzia di un\u0026#8217;elevata qualit\u0026#224; e diffusione delle cure \u0026#8211; necessariamente riservata alle farmacie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQueste prestazioni, infatti, costituirebbero prestazioni aggiuntive, che possono essere effettuate anche presso ambulatori privati, sicch\u0026#233; la loro liberalizzazione non inciderebbe sulla fetta di mercato riservata alle farmacie; del resto, si tratta di prestazioni sino a oggi non previste, di modo che la loro effettuazione da parte anche delle parafarmacie \u0026#171;non pu\u0026#242; ontologicamente inficiare la riserva di mercato in favore delle farmacie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa circostanza per cui la cosiddetta riserva di farmacia non verrebbe incisa dall\u0026#8217;estensione alle parafarmacie della possibilit\u0026#224; di erogare i servizi in questione determinerebbe, conseguentemente, l\u0026#8217;irrilevanza del peculiare regime cui sono sottoposte le farmacie, poich\u0026#233; il diverso trattamento potrebbe trovare giustificazione solo in una oggettiva differenza tra le prestazioni erogate: il che non \u0026#232;, perch\u0026#233; a garantire l\u0026#8217;elevata qualit\u0026#224; di queste ultime sta \u0026#171;la presenza stabile di un soggetto qualificato, quale \u0026#232; il farmacista, che, ex lege, deve necessariamente essere presente sia nelle farmacie, sia nelle parafarmacie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; Non sarebbero applicabili, poi, i princ\u0026#236;pi affermati dalla sentenza di questa Corte n. 66 del 2017, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., di una legge regionale piemontese \u0026#171;che consentiva l\u0026#8217;impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida per il rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale presso gli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa qualifica di principio fondamentale in materia di tutela della salute allora riconosciuto all\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 153 del 2009 deriverebbe dal fatto, sostengono le parti, che il legislatore ha stabilito \u0026#171;un bouquet di servizi socio-sanitari di interesse generale, che la farmacia \u0026#232; chiamata \u0026#8211; doverosamente \u0026#8211; ad erogare in stretta collaborazione col Servizio sanitario nazionale\u0026#187;. Si tratterebbe, tuttavia, di previsione stabile, \u0026#171;connessa all\u0026#8217;imperitura necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;offerta al pubblico di tali servizi\u0026#187;, che in quanto tale \u0026#232; riconducibile alla riserva di farmacia, poich\u0026#233; dalla obbligatoriet\u0026#224; di erogare dette prestazioni derivano costi da sostenere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate, invece, non sarebbero parte di una riforma organica del sistema delle farmacie, \u0026#171;ma si atteggiano a previsioni puntuali e specifiche, inerenti ad una determinata prestazione\u0026#187; e, inoltre, non imporrebbero alcun obbligo, rimanendo le farmacie libere di aderire o meno alla possibilit\u0026#224; offerta dal legislatore, \u0026#171;secondo la logica del profitto che muove ogni impresa\u0026#187;. Esse, inoltre, \u0026#171;rinvengono la propria giustificazione nella situazione epidemiologica\u0026#187;, che ha carattere emergenziale e contingente, difettando pertanto quella stabilit\u0026#224; della necessit\u0026#224; di garantire il servizio che giustificherebbe la sua inclusione nella riserva di farmacia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, detta riserva non potrebbe essere continuamente implementata, quando il novero dei servizi offerti dalle farmacie \u0026#171;consente loro di trarre del profitto anche in contesti territoriali ove si registra minor affluenza\u0026#187;: essa, infatti, sarebbe \u0026#171;previsione derogatoria addirittura del principio fondamentale della libera concorrenza\u0026#187; e, dunque, \u0026#171;deve essere rigorosamente definita nei suoi confini alla stregua del principio di proporzionalit\u0026#224;\u0026#187;. L\u0026#8217;applicazione a contrario dei princ\u0026#236;pi espressi dalla CGUE nella sentenza Venturini e altri, in base ai quali \u0026#171;la sottrazione alla libera concorrenza dell\u0026#8217;effettuazione di alcune prestazioni pu\u0026#242; essere giustificata solo in vista della tutela di interessi ulteriori di pari rilievo non altrimenti tutelabili\u0026#187;, dovrebbero pertanto condurre alla conclusione che le disposizioni censurate siano in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020 contrasterebbe con il principio di ragionevolezza anche \u0026#171;sotto un altro dirimente profilo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; stato adottato, infatti, per consentire un maggior tracciamento della diffusione del virus da COVID-19, sicch\u0026#233; sarebbe irragionevole qualsivoglia limitazione della diffusione dei meccanismi che consentano lo screening, ove non vi siano \u0026#171;altrettanto impellenti necessit\u0026#224; di tutela di contrastanti interessi\u0026#187;. Le disposizioni censurate, peraltro, non solo renderebbero meno efficace la gestione della crisi pandemica, ma recherebbero un danno anche alle stesse farmacie, \u0026#171;oberate dalla sempre crescente \u0026#8211; fino all\u0026#8217;insostenibilit\u0026#224; \u0026#8211; richiesta di effettuazione di tamponi degli utenti, costretti a lunghe attese, in rischiose situazioni di assembramento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.3.\u0026#8211; Del pari evidente sarebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 41, primo comma, Cost. e del principio di libera concorrenza. Tale principio, infatti, potrebbe \u0026#171;subire compressioni o deroghe nelle sole ed esclusive ipotesi in cui vi siano interessi contrastanti parimenti meritevoli di tutela, in vista della quale, in rigorosa applicazione del principio di proporzionalit\u0026#224;, non sia possibile misura diversa\u0026#187;: il che nel caso di specie non \u0026#232;, con \u0026#171;gravissimo danno patrimoniale per le parafarmacie\u0026#187; e correlato \u0026#171;ingiustificato arricchimento delle farmacie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con ulteriori atti del 1\u0026#176; marzo 2022 si sono costituite in giudizio Farma DS Natura srls e altre \u0026#8211; tutte persone giuridiche, con sede al di fuori della Regione Marche, che esercitano attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa quali parafarmacie, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, come convertito \u0026#8211; affermando di essere intervenute ad adiuvandum nel giudizio innanzi al TAR Marche e concludendo in senso identico alle altre parafarmacie e associazioni di queste rappresentative, facendo leva sui medesimi argomenti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Ancora con atti del 1\u0026#176; marzo 2022 sono intervenute in giudizio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altre \u0026#8211; anch\u0026#8217;esse parafarmacie con sede al di fuori della Regione Marche \u0026#8211; affermando di avere \u0026#171;preciso, concreto e diretto interesse\u0026#187; all\u0026#8217;accoglimento del ricorso giurisdizionale amministrativo, in ragione del fatto che il contenzioso presso il TAR Marche ha indotto le altre Regioni ad astenersi dal siglare accordi analoghi. Nel merito, hanno concluso in senso identico alle altre parafarmacie e associazioni di queste rappresentative costituitesi in giudizio, offrendo i medesimi argomenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, l\u0026#8217;Unione regionale dei titolari di farmacia delle Marche \u0026#8722; Federfarma Marche ha depositato una memoria, con la quale ha insistito affinch\u0026#233; sia dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; In punto di ammissibilit\u0026#224;, si rileva che il TAR Marche non avrebbe adeguatamente motivato in punto di rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Nel merito, la parte rievoca la giurisprudenza costituzionale che avrebbe gi\u0026#224; evidenziato le differenze tra farmacie e parafarmacie, differenze tali da rendere ragionevole la diversit\u0026#224; di disciplina normativa prevista per le une e per le altre. In materia di tutela della salute, poi, assumerebbe rilevanza la sentenza n. 37 del 2021, in tema di prevenzione e di contrasto del rischio infettivo, peraltro ignorata dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe essere considerata equivalente, pertanto, l\u0026#8217;erogazione prestata in farmacia o in parafarmacia, \u0026#171;tanto pi\u0026#249; a fronte di un\u0026#8217;emergenza pandemica in cui \u0026#232; necessario contare su un servizio sicuro, organizzato e capillare\u0026#187;. Il legislatore, riferendosi alla farmacia e non al farmacista, con le disposizioni censurate avrebbe voluto attribuire \u0026#171;valenza alla struttura farmaceutica, la quale deve sottostare a previsioni peculiari e specifiche ed obblighi gestionali inerenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224;, propri di un presidio del servizio sanitario\u0026#187;: solo le farmacie, infatti, potrebbero considerarsi primi punti di accesso del cittadino al SSN, mentre le parafarmacie sarebbero esercizi commerciali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.1.\u0026#8211; Di rilievo, ancora, sarebbe l\u0026#8217;evoluzione del ruolo della farmacia che, in base ai pi\u0026#249; recenti interventi legislativi, sarebbe ora farmacia dei servizi, ovvero \u0026#171;centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunit\u0026#224; nonch\u0026#233; come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio sanitario nazionale\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, 4 gennaio 2021, n. 111).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; in tale prospettiva che il legislatore avrebbe conferito alle farmacie i compiti di cui alle disposizioni censurate per la \u0026#171;prevenzione e la ricerca di anticorpi anti SARS CoV2\u0026#187;, senza che ci\u0026#242; possa considerarsi irragionevole in virt\u0026#249; della emergenza pandemica, perch\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;impellenza di assicurare il pi\u0026#249; ampio tracciamento in una situazione emergenziale non pu\u0026#242; e non deve comportare l\u0026#8217;inosservanza delle garanzie per la salute dei cittadini, che solo una farmacia pu\u0026#242; essere in grado di assicurare\u0026#187;; insomma, una situazione emergenziale, \u0026#171;proprio perch\u0026#233; tale, non pu\u0026#242; essere colta come ragione per un allargamento indiscriminato di competenze in favore delle parafarmacie, che, al contrario, in condizioni ordinarie non potrebbero mai assumere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il principio di ragionevolezza postulerebbe che l\u0026#8217;intervento del legislatore \u0026#171;sia coerente rispetto all\u0026#8217;obiettivo perseguito e non comporti effetti ultronei e sproporzionati\u0026#187;: il che sarebbe nel caso di specie, essendo la scelta legislativa volta a offrire la miglior tutela possibile alla salute in un contesto pandemico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.2.\u0026#8211; N\u0026#233; potrebbe sostenersi che le disposizioni censurate siano in contrasto con l\u0026#8217;art. 41 Cost., perch\u0026#233; la giurisprudenza costituzionale avrebbe gi\u0026#224; affermato che il regime delle farmacie \u0026#232; volto a tutelare la salute, il che \u0026#171;consente di porre in essere in piena discrezionalit\u0026#224; norme di regolazione della concorrenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, ha depositato memoria anche Federfarma \u0026#8722; Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, insistendo per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o, in subordine, la non fondatezza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.1.\u0026#8211; La difesa della parte, innanzitutto, rileva l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della costituzione in giudizio \u0026#171;di soggetti che non erano parti nel giudizio a quo al momento della ordinanza di promovimento\u0026#187;, i quali non avrebbero neppure titolo a essere qualificati come intervenienti ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 delle Norme integrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Per quel che concerne l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, la difesa di Federfarma ribadisce i diversi profili gi\u0026#224; rilevati nell\u0026#8217;atto di costituzione, insistendo particolarmente sul difetto di rilevanza e di motivazione della rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Nel merito, a conferma della non fondatezza, starebbe la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 14 aprile 2022, n. 5, la quale avrebbe ribadito \u0026#171;il ruolo centrale delle farmacie nell\u0026#8217;ambito delle prestazioni del SSN e a tutela della salute\u0026#187;. Sarebbe stato confermato, pertanto, che solo le farmacie sono presidio di prossimit\u0026#224; del SSN, a nulla rilevando che le parafarmacie (o altri esercizi commerciali) possano vendere i kit contenenti i cosiddetti tamponi, perch\u0026#233; non sono in grado di \u0026#171;asseverare la medesima e particolare fede pubblica che assiste il risultato dei tamponi somministrati in farmacia\u0026#187;. Sarebbe, dunque, \u0026#171;l\u0026#8217;incardinamento nella struttura a rete del SSN, con i connessi oneri che comporta, a testimoniare la speciale attitudine delle farmacie a erogare il servizio oggi in discussione, attitudine non riconoscibile nelle [para]farmacie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.3.1.\u0026#8211; La parte ribadisce, poi, che la normativa censurata \u0026#171;si inserisce armonicamente\u0026#187; nella disciplina della cosiddetta farmacia dei servizi di cui alla citata sentenza n. 66 del 2017, aggiungendo un altro servizio a quelli gi\u0026#224; erogati dalle farmacie per conto del SSN, come sarebbe dimostrato dal prezzo calmierato esistente per la somministrazione dei tamponi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;importanza del ruolo delle farmacie all\u0026#8217;interno del SSN, poi, sarebbe stato confermato da interventi successivi alle disposizioni censurate, legislativi e non solo: l\u0026#8217;art. 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto la possibilit\u0026#224; di somministrare i vaccini contro il SARS-CoV-2 anche nelle farmacie; l\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 105 del 2021, come convertito, non solo ha previsto che la somministrazione di test antigenici rapidi in farmacia debba essere assicurata sino al 31 dicembre 2021, ma ha disposto che esse concorrano alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022; il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma di settore del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volta a definire un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale, ove \u0026#232; chiaramente ribadita l\u0026#8217;essenzialit\u0026#224; delle farmacie per il SSN per assicurare quotidianamente, in modo omogeneo sul territorio nazionale, servizi sanitari a tutela della salute della cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.3.3.\u0026#8211; Ancora, si insiste sulla circostanza per cui a differenziare le farmacie dalle parafarmacie starebbe, innanzitutto, la capillarit\u0026#224; della presenza delle prime, la quale \u0026#171;rischierebbe fatalmente di rompersi nel caso in cui ad altri soggetti fosse consentito di svolgere anche solo alcune delle funzioni delegate alle farmacie \u0026#8211; magari quelle pi\u0026#249; redditizie \u0026#8211; senza sottostare a tutti gli obblighi organizzativi, di ubicazione e di svolgimento complessivo del servizio\u0026#187;. Obblighi che, peraltro, sono volti a garantire qualit\u0026#224; e peculiare affidabilit\u0026#224; del servizio, sicch\u0026#233; a contare non \u0026#232; solo la figura soggettiva del farmacista, ma decisivamente \u0026#171;la farmacia come plesso organizzativo, del tutto differenziato dalla parafarmacia, mero esercizio commerciale di vicinato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.3.4.\u0026#8211; Se tutti questi argomenti dimostrerebbero la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., ad escludere la violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost. starebbe la recente sentenza di questa Corte n. 218 del 2021, che ha ribadito che l\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale, quando non arbitraria e perseguita con misure non palesemente incongrue, pu\u0026#242; legittimamente limitare la libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto questo profilo, poi, andrebbe rilevato che gli stessi ricorrenti nel giudizio principale, nel loro atto di costituzione, affermano che l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; di certi servizi giustificherebbe la loro riserva alle farmacie: ebbene, l\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 105 del 2021, come convertito, dispone che le farmacie di cui alle disposizioni censurate sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi, obbligo presidiato da una sanzione amministrativa in caso di inosservanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.3.5.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, a conclusioni analoghe sarebbe gi\u0026#224; arrivata la Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea che, nella pi\u0026#249; volte richiamata sentenza Venturini e altri, si \u0026#232; posta nel solco della sua precedente giurisprudenza, pi\u0026#249; di recente ancora ribadita, in base alla quale lo Stato membro \u0026#171;ha ampi margini discrezionali per disciplinare le modalit\u0026#224; di garanzia del livello di protezione della salute prescelto\u0026#187;. Non solo, nella sentenza Venturini e altri la Corte di giustizia ha pienamente accolto tanto le conclusioni dell\u0026#8217;Avvocato generale, quanto le osservazioni della Commissione, delle quali entrambe la parte riporta ampi stralci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.4.\u0026#8211; La difesa di Federfarma, poi, ritiene non fondato l\u0026#8217;assunto dei ricorrenti secondo cui sarebbe impellente la necessit\u0026#224; di assicurare la massima diffusione degli strumenti che consentono lo screening. Verrebbe in tal modo confuso l\u0026#8217;accertamento di eventuali positivit\u0026#224; \u0026#8211; che pu\u0026#242; avvenire anche con i kit di autodiagnosi, vendibili anche in parafarmacia \u0026#8211; con la necessit\u0026#224; di \u0026#171;accertamenti che devono possedere una specifica garanzia di qualit\u0026#224; e sono anche assistiti dalla pubblica fede\u0026#187;, che richiedono in quanto tali specifiche misure organizzative e garanzie di qualit\u0026#224; che soltanto le farmacie (o laboratori clinici e strutture analoghe) possono assicurare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.5.\u0026#8211; Conclusivamente, la difesa della parte, in ragione della inequivocit\u0026#224; del dato testuale, rileva l\u0026#8217;impraticabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione \u0026#8211; invero interpretazione estensiva \u0026#171;che ovviamente \u0026#232; tutt\u0026#8217;altra cosa\u0026#187; \u0026#8211; prospettata dalla difesa delle parafarmacie. Senza dire, poi, del fatto che \u0026#171;\u0026#232; semmai la soluzione normativa opposta a quella cui gli originari ricorrenti aspirano a essere la sola compatibile con la Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Ha depositato una memoria illustrativa anche la difesa del Movimento nazionale liberi farmacisti, dell\u0026#8217;Unione nazionale dei farmacisti titolari di sola parafarmacia \u0026#8722; UNAFTISP, della Federazione nazionale parafarmacie italiane (FNPI) e di altri, che ha insistito nelle conclusioni gi\u0026#224; formulate nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Si reputano non fondate, innanzitutto, tutte le eccezioni di inammissibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Nel merito, le parti, in primo luogo, ribadiscono, con argomenti analoghi a quelli gi\u0026#224; spesi nell\u0026#8217;atto di costituzione, che le disposizioni censurate sarebbero passibili di interpretazione conforme a Costituzione, perch\u0026#233; ci\u0026#242; che rileverebbe \u0026#232; che i test ivi previsti siano compiuti da un farmacista, ovvero da personale abilitato a effettuare il test da cui derivino effetti giuridici o sanitari di qualsiasi natura (\u0026#232; richiamata l\u0026#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, sezione terza, 29 marzo 2021, n. 1634). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.2.1.\u0026#8211; Diversamente opinando, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale meriterebbero accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa cosiddetta riserva di farmacia, che potrebbe essere il solo \u0026#171;giustificato motivo\u0026#187; in grado di sorreggere la disparit\u0026#224; di trattamento determinata dalle disposizioni censurate, costituisce una \u0026#171;deroga ai princ\u0026#236;pi del libero accesso al mercato, della concorrenza, della libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economia e di non discriminazione\u0026#187;, che deve considerarsi \u0026#171;accettabile, anzi doverosa\u0026#187; solo se funzionale a garantire altri princ\u0026#236;pi fondamentali quali la tutela della salute. Nel caso di specie cos\u0026#236; non sarebbe perch\u0026#233;: a) la distribuzione di farmaci \u0026#232; gi\u0026#224; di per s\u0026#233; sufficiente a garantire la riserva di mercato in favore delle farmacie; b) l\u0026#8217;effettuazione dei test di cui alle disposizioni censurate \u0026#232; una necessit\u0026#224; contingente connessa alla pandemia da COVID-19, sicch\u0026#233; non potrebbe rientrare nella riserva di farmacia; c) le medesime prestazioni \u0026#171;possono essere rese anche presso strutture ambulatoriali, pubbliche, private e convenzionate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la riserva di farmacia non potrebbe essere continuamente implementata, quando i servizi che le farmacie erogano in esclusiva sono gi\u0026#224; sufficienti a trarre profitto \u0026#171;anche in contesti territoriali ove si registra minor affluenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.2.2.\u0026#8211; Le disposizioni censurate non troverebbero alcuna giustificazione neppure in ragione del peculiare regime autorizzatorio, di obblighi e controlli cui sono sottoposte le farmacie, perch\u0026#233; non vi sarebbe alcuna differenza oggettiva tra la prestazione erogata dalla farmacia e quella erogata dalla parafarmacia, ove sol si consideri che gli standard di qualit\u0026#224; e competenza nella prestazione del servizio previsto dalle disposizioni censurate \u0026#232; assicurato dalla presenza del farmacista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.2.3.\u0026#8211; Irrilevante per la risoluzione delle odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe la sentenza n. 66 del 2017 di questa Corte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAllora veniva in discussione, innanzitutto, il rispetto da parte di una legge regionale dei princ\u0026#236;pi fondamentali in materia di tutela della salute, stabiliti dal legislatore statale con il d.lgs. n. 153 del 2009. In secondo luogo, la prestazione dei servizi di cui all\u0026#8217;ora citato decreto legislativo \u0026#171;non costituisce una fetta della cd. riserva di farmacia\u0026#187;, potendo le farmacie offrire o meno detti servizi, i quali inoltre possono essere erogati anche da altre strutture. Ma anche diversamente opinando, potrebbe giustificarsi la riserva considerandoli servizi che sono erogati in stretta collaborazione con il SSN: il che nel caso di specie non \u0026#232;, in quanto quelli di cui alle disposizioni censurate sono servizi dal carattere contingente e transitorio, che non sono parte di una riforma organica del sistema delle farmacie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.2.4.\u0026#8211; Nella memoria illustrativa, infine e conclusivamente, si ribadiscono gli argomenti, gi\u0026#224; proposti nell\u0026#8217;atto di costituzione, che dimostrerebbero, per un verso, che le disposizioni censurate sarebbero irragionevoli anche perch\u0026#233; impedirebbero un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di screening della popolazione su ampia scala, certo maggiormente in grado di tracciare il virus; per un altro, che sarebbe violato il principio della libera concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Hanno, altres\u0026#236;, depositato memorie illustrative tanto le parafarmacie costituitesi in giudizio, sul presupposto di essere intervenute ad adiuvandum nel giudizio innanzi al TAR Marche, quanto le parafarmacie intervenute nel presente giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 delle Norme integrative: memorie, queste, sostanzialmente identiche nelle conclusioni e negli argomenti offerti a quella di cui ora si \u0026#232; detto.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione. Le disposizioni censurate \u0026#8211; nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle cosiddette parafarmacie, l\u0026#8217;effettuazione dei \u0026#171;test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2\u0026#187; \u0026#8211; determinerebbero un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra farmacie e cosiddette parafarmacie, limitando inoltre, senza un giustificato motivo, la libert\u0026#224; di iniziativa economica delle seconde, che non potrebbero svolgere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; che invece le prime, operanti nello stesso mercato di riferimento, sono abilitate a svolgere; il tutto, quando detta attivit\u0026#224; richiede una identica qualificazione professionale, quella di farmacista, la cui presenza deve essere assicurata tanto nelle farmacie quanto nelle cosiddette parafarmacie. Il giudice a quo rileva, altres\u0026#236;, che la limitazione disposta dalle norme censurate sarebbe \u0026#171;in conflitto logico con la ratio sottesa alla normativa emergenziale, ossia quella di incrementare il numero di tamponi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Preliminarmente, si deve rilevare che nel giudizio costituzionale si sono costituite, insieme ai ricorrenti e ai resistenti nel giudizio a quo, anche Farma DS Natura srls e altre persone giuridiche \u0026#8211; tutte con sede al di fuori della Regione Marche e che esercitano attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa quali parafarmacie, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch\u0026#233; interventi in materia di entrate e di contrasto all\u0026#8217;evasione fiscale), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 \u0026#8211; affermando di essere intervenute ad adiuvandum nel giudizio amministrativo principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il costante orientamento di questa Corte, in base all\u0026#8217;art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all\u0026#8217;art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che, alla data della sospensione del giudizio disposta con l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, erano parti del giudizio a quo (ex plurimis, ordinanza n. 14 del 2022; ordinanza allegata alla sentenza n. 246 del 2020; ordinanza allegata alla sentenza n. 106 del 2019; sentenza n. 85 del 2017; ordinanza n. 24 del 2015). Le anzidette parafarmacie risultano intervenute nel giudizio amministrativo principale solo successivamente all\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, sicch\u0026#233;, da un lato, deve escludersi la loro legittimazione a essere parti nel presente giudizio costituzionale e, dall\u0026#8217;altro, a esse devono applicarsi i medesimi princ\u0026#236;pi che regolano l\u0026#8217;intervento nel giudizio in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo (ordinanza allegata alla sentenza n. 106 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Sono intervenute in giudizio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, delle Norme integrative, Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altre \u0026#8211; anch\u0026#8217;esse parafarmacie con sede al di fuori della Regione Marche \u0026#8211; le quali affermano di avere \u0026#171;preciso, concreto e diretto interesse\u0026#187; all\u0026#8217;accoglimento del ricorso giurisdizionale amministrativo, in ragione del fatto che il contenzioso presso il TAR Marche ha indotto le altre Regioni ad astenersi dal siglare accordi analoghi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;indicato art. 4, comma 3, nel giudizio in via incidentale possono intervenire \u0026#171;i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio\u0026#187;. Tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non \u0026#232; ammissibile l\u0026#8217;intervento di terzi titolari di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 31 del 2022; ordinanza allegata alla sentenza n. 104 del 2022; ordinanze n. 14 del 2022 e n. 191 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutti i soggetti intervenuti nel presente giudizio esercitano fuori dalla Regione Marche, come detto, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale di cui all\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, e, pertanto, essi devono ritenersi titolari di un interesse solo riflesso all\u0026#8217;accoglimento delle odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, per il fatto di non poter svolgere, al pari d\u0026#8217;ogni altra parafarmacia, le attivit\u0026#224; che le disposizioni censurate consentono alle farmacie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che i loro interventi sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le diverse eccezioni di inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale proposte da Federfarma \u0026#8722; Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani e quella avanzata dall\u0026#8217;Unione regionale dei titolari di farmacia delle Marche \u0026#8722; Federfarma Marche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Federfarma lamenta, innanzitutto, che il TAR Marche abbia apoditticamente evocato gli artt. 3 e 41 Cost., senza distinguere i profili di pretesa violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo si diffonde sulle ragioni che lo portano a dubitare della legittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate, affermando che esse determinerebbero un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra farmacie e parafarmacie e limiterebbero anche, senza un giustificato motivo, la libert\u0026#224; di iniziativa economica delle seconde: la sola circostanza che i parametri costituzionali vengano presi in considerazione unitariamente non \u0026#232; ragione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, quando le censure siano chiare e volte a porre in evidenza il vulnus ai diritti e interessi costituzionali protetti dalle disposizioni di cui si lamenta la violazione (sentenza n. 53 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La difesa di Federfarma ritiene, poi, che questa Corte non potrebbe adottare la sentenza additiva chiesta dal rimettente, in ragione dell\u0026#8217;assenza di \u0026#8220;rime obbligate\u0026#8221; e della esistente discrezionalit\u0026#224; legislativa in tema di farmacie e parafarmacie, che consentirebbe al legislatore di graduare i \u0026#171;differenti oneri imposti e la diversa diffusione\u0026#187; delle une e delle altre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prospettiva del TAR rimettente, la disparit\u0026#224; di trattamento determinata dall\u0026#8217;art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020 \u0026#232; ingiustificata e potrebbe trovare rimedio esclusivamente con l\u0026#8217;estensione alle parafarmacie della possibilit\u0026#224; di effettuare i test di cui alle norme censurate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valutazione sulla correttezza, o meno, dell\u0026#8217;assunto del giudice a quo attiene al merito e non gi\u0026#224; all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale. Questa Corte, infatti, \u0026#232; chiamata a sindacare non la generale scelta legislativa di tenere distinto il regime normativo che caratterizza le farmacie da quello che disciplina invece le parafarmacie, ma la puntuale scelta del legislatore, compiuta con le norme censurate, di consentire alle prime, e non anche alle seconde, la possibilit\u0026#224; di effettuare i test sierologici e i tamponi antigenici rapidi anti COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; A parere di Federfarma, inoltre, la motivazione in punto di non manifesta infondatezza sarebbe insufficiente per diverse ragioni. A suo avviso, il TAR Marche: a) non si sarebbe interrogato sul come le norme censurate si inseriscono nella complessiva disciplina della cosiddetta farmacia dei servizi; b) non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali il ruolo \u0026#8220;istituzionale\u0026#8221; delle farmacie non sarebbe rilevante nel caso di specie; c) pur ritenendo che la disciplina censurata non contrasti con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea, non avrebbe spiegato perch\u0026#233; le statuizioni della Corte di giustizia non rileverebbero nel giudizio dinanzi a s\u0026#233;, ove del pari si lamenta la violazione del principio di libera concorrenza; d) non avrebbe considerato le decisioni di questa Corte che gi\u0026#224; hanno raffrontato la disciplina delle farmacie con quella delle parafarmacie e che \u0026#171;avrebbero consentito agevolmente di superare i dubbi di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187; (il riferimento, diffuso nell\u0026#8217;atto di costituzione, \u0026#232; alla sentenza n. 66 del 2017, cui si sarebbe fatto solo un fugace cenno, e alla sentenza n. 216 del 2014, del tutto ignorata); e) non avrebbe considerato la circostanza per cui la giurisprudenza costituzionale ha sempre ricondotto il cosiddetto diritto delle farmacie alla tutela della salute di cui all\u0026#8217;art. 32 Cost., restando invece solo marginale sia il carattere professionale sia l\u0026#8217;indubbia natura commerciale dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; del farmacista. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure questa eccezione, con la quale, con diversi argomenti, si lamenta un\u0026#8217;inadeguata ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale entro cui si inseriscono le disposizioni censurate, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che il TAR Marche non ha preso in considerazione, segnatamente, n\u0026#233; l\u0026#8217;art. 32 Cost. n\u0026#233; la sentenza n. 216 del 2014 di questa Corte, ma l\u0026#8217;omissione non \u0026#232; tale da compromettere \u0026#171;irrimediabilmente l\u0026#8217;iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2021; in termini analoghi, di recente, anche la sentenza n. 91 del 2022). Il giudice a quo, infatti, ha \u0026#171;esposto in modo ampio, compiuto e chiaro le ragioni che lo inducono a porre in discussione la legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme censurate\u0026#187; (sentenza n. 278 del 2019), dando diffusamente conto, in particolare, della sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, quarta sezione, 5 dicembre 2013, nelle cause riunite da C-159/12 a C-161/12, Venturini e altri, e delle ragioni per cui le disposizioni censurate non sarebbero in contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe obiezioni di Federfarma, che fanno leva sull\u0026#8217;esigenza che le disposizioni impugnate vengano valutate anche alla luce del quadro normativo in tema di farmacie e della relativa giurisprudenza costituzionale, sono invero rivolte, dunque, a fornire argomenti contrari a quelli posti dal rimettente a fondamento delle censure, \u0026#171;sicch\u0026#233; non ostano all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di queste ma devono essere pi\u0026#249; propriamente rimesse all\u0026#8217;esame del merito\u0026#187; (sentenza n. 250 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Tanto Federfarma quanto Federfarma Marche, infine, lamentano che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione sarebbe carente anche in punto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo Federfarma, il TAR Marche non avrebbe chiarito se la dichiarazione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate sia decisiva per annullare la delibera della Giunta regionale oggetto del ricorso giurisdizionale amministrativo o per pronunciarsi sulla domanda risarcitoria in quella sede proposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle rispettive memorie illustrative, entrambe le parti hanno, poi, rilevato che il giudice rimettente ha affermato che, in caso di accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, dovrebbe chiamarsi in giudizio anche lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, cui sarebbe ascrivibile la responsabilit\u0026#224; aquiliana per l\u0026#8217;aver adottato norme costituzionalmente illegittime. Si tratterebbe di affermazione contrastante con la giurisprudenza tanto della Corte di cassazione quanto del Consiglio di Stato, che hanno ripetutamente escluso che possa configurarsi una responsabilit\u0026#224; dello Stato per l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; legislativa dichiarata costituzionalmente illegittima: ne conseguirebbe l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, perch\u0026#233; la responsabilit\u0026#224; statale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2043 del codice civile, andrebbe comunque negata, quale che sia l\u0026#8217;esito del presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure questa eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio a quo, infatti, il TAR Marche \u0026#232; innanzitutto chiamato a valutare la legittimit\u0026#224; del provvedimento con il quale la Giunta regionale ha annullato in autotutela la deliberazione che recava l\u0026#8217;accordo con le parafarmacie marchigiane. Tanto basta a radicare la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, poich\u0026#233; il contrasto di quella deliberazione con le disposizioni censurate \u0026#232; il \u0026#171;presupposto essenziale\u0026#187; che ha portato la Regione Marche a esercitare il potere di annullamento. Le ulteriori valutazioni prognostiche del giudice rimettente sulle conseguenze dell\u0026#8217;eventuale dichiarazione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale sulla diversa domanda di condanna della Regione Marche al risarcimento dei danni \u0026#8211; al di l\u0026#224; d\u0026#8217;ogni considerazione sulla loro correttezza, che non spetta a questa Corte apprezzare \u0026#8211; non sono dunque tali da inficiare il giudizio sulla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, la cui risoluzione \u0026#232;, essa sola, determinante per giudicare della legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto della Giunta regionale oggetto principale del ricorso giurisdizionale amministrativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, deve rilevarsi che, successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, l\u0026#8217;art. 41 Cost. \u0026#232; stato modificato dalla legge di revisione costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente), la quale ha previsto \u0026#8211; per quel che qui interessa \u0026#8211; che l\u0026#8217;iniziativa economica privata non pu\u0026#242; svolgersi in modo da recare danno alla salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa modifica di detto parametro costituzionale non \u0026#232; tale, tuttavia, da giustificare una restituzione degli atti per ius superveniens che consenta al giudice a quo di valutare gli effetti della revisione costituzionale sulla non manifesta infondatezza (ordinanze n. 150 del 2012, n. 307 e n. 95 del 2000), anche alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte in tema di libert\u0026#224; di iniziativa economica privata e tutela della salute (sentenze n. 20 del 1978, n. 137 del 1971, n. 21 del 1964, n. 11 del 1960 e n. 29 del 1957).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Secondo il costante orientamento di questa Corte, si \u0026#232; in presenza di una violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#171;qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversit\u0026#224; di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili\u0026#187; (ex plurimis, sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018, n. 71 del 2015); nel qual caso \u0026#232; insindacabile la discrezionalit\u0026#224; del legislatore (sentenza n. 340 del 2004), sempre entro il limite generale dei principii di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 192 e n. 79 del 2016, n. 85 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo censura l\u0026#8217;art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020 nel convincimento che il legislatore, in relazione alla possibilit\u0026#224; di effettuare i test anti COVID-19 ivi previsti, abbia trattato ingiustificatamente in modo diverso due soggetti giuridici, farmacie e cosiddette parafarmacie, che si troverebbero in situazioni sostanzialmente identiche, poich\u0026#233; tanto le une quanto le altre sarebbero in grado di erogare le prestazioni in discorso, stante la presenza in entrambe di farmacisti abilitati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl quadro normativo, tuttavia, impedisce di affermare che si sia dinanzi alla \u0026#171;esistenza di una identit\u0026#224; di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la disciplina impugnata determini una disparit\u0026#224; di trattamento normativo rilevante agli effetti dell\u0026#8217;art. 3 della Costituzione\u0026#187; (sentenza n. 340 del 2004): l\u0026#8217;esistenza di elementi comuni a farmacie e parafarmacie \u0026#8211; e, nel caso di specie, la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe \u0026#8211; non \u0026#232; tale da mettere in dubbio \u0026#171;che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza\u0026#187; (sentenza n. 216 del 2014) e di violazione del principio di uguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Le cosiddette parafarmacie, infatti, sono esercizi commerciali, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell\u0026#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che, secondo quanto disposto dall\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, \u0026#171;possono effettuare attivit\u0026#224; di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione [\u0026#8230;] e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l\u0026#8217;esercizio\u0026#187; (comma 1), e sempre che la vendita sia \u0026#171;effettuata nell\u0026#8217;ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l\u0026#8217;assistenza personale e diretta al cliente di uno o pi\u0026#249; farmacisti abilitati all\u0026#8217;esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine\u0026#187; (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe farmacie, invece, erogano l\u0026#8217;assistenza farmaceutica (art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante \u0026#171;Istituzione del servizio sanitario nazionale\u0026#187;), oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e svolgono, dunque, un \u0026#171;servizio di pubblico interesse\u0026#187; (sentenza n. 312 del 1983; analogamente, sentenza n. 29 del 1957), preordinato al fine di \u0026#171;garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l\u0026#8217;indubbia natura commerciale dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; del farmacista\u0026#187; (sentenza n. 87 del 2006, confermata successivamente, tra le tante, dalla sentenza n. 216 del 2014). I farmacisti titolari di farmacia, pertanto, sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio (sentenza n. 448 del 2006; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 24 novembre 2004, n. 22119).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe farmacie, dunque, rientrano nell\u0026#8217;ambito del servizio sanitario nazionale (SSN), di cui fanno parte (artt. 25 e 28 della legge n. 833 del 1978), e sono dislocate sul territorio secondo il sistema di pianificazione di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), il quale, dettando la specifica proporzione di una farmacia ogni 3300 abitanti (art. 1, comma secondo), \u0026#232; volto ad \u0026#171;assicurare l\u0026#8217;ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di agevolare la maggiore tutela della salute dei cittadini\u0026#187; (sentenza n. 4 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; anche in ragione di questa diffusione sull\u0026#8217;intero territorio nazionale delle farmacie \u0026#8211; frutto dell\u0026#8217;applicazione del criterio del contingentamento nella determinazione del numero delle sedi farmaceutiche \u0026#8211; che il legislatore delegato, con il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell\u0026#8217;ambito del Servizio sanitario nazionale, nonch\u0026#233; disposizioni in materia di indennit\u0026#224; di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell\u0026#8217;articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), ha previsto che, in aggiunta all\u0026#8217;assistenza farmaceutica, \u0026#171;nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria [siano] erogati dalle farmacie pubbliche e private nell\u0026#8217;ambito del Servizio Sanitario Nazionale\u0026#187;, come indicati nella legge di delegazione (art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante \u0026#171;Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u0026#224; nonch\u0026#233; in materia di processo civile\u0026#187;); e, tra questi, la partecipazione \u0026#171;al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivit\u0026#224; del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta\u0026#187; (art. 1, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 153 del 2009), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;effettuazione \u0026#171;di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;autocontrollo\u0026#187; (art. 1, comma 2, lettera e, del d.lgs. n. 153 del 2009). In tal modo \u0026#8211; ed \u0026#232; ci\u0026#242; che maggiormente rileva in questa sede \u0026#8211; \u0026#171;l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dalle farmacie non \u0026#232; pi\u0026#249; ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi\u0026#187; (sentenza n. 66 del 2017), la cui determinazione avviene nell\u0026#8217;ambito dei princ\u0026#236;pi fondamentali, stabiliti dal legislatore statale, in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, perch\u0026#233; \u0026#171;finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualit\u0026#224; dei [relativi] servizi in tutto il territorio\u0026#187; (sentenza n. 66 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La rilevata differenziazione di sistema, sotto i profili del regime e della posizione rivestita, rispettivamente nell\u0026#8217;ambito del SSN e sul mercato, da farmacie e cosiddette parafarmacie, consente gi\u0026#224; di escludere che le disposizioni censurate trattino diversamente situazioni eguali. Tale differenziazione, del resto, non \u0026#232; negata in linea generale dalla stessa difesa delle parafarmacie, la quale deduce, peraltro, che le diversit\u0026#224; in questione attengono a piani diversi e non sarebbero idonee a giustificare la mancata previsione della possibilit\u0026#224;, anche per le parafarmacie, di effettuare i test di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;invocato scrutinio di costituzionalit\u0026#224; va dunque svolto sul piano della ragionevolezza delle disposizioni censurate, non sussistendo, secondo la prospettazione del rimettente, un giustificato motivo per escludere le parafarmacie dalla possibilit\u0026#224; di effettuare test sierologici e tamponi antigenici rapidi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Questa Corte ha gi\u0026#224; rilevato come la diffusione del COVID-19 abbia richiesto al legislatore l\u0026#8217;introduzione di \u0026#171;nuove risposte normative e provvedimentali\u0026#187;, perch\u0026#233;, \u0026#171;a causa della rapidit\u0026#224; e della imprevedibilit\u0026#224; con cui il contagio si spande, ha imposto l\u0026#8217;impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire\u0026#187; (sentenza n. 37 del 2021). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni censurate \u0026#8211; che consentono solo alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, l\u0026#8217;effettuazione dei test ivi previsti \u0026#8211; sono esattamente parte della complessa e articolata reazione che lo Stato ha posto in essere per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e tutelare la salute della collettivit\u0026#224; tutta. A fronte di \u0026#171;un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che pu\u0026#242; venire contratto da chiunque\u0026#187; (sentenza n. 127 del 2022), \u0026#232; stato infatti necessario, tra le altre cose, erogare sull\u0026#8217;intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari, messi a punto per monitorare la circolazione del virus SARS-CoV-2. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; La scelta di avvalersi delle farmacie, quali soggetti del SSN, per la erogazione di nuovi servizi sanitari volti a contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2, d\u0026#8217;altronde, \u0026#232; frutto di una opzione legislativa di sistema che, al di l\u0026#224; d\u0026#8217;ogni valutazione puntuale, \u0026#232; ribadita e confermata negli interventi normativi successivi, i quali neppure hanno affidato detti servizi anche al diverso settore, eminentemente commerciale, delle parafarmacie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; il caso, in primo luogo, dell\u0026#8217;art. 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l\u0026#8217;esercizio in sicurezza di attivit\u0026#224; sociali ed economiche), convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126, il quale ha mantenuto in capo alle farmacie la possibilit\u0026#224; di effettuare test sierologici e tamponi antigenici rapidi, contestualmente estesa ad altre strutture sanitarie, le quali, significativamente, sono state individuate tra quelle \u0026#171;private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni a effettuare i medesimi test\u0026#187; (cos\u0026#236; il Protocollo d\u0026#8217;intesa tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario per l\u0026#8217;attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica COVID-19 e dette strutture sanitarie, del 6 agosto 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 1, comma 471, della legge n. 178 del 2020, come sostituito dall\u0026#8217;art. 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69, \u0026#232; stato poi previsto che nelle farmacie aperte al pubblico \u0026#8211; in via sperimentale per l\u0026#8217;anno 2021, termine successivamente prorogato per tutto l\u0026#8217;anno 2022 dall\u0026#8217;art. 12 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19) \u0026#8211; i farmacisti possono somministrare vaccini contro il virus SARS-CoV-2, trasmettendo poi \u0026#171;i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di opzioni normative che il legislatore, infine, ha ancor pi\u0026#249; di recente ribadito con l\u0026#8217;art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito nella legge 19 maggio 2022, n. 52. Con l\u0026#8217;inserimento, mediante il suddetto comma 8-bis, della lettera e-quater) nell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 153 del 2009, sono stati aggiunti, ai servizi erogati dalle farmacie nell\u0026#8217;ambito del SSN, tanto \u0026#171;la somministrazione, da parte di farmacisti [\u0026#8230;] di vaccini anti SARS-CoV-2\u0026#187;, quanto \u0026#171;l\u0026#8217;effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Questa Corte ritiene che la scelta di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, l\u0026#8217;effettuazione dei test previsti dalle norme impugnate, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza, rientri nella sfera della discrezionalit\u0026#224; legislativa e non sia censurabile per irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.4.\u0026#8211; Tale scelta si fonda, essenzialmente, sull\u0026#8217;inserimento delle farmacie nell\u0026#8217;organizzazione del servizio sanitario nazionale, che gi\u0026#224; consente loro di condividere con le autorit\u0026#224; sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCoinvolgendo nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; in discorso soltanto le farmacie, infatti, il legislatore si \u0026#232; affidato a soggetti, presenti e ordinatamente dislocati sull\u0026#8217;intero territorio nazionale in ragione delle esigenze della popolazione, che gi\u0026#224; fanno parte del servizio sanitario nazionale e che, in tale veste, sono stati chiamati a erogare servizi a forte valenza socio-sanitaria. Del resto \u0026#8211; come riconosce lo stesso TAR rimettente \u0026#8211; quelle di cui alle disposizioni censurate sono qualificabili \u0026#171;come vere e proprie prestazioni sanitarie\u0026#187;, il che peraltro \u0026#232; ulteriormente confermato dall\u0026#8217;inserimento all\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 153 del 2009 sulla cosiddetta farmacia dei servizi \u0026#8211; ad opera dell\u0026#8217;art. 1, comma 420, della medesima legge n. 178 del 2020 \u0026#8211; della lettera e-ter, che consente \u0026#171;l\u0026#8217;effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare\u0026#187;: prelievo che, come ha rilevato il Presidente del Consiglio dei ministri nell\u0026#8217;atto di intervento, \u0026#232; necessario per l\u0026#8217;espletamento dei test sierologici. Ebbene, non pu\u0026#242; allora dirsi irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di mantenere l\u0026#8217;erogazione dei servizi sanitari in discorso all\u0026#8217;interno del circuito del SSN e di non estenderla anche a soggetti che hanno a riferimento l\u0026#8217;ambito della distribuzione commerciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, inoltre, \u0026#232; stata contenuta e predeterminata la platea di soggetti che sono tenuti a trasmettere alle autorit\u0026#224; sanitarie i dati dei test antigenici rapidi; dati il cui trattamento rientra nell\u0026#8217;ambito della disciplina di cui all\u0026#8217;art. 9 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch\u0026#233; alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). In tal modo, sono stati chiamati a interfacciarsi con le autorit\u0026#224; sanitarie, attraverso sistemi informativi e telematici da loro gi\u0026#224; adoperati, soltanto soggetti \u0026#8211; le farmacie, appunto \u0026#8211; che, proprio perch\u0026#233; gi\u0026#224; inseriti nel SSN, di tali autorit\u0026#224; sono interlocutori abituali: aspetto, questo, tanto meno censurabile in termini di ragionevolezza, ove si pensi che la trasmissione di detti dati personali sensibili \u0026#232; funzionale anche all\u0026#8217;adozione, da parte delle autorit\u0026#224; sanitarie, di provvedimenti limitativi della libert\u0026#224; di circolazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 16 Cost. (sentenza n. 127 del 2022), che il legislatore pu\u0026#242; dunque ben ritenere richiedano un livello di \u0026#8220;certificazione\u0026#8221; riferibile a un soggetto gi\u0026#224; inserito nel sistema e che riveste \u0026#8211; come si \u0026#232; ricordato \u0026#8211; la qualifica di concessionario di un pubblico servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.5.\u0026#8211; Le predette considerazioni valgono anche a escludere che le disposizioni censurate siano, come sostenuto dal giudice rimettente, \u0026#171;in conflitto logico con la ratio sottesa alla normativa emergenziale, ossia quella di incrementare il numero di tamponi\u0026#187;. Se \u0026#232; vero che l\u0026#8217;estensione alle cosiddette parafarmacie della possibilit\u0026#224; di erogare le prestazioni in discorso avrebbe assai probabilmente determinato un aumento quantitativo dei test effettuati, ci\u0026#242; non vale, tuttavia, a rendere irragionevole la diversa scelta compiuta dal legislatore. Questi, infatti, ha, nella sua discrezionalit\u0026#224;, valutato maggiormente rispondente alla tutela della salute, da un lato, che tali test siano effettuati s\u0026#236; in un numero inferiore di luoghi, ma distribuiti sul territorio nazionale secondo logiche non meramente commerciali, bens\u0026#236; di adeguatezza rispetto alla popolazione, cui assicurare con continuit\u0026#224; l\u0026#8217;accesso a tali prestazioni sanitarie; dall\u0026#8217;altro, che la trasmissione dei dati relativi ai test sia effettuata da un numero limitato di soggetti, rendendo cos\u0026#236; pi\u0026#249; agevole la loro ricezione e gestione da parte delle autorit\u0026#224; sanitarie, anche sotto il gi\u0026#224; richiamato profilo dell\u0026#8217;adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA orientare la decisione legislativa non \u0026#232; stata, dunque, la figura professionale del farmacista \u0026#8211; n\u0026#233; la cosiddetta riserva di farmacia, relativa pi\u0026#249; propriamente alla vendita di determinati farmaci \u0026#8211; ma la valutazione che la limitazione alle sole farmacie della possibilit\u0026#224; di effettuare i test in questione fosse funzionale, per le ragioni anzidette, a un pi\u0026#249; efficace monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 e, pertanto, a garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio della Repubblica. In un quadro complesso, ove vengono in gioco diversi interessi e primo tra tutti la tutela della salute, l\u0026#8217;individuazione del relativo punto di equilibrio spetta al legislatore (sentenza n. 216 del 2014), e ove, come nel caso di specie, l\u0026#8217;esercizio della discrezionalit\u0026#224; legislativa non sia irragionevole, esso non \u0026#232; censurabile da questa Corte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La non irragionevolezza delle norme censurate vale altres\u0026#236; a escludere la violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost., prospettata, dallo stesso rimettente, in connessione alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. Il TAR Marche, infatti, muove dall\u0026#8217;assunto che si \u0026#232; in presenza di una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, la quale determina anche, senza un giustificato motivo, una limitazione della libert\u0026#224; di iniziativa economica delle cosiddette parafarmacie: non essendo fondato tuttavia l\u0026#8217;assunto, si rileva conseguentemente non fondato anche il correlato dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte, d\u0026#8217;altra parte, ha ripetutamente affermato che, in tema di restrizioni della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata, il limite insuperabile deve essere individuato \u0026#171;nell\u0026#8217;arbitrariet\u0026#224; e nell\u0026#8217;incongruenza \u0026#8211; e quindi nell\u0026#8217;irragionevolezza \u0026#8211; delle misure restrittive adottate per assicurare l\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale\u0026#187; (di recente, sentenza n. 218 del 2021). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; In senso analogo, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea ha ripetutamente sostenuto che esigenze di tutela della salute consentono agli Stati membri di disporre restrizioni alla libert\u0026#224; di stabilimento e alla tutela della concorrenza, sempre che assicurino la realizzazione dell\u0026#8217;obiettivo perseguito e non vadano oltre a quanto \u0026#232; necessario per raggiungerlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi specifico rilievo \u0026#232; la citata sentenza Venturini e altri, non a caso presa in considerazione anche dal TAR Marche, il quale proprio sulla sua base ha escluso che le disposizioni oggetto del presente giudizio siano in contrasto con la normativa dell\u0026#8217;Unione europea. In tale occasione la Corte di giustizia \u0026#8211; chiamata a rispondere a questione pregiudiziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 267 TFUE, sulla normativa italiana che impedisce alle cosiddette parafarmacie la possibilit\u0026#224; di vendere i medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica, normativa sulla quale peraltro si \u0026#232; pronunciata anche questa Corte con la sentenza n. 216 del 2014, escludendo che essa sia in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. \u0026#8211; ha osservato, tra l\u0026#8217;altro, che l\u0026#8217;importanza di tutelare la salute, idonea a giustificare restrizioni alla libert\u0026#224; di stabilimento, \u0026#171;\u0026#232; confermata dagli articoli 168, paragrafo 1, TFUE e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, in virt\u0026#249; dei quali, in particolare, nella definizione e nell\u0026#8217;attuazione di tutte le politiche ed attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;Unione \u0026#232; garantito un livello elevato di protezione della salute umana\u0026#187; (paragrafo 41); che \u0026#171;l\u0026#8217;apertura di farmacie sul territorio italiano \u0026#232; oggetto di un regime di pianificazione\u0026#187; (paragrafo 45), il quale \u0026#171;pu\u0026#242; rivelarsi indispensabile per colmare eventuali lacune nell\u0026#8217;accesso alle prestazioni sanitarie e per evitare una duplicazione nell\u0026#8217;apertura delle strutture, in modo che sia garantita un\u0026#8217;assistenza medica adeguata alle necessit\u0026#224; della popolazione, che copra tutto il territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate\u0026#187; (paragrafo 47); che, infine, e soprattutto, \u0026#171;secondo giurisprudenza costante della Corte, in sede di valutazione dell\u0026#8217;osservanza del principio di proporzionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;ambito della sanit\u0026#224; pubblica, occorre tenere conto del fatto che lo Stato membro pu\u0026#242; decidere il livello al quale intende garantire la tutela della sanit\u0026#224; pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Poich\u0026#233; tale livello pu\u0026#242; variare da uno Stato membro all\u0026#8217;altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalit\u0026#224;\u0026#187; (paragrafo 59).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi trattava, peraltro, di affermazioni che la Corte di Lussemburgo aveva ripetutamente compiuto nella propria giurisprudenza (tra le tante, grande sezione, sentenza 1\u0026#176; giugno 2010, nelle cause riunite C-570/07 e C-571/07, Blanco P\u0026#233;rez e Chao G\u0026#243;mez; grande sezione, sentenza 19 maggio 2009, nelle cause riunite C-171/07 e C\u0026#8211;172/07, Apotherkerkammer des Saarlandes e altri; grande sezione, sentenza 19 maggio 2009, in causa C-531/06, Commissione delle Comunit\u0026#224; europee contro Repubblica italiana; sentenza 11 settembre 2008, in causa C-141/07, delle Comunit\u0026#224; europee contro Repubblica federale tedesca; grande sezione, sentenza 10 marzo 2009, in causa C-169/07, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH) e che sono state reiterate anche in pronunce successive (si vedano, ad esempio, le sentenze della terza sezione, 1\u0026#176; ottobre 2020, in causa C-649/18, A e altri; 1\u0026#176; marzo 2018, in causa C-297/16, Colegiul Medicilor Veterinari din Rom\u0026#226;nia (CMVRO); e della quarta sezione, 13 febbraio 2014, in causa C-367/12, Sokoll-Seebacher).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, dunque, devono essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibili gli interventi di Farma DS Natura srls e altri e di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00278 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220708112450.pdf","oggetto":"Salute - Sanit\u0026#224; pubblica - Farmacie - Previsione che riserva alle sole farmacie, e non anche alle parafarmacie, l\u0027effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44914","titoletto":"Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Soggetti intervenienti nel giudizio principale successivamente all\u0027adozione dell\u0027ordinanza di rimessione - Qualifica di parti - Esclusione - Conseguente inammissibilità della loro costituzione nel giudizio costituzionale. (Classif. 111002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn base all\u0027art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all\u0027art. 3 delle Norme integrative, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che, alla data della sospensione del giudizio disposta con l\u0027ordinanza di rimessione, erano parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, con conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio di chi interviene nel giudizio principale solo successivamente all\u0027adozione dell\u0027ordinanza di rimessione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 85/2017 - mass. 39584; O. 14/2022 - mass. 44482; O. 24/2015 - mass. 38215\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, avente ad oggetto l\u0027art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, sono dichiarati inammissibili gli interventi di Farma DS Natura srls e altri e di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44915","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2020","data_nir":"2020-12-30","numero":"178","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"418","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2020","data_nir":"2020-12-30","numero":"178","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"419","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44915","titoletto":"Eguaglianza (principio di) - In genere - Individuazione della sua violazione - Criteri - Necessità di confrontare situazioni assimilabili - Necessità, comunque, che il legislatore rispetti i principi di proporzionalità e ragionevolezza. (Classif. 092001).","testo":"Si è in presenza di una violazione dell\u0027art. 3 Cost. qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili; nel qual caso è insindacabile la discrezionalità del legislatore, sempre entro il limite generale dei principii di proporzionalità e ragionevolezza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 71/2021 - mass. 43829; S. 85/2020 - mass. 43541; S. 13/2018 - mass. 39754; S. 71/2015 - mass. 38335; S. 192/2016 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e39015; S. 79/2016 - mass. 38820; S. 85/2013 - mass. 37050; S. 340/2004 - mass. 28841\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44916","numero_massima_precedente":"44914","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44916","titoletto":"Iniziativa economica privata (libertà di) - In genere - Possibili restrizioni - Limite - Divieto di scelte arbitrarie e incongrue (irragionevoli). (Classif. 136001).","testo":"In tema di restrizioni della libertà di iniziativa economica privata, il limite insuperabile deve essere individuato nell\u0027arbitrarietà e nell\u0027incongruenza - e quindi nell\u0027irragionevolezza - delle misure restrittive adottate per assicurare l\u0027utilità sociale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 218/2021 - mass. 44288\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44917","numero_massima_precedente":"44915","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44917","titoletto":"Sanità pubblica - Farmacie - Effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 - Possibilità che i test siano effettuati anche presso le parafarmacie - Omessa previsione - Denunciata violazione della libertà di iniziativa economica e del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell\u0027art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle c.d. parafarmacie, l\u0027effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. L\u0027esistenza di elementi comuni a farmacie e parafarmacie - e, nel caso di specie, la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe - non è tale da mettere in dubbio che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza: mentre le parafarmacie, infatti, sono esercizi commerciali, ai sensi dell\u0027art. 4, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 114 del 1998, le farmacie, invece, erogano l\u0027assistenza farmaceutica, oggi ricompresa tra i LEA ai sensi del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, e svolgono, dunque, un servizio di pubblico interesse, preordinato al fine di garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute per assicurare l\u0027ordinata copertura di tutto il territorio nazionale, restando marginale sia il carattere professionale sia l\u0027indubbia natura commerciale dell\u0027attività del farmacista; cosicché i farmacisti titolari di farmacia sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio. Inoltre, l\u0027attività svolta dalle farmacie è stata di recente estesa alla prestazione di servizi sanitari, la cui determinazione avviene nell\u0027ambito dei princìpi fondamentali, stabiliti dal legislatore statale, in materia di tutela della salute. Le disposizioni censurate sono parte della complessa e articolata reazione che lo Stato ha posto in essere per fronteggiare la diffusione del COVID-19; la scelta di avvalersi a tal fine solo delle farmacie, quali soggetti del SSN, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza - punto di equilibrio in un quadro complesso, ove vengono in gioco diversi interessi e primo tra tutti la tutela della salute - rientra nella sfera della discrezionalità legislativa, non censurabile per irragionevolezza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 37/2021 - mass. 43651; S. 66/2017 - mass. 39876; S. 216/2014 - mass. 38104; S. 448/2006 - mass. 30906; S. 87/2006 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e30231; S. 4/1996 - mass. 22075; S. 312/1983 - mass. 9631; S. 29/1957 - mass. 232\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44916","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2020","data_nir":"2020-12-30","numero":"178","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"418","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2020","data_nir":"2020-12-30","numero":"178","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"419","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42363","autore":"Campigli V.","titolo":"Sul rapporto tra tutela della salute e libera iniziativa economica la Corte costituzionale non muta la propria posizione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41889","autore":"Carpani G., Tedesco M. R.","titolo":"Ragionevolezza di una scelta contrastata: l\u0027attribuzione alle sole farmacie della possibilità di eseguire test e tamponi Covid-19","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.cortisupremeesalute.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41889_2022_171.pdf","nome_file_fisico":"171-2022 Carpani - Tedesco.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41578","autore":"Fares G.","titolo":"Il c.d. diritto delle farmacie è presidio dell\u0027art. 32 Cost.: nuove e significative conferme dalla Consulta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41578_2022_171.pdf","nome_file_fisico":"171-2022+altre_Fares.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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