HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:34
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 3.807691
    "namelookup_time" => 0.000414
    "connect_time" => 0.195708
    "pretransfer_time" => 1.520149
    "size_download" => 68431.0
    "speed_download" => 17971.0
    "starttransfer_time" => 3.335194
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 58120
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 1519952
    "connect_time_us" => 195708
    "namelookup_time_us" => 414
    "pretransfer_time_us" => 1520149
    "starttransfer_time_us" => 3335194
    "total_time_us" => 3807691
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770804776.3015
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:34"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:34 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Wed, 11 Feb 2026 10:12:58 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Wed, 11 Feb 2026 10:12:58 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2021","numero":"34","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"CORAGGIO","redattore":"BUSCEMA","relatore":"BUSCEMA","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"27/01/2021","data_decisione":"09/02/2021","data_deposito":"11/03/2021","pubbl_gazz_uff":"17/03/2021","num_gazz_uff":"11","norme":"Combinato disposto degli artt. 243 quater, c. 7°, e 243 bis, c. 5°, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.","atti_registro":"ord. 80/2020","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 34\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2021\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano  AMATO, Silvana  SCIARRA, Daria    de PRETIS, Nicol\u0026#242;   ZANON, Franco   MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio    PROSPERETTI, Giovanni  AMOROSO, Francesco  VIGAN\u0026#210;, Luca    ANTONINI, Stefano  PETITTI, Angelo   BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA, Maria Rosaria   SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater, comma 7, e 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), promosso dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, nel procedimento relativo al Comune di Buonabitacolo, con ordinanza del 6 dicembre 2019, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2020 indicata in epigrafe, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater, comma 7, e 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 81, 97, primo e secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 243-quater, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede che \u0026#171;[l]a mancata presentazione del piano entro il termine di cui all\u0026#8217;articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell\u0026#8217;approvazione del piano, l\u0026#8217;accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell\u0026#8217;ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l\u0026#8217;assegnazione al Consiglio dell\u0026#8217;ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 243-bis, comma 5, del medesimo decreto dispone che \u0026#171;[i]l consiglio dell\u0026#8217;ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivit\u0026#224; della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell\u0026#8217;organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti gi\u0026#224; presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all\u0026#8217;articolo 243-quater, comma 3, l\u0026#8217;amministrazione in carica ha facolt\u0026#224; di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all\u0026#8217;articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce di essere stato adito dal Comune di Buonabitacolo in sede di impugnazione della deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania n. 80/2019/PRSP del 15 aprile 2019 con cui, conformemente a quanto rilevato dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (pronunciatasi  in data 5 febbraio 2019, dopo oltre cinquecento giorni dalla richiesta), \u0026#232; stata accertata l\u0026#8217;intempestiva presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) da parte del Comune. Quest\u0026#8217;ultimo, infatti, ha presentato il PRFP il 7 settembre 2017, oltre il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal 30 maggio 2017, data in cui il Commissario straordinario aveva adottato la deliberazione, immediatamente esecutiva, di ricorrere alla procedura di riequilibrio, con conseguente necessario avvio, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 243-quater, comma 7, del t.u. enti locali, della procedura volta alla declaratoria di dissesto dell\u0026#8217;ente. Ci\u0026#242; a prescindere dalla circostanza che, in pendenza del termine perentorio indicato, si siano tenute le elezioni comunali e una nuova compagine amministrativa si sia insediata alla guida dell\u0026#8217;ente (il 30 giugno 2017) e nonostante l\u0026#8217;affermazione del Comune di aver, nel lasso temporale in cui \u0026#232; intervenuta la deliberazione impugnata (largamente oltre il termine ordinatorio di sessanta giorni normativamente previsti per il procedimento), ridotto notevolmente l\u0026#8217;originario squilibrio finanziario. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver deciso, con sentenza non definitiva, le questioni preliminari e pregiudiziali proposte dalle parti, aver affermato la propria legittimazione a sollevare incidente di costituzionalit\u0026#224;, aver sinteticamente illustrato la disciplina della procedura di riequilibrio finanziario \u0026#8211; segnatamente, nella sua scansione temporale \u0026#8211; e aver escluso di poter addivenire a un\u0026#8217;esegesi costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, il rimettente ne denuncia l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale per l\u0026#8217;automatismo di avvio della declaratoria del dissesto che esse determinerebbero a fronte del mero decorso del termine di novanta giorni per la deliberazione del piano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, risulterebbero violati gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. \u0026#8211; in quanto i principi di equilibrio e sana gestione finanziaria e di tutela del bilancio quale bene pubblico, presidiati dagli evocati parametri, finirebbero per essere inevitabilmente sacrificati dal diniego della procedura di riequilibrio, funzionale alla loro salvaguardia, e dal conseguente dissesto \u0026#8211; quando, durante la pendenza del termine per deliberare il piano, sia subentrata una nuova compagine amministrativa, la quale pu\u0026#242; acquisire consapevolezza dell\u0026#8217;effettiva situazione finanziaria e patrimoniale nonch\u0026#233; della misura dell\u0026#8217;indebitamento dell\u0026#8217;ente, solo dopo le opportune verifiche il cui esito viene riversato nella relazione di inizio mandato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e quando, nelle lungaggini del procedimento, l\u0026#8217;originaria situazione di squilibrio abbia perso attualit\u0026#224; in ragione della continua e inevitabile evoluzione delle condizioni finanziarie dell\u0026#8217;ente, dovute al dinamismo insito nella gestione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la necessit\u0026#224; di riconoscere all\u0026#8217;amministrazione subentrante un termine analogo a quello accordato dall\u0026#8217;art. 243-bis, comma 5, secondo periodo, t.u. enti locali per la rimodulazione del piano gi\u0026#224; presentato da quella precedente \u0026#8211; sessanta giorni decorrenti dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato \u0026#8211; ovvero di prevedere la possibilit\u0026#224; di una nuova valutazione, analoga a quella indicata per le altre fattispecie di avvio alla dichiarazione del dissesto previste dall\u0026#8217;art. 243-quater, comma 7, t.u. enti locali, quando la procedura di controllo sul piano si sia protratta in un arco temporale eccessivamente lungo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. risulterebbero violati anche in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1 Cost., per la stretta correlazione sussistente tra la sana gestione finanziaria dell\u0026#8217;ente e il mandato conferito agli amministratori dal corpo elettorale, atteso che il descritto automatismo, nelle ipotesi di subentro di una nuova compagine amministrativa, condizionerebbe il potere programmatorio di risanamento della situazione finanziaria ereditata dalle gestioni pregresse, esponendo l\u0026#8217;amministrazione subentrante a una responsabilit\u0026#224; politica oggettiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;automatismo contemplato dalle norme censurate confliggerebbe, altres\u0026#236;, con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) che, in ambito pubblicistico, si coniugherebbe con quello del buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.), in quanto l\u0026#8217;avvio al dissesto correlato al mero decorso del termine perentorio, inadeguato quando sia subentrata una nuova compagine amministrativa e quando non sia rispettata la tempistica di controllo normativamente impressa alla procedura, sarebbe conseguenza scollegata dalla reale situazione in cui versa l\u0026#8217;ente risultando, in tal modo, sproporzionata e non coerente con la ratio perseguita dalla procedura di riequilibrio, che \u0026#232; quella di conseguire il risanamento finanziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl combinato disposto delle disposizioni censurate violerebbe, inoltre, il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto alla compagine amministrativa subentrata in pendenza del termine per presentare il piano verrebbe riservato un trattamento deteriore sia rispetto a quello riconosciuto all\u0026#8217;amministrazione che operi in continuit\u0026#224;, sia rispetto all\u0026#8217;ipotesi in cui una nuova amministrazione subentri quando il piano sia gi\u0026#224; stato presentato da quella precedente e non ancora approvato dall\u0026#8217;organo di controllo, potendo, la nuova compagine, rimodularlo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, dopo aver acquisito contezza dell\u0026#8217;effettiva situazione finanziaria e patrimoniale dell\u0026#8217;ente. Di qui la necessit\u0026#224; del riconoscimento di un analogo margine temporale per la delibera del piano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice rimettente, l\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato anche per il fatto che, nelle ipotesi normativamente tipizzate dall\u0026#8217;art. 243-quater, comma 7, t.u. enti locali (intempestivit\u0026#224; della presentazione del piano, insostenibilit\u0026#224; dello stesso, suo andamento negativo, mancato raggiungimento del riequilibrio alla sua conclusione), l\u0026#8217;avvio al dissesto \u0026#232; subordinato a una valutazione di carattere finanziario della Corte dei conti soltanto negli ultimi tre casi, mentre nella prima ipotesi, che qui interessa, il dissesto opererebbe in modo automatico, indipendentemente da qualsiasi valutazione. La conseguenza comune del passaggio al dissesto, ad avviso del rimettente, sarebbe ragionevole laddove la valutazione di tardivit\u0026#224; del piano intervenga nei tempi normativamente stabiliti (che prevedono una valutazione a ridosso dell\u0026#8217;accertamento dello squilibrio strutturale operato dall\u0026#8217;ente medesimo con la delibera di ricorrere alla procedura di riequilibrio) non anche allorch\u0026#233; ci\u0026#242; non accada, come nel caso di specie, occorrendo, a distanza di molto tempo, una nuova disamina della situazione finanziaria. Di qui la necessit\u0026#224; di introdurre la previsione di un ulteriore momento valutativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla rilevanza, il rimettente evidenzia che l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate consentirebbe l\u0026#8217;accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti per lo scrutinio nel merito del piano; diversamente, l\u0026#8217;impugnativa andrebbe respinta e andrebbe accertato l\u0026#8217;obbligo del Comune di Buonabitacolo di deliberare il dissesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, l\u0026#8217;infondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA suo avviso, gli interventi di carattere manipolativo-additivo invocati dal rimettente, scalfendo entrambi la perentoriet\u0026#224; del termine previsto per la presentazione del piano di riequilibrio, sarebbero anzitutto inammissibili, in quanto involgerebbero scelte rimesse alla valutazione discrezionale del legislatore, connotate da un alto tasso di creativit\u0026#224; e non costituzionalmente obbligate, ben potendosi immaginare soluzioni diverse, volte a incidere sull\u0026#8217;ordinariet\u0026#224; dei termini che scandiscono le ulteriori fasi del procedimento o a introdurre ipotesi di silenzio significativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiesta di riconoscimento all\u0026#8217;amministrazione subentrante di un ulteriore termine sarebbe, altres\u0026#236;, inammissibile perch\u0026#233; il margine temporale di cui essa disponeva nella fattispecie concreta sarebbe stato idoneo a consentirle di presentare il piano entro il termine perentorio, situazione non verificatasi a causa di errore (ritenuto inescusabile dal giudice a quo con la sentenza non definitiva) in cui sarebbe incorsa l\u0026#8217;amministrazione comunale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale, sarebbe stato censurato unicamente l\u0026#8217;art. 243-quater, comma 7, t.u. enti locali e non anche l\u0026#8217;art. 243-bis, comma 5, cosicch\u0026#233; il riconoscimento di un ulteriore termine non conseguirebbe comunque all\u0026#8217;accoglimento della questione sul punto, ma richiederebbe un ulteriore intervento del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, le questioni sarebbero infondate, in quanto la perentoriet\u0026#224; del termine sancita dalla disposizione censurata sarebbe funzionale alle esigenze di certezza e concentrazione connaturate alla razionalit\u0026#224; e all\u0026#8217;efficienza di una procedura avviata a fronte di uno squilibrio finanziario dichiarato dal medesimo ente, a cui \u0026#232; necessario, ove possibile, porre tempestivo rimedio, pena, altrimenti, l\u0026#8217;avvio del dissesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;addizione volta a riconoscere un ulteriore termine alla compagine amministrativa subentrante implicherebbe la comparazione di situazioni disomogenee, in quanto funzionali al compimento di operazioni diverse in ordine al piano di riequilibrio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2020, indicata in epigrafe, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater, comma 7, e 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 81, 97, primo e secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme censurate, in combinato disposto tra loro, concorrono a disciplinare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali nonch\u0026#233; l\u0026#8217;esame del relativo piano e il controllo sulla sua attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 243-quater, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede che \u0026#171;[l]a mancata presentazione del piano entro il termine di cui all\u0026#8217;articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell\u0026#8217;approvazione del piano, l\u0026#8217;accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell\u0026#8217;ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l\u0026#8217;assegnazione al Consiglio dell\u0026#8217;ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 243-bis, comma 5, del medesimo decreto dispone che \u0026#171;[i]l consiglio dell\u0026#8217;ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivit\u0026#224; della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell\u0026#8217;organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti gi\u0026#224; presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di  cui all\u0026#8217;articolo 243-quater, comma 3, l\u0026#8217;amministrazione in carica ha facolt\u0026#224; di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all\u0026#8217;articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice rimettente, il combinato disposto degli artt. 243-quater, comma 7, e 243-bis, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 violerebbe gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. nella parte in cui non consentirebbe agli enti locali di avvalersi del termine di sessanta giorni per deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (termine riconosciuto, come visto, dal medesimo art. 243-bis, comma 5, secondo periodo, per la rimodulazione del piano, alle amministrazioni insediatesi dopo che esso sia stato presentato dalla precedente amministrazione) quando, durante la pendenza del termine per deliberare il piano, sia subentrata una nuova compagine amministrativa, \u0026#171;e comunque\u0026#187; quando, essendosi protratto eccessivamente il procedimento di controllo del piano, l\u0026#8217;originaria situazione di squilibrio abbia perso attualit\u0026#224; in ragione della continua evoluzione delle condizioni finanziarie dell\u0026#8217;ente. Ci\u0026#242; in quanto i principi di equilibrio e sana gestione finanziaria e di tutela del bilancio quale bene pubblico, presidiati dagli evocati parametri, finirebbero per essere inevitabilmente sacrificati, mentre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sarebbe, invece, finalizzata proprio alla salvaguardia di tali principi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme censurate violerebbero gli artt. 81, 97, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost., anche in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1 Cost., per la stretta correlazione sussistente tra la sana gestione finanziaria dell\u0026#8217;ente e il mandato conferito agli amministratori dal corpo elettorale, atteso che il descritto automatismo, nell\u0026#8217;ipotesi di subentro di una nuova compagine amministrativa, priverebbe la stessa di un margine temporale analogo a quello previsto dall\u0026#8217;art. 243-bis, comma 5, secondo periodo, t.u. enti locali e, in caso di eccessivo scostamento dai termini che scandiscono la cronologia del procedimento di riequilibrio, condizionerebbe il potere programmatorio di risanamento della situazione finanziaria ereditata dalle gestioni pregresse, esponendo l\u0026#8217;amministrazione subentrante a una responsabilit\u0026#224; politica oggettiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;automatismo contemplato dalle norme censurate confliggerebbe, altres\u0026#236;, con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con quello di buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.), in quanto l\u0026#8217;avvio automatico al dissesto correlato al mero decorso del termine perentorio \u0026#8211; inadeguato quando una nuova amministrazione sia subentrata e nel caso in cui la tempistica normativamente impressa alla procedura di controllo non sia stata rispettata \u0026#8211; sarebbe conseguenza scollegata dalla reale situazione finanziaria e patrimoniale dell\u0026#8217;ente e, quindi, sproporzionata e non coerente con la ratio perseguita dalla procedura di riequilibrio, che sarebbe proprio quella di rimediare alla situazione deficitaria dell\u0026#8217;amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl combinato disposto delle norme censurate risulterebbe in contrasto anche con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto alla compagine amministrativa subentrata in pendenza del termine per presentare il piano verrebbe riservato un trattamento diverso e deteriore, sia rispetto a quello riconosciuto all\u0026#8217;amministrazione che opera in continuit\u0026#224;, sia rispetto all\u0026#8217;ipotesi in cui una nuova amministrazione subentri quando il piano sia gi\u0026#224; stato presentato dalla precedente, cui \u0026#232; consentito di rimodularlo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, dopo aver acquisito contezza dell\u0026#8217;effettiva situazione finanziaria e patrimoniale dell\u0026#8217;ente locale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nuova compagine non disporrebbe, infatti, per cause a lei non imputabili, di un congruo lasso temporale per redigere ex novo il piano di riequilibrio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente ritiene violato l\u0026#8217;art. 3 Cost. anche perch\u0026#233;, mentre nella prima delle ipotesi tipizzate dall\u0026#8217;art. 243-quater, comma 7, t.u. enti locali \u0026#8211; mancata presentazione del piano \u0026#8211; l\u0026#8217;avvio al dissesto opererebbe in modo del tutto automatico, indipendentemente da qualsiasi valutazione finanziaria dell\u0026#8217;organo di controllo, negli altri casi \u0026#8211; insostenibilit\u0026#224; del piano, suo andamento negativo, mancato raggiungimento del riequilibrio alla sua conclusione \u0026#8211; il dissesto \u0026#232; subordinato a una valutazione di carattere finanziario da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti. In tal modo si realizzerebbe una discriminazione nel trattamento delle varie fattispecie il cui verificarsi provoca il dissesto dell\u0026#8217;ente locale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La disamina delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate richiede una preliminare, sia pur sintetica, illustrazione del contesto normativo in cui si inseriscono le disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 243-bis, comma l, t.u. enti locali stabilisce che i Comuni e le Province per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 t.u. enti locali non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto predissesto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal caso l\u0026#8217;ente locale deve approvare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivit\u0026#224; della delibera di ricorso alla procedura, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) di durata compresa tra quattro e venti anni, incluso quello in corso, corredato del parere dell\u0026#8217;organo di revisione economico-finanziaria (art. 243-bis, comma 5). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo quanto disposto dal successivo art. 243-quater, comma 1, \u0026#232; compito della Commissione per la stabilit\u0026#224; finanziaria di cui all\u0026#8217;art. 155 t.u. enti locali provvedere allo svolgimento dell\u0026#8217;istruttoria entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano; istruttoria che consiste nella ponderazione dei dati di natura finanziaria, storici e previsionali, per la valutazione delle misure previste nel piano ai fini del riequilibrio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale istruttoria \u0026#232; necessaria per consentire alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di pronunciarsi \u0026#8211; entro trenta giorni dalla data di ricezione della relazione finale della richiamata Commissione \u0026#8211; sulla legittimit\u0026#224; del piano di riequilibrio, ossia sulla sua congruit\u0026#224; rispetto al fine di ripristinare l\u0026#8217;equilibrio del bilancio, sulla copertura della spesa nell\u0026#8217;intero periodo di rientro, sul rispetto dei limiti di indebitamento che vietano di utilizzare i prestiti per la copertura della spesa corrente e, pi\u0026#249; in generale, sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionali, eurounitari e convenzionali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl controllo che la sezione regionale della Corte dei conti deve svolgere per verificare l\u0026#8217;attuazione del piano di riequilibrio si fonda \u0026#8211; come prescrivono le norme del Titolo VIII del testo unico sugli enti locali \u0026#8211; sull\u0026#8217;andamento dei conti dell\u0026#8217;ente in predissesto, attivit\u0026#224; che deve essere formalizzata in una pronuncia con cadenza temporale coerente con il controllo di legittimit\u0026#224;-regolarit\u0026#224; sul bilancio preventivo e successivo previsto dall\u0026#8217;art. 148 t.u. enti locali, come sostituito dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonch\u0026#233; ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, questa Corte ha pi\u0026#249; volte ricordato che i controlli \u0026#171;del titolo VIII del TUEL (artt. 243-bis rubricato \u0026#8220;Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale\u0026#8221;; 243-quater rubricato \u0026#8220;Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione\u0026#8221;; [\u0026#8230;] 246 \u0026#8220;Deliberazione di dissesto\u0026#8221;; 248 rubricato \u0026#8220;Conseguenze della dichiarazione di dissesto\u0026#8221;) consistono appunto in controlli di legittimit\u0026#224;-regolarit\u0026#224; se non addirittura in attribuzioni di natura giurisdizionale. Appartengono alla prima categoria: a) la determinazione di misure correttive per gli enti in predissesto (art. 243-bis, comma 6, lettera a, del TUEL); b) l\u0026#8217;approvazione o il diniego del piano di riequilibrio (art. 243-quater, comma 3, del TUEL); c) gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto (art. 243-quater, comma 7, del TUEL)\u0026#187; (sentenza n. 228 del 2017). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stato, altres\u0026#236;, sottolineato che i controlli di legittimit\u0026#224;-regolarit\u0026#224; \u0026#8211; sia quelli inerenti al dissesto, sia quelli sui bilanci preventivi e successivi \u0026#8211; ove tempestivamente attivati, potrebbero interdire quelle disfunzioni degenerative dell\u0026#8217;equilibrio dei bilanci che hanno indotto pi\u0026#249; volte il legislatore a intervenire per il prolungamento dei tempi di riequilibrio oltre quelli fisiologici fissati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42\u0026#187; (in tal senso, sentenza n. 115 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl complesso impianto normativo di riferimento muove dalla ratio unitaria di evitare il dissesto attraverso un fattivo e coerente comportamento economico-finanziario dell\u0026#8217;ente locale nel tempo ipotizzato di rientro dal deficit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale contesto teleologico rientra il controllo di legittimit\u0026#224;-regolarit\u0026#224; sui bilanci preventivi e successivi, poich\u0026#233; tale coerente comportamento nel tempo previsto per il risanamento deve trovare puntuale riscontro in ciascuno dei bilanci preventivi e successivi del predetto periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il rimettente si duole del fatto che il combinato disposto degli artt. 243-quater, comma 7, e 243-bis, comma 5, t.u. enti locali non permetta alla nuova amministrazione, insediatasi in pendenza del termine per la presentazione del PRFP, di predisporlo entro sessanta giorni dalla relazione di inizio mandato, cos\u0026#236; come consentito alle nuove amministrazioni per l\u0026#8217;eventuale rimodulazione del piano deliberato dall\u0026#8217;amministrazione precedente, correlando automaticamente il dissesto dell\u0026#8217;ente all\u0026#8217;inutile decorso del termine originario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo prospetta, altres\u0026#236;, la possibilit\u0026#224; di prevedere, nel caso in cui l\u0026#8217;istruttoria del piano si sia protratta oltre i termini ordinatori stabiliti dal legislatore, un esame, da parte della sezione regionale di controllo, del piano di rientro dal deficit sulla base della situazione economico-finanziaria esistente al momento del giudizio di sua competenza e non di quella esistente all\u0026#8217;epoca della richiesta formulata dalla precedente amministrazione. Ci\u0026#242; per evidenti motivi di carattere funzionale e di ragionevolezza: la situazione dell\u0026#8217;ente locale potrebbe essere mutata, anche positivamente, per effetto della gestione successiva o di motivi estrinseci allo stesso andamento della gestione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI due interventi sono prospettati in via gradata come dimostrato dalla locuzione \u0026#171;e comunque\u0026#187; impiegata dal rimettente, relegando, in tal modo, la seconda addizione a un ruolo meramente subordinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto evidenziato, \u0026#232; indubbio che le norme censurate influiscano in modo determinante sulla decisione del giudice rimettente in quanto, in applicazione del loro combinato disposto, egli dovrebbe ritenere tardiva la presentazione del piano (intervenuta oltre il termine di novanta giorni dalla delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio da parte del Commissario straordinario), con conseguente automatico avvio dell\u0026#8217;ente locale al dissesto, mentre l\u0026#8217;uno o l\u0026#8217;altro intervento additivo consentirebbero la valutazione del PRFP nel merito. Di qui la rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali considerazioni, peraltro, escludono di per s\u0026#233; che, come eccepito dal Presidente del Consiglio dei ministri, possa assumere rilievo l\u0026#8217;asserita congruit\u0026#224; della porzione residua del termine previsto per la presentazione del piano e la circostanza che esso non sia stato rispettato per errore inescusabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce altres\u0026#236; l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate, in quanto gli interventi manipolativo-additivi invocati non sarebbero costituzionalmente obbligati, implicando scelte rimesse alla valutazione discrezionale del legislatore, connotate da un alto tasso di creativit\u0026#224;, ben potendosi immaginare soluzioni diverse. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; ormai costante l\u0026#8217;orientamento di questa Corte secondo cui \u0026#171;l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni \u0026#232; condizionata non tanto dall\u0026#8217;esistenza di un\u0026#8217;unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell\u0026#8217;ordinamento di una o pi\u0026#249; soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore\u0026#187; (ex plurimis, sentenza n. 224 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambe le addizioni prospettate rispettano il citato requisito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima corrisponde al termine che, sempre nell\u0026#8217;ambito della procedura di riequilibrio finanziario, viene riconosciuto proprio alla compagine amministrativa subentrante per la rimodulazione di un piano gi\u0026#224; presentato ma non ancora approvato (art. 243-bis, comma 5, secondo periodo, t.u. enti locali), con decorrenza dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato di cui all\u0026#8217;art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sua volta, l\u0026#8217;addizione richiesta in via subordinata risulta coerente con le altre ipotesi di avvio al dissesto previste dall\u0026#8217;art. 243-quater, comma 7, t.u. enti locali (il diniego dell\u0026#8217;approvazione del piano; l\u0026#8217;accertamento del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi da esso fissati; il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell\u0026#8217;ente al termine del periodo di durata del piano stesso), poich\u0026#233; ciascuna di esse implica una valutazione di tipo finanziario quale quella che l\u0026#8217;addizione mira a introdurre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;ulteriore eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, secondo cui le censure riguarderebbero unicamente l\u0026#8217;art. 243-quater, comma 7, e non anche l\u0026#8217;art. 243-bis, comma 5, t.u. enti locali, dalla prospettazione del ricorrente si ricava, al contrario, che anche quest\u0026#8217;ultimo \u0026#232; coinvolto nelle questioni sollevate, in quanto a essere inficiato dal dubbio di costituzionalit\u0026#224; \u0026#232; proprio il combinato delle due disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, anche tale eccezione deve essere rigettata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso, passando all\u0026#8217;esame del merito delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, occorre evidenziare che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale \u0026#232; strettamente connessa all\u0026#8217;attuazione dei principi di equilibrio del bilancio e sana gestione finanziaria di cui agli artt. 1, 81, 97 e 119, primo comma, Cost., essendo finalizzata a superare le situazioni di squilibrio strutturale del bilancio e a riportare gli enti nelle condizioni di equilibrio e sostenibilit\u0026#224; della spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl PRFP costituisce un rimedio volto a impedire, attraverso la concreta determinazione di un graduale percorso di risanamento dell\u0026#8217;ente nel rispetto delle disposizioni vigenti, che lo squilibrio strutturale evolva nella pi\u0026#249; grave patologia del dissesto. Si tratta, in sostanza, di uno strumento che trova copertura costituzionale proprio nei parametri evocati dal rimettente, essendo funzionalmente orientato ad assicurare il principio di continuit\u0026#224; nella gestione amministrativa e dei servizi dell\u0026#8217;ente locale, in un contesto di legalit\u0026#224; finanziaria (in tal senso, sentenza n. 115 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il piano, proprio per la sua attitudine a conseguire l\u0026#8217;equilibrio tendenziale del bilancio, costituisce strumento di sintesi delle decisioni dell\u0026#8217;ente territoriale in ordine all\u0026#8217;acquisizione delle entrate e all\u0026#8217;individuazione degli interventi necessari a garantire l\u0026#8217;erogazione dei servizi pubblici alla collettivit\u0026#224;; rappresenta, altres\u0026#236;, un mezzo di verifica attraverso il quale \u0026#232; possibile confrontare i risultati conseguiti e valutare l\u0026#8217;operato degli amministratori nella gestione della crisi (sentenza n. 184 del 2016). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio della responsabilit\u0026#224; di mandato risulta ancor pi\u0026#249; articolato e bisognoso di una attuazione trasparente quando la nuova compagine dell\u0026#8217;ente locale si trova a fronteggiare una crisi gi\u0026#224; dichiarata dall\u0026#8217;amministrazione precedente e, in particolar modo, laddove il tempo impiegato per lo svolgimento dell\u0026#8217;istruttoria e di controllo del PRPF abbia consentito, come sostenuto dall\u0026#8217;ente locale nella fattispecie in esame, un miglioramento della situazione economico-finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; alla stregua di tali considerazioni che occorre valutare se il combinato delle disposizioni censurate vanifichi in radice la funzione della procedura di riequilibrio e sacrifichi gli interessi alla cui soddisfazione essa risponde, pregiudicando in concreto l\u0026#8217;equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria dell\u0026#8217;ente locale che, sotto tali profili, si trova nella particolare situazione di una transizione amministrativa geneticamente patologica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Rilevata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure formulate in riferimento all\u0026#8217;art. 2 Cost. per difetto di motivazione, occorre verificare se, nel merito, sia fondato il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale in relazione alla mancata previsione che anche alla compagine amministrativa insediatasi in pendenza del termine perentorio di novanta giorni \u0026#8211; senza che sia stato ancora predisposto e deliberato il PRFP \u0026#8211; sia consentito di avvalersi del termine di sessanta giorni, previsto per l\u0026#8217;eventuale rimodulazione del piano gi\u0026#224; deliberato dall\u0026#8217;amministrazione precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl combinato disposto degli artt. 243-quater, comma 7, e 243-bis, comma 5, t.u. enti locali, risulta in contrasto con gli artt. 1, 3, 81, 97, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Seguendo l\u0026#8217;ordine con cui le censure sono state sollevate dal rimettente, con riguardo alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., le disposizioni impugnate presentano un\u0026#8217;evidente irragionevolezza e determinano una disparit\u0026#224; di trattamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il primo profilo, rispetto all\u0026#8217;amministrazione che opera in continuit\u0026#224; \u0026#8211; la quale elabora il piano a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio da essa stessa deliberato \u0026#8211; quella successiva, pur ereditando un grave squilibrio e l\u0026#8217;assenza totale di un progetto di risanamento, si trova costretta a intervenire in un lasso temporale gravemente ridotto e potenzialmente insufficiente, poich\u0026#233; il termine di novanta giorni per deliberare il PRFP decorre da un momento anteriore a quello del suo insediamento, ossia dalla data della delibera di ricorrere alla procedura di riequilibrio assunta dalla precedente compagine. Mentre il legislatore ha tenuto presente la complessa interrelazione delle vicende temporali inerenti al procedimento di riequilibrio e alla successione nell\u0026#8217;esercizio del mandato elettorale per le amministrazioni che intendono rimodulare il piano precedentemente approvato, una coerente fattispecie legale non \u0026#232; stata presa in considerazione per il caso della procedura ereditata in assenza di un piano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento, la fattispecie normativa inerente all\u0026#8217;amministrazione che opera in continuit\u0026#224; non pu\u0026#242; essere assunta quale tertium comparationis in quanto strutturalmente diversa: il termine di novanta giorni, intercorrente tra la data di ricorso alla procedura di riequilibrio e quella di deliberazione del PRFP, si innesta in un procedimento in cui coincidono soggetto richiedente e soggetto che predispone il piano. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente va detto per l\u0026#8217;altra fattispecie legale riferita all\u0026#8217;amministrazione subentrante interessata alla rimodulazione del piano, per la quale l\u0026#8217;art. 243-bis, comma 5, secondo periodo, contempla un termine di sessanta giorni decorrente dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato di cui all\u0026#8217;art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011 \u0026#171;volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell\u0026#8217;indebitamento dei medesimi enti\u0026#187; (comma 1) e sulla base delle cui risultanze, in generale, \u0026#171;il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti\u0026#187; (comma 2, secondo periodo). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; di tale norma ad assumere la veste di tertium comparationis, perch\u0026#233; riguarda la medesima situazione di nuovo ingresso in pendenza del procedimento di risanamento e la correlata presa in carico della gestione amministrativo-contabile: ponendosi un\u0026#8217;identica esigenza di acquisire un\u0026#8217;apprezzabile conoscenza della reale situazione finanziaria e patrimoniale dell\u0026#8217;ente locale, nonch\u0026#233; della misura del relativo indebitamento \u0026#8211; elementi indefettibili per costruire un\u0026#8217;ipotesi di risanamento affidabile e credibile, coerente con la disciplina funzionale del predissesto \u0026#8211; risulta ingiustificato soddisfare tale necessit\u0026#224; accordando all\u0026#8217;amministrazione subentrante il termine per rimodulare il piano gi\u0026#224; deliberato e non anche per formularlo ex novo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; bene in proposito richiamare alcune delle operazioni pregnanti propedeutiche alla redazione del piano, indicative della complessa istruttoria dello stesso e del tempo necessario a provvedervi: \u0026#171;a) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell\u0026#8217;eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall\u0026#8217;ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; b) l\u0026#8217;individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell\u0026#8217;anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l\u0026#8217;equilibrio strutturale del bilancio, per l\u0026#8217;integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio a partire da quello in corso alla data di accettazione da parte dei creditori del piano; c) l\u0026#8217;indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. \u0026#200; altres\u0026#236; previsto [\u0026#8230;] che, ai fini della predisposizione del piano, l\u0026#8217;ente \u0026#232; tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell\u0026#8217;art. 194 del TUEL. Il perimetro costituzionale disegnato da tali disposizioni consiste nella funzionalit\u0026#224; della procedura a ridurre il deficit fino ad azzerarlo nel tempo prescritto. Ci\u0026#242; mediante la scansione del percorso attraverso i risultati conseguiti nei singoli esercizi attinenti al piano e la definizione di una proporzione accettabile dei sacrifici imposti alle future generazioni di amministrati affinch\u0026#233; l\u0026#8217;oneroso rientro dal disavanzo sia comunque compensato dal traguardo dell\u0026#8217;equilibrio, presupposto necessario per la sana amministrazione\u0026#187; (sentenza n. 115 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Quanto fin qui evidenziato comporta anche la fondatezza delle censure sollevate in riferimento agli artt. 1, 81, 97, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViola, infatti, i principi dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria dell\u0026#8217;ente, nonch\u0026#233; il mandato conferito agli amministratori dal corpo elettorale, l\u0026#8217;automatico avvio al dissesto quando una nuova amministrazione sia subentrata alla guida dell\u0026#8217;ente e, chiamata a farsi carico della pesante eredit\u0026#224; ricevuta dalle precedenti gestioni, non sia stata messa nella condizione di predisporre il PRFP per l\u0026#8217;assegnazione di un termine che decorre da epoca anteriore al suo insediamento ed \u0026#232; sganciato dal momento in cui acquisisce, con la sottoscrizione della relazione di inizio mandato, piena contezza della situazione finanziaria e patrimoniale dell\u0026#8217;ente e della misura dell\u0026#8217;indebitamento. Ci\u0026#242; finisce inevitabilmente per pregiudicare il potere programmatorio di risanamento della situazione finanziaria ereditata dalle gestioni pregresse con violazione dell\u0026#8217;art. 81, Cost., e impedisce di esercitare pienamente il mandato elettorale, confinando la posizione dei subentranti in una condizione di responsabilit\u0026#224; politica oggettiva, con pregiudizio dell\u0026#8217;art. 1 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre che contrario ai citati parametri e diseconomico, il meccanismo delineato dalla normativa censurata collide, altres\u0026#236;, con il principio di ragionevolezza (sotto un ulteriore profilo) e con l\u0026#8217;interdipendente principio di buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.), in quanto costituisce conseguenza sproporzionata e non coerente con la ratio sottesa alla procedura di riequilibrio, che \u0026#232; proprio quella di porre rimedio alla situazione deficitaria dell\u0026#8217;ente locale ove sia concretamente possibile, mettendo i nuovi depositari del mandato elettorale nella condizione di farsene pienamente carico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, la violazione del principio di ragionevolezza ben si coniuga con quello di buon andamento della pubblica amministrazione (ex plurimis, sentenze n. 247 e n. 169 del 2017 e n. 188 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La reductio ad legitimitatem del censurato combinato disposto ben pu\u0026#242; essere realizzata incidendo esclusivamente sull\u0026#8217;art. 243-bis, comma 5, t.u. enti locali, che va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine di cui al primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il PRFP nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all\u0026#8217;art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; \u0026#200; da sottolineare come la presente pronuncia, nel segmento della sua operativit\u0026#224;, contribuisca a semplificare la tormentata evoluzione legislativa delle norme regolanti l\u0026#8217;endemico fenomeno del dissesto degli enti locali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo modo, gli enti locali possono operare in coerenza con la situazione finanziaria in cui attualmente versano, permettendo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di valutare la congruit\u0026#224; del piano. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la pronuncia consente di collegare \u0026#8211; in ragione del principio di continuit\u0026#224; dei bilanci e della gestione finanziaria \u0026#8211; l\u0026#8217;eventuale redazione del PRFP con la situazione giuridico-economica esistente al momento dell\u0026#8217;effettiva assunzione del mandato realizzando la doverosa tensione verso un equilibrio strutturale che si conservi nel tempo, in ossequio al principio dell\u0026#8217;equilibrio tendenziale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Stante l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate in via principale, sono assorbite quelle prospettate dal giudice rimettente in via subordinata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all\u0026#8217;art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all\u0026#8217;art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater e 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 2 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u002711 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Enti locali deficitari o dissestati - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale [PRFP] e controllo sulla relativa attuazione - Mancata adozione del piano entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutivit\u0026#224; della delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - Previsto automatico avvio della procedura di dissesto.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43584","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Questioni proposte in via gradata - Conseguente ruolo subordinato della seconda rispetto alla prima - Ammissibilità.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 243-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 7, e 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, t.u. enti locali, le due questioni sono prospettate in via gradata come dimostrato dalla locuzione «e comunque» impiegata dal rimettente. Pertanto, la seconda è relegata a un ruolo meramente subordinato.","numero_massima_successivo":"43585","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"243","specificazione_articolo":"quater","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"243","specificazione_articolo":"bis","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43585","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Esclusione di intervento manipolativo, stante la presenza nell\u0027ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 243-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 7, e 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, t.u. enti locali, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità delle questioni sollevate, in quanto entrambe le addizioni prospettate rispettano il requisito della presenza nell\u0027ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027ammissibilità delle questioni proposte è condizionata non tanto dall\u0027esistenza di un\u0027unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell\u0027ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 224 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43586","numero_massima_precedente":"43584","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"243","specificazione_articolo":"quater","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"243","specificazione_articolo":"bis","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43586","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali deficitari - Adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) - Termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla relativa procedura - Nuova amministrazione, subentrata in pendenza del termine - Assegnazione di un nuovo termine di 60 giorni, decorrente dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, come previsto in caso di rimodulazione del piano già presentato dall\u0027amministrazione precedente - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione del mandato fiduciario conferito dal corpo elettorale, del principio di equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria, e del buon andamento dell\u0027azione amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 1, 3, 81, 97, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost., l\u0027art. 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, primo periodo, t.u. enti locali, nella parte in cui non prevede che, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all\u0027art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, in combinato disposto con il successivo art. 243-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 7, risulta in contrasto con i principi dell\u0027equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria dell\u0027ente e con il principio della responsabilità di mandato elettorale nella parte in cui commina l\u0027avvio al dissesto per l\u0027amministrazione subentrata alla guida dell\u0027ente, in assenza di un piano e senza la possibilità di predisporlo entro un congruo termine, in tal modo confinando la posizione dei subentranti in una condizione di responsabilità politica oggettiva, con pregiudizio dell\u0027art. 1 Cost. Il rispetto del principio della responsabilità di mandato comporta infatti una attuazione concreta e trasparente quando la nuova compagine dell\u0027ente locale si trova a fronteggiare una crisi già dichiarata dall\u0027amministrazione precedente. La dichiarazione parziale di incostituzionalità consente di collegare - in ragione del principio di continuità dei bilanci e della gestione finanziaria - l\u0027eventuale redazione del PRFP con la situazione giuridico-economica esistente al momento dell\u0027effettiva assunzione del mandato realizzando la doverosa tensione verso un equilibrio strutturale che si conservi nel tempo, in ossequio al principio dell\u0027equilibrio tendenziale. La norma censurata contrasta altresì con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, per la disparità di trattamento che realizza tra gli amministratori subentranti nelle more istruttorie del piano di rientro, per i quali è prevista la possibilità di rimodulare il piano stesso entro 60 giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato e quelli, analogamente subentranti, che si trovano ad operare in assenza di tale piano senza la facoltà di deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione di inizio mandato. La \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e del censurato combinato disposto ben può essere realizzata incidendo esclusivamente sull\u0027art. 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, t.u. enti locali. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 115 del 2020, n. 247 del 2017, n. 228 del 2017, n. 169 del 2017, n. 184 del 2016 e n. 188 del 2015\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl controllo che la sezione regionale della Corte dei conti deve svolgere per verificare l\u0027attuazione del piano di riequilibrio degli enti locali deficitari si fonda sull\u0027andamento dei conti dell\u0027ente in predissesto, attività che deve essere formalizzata in una pronuncia con cadenza temporale coerente con il controllo di legittimità-regolarità sul bilancio preventivo e successivo previsto dall\u0027art. 148-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. enti locali, e che deve trovare puntuale riscontro in ciascuno dei bilanci preventivi e successivi del predetto periodo in cui si svolge l\u0027istruttoria della Commissione di cui all\u0027art. 155 t.u. enti locali.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43587","numero_massima_precedente":"43585","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"243","specificazione_articolo":"bis","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43587","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali deficitari - Adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) - Termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla relativa procedura - Nuova amministrazione, subentrata in pendenza del termine - Assegnazione di un nuovo termine di 60 giorni, decorrente dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, come previsto in caso di rimodulazione del piano già presentato dall\u0027amministrazione precedente - Denunciata violazione di parametro costituzionale - Assenza di motivazione - Inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 243-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. enti locali, sollevata, in riferimento all\u0027art. 2 Cost., dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43586","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"243","specificazione_articolo":"quater","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"243","specificazione_articolo":"bis","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"38333","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 34/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1567","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"37018","autore":"Collevecchio M.","titolo":"Inizio del mandato e piano di riequilibrio negli enti locali. Aperture della Corte costituzionale per i nuovi amministratori in carica dopo la delibera consiliare di ricorso al piano di riequilibrio emanata dalla precedente amministrazione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"14","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"37018_2021_34.pdf","nome_file_fisico":"34-2021_Collevecchio.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40079","autore":"Rescigno G. U.","titolo":"Una sentenza che mostra con quali e quante disposizioni scritte vengono ricavati principi costituzionali non scritti, e perché anche la responsabilità politica può entrare nelle decisioni giuridiche","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"387","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41480","autore":"Scerbo R.","titolo":"La corte Costituzionale interviene ancora sui piani di riequilibrio dei Comuni","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittoeconti.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41480_2021_34.pdf","nome_file_fisico":"34-2021_Scerbo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]