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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell\u0026#8217;omesso esame da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica della petizione ex art. 50 della Costituzione, presentata alle Camere il 1\u0026#176; e il 7 settembre 2021 da 27.252 cittadini italiani, parte del corpo docente, studentesco e del personale della scuola di ogni ordine e grado e dell\u0026#8217;universit\u0026#224;, e avente ad oggetto la conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l\u0026#8217;esercizio in sicurezza delle attivit\u0026#224; scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti), promosso da Daniele Granara, in proprio e in qualit\u0026#224; di rappresentante dei firmatari della petizione, con ricorso depositato in cancelleria il 27 settembre 2021 e iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2021, fase di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 1\u0026#176; dicembre 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 27 settembre 2021 (reg. confl. poteri n. 5 del 2021), l\u0026#8217;avvocato Daniele Granara, in proprio e in qualit\u0026#224; di rappresentante di 27.252 cittadini italiani, parte del corpo docente, studentesco e del personale della scuola di ogni ordine e grado e dell\u0026#8217;universit\u0026#224;, firmatari della petizione presentata il 1\u0026#176; settembre 2021 alla Camera dei deputati (n. 820) \u0026#8211; assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali) \u0026#8211; e il successivo 7 settembre al Senato della Repubblica (n. 915) \u0026#8211; assegnata alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) \u0026#8211; e relativa al procedimento di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l\u0026#8217;esercizio in sicurezza delle attivit\u0026#224; scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 24 settembre 2021, n. 133 (legge di conversione pubblicata successivamente al ricorso), ha promosso, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 50, nonch\u0026#233; 67, 70 e 71 \u0026#8211; in relazione all\u0026#8217;art. 109 del regolamento della Camera dei deputati 18 febbraio 1971 e s.m.i. e agli artt. 140 e 141 del regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971 e s.m.i. \u0026#8211; e 117, primo comma, della Costituzione \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 3 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e al regolamento (UE) n. 2021/953, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, \u0026#171;su un quadro per il rilascio, la verifica e l\u0026#8217;accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell\u0026#8217;UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19\u0026#187; \u0026#8211; conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della I e della XII Commissione permanente della Camera dei deputati, della I e della X Commissione permanente del Senato della Repubblica, nella persona dei rispettivi presidenti, del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la petizione all\u0026#8217;origine del conflitto ha ad oggetto l\u0026#8217;introduzione con il d.l. n. 111 del 2021, come convertito, dell\u0026#8217;obbligo di certificazione verde COVID-19 (cosiddetto \u0026#8220;green pass\u0026#8221;), definita dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivit\u0026#224; economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021, n. 87, quale certificazione di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2, ovvero di effettuazione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (nel primo caso la certificazione ha una durata di 9 mesi, nel secondo di 6 mesi, nel terzo di 48 ore);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche attraverso la citata petizione i firmatari della stessa chiedevano di essere esonerati dall\u0026#8217;obbligo di certificazione verde, in ragione di quanto garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., opponendosi alla conversione del citato decreto-legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il disegno di legge di conversione \u0026#232; stato approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2021, in seguito all\u0026#8217;apposizione della questione di fiducia da parte del Governo, quindi trasmesso al Senato della Repubblica il 22 settembre 2021 e definitivamente approvato il 23 settembre 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in riferimento alla legittimazione dei proponenti, sarebbe evidente l\u0026#8217;eadem ratio della petizione e del referendum abrogativo, riguardo a cui, com\u0026#8217;\u0026#232; noto, questa Corte ha affermato la sussistenza dei requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in capo al Comitato promotore (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 69 del 1978);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, il diritto di petizione sarebbe un diritto funzionalizzato alla partecipazione del cittadino alla formazione della volont\u0026#224; statale e, quindi, all\u0026#8217;esercizio di un\u0026#8217;attribuzione costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ragione della funzione della petizione quale forma di controllo diretto del popolo sovrano sull\u0026#8217;operato dei propri rappresentanti, la qualificazione dei sottoscrittori come potere riconducibile allo Stato-comunit\u0026#224; potrebbe altres\u0026#236; ricollegarsi, per analogia, al potere di iniziativa legislativa ed emendativo del singolo parlamentare, legittimato a presentare conflitto di attribuzione nei confronti della Camera di appartenenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel caso di specie, i firmatari della petizione sarebbero mossi dalle \u0026#171;comuni necessit\u0026#224;\u0026#187; che l\u0026#8217;art. 50 Cost. esige, in quanto l\u0026#8217;onere del green pass inciderebbe sull\u0026#8217;esercizio delle loro libert\u0026#224; fondamentali e si porrebbe in violazione delle disposizioni costituzionali che le garantiscono (artt. 13, 16, 17, 19, 21, 32, 33, 34, 35 e 36 Cost.) e, prima ancora, di principi fondamentali della Costituzione (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11 Cost.), nonch\u0026#233; degli artt. 3 e 21 CDFUE e del regolamento n. 953/2021/UE;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, le Camere avrebbero dovuto obbligatoriamente tener conto della petizione presentata e discuterla, nonch\u0026#233; pronunciarsi sulla stessa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per contro, l\u0026#8217;omesso esame determinerebbe una violazione, oltre che dei gi\u0026#224; ricordati parametri costituzionali, anche degli artt. 67, 70 e 71 Cost., poich\u0026#233; avrebbe inciso sul potere di emendamento, ledendo nello specifico l\u0026#8217;art. 109 regol. Camera e gli artt. 140 e 141 regol. Senato, i quali imporrebbero l\u0026#8217;esame delle petizioni attinenti ai progetti di legge in abbinamento ai medesimi progetti, richiedendo, allo stesso modo degli emendamenti presentati dai parlamentari, non solo tale esame, ma anche una pronuncia delle Camere sul punto, cosa non avvenuta nel caso di specie;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche secondo il ricorrente, al fine di decidere sul conflitto di attribuzione, questa Corte dovrebbe sollevare innanzi a s\u0026#233; la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del d.l. n. 111 del 2021 (\u0026#232; richiamata l\u0026#8217;ordinanza n. 22 del 1960), in particolare dell\u0026#8217;art. 1, comma 6, e della legge di conversione medio tempore approvata, di cui sarebbe evidente la contrariet\u0026#224; al diritto europeo, agli obblighi internazionali e a diverse disposizioni costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella specie, il d.l. n. 111 del 2021, come convertito, nel richiedere il possesso della certificazione verde per coloro che accedono alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e alle universit\u0026#224;, imporrebbe surrettiziamente un obbligo vaccinale di cui non sussisterebbero i presupposti, poich\u0026#233; chi abbia scelto di non vaccinarsi, in ragione di una legittima libera scelta sancita espressamente dal citato regolamento n. 953/2021/UE, si troverebbe nella necessit\u0026#224; di dover effettuare un test ogni 48 ore, tenuto conto che il mancato possesso della certificazione preclude l\u0026#8217;accesso ai luoghi di lavoro e studio, potendo portare anche alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in primo luogo, sarebbero violati gli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 32, 33, 34, 35 e 36 Cost;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ai sensi dell\u0026#8217;art. 32 Cost., infatti, un trattamento sanitario potrebbe divenire obbligatorio con una disposizione di rango legislativo solo se di tale trattamento siano garantite sicurezza ed efficacia, poich\u0026#233; la tutela della collettivit\u0026#224; non potrebbe mai imporre il sacrificio del singolo, esponendolo a danni o a pericoli, salvo che il sacrificio medesimo non sia assunto dal singolo con il di lui consenso (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 118 del 1996);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;asserito obbligo vaccinale in questione sarebbe del tutto sui generis, innanzitutto perch\u0026#233; indiretto, poi in quanto il consenso informato alla somministrazione del vaccino in tal modo non sarebbe n\u0026#233; un consenso, essendo \u0026#171;estorto\u0026#187; con la \u0026#171;minaccia\u0026#187; del mancato accesso al luogo di lavoro o di studio e della sospensione senza retribuzione, n\u0026#233; informato, in quanto non sarebbero note le controindicazioni che potrebbero derivare dalla somministrazione dei vaccini, come confermerebbero le autorizzazioni condizionate rilasciate dall\u0026#8217;Agenzia europea per i medicinali (EMA) per i sieri vaccinali in commercio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche di tali sieri, infatti, non sarebbero garantite n\u0026#233; la sicurezza, n\u0026#233; l\u0026#8217;efficacia, poich\u0026#233; sarebbero parziali e non pienamente congruenti le informazioni relative all\u0026#8217;efficacia dei vaccini nell\u0026#8217;impedire la trasmissione del virus, la prevenzione dalla malattia e la durata della protezione, restando poco note le conseguenze, specie a lungo termine, della somministrazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, gli artt. 2, 3 e 32 Cost. risulterebbero violati anche sotto un ulteriore profilo, in quanto la misura non sarebbe idonea al raggiungimento dello scopo e, in ogni caso, sarebbe evidentemente sproporzionata, tenuto conto che l\u0026#8217;Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e la Commissione europea avrebbero ufficialmente dichiarato, in plurime occasioni e sedi istituzionali, di non sapere se la somministrazione del vaccino elimini o meno la contagiosit\u0026#224; del soggetto vaccinato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche a giustificare la vaccinazione obbligatoria, quindi, non vi sarebbero esigenze n\u0026#233; di prevenzione dei contagi, possibili anche dopo la vaccinazione, n\u0026#233; di sicurezza degli ambienti scolastico e universitario, ove il contagio potrebbe comunque diffondersi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbero altres\u0026#236; violati gli artt. 9, 21, 33 e 34 Cost., oltre all\u0026#8217;art. 13 CDFUE, venendo limitati la libert\u0026#224; di insegnamento e il diritto all\u0026#8217;istruzione, nonch\u0026#233; la libert\u0026#224; di ricerca scientifica, che non sarebbe promossa con riferimento ad altre plausibili e possibili soluzioni alla pandemia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbero lesi anche gli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., poich\u0026#233; il surrettizio obbligo vaccinale confliggerebbe con la tutela del principio lavoristico, valore fondante della Costituzione repubblicana, rendendo impossibile o eccessivamente oneroso l\u0026#8217;accesso al luogo di servizio e di studio, che invece dovrebbe essere completamente libero;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ancora, vi sarebbe una violazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e 19 Cost. \u0026#8211; in relazione alle Modificazioni al Concordato lateranense, accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 21 e, in particolare, all\u0026#8217;art. 9 dell\u0026#8217;Accordo \u0026#8211; con riferimento agli insegnanti di religione, impedendosi al docente riconosciuto idoneo dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; ecclesiastica e nominato d\u0026#8217;intesa con l\u0026#8217;autorit\u0026#224; scolastica il libero accesso al luogo di servizio e il correlato diritto degli studenti ad avvalersi dell\u0026#8217;insegnamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche violati sarebbero anche gli artt. 3, 21 e 52 CDFUE, il regolamento n. 953/2021/UE e l\u0026#8217;art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 1, comma 6, del d.l. n. 111 del 2021, come convertito, introdurrebbe una discriminazione delle persone non vaccinate per scelta, mentre l\u0026#8217;Assemblea parlamentare del Consiglio d\u0026#8217;Europa (risoluzione del 27 gennaio 2021, n. 2361, recante \u0026#171;Considerazioni sulla distribuzione e somministrazione dei vaccini contro il COVID-19\u0026#187;) e il pi\u0026#249; volte citato regolamento europeo n. 953/2021//UE avrebbero chiarito che il possesso di un certificato di vaccinazione non potrebbe costituire una condizione preliminare per l\u0026#8217;esercizio del diritto di libera circolazione o per l\u0026#8217;utilizzo di servizi di trasporto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;obbligo di green pass, infine, sarebbe lesivo anche del patrimonio costituzionale comune degli Stati membri dell\u0026#8217;Unione europea, in riferimento al principio personalista, al principio democratico, alla separazione dei poteri e al sistema di giustizia costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, il ricorrente chiede a questa Corte di accertare il diritto di presentare la citata petizione innanzi alle Camere, nonch\u0026#233; di accertare e dichiarare che non spettava: alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alle Commissioni permanenti I e XII della Camera dei deputati e alle Commissioni permanenti I e X del Senato della Repubblica, nonch\u0026#233; ai loro rispettivi presidenti, non esaminare la suddetta petizione; al Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri, porre la questione di fiducia sulla legge di conversione del d.l. n. 111 del 2021; al Presidente della Repubblica, emanare il d.l. n. 111 del 2021 e promulgare la legge di conversione dello stesso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per effetto, la parte ricorrente, previa disposizione di idonee misure cautelari ex art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), chiede di annullare: il d.l. n. 111 del 2021 e la legge di conversione medio tempore approvata; il parere favorevole della I e della XII Commissione permanente della Camera dei deputati e il parere favorevole della I e della X Commissione permanente del Senato della Repubblica; l\u0026#8217;atto di approvazione dell\u0026#8217;Aula della Camera dei deputati del 21 settembre 2021 e l\u0026#8217;atto di approvazione dell\u0026#8217;Aula del Senato della Repubblica del 23 settembre 2021; ogni atto dei poteri dello Stato intimati in relazione alla petizione presentata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in data 28 ottobre 2021, l\u0026#8217;avvocato Daniele Granara ha depositato un\u0026#8217;istanza di audizione alla camera di consiglio del 1\u0026#176; dicembre 2021, istanza rigettata con decreto del Presidente della Corte costituzionale 4 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, in questa fase del giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte \u0026#232; chiamata a verificare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, con sommaria delibazione limitata alla sola ammissibilit\u0026#224;, la sussistenza della materia del conflitto, ossia che il ricorso sia stato effettivamente promosso da organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Costituzione disciplina il diritto di petizione all\u0026#8217;art. 50, prevedendo che \u0026#171;[t]utti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale istituto si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le attribuzioni suscettibili di generare un conflitto, invece, non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all\u0026#8217;ordinamento della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, non a caso, anche nell\u0026#8217;ambito del diritto europeo, la petizione \u0026#232; oggetto di un diritto collegato alla cittadinanza europea, regolato dall\u0026#8217;art. 20 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e dall\u0026#8217;art. 44 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che prevedono la facolt\u0026#224; per i cittadini europei di presentare petizioni al Parlamento europeo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la presentazione di una petizione, a differenza di quanto preteso dal ricorrente, non determina un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, n\u0026#233; tantomeno di recepirne i contenuti, bens\u0026#236; un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti, come conferma la disciplina prevista nei regolamenti parlamentari;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, gli artt. 140 e 141 del regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971 e s.m.i. prevedono l\u0026#8217;assegnazione alla commissione competente per materia delle petizioni, le quali, se attinenti a disegni di legge gi\u0026#224; assegnati a commissioni, sono inviate alle stesse e discusse congiuntamente a tali disegni di legge, mentre, nelle altre ipotesi, le commissioni competenti possono deliberarne, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l\u0026#8217;archiviazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ai sensi dell\u0026#8217;art. 109 del regolamento della Camera dei deputati 18 febbraio 1971 e s.m.i., invece, le petizioni sono esaminate dalle commissioni competenti e il loro eventuale esame pu\u0026#242; concludersi con una risoluzione diretta a interessare il Governo ovvero con una decisione di abbinamento con un progetto di legge all\u0026#8217;ordine del giorno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la natura, il contenuto e gli effetti giuridici del diritto di petizione, dunque, lo differenziano nettamente dagli istituti invocati dalla parte ricorrente, quali l\u0026#8217;iniziativa legislativa popolare \u0026#8211; che costituisce una forma di esercizio di una attribuzione, quella dell\u0026#8217;iniziativa legislativa, che la inserisce all\u0026#8217;interno del procedimento di formazione della legge \u0026#8211; e, soprattutto, il referendum abrogativo, che consente agli elettori, attraverso un procedimento puntualmente disciplinato, di concorrere alla formazione di una decisione legislativa al di fuori delle aule parlamentari, con effetti giuridici diretti sull\u0026#8217;ordinamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche siffatti istituti, facenti parte dell\u0026#8217;ordinamento della Repubblica, sono espressione della volont\u0026#224; popolare, esercitata da quorum di elettori predefiniti dalla stessa Costituzione, mentre la petizione, proprio perch\u0026#233; mero diritto individuale, pu\u0026#242; essere presentata da qualsiasi cittadino e la sua natura non cambia, come accennato, ove sottoscritta da pi\u0026#249; cittadini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, non ci si trova innanzi a una funzione attribuita dalla Costituzione a un determinato numero di cittadini o elettori, ma, appunto, a un diritto del singolo, che mai potrebbe trovare tutela, quand\u0026#8217;anche impedito, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (tra le tante, si vedano le ordinanze n. 39 del 2019, n. 164 del 2018, n. 277 del 2017, n. 256 del 2016 e n. 121 del 2011), come gi\u0026#224; chiarito da questa Corte proprio con riferimento alla petizione (ordinanza n. 85 del 2009);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel caso specie, tra l\u0026#8217;altro, come ricordato nello stesso ricorso, la petizione \u0026#232; stata regolarmente ricevuta dalle Camere, numerata e assegnata alle commissioni competenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con particolare riferimento al Senato, in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 141 regol. Senato, l\u0026#8217;esame del disegno di legge di conversione del d.l. n. 111 del 2021 si \u0026#232; svolto in Commissione X, espressamente abbinato all\u0026#8217;esame della petizione n. 915, mentre alla Camera dei deputati (per cui l\u0026#8217;abbinamento, come gi\u0026#224; ricordato, risulta facoltativo ai sensi dell\u0026#8217;art. 109 regol. Camera) l\u0026#8217;esame si \u0026#232; svolto presso la Commissione XII, gi\u0026#224; assegnataria della petizione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di conseguenza, il conflitto \u0026#232; palesemente inammissibile, perch\u0026#233; privo tanto del requisito soggettivo quanto di quello oggettivo, risultando in realt\u0026#224; promosso al solo scopo di portare impropriamente all\u0026#8217;attenzione di questa Corte gli asseriti vizi di legittimit\u0026#224; costituzionale del d.l. n. 111 del 2021 e della legge di conversione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la mancanza dei requisiti di ammissibilit\u0026#224; del conflitto preclude l\u0026#8217;esame della richiesta di autorimessione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del d.l. n. 111 del 2021, come convertito, tra l\u0026#8217;altro manifestamente irrilevante, per la carenza del necessario nesso di pregiudizialit\u0026#224; tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio (si vedano la sentenza n. 313 del 2013 e l\u0026#8217;ordinanza n. 101 del 2000);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche resta assorbita l\u0026#8217;istanza di sospensione cautelare (ordinanze n. 198 e n. 197 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Petizioni alle Camere - Petizione presentata, in data 1\u0026#176; settembre 2021, alla Camera dei deputati [n. 820] e al Senato della Repubblica [n. 915], dall\u0027avv. prof. Daniele Granara e sottoscritta da n. 27.252 cittadini italiani [docenti, personale scolastico e universitario, studenti di ogni ordine e grado e delle Universit\u0026#224;] - Opposizione alla conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 [c.d. green pass] in ambito scolastico e universitario - Obbligo per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie e di quello universitario, nonch\u0026#233; per gli studenti universitari, del possesso e dell\u0027esibizione della certificazione verde COVID-19 - Obbligo per l\u0027accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nonch\u0026#233; alle strutture della formazione superiore, del possesso e dell\u0027esibizione della certificazione verde COVID-19.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44436","titoletto":"Parlamento - Petizione alle Camere - Natura giuridica dell\u0027istituto - Diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente - Tutela, mediante conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Esclusione - Assenza di un obbligo, presso le Camere, di esaminare o deliberare sulla petizione - Conseguente inammissibilità del conflitto (nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato relativo alla petizione popolare rivolta al procedimento di conversione di decreto-legge avente ad oggetto l\u0027obbligo di certificazione verde COVID-19 [c.d. green pass], sollevato dall\u0027avvocato Daniele Gradara, in proprio e come rappresentante dei firmatari della petizione, nei confronti di entrambe le Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, per lamentata violazione delle libertà fondamentali della persona, come riconosciute anche a livello europeo, delle prerogative parlamentari, della libertà di insegnamento, del diritto all\u0027istruzione e della libertà di ricerca scientifica, con richiesta alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge suddetto e della relativa legge di conversione). (Classif. 172001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl diritto di petizione, previsto dall\u0027art. 50 Cost., si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale; non ci si trova, infatti, innanzi a una funzione attribuita dalla Costituzione a un determinato numero di cittadini o elettori, ma a un diritto del singolo, che mai potrebbe trovare tutela, quand\u0027anche impedito, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 85/2009 - mass. 33258\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe attribuzioni suscettibili di generare un conflitto non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all\u0027ordinamento della Repubblica. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 39/2019 - mass. 42191; O. 164/2018 - mass. 40096; O. 277/2017 - mass. 39733; O. 256/2016 - mass. 39171; O. 121/2011 - mass. 35556\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa natura, il contenuto e gli effetti giuridici del diritto di petizione lo differenziano dagli istituti dell\u0027iniziativa legislativa e del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo dal momento che siffatti istituti, facenti parte dell\u0027ordinamento della Repubblica, sono espressione della volontà popolare, esercitata da \u003cem\u003equorum\u003c/em\u003e di elettori predefiniti dalla stessa Costituzione, mentre la petizione, proprio perché mero diritto individuale, può essere presentata da qualsiasi cittadino e la sua natura non cambia ove sottoscritta da più cittadini. La presentazione di una petizione non determina un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti, come conferma la disciplina prevista nei regolamenti parlamentari.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall\u0027avvocato Daniele Gradara, in proprio e come rappresentante dei firmatari della petizione relativa al procedimento di conversione del d.l. n. 111 del 2021, avente ad oggetto l\u0027obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass, nei confronti di entrambe le Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, in seguito all\u0027omesso esame da parte delle Camere della detta petizione. La mancanza dei requisiti di ammissibilità del conflitto preclude l\u0027esame della richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 111 del 2021, come convertito, tra l\u0027altro manifestamente irrilevante, per la carenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 313/2013 - mass. 37925; O. 101/2000 - mass. 25217\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"06/08/2021","data_nir":"2021-08-06","numero":"111","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"50","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"70","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"71","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta 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