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L. nella qualit\u0026#224; di esercente la responsabilit\u0026#224; genitoriale sul minore K.D.R. O., nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica e nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Maurilio Prioreschi per C. L., nella qualit\u0026#224; di esercente la responsabilit\u0026#224; genitoriale sul minore K.D.R. O., e gli avvocati dello Stato Salvatore Faraci e Erica Farinelli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 febbraio 2025, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 31, secondo comma, 117, primo comma, e 3 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera c\u003cem\u003e-bis\u003c/em\u003e), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povert\u0026#224; educativa e alla criminalit\u0026#224; minorile, nonch\u0026#233; per la sicurezza dei minori in ambito digitale), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e del codice penale (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sta procedendo nelle forme del giudizio abbreviato nei confronti di K. C. e A. U., imputati:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) del delitto di cui agli artt. 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e, commi primo, secondo e terzo, 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, primo comma, numeri 2) e 5), e 61, numeri 4) e 5), cod. pen., per aver costretto G. P. di anni sedici \u0026#8211; dopo averlo portato in un garage sottostante un supermercato, mediante la forza intimidatrice del gruppo e la minaccia consistita nell\u0026#8217;affermazione, da parte di S. H., \u0026#171;la devi fare sta cosa senn\u0026#242; passiamo alle mani\u0026#187; \u0026#8211; a subire atti sessuali, consistiti, da parte di S. H., nel penetrarlo nell\u0026#8217;ano con un bastone e nel costringerlo poi a inserire in bocca la medesima estremit\u0026#224; del bastone, colpendolo al contempo con uno schiaffo sulla nuca, mentre tutti lo colpivano con ripetuti sputi e riprendevano con i propri telefoni cellulari. Con l\u0026#8217;aggravante di aver adoperato sevizie e crudelt\u0026#224; nei confronti di un minore di anni diciotto, mediante l\u0026#8217;utilizzo di strumenti gravemente lesivi della salute della vittima profittando di circostanze di luogo e persona tali da ostacolare la privata difesa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) del delitto di cui agli artt. 110 e 600-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, primo comma, numero 1), cod. pen., perch\u0026#233;, in concorso tra loro, realizzavano mediante i propri telefoni cellulari, diffondendoli poi su gruppi \u003cem\u003eWhatsApp\u003c/em\u003e, video nei quali era ripreso G. P. nel compimento dei predetti atti sessuali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) del delitto di cui agli artt. 110 e 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., perch\u0026#233;, in concorso tra loro, con condotte reiterate, consistite nel porre in essere la condotta di cui al capo che precede, nonch\u0026#233;, in altra circostanza verificatasi in diversa data, nel deriderlo e percuoterlo ripetutamente, nel farlo sbattere pi\u0026#249; volte contro la serranda di una gioielleria, nel metterlo all\u0026#8217;interno di un cassonetto dell\u0026#8217;immondizia, nello spegnergli una sigaretta sul collo, nel gettargli contro un liquido, verosimilmente urina, molestavano G. P., cagionandogli un perdurante e grave stato d\u0026#8217;ansia e di paura e ingenerando in lui un fondato timore per la propria incolumit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl GUP del Tribunale per i minorenni di Roma riferisce che, disposto il giudizio immediato dal giudice per le indagini preliminari, in udienza erano stati esaminati gli imputati, i quali avevano ammesso i fatti, si erano dichiarati pentiti di quanto commesso, avevano narrato di essersi scusati con la persona offesa e cercato di esporre le ragioni delle loro azioni, pur senza voler minimizzare le proprie responsabilit\u0026#224;, e infine avevano chiesto la sospensione del processo con messa alla prova. In tale ultimo senso si era orientato anche il personale dell\u0026#8217;Ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM) presente in udienza e il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente osserva tuttavia che il fatto di cui al capo a) dell\u0026#8217;imputazione \u0026#232; stato commesso dopo l\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, sicch\u0026#233; resta \u003cem\u003eex lege \u003c/em\u003epreclusa la possibilit\u0026#224; per i richiedenti di essere ammessi alla prova. I difensori e il pubblico ministero avevano cos\u0026#236; chiesto di sollevare la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl GUP del Tribunale per i minorenni di Roma illustra, allora, le ragioni della rilevanza delle sollevate questioni. In difetto dell\u0026#8217;indicato comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, il Collegio avrebbe potuto delibare favorevolmente la richiesta di messa alla prova, giacch\u0026#233;, sulla base degli elementi agli atti e delle dichiarazioni confessorie rese, non potrebbe pervenirsi ad un proscioglimento nel merito degli imputati, ma gli stessi gi\u0026#224; nei giorni seguenti ai fatti avevano palesato il loro pentimento chiedendo scusa alla persona offesa. L\u0026#8217;intento collaborativo e di partecipazione agli interventi educativi proposti era confermato dalle relazioni predisposte dall\u0026#8217;USSM.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il giudice rimettente, entrambi gli imputati, uno quindicenne e l\u0026#8217;altro sedicenne all\u0026#8217;epoca dei fatti, avevano rivelato una sincera rimeditazione critica rispetto ai reati contestati, esternata gi\u0026#224; prima della conoscenza della pendenza delle indagini e dell\u0026#8217;applicazione della misura cautelare, che era stata, infatti, revocata per l\u0026#8217;assenza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003especifica ulteriormente che le connotazioni del caso concreto escludono la qualificazione di minore gravit\u0026#224;, agli effetti dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen., e che l\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena prevista dalla legge per i reati in contestazione non consente di prendere in considerazione gli istituti delle pene sostitutive di cui all\u0026#8217;art. 30 del d.P.R. n. 448 del 1988 o del perdono giudiziale di cui all\u0026#8217;art. 169 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, negata la percorribilit\u0026#224; di una interpretazione conforme a Costituzione del comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, ne ravvisa innanzitutto il contrasto con l\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., in quanto la preclusione assoluta dell\u0026#8217;accesso alla prova smentirebbe la tipica finalizzazione del processo penale minorile al recupero del minore mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale; la messa alla prova, sostiene il rimettente, \u0026#232; uno dei principali strumenti che consente al giudice di valutare compiutamente la personalit\u0026#224; del minore, sotto l\u0026#8217;aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell\u0026#8217;apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando la giurisprudenza di questa Corte sulla necessit\u0026#224; che la giustizia minorile operi valutazioni fondate su prognosi individualizzate, in grado di assolvere al compito del recupero del minore, il GUP del Tribunale per i minorenni di Roma sostiene che prevedere un catalogo di reati in relazione ai quali l\u0026#8217;accesso dell\u0026#8217;imputato a questo istituto \u0026#232; precluso, senza possibilit\u0026#224; da parte del giudice di valutare nel merito la richiesta, costituirebbe un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e non solo delle esigenze di tutela e protezione del minore autore del reato, ma anche di quelle dell\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224; contro i rischi di una possibile recidiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rappresenta pure che i progetti di messa alla prova tengono in considerazione altres\u0026#236; le persone offese, soprattutto se minorenni e vittime di particolari reati, prevedendo specifiche prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione, nonch\u0026#233; la partecipazione a programmi di giustizia riparativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003erichiama anche le seguenti fonti sovranazionali e internazionali, che relegano la privazione della libert\u0026#224; personale del condannato minorenne a \u003cem\u003eextrema ratio\u003c/em\u003e: le Regole minime delle Nazioni Unite sull\u0026#8217;amministrazione della giustizia minorile (cosiddette \u0026#8220;Regole di Pechino\u0026#8221;), adottate dall\u0026#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985; le Regole ONU per la protezione dei minori privati della libert\u0026#224; (cosiddette \u0026#8220;Regole dell\u0026#8217;Avana\u0026#8221;), adottate dall\u0026#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/113 del 14 dicembre 1990; la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d\u0026#8217;Europa del 5 novembre 2008 sulle regole europee per i delinquenti minori che siano soggetti a sanzioni o a misure; le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d\u0026#8217;Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010; la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u0026#8217;11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tali atti, e dai correlati vincoli, si evincerebbero le ragioni di contrasto anche con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Infine, il GUP del Tribunale per i minorenni di Roma ritiene che il criterio di selezione dei reati resi \u0026#8220;ostativi\u0026#8221; alla messa alla prova dal comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, presenti profili di irragionevolezza, posto che reati anche pi\u0026#249; gravi, quali quelli di cui all\u0026#8217;art. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e o aggravati ex artt. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.1, 422 e 630 cod. pen., consentono tuttora l\u0026#8217;accesso alla messa alla prova minorile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe dirimente la considerazione dei dati statistici che evidenzierebbero un aumento dei procedimenti per i delitti contemplati dal comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, dati che, quando pure tale fenomeno fosse riscontrato in concreto, ancor pi\u0026#249; richiederebbero, ad avviso del rimettente, un\u0026#8217;analisi approfondita e individualizzata della personalit\u0026#224; del minore imputato per giungere, nel merito, ad ammettere o escludere la messa alla prova, che comunque i tribunali per i minorenni non concedono automaticamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale eccepisce innanzitutto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni \u0026#171;per mancata individuazione dei parametri costituzionali da porre necessariamente a riferimento\u0026#187; delle stesse, in quanto il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003esi sarebbe limitato a sollevare la questione della violazione dell\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost. senza fare doveroso riferimento altres\u0026#236; agli artt. 27, terzo comma, e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione mancherebbe poi di motivare adeguatamente sulla sussistenza di tutti gli indicatori sulla cui base deve essere condotto, secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, il giudizio prognostico richiesto ai fini dell\u0026#8217;ammissione alla messa alla prova, inerenti sia al reato commesso sia alla personalit\u0026#224; del reo, con riguardo anche all\u0026#8217;epoca successiva al fatto incriminato, con riflessi sulla rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGenerico, inoltre, sarebbe il richiamo degli atti internazionali operato per fondare la censura proposta in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe altres\u0026#236; non corretta la ricostruzione del quadro normativo posta a sostegno della allegata irragionevolezza del catalogo dei reati resi \u0026#8220;ostativi\u0026#8221; alla messa alla prova dal comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.2.\u0026#8211; Nel merito, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le questioni risulterebbero, comunque, manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato obietta che la radicalit\u0026#224; della tesi sostenuta dal GUP del Tribunale per i minorenni di Roma, secondo cui il processo minorile dovrebbe sempre e comunque basarsi, oltre che sulle finalit\u0026#224; di recupero del minore, sull\u0026#8217;attenuazione dell\u0026#8217;offensivit\u0026#224; del processo e sulla rapida fuoriuscita del minore stesso dal circuito penale, sarebbe basata su una inattuale concezione della figura del minore che, dal punto di vista criminologico, non troverebbe pi\u0026#249; riscontro nella realt\u0026#224;, come documenterebbero i richiamati dati statistici. Le indiscutibili linee guida del processo penale minorile dovrebbero, invece, accordarsi, nel rispetto degli altri primari valori costituzionali (vita, integrit\u0026#224; e salute dei cittadini), con le esigenze, sia special preventive che general preventive, a fronte di reati gravissimi, quali quelli contemplati dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, l\u0026#8217;Avvocatura sostiene che le questioni sarebbero manifestamente infondate per due distinti profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl primo attiene alla considerazione che il rimettente censura, in riferimento all\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., la preclusione del divieto assoluto di accesso alla messa alla prova, nei casi di violenza sessuale aggravata, senza nemmeno limitarlo alle ipotesi di lieve entit\u0026#224;, il che varrebbe a teorizzare un \u0026#171;diritto tiranno\u0026#187; alla messa alla prova rispetto agli altri valori costituzionali in gioco. Si tratterebbe, ad ogni modo, di una forma di esercizio non sindacabile della discrezionalit\u0026#224; legislativa sulla \u0026#171;qualificazione\u0026#187; della gravit\u0026#224; assoluta del reato agli effetti della inapplicabilit\u0026#224; delle disposizioni in tema di sospensione del processo con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl secondo concerne l\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., per inosservanza degli obblighi internazionali in tema di giustizia penale minorile. Dall\u0026#8217;esame degli atti richiamati dal rimettente, sostiene la difesa statale, non emergerebbe alcuna normativa di carattere internazionale cogente che preveda un obbligo generale di consentire l\u0026#8217;accesso del minore alla messa alla prova, sottolineandosi, piuttosto, che il ricorso a misure alternative alla privazione della libert\u0026#224; vada incoraggiato solo ove sia possibile, in considerazione anche delle particolari circostanze del caso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, infine, all\u0026#8217;ipotizzata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;Avvocatura evidenzia il difetto di omogeneit\u0026#224; dei rilievi contenuti nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, in punto di operativit\u0026#224; del criterio del \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e a fronte delle fattispecie ostative elencate dal comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988. Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eavrebbe, invero, richiamato talune figure delittuose (la strage, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l\u0026#8217;associazione di tipo mafioso e le ipotesi aggravate dei reati connessi ad attivit\u0026#224; mafiose) che nulla hanno a che vedere, tanto sotto il profilo sanzionatorio quanto sotto quello criminologico, con le fattispecie incriminatrici oggetto della censurata preclusione, e in particolare con quella contestata agli imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025, hanno depositato, rispettivamente in data 7 e 8 aprile 2025, opinioni scritte, quali \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) e l\u0026#8217;Unione camere penali italiane (UCPI). Le opinioni sono state ammesse con decreto presidenziale del 10 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;AIPDP, dichiarando di confidare nella declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, osserva che le preclusioni all\u0026#8217;operativit\u0026#224; della messa alla prova introdotte, in sede di conversione, dalla legge n. 159 del 2023 allontanano l\u0026#8217;istituto dagli scopi della giustizia minorile, avvicinandolo all\u0026#8217;omologo previsto per gli adulti, in violazione sia degli artt. 31, secondo comma, 3 e 27, terzo comma, Cost., sia delle fondamentali garanzie apprestate dai documenti internazionali in materia di giustizia minorile richiamati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e quindi anche dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea, poi, che l\u0026#8217;impianto del d.P.R. n. 448 del 1988 poggia sull\u0026#8217;individualizzazione della risposta penale al minore autore di reato e sulla tensione educativa dell\u0026#8217;intero rito minorile, nel quale assumono centrale rilevanza gli accertamenti sulla personalit\u0026#224; (art. 9); finalit\u0026#224;, queste, che trovano riscontro nella scelta del legislatore del 1988 di escludere qualsiasi preclusione di tipo oggettivo all\u0026#8217;operativit\u0026#224; sia del non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27), sia della messa alla prova, con riferimento alla quale ogni scelta di adeguatezza andrebbe rimessa al giudice specializzato, in relazione al caso concreto e alle esigenze educative manifestate dal minorenne, e per qualsiasi titolo di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;AIPDP ricorda altres\u0026#236; l\u0026#8217;argomentazione, diffusa nella giurisprudenza di questa Corte, che pone in risalto la differenza funzionale tra la messa alla prova minorile e l\u0026#8217;omologo istituto previsto per gli adulti, nel senso che alla funzione essenzialmente deflattiva della \u003cem\u003eprobation\u003c/em\u003e degli adulti si contrappone la finalit\u0026#224; \u0026#171;puramente (ri)educativa\u0026#187; della prova minorile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta del legislatore di introdurre un catalogo di reati ostativi all\u0026#8217;applicazione della messa alla prova si porrebbe, dunque, in netto contrasto con le esigenze di individualizzazione dell\u0026#8217;intervento penale per il minore autore di reato, giacch\u0026#233; in relazione ai reati considerati, opererebbe una presunzione di pericolosit\u0026#224; del minore, tale da precluderne la sottrazione al circuito processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione si cura di rappresentare che il periodo di prova costituisce un punto di osservazione privilegiato sull\u0026#8217;evoluzione della personalit\u0026#224; del minore, il quale, lungi dal ricevere una paternalistica misura di clemenza, \u0026#232; impegnato nell\u0026#8217;osservanza di un programma educativo personalizzato sotto la guida dei servizi minorili, in vista dell\u0026#8217;acquisizione della consapevolezza dei valori fondamentali della convivenza civile e della propria responsabilizzazione. Per tali ragioni, la messa alla prova si rivelerebbe maggiormente proficua proprio con riguardo ai minori autori di reati gravi, viste le speciali esigenze educative manifestate dal comportamento criminoso di un soggetto in et\u0026#224; evolutiva. E certamente, alla luce delle prescrizioni del progetto su cui si articola la prova, l\u0026#8217;istituto ha un carattere tutt\u0026#8217;altro che indulgenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa configurazione della violenza sessuale di gruppo aggravata come reato ostativo alla messa alla prova paleserebbe, poi, un\u0026#8217;intollerabile irragionevolezza del sistema, atteso che la disposizione censurata lascerebbe intendere che la pena detentiva si prospetti come unica valida misura per questo reato, con riferimento al quale, tuttavia, l\u0026#8217;ordinamento permette, entro certi limiti di pena inflitta, l\u0026#8217;applicazione al minore della sospensione condizionale e delle pene sostitutive, come anche la sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione e il ricorso alle misure penali di comunit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver segnalato che i dati delle presenze dei detenuti negli istituti penali per i minorenni mostrano un aumento del cinquanta per cento a seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, l\u0026#8217;AIPDP conclude denunciando l\u0026#8217;irragionevolezza del catalogo dei reati ostativi alla messa alla prova minorile, dal momento che sono escluse fattispecie di maggiore o analoga gravit\u0026#224; in base ai livelli edittali di pena, ed \u0026#232; invece operato un rinvio indistinto agli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e cod. pen. nelle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel medesimo codice, a sua volta caratterizzate dal riferimento a una nozione di \u0026#171;atti sessuali\u0026#187; che si presta ad abbracciare un\u0026#8217;ampia gamma di condotte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.2.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;UCPI ha dichiarato di condividere le censure del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, affermando che parte delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 123 del 2023, come convertito, si contrapporrebbe alle idee ispiratrici del cosiddetto codice del processo per i minorenni, di cui al d.P.R. n. 448 del 1988, il quale avrebbe contribuito a far s\u0026#236; che l\u0026#8217;Italia, fino al 2023, fosse uno dei Paesi europei con il minor tasso di criminalit\u0026#224; e di carcerizzazione minorile, centrando cos\u0026#236; l\u0026#8217;obiettivo di relegare a effettiva \u003cem\u003eextrema ratio\u003c/em\u003e la risposta carceraria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e richiama in proposito le affermazioni delle sentenze n. 139 del 2020 e n. 68 del 2019 di questa Corte, riguardo alla profonda differenza funzionale esistente tra la messa alla prova dell\u0026#8217;adulto, connotata da innegabili tratti sanzionatori, e la messa alla prova del minore, avente una finalit\u0026#224; essenzialmente rieducativa. Tale eterogeneit\u0026#224; di funzione si manifesta con particolare evidenza nel fatto che la messa alla prova del minore, al contrario di quella dell\u0026#8217;adulto, \u0026#232; in larga parte svincolata da un rapporto di proporzionalit\u0026#224; rispetto al reato per cui si procede, tanto da essere consentita per tutti i reati, compresi quelli puniti in astratto con la pena dell\u0026#8217;ergastolo. La messa alla prova del minore si configura, inoltre, quale istituto ad applicazione officiosa e illimitata, non condizionata, cio\u0026#232;, dalla richiesta dell\u0026#8217;imputato, n\u0026#233; dal consenso del pubblico ministero, poich\u0026#233; l\u0026#8217;essenziale finalit\u0026#224; rieducativa ne plasma la disciplina in senso \u0026#171;rigorosamente personologico\u0026#187;, a prescindere da ogni obiettivo di deflazione giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;introduzione di preclusioni assolute all\u0026#8217;accesso alla messa alla prova basate sui titoli di reato per cui si procede tradirebbe lo spirito dell\u0026#8217;istituto, ponendosi in una direzione essenzialmente retributiva e punitiva del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa tendenziale inconciliabilit\u0026#224; con i principi della Carta costituzionale (colpevolezza, finalit\u0026#224; rieducativa, uguaglianza-ragionevolezza, in particolare) di valutazioni presuntive che orientino in senso deteriore la risposta punitiva in presenza di particolari condizioni, nel diritto penale minorile, assume, ad avviso dell\u0026#8217;UCPI, una rilevanza ancora maggiore, e anzi autonomamente decisiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione dell\u0026#8217;UCPI richiama ed illustra, infine, le fonti internazionali che supporterebbero la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza del 24 marzo 2025, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 31, secondo comma, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 non si applicano al delitto di cui all\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003epremette di essere investito del processo nei confronti di A. K. D. B., quattordicenne all\u0026#8217;epoca dei fatti, imputato dei delitti di cui agli artt. 81, 605, 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, ultimo comma, prima ipotesi, cod. pen., perch\u0026#233;, con diverse azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva costretto la vittima di tredici anni a subire atti sessuali, privandola altres\u0026#236; della sua libert\u0026#224; personale; pi\u0026#249; specificamente, dopo averla invitata da sola presso un locale nella sua disponibilit\u0026#224;, abbracciava la vittima, le toccava ripetutamente il seno e la schiena e la baciava sulle labbra, nonostante il suo dissenso, agendo altres\u0026#236; con violenza, consistita nel prenderla in braccio obbligandola a sedersi su uno sgabello, nell\u0026#8217;afferrarla per il collo e nel porsi davanti alla porta d\u0026#8217;ingresso per impedirle di uscire, e comunque agendo repentinamente e profittando della propria superiorit\u0026#224; fisica e dell\u0026#8217;assenza di altre persone, abbassandosi altres\u0026#236; i pantaloni e le mutande e munendosi di preservativi con il chiaro intento di consumare con lei un rapporto sessuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;udienza preliminare del 10 marzo 2025 l\u0026#8217;imputato aveva reso dichiarazioni spontanee, si era sottoposto all\u0026#8217;esame ed aveva richiesto la sospensione del processo con avvio del programma trattamentale di messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone di non poter accogliere la richiesta, a ci\u0026#242; ostando l\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, non potendo applicare le disposizioni del comma 1 in presenza del delitto di cui all\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., aggravato ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione precisa che parrebbero ricorrere tutti i presupposti per l\u0026#8217;avvio della messa alla prova: l\u0026#8217;imputato, all\u0026#8217;epoca dei fatti quattordicenne, ha ammesso la condotta contestata sotto il profilo dell\u0026#8217;elemento oggettivo, \u0026#232; sembrato pentito della stessa, ha riferito, secondo quanto dichiarato da due testimoni, di aver agito sotto l\u0026#8217;effetto dell\u0026#8217;uso di sostanze stupefacenti (circostanza tuttavia negata in sede di esame), rendendo cos\u0026#236; dichiarazioni apparentemente frutto di un processo di acquisizione di consapevolezza rispetto alla vicenda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel senso di una evoluzione positiva della personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, adeguatamente supportato dalla famiglia, depongono pure le risultanze della acquisita relazione dei Servizi minorili dell\u0026#8217;amministrazione della giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il rimettente motiva, altres\u0026#236;, la non manifesta infondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 31, secondo comma, 3 e 117, primo comma, Cost. con argomenti analoghi a quelli svolti nell\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi assume che la previsione di un catalogo di reati (tra cui la violenza sessuale aggravata ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, ultimo comma, cod. pen.) in relazione ai quali l\u0026#8217;imputato minorenne \u0026#232; privato della possibilit\u0026#224; di accesso alla messa alla prova costituirebbe un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003edelle esigenze di tutela e protezione del minore autore del reato, stabilendo un rigido automatismo impediente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi evidenzia altres\u0026#236; la irragionevolezza della condizione dell\u0026#8217;imputato nel giudizio principale, il quale risponde sia del delitto di violenza sessuale aggravata, sia del delitto di sequestro di persona di minore et\u0026#224;, di per s\u0026#233; non ostativo alla messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE ancora, il rimettente deduce la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto imputati anche di delitti pi\u0026#249; gravi, in considerazione della pena edittale prevista, quali i delitti di produzione, cessione e distribuzione di materiale pedopornografico, i delitti di strage, di terrorismo, i delitti associativi di stampo mafioso o di sequestro di persona a scopo di estorsione, avrebbero accesso all\u0026#8217;istituto della messa alla prova, con evidente irragionevolezza delle scelte legislative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, in particolare, al contrasto con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., il GUP del Tribunale per i minorenni di Bari osserva che la condanna dell\u0026#8217;imputato alla pena detentiva o alle sanzioni sostitutive si rivelerebbe priva della capacit\u0026#224; educativa e responsabilizzante del programma trattamentale di messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o manifestamente infondate, con argomenti analoghi a quelli svolti nel giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Hanno depositato in data 12 maggio 2025 opinioni scritte, quali \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;AIPDP e l\u0026#8217;UCPI, svolgendo considerazioni analoghe a quelle esposte nel giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025. Le opinioni sono state ammesse con decreto presidenziale del 10 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 aprile 2025, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 31, secondo comma, 3 e 117, primo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 non si applicano al delitto di cui all\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eriferisce di procedere nei confronti di K.D.R. O., imputato del reato previsto dagli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ultimo comma, e 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, primo comma, numero 5), cod. pen., per aver costretto una minore, dell\u0026#8217;et\u0026#224; di quindici anni al momento dei fatti, a subire atti sessuali baciandola contro la sua volont\u0026#224; e toccandola ripetutamente sul seno e nelle parti intime, nonostante il diniego pi\u0026#249; volte espresso dalla stessa, non in grado di opporsi validamente a causa dell\u0026#8217;assunzione di bevande alcoliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce, altres\u0026#236;, che il difensore \u0026#8211; alla luce della relazione dell\u0026#8217;USSM e di una relazione psicologica del dipartimento di Tutela salute mentale e riabilitazione in et\u0026#224; evolutiva (UOC TSMREE) dell\u0026#8217;Azienda sanitaria locale RM 5 di Guidonia \u0026#8211; aveva chiesto l\u0026#8217;ammissione dell\u0026#8217;imputato alla messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente premette che il reato contestato non presenta i connotati della irrilevanza del fatto ex art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, non potendosi fondare tale valutazione sulla contestazione dell\u0026#8217;ultimo comma dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., il quale introduce una circostanza attenuante a effetto speciale, che di per s\u0026#233; non \u0026#232; idonea a rendere tenue, nel caso di specie, il fatto per cui si procede, alla luce sia dell\u0026#8217;aggravante contestata e del bene giuridico tutelato (libert\u0026#224; sessuale di un soggetto minore di et\u0026#224;), sia delle informazioni rese dalla persona offesa circa la dinamica del fatto. D\u0026#8217;altra parte, il perdono giudiziale \u0026#8211; pure in astratto concedibile, tenuto conto dei limiti edittali di pena previsti per il reato contestato \u0026#8211; rappresenterebbe una soluzione deteriore rispetto alla messa alla prova, tenuto conto che la sentenza ex art. 169 cod. pen. verrebbe annotata sul certificato penale fino al compimento del ventunesimo anno di et\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, con indubbio pregiudizio per quest\u0026#8217;ultimo in considerazione del carattere stigmatizzante del reato contestato, e precluderebbe il tentativo di recupero del minore anche sul piano di una maggiore sua responsabilizzazione in relazione alla corretta gestione della sessualit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rileva, tuttavia, di non poter disporre la sospensione del processo con messa alla prova richiesta dal difensore, stante la preclusione prevista in relazione al reato per cui si procede dall\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione sottolinea che, a fronte dell\u0026#8217;impedimento frapposto dalla disposizione censurata, sussisterebbero in base agli atti di causa le ulteriori condizioni per l\u0026#8217;ammissione dell\u0026#8217;imputato alla messa alla prova ai sensi dell\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988. Non potrebbe, infatti, pervenirsi a una pronuncia di proscioglimento nel merito, non vi sarebbero elementi per ritenere insussistente la capacit\u0026#224; di intendere e di volere dell\u0026#8217;imputato, il compimento del reato non \u0026#232; stato il prodotto di una scelta deviante radicata da parte di un minorenne dalla personalit\u0026#224; delinquenziale strutturata, lo stesso imputato frequenta regolarmente la scuola e un gruppo di catechesi presso la parrocchia di zona, fa parte stabilmente di una squadra di calcio e l\u0026#8217;intero contesto ambientale di appartenenza offre ampi spazi di recupero; il minore, infine, \u0026#232; disponibile ad aderire ad un progetto educativo. L\u0026#8217;imputato, inoltre, ha ammesso l\u0026#8217;addebito sin dalla fase delle indagini preliminari, precisando di avere commesso il fatto mentre lui e la vittima erano ubriachi e gli amici lo incitavano alla condotta contestata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso imputato ha dichiarato di aver chiesto scusa sia alla vittima, nei due giorni successivi ai fatti, sia alla sorella di quest\u0026#8217;ultima, il che confermerebbe la maturazione di un\u0026#8217;autentica rimeditazione critica rispetto al reato contestatogli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla non manifesta infondatezza l\u0026#8217;ordinanza contiene argomentazioni analoghe a quelle gi\u0026#224; svolte nei due precedenti atti di rimessione. In particolare, il rimettente ritiene che il criterio di selezione dei reati resi \u0026#8220;ostativi\u0026#8221; alla messa alla prova dal comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, presenti profili di irragionevolezza, posto che reati anche pi\u0026#249; gravi, quali quelli di cui all\u0026#8217;art. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e o aggravati ex artt. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.1, 422, 629, secondo comma, e 630 cod. pen., consentono tuttora l\u0026#8217;accesso alla messa alla prova minorile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Ha depositato atto di costituzione in giudizio il 5 giugno 2025 C. L., nell\u0026#8217;interesse del minore K.D.R. O.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremesso che vi sarebbero tutti i presupposti per la sospensione del processo con messa alla prova, essendo la personalit\u0026#224; del minore avviata ad un sicuro cambiamento, la parte costituita ha concluso per la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 non si applicano al delitto di cui all\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo codice, per violazione degli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 24, 25 e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 77, 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, alla direttiva 2016/800/UE, nonch\u0026#233; alle cosiddette \u0026#8220;Regole di Pechino\u0026#8221; e alle Linee guida per una giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o manifestamente infondate, oltre che per gli argomenti gi\u0026#224; svolti nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025, e di cui si \u0026#232; dato conto, per carente motivazione sulla rilevanza, con specifico riferimento alla possibilit\u0026#224;, ammessa dallo stesso rimettente, di concessione nel caso di specie del perdono giudiziale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con tre distinte ordinanze di contenuto analogo ed indicate in epigrafe, i Giudici dell\u0026#8217;udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma (reg. ord. n. 45 e n. 88 del 2025) e di Bari (reg. ord. n. 68 del 2025) hanno sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, in riferimento agli artt. 31, secondo comma, 3, 27, terzo comma (la sola ordinanza iscritta al n. 68 del reg. ord. 2025), e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione a norme interposte sia sovranazionali che internazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata stabilisce che le disposizioni relative alla sospensione del processo e messa alla prova del minore contenute nel comma 1 dello stesso art. 28 \u0026#171;non si applicano ai delitti previsti dall\u0026#8217;articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0026#8217;articolo 576, dagli articoli 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0026#8217;articolo 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, e dall\u0026#8217;articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e), del codice penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI rimettenti devono giudicare della responsabilit\u0026#224; di imputati minorenni, chiamati a rispondere, rispettivamente, del reato di cui agli artt. 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e, commi primo, secondo e terzo, e 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, primo comma, numeri 2) e 5), cod. pen. (ordinanza iscritta al n. 45 reg. ord. del 2025), del reato di cui agli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, ultimo comma, prima ipotesi, cod. pen. (ordinanza iscritta al n. 68 reg. ord. del 2025), e del reato di cui agli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ultimo comma, e 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, primo comma, numero 5), del medesimo codice (ordinanza iscritta al n. 88 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tutti i giudizi, i rimettenti rilevano che, pur sussistendo tutte le condizioni per l\u0026#8217;ammissione degli imputati alla messa alla prova, l\u0026#8217;accoglimento delle richieste da loro formulate risulti precluso dalla disposizione censurata in ragione dei titoli di reato per cui si procede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Secondo i giudici\u003cem\u003e a quibus\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost. nella parte in cui, appunto, stabilisce che le disposizioni in tema di sospensione del processo con messa alla prova non si applicano al delitto previsto dall\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e cod. pen. (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, primo comma, numeri 2) e 5), cod. pen. (ordinanza iscritta al n. 45 reg. ord. del 2025), ovvero al delitto previsto dall\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi primo e terzo, cod. pen. (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi primo, numero 5), e ultimo, del medesimo codice (ordinanze iscritte ai numeri 68 e 88 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; perch\u0026#233; la disposizione censurata, prevedendo un divieto assoluto di messa alla prova legato al titolo del reato, impedirebbe a un giudice specializzato di individuare, sulla base delle circostanze del singolo caso, la risposta pi\u0026#249; aderente alla personalit\u0026#224; del minore, confliggendo cos\u0026#236; con l\u0026#8217;intero impianto del processo minorile, che, in ossequio al citato precetto costituzionale, ha come precipua finalit\u0026#224; il recupero del minore mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, con rapida fuoriuscita dal circuito penale. Tale finalit\u0026#224; troverebbe proprio nell\u0026#8217;istituto considerato uno dei suoi pi\u0026#249; qualificanti strumenti di realizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ordinanze di rimessione dubitano inoltre della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988 con riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., prevedendosi un catalogo rigido di reati ostativi alla messa alla prova minorile, di gravit\u0026#224; minore o uguale ad altre fattispecie criminose, per le quali, invece, \u0026#232; tuttora consentita l\u0026#8217;ammissione alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUlteriore parametro costituzionale violato dalla disposizione in esame sarebbe l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in quanto il divieto assoluto di messa alla prova legato al titolo del reato contravverrebbe al rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi sovranazionali e internazionali che relegano la privazione della libert\u0026#224; personale del condannato minorenne a \u003cem\u003eextrema ratio\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2025 ravvisa la violazione dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., perch\u0026#232; la norma censurata, stabilendo un divieto assoluto di messa alla prova legato al titolo del reato, esporrebbe l\u0026#8217;imputato minorenne a una condanna a pena detentiva o a sanzioni sostitutive, comunque prive della capacit\u0026#224; educativa e responsabilizzante del programma di messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le tre ordinanze di rimessione vertono sulla medesima disposizione e pongono questioni in larga parte sovrapponibili, sicch\u0026#233; ne appare opportuna la riunione, ai fini di una decisione congiunta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;atto di costituzione della parte del giudizio di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2025 sono prospettati profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata in rapporto a parametri costituzionali o convenzionali diversi da quelli indicati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. Al riguardo deve ribadirsi che nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale non possono prendersi in esame questioni o profili di costituzionalit\u0026#224; dedotti solo dalle parti e diretti quindi ad ampliare o modificare il contenuto dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (sentenze n. 112 e n. 50 del 2024, n. 215, n. 184 e n. 161 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Vanno respinte le eccezioni di manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato per mancata individuazione dei parametri costituzionali da porre a riferimento delle stesse; per omessa motivazione sulla loro rilevanza; per erronea ricostruzione del quadro normativo; per difetto di rilevanza delle questioni, quanto all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2025, perch\u0026#233; lo stesso rimettente avrebbe ritenuto applicabile, nel caso di specie, l\u0026#8217;istituto del perdono giudiziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; I GUP dei Tribunali per i minorenni di Roma e di Bari dubitano della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, dovendo pronunciarsi su richieste di sospensione del processo con messa alla prova in giudizi in cui si procede per i reati previsti dall\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. o dall\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e cod. pen., aggravati ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe tre ordinanze di rimessione espongono le ragioni alla base della loro valutazione favorevole relativa alla possibilit\u0026#224; di rieducazione e di reinserimento dei rispettivi imputati nella vita sociale, prospettando un giudizio prognostico condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia al reato commesso, sia alla personalit\u0026#224; dei minorenni, manifestati anche in epoca successiva ai fatti incriminati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso, le medesime ordinanze superano il controllo \u0026#8220;esterno\u0026#8221; in punto di rilevanza delle questioni attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali i rimettenti affermano di dover applicare la disposizione censurata nei giudizi principali (tra le tante, sentenze n. 200 e n. 148 del 2024, n. 94 del 2023 e n. 237 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; I giudici \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e motivano anche sulle ragioni di impraticabilit\u0026#224; di una interpretazione adeguatrice della disposizione censurata; se tali ragioni siano condivisibili o no \u0026#232; profilo che attiene al merito (da ultimo, tra molte, sentenze n. 23 del 2025, n. 163, n. 105 e n. 6 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; I rimettenti hanno altres\u0026#236; avvalorato le censure con una esaustiva ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della pertinente giurisprudenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Quanto alla difettosa indicazione dei parametri e in particolare degli artt. 27, terzo comma, e 24 Cost., da parte delle ordinanze iscritte ai numeri 45 e 88 del registro ordinanze del 2025, \u0026#232; costante l\u0026#8217;affermazione che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale deve essere scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati, ma desumibili in modo univoco dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, qualora tale atto faccia a essi chiaro, sia pure implicito, riferimento mediante il richiamo ai principi da questi enunciati (sentenze n. 35 e n. 5 del 2021, n. 227 del 2010 e n. 170 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, il complessivo tenore delle ordinanze di rimessione cui si riferisce l\u0026#8217;eccezione in esame consente di ritenere che l\u0026#8217;esplicitazione del riferimento alla individualizzazione del trattamento, processuale e sostanziale, da applicare al minore imputato evochi chiaramente i principi di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. (individualizzazione e finalit\u0026#224; rieducativa della pena), mentre la mancata evocazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost. \u0026#232; profilo che, astrattamente, potrebbe incidere sul merito della questione, ma non condizionarne l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; (sentenze n. 244 del 2020 e n. 282 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Quanto, infine, all\u0026#8217;eccezione concernente il fatto che, nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2025, il giudice rimettente ha rilevato l\u0026#8217;astratta concedibilit\u0026#224; al minore del perdono giudiziale, essendo ipotizzabile l\u0026#8217;applicazione di una pena non superiore a due anni, deve rilevarsi che la motivazione in base alla quale il rimettente stesso ha ritenuto pi\u0026#249; adeguata, nel caso di specie, la sospensione del processo con messa alla prova dell\u0026#8217;imputato minorenne rispetto alla concessione del perdono giudiziale d\u0026#224; ampiamente ragione della scelta operata. E, trattandosi dell\u0026#8217;applicazione di due istituti processuali rimessa all\u0026#8217;apprezzamento, particolarmente qualificato, del giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del tribunale per i minorenni, deve ritenersi che la valutazione in proposito svolta dal rimettente superi il vaglio di non implausibilit\u0026#224; della motivazione in punto di rilevanza. Senza dire che dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; si desumono elementi che inducono a ritenere ammissibile la sospensione del processo con messa alla prova del minore pur in presenza di reati per i quali sarebbe in astratto concedibile il perdono giudiziale (Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 16 giugno-18 luglio 2016, n. 30435).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Appaiono viceversa fondate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dall\u0026#8217;Avvocatura con riguardo alle questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ordinanze di rimessione contengono un elenco di fonti dell\u0026#8217;Unione e internazionali che testimonierebbero il ruolo di misura di ultima istanza della privazione della libert\u0026#224; personale per i condannati minorenni e imporrebbero un trattamento penitenziario disegnato sulle peculiari necessit\u0026#224; del singolo. Non vengono tuttavia illustrate le ragioni della dedotta antinomia tra la specifica disposizione che esclude determinate fattispecie di reato dalla messa alla prova minorile e i principi generali presidiati dai richiamati parametri internazionali interposti, sicch\u0026#233; il contrasto con tali principi risulta solo genericamente affermato, ma non sufficientemente argomentato (tra le tante, sentenze n. 135 del 2023 e n. 252 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Pu\u0026#242; dunque passarsi allo scrutinio nel merito delle altre questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConformemente al \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e delle ordinanze di rimessione, peraltro, poich\u0026#233; la disposizione censurata esclude dalla possibilit\u0026#224; di accedere all\u0026#8217;istituto della sospensione del processo con messa alla prova i minori imputati di quattro tipologie di reati specificamente indicate, occorre precisare che l\u0026#8217;esame delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale verr\u0026#224; condotto con riferimento alla prevista esclusione della sospensione del processo con messa alla prova per i minori imputati dei reati di violenza sessuale (art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e cod. pen.), aggravati ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate per ci\u0026#242; che attiene all\u0026#8217;esclusione delle ora indicate fattispecie di reato (punti da 9 a 14.2.). Sono invece fondate per l\u0026#8217;ipotesi in cui ricorra, per il delitto di violenza sessuale aggravata, la circostanza attenuante dei \u0026#171;casi di minore gravit\u0026#224;\u0026#187; (punto 15.1.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Nella relazione illustrativa al d.l. n. 123 del 2023 si indicava in premessa che il provvedimento era volto a introdurre \u0026#171;disposizioni urgenti per il contrasto alla criminalit\u0026#224; minorile e all\u0026#8217;elusione scolastica, nonch\u0026#233; per la tutela dei minori vittime di reato, considerate le caratteristiche di maggiore pericolosit\u0026#224; e lesivit\u0026#224; acquisite nei tempi recenti dalla criminalit\u0026#224; minorile. Ci\u0026#242; al fine di approntare una risposta sanzionatoria ed altres\u0026#236; dissuasiva, che mantenga l\u0026#8217;attenzione per la specificit\u0026#224; della condizione dell\u0026#8217;autore di reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilit\u0026#224; delle misure cautelari ed altres\u0026#236; prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236;, gi\u0026#224; nella sentenza n. 90 del 2025, al punto 5.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, questa Corte ha rimarcato che \u0026#171;[c]ome emerge dal titolo del provvedimento d\u0026#8217;urgenza, dal suo preambolo e dai lavori preparatori, il d.l. n. 123 del 2023 reca un complesso di norme accomunate dall\u0026#8217;obiettivo di fronteggiare situazioni di disagio e degrado giovanili e, al contempo, di contrastare la criminalit\u0026#224; minorile, in risposta a episodi delittuosi di particolare gravit\u0026#224;, perpetrati da minori in danno di minori nel territorio del comune di Caivano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, ha introdotto alcune innovazioni alla disciplina del processo penale minorile di cui al d.P.R. n. 448 del 1988. Nel corso dell\u0026#8217;esame al Senato della Repubblica, in particolare, \u0026#232; stata aggiunta al comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 la lettera c\u003cem\u003e-\u003c/em\u003e\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), la quale, inserendo il comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 28 del citato d.P.R. n. 448 del 1988, esclude la possibilit\u0026#224; di accedere all\u0026#8217;istituto della sospensione del processo con messa alla prova per una serie tassativa di reati di particolare gravit\u0026#224;, ovvero l\u0026#8217;omicidio volontario, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0026#8217;art. 576 cod. pen., la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen., la rapina aggravata dalle circostanze di cui all\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e), del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; \u0026#200; noto che, in base all\u0026#8217;originaria disciplina dell\u0026#8217;istituto introdotto nel processo minorile con l\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 e finalizzato alla valutazione della personalit\u0026#224; del minore al termine del periodo di prova, la sospensione del processo con messa alla prova (misura di cosiddetta \u003cem\u003ediversion \u003c/em\u003eprocessuale) poteva essere disposta per qualunque tipo di reato, indipendentemente dalla tipologia e dalla pena astrattamente prevista, come anche dall\u0026#8217;eventuale esistenza di precedenti penali, assumendo rilevanza il \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e della pena edittale soltanto ai fini della durata del periodo di prova. Ci\u0026#242; ne delineava una radicale differenza rispetto alla sospensione del procedimento con messa alla prova prevista nel rito degli adulti (artt. 464-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e seguenti del codice di procedura penale): l\u0026#8217;istituto contemplato nell\u0026#8217;ambito del processo minorile, caratterizzato, appunto, dall\u0026#8217;assenza di preclusioni ostative, costituiva la privilegiata soluzione alternativa alla condanna del minore, quale forma di intervento rieducativo innestato nella fase processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, tanto nel caso di messa alla prova minorile (art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988) quanto nel caso di messa alla prova degli adulti (art. 168-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen.) l\u0026#8217;esito positivo della prova comporta l\u0026#8217;estinzione del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Come questa Corte ha pi\u0026#249; volte osservato (tra le ultime, sentenze n. 23 e n. 8 del 2025, n. 139 del 2020), la disciplina della messa alla prova del minore si \u0026#232; connotata, fin dalla sua introduzione nell\u0026#8217;ordinamento, proprio per la finalit\u0026#224; essenzialmente rieducativa e di reinserimento sociale, restando svincolata nell\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e da un rapporto di proporzionalit\u0026#224; rispetto alla gravit\u0026#224; del reato per cui si procede, e affidata, nella prospettiva dell\u0026#8217;adeguata protezione della giovent\u0026#249; di cui all\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., alla sola discrezionalit\u0026#224; del giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del tribunale per i minorenni e dello stesso tribunale, cio\u0026#232; di un giudice collegiale caratterizzato dalla presenza di due componenti onorari, \u0026#171;strutturalmente idoneo a valutare la personalit\u0026#224; del minore\u0026#187; (sentenza n. 139 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; non ha significato postulare un accesso generalizzato e indiscriminato dell\u0026#8217;imputato minorenne alla messa alla prova, essendo il giudice investito, piuttosto, del delicato compito di rivolgere la sua indagine alla ricerca di elementi che gli consentano di valutare se sia adeguato il ricorso a detto istituto, al fine tanto della rieducazione e del positivo reinserimento del minore nella societ\u0026#224;, quanto dell\u0026#8217;esigenza di assicurare la prevenzione del pericolo che questi commetta altri reati; elementi da individuarsi nel tipo di reato commesso, nelle modalit\u0026#224; di attuazione di esso, nei motivi a delinquere, nei precedenti penali dell\u0026#8217;imputato, nella sua personalit\u0026#224;, nel suo carattere e in quanto altro di utile per la formulazione di tale giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; La sentenza n. 8 del 2025, peraltro, ha gi\u0026#224; rimarcato la notevole portata innovativa dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988 rispetto alla cornice normativa preesistente, rinvenendo in tale disposizione una presunzione \u003cem\u003eiuris et de iure\u003c/em\u003e di gravit\u0026#224; delle condotte integrative dei reati ivi contemplati, tale da impedire qualsiasi possibilit\u0026#224; che il minore \u0026#8211; al di l\u0026#224; delle circostanze concrete delle condotte poste in essere e prescindendo dalla valutazione sulle sue effettive possibilit\u0026#224; di recupero e di reinserimento sociale \u0026#8211; venga sottratto al circuito processuale volto all\u0026#8217;accertamento di responsabilit\u0026#224; e, eventualmente, all\u0026#8217;irrogazione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur nel mutato quadro normativo permane, tuttavia, una eterogeneit\u0026#224; teleologica tra la messa alla prova dell\u0026#8217;adulto e quella del minore, giacch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultima si radica e trova la sua ragion d\u0026#8217;essere nelle finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., esprimendo una funzione eminentemente rieducativa, mentre la prima ha un\u0026#8217;innegabile componente sanzionatoria (sentenze n. 23 del 2025, n. 139 e n. 75 del 2020, n. 68 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha in pi\u0026#249; occasioni ribadito, infatti, che \u0026#171;[i]l tratto qualificante dell\u0026#8217;istituto \u0026#232; rappresentato dall\u0026#8217;adozione di un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni individualizzate e a contenuto variabile perch\u0026#233; tarate sul profilo personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi \u0026#232; inserito\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Tanto premesso, il Collegio ritiene che anche nella materia del diritto penale minorile \u0026#8211; nella quale la funzione rieducativa della pena acquisisce un ruolo di speciale preminenza, alla luce dell\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost. (sentenze n. 23 del 2025, n. 231 del 2021, n. 139 del 2020, n. 263 e n. 68 del 2019, n. 90 del 2017 e n. 125 del 1995) \u0026#8211; non possa negarsi un margine di discrezionalit\u0026#224; al legislatore nella individuazione dei requisiti di accesso agli strumenti di \u003cem\u003ediversion \u003c/em\u003eprocessuale, anche in funzione della particolare rilevanza del bene giuridico protetto; ci\u0026#242; sempre che la reazione sanzionatoria al reato commesso, e prima ancora lo stesso procedimento penale, conservino in ogni caso quella speciale vocazione a favorire la rieducazione del minore che caratterizza il \u0026#8220;volto costituzionale\u0026#8221; del diritto penale minorile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte, dunque, di reati, come quelli oggi all\u0026#8217;esame di questa Corte, gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto pi\u0026#249; quando siano anch\u0026#8217;esse minorenni, non pu\u0026#242; considerarsi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di un processo, secondo regole specificamente calibrate sulle esigenze del minore imputato, nell\u0026#8217;ottica general preventiva di approntare una risposta dissuasiva rispetto a determinate forme di criminalit\u0026#224; minorile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa determinazione del legislatore di escludere la sospensione del processo con messa alla prova del minore per i reati di cui agli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e, ove aggravati ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen., non pu\u0026#242;, dunque, essere in questa sede censurata: l\u0026#8217;esclusione dalla messa alla prova \u0026#232; stata infatti circoscritta, con formulazione tassativa, a reati certamente gravi, spesso commessi, come nella specie, da minori in danno di minori; di talch\u0026#233; la disposizione censurata non equivale ad arbitrio, potendo comunque razionalmente giustificarsi in relazione alle finalit\u0026#224; perseguite e risultando i mezzi prescelti non manifestamente sproporzionati rispetto alle finalit\u0026#224; stesse (sentenza n. 46 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.1.\u0026#8211; Non sono nemmeno fondate le questioni con le quali i rimettenti assumono l\u0026#8217;irragionevolezza della disposizione censurata per aver essa precluso la messa alla prova minorile anche con riguardo a reati meno gravi rispetto ad altri che tuttora la consentono (complessivamente, i rimettenti indicano i delitti di produzione, cessione e distribuzione di materiale pedopornografico, i delitti di strage, di terrorismo, i delitti associativi di stampo mafioso o di sequestro di persona a scopo di estorsione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali censure poggiano, infatti, su un giudizio comparativo che evoca evidentemente quali termini di raffronto le cornici edittali delle fattispecie di reato, asseritamente pi\u0026#249; gravi, non contemplate dall\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988; si tratta, per\u0026#242;, di elementi che non evidenziano profili di omogeneit\u0026#224; tra gli indicati delitti e quelli che qui vengono in rilievo (artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e, aggravati ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen.), ove si consideri che la scelta del legislatore \u0026#232; stata nella specie ispirata, come gi\u0026#224; detto, dall\u0026#8217;apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte pi\u0026#249; frequenti di criminalit\u0026#224; minorile, lesive, per quanto qui rileva, della libert\u0026#224; sessuale delle vittime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.2.\u0026#8211; Non sono, quindi, fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, censurato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi primo e secondo, e 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e cod. pen., aggravati ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; La norma censurata risulta invece manifestamente irragionevole e sproporzionata nella parte in cui colloca tra i reati \u0026#8220;ostativi\u0026#8221; alla messa alla prova la violenza sessuale aggravata, anche quando si verta nei \u0026#171;casi di minore gravit\u0026#224;\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAvendo il comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 delineato una presunzione \u003cem\u003eiuris et de iure\u003c/em\u003e di gravit\u0026#224; delle condotte integrative dei reati contemplati, appare irragionevole che la preclusione operi allorquando si configura la circostanza attenuante a effetto speciale del fatto di minore gravit\u0026#224; ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen., astrattamente riferibile anche alle ipotesi circostanziate previste dall\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo codice in rapporto al grado di compromissione del bene giuridico tutelato, alle modalit\u0026#224; esecutive e alla considerazione globale del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;astratta prognosi legislativa, in senso negativo sulle effettive possibilit\u0026#224; di recupero e di reinserimento sociale del minore attraverso il percorso della sospensione del processo con messa alla prova, sottesa all\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio posta a fondamento della circostanza attenuante in parola; si tratta, infatti, di un\u0026#8217;attenuante che, infatti, come gi\u0026#224; affermato da questa Corte, si pone proprio \u0026#171;quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libert\u0026#224; sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensit\u0026#224; della lesione dell\u0026#8217;oggettivit\u0026#224; giuridica del reato\u0026#187; (sentenze n. 106 del 2014 e n. 325 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 91 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.1.\u0026#8211; La medesima ricostruzione interpretativa dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, inteso quale disposizione ispirata dalla intenzione del legislatore di escludere la messa alla prova minorile in relazione a fattispecie criminose che destano un particolare allarme sociale, lascia la stessa sprovvista di ragionevole giustificazione quanto alle ipotesi di gravit\u0026#224; significativamente inferiore a quella normalmente associata alla realizzazione di un fatto conforme alla figura astratta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza nasce dal fatto che, per le violenze sessuali di minore gravit\u0026#224;, il terzo comma dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. prevede la possibilit\u0026#224; di diminuire la pena in misura particolarmente significativa, ossia fino a due terzi. A tale significativo riconoscimento della minore gravit\u0026#224; del fatto a livello penale sostanziale non corrisponde un\u0026#8217;adeguata, diversa considerazione della stessa condotta con riguardo all\u0026#8217;istituto della sospensione del processo con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u0026#8220;valvola di sicurezza\u0026#8221; fornita dal terzo comma dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., quindi, ben pu\u0026#242; valere come segno di confine oltre il quale risulta superata la soglia della manifesta irragionevolezza in conseguenza della mancata previsione della facolt\u0026#224; del giudice minorile di disporre la sospensione del processo con messa alla prova sulla base di una valutazione individualizzata della personalit\u0026#224; del minore, funzionale alle esigenze del suo recupero e della sua risocializzazione. Un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esige, allora, che tale specificit\u0026#224; venga riconosciuta anche nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;istituto della messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Con la sentenza n. 202 del 2025 \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e cod. pen., nella parte in cui non prevede che, anche con riguardo al delitto di violenza sessuale di gruppo, nei casi di minore gravit\u0026#224; la pena \u0026#232; diminuita in misura non eccedente i due terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ragioni che inducono alla declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano al delitto previsto dall\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., aggravato ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen., anche nei \u0026#171;casi di minore gravit\u0026#224;\u0026#187; di cui al terzo comma dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel medesimo codice, non possono non valere anche con riferimento al reato di cui all\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e cod. pen., aggravato ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen., allorquando ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e cod. pen., aggravati ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei \u0026#171;casi di minore gravit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e del codice penale, aggravati ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei \u0026#171;casi di minore gravit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma e dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi primo e secondo, e 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e, aggravati ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo codice, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma e dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale \u0026#8211; Processo minorile \u0026#8211; Sospensione del processo e messa alla prova \u0026#8211; Modifiche normative ad opera del decreto-legge n.123 del 2023, come convertito \u0026#8211; Esclusione dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle disposizioni del comma 1 dell\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, ai delitti previsti dall\u0026#8217;art. 609-octies cod. pen. (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 609-ter cod. pen. \u0026#8211; Contrasto con l\u0026#8217;intero impianto normativo che regola il processo penale minorile, avente come finalit\u0026#224; il recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale \u0026#8211; Inosservanza degli obblighi internazionali in relazione ai principi espressi in numerosi atti internazionali in tema di giustizia minorile. - Contrasto con la normativa sovranazionale che orienta alla costruzione di un sistema di giustizia penale a misura del minore informato al principio di proporzionalit\u0026#224; e al principio del minimo intervento \u0026#8211; Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto agli imputati di reati anche pi\u0026#249; gravi, in considerazione della pena edittale e del rilevante allarme sociale ovvero perch\u0026#233; rientranti nella legislazione antimafia \u0026#8211; Violazione del principio di ragionevolezza.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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