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H., con ordinanza del 23 ottobre 2023, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 4 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 17 giugno 2024 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 17 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 23 ottobre 2023, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101, 111 e 117 della Costituzione \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 7 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 6), primo paragrafo, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo e all\u0026#8217;art. 15 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 14) primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta \u0026#171;non congruit\u0026#224;\u0026#187; della pena richiesta dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di essere investito della richiesta di decreto penale di condanna presentata dal pubblico ministero il 16 ottobre 2023 nei confronti di una persona imputata del reato di cui all\u0026#8217;art. 186, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per aver guidato un\u0026#8217;autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che il pubblico ministero aveva gi\u0026#224; chiesto in precedenza, nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto, l\u0026#8217;emissione di un decreto penale di condanna alla pena di 2.100 euro di ammenda, determinata a partire dalla pena base di sei mesi di arresto, convertiti nella corrispondente pena pecuniaria, e 1.800 euro di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente aveva rigettato la richiesta, ritenendo che la pena indicata dal pubblico ministero, pressoch\u0026#233; pari al minimo edittale, fosse incongrua rispetto alla gravit\u0026#224; della violazione. La concentrazione di etanolo riscontrata nel sangue dell\u0026#8217;imputato era risultata, infatti, addirittura doppia rispetto al valore minimo di 1,5 grammi per litro, richiesto per l\u0026#8217;integrazione della contravvenzione, in base a un primo metodo di rilevazione, e comunque sia superiore del 77 per cento a tale valore, in base all\u0026#8217;accertamento di conferma condotto sul sangue intero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito alla conseguente restituzione degli atti, il pubblico ministero aveva formulato la nuova richiesta di decreto penale di cui il rimettente \u0026#232; attualmente investito, individuando la pena da applicare in 2.950 euro di ammenda, determinata a partire da una pena base di nove mesi di arresto, convertiti nella corrispondente pena pecuniaria, e 2.100 euro di ammenda, sempre previo riconoscimento delle attenuanti generiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiamato, in questo modo, a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non include tra i casi di incompatibilit\u0026#224; cosiddetta \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221; quello del giudice che sia chiamato a pronunciare su una richiesta di decreto penale di condanna nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto, dopo aver respinto una richiesta precedente in ragione della ritenuta inadeguatezza della pena proposta dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il rimettente osserva come la suddetta incompatibilit\u0026#224;, attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede, esplichi una funzione di garanzia del fondamentale principio di imparzialit\u0026#224; e terziet\u0026#224; del giudice, e con esso, del giusto processo: principio la cui attuazione \u0026#232; posta in pericolo da tutte le situazioni che contribuiscono a far sorgere la figura del cosiddetto \u003cem\u003eiudex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuspectus\u003c/em\u003e, in ragione della forza della prevenzione generata dall\u0026#8217;avere quest\u0026#8217;ultimo compiuto in precedenza atti del procedimento che implichino una valutazione non meramente \u0026#171;formale\u0026#187;, ma \u0026#171;di contenuto\u0026#187;, della \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e.\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; in parola presupporrebbe, quindi, una relazione tra due termini: l\u0026#8217;\u0026#8220;attivit\u0026#224; pregiudicante\u0026#8221;, costituita da un\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione, e la \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221;, costituita da un compito decisorio al quale il giudice che abbia posto in essere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; pregiudicante non risulta pi\u0026#249; idoneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221;, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ricorda come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, debba intendersi per \u0026#171;giudizio\u0026#187; ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito. La relativa nozione comprende, pertanto, non solo il giudizio dibattimentale, ma anche il procedimento per decreto penale, nel quale spetta al giudice, in base all\u0026#8217;esame delle risultanze delle indagini preliminari, accogliere o respingere la richiesta del pubblico ministero (sono citate le sentenze n. 16 del 2022 e n. 346 del 1997). In tale rito speciale, il controllo demandato al giudice per le indagini preliminari attiene, infatti, al merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria, postulando una verifica del fatto storico e della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato. A detto giudice \u0026#232; devoluto, fra l\u0026#8217;altro, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, il sindacato sull\u0026#8217;esattezza della qualificazione giuridica del fatto, sulla sufficienza degli elementi probatori e \u0026#8211; per quanto rileva nella specie \u0026#8211; sulla congruit\u0026#224; della pena richiesta dal pubblico ministero: ipotesi tutte nelle quali l\u0026#8217;esito negativo della verifica d\u0026#224; luogo al rigetto della richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo poi all\u0026#8217;\u0026#8220;attivit\u0026#224; pregiudicante\u0026#8221; \u0026#8211; prosegue il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003e\u0026#8211;, questa Corte ha da tempo precisato le condizioni in presenza delle quali la previsione normativa dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice deve ritenersi costituzionalmente necessaria, individuandole segnatamente nella preesistenza di valutazioni, da parte dello stesso giudice, in ordine alla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e; nel fatto che la valutazione concerna atti anteriormente compiuti e sia strumentale all\u0026#8217;assunzione di una decisione; nella circostanza, infine, che tale decisione attenga al merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria e non soltanto allo svolgimento del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, tali condizioni ricorrerebbero anche nel caso del pregresso rigetto della richiesta di decreto penale per inadeguatezza della pena, trattandosi di provvedimento nel quale \u0026#232; insito il riconoscimento che, alla luce delle risultanze degli atti di indagine, il fatto per cui si procede sussiste, che \u0026#232; addebitabile all\u0026#8217;imputato e che \u0026#232; giuridicamente qualificabile nei termini prospettati dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa successiva proposizione di una altra richiesta di decreto penale, per lo stesso fatto storico e nei confronti del medesimo imputato, aprirebbe, d\u0026#8217;altro canto, una nuova fase di giudizio che, per quanto omologa alla precedente, resta da essa distinta, cos\u0026#236; che la valutazione di merito precedentemente svolta esplicherebbe \u0026#171;una chiara \u0026#8220;efficacia pregiudicante\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl caso in esame risulterebbe, per questo verso, analogo a quello oggetto della sentenza n. 16 del 2022 di questa Corte, con la quale \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che abbia rigettato la richiesta di decreto penale per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformit\u0026#224; ai rilievi del giudice stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa mancata previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; nell\u0026#8217;ipotesi in discussione si porrebbe, quindi, in contrasto con il principio di imparzialit\u0026#224; e terziet\u0026#224; del giudice, collegato alla garanzia del giusto processo: principio i cui \u0026#171;referenti costituzionali e sovranazionali\u0026#187; andrebbero individuati, \u0026#171;in via principale\u0026#187;, nell\u0026#8217;art. 111 Cost., e secondariamente negli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, primo paragrafo, CEDU e all\u0026#8217;art. 14, primo paragrafo, PIDCP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il rimettente esclude, da ultimo, che vi siano margini per una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, stante il carattere eccezionale e tassativo dei casi di incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;endoprocessuale\u0026#8221; da essa previsti: il che renderebbe necessario invocare l\u0026#8217;intervento additivo di questa Corte, al fine di estendere anche alla fattispecie in questione l\u0026#8217;elenco delle ipotesi di operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il GIP del Tribunale di Siena dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta \u0026#171;non congruit\u0026#224;\u0026#187; della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice rimettente, la norma censurata violerebbe, \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, il principio di imparzialit\u0026#224; e terziet\u0026#224; del giudice, collegato alla garanzia del giusto processo: principio che troverebbe i suoi \u0026#171;referenti\u0026#187; primariamente nell\u0026#8217;art. 111 Cost., e in secondo luogo negli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, primo paragrafo, CEDU e all\u0026#8217;art. 14, primo paragrafo, PIDCP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, primo paragrafo, CEDU e all\u0026#8217;art. 14, primo paragrafo, PIDCP, indicati cumulativamente dal rimettente quali \u0026#171;referenti costituzionali e sovranazionali della disciplina\u0026#187; di cui alla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale motivazione difetta dei requisiti minimi fissati dalla costante giurisprudenza di questa Corte per la motivazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, non chiarendo in alcun modo le ragioni per le quali ciascuno dei parametri menzionati risulterebbe violato dalla disciplina censurata. La motivazione in parola risulta, dunque, meramente apodittica, con conseguente inammissibilit\u0026#224; delle questioni formulate in riferimento a tali parametri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAmmissibile \u0026#232;, dunque, la sola questione sollevata con riferimento all\u0026#8217;art. 111 Cost., rispetto alla cui non manifesta infondatezza il rimettente spende ampia motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 179 e n. 74 del 2024, n. 16 del 2022 e n. 183 del 2013), le norme sulla incompatibilit\u0026#224; del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terziet\u0026#224; e della imparzialit\u0026#224; della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione \u0026#8211; ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione gi\u0026#224; presa o mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto \u0026#8211; scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, un\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; costituzionalmente necessaria, in forza dei principi menzionati, sussiste a) allorch\u0026#233; il medesimo giudice abbia gi\u0026#224; svolto, in relazione alla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e, un\u0026#8217;\u0026#8220;attivit\u0026#224; pregiudicante\u0026#8221;, e b) sia nuovamente chiamato a svolgere un compito decisorio in una \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221; dalla propria precedente attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto anzitutto all\u0026#8217;\u0026#8220;attivit\u0026#224; pregiudicante\u0026#8221;, secondo la citata giurisprudenza di questa Corte, essa sussiste in presenza di quattro condizioni essenziali. Anzitutto, le valutazioni devono cadere sulla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e. In secondo luogo, il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all\u0026#8217;assunzione di una decisione (e non semplicemente aver avuto conoscenza di essi). In terzo luogo, tale valutazione deve attenere al merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria (e non gi\u0026#224; al mero svolgimento del processo). Infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi, in questa sede all\u0026#8217;esame, in cui il GIP abbia rigettato una richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta non congruit\u0026#224; della pena richiesta dal pubblico ministero, e sia successivamente investito di una nuova richiesta di decreto penale di condanna formulata in relazione allo stesso fatto e allo stesso imputato, tutte e quattro le menzionate condizioni devono ritenersi sussistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe la presenza della prima e della seconda condizione \u0026#232; qui evidente, anche il riscontro relativo alla terza ha esito positivo. Nella sentenza n. 74 del 2024, questa Corte ha, invero, ritenuto che non implichi una valutazione sul merito dell\u0026#8217;esame accusatorio il mero riscontro, da parte del GIP, dell\u0026#8217;illegalit\u0026#224; della pena richiesta dal pubblico ministero. E ci\u0026#242; in quanto tale illegalit\u0026#224; risulta gi\u0026#224; dalla \u0026#171;mera lettura della richiesta di decreto penale di condanna, senza la necessit\u0026#224; di avviare ponderazioni del merito della richiesta stessa e a prescindere da eventuali considerazioni circa la fondatezza dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria\u0026#187;. Tuttavia, laddove il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna sia motivato non gi\u0026#224; dalla illegalit\u0026#224; della pena, bens\u0026#236; dalla sua mera non congruit\u0026#224; rispetto alla concreta gravit\u0026#224; del fatto addebitato all\u0026#8217;imputato, il rigetto non pu\u0026#242; che presupporre un esame del merito della richiesta, sulla base degli atti di indagine che la supportano; e necessariamente implica una valutazione di fondatezza dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria, senza la quale non avrebbe senso per il GIP interrogarsi sulla adeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimente sussiste, per le ragioni gi\u0026#224; indicate nella sentenza n. 16 del 2022, connesse agli effetti del rigetto della richiesta di decreto penale, la quarta condizione, relativa alla diversit\u0026#224; di fase nell\u0026#8217;ambito del medesimo procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Resta, per\u0026#242;, da chiarire se la valutazione cui il GIP \u0026#232; chiamato per effetto della nuova richiesta del pubblico ministero costituisca attivit\u0026#224; indebitamente influenzata dalle precedenti valutazioni; e se, dunque, il compito decisorio del GIP, in questa ipotesi, sia destinato a svolgersi \u0026#8211; per riprendere la formula abitualmente utilizzata dalla giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; in una \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221; dalla forza della prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene questa Corte che, in seguito a una nuova richiesta del pubblico ministero che \u0026#8211; come nel caso di specie \u0026#8211; si limiti a modificare la pena nei confronti dello stesso imputato per la stessa imputazione sulla base dei medesimi elementi probatori, in adesione ai rilievi del GIP contenuti in un precedente decreto di rigetto, il medesimo GIP non sia pi\u0026#249; chiamato ad alcuna nuova valutazione n\u0026#233; sull\u0026#8217;esattezza della qualificazione giuridica, n\u0026#233; sulla sufficienza degli elementi probatori, n\u0026#233; \u0026#8211; ancora \u0026#8211; sulla insussistenza di cause di non punibilit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa ipotesi, in effetti, il GIP ha gi\u0026#224; necessariamente compiuto tali valutazioni allorch\u0026#233; ha rigettato la richiesta del pubblico ministero non gi\u0026#224; per ragioni attinenti all\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato o alla correttezza della qualificazione giuridica del reato a lui contestato, ma semplicemente in relazione alla determinazione della pena. N\u0026#233; vi sarebbe ragione, per il medesimo GIP, di procedere una seconda volta a tali valutazioni in seguito alla nuova richiesta del pubblico ministero, e tanto meno per pervenire a diverse soluzioni, trattandosi di prospettiva chiaramente non funzionale rispetto alle finalit\u0026#224; di speditezza processuale proprie del procedimento speciale per decreto, in quanto atta a determinare un ripetuto e ingiustificato passaggio del procedimento tra GIP e PM, anteriormente alla stessa instaurazione del contraddittorio con l\u0026#8217;imputato. L\u0026#8217;unico compito decisorio che, a questo punto, residua al GIP attiene alla verifica se la nuova determinazione della sanzione risulti adeguata rispetto alla gravit\u0026#224; di un fatto di reato, che \u0026#232; stato gi\u0026#224; compiutamente apprezzato e valutato nella precedente attivit\u0026#224; decisoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; dunque, nella situazione in esame, alcuna duplicazione di attivit\u0026#224; decisoria sulla medesima regiudicanda, proprio perch\u0026#233; la valutazione del GIP sulla seconda richiesta del pubblico ministero ha un oggetto ormai circoscritto e delimitato dagli esiti della precedente attivit\u0026#224; decisoria, sul cui esito finale il giudice non \u0026#232; pi\u0026#249; chiamato a ritornare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; La situazione ora all\u0026#8217;esame pu\u0026#242;, dunque, distinguersi tanto da quella esaminata da questa Corte nella sentenza n. 16 del 2022, quanto da quella oggetto della pi\u0026#249; volte citata sentenza n. 74 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel primo caso, questa Corte ha ritenuto la sussistenza di una incompatibilit\u0026#224; costituzionalmente necessaria del GIP che abbia rigettato una prima richiesta di decreto penale di condanna del pubblico ministero, per non avere quest\u0026#8217;ultimo contestato una circostanza aggravante la cui sussistenza sia desumibile dagli atti di indagine. La nuova richiesta di decreto penale di condanna in cui tale circostanza sia contestata, con conseguente mutamento del capo di imputazione, esige in effetti da parte del GIP una nuova valutazione sul merito dell\u0026#8217;accusa, che necessariamente si sovrappone a quella compiuta in occasione della prima richiesta, e che da essa potrebbe risultare pregiudicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa la situazione \u0026#232;, altres\u0026#236;, strutturalmente differente anche da quella \u0026#8211; oggetto della sentenza n. 74 del 2024, che ha invece escluso l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; \u0026#8211; in cui la prima richiesta sia stata rigettata in relazione alla riscontrata illegalit\u0026#224; della pena. In questa specifica ipotesi, infatti, il rigetto della prima richiesta si fonda esclusivamente \u0026#8211; come poc\u0026#8217;anzi rammentato \u0026#8211; sull\u0026#8217;esame estrinseco della compatibilit\u0026#224; della pena determinata dal pubblico ministero con le disposizioni applicabili alla fattispecie contestata nel capo di imputazione, sicch\u0026#233; il GIP in realt\u0026#224; non compie ancora alcuna valutazione sul merito della regiudicanda. La ragione della ritenuta insussistenza di incompatibilit\u0026#224;, dunque, \u0026#232; qui speculare e opposta rispetto a quella posta a base della presente decisione, dal momento che \u0026#232; soltanto in seguito alla seconda richiesta che il GIP \u0026#232; chiamato, \u003cem\u003eex novo\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ea esaminare compiutamente le risultanze probatorie, e conseguentemente a valutare la sufficienza di tali elementi, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l\u0026#8217;insussistenza di cause di non punibilit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen., oltre che la stessa congruit\u0026#224; della pena rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Per tali ragioni, deve escludersi che il rigetto di una prima richiesta di decreto penale di condanna per mera incongruit\u0026#224; della pena rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto renda il GIP incompatibile, per necessit\u0026#224; costituzionale, a decidere su una successiva richiesta del pubblico ministero, in cui quest\u0026#8217;ultimo si limiti ad adeguare la pena per un fatto configurato in maniera identica, sulla base delle medesime risultanze probatorie gi\u0026#224; sottoposte al medesimo GIP e da questi gi\u0026#224; compiutamente valutate in occasione della prima richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal che la non fondatezza della questione sollevata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, primo paragrafo, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo e all\u0026#8217;art. 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siena con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 111 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siena con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 dicembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Incompatibilit\u0026#224; del giudice - Giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruit\u0026#224; della pena richiesta dal pubblico ministero - Incompatibilit\u0026#224; a pronunciare sulla nuova richiesta di emissione di decreto penale formulata dal pubblico ministero per lo stesso fatto storico e nei confronti del medesimo imputato - Contrasto con il principio, anche convenzionale, dell\u0027imparzialit\u0026#224;-terziet\u0026#224; del giudice, collegato alla garanzia del giusto processo.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46550","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Richiamo, in via cumulativa, di più parametri - Indicazione delle ragioni di contrasto della disciplina censurata con ciascuno di essi - Necessità (nel caso di specie: inammissibilità della questione relativa alla omessa previsione dell\u0027incompatibilità del giudice per le indagini preliminari, che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena, a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel giudizio incidentale di legittimità costituzionale la motivazione sulla non manifesta infondatezza deve contenere, a pena di inammissibilità della questione, le ragioni per le quali ciascuno dei parametri evocati risulterebbe violato dalla disciplina censurata.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate\u003cem\u003e \u003c/em\u003einammissibili, per motivazione apodittica sui parametri, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP presso il Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo paragrafo, CEDU e all’art. 14, primo paragrafo, PIDCP – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta non congruità della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato. Il rimettente evoca cumulativamente i parametri, quali «referenti costituzionali e sovranazionali della disciplina» censurata, senza alcuna indicazione delle specifiche ragioni di contrasto con ciascuno di essi).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46551","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"par. 1","nesso":""},{"denominazione_legge":"patto internazionale dei diritti civili e politici","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"par. 1","nesso":""}]},{"numero_massima":"46551","titoletto":"Processo penale – Incompatibilità del giudice – Fondamento – Tutela della terzietà e della imparzialità della giurisdizione – Condizioni – Duplicazione di attività decisoria sulla medesima res iudicanda (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla omessa previsione dell’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari, che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena, a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato). (Classif. 199028).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 179/2024 - mass. 46473,\u003c/em\u003e \u003cem\u003e46474,\u003c/em\u003e \u003cem\u003e46475; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eUn’incompatibilità costituzionalmente necessaria sussiste allorché il medesimo giudice abbia già svolto, in relazione alla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e, un’attività pregiudicante, e sia nuovamente chiamato a svolgere un compito decisorio in una sede pregiudicata dalla propria precedente attività.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAi fini dell’incompatibilità del giudice è necessario che ricorrano le seguenti condizioni: le valutazioni devono cadere sulla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e; il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione; tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria; infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GIP presso il Tribunale di Siena in riferimento all’art. 111 Cost. – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GIP, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta non congruità della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato. Il rigetto della richiesta di decreto penale per non congruità della pena presuppone da parte del GIP una valutazione di fondatezza dell’ipotesi accusatoria e costituisce pertanto attività “pregiudicante” ai fini della incompatibilità; al contrario, a seguito di una nuova richiesta del pubblico ministero che si limiti a modificare la pena, il GIP è chiamato solo a verificare se la nuova determinazione della sanzione risulti adeguata rispetto alla gravità di un fatto di reato, che è stato già compiutamente apprezzato e valutato nella precedente attività decisoria. Non vi è dunque, nella situazione in esame, quella duplicazione di valutazioni sulla medesima regiudicanda richiesta dalla giurisprudenza costituzionale per la sussistenza di una incompatibilità costituzionalmente necessaria a tutela della terzietà e imparzialità del giudice).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46550","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45605","autore":"","titolo":"Corte costituzionale, sentenza 19 dicembre 2024, n. 209","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"285","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45358","autore":"Campo M. M.","titolo":"Nessuna incompatibilità per il g.i.p. che si trovi nuovamente a vagliare la richiesta di decreto penale di condanna dopo il diniego per incongruità della pena","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"196","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45969","autore":"Rafaraci T.","titolo":"Non è incompatibile al nuovo giudizio per decreto penale di condanna il giudice che ha in precedenza rigettato per non congruità della pena una prima richiesta \u0027in idem\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2541","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46072","autore":"Ventura P.","titolo":"Procedimento per decreto penale e incompatibilità del giudice","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"857","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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