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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Calabria 24 aprile 2023, n. 16, recante \u0026#171;Autorizzazione per l\u0026#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 giugno 2023, depositato in cancelleria il 27 giugno 2023, iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Calabria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 febbraio 2024 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Domenico Gullo per la Regione Calabria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che, con ricorso notificato il 23 giugno 2023 e depositato il successivo 27 giugno (reg. ric. n. 20 del 2023), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Calabria 24 aprile 2023, n. 16, recante \u0026#171;Autorizzazione per l\u0026#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)\u0026#187;, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione impugnata stabilisce, al comma 1: \u0026#171;[a]l fine di fronteggiare l\u0026#8217;incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto in considerazione dell\u0026#8217;aumento dei flussi turistici verso la Calabria, il competente dipartimento, considerata la valenza regionale del servizio, rilascia alla Ferrovie della Calabria S.r.l.\u0026#187;, gi\u0026#224; abilitata allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, \u0026#171;titoli autorizzatori non cedibili, nell\u0026#8217;ambito del territorio della Regione Calabria\u0026#187;, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente (d\u0026#8217;ora innanzi: NCC) di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); al comma 2, che tali autorizzazioni sono rilasciate \u0026#171;nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell\u0026#8217;utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all\u0026#8217;articolo 6 della legge n. 21/1992 e nelle more della specifica disciplina normativa, da adottarsi entro un anno dall\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente ritiene che l\u0026#8217;impugnato art. 1 \u0026#8211; disponendo il rilascio delle suddette autorizzazioni e individuando direttamente il destinatario delle stesse, a prescindere dalla pubblicazione di un bando di \u0026#171;pubblico concorso\u0026#187; \u0026#8211;  violi, anzitutto, l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in relazione alla materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, perch\u0026#233; si porrebbe in conflitto, per un verso, con gli artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992 e, per altro verso, con l\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al primo profilo della suddetta censura, la difesa statale evidenzia, in particolare, che il legislatore regionale avrebbe individuato direttamente il beneficiario delle autorizzazioni \u003cem\u003ede \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e, precludendo la competizione tra gli operatori economici del settore prevista dalle richiamate norme interposte, secondo cui i comuni, una volta  stabiliti i requisiti e le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni all\u0026#8217;esercizio del servizio di NCC, le rilasciano previa pubblicazione di un \u0026#171;bando di pubblico concorso\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al secondo profilo della stessa censura, la difesa statale osserva che l\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, al comma 3 prevede l\u0026#8217;istituzione, entro un anno dall\u0026#8217;entrata in vigore del medesimo decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio di taxi e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di NCC, affidando poi a un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l\u0026#8217;individuazione delle specifiche tecniche di attuazione e delle modalit\u0026#224; di registrazione delle suddette imprese; quindi, al comma 6, stabilisce che, \u0026#171;fino alla piena operativit\u0026#224;\u0026#187; di detto archivio informatico, non \u0026#232; consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;espletamento del servizio di NCC con autovettura, motocarrozzetta e natante;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, non essendo ancora operativo il registro in discorso, l\u0026#8217;impugnato art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023 si porrebbe in aperto contrasto con il divieto posto dal citato art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata\u003cem\u003e \u003c/em\u003epriverebbe i comuni delle funzioni agli stessi affidate dal citato art. 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, cos\u0026#236; pregiudicando il principio di sussidiariet\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Calabria, nella persona del Presidente della Giunta regionale \u003cem\u003epro tempore\u003c/em\u003e, chiedendo di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la resistente premette che la ragione ispiratrice della disposizione impugnata andrebbe ravvisata nell\u0026#8217;esigenza di ovviare, tramite il potenziamento del servizio di NCC, alla grave carenza dell\u0026#8217;offerta del trasporto pubblico non di linea, in considerazione dell\u0026#8217;aumento delle richieste turistiche di mobilit\u0026#224;, oltre che delle peculiari condizioni territoriali della Regione e delle carenze infrastrutturali che la connotano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale esigenza sarebbe sorta a causa dell\u0026#8217;\u0026#171;indiscriminato blocco all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica in oggetto\u0026#187; disposto dal citato art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 3 e 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, stante l\u0026#8217;inoperativit\u0026#224; del registro informatico da esso contemplato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ogni caso, secondo la Regione, l\u0026#8217;impugnato art. 1 non sarebbe \u0026#171;riconducibile al perimetro di operativit\u0026#224;\u0026#187; degli artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rilascio delle autorizzazioni previsto dal suddetto art. 1, infatti, sarebbe sottoposto a precisi \u0026#171;limiti e condizioni\u0026#187;, in particolare in quanto circoscritto nel limite massimo di duecento autovetture e consentito solo nelle more dell\u0026#8217;introduzione della disciplina normativa regionale di settore, da adottare entro un anno dall\u0026#8217;entrata in vigore della stessa legge reg. Calabria n. 16 del 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, diversamente da quanto stabilito dalla legge n. 21 del 1992, esso avrebbe ad oggetto titoli non cedibili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, la suddetta normativa regionale sarebbe distinta da quella di cui agli evocati artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992, essendo piuttosto riconducibile a quella avente ad oggetto i \u0026#171;titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch\u0026#233; interventi in materia di entrate e di contrasto all\u0026#8217;evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, disposizione vigente al momento dell\u0026#8217;adozione della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, anche se successivamente abrogata dall\u0026#8217;art. 3, comma 10, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivit\u0026#224; economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la resistente, la censura di violazione della competenza statale nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; sarebbe priva di pregio anche nel secondo profilo in cui \u0026#232; articolata, in quanto il divieto di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, non potrebbe tuttora \u0026#171;ostare al legittimo esercizio d[elle] funzioni legislative\u0026#187; regionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la censura prospettata in riferimento all\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost. sarebbe inammissibile, perch\u0026#233; affetta da \u0026#171;tratti di incertezza\u0026#187; e generica, o, comunque, non fondata, giacch\u0026#233; l\u0026#8217;impugnato art. 1 non inciderebbe sulle attribuzioni comunali previste dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, il cui esercizio \u0026#232; tuttora precluso dal suddetto divieto statale di rilascio di nuove autorizzazioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori (ANITRAV) ha depositato, in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, un\u0026#8217;opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale del 20 dicembre 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e, rilevato preliminarmente come l\u0026#8217;intervento del legislatore regionale sia funzionale a porre rimedio al grave squilibrio, riscontrabile anche su scala nazionale, tra la domanda e l\u0026#8217;offerta dei servizi pubblici di trasporto non di linea, ritiene che plurimi profili di contrasto con la Costituzione derivino, non dalla disposizione impugnata dal ricorrente, ma dall\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, del quale sollecita, pertanto, l\u0026#8217;autorimessione da parte di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, il quale dispone: a) che, allo scopo di far fronte all\u0026#8217;incremento della domanda dovuto all\u0026#8217;aumento dei flussi turistici e garantire i servizi di trasporto, il competente dipartimento regionale rilascia alla Ferrovie della Calabria srl \u0026#171;titoli autorizzatori non cedibili\u0026#187; per lo svolgimento del servizio di NCC di cui alla legge n. 21 del 1992 (comma 1); b) che tali autorizzazioni sono rilasciate \u0026#171;nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell\u0026#8217;utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all\u0026#8217;articolo 6 della legge n. 21/1992 e nelle more della specifica disciplina normativa, da adottarsi entro un anno dall\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge\u0026#187; (comma 2);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente muove due ordini di censure all\u0026#8217;impugnato art. 1, ritenendo che leda l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in relazione alla materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, e l\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., in riferimento al principio di sussidiariet\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il primo motivo di censura, la disposizione oggetto di doglianza si porrebbe in contrasto, da un lato, con gli artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992, alla stregua dei quali i comuni, una volta stabiliti i requisiti e le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni all\u0026#8217;esercizio del servizio di NCC, le rilasciano previa pubblicazione di un \u0026#171;bando di pubblico concorso\u0026#187;; dall\u0026#8217;altro, con l\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, che preclude la concessione di nuove autorizzazioni all\u0026#8217;esercizio del servizio di NCC fino alla \u0026#171;piena operativit\u0026#224;\u0026#187; del registro informatico pubblico nazionale introdotto dal precedente comma 3 e non ancora operativo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al secondo motivo di censura, ad avviso del ricorrente la disposizione impugnata\u003cem\u003e \u003c/em\u003epriverebbe i comuni delle funzioni affidate loro dal citato art. 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, prendendo le mosse dal dedotto \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., deve essere \u003cem\u003ein limine\u003c/em\u003e invertito l\u0026#8217;ordine dei profili di doglianza prospettato nel ricorso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in tale prospettiva, la censura statale di violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. deve essere esaminata innanzitutto con riguardo all\u0026#8217;asserita violazione della norma parametro di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, in quanto struttura, in sostanza, un divieto di rilascio di nuove autorizzazioni al servizio di NCC;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questo divieto, infatti, deriva dal comma 3 del medesimo art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e \u0026#8211; laddove prevede l\u0026#8217;istituzione di \u0026#171;un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi [\u0026#8230;] e di quelle di autorizzazione per il servizio\u0026#187; di NCC e demanda a un decreto \u0026#171;del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti\u0026#187; l\u0026#8217;individuazione delle \u0026#171;specifiche tecniche di attuazione e [del]le modalit\u0026#224; con le quali le predette imprese dovranno registrarsi\u0026#187; \u0026#8211; e, in particolare, dal successivo comma 6, secondo cui, \u0026#171;fino alla piena operativit\u0026#224;\u0026#187; del medesimo registro, \u0026#171;non \u0026#232; consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;espletamento del servizio\u0026#187; di NCC;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la censura in parola \u0026#232; del resto logicamente preliminare rispetto alla prospettata violazione del primo gruppo di norme parametro \u0026#8211; artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992 \u0026#8211; indicate dal ricorso statale, che si pongono a valle di detto divieto, riguardando le modalit\u0026#224; di affidamento delle autorizzazioni stesse;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sussiste un evidente rapporto di necessaria pregiudizialit\u0026#224; (ordinanza n. 94 del 2022) tra la questione promossa dal ricorrente in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. e quelle derivanti dai dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale che suscita la disciplina recata dall\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, le quali si configurano come \u0026#171;logicamente pregiudizial[i] e strumental[i]\u0026#187; alla definizione dell\u0026#8217;odierno giudizio (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 94 del 2022, n. 18 del 2021; nello stesso senso, ordinanza n. 114 del 2014);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, del resto, \u0026#171;non pu\u0026#242; [\u0026#8230;] ritenersi che proprio la Corte [\u0026#8230;] sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali\u0026#187; (ordinanza n. 22 del 1960), giungendosi altrimenti al paradosso che, sino a quando una questione su di esse non sia sollevata in via incidentale dal giudice comune, venga dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una disposizione legislativa sulla base di un\u0026#8217;altra, assunta a parametro interposto, a sua volta in contrasto con la Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; quindi pregiudizialmente necessario, al fine della definizione del presente giudizio, affrontare la questione della legittimit\u0026#224; costituzionale del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;espletamento del servizio di NCC, stabilito fino alla piena operativit\u0026#224; del suddetto registro informatico;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale registro non era operativo al momento dell\u0026#8217;adozione della disposizione impugnata, dal momento che l\u0026#8217;efficacia del decreto ministeriale di cui al comma 3 dell\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, che ne ha stabilito la piena operativit\u0026#224; a decorrere dal 2 marzo 2020 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, del 19 febbraio 2020, n. 4), \u0026#232; stata, il giorno seguente, sospesa e differita (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, del 20 febbraio 2020, n. 86) sino all\u0026#8217;adozione del decreto previsto dal comma 2 dello stesso art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, diretto alla determinazione delle specifiche tecniche del foglio di servizio in formato elettronico, che, tuttavia, non \u0026#232; stato emanato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte ha gi\u0026#224; esaminato, con la sentenza n. 56 del 2020, proprio in relazione a un ricorso in via principale della Regione Calabria, il divieto stabilito dall\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, escludendo \u0026#171;un\u0026#8217;irragionevole restrizione della concorrenza a vantaggio dei titolari di licenze per taxi, per le quali il divieto temporaneo di rilascio non opera\u0026#187;, ma solo nella misura in cui \u0026#171;il numero delle imprese operanti nel settore\u0026#187; veniva bloccato \u0026#171;per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il nuovo registro\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in forza del permanere del blocco all\u0026#8217;ingresso di nuovi NCC dopo pi\u0026#249; di cinque anni dalla entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, si deve ritenere che tale \u0026#171;tempo tecnico\u0026#187; si sia potuto protrarre in modo del tutto ingiustificato, al punto da condurre a dubitare della legittimit\u0026#224; costituzionale della modalit\u0026#224; con cui il suddetto art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, ha stabilito il divieto di cui si discute;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i dubbi di costituzionalit\u0026#224; non possono essere esclusi perch\u0026#233; riconducibili a \u0026#171;un mero inconveniente di fatto\u0026#187;, ovvero a mere \u0026#171;circostanze contingenti attinenti alla [\u0026#8230;] concreta applicazione\u0026#187; della disposizione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 170 del 2017), non idonee secondo la giurisprudenza di questa Corte a introdurre il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale di una norma;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche essi, infatti, derivano dalla \u0026#171;stessa struttura\u0026#187; (sentenza n. 132 del 2018) del \u0026#171;meccanismo normativo\u0026#187; previsto dalla disposizione in oggetto e dalla \u0026#171;sua combinazione\u0026#187; (sentenza n. 166 del 2022) con le previste modalit\u0026#224; dirette a dare \u0026#171;piena operativit\u0026#224; [a]ll\u0026#8217;archivio informatico pubblico nazionale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; proprio tale combinazione a consentire la possibilit\u0026#224; di bloccare per un tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;espletamento del servizio di NCC, come in effetti \u0026#232; sino a ora avvenuto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la non manifesta infondatezza della questione pregiudiziale sull\u0026#8217;art.10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, si pone in relazione agli artt. 3, in riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, alla luce di \u0026#171;un \u0026#8220;apprezzamento di conformit\u0026#224; tra la regola introdotta e la \u0026#8216;causa\u0026#8217; normativa che la deve assistere\u0026#8221;\u0026#187; (da ultimo, sentenza n. 195 del 2022), si pu\u0026#242; dubitare dell\u0026#8217;intrinseca razionalit\u0026#224; della suddetta norma;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche altres\u0026#236; si pu\u0026#242; dubitare, in riferimento al principio di proporzionalit\u0026#224;, dell\u0026#8217;esistenza di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 8 del 2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, non \u0026#232; configurabile una lesione della libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica privata solo \u0026#171;allorch\u0026#233; l\u0026#8217;apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall\u0026#8217;art. 41, comma secondo, Cost., all\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale\u0026#187; (sentenza n. 150 del 2022; nello stesso senso, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, si pu\u0026#242; dubitare che la disposizione statale in oggetto, per come strutturata, sia riconducibile a un motivo di utilit\u0026#224; sociale o a un interesse della collettivit\u0026#224;, apparendo piuttosto rispondere a un\u0026#8217;istanza protezionistica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte ha chiarito come blocchi o sospensioni delle autorizzazioni funzionali all\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; economiche possono tradursi in \u0026#171;una indebita barriera all\u0026#8217;ingresso nel mercato\u0026#187;, ponendosi \u0026#171;in contrasto, altres\u0026#236;, con la libert\u0026#224; formale di accesso al mercato garantita dal primo comma dell\u0026#8217;art. 41 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 7 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte ha anche di recente evidenziato che proprio il mercato del trasporto pubblico non di linea \u0026#232; \u0026#171;caratterizzato, come pi\u0026#249; volte ha rimarcato l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato (da ultimo, mediante segnalazione del 3 novembre 2023, rif. n. S4778), da una inadeguata apertura all\u0026#8217;ingresso di nuovi soggetti\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2024);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la necessit\u0026#224; di evitare ingiustificate barriere nello specifico settore del trasporto di persone mediante il servizio di NCC \u0026#232; stata di recente precisata anche dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, chiarendo che restrizioni alla libert\u0026#224; di stabilimento possono essere ammesse solo a condizione, \u0026#171;in primo luogo, di essere giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalit\u0026#224;, il che implica che esse siano idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell\u0026#8217;obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario per conseguirlo\u0026#187; (sentenza 8 giugno 2023, in causa C-50/21, Prestige and Limousine SL);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si pu\u0026#242; quindi dubitare della conformit\u0026#224; della norma in questione alla libert\u0026#224; di stabilimento di cui all\u0026#8217;art. 49 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), cos\u0026#236; come interpretata dalla Corte di giustizia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, questa Corte non pu\u0026#242; esimersi, ai fini della definizione del presente giudizio, dal risolvere pregiudizialmente le questioni, come sopra prospettate, della legittimit\u0026#224; costituzionale del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;espletamento del servizio di NCC stabilito all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 41 primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 49 TFUE.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003esolleva\u003c/em\u003e, disponendone la trattazione innanzi a s\u0026#233;, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 49 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003esospende\u003c/em\u003e il presente giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di cui sopra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003eordina\u003c/em\u003e che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 marzo 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240307111350.pdf","oggetto":"Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Calabria - Autorizzazione per l\u0027esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) - Previsto rilascio, da parte del competente dipartimento, a Ferrovie della Calabria srl, gi\u0026#224; abilitata, ai sensi dell\u0027art. 2, c. 4, della legge n. 218 del 2003, allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, di titoli autorizzatori non cedibili, nell\u0027ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21 del 1992 - Previsto rilascio dei titoli autorizzatori sopradetti nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell\u0027utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all\u0027art. 6 della legge n. 21 del 1992 e nelle more della specifica disciplina normativa - Denunciata previsione di un affidamento diretto a un unico soggetto in contrasto con la disciplina statale di riferimento, di cui agli artt. 5 e 8 della legge n. 21 del 1992 e all\u0026#8217;art. 10-bis, c. 3 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, in base alla quale il rilascio delle autorizzazioni per l\u0026#8217;esercizio di noleggio con conducente \u0026#232; subordinato al possesso di specifici requisiti, alla previa pubblicazione di un bando di concorso e al conseguente confronto concorrenziale tra operatori economici interessati - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza con riferimento alle modalit\u0026#224; di affidamento del servizio sulla base di regole concorrenziali e secondo procedure di evidenza pubblica - Sottrazione ai Comuni di competenze, a essi affidati dalla normativa statale di riferimento, in materia di regolamentazione dell\u0026#8217;esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46045","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Autorimessione - Ratio - Necessità di evitare l\u0027applicazione di norme incostituzionali. (Classif. 204002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNon può ritenersi che proprio la Corte sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali, giungendosi altrimenti al paradosso che, sino a quando una questione su di esse non sia sollevata in via incidentale dal giudice comune, venga dichiarata l’illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa sulla base di un’altra, assunta a parametro interposto, a sua volta in contrasto con la Costituzione. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 22/1960\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46046","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46046","titoletto":"Giudizio costituzionale - Oggetto - Idoneità dei meri inconvenienti di fatto o delle mere circostanze contingenti a introdurre il giudizio costituzionale - Esclusione. (Classif. 111006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI meri inconvenienti di fatto, ovvero le mere circostanze contingenti attinenti alla concreta applicazione della disposizione, non sono idonei a introdurre il giudizio di legittimità costituzionale di una norma. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 170/2017 - mass. 41989\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46047","numero_massima_precedente":"46045","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46047","titoletto":"Ragionevolezza (principio di) - In genere - Definizione - Irrazionalità intra legem - Difformità tra la regola introdotta e la \u0027causa\u0027 normativa che la deve assistere. (Classif. 209001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’intrinseca razionalità di una norma può ricavarsi alla luce di un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la ‘causa’ normativa che la deve assistere. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 195/2022 - mass. 45011\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46048","numero_massima_precedente":"46046","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46048","titoletto":"Iniziativa economica privata (libertà di) - In genere - Possibili limitazioni a tutela dell\u0027utilità sociale - Limiti - Divieto di introdurre barriere all\u0027ingresso nel mercato. (Classif. 136001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNon è configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica privata solo allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, all’utilità sociale; tuttavia, blocchi o sospensioni delle autorizzazioni funzionali all’esercizio di attività economiche possono tradursi in una indebita barriera all’ingresso nel mercato, ponendosi in contrasto, altresì, con la libertà formale di accesso al mercato garantita dal primo comma dell’art. 41 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 150/2022 - mass. 45005; S. 7/2021 - mass. 43554; S. 151/2018 - mass. 40000: S. 47/ 2018 - mass. 39973; S. 16/2017 - mass. 39249; S. 56/2015 - mass. 38312\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46049","numero_massima_precedente":"46047","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46049","titoletto":"Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Calabria - Rilascio di autorizzazioni non cedibili per l\u0027esercizio di NCC a Ferrovie della Calabria srl, nel limite massimo di duecento autovetture - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Questione strettamente connessa ad altra logicamente pregiudiziale, relativa alle modalità di affidamento delle autorizzazioni stesse, condizionata alla piena operatività del registro pubblico informatico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di NCC\u{A0}- Denunciata violazione del principio di proporzionalità e di libera iniziativa economica, anche in relazione al diritto europeo - Autorimessione alla Corte costituzionale della questione pregiudiziale - Sospensione del giudizio principale - Notifiche conseguenti. (Classif. 253003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono sollevate dalla Corte costituzionale – che pertanto ne dispone la trattazione innanzi a sé, sospendendo il giudizio e disponendo le notifiche conseguenti – in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49 TFUE, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come conv. Le questioni promosse dal Governo – relative all’art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, che prevede il rilascio alla Ferrovie della Calabria srl fino a un massimo di 200 autorizzazioni ai fini dello svolgimento del servizio NCC – sono strettamente connesse a quelle di necessaria pregiudizialità che suscita la disciplina recata dall’art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come conv., che fissa il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di NCC. Tale divieto infatti è già stato considerato non costituzionalmente illegittimo solo se vigente per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il suddetto registro, tempo al contrario protratto in modo del tutto ingiustificato, così da bloccare indefinitamente il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC, potendosi altresì dubitare dell’esistenza di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 8/2024 - mass. 45947; O. 94/2022 - mass. 44706; O. 18/2021 - mass. 43561; O. 114/2014 - mass. 37913\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46048","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"14/12/2018","data_nir":"2018-12-14","numero":"136","articolo":"10","specificazione_articolo":"bis","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"","data_legge":"11/02/2019","data_nir":"2019-02-11","numero":"12","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"49","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44795","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 35/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1344","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44444","autore":"Faraguna P., Pugiotto A.","titolo":"Corte costituzionale e autorimessione: una radiografia giurisprudenziale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44098","autore":"Midiri M.","titolo":"Libertà d’innovare e servizi pubblici: la Corte si pronuncia su taxi, NCC e molto altro","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44097_2024_35.pdf","nome_file_fisico":"36 e 35-2024_Midiri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45508","autore":"Troncone C.","titolo":"La tutela della concorrenza oltre il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Osservazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in materia di Taxi e NCC","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"78","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45507_2024_35.pdf","nome_file_fisico":"35_2024+altre_Troncone.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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