GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2022/201

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:201
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 2.026121
    "namelookup_time" => 0.000234
    "connect_time" => 0.07847
    "pretransfer_time" => 0.573452
    "size_download" => 66664.0
    "speed_download" => 32902.0
    "starttransfer_time" => 1.853987
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 59272
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 573323
    "connect_time_us" => 78470
    "namelookup_time_us" => 234
    "pretransfer_time_us" => 573452
    "starttransfer_time_us" => 1853987
    "total_time_us" => 2026121
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770694210.2728
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:201"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:201 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Tue, 10 Feb 2026 03:30:11 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Tue, 10 Feb 2026 03:30:11 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"201","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"AMATO","redattore":"ANTONINI","relatore":"ANTONINI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"05/07/2022","data_decisione":"07/07/2022","data_deposito":"28/07/2022","pubbl_gazz_uff":"03/08/2022","num_gazz_uff":"31","norme":"Artt. 3, c. 2°, e 10, c. 3°, della legge della Regione Siciliana 26/05/2021, n. 12.","atti_registro":"ric. 43/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 201\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 agosto 2021, depositato in cancelleria il 10 agosto 2021, iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 luglio 2022 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppa Mistretta e Maria Concetta Caldara per la Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 3 agosto 2021 e depositato il 10 agosto 2021 (reg. ric. n. 43 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), in riferimento, complessivamente, agli artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il primo motivo di impugnazione ha ad oggetto il comma 2 del richiamato art. 3 in base al quale \u0026#171;[i] comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a societ\u0026#224;, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 2\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni da ultimo richiamate prevedono, rispettivamente, le finalit\u0026#224; e l\u0026#8217;oggetto della disciplina (art. 1) e la individuazione delle aree sciabili (art. 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 1, esso stabilisce: \u0026#171;1. La Regione promuove e tutela le localit\u0026#224; montane e le relative aree sciabili in ragione della loro valenza in termini di sviluppo economico e culturale, di coesione sociale e territoriale, sostiene altres\u0026#236; la pratica dello sci e di ogni altra attivit\u0026#224; ludico-sportiva e ricreativa, invernale o estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all\u0026#8217;attivit\u0026#224; sciistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2. La presente legge disciplina la gestione e la fruizione delle aree sciabili, con particolare riguardo allo sviluppo delle attivit\u0026#224; economiche nelle localit\u0026#224; montane e alla sicurezza degli utenti. Disciplina altres\u0026#236; la riqualificazione e la razionalizzazione dell\u0026#8217;uso delle aree sciabili, garantendo la salvaguardia ambientale e paesaggistica nonch\u0026#233; la riduzione del consumo del suolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 2, esso stabilisce: \u0026#171;1. Con delibera della Giunta regionale adottata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di coordinamento per le aree sciabili di cui all\u0026#8217;articolo 10, sono individuate le eventuali ulteriori aree sciabili attrezzate ai sensi dell\u0026#8217;articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2. Con la delibera di cui al comma 1 sono altres\u0026#236; individuate le aree a specifica destinazione per la pratica delle attivit\u0026#224; con attrezzi, quali lo sci alpino, lo snowboard, lo sci da fondo, lo slittino, da praticarsi nelle aree specificatamente individuate che devono essere segnalate, separate e classificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatti salvi gli attuali contratti ed obbligazioni in essere al momento della data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica), che, al comma 1, precluderebbe alle amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, \u0026#171;societ\u0026#224; aventi per oggetto attivit\u0026#224; di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalit\u0026#224; istituzionali, n\u0026#233; acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societ\u0026#224;\u0026#187; e che, al comma 2, consentirebbe, ma solo nei limiti di cui al comma 1, di costituire societ\u0026#224;, o di acquisirne o mantenerne partecipazioni, \u0026#171;esclusivamente per lo svolgimento delle attivit\u0026#224;\u0026#187; indicate nelle successive lettere da a) ad e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso sottolinea che le citate norme statali introdurrebbero un \u0026#171;doppio vincolo\u0026#187;, rispettivamente, \u0026#171;di scopo pubblico\u0026#187; e \u0026#171;di attivit\u0026#224;\u0026#187;. In particolare, il vincolo di attivit\u0026#224; espresso dal comma 2, \u0026#171;ammettendo soltanto le societ\u0026#224; che svolgono \u0026#8220;esclusivamente\u0026#8221; le attivit\u0026#224; indicate alle lettere a), b), c), d) ed e)\u0026#187;, rappresenterebbe un\u0026#8217;importante novit\u0026#224; rispetto alla disciplina previgente, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Dopo avere ricordato l\u0026#8217;obbligo in capo agli enti pubblici, ai sensi degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 (d\u0026#8217;ora in avanti: TUSP) e come anche ribadito dalla giurisprudenza della Corte dei conti, di dismettere le societ\u0026#224; non riconducibili alle missioni istituzionali loro attribuite dalla legge, l\u0026#8217;atto introduttivo richiama la nozione di \u0026#171;servizi di interesse generale\u0026#187;, in quanto rilevante anche ai fini dell\u0026#8217;art. 4, comma 2, lettera a), dello stesso decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssi sono definiti dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera h), TUSP come \u0026#171;le attivit\u0026#224; di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilit\u0026#224; fisica ed economica, continuit\u0026#224;, non discriminazione, qualit\u0026#224; e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell\u0026#8217;ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivit\u0026#224; di riferimento, cos\u0026#236; da garantire l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la disposizione regionale impugnata, \u0026#171;prevedendo che i comuni possano partecipare a organismi societari in cui siano presenti altri enti pubblici o soggetti privati, senza tuttavia precisare che tale partecipazione dovr\u0026#224; comunque essere acquisita e gestita nel rispetto dei princ\u0026#236;pi e limiti previsti dal TUSP consentirebbe anche l\u0026#8217;acquisizione di partecipazioni di minoranza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della censura \u0026#232; richiamata la deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, 21 dicembre 2016, n. 398/2016/PAR, secondo la quale \u0026#171;nel caso in cui la partecipazione dell\u0026#8217;ente sia minoritaria (ed in assenza di altri soci pubblici, che consentano il controllo della societ\u0026#224;), il servizio espletato non \u0026#232; da ritenere \u0026#8220;servizio di interesse generale\u0026#8221; posto che, a prescindere da ogni altra considerazione relativa alle finalit\u0026#224; istituzionali dell\u0026#8217;ente, l\u0026#8217;intervento pubblico (stante la partecipazione minoritaria) non pu\u0026#242; garantire l\u0026#8217;accesso al servizio cos\u0026#236; come declinato nell\u0026#8217;articolo 4\u0026#187;, non essendo in grado di determinarne le condizioni necessarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn senso analogo \u0026#232; citata anche la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, 5 febbraio 2016, n. 9/2016/SRCPIE/VSG, nella quale la magistratura contabile avrebbe sottolineato che le \u0026#8220;partecipazioni polvere\u0026#8221;, non consentendo un controllo sulla partecipata da parte del socio pubblico, non sarebbero coerenti con una valutazione di strategicit\u0026#224; della partecipazione, riducendosi al rango di mero investimento di capitale di rischio, non pi\u0026#249; ammesso dall\u0026#8217;attuale quadro normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, ad avviso del ricorrente, \u0026#171;il possesso di una eventuale partecipazione minoritaria, la cui acquisizione appare legittimata dalla previsione della norma regionale, non consentirebbe certamente di realizzare le condizioni affinch\u0026#233; la pubblica amministrazione possa determinare le condizioni di accesso al servizio pubblico e, per esso, perseguire le proprie finalit\u0026#224; istituzionali come richiesto dall\u0026#8217;articolo 4, comma 1, del TUSP\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl motivo di impugnazione si conclude rilevando che, siccome le attivit\u0026#224; da realizzare attraverso la partecipazione societaria degli enti locali prevista dalla norma regionale impugnata \u0026#171;non appaiono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalit\u0026#224; istituzionali\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021 \u0026#171;si po[rrebbe] in contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 4 del TUSP di cui al D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto Speciale di autonomia, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (che disciplinano la potest\u0026#224; legislativa della Regione Siciliana), con diretto riferimento sia alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di cui all\u0026#8217;art. 117, comma 3, Cost., sia al principio di buon andamento di cui all\u0026#8217;art. 97, comma 2, Cost. che viene chiaramente leso dalla norma impugnata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Con il secondo motivo di gravame il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 10, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl richiamato art. 10, nei primi due commi, rispettivamente, istituisce la \u0026#171;Commissione di coordinamento per le aree sciabili, quale organo consultivo della Regione in materia di gestione e fruizione delle aree sciabili\u0026#187; e dispone che i componenti della stessa \u0026#171;svolgono i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborso spese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo comma 3 \u0026#232; impugnato nella parte in cui prevede che \u0026#171;[a]i lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile e necessario per l\u0026#8217;esame di singole questioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, da un lato, la richiamata previsione di cui al comma 2 \u0026#171;non [sarebbe] sufficiente ad escludere la sussistenza di spese di funzionamento diverse dai compensi ai componenti\u0026#187;; dall\u0026#8217;altro, la norma di cui al comma seguente sarebbe quindi \u0026#171;suscettibile di comportare oneri non quantificati, per i quali non \u0026#232; indicata la copertura finanziaria\u0026#187;, contrastando con l\u0026#8217;evocato parametro costituzionale sotto entrambi i profili da ultimo evidenziati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della doglianza, il ricorso richiama la sentenza di questa Corte n. 26 del 2013, nella parte in cui ha affermato che, in forza dell\u0026#8217;art. 19 della legge n. 196 del 2009, le modalit\u0026#224; di copertura finanziaria delle leggi statali, fissate dall\u0026#8217;art. 17 della medesima legge, sono estese a tutte le Regioni e alle Province autonome; inoltre, segnala che la previsione di spesa oggetto della norma in esame apparterrebbe \u0026#171;alla categoria degli oneri pluriennali con carattere non uniforme e temporalmente circoscrivibile\u0026#187;, s\u0026#236; che il difetto di quantificazione della relativa spesa e l\u0026#8217;omessa individuazione dei mezzi per farvi fronte dimostrerebbero la fondatezza del motivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, si \u0026#232; costituita in giudizio in data 9 settembre 2021, chiedendo di dichiarare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e comunque la non fondatezza del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La resistente evidenzia anzitutto \u0026#171;l\u0026#8217;ambiguit\u0026#224;, l\u0026#8217;indeterminatezza, la contraddittoriet\u0026#224; [\u0026#8230;] del petitum\u0026#187; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, che costituirebbero motivi di inammissibilit\u0026#224; del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo la difesa regionale ricorda la necessit\u0026#224; che, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, si identifichi la \u0026#171;norma puntuale\u0026#187; diretta a realizzare in concreto tale finalit\u0026#224; e la si ponga a raffronto con quella regionale che asseritamente \u0026#171;abbia superato \u0026#8220;il limite\u0026#8221; complessivo dettato dallo Stato\u0026#187;, ferma rimanendo l\u0026#8217;ampia libert\u0026#224; per l\u0026#8217;ente di allocare le risorse nell\u0026#8217;esercizio della propria autonomia finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, non sarebbe fondata la tesi del ricorrente secondo la quale l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di gestione e fruizione delle aree sciabili non rientrerebbe nel novero di quelle per le quali gli enti locali siciliani potrebbero costituire una societ\u0026#224; o acquisire o mantenere partecipazioni societarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamati i contenuti dell\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, TUSP e, in particolare, la previsione che consente di svolgere mediante una societ\u0026#224; partecipata \u0026#171;l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di offerta di un servizio di interesse generale\u0026#187; e quella, cosiddetta, di \u0026#171;\u0026#8220;autoproduzione\u0026#8221; di un servizio strumentale all\u0026#8217;ente\u0026#187;, la difesa regionale ricorda che la qualificazione in termini di servizio di interesse generale dipenderebbe non tanto dalla natura dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta, \u0026#171;quanto dalla circostanza che l\u0026#8217;ente pubblico abbia in concreto inteso assumersi la responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; stessa a beneficio dei consociati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, \u0026#171;ciascuno Stato, e ciascun ente territoriale dotato di autonomia politica\u0026#187; resterebbe libero, in linea di principio, di stabilire quali prestazioni debbano costituire \u0026#171;servizi di interesse generale\u0026#187; per le proprie comunit\u0026#224; di riferimento (sono richiamate la sentenza di questa Corte n. 103 del 2020 e la sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sezione seconda, 21 dicembre 2011, in causa C-242/10, Enel produzione spa) e i mezzi pi\u0026#249; idonei a soddisfare i bisogni cos\u0026#236; individuati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale contesto, citando un passaggio della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 23 gennaio 2019, n. 578, la difesa regionale afferma che la decisione di costituire una societ\u0026#224; atterrebbe al contingente indirizzo politico-amministrativo fatto proprio dall\u0026#8217;amministrazione pubblica e che al Comune, ente autonomo a fini generali, spetterebbe \u0026#171;la ricognizione dei bisogni della collettivit\u0026#224; di riferimento e la loro qualificazione come obiettivi di interesse generale da perseguire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, la resistente osserva che lo stesso legislatore regionale \u0026#171;si sarebbe determinato nel senso di collocare tra i compiti istituzionali della Regione la promozione e la tutela delle localit\u0026#224; montane e le relative aree sciabili\u0026#187;, come enunciato dall\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, al fine di offrire un servizio a una platea indifferenziata di utenti e rispondendo a un interesse collettivo nel contesto locale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, la difesa regionale ritiene che previsione impugnata non presenterebbe \u0026#171;alcun profilo di illegittimit\u0026#224; per contrasto con la normativa statale, muovendosi al contrario entro i presupposti della stessa e dettando una norma di principio generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla doglianza mossa all\u0026#8217;art. 10, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, la resistente ne contesta la fondatezza ricordando, da un lato, che il comma 2 della stessa previsione sancirebbe espressamente \u0026#171;la gratuit\u0026#224; della partecipazione alla Commissione\u0026#187; e, dall\u0026#8217;altro, che a quest\u0026#8217;ultima sarebbe comunque applicabile il combinato disposto di due specifiche previsioni; ci\u0026#242; che comporterebbe \u0026#171;l\u0026#8217;onorificit\u0026#224; della partecipazione agli organi collegiali\u0026#187; (sono richiamati l\u0026#8217;art. 18 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3, recante \u0026#171;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2016. Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#187; e l\u0026#8217;art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante \u0026#171;Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u0026#224; economica\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 43 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), in riferimento, complessivamente, agli artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il primo motivo di impugnazione ha ad oggetto il comma 2 del richiamato art. 3, in base al quale \u0026#171;[i] comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a societ\u0026#224;, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 2\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente tale disposizione si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica), che, al comma 1, precluderebbe alle amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, \u0026#171;societ\u0026#224; aventi per oggetto attivit\u0026#224; di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalit\u0026#224; istituzionali, n\u0026#233; acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societ\u0026#224;\u0026#187; e che, al comma 2, consentirebbe, ma solo nei limiti di cui al comma 1, di costituire societ\u0026#224;, o di acquisirne o mantenerne partecipazioni, \u0026#171;esclusivamente per lo svolgimento delle attivit\u0026#224;\u0026#187; indicate nelle successive lettere da a) ad e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;atto introduttivo, dopo aver sottolineato che le citate norme statali introdurrebbero un \u0026#171;doppio vincolo\u0026#187;, rispettivamente \u0026#171;di scopo pubblico\u0026#187; e \u0026#171;di attivit\u0026#224;\u0026#187;, conclude sostenendo che le attivit\u0026#224; da realizzare attraverso la partecipazione societaria degli enti locali prevista dalla norma regionale impugnata non sarebbero \u0026#171;strettamente necessarie per il perseguimento delle finalit\u0026#224; istituzionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il ricorso articola poi un secondo profilo di censura, partendo dalla nozione di \u0026#171;servizi di interesse generale\u0026#187;, richiamata in quanto rilevante anche ai fini dell\u0026#8217;art. 4, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 175 del 2016 (d\u0026#8217;ora in avanti: TUSP).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura, la disposizione regionale impugnata \u0026#171;consentirebbe anche l\u0026#8217;acquisizione di partecipazioni di minoranza\u0026#187;, nonostante la giurisprudenza contabile abbia escluso che, in tali casi, quello espletato possa qualificarsi \u0026#171;servizio di interesse generale\u0026#187;, posto che attraverso le cosiddette \u0026#8220;partecipazioni polvere\u0026#8221; l\u0026#8217;ente pubblico non riuscirebbe a garantire le condizioni di accesso al servizio previste dal TUSP e, di conseguenza, non potrebbe perseguire le proprie finalit\u0026#224; istituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Conclusivamente, l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 4 TUSP, \u0026#171;in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto Speciale di autonomia, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (che disciplinano la potest\u0026#224; legislativa della Regione Siciliana), con diretto riferimento sia alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di cui all\u0026#8217;art. 117, comma 3, Cost., sia al principio di buon andamento di cui all\u0026#8217;art. 97, comma 2, Cost. che viene chiaramente leso dalla norma impugnata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione Siciliana ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del motivo di impugnazione dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021 per \u0026#171;l\u0026#8217;ambiguit\u0026#224;, l\u0026#8217;indeterminatezza, la contraddittoriet\u0026#224; [\u0026#8230;] del petitum\u0026#187;, non avendo il ricorrente, in sostanza, n\u0026#233; individuato la \u0026#171;norma puntuale\u0026#187; diretta a realizzare in concreto la finalit\u0026#224; di coordinamento finanziario, n\u0026#233; motivato la violazione che la norma regionale avrebbe prodotto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso contiene, infatti, un\u0026#8217;argomentazione sufficiente e idonea a supportare la censura poich\u0026#233;, a fronte di una norma regionale che abilita i Comuni a utilizzare lo strumento societario, ravvisa il contrasto con le \u0026#171;finalit\u0026#224; perseguibili mediante l\u0026#8217;acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche\u0026#187; disciplinate nell\u0026#8217;art. 4 TUSP, ritenuto espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa verifica della correttezza di tale impostazione attiene poi al merito della questione, non alla sua ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Va, invece, dichiarata d\u0026#8217;ufficio la inammissibilit\u0026#224; della questione promossa in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto reg. Siciliana, per \u0026#171;[l]\u0026#8217;assoluta genericit\u0026#224; della doglianza, sprovvista di alcuna argomentazione a sostegno del contrasto con i parametri indicati\u0026#187; (sentenza n. 25 del 2021; nello stesso senso, sentenza n. 86 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La prima questione da esaminare nel merito attiene alla portata che l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021 assegna alla partecipazione societaria dei Comuni, da valutare in termini di compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del TUSP (risultando non pertinente e comunque privo di qualsiasi argomentazione il cursorio richiamo all\u0026#8217;art. 3, comma 1, dello stesso testo unico, riportato solo nelle conclusioni del motivo di impugnazione) e, di conseguenza, con gli evocati parametri di cui agli artt. 117, terzo comma, e 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La questione, nei limiti indicati di seguito, \u0026#232; fondata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, TUSP, ritenuto da questa Corte non solo attinente alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, ma anche portatore di \u0026#171;profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione\u0026#187; (sentenza n. 86 del 2022), ha stabilito specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto il fenomeno delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica \u0026#8211; che ha consentito anche significative innovazioni dell\u0026#8217;intervento pubblico \u0026#8211; si era sviluppato in modo esponenziale, con amministrazioni che vi avevano fatto ricorso in modo indiscriminato, anche per lo svolgimento di attivit\u0026#224; non riconducibili ai loro fini istituzionali, con il pregiudizievole effetto di chiudere, senza ragione, alla concorrenza determinati mercati, e, comunque, molto spesso senza rispetto dei criteri di economicit\u0026#224; ed efficienza, con conseguenti gravi disavanzi e oneri per la finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer fronteggiare tale situazione, in particolare, il comma 1 del citato art. 4 dispone che \u0026#171;[l]e amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societ\u0026#224; aventi per oggetto attivit\u0026#224; di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalit\u0026#224; istituzionali, n\u0026#233; acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societ\u0026#224;\u0026#187;. Si tratta di una previsione che impone uno specifico vincolo di scopo pubblico, per cui possono essere costituite societ\u0026#224; ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l\u0026#8217;oggetto dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sociale \u0026#8211; la produzione di beni e servizi \u0026#8211; \u0026#232; strettamente necessario al perseguimento delle finalit\u0026#224; istituzionali dell\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 dello stesso art. 4 introduce poi un ulteriore vincolo, quello di attivit\u0026#224;, ammettendo soltanto le societ\u0026#224; che svolgono \u0026#171;esclusivamente\u0026#187; le attivit\u0026#224; espressamente indicate, ovvero: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un\u0026#8217;opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di un\u0026#8217;opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d\u0026#8217;interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all\u0026#8217;ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; La disposizione regionale impugnata, invece, nel consentire ai Comuni di costituire societ\u0026#224; o acquisire partecipazioni nelle stesse, prescindendo del tutto dai vincoli posti dall\u0026#8217;art. 4 TUSP, ne individua il possibile oggetto sociale per relationem, identificandolo nel vago contenuto derivante dal \u0026#171;perseguimento delle finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 1\u0026#187; o, comunque, dallo \u0026#171;sviluppo delle attivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 2\u0026#187; della stessa legge reg. Siciliana n. 12 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, pertanto, finisce per ammettere un ampio e indeterminato ventaglio di scopi e di attivit\u0026#224;, ben al di l\u0026#224; di quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalit\u0026#224; istituzionali dei Comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, per il tramite dell\u0026#8217;art. 1, la norma regionale consente ai Comuni siciliani di costituire o partecipare a societ\u0026#224; che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle seguenti finalit\u0026#224;:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) promozione e tutela delle localit\u0026#224; montane e delle relative aree sciabili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) sostegno della pratica dello sci e di ogni altra attivit\u0026#224; ludico-sportiva e ricreativa che utilizzi gli impianti e i tracciati destinati a tale sport;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ec) gestione e fruizione delle aree sciabili, con particolare riguardo allo sviluppo di attivit\u0026#224; economiche nelle localit\u0026#224; montane;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ed) riqualificazione e razionalizzazione dell\u0026#8217;uso delle aree sciabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso art. 3, comma 2, mediante il rinvio al precedente art. 2, consente anche di costituire o partecipare a societ\u0026#224; che abbiano come oggetto sociale lo sviluppo di attivit\u0026#224;, quali lo sci alpino, lo snowboard, lo sci da fondo, lo slittino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, sia i concetti di \u0026#171;promozione\u0026#187; e di \u0026#171;tutela\u0026#187;, sia, pi\u0026#249; in generale, le altre finalit\u0026#224; enunciate, finiscono per legittimare, potenzialmente, attivit\u0026#224; meramente imprenditoriali e commerciali, non solo non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalit\u0026#224; istituzionali municipali, ma anche diverse da quelle tipizzate nell\u0026#8217;art. 4, comma 2, TUSP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ampio e indeterminato perimetro di finalit\u0026#224; e attivit\u0026#224; collide con l\u0026#8217;impostazione alla base del TUSP \u0026#8211; e, in particolare, dell\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, \u0026#8211; che punta a contrastare, come in precedenza evidenziato, l\u0026#8217;aumento ingiustificato delle partecipazioni pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, ponendo un criterio alternativo a quello fissato dal legislatore statale con l\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, TUSP, viola quindi l\u0026#8217;evocato art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; Il rilevato contrasto non determina, tuttavia, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intera norma impugnata, poich\u0026#233; l\u0026#8217;ampio insieme delle attivit\u0026#224; per le quali ai Comuni \u0026#232; consentito costituire o partecipare a societ\u0026#224; per valorizzare le aree sciabili e lo sviluppo montano ne ricomprende anche una considerata in maniera espressa dallo stesso art. 4 TUSP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 7 di quest\u0026#8217;ultima disposizione prevede, infatti, che \u0026#171;[s]ono altres\u0026#236; ammesse le partecipazioni nelle societ\u0026#224; aventi per oggetto sociale prevalente [\u0026#8230;] la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilit\u0026#224; turistico-sportiva eserciti in aree montane [\u0026#8230;]\u0026#187;. Peraltro, per \u0026#171;partecipazione\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera f), TUSP, s\u0026#8217;intende \u0026#171;la titolarit\u0026#224; di rapporti comportanti la qualit\u0026#224; di socio in societ\u0026#224; [\u0026#8230;]\u0026#187; potendo, quindi, l\u0026#8217;assunzione di tale qualit\u0026#224; avvenire sia in una societ\u0026#224; esistente, sia in una societ\u0026#224; di nuova costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto ai criteri fissati dai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 4 TUSP, il richiamato comma 7 contiene quindi una norma speciale per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di gestione degli impianti di risalita strumentali all\u0026#8217;esercizio delle aree sciistiche, attivit\u0026#224; che del resto era gi\u0026#224; stata qualificata in termini di servizio pubblico locale dalla giurisprudenza amministrativa anteriore all\u0026#8217;adozione del TUSP (come rilevato dalla sentenza n. 103 del 2020, punto 4.7.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; peraltro indubbio che la realizzazione e la gestione di impianti di risalita attiene anche a finalit\u0026#224; pubbliche di sostegno alle attivit\u0026#224; svolte nelle aree sciabili, costituendo tali impianti l\u0026#8217;infrastruttura essenziale per ognuna di esse, come confermato, sul piano applicativo, dalla presenza di societ\u0026#224; municipali in pressoch\u0026#233; tutte le Regioni dotate di stazioni sciistiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la norma regionale non contrasta con il parametro evocato solo nella parte in cui consente ai Comuni di partecipare a societ\u0026#224; aventi come oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilit\u0026#224; turistico-sportiva eserciti in aree montane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, in forza delle ragioni fin qui esposte, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, nella parte in cui prevede che le societ\u0026#224; ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attivit\u0026#224; diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilit\u0026#224; turistico-sportiva in aree montane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; assorbito l\u0026#8217;ulteriore profilo di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La dichiarata illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, in quanto solo parziale, non preclude l\u0026#8217;esame della seconda distinta censura mossa alla medesima disposizione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon essa, il ricorrente si duole della possibilit\u0026#224; di acquisire partecipazioni di modesta entit\u0026#224;, per cui comunque l\u0026#8217;ente locale non potrebbe conseguire le proprie finalit\u0026#224; istituzionali nei termini richiesti dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, TUSP, data l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; delle cosiddette \u0026#8220;partecipazioni polvere\u0026#8221; ad assicurare al servizio di interesse generale i suoi caratteri definitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, l\u0026#8217;art. 4, comma 1, TUSP non vieta le partecipazioni di minoranza in quanto tali, ma preclude qualsiasi partecipazione, sia o no di controllo, che non soddisfi il vincolo di scopo pubblico. Inoltre, il comma 2 della stessa disposizione, che alle lettere a) e c) ammette l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di produzione di servizi di interesse generale, tiene fermi i limiti di cui al comma 1 senza prevedere requisiti aggiuntivi che valgano in via di principio a restringere il ricorso allo strumento societario alle sole partecipazioni di controllo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, anche l\u0026#8217;interpretazione giurisprudenziale dell\u0026#8217;art. 4 TUSP risulta ben pi\u0026#249; articolata della prospettazione del ricorrente; va quindi escluso che l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021 contrasti sia con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al citato art. 4, sia con il principio di buon andamento di cui all\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Da ultimo, va precisato che il suddetto art. 3, comma 2, non determina l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; degli oneri di motivazione analitica richiesti dall\u0026#8217;art. 5 TUSP per l\u0026#8217;atto deliberativo di costituzione di una societ\u0026#224; a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni; il comma 1 di questa disposizione, infatti, esenta solo i casi in cui ci\u0026#242; avvenga \u0026#171;in conformit\u0026#224; a espresse previsioni legislative\u0026#187;, tra le quali non rientra quella in esame, che disciplina in via generale e astratta le finalit\u0026#224; perseguibili dai Comuni con lo strumento societario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa decisione puntuale di avvalersene da parte degli enti locali siciliani \u0026#8211; pur in relazione al pi\u0026#249; limitato ambito operativo derivante dall\u0026#8217;intervento di questa Corte \u0026#8211; dovr\u0026#224; pertanto comunque motivare analiticamente il rispetto del vincolo di scopo pubblico \u0026#171;evidenziando, altres\u0026#236;, le ragioni e le finalit\u0026#224; che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilit\u0026#224; finanziaria nonch\u0026#233; di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato\u0026#187;, dando conto anche \u0026#171;della compatibilit\u0026#224; della scelta con i princ\u0026#236;pi di efficienza, di efficacia e di economicit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale articolata previsione, che impone all\u0026#8217;ente di esporre \u0026#8211; con un onere \u0026#8220;rafforzato\u0026#8221; di motivazione soggetto al sindacato giurisdizionale \u0026#8211; le ragioni della partecipazione (anche minoritaria), \u0026#232; infatti indicativa di un\u0026#8217;ulteriore \u0026#171;cautela verso la costituzione e l\u0026#8217;acquisto di partecipazioni di societ\u0026#224; pubbliche\u0026#187; (sentenza n. 100 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl suddetto onere \u0026#8220;rafforzato\u0026#8221; di motivazione \u0026#232; coerente, del resto, con il principio di sussidiariet\u0026#224; orizzontale di cui all\u0026#8217;art. 118, ultimo comma, Cost., che implica un favor per la societ\u0026#224; civile con riferimento a quelle attivit\u0026#224; di interesse generale che essa sia in grado di svolgere (in quanto non \u0026#232; richiesta la natura pubblica del soggetto erogatore) e alle quali ben pu\u0026#242; l\u0026#8217;ente pubblico concorrere con una partecipazione anche di minoranza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Con la previsione dell\u0026#8217;art. 5 TUSP, che riflette altres\u0026#236; un favor per la \u0026#8220;concorrenza nel mercato\u0026#8221;, l\u0026#8217;ordinamento italiano ha del resto espresso, come ha osservato la dottrina, una regola analoga a quella spesso contenuta nelle Gemeindeordnungen tedesche, in forza della quale gli enti territoriali possono assumere direttamente la gestione di attivit\u0026#224; imprenditoriali solo se (e in quanto) siano in grado di farlo a condizioni pi\u0026#249; favorevoli di quelle offerte dal mercato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, proprio in relazione alla fattispecie degli impianti a fune, allorch\u0026#233; non integrati nel sistema locale dei trasporti pubblici, questa Corte ha significativamente rilevato, in altra occasione, che la scelta dell\u0026#8217;ente territoriale \u0026#232; \u0026#171;stata, piuttosto, quella di lasciare lo sviluppo e la gestione di queste attivit\u0026#224; alla libera iniziativa economica privata, alla quale si deve \u0026#8211; sin da epoca assai anteriore all\u0026#8217;entrata in vigore della disciplina dell\u0026#8217;Unione europea e nazionale in materia di tutela della concorrenza nella gestione dei pubblici servizi \u0026#8211; la realizzazione e la continuativa gestione di diverse centinaia di impianti di risalita\u0026#187; (sentenza n. 103 del 2020, punto 4.4. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEmerge quindi, anche nel caso dei Comuni siciliani qui in considerazione, l\u0026#8217;esigenza, da un lato, di un\u0026#8217;attenta considerazione dell\u0026#8217;ambito delle compatibilit\u0026#224; finanziarie e gestionali implicate dall\u0026#8217;ingresso dell\u0026#8217;ente in una societ\u0026#224; e, dall\u0026#8217;altro lato, della specificazione dei caratteri qualificanti dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; che il soggetto pubblico intende svolgere in forma imprenditoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l\u0026#8217;art. 10, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamato art. 10, nei primi due commi, rispettivamente, istituisce la \u0026#171;Commissione di coordinamento per le aree sciabili, quale organo consultivo della Regione in materia di gestione e fruizione delle aree sciabili\u0026#187; e dispone che i componenti della stessa \u0026#171;svolgono i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborso spese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo comma 3 \u0026#232; denunciato nella parte in cui prevede che \u0026#171;[a]i lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile e necessario per l\u0026#8217;esame di singole questioni\u0026#187;. Secondo il ricorrente, da un lato, la richiamata previsione di cui al comma 2 \u0026#171;non [sarebbe] sufficiente ad escludere la sussistenza di spese di funzionamento diverse dai compensi ai componenti\u0026#187;; dall\u0026#8217;altro, la norma di cui al comma seguente \u0026#171;appare quindi suscettibile di comportare oneri non quantificati, per i quali non \u0026#232; indicata la copertura finanziaria\u0026#187;, contrastando con l\u0026#8217;evocato parametro costituzionale sotto entrambi i profili da ultimo evidenziati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato comma 3 dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021 si limita a prevedere che ai lavori della commissione consultiva possono essere invitati tecnici ed esperti per fornire un parere su singole questioni, senza estendere nei loro confronti la previsione sia della gratuit\u0026#224; di tale forma di partecipazione, sia dell\u0026#8217;assenza del rimborso delle spese, che il comma 2 del medesimo art. 10 riferisce espressamente ai soli componenti della commissione medesima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, ci\u0026#242; non integra il denunciato vulnus all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., essendo corretto quanto rilevato dalla difesa della resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 18, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2016. Legge di stabilit\u0026#224; regionale) prevede che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest\u0026#8217;ultima, \u0026#171;la partecipazione agli organi collegiali\u0026#187; della Regione \u0026#171;e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonch\u0026#233; la titolarit\u0026#224; di organi dei predetti enti \u0026#232; disciplinata secondo le disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione statale da ultimo richiamata \u0026#8211; che \u0026#171;quale principio di coordinamento della finanza pubblica, si applica anche alle autonomie speciali\u0026#187; (sentenza n. 172 del 2018) \u0026#8211; stabilisce in via generale che la partecipazione agli organi collegiali \u0026#171;\u0026#232; onorifica\u0026#187; e che la stessa \u0026#171;pu\u0026#242; dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, dal congiunto effetto del suddetto art. 18, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 e della citata disposizione statale discende che la norma regionale impugnata non pu\u0026#242; comportare nuovi oneri finanziari, poich\u0026#233;, da un lato, anche quella dei tecnici ed esperti occasionalmente invitati ai lavori della commissione consultiva si configura come una partecipazione all\u0026#8217;organo collegiale e, pertanto, effettuata a titolo onorifico; dall\u0026#8217;altro lato, nessuna estensione \u0026#232; apportata al rimborso delle spese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui, la non fondatezza della doglianza statale.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), nella parte in cui prevede che le societ\u0026#224; ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attivit\u0026#224; diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilit\u0026#224; turistico-sportiva in aree montane;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, promossa \u0026#8211; nella parte in cui consente ai Comuni l\u0026#8217;acquisizione di partecipazioni di minoranza \u0026#8211;, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220728103445.pdf","oggetto":"Partecipazioni pubbliche - Enti locali - Norme della Regione Siciliana - Promozione e tutela delle aree montane e delle relative aree sciabili - Previsione che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a societ\u0026#224; che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalit\u0026#224; di promozione e tutela delle localit\u0026#224; montane e delle relative aree sciabili, nonch\u0026#233; di sostegno alla pratica dello sci e di ogni altra attivit\u0026#224; ludico-sportiva e ricreativa, invernale o estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all\u0027attivit\u0026#224; sciistica, di cui all\u0027art. 1 della legge regionale n. 12 del 2021, o, comunque, lo sviluppo delle attivit\u0026#224; con attrezzi, quali lo sci alpino, lo snowboard, lo sci di fondo, lo slittino, di cui all\u0027art. 2 della medesima legge regionale.\r\nAmministrazione pubblica - Commissione di coordinamento per le aree sciabili - Previsione della possibilit\u0026#224; di invitare tecnici ed esperti ai lavori della Commissione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44983","titoletto":"Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Previsione che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società che abbiano per oggetto sociale prevalente un\u0027attività diversa dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane - Ricorso del Governo - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie - Assoluta genericità della motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 011009).","testo":"È dichiarata inammissibile, per assoluta genericità della motivazione, la questione - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto reg. Siciliana - dell\u0027art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021. La doglianza è sprovvista di argomentazioni a sostegno del contrasto con i parametri indicati. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 86/2022 - mass. 44640; S. 25/2021 - mass. 43611\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44984","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"26/05/2021","data_nir":"2021-05-26","numero":"12","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44984","titoletto":"Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Vincoli statali alla costituzione o all\u0027acquisto di partecipazioni e obbligo di motivazione analitica per i relativi atti deliberativi - Disciplina attinente alla materia di ordinamento civile, nonché espressione anche del coordinamento finanziario e della tutela del buon andamento della pubblica amministrazione - Coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale - Necessità, per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di rispettare i limiti indicati dalla legislazione statale (nel caso di specie, illegittimità costituzionale parziale della norma della Regione Siciliana che prevede che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società che abbiano per oggetto sociale prevalente un\u0027attività diversa dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane). (Classif. 011009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, che regolamenta la costituzione e l\u0027acquisto di partecipazioni (anche minoritarie) di società pubbliche, attiene non solo alla materia dell\u0027ordinamento civile, ma è anche portatore di profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, stabilendo specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi. Al riguardo è indicativo della cautela del legislatore l\u0027onere di motivazione analitica richiesto dall\u0027art. 5 TUSP per i relativi atti deliberativi, coerente del resto con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all\u0027art. 118, ultimo comma, Cost., che implica un \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e per la società civile con riferimento a quelle attività di interesse generale che essa sia in grado di svolgere (in quanto non è richiesta la natura pubblica del soggetto erogatore) e alle quali ben può l\u0027ente pubblico concorrere con una partecipazione anche di minoranza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 86/2022 - mass. 44641; S. 100/2020 - mass. 43426\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, nella parte in cui prevede che le società ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attività diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. La norma regionale impugnata dal Governo - nel consentire di costituire o partecipare a società per un ampio e indeterminato ventaglio di scopi e di attività, ben al di là di quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni della Regione - vìola l\u0027art. 4, commi 1 e 2, TUSP che, attraverso un doppio specifico vincolo - di scopo pubblico e di attività - punta a contrastare l\u0027aumento ingiustificato delle società a partecipazione pubblica. Ciò tuttavia non determina l\u0027illegittimità costituzionale dell\u0027intera norma impugnata, perché l\u0027attività di realizzazione e di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva è espressamente considerata dall\u0027art. 4, comma 7, TUSP). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 103/2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44985","numero_massima_precedente":"44983","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"26/05/2021","data_nir":"2021-05-26","numero":"12","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"19/08/2016","numero":"175","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"19/08/2016","numero":"175","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44985","titoletto":"Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Previsione che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società senza possederne direttamente il controllo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 011009).","testo":"È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, nella parte in cui consente ai Comuni l\u0027acquisizione di partecipazioni di minoranza. L\u0027art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016 non vieta le partecipazioni di minoranza in quanto tali, ma preclude qualsiasi partecipazione, sia o no di controllo, che non soddisfi il vincolo di scopo pubblico. Inoltre, il comma 2 della stessa disposizione - che alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) ammette l\u0027attività di produzione di servizi di interesse generale - tiene fermi i limiti di cui al comma 1 senza prevedere requisiti aggiuntivi che valgano in via di principio a restringere il ricorso allo strumento societario alle sole partecipazioni di controllo.","numero_massima_successivo":"44986","numero_massima_precedente":"44984","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"26/05/2021","data_nir":"2021-05-26","numero":"12","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"19/08/2016","numero":"175","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"19/08/2016","numero":"175","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44986","titoletto":"Amministrazione pubblica - Incarichi e rapporti di collaborazione - Carattere onorifico della partecipazione ad organi collegiali, salvo il diritto al solo rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente - Natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, applicabile anche alle autonomie speciali (nel caso di specie, non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che prevede la possibilità di invitare tecnici ed esperti ai lavori della Commissione consultiva di coordinamento per le aree sciabili, a titolo gratuito e senza rimborso spese). (Classif. 011006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, come conv. - il quale stabilisce in via generale che la partecipazione agli organi collegiali «è onorifica» e che la stessa «può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente» - costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica, applicabile anche alle autonomie speciali. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 172/2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 81, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 10, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, che prevede la possibilità di invitare tecnici ed esperti ai lavori della Commissione consultiva di coordinamento per le aree sciabili, a titolo gratuito e senza rimborso spese. La norma regionale impugnata - pur senza estendere espressamente nei confronti di tali soggetti, occasionalmente invitati per fornire un parere su singole questioni, la previsione sia della gratuità della partecipazione, sia dell\u0027assenza del rimborso delle spese, che il comma 2 del medesimo art. 10 riferisce espressamente ai soli componenti della commissione medesima - non può comportare nuovi oneri finanziari poiché, ai sensi dell\u0027art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., richiamato dall\u0027art. 18, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, la partecipazione agli organi collegiali è a titolo onorifico e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44985","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"26/05/2021","data_nir":"2021-05-26","numero":"12","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41652","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 201 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3538","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42777","autore":"Giampaolino C. F., Panetti F.","titolo":"Le società a partecipazione pubblica","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza commerciale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"529","note_abstract":"","collocazione":"C.122 - A.274","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]