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D. e il Comune di Lavagna, con ordinanza del 23 settembre 2020, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 23 settembre 2020, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale (come risulta dal decreto di correzione di errore materiale del 9 marzo 2021): a) dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell\u0026#8217;articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)\u0026#187;, nella parte in cui prevede che, ai fini della \u0026#171;riduzione/esenzione\u0026#187; dall\u0026#8217;imposta comunale sugli immobili (ICI), per \u0026#171;unit\u0026#224; immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo [si intende] salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica\u0026#187; e che \u0026#171;[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet\u0026#224; usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente\u0026#187;; b) dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che, ai fini dell\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;imposta municipale unica (IMU), \u0026#171;[p]er abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l\u0026#8217;abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni vengono prospettate nel presupposto interpretativo che \u0026#171;entrambe le norme [\u0026#8230;] secondo il \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;, escludono la riduzione/esenzione dall\u0026#8217;imposta [ICI e IMU] per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali\u0026#187;, salva la prova della separazione legale o divorzio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di rilevanza, la CTR rimettente premette di essere chiamata a decidere in ordine al ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale il Comune di Lavagna gli ha contestato il mancato pagamento dell\u0026#8217;ICI, per l\u0026#8217;anno 2011, in relazione a un appartamento di sua propriet\u0026#224;, ove risiedeva anagraficamente ma ove \u0026#8211; ad avviso dell\u0026#8217;ente \u0026#8211; non dimorava il nucleo familiare, \u0026#171;in quanto la moglie [\u0026#8230;] era residente, nello stesso anno, col figlio [\u0026#8230;] in Chiavari [\u0026#8230;] in appartamento di sua esclusiva propriet\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo quanto riferisce il giudice a quo, nel giudizio di prime cure \u0026#8211; che si \u0026#232; concluso con il rigetto della domanda \u0026#8211; il contribuente ha sostenuto \u0026#171;di essere separato di fatto dal 1993, in regime di separazione dei beni, con domicili e residenze in comuni diversi fin dal 1993\u0026#187;, indicando a sostegno di quanto dedotto, in particolare, l\u0026#8217;intestazione di usuali utenze domestiche con \u0026#171;consumi rilevati compatibili con l\u0026#8217;uso prevalente del piccolo appartamento da parte del nucleo familiare, senza prova contraria da parte del Comune\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; aggiunge ancora il rimettente \u0026#8211; il Comune di Lavagna ha eccepito che \u0026#171;la prova, anche indiziaria, della residenza \u0026#8220;effettiva\u0026#8221; o \u0026#8220;fittizia\u0026#8221; del Ricorrente in Lavagna [sarebbe] inconferente e superflua in quanto la (pacifica) residenza della moglie, non legalmente separata, nel diverso Comune di Chiavari [sarebbe], di per s\u0026#233; sola, [\u0026#8230;] preclusiva dell\u0026#8217;agevolazione ICI praticata dal marito in quanto prova inconfutabile della non convivenza nella abitazione principale nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche secondo la CTR rimettente \u0026#8211; esclusa la fondatezza degli ulteriori vizi dedotti \u0026#8211; il giudizio non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, dovendosi vagliare l\u0026#8217;interpretazione adottata dal Comune di Lavagna, ai fini dell\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;imposta, \u0026#171;sotto il duplice profilo del valore probatorio (legale o semplice) della certificazione di residenza anagrafica e dell\u0026#8217;onere probatorio (del Contribuente o del Comune) al fine della prova della residenza \u0026#8220;effettiva\u0026#8221; nell\u0026#8217;\u0026#8220;abitazione principale/familiare\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice a quo, l\u0026#8217;esegesi fornita dal Comune di Lavagna \u0026#171;non [sarebbe] l\u0026#8217;unica possibile\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, sulla base dei principi di diritto elaborati della giurisprudenza della Corte di cassazione dal 2010 al 2019, con riferimento alla disciplina dell\u0026#8217;ICI, \u0026#171;al giudicante sarebbe stata ancora consentita un\u0026#8217;interpretazione \u0026#8211; eventualmente difforme da quella adottata dal primo giudice \u0026#8211; tendente a superare il dubbio di costituzionalit\u0026#224; con un\u0026#8217;interpretazione (ritenuta pi\u0026#249;) \u0026#8220;costituzionalmente orientata\u0026#8221;\u0026#187;, segnatamente nel senso di limitare il beneficio a un solo immobile sito nel Comune di residenza di entrambi i coniugi, senza escluderlo a priori per il soggetto residente in altro Comune per \u0026#171;esigenze personali\u0026#187; e salvo la prova, anche indiziaria, della fittiziet\u0026#224; della residenza anagrafica per finalit\u0026#224; elusive;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, prosegue la CTR, tale opzione interpretativa \u0026#171;che certamente rientrava nella [sua] prerogativa decisionale [\u0026#8230;] pare oggi preclusa da due recenti ordinanze della Cassazione, sez. VI, nn. 4166/2020 e 4170/2020\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, tali pronunce, pur avendo a oggetto un accertamento IMU \u0026#171;necessariamente estendono il loro effetto anche alla precedente imposta in quanto espressamente richiamano precedenti arresti giurisprudenziali in materia ICI\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, qualora \u0026#8211; come nel caso in esame \u0026#8211; sia incontestato che il coniuge del ricorrente risieda in altro Comune, le menzionate pronunce del 2020 avrebbero ribadito quanto la stessa Corte di cassazione aveva in precedenza affermato ai fini ICI e cio\u0026#232; che \u0026#171;un\u0026#8217;unit\u0026#224; immobiliare pu\u0026#242; essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell\u0026#8217;ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il giudice a quo, la recente giurisprudenza di legittimit\u0026#224; costituirebbe ormai diritto vivente \u0026#171;tanto da annullare ogni difforme spazio interpretativo\u0026#187;; da qui la necessit\u0026#224; di sollevare d\u0026#8217;ufficio le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di non manifesta infondatezza, la CTR rimettente ritiene che la descritta interpretazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 173, lettera b), della legge n. 296 del 2006, e dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sia lesiva degli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost. determinando:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003ea) una disparit\u0026#224; di trattamento tra coppie coniugate che hanno residenza anagrafica nello stesso Comune e quelle che hanno residenza anagrafica in Comuni diversi, \u0026#171;consentendo alle prime una detrazione ICI/IMU e nessuna alle seconde\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eb) una disparit\u0026#224; di trattamento tra le coppie coniugate, da un lato, e le coppie di fatto o le unioni civili, dall\u0026#8217;altro, \u0026#171;consentendo alle prime una o nessuna, detrazione, a differenza dalle altre, alle quali possono spettarne anche due\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\tc) \u0026#171;un irrazionale onere alla libert\u0026#224; di circolazione e soggiorno\u0026#187; delle coppie coniugate rispetto alle altre, \u0026#171;ponendo limitazioni economiche (l\u0026#8217;esclusione dal beneficio fiscale)\u0026#187; in base esclusivamente alla scelta della diversa residenza anagrafica dei coniugi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\td) una irragionevole correlazione di una parte della capacit\u0026#224; contributiva dei coniugi solo al fatto formale della loro residenza anagrafica, \u0026#171;in base esclusivamente alla scelta della diversa residenza anagrafica dei coniugi\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, preliminarmente, la difesa statale ritiene inammissibile, per difetto di rilevanza, l\u0026#8217;estensione delle censure sollevate sull\u0026#8217;art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 \u0026#8211; applicabile ratione temporis all\u0026#8217;accertamento relativo all\u0026#8217;ICI dovuta per l\u0026#8217;anno 2011 \u0026#8211; all\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, introduttivo dell\u0026#8217;IMU;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, da ci\u0026#242; discenderebbe che il vaglio di legittimit\u0026#224; costituzionale andrebbe circoscritto al citato art. 8, comma 2, in quanto unica disposizione rilevante nel giudizio principale; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, data la diversit\u0026#224; della disciplina agevolativa, come confermata dal diritto vivente (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 24 settembre 2020, n. 20130), con riferimento all\u0026#8217;ICI resterebbe ancora valido l\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale, espresso dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 15 giugno 2010, n. 14389, che \u0026#171;non esclude a priori il \u0026#8220;doppio beneficio\u0026#8221; per coniugi residenti anagraficamente in comuni diversi\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, la questione cos\u0026#236; come formulata in riferimento all\u0026#8217;ICI sarebbe inammissibile perch\u0026#233;, contrariamente a quanto affermato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, permarrebbero i criteri ermeneutici ritenuti dallo stesso giudice a quo \u0026#171;costituzionalmente orientati\u0026#187; e che non potrebbero essere pregiudicati dalla successiva giurisprudenza che si \u0026#232; formata in tema di IMU;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale argomenta la non fondatezza delle censure contestando il presupposto interpretativo del rimettente circa un asserito mutamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; che, pur riguardando l\u0026#8217;IMU, si dovrebbe estendere \u0026#171;necessariamente\u0026#187; anche all\u0026#8217;ICI con l\u0026#8217;effetto di non consentire pi\u0026#249; \u0026#171;la concessione del \u0026#8220;doppio beneficio\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso della difesa statale, invece, la continuit\u0026#224; \u0026#8211; dal 2010 al 2019 \u0026#8211; della linea ermeneutica della Cassazione in merito alla spettanza dell\u0026#8217;agevolazione ai fini ICI confermerebbe che la lettera e la ratio del citato art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 sarebbero nel senso \u0026#171;di impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilit\u0026#224; per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l\u0026#8217;abitazione principale\u0026#187; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione quinta, ordinanza 7 giugno 2019, n. 15439);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo l\u0026#8217;interveniente, le censure sarebbero dunque non fondate poich\u0026#233; la disciplina di favore, \u0026#171;lungi dal discriminare aprioristicamente ed irragionevolmente le coppie coniugate da quelle \u0026#8220;di fatto\u0026#8221; ai vari livelli di tutela costituzionale (di uguaglianza sostanziale, di circolazione, di scelta della casa familiare e di capacit\u0026#224; contributiva dei coniugi), risult[erebbe] preclusa ai soli coniugi che stabiliscano fittiziamente diverse dimore in luoghi diversi, al solo scopo di far conseguire al nucleo familiare due volte la stessa detrazione d\u0026#8217;imposta, pur convivendo nella stessa abitazione principale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con ordinanza del 23 settembre 2020, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale (come risulta dal decreto di correzione di errore materiale del 9 marzo 2021): a) dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell\u0026#8217;articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)\u0026#187;, nella parte in cui prevede che, ai fini della \u0026#171;riduzione/esenzione\u0026#187; dall\u0026#8217;imposta comunale sugli immobili (ICI), per \u0026#171;unit\u0026#224; immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo [si intende] salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica\u0026#187; e che \u0026#171;[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet\u0026#224; usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente\u0026#187;; b) dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che, ai fini dell\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;imposta municipale unica (IMU), \u0026#171;[p]er abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l\u0026#8217;abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni vengono prospettate nel presupposto interpretativo che \u0026#171;entrambe le norme [\u0026#8230;] secondo il \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;, escludono la riduzione/esenzione dall\u0026#8217;imposta [ICI e IMU] per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali\u0026#187;, salva la prova della separazione legale o divorzio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale interpretazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 173, lettera b), della legge n. 296 del 2006, e dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sarebbe lesiva degli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche infatti si determinerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra coppie coniugate che hanno residenza anagrafica nello stesso Comune e quelle che hanno residenza anagrafica in Comuni diversi; e, ancora, una disparit\u0026#224; di trattamento tra le coppie coniugate, da un lato, e le coppie di fatto o le unioni civili, dall\u0026#8217;altro, \u0026#171;consentendo alle prime una o nessuna, detrazione, a differenza dalle altre, alle quali possono spettarne anche due\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la predetta interpretazione introdurrebbe \u0026#171;un irrazionale onere\u0026#187; (con ricadute anche economiche) alla libert\u0026#224; di circolazione e soggiorno delle coppie coniugate rispetto alle altre, in base esclusivamente alla scelta della diversa residenza anagrafica dei coniugi; nonch\u0026#233; una irragionevole correlazione di una parte della capacit\u0026#224; contributiva dei coniugi al solo fatto formale della loro residenza anagrafica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, innanzitutto, \u0026#232; manifestamente fondata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, per difetto di rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, poich\u0026#233; oggetto di impugnativa nel giudizio principale \u0026#232; un avviso di accertamento relativo all\u0026#8217;ICI dovuta per l\u0026#8217;anno 2011, secondo le disposizioni dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 13, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, l\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;IMU (ad opera degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale\u0026#187;), \u0026#232; stata \u0026#171;anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall\u0026#8217;anno 2012\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, il giudice a quo non deve fare applicazione dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del medesimo d.l. n. 201 del 2011, come convertito, recante la disciplina dell\u0026#8217;esenzione dell\u0026#8217;abitazione principale dall\u0026#8217;IMU;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non \u0026#232;, invece, fondata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale per omessa interpretazione costituzionalmente conforme dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, il giudice a quo ha ritenuto di per s\u0026#233; ostativo alla possibilit\u0026#224; di tale interpretazione la sussistenza di un diritto vivente, relativo s\u0026#236; alla disciplina dell\u0026#8217;IMU, ma, a suo dire, applicabile anche alla norma in discorso e pertanto \u0026#171;laddove il rimettente abbia considerato la possibilit\u0026#224; di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, e l\u0026#8217;abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza o meno dell\u0026#8217;opzione ermeneutica prescelta riguarda non gi\u0026#224; l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione sollevata, bens\u0026#236; il merito di essa (ex multis, sentenze n. 241 e n.189 del 2019; sentenza n. 135 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, va rilevata d\u0026#8217;ufficio la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, perch\u0026#233; formulata in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguit\u0026#224; del petitum;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, le doglianze sono strutturate in modo da risultare condizionate, in modo inscindibile, da elementi che attengono unicamente alla disciplina dell\u0026#8217;IMU, la quale, come gi\u0026#224; rilevato, non assume alcuna rilevanza nel giudizio a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la CTR della Liguria, infatti, censura in modo unitario entrambe le norme sull\u0026#8217;ICI e sull\u0026#8217;IMU \u0026#171;nella parte in cui, secondo il \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;, escludono la riduzione/esenzione dall\u0026#8217;imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali, di fatto escludendo la prova contraria della parte interessata, Comune o Contribuente, in quanto \u0026#232; la stessa certificazione anagrafica a costituire prova documentale della residenza/dimora abituale attuali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, dichiarata manifestamente inammissibile la doglianza relativa all\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, la richiesta unitariamente rivolta a questa Corte risulta oscura e contraddittoria, perch\u0026#233; volta a censurare gli effetti asseritamente preclusivi del diritto vivente relativi a un elemento \u0026#8211; il requisito della residenza anagrafica \u0026#8211; che nel contesto della disciplina dell\u0026#8217;ICI ha invece, per espressa disposizione normativa, solo valenza di presunzione legale relativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale profilo non \u0026#232; assolutamente chiarito dal rimettente, il quale si limita a configurare sulla base dei medesimi motivi una doppia identica censura al contempo sulla disciplina agevolativa dell\u0026#8217;ICI e dell\u0026#8217;IMU, con ci\u0026#242; viziando irrimediabilmente la questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell\u0026#8217;articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili [ICI] e imposta municipale propria [IMU] - Agevolazioni per l\u0027abitazione principale - Requisiti - Dimora abituale e residenza anagrafica del contribuente e del nucleo familiare - Preclusione, in base all\u0027interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente, della riduzione/esenzione dall\u0027imposta per entrambi i coniugi, non legalmente separati, aventi residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in Comuni differenti.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44909","titoletto":"Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l\u0027abitazione principale - Applicazione all\u0027immobile in cui dimori e risieda anagraficamente uno dei coniugi, ubicato fuori dal Comune in cui si trova quello fissato dall\u0027altro come residenza anagrafica e dimora abituale, salva la prova della separazione legale o il divorzio - Omessa previsione, in base all\u0027interpretazione del diritto vivente - Denunciata disparità di trattamento, violazione della libertà di circolazione e soggiorno, nonché dei principi di eguaglianza dei coniugi e della capacità contributiva - Difetto di rilevanza - Censura oscura e contraddittoria - Conseguente ambiguità del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 255011).","testo":"Sono dichiarate manifestamente inammissibili, rispettivamente per difetto di rilevanza e oscurità e contraddittorietà della censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost. - dell\u0027art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., e dell\u0027art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall\u0027art. 1, comma 173, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, secondo il \"diritto vivente\", escludono la riduzione/esenzione dalle imposte IMU e ICI per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali, salva la prova della separazione legale o divorzio. Da un lato, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non deve fare applicazione dell\u0027art. 13, comma 2, che disciplina l\u0027esenzione dell\u0027abitazione principale dall\u0027IMU, in quanto oggetto di impugnativa nel giudizio principale è un avviso di accertamento relativo all\u0027ICI dovuta per il 2011. Dall\u0027altro, il rimettente struttura le doglianze in modo che esse risultino condizionate da elementi che attengono alla disciplina dell\u0027IMU mentre, nel contesto dell\u0027ICI, il requisito della residenza anagrafica ha solo valenza di presunzione legale relativa né chiarisce tale profilo, limitandosi a configurare una identica censura per la disciplina agevolativa delle due imposte.","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero":"201","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"214","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","data_nir":"1992-12-30","numero":"504","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2006","data_nir":"2006-12-27","numero":"296","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"173","specificazione_comma":"lettera b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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