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M. e l\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli studi di M., con ordinanza del 3 luglio 2019, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nelle camere di consiglio del 18 novembre 2020 e 11 gennaio 2021 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 gennaio 2021. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8210; Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 3 luglio 2019, iscritta al n. 195 del reg. ord. 2019, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8210; La suddetta norma \u0026#232; sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale nella parte in cui \u0026#171;per il caso di \u0026#8220;gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti\u0026#8221; non esclude dal computo dei consentiti 18 mesi di assenza per malattia i periodi non computabili secondo l\u0026#8217;art. 35, comma 14, del c.c.n.l. 2006-2009 - comparto Universit\u0026#224;, vale a dire i \u0026#8220;giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8210; Il rimettente premette che il TAR Sicilia, Catania, sezione prima, era stato adito dalla professoressa P. M., ricercatrice universitaria confermata, presso un dipartimento dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; di M. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla stessa era stata diagnosticata una grave patologia che aveva comportato la sottoposizione ad esami clinici, ad un intervento chirurgico e, successivamente, a terapie salvavita (radioterapia e terapia farmacologica). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon decreto del rettore, l\u0026#8217;Universit\u0026#224; aveva proceduto al recesso datoriale dal rapporto di lavoro, per scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Sicilia, nel rigettare l\u0026#8217;impugnazione del recesso, aveva escluso che potesse trovare applicazione la disciplina contenuta nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Universit\u0026#224; per il quadriennio normativo 2006-2009, in quanto il rapporto di lavoro dei docenti e dei ricercatori universitari era sottoposto ad uno statuto speciale di diritto pubblico, disciplinato dal d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonch\u0026#233; sperimentazione organizzativa e didattica). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la ricorrente aveva invocato l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 35, comma 14, del suddetto contratto collettivo, che stabilisce che, in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8210; Tanto premesso, il Consiglio di giustizia amministrativa ha escluso l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; alla fattispecie al suo esame della disciplina contrattuale sopra richiamata, in quanto il rapporto di pubblico impiego del ricercatore universitario non \u0026#232; privatizzato, e per l\u0026#8217;assenza per malattia trova applicazione la disciplina pubblicistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8210; Il giudice a quo ha ricordato che l\u0026#8217;aspettativa per infermit\u0026#224; nel rapporto di impiego pubblico \u0026#232; disciplinata dagli artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 3 del 1957, che prevedono un periodo massimo di assenza continuativa per malattia pari a 18 mesi, e un periodo massimo cumulato di assenza per malattia e motivi di famiglia, pari a due anni e mezzo nel quinquennio (con possibilit\u0026#224; di estensione, su domanda, per altri sei mesi, e dunque per un totale di tre anni), senza escludere dal computo i periodi di assenza per grave patologia, per ricovero e intervento chirurgico e successive terapie salvavita. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8722; Pertanto, si determinerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di impiego privatizzato, e dipendenti pubblici in regime di impiego non privatizzato, in danno di questi ultimi, atteso che nel periodo massimo di assenza per malattia vengono computati anche periodi di assenza per gravi patologie, come, nella specie, quella oncologica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; darebbe luogo ad una \u0026#171;discriminazione rilevante ai sensi degli artt. 3 e 32 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale disparit\u0026#224; di trattamento non potrebbe ovviarsi facendo diretta applicazione dell\u0026#8217;art. 35, comma 14, del citato CCNL del comparto Universit\u0026#224;, trattandosi, come detto, di previsione che non trova applicazione al rapporto di pubblico impiego non privatizzato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; la disparit\u0026#224; di trattamento sarebbe superabile attraverso l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 3 del 1957, atteso che il testo normativo non consente pi\u0026#249; opzioni ermeneutiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8722; Come si evince dalla complessiva prospettazione della censura, la norma censurata violerebbe anche il principio di ragionevolezza, in quanto, pur essendo volta a garantire il diritto alla conservazione del posto di lavoro rispetto alle assenze per malattia, non esclude dal computo del periodo di comporto le cosiddette terapie salvavita, nei termini precisati dal rimettente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8210; Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato la rilevanza della questione poich\u0026#233;, se nel periodo di assenza per malattia non fosse stato compreso il periodo non computabile in base alla disposizione del contratto collettivo del comparto Universit\u0026#224;, la lavoratrice, che gi\u0026#224; aveva usufruito dell\u0026#8217;aspettativa per motivi diversi dalla malattia, non avrebbe perso il posto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8210; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha prospettato la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato, dopo aver ricordato che il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici non contrattualizzati, tra cui i ricercatori universitari, \u0026#232; disciplinato dal d.P.R. n. 3 del 1957, ha illustrato la disciplina sancita dall\u0026#8217;art. 68, convenendo sul dato che la stessa differisce da quella prevista dalla contrattazione collettiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, ci\u0026#242; non darebbe luogo a disparit\u0026#224; di trattamento, atteso che l\u0026#8217;art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, garantisce in misura adeguata e ragionevole il diritto alla conservazione del posto di lavoro. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbe, altres\u0026#236;, considerato l\u0026#8217;interesse datoriale a potersi valere della prestazione lavorativa, che \u0026#232; resa anche allo scopo di realizzare finalit\u0026#224; e valori costituzionalmente tutelati, connessi non solo al buon andamento della pubblica amministrazione, quanto piuttosto alla promozione e allo sviluppo della ricerca quali interessi primari dello Stato, come sancito dagli artt. 9 e 33 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ha rilevato, inoltre, che altri contratti collettivi, sia del settore pubblico contrattualizzato, che di quello privato, prevedono un minore periodo di comporto, e che pertanto lo standard di tutela minima da assicurare non pu\u0026#242; essere tratto da quella accordata dalla contrattazione collettiva; in proposito, andrebbe considerato che l\u0026#8217;art. 2110 del codice civile consente una differente regolamentazione. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 3 luglio 2019, iscritta al n. 195 del reg. ord. 2019, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; La norma \u0026#232; sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale nella parte in cui \u0026#171;per il caso di \u0026#8220;gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti\u0026#8221; non esclude dal computo dei consentiti 18 mesi di assenza per malattia i periodi non computabili secondo l\u0026#8217;art. 35, comma 14, c.c.n.l. 2006-2009 - comparto Universit\u0026#224;, vale a dire i \u0026#8220;giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Deduce il rimettente che il periodo di assenza per malattia, nel pubblico impiego non privatizzato, \u0026#232; disciplinato dagli artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 3 del 1957, che prevedono un periodo massimo di assenza continuata pari a diciotto mesi, e un periodo massimo cumulato di assenza per malattia e per motivi di famiglia, pari a due anni e mezzo nel quinquennio (con possibilit\u0026#224; di una ulteriore estensione, su domanda, per altri sei mesi, e dunque per un totale di tre anni), senza escludere dal computo i periodi di assenza per grave patologia, per ricovero e intervento chirurgico e successive terapie salvavita, ci\u0026#242; che invece \u0026#232; previsto per l\u0026#8217;impiego pubblico contrattualizzato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine si prende in considerazione la disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Universit\u0026#224; per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, il cui comma 14, in particolare, prevede: \u0026#171;In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, si delineerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra le due categorie di dipendenti pubblici, una \u0026#171;discriminazione rilevante ai\u0026#183; sensi degli artt. 3 e 32 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; La norma censurata, come emerge dall\u0026#8217;esame complessivo delle deduzioni svolte dal rimettente, violerebbe anche il principio di ragionevolezza, in quanto, sebbene intenda garantire il diritto alla conservazione del posto di lavoro rispetto alle assenze per malattia, non tiene conto delle situazioni derivanti dalle moderne terapie salvavita, caratterizzate dalla obbiettiva impossibilit\u0026#224; di adempiere ai doveri d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Va premesso che per i dipendenti pubblici, cos\u0026#236; come per i lavoratori del settore privato, la malattia come causa di sospensione del rapporto di lavoro trova la sua regolazione nell\u0026#8217;art. 2110 del codice civile, il quale, nell\u0026#8217;affermare in via di principio la conservazione del posto di lavoro ed il relativo trattamento economico, rinvia per gli aspetti quantitativi e temporali alla legge o al contratto collettivo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dunque possibile che fra le due discipline emergano differenze anche sostanziali; ed \u0026#232; ci\u0026#242; che in effetti accade nel caso di specie in ordine al riconoscimento del cosiddetto periodo di comporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Venendo al merito della questione sollevata, non pu\u0026#242; condividersi l\u0026#8217;assunto del rimettente che tale differenza sarebbe lesiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di uguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8722; Si deve osservare, in linea generale, che i due tipi di rapporto di lavoro che vengono in rilievo presentano caratteristiche strutturali che con l\u0026#8217;andare del tempo si sono sempre pi\u0026#249; differenziate, e ci\u0026#242; lungi dal potersi considerare una anomalia, suscettibile di censura ai sensi del principio di uguaglianza, risponde alle obiettive differenze di status, legate al carattere privatizzato o meno del rapporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; questo, in particolare, che \u0026#232; avvenuto nel caso di specie in cui esistono due diverse discipline delle complessive relazioni fra malattia e rapporto di lavoro, discipline espressione di delicati punti di equilibrio, che sono legati alle specificit\u0026#224; del relativo rapporto, e che pertanto non sono suscettibili di un confronto diretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8722; A maggior ragione poi non \u0026#232; possibile prendere in considerazione il trattamento del particolare profilo qui in esame, elevando il contenuto di una delle due discipline \u0026#8211; nella specie quella contrattuale \u0026#8211; a tertium comparationis, non essendo in alcun modo possibile una sua valutazione isolata dal contesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8722; Tuttavia il mancato riconoscimento del periodo di comporto manifesta una intrinseca irrazionalit\u0026#224; che lo rende costituzionalmente illegittimo per violazione, sotto questo diverso profilo, dell\u0026#8217;art. 3 Cost., con assorbimento del residuo parametro (art. 32 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8722; Esso infatti \u0026#232; la manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima (il CCNL del comparto Universit\u0026#224; non \u0026#232; isolato al riguardo), con la sua naturale dinamicit\u0026#224;, \u0026#232; stata in grado di tener conto del progressivo sviluppo dei protocolli di cura per le gravi patologie, e in particolare delle cosiddette terapie salvavita con i loro pesanti effetti invalidanti; ci\u0026#242; al contrario non \u0026#232; avvenuto per la disciplina normativa, che, risalente ad anni ormai lontani, non \u0026#232; pi\u0026#249; adeguata al contesto attuale, caratterizzato \u0026#8211; come si \u0026#232; detto \u0026#8211; dalla profonda evoluzione delle terapie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8722; N\u0026#233; pu\u0026#242; affermarsi \u0026#8211; come prospettato dalla difesa dello Stato \u0026#8722; che i princ\u0026#236;pi di cui agli artt. 9 e 33 Cost., trattandosi, nel caso di specie, di personale docente universitario, impedirebbero una cos\u0026#236; prolungata assenza dal servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero, infatti, che i valori protetti da questi articoli sono meritevoli della massima considerazione, ma non possono costituire un ostacolo alla stabilit\u0026#224; del rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8722; Pertanto, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente e Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Docenti e ricercatori universitari - Aspettativa per infermit\u0026#224; - Prevista impossibilit\u0026#224; di protrazione per pi\u0026#249; di diciotto mesi - Ipotesi di gravi patologie richiedenti terapie temporaneamente/parzialmente invalidanti - Mancata esclusione dal computo dei giorni di assenza per tali malattie, dei giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate dalle terapie non computabili secondo la contrattazione collettiva.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43578","titoletto":"Impiego pubblico - Dipendenti pubblici non contrattualizzati (nella specie: docenti e ricercatori universitari) - Aspettativa per infermità - Periodo massimo di diciotto mesi - Possibile esclusione dal computo del termine, in caso di gravi patologie richiedenti terapie temporaneamente/parzialmente invalidanti, dei giorni di assenza per tali malattie, di quelli di ricovero ospedaliero o di day hospital e di quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie - Omessa previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., sotto il profilo di ragionevolezza, l\u0027art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Il mancato riconoscimento del periodo di comporto per i dipendenti del pubblico impiego non contrattualizzato manifesta una intrinseca irrazionalità, manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva - come, ad esempio, l\u0027art. 35 del CCNL del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, benché esso non sia valutabile come \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e -, la quale, con la sua naturale dinamicità, è stata in grado di tener conto del progressivo sviluppo dei protocolli di cura per le gravi patologie, e in particolare delle c.d. terapie salvavita con i loro pesanti effetti invalidanti. Né può affermarsi che i princìpi di cui agli artt. 9 e 33 Cost. - trattandosi, nel caso di specie, di personale docente universitario - impedirebbero una così prolungata assenza dal servizio, poiché i valori da essi protetti non possono costituire un ostacolo alla stabilità del rapporto di lavoro.","numero_massima_successivo":"43579","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"10/01/1957","data_nir":"1957-01-10","numero":"3","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1957-01-10;3~art68"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43579","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento del residuo parametro.","testo":"Accolta \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, è assorbito il residuo parametro evocato, dell\u0027art. 32 Cost.","numero_massima_precedente":"43578","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"10/01/1957","data_nir":"1957-01-10","numero":"3","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1957-01-10;3~art68"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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