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Giudici : Silvana            SCIARRA, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Filippo            PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante \u0026#171;Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)\u0026#187;, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra l\u0026#8217;Ente nazionale protezione animali (ENPA) onlus e altri e la Regione Liguria e altri, con ordinanza del 1\u0026#176; giugno 2021, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione dell\u0026#8217;ENPA e della Regione Liguria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 26 aprile 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Valentina Stefutti per l\u0026#8217;ENPA e altri e Andrea Bozzini per la Regione Liguria, entrambi in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 26 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con ordinanza del 1\u0026#176; giugno 2021 (reg. ord. n. 172 del 2021), ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante \u0026#171;Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)\u0026#187;, che prevede che nei boschi percorsi da incendi \u0026#232; vietato per tre anni l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno e i boschi siano opportunamente tabellati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni sono state sollevate nell\u0026#8217;ambito di un giudizio intentato da alcune associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell\u0026#8217;ambiente e norme in materia di danno ambientale), per l\u0026#8217;annullamento di una circolare interpretativa dell\u0026#8217;amministrazione regionale, di cui il TAR assume il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), che pone un divieto di caccia per dieci anni nelle zone boscate percorse da incendio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, il Collegio rimettente ha motivato sulla sussistenza delle condizioni dell\u0026#8217;azione e dei presupposti processuali, in risposta alle eccezioni di carenza di interesse ad agire formulate dalle associazioni venatorie intervenute nel giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn risposta alle suddette eccezioni, il TAR ha precisato che la circolare \u0026#232; volta ad indirizzare la vigilanza faunistico-venatoria senza limiti di tempo, e non con riferimento ad una specifica stagione venatoria, risultando quindi irrilevante che la stagione di caccia 2020-2021 si sia chiusa; del pari irrilevante, in ragione della autonoma portata della norma censurata, \u0026#232; il fatto che il terreno su cui vige il divieto di caccia sia incluso nel Piano faunistico-venatorio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il TAR ha ritenuto l\u0026#8217;autonoma impugnabilit\u0026#224; della circolare interpretativa in quanto idonea ad orientare l\u0026#8217;azione amministrativa degli organi preposti alla vigilanza venatoria e suscettibile di arrecare danno all\u0026#8217;interesse diffuso alla protezione ambientale, essendo \u0026#8220;pi\u0026#249; probabile che non\u0026#8221; il verificarsi di una lesione ambientale a seguito dell\u0026#8217;omesso divieto dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di caccia nei boschi percorsi da incendio dopo soli tre anni dall\u0026#8217;evento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In merito alla rilevanza della questione, il TAR sottolinea che la circolare si fonda sulla norma impugnata, costituendone il presupposto logico giuridico cos\u0026#236; che sarebbe necessaria la sua eliminazione dal mondo giuridico per pronunciare l\u0026#8217;annullamento del provvedimento amministrativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la legge regionale in esame si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000, che sancisce il divieto di esercizio venatorio nelle zone boscate interessate da incendio per un periodo di dieci anni, senza ulteriori condizioni legate all\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;incendio o alla tabellazione del terreno e che costituisce uno standard minimo di tutela ambientale, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto prescrizione volta a consentire la ricostituzione boschiva incendiata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl tenore letterale inequivoco della disposizione censurata, che ridurrebbe la soglia minima di tutela sotto due profili, quello temporale, poich\u0026#233; abbassa da dieci a tre anni la durata del divieto di caccia, e quello spaziale, poich\u0026#233; riguarda solo i boschi tabellati e incendiatisi per una superficie superiore ad un ettaro, non sarebbe suscettibile di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme e imporrebbe la rimessione della questione a questa Corte per risolvere l\u0026#8217;antinomia tra le leggi mediante declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Liguria eccependo che l\u0026#8217;art. 46, comma 5, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, aggiunto dall\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Liguria n. 35 del 2008, oggetto di censura, lungi dall\u0026#8217;abbassare il livello minimo di tutela ambientale perseguito dal legislatore statale con la legge n. 353 del 2000, avrebbe solo adattato la durata del divieto di caccia su terreni percorsi da incendio alle caratteristiche climatiche e vegetazionali regionali, che consentono una rapida ripresa della vegetazione stessa, cos\u0026#236; da cancellare in pochi anni le tracce del passaggio del fuoco e consentire il rinnovamento della fauna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Inoltre, la Regione osserva come il permanere del divieto di caccia debba essere bilanciato con la necessit\u0026#224; di contenere, anche attraverso l\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, il proliferare degli ungulati e in special modo del cinghiale, capace di arrecare notevoli danni agli ecosistemi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Alla stessa esigenza di bilanciamento risponderebbe la previsione di una soglia dimensionale minima per far scattare l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del divieto di caccia, non incidendo sulla consistenza della fauna l\u0026#8217;incendio di un\u0026#8217;area inferiore ad un ettaro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; La Regione ritiene, infine, che l\u0026#8217;obbligo di tabellazione, finalizzato all\u0026#8217;esatta individuazione del confine territoriale in cui vige il divieto di caccia, accresca e non diminuisca la tutela ambientale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale si sono costituiti l\u0026#8217;Ente nazionale protezione animali (ENPA) onlus, la Lega italiana protezione degli uccelli (LIPU) Birdlife Italia odv, l\u0026#8217;Associazione Italiana World Wide Fund for Nature (WWF Italia) onlus ong e la Lega antivivisezione (LAV) onlus, ricorrenti nel giudizio principale, in quanto associazioni individuate dal Ministero della transizione ecologica quali associazioni di protezione ambientale, ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe associazioni, dopo aver ripercorso i tratti salienti dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione in ordine alla propria legittimazione nel giudizio a quo e alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 46, comma 5, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento di essa, stante il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge n. 353 del 2000, che prevede, quale limite di maggior tutela ambientale, il divieto di caccia, nei terreni percorsi da incendio, per dieci anni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante \u0026#171;Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)\u0026#187;, che prevede che nei boschi percorsi da incendi \u0026#232; vietato per tre anni l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad un ettaro e i boschi siano opportunamente tabellati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni sono state sollevate nell\u0026#8217;ambito del giudizio promosso da quattro associazioni ambientaliste, legittimate ai sensi dell\u0026#8217;art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell\u0026#8217;ambiente e norme in materia di danno ambientale), per l\u0026#8217;annullamento di una circolare con cui l\u0026#8217;amministrazione regionale ha orientato l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di vigilanza venatoria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La censura proposta dall\u0026#8217;ordinanza del TAR Liguria si appunta sul contrasto della norma regionale con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), che, invece, prevede un divieto di caccia per dieci anni nelle zone interessate da incendi, senza imporre alcun obbligo di tabellazione e senza precisare alcunch\u0026#233; in ordine all\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;incendio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La Regione si difende evocando la peculiare situazione della Liguria, il cui clima consentirebbe una pi\u0026#249; rapida ricrescita dei boschi incendiati e invitando inoltre a considerare che il divieto di caccia \u0026#232; esteso alla popolazione degli ungulati, che non favorisce la ricrescita del bosco per i danni che tali specie causano all\u0026#8217;habitat naturale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa resistente deduce, inoltre, che la ratio della normativa interposta sarebbe quella di creare una deterrenza rispetto agli incendi dolosi, ipotesi questa assolutamente da escludersi con riferimento ai cacciatori. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione insiste sulla ragionevolezza dell\u0026#8217;esclusione del divieto dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria riferita alle sole superfici bruciate superiori all\u0026#8217;ettaro e, con riferimento al dovere di tabellazione, chiarisce che l\u0026#8217;esercizio di questa competenza della pubblica amministrazione non \u0026#232; una condizione per l\u0026#8217;applicazione del divieto di attivit\u0026#224; venatoria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Venendo all\u0026#8217;esame delle questioni, non pu\u0026#242; giustificarsi la legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento censurato facendo ricorso all\u0026#8217;argomento, posto dalla difesa regionale, della pretesa irragionevolezza della norma statale che vieta la caccia anche con riferimento agli ungulati, che ostacolerebbero la ricrescita boschiva. Per eliminare i danni da essi provocati, infatti, \u0026#232; previsto lo strumento del controllo faunistico disciplinato dall\u0026#8217;art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) anche per mezzo dell\u0026#8217;abbattimento della fauna nociva, attivit\u0026#224; questa che, in quanto volta a tutelare l\u0026#8217;ecosistema, non \u0026#232; ricompresa nel concetto di caccia ed \u0026#232;, quindi, pacificamente ammessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La questione relativa all\u0026#8217;interdizione dalla caccia per soli tre anni, anzich\u0026#233; dieci, nelle zone interessate da incendi, \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La materia, gi\u0026#224; antecedentemente alla revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), risultava regolata dalla legge quadro n. 353 del 2000 che, all\u0026#8217;art. 10, comma 1, ha previsto il divieto della caccia per dieci anni dei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, ponendo una norma di principio per la difesa del patrimonio boschivo nazionale, cui deve attenersi la legislazione concorrente regionale in materia di caccia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, la tutela dell\u0026#8217;ambiente rientra nella competenza esclusiva dello Stato e, parallelamente, la caccia ha assunto il ruolo di competenza residuale regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, pertanto, prima del 2001 le Regioni erano tenute a rispettare le prescrizioni dalla legge quadro n. 353 del 2000 sugli incendi boschivi quali principi fondamentali in materia di caccia, successivamente il rapporto tra la legge statale e la legge regionale \u0026#232; caratterizzato dal rispetto della competenza statale trasversale sull\u0026#8217;ambiente da parte della legislazione regionale nell\u0026#8217;esercizio della competenza sulla caccia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la legge quadro del 2000, peraltro pi\u0026#249; volte integrata successivamente al 2001 (da ultimo con il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante \u0026#171;Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2010, n. 155), trattando di materia ambientale si pone oggi come disciplina non derogabile con riferimento alla caccia per i suoi aspetti collegati all\u0026#8217;ambiente, salvo l\u0026#8217;innalzamento possibile, da parte delle Regioni, del livello di tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, per giurisprudenza costante di questa Corte, l\u0026#8217;ambiente \u0026#171;delinea una sorta di materia \u0026#8220;trasversale\u0026#8221;, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando [invece] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull\u0026#8217;intero territorio nazionale (sentenza n. 407 del 2002)\u0026#187; (sentenza n. 158 del 2021), e le Regioni, nell\u0026#8217;esercizio delle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali e possono adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funziona, quindi, da limite minimo di salvaguardia dell\u0026#8217;ambiente, legittimando interventi normativi regionali solo nel senso dell\u0026#8217;innalzamento della tutela (ex multis, sentenze n. 291 e n. 7 del 2019, n. 174 e n. 74 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La norma censurata, al contrario, non rispetta il limite prescritto dallo Stato e, riducendo la durata del divieto di caccia sui territori percorsi da incendi da dieci a soli tre anni, finisce con l\u0026#8217;abbassare lo standard di protezione ambientale fissato, nell\u0026#8217;esercizio della competenza esclusiva di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dall\u0026#8217;art. 10 della legge n. 353 del 2000, al fine di garantire la ricostituzione del bosco e della fauna (sentenze n. 281 del 2019 e n. 303 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Anche la questione relativa alla previsione della norma censurata, nella parte in cui limita alle aree boschive percorse dal fuoco superiori all\u0026#8217;ettaro il divieto di caccia, \u0026#232; fondata, in quanto la legge regionale invade la competenza statale che non prevede un\u0026#8217;estensione minima riferita al divieto di caccia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La competenza residuale regionale in materia di caccia non pu\u0026#242;, quindi, derogare alla legge n. 353 del 2000 che, in quanto volta alla protezione ambientale, si impone al legislatore regionale nell\u0026#8217;esercizio delle proprie competenze; conseguentemente, l\u0026#8217;art. 46, comma 5, primo periodo, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999 va dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Al contrario, l\u0026#8217;obbligo di tabellazione previsto dalla norma censurata trova riscontro nel comma 2 dell\u0026#8217;art. 10 della legge n. 353 del 2000, che rimette ai Comuni l\u0026#8217;obbligo di censire i soprassuoli percorsi dal fuoco e, comunque, non condiziona il divieto di attivit\u0026#224; venatoria, limitandosi a prescrivere un adempimento in carico alla pubblica amministrazione funzionale alla individuazione delle aree percorse dal fuoco. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Ne consegue la non fondatezza della questione sollevata sull\u0026#8217;art. 46, comma 5, secondo periodo, che prevede l\u0026#8217;obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 46, comma 5, primo periodo, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante \u0026#171;Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 46, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, come aggiunto dall\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Liguria n. 35 del 2008, che prevede l\u0026#8217;obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ambiente - Caccia - Norme della Regione Liguria - Divieto per tre anni dell\u0027esercizio dell\u0027attivit\u0026#224; venatoria nei boschi percorsi da incendi, qualora la superficie bruciata sia superiore a un ettaro - Previsione che tali boschi siano opportunamente tabellati.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44861","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema - Materia naturalmente trasversale - Idoneità a incidere sulle competenze regionali, concorrenti o residuali - Possibilità, per le Regioni, di esercitare le competenze legislative proprie, purché la tutela dell\u0027ambiente sia maggiore e più rigorosa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Liguria che riduce da dieci a tre anni la durata del divieto di caccia nelle aree boschive percorse dal fuoco superiori all\u0027ettaro). (Classif. 216037).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027ambiente - che, dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, rientra nella competenza esclusiva dello Stato - delinea una sorta di materia \"trasversale\", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando invece allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull\u0027intero territorio nazionale. Le Regioni, nell\u0027esercizio delle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali e possono adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funziona, quindi, da limite minimo di salvaguardia dell\u0027ambiente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 158/2021 - mass. 44131; S. 291/2019 - mass. 40981; S. 7/2019 - mass. 40307; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 74/2017 - mass. 39906; S. 407/2002 - mass. 27270\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost., l\u0027art. 46, comma 5, primo periodo, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, come aggiunto dall\u0027art. 1 della legge reg. Liguria n. 35 del 2008, secondo cui nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l\u0027esercizio dell\u0027attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad un ettaro. La norma censurata dal TAR per la Liguria non rispetta il limite prescritto dallo Stato e, riducendo la durata del divieto di caccia sui territori percorsi da incendi da dieci a soli tre anni, finisce con l\u0027abbassare lo standard di protezione ambientale fissato dall\u0027art. 10 della legge n. 353 del 2000, al fine di garantire la ricostituzione del bosco e della fauna. Essa inoltre invade la competenza statale anche nella parte in cui limita il divieto di caccia alle aree boschive percorse dal fuoco superiori all\u0027ettaro, in quanto la norma statale non prevede un\u0027estensione minima riferita al divieto di caccia). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 303/2013 - mass. 37530\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44862","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"22/01/1999","data_nir":"1999-01-22","numero":"4","articolo":"46","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"primo periodo","nesso":"inserito dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"07/10/2008","data_nir":"2008-10-07","numero":"35","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/11/2000","numero":"353","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44862","titoletto":"Ambiente - In genere - Norme della Regione Liguria - Boschi percorsi da incendi - Obbligo di tabellazione delle aree interessate - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 010001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Liguria in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione all\u0027art. 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000 - dell\u0027art. 46, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, come aggiunto dall\u0027art. 1 della legge reg. Liguria n. 35 del 2008, che prevede l\u0027obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi. L\u0027onere previsto dalla norma regionale impugnata trova riscontro nel comma 2 dell\u0027art. 10 della legge n. 353 del 2000, che rimette ai Comuni l\u0027obbligo di censire i soprassuoli percorsi dal fuoco e, comunque, non condiziona il divieto di attività venatoria, limitandosi a prescrivere un adempimento in carico alla pubblica amministrazione funzionale alla individuazione delle aree percorse dal fuoco.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44861","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"22/01/1999","data_nir":"1999-01-22","numero":"4","articolo":"46","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"inserito dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"07/10/2008","data_nir":"2008-10-07","numero":"35","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/11/2000","numero":"353","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41658","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 144 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3619","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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