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IV-quater, n. 3), ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore Mario Michele Giarrusso.","atti_registro":"confl. pot. mer. 12/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 193\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022, che, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 3), ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore Mario Michele Giarrusso, promosso dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile, con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 27 marzo 2023, iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, fase di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione del Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 settembre 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Rosaria Aurelia Giunta per il Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ricorso notificato e depositato il 27 marzo 2023 (reg. confl. pot. n. 12 del 2022), il Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 3), si \u0026#232; affermato che le dichiarazioni rese al quotidiano \u0026#171;La Verit\u0026#224;\u0026#187; l\u0026#8217;8 giugno 2020 dall\u0026#8217;allora senatore Mario Michele Giarrusso fossero state espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il ricorso \u0026#232; promosso nell\u0026#8217;ambito di un giudizio civile, avviato nei confronti dell\u0026#8217;allora senatore Giarrusso da parte del dott. Francesco Basentini, gi\u0026#224; capo del Dipartimento dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria (DAP), per ottenere il risarcimento dei danni determinati dalla pubblicazione dell\u0026#8217;intervista sopra indicata, reputata diffamatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale ricorrente riferisce che l\u0026#8217;attore si ritiene leso nella propria \u0026#171;dignit\u0026#224; personale\u0026#187; da affermazioni contenute nell\u0026#8217;intervista: per un verso, dall\u0026#8217;\u0026#171;accostamento del proprio nome\u0026#187; alla cosiddetta \u0026#8220;banda Palamara\u0026#8221;; per un altro, dal riferimento a una sua vicinanza a M. Z., detenuto in carcere, con il quale egli avrebbe avuto un incontro alla presenza di un terzo (che si alludeva appartenente ai \u0026#8220;servizi segreti\u0026#8221;), in seguito all\u0026#8217;adozione, da parte del DAP, della circolare 21 marzo 2020 che, durante il periodo pandemico, avrebbe condotto alla scarcerazione di persone di \u0026#171;altissima caratura criminale\u0026#187;: circolare il cui contenuto sarebbe da mettere in collegamento con le rivolte verificatesi all\u0026#8217;interno delle carceri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl senatore Giarrusso, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale di Potenza, non condividendo la prospettazione del convenuto, trasmetteva gli atti al Senato della Repubblica, che con la deliberazione oggetto del ricorso approvava la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari nel senso dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, il Tribunale potentino ritiene lese da tale deliberazione le proprie attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite, in quanto sarebbe inesistente il nesso tra le opinioni dell\u0026#8217;allora senatore e l\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8722; Il ricorrente richiama, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale detto nesso pu\u0026#242; riscontrarsi solo al concorso di due requisiti: un legame di ordine temporale fra l\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; esterna, tale che questa venga ad assumere una finalit\u0026#224; divulgativa della prima, e una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni e gli atti esterni (sono citate le sentenze di questa Corte n. 144 del 2015, n. 265, n. 221 e n. 55 del 2014, n. 98 del 2011). Ci\u0026#242; perch\u0026#233;, altrimenti, si genererebbe un\u0026#8217;immunit\u0026#224; non funzionale, ma personale, a vantaggio del parlamentare (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 313 del 2013, n. 508 del 2002, n. 56, n. 11 e n. 10 del 2000). \u0026#200; insomma necessario, afferma il giudice ricorrente, che le dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003erappresentino espressione dell\u0026#8217;esercizio di tipiche attivit\u0026#224; parlamentari (sono citate le sentenze di questa Corte n. 98 del 2011, n. 301 del 2010, n. 420 e n. 410 del 2008), non potendosi considerare tali gli insulti (sentenze di questa Corte n. 257 del 2002 e n. 137 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte, inoltre, avrebbe anche ricordato come il nesso funzionale, per come definito, eviterebbe il contrasto con l\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (sentenza di questa Corte n. 59 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Il Tribunale di Potenza d\u0026#224; atto che, nel caso di specie, il Senato della Repubblica ha ravvisato il nesso funzionale tra le dichiarazioni per cui il senatore Giarrusso \u0026#232; citato in giudizio e una interrogazione parlamentare, la n. 4-03566, dallo stesso presentata il 28 maggio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon tale atto, pressoch\u0026#233; integralmente riportato nel ricorso, il senatore Giarrusso, dopo avere accennato alle dimissioni rassegnate da alcuni dirigenti del Ministero della giustizia in seguito alle \u0026#171;cosiddette \u0026#8220;intercettazioni Palamara\u0026#8221;\u0026#187;, interrogava il Ministro sul collegamento tra le rivolte nelle carceri del 2020, un \u0026#171;papello\u0026#187; di richieste avanzate da questi ultimi, e la circolare del DAP del 21 marzo 2020, che lo avrebbe recepito, conducendo alla \u0026#171;scarcerazione di quasi 500 mafiosi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale contesto, vi sarebbe stato un colloquio in carcere tra il dott. Basentini e M. Z., \u0026#171;figura apicale del clan dei Casalesi\u0026#187;, alla presenza di una persona \u0026#171;ignota\u0026#187;. A tale proposito, l\u0026#8217;interrogazione parlamentare richiama un presunto accordo tra \u0026#171;rami dei servizi segreti e l\u0026#8217;amministrazione penitenziaria\u0026#187;, \u0026#171;volto a favorire rapporti diretti e riservati con mafiosi all\u0026#8217;interno delle carceri\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl senatore Giarrusso chiedeva anche di sapere perch\u0026#233; la circolare del 21 marzo 2020, emanata di sabato, sia stata sottoscritta da una dirigente, anzich\u0026#233; dal \u0026#171;direttore generale\u0026#187; o dal \u0026#171;capo del DAP\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8722; Il Tribunale di Potenza esclude, tuttavia, che, a prescindere dallo \u0026#171;iato temporale\u0026#187; tra l\u0026#8217;interrogazione parlamentare e l\u0026#8217;intervista, sussista il requisito della sostanziale identit\u0026#224; di contenuti tra di essa e le dichiarazioni del successivo 8 giugno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8722; Il ricorrente osserva, infatti, che, con le dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;8 giugno 2020, il senatore Giarrusso aveva fatto riferimento: \u0026#171;a) al profilo della dismissione della responsabilit\u0026#224; da parte di Basentini Francesco a favore del dirigente firmatario della circolare (\u0026#8220;Difatti, quella era una circolare talmente scottante, che al ministero si sono rifiutati di firmarla. Alla fine, l\u0026#8217;hanno fatta siglare alla dottoressa [A. B.], che abbiamo sentito in Antimafia\u0026#8221;); b) alla \u0026#8220;banda di Palamara\u0026#8221;, espressione evocativa di un preciso disvalore (in particolare, si legge: \u0026#8220;Le rivelazioni sul caso Palamara: al ministero s\u0026#8217;era insediata una banda di Luca Palamara\u0026#8221;; \u0026#8220;Come altro definirla? Capo di gabinetto, capo del Dap, vicecapo del Dap, tutti che lo chiamavano affettuosamente e facevano riferimento a lui. Questa intimit\u0026#224;, se riguarda i vertici di uno dei ministeri pi\u0026#249; importanti, \u0026#232; uno scandalo\u0026#8221;); c) al lungo colloquio tra Basentini Francesco e [M. Z.] (\u0026#8220;La prima domanda \u0026#232;: che ci faceva l\u0026#8217;ex capo del Dap in giro dai prigionieri al 41 bis? E non da un 41 bis qualunque, ma da [M. Z.], il fratello di [P. Z.], che sappiamo essere poi stato scarcerato\u0026#8221;; \u0026#8220;Mi hanno riferito di un lungo colloquio. Era insieme alla direttrice del carcere e a un terzo ignoto, che non era certamente del Gruppo operativo mobile\u0026#8221;; d) al collegamento tra le rivolte carcerarie e la circolare del 21 marzo 2020 (\u0026#8220;C\u0026#8217;\u0026#232; stata una contemporaneit\u0026#224; fra le rivolte nelle carceri, scatenate evidentemente dalla criminalit\u0026#224; organizzata e che hanno provocato 14 morti e 60 evasi, e l\u0026#8217;uscita di un papello di richieste. Le cui indicazioni, probabilmente \u0026#8211; stiamo cercando di accertarlo con la commissione Antimafia \u0026#8211; sono confluite nella circolare del 21 marzo\u0026#8221;)\u003cem\u003e; \u003c/em\u003ee) al fatto che l\u0026#8217;emissione il giorno del sabato abbia risposto alla precisa finalit\u0026#224; di sottrarre la circolare al controllo delle\u003cem\u003e \u003c/em\u003edirezioni ministeriali deputate a trattare questioni relative l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edella legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e la salute dei detenuti\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(\u0026#8220;Mi pare evidente: bisognava scaricare su qualcun altro la responsabilit\u0026#224;. E poi perch\u0026#233; la circolare \u0026#232; stata emessa di sabato, con gli uffici amministrativi chiusi?\u0026#8221;; \u0026#8220;Perch\u0026#233; di luned\u0026#236;, a ministero aperto, sarebbe stato impossibile farla passare senza che se ne accorgessero le direzioni che s\u0026#8217;occupano di 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e o di salute dei detenuti\u0026#8221;)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;atto di sindacato ispettivo, invece, il senatore Giarrusso: a) non avrebbe in alcun modo alluso \u0026#171;all\u0026#8217;esistenza di una consorteria d\u0026#8217;affari volta alla spartizione degli incarichi apicali all\u0026#8217;interno del Ministero della Giustizia (\u0026#8220;banda di Palamara\u0026#8221;, espressione evocativa di un preciso disvalore)\u0026#187;; b) non si sarebbe riferito alla \u0026#171;dismissione della responsabilit\u0026#224;\u0026#187; da parte del dott. Basentini in occasione della firma della circolare del 21 marzo: c) n\u0026#233;, infine, avrebbe alluso alla circostanza che l\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;atto durante il giorno del sabato avrebbe avuto la \u0026#171;precisa finalit\u0026#224;\u0026#187; di sottrarre la circolare al controllo di altre direzioni ministeriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra le dichiarazioni in confronto, pertanto, sarebbe ravvisabile solo una \u0026#171;parziale corrispondenza contenutistica\u0026#187;, che non sarebbe idonea a \u0026#171;conferire alle dichiarazioni rese in sede di intervista un\u0026#8217;attitudine comunicativa dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare\u0026#187;: di qui la richiesta di annullamento dell\u0026#8217;impugnata deliberazione del Senato della Repubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con atto depositato l\u0026#8217;8 maggio 2023, si \u0026#232; costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; La difesa del resistente ricostruisce, innanzitutto, le vicende che hanno originato il conflitto, in particolare al fine di osservare, per un verso, che il senatore Giarrusso, nell\u0026#8217;intervista, mai si \u0026#232; riferito a \u0026#171;consorteria di affari volta alla spartizione degli incarichi all\u0026#8217;interno del Ministero della Giustizia\u0026#187;, come invece riferisce il ricorrente; per un altro, che gli altri passaggi dell\u0026#8217;intervista, che secondo il Tribunale di Potenza non troverebbero corrispondenza nell\u0026#8217;interrogazione parlamentare, non sono mai citati \u0026#171;nell\u0026#8217;atto di citazione a motivo della presunta diffamazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, il ricorso sarebbe innanzitutto inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; Il Tribunale di Potenza, innanzitutto, non avrebbe riportato in modo esaustivo il contenuto delle dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e, il che \u0026#232; necessario per consentire a questa Corte di verificare la sussistenza o meno del nesso funzionale (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 334 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente, infatti, non avrebbe citato alcuno stralcio dell\u0026#8217;intervista, ma avrebbe soltanto parafrasato e ricostruito alcuni passaggi, \u0026#171;peraltro in modo gi\u0026#224; orientato\u0026#187;. La difesa del Senato della Repubblica si riferisce, in particolare, alla presunta allusione del senatore Giarrusso alla \u0026#171;consorteria di affari volta alla spartizione degli incarichi all\u0026#8217;interno del Ministero della Giustizia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe di affermazione che non risulta nell\u0026#8217;intervista e che sarebbe, invece, frutto di \u0026#171;una ricostruzione operata autonomamente dal Giudice\u0026#187;: il che rende s\u0026#236; insussistente la sovrapponibilit\u0026#224; tra intervista e interrogazione parlamentare, ma perch\u0026#233; tale affermazione non sarebbe mai stata compiuta. D\u0026#8217;altra parte, la mancata trascrizione dell\u0026#8217;intervista nel ricorso non consentirebbe a questa Corte di verificare la corrispondenza tra dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e e atto di sindacato ispettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8722; Il Tribunale ricorrente, inoltre, non avrebbe potuto considerare quelle parti dell\u0026#8217;intervista che l\u0026#8217;attore nel giudizio civile non ha ritenuto di porre a fondamento della pretesa risarcitoria e rispetto alle quali, quindi, \u0026#171;non aveva chiesto la cognizione del giudice civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il dott. Basentini non avrebbe fatto alcun riferimento, nel proprio atto di citazione, a quelle affermazioni del senatore Giarrusso che, secondo il giudice ricorrente, avrebbero alluso a una sua dismissione di responsabilit\u0026#224; in occasione della firma della circolare del 21 marzo 2020 e alla circostanza che l\u0026#8217;adozione di quest\u0026#8217;ultima di sabato era volta a eludere il controllo di altre direzioni ministeriali. Anche l\u0026#8217;allusione alla consorteria d\u0026#8217;affari non sarebbe contenuta nell\u0026#8217;atto di citazione, nel quale l\u0026#8217;attore si sarebbe lamentato soltanto che il senatore Giarrusso abbia riferito \u0026#171;di un \u0026#8220;rapporto di intimit\u0026#224;\u0026#8221; tra di lui e il dott. Luca Palamara, utilizzando anche il termine \u0026#8220;Banda di Palamara\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Senato della Repubblica ritiene, allora, che il Tribunale di Potenza non avrebbe potuto promuovere conflitto in ordine ad affermazioni estranee al suo perimetro di cognizione. Se non ragione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, quest\u0026#8217;ultima sarebbe ad ogni modo ragione di non fondatezza, in quanto la deliberazione d\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; non avrebbe menomato la funzione giurisdizionale, la quale deve essere esercitata solo in relazione alle dichiarazioni rese nell\u0026#8217;intervista, sulle quali l\u0026#8217;attore ha fondato la pretesa risarcitoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Nel merito, il ricorso non sarebbe fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8722; Richiamati i princ\u0026#236;pi della giurisprudenza costituzionale sul nesso funzionale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 144 del 2015 e n. 371 del 2006), la difesa del Senato rileva che: a) l\u0026#8217;interrogazione parlamentare \u0026#232; indubbiamente un atto tipico adottato nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni, il cui contenuto pu\u0026#242; essere divulgato \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 379 del 2003); b) nel caso di specie, \u0026#232; indubbio che l\u0026#8217;intervista del senatore Giarrusso intendesse divulgare le opinioni espresse in sede parlamentare, poich\u0026#233; sin dall\u0026#8217;inizio dell\u0026#8217;intervista si fa esplicito riferimento all\u0026#8217;interrogazione richiamata dalla deliberazione impugnata ; c) l\u0026#8217;intervista \u0026#232; di soli dieci giorni successiva all\u0026#8217;interrogazione; d) c\u0026#8217;\u0026#232; sostanziale corrispondenza di contenuti tra l\u0026#8217;intervista e l\u0026#8217;interrogazione; e ci\u0026#242;, prendendo in considerazione tutte le dichiarazioni rilasciate dal senatore Giarrusso, comprese quelle non oggetto della richiesta risarcitoria da parte del dott. Basentini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8722; Per quel che concerne, in particolare, la corrispondenza di contenuti, la difesa del Senato, riportando integralmente l\u0026#8217;interrogazione parlamentare e le doglianze del dott. Basentini nell\u0026#8217;atto di citazione, afferma che: a) se pure nell\u0026#8217;interrogazione non si usa l\u0026#8217;espressione, adoperata invece nell\u0026#8217;intervista, \u0026#171;\u0026#8220;banda di Palamara\u0026#8221;\u0026#187;, in essa ad ogni modo si riferisce di \u0026#171;un complessivo legame\u0026#187; del dott. Basentini, e di altri soggetti, con il dott. Palamara, \u0026#171;accomunato da una notazione di specifico disvalore anche in relazione alle funzioni esercitate\u0026#187;; b) tanto nell\u0026#8217;interrogazione quanto nell\u0026#8217;intervista si parla dell\u0026#8217;incontro del dott. Basentini con il detenuto [M. Z.] presso il carcere de L\u0026#8217;Aquila, \u0026#171;alla presenza di una persona di identit\u0026#224; ignota, presumibilmente appartenente ai servizi segreti\u0026#187;; c) in entrambe \u0026#232; ipotizzato un collegamento tra le rivolte nelle carceri, l\u0026#8217;adozione della circolare e la scarcerazione di numerosi condannati per reati di stampo mafioso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sovrapponibilit\u0026#224; delle dichiarazioni dovrebbe comportare il rigetto del ricorso, \u0026#171;stante la piena operativit\u0026#224; della garanzia costituzionale di cui all\u0026#8217;art. 68, comma 1, Cost., \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.3.\u0026#8722; La corrispondenza contenutistica, insiste la difesa del Senato, esiste anche tra interrogazione parlamentare e dichiarazioni rese nell\u0026#8217;intervista non oggetto di pretesa risarcitoria da parte del dott. Basentini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl senatore Giarrusso, innanzitutto, mai ha parlato di \u0026#171;una consorteria d\u0026#8217;affari volta alla spartizione degli incarichi apicali all\u0026#8217;interno del Ministero della Giustizia\u0026#187;: si tratterebbe di \u0026#171;affermazione \u0026#8220;confezionata\u0026#8221; dal ricorrente, che non trova rispondenza nell\u0026#8217;intervista\u0026#187;. Il riferimento alla \u0026#8220;banda Palamara\u0026#8221;, invece, si troverebbe anche nell\u0026#8217;interrogazione parlamentare, in ragione del gi\u0026#224; visto riferimento al legame tra il dott. Basentini e il dott. Palamara: ci\u0026#242; tanto pi\u0026#249; considerando che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non \u0026#232; necessaria una integrale identit\u0026#224; tra le espressioni utilizzate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl senatore Giarrusso, poi, avrebbe fatto riferimento anche nell\u0026#8217;interrogazione parlamentare, oltre che nell\u0026#8217;intervista, tanto alla circostanza che la circolare ministeriale sia stata firmata non direttamente dal dott. Basentini, ma da altra dirigente, sia al fatto che essa \u0026#232; stata firmata di sabato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Nel concludere per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o la non fondatezza del ricorso, il Senato della Repubblica afferma che le conclusioni rassegnate sono \u0026#171;in linea anche con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo richiamata dal Tribunale di Potenza nel ricorso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, infatti, sussisterebbe un \u0026#171;legame evidente\u0026#187; tra l\u0026#8217;intervista e l\u0026#8217;interrogazione parlamentare, che non pu\u0026#242; essere disconosciuto \u0026#171;da una persona ragionevole\u0026#187;. La deliberazione di insindacabilit\u0026#224;, ad ogni modo, si porrebbe comunque in rapporto di proporzionalit\u0026#224; con il fine perseguito, considerata anche l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dal senatore Giarrusso quale componente \u0026#171;in Commissione antimafia e in Commissione Giustizia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Tribunale di Potenza, sezione civile, con il ricorso indicato in epigrafe, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 3), si \u0026#232; affermato che le dichiarazioni rese al quotidiano \u0026#171;La Verit\u0026#224;\u0026#187; l\u0026#8217;8 giugno 2020 dall\u0026#8217;allora senatore Mario Michele Giarrusso fossero state espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il ricorrente riferisce che Mario Michele Giarrusso \u0026#232; convenuto in un giudizio civile dal dott. Francesco Basentini, gi\u0026#224; capo del DAP, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito della pubblicazione dell\u0026#8217;intervista sopra indicata, reputata diffamatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Senato della Repubblica \u0026#8211; su richiesta del Tribunale ricorrente ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) \u0026#8211; il 16 febbraio 2022 ha deliberato che quelle del convenuto sono opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Potenza ritiene, per contro, che tali dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003enon siano, come richiederebbe la giurisprudenza costituzionale, sostanzialmente n\u0026#233; cronologicamente connesse a opinioni espresse in sede istituzionale. In particolare, sarebbe ravvisabile solo una \u0026#171;parziale corrispondenza contenutistica\u0026#187; tra l\u0026#8217;intervista e l\u0026#8217;interrogazione parlamentare n. 4-03566, del 28 maggio 2020, presentata dal senatore Giarrusso e alla quale ha fatto riferimento la Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari nella proposta approvata dal Senato della Repubblica: di qui la richiesta di annullamento della deliberazione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In via preliminare, deve essere confermata l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del ricorso per conflitto di attribuzione in relazione alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, come gi\u0026#224; delibato da questa Corte con l\u0026#8217;ordinanza n. 34 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon c\u0026#8217;\u0026#232; dubbio, infatti, che il Tribunale di Potenza sia legittimato a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, trattandosi di organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartiene nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni attribuitegli. Altrettanto pacifica \u0026#232; la legittimazione passiva del Senato della Repubblica, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai presupposti oggettivi, l\u0026#8217;inibizione a esercitare la funzione giurisdizionale, conseguente alla deliberazione del Senato della Repubblica, \u0026#232; idonea a cagionare, ove le affermazioni di Mario Michele Giarrusso non fossero riconducibili a opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita al potere ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Il Senato della Repubblica, costituitosi in giudizio, ha tuttavia eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso sotto due diversi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; In primo luogo, secondo il resistente il Tribunale di Potenza non \u0026#232; chiamato a conoscere della portata suppostamente diffamatoria dell\u0026#8217;intera intervista rilasciata dal senatore Giarrusso, ma solo di quelle parti della stessa che il dott. Basentini ha posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria. In ordine alle affermazioni estranee al suo perimetro di cognizione \u0026#8211; quali sarebbero quelle per cui \u0026#232; promosso conflitto \u0026#8211; il Tribunale ricorrente non sarebbe chiamato a esercitare la funzione giurisdizionale e, dunque, non sarebbe neppure legittimato a promuovere conflitto di attribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione deve essere rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Potenza, per quanto detto nel \u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e, non solo sintetizza adeguatamente i contenuti dell\u0026#8217;atto di citazione, ma riferisce ampiamente anche delle affermazioni rese nell\u0026#8217;intervista che sono poste alla base della pretesa risarcitoria, precisando poi che solo alcune di esse \u0026#8211; quelle in relazione alle quali \u0026#232; promosso l\u0026#8217;odierno conflitto \u0026#8211; non trovano riscontro contenutistico nell\u0026#8217;interrogazione parlamentare del sen. Giarrusso. Deve ritenersi, pertanto, che il Tribunale di Potenza si considera chiamato a esercitare la funzione giurisdizionale anche con riferimento a queste ultime affermazioni e sia, dunque, legittimato a promuovere conflitto. Del resto, non spetta a questa Corte una diversa delimitazione del \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e dinanzi al giudice civile, che soltanto in quella sede, e sempre che ne ricorrano i presupposti, potr\u0026#224; eventualmente essere valutata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Il Senato della Repubblica lamenta, poi, che il Tribunale di Potenza non abbia riportato in modo esaustivo il contenuto delle dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e, il che \u0026#232; necessario per consentire a questa Corte di verificare se esse siano state espresse o meno nell\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare. Il ricorrente, infatti, non avrebbe citato alcuno stralcio dell\u0026#8217;intervista, ma avrebbe soltanto parafrasato e ricostruito alcuni passaggi, \u0026#171;peraltro in modo gi\u0026#224; orientato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione deve essere rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Potenza, infatti, riporta testualmente diverse delle affermazioni compiute nell\u0026#8217;intervista dal senatore Giarrusso, le mette in raffronto con l\u0026#8217;interrogazione parlamentare per poi, infine, riscontrare che solo alcune di esse sono sostanzialmente corrispondenti nel loro significato. Di qui la decisione di proporre l\u0026#8217;odierno conflitto in relazione alle affermazioni che, a parere del ricorrente, non sono state espresse nell\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare: affermazioni testualmente riportate nel ricorso e che, dunque, questa Corte pu\u0026#242; verificare se siano riconducibili o meno a opinioni \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 68, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Nel merito, il conflitto non \u0026#232; fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Ai fini della risoluzione di conflitti quali quello odierno, che vertono sulla riconducibilit\u0026#224; o meno di opinioni rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e all\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare, questa Corte, come \u0026#232; stato ancora di recente ribadito, \u0026#171;ha considerato indici rivelatori dell\u0026#8217;esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; parlamentare tipica e la sostanziale contestualit\u0026#224; temporale fra tale ultima attivit\u0026#224; e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; esterna (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 218 del 2023, n. 241 del 2022, n. 59 del 2018, n. 144 del 2015 e n. 115 del 2014). Al ricorrere di queste condizioni, infatti, ben pu\u0026#242; affermarsi che le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere siano connesse all\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare, in quanto destinate a comunicare all\u0026#8217;esterno, pur nell\u0026#8217;ineliminabile diversit\u0026#224; degli strumenti e del linguaggio adoperato nell\u0026#8217;atto tipico e nella sua diffusione all\u0026#8217;opinione pubblica, il significato dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; compiuta nell\u0026#8217;esercizio del mandato, che, d\u0026#8217;altronde, per sua natura \u0026#232; destinata\u0026#8221; a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell\u0026#8217;interesse della libera dialettica politica che \u0026#232; condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative\" (sentenze n. 321 e n. 320 del 2000)\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8722; Nel caso di specie, non pu\u0026#242; dubitarsi, a differenza di quanto fa, pur solo incidentalmente, il Tribunale di Potenza, che ci sia una sostanziale contestualit\u0026#224; temporale tra l\u0026#8217;interrogazione parlamentare del senatore Giarrusso richiamata dall\u0026#8217;impugnata deliberazione, pubblicata il 28 maggio 2020, e la successiva intervista rilasciata dal medesimo senatore, pubblicata l\u0026#8217;8 giugno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8722; Per quel che concerne la sostanziale corrispondenza contenutistica tra le opinioni \u003cem\u003eintra\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e, deve innanzitutto ribadirsi che il conflitto \u0026#232; promosso non in relazione a tutte le affermazioni rese dal senatore Giarrusso nell\u0026#8217;intervista, ma solo a quelle che, secondo il ricorrente Tribunale di Potenza, non trovano riscontro nell\u0026#8217;interrogazione parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, pi\u0026#249; nello specifico, di tre serie di affermazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon una prima serie, il senatore Giarrusso asserisce che il dott. Basentini appartiene alla cosiddetta \u0026#8220;banda Palamara\u0026#8221;: \u0026#171;Le rivelazioni sul caso Palamara: al ministero s\u0026#8217;era insediata una banda di Luca Palamara\u0026#8221;; \u0026#8220;Come altro definirla? Capo di gabinetto, capo del Dap, vicecapo del Dap, tutti che lo chiamavano affettuosamente e facevano riferimento a lui. Questa intimit\u0026#224;, se riguarda i vertici di uno dei ministeri pi\u0026#249; importanti, \u0026#232; uno scandalo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon una seconda serie, il senatore Giarrusso lamenta una \u0026#171;dismissione della responsabilit\u0026#224;\u0026#187; da parte del dott. Basentini in occasione della firma della circolare del DAP del 21 marzo 2020 che, a suo dire, avrebbe condotto alla scarcerazione di detenuti condannati per reati di stampo mafioso: \u0026#171;Difatti, quella era una circolare talmente scottante, che al ministero si sono rifiutati di firmarla. Alla fine, l\u0026#8217;hanno fatta siglare alla dottoressa [A. B.], che abbiamo sentito in Antimafia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon una terza serie, infine, il senatore Giarrusso allude a che l\u0026#8217;adozione di detta circolare durante il giorno del sabato avrebbe avuto la \u0026#171;precisa finalit\u0026#224;\u0026#187; di sottrarla al controllo di altre direzioni ministeriali: \u0026#171;Mi pare evidente: bisognava scaricare su qualcun altro la responsabilit\u0026#224;. E poi perch\u0026#233; la circolare \u0026#232; stata emessa di sabato, con gli uffici amministrativi chiusi?\u0026#8221;; \u0026#8220;Perch\u0026#233; di luned\u0026#236;, a ministero aperto, sarebbe stato impossibile farla passare senza che se ne accorgessero le direzioni che s\u0026#8217;occupano di 41-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003eo di salute dei detenuti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8722; La seconda e la terza serie di affermazioni trovano pieno riscontro nell\u0026#8217;interrogazione parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ultima, il senatore Giarrusso \u0026#8211; dopo aver ampiamente messo in correlazione l\u0026#8217;adozione della circolare del 21 marzo 2020 con una presunta trattativa, che asserisce essere stata condotta segretamente dal dott. Basentini, con il coinvolgimento anche di soggetti dei servizi, al fine di far cessare le rivolte in carcere \u0026#8211; premette in particolare che \u0026#171;la circolare, emanata sabato 21 marzo, non solo non risulterebbe a firma del capo del DAP o del direttore generale della Direzione detenuti e trattamento, ma di una semplice subordinata non apicale\u0026#187; per poi chiedere al Ministro della giustizia \u0026#171;se possa riferire le motivazioni del perch\u0026#233; sia stata una dirigente, la dottoressa [B.], anzich\u0026#233; il direttore generale, a firmare la delicatissima circolare del 21 marzo, che ha permesso di dare il via alle scarcerazioni a numerosi e pericolosi boss mafiosi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl di l\u0026#224; delle diverse \u0026#171;formule letterali usate\u0026#187; (sentenza n. 333 del 2011), che riflettono \u0026#171;[l\u0026#8217;]uso di modalit\u0026#224; espressive e comunicative fisiologicamente diverse, in considerazione dell\u0026#8217;ineliminabile diversit\u0026#224; degli strumenti in concreto utilizzati\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2024), non v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio, dunque, che gi\u0026#224; nell\u0026#8217;atto di sindacato ispettivo il senatore Giarrusso avesse lamentato tanto che la circolare non fosse stata firmata dal dott. Basentini, ma da altra dirigente non apicale, quanto che essa fosse stata adottata secondo una procedura opaca, conclusasi di sabato, volta a dare seguito a, come si legge testualmente nell\u0026#8217;interrogazione parlamentare, \u0026#171;una qualche trattativa tra il DAP e i detenuti rivoltosi\u0026#187;, i quali avevano redatto \u0026#171;un \u0026#8220;papello\u0026#8221; [\u0026#8230;] contenente una serie di richieste\u0026#187;, alcune delle quali sarebbero \u0026#171;confluite\u0026#187; proprio nell\u0026#8217;atto ministeriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni \u003cem\u003eintra moenia \u003c/em\u003ee le ora esaminate affermazioni pubblicate nell\u0026#8217;intervista consente di ritenere sussistente il nesso funzionale richiesto dall\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8722; Diversamente, la prima serie di affermazioni \u0026#8211; con le quali il senatore Giarrusso asserisce che il dott. Basentini appartenesse alla \u0026#171;banda Palamara\u0026#187;, che si era \u0026#171;insediata\u0026#187; al Ministero della giustizia \u0026#8211; non trova riscontro nell\u0026#8217;interrogazione parlamentare, nella quale si fa soltanto un fugace riferimento alle \u0026#171;cosiddette \u0026#8220;intercettazioni Palamara\u0026#8221;\u0026#187;, che sarebbero all\u0026#8217;origine, almeno in parte, delle dimissioni di diversi dirigenti del Ministero della giustizia, tra cui quelle del dott. Basentini da capo del DAP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCiononostante, anche le opinioni del senatore Giarrusso ora in esame devono considerarsi espresse nell\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.1.\u0026#8722; La giurisprudenza costituzionale, infatti, se ha riconosciuto che la contestualit\u0026#224; temporale e la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni \u003cem\u003eintra\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e sono indici rivelatori \u0026#171;particolarmente consistenti e qualificati\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2024), non ha escluso che, in casi particolari, l\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. possa trovare applicazione anche a \u0026#171;dichiarazioni rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare\u0026#187; (sentenza n. 133 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ritiene che ci\u0026#242; si verifichi nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe affermazioni circa l\u0026#8217;appartenenza del dott. Basentini alla \u0026#8220;banda Palamara\u0026#8221;, infatti, debbono essere lette, innanzitutto, congiuntamente con quelle che le precedono: sollecitato dal giornalista a spiegare il senso dell\u0026#8217;interrogazione parlamentare rivolta all\u0026#8217;allora Ministro Alfonso Bonafede, il senatore Giarrusso afferma che con essa voleva si chiarisse \u0026#171;il terremoto che c\u0026#8217;\u0026#232; stato al ministero della Giustizia\u0026#187;, determinato dalle dimissioni di diversi dirigenti apicali (\u0026#171;Pensi che il primo ad andarsene, a dicembre, \u0026#232; stato il capo dell\u0026#8217;ispettorato, che \u0026#232; uno dei posti strategici del ministero. E se n\u0026#8217;\u0026#232; andato con ignominia, inseguito da un\u0026#8217;indagine penale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; immediatamente dopo queste affermazioni che il senatore Giarrusso rilascia quelle che il Tribunale di Potenza ritiene non essere insindacabili, certo usando anche una modalit\u0026#224; espressiva particolarmente aspra \u0026#8211; nell\u0026#8217;alludere all\u0026#8217;appartenenza del capo del DAP a una \u0026#171;banda\u0026#187; \u0026#8211; ma funzionale, nel contesto della complessiva opinione espressa, a compiere una valutazione fortemente critica dell\u0026#8217;operato del Ministro della giustizia per le nomine ai vertici degli uffici ministeriali e a interrogarsi sull\u0026#8217;influenza che i legami tra le persone nominate e il dott. Palamara potessero avere avuto sullo svolgimento delle loro stesse funzioni ministeriali: il che, proprio in considerazione del ruolo di vertice che tali persone erano state chiamate a ricoprire, non pu\u0026#242; non considerarsi con evidenza connesso all\u0026#8217;esercizio della tipica funzione di indirizzo e controllo sull\u0026#8217;operato del Governo che \u0026#232; attribuita al Parlamento e a ogni suo componente (si veda anche sentenza n. 194 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; In considerazione di quanto precede, le affermazioni dell\u0026#8217;allora senatore Mario Michele Giarrusso, in relazione alle quali il Tribunale di Potenza ha promosso conflitto di attribuzione, costituiscono opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare e, pertanto, spettava al Senato della Repubblica deliberarne l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003eche spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende il procedimento civile davanti al Tribunale ordinario di Potenza, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 5 dicembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Procedimento civile instaurato nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso per il risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza della condotta diffamatoria posta in essere da questo nei riguardi del gi\u0026#224; capo del Dipartimento dell\u0027Amministrazione Penitenziaria (DAP).","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46453","titoletto":"Parlamento - Insindacabilità - Ratio - Tutela della funzione e dell\u0027autonomia parlamentare - Estensione alle condotte extra moenia - Limiti - Sostanziale corrispondenza delle opinioni espresse rispetto agli atti tipici parlamentari e contestualità temporale - Affidamento a indici rivelatori - Possibili eccezioni in presenza di evidente nesso funzionale (nel caso di specie: spettanza al Senato di dichiarare che le opinioni extra moenia espresse da Mario Michele Giarrusso, senatore all\u0027epoca dei fatti, relative alla nomina da parte del Ministro della giustizia del capo del DAP e per le quali pende un procedimento civile, sono insindacabili, in ragione della loro complessiva riconduzione alla funzione di indirizzo e controllo parlamentare sull\u0027operato del Governo, nonostante l\u0027asprezza dei toni e la sussistenza di un minimo iato temporale). (Classif. 172007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn ordine alla riconducibilità o meno di opinioni rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e all’esercizio della funzione parlamentare, sono indici rivelatori dell’esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell’esercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e l’attività esterna. Al ricorrere di queste condizioni, pur nell’ineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato nell’atto tipico e nella sua diffusione all’opinione pubblica, anche le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere appaiono destinate a comunicare all’esterno il significato dell’attività compiuta nell’esercizio del mandato – la quale, d’altronde, per sua natura è destinata a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell’interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 104/2024 - mass. 46130; S. 218/2023 - mass. 45898; S. 241/2022 - mass. 45185; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 115/2014 - mass. 37914; S. 321/2000 - mass. 25592; S. 320/2000 - mass. 25587\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSebbene la contestualità temporale e la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni intra ed \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e siano indici rivelatori particolarmente consistenti e qualificati, non è escluso che, in casi particolari, l’art. 68, primo comma, Cost. possa trovare applicazione anche a dichiarazioni rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 133/2018 - mass. 41360\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese da Mario Michele Giarrusso, senatore all’epoca dei fatti, per le quali pende il procedimento civile davanti al Tribunale di Potenza, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Da un lato, non può dubitarsi che vi sia una sostanziale contestualità temporale tra l’interrogazione parlamentare e l’intervista rilasciata dal senatore undici giorni dopo. Dall’altro lato, vi è una sostanziale corrispondenza contenutistica tra le opinioni rese intra e buona parte di quelle rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e. Anche la serie di affermazioni che non trovano corrispondenza nell’atto tipico, sebbene connotate da una modalità espressiva particolarmente aspra, ove lette congiuntamente alle altre risultano funzionali, nel complesso, all’esercizio della tipica funzione di indirizzo e controllo attribuita al Parlamento e a ogni suo componente sull’operato del Governo – concretizzatasi, nel caso di specie, in una valutazione fortemente critica dell’operato del Ministro della giustizia per la nomina del capo del DAP, interrogandosi circa eventuali influenze causate da legami personali nell’esercizio delle funzioni affidate).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"16/02/2022","data_nir":"2022-02-16","numero":"(doc. 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