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P. con ordinanza del 19 settembre 2024, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 17 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 19 settembre 2024, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, numero 3), del codice penale, \u0026#171;laddove prevede che in relazione al delitto di cui all\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, c. p. il Giudice non possa ritenere l\u0026#8217;offesa di particolare tenuit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; chiamato, in sede di udienza preliminare, a valutare la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio di M. P.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;imputato \u0026#232; chiamato a rispondere del reato di incendio boschivo colposo, previsto dall\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen., commesso, secondo la prospettazione della pubblica accusa, il 3 agosto 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Potenza, chiamato a intervenire dallo stesso imputato, avrebbe accertato \u0026#171;la presenza di un incendio di sterpaglie\u0026#187;, estesosi sino ad attingere un deposito di legna e la \u0026#171;copertura erbacea seccaginosa e i rovi del sottobosco\u0026#187; adiacente, \u0026#171;coinvolgendo un\u0026#8217;area boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle chiome degli alberi\u0026#187;. L\u0026#8217;imputato aveva dichiarato ai vigili del fuoco intervenuti di avere egli stesso appiccato il fuoco a \u0026#171;residui vegetali suddivisi in diversi piccoli ammassi\u0026#187;. Il fuoco si sarebbe tuttavia propagato in modo non previsto, in seguito al \u0026#171;cambio repentino della direzione del vento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn base alla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri di Pietragalla, si sarebbe poi riscontrato, con il ricorso a un applicativo informatico regionale denominato \u0026#171;RSDI\u0026#187; (\u003cem\u003eRegional \u003c/em\u003e\u003cem\u003eSpatial\u003c/em\u003e\u003cem\u003e Data \u003c/em\u003e\u003cem\u003eInfrastructure\u003c/em\u003e), che le fiamme avrebbero interessato un\u0026#8217;area complessivamente di 500 metri quadri di terreni incolti costituenti pertinenza dell\u0026#8217;abitazione dell\u0026#8217;imputato e di 3500 metri quadri di bosco ceduo di specie quercina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna persona transitata nell\u0026#8217;occasione nei pressi dell\u0026#8217;abitazione dell\u0026#8217;imputato avrebbe, infine, dichiarato di avere visto l\u0026#8217;imputato impegnato nel tentativo di spegnere un \u0026#171;piccolo fuoco derivante da ammassi di erba secca\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ritiene il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che l\u0026#8217;analisi degli atti di indagine consentirebbe di formulare una ragionevole prognosi di condanna, ci\u0026#242; che imporrebbe la pronuncia del decreto che dispone il giudizio. Sarebbero integrati, infatti, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen. In particolare, risulterebbe configurabile un incendio boschivo alla luce della definizione offerta dall\u0026#8217;art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), secondo cui \u0026#171;[p]er incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivit\u0026#224; a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all\u0026#8217;interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, le circostanze del caso indurrebbero a ritenere il fatto ascritto all\u0026#8217;imputato come di particolare tenuit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, le fiamme avrebbero \u0026#171;interessato la sola copertura erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco, coinvolgendo un\u0026#8217;area boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle chiome degli alberi\u0026#187;; dall\u0026#8217;incendio non sarebbe derivato alcun significativo pericolo per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica; il grado di colpevolezza dell\u0026#8217;imputato sarebbe limitato, posto che gli abbruciamenti realizzati dall\u0026#8217;imputato hanno riguardato piccoli ammassi di sterpaglie collocati all\u0026#8217;interno della propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato stesso, il quale non si \u0026#232; avveduto del mutamento della direzione del vento; meritevole di considerazione sarebbe altres\u0026#236; la sua condotta successiva al fatto, consistita nel tentativo di arrestare l\u0026#8217;incendio e nell\u0026#8217;aver chiamato egli stesso i soccorsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, tuttavia, rileva come, nel caso di specie, l\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto sia preclusa: l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, numero 3), cod. pen. impedisce, infatti, di considerare l\u0026#8217;offesa di particolare tenuit\u0026#224; rispetto al reato di incendio boschivo colposo. Proprio della legittimit\u0026#224; costituzionale di tale espressa esclusione dubita il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Le questioni sarebbero rilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rammenta, invero, che una questione analoga era gi\u0026#224; stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze e dichiarata manifestamente inammissibile dall\u0026#8217;ordinanza n. 113 del 2024 di questa Corte. In quel caso, tuttavia, questa Corte aveva ritenuto irrilevante la questione, dal momento che il fatto oggetto del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e era stato commesso prima dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, numero 3), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), con cui il legislatore ha modificato l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., disponendo espressamente che l\u0026#8217;offesa non pu\u0026#242; essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; quando si procede, tra l\u0026#8217;altro, per i delitti, consumati o tentati, previsti dall\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen. Il fatto oggetto dell\u0026#8217;odierno procedimento \u0026#232; stato, invece, commesso successivamente a tale modifica normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sarebbe \u0026#171;doveroso operare un giudizio di ragionevolezza intrinseca ed estrinseca della \u0026#8220;presunzione assoluta di non tenuit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa\u0026#8221; del delitto di cui all\u0026#8217;art. 423 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2 c. p., introdotta dall\u0026#8217;art. 131 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, n. 3) c. p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva il rimettente che la valutazione sulla particolare tenuit\u0026#224; del fatto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681), \u0026#171;postula una valutazione complessiva di tutte le peculiarit\u0026#224; della fattispecie concreta, a norma dell\u0026#8217;art. 133, primo comma c.p., incluse le modalit\u0026#224; della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo dell\u0026#8217;aggressione al bene protetto\u0026#187;. In questo quadro, la causa di non punibilit\u0026#224; disciplinata all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. sarebbe volta ad attuare il \u0026#171;principio costituzionale di \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e della reazione penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la \u0026#171;\u0026#8220;presunzione assoluta di non tenuit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187; potrebbe apparire razionalmente giustificabile per l\u0026#8217;ipotesi dolosa del reato di incendio boschivo, disciplinata all\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., la quale risulterebbe riferibile \u0026#171;a gravi fenomeni criminali\u0026#187; che manifestano \u0026#171;un elevato grado di allarme sociale\u0026#187; ed evidenziano la spiccata pericolosit\u0026#224; del reo. Un simile trattamento non si giustificherebbe, invece, per fatti colposi non riconducibili a fenomeni criminali, caratterizzati da un danno \u0026#171;sostanzialmente insussistente\u0026#187; e da un grado della colpa modesto, \u0026#171;non rinvenibile nella incuria e nel dispregio dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto rilevato, sarebbe altres\u0026#236; \u0026#171;peculiare\u0026#187; che fra i reati \u0026#171;normativamente\u0026#187; esclusi dall\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., l\u0026#8217;unico delitto colposo sia l\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen., che costituirebbe oltre tutto reato di mero pericolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, \u0026#171;[a]nche con riferimento ai delitti di \u0026#8220;comune pericolo\u0026#8221; l\u0026#8217;unico delitto escluso dall\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; \u0026#232; l\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e comma 2 c.p. che \u0026#232; sostanzialmente trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti i reati di \u0026#8220;comune pericolo colposi\u0026#8221; non sono esclusi dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno il reato di disastro ambientale colposo di cui all\u0026#8217;art. 452-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen., punito nel minimo con una pena leggermente inferiore e nel massimo con una pena superiore rispetto all\u0026#8217;incendio boschivo colposo, sarebbe peraltro incluso tra i delitti per i quali al giudice \u0026#232; preclusa la possibilit\u0026#224; di riconoscere la particolare tenuit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa; e ci\u0026#242; malgrado la circostanza che le due fattispecie, a parere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, siano \u0026#171;parzialmente accomunate\u0026#187; sotto il profilo dell\u0026#8217;interesse giuridico protetto, in quanto la configurazione dell\u0026#8217;incendio boschivo come autonomo delitto, distinto dalla figura generale dell\u0026#8217;incendio \u0026#8220;comune\u0026#8221; previsto dall\u0026#8217;art. 423 cod. pen., esprimerebbe la volont\u0026#224; del legislatore di tutelare non solo la pubblica incolumit\u0026#224;, ma anche la conservazione del patrimonio boschivo, inteso come parte integrante del pi\u0026#249; ampio bene ambientale. La disparit\u0026#224; di trattamento tra i due reati sarebbe, dunque, irragionevole, con conseguente \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; La disciplina censurata determinerebbe, altres\u0026#236;, la violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; della pena. Ad avviso del rimettente, la disposizione sottoposta a scrutinio, imponendo l\u0026#8217;irrogazione di una sanzione penale anche nei casi in cui \u0026#171;la rimproverabilit\u0026#224; \u0026#232; minima\u0026#187;, e in cui persino l\u0026#8217;applicazione del minimo edittale si configurerebbe come incongrua rispetto alla modesta entit\u0026#224; del fatto, risulterebbe incompatibile con gli artt. 3 e 24 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e:\u003cem\u003e \u003c/em\u003e27, terzo comma) Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePreliminarmente, l\u0026#8217;interveniente rileva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le cause di non punibilit\u0026#224; costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, \u0026#171;sicch\u0026#233; la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, il quale \u0026#8220;appartiene primariamente al legislatore\u0026#8221; (sent. n. 156 del 2020, n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996)\u0026#187;; con la conseguenza che \u0026#171;le scelte del legislatore relative all\u0026#8217;ampiezza applicativa della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. sono \u0026#8220;sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta\u0026#8221; (sent. n. 156 del 2020, n. 207 del 2017 e n. 30 del 2021)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata non potrebbe, tuttavia, ritenersi affetta da un tale vizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sottolinea come l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 3), del d.lgs. n. 150 del 2022, nel modificare l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., avrebbe introdotto ulteriori esclusioni oggettive di applicabilit\u0026#224; della causa di non punibilit\u0026#224; per bilanciare l\u0026#8217;ampliamento generale del suo ambito di applicazione, oggi esteso \u0026#8211; in linea di principio \u0026#8211; a tutti i reati per i quali \u0026#232; prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Si sarebbe cos\u0026#236; volutamente impedito che l\u0026#8217;istituto della non punibilit\u0026#224; per la particolare tenuit\u0026#224; del fatto possa trovare applicazione per \u0026#171;figure di reato di particolare gravit\u0026#224; o allarme sociale, come l\u0026#8217;incendio boschivo\u0026#187;, rispetto alle quali valutazioni di opportunit\u0026#224; di politica criminale, ancorate a evidenze criminologiche o sistematiche, \u0026#171;suggeriscono l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di ulteriori esclusioni in via di eccezione espressa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente osserva altres\u0026#236; che il reato di disastro ambientale colposo non sarebbe in alcun caso idoneo ad essere assunto a \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e. Le due fattispecie sarebbero incomparabili per struttura e per beni giuridici tutelati. L\u0026#8217;incendio boschivo rientrerebbe, infatti, tra i delitti contro la pubblica incolumit\u0026#224;, configurandosi come un delitto di comune pericolo commesso mediante violenza, nel quale il bene protetto sarebbe rappresentato dalla vita, dall\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica e dalla salute delle persone, mentre la tutela del patrimonio boschivo rileverebbe \u0026#171;solo in via strumentale, ossia solo se dalla sua compromissione possa derivare un pregiudizio ai beni prima indicati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; avrebbe chiarito che, nel reato di incendio boschivo, l\u0026#8217;oggetto materiale pu\u0026#242; includere anche terreni coperti da boscaglia, sterpaglia o macchia mediterranea, in quanto il legislatore ha inteso proteggere componenti naturali fondamentali per la vita umana (sono citate Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenze 6 ottobre-10 novembre 2020, n. 31345 e 30 aprile-26 giugno 2001, n. 25935).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViceversa, il reato di disastro ambientale colposo apparterrebbe alla categoria dei delitti contro l\u0026#8217;ambiente, inseriti nel nuovo Titolo VI-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del Libro secondo del codice penale, e avrebbe come finalit\u0026#224; principale la tutela dell\u0026#8217;\u0026#171;ambiente biologico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti infondata sarebbe la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. Ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura, la censura si basa sull\u0026#8217;erroneo presupposto che la causa di non punibilit\u0026#224; regolata all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. si applichi laddove non vi sia alcuna offensivit\u0026#224; della condotta. Al contrario, sarebbe stato ormai chiarito, tanto da questa Corte (\u0026#232; citata la sentenza n. 207 del 2017) quanto dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Cass., sez. un. pen., n. 13681 del 2016), che l\u0026#8217;istituto \u0026#171;richiede l\u0026#8217;esistenza di un\u0026#8217;offensivit\u0026#224;, sia pur minima, nel fatto da giudicare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena risulterebbe salvaguardato dalla possibilit\u0026#224; per il giudice di tenere conto delle caratteristiche specifiche del fatto, tanto in sede di determinazione della pena in base all\u0026#8217;art. 133 cod. pen., quanto in relazione all\u0026#8217;eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l\u0026#8217;offesa non pu\u0026#242; essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; quando si procede per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale esclusione sarebbe irragionevole in considerazione della natura meramente colposa della condotta, oltre che foriera di disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai delitti colposi di comune pericolo di cui al Capo III, Titolo VI, del Libro II del codice penale e al delitto di disastro ambientale colposo, nessuno dei quali escluso dalla sfera di applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina censurata condurrebbe, inoltre, a una violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; della pena, imponendo l\u0026#8217;irrogazione di una sanzione penale anche nei casi di minima offensivit\u0026#224; e rimproverabilit\u0026#224; della condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Preliminarmente va dichiarata inammissibile la questione sollevata in riferimento al principio di proporzionalit\u0026#224; della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il rimettente, infatti, si trova a decidere sul rinvio a giudizio dell\u0026#8217;imputato, e non \u0026#232; allo stato chiamato ad alcuna valutazione relativa alla determinazione della pena, che spetter\u0026#224; unicamente al giudice del dibattimento, ove ritenga sussistenti gli estremi della responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato. La questione deve, di conseguenza, ritenersi del tutto ipotetica ed eventuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il delitto di incendio boschivo colposo \u0026#232; stato oggetto di esame nel merito da parte di questa Corte in due distinte occasioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Con la sentenza n. 3 del 2023, \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione tra l\u0026#8217;altro dell\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha sottolineato, in quell\u0026#8217;occasione, l\u0026#8217;assoluta anomalia di tale preclusione legislativa, trattandosi dell\u0026#8217;unico delitto colposo tra quelli per i quali eccezionalmente non opera la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione di pene non superiori a quattro anni di reclusione (punto 3.4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e); e ha osservato come, \u0026#171;[f]erma l\u0026#8217;indubbia gravit\u0026#224; del reato dal punto di vista oggettivo\u0026#187;, sia \u0026#171;davvero arduo affermare che \u0026#8211; dal punto di vista soggettivo \u0026#8211; l\u0026#8217;autore di una condotta meramente colposa manifesti una speciale pericolosit\u0026#224;, tale da giustificare la scelta del legislatore di assicurarne un \u0026#8220;passaggio in carcere\u0026#8221;, in attesa della valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per l\u0026#8217;ammissione a una misura alternativa alla detenzione\u0026#187; (punto 3.4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, si \u0026#232; evidenziata la disparit\u0026#224; di trattamento tra questo delitto e altri delitti colposi di pari o superiore gravit\u0026#224;, quali l\u0026#8217;omicidio colposo aggravato, l\u0026#8217;omicidio stradale e tutti i disastri colposi, tra cui l\u0026#8217;incendio colposo. In particolare quest\u0026#8217;ultimo delitto, ha osservato questa Corte, \u0026#232; \u0026#171;strutturalmente affine\u0026#187; all\u0026#8217;incendio boschivo, ma \u0026#232; \u0026#171;posto a tutela dell\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica\u0026#187;, \u0026#171;e cio\u0026#232; della vita e dell\u0026#8217;incolumit\u0026#224; di una pluralit\u0026#224; indeterminata di persone, dunque di un bene ancor pi\u0026#249; importante rispetto al patrimonio boschivo\u0026#187; (punto 3.4.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; Con la recentissima sentenza n. 191 del 2025, invece, \u0026#232; stata ritenuta non fondata una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, formulata ancora in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa pronuncia, si \u0026#232; anzitutto rimarcata l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella definizione dei limiti oggettivi entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale \u0026#8220;non carcerario\u0026#8221;, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparit\u0026#224; di trattamento o producendo, comunque, risultati manifestamente sproporzionati (sul punto, da ultimo, sentenze n. 157 del 2025, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 139 del 2025, punto 8.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Tale manifesta irragionevolezza non pu\u0026#242; essere desunta dalla mera natura colposa del reato. Infatti, \u0026#171;se \u0026#232; vero che l\u0026#8217;istituto in esame ha finalit\u0026#224; risocializzanti e la colpa costituisce uno degli elementi di cui il legislatore pu\u0026#242; tener conto nel fissarne l\u0026#8217;ambito applicativo, va rilevato, da un lato, che la messa alla prova persegue anche finalit\u0026#224; sanzionatoria e deflattiva; dall\u0026#8217;altro, che \u0026#8211; come ha pi\u0026#249; volte affermato questa Corte \u0026#8211; il legislatore, nella sua ampia discrezionalit\u0026#224;, pu\u0026#242; ben valutare, oltre all\u0026#8217;elemento soggettivo, altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta incriminata o il trattamento sanzionatorio. Senza, peraltro, considerare che proprio il rilievo qui assegnato dal legislatore all\u0026#8217;elemento soggettivo della colpa attesta l\u0026#8217;importanza del bene giuridico tutelato\u0026#187; (punto 3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La questione oggi sottoposta a questa Corte presenta caratteri distinti rispetto a entrambi i precedenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; La \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendi\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eessenziale della sentenza n. 3 del 2023 risiedeva nell\u0026#8217;assoluta anomalia di una disposizione che \u0026#8211; ai fini della disciplina della sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione della pena \u0026#8211; faceva derivare dalla commissione di un delitto colposo una presunzione di pericolosit\u0026#224; sociale tale da giustificare la carcerazione, in attesa della valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per l\u0026#8217;ammissione a una misura alternativa alla detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto invece alle esclusioni oggettive dall\u0026#8217;ambito applicativo della non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, che vengono oggi in considerazione, la natura colposa del delitto non pu\u0026#242; qui essere considerata argomento dirimente: sia perch\u0026#233; altri delitti colposi sono anch\u0026#8217;essi esclusi in tutti quei casi in cui \u0026#171;la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona\u0026#187; (si pensi, ad esempio, a tutti i delitti di omicidio colposo e alla figura della morte o lesioni gravissime in conseguenza di altro delitto di cui all\u0026#8217;art. 586 cod. pen., riconducibili a tale clausola); sia perch\u0026#233; la decisione del legislatore di non consentire la definizione del processo e del procedimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. per un determinato reato non dipende qui dalla presumibile pericolosit\u0026#224; soggettiva del suo autore, ma dalla valutazione politico-criminale sulla opportunit\u0026#224; di non lasciare comunque impuniti fatti riconducibili a determinate figure astratte di reato, ovvero commessi con particolari modalit\u0026#224; o moventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Quanto poi alla sentenza n. 191 del 2025, essa ha avuto a oggetto un istituto \u0026#8211; la sospensione del procedimento con messa alla prova \u0026#8211; che \u0026#232;, invero, accomunato alla non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto da una logica in senso lato di \u0026#8220;\u003cem\u003ediversion\u003c/em\u003e\u0026#8221; rispetto all\u0026#8217;esito tradizionalmente rappresentato dalla pena detentiva come unica risposta al reato; ma resta caratterizzato da marcati tratti differenziali. La sospensione del procedimento con messa alla prova, da un lato, consente alla persona sottoposta a indagini o all\u0026#8217;imputato di evitare ogni affermazione formale di responsabilit\u0026#224; per la commissione del fatto, che \u0026#232; invece implicita nella pronuncia ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen.; e, dall\u0026#8217;altro, prevede lo svolgimento di un percorso dai contenuti spiccatamente riparativi e risocializzanti, al cui esito positivo \u0026#232; subordinata l\u0026#8217;estinzione del reato: percorso del tutto assente nel caso di pronuncia di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; strutturale tra i due istituti si riflette, d\u0026#8217;altra parte, nel diverso catalogo dei reati ammessi ed esclusi dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;uno e dell\u0026#8217;altro. Diverso \u0026#232;, in particolare, il criterio generale che individua l\u0026#8217;area dei reati ammessi: reati per i quali \u0026#232; prevista la pena detentiva non superiore nel \u003cem\u003eminimo\u003c/em\u003e a due anni o la pena pecuniaria, nel caso dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.; reati puniti con la pena detentiva non superiore nel \u003cem\u003emassimo\u003c/em\u003e a quattro anni o la pena pecuniaria, nel caso dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. Diversa \u0026#232;, altres\u0026#236; la tecnica di individuazione delle deroghe a tale criterio generale: un elenco di ipotesi \u003cem\u003eescluse\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo e terzo comma, cod. pen.; e all\u0026#8217;opposto l\u0026#8217;\u003cem\u003eestensione\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;istituto a tutti i reati elencati all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen. \u0026#8211; e cio\u0026#232; a quei reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni per i quali \u0026#232; nondimeno prevista la citazione diretta a giudizio \u0026#8211; nel caso dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMerita ancora sottolineare che la sospensione del procedimento con messa alla prova non \u0026#232; applicabile ai delitti colposi di danno di comune pericolo, per i quali l\u0026#8217;art. 449 cod. pen. prevede pene detentive superiori nel massimo a quattro anni; n\u0026#233; al delitto di disastro ambientale colposo, per il quale ai sensi dell\u0026#8217;art. 452-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. sono parimenti previste pene massime superiori a quattro anni (pi\u0026#249; precisamente, dieci anni ai sensi del primo comma e sei anni quattro mesi ai sensi del secondo). Per tutti questi delitti, non operando alcuna delle esclusioni di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo e terzo comma, cod. pen., \u0026#232; invece possibile \u0026#8211; salvo che nel caso dell\u0026#8217;incendio boschivo colposo \u0026#8211; una pronuncia di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, dal momento che i minimi edittali previsti sono inferiori a due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La valutazione che questa Corte \u0026#232; ora chiamata a operare deve dunque svolgersi tenendo conto della logica specifica e delle peculiari coordinate normative della non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto: logica e coordinate diverse tanto da quelle della sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione della sentenza di condanna, oggetto della sentenza n. 3 del 2023, quanto da quelle della sospensione del procedimento con messa alla prova, oggetto della sentenza n. 191 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOra, la costante giurisprudenza costituzionale riconosce l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore nell\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;ambito oggettivo della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 156 del 2020, punto 3.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e e n. 207 del 2017, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente all\u0026#8217;avviso del rimettente, tale manifesta irragionevolezza non pu\u0026#242; ritenersi sussistente sulla base dell\u0026#8217;argomento secondo cui l\u0026#8217;incendio boschivo colposo costituirebbe l\u0026#8217;unico reato colposo escluso dall\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;esimente. In realt\u0026#224;, come si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi osservato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen. l\u0026#8217;offesa non pu\u0026#242; essere considerata di particolare tenuit\u0026#224; \u0026#171;quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona\u0026#187;: il che \u0026#232; per l\u0026#8217;appunto ci\u0026#242; che accade nei delitti di omicidio e lesioni gravissime colpose, comuni (artt. 589 e 590 cod. pen.) ovvero stradali o nautiche (artt. 589-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.), oltre che nell\u0026#8217;ipotesi di morte o lesione come conseguenza di altro delitto (art. 586 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, \u0026#232; fuor di dubbio che il legislatore abbia inteso apprestare un trattamento punitivo di particolare rigore contro l\u0026#8217;incendio boschivo, tanto nella sua forma dolosa, quanto in quella colposa, per la quale, a seguito della modifica operata dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonch\u0026#233; in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 137, \u0026#232; prevista ora la pena da due a cinque anni di reclusione. Ci\u0026#242;, peraltro, in coerenza con il rango particolarmente elevato del bene tutelato, anche alla luce della recente riforma dell\u0026#8217;art. 9 Cost., che impegna la Repubblica a tutelare \u0026#171;l\u0026#8217;ambiente, la biodiversit\u0026#224; e gli ecosistemi, anche nell\u0026#8217;interesse delle future generazioni\u0026#187;: beni, tutti, offesi in forma pi\u0026#249; o meno intensa dagli incendi che interessino il patrimonio boschivo. Il che ben potrebbe spiegare l\u0026#8217;esclusione del reato dal novero di quelli per i quali \u0026#232; applicabile la causa di non punibilit\u0026#224; in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; tuttavia che \u0026#8211; come il rimettente giustamente sottolinea \u0026#8211; la non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, preclusa per l\u0026#8217;incendio boschivo, \u0026#232; invece applicabile a tutti i reati colposi di danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), cos\u0026#236; come \u0026#8211; conviene aggiungere \u0026#8211; a quelli colposi contro la salute pubblica (art. 452 cod. pen.), compresi l\u0026#8217;epidemia e l\u0026#8217;avvelenamento di acque: delitti, questi ultimi, gravissimi, e puniti con pene particolarmente severe se commessi nella forma dolosa (rispettivamente, ergastolo e reclusione fino a ventiquattro anni, ove non si verifichi la morte di alcuno). Ci\u0026#242; costituisce una evidente disparit\u0026#224; di trattamento tra delitti aventi oggettivit\u0026#224; giuridica quanto meno analoga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;incongruenza forse pi\u0026#249; evidente, su cui pone specialmente l\u0026#8217;accento il rimettente, \u0026#232; per\u0026#242; quella che concerne il delitto di disastro ambientale colposo, il quale \u0026#232; ricompreso esso pure nel novero di quelli cui \u0026#232; applicabile l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pena minima prevista dall\u0026#8217;art. 452-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. per tale delitto (cinque anni meno due terzi, e dunque un anno e otto mesi di reclusione), invero, \u0026#232; oggi lievemente inferiore a quella prevista per il delitto di incendio boschivo colposo (pari, come appena rilevato, a due anni di reclusione). Tuttavia, la descrizione legislativa del delitto di disastro ambientale si impernia attorno a tre macro-eventi alternativi connotati da un grado di offensivit\u0026#224; rispetto all\u0026#8217;ambiente assai pi\u0026#249; elevato rispetto a quello che caratterizza l\u0026#8217;incendio boschivo: \u0026#171;1) l\u0026#8217;alterazione irreversibile dell\u0026#8217;equilibrio di un ecosistema; 2) l\u0026#8217;alterazione dell\u0026#8217;equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l\u0026#8217;offesa alla pubblica incolumit\u0026#224; in ragione della rilevanza del fatto per l\u0026#8217;estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo\u0026#187; (art. 452-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl terzo evento, per di pi\u0026#249;, \u0026#232; descritto in termini tali da comprendere, oltre a danni estesi dell\u0026#8217;ambiente, una ulteriore dimensione di lesione o pericolo per la pubblica incolumit\u0026#224;, e dunque \u0026#8211; anche in questo caso \u0026#8211; per la vita e l\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica di un numero indeterminato di persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tutto ci\u0026#242;, l\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;incendio boschivo colposo di cui all\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen. dall\u0026#8217;ambito applicativo della non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto costituisce una inspiegabile anomalia, tanto pi\u0026#249; che i fatti riconducibili alla figura legale dell\u0026#8217;incendio boschivo possono essere connotati, in concreto, da gravit\u0026#224; oggettiva assai eterogenea. Essi comprendono, infatti, tanto la distruzione su vasta scala di intere foreste, con danno gravissimo all\u0026#8217;ambiente, agli ecosistemi e allo stesso paesaggio; quanto, stando alla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, eventi assai meno catastrofici (quali incendi di mera \u0026#171;sterpaglia\u0026#187;: Cass., n. 31345 del 2020 e ivi precedenti conformi), come del resto quello che si sarebbe verificato nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, descritto dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione come un fuoco che avrebbe interessato \u0026#171;la sola copertura erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco, coinvolgendo un\u0026#8217;area boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle chiome degli alberi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta pertanto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilit\u0026#224; della particolare tenuit\u0026#224; del fatto sia ammessa per il reato pi\u0026#249; grave e viceversa esclusa per il reato meno grave (analogamente, sentenza n. 172 del 2025, punto 3.2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Da ci\u0026#242; deriva la manifesta irragionevolezza dell\u0026#8217;esclusione del delitto di incendio boschivo colposo dall\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;esimente di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l\u0026#8217;offesa non pu\u0026#242; essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; quando si procede per il delitto previsto dall\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, numero 3), cod. pen., sollevata, in riferimento al principio di proporzionalit\u0026#224; della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale di Potenza con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 gennaio 2026\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Esclusione della punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto - Previsione che l\u0027offesa non pu\u0026#242; essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; quando si procede per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 423-bis, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo) - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto agli altri reati di \u0026#8220;comune pericolo colposi\u0026#8221; e in particolare rispetto al delitto di disastro ambientale colposo - Irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti dei soggetti per i quali \u0026#8220;la rimproverabilit\u0026#224; \u0026#232; minima\u0026#8221;.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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