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Aldo CORASANITI; \r\n Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. \r\n Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo \r\n CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, \r\n avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. \r\n Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI; \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e ORDINANZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 418, primo \r\n comma, 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, \r\n promossi con ordinanze emesse il 21 dicembre 1990 dal Giudice per le \r\n indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia (n. 1 ordinanza) \r\n ed il 14 e 15 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari \r\n presso il Tribunale di Ancona (n. 5 ordinanze), iscritte \r\n rispettivamente ai nn. 100, 102, 103, 106, 107 e 108 del registro \r\n ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica \r\n nn. 9 e 10, prima serie speciale dell\u0027anno 1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice \r\n relatore Aldo Corasaniti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Ritenuto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e A) che il giudice per le indagini preliminari presso il \r\n Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1990 (R.O. \r\n n. 100/1991) nel procedimento penale contro Battaglino Francesco, il \r\n quale aveva rinunciato all\u0027udienza preliminare, ha sollevato \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. \r\n 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 \r\n della Costituzione, dell\u0027art. 419, sesto comma, del codice di \r\n procedura penale, in quanto non prevede che il giudice emetta il \r\n decreto di giudizio immediato, su richiesta dell\u0027imputato, (solo) \r\n quando la prova risulta evidente; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che il giudice a quo censura il carattere vincolante della scelta \r\n unilaterale di giudizio immediato compiuta dall\u0027imputato, ritenendolo \r\n incoerente con l\u0027impostazione generale del codice, che, mentre \r\n aderisce al modello accusatorio, ancorato alla parit\u0026#224; delle parti, \r\n stabilisce in via generale l\u0027indefettibilit\u0026#224; del controllo ad opera \r\n del giudice terzo, cos\u0026#236; come avviene in particolare per la richiesta \r\n di giudizio immediato da parte del pubblico ministero (il cui \r\n accoglimento \u0026#232; subordinato al concorso di taluni presupposti, \r\n verificabili dal giudice per le indagini preliminari: artt. 453, 454 \r\n e 455 codice di procedura penale), nonch\u0026#233; nel caso di applicazione \r\n di pena su richiesta (art. 444, secondo comma, stesso codice) e di \r\n giudizio abbreviato (art. 440 stesso codice); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che il predetto carattere vincolante, attribuito alla sola \r\n richiesta dell\u0027imputato, per un verso limiterebbe i poteri del \r\n pubblico ministero, inerenti all\u0027attivit\u0026#224; di ricerca della prova \r\n prima o nel corso dell\u0027udienza preliminare, ai fini della conclusione \r\n dell\u0027udienza stessa, con conseguente lesione del princ\u0026#236;pio di \r\n uguaglianza (art. 3 della Costituzione), e con violazione del \r\n princ\u0026#236;pio dell\u0027obbligatoriet\u0026#224; dell\u0027azione penale (art. 112 della \r\n Costituzione), e per altro verso priverebbe il giudice per le \r\n indagini preliminari di potest\u0026#224; discrezionale valutativa, \r\n coessenziale alla funzione giurisdizionale (artt. 101, secondo comma, \r\n 102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione) \r\n relativamente alla scelta delle strategie processuali e relativamente \r\n al concorso delle condizioni sostanziali della scelta, non potendosi \r\n ammettere che l\u0027udienza preliminare sia prevista solo in funzione di \r\n garanzia dell\u0027imputato, atteso che con questa concorre, ed \u0026#232; anzi \r\n prevalente, l\u0027esigenza deflattiva dei carichi giudiziari; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e B) che il giudice per le indagini preliminari presso il \r\n Tribunale di Ancona, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1990 (R.O. \r\n n. 106/1991), nel procedimento penale contro Peverieri Francesco, \r\n ritenendo che sarebbe stata pi\u0026#249; opportuna, in luogo della richiesta \r\n di rinvio a giudizio previa udienza preliminare ex art. 416 e \r\n seguenti del codice di procedura penale, la richiesta, da parte del \r\n pubblico ministero, del giudizio immediato ai sensi dell\u0027art. 453 e \r\n seguenti dello stesso codice, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo \r\n comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, commi \r\n quinto e sesto, del codice di procedura penale; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, ad avviso del giudice a quo, l\u0027art. 418, primo comma, \r\n determinerebbe un \"intasamento qualitativo-quantitativo dell\u0027udienza \r\n preliminare\", riducendola a \"meccanismo rituale obbligato\", in quanto \r\n inibisce al giudice ogni controllo sulla scelta operata dal pubblico \r\n ministero, laddove l\u0027art. 455 dello stesso codice gli consente di \r\n rigettare la richiesta di giudizio immediato formulata dal pubblico \r\n ministero; mentre l\u0027art. 419, commi quinto e sesto, sarebbe lesivo \r\n dei suindicati precetti costituzionali, in quanto subordina alla \r\n discrezionalit\u0026#224; dell\u0027imputato il rifiuto dell\u0027udienza preliminare; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e C) che analoghe questioni lo stesso giudice ha sollevato con \r\n ordinanza emessa il 15 dicembre 1991 (R.O. n. 108/1991) nel \r\n procedimento penale a carico di Perini Pasquale, con motivazione \r\n conforme; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e D) che analoghe questioni lo stesso giudice ha sollevato con \r\n altre tre ordinanze, emesse in data 14 dicembre 1990, nei \r\n procedimenti penali contro Orazi Giuliana (R.O. n. 102/1991), Tosi \r\n Domenico (R.O. n. 103/1991) e Gagliardi Luciano (R.O. n. 107/1991), \r\n motivando con riferimento ad altre ordinanze, che si dichiarano \r\n allegate; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, \r\n rappresentato dall\u0027Avvocatura dello Stato, che ha contestato la \r\n fondatezza delle questioni; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Considerato che: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) quanto alle questioni sub D, poich\u0026#233; le ordinanze sono motivate, in punto di non manifesta infondatezza e di rilevanza, per \r\n relationem, mediante rinvio ad altri provvedimenti, esse vanno \r\n dichiarate manifestamente inammissibili, secondo la costante \r\n giurisprudenza di questa Corte (ordd. nn. 148, 466 e 521 del 1989); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) che la questione concernente l\u0027art. 419, quinto e sesto comma, \r\n del codice di procedura penale, sollevata con le ordinanze nn. 106 e \r\n 108/1991, menzionate sub B e C, del pari va dichiarata manifestamente \r\n inammissibile, per difetto di rilevanza, atteso che non risulta \r\n dall\u0027ordinanza che nei relativi giudizi l\u0027imputato avesse rinunciato \r\n all\u0027udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) che, quanto alla questione sollevata con l\u0027ordinanza n. \r\n 100/1991, menzionata sub A, contrariamente a quel che ritiene il \r\n giudice a quo, l\u0027udienza preliminare, in coerenza con il modello \r\n accusatorio del processo, assolve soprattutto, ed anzi per quanto \r\n concerne la posizione delle parti esclusivamente, alla funzione di \r\n garanzia dell\u0027imputato come vaglio della sostenibilit\u0026#224; dell\u0027accusa \r\n (all\u0027imputato \u0026#232; estranea l\u0027esigenza deflattiva dei dibattimenti, il \r\n cui perseguimento, peraltro, \u0026#232; fine solo eventuale e indiretto \r\n dell\u0027udienza preliminare); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, pertanto, la richiesta di giudizio immediato da parte \r\n dell\u0027imputato, in quanto si sostanzia della rinunzia alla detta \r\n garanzia, si configura quale scelta libera e insindacabile \r\n dell\u0027imputato stesso (di cui sono irrilevanti gli interni motivi), \r\n non subordinata come tale al concorso di specifici presupposti e \r\n quindi non soggetta al controllo dell\u0027avveramento di essi da parte \r\n del giudice; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che ci\u0026#242; non offende i precetti di cui rispettivamente agli \r\n artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma, della \r\n Costituzione, e non ammette il raffronto (art. 3 della Costituzione) \r\n con la disciplina della richiesta di giudizio immediato da parte del \r\n pubblico ministero, richiesta la quale, siccome tende a privare \r\n l\u0027imputato della garanzia in parola, \u0026#232; altrettanto ragionevolmente \r\n subordinata invece al concorso di specifici presupposti (in \r\n particolare l\u0027evidenza della prova, l\u0027avvenuto interrogatorio \r\n dell\u0027imputato o equipollenti, il mancato decorso di un dato termine) \r\n e assoggettata al controllo dell\u0027avveramento di essi (artt. 453, 454, \r\n 455); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che analogamente va ritenuto in ordine alla denunciata \r\n diversit\u0026#224; di disciplina fra richiesta di giudizio immediato da parte \r\n dell\u0027imputato e richiesta, da parte dell\u0027imputato stesso, di \r\n applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, secondo \r\n comma) o di giudizio abbreviato (art. 440); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, invero, nel primo caso la legge, secondo quanto si \u0026#232; detto \r\n non illegittimamente, configura una scelta libera e insindacabile \r\n dell\u0027imputato (rinunzia a una garanzia predisposta a suo favore), \r\n mentre negli altri due casi, non trattandosi di interesse esclusivo \r\n dell\u0027imputato e da lui disponibile, la percorribilit\u0026#224; dei relativi \r\n itinerari processuali \u0026#232; ovviamente subordinata all\u0027avveramento di \r\n specifici presupposti (quali il consenso di entrambe le parti, la \r\n possibilit\u0026#224;, per il giudizio abbreviato, della definizione allo \r\n stato degli atti ex art. 440, primo comma, e, per la applicazione \r\n della pena su richiesta, la corretta qualificazione giuridica del \r\n fatto e la corretta applicazione e comparazione delle circostanze \r\n prospettate dalle parti ex art. 444, secondo comma), sicch\u0026#233; appare \r\n necessario, a differenza che nel primo caso, il controllo del giudice \r\n sull\u0027avveramento di essi; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che la censurata limitazione dei poteri di ulteriori indagini \r\n del pubblico ministero non altera l\u0027equilibrio dei rapporti tra \r\n difesa e accusa a danno di questa, e ci\u0026#242; in quanto da un lato tali \r\n poteri, finalizzati al solo rafforzamento della sostenibilit\u0026#224; \r\n dell\u0027accusa in sede di vaglio della sostenibilit\u0026#224; stessa mediante \r\n l\u0027udienza preliminare, vengono meno in conseguenza della rinunzia \r\n unilaterale al vaglio da parte dell\u0027imputato - rinunzia la cui \r\n previsione, secondo quanto \u0026#232; stato sopra detto, non \u0026#232; \r\n costituzionalmenteillegittima - dall\u0027altro lato, nel complessivo \r\n svolgimento del processo, in luogo di essi subentrano quelli relativi \r\n all\u0027attivit\u0026#224; integrativa di indagine del pubblico ministero ai fini \r\n delle proprie richieste di merito nel dibattimento ai sensi dell\u0027art. \r\n 430; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che non \u0026#232; pertinente il richiamo all\u0027art. 112 della \r\n Costituzione, poich\u0026#233; il pubblico ministero, con la richiesta di \r\n rinvio a giudizio ex art. 416, ha gi\u0026#224; esercitato l\u0027azione penale; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente \r\n infondata; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 4) che, per quanto attiene alla questione sollevata con le \r\n ordinanze nn. 106 e 108/1991, menzionate sub B e C, e relativa \r\n all\u0027art. 418, primo comma, la denuncia di violazione dell\u0027art. 2 \r\n della Costituzione non \u0026#232; sorretta da alcuna motivazione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che la denuncia di violazione del principio di eguaglianza (art. \r\n 3 della Costituzione) poggia sul raffronto fra due situazioni \r\n incomparabili, come sono la richiesta del pubblico ministero di \r\n rinvio a giudizio previa udienza preliminare e la richiesta del \r\n pubblico ministero di giudizio immediato, e che la diversa \r\n strutturazione del controllo del giudice nelle due ipotesi trova la \r\n sua giustificazione nell\u0027essere l\u0027udienza preliminare essenzialmente \r\n preordinata a garanzia dell\u0027imputato; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, per quanto concerne gli altri parametri invocati, \r\n l\u0027attribuzione alle parti della scelta del rito \r\n - attribuzione cui va ricondotta la lamentata indisponibilit\u0026#224; dello \r\n stesso da parte del giudice (tale \u0026#232; la sostanza della censura) - non \r\n urta contro l\u0027art. 97 della Costituzione neanche quando non riesce a \r\n realizzare in concreto la deflazione dei dibattimenti, in quanto il \r\n cennato precetto non impone ad ogni costo tale deflazione (che \r\n d\u0027altronde, come gi\u0026#224; accennato, \u0026#232; fine solo eventuale e indiretto \r\n dell\u0027udienza preliminare), n\u0026#233; contro l\u0027art. 101, secondo comma, \r\n della Costituzione, il quale non esclude presupposti rimessi \r\n all\u0027iniziativa delle parti del giudizio penale n\u0026#233; impone l\u0027unicit\u0026#224; \r\n del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente \r\n infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. \r\n 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti \r\n alla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Riuniti i giudizi: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e \r\n 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, \r\n e 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale, \r\n sollevate dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale \r\n di Ancona con le ordinanze nn. 102, 103 e 107/1991; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, \r\n dell\u0027art. 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale, \r\n sollevata dal medesimo giudice con le ordinanze nn. 106 e 108/1991; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 3) dichiara manifestamente infondata la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, \r\n dell\u0027art. 418, primo comma, del codice di procedure penale, sollevata \r\n dal medesimo giudice con le ordinanze nn. 106 e 108/1991; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 4) dichiara manifestamente infondata la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, \r\n secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della \r\n Costituzione, dell\u0027art. 419, sesto comma, del codice di procedura \r\n penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il \r\n Tribunale di Foggia con l\u0027ordinanza n. 100/1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e Il Presidente e redattore: CORASANITI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e Il cancelliere: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e Il direttore della cancelleria: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"17273","titoletto":"ORD. 234/91 A. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D\u0027UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - MOTIVAZIONE \"PER RELATIONEM\" AD ALTRE ORDINANZE DI REMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"Manifesta inammissibilita\u0027 della questione per essere state motivate \"per relationem\" sia la rilevanza che la manifesta infondatezza. - O. nn. 148/1989, 466/1989 e 521/1989.","numero_massima_successivo":"17274","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"418","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17274","titoletto":"ORD. 234/91 B. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D\u0027UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA SUBORDINAZIONE, PER IL RIFIUTO DELL\u0027UDIENZA PRELIMINARE, ALLA DISCREZIONALITA\u0027 DELL\u0027IMPUTATO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"Manifesta inammissibilita\u0027 della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall\u0027ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l\u0027imputato avesse rinunciato all\u0027udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.","numero_massima_successivo":"17275","numero_massima_precedente":"17273","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17275","titoletto":"ORD. 234/91 C. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D\u0027UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO, PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - DISCIPLINA DISCRIMINANTE RISPETTO ALLA POSSIBILITA\u0027 DELLA RICHIESTA DEL P.M. PER DETTO RITO - PROSPETTATA LIMITAZIONE DEL POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHE\u0027 DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL\u0027AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Non e\u0027 proponibile un raffronto, in riferimento al principio di eguaglianza, tra due situazioni non comparabili, quali sono le richieste del P.M. di rinvio a giudizio previa udienza preliminare e la richiesta del P.M. di giudizio immediato, tenuto anche conto che la diversa strutturazione del controllo del giudice nelle due ipotesi trova la sua giustificazione nell\u0027essere l\u0027udienza preliminare essenzialmente preordinata a garanzia dell\u0027imputato. Peraltro l\u0027attribuzione alle parti della scelta del rito, attribuzione cui va ricondotta la lamentata indisponibilita\u0027 dello stesso da parte del giudice, non urta contro l\u0027art. 97 della Costituzione neanche quando non riesce a realizzare in concreto la deflazione dei dibattimenti, in quanto il cennato precetto non impone ad ogni costo tale deflazione; ne\u0027 contro l\u0027art. 101, secondo comma, della Costituzione, il quale non esclude presupposti rimessi all\u0027iniziativa delle parti del giudizio penale, ne\u0027 impone l\u0027unicita\u0027 del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, Cost., dell\u0027art. 418, primo comma, cod. proc. pen.).","numero_massima_successivo":"17276","numero_massima_precedente":"17274","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"418","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17276","titoletto":"ORD. 234/91 D. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - UDIENZA PRELIMINARE - RINUNCIA DELL\u0027IMPUTATO PER ADIZIONE AL GIUDIZIO IMMEDIATO - INSINDACABILITA\u0027 - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL POTERE DI CONTROLLO GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA\u0027 TRA LE PARTI - INSUSSISTENZA - SCELTA LIBERA E INSINDACABILE DELL\u0027IMPUTATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"L\u0027udienza preliminare, in coerenza con il modello accusatorio del nuovo processo, assolve soprattutto, ed anzi per quanto concerne la posizione delle parti esclusivamente, alla funzione di garanzia dell\u0027imputato come vaglio della sostenibilita\u0027 dell\u0027accusa e, pertanto, la richiesta di giudizio immediato da parte dell\u0027imputato, in quanto si sostanzia nella rinunzia alla detta garanzia, si configura quale sceta libera e insindacabile dell\u0027imputato stesso non subordinata come tale al concorso di specifici presupposti e quindi non soggetta al controllo dell\u0027avveramento di essi da parte del giudice. Non sussiste quindi lesione dei precetti di cui rispettivamente agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, mentre non e\u0027 ammissibile il raffronto (in base all\u0027art. 3 della Costituzione) con la disciplina della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero ne\u0027 con la disciplina della richiesta, da parte dello stesso imputato, di applicazione della pena o di giudizio abbreviato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, dell\u0027art. 419, sesto comma, del codice di procedura penale).","numero_massima_precedente":"17275","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"107","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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