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Aldo CORASANITI;                                       \r\n Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.         \r\n    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo    \r\n    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,    \r\n    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.    \r\n    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;                              \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                               ORDINANZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale  degli  artt.  418,  primo    \r\n comma,  419,  quinto  e  sesto comma, del codice di procedura penale,    \r\n promossi con ordinanze emesse il 21 dicembre 1990 dal Giudice per  le    \r\n indagini  preliminari  presso il Tribunale di Foggia (n. 1 ordinanza)    \r\n ed il 14 e 15 dicembre 1990 dal Giudice per le  indagini  preliminari    \r\n presso   il   Tribunale   di   Ancona   (n.  5  ordinanze),  iscritte    \r\n rispettivamente ai nn. 100, 102, 103, 106, 107  e  108  del  registro    \r\n ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica    \r\n nn. 9 e 10, prima serie speciale dell\u0027anno 1991.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei    \r\n Ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Udito nella camera di consiglio del  22  aprile  1991  il  Giudice    \r\n relatore Aldo Corasaniti;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Ritenuto:                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      A)  che  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il    \r\n Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 21 dicembre  1990  (R.O.    \r\n n.  100/1991) nel procedimento penale contro Battaglino Francesco, il    \r\n quale  aveva  rinunciato  all\u0027udienza   preliminare,   ha   sollevato    \r\n questione  di  legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt.    \r\n 3, 101, secondo comma, 102, primo comma,  107,  terzo  comma,  e  112    \r\n della  Costituzione,  dell\u0027art.  419,  sesto  comma,  del  codice  di    \r\n procedura penale, in quanto non prevede  che  il  giudice  emetta  il    \r\n decreto  di  giudizio  immediato,  su richiesta dell\u0027imputato, (solo)    \r\n quando la prova risulta evidente;                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     che il giudice a quo censura il carattere vincolante della scelta    \r\n unilaterale di giudizio immediato compiuta dall\u0027imputato, ritenendolo    \r\n incoerente  con  l\u0027impostazione  generale  del  codice,  che,  mentre    \r\n aderisce  al  modello accusatorio, ancorato alla parit\u0026#224; delle parti,    \r\n stabilisce in via generale l\u0027indefettibilit\u0026#224; del controllo ad  opera    \r\n del giudice terzo, cos\u0026#236; come avviene in particolare per la richiesta    \r\n di  giudizio  immediato  da  parte  del  pubblico  ministero  (il cui    \r\n accoglimento  \u0026#232;  subordinato  al  concorso  di  taluni  presupposti,    \r\n verificabili  dal giudice per le indagini preliminari: artt. 453, 454    \r\n e 455 codice di procedura penale), nonch\u0026#233; nel caso  di  applicazione    \r\n di  pena  su  richiesta (art. 444, secondo comma, stesso codice) e di    \r\n giudizio abbreviato (art. 440 stesso codice);                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che il  predetto  carattere  vincolante,  attribuito  alla  sola    \r\n richiesta  dell\u0027imputato,  per  un  verso  limiterebbe  i  poteri del    \r\n pubblico ministero, inerenti all\u0027attivit\u0026#224;  di  ricerca  della  prova    \r\n prima o nel corso dell\u0027udienza preliminare, ai fini della conclusione    \r\n dell\u0027udienza  stessa,  con  conseguente  lesione  del  princ\u0026#236;pio  di    \r\n uguaglianza  (art.  3  della  Costituzione),  e  con  violazione  del    \r\n princ\u0026#236;pio  dell\u0027obbligatoriet\u0026#224;  dell\u0027azione  penale (art. 112 della    \r\n Costituzione), e  per  altro  verso  priverebbe  il  giudice  per  le    \r\n indagini    preliminari   di   potest\u0026#224;   discrezionale   valutativa,    \r\n coessenziale alla funzione giurisdizionale (artt. 101, secondo comma,    \r\n 102,  primo  comma,  e  107,   terzo   comma,   della   Costituzione)    \r\n relativamente alla scelta delle strategie processuali e relativamente    \r\n al  concorso delle condizioni sostanziali della scelta, non potendosi    \r\n ammettere  che l\u0027udienza preliminare sia prevista solo in funzione di    \r\n garanzia dell\u0027imputato, atteso che con questa concorre,  ed  \u0026#232;  anzi    \r\n prevalente, l\u0027esigenza deflattiva dei carichi giudiziari;                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      B)  che  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il    \r\n Tribunale di Ancona, con ordinanza emessa il 13 dicembre  1990  (R.O.    \r\n n.  106/1991),  nel  procedimento  penale contro Peverieri Francesco,    \r\n ritenendo che sarebbe stata pi\u0026#249; opportuna, in luogo della  richiesta    \r\n di  rinvio  a  giudizio  previa  udienza  preliminare  ex  art. 416 e    \r\n seguenti del codice di procedura penale, la richiesta, da  parte  del    \r\n pubblico  ministero,  del giudizio immediato ai sensi dell\u0027art. 453 e    \r\n seguenti dello stesso codice, ha sollevato questione di  legittimit\u0026#224;    \r\n costituzionale,  in  riferimento  agli  artt. 2, 3, 97 e 101, secondo    \r\n comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, commi    \r\n quinto e sesto, del codice di procedura penale;                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che, ad avviso del giudice  a  quo,  l\u0027art.  418,  primo  comma,    \r\n determinerebbe  un \"intasamento qualitativo-quantitativo dell\u0027udienza    \r\n preliminare\", riducendola a \"meccanismo rituale obbligato\", in quanto    \r\n inibisce al giudice ogni controllo sulla scelta operata dal  pubblico    \r\n ministero,  laddove  l\u0027art.  455  dello stesso codice gli consente di    \r\n rigettare la richiesta di giudizio immediato formulata  dal  pubblico    \r\n ministero;  mentre  l\u0027art.  419, commi quinto e sesto, sarebbe lesivo    \r\n dei suindicati precetti  costituzionali,  in  quanto  subordina  alla    \r\n discrezionalit\u0026#224; dell\u0027imputato il rifiuto dell\u0027udienza preliminare;      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      C)  che  analoghe  questioni  lo stesso giudice ha sollevato con    \r\n ordinanza  emessa  il  15  dicembre  1991  (R.O.  n.  108/1991)   nel    \r\n procedimento  penale  a  carico  di  Perini Pasquale, con motivazione    \r\n conforme;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      D) che analoghe questioni lo stesso  giudice  ha  sollevato  con    \r\n altre   tre   ordinanze,   emesse  in  data  14  dicembre  1990,  nei    \r\n procedimenti penali contro Orazi Giuliana (R.O.  n.  102/1991),  Tosi    \r\n Domenico  (R.O.  n. 103/1991) e Gagliardi Luciano (R.O. n. 107/1991),    \r\n motivando con riferimento  ad  altre  ordinanze,  che  si  dichiarano    \r\n allegate;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che  \u0026#232;  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,    \r\n rappresentato dall\u0027Avvocatura  dello  Stato,  che  ha  contestato  la    \r\n fondatezza delle questioni;                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Considerato che:                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1)  quanto  alle questioni sub D, poich\u0026#233; le ordinanze sono motivate, in punto di non manifesta  infondatezza  e  di  rilevanza,  per    \r\n relationem,  mediante  rinvio  ad  altri  provvedimenti,  esse  vanno    \r\n dichiarate  manifestamente   inammissibili,   secondo   la   costante    \r\n giurisprudenza di questa Corte (ordd. nn. 148, 466 e 521 del 1989);      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2) che la questione concernente l\u0027art. 419, quinto e sesto comma,    \r\n del  codice di procedura penale, sollevata con le ordinanze nn. 106 e    \r\n 108/1991, menzionate sub B e C, del pari va dichiarata manifestamente    \r\n inammissibile, per difetto  di  rilevanza,  atteso  che  non  risulta    \r\n dall\u0027ordinanza  che nei relativi giudizi l\u0027imputato avesse rinunciato    \r\n all\u0027udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato;               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     3) che,  quanto  alla  questione  sollevata  con  l\u0027ordinanza  n.    \r\n 100/1991,  menzionata  sub  A,  contrariamente  a quel che ritiene il    \r\n giudice a quo, l\u0027udienza preliminare,  in  coerenza  con  il  modello    \r\n accusatorio  del  processo,  assolve  soprattutto, ed anzi per quanto    \r\n concerne la posizione delle parti esclusivamente,  alla  funzione  di    \r\n garanzia  dell\u0027imputato  come vaglio della sostenibilit\u0026#224; dell\u0027accusa    \r\n (all\u0027imputato  \u0026#232; estranea l\u0027esigenza deflattiva dei dibattimenti, il    \r\n cui perseguimento, peraltro,  \u0026#232;  fine  solo  eventuale  e  indiretto    \r\n dell\u0027udienza preliminare);                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che,  pertanto,  la  richiesta  di  giudizio  immediato da parte    \r\n dell\u0027imputato, in quanto  si  sostanzia  della  rinunzia  alla  detta    \r\n garanzia,   si   configura   quale   scelta  libera  e  insindacabile    \r\n dell\u0027imputato stesso (di cui sono irrilevanti  gli  interni  motivi),    \r\n non  subordinata  come  tale  al  concorso di specifici presupposti e    \r\n quindi non soggetta al controllo dell\u0027avveramento di  essi  da  parte    \r\n del giudice;                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che  ci\u0026#242;  non  offende  i  precetti di cui rispettivamente agli    \r\n artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma, della    \r\n Costituzione, e non ammette il raffronto (art. 3 della  Costituzione)    \r\n con  la disciplina della richiesta di giudizio immediato da parte del    \r\n pubblico ministero, richiesta  la  quale,  siccome  tende  a  privare    \r\n l\u0027imputato  della  garanzia in parola, \u0026#232; altrettanto ragionevolmente    \r\n subordinata  invece  al  concorso  di   specifici   presupposti   (in    \r\n particolare   l\u0027evidenza   della   prova,  l\u0027avvenuto  interrogatorio    \r\n dell\u0027imputato o equipollenti, il mancato decorso di un dato  termine)    \r\n e assoggettata al controllo dell\u0027avveramento di essi (artt. 453, 454,    \r\n 455);                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che   analogamente   va   ritenuto  in  ordine  alla  denunciata    \r\n diversit\u0026#224; di disciplina fra richiesta di giudizio immediato da parte    \r\n dell\u0027imputato  e  richiesta,  da  parte  dell\u0027imputato   stesso,   di    \r\n applicazione  della  pena su richiesta delle parti (art. 444, secondo    \r\n comma) o di giudizio abbreviato (art. 440);                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che, invero, nel primo caso la legge, secondo quanto si \u0026#232; detto    \r\n non illegittimamente, configura una  scelta  libera  e  insindacabile    \r\n dell\u0027imputato  (rinunzia  a  una  garanzia predisposta a suo favore),    \r\n mentre negli altri due casi, non trattandosi di  interesse  esclusivo    \r\n dell\u0027imputato  e  da lui disponibile, la percorribilit\u0026#224; dei relativi    \r\n itinerari processuali \u0026#232; ovviamente  subordinata  all\u0027avveramento  di    \r\n specifici  presupposti  (quali  il  consenso di entrambe le parti, la    \r\n possibilit\u0026#224;, per il  giudizio  abbreviato,  della  definizione  allo    \r\n stato  degli  atti  ex  art. 440, primo comma, e, per la applicazione    \r\n della pena su richiesta, la  corretta  qualificazione  giuridica  del    \r\n fatto  e  la  corretta  applicazione e comparazione delle circostanze    \r\n prospettate dalle parti ex art. 444, secondo comma),  sicch\u0026#233;  appare    \r\n necessario, a differenza che nel primo caso, il controllo del giudice    \r\n sull\u0027avveramento di essi;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che  la  censurata  limitazione dei poteri di ulteriori indagini    \r\n del pubblico ministero  non  altera  l\u0027equilibrio  dei  rapporti  tra    \r\n difesa  e  accusa a danno di questa, e ci\u0026#242; in quanto da un lato tali    \r\n poteri,  finalizzati  al  solo  rafforzamento  della   sostenibilit\u0026#224;    \r\n dell\u0027accusa  in  sede  di vaglio della sostenibilit\u0026#224; stessa mediante    \r\n l\u0027udienza preliminare, vengono meno  in  conseguenza  della  rinunzia    \r\n unilaterale  al  vaglio  da  parte  dell\u0027imputato  -  rinunzia la cui    \r\n previsione,  secondo  quanto   \u0026#232;   stato   sopra   detto,   non   \u0026#232;    \r\n costituzionalmenteillegittima  -  dall\u0027altro  lato,  nel  complessivo    \r\n svolgimento del processo, in luogo di essi subentrano quelli relativi    \r\n all\u0027attivit\u0026#224; integrativa di indagine del pubblico ministero ai  fini    \r\n delle proprie richieste di merito nel dibattimento ai sensi dell\u0027art.    \r\n 430;                                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e       che   non   \u0026#232;   pertinente  il  richiamo  all\u0027art.  112  della    \r\n Costituzione, poich\u0026#233; il pubblico  ministero,  con  la  richiesta  di    \r\n rinvio a giudizio ex art. 416, ha gi\u0026#224; esercitato l\u0027azione penale;       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente    \r\n infondata;                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     4) che, per  quanto  attiene  alla  questione  sollevata  con  le    \r\n ordinanze  nn.  106  e  108/1991,  menzionate  sub  B e C, e relativa    \r\n all\u0027art. 418, primo comma, la  denuncia  di  violazione  dell\u0027art.  2    \r\n della Costituzione non \u0026#232; sorretta da alcuna motivazione;                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che la denuncia di violazione del principio di eguaglianza (art.    \r\n 3  della  Costituzione)  poggia  sul  raffronto  fra  due  situazioni    \r\n incomparabili, come sono  la  richiesta  del  pubblico  ministero  di    \r\n rinvio  a  giudizio  previa  udienza  preliminare  e la richiesta del    \r\n pubblico  ministero  di  giudizio  immediato,  e   che   la   diversa    \r\n strutturazione  del  controllo del giudice nelle due ipotesi trova la    \r\n sua giustificazione nell\u0027essere l\u0027udienza preliminare  essenzialmente    \r\n preordinata a garanzia dell\u0027imputato;                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che,   per   quanto   concerne  gli  altri  parametri  invocati,    \r\n l\u0027attribuzione alle parti della scelta del rito                          \r\n - attribuzione cui va ricondotta la lamentata indisponibilit\u0026#224;  dello    \r\n stesso da parte del giudice (tale \u0026#232; la sostanza della censura) - non    \r\n urta  contro l\u0027art. 97 della Costituzione neanche quando non riesce a    \r\n realizzare in concreto la deflazione dei dibattimenti, in  quanto  il    \r\n cennato  precetto  non  impone  ad  ogni  costo  tale deflazione (che    \r\n d\u0027altronde, come gi\u0026#224; accennato, \u0026#232; fine solo eventuale  e  indiretto    \r\n dell\u0027udienza  preliminare),  n\u0026#233;  contro  l\u0027art.  101, secondo comma,    \r\n della  Costituzione,  il  quale  non  esclude   presupposti   rimessi    \r\n all\u0027iniziativa  delle parti del giudizio penale n\u0026#233; impone l\u0027unicit\u0026#224;    \r\n del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi;      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che  pertanto  la  questione  deve  dichiararsi   manifestamente    \r\n infondata.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.    \r\n 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti    \r\n alla Corte costituzionale.                                               \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                           per questi motivi                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e   Riuniti i giudizi:                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e       1)   dichiara  manifestamente  inammissibili  le  questioni  di    \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt.  2,  3,  97  e    \r\n 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma,    \r\n e  419,  commi  quinto  e  sesto,  del  codice  di  procedura penale,    \r\n sollevate dal giudice delle indagini preliminari presso il  Tribunale    \r\n di Ancona con le ordinanze nn. 102, 103 e 107/1991;                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e       2)   dichiara  manifestamente  inammissibile  la  questione  di    \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento ai suindicati  parametri,    \r\n dell\u0027art.  419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale,    \r\n sollevata dal medesimo giudice con le ordinanze nn. 106 e 108/1991;      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e       3)  dichiara   manifestamente   infondata   la   questione   di    \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri,    \r\n dell\u0027art. 418, primo comma, del codice di procedure penale, sollevata    \r\n dal medesimo giudice con le ordinanze nn. 106 e 108/1991;                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e       4)  dichiara   manifestamente   infondata   la   questione   di    \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  3,  101,    \r\n secondo comma, 102, primo  comma,  107,  terzo  comma,  e  112  della    \r\n Costituzione,  dell\u0027art.  419,  sesto  comma, del codice di procedura    \r\n penale,  sollevata  dal giudice per le indagini preliminari presso il    \r\n Tribunale di Foggia con l\u0027ordinanza n. 100/1991.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236; deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,    \r\n Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e                 Il Presidente e redattore: CORASANITI                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e                        Il cancelliere: MINELLI                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e    Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e                Il direttore della cancelleria: MINELLI                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e                                                                          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"17273","titoletto":"ORD.  234/91 A.  PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO -  INSTAURAZIONE, D\u0027UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER  RITENUTA EVIDENZA  DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P.  - OMESSA PREVISIONE  - MOTIVAZIONE \"PER RELATIONEM\" AD ALTRE ORDINANZE DI REMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO  DEL  GIUDICE  A QUO -  MANIFESTA  INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"Manifesta  inammissibilita\u0027  della  questione  per  essere  state motivate  \"per  relationem\"  sia la rilevanza  che  la  manifesta infondatezza.  - O.  nn.  148/1989, 466/1989 e 521/1989.","numero_massima_successivo":"17274","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"418","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17274","titoletto":"ORD.  234/91 B.  PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO -  INSTAURAZIONE, D\u0027UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER  RITENUTA EVIDENZA  DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P.  - OMESSA PREVISIONE  - LAMENTATA   SUBORDINAZIONE,   PER    IL   RIFIUTO    DELL\u0027UDIENZA PRELIMINARE,  ALLA  DISCREZIONALITA\u0027 DELL\u0027IMPUTATO -  DIFETTO  DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"Manifesta  inammissibilita\u0027  della  questione   per  difetto   di rilevanza,  non  risultando dall\u0027ordinanza di rimessione che  nei relativi   giudizi  l\u0027imputato   avesse  rinunciato   all\u0027udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.","numero_massima_successivo":"17275","numero_massima_precedente":"17273","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17275","titoletto":"ORD.  234/91 C.  PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO -  INSTAURAZIONE, D\u0027UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO, PER RITENUTA EVIDENZA  DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P.  - OMESSA PREVISIONE  - DISCIPLINA   DISCRIMINANTE  RISPETTO   ALLA  POSSIBILITA\u0027   DELLA RICHIESTA  DEL P.M.  PER DETTO RITO - PROSPETTATA LIMITAZIONE DEL POTERE  GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA  NONCHE\u0027 DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE -  LESIONE  DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO  DELL\u0027AMMINISTRAZIONE DELLA  GIUSTIZIA  - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA  DELLA QUESTIONE.","testo":"Non  e\u0027 proponibile un raffronto, in riferimento al principio  di eguaglianza,  tra  due situazioni non comparabili, quali sono  le richieste  del  P.M.   di  rinvio   a  giudizio  previa   udienza preliminare  e  la  richiesta del P.M.   di  giudizio  immediato, tenuto  anche  conto che la diversa strutturazione del  controllo del  giudice  nelle  due  ipotesi trova  la  sua  giustificazione nell\u0027essere  l\u0027udienza  preliminare essenzialmente preordinata  a garanzia dell\u0027imputato.  Peraltro l\u0027attribuzione alle parti della scelta  del  rito,  attribuzione cui va ricondotta  la  lamentata indisponibilita\u0027  dello  stesso  da parte del giudice,  non  urta contro  l\u0027art.  97 della Costituzione neanche quando non riesce a realizzare  in concreto la deflazione dei dibattimenti, in quanto il  cennato  precetto non impone ad ogni costo  tale  deflazione; ne\u0027  contro  l\u0027art.  101, secondo comma, della  Costituzione,  il quale  non esclude presupposti rimessi all\u0027iniziativa delle parti del  giudizio penale, ne\u0027 impone l\u0027unicita\u0027 del rito o la riserva al  giudice  della  scelta   fra  riti  alternativi.   (Manifesta infondatezza  della  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale, sollevata  in  riferimento  agli artt.  2, 3, 97 e  101,  secondo comma, Cost., dell\u0027art.  418, primo comma, cod.  proc.  pen.).","numero_massima_successivo":"17276","numero_massima_precedente":"17274","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"418","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17276","titoletto":"ORD.  234/91 D.  PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO -  UDIENZA  PRELIMINARE - RINUNCIA DELL\u0027IMPUTATO PER ADIZIONE  AL GIUDIZIO  IMMEDIATO  - INSINDACABILITA\u0027 - LAMENTATA  COMPRESSIONE DEL POTERE DI CONTROLLO GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - PROSPETTATA VIOLAZIONE  DEL PRINCIPIO DI PARITA\u0027 TRA LE PARTI - INSUSSISTENZA -  SCELTA  LIBERA  E   INSINDACABILE  DELL\u0027IMPUTATO  -  MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"L\u0027udienza preliminare, in coerenza con il modello accusatorio del nuovo  processo, assolve soprattutto, ed anzi per quanto concerne la  posizione  delle  parti   esclusivamente,  alla  funzione  di garanzia   dell\u0027imputato   come   vaglio   della   sostenibilita\u0027 dell\u0027accusa  e,  pertanto, la richiesta di giudizio immediato  da parte  dell\u0027imputato, in quanto si sostanzia nella rinunzia  alla detta  garanzia, si configura quale sceta libera e  insindacabile dell\u0027imputato  stesso  non subordinata come tale al  concorso  di specifici   presupposti  e  quindi   non  soggetta  al  controllo dell\u0027avveramento  di  essi  da parte del giudice.   Non  sussiste quindi  lesione  dei precetti di cui rispettivamente  agli  artt. 101,  secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma,  della Costituzione,  mentre  non e\u0027 ammissibile il raffronto  (in  base all\u0027art.  3 della Costituzione) con la disciplina della richiesta di  giudizio immediato da parte del pubblico ministero ne\u0027 con la disciplina  della  richiesta, da parte dello stesso imputato,  di applicazione  della  pena o di giudizio  abbreviato.   (Manifesta infondatezza  della  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale, sollevata  in riferimento agli artt.  3, 101, secondo comma, 102, primo  comma,  107,  terzo  comma,   e  112  della  Costituzione, dell\u0027art.  419, sesto comma, del codice di procedura penale).","numero_massima_precedente":"17275","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"419","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"107","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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