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Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), promosso dal Tribunale ordinario di Trieste nel procedimento vertente tra G. C. e altri e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altro, con ordinanza del 6 ottobre 2020, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione di G. C. e altri e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 maggio 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Maurizio Paniz per G. C. e altri e Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Trieste ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli articoli da 1 a 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonch\u0026#233; di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 23, 42, 48, 51, 53, 64, 66, 67, 68, 69, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; agli artt. 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; agli artt. 10, 20 e 157 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;\u0026#171;art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, dopo aver rammentato la finalit\u0026#224; di contenimento dei costi della politica perseguita dall\u0026#8217;intervento legislativo, si sofferma sull\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, il quale, in particolare, nella versione attualmente vigente, dispone che \u0026#171;1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2019, l\u0026#8217;assegno vitalizio e la sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sono ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive di cui all\u0026#8217;allegata tabella A, ovvero di cui all\u0026#8217;allegata tabella B, qualora il beneficiario dell\u0026#8217;assegno e della sua quota sia in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo. A seguito della riduzione prevista dal presente comma l\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;assegno vitalizio e della sua quota non pu\u0026#242; essere comunque inferiore a 1.500 euro mensili lordi. 2. Il beneficiario dell\u0026#8217;assegno vitalizio e della sua quota, entro quindici giorni dall\u0026#8217;entrata in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, \u0026#232; tenuto a darne comunicazione formale ai competenti uffici ai fini della riduzione prevista al comma 1, nonch\u0026#233; dei conseguenti ed eventuali conguagli. 3. Le riduzioni previste al comma 1 non trovano applicazione qualora l\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;assegno e della sua quota, erogati ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sia pari o inferiore a 1.500 euro mensili lordi. 4. Nel caso in cui l\u0026#8217;assegno vitalizio venga corrisposto sia in relazione al mandato di consigliere regionale che in relazione alla carica di assessore regionale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione all\u0026#8217;importo risultante dalla somma dei due assegni, determinato secondo quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2003\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe Tabelle richiamate dal citato art. 3 prevedono una riduzione dell\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;assegno vitalizio, rispettivamente, del 6 e del 9 per cento fino all\u0026#8217;importo di euro 2.000; del 9 e del 13,5 per cento per l\u0026#8217;eccedenza fino a euro 4.000; del 12 e del 18 per cento per l\u0026#8217;eccedenza fino a euro 6.000; del 15 e del 22,5 per cento oltre tale ultima soglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo evidenzia che le riduzioni in questione, originariamente destinate a essere applicate fino al 30 giugno 2018, sono state prorogate dapprima al 31 dicembre 2018 (art. 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 26 giugno 2018, n. 16, recante \u0026#171;Modifiche alle leggi regionali n. 8/2000, n. 3/2014, n. 2/2015\u0026#187;), poi al 30 aprile 2019 (art. 12, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2018, n. 28, recante \u0026#171;Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021\u0026#187;) e, infine, al 30 giugno 2019 (art. 1, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 aprile 2019, n. 5, recante \u0026#171;Proroga della riduzione temporanea dell\u0026#8217;assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale\u0026#187;), finch\u0026#233;, a decorrere dal 1\u0026#176; luglio 2019, la misura del trattamento \u0026#232; stata rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 giugno 2019, n. 8 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 e dalla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, il giudice rimettente rivolge alla citata normativa tre ordini di censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Anzitutto, verrebbe pregiudicato il principio di tutela del legittimo affidamento dei beneficiari degli assegni interessati dall\u0026#8217;intervento riduttivo e il principio di certezza del diritto, in violazione degli artt. 2, 3, 23, 42, 48, 51, 67, 97, 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU; agli artt. 21 e 25 CDFUE; agli artt. 10, 20 e 157 TFUE, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;\u0026#171;art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore regionale avrebbe provveduto alle menzionate riduzioni senza che vi fosse alcuna situazione di eccezionale necessit\u0026#224; a cui fare fronte, immotivatamente, in ragione di una generica esigenza di contenimento della spesa, inidonea a giustificare l\u0026#8217;iniziativa alla stregua del giudizio di stretta costituzionalit\u0026#224; e di bilanciamento cui essa andrebbe sottoposta, a maggior ragione considerando l\u0026#8217;incidenza esclusivamente sugli ex consiglieri e la vanificazione della sua temporaneit\u0026#224; a seguito delle proroghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ulteriore riprova del denunciato vulnus, il rimettente evidenzia come tutti gli attori nel giudizio a quo avessero svolto il loro mandato entro la fine della VIII Legislatura (conclusasi nel 2003), dunque oltre dieci anni prima dell\u0026#8217;intervento della normativa censurata, quando gi\u0026#224; avevano iniziato da tempo a percepire il vitalizio, onde il consolidamento della convinzione circa la definitivit\u0026#224; della liquidazione e la stabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;erogazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl lasso temporale trascorso e la prevista salvaguardia della precedente disciplina dei vitalizi \u0026#8211; che sarebbe stata assicurata dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonch\u0026#233; ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 \u0026#8211; avrebbero altres\u0026#236; reso imprevedibile la riduzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, quest\u0026#8217;ultima risulterebbe sproporzionata, incidendo, da un lato, su una platea ridotta di percettori e, dall\u0026#8217;altro, per percentuali in grado di assurgere anche al 22,5 per cento \u0026#8211; da cumularsi, altres\u0026#236;, con una precedente riduzione del 10 per cento, applicata dal 2006 \u0026#8211; e ci\u0026#242; onde consentire un esiguo risparmio per il bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In secondo luogo, gli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015 violerebbero gli artt. 3, 53 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento riduttivo previsto rivestirebbe natura sostanzialmente tributaria, costituendo un prelievo coattivo, acquisito al bilancio, correlato a un dato indice di capacit\u0026#224; contributiva e gravante solo su una data categoria di soggetti e non su tutti i cittadini, con ci\u0026#242; risultando ingiustificatamente discriminatorio e irrispettoso dei canoni di uguaglianza a parit\u0026#224; di reddito e di universalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Infine, l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015 violerebbe gli artt. 48, 51, 64, 66, 67, 68 e 69 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA distanza di anni dalla cessazione del mandato, la disposta riduzione dell\u0026#8217;ammontare del vitalizio \u0026#8211; che risponderebbe alla medesima ratio di sterilizzazione degli impedimenti economici all\u0026#8217;accesso alle cariche rappresentative e di garanzia dell\u0026#8217;attribuzione di un trattamento economico adeguato ad assicurarne l\u0026#8217;indipendenza, a presidio dei principi di libert\u0026#224; di scelta dei propri rappresentanti da parte degli elettori (art. 48 Cost.), dell\u0026#8217;accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51 Cost.) e del libero esercizio delle funzioni senza vincolo di mandato (artt. 67 e 69 Cost.), nonch\u0026#233;, pi\u0026#249; in generale, della posizione costituzionale assicurata dagli artt. 64, primo comma, 66 e 68 Cost. \u0026#8211; svilirebbe il ruolo stesso del consigliere regionale e dell\u0026#8217;incarico affidatogli, privandolo della garanzia della percezione di uno stabile riconoscimento economico una volta terminatone l\u0026#8217;espletamento, cos\u0026#236; disincentivando l\u0026#8217;accesso alle cariche elettive e la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; politica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce che gli attori beneficiano tutti \u0026#8211; in alcuni casi unitamente ad altro trattamento erogato dal Parlamento nazionale o europeo \u0026#8211; di assegno vitalizio, diretto o di reversibilit\u0026#224;, correlato alla carica di consigliere regionale ricoperta entro il 2003, e che, avendo subito, in applicazione delle disposizioni censurate, la riduzione del relativo importo, hanno chiesto l\u0026#8217;accertamento del loro diritto alla percezione dell\u0026#8217;assegno senza decurtazione e la condanna della Regione e del Consiglio regionale al pagamento di quanto indebitamente trattenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, la pretesa azionata in tanto potrebbe ritenersi fondata in quanto qualora le disposizioni censurate, sulle quali si basano le riduzioni applicate, fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, onde la rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sostenendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o, comunque, la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, esse sarebbero inammissibili, in quanto il rimettente avrebbe contraddittoriamente qualificato le misure adottate come interventi riduttivi dei vitalizi e come prelievi tributari, omettendo di ricostruire il senso della normativa censurata e dando luogo a una prospettazione ancipite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl primo ordine di censure, inoltre, sarebbe ulteriormente inammissibile, in quanto le ragioni addotte a sostegno, anche in considerazione della giurisprudenza costituzionale evocata, sovrapporrebbero argomenti correlati alla pretesa retroattivit\u0026#224; delle disposizioni oggetto del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale con altri, connessi a una modifica in peius dei rapporti di durata, a cui andrebbe correttamente ricondotta la fattispecie in esame. Il quadro motivazionale risulterebbe ancor pi\u0026#249; confuso alla stregua del richiamo di alcuni precedenti giurisprudenziali sovranazionali, a supporto della violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., senza indicare norme o principi interposti, salvo l\u0026#8217;art. 6 CEDU, inconferente in quanto non evocato in relazione a norme retroattive incidenti su un contenzioso in essere. Ne deriverebbe un difetto di chiarezza tale da rendere le questioni inammissibili (si cita la sentenza di questa Corte n. 7 del 2020). In subordine, la Regione eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure formulate in relazione agli artt. 21 e 25 CDFUE; agli artt. 10, 20 e 157 TFUE e all\u0026#8217;art. \u0026#171;2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali\u0026#187;, parametri interposti meramente indicati, senza che ne sia in alcun modo motivata la violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, secondo la Regione il primo ordine di censure sarebbe privo di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEscludendo che un atto normativo debba indicare una motivazione a sostegno della disciplina da esso recata, nella fattispecie le misure di riduzione adottate, il cui obiettivo sarebbe enunciato nell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, troverebbero giustificazione alla stregua dei rilievi operati dalla Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto regionale relativo all\u0026#8217;esercizio finanziario 2013, occasione in cui sarebbe stata definita problematica e critica la sostenibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;onere per gli assegni vitalizi, prospettandosi l\u0026#8217;urgenza dell\u0026#8217;adozione di misure di contenimento. Queste ultime, peraltro, corrisponderebbero all\u0026#8217;ordine del giorno \u0026#171;Linee guida sull\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;assegno vitalizio\u0026#187;, adottato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in assemblea plenaria il 10 ottobre 2014, e troverebbero conforto nella successiva previsione del ricalcolo degli assegni vitalizi regionali con metodo contributivo a opera dell\u0026#8217;art. 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe misure di riduzione disposte, peraltro, non potrebbero considerarsi imprevedibili, poich\u0026#233; la vantaggiosit\u0026#224; del regime avrebbe dovuto rendere i beneficiari consapevoli della possibilit\u0026#224; di una rimodulazione del trattamento vitalizio da parte del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento, la Regione evidenzia come la riduzione prevista sia minima per gli importi pi\u0026#249; bassi \u0026#8211; lasciandone esenti gli assegni fino a euro 1.500 lordi mensili \u0026#8211;aumenti progressivamente in ragione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; del beneficio e, malgrado le proroghe, sia stata comunque temporanea, fino a cessare a seguito del ricalcolo con metodo contributivo disposto dalla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti prive di fondamento sarebbero le censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo. Le riduzioni disposte, infatti, non costituirebbero un prelievo fiscale, bens\u0026#236; una misura di razionalizzazione della spesa, volta a riequilibrare complessivamente il sistema e da tenere distinta dai contributi di solidariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, quanto all\u0026#8217;ultimo ordine di censure, sarebbe anch\u0026#8217;esso privo di fondamento, perch\u0026#233; gli artt. 48, 51, 64, 66, 67, 68 e 69 Cost. riguarderebbero esclusivamente i membri del Parlamento e non anche i Consigli regionali e i loro componenti, i cui vitalizi non sarebbero costituzionalmente necessari alla stregua dei parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si sono costituiti in giudizio D. B. B., G. C., U. D. M. e R. D., parti del giudizio a quo, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate e rinviando lo svolgimento dei propri argomenti difensivi a successiva memoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha offerto ulteriori argomenti a sostegno dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, della non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, ha eccepito l\u0026#8217;irrilevanza di quelle afferenti alla Tabella B richiamata dal censurato art. 3, in quanto nessuno degli attori percepirebbe, unitamente al trattamento regionale, anche un assegno da parte del Parlamento europeo. Ha inoltre ribadito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure per l\u0026#8217;intrinseca contraddittoriet\u0026#224; della qualificazione, come riduzione e come tributo, della misura prevista, segnalando anche l\u0026#8217;incertezza derivante dalla contemporanea evocazione degli artt. 23 e 53 Cost.; ha rimarcato la giustificazione della sua introduzione, alla luce delle ragioni che l\u0026#8217;hanno determinata; ha nuovamente evidenziato la non retroattivit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento, nonch\u0026#233; la prevedibilit\u0026#224;, la proporzionalit\u0026#224; e la temporaneit\u0026#224; dello stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la Regione ha ribadito la fisiologica modificabilit\u0026#224; dei trattamenti in considerazione e la finalit\u0026#224; non tributaria della riduzione che li ha riguardati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Anche le parti private hanno depositato memoria illustrativa in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, svolgendo argomenti a sostegno dell\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA loro avviso, le misure riduttive adottate avrebbero violato i principi di affidamento e di certezza del diritto, in quanto, trattandosi di un intervento privo di ragionevolezza, imprevedibile, sproporzionato e incidente su un assetto consolidato, ne difetterebbero i requisiti di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, la prevista riduzione non sarebbe assistita da un\u0026#8217;esplicita e specifica motivazione che consenta di ritenerla giustificata, senza che al riguardo possano soccorrere le ragioni addotte dalla Regione e dallo stesso legislatore, il quale farebbe riferimento esclusivamente a una generica esigenza di contenimento dei costi, di per s\u0026#233; inidonea a sostenere interventi riduttivi su trattamenti in corso di erogazione. Peraltro, nel silenzio della legge in ordine alla destinazione dei risparmi, bisognerebbe ritenere che essi siano stati destinati al bilancio dello Stato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, e non a ridurre le spese relative alla rappresentanza politica regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, l\u0026#8217;intervento inciderebbe su un assetto consolidato, sia quanto a requisiti di maturazione del diritto al trattamento, sia quanto a percezione dell\u0026#8217;assegno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, difetterebbe il requisito della proporzionalit\u0026#224;, perch\u0026#233; l\u0026#8217;intervento, afferente a trattamenti di natura previdenziale e relativo a una ridottissima platea di soggetti, sarebbe foriero di un risparmio di scarso ammontare a fronte di percentuali di incidenza molto significative, producendo un effetto deteriore permanente \u0026#8211; in quanto confluito nella successiva rideterminazione degli assegni con il metodo contributivo \u0026#8211; amplificato dal cumulo con quello derivante da precedenti interventi riduttivi, dipendenti dalla decurtazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; parlamentare costituente la base di calcolo del trattamento regionale o rappresentati dal blocco della rivalutazione dell\u0026#8217;assegno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la riduzione sarebbe giunta inaspettatamente, in quanto la normativa di settore, pur nella sua evoluzione, avrebbe sempre fatto salvi gli assetti giuridici precedentemente maturati, alimentando il convincimento circa la loro stabilit\u0026#224;, da ultimo suffragato dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, che, nell\u0026#8217;incentivare una riduzione dei vitalizi regionali, avrebbe fatto salvi quelli in corso di erogazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio in ragione di tale ultimo rilievo, la normativa censurata contrasterebbe anche con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla disposizione statale da ultimo citata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, l\u0026#8217;intervento delineato dal legislatore regionale, incidendo su vitalizi gi\u0026#224; in corso di erogazione, collegati a mandati cessati da anni, e svilendo il ruolo stesso del consigliere regionale in correlazione alla carica rivestita, violerebbe i principi della libert\u0026#224; di scelta dei propri rappresentanti da parte degli elettori (art. 48 Cost.), di accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51 Cost.) e di libero e indipendente esercizio delle funzioni senza vincolo di mandato (artt. 64, 67, 68 e 69 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ultimo, secondo le parti private, la riduzione prevista integrerebbe gli estremi del tributo, alla stregua degli elementi identificativi quali individuati dalla giurisprudenza costituzionale, onde la violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost., avendo determinato una discriminazione a discapito dei percettori dell\u0026#8217;assegno regionale rispetto ai potenziali destinatari di analogo prelievo dotati della medesima capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Trieste ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli articoli da 1 a 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonch\u0026#233; di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 23, 42, 48, 51, 53, 64, 66, 67, 68, 69, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; agli artt. 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; agli artt. 10, 20 e 157 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;\u0026#171;art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure riguardano specificamente l\u0026#8217;art. 3 della citata legge regionale, il quale prevede che \u0026#171;1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2019, l\u0026#8217;assegno vitalizio e la sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sono ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive di cui all\u0026#8217;allegata tabella A, ovvero di cui all\u0026#8217;allegata tabella B, qualora il beneficiario dell\u0026#8217;assegno e della sua quota sia in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo. A seguito della riduzione prevista dal presente comma l\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;assegno vitalizio e della sua quota non pu\u0026#242; essere comunque inferiore a 1.500 euro mensili lordi. 2. Il beneficiario dell\u0026#8217;assegno vitalizio e della sua quota, entro quindici giorni dall\u0026#8217;entrata in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, \u0026#232; tenuto a darne comunicazione formale ai competenti uffici ai fini della riduzione prevista al comma 1, nonch\u0026#233; dei conseguenti ed eventuali conguagli. 3. Le riduzioni previste al comma 1 non trovano applicazione qualora l\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;assegno e della sua quota, erogati ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sia pari o inferiore a 1.500 euro mensili lordi. 4. Nel caso in cui l\u0026#8217;assegno vitalizio venga corrisposto sia in relazione al mandato di consigliere regionale che in relazione alla carica di assessore regionale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione all\u0026#8217;importo risultante dalla somma dei due assegni, determinato secondo quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2003\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, la normativa censurata contrasterebbe anzitutto con i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, in violazione degli artt. 2, 3, 23, 42, 48, 51, 67, 97, 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU; agli artt. 21 e 25 CDFUE; agli artt. 10, 20 e 157 TFUE, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;\u0026#171;art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali\u0026#187;. Ci\u0026#242; in quanto il legislatore regionale avrebbe provveduto alle menzionate riduzioni senza che vi fosse alcuna situazione di eccezionale necessit\u0026#224; a cui fare fronte, in ragione di una generica esigenza di contenimento della spesa, inidonea a giustificare l\u0026#8217;iniziativa alla stregua di quel giudizio di stretta costituzionalit\u0026#224; e di bilanciamento a cui essa andrebbe sottoposta, altres\u0026#236; considerando l\u0026#8217;incidenza su situazioni consolidate da lungo tempo, salvaguardate dalla disciplina regionale e statale come frattanto evolutasi. Inoltre, si tratterebbe di un\u0026#8217;iniziativa sproporzionata, in quanto, da un lato, inciderebbe su una platea ridotta di percettori e, dall\u0026#8217;altro, per percentuali elevate \u0026#8211; accentuate dalla sovrapposizione con precedenti interventi riduttivi \u0026#8211; onde consentire, peraltro, solo un esiguo risparmio per il bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la normativa censurata violerebbe gli artt. 3, 53 e 97 Cost., in quanto l\u0026#8217;intervento riduttivo previsto rivestirebbe natura sostanzialmente tributaria, costituendo un prelievo coattivo, acquisito al bilancio, correlato a un dato indice di capacit\u0026#224; contributiva e gravante solo su una ristretta categoria di soggetti e non su tutti i cittadini, con ci\u0026#242; risultando ingiustificatamente discriminatorio e irrispettoso dei canoni di uguaglianza a parit\u0026#224; di reddito e di universalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, risulterebbero violati gli artt. 48, 51, 64, 66, 67, 68 e 69 Cost., in quanto la riduzione dell\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;assegno tradirebbe la funzione del trattamento vitalizio di sterilizzare gli impedimenti economici all\u0026#8217;accesso alle cariche rappresentative e di garantire l\u0026#8217;attribuzione di un trattamento economico adeguato ad assicurarne l\u0026#8217;indipendenza, a presidio dei principi di libert\u0026#224; di scelta dei propri rappresentanti da parte degli elettori (art. 48 Cost.), dell\u0026#8217;accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51 Cost.) e del libero esercizio delle funzioni senza vincolo di mandato (artt. 67 e 69 Cost.), nonch\u0026#233;, pi\u0026#249; in generale, della posizione costituzionale assicurata dagli artt. 64, 66 e 68 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Anzitutto, occorre identificare correttamente il thema decidendum, in particolare quanto alla normativa censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione, infatti, in alcuni passaggi indica gli articoli da 1 a 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, in altri si riferisce soltanto agli artt. 1 e 3.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; tuttavia il solo art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, con le Tabelle A e B da esso richiamate, a prevedere e disciplinare le misure riduttive denunciate dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, alla luce delle motivazioni addotte a sostegno della rilevanza e della non manifesta infondatezza, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale debbono ritenersi limitate al citato articolo, cos\u0026#236; come rileva la difesa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Tanto precisato, in via preliminare occorre valutare l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate, anche alla luce delle plurime eccezioni della Regione, prendendo le mosse da quella afferente alla rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nella memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, quest\u0026#8217;ultima eccepisce l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni afferenti alla Tabella B richiamata dal censurato art. 3, in quanto nessuno degli attori del giudizio principale percepirebbe, unitamente al trattamento regionale, anche un assegno da parte del Parlamento europeo, onde la mancata applicazione delle riduzioni previste dalla citata Tabella.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, occorre precisare che, nella versione normativa originaria, la Tabella B si riferiva anche al caso di percezione di vitalizio da parte del Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, mentre la limitazione al solo Parlamento europeo \u0026#232; stata introdotta dall\u0026#8217;art. 1, commi 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 aprile 2019, n. 5 (Proroga della riduzione temporanea dell\u0026#8217;assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale), in occasione della dilazione del termine di applicazione delle misure dal 30 aprile al 30 giugno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto premesso, l\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, infatti, riferisce che, nel novero dei trentanove attori del giudizio a quo, ve ne sono alcuni che percepiscono altro assegno erogato dal Parlamento nazionale o da quello europeo. Poich\u0026#233; anche per questi l\u0026#8217;accoglimento delle domande attoree di accertamento del diritto alla percezione del trattamento riguarda l\u0026#8217;importo integrale, senza riduzioni, e di conseguenza la condanna al pagamento di quanto indebitamente trattenuto, sussiste la rilevanza di entrambe le posizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; si potrebbe dubitare che le domande attoree poc\u0026#8217;anzi descritte possano essere accolte in ragione della sopravvenuta \u0026#8211; rispetto alla loro proposizione \u0026#8211; legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 giugno 2019, n. 8 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 e dalla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13), della quale il rimettente d\u0026#224; atto, che ha rideterminato il trattamento secondo il metodo di calcolo contributivo, potenzialmente riducendolo ulteriormente rispetto al livello goduto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte il rilievo che il ricalcolo contributivo non implica necessariamente tale effetto riduttivo \u0026#8211; non avendo altrimenti senso la previsione per cui \u0026#171;[i]n esito alla rideterminazione di cui al comma 1 la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto non pu\u0026#242; in nessun caso superare quella prevista dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187; (art. 2, comma 2) \u0026#8211; esso opera solo a decorrere dal 1\u0026#176; luglio 2019 (art. 2, comma 1), per cui \u0026#171;la rideterminazione riguarda soltanto le prestazioni future, successive alla normativa sopravvenuta, non quelle anteriori, alle quali confinare la domanda e la pronuncia. Dunque, la nuova disciplina non esclude la rilevanza delle questioni, n\u0026#233; inficia l\u0026#8217;iter logico che ha supportato la relativa valutazione\u0026#187; (sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La Regione eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate per la contraddittoriet\u0026#224; e la natura ancipite delle stesse, atteso che il rimettente avrebbe, al contempo, qualificato le misure denunciate come intervento riduttivo del vitalizio e come prelievo tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata in quanto gli argomenti sui quali si fonda attengono al merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La Regione eccepisce altres\u0026#236; l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del primo ordine di censure, ritenute oscillare tra la denuncia della retroattivit\u0026#224; della disciplina e la lamentata modifica in peius del regime relativo a un rapporto di durata, con ci\u0026#242; rendendo generica e incerta la motivazione sulla non manifesta infondatezza, anche in ragione del richiamo a numerosi precedenti giurisprudenziali ritenuti non perspicui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, per le stesse ragioni recentemente illustrate da questa Corte a proposito di un\u0026#8217;eccezione di analogo tenore, sempre in tema di interventi riduttivi dei vitalizi regionali. Si pu\u0026#242; dunque ribadire al riguardo che \u0026#171;[i]l riferimento alla retroattivit\u0026#224; per una normativa destinata a operare solo per il futuro [\u0026#8230;] non rende incerta la motivazione, evidentemente calibrata \u0026#8211; come agevolmente desumibile anche dalla descrizione della fattispecie \u0026#8211; sulla modifica peggiorativa del rapporto, secondo il meccanismo della cosiddetta retroattivit\u0026#224; impropria (ex aliis, sentenza n. 234 del 2020), in relazione al quale il rimettente formula le proprie censure. Poich\u0026#233;, peraltro, la legittimit\u0026#224; di interventi di tal fatta deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza \u0026#8211; come meglio si vedr\u0026#224; \u0026#8211; ad avviso del rimettente tale valutazione imporrebbe di considerare anche le circostanze di fatto e di contesto in cui essi sono maturati, tra cui distanza temporale dalla definizione del precedente assetto regolatorio, prevedibilit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;iniziativa. Se detti elementi rilevino solo nel caso di disposizione propriamente retroattiva o anche in caso di modifica peggiorativa pro futuro costituisce valutazione afferente al merito; la loro deduzione, nella fattispecie, non \u0026#232; comunque tale da inficiare la chiarezza delle censure\u0026#187; (sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Sempre con riguardo al primo ordine di censure, nella memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la Regione lamenta la mancata considerazione del dettato dell\u0026#8217;art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u0026#8211; Legge di stabilit\u0026#224; 2014), e della riduzione dei trattamenti vitalizi ivi contemplata, che, inficiando la valutazione d\u0026#8217;imprevedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento regionale, determinerebbe l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per omessa ricostruzione del contesto normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeanche tale eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;incompleta ricostruzione della cornice normativa \u0026#232; fonte di inammissibilit\u0026#224; ove comprometta irrimediabilmente le valutazioni del rimettente sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza (ex aliis, sentenza n. 61 del 2021). Ci\u0026#242;, tuttavia, non accade nella fattispecie: non sotto il primo profilo, alla stregua delle domande svolte nel giudizio principale di accertamento del diritto alla percezione del trattamento nel suo importo integrale, senza riduzioni, e di conseguenziale condanna al pagamento di quanto indebitamente trattenuto; ma nemmeno sotto il secondo, considerato che l\u0026#8217;imprevedibilit\u0026#224; non esaurisce, nell\u0026#8217;assunto del rimettente, gli elementi ritenuti sintomatici della violazione dell\u0026#8217;affidamento e, quindi, in questo senso, non costituisce un aspetto cruciale (sentenza n. 264 del 2020) delle censure, supportate da una motivazione non incentrata specificamente (ordinanza n. 147 del 2020) su tale profilo e quindi influenzate, poco o punto, dal fatto che siano stati previsti dal legislatore statale interventi incidenti in senso riduttivo sui vitalizi, di cui, inoltre, come meglio si vedr\u0026#224;, quelli oggi denunciati non possono ritenersi attuativi (per un\u0026#8217;analoga argomentazione, sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Sempre con riferimento al medesimo ordine di censure, in via gradata, la Regione eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di quelle formulate in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 21 e 25 CDFUE, agli artt. 10, 20 e 157 TFUE e all\u0026#8217;\u0026#171;art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali\u0026#187;, parametri interposti evocati, a suo dire, senza adeguato sviluppo del percorso motivazionale a sostegno della relativa violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEffettivamente detti parametri vengono meramente enunciati senza specificazione delle ragioni per le quali la normativa denunciata li violerebbe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Occorre altres\u0026#236; rilevare d\u0026#8217;ufficio l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di ulteriori questioni sollevate dal giudice a quo nell\u0026#8217;ambito del primo ordine di censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il rimettente deduce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, \u0026#171;ricaduta e declinazione \u0026#8220;soggettiva\u0026#8221; dell\u0026#8217;indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto\u0026#187; (sentenza n. 108 del 2019), da ricondurre all\u0026#8217;art. 3 Cost. (ex multis, sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie, tuttavia, il giudice a quo evoca, oltre a esso, un\u0026#8217;ampia pluralit\u0026#224; di parametri (artt. 2, 23, 42, 48, 51, 67 e 97 Cost.), senza che a ci\u0026#242; si accompagni la spiegazione circa la riconducibilit\u0026#224; agli stessi di tale principio e quindi sia motivato il vulnus che l\u0026#8217;asserito pregiudizio all\u0026#8217;affidamento ne determini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali censure sono dunque inammissibili per carenza di argomentazioni spese a conforto delle stesse (ex aliis, sentenza n. 236 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente deve concludersi con riguardo alla lamentata violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, stante la necessit\u0026#224; di una puntuale considerazione sulle specifiche ragioni di contrasto da parte del rimettente (sentenza n. 151 del 2021), il quale, viceversa, con riferimento al parametro convenzionale, non espone i motivi di violazione n\u0026#233; d\u0026#224; \u0026#171;contezza alcuna dell\u0026#8217;esistenza di specifiche interpretazioni nel senso auspicato da parte della Corte di Strasburgo dell\u0026#8217;evocato principio della CEDU\u0026#187; (ordinanza n. 31 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, inammissibili sono anche le questioni sollevate in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., trattandosi di parametri soltanto indicati nel corpo dell\u0026#8217;ordinanza, senza che la loro dedotta violazione goda di alcun conforto motivazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve pertanto concludere che, in un contesto connotato dall\u0026#8217;evocazione di parametri eterogenei \u0026#171;richiamati in una generica deduzione d\u0026#8217;insieme e che non vengono adeguatamente esaminati, [\u0026#8230;] il giudice a quo non abbia assolto l\u0026#8217;onere di motivazione su di esso incombente in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalit\u0026#224; prospettato in riferimento ai suddetti parametri, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui \u0026#8220;non basta l\u0026#8217;indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;una rispetto al contenuto precettivo dell\u0026#8217;altra, ma \u0026#232; necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione\u0026#8221; (ex plurimis, sentenza n. 212 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 115 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; Con riferimento al secondo ordine di censure, incentrato sulla pretesa natura tributaria della misura adottata, occorre rilevare d\u0026#8217;ufficio l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure formulate in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost., la cui violazione non viene motivata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.8.\u0026#8211; Nella memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza le parti del giudizio a quo, costituite anche in quello incidentale, deducono la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonch\u0026#233; ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, nell\u0026#8217;incentivare una riduzione dei vitalizi regionali, avrebbe fatto salvi quelli in corso di erogazione; inoltre, nelle conclusioni della medesima memoria, viene dedotta anche la violazione dell\u0026#8217;art. 13 CEDU, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di profili di censura non indicati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ed \u0026#232; \u0026#171;precluso alle parti ampliare il thema decidendum come circoscritto dal giudice a quo, con la conseguenza che le censure formulate in riferimento a tali parametri non possono essere prese in considerazione\u0026#187; (sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso, si pu\u0026#242; passare all\u0026#8217;esame del merito delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, iniziando dalle censure formulate dal rimettente in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., per violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre al riguardo rammentare che, \u0026#171;\u0026#8220;con riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattivit\u0026#224; impropria, questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato che il legislatore dispone di ampia discrezionalit\u0026#224; e pu\u0026#242; anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorch\u0026#233; l\u0026#8217;oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ci\u0026#242; a condizione che la retroattivit\u0026#224; trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini (ex plurimis, sentenze n. 241 del 2019, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 236 del 2009)\u0026#8221; (sentenza n. 234 del 2020). [\u0026#8230;] Onde valutare il requisito della \u0026#8220;giustificazione sul piano della ragionevolezza\u0026#8221; occorre prendere le mosse dalle ragioni che hanno condotto il legislatore regionale all\u0026#8217;adozione delle disposizioni censurate\u0026#187; (sentenza n. 136 del 2022, proprio in tema di riduzione dei trattamenti vitalizi regionali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, nell\u0026#8217;indicare le finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento normativo, evidenzia l\u0026#8217;obiettivo di \u0026#171;contenimento della spesa pubblica riferita ai costi della rappresentanza politica regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale obiettivo \u0026#232; peraltro coerente con gli antefatti della legge regionale in considerazione, richiamati nei lavori preparatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo \u0026#232; rappresentato dalla relazione della Corte dei conti, sezione di controllo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sul rendiconto generale della medesima Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2013, allegata alla deliberazione 22 luglio 2014, n. FVG/118/2014/PARI, di parifica del rendiconto generale regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale occasione la Corte dei conti, esaminando la spesa per il Consiglio regionale friulano, ne ha ravvisato un progressivo incremento, imputato in larga misura ai costi per l\u0026#8217;erogazione degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilit\u0026#224;, in continuo aumento di incidenza, a cui si \u0026#232; accompagnato un inverso andamento della contribuzione da parte dei consiglieri. Ci\u0026#242; ha indotto la stessa Corte a ritenere \u0026#171;particolarmente problematica, e gi\u0026#224; critica, la sostenibilit\u0026#224; degli oneri per gli assegni vitalizi\u0026#187;, configurandosi \u0026#171;quindi la particolare urgenza di adottare ulteriori misure di contenimento e risanamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl secondo degli antefatti \u0026#232; costituito dall\u0026#8217;ordine del giorno \u0026#171;Linee guida sull\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;assegno vitalizio\u0026#187;, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in assemblea plenaria il 10 ottobre 2014, la quale, ravvisando l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di un\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; dei trattamenti vitalizi nelle varie Regioni, ha adottato una iniziativa unitaria diretta a sollecitare l\u0026#8217;adozione di una serie di misure costituenti \u0026#171;i parametri minimi e comuni a cui tutte le Regioni intendono fare riferimento per interventi in materia entro la fine dell\u0026#8217;anno\u0026#187;, tra cui quelle al cui schema si \u0026#232; sostanzialmente attenuto il censurato art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDai lavori preparatori risulta altres\u0026#236; l\u0026#8217;esigenza di equit\u0026#224; perseguita con l\u0026#8217;introduzione delle misure riduttive censurate dirette ad incidere su un regime ritenuto di favore, soprattutto in raffronto ai presupposti necessari per godere dei trattamenti di quiescenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto precede consente di concludere che l\u0026#8217;iniziativa legislativa censurata \u0026#232; motivata da finalit\u0026#224; di contenimento dei costi, a sua volta supportata da esigenze di sostenibilit\u0026#224; del sistema dei vitalizi e di coordinamento interregionale, nonch\u0026#233; da ragioni di equit\u0026#224; a fronte di un trattamento normativo vantaggioso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, in tema di trattamenti vitalizi dei consiglieri regionali, questa Corte ha considerato idoneo, sul piano della ragionevole giustificazione, l\u0026#8217;intento di contenimento della spesa e quello di sostenibilit\u0026#224; del regime dei predetti trattamenti; inoltre ha condiviso le \u0026#171;\u0026#8220;esigenze di sobriet\u0026#224;\u0026#8221; da assecondare attraverso il ridimensionamento di trattamenti retti da un regime connotato da indici di particolare favore quanto: a et\u0026#224; e contribuzione minima necessaria per maturare il diritto all\u0026#8217;assegno; ad ammontare della contribuzione gravante sul consigliere in rapporto alla sua misura; alla possibilit\u0026#224; di cumularlo con altro trattamento vitalizio (in tutto o in parte) e di quiescenza altrimenti maturato, in passato anche in virt\u0026#249; di contribuzioni figurative (finch\u0026#233; non \u0026#232; intervenuto l\u0026#8217;art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante \u0026#8220;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali elementi di vantaggio, seppur sensibilmente temperati nell\u0026#8217;evoluzione normativa successiva, risultano pi\u0026#249; marcati per i trattamenti retti dai regimi maggiormente risalenti, quali quelli di cui al giudizio a quo \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, tutti gli attori nel giudizio principale hanno svolto i mandati consiliari entro l\u0026#8217;VIII Legislatura, conclusasi nel 2003 \u0026#8211; regolati anche dall\u0026#8217;Ordinamento della cassa mutua di previdenza per i consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato dal Consiglio regionale il 19 febbraio 1971, avente natura regolamentare (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 ottobre 1996, n. 8789), oltre che dalla successiva legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), pi\u0026#249; volte modificata nel corso del tempo, che ha soppresso la cassa mutua.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, la normativa regolamentare assoggettava i consiglieri regionali a una contribuzione mensile pari al 17,8 per cento (nell\u0026#8217;ultimo periodo di vigenza) dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di presenza forfettizzata lorda spettante ai consiglieri (art. 3), prevedendo che l\u0026#8217;assegno venisse liquidato a quelli cessati dal mandato che avessero compiuto 60 anni e corrisposto i contributi per almeno 5 anni, con un\u0026#8217;et\u0026#224; minima che si abbassava di un anno per ogni anno in pi\u0026#249; di mandato consiliare o di contribuzione \u0026#171;con il limite all\u0026#8217;et\u0026#224; di 55 anni\u0026#187; (art. 4, lettera a); la misura dell\u0026#8217;assegno variava a seconda del numero di anni si contribuzione, raggiungendo il 26,25 per cento dopo 5 anni, il 92,25 per cento dopo 20 anni e il 100 per cento dopo 30 anni, percentuali dapprima calcolate sull\u0026#8217;intera indennit\u0026#224; di presenza mensile forfettizzata dei consiglieri in carica, successivamente sul 65 per cento e poi sul 64 per cento della medesima indennit\u0026#224; (art. 8 e Tabella A allegata al regolamento). Quanto all\u0026#8217;assegno di reversibilit\u0026#224; \u0026#8211; spettante al superstite se la morte fosse avvenuta: a) dopo la cessazione del mandato in presenza di almeno 5 anni di contribuzione; b) durante il mandato; c) dopo la concessione del vitalizio (art. 11) \u0026#8211; esso variava, per il coniuge, da un minimo del 60 per cento a un massimo dell\u0026#8217;80 per cento dell\u0026#8217;assegno che sarebbe spettato al defunto, a seconda del numero di figli (art. 12).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 1995, assoggettando i consiglieri regionali a una trattenuta mensile pari al 17 per cento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di presenza \u0026#8211; ancorata alle competenze spettanti ai componenti della Camera dei deputati (art. 2) \u0026#8211; a titolo di contributo per la corresponsione dell\u0026#8217;assegno vitalizio e del 2 per cento per la reversibilit\u0026#224; (art. 3), ha previsto che il trattamento spettasse ai consiglieri cessati dal mandato che avessero compiuto 60 anni e corrisposto i contributi per almeno 5 anni (art. 7); la misura dell\u0026#8217;assegno \u0026#8211; consistente in una percentuale dell\u0026#8217;importo lordo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; prevista per i membri del Parlamento dall\u0026#8217;art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione della indennit\u0026#224; spettante ai membri del Parlamento) \u0026#8211; raggiungeva il 17,5 per cento di detta indennit\u0026#224; dopo 5 anni di contribuzione e comunque non poteva superare il 55 per cento dopo 20 anni di contribuzione (art. 8 e Tabella A allegata alla legge regionale). Ai superstiti veniva riconosciuto un trattamento di reversibilit\u0026#224; nella misura complessiva del 60 per cento di quello che sarebbe spettato al consigliere deceduto (art. 17), purch\u0026#233; fossero soddisfatti i requisiti contributivi richiesti per il diritto all\u0026#8217;assegno (art. 16).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi pu\u0026#242; dunque concludere che \u0026#171;[\u0026#232;] di tutta evidenza la vantaggiosit\u0026#224; della disciplina sommariamente descritta, soprattutto se confrontata con i principi che nel tempo sono venuti regolando i trattamenti pensionistici, per quanto non assimilabili, per natura e regime, ai vitalizi goduti in conseguenza della cessazione di una determinata carica (sentenza n. 289 del 1994), salvo che per la lata funzione previdenziale che questi ultimi anche rivestono e per alcune affinit\u0026#224; strutturali (versamenti contributivi, erogazione al raggiungimento di una certa et\u0026#224;, reversibilit\u0026#224;) (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenze 20 luglio 2016, n. 14925 e n. 14920)\u0026#187; (sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe considerazioni che precedono consentono di riscontrare la ragionevole giustificazione degli interventi riduttivi posti in essere dal legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Occorre adesso valutare se essi trasmodino in una disciplina irrazionalmente lesiva del legittimo affidamento, \u0026#171;tenendo presente che anch\u0026#8217;esso \u0026#8220;\u0026#232; soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti i principi e diritti costituzionali\u0026#8221; (sentenza n. 241 del 2019)\u0026#187; (sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, al riguardo si deve ribadire quanto recentemente affermato da questa Corte in merito ai trattamenti vitalizi dei consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige, ossia che \u0026#171;\u0026#8220;[l]\u0026#8217;esigenza di ripristinare criteri di equit\u0026#224; e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, \u0026#232; da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell\u0026#8217;affidamento\u0026#8221; (sentenza n. 240 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 108 del 2019)\u0026#187; (sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; in senso contrario varrebbe il rilievo, operato anche dalle parti private, che si tratti di misure inserite in un percorso caratterizzato da una precedente riduzione dei vitalizi nel 2006 \u0026#8211; pacificamente frutto della riduzione dell\u0026#8217;ammontare massimo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; spettante ai parlamentari nazionali (ed europei), disposta dall\u0026#8217;art. 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)\u0026#187;, a cui, per la determinazione della misura del vitalizio, operava un rinvio mobile l\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 38 del 1995 fino al 2011, quando il rinvio \u0026#232; divenuto fisso, richiamandosi l\u0026#8217;indennit\u0026#224; parlamentare riferita al 1\u0026#176; gennaio 2011 \u0026#8211; e dal blocco della rivalutazione dell\u0026#8217;assegno per effetto dell\u0026#8217;art. 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali). Ci\u0026#242; in quanto \u0026#171;ogni intervento deve essere scrutinato nella sua singolarit\u0026#224; e in relazione al quadro storico in cui si inserisce\u0026#187; (sentenza n. 234 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la previsione di un sistema di aliquote progressive conforta la proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;iniziativa, unitamente all\u0026#8217;esigenza, segnalata dalla Corte dei conti, di un intervento diretto al ripristino della sostenibilit\u0026#224; del regime dei vitalizi regionali, rammentandosi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; delle condizioni di crisi di un sistema previdenziale \u0026#171;consente [\u0026#8230;] di salvaguardare anche il principio dell\u0026#8217;affidamento, nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realt\u0026#224; economico-sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli\u0026#187; (sentenza n. 173 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCirca la prevedibilit\u0026#224; della misura, anche con riferimento ai vitalizi in considerazione, si pu\u0026#242; affermare che gli interessati non potessero \u0026#171;fare affidamento su un ammontare degli assegni, anche di quelli in corso di erogazione, non suscettibile di modifiche riduttive pro futuro, a fronte di trattamenti cos\u0026#236; come in precedenza descritti e delle coeve misure adottate in generale dal legislatore statale a fini di contenimento della spesa, anche previdenziale\u0026#187; (sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA quest\u0026#8217;ultimo proposito occorre ricordare come, nel medesimo periodo di operativit\u0026#224; della normativa censurata, abbiano trovato applicazione prelievi, variamente denominati, che hanno riguardato i trattamenti pensionistici di importo pi\u0026#249; elevato, di cui le riduzioni all\u0026#8217;odierno esame riproducono la struttura. Ci si riferisce, in particolare, a quelli di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, e all\u0026#8217;art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015 non possa ritenersi attuativo del citato art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 2013 \u0026#8211; in quanto quest\u0026#8217;ultimo prescriveva il versamento \u0026#171;all\u0026#8217;entrata del bilancio dello Stato\u0026#187; del risparmio derivante dalle misure di contenimento applicate anche ai vitalizi regionali, ci\u0026#242; che nella fattispecie non \u0026#232; previsto, altrimenti vanificandosi l\u0026#8217;evidenziata finalit\u0026#224; di riequilibrio del sistema perseguita dall\u0026#8217;intervento \u0026#8211; esso concorre a smentire l\u0026#8217;imprevedibilit\u0026#224; della riduzione, preconizzata, seppur solo poco tempo prima, dalla disposizione statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, a sostegno dell\u0026#8217;affidamento, pu\u0026#242; essere utilmente evocato l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, norma questa che fa salvi i trattamenti vitalizi in corso di erogazione solo con riguardo alla previsione dei limiti di et\u0026#224; e di durata del mandato, senza precludere una loro riduzione (sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di quanto precede, si deve concludere che le misure introdotte, oltre a trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza, non trasmodano in una disciplina lesiva del legittimo affidamento, onde la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Passando al secondo ordine di censure, il rimettente sostiene che l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015 violi gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto l\u0026#8217;intervento riduttivo previsto rivestirebbe natura sostanzialmente tributaria, costituendo un prelievo coattivo, acquisito al bilancio, correlato a un dato indice di capacit\u0026#224; contributiva e gravante solo su una ristretta categoria di soggetti e non su tutti i cittadini, con ci\u0026#242; risultando ingiustificatamente discriminatorio e irrispettoso dei canoni di uguaglianza a parit\u0026#224; di reddito e di universalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;la fattispecie tributaria postula il ricorrere di una disciplina legale \u0026#8220;finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico\u0026#8221; (sentenza n. 178 del 2015, punto 9.1. del Considerato in diritto) e, sul piano teleologico, la destinazione delle risorse derivanti dal prelievo e connesse a un presupposto economicamente rilevante, rivelatore della capacit\u0026#224; contributiva, \u0026#8220;a sovvenire pubbliche spese\u0026#8221; (fra le molte, sentenza n. 89 del 2018, punto 7.1. del Considerato in diritto)\u0026#187; (sentenza n. 240 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, tuttavia, i tratti distintivi della fattispecie tributaria non si rinvengono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta legislativa di incidere pro futuro sull\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;assegno vitalizio corrisposto agli ex consiglieri regionali e ai loro superstiti, infatti, non si atteggia come prelievo a loro carico, in ragione dell\u0026#8217;indice di capacit\u0026#224; contributiva espresso da tale trattamento, onde chiamarli a sovvenire pi\u0026#249; intensamente le pubbliche spese, bens\u0026#236; quale misura di razionalizzazione della spesa previdenziale e di complessivo riequilibrio del sistema, cos\u0026#236; da sottrarla alla logica che permea l\u0026#8217;imposizione tributaria (sentenze n. 263 del 2020 e n. 240 del 2019). In tal senso depongono sia la finalit\u0026#224; di risparmio espressa dall\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, sia la ratio di sostenibilit\u0026#224; del regime regionale dei vitalizi sottesa all\u0026#8217;intervento ed evincibile dalla sua matrice, quale precedentemente illustrata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe discende la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Con il terzo ordine di censure, il giudice a quo deduce la violazione degli artt. 48, 51, 64, 66, 67, 68 e 69 Cost., in quanto l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, riducendo l\u0026#8217;ammontare del vitalizio, avrebbe pregiudicato la ratio a esso sottesa di sterilizzazione degli impedimenti economici all\u0026#8217;accesso alle cariche di rappresentanza democratica e di garanzia d\u0026#8217;indipendenza, a presidio dei principi di libert\u0026#224; di scelta dei propri rappresentanti da parte degli elettori (art. 48 Cost.), di accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51 Cost.), di libero esercizio delle funzioni di consigliere regionale senza vincolo di mandato (artt. 67 e 69 Cost.) e, pi\u0026#249; in generale, della posizione costituzionale assicurata dagli artt. 64, 66 e 68 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Le questioni promosse in riferimento agli artt. 64, 66, 67, 68 e 69 Cost. non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo si deve ribadire quanto affermato da questa Corte a fronte di analoghe censure formulate avverso le misure di riduzione dei vitalizi spettanti ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige: \u0026#171;\u0026#8220;[a]l Parlamento nazionale [\u0026#8230;] deve essere riconosciuta una posizione costituzionale del tutto peculiare [\u0026#8230;], in ragione della quale le norme che si riferiscono ad esso od ai suoi membri sono da qualificare come diritto singolare\u0026#8221; (sentenza n. 24 del 1968; nello stesso senso, ex aliis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 13 marzo 2020, n. 7220). Ad esso \u0026#8220;vengono garantite forme di indipendenza e prerogative ben pi\u0026#249; ampie di quelle concesse ai Consigli regionali\u0026#8221; (sentenza n. 66 del 1964), \u0026#8220;negandosi in conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari\u0026#8221; (sentenza n. 6 del 1970; nello stesso senso, sentenze n. 110 del 1970, n. 143 del 1968 e n. 14 del 1965), considerato che, \u0026#8220;\u0026#8216;diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano [\u0026#8230;] nell\u0026#8217;esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranit\u0026#224;\u0026#8217; (sentenza n. 301 del 2007)\u0026#8221; (sentenza n. 279 del 2008). Alla luce delle considerazioni che precedono, i parametri evocati risultano inconferenti, con conseguente non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento a essi (sentenza n. 198 del 2021)\u0026#187; (sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Restano da esaminare le censure formulate in riferimento agli artt. 48 e 51 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; da tempo questa Corte ha affermato che \u0026#171;[i]n un regime democratico a larga base popolare e nell\u0026#8217;ambito del quale il potere non \u0026#232; riservato ai ceti che si trovino in condizioni economiche di vantaggio il legislatore ha l\u0026#8217;obbligo di porre in essere tutte quelle condizioni che appaiono indispensabili per consentire anche ai non abbienti l\u0026#8217;accesso alle cariche pubbliche e l\u0026#8217;esercizio delle funzioni a queste connesse. In attuazione di questo indirizzo, che si ricava dal principio generale formulato nel secondo comma dell\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, sia la Costituzione (art. 69) sia alcuni Statuti speciali espressamente assicurano ai membri del Parlamento ed ai componenti dei consigli regionali la corresponsione di una indennit\u0026#224;, demandandone alla legge la determinazione\u0026#187; (sentenza n. 24 del 1968).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa parte sua, la Corte di cassazione \u0026#8211; pronunciando con riferimento ai parlamentari in sede di regolamento di giurisdizione, ma con considerazioni che, con riguardo al diritto di accesso alle cariche elettive, valgono anche per i consiglieri regionali \u0026#8211; ha evidenziato il raccordo tra l\u0026#8217;indennit\u0026#224; e il successivo trattamento vitalizio, riconoscendo a entrambi la funzione di non ostacolare l\u0026#8217;accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51 Cost.) e, indirettamente, di garantire la libert\u0026#224; di scelta dei propri rappresentanti da parte degli elettori (art. 48 Cost.) (ex aliis, Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25211).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, tuttavia, rammentare che \u0026#171;la compiuta disciplina delle implicazioni d\u0026#8217;ordine economico, connesse all\u0026#8217;attivit\u0026#224; pubblica svolta, rimane nondimeno affidata, ferma restando la garanzia del posto di lavoro espressamente prevista dall\u0026#8217;art. 51, terzo comma, della Costituzione, alle scelte discrezionali del legislatore (v., oltre alla gi\u0026#224; citata sentenza n. 193 del 1981, le sentenze n. 52 del 1997 e n. 35 del 1981)\u0026#187; (sentenza n. 454 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; si pu\u0026#242; ritenere che, nella fattispecie, tale discrezionalit\u0026#224; sia stata esercitata dal legislatore regionale in maniera manifestamente irragionevole o arbitraria, alla stregua non solo delle considerazioni precedentemente svolte a proposito della ratio giustificatrice delle misure riduttive adottate, ma anche della loro incidenza sui soli trattamenti di pi\u0026#249; elevato ammontare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ultima considerazione, valutata unitamente alla cumulabilit\u0026#224; \u0026#8211; espressamente prevista dal regolamento della cassa mutua (art. 10) e non esclusa dalla legislazione regionale successiva \u0026#8211; con il trattamento pensionistico altrimenti maturato, anche in virt\u0026#249; di contribuzioni figurative \u0026#8211; finch\u0026#233; non \u0026#232; intervenuto l\u0026#8217;art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)\u0026#187; \u0026#8211; consente comunque di escludere che le riduzioni operate abbiano condotto a un regime lesivo delle funzioni perequative e di garanzia proprie del trattamento vitalizio. Di qui la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonch\u0026#233; di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 23, 42, 48, 51, 67 \u0026#8211; questi ultimi tre parametri evocati a fondamento del principio di tutela del legittimo affidamento \u0026#8211; 97 e 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU); agli artt. 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE); agli artt. 10, 20 e 157 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), nonch\u0026#233; all\u0026#8217;\u0026#171;art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali\u0026#187; \u0026#8211; dal Tribunale ordinario di Trieste con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 48, 51, 53, 64, 66, 67, 68 e 69 Cost., dal Tribunale ordinario di Trieste con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Consiglio regionale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Contenimento della spesa pubblica riferita ai costi della rappresentanza politica regionale - Riduzione temporanea dell\u0027assegno vitalizio - Consiglieri regionali cessati dal mandato - Riduzione temporanea, dal 1\u0026#176; marzo 2015 al 30 giugno 2019, dell\u0027assegno suddetto e della sua quota nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive previste dalle Tabelle A e B allegate.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44951","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Evocazione di parametri eterogenei - Necessità di illustrare i rispettivi contenuti e la asserita incompatibilità con essi delle norme censurate - Conseguente inammissibilità in caso di inadeguata argomentazione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della normativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che dispone la riduzione dell\u0027assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn un contesto connotato dall\u0027evocazione di parametri eterogenei, quando essi vengono richiamati in una generica deduzione d\u0027insieme senza venire adeguatamente esaminati, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non assolve l\u0027onere di motivazione su di esso incombente in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità prospettato in riferimento ai suddetti parametri, in quanto non basta l\u0027indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell\u0027una rispetto al contenuto precettivo dell\u0027altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 115/2020\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 43525; S. 212/2018\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 40843\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl riferimento alla retroattività per una normativa destinata a operare solo per il futuro non rende incerta la motivazione, quando essa è calibrata sulla modifica peggiorativa del rapporto, secondo il meccanismo della c.d. retroattività impropria. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 234/2020\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 43227\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027incompleta ricostruzione della cornice normativa è fonte di inammissibilità ove comprometta irrimediabilmente le valutazioni del rimettente sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza, cosa che però non si verifica quando, ad esempio, la motivazione non è incentrata specificamente su uno dei profili meno argomentato. (\u003cem\u003ePrecedenti: n. 136/2022\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 44792; S. 151/2021\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 44080; S. 61/2021\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 43764; S. 264/2020\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 43268; O. 147/2020\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 43522\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carenza di argomentazioni, le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, sollevate dal Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 23, 42, 48, 51, 67 - questi ultimi tre parametri evocati a fondamento del principio di tutela del legittimo affidamento - 97 e 117, primo comma, Cost. - quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 6 CEDU; agli artt. 21 e 25 CDFUE; agli artt. 10, 20 e 157 TFUE, nonché all\u0027art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali. Gli indicati parametri vengono meramente enunciati senza specificazione delle ragioni per le quali la normativa denunciata li violerebbe. In particolare, quanto alla dedotta violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evoca, oltre a esso, un\u0027ampia pluralità di parametri - artt. 2, 23, 42, 48, 51, 67 e 97 Cost. -, senza che a ciò si accompagni la spiegazione circa la riconducibilità agli stessi di tale principio e quindi sia motivato il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e che l\u0027asserito pregiudizio all\u0027affidamento ne determini; quanto alla lamentata violazione dell\u0027art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 6 CEDU, manca una puntuale considerazione sulle specifiche ragioni di contrasto da parte del rimettente, il quale non espone i motivi di violazione né dà contezza alcuna dell\u0027esistenza di specifiche interpretazioni nel senso auspicato da parte della Corte di Strasburgo dell\u0027evocato principio della CEDU; quanto, infine, al le questioni sollevate in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., i parametri sono indicati nel corpo dell\u0027ordinanza, senza che la loro dedotta violazione goda di alcun conforto motivazionale).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44952","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia","data_legge":"13/02/2015","data_nir":"2015-02-13","numero":"2","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea di Nizza","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea di Nizza","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"157","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"","numero":"","articolo":"2015","specificazione_articolo":"Pilastro europeo dei diritti sociali","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44952","titoletto":"Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Rapporti di durata (nel caso di specie: assegni vitalizi percepiti dagli ex consiglieri regionali) - Novella legislativa dagli effetti peggiorativi (c.d. retroattività impropria) - Limiti - Necessità di realizzare interventi ragionevoli e non irrazionali - Conseguente legittimità dell\u0027intervento riformatore (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che riduce gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali). (Classif. 007001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCon riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della c.d. retroattività impropria, il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l\u0027oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini. Onde valutare il requisito della \"giustificazione sul piano della ragionevolezza\" occorre prendere le mosse dalle ragioni che hanno condotto il legislatore regionale all\u0027adozione delle disposizioni censurate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 136/2022 - mass. 44799; S. 234/2020\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 43234; S. 236/2017 - mass. 42146\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAnche il legittimo affidamento è soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti i principi e diritti costituzionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 136/2022\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 44799; S. 241/2019\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 41717\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell\u0027affidamento. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 136/2022 - mass. 44799\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eOgni intervento del legislatore deve essere scrutinato nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 234/2020\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 43231\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027effettività delle condizioni di crisi di un sistema previdenziale consente di salvaguardare anche il principio dell\u0027affidamento, nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà economico-sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 173/2016 - mass. 38978\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn tema di trattamenti vitalizi dei consiglieri regionali, va considerato idoneo, sul piano della ragionevole giustificazione, l\u0027intento di contenimento della spesa e quello di sostenibilità del regime dei predetti trattamenti, che risponde a esigenze di sobrietà da assecondare attraverso il ridimensionamento di trattamenti retti da un regime connotato da indici di particolare favore quanto: a età e contribuzione minima necessaria per maturare il diritto all\u0027assegno; ad ammontare della contribuzione gravante sul consigliere in rapporto alla sua misura; alla possibilità di cumularlo con altro trattamento vitalizio (in tutto o in parte) e di quiescenza altrimenti maturato, in passato anche in virtù di contribuzioni figurative. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 136/2022\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 44799\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa corresponsione di una indennità per i consiglieri regionali si giustifica perché - in un regime democratico a larga base popolare e nell\u0027ambito del quale il potere non è riservato ai ceti che si trovino in condizioni economiche di vantaggio - il legislatore, nell\u0027esercizio della sua discrezionalità, ha l\u0027obbligo di porre in essere tutte quelle condizioni che appaiono indispensabili per consentire anche ai non abbienti l\u0027accesso alle cariche pubbliche e l\u0027esercizio delle funzioni a queste connesse, in attuazione dei principi ricavabili dagli artt. 3, secondo comma, e 69 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 454/1997\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 23705; S. 24/1968\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 2783\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, sollevate dal Tribunale di Trieste, in riferimento agli artt. 3, 48, 51, 53, 64, 66, 67, 68 e 69 Cost., che prevedono la riduzione dell\u0027assegno vitalizio e la sua quota di reversibilità secondo le percentuali progressive dalle allegate Tabelle A e B, stabilendo comunque che l\u0027importo non possa essere comunque inferiore a 1.500 euro mensili lordi. L\u0027iniziativa legislativa censurata è motivata da finalità di contenimento dei costi, a sua volta supportata da esigenze di sostenibilità del sistema dei vitalizi e di coordinamento interregionale, nonché da ragioni di equità a fronte di un trattamento normativo vantaggioso. Né essa trasmoda in una disciplina lesiva del legittimo affidamento. Né, nel caso in esame, si rinvengono i tratti distintivi della fattispecie tributaria. La scelta legislativa di incidere \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e sull\u0027ammontare dell\u0027assegno vitalizio corrisposto agli ex consiglieri regionali e ai loro superstiti, infatti, non si atteggia come prelievo a loro carico, in ragione dell\u0027indice di capacità contributiva espresso da tale trattamento, bensì quale misura di razionalizzazione della spesa previdenziale e di complessivo riequilibrio del sistema, così da sottrarla alla logica che permea l\u0027imposizione tributaria, la quale postula il ricorrere di una disciplina legale finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico. Quanto all\u0027asserito pregiudizio dell\u0027accesso alle cariche di rappresentanza democratica e di garanzia d\u0027indipendenza, a presidio dei principi di libertà di scelta dei propri rappresentanti da parte degli elettori, di accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, di libero esercizio delle funzioni di consigliere regionale, va ribadita la posizione peculiare del Parlamento nazionale sui Consigli regionali. Né, infine, si può ritenere che, nella fattispecie, la discrezionalità del legislatore, anche regionale, circa la compiuta disciplina delle implicazioni d\u0027ordine economico connesse all\u0027attività pubblica svolta sia stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole o arbitraria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 263/2020 - mass. 43283; S. 240/2019 - mass. 41641; S. 289/1994 - mass. 20939\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44953","numero_massima_precedente":"44951","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia","data_legge":"13/02/2015","data_nir":"2015-02-13","numero":"2","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"64","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"66","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"69","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44953","titoletto":"Parlamento - In genere - Posizione costituzionale peculiare - Disciplina dell\u0027organo e dei suoi componenti, quale ius singulare - Possibilità di equiparare i Consigli regionali alle Assemblee parlamentari - Esclusione. (Classif. 172001).","testo":"Al Parlamento nazionale deve essere riconosciuta una posizione costituzionale del tutto peculiare, in ragione della quale le norme che si riferiscono a esso o ai suoi membri sono da qualificare come diritto singolare, per cui gli vengono garantite forme di indipendenza e prerogative ben più ampie di quelle concesse ai Consigli regionali, dovendosi negare in conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari considerato che, diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano nell\u0027esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 279/2008\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 32710\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44952","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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