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B., con ordinanza del 31 gennaio 2025, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edita \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 24 marzo 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 24 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 31 gennaio 2025, iscritta al n. 29 reg. ord. 2025, la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e secondo comma, e 117 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 117, primo comma), della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall\u0026#8217;art. 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), numero 2),\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonch\u0026#233; dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, \u0026#171;richiamato dall\u0026#8217;art. 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u0026#187; (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 6, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u0026#233; della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte di cassazione premette di essere investita del ricorso avverso il decreto del 17 gennaio 2025, con il quale la Corte d\u0026#8217;appello di Cagliari, in composizione monocratica, ha convalidato il provvedimento di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer, per la durata di sessanta giorni, adottato il 15 gennaio 2025 dal Questore di Nuoro nei confronti di A. B.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che il Questore aveva motivato il trattenimento in ragione della pericolosit\u0026#224;, per l\u0026#8217;ordine e la sicurezza pubblica, dell\u0026#8217;interessato e del concreto pericolo di fuga, reputando, altres\u0026#236;, palesemente pretestuosa la domanda di protezione internazionale dallo stesso avanzata mentre era sottoposto ad un precedente provvedimento di trattenimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, emesso dal Questore di Vercelli il 10 gennaio 2025 e convalidato dal Giudice di pace di Oristano il 13 gennaio 2015 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Riferisce la Corte rimettente che, contro il decreto di convalida, A. B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, con il primo dei quali ha dedotto la violazione dell\u0026#8217;art. 6, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 142 del 2015, in relazione all\u0026#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 3, 13 e 14 CEDU. Secondo il ricorrente, l\u0026#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, \u0026#171;come modificato dalla legge n. 187/2024\u0026#187;, prevedendo un termine per proporre ricorso per cassazione di soli cinque giorni, discriminerebbe i destinatari dei provvedimenti di trattenimento rispetto ai soggetti detenuti presso gli \u0026#171;istituti penali\u0026#187;, i quali, invece, fruiscono di termini pi\u0026#249; ampi per predisporre la propria difesa; dall\u0026#8217;altro, sottrarrebbe la competenza a decidere sui decreti di convalida del trattenimento alle sezioni civili della Corte di cassazione, da considerarsi come giudice naturale nella materia in questione. Il ricorrente ha, inoltre, lamentato che la nuova disciplina processuale abbia sancito la proponibilit\u0026#224; del ricorso per cassazione per i motivi di cui all\u0026#8217;art. 606, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del codice di procedura penale, i quali, per\u0026#242;, non avrebbero attinenza con la materia in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e aggiunge che, con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione dell\u0026#8217;art. 6, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 142 del 2015, in relazione all\u0026#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e agli artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 (Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonch\u0026#233; per il contrasto dell\u0026#8217;immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, nonch\u0026#233; in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 3, 13 e 14 CEDU. Il ricorrente lamenta che il giudice di prime cure ha rigettato la propria eccezione di incompetenza della corte d\u0026#8217;appello a favore della \u0026#171;Sezione specializzata del Tribunale\u0026#187; sulla base di una motivazione del tutto apparente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Riferisce, poi, la Corte di cassazione che, con il terzo motivo, \u0026#232; stata denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 6, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 142 del 2015 in riferimento all\u0026#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e agli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, nonch\u0026#233; in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 3, 13 e 14 CEDU. Ad avviso del ricorrente, la Corte d\u0026#8217;appello avrebbe deciso con motivazione apparente sulla eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in riferimento all\u0026#8217;art. 25 Cost., dovendo il giudice naturale precostituito identificarsi esclusivamente nelle sezioni specializzate dei tribunali di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 3, del d.l. n. 13 del 2017, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Espone, ancora, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che con il quarto motivo di ricorso \u0026#232; stata denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in riferimento all\u0026#8217;art. 10, terzo comma, Cost., e in relazione all\u0026#8217;art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, all\u0026#8217;art. 3 CEDU e all\u0026#8217;art. 8, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 2697 del codice civile. Secondo il ricorrente, la Corte d\u0026#8217;appello avrebbe motivato in modo apparente sulla eccezione di illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;espulsione posta a base del trattenimento, formulata alla luce dell\u0026#8217;art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998 sul presupposto che, in caso di rimpatrio in Algeria, egli avrebbe corso il rischio di essere processato per il reato di espatrio senza autorizzazione amministrativa ai sensi dell\u0026#8217;art. 175-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale algerino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso ricorrente \u0026#8211; aggiunge l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; ha dedotto di aver segnalato al giudice della convalida che in Algeria vengono denunciati trattamenti inumani e degradanti nei confronti delle persone private della libert\u0026#224; personale ed \u0026#232; prevista la pena di morte, sicch\u0026#233; tale nazione non avrebbe dovuto essere designata come un paese sicuro. Ha anche lamentato che la Corte d\u0026#8217;appello avrebbe motivato in modo apparente e contraddittorio in ordine alla pericolosit\u0026#224; del ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.4.\u0026#8211; Il Collegio rimettente riferisce, infine, che, con il quinto motivo, \u0026#232; stata denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in riferimento all\u0026#8217;art. 10, terzo comma, Cost., e in relazione all\u0026#8217;art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, all\u0026#8217;art. 3 CEDU, all\u0026#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 e all\u0026#8217;art. 2697 cod. civ. Il ricorrente si duole della motivazione apparente del provvedimento impugnato, l\u0026#224; dove non considera che, nella memoria depositata in sede di convalida al fine di dimostrare la non pretestuosit\u0026#224; della propria domanda di protezione internazionale, egli aveva spiegato di essere stato costretto ad espatriare dall\u0026#8217;Algeria per sottrarsi alle aggressioni dei familiari della donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il giudice a \u003cem\u003equo\u003c/em\u003e segnala che nella data del 30 gennaio 2025, fissata per la decisione, il difensore del ricorrente ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata una memoria con la quale ha ribadito le doglianze illustrate nel ricorso, ha contestato alcune delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezione prima penale, 24 gennaio 2025, n. 2967 (depositata in pari data), e ha svolto considerazioni in ordine all\u0026#8217;assimilazione del procedimento di convalida a quelli scaturenti dall\u0026#8217;emissione di un mandato di arresto europeo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Premessa, quindi, la ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la disciplina censurata, in punto di rilevanza, la Corte di cassazione osserva che l\u0026#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato \u0026#171;dall\u0026#8217;art. 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 6, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e] d.lgs. n. 142 del 2015\u0026#187; contiene la disciplina processuale in base alla quale deve essere deciso il ricorso di cui \u0026#232; investita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente aggiunge che il rinvio operato dallo stesso art. 14, comma 6, nei limiti della compatibilit\u0026#224;, all\u0026#8217;art. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d\u0026#8217;arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) impone che il giudizio di cassazione sia definito entro il termine di sette giorni ivi stabilito e che tale \u0026#171;sbarramento temporale\u0026#187; debba essere rispettato, in ossequio all\u0026#8217;art. 124, comma 1, cod. proc. pen. e al principio di soggezione del giudice alla legge sancito dall\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa rimettente rileva, per\u0026#242;, come la nuova disciplina delinei il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione in termini \u0026#171;strutturalmente inidonei a garantire l\u0026#8217;ordinato svolgimento del contraddittorio\u0026#187;. Quindi, in relazione a tale profilo, solleva dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale, motivandone la rilevanza in base alla circostanza che, nella mattinata del 30 gennaio 2025, il ricorrente ha depositato un\u0026#8217;articolata memoria, elemento che \u0026#171;rende evidente il tema del modo nel quale assicurare il contraddittorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che la normativa processuale in scrutinio \u0026#171;presenta profili di indeterminatezza delle scansioni nelle quali ospitare il necessario contraddittorio delle parti\u0026#187;, che sono conseguenza della scelta di prevedere l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle regole dettate per il giudizio di cassazione in materia di mandato d\u0026#8217;arresto europeo consensuale. Tale disciplina \u0026#8211; che \u0026#232; radicalmente diversa da quella dei procedimenti relativi all\u0026#8217;esecuzione di mandati di arresto europei non caratterizzati da profili di consensualit\u0026#224; \u0026#8211;, contemplando un termine per la decisione di sette giorni dalla ricezione degli atti, renderebbe evidentemente inapplicabile il modello processuale ordinario di cui all\u0026#8217;art. 611 cod. proc. pen., \u0026#171;che presuppone una diversa articolazione temporale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, secondo la Corte di cassazione, la normativa in scrutinio si presterebbe ad una interpretazione conforme in base alla quale il giudice possa modulare il rito secondo cadenze processuali diverse, posto che una ricostruzione siffatta si tradurrebbe in una \u003cem\u003einterpretatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eabrogans\u003c/em\u003e del termine prescritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAllo stesso modo, sarebbe preclusa la possibilit\u0026#224; di consentire la partecipazione di difensori ad una udienza fissata \u0026#171;in modo pretorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe, secondo la Corte rimettente, che, in assenza di qualsivoglia regolamentazione, \u0026#171;le parti possono trasmettere, in qualunque momento, memorie senza che sia disciplinato il diritto delle controparti di averne contezza (o di avere contezza del termine entro il quale l\u0026#8217;antagonista processuale \u0026#232; chiamato a depositare i propri scritti)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Richiamando, quindi, la giurisprudenza di questa Corte, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rammenta come il contraddittorio, quale connotato intrinseco del giudizio, costituisca una primaria e fondamentale garanzia del giusto processo nel quale si attua la giurisdizione e si realizza il diritto inviolabile di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi argomenta che lo svolgimento del contraddittorio \u0026#171;postula un\u0026#8217;ordinata scansione dei momenti processuali all\u0026#8217;interno della quale le parti possano svolgere le loro difese, consentendo al giudice di apprezzarle e di esprimersi su di esse in termini argomentati\u0026#187;. Tale esigenza ricorre soprattutto nei giudizi in cui manchino il consenso o la rinuncia delle parti che \u0026#171;razionalmente giustificano semplificazioni processuali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte di cassazione rileva, quindi, che \u0026#232; pur vero che in procedimenti come quello per la proroga dei termini di custodia cautelare il legislatore non impone forme determinate, consentendo al giudice di scegliere di volta in volta quelle pi\u0026#249; idonee ad assicurare, in modo celere e semplificato, una effettiva dialettica tra accusa e difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon di meno, un meccanismo processuale siffatto non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, in cui viene in considerazione un giudizio di legittimit\u0026#224; destinato a definire una controversia che investe la conformit\u0026#224; a legge della limitazione della libert\u0026#224; personale per un periodo apprezzabile e involge una pluralit\u0026#224; di questioni la cui soluzione richiede un \u0026#171;ordinato (dal legislatore) svolgimento delle scansioni nelle quali le parti possono interloquire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer converso, la disciplina che la Corte rimettente \u0026#232; chiamata ad applicare non indica \u0026#171;i modi, i tempi e i protagonisti di idonee attivit\u0026#224; comunicative\u0026#187;, n\u0026#233; individua \u0026#171;i termini nei quali il contraddittorio \u0026#232; destinato ad articolarsi in modo congruo\u0026#187;. Tali lacune \u0026#8211; osserva l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; rendono non manifestamente infondato il dubbio \u0026#171;che venga rimesso al giudice il potere \u0026#8211; invece di competenza del legislatore \u0026#8211; di determinare attraverso un ragionevole bilanciamento delle esigenze di celerit\u0026#224; e quelle di compiuto dispiegarsi del diritto di difesa delle parti, pubbliche e private, interessate, le cadenze del processo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDovrebbe, al contrario, escludersi che il giudice possa individuare adempimenti e termini la cui inosservanza comporti sanzioni processuali non previste dal legislatore. Inoltre, la regolamentazione giudiziale, caso per caso, del contraddittorio tra le parti genererebbe incertezza, dando luogo ad una indebita supplenza del potere giudiziario rispetto a determinazioni necessariamente spettanti al legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; La Corte di cassazione precisa, poi, che, nel caso di specie, non \u0026#232; in discussione il principio secondo il quale il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224; nella conformazione degli istituti processuali, ma viene in rilievo la necessit\u0026#224; che lo stesso legislatore delinei compiutamente i tratti del giudizio di legittimit\u0026#224; nel rispetto del principio costituzionale di legalit\u0026#224; processuale e del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8211; Tanto premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la disciplina in scrutinio contrasti anzitutto con l\u0026#8217;art. 111, primo e secondo comma, Cost., alla stregua del quale le condizioni che garantiscono il contraddittorio devono essere definite dalla legge. Infatti, la \u0026#171;garanzia della disciplina legale\u0026#187;, desumibile \u0026#171;per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., dall\u0026#8217;art. 6, par. 2 [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: par. 1], della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo\u0026#187;, imporrebbe anche \u0026#171;la qualit\u0026#224; della fonte di regolazione che, nel caso di specie, viene in rilievo non come chiarezza espositiva, ma come completezza della disciplina che, sola, garantisce una definizione prevedibile della sede del confronto processuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.9.\u0026#8211; Sarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 24 Cost., in quanto la disciplina censurata inciderebbe \u0026#171;significativamente sul diritto delle parti di conoscere le ragioni della controparte, soprattutto quando vengano in gioco diritti fondamentali e in sede di giudizio di legittimit\u0026#224;, ultima istanza giurisdizionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, al riguardo, il Collegio rimettente che, non a caso, l\u0026#8217;art. 22, commi da 1 a 4, della legge n. 69 del 2005, per l\u0026#8217;ipotesi in cui manchi il consenso o la rinuncia dell\u0026#8217;interessato, prevede un modello processuale che, attraverso il richiamo all\u0026#8217;art. 127 cod. proc. pen., consente un ordinato svolgimento del contraddittorio \u0026#171;adeguato al contrasto di posizioni delle parti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.10.\u0026#8211; La normativa in scrutinio confliggerebbe, altres\u0026#236;, con il principio di ragionevolezza, in quanto rinvia ad una disciplina che sottende una scelta consensuale del destinatario della richiesta, laddove il procedimento in esame \u0026#232; caratterizzato da una \u0026#171;manifesta contrapposizione degli interessi in gioco\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.11.\u0026#8211; Da ultimo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ricorda come questa Corte abbia chiarito che, una volta accertato un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e ad un principio costituzionale, non osta all\u0026#8217;esame nel merito della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale l\u0026#8217;assenza di un\u0026#8217;unica soluzione a \u0026#8220;rime obbligate\u0026#8221; per ricondurre l\u0026#8217;ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorch\u0026#233; si versi in materie riservate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore (\u0026#232; citata, tra le altre, la sentenza n. 128 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.12.\u0026#8211; Sulla scorta di tali premesse, la Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, dell\u0026#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dall\u0026#8217;art. 6, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 142 del 2015, \u0026#171;nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria l\u0026#8217;individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o, in subordine, la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente rileva che la Corte di cassazione ha sollevato le questioni \u0026#171;muovendo dal caso concreto\u0026#187;, nel quale, poche ore prima della camera di consiglio, il ricorrente aveva depositato una memoria contenente note difensive, cos\u0026#236; rendendo pi\u0026#249; complesso definire il giudizio nel termine di sette giorni stabilito dalla disposizione censurata e imponendo alla stessa rimettente di individuare le scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;interveniente, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nel valutare la ritualit\u0026#224; della memoria depositata dal ricorrente nell\u0026#8217;imminenza della udienza camerale, avrebbe dovuto considerare che \u0026#232; la stessa disciplina in scrutinio ad escluderne l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, concentrando eventualmente solo su tale profilo le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso Collegio rimettente non avrebbe, inoltre, verificato se, alla stregua della formulazione della disposizione in scrutinio, il prescritto termine di definizione del giudizio abbia natura soltanto ordinatoria e quindi possa essere derogato mediante l\u0026#8217;autorizzazione, nei casi in cui si renda necessario, del deposito di note difensive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa mancata valutazione \u0026#171;in punto di rilevanza\u0026#187; di tali profili si tradurrebbe, ad avviso della difesa statale, nell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato argomenta la non fondatezza delle questioni evidenziando come il modello di contraddittorio adottato dalla previsione censurata sia del tutto coerente con l\u0026#8217;art. 111 Cost. Il contraddittorio pu\u0026#242; realizzarsi anche attraverso la sottoposizione al giudice di \u0026#171;un atto con il quale sono contestate le conclusioni adottate con un provvedimento e le argomentazioni svolte da altre parti\u0026#187;. Secondo l\u0026#8217;interveniente, la configurazione del giudizio in scrutinio, caratterizzata dalla mancata previsione dello scambio di memorie in aggiunta agli atti difensivi, sarebbe, inoltre, coerente con la scelta legislativa di limitare i motivi di ricorso a quelli di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;art. 606 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, la concentrazione del procedimento in scrutinio si giustifica in ragione del \u0026#171;valore in gioco\u0026#187;, avendo lo stesso ad oggetto un provvedimento restrittivo della libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, aggiunge l\u0026#8217;interveniente, se la Corte rimettente ritenesse necessario, in ipotesi specifiche, consentire il deposito di note difensive, ben potrebbe autorizzarle derogando \u0026#171;ad un termine che \u0026#232;, per l\u0026#8217;appunto, ordinatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn termine avente tale natura, conclude la difesa statale, non comporta conseguenze sul piano processuale, n\u0026#233; extraprocessuali, come \u0026#232; reso evidente dalla previsione di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante \u0026#171;Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilit\u0026#224;, nonch\u0026#233; modifica della disciplina in tema di incompatibilit\u0026#224;, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge 25 luglio 2005, n. 150\u0026#187;, il quale sanziona il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all\u0026#8217;esercizio delle funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso considerato, il superamento del termine non si porrebbe in contrasto neanche con l\u0026#8217;art. 124 cod. proc. pen., in quanto non risulterebbe ingiustificato, ma motivato dalla necessit\u0026#224; di consentire il deposito di ulteriori note difensive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Unione camere penali italiane (UCPI) ha presentato un\u0026#8217;opinione scritta quale \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e \u0026#8211; ammessa con decreto presidenziale del 6 marzo 2025 \u0026#8211;, argomentando in senso adesivo alle censure del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;UCPI rileva come le modifiche apportate dal d.l. n. 145 del 2024, come convertito, perseguano finalit\u0026#224; di semplificazione e di celerit\u0026#224; riducendo drasticamente sia il termine per impugnare sia quello destinato alla trattazione e alla decisione. Ci\u0026#242;, attraverso un modello processuale \u0026#8211; mutuato dal procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo consensuale \u0026#8211; del tutto eterogeneo rispetto a quello del giudizio avente ad oggetto il controllo di legittimit\u0026#224; sulle decisioni di convalida del trattenimento amministrativo dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, in quanto inteso essenzialmente a verificare l\u0026#8217;effettiva e valida prestazione del consenso o della rinuncia della persona di cui \u0026#232; richiesta la consegna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLamenta l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche l\u0026#8217;opzione del legislatore di estendere al giudizio in questione il modello atipico e residuale del procedimento in materia di mandato di arresto europeo consensuale sia irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConclude, quindi, indicando come paradigmi procedimentali utili a porre rimedio ai prospettati \u003cem\u003evulnera \u003c/em\u003ecostituzionali il processo per cassazione in materia di estradizione ai sensi dell\u0026#8217;art. 706 cod. proc. pen. e quello relativo alle misure cautelari ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 311 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 31 gennaio 2025 (iscritta al reg. ord. n. 29 del 2025), la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall\u0026#8217;art. 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, richiamato dall\u0026#8217;art. 6, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri \u0026#171;\u0026#232; proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l\u0026#8217;esecuzione della misura. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell\u0026#8217;articolo 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 142 del 2015 dispone, poi, che contro i provvedimenti di convalida o di proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale \u0026#171;\u0026#232; ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell\u0026#8217;articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso della Corte rimettente, il richiamato art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, \u0026#171;nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria l\u0026#8217;individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione\u0026#187;, violerebbe, anzitutto, l\u0026#8217;art. 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto, non disciplinando le scansioni fondamentali del procedimento, contrasterebbe con il principio del giusto processo, alla stregua del quale le condizioni che garantiscono il contraddittorio e la parit\u0026#224; delle parti devono essere definite dalla legge \u0026#171;in termini di prevedibile certezza\u0026#187;. Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la disciplina censurata, prevedendo per la decisione il termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, renderebbe evidentemente inapplicabile il modello processuale ordinario di cui all\u0026#8217;art. 611 cod. proc. pen., \u0026#171;che presuppone una diversa articolazione temporale\u0026#187;, senza determinare \u0026#171;le scansioni nelle quali ospitare il necessario contraddittorio delle parti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Sarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, giacch\u0026#233; la disciplina processuale dettata dalla disposizione in scrutinio sarebbe incompleta e non garantirebbe \u0026#171;una definizione prevedibile della sede del confronto processuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la normativa censurata contrasterebbe anche con l\u0026#8217;art. 24 Cost., in quanto inciderebbe \u0026#171;significativamente sul diritto delle parti di conoscere le ragioni della controparte\u0026#187;, tanto pi\u0026#249; che nella specie vengono in gioco diritti fondamentali, e la sede \u0026#232; quella del giudizio di legittimit\u0026#224;, ultima istanza giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Sarebbe, infine, leso il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto la normativa censurata estenderebbe una disciplina \u0026#171;costruita sul presupposto di una scelta consensuale\u0026#187; \u0026#8211; quale \u0026#232; quella del processo relativo al mandato d\u0026#8217;arresto europeo in caso di consenso della persona di cui \u0026#232; richiesta la consegna \u0026#8211; ad un giudizio, come quello in esame, caratterizzato da una \u0026#171;manifesta contrapposizione degli interessi in gioco\u0026#187;. In proposito, osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che \u0026#171;pur nel quadro di procedure particolarmente celeri, il legislatore, all\u0026#8217;art. 22, commi da 1 a 4, della citata l. n. 69 del 2005, delinea, per il caso di procedura contrassegnata dall\u0026#8217;assenza del consenso o della rinuncia cui fa riferimento l\u0026#8217;art. 14, comma 1, della stessa l. n. 69 del 2005, un modello che, attraverso il richiamo all\u0026#8217;art. 127 cod. proc. pen. consente un ordinario svolgimento del contraddittorio attraverso il riferimento ad un procedimento adeguato al contrasto di posizioni delle parti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;interveniente, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe omesso di \u0026#171;valutare preventivamente\u0026#187; l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della memoria depositata dal ricorrente nell\u0026#8217;imminenza della camera di consiglio alla luce della normativa censurata, la quale, limitando l\u0026#8217;attivit\u0026#224; difensiva esercitabile nel giudizio in esame al ricorso e alle richieste del procuratore generale, esclude la possibilit\u0026#224; di produrre note illustrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, la Corte rimettente non avrebbe verificato se, alla stregua della formulazione della disposizione censurata, il termine di sette giorni previsto per la definizione del giudizio abbia natura soltanto ordinatoria e, quindi, possa essere derogato mediante l\u0026#8217;autorizzazione, nei casi in cui si renda necessario, del deposito di memorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le eccezioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Contrariamente a quanto sostenuto dall\u0026#8217;interveniente, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, da un lato, ha rilevato che nella procedura regolata dalla disciplina in scrutinio manca un momento in cui le parti possono svolgere le loro difese in contraddittorio; dall\u0026#8217;altro lato, ha osservato che una ricostruzione ermeneutica che, al fine di porre rimedio alla denunciata inidoneit\u0026#224; strutturale del procedimento, accordasse al giudice il potere di modulare il rito secondo cadenze diverse da quelle espressamente stabilite condurrebbe ad una \u003cem\u003einterpretatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eabrogans\u003c/em\u003e della previsione che impone di definire il giudizio entro il termine di sette giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Collegio rimettente ha, dunque, scartato la praticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;alternativa ermeneutica idonea a superare i prospettati dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale, ritenendo che a tale soluzione osti la \u0026#171;precisa scelta normativa\u0026#187; alla base della disciplina in scrutinio, la quale costituirebbe \u0026#171;una barriera insuperabile per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; interpretativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Tanto premesso, all\u0026#8217;esame del merito delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; utile premettere la ricostruzione, anche in senso diacronico, del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la disposizione oggetto di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La misura del trattenimento della persona straniera e il correlato procedimento di convalida e di proroga sono stati introdotti dalla legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il cui art. 12, al comma 1, ne consentiva l\u0026#8217;adozione, ad opera del questore, nei confronti dello straniero irregolare rispetto al quale non fosse possibile eseguire con immediatezza l\u0026#8217;espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso art. 12, al comma 3, imponeva al questore la trasmissione degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall\u0026#8217;adozione del provvedimento, precisando, al comma 4, che il medesimo pretore, ove avesse ritenuto sussistenti i presupposti della misura coercitiva, avrebbe dovuto convalidare il trattenimento \u0026#171;nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile, sentito l\u0026#8217;interessato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il comma 6 sanciva espressamente la proponibilit\u0026#224; del ricorso per cassazione avverso i decreti di convalida e di proroga del trattenimento, precisando che detta impugnazione non sospendeva l\u0026#8217;esecuzione della misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 12 \u0026#232; poi confluito nell\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale, nella parte in cui disciplina il procedimento di convalida in prima istanza, \u0026#232; stato oggetto di diversi interventi modificativi che hanno investito sia la competenza \u0026#8211; attribuita dapprima al tribunale in composizione monocratica dall\u0026#8217;art. 28, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) e poi al giudice di pace dall\u0026#8217;art. 1, comma 4, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271 \u0026#8211; sia l\u0026#8217;iter procedurale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; A differenza della disciplina del giudizio di convalida, le previsioni sul processo di cassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento dettate dal comma 6 dell\u0026#8217;art. 14 sono rimaste a lungo immutate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Per quanto concerne, invece, il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, un\u0026#8217;apposita disciplina del procedimento di convalida \u0026#232; stata introdotta dall\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, il quale, nella formulazione originaria, al comma 5, stabiliva che al provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento, adottato per iscritto, corredato da motivazione e comunicato al richiedente, si applicasse, \u0026#171;per quanto compatibile\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 precisava, altres\u0026#236;, che \u0026#171;[q]uando il trattenimento \u0026#232; gi\u0026#224; in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall\u0026#8217;articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l\u0026#8217;espletamento della procedura di esame della domanda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; Successivamente, l\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), numeri 2) e 3), del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, ha attribuito la competenza sulla convalida al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0026#8217;Unione europea competente alla convalida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Nel contesto normativo sin qui ricostruito, il giudizio di cassazione avente ad oggetto i decreti di convalida e di proroga del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale \u0026#232; stato celebrato, fino alla entrata in vigore della disposizione censurata, nelle forme di cui agli\u003cem\u003e \u003c/em\u003eartt. 360 e seguenti del codice di procedura civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;opzione \u0026#232; stata in favore del rito civile in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive incise dal trattenimento, giacch\u0026#233;, come confermato dalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240 del 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del 1998 \u0026#8211; il cui art. 12, come ricordato, \u0026#232; confluito nell\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 \u0026#8211;, \u0026#171;[t]rattandosi di misure amministrative, di per s\u0026#233; estranee al fatto-reato, suscettibili nondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione tutela in modo particolare, si \u0026#232; ritenuto di attribuire la competenza al pretore civile, con un procedimento rapidissimo, destinato ad esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso per Cassazione e senza escludere eventuali provvedimenti cautelari (la cosiddetta \u0026#8220;sospensiva\u0026#8221;). La scelta a favore del giudice ordinario civile, quale autorit\u0026#224; giurisdizionale competente a decidere sul ricorso contro l\u0026#8217;espulsione, oltre che della legittimit\u0026#224; della misura di cui all\u0026#8217;articolo 12, risponde a criteri funzionali e sistematici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.1.\u0026#8211; La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha pi\u0026#249; volte affermato l\u0026#8217;esperibilit\u0026#224; del ricorso per cassazione per ciascuno dei vizi indicati dall\u0026#8217;art. 360 cod. proc. civ., ivi compreso l\u0026#8217;omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che \u0026#232; stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell\u0026#8217;art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ. (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 31 ottobre 2023, n. 30178).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di cassazione ha anche chiarito che il trattenimento ha natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esso non \u0026#232; idoneo alla formazione del giudicato, tanto che il ricorso per cassazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 111, settimo comma, Cost. \u0026#232; esperibile non in ragione della natura decisoria del provvedimento di convalida, ma perch\u0026#233; si \u0026#232; al cospetto di un atto che incide sulla libert\u0026#224; personale (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 15 febbraio 2025, n. 3843; ordinanze 14 settembre 2021, n. 24721 e 23 ottobre 2019, n. 27076).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha, inoltre, evidenziato che \u0026#8211; in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 15, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno \u0026#232; irregolare, nonch\u0026#233; ai principi espressi dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, prima sezione, sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11, Hassen El Dridi, alias Soufi Karim \u0026#8211; \u0026#232; sempre consentita \u0026#171;una domanda giudiziale di riesame del trattenimento dello straniero\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 29 settembre 2017, n. 22932).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale domanda \u0026#8211; ha precisato la Corte di cassazione \u0026#8211; va introdotta, in mancanza di apposita disciplina normativa al riguardo, nelle forme del procedimento camerale ex art. 737 cod. proc. civ., \u0026#171;sicch\u0026#233; per il principio della concentrazione delle tutele la competenza deve essere riferita al giudice della convalida e delle proroghe\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 3 febbraio 2021, n. 2457) e, dunque, al giudice di pace, per quanto concerne il trattenimento dello straniero in via di espulsione o di rimpatrio (Cass., n. 22932 del 2017) e al tribunale, per quanto riguarda il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale (Cass., n. 2457 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, infine, \u0026#171;\u0026#232; configurabile alcuna efficacia preclusiva al riesame per effetto della mancata impugnazione della convalida dell\u0026#8217;iniziale trattenimento\u0026#187; (ancora, Cass., n. 2457 del 2021) o del precedente rigetto di analoga istanza, poich\u0026#233; detta misura restrittiva, avendo natura cautelare, \u0026#232; in ogni tempo revocabile e modificabile (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 6 ottobre 2022, n. 29152).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Il quadro normativo sin qui ricomposto \u0026#232; stato significativamente modificato dagli artt. 16, 18 e 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 145 del 2024, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento riformatore ha riguardato, in particolare, la competenza per il procedimento di convalida e di proroga del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale disciplinato dall\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 e la configurazione del giudizio di cassazione sulla convalida di entrambe le figure di trattenimento, concernenti, rispettivamente, lo straniero irregolare espulso (art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998) e lo straniero richiedente protezione internazionale (art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.1.\u0026#8211; Quanto al primo dei suindicati profili, l\u0026#8217;art. 16, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, ha inserito nel d.l. n. 13 del 2017, come convertito, l\u0026#8217;art. 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ai sensi del quale la competenza a decidere sulla convalida o sulla proroga del trattenimento \u0026#232; attribuita alla corte d\u0026#8217;appello di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005 \u0026#8211; e, dunque, a quella, competente a dare esecuzione al mandato d\u0026#8217;arresto europeo, \u0026#171;nel cui distretto l\u0026#8217;imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento \u0026#232; ricevuto dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187; \u0026#8211;, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. \u0026#200; anche previsto che la corte d\u0026#8217;appello giudichi in composizione monocratica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.2.\u0026#8211; Per quanto concerne il giudizio di legittimit\u0026#224;, l\u0026#8217;art. 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dello stesso d.l. n. 145 del 2024, come convertito, al comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), numeri 1) e 2), ha, invece, riscritto l\u0026#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, avente ad oggetto la disciplina del processo di cassazione avverso i decreti di convalida e di proroga del trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri quando non \u0026#232; possibile eseguire con immediatezza l\u0026#8217;espulsione o il respingimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl nuovo comma 6 dell\u0026#8217;art. 14 dispone che \u0026#171;[c]ontro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 \u0026#232; proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l\u0026#8217;esecuzione della misura. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell\u0026#8217;articolo 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.3.\u0026#8211; Allo stesso tempo, l\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del medesimo d.l. n. 145 del 2024, come convertito, ha modificato l\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, recante la disciplina del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, inserendovi il comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ai sensi del quale, contro i provvedimenti di convalida del trattenimento (di cui al comma 5 dello stesso articolo), \u0026#171;\u0026#232; ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell\u0026#8217;articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di tale raccordo, il citato art. 14, comma 6, \u0026#232; stato espressamente indicato come la fonte di disciplina del giudizio di cassazione sulla convalida per entrambe le forme di trattenimento, cio\u0026#232;, sia per quello disciplinato dall\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, riguardante lo straniero in condizione di irregolarit\u0026#224;, sia per quello regolato dall\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, concernente la persona straniera richiedente protezione internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; Il nuovo testo dell\u0026#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, risultante dalle interpolazioni operate dall\u0026#8217;art. 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, delinea un processo decisamente differente rispetto a quello, riconducibile al paradigma civilistico di cui agli artt. 360 e seguenti cod., proc. civ., che aveva trovato applicazione sin dalla sua introduzione, ad opera dell\u0026#8217;art. 12 della legge n. 40 del 1998, poi confluito nello stesso art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe differenze riguardano, anzitutto, le forme del processo, che la novella individua in quelle del giudizio penale, come \u0026#232; reso evidente dall\u0026#8217;\u003cem\u003eincipit \u003c/em\u003edel primo periodo del riformato comma 6 dell\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, a mente del quale contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento il ricorso per cassazione \u0026#232; proponibile \u0026#171;entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;articolo 606 del codice di procedura penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.1.\u0026#8211; Secondo la nuova disciplina, in sede di legittimit\u0026#224;, i decreti di convalida sono, dunque, censurabili, oltre che per denunciare l\u0026#8217;esercizio, da parte del giudice, \u0026#171;di una potest\u0026#224; riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri\u0026#187;, per l\u0026#8217;inosservanza o erronea applicazione \u0026#171;della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell\u0026#8217;applicazione della legge penale\u0026#187; e per l\u0026#8217;inosservanza \u0026#171;delle norme processuali stabilite a pena di nullit\u0026#224;, di inutilizzabilit\u0026#224;, di inammissibilit\u0026#224; o di decadenza\u0026#187;. Spetter\u0026#224; alla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; verificare se la violazione della legge che regola il trattenimento possa essere fatta valere con autonomo motivo di ricorso, anche alla luce dell\u0026#8217;art. 111, settimo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, le prime pronunce di legittimit\u0026#224; che hanno fatto applicazione del nuovo rito hanno affermato che l\u0026#8217;art. 111, settimo comma, Cost. garantisce in ogni caso la possibilit\u0026#224; di ricorrere contro i provvedimenti restrittivi della libert\u0026#224; personale \u0026#171;per violazione di legge\u0026#187;: nozione nella quale \u0026#171;va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento [\u0026#8230;] intesa quest\u0026#8217;ultima come motivazione \u0026#8220;del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l\u0026#8217;iter logico seguito dal giudice di merito [\u0026#8230;]\u0026#8221;\u0026#187; (Cass., n. 2967 del 2025; in senso conforme Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556, depositata in pari data).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;intervento riformatore di cui al d.l. n. 145 del 2024, come convertito, ha modificato anche lo svolgimento del processo di legittimit\u0026#224; in materia di trattenimento, configurandolo \u003cem\u003ead exemplum\u003c/em\u003e del procedimento per cassazione avente ad oggetto il mandato d\u0026#8217;arresto europeo consensuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl terzo periodo dell\u0026#8217;art. 14, comma 6, stabilisce, infatti, che \u0026#171;[s]i osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell\u0026#8217;articolo 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo articolo, nel primo periodo, reca la seguente previsione: \u0026#171;[c]ontro l\u0026#8217;ordinanza di cui all\u0026#8217;articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell\u0026#8217;ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;articolo 606 del codice di procedura penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogo regime, ma con un termine per ricorrere di cinque giorni, \u0026#232; previsto nel comma 1 dello stesso art. 22 della legge n. 69 del 2005 per la procedura ordinaria, nella quale, cio\u0026#232;, non vi sia stato il consenso della persona richiesta in consegna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fase introduttiva, il nuovo giudizio di legittimit\u0026#224; in materia di trattenimento dello straniero si ispira a quello relativo al mandato d\u0026#8217;arresto europeo ordinario e, quanto al termine di definizione, all\u0026#8217;ipotesi speciale, in cui \u0026#232; espresso il consenso della persona richiesta in consegna piuttosto che a quella ordinaria, in cui tale consenso non \u0026#232; prestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto riguarda, quindi, la trattazione e la decisione, trova applicazione, sia pure nei limiti della compatibilit\u0026#224;, la disciplina del giudizio di cassazione sul mandato d\u0026#8217;arresto europeo e segnatamente di quello consensuale prevista dall\u0026#8217;art. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 69 del 2005, limitatamente al secondo e quarto periodo, i quali, rispettivamente, dispongono che \u0026#171;[i]l ricorso \u0026#232; presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento\u0026#187; e che \u0026#171;[l]a Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell\u0026#8217;udienza, provvedendo altres\u0026#236;, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.2.1.\u0026#8211; La disciplina del mandato d\u0026#8217;arresto europeo dettata dalla legge n. 69 del 2005 d\u0026#224; attuazione alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d\u0026#8217;arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la cui finalit\u0026#224; era quella di introdurre un meccanismo che \u0026#8211; a differenza dell\u0026#8217;estradizione, implicante un duplice controllo politico e giurisdizionale \u0026#8211; consentisse una pi\u0026#249; agevole esecuzione delle decisioni giudiziarie sulla base del principio del mutuo riconoscimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.2.2.\u0026#8211; Detta disciplina del mandato di arresto europeo \u0026#232; stata significativamente modificata dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d\u0026#8217;arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all\u0026#8217;articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale riforma \u0026#232; intervenuta, tra l\u0026#8217;altro, sui motivi di rifiuto, eliminando le cause ostative estranee al testo della decisione quadro e riclassificando, in base al carattere facoltativo o obbligatorio, quelle residue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla riduzione dell\u0026#8217;oggetto della verifica giudiziale \u0026#232; conseguita una ulteriore accelerazione e semplificazione delle scansioni processuali del rito in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto riguarda, in particolare, il giudizio di legittimit\u0026#224;, \u0026#232; stato, anzitutto, ridotto da dieci a cinque giorni il termine per impugnare ed \u0026#232; stata eliminata la cognizione nel merito della Corte di cassazione prevista dalla disciplina anteriore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso d.lgs. n. 10 del 2021, all\u0026#8217;art. 18, ha, poi, limitato i motivi deducibili con il ricorso per cassazione a quelli di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;art. 606 cod. proc. pen., prevedendo, altres\u0026#236;, che l\u0026#8217;impugnazione deve essere depositata presso la cancelleria della corte d\u0026#8217;appello che ha emesso il provvedimento. Quest\u0026#8217;ultima, a sua volta, deve trasmettere gli atti entro il giorno successivo e con precedenza su ogni altro affare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ottica dell\u0026#8217;accelerazione, l\u0026#8217;art. 18 del citato d.lgs. n. 10 del 2021, nel modificare i commi 3 e 4 dell\u0026#8217;art. 22 della legge n. 69 del 2005, ha anche disposto che il giudizio di legittimit\u0026#224; si svolga nelle forme di cui all\u0026#8217;art. 127 cod. proc. pen. e si concluda entro dieci giorni dalla ricezione degli atti con il deposito contestuale della motivazione a conclusione dell\u0026#8217;udienza oppure, ove non risulti possibile, non oltre il secondo giorno dalla pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.3.\u0026#8211; Nel contesto di questo procedimento \u0026#232; poi prevista un\u0026#8217;ipotesi speciale nel caso in cui la persona acconsenta alla consegna. In tale evenienza per il giudizio di cassazione trova applicazione il comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 22 della legge n. 69 del 2005 \u0026#8211; introdotto dall\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 10 del 2021 \u0026#8211;, secondo cui \u0026#171;[c]ontro l\u0026#8217;ordinanza di cui all\u0026#8217;articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell\u0026#8217;ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso \u0026#232; presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l\u0026#8217;esecuzione della ordinanza di cui all\u0027articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell\u0026#8217;udienza, provvedendo altres\u0026#236;, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.4.\u0026#8211; La particolare celerit\u0026#224; dei giudizi in materia di mandato di arresto europeo, sia ordinario sia consensuale, rinviene la sua giustificazione nella ristrettezza dei termini di definizione delle procedure di consegna fissati dall\u0026#8217;art. 22-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 69 del 2005, il quale, al comma 1, prevede che \u0026#171;[s]e la decisione definitiva sulla richiesta di consegna, in assenza di consenso, non interviene nei sessanta giorni successivi all\u0026#8217;esecuzione della misura cautelare o all\u0026#8217;arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, affinch\u0026#233; ne sia data comunicazione all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria richiedente. Agli stessi fini, in presenza di consenso alla consegna, la corte di appello informa il Ministro della giustizia dei motivi che hanno impedito l\u0026#8217;adozione della decisione nel termine di dieci giorni dalla data in cui il consenso \u0026#232; stato espresso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa citata disposizione ha dato attuazione alla decisione quadro 2002/584/GAI e, segnatamente, alle indicazioni contenute all\u0026#8217;art. 17, il quale, al paragrafo 1, prevede che il mandato d\u0026#8217;arresto deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza, al paragrafo 2 stabilisce che, nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull\u0026#8217;esecuzione del mandato d\u0026#8217;arresto europeo \u0026#171;dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso\u0026#187; e, al paragrafo 3, dispone che, \u0026#171;[n]egli altri casi, la decisione definitiva sull\u0026#8217;esecuzione del mandato d\u0026#8217;arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall\u0026#8217;arresto del ricercato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, le strette cadenze temporali del rito in materia di mandato d\u0026#8217;arresto europeo rispondono, al contempo, all\u0026#8217;esigenza di concludere l\u0026#8217;intera procedura di consegna nel rispetto degli stringenti termini fissati dalla decisione quadro 2002/584/GAI e ribaditi dall\u0026#8217;art. 22-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 69 del 2005 e alla necessit\u0026#224; di pervenire rapidamente ad una decisione definitiva che incide sullo \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003elibertatis\u003c/em\u003e della persona interessata (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 novembre 2005-13 dicembre 2005, n. 45254).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 6, richiamato dall\u0026#8217;art. 6, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 142 del 2015, nella parte in cui \u0026#171;rinviando alle disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori\u0026#187;, sono fondate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., restando assorbite le restanti censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Secondo una ricorrente affermazione di questa Corte, il legislatore dispone di un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; nella conformazione degli istituti processuali \u0026#8211; anche rispetto a norme orientate alla riduzione della durata dei giudizi (sentenza n. 96 del 2024) \u0026#8211;, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte compiute (sentenze n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella materia processuale, quindi, il metro del giudizio di ragionevolezza deve essere particolarmente rispettoso della discrezionalit\u0026#224; legislativa, in quanto la disciplina del processo \u0026#232; \u0026#171;frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicch\u0026#233; ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una pi\u0026#249; ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema\u0026#187; (sentenza n. 230 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; innegabile che la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del giudizio di legittimit\u0026#224; sul trattenimento dello straniero risponda ad opzioni assiologiche di significativa complessit\u0026#224;, essendo il legislatore chiamato a compiere una ponderazione tra l\u0026#8217;esigenza di assicurare la sollecita definizione di un giudizio sulla libert\u0026#224; della persona e la necessit\u0026#224; che il processo si dipani secondo cadenze temporali idonee a garantire un compiuto confronto tra le parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Questa Corte ha, tuttavia, precisato che il superamento del limite al sindacato della discrezionalit\u0026#224; del legislatore in materia processuale \u0026#232; senz\u0026#8217;altro ravvisabile quando emerga un\u0026#8217;ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del contraddittorio, quale \u0026#171;momento fondamentale del giudizio\u0026#187; e \u0026#171;cardine della ricerca dialettica della verit\u0026#224; processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il pi\u0026#249; possibile \u0026#8220;giusta\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 96 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contraddittorio costituisce una primaria e fondamentale garanzia del giusto processo e soddisfa la \u0026#171;necessit\u0026#224; che tanto l\u0026#8217;attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento\u0026#187;, anche se \u0026#171;al legislatore \u0026#232; consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarit\u0026#224; del rapporto da regolare\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Tanto premesso, la normativa in scrutinio sconfina nella manifesta irragionevolezza, in quanto, come evidenziato dalla Corte rimettente, introduce un modello processuale strutturalmente inidoneo ad assicurare il confronto dialettico tra le parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stregua della disciplina risultante dall\u0026#8217;integrazione del terzo periodo del novellato comma 6 dell\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 e del quarto periodo dell\u0026#8217;art. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 69 del 2005, il giudizio di legittimit\u0026#224; sulla convalida del trattenimento si articola nelle seguenti scansioni: il ricorso per cassazione \u0026#232; presentato nella cancelleria della corte d\u0026#8217;appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento; quindi, la Corte di cassazione, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento delle parti e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il nuovo rito, la Corte di cassazione decide, dunque, esclusivamente sulla base del ricorso e delle conclusioni del procuratore generale, senza che all\u0026#8217;instaurazione del processo segua un momento di confronto, scritto o orale, tra le parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, per un verso, \u0026#232; espressamente esclusa la partecipazione all\u0026#8217;udienza camerale del difensore e del pubblico ministero, che non possono chiedere di essere sentiti; per altro verso, non \u0026#232; contemplato il deposito di memorie, attraverso le quali ciascuna parte possa replicare alle deduzioni avversarie. N\u0026#233;, infine, \u0026#232; riconosciuto al presidente di sezione il potere di assegnare, all\u0026#8217;atto della fissazione dell\u0026#8217;udienza camerale, un termine per il deposito di deduzioni scritte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ricadute applicative di tale disciplina mostrano con particolare evidenza come l\u0026#8217;iter procedurale dalla stessa delineato comprima ingiustificabilmente il diritto di difesa e al contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, nel caso in cui sia la persona trattenuta ad impugnare il decreto di convalida,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ealla stessa \u0026#232; precluso replicare alle richieste della procura generale presso la Corte di cassazione non essendo, appunto, previsto il deposito di memorie. Neppure \u0026#232; prevista alcuna memoria per l\u0026#8217;Amministrazione che ha adottato il provvedimento di trattenimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; del modello processuale in scrutinio ad assicurare alle parti \u0026#171;un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa\u0026#187; (sentenza 341 del 2006) trova fondamento nella eterogeneit\u0026#224;, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d\u0026#8217;arresto europeo consensuale, per il quale detta procedura \u0026#232; stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura \u0026#232; stata estesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; evidenziato, la particolare concentrazione del rito in materia di mandato d\u0026#8217;arresto europeo nell\u0026#8217;ipotesi speciale in cui risulti il consenso della persona richiesta in consegna, in termini pi\u0026#249; ristretti rispetto all\u0026#8217;ipotesi ordinaria in cui tale consenso non \u0026#232; stato espresso si giustifica non solo in ragione della garanzia dell\u0026#8217;\u003cem\u003ehabeas corpus \u003c/em\u003e\u0026#8211; ravvisabile anche nella fattispecie in scrutinio \u0026#8211; e della necessit\u0026#224; di concludere l\u0026#8217;intera procedura di consegna nel rispetto dei rigidi limiti temporali imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI e ribaditi dall\u0026#8217;art. 22-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 69 del 2005, ma anche per la limitatezza del \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, per effetto del consenso alla consegna prestato dall\u0026#8217;interessato, la cognizione \u0026#232; limitata al controllo della legalit\u0026#224; complessiva del procedimento, della validit\u0026#224; della manifestazione del consenso, dell\u0026#8217;insussistenza di motivi di rifiuto alla consegna, nonch\u0026#233; della eventuale priorit\u0026#224; di altri mandati di arresto europeo (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 3-10 dicembre 2015, n. 48943).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer converso, non solo al giudizio di legittimit\u0026#224; sulla convalida del trattenimento \u0026#232; connaturale la contestazione del potere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la contrapposizione tra le parti \u0026#8211; oltre che il coinvolgimento di diritti inviolabili di rango costituzionale \u0026#8211;, ma il sindacato della Corte di cassazione pu\u0026#242; estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarit\u0026#224; della adozione della misura restrittiva in s\u0026#233; considerata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome confermato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; formatasi anteriormente alla novella processuale in scrutinio, la decisione sulla convalida pu\u0026#242;, infatti, involgere, sia pure incidentalmente, anche la \u0026#171;manifesta illegittimit\u0026#224;\u0026#187; del provvedimento presupposto dal trattenimento, ossia l\u0026#8217;espulsione o il respingimento (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 28 giugno 2023, n. 18404).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa Corte ha confermato la possibilit\u0026#224; che il giudizio di convalida assuma una simile ampiezza, evidenziando che \u0026#171;[i]l trattenimento costituisce la modalit\u0026#224; organizzativa prescelta dal legislatore per rendere possibile, nei casi tassativamente previsti dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia accompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale. Il decreto di espulsione con accompagnamento, che, giova ribadire, ai sensi dell\u0026#8217;art. 13, comma 3, deve essere motivato, rappresenta quindi il presupposto indefettibile della misura restrittiva, e in quanto tale non pu\u0026#242; restare estraneo al controllo dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187; (sentenza n. 105 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Cos\u0026#236; accertato il contrasto delle previsioni censurate con gli artt. 3 e 24 Cost., questa Corte deve ora individuare il paradigma normativo idoneo ad operare la \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rimozione del terzo periodo del comma 6 dell\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui rinvia all\u0026#8217;art. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005 genera, infatti, un vuoto normativo, dal momento che, pur non incidendo sulle nuove regole \u0026#8211; recate dal primo periodo dello stesso comma 6 \u0026#8211; concernenti l\u0026#8217;introduzione del giudizio, l\u0026#8217;ambito delle censure proponibili e le forme proprie della giurisdizione penale, determina il venir meno della disciplina relativa al successivo iter procedurale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, il dato normativo utile alla sostituzione del frammento normativo censurato deve porsi in rapporto di prossimit\u0026#224; con la disciplina oggetto di censura (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 46 del 2024, n. 95 e n. 28 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, il referente normativo non solo deve essere coerente con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e che sorregge la disciplina, pur parzialmente incostituzionale, del giudizio in esame, ma deve essere idoneo ad assicurare il contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, quindi, trattarsi di un modulo processuale agile, semplificato e capace di assicurare la definizione del giudizio di legittimit\u0026#224; sulla convalida del trattenimento entro un lasso temporale assai contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tra le discipline \u0026#171;gi\u0026#224; esistenti\u0026#187; (sentenza n. 236 del 2016) che possono consentire a questa Corte di porre rimedio alle violazioni riscontrate, quella del giudizio di legittimit\u0026#224; in materia di mandato d\u0026#8217;arresto europeo ordinario \u0026#8211; in particolare, per la parte che pone le regole di cui all\u0026#8217;art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 \u0026#8211;, costituisce la soluzione normativa pi\u0026#249; vicina alla logica perseguita dal legislatore nella fattispecie in scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Detto procedimento condivide con quello consensuale, assunto a paradigma dalla disposizione censurata, la funzione e l\u0026#8217;oggetto, pur distinguendosene per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimit\u0026#224; in ragione dell\u0026#8217;assenza del consenso alla consegna, oltre che per un pi\u0026#249; articolato iter includente l\u0026#8217;udienza camerale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;affinit\u0026#224; strutturale con il procedimento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 69 del 2005 emerge dal raffronto delle modalit\u0026#224; di introduzione dei giudizi, posto che anche il processo in cassazione sul mandato d\u0026#8217;arresto europeo non consensuale pu\u0026#242; essere promosso esclusivamente per far valere l\u0026#8217;eccesso di potere giurisdizionale e la violazione di legge sostanziale e processuale, essendo stato espunto dalla relativa disciplina il riferimento alla proponibilit\u0026#224; del ricorso \u0026#171;anche nel merito\u0026#187; ed essendo il sindacato della Corte di cassazione circoscritto ai soli motivi previsti dall\u0026#8217;art. 606, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) cod. proc. pen. (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 8-9 marzo 2022, n. 8299).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, analogamente a quanto previsto per la procedura consensuale, nel giudizio in materia di mandato d\u0026#8217;arresto europeo ordinario il ricorso per cassazione va presentato entro un termine molto breve \u0026#8211; che, secondo l\u0026#8217;art. 22, comma 1, della legge n. 69 del 2005, \u0026#232; di cinque giorni decorrenti dalla \u0026#171;conoscenza legale della sentenza\u0026#187; \u0026#8211; nella cancelleria della corte d\u0026#8217;appello che ha emesso il provvedimento (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 29-30 dicembre 2021, n. 47421), la quale provvede a trasmetterlo alla Corte di cassazione \u0026#171;con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo\u0026#187; (art. 22, comma 2, legge n. 69 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, un profilo di analogia tra gli schemi processuali a raffronto si coglie anche nella brevit\u0026#224; del termine di definizione del giudizio che, nel procedimento relativo al mandato d\u0026#8217;arresto ordinario, \u0026#232; di dieci giorni dalla ricezione degli atti, ancorch\u0026#233; il comma 4 dello stesso art. 22 precisi che la decisione \u0026#232; depositata a conclusione dell\u0026#8217;udienza con la contestuale motivazione, ma, nel caso in cui la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, vale il rapporto genere/specie. Il mandato di arresto europeo consensuale costituisce un\u0026#8217;ipotesi speciale rispetto a quella ordinaria, in cui non risulta il consenso della persona richiesta in consegna. La mancata applicazione della prima, in ragione della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale che si va a pronunciare, orienta la\u003cem\u003e reduc\u003c/em\u003e\u003cem\u003et\u003c/em\u003e\u003cem\u003eio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e verso la seconda, quella ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;aspetto che vale, poi, a differenziare la procedura ordinaria da quella consensuale \u0026#8211; e che costituisce elemento ulteriore in forza del quale la prima merita di essere prescelta come \u0026#171;grandezza predata\u0026#187; per la \u003cem\u003ereductio\u003c/em\u003e \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della normativa in scrutinio \u0026#8211; si rinviene nel comma 3 dell\u0026#8217;art. 22 della legge n. 69 del 2005, secondo cui la Corte di cassazione decide nelle forme di cui all\u0026#8217;art. 127 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pur vero che detto rinvio non coinvolge la disciplina generale del rito in camera di consiglio nella sua interezza, ma ne mutua soltanto il nucleo essenziale di procedimento semplificato in contraddittorio. Infatti, nella fattispecie in esame, le forme camerali, oltre a subire gli adattamenti resi necessari dalla specificit\u0026#224; della cognizione nel giudizio di legittimit\u0026#224; (cos\u0026#236; che, ad esempio, in base alla regola sancita dall\u0026#8217;art. 614, comma 2, cod. proc. pen. non \u0026#232; prevista la comparizione personale delle parti), risultano rimodulate sulle ristrette cadenze del rito speciale, essendo previsto dall\u0026#8217;art. 22, comma 3, della legge n. 69 del 2005 che, in coerenza con il ristretto termine di definizione del giudizio, l\u0026#8217;avviso alle parti debba essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon di meno, la procedura di cui all\u0026#8217;art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005, assicurando alle parti, che non hanno facolt\u0026#224; di presentare memoria, la possibilit\u0026#224; di essere sentite all\u0026#8217;udienza camerale, mantiene \u0026#171;integro [\u0026#8230;] il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali delle parti\u0026#187; (sentenza n. 341 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e va, dunque, operata integrando il contenuto del comma 6 dell\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, l\u0026#224; dove, nel terzo periodo, \u0026#232; stato privato del riferimento al quarto periodo dell\u0026#8217;art. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 69 del 2005, con le regole procedurali dettate dai commi 3 e 4 del medesimo art. 22 della legge n. 69 del 2005, secondo cui, rispettivamente, \u0026#171;[l]a Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all\u0026#8217;articolo 127 del codice di procedura penale. L\u0026#8217;avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell\u0026#8217;udienza\u0026#187; e \u0026#171;[l]a decisione \u0026#232; depositata a conclusione dell\u0026#8217;udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.1.\u0026#8211; Alla stregua della disciplina risultante dall\u0026#8217;operata sostituzione, il processo di cassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera \u0026#8211; emessi dal giudice di pace, ai sensi dell\u0026#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, o dalla corte d\u0026#8217;appello in composizione monocratica, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 \u0026#8211; si articola nei seguenti termini: il giudizio \u0026#232; instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;art. 606, cod. proc. pen.; il ricorso, che non sospende l\u0026#8217;esecuzione della misura, \u0026#232; presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento; la Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all\u0026#8217;art. 127 cod. proc. pen. e, quindi, in un\u0026#8217;adunanza camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore; l\u0026#8217;avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell\u0026#8217;udienza; la decisione \u0026#232; depositata a conclusione dell\u0026#8217;udienza con la contestuale motivazione; qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Questa Corte intende cos\u0026#236; porre rimedio, nell\u0026#8217;immediato, al riscontrato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al principio del contraddittorio e al diritto di difesa, individuando, nel massimo rispetto della \u003cem\u003evoluntas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e legis\u003c/em\u003e, la disciplina pi\u0026#249; vicina a quella originariamente individuata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta comunque ferma, per il legislatore, la possibilit\u0026#224; di intervenire in qualsiasi momento per individuare, nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; allo stesso riservata \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003esub\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003eecta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e materia\u003c/em\u003e, una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purch\u0026#233; tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa. Trattandosi di un giudizio di legittimit\u0026#224;, dette garanzie potrebbero trovare attuazione anche optando per una variante cartolare del rito, forma, questa, che, non a caso, anche nel processo penale ordinario, \u0026#232; stata elevata a regola generale dall\u0026#8217;art. 611, comma 1, cod. proc. pen., come sostituito dall\u0026#8217;art. 35, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 1), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna revisione delle scansioni temporali del processo in esame potrebbe, peraltro, divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi \u0026#8211; evenienza non inverosimile, considerata l\u0026#8217;espansione del perimetro applicativo del trattenimento operata dalle recenti riforme \u0026#8211; dovesse rendere non pi\u0026#249; conciliabile l\u0026#8217;estrema concentrazione del rito, che la presente pronuncia ha, nella sostanza, preservato, con la stessa effettivit\u0026#224; del \u0026#171;diritto al processo in cassazione\u0026#187; (sentenza n. 395 del 2000) garantito dall\u0026#8217;art. 111, settimo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, dunque, auspicabile che il legislatore verifichi la perdurante compatibilit\u0026#224; dello speciale schema procedurale di cui all\u0026#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come rimodulato dalla presente pronuncia, con le dimensioni che il contenzioso assumer\u0026#224; nel volgere del tempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In conclusione, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall\u0026#8217;art. 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e),\u003cem\u003e \u003c/em\u003enumero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, richiamato dall\u0026#8217;art. 6, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all\u0026#8217;art. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anzich\u0026#233; ai commi 3 e 4 di quest\u0026#8217;ultimo articolo.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall\u0026#8217;art. 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), numero 2),\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonch\u0026#233; dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, richiamato dall\u0026#8217;art. 6, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u0026#233; della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all\u0026#8217;art. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anzich\u0026#233; ai commi 3 e 4 di quest\u0026#8217;ultimo articolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250410115134.pdf","oggetto":"Straniero - Immigrazione - Trattenimento, disposto dal questore, dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Convalida o proroga del trattenimento da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giurisdizionale - Ricorso per cassazione contro i decreti di convalida e di proroga - Disciplina - Denunciata previsione, tramite il rinvio all\u0026#8217;art. 22, c. bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005 (concernente la procedura per l\u0027esecuzione di un mandato d\u0027arresto europeo), che la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria l\u0026#8217;individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione - Indeterminatezza delle scansioni del procedimento nelle quali ospitare il necessario contraddittorio delle parti, a fronte della prevista applicabilit\u0026#224; della disciplina relativa ai procedimenti per l\u0026#8217;esecuzione di mandati di arresto europeo non caratterizzati da profili di \u0026#8220;consensualit\u0026#224;\u0026#8221; - Inapplicabilit\u0026#224; del modello processuale ordinario di cui all\u0026#8217;art. 611 codice di procedura penale - Preclusione della possibilit\u0026#224; della partecipazione dei difensori all\u0026#8217;udienza - Denunciata possibilit\u0026#224; per le parti di trasmettere memorie senza che sia disciplinato il diritto delle controparti di averne contezza - Violazione del principio del giusto processo, con riguardo al principio del suo svolgimento nel contraddittorio delle parti - Pregiudizio della garanzia della disciplina legale affermata anche in via convenzionale - Lesione del diritto di difesa.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46755","titoletto":"Legge - In genere - Disciplina degli istituti processuali - Ampia discrezionalità del legislatore nella loro conformazione - In particolare: in materia processuale - Necessità di non alterare gli equilibri complessivi del sistema - Salvaguardia, in ogni caso, della tutela del contraddittorio. (Classif. 141001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali – anche rispetto a norme orientate alla riduzione della durata dei giudizi – incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Nella materia processuale, il metro del giudizio di ragionevolezza deve essere particolarmente rispettoso della discrezionalità legislativa, in quanto la disciplina del processo è frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicché ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. Il superamento del limite al sindacato della discrezionalità del legislatore in materia processuale è senz’altro ravvisabile quando emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del contraddittorio, quale momento fondamentale del giudizio e cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile “giusta”. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 36/2025 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e46709; S. 189/2024 - mass. 46443; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 67/2023 - mass. 45524\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl contraddittorio costituisce una primaria e fondamentale garanzia del giusto processo e soddisfa la necessità che tanto l’attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento, anche se al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 73/2022 - mass. 44613\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46756","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46756","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce manipolative - Pronunce a rime costituzionalmente adeguate - Individuazione del riferimento normativo da sostituire al frammento normativo censurato - Necessità di un rapporto di prossimità. (Classif. 204006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl dato normativo utile alla sostituzione del frammento normativo censurato deve porsi in rapporto di prossimità con la disciplina oggetto di censura. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2024 - mass. 46030; S. 95/2022 - mass. 44715; S. 28/2022 - mass. 44616\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46757","numero_massima_precedente":"46755","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46757","titoletto":"Straniero - Immigrazione - Trattenimento, disposto dal questore, dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Convalida o proroga del trattenimento da parte dell\u0027autorità giurisdizionale - Ricorso per cassazione contro i decreti di convalida e di proroga - Disciplina - Rinvio alla procedura per l\u0027esecuzione del mandato d\u0027arresto europeo ex art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005 anziché ai commi 3 e 4 del medesimo articolo - Decisione della Cassazione in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori anziché a seguito di ricorso proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, che non sospende l\u0027esecuzione della misura, e su cui la Cassazione decide con sentenza entro dieci giorni in un\u0027adunanza camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore - Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 245003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 18-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., richiamato dall’art. 6, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all’art. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest’ultimo articolo. Se la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del giudizio di legittimità sul trattenimento dello straniero risponde ad opzioni assiologiche di significativa complessità, la normativa censurata dalla Cassazione, sez. prima penale, che disciplina la convalida o proroga, da parte dell’autorità giurisdizionale, del trattenimento disposto dal questore dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), sconfina nella manifesta irragionevolezza, in quanto introduce un modello processuale strutturalmente inidoneo ad assicurare il confronto dialettico tra le parti. Alla stregua della disciplina censurata, infatti, la Cassazione decide esclusivamente sulla base del ricorso e delle conclusioni del procuratore generale, senza che all’instaurazione del processo segua un momento di confronto, scritto o orale, tra le parti. Infatti, per un verso, è espressamente esclusa la partecipazione all’udienza camerale del difensore e del pubblico ministero, che non possono chiedere di essere sentiti; per altro verso, non è contemplato il deposito di memorie, né è riconosciuto al presidente di sezione il potere di assegnare, all’atto della fissazione dell’udienza camerale, un termine per il deposito di deduzioni scritte. L’inidoneità del modello processuale in scrutinio ad assicurare alle parti un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa trova fondamento nella eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d’arresto europeo (MAE) consensuale, per il quale la procedura è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. La particolare concentrazione del rito in materia di MAE nell’ipotesi speciale in cui risulti il consenso della persona richiesta in consegna, si giustifica non solo in ragione della garanzia dell’\u003cem\u003ehabeas corpus\u003c/em\u003e, ma anche per la limitatezza del \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e. Per converso, non solo al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è connaturale la contestazione del potere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la contrapposizione tra le parti – oltre che il coinvolgimento di diritti inviolabili di rango costituzionale –, ma il sindacato della Corte di cassazione può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità della adozione della misura restrittiva in sé considerata. Accertato il contrasto delle previsioni censurate con i parametri indicati, occorre individuare il paradigma normativo idoneo ad operare la \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem.\u003c/em\u003e Nel caso di specie, tra le discipline già esistenti che possono consentire di porre rimedio alle violazioni riscontrate, quella del giudizio di legittimità in materia di MAE ordinario costituisce la soluzione normativa più vicina alla logica perseguita dal legislatore nella fattispecie in scrutinio. Detto procedimento, infatti, condivide con quello consensuale, assunto a paradigma dalla disposizione censurata, la funzione e l’oggetto, pur distinguendosene per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimità, oltre che per un più articolato iter includente l’udienza camerale. Inoltre, l’affinità strutturale con il procedimento \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 22, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 69 del 2005 emerge dal raffronto delle modalità di introduzione dei giudizi. Ancora, analogamente a quanto previsto per la procedura consensuale, nel giudizio in materia di MAE ordinario il ricorso per cassazione va presentato entro un termine molto breve: cinque giorni decorrenti dalla conoscenza legale della sentenza. Inoltre, un profilo di analogia tra gli schemi processuali a raffronto si coglie anche nella brevità del termine di definizione del giudizio che, nel procedimento relativo al MAE ordinario, è di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Da ultimo, il MAE consensuale costituisce un’ipotesi speciale rispetto a quella ordinaria. Resta comunque ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per individuare una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa. Trattandosi di un giudizio di legittimità, dette garanzie potrebbero trovare attuazione anche optando per una variante cartolare del rito. Una revisione delle scansioni temporali del processo in esame potrebbe, peraltro, divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi – evenienza non inverosimile, considerata l’espansione del perimetro applicativo del trattenimento operata dalle recenti riforme – dovesse rendere non più conciliabile l’estrema concentrazione del rito con la stessa effettività del diritto al processo in cassazione. È, dunque, auspicabile che il legislatore verifichi la perdurante compatibilità dello speciale schema procedurale di cui all’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come rimodulato dalla presente pronuncia, con le dimensioni che il contenzioso assumerà nel volgere del tempo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 341/2006 - mass. 30715; S. 105/2001 - mass. 26150\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46756","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero":"286","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art14"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero":"145","articolo":"18","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b), n. 2)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-10-11;145~art18"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/12/2024","data_nir":"2024-12-09","numero":"187","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"richiamato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2015","data_nir":"2015-08-18","numero":"142","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"bis","nesso":"inserito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art6"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero":"145","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), n. 2)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-10-11;145~art18"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/12/2024","data_nir":"2024-12-09","numero":"187","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46198","autore":"","titolo":"Corte costituzionale, sentenza 10 aprile 2025, n. 39","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1233","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46079","autore":"Aiuti V.","titolo":"Principio del contradditorio e giudizio di legittimità in materia di convalida del trattenimento dello straniero","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"716","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46204","autore":"Baccari G. 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