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R. in proprio e nella qualit\u0026#224; di legale rappresentante di G. D. srl in liquidazione, nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 10 giugno 2025 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e le avvocate Aurora Maria Romerio per A. R. in proprio e nella qualit\u0026#224; di legale rappresentante di G. D. srl in liquidazione, Carla D\u0026#8217;Aloisio per l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 agosto 2024 (iscritta al n. 178 del reg. ord. 2024), il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall\u0026#8217;art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l\u0026#8217;inclusione sociale e l\u0026#8217;accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione prevede, nella parte oggetto di censura, che in caso di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, \u0026#171;[s]e l\u0026#8217;importo omesso non \u0026#232; superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l\u0026#8217;importo omesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente ha premesso che il giudizio \u0026#232; stato promosso da A. R. mediante opposizione alle ordinanze-ingiunzioni con le quali l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), rilevato l\u0026#8217;omesso versamento di ritenute nel triennio 2013-2015, aveva irrogato alla parte sanzioni amministrative per complessivi euro 73.000, ai sensi del citato art. 2, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, che, nel testo all\u0026#8217;epoca vigente, prevedeva il pagamento, per ciascun anno, di una sanzione amministrativa pecuniaria \u0026#171;da euro 10.000 a euro 50.000\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSollecitato dall\u0026#8217;opponente, il Tribunale aveva sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma, ritenendo non proporzionata la misura della sanzione amministrativa; in seguito, con l\u0026#8217;ordinanza n. 199 del 2023, questa Corte aveva disposto la restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, poich\u0026#233; nel frattempo era intervenuto l\u0026#8217;art. 23, comma 1, del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, che aveva sostituito le parole \u0026#171;da euro 10.000 a euro 50.000\u0026#187; con le parole \u0026#171;da una volta e mezzo a quattro volte l\u0026#8217;importo omesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Secondo il Tribunale, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma permarrebbe anche all\u0026#8217;esito della modifica della cornice edittale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe rilevante, attesa la sussistenza dei presupposti di merito per l\u0026#8217;applicazione delle sanzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la norma non potrebbe essere disapplicata al fine di ripristinare la proporzionalit\u0026#224; della sanzione all\u0026#8217;illecito, in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, poich\u0026#233; la disciplina interna applicabile reca gi\u0026#224; una regola di proporzionalit\u0026#224;; infatti, l\u0026#8217;art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67) dispone che nel procedimento per l\u0026#8217;applicazione delle sanzioni amministrative \u0026#171;si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689\u0026#187;, fra le quali l\u0026#8217;art. 11 di tale legge, che prevede la graduazione della sanzione in base alle particolari circostanze del caso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer la stessa ragione, infine, il trasgressore non potrebbe essere ammesso al pagamento in misura ridotta ai sensi dell\u0026#8217;art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la cui disciplina \u0026#232; incompatibile con quella del procedimento applicabile nella specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Su tali basi, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che il minimo edittale stabilito, in quanto non graduabile in relazione alle condizioni soggettive del trasgressore, condurrebbe a un esito sanzionatorio sproporzionato rispetto alla gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;illecito, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno dell\u0026#8217;assunto, il rimettente osserva che il trasgressore che omette il pagamento di un importo rilevante \u0026#232; soggetto a una sanzione prossima al massimo edittale che pu\u0026#242; essere graduata in relazione alle sue condizioni soggettive; in caso di omissioni pi\u0026#249; contenute, invece, la tassativit\u0026#224; del minimo impedisce qualsiasi individualizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la sanzione si rivelerebbe particolarmente afflittiva nei casi in cui l\u0026#8217;omesso versamento \u0026#171;dipende da circostanze esterne sulle quali non sempre pu\u0026#242; incidere il comportamento dell\u0026#8217;autore\u0026#187;, circostanza verificatasi nella specie poich\u0026#233; la parte ricorrente assumeva di trovarsi in uno stato di grave difficolt\u0026#224; finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro profilo, infine, l\u0026#8217;irragionevolezza della scelta sanzionatoria si desumerebbe dal fatto che essa comporta un trattamento pi\u0026#249; afflittivo di quello previsto per l\u0026#8217;ipotesi, costituente reato, in cui l\u0026#8217;omesso versamento superi la soglia di euro 10.000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo caso, infatti, il reato \u0026#232; punito con la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino ad euro 1.032; tuttavia, osserva il rimettente, procedendo alla conversione della pena detentiva secondo il criterio di conguaglio di cui all\u0026#8217;art. 53 della legge n. 689 del 1981, ovvero con applicazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), il trasgressore sarebbe soggetto al pagamento di un importo inferiore a quello della sanzione amministrativa, del quale, inoltre, \u0026#232; consentita la graduazione in base alle sue condizioni patrimoniali e di reddito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Da ultimo, il Tribunale osserva che l\u0026#8217;eventuale accoglimento della questione non determinerebbe alcun vuoto normativo, potendosi applicare, per le ragioni gi\u0026#224; addotte, l\u0026#8217;art. 10 della legge n. 689 del 1981, che, in via generale, fissa il minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 10.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 ottobre 2024 (iscritta al n. 195 del reg. ord. 2024), il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato identica questione nel giudizio promosso da D. Q., svolgendo le medesime considerazioni di cui al punto 1 quanto ai requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio A. R., parte ricorrente nel giudizio principale di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 178 reg. ord. 2024, e ha concluso per l\u0026#8217;accoglimento della questione, sostenendo che la sproporzione intrinseca della sanzione determinerebbe anche un contrasto con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., che questa Corte dovrebbe pertanto valutare come parametro implicito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte ha inoltre adombrato la possibilit\u0026#224; di una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata nella parte in cui non consente l\u0026#8217;adeguamento della sanzione minima in base ai criteri di cui all\u0026#8217;art. 133-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel codice penale, da estendere eventualmente, in via derivata, all\u0026#8217;art. 11 della legge n. 689 del 1981.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In entrambi i giudizi \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, con argomentazioni pressoch\u0026#233; analoghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via principale, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per mancanza di una soluzione costituzionalmente adeguata, poich\u0026#233; quella suggerita dal rimettente, assolutamente non congrua, darebbe luogo a una \u0026#171;asimmetrica ingiustizia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHa eccepito, inoltre, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza della questione di cui all\u0026#8217;ordinanza n. 195 del 2024, osservando che il rimettente aveva dedotto la sproporzione delle sanzioni irrogate in concreto, e non del minimo edittale previsto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, ha concluso per la non fondatezza della questione, osservando che la scelta sanzionatoria, affidata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, \u0026#232; conforme al canone di ragionevolezza, in quanto garantisce un\u0026#8217;adeguata risposta a una condotta particolarmente pregiudizievole per i diritti dei lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In entrambi i giudizi si \u0026#232; costituito anche l\u0026#8217;INPS, concludendo per la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; o, comunque, di non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Lo stesso istituto e la parte hanno depositato memoria in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, insistendo nelle rispettive argomentazioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con due ordinanze del 14 agosto 2024 e del 3 ottobre 2024, iscritte rispettivamente ai numeri 178 e 195 del reg. ord. 2024, il Tribunale di Brescia ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge n. 463 del 1983, come convertito, nel testo modificato dall\u0026#8217;art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, come convertito, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La norma, censurata nella parte in cui prevede che, in caso di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, \u0026#171;[s]e l\u0026#8217;importo omesso non \u0026#232; superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l\u0026#8217;importo omesso\u0026#187;, sarebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza, in quanto dispone l\u0026#8217;applicazione di una sanzione sproporzionata rispetto al fatto, attesa la non graduabilit\u0026#224; del minimo edittale in relazione alle condizioni soggettive del trasgressore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ci\u0026#242; deriverebbe una disparit\u0026#224; nel trattamento sanzionatorio dei trasgressori, poich\u0026#233; l\u0026#8217;individualizzazione della sanzione sarebbe consentita solo per le violazioni pi\u0026#249; gravi e non per quelle pi\u0026#249; lievi, attesa l\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; del minimo edittale; quest\u0026#8217;ultimo, poi, sarebbe manifestamente sproporzionato nei casi in cui l\u0026#8217;omesso versamento sia dipeso \u0026#171;da circostanze esterne sulle quali non sempre pu\u0026#242; incidere il comportamento dell\u0026#8217;autore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, un ulteriore profilo di irragionevolezza sarebbe desumibile dal fatto che l\u0026#8217;importo oggetto di sanzione amministrativa, in molti casi, risulterebbe pi\u0026#249; elevato di quello che si determina per effetto della conversione della pena detentiva prevista dalla legge per l\u0026#8217;ipotesi, costituente reato, in cui l\u0026#8217;omesso versamento superi la soglia di euro 10.000 annui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; I due giudizi vanno riuniti, poich\u0026#233; hanno ad oggetto la medesima disposizione, censurata in riferimento allo stesso parametro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;esame della questione implica lo svolgimento di alcune considerazioni preliminari sull\u0026#8217;evoluzione della disciplina sanzionatoria oggetto di scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, come convertito, fa obbligo al datore di lavoro di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, in particolare, di contributi posti a carico del lavoratore e finalizzati all\u0026#8217;erogazione di prestazioni che gli assicurano una copertura da rischi connessi alla sua attivit\u0026#224;; il relativo versamento, tuttavia, avviene tramite ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro, tenuto a versare periodicamente l\u0026#8217;importo dovuto all\u0026#8217;ente di gestione previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Al fine di contrastare l\u0026#8217;evasione contributiva, la stessa norma, nel testo originario, prevedeva che l\u0026#8217;omesso versamento costituisse reato e fosse punito \u0026#171;con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 2.000.000 [a euro 1.032]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito, con il d.lgs. n. 8 del 2016, nel contesto di un pi\u0026#249; ampio intervento di depenalizzazione di reati di minore gravit\u0026#224;, il legislatore ha limitato la rilevanza penale del fatto all\u0026#8217;omesso versamento di ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui, con applicazione, al di sotto di tale soglia, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sanzione amministrativa applicabile \u0026#232; quella tipicamente prevista per gli illeciti depenalizzati, tant\u0026#8217;\u0026#232; che l\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016 dispone, in merito al relativo procedimento, che \u0026#171;si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la misura della sanzione \u0026#232; stata modificata dall\u0026#8217;art. 23, comma 1, del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, che ha sostituito le parole \u0026#171;da euro 10.000 a euro 50.000\u0026#187; con le parole \u0026#171;da una volta e mezza a quattro volte l\u0026#8217;importo omesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Poste tali premesse, si possono esaminare le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, secondo il quale, anzitutto, il rimettente non avrebbe offerto una soluzione costituzionalmente adeguata per l\u0026#8217;ipotesi in cui le questioni fossero accolte; in particolare, la misura prospettata \u0026#8211; ovvero la determinazione di un ammontare minimo per le sanzioni amministrative pecuniarie, pari ad euro 10 come disposto dall\u0026#8217;art. 10 della legge n. 689 del 1981 \u0026#8211; comporterebbe un trattamento troppo mite rispetto alle violazioni alle quali si riferisce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la questione di cui all\u0026#8217;ordinanza n. 195 del 2024 sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, perch\u0026#233; gli argomenti del rimettente sull\u0026#8217;eccessivit\u0026#224; della sanzione non sono riferiti al minimo edittale di legge, ma all\u0026#8217;ammontare degli importi richiesti nel caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Entrambe le eccezioni sono non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla prima, questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato che le soluzioni costituzionalmente adeguate a ricondurre a legittimit\u0026#224; una disciplina in materie riservate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, quale \u0026#232; certamente il trattamento sanzionatorio di illeciti depenalizzati, possono essere \u0026#171;tratte da discipline gi\u0026#224; esistenti, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore\u0026#187;, s\u0026#236; da consentire l\u0026#8217;adozione di un \u003cem\u003e\u0026#171;\u003c/em\u003erimedio nell\u0026#8217;immediato al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eriscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice\u0026#187; (sentenza n. 138 del 2024; nello stesso senso, in precedenza, sentenze n. 46 del 2024, n. 95 e n. 28 del 2022, n. 233 e n. 222 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale requisito appare soddisfatto dall\u0026#8217;indicazione del rimettente, che ha ad oggetto una misura reperita nel sistema delle sanzioni amministrative delineato dalla legge n. 689 del 1981, al quale, come si \u0026#232; detto, fa esplicito riferimento la disciplina in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, il rinvenimento di soluzioni adeguate spetta a questa Corte, che non \u0026#232; in alcun modo vincolata alla formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, sicch\u0026#233;, ove il rimettente non offra soluzioni, non resta compromessa l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione (sentenze n. 90 del 2024, n. 221 del 2023 e n. 59 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Quanto alla seconda eccezione, non \u0026#232; condivisibile l\u0026#8217;assunto in base al quale il rimettente avrebbe svolto considerazioni solo sulla sanzione concretamente irrogata, e non sul minimo edittale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, infatti, ha argomentato circa l\u0026#8217;irragionevolezza della norma censurata con riferimento alla cornice edittale stabilita, osservando che, anche ove ridotta in misura corrispondente al minimo, la sanzione irrogata appare eccessiva rispetto all\u0026#8217;illecito cui si riferisce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Circa l\u0026#8217;irragionevolezza della previsione sanzionatoria per intrinseca sproporzione rispetto alle condotte illecite, questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224;, nei limiti della proporzionalit\u0026#224;, nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 48 del 2024, n. 207 del 2023 e n. 117 del 2021), con argomentazioni estensibili anche alle sanzioni amministrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste ultime \u0026#171;condividono, infatti, con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l\u0026#8217;ordinamento dispone che l\u0026#8217;autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libert\u0026#224; personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria \u0026#232; riservata alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua \u0026#8220;causa giuridica\u0026#8221; proprio nell\u0026#8217;illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene \u0026#8211; pur a fronte dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; che al legislatore compete nell\u0026#8217;individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo \u0026#8211; anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l\u0026#8217;esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruit\u0026#224; tra la sanzione e la gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata\u0026#187; (sentenze n. 95 del 2022 e n. 185 del 2021; in senso conforme, sentenze n. 112 del 2019 e n. 22 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale congruit\u0026#224;, chiarisce la prima delle menzionate decisioni, dev\u0026#8217;essere verificata in relazione al grado di disvalore dell\u0026#8217;illecito sanzionato, mediante un raffronto fra il bene protetto dalla norma che lo prevede e il bene inciso dalla misura sanzionatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nel caso di specie, la misura della sanzione, quantunque significativa, non \u0026#232; tale da connotare la scelta del legislatore come irragionevole o arbitraria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; osservato, infatti, che la condotta sanzionata \u0026#232; munita di particolare disvalore, poich\u0026#233; l\u0026#8217;omesso versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro si traduce nella distrazione di somme delle quali egli ha la disponibilit\u0026#224;, bench\u0026#233; le stesse facciano gi\u0026#224; ontologicamente parte della retribuzione del lavoratore e siano destinate all\u0026#8217;erogazione di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione a tale illecito, del resto, questa Corte \u0026#8211; seppure al fine di valutare la congruit\u0026#224; delle conseguenze sotto profili diversi da quelli qui in esame \u0026#8211; ha affermato che esso \u0026#171;determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela \u0026#232; assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione (artt. 1, 4, 35, 38 della Costituzione)\u0026#187; (sentenza n. 139 del 2014; ordinanza n. 206 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la misura della sanzione minima appare giustificata, in quanto commisurata al rango del bene protetto dalla norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Gli ulteriori rilievi del rimettente non incidono su tali considerazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fatto che l\u0026#8217;omesso versamento per un ammontare modesto sia punito con la sanzione minima \u0026#232; coessenziale a tutte le sanzioni per le quali l\u0026#8217;ordinamento prevede una cornice edittale, proprio al fine di adeguare la sanzione alle particolarit\u0026#224; della fattispecie concreta (sentenze n. 185 del 2021, n. 112 e n. 88 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si pone, invece, un problema di sproporzione della sanzione in relazione all\u0026#8217;ipotesi, evocata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in cui l\u0026#8217;omesso versamento sia dipeso \u0026#171;da circostanze esterne sulle quali non sempre pu\u0026#242; incidere il comportamento dell\u0026#8217;autore\u0026#187;; ove sussistenti, infatti, tali circostanze non rilevano ai fini della graduazione della sanzione ma, piuttosto, valgono a escludere la responsabilit\u0026#224;, ben potendo l\u0026#8217;illecito essere escluso dalla mancanza dell\u0026#8217;elemento soggettivo, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 3 della legge n. 689 del 1981.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Infine, la denunziata irragionevolezza non sussiste neppure al cospetto della comparazione, sul piano effettuale, della responsabilit\u0026#224; in questione con quella conseguente a violazioni che superano la soglia di rilevanza penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, al riguardo, opera un raffronto di tipo puramente aritmetico, rappresentando la possibilit\u0026#224; che la pena detentiva per il fatto di reato, ove convertita in pena pecuniaria, abbia un importo inferiore a quello della sanzione amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Un tale \u003cem\u003emodus \u003c/em\u003e\u003cem\u003eprocedendi\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon risulta rispettoso del canone di necessaria omogeneit\u0026#224; che deve presiedere alla valutazione comparativa di due fattispecie, nella prospettiva di una possibile diseguaglianza o irragionevolezza per disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, infatti, non tiene conto delle ontologiche diversit\u0026#224;, strutturali e di contenuto, che sussistono fra responsabilit\u0026#224; penale e responsabilit\u0026#224; amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima pu\u0026#242; essere accertata soltanto in sede giudiziale e, per tale ragione, \u0026#232; connotata da un\u0026#8217;ampia portata afflittiva, che trascende la dimensione della sola pena concretamente irrogata e non trova riscontro nella responsabilit\u0026#224; amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContribuiscono al carattere maggiormente afflittivo della responsabilit\u0026#224; penale il fatto che il trasgressore viene sottoposto a indagini ed eventualmente a giudizio, e gli effetti che l\u0026#8217;ordinamento ricollega a tali vicende, come, ad esempio, le restrizioni in termini di capacit\u0026#224; di contrattare alle quali pu\u0026#242; soggiacere l\u0026#8217;imprenditore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche sul piano meramente sanzionatorio, poi, il rimettente trascura di considerare che il fatto di reato \u0026#232; punito anche con una sanzione pecuniaria e che, quantomeno in linea generale, una condanna in sede penale pu\u0026#242; arrecare ulteriori conseguenze a carico del responsabile, come le pene accessorie o l\u0026#8217;obbligo di risarcire il danneggiato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e muove dal presupposto dell\u0026#8217;automatica convertibilit\u0026#224; della pena detentiva in pena pecuniaria, senza considerare il fatto che non si tratta di un automatismo, ma del frutto di una valutazione operata dal giudice nel caso concreto, sulla base di specifici presupposti, e con la possibilit\u0026#224; che, ove la pena convertita resti ineseguita, sia disposta la revoca del beneficio con applicazione di una diversa sanzione sostitutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la sola astratta possibilit\u0026#224; che, sul piano aritmetico e a prescindere dalla correttezza del criterio di conguaglio utilizzato, si verifichi l\u0026#8217;evenienza paventata dal rimettente non \u0026#232; significativa di una maggiore afflittivit\u0026#224; della sanzione amministrativa e, di conseguenza, non vale a far ritenere irragionevole la previsione sanzionatoria censurata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall\u0026#8217;art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l\u0026#8217;inclusione sociale e l\u0026#8217;accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto Nicola CASSINELLI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;8 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250708134238.pdf","oggetto":"Sanzioni amministrative - Previdenza e assistenza - Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Previsione che, se l\u0026#8217;importo omesso non \u0026#232; superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l\u0026#8217;importo omesso - Denunciata previsione di un minimo edittale per la sanzione amministrativa sotto soglia penale che conduce a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;illecito posto in essere, mostrandosi pi\u0026#249; afflittiva di quella penale - Disciplina incongrua, illogica e irrazionale - Impossibilit\u0026#224; per il giudice civile di graduare la sanzione che accentua la maggior afflittivit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultima, determinando risultati abnormi e una disparit\u0026#224; di trattamento anche in relazione alle condizioni economiche dell\u0026#8217;autore del fatto.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46849","titoletto":"Responsabilità penale – In genere – Differenze strutturali e di contenuto con la responsabilità amministrativa – Ampia portata afflittiva della prima, nonché ulteriori conseguenze sul piano accessorio e risarcitorio. (Classif. 221001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSussistono ontologiche diversità, strutturali e di contenuto, fra responsabilità penale e responsabilità amministrativa, ove la prima può essere accertata soltanto in sede giudiziale e, per tale ragione, è connotata da un’ampia portata afflittiva, che trascende la dimensione della sola pena concretamente irrogata e non trova riscontro nella responsabilità amministrativa. Al carattere maggiormente afflittivo contribuiscono il fatto che il trasgressore viene sottoposto a indagini ed eventualmente a giudizio, nonché gli effetti che l’ordinamento ricollega a tali vicende. Anche sul piano meramente sanzionatorio, in linea generale, una condanna in sede penale può arrecare ulteriori conseguenze a carico del responsabile, quali le pene accessorie o l’obbligo di risarcire il danneggiato.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46850","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46850","titoletto":"Sanzioni amministrative - In genere - Estensione ad esse del principio di proporzionalità che governa le determinazioni discrezionali del legislatore in ordine alle pene applicabili ai reati - Ratio - Comunanza del carattere reattivo rispetto a un illecito - Necessario rispetto di un rapporto di congruità tra quest\u0027ultimo e la sanzione comminata - Necessità di una cornice edittale. (Classif. 232001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl legislatore gode di ampia discrezionalità, nei limiti della proporzionalità, nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, con argomentazioni estensibili anche alle sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative, infatti, condividono con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l’ordinamento dispone che l’autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua “causa giuridica” proprio nell’illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S\u003c/em\u003e. \u003cem\u003e48/2024; S. 207/2023 - mass. 45846; Precedenti: S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 117/2021 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e43897; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 22/2018 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e39794\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e La comminazione di una sanzione minima è coessenziale a tutte le sanzioni per le quali l’ordinamento prevede una cornice edittale, al fine di adeguare la sanzione alle particolarità della fattispecie concreta. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 185/2021 - mass. 44243; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 88/2019 - mass. 42546\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46851","numero_massima_precedente":"46849","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46851","titoletto":"Previdenza - In genere - Omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Sussistenza di rischi di pregiudizi del lavoro e dei lavoratori - Necessità di assicurare una adeguata tutela, come previsto da un complesso di disposizioni costituzionali (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione statale che, in caso di mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro, commina una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa, compresa tra una volta e mezza a quattro volte l\u0027importo omesso, ove quest\u0027ultimo non sia superiore a euro 10.000 annui). (Classif. 190001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’omesso versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella Parte I della Costituzione – specificamente, negli artt. 1, 4, 35, 38. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 139/2014 - mass. 37946; O. 206/2003 - mass. 27768\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003edichiarata\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003enon fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 463 del 1983, come conv., nel testo modificato dall’art. 23, comma 1, del d.l. n. 48 del 2023, come conv., nella parte in cui prevede che, in caso di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. La misura della sanzione minima non appare irragionevole né arbitraria, ma commisurata al rango del bene protetto dalla norma: la condotta sanzionata è, infatti, munita di particolare disvalore, considerando che l’omesso versamento delle ritenute si traduce nella distrazione di somme delle quali il datore di lavoro ha la disponibilità, benché facciano già ontologicamente parte della retribuzione del lavoratore e siano destinate all’erogazione di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili. Non incide su tale valutazione il fatto che la sanzione minima sia applicabile anche in caso di ammontare modesto dell’omesso versamento, che a ben vedere rientra nella ordinaria previsione di una cornice edittale; né sussiste sproporzione per l’evenienza in cui l’omissione sia dipesa da circostanze esterne non governabili dall’autore, che non rilevano ai fini della graduazione della sanzione ma, piuttosto, valgono a escludere la responsabilità qualora difetti l’elemento soggettivo. Neppure rileva la comparazione, sul piano effettuale, con la responsabilità conseguente a violazioni che superano la soglia di rilevanza penale. Il rimettente, infatti, non tiene conto delle ontologiche diversità, strutturali e di contenuto, che sussistono fra responsabilità penale e responsabilità amministrativa e muove dal presupposto dell’automatica convertibilità della pena detentiva in pena pecuniaria, senza considerare il fatto che non si tratta di un automatismo, ma del frutto di una valutazione operata dal giudice nel caso concreto, sulla base di specifici presupposti, e con la possibilità che, ove la pena convertita resti ineseguita, sia disposta la revoca del beneficio con applicazione di una diversa sanzione sostitutiva. Ne consegue che la sola astratta possibilità, sul piano aritmetico e a prescindere dalla correttezza del criterio di conguaglio utilizzato, che si verifichi l’evenienza paventata dal rimettente non è significativa di una maggiore afflittività della sanzione amministrativa e, in quest’ottica, non vale a far ritenere irragionevole la previsione sanzionatoria censurata).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46850","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"12/09/1983","data_nir":"1983-09-12","numero":"463","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:1983-09-12;463~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/11/1983","data_nir":"1983-11-11","numero":"638","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-11;638"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/05/2023","data_nir":"2023-05-04","numero":"48","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-05-04;48~art23"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/07/2023","data_nir":"2023-07-03","numero":"85","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-03;85"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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