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Giudici : Franco  MODUGNO, Giulio  PROSPERETTI, Giovanni  AMOROSO, Francesco  VIGAN\u0026#210;, Luca  ANTONINI, Stefano  PETITTI, Angelo  BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN GIORGIO, Filippo        PATRONI GRIFFI, Marco        D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni       PITRUZZELLA, Antonella       SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 49, 57, comma 6, 71, commi 1 e 3, 83, comma 2, e 138 della legge della Regione Siciliana 31 gennaio 2024, n. 3 (Disposizioni varie e finanziarie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 aprile 2024, depositato in cancelleria il 4 aprile 2024, iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 settembre 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Enrico Pistone Nascone per la Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 3 aprile 2024, depositato il successivo 4 aprile e iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 81, 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di diverse disposizioni della legge della Regione Siciliana 31 gennaio 2024, n. 3 (Disposizioni varie e finanziarie), distintamente indicate nel prosieguo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Viene, anzitutto, impugnato l\u0026#8217;art. 49 della legge regionale richiamata, del quale si lamenta il contrasto con gli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies \u003c/em\u003edel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e all\u0026#8217;art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)\u0026#187;, quali norme interposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl predetto art. 49, rubricato \u0026#171;Adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili\u0026#187;, stabilisce, al comma 1, che per \u0026#171;fronteggiare i maggiori costi derivanti dall\u0026#8217;esercizio delle funzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, dalle comunit\u0026#224; terapeutiche assistite, dalle residenze sanitarie assistenziali e dai centri diurni per soggetti autistici, \u0026#232; riconosciuto l\u0026#8217;adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura del 7 per cento, a valere sui fondi del servizio sanitario regionale previo rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative\u0026#187;. Analogamente, il comma 2 dell\u0026#8217;art. 49 prevede un adeguamento tariffario, nella misura massima del 2 per cento per i centri dialisi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il ricorrente sottolinea che la Regione Siciliana \u0026#232; sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario, in base al quale essa non pu\u0026#242; erogare livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, con il conseguente rilievo che, secondo il disposto dell\u0026#8217;art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che \u0026#232; obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, si rileva nel ricorso, \u0026#171;prevede la remunerazione delle funzioni assistenziali e delle attivit\u0026#224; svolte dalle strutture accreditate con il S.S.R. in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, ovvero in base a tariffe predefinite per prestazione (cfr. comma 1 e comma 4)\u0026#187; secondo criteri generali ed entro limiti massimi di appropriati volumi di attivit\u0026#224;, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicit\u0026#224; delle risorse, fissati con provvedimento statale \u0026#8220;concertato\u0026#8221; con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (commi 3 e 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; posto, viene denunciata la mancata definizione dei criteri di calcolo utilizzati dal legislatore regionale per la quantificazione degli adeguamenti tariffari destinati a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale (SSR) e delle relative fonti-dati, con la conseguente mancanza di \u0026#171;elementi informativi sufficienti\u0026#187; per valutare la correttezza dei medesimi adeguamenti, in coerenza con il programma operativo regionale e la relativa cornice economico-finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il ricorrente rammenta, quindi, che seppure le regioni sono legittimate a riconoscere variazioni tariffarie sulle prestazioni a carico del SSR, deve restare ferma la garanzia dell\u0026#8217;equilibrio economico-finanziario dello stesso SSR, e deve essere assicurato il rispetto della normativa specifica in materia tariffaria, cui devono vieppi\u0026#249; sottostare le regioni che si trovino in piano di rientro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene citata la sentenza n. 176 del 2023 di questa Corte, in cui si \u0026#232; affermato che l\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992 rientra \u0026#171;tra i principi fondamentali nella materia della tutela della salute\u0026#187;, nonch\u0026#233;, insieme al precedente art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, in quella del coordinamento della finanza pubblica, richiamando il contributo cui sono tenute le regioni nel \u0026#171;raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l\u0026#8217;esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una pi\u0026#249; efficiente ed efficace spesa pubblica, anch\u0026#8217;essa funzionale al perseguimento dell\u0026#8217;interesse pubblico del settore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI richiamati principi, osserva il ricorrente, vincolano anche le regioni a statuto speciale. Pertanto, le disposizioni in esame si porrebbero in contrasto sia con l\u0026#8217;art. 81 Cost., omettendo di individuare criteri di determinazione e copertura degli adeguamenti tariffari, sia con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Viene, poi, denunciato l\u0026#8217;art. 57, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, in cui rientra la disciplina delle societ\u0026#224; partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in relazione, quali norme interposte, all\u0026#8217;art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), e all\u0026#8217;art. 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 57 della legge regionale impugnata, rubricato \u0026#171;Disposizioni varie\u0026#187;, prevede al comma 6 che \u0026#171;[n]elle more dell\u0026#8217;adozione del decreto di cui al comma 6 dell\u0026#8217;articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, agli enti di cui al comma 2 del citato articolo 11 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Il ricorrente deduce la scarsa chiarezza del dato normativo regionale nella parte in cui il richiamo agli \u0026#8220;enti\u0026#8221; contenuto nel comma 2 dell\u0026#8217;art. 11 citato \u0026#8211; il quale prevede che \u0026#171;[l]\u0026#8217;organo amministrativo delle societ\u0026#224; a controllo pubblico \u0026#232; costituito, di norma, da un amministratore unico\u0026#187; \u0026#8211; non permetterebbe di individuare il perimetro applicativo della norma in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon essa \u0026#8211; si sostiene nel ricorso \u0026#8211; si intenderebbe invece estendere, in via transitoria, agli organi amministrativi delle societ\u0026#224; pubbliche sottoposte a vigilanza e/o controllo della Regione, l\u0026#8217;ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143 (Regolamento in attuazione dell\u0026#8217;articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici), il cui art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione le societ\u0026#224; di cui al d.lgs. n. 175 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; La disposizione in esame si porrebbe, quindi, in contrasto con la normativa primaria, indicata quale parametro interposto, di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019, richiamato nel preambolo dal d.P.C.m. n. 143 del 2022, che sottrae le societ\u0026#224; partecipate dall\u0026#8217;ambito di applicazione della disciplina regolamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.3.\u0026#8211; La medesima disposizione contrasterebbe, inoltre, con l\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, rubricato \u0026#171;Organi amministrativi e di controllo delle societ\u0026#224; a controllo pubblico\u0026#187;, che, al comma 7, fissa la disciplina transitoria destinata a valere nelle more dell\u0026#8217;adozione del decreto di cui al comma 6 dell\u0026#8217;art. 11 citato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSiffatta regolamentazione prevede che fino all\u0026#8217;emanazione del nuovo d.P.C.m. \u0026#171;restano in vigore le disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.4.\u0026#8211; Con la disposizione impugnata il legislatore regionale avrebbe, pertanto, esteso agli organi delle societ\u0026#224; controllate dalla Regione la disciplina dettata per gli enti pubblici individuando, in via autonoma, una diversa regolamentazione transitoria in una materia, qual \u0026#232; quella delle societ\u0026#224; partecipate, riconducibile all\u0026#8217;ordinamento civile, che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il ricorrente deduce, quindi, il contrasto dell\u0026#8217;art. 71, commi 1 e 3, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024 con gli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione, quest\u0026#8217;ultimo, all\u0026#8217;art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009 e all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992, quali norme interposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 71, rubricato \u0026#171;Norme in materia di strutture specialistiche accreditate al SSR\u0026#187;, al comma 1 prevede che: \u0026#171;[a]l comma 15 dell\u0026#8217;articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole \u0026#8220;nel triennio 2020-2022\u0026#8221; sono sostituite dalle parole \u0026#8220;nel settennio 2020-2026\u0026#8221;. A tal fine le strutture specialistiche accreditate provvederanno alla restituzione dell\u0026#8217;anticipazione, senza ulteriori oneri per il fondo sanitario, in favore del SSR esclusivamente mediante prestazioni \u003cem\u003eextra\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebudget \u003c/em\u003enon liquidabili, in riferimento ad ogni singola annualit\u0026#224; del detto settennio, con copertura, stante la natura transattiva della presente norma, nel fondo rischi per contenzioso di ciascuna Azienda, ove le somme non siano gi\u0026#224; state erogate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; La disposizione impugnata modifica il comma 15 dell\u0026#8217;art. 5 della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2020-2022), rubricato \u0026#171;Norma di autorizzazione all\u0026#8217;uso dei fondi extraregionali e all\u0026#8217;attivazione di strumenti finanziari\u0026#187;, provvedendo ad estendere la disciplina ivi dettata per il triennio 2020-2022 al successivo quadriennio 2023-2026.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva il ricorrente che il combinato disposto delle due norme (art. 5, comma 15, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020 e art. 71, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024) consente di applicare il meccanismo del conguaglio \u0026#8211; dovuto dalle imprese accreditate con il SSR ed inteso come restituzione dell\u0026#8217;anticipazione riconosciuta in base al primo periodo dell\u0026#8217;art. 5, comma 15, citato \u0026#8211; a prestazioni sanitarie rese extrabudget oltre l\u0026#8217;iniziale triennio 2020-2022, e, come tali, \u003cem\u003eex se\u003c/em\u003e non remunerabili dal SSR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDetta previsione comporterebbe una vera e propria \u0026#8220;dilazione\u0026#8221;, quanto alla restituzione dell\u0026#8217;anticipazione eventualmente dovuta dalle strutture sanitarie accreditate, che, attuata \u0026#8220;in natura\u0026#8221; nel corso dell\u0026#8217;indicato settennio, realizzerebbe \u0026#171;una surrettizia remunerazione \u0026#8220;pubblica\u0026#8221; di prestazioni \u003cem\u003eextra\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebudget\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.2.\u0026#8211; Ricorda, ancora, la difesa dello Stato che la Regione Siciliana \u0026#232; tuttora sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario, e richiama i contenuti, gi\u0026#224; ricordati, dell\u0026#8217;art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.3.\u0026#8211; Osserva il ricorrente che \u0026#171;se la precedente versione della norma regionale (entrata in vigore nel 2020) trovava giustificazione nel periodo pandemico allora appena iniziato, anche in linea con analoghe misure nazionali all\u0026#8217;epoca approvate (si ha riguardo all\u0026#8217;articolo 4 commi 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del D.L. n. 34/2020 (convertito con Legge n. 77/2020, e successive modifiche ed integrazioni)\u0026#187;, mancherebbe ogni giustificazione della misura regionale adottata con la disposizione impugnata, espressiva di \u0026#171;una inappropriata utilizzazione di risorse sanitarie della Regione a copertura di prestazioni sanitarie delle strutture accreditate altrimenti non riconoscibili a carico del S.S.R.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione in questione, nel porsi in contrasto con gli obiettivi del piano di rientro, avrebbe generato \u0026#171;un incremento di costi non quantificato e non compatibile con l\u0026#8217;equilibrio economico sanitario della Regione, contrastando con l\u0026#8217;articolo 81 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.4.\u0026#8211; Il ricorrente denuncia, inoltre, come la \u0026#171;surrettizia\u0026#187; estensione di una remunerabilit\u0026#224; extrabudget rechi \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eanche all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA mente dell\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexi\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003es \u003c/em\u003ecitato, le strutture accreditate presso il SSR sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito che, indicato negli accordi contrattuali di cui all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992 ed integrativo del cosiddetto tetto di spesa o budget, viene determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attivit\u0026#224; svolte all\u0026#8217;interno e per conto della rete di servizi di riferimento, sulla base di tariffe predefinite per prestazione, la cui osservanza, secondo giurisprudenza costante, tale da costituire diritto vivente (\u0026#232; citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 18 aprile 2023, n. 3876), \u0026#171;rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale pu\u0026#242; erogare e che pu\u0026#242; permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente richiama quindi la costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; sono menzionate le sentenze n. 155 del 2023 e n. 130 del 2020 \u0026#8211; secondo la quale le disposizioni in materia di piano di rientro dal disavanzo sanitario, che \u0026#232; diretto al contenimento della spesa pubblica, si configurano come principi di coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, il comma 3 dell\u0026#8217;art. 71 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, a norma del quale, \u0026#171;[a]l fine di sostenere il mantenimento degli standard strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa e garantire la compiuta erogazione dei relativi LEA, le Aziende sanitarie provinciali provvedono a riconoscere annualmente alle strutture di residenza sanitaria assistenziale (RSA) accreditate la parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura, in proporzione ai posti letto accreditati, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e nell\u0026#8217;ambito del budget assegnato in sede di contrattualizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione di cui si tratta si porrebbe in contrasto con gli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992 che, ricorda il ricorrente, non consente la remunerazione dei singoli fattori produttivi e dei relativi costi delle strutture accreditate, ma prescrive la loro remunerazione secondo l\u0026#8217;ammontare predefinito, o tetto di spesa, indicato negli accordi contrattuali di cui all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel ricorso si deduce che il diritto alla salute \u0026#232; costituzionalmente condizionato dall\u0026#8217;attuazione che ne d\u0026#224; il legislatore ordinario, nel bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente protetti e con i limiti derivanti dalle risorse finanziarie di cui dispone al momento, e si richiama la sentenza di questa Corte n. 76 del 2023 per i principi ivi affermati sulla tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli artt. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e e 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200;, ancora, impugnato l\u0026#8217;art. 83, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. sul vincolo di copertura finanziaria delle leggi di spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 83, rubricato \u0026#171;Disposizioni in materia di commissari straordinari e commissari liquidatori degli ambiti territoriali ottimali\u0026#187;, al comma 2 stabilisce che: \u0026#171;[a]i sensi di quanto disposto dal comma 1, la Regione, per il tramite del Dipartimento regionale dell\u0026#8217;acqua e dei rifiuti, assicura che i dipendenti regionali non subiscano diminuzioni patrimoniali personali, eventualmente intervenendo con iniziative a tutela degli stessi anche per le spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni svolte nella qualit\u0026#224; di commissario straordinario e per qualunque altro onere eventualmente sostenuto o documentato. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 4, capitolo 242533\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva il ricorrente che la disposizione impugnata prevede l\u0026#8217;assunzione in capo alla Regione di oneri non quantificati per le spese legali sostenute dai dipendenti che svolgano funzioni di commissari straordinari e commissari liquidatori degli ambiti territoriali ottimali (ATO), la cui mancata quantificazione non consente di verificare la congruit\u0026#224; della copertura finanziaria, mediante le risorse disponibili in bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il ricorrente denuncia, infine, l\u0026#8217;art. 138 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024 per violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 138, rubricato \u0026#171;Personale degli enti del servizio sanitario regionale\u0026#187;, al comma 1, prevede che \u0026#171;[a]l fine di garantire il funzionamento delle case della comunit\u0026#224; e degli ospedali di comunit\u0026#224;, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i limiti di spesa destinati al personale degli enti del servizio sanitario regionale sono arricchiti annualmente con un aumento del 15 per cento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda il ricorrente che l\u0026#8217;art. 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), adottata per il potenziamento dell\u0026#8217;assistenza territoriale, ha incrementato a livello nazionale la spesa massima, gi\u0026#224; autorizzata ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella misura di 250 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), demandando ad apposito decreto interministeriale il riparto di risorse tra regioni e province autonome, tenendo conto anche degli obiettivi del PNRR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo comma 2 dell\u0026#8217;art. 138 impugnato ha previsto un ampliamento delle piante organiche per le finalit\u0026#224; indicate al precedente comma, in conformit\u0026#224; alla direttiva attuativa (prot. servizio 1/n. 24514), dell\u0026#8217;Assessorato regionale della salute - dipartimento per la pianificazione strategica, tenuto conto delle stabilizzazioni previste da diverse disposizioni nazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso richiama in nota \u0026#171;l\u0026#8217;articolo 1, comma 268, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della Legge n. 234/2021, l\u0026#8217;articolo 4, comma 9-\u003cem\u003eseptiesdecies\u003c/em\u003e, del D.L. n. 198/2022 (convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023), e l\u0026#8217;articolo 13, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del D.L. n. 34/2023 (convertito con Legge n. 56 del 26 maggio 2023)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il ricorrente sottolinea, quanto all\u0026#8217;ampliamento delle piante organiche e alle spese regionali per il personale, che tutte le regioni sono sottoposte a specifici parametri di spesa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 11, comma 1, del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, che stabilisce un incremento annuo limitato al 10 per cento dell\u0026#8217;incremento del Fondo sanitario regionale (FSR) rispetto all\u0026#8217;esercizio precedente, ulteriormente incentivabile del 5 per cento quando, nella singola regione, \u0026#171;emergano [\u0026#8230;] oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facolt\u0026#224; assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza [LEA]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma regionale prevede invece un \u0026#8220;arricchimento\u0026#8221; annuale dei limiti di spesa destinati al personale del 15 per cento annuo, senza condizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi deduce, quindi, nel ricorso che la disposizione impugnata, intervenendo in via autonoma sulla normativa nazionale dettata in merito al contenimento del costo del personale di cui all\u0026#8217;art. 11 del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, si porrebbe \u0026#171;in frontale contrasto con l\u0026#8217;articolo 81 e 117, terzo comma, Cost.\u0026#187; in quanto \u0026#171;in manifesta difformit\u0026#224; rispetto ai criteri ed alle condizionalit\u0026#224; definite dalla stessa norma nazionale, e prescindendo altres\u0026#236; dalla verifica congiunta tra Stato e Regione prescritta dalla suddetta norma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con atto depositato il 13 maggio 2024 si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Siciliana, concludendo per il rigetto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; In via preliminare la difesa della Regione ha segnalato l\u0026#8217;intervenuto deposito presso l\u0026#8217;Assemblea regionale siciliana (ARS) del disegno di legge recante \u0026#171;Modifiche ed interpretazioni di norme\u0026#187;, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 158 del 18 aprile 2024, il cui art. 2, al comma 11, prevede che \u0026#171;[s]ono abrogati gli artt. 49, 57, comma 6, 71, commi 1 e 3, 83, comma 2, e 138\u0026#187;, e ha prospettato l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; della disposizione abrogativa, una volta emanata, a determinare la cessazione della materia del contendere relativamente alla impugnativa proposta in senso satisfattivo delle pretese avanzate dal ricorrente, sul presupposto della mancata applicazione delle disposizioni \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e. \u0026#200; richiamata, sul punto, la costante giurisprudenza di questa Corte (sono citate, in via esemplificativa, la sentenza n. 238 del 2018 e, tra le molte, le sentenze n. 185, n. 171 e n. 44 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Con riguardo al merito delle questioni promosse, la Regione deduce, in relazione alla impugnazione dell\u0026#8217;art. 49, commi 1 e 3, che l\u0026#8217;adeguamento tariffario per le quattro tipologie di strutture di assistenza territoriali denunciate in ricorso (strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali; comunit\u0026#224; terapeutiche assistite; residenze sanitarie assistenziali; centri diurni per soggetti autistici) sarebbe stato previsto, prima ancora dell\u0026#8217;approvazione della norma, all\u0026#8217;interno del piano di rientro in coerenza con quest\u0026#8217;ultimo e nel rispetto della relativa cornice economico-finanziaria. Sarebbe, pertanto, esclusa la violazione, ad opera dell\u0026#8217;intervento normativo in questione, degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrecisa sul punto la resistente che le variazioni tariffarie che la Regione \u0026#232; legittimata ad apportare non intaccano l\u0026#8217;equilibrio economico del SSR in quanto inserite nel piano 2023-2025 per un importo di 24 milioni di euro, calcolato nel modo seguente:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) quanto all\u0026#8217;assistenza riabilitativa da privato, per il costo esposto nel Programma operativo di consolidamento e sviluppo (POCS), si \u0026#232; fatto riferimento ad aggregati di spesa regionali fissati per l\u0026#8217;anno 2023 dal decreto assessoriale 29 dicembre 2020, n. 1373 e successive modifiche, pari, complessivamente, a 200,6 euro/mln incrementati del 7 per cento in relazione a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 49, comma 1;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) quanto all\u0026#8217;assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale, il costo \u0026#232; stato stimato sulla base del preconsuntivo 2023, in coerenza con gli aggregati di spesa regionali definiti per l\u0026#8217;anno 2023 con il decreto assessoriale (d.a.) 17 marzo 2023, n. 223, incrementati del 7 per cento delle tariffe di cui all\u0026#8217;art. 49, comma 1;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) quanto alle RSA e Centri diurni per l\u0026#8217;autismo, il costo \u0026#232; stato stimato sempre sulla base del preconsuntivo 2023, in coerenza con gli aggregati di spesa regionali definiti per il 2023 con il d.a. n. 223 del 2023, incrementati del 7 per cento delle tariffe di cui all\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione deduce che gli aggregati di spesa regionali, cosiddetti tetti di spesa, tengono conto delle precedenti tariffe i cui importi \u0026#171;se modificati, lo sono esclusivamente in relazione al fabbisogno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sorgerebbe, pertanto, alcuna questione in ordine alla copertura della spesa. Quanto ai criteri utilizzati, la resistente rappresenta che \u0026#171;la remunerazione delle prestazioni, determinata in base alle funzioni assistenziali svolte, effettuata sulla base del costo standard di produzione del programma di assistenza, \u0026#232; stata determinata, nel rispetto dell\u0026#8217;art. 8 \u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del D.lgs. n. 502/1992, con vari decreti assessoriali per le varie tipologie di forma assistenziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale espone inoltre che le rette non sono state pi\u0026#249; incrementate, ma hanno subito un taglio del 5 per cento nel 2007 in applicazione del piano di rientro, e che la loro composizione, in quanto determinata in gran parte dal costo del personale per il 74 per cento e dai costi di gestione nella misura del 26 per cento \u0026#8211; fattori che nel tempo hanno portato ad un incremento dei costi che le strutture devono sostenere per rendere i servizi richiesti \u0026#8211; comporta la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;adeguamento delle tariffe, anche per i rinnovi contrattuali intervenuti dal 2007 al 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione segnala che, con successivo decreto assessoriale, saranno disciplinate le modalit\u0026#224; attuative \u0026#171;tenendo conto, ove occorra, delle proposte dei tavoli ministeriali di verifica degli adempimenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.1.\u0026#8211; In riferimento all\u0026#8217;art. 57, comma 6, della legge regionale impugnata, la Regione esclude che detta disposizione risulti invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, avuto riguardo alle norme interposte indicate (art. 1, comma 596, della legge n. 160 del 2009; art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore regionale, a fronte della mancata approvazione del decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, non ancora avvenuta a distanza di quasi otto anni, si sarebbe visto \u0026#171;costretto ad individuare un mero parametro di riferimento \u0026#8211; per la liquidazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni altro emolumento spettante agli organi amministrativi delle societ\u0026#224; pubbliche sottoposte a vigilanza e/o controllo della Regione \u0026#8211; in un provvedimento comunque statale quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione deduce di essersi determinata a tanto perch\u0026#233; non sembravano ricorrere i presupposti per l\u0026#8217;applicazione alle societ\u0026#224; partecipate regionali del decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 (Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle societ\u0026#224; controllate dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, ai sensi dell\u0026#8217;ex articolo 23-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) \u0026#8211; cui fa espresso richiamo il comma 7 dell\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016 \u0026#8211; che, al comma 1 dell\u0026#8217;art. 1, stabilisce che \u0026#171;[l]e disposizioni del presente decreto si applicano alle societ\u0026#224; non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;art. 71, comma 1, la Regione espone che scopo della norma, nel prevedere il conguaglio dovuto dalle imprese accreditate con il SSN attraverso prestazioni sanitarie extrabudget\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#232; quello di ridurre la mole del contenzioso tra aziende sanitarie, soccombenti nella maggior parte dei casi, e imprese accreditate durante la contemporanea vigenza della normativa statale (art. 4, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante \u0026#171;Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77) e di quella regionale (art. 5, comma 15, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020), consentendo alle strutture erogatrici di continuare a rendere, senza soluzione di continuit\u0026#224; nel settennio indicato, prestazioni sanitarie, cos\u0026#236; sopperendo alle necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;utenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzione, anche ove gi\u0026#224; erogata, non avrebbe determinato alcun aggravio di spesa dal momento che il maggior costo sostenuto nel 2020 sarebbe stato assorbito nel settennio per venire incontro ai bisogni degli utenti relativi ad una pi\u0026#249; ampia assistenza sanitaria, e coperto con il fondo contenzioso di ciascuna azienda. Non sussisterebbe, dunque, alcuna violazione degli artt. 81 e 117, primo comma, Cost. n\u0026#233; lesione dell\u0026#8217;ammontare globale delle prestazioni erogate o budget, trattandosi \u0026#171;di compensare, nel settennio, il valore globale che risulterebbe compatibile con quello indicato negli accordi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 71 citato, in conclusione, per la difesa della Regione Siciliana risponderebbe ad una precisa scelta del legislatore regionale, quella di contenere i costi del contenzioso derivato dalle strutture private per il recupero delle somme dovute ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 15, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.3.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;art. 83, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, espone la resistente, si tratterebbe di un intervento finanziario, attuato in materia di patrocinio legale ed oneri connessi, destinato a raccordarsi con la norma regionale vigente, di cui costituirebbe mera specificazione e alla quale provvederebbe a fornire copertura finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel quadro normativo di riferimento, costituito dall\u0026#8217;art. 39 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull\u0026#8217;organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell\u0026#8217;Amministrazione regionale), e dall\u0026#8217;art. 24 (rubricato \u0026#171;Patrocinio legale\u0026#187;) della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 30 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), interpretativa della precedente e dettata su soggetti e termini applicativi del beneficio, quella impugnata varrebbe, allo stato, ad integrare la copertura di due processi civili per una spesa presunta di euro 268.000,00, e non violerebbe l\u0026#8217;art. 81 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.4.\u0026#8211; Con specifico riguardo all\u0026#8217;impugnazione degli artt. 71, comma 3, e 138 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, la Regione resistente non ha svolto difese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Con memoria depositata il 3 settembre 2024, la predetta Regione si \u0026#232; riportata alle precedenti difese ed ha insistito per la parziale cessazione della materia del contendere in riferimento al quarto motivo di ricorso, segnalando che con l\u0026#8217;art. 32, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge della Regione Siciliana 12 agosto 2024, n. 25 (Interventi finanziari urgenti), la disposizione impugnata, l\u0026#8217;art. 83, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, \u0026#232; stata integrata in coerenza con le censure articolate dal ricorrente, stabilendo la sostituzione del comma 2, citato, con il seguente: \u0026#171;([p]er far fronte agli oneri di cui al presente comma \u0026#232; autorizzata, per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2024, la spesa di 262.640,00 euro, cui si provvede mediante incremento di pari importo a valere sulla disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 4, Capitolo 242533\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore regionale si sarebbe in tal modo premurato di indicare l\u0026#8217;onere economico connesso alla nuova spesa, cos\u0026#236; da consentire la verifica di congruit\u0026#224; della copertura, in adesione alla previsione di cui all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Alla pubblica udienza del 24 settembre 2024, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato e la difesa della Regione hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale, ai fini della parziale cessazione della materia del contendere, ha depositato nota dell\u0026#8217;Assessorato regionale dell\u0026#8217;energia e dei servizi di pubblica utilit\u0026#224; relativa alla mancata concreta applicazione dell\u0026#8217;art. 83, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 83, comma 2), della legge regionale impugnata nelle more dell\u0026#8217;adozione della legge reg. Siciliana n. 25 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi ad oggetto alcune disposizioni della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, distintamente indicate nel prosieguo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure del ricorrente si incentrano sulla ritenuta violazione del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni, in riferimento, in particolare, all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera\u003cem\u003e l\u003c/em\u003e), e terzo, Cost., evocato sotto vari profili con riguardo alle diverse disposizioni regionali oggetto di impugnazione, nonch\u0026#233; sul denunciato \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eall\u0026#8217;art. 81 Cost., in materia di copertura delle leggi di spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La prima questione ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 49 della richiamata legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, che, al fine di \u0026#171;fronteggiare i maggiori costi derivanti dall\u0026#8217;esercizio delle funzioni rese\u0026#187;, stabilisce un adeguamento delle tariffe per le prestazioni poste in essere dalle strutture adibite alla riabilitazione di alcune categorie di soggetti fragili (comma 1) e per quelle rese dai centri dialisi (comma 2). Gli aumenti sono previsti, rispettivamente, nella misura del 7 e del 2 per cento, in entrambi i casi \u0026#171;a valere sui fondi del servizio sanitario regionale\u0026#187;. Le modalit\u0026#224; attuative vengono demandate ad un decreto interassessoriale dell\u0026#8217;assessore regionale per la salute e dell\u0026#8217;assessore regionale per l\u0026#8217;economia (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente deduce la violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., \u0026#171;in materia di copertura di leggi di spesa e coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;. Le censure muovono dalla considerazione del piano operativo e della relativa cornice economico-finanziaria che assistono l\u0026#8217;attuale situazione di rientro della Regione Siciliana dai disavanzi della spesa sanitaria. Si rileva nel ricorso che detta Regione, in quanto tuttora sottoposta al piano di rientro, \u0026#171;non pu\u0026#242; erogare livelli ulteriori di assistenza rispetto a quelli previsti dalla normativa statale\u0026#187;, a norma dell\u0026#8217;art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009. Si richiama, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, che prevede la remunerazione delle prestazioni, rese dalle strutture private accreditate, secondo il sistema delle tariffe massime, predefinite con provvedimento statale (adottato d\u0026#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) e calcolate sulla base dei costi standard di produzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel quadro cos\u0026#236; richiamato, il ricorrente si duole della determinazione delle percentuali di aumento delle tariffe, di cui all\u0026#8217;impugnata disposizione regionale, denunciando la mancanza di elementi informativi (con riguardo ai criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione degli adeguamenti e alle relative \u0026#8220;fonti-dati\u0026#8221;) sufficienti a valutarne la correttezza sulla base dell\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992. Si richiamano, in particolare, le modalit\u0026#224; di calcolo delle tariffe indicate dai commi 3 e 5 di quest\u0026#8217;ultima disposizione, riconoscendo la possibilit\u0026#224; che, in base a dette norme, le regioni stabiliscano \u0026#171;variazioni tariffarie\u0026#187; purch\u0026#233; nel rispetto della \u0026#171;surrichiamata normativa specifica in materia tariffaria\u0026#187; e ferma restando \u0026#171;la garanzia dell\u0026#8217;equilibrio economico finanziario dello stesso S.S.R.\u0026#187;, vieppi\u0026#249; per le regioni, come quella Siciliana, che devono sottostare al piano di rientro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; In via generale, deve ribadirsi che, come questa Corte ha ripetutamente sottolineato con riferimento alla spesa sanitaria, le regioni \u0026#171;sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l\u0026#8217;esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza e quella di garantire una pi\u0026#249; efficiente ed efficace spesa pubblica, anch\u0026#8217;essa funzionale al perseguimento dell\u0026#8217;interesse pubblico del settore\u0026#187; (sentenza n. 76 del 2023, punto 6.1.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, assumono rilevanza i vincoli che discendono, per la regione che li abbia sottoscritti, dai piani di rientro dal deficit di bilancio in materia sanitaria (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 20 del 2023). Essi sono funzionali al mantenimento della spesa pubblica entro confini certi e predeterminati e, al tempo stesso, consentono comunque l\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza in favore degli utenti del servizio sanitario. La disciplina dei piani di rientro va, in definitiva, ricondotta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a \u0026#171;un duplice ambito di potest\u0026#224; legislativa concorrente, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 278 del 2014)\u0026#187; (sentenza n. 20 del 2023). Le previsioni dell\u0026#8217;art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, che riguardano la disciplina dei piani di rientro, sono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, per effetto del quale \u0026#171;la regione \u0026#232; quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro (sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014)\u0026#187; (ancora, sentenza n. 20 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Venendo pi\u0026#249; specificamente alle odierne censure, \u0026#232; noto che la Regione Siciliana \u0026#232; attualmente sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario: di conseguenza, come pi\u0026#249; volte affermato da questa Corte, \u0026#171;nel suo bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali\u0026#187; (da ultimo, sentenza n. 1 del 2024). Gli unici esborsi consentiti alla Regione sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro (sentenza n. 172 del 2018). Non sono certamente tali quelli che derivano dall\u0026#8217;adozione, da parte della regione, di tariffe sanitarie superiori a quelle di riferimento, come definite a livello nazionale secondo le procedure previste dall\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, ci\u0026#242; che \u0026#232; proprio quanto deriva dalle disposizioni regionali contestate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.3.\u0026#8211; In proposito, la difesa regionale, senza smentire che le variazioni in aumento siano andate oltre i limiti derivanti dai valori nazionali di riferimento, ha dedotto che l\u0026#8217;incremento delle tariffe troverebbe copertura nel piano di rientro, cos\u0026#236; dovendosi considerare superato il divieto di aggravamento delle spese di cui alla norma interposta evocata dal ricorrente (l\u0026#8217;art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, tuttavia, di un dato di fatto meramente allegato dalla Regione e rimasto privo di dimostrazione. La difesa erariale, anzi, lo ha specificamente contestato in pubblica udienza, sostenendo che nessuna previsione del piano di rientro ha contemplato la possibilit\u0026#224;, per la Regione Siciliana, di aumentare le tariffe per le prestazioni assistenziali indicate dall\u0026#8217;art. 49 della legge regionale in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve quindi concludersi che la Regione \u0026#232; venuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci del proprio bilancio relative alla spesa sanitaria, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alle norme interposte richiamate nel ricorso, con assorbimento delle altre censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il ricorrente ha poi impugnato l\u0026#8217;art. 57, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. in relazione agli artt. 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019 e 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016, questi ultimi evocati quali \u0026#171;norme interposte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione denunciata stabilisce che, nelle more dell\u0026#8217;adozione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, chiamato a fissare i compensi massimi degli amministratori e dei dipendenti delle societ\u0026#224; controllate, si applicano le disposizioni di cui al d.P.C.m. n. 143 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che in tal modo, oltre a non essere chiarito l\u0026#8217;ambito soggettivo di applicazione della norma, si otterrebbe l\u0026#8217;effetto di estendere l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del menzionato regolamento governativo agli organi amministrativi delle societ\u0026#224; pubbliche sottoposte a vigilanza e/o controllo della Regione, in contrasto con la norma interposta evocata, l\u0026#8217;art. 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019, che espressamente esclude dette societ\u0026#224; dall\u0026#8217;ambito di applicazione della disciplina regolamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche il relativo regime transitorio sarebbe in contrasto con quello dettato dal legislatore statale con l\u0026#8217;art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016, che \u0026#8211; nel fissare la disciplina da applicare per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei dipendenti delle societ\u0026#224; partecipate, nelle more dell\u0026#8217;adozione del decreto di cui al precedente comma 6 \u0026#8211; richiama l\u0026#8217;art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, e il d.m. n. 166 del 2013.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa regionale pone l\u0026#8217;accento sulla mancata adozione, da parte dello Stato, del decreto ministeriale previsto dall\u0026#8217;art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016 e afferma che, di conseguenza, il legislatore siciliano si sarebbe trovato \u0026#171;costretto\u0026#187; ad individuare, quale \u0026#171;mero parametro di riferimento\u0026#187; per la liquidazione dei compensi in questione, le previsioni del d.P.C.m. n. 143 del 2022 il quale costituisce \u0026#171;un provvedimento comunque statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale iniziativa risponderebbe a canoni di legittimit\u0026#224; anche perch\u0026#233;, secondo la Regione, non sussisterebbero i presupposti per l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224;, alle societ\u0026#224; da essa partecipate, del d.m. n. 166 del 2013 (pur richiamato dall\u0026#8217;art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016), in ragione di quanto prevede l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della stessa fonte ministeriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Preliminarmente, occorre chiarire che la disposizione impugnata, nel menzionare gli \u0026#171;enti di cui al comma 2 del citato articolo 11\u0026#187; del d.lgs. n. 175 del 2016, non pu\u0026#242; che riferirsi alle societ\u0026#224; sottoposte a controllo pubblico, atteso che l\u0026#8217;art. 11, comma 2, in essa richiamato (il quale stabilisce che \u0026#171;L\u0026#8217;organo amministrativo delle societ\u0026#224; a controllo pubblico \u0026#232; costituito, di norma, da un amministratore unico\u0026#187;) riguarda proprio dette societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; Entrando nel merito delle censure, va ribadito che, con riferimento alla disciplina delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica, come questa Corte ha chiarito, gli aspetti inerenti ai \u0026#171;compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti, [al]la puntuale regolamentazione del conferimento e della pubblicit\u0026#224; degli incarichi di consulenza, di collaborazione e degli incarichi professionali, [e al]le previsioni sul pagamento dei relativi compensi, attengono alla materia dell\u0026#8217;\u0026#8220;ordinamento civile\u0026#8221;, di competenza esclusiva del legislatore statale\u0026#187; (sentenza n. 191 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale quadro, sono da ricondurre alla predetta competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 153 del 2022) anche le previsioni, destinate ad applicarsi a regime, di cui all\u0026#8217;art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, le quali demandano al Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze l\u0026#8217;adozione di un decreto contenente \u0026#171;indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce\u0026#187; per la classificazione delle societ\u0026#224; a controllo pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur nell\u0026#8217;oggettivo intreccio con profili che coinvolgono la materia del coordinamento della finanza pubblica, questa Corte, nella prospettiva di un sindacato da condurre caso per caso in ragione dell\u0026#8217;oggetto della disposizione sottoposta a scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale, ha infatti ritenuto prevalente la materia dell\u0026#8217;ordinamento civile tutte le volte in cui la disciplina oggetto di esame, come accade per quella afferente ai predetti compensi, sia volta a regolare \u0026#171;aspetti eminentemente privatistici, connessi al rapporto negoziale che si instaura tra le societ\u0026#224; a controllo pubblico e un\u0026#8217;ampia platea di soggetti\u0026#187;, dovendosi far fronte all\u0026#8217;esigenza di apprestare una disciplina uniforme a livello nazionale (sentenza n. 191 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.3.\u0026#8211; Tanto premesso, nello scrutinio della disposizione siciliana impugnata, che richiama le previsioni del d.P.C.m. n. 143 del 2022 quanto alla fissazione dei compensi per gli amministratori e i dipendenti delle societ\u0026#224; partecipate, occorre riferirsi alla previsione statale, evocata nel ricorso, sulla base della quale esso \u0026#232; stato emanato. Si tratta dell\u0026#8217;art. 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019, che ai fini della determinazione dei compensi e dei gettoni di presenza per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo \u0026#171;degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le societ\u0026#224;\u0026#187;, rimanda, per l\u0026#8217;appunto, a un \u0026#171;decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;. La disposizione si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni che concorrono a determinare la cosiddetta finanza pubblica allargata (individuabili attraverso il richiamo al comma 590, che a sua volta rinvia agli enti e agli organismi \u0026#171;di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorit\u0026#224; indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale\u0026#187;), con la significativa eccezione delle \u0026#171;societ\u0026#224;\u0026#187;. Di conseguenza, in forza di detta espressa esclusione, agli organismi costituiti in forma societaria, per i quali l\u0026#8217;elargizione dei compensi grava sulla finanza pubblica, non possono applicarsi le previsioni del d.P.C.m. n. 143 del 2022, che \u0026#232; stato emanato proprio in attuazione di quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019. Del resto, e coerentemente, quel d.P.C.m. esclude dal proprio ambito di applicazione, tra gli altri, proprio \u0026#171;le societ\u0026#224; di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175\u0026#187; (art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.4.\u0026#8211; N\u0026#233; assume rilievo, sotto diverso (ma collegato) profilo, il fatto che il comma 602 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 abbia escluso, per le regioni, l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; \u0026#8211; tra le altre \u0026#8211; della disposizione di cui al comma 596 (che \u0026#232; inserito in \u0026#171;un corpo normativo unitario e omogeneo diretto alle sole amministrazioni non territoriali\u0026#187;: sentenza n. 70 del 2021). Infatti, una volta che il legislatore regionale ha nondimeno ritenuto di prendere a parametro la disciplina dettata dal d.P.C.m. n. 143 del 2022, avrebbe dovuto pur sempre rispettare l\u0026#8217;ambito di applicazione che la legge dello Stato riserva a tale fonte secondaria, e, quindi, non avrebbe potuto estenderla alle \u0026#171;societ\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; fuor di dubbio che il predetto comma 596, nella parte in cui esclude espressamente l\u0026#8217;applicazione per le societ\u0026#224; del d.P.C.m. chiamato a regolare i predetti compensi, attiene prevalentemente alla materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, delineando un limite, valido sia a regime, sia nel periodo transitorio, concernente la disciplina di tale specifico aspetto riferito al rapporto negoziale tra le medesime societ\u0026#224; e i soggetti che le amministrano. In altri temini, viene qui in rilievo non gi\u0026#224; la regola transitoria posta dall\u0026#8217;art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016 (come, peraltro, ritenuto dallo stesso ricorrente nella seconda parte del motivo di impugnazione in esame), bens\u0026#236; la diversa previsione di legge che, nel regolare un aspetto privatistico del rapporto di lavoro, esclude che alle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica possa essere applicato il d.P.C.m. n. 143 del 2022, valido per gli altri soggetti pubblici. Corretta \u0026#232;, pertanto, l\u0026#8217;impostazione del ricorso nella parte in cui censura la violazione, ad opera della disposizione in esame, della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.5.\u0026#8211; N\u0026#233; potrebbe qui farsi valere la clausola di salvaguardia di cui all\u0026#8217;art. 23 del d.lgs. n. 175 del 2016 (e nemmeno quella, analoga, di cui all\u0026#8217;art. 24-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 95 del 2012, come convertito) la quale, come questa Corte ha di recente puntualizzato, pure pu\u0026#242; condurre \u0026#8211; all\u0026#8217;esito di un giudizio di compatibilit\u0026#224; con gli statuti e le relative norme di attuazione, da condurre caso per caso \u0026#8211; a concludere nel senso della non applicabilit\u0026#224;, \u0026#171;nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;, delle disposizioni contenute nel testo unico stesso (sentenza n. 153 del 2022). Infatti, come precisato, il vincolo che, nel caso di specie, la Regione Siciliana ha infranto discende non dalle previsioni del testo unico sulle societ\u0026#224; partecipate, che sono assistite da quella clausola di salvaguardia, ma dall\u0026#8217;art. 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019, che esclude l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del d.P.C.m. n. 143 del 2022 ai fini della determinazione dei compensi \u003cem\u003ede \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha costantemente affermato che, con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, le regole fissate dalla legge statale in materia \u0026#171;costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull\u0026#8217;esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l\u0026#8217;uniformit\u0026#224; nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale\u0026#187; (da ultimo, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 84 del 2023 e n. 154 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che l\u0026#8217;art. 57, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024 ha violato il riparto delle competenze legislative, per aver esteso alle societ\u0026#224; pubbliche una disciplina regolamentare (quella dettata dal d.P.C.m. n. 143 del 2022) che la legge dello Stato, unica competente in materia, ha invece espressamente escluso. Va pertanto dichiarata la sua illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; poi impugnato l\u0026#8217;art. 71, commi 1 e 3, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024 per violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992 e all\u0026#8217;art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il comma 1 dell\u0026#8217;art. 71 interviene a prorogare una disciplina che, inizialmente, era stata dettata per il solo periodo interessato dall\u0026#8217;emergenza da COVID-19, stabilendo che la restituzione dell\u0026#8217;acconto sul budget per l\u0026#8217;anno 2020 \u0026#8211; riconosciuto in favore di alcune strutture sanitarie specialistiche accreditate a titolo di \u0026#171;indennit\u0026#224; di funzione\u0026#187; e oggetto di conguaglio mediante prestazioni rese extrabudget, secondo quanto era stato previsto dall\u0026#8217;art. 5, comma 15, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020 \u0026#8211; possa estendersi per il settennio 2020-2026, oltre dunque il triennio 2020-2022 (indicato dalla precedente disposizione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente lamenta che l\u0026#8217;estensione temporale di tale disciplina, ormai sganciata dal contesto emergenziale della pandemia (durante il quale erano state adottate analoghe misure nazionali: \u0026#232; qui citato l\u0026#8217;art. 4, commi 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito), determinerebbe \u0026#171;una surrettizia remunerazione \u0026#8220;pubblica\u0026#8221; di prestazioni extrabudget\u0026#187;, non consentita dall\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne deriverebbe un\u0026#8217;inappropriata utilizzazione di risorse, altrimenti non riconoscibili, a carico del SSN, in contrasto anche con il piano di rientro dal disavanzo sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi sottolinea nel ricorso il carattere vincolante del predetto piano per la Regione Siciliana, che non pu\u0026#242; erogare livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale. Le disposizioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario, contenenti i vincoli che esprimono i principi di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa statale, sarebbero volte a preservare l\u0026#8217;equilibrio economico sanitario regionale, non potendosi ritenere ammissibile, pena altrimenti la violazione dell\u0026#8217;art. 81 Cost., un incremento dei costi non quantificato come quello generato dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il comma 3 dell\u0026#8217;art. 71 della legge regionale impugnata stabilisce quanto segue: \u0026#171;[a]l fine di sostenere il mantenimento degli standard strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa e garantire la compiuta erogazione dei relativi LEA, le Aziende sanitarie provinciali provvedono a riconoscere annualmente alle strutture RSA accreditate la parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura, in proporzione ai posti letto accreditati, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e nell\u0026#8217;ambito del \u003cem\u003ebudget\u003c/em\u003e assegnato in sede di contrattualizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente denuncia il contrasto di questa disposizione con gli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992. La norma interposta evocata non consentirebbe la remunerazione di singoli fattori produttivi, e dei relativi costi, delle strutture accreditate con il SSR (nel caso di specie, come recita la norma, si tratta della \u0026#171;parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura, in proporzione ai posti letto accreditati\u0026#187;), ma stabilirebbe la remunerazione delle prestazioni erogate secondo l\u0026#8217;ammontare globale predefinito, o budget, indicato negli accordi contrattuali di cui all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della medesima fonte nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine alle questioni promosse in riferimento all\u0026#8217;art. 71 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, la Regione resistente ha svolto difese unicamente con riguardo a quella avente ad oggetto il comma 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, la Regione ha osservato che l\u0026#8217;estensione temporale del meccanismo di conguaglio con prestazioni extrabudget, di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 15, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, varrebbe a contenere i costi del contenzioso instaurato dalle strutture accreditate nei confronti delle aziende sanitarie per il pagamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzione, quale prevista dalla norma regionale del 2020. Ci\u0026#242;, peraltro, non comporterebbe alcun incremento di spesa, in quanto i relativi costi sarebbero coperti con il \u0026#171;fondo contenzioso\u0026#187; di ciascuna azienda, e sarebbe anzi funzionale al soddisfacimento di una pi\u0026#249; ampia assistenza sanitaria per gli utenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Con riguardo alla questione concernente il comma 1 dell\u0026#8217;art. 71 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, occorre preliminarmente osservare che tale disposizione estende temporalmente l\u0026#8217;applicazione del meccanismo di conguaglio stabilito, in precedenza, dall\u0026#8217;art. 5, comma 15, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020. In base a tale meccanismo, che interveniva in materia di prestazioni rese dalle strutture accreditate con il SSR, si consentiva a queste ultime di restituire l\u0026#8217;anticipazione loro riconosciuta per l\u0026#8217;anno 2020 (a titolo di \u0026#171;indennit\u0026#224; di funzione\u0026#187; per il periodo della pandemia) mediante gli importi maturati come extrabudget, non liquidabile, nelle annualit\u0026#224; successive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto all\u0026#8217;originaria durata triennale, tale meccanismo \u0026#232; stato esteso, dalla disposizione impugnata, al settennio 2020-2026. Viene, infatti, stabilito che la restituzione in favore del SSR di quanto ricevuto dalle strutture accreditate a titolo di anticipazione avvenga \u0026#171;esclusivamente mediante prestazioni extra-budget non liquidabili, in riferimento ad ogni singola annualit\u0026#224; del detto settennio, con copertura, stante la natura transattiva della presente norma, nel fondo rischi per contenzioso di ciascuna Azienda, ove le somme non siano gi\u0026#224; state erogate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl previgente art. 5, comma 15, della citata legge regionale n. 9 del 2020 \u0026#8211; al fine di garantire alle strutture accreditate un regolare flusso di cassa, destinato a finanziare le attivit\u0026#224; assistenziali con onere a carico del SSR e ad assolvere agli oneri di gestione funzionali alla continuit\u0026#224; del servizio \u0026#8211; prevedeva, a sua volta, che le strutture private accreditate, \u0026#171;per le mensilit\u0026#224; oggetto della emergenza Covid-19\u0026#187;, venissero \u0026#171;remunerate a partire dalla mensilit\u0026#224; di marzo 2020, a titolo di \u0026#8220;indennit\u0026#224; di funzione\u0026#8221;\u0026#187; secondo un importo \u0026#171;pari ad un dodicesimo del budget\u003cem\u003e \u003c/em\u003eassegnato per il 2019\u0026#187; che, considerato \u0026#171;in acconto\u0026#187; su quello \u0026#171;assegnato o assegnando per il 2020\u0026#187;, poteva essere oggetto di conguaglio con gli importi maturati \u0026#171;come \u003cem\u003eextra-budget\u003c/em\u003e non liquidabile nel triennio 2020-2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi trattava per\u0026#242; di una norma che, entrata in vigore nel 2020 e, quindi, nel periodo dell\u0026#8217;emergenza pandemica appena iniziata, si manteneva sulla scia di analoghe misure nazionali (art. 4, commi 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito), che attribuivano alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano il potere di riconoscere alle strutture accreditate, destinatarie di apposito budget per l\u0026#8217;anno 2020 e che avessero sospeso le attivit\u0026#224; ordinarie, \u0026#171;un contributo \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e legato all\u0026#8217;emergenza in corso [\u0026#8230;] a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; Tanto premesso, la questione avente ad oggetto il comma 1 dell\u0026#8217;art. 71 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024 \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;estensione, operata dalla disposizione impugnata, del termine di restituzione dell\u0026#8217;anticipazione maturata nel 2020 oltre i limiti temporali della legislazione d\u0026#8217;emergenza non rinviene pi\u0026#249; giustificazione nella necessit\u0026#224; di arginare gli effetti del fenomeno pandemico rispetto alla gestione del SSR e comporta anzi, come denuncia il ricorrente, un inappropriato utilizzo di risorse sanitarie regionali \u0026#171;a copertura di prestazioni sanitarie delle strutture accreditate altrimenti non riconoscibili a carico del S.S.R.\u0026#187; perch\u0026#233; destinato ad operare al di fuori del sistema del budget.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 \u0026#171;[l]e strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all\u0026#8217;articolo 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attivit\u0026#224; svolte nell\u0026#8217;ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento\u0026#187;, dove \u0026#8220;l\u0026#8217;ammontare predefinito\u0026#8221;, o budget, esaurisce la misura della prestazione erogabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ricordato da questa Corte, in tema di prestazioni extrabudget, l\u0026#8217;osservanza del tetto di spesa sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile nei confronti dei soggetti operanti nel sistema, che costituisce la misura delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale pu\u0026#242; erogare e che pu\u0026#242; permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, nell\u0026#8217;obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica e di raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario (sentenza n. 76 del 2023, punto 6.1.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, anche Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 5 aprile 2024, n. 9100, che richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 13 settembre 2021, n. 6264; e, pi\u0026#249; recentemente, in termini, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 18 aprile 2023, n. 3876).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, il censurato meccanismo della legge siciliana, nel combinarsi della previgente disciplina regionale e di quella successiva impugnata, realizza una impropria \u0026#8220;dilatazione\u0026#8221; dei tempi di restituzione dell\u0026#8217;anticipazione maturata dalle strutture accreditate nel 2020, secondo una logica, gi\u0026#224; censurata da questa Corte in altra recente occasione, improntata all\u0026#8217;ampliamento della capacit\u0026#224; di spesa della Regione Siciliana \u0026#171;la quale, anzich\u0026#233; recuperare il disavanzo precedente, pu\u0026#242; cos\u0026#236; effettuare nuove spese prive di idonea copertura, provocando un peggioramento del gi\u0026#224; precario equilibrio finanziario, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri ai fini del ripristino del turbato equilibrio\u0026#187; (sentenza n. 120 del 2024, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa quindi condivisa l\u0026#8217;ulteriore censura del ricorrente incentrata sulla vincolativit\u0026#224; dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, la quale, come sopra gi\u0026#224; rimarcato, costituisce \u0026#171;espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, poich\u0026#233; esso \u0026#232; adottato per la prosecuzione del piano di rientro (sentenza n. 130 del 2020)\u0026#187; (sentenza n. 155 del 2023, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; pi\u0026#249; recentemente, tra le altre, sentenza n. 1 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon spostano i termini della questione le difese della Regione resistente, che fanno leva sugli obiettivi \u0026#8211; in tesi perseguiti dalla disposizione impugnata \u0026#8211; di ampliamento delle prestazioni sanitarie e di composizione transattiva dei contenziosi insorti con le strutture accreditate. L\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale che affligge la disposizione denunciata attiene, infatti, non al risultato finale che essa persegue, ma ai mezzi impiegati, che si traducono, come detto, nel riconoscimento di prestazioni rese al di fuori del sistema del budget di spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.3.\u0026#8211; Per quanto precede, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del comma 1 dell\u0026#8217;art. 71 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024 sono fondate per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., restando assorbito l\u0026#8217;ulteriore profilo di censura, attinente alla copertura di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa in riferimento al comma 3 dell\u0026#8217;art. 71 non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome dianzi precisato, la disposizione impugnata prevede che le aziende sanitarie provinciali riconoscano annualmente, in favore delle strutture RSA accreditate, la parte fissa delle spese per il personale dipendente \u0026#171;senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e nell\u0026#8217;ambito del budget assegnato in sede di contrattualizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;espressa previsione dell\u0026#8217;osservanza del sistema del budget di spesa, quanto al costo del fattore produttivo ivi contemplato (\u0026#171;nell\u0026#8217;ambito del budget assegnato in sede di contrattualizzazione\u0026#187;), insieme alla garanzia dell\u0026#8217;invarianza finanziaria (\u0026#171;senza ulteriori oneri per la finanza pubblica\u0026#187;), sottraggono fondatezza al formulato rilievo di violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e, al contempo, al denunciato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 81 Cost., in quanto si esclude la possibilit\u0026#224; di spese ulteriori rispetto a quelle gi\u0026#224; programmate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; poi impugnato l\u0026#8217;art. 83, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024 che, per le spese legali \u0026#171;derivanti da procedimenti correlati alle funzioni [\u0026#8230;] di commissari straordinari e commissari liquidatori degli ATO\u0026#187; (come si legge nel ricorso), non prevede la quantificazione degli oneri assunti dalla Regione in favore dei propri dipendenti, non consentendo cos\u0026#236; di verificare la congruit\u0026#224; della copertura finanziaria mediante le risorse disponibili indicate nella voce menzionata di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente lamenta la violazione del vincolo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA propria difesa, la Regione resistente osserva che la previsione impugnata costituirebbe una mera specificazione di altra norma regionale ancora vigente. Viene richiamata la legge reg. Siciliana n. 145 del 1980 che, all\u0026#8217;art. 39, riconosce ai dipendenti regionali l\u0026#8217;assistenza legale mediante rimborso delle spese sostenute e, inoltre, la successiva legge regionale n. 30 del 2000 che, in via interpretativa, ha fissato l\u0026#8217;ambito di applicabilit\u0026#224; della precedente previsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Successivamente all\u0026#8217;instaurazione del presente giudizio, \u0026#232; stata approvata la legge reg. Siciliana n. 25 del 2024. Lo \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e ha integrato la disposizione denunciata, in coerenza con le censure articolate nel ricorso, con la seguente previsione: \u0026#171;[p]er far fronte agli oneri di cui al presente comma \u0026#232; autorizzata, per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2024, la spesa di 262.640,00 euro, cui si provvede mediante incremento di pari importo a valere sulla disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 4, Capitolo 242533\u0026#187; (art. 32, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussistono le condizioni che consentono di ritenere, per costante giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 109 del 2024, n. 223 e n. 80 del 2023, n. 222 e n. 92 del 2022), la piena soddisfazione delle ragioni fatte valere nel ricorso. Nonostante la disposizione censurata sia rimasta in vigore per oltre sei mesi, deve escludersi che essa abbia prodotto gli effetti lesivi paventati in ricorso, alla luce della dichiarazione dell\u0026#8217;organo regionale competente per materia, non contestata da controparte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la nota dell\u0026#8217;11 settembre 2024, depositata alla pubblica udienza del 24 settembre 2024, infatti, l\u0026#8217;Assessorato regionale dell\u0026#8217;energia e dei servizi di pubblica utilit\u0026#224; ha attestato che \u0026#171;la norma originaria (l.r. n. 3/2024, art. 83, comma 2 lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) non ha avuto concreta applicazione, non essendo stati liquidati rimborsi spese ai soggetti e per le causali ivi indicate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 83, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Oggetto di censura, infine, \u0026#232; l\u0026#8217;art. 138 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, per violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 11 del d.l. n. 35 del 2019, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione denunciata stabilisce, al comma 1, che, \u0026#171;[a]l fine di garantire il funzionamento delle case della comunit\u0026#224; e degli ospedali di comunit\u0026#224;, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i limiti di spesa destinati al personale degli enti del servizio sanitario regionale sono arricchiti annualmente con un aumento del 15 per cento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri richiama, preliminarmente, il potenziamento dell\u0026#8217;assistenza sanitaria territoriale per gli anni 2025 e 2026, previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 244, della legge n. 213 del 2023, che ha autorizzato un incremento della spesa per il personale. In tale contesto, la norma siciliana avrebbe stabilito un \u0026#8220;arricchimento\u0026#8221; delle categorie normate al di fuori dei limiti percentuali e delle condizionalit\u0026#224; previste dalla legge statale, con contestuale ampliamento delle piante organiche del personale, in via autonoma rispetto a quanto stabilisce la normativa dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 11, comma 1, del d.l. n. 35 del 2019, come convertito. Osserva il ricorrente, in particolare, che quest\u0026#8217;ultima disposizione, concernente il contenimento degli aumenti del costo del personale, ne prevede un incremento annuo ulteriormente rivedibile al rialzo a determinate condizioni, non contemplate dalla disposizione della Regione Siciliana. In definitiva, il legislatore regionale, discostandosi dalle previsioni della norma statale interposta, avrebbe esorbitato dalle proprie competenze, per non aver rispettato i principi di programmazione e contenimento della spesa pubblica quanto ai costi del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn linea con l\u0026#8217;obiettivo del potenziamento dell\u0026#8217;assistenza territoriale \u0026#8211; la cui spesa, come fa notare il ricorrente, \u0026#232; stata incrementata, a livello nazionale, dall\u0026#8217;art. 1, comma 244, della legge n. 213 del 2023, rispetto agli importi gi\u0026#224; autorizzati dall\u0026#8217;art. 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021 \u0026#8211; l\u0026#8217;impugnato art. 138, al comma 1, prevede un aumento del 15 per cento dei limiti di spesa destinati al personale degli enti del Servizio sanitario regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl successivo comma 2, la disposizione censurata aggiunge che, \u0026#171;[p]er le finalit\u0026#224; di cui al comma 1, le piante organiche sono ampliate in conformit\u0026#224; alla direttiva attuativa, prot. Servizio 1/n. 24514, dell\u0026#8217;Assessorato regionale della salute - dipartimento per la pianificazione strategica e tenuto conto delle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 268, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni; articolo 4, comma 9-\u003cem\u003eseptiesdecies\u003c/em\u003e, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; articolo 13, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna complessiva lettura dei due commi, che arricchiscono la disposizione impugnata attraverso un sistema di richiami alla legge nazionale, consente di escludere che sia prevista una deroga ai criteri di programmazione statale sul contenimento della spesa riferita all\u0026#8217;aumento del costo del personale degli enti del Servizio sanitario regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra le norme richiamate, infatti, vi \u0026#232; il comma 9-\u003cem\u003eseptiesdecies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 4 (rubricato \u0026#171;Proroga di termini in materia di salute\u0026#187;) del d.l. n. 198 del 2022, come convertito. Quest\u0026#8217;ultima disposizione, dopo aver previsto che \u0026#171;[l]e disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 268, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non pi\u0026#249; in servizio\u0026#187;, richiama, espressamente, proprio il rispetto dei \u0026#171;limiti di spesa di cui all\u0026#8217;articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma interposta di cui si denuncia la violazione, in ragione dell\u0026#8217;indicato meccanismo di richiamo \u0026#8211; che vale a tenere ferme anche le modalit\u0026#224; di certificazione del parametro di spesa, derivante dai lavori del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all\u0026#8217;art. 12 dell\u0026#8217;Intesa 23 marzo 2005 (Intesa ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano \u0026#8211; non subisce, dunque, alcuna deroga da parte della disposizione siciliana impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Non \u0026#232;, pertanto, fondata la censura di illegittimit\u0026#224; costituzionale riferita alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La piena \u003cem\u003erelatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ealla normativa statale, quanto ai livelli di spesa massima che non sono valicati, determina, poi, la non fondatezza altres\u0026#236; della censura inerente alla violazione dell\u0026#8217;art. 81 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 49 della legge della Regione Siciliana 31 gennaio 2024, n. 3 (Disposizioni varie e finanziarie);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 57, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 71, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 71, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, promossa, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 138 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 dicembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241213131028.pdf","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Siciliana - Previsto riconoscimento, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall\u0027esercizio delle funzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, dalle comunit\u0026#224; terapeutiche assistite, dalle residenze sanitarie assistenziali e dai centri diurni per soggetti autistici, dell\u0027adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio Sanitario Regionale - Riconoscimento, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall\u0027esercizio delle funzioni rese dai centri dialisi, dell\u0027adeguamento tariffario delle relative prestazioni nella misura massima del 2 per cento a valere sui fondi del Servizio Sanitario Regionale - Determinazione delle modalit\u0026#224; attuative con decreto dell\u0027Assessore regionale per la salute e dell\u0027Assessore regionale per l\u0027economia - Denunciata disciplina che non definisce i criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione degli adeguamenti tariffari a valere sui fondi del Servizio Sanitario Regionale, n\u0026#233; le relative fonti dati utilizzate - Disposizioni regionali che rendono impossibile valutare la coerenza di tali adeguamenti tariffari con il programma operativo e la cornice finanziaria dello stesso - Contrasto con la normativa nazionale specifica in materia tariffaria, alla quale devono sottostare le Regioni, tra le quali la Sicilia soggetta al piano di rientro dal disavanzo sanitario.\nAmministrazione pubblica - Societ\u0026#224; a partecipazione pubblica - Organi amministrativi e di controllo delle societ\u0026#224; a controllo pubblico - Previsione che, nelle more dell\u0027adozione del decreto ministeriale di cui al c. 6 dell\u0027art. 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016, applica alle societ\u0026#224; a controllo pubblico le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 2022, in materia di compensi, di gettoni di presenza e di ogni altro emolumento spettante ai componenti dei suddetti organi - Denunciata disposizione in contrasto con la normativa statale interposta che esclude le societ\u0026#224; dall\u0026#8217;ambito di applicazione della suddetta disciplina regolamentare - Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile nella quale \u0026#232; ascrivibile la disciplina in tema di societ\u0026#224; partecipate dalla pubblica amministrazione.\nModifica della l. reg.le n. 9 del 2020 - Previsione che consente di operare un conguaglio dovuto dalle imprese accreditate con il Servizio Sanitario Regionale, restituendo l\u0026#8217;anticipazione accordata dalla medesima normativa, con prestazioni sanitarie dalle stesse rese extra budget, nell\u0026#8217;ambito del settennio 2020-2026, anzich\u0026#233; nel triennio 2020-2022 - Previsione che, a tal fine, le strutture specialistiche accreditate provvederanno alla restituzione dell\u0027anticipazione, senza ulteriori oneri per il fondo sanitario, in favore del Servizio Sanitario Regionale esclusivamente mediante prestazioni extra budget non liquidabili, in riferimento a ogni singola annualit\u0026#224; del detto settennio - Denunciata disposizione che, nell\u0026#8217;estendere temporalmente la disciplina dettata dalla precedente legge regionale, contrasta con gli obiettivi del Piano di rientro al quale la Regione \u0026#232; vincolata, generando un incremento di costi non quantificato e non compatibile con l\u0026#8217;equilibrio economico sanitario della Regione - Contrasto con il principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa - Lesione dei principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, come declinati dalla normativa statale interposta.\nSostenimento del mantenimento degli standard strutturali e funzionali normativamente previsti e garanzia della compiuta erogazione dei relativi livelli essenziali di assistenza (LEA) - Previsione che le Aziende sanitarie provinciali provvedono a riconoscere annualmente alle strutture RSA accreditate la parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura - Denunciato conflitto con la disciplina nazionale che non consente la remunerazione dei singoli fattori produttivi e dei relativi costi, delle suddette strutture accreditate con il Sistema Sanitario Regionale, bens\u0026#236; prescrive la loro remunerazione secondo l\u0026#8217;ammontare globale indicato negli accordi contrattuali previsti dalla normativa nazionale - Contrasto con il principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa.\nBilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Finanza regionale - Previsione che la Regione assicura che i dipendenti regionali non subiscano diminuzioni patrimoniali personali, anche per le spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni svolte nella qualit\u0026#224; di commissario straordinario e per qualunque altro onere eventualmente sostenuto o documentato - Previsione in base alla quale a tali oneri si provvede a valere sulle disponibilit\u0026#224; della Missione 9, programma 4, capitolo 242533 - Denunciata disciplina che, non quantificando gli oneri, non permette di verificare la congruit\u0026#224; della copertura finanziaria degli oneri individuata mediante le risorse disponibili in bilancio.\nPrevisione che, per garantire il funzionamento delle case della comunit\u0026#224; e degli ospedali di comunit\u0026#224;, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i limiti di spesa destinati al personale degli enti del Servizio Sanitario Regionale sono arricchiti annualmente con un aumento del 15 per cento - Denunciata disciplina che intervenendo autonomamente sulla normativa statale in materia di contenimento del costo del personale, risulta difforme rispetto ai criteri e alle condizioni definite dalla disciplina interposta e prescinde, inoltre, dalla verifica congiunta tra Stato e Regione, prevista dalla medesima normativa.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46596","titoletto":"Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Riconducibilità della relativa disciplina alla potestà legislativa concorrente nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Necessità, in generale, di assicurare i LEA e gli equilibri di bilancio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Siciliana che dispone l\u0027adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle strutture adibite alla riabilitazione di alcune categorie di soggetti fragili e per quelle rese dai centri dialisi, in contrasto con il piano di rientro sanitario). (Classif. 231008).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCon riferimento alla spesa sanitaria, le regioni sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch’essa funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico del settore. Al riguardo, assumono rilevanza i vincoli che discendono, per la regione che li abbia sottoscritti, dai piani di rientro dal deficit di bilancio in materia sanitaria, funzionali al mantenimento della spesa pubblica entro confini certi e predeterminati e, al tempo stesso, in grado di consentire comunque l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in favore degli utenti del servizio sanitario. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 76/2023 - mass. 45476; S. 20/2023 - mass. 45341\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina dei piani di rientro va ricondotta a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica; le previsioni dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, che riguardano la disciplina dei piani di rientro, sono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, per effetto del quale la regione è quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 20/2023 - mass. 45341\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa vincolatività dei piani di rientro dal disavanzo sanitario costituisce espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, poiché esso è adottato per la prosecuzione del piano di rientro. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 1/2024 - mass. 45902; S. 155/2022 - mass. 45009\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alle norme interposte richiamate nel ricorso, l’art. 49 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, che, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’esercizio delle funzioni rese, stabilisce un adeguamento delle tariffe per le prestazioni poste in essere dalle strutture adibite alla riabilitazione di alcune categorie di soggetti fragili e per quelle rese dai centri dialisi, nella misura del 7% e del 2%, in entrambi i casi a valere sui fondi del servizio sanitario regionale. Poiché la Regione Siciliana è attualmente sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, nel suo bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali, come quelle previste dalla disposizione impugnata dal Governo; gli unici esborsi consentiti sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 1/2024 - mass. 45902; S. 172/2018 - mass. 40163\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46597","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"31/01/2024","data_nir":"2024-01-31","numero":"3","articolo":"49","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46597","titoletto":"Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Disciplina dei compensi - Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Siciliana che dispone l\u0027applicazione, in via transitoria, del d.P.C.m. n. 143 del 2022). (Classif. 011009).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer le società a partecipazione pubblica, gli aspetti inerenti ai compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti, alla puntuale regolamentazione del conferimento e della pubblicità degli incarichi di consulenza, di collaborazione e degli incarichi professionali, e alle previsioni sul pagamento dei relativi compensi, attengono alla materia dell’“ordinamento civile”, di competenza esclusiva del legislatore statale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 191/2017 - mass. 41917\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePur nell’oggettivo intreccio con profili che coinvolgono la materia del coordinamento della finanza pubblica, va ritenuta prevalente la materia dell’ordinamento civile tutte le volte in cui la disciplina oggetto di esame, come accade per quella afferente ai compensi, sia volta a regolare aspetti eminentemente privatistici, connessi al rapporto negoziale che si instaura tra le società a controllo pubblico e un’ampia platea di soggetti, dovendosi far fronte all’esigenza di apprestare una disciplina uniforme a livello nazionale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 191/2017 - mass. 41917\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCon riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, le regole fissate dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle regioni a statuto speciale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 84/2023 - mass. 45464; S. 154/2019 - mass. 42417\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, l’art. 57, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, la quale stabilisce che, nelle more dell’adozione del d.m. chiamato a fissare i compensi massimi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate, si applicano le disposizioni di cui al d.P.C.m. n. 143 del 2022. La disposizione impugnata dal Governo – la quale, nel menzionare gli enti di cui al comma 2 del citato art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, non può che riferirsi alle società sottoposte a controllo pubblico –, contrasta con la competenza legislativa esclusiva statale e con le norme interposte evocate, di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016 e all’art. 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019, che esclude l’applicabilità di una disciplina regolamentare ai fini della determinazione dei compensi \u003cem\u003ede quibus\u003c/em\u003e). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 153/2022 - mass. 44847\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46598","numero_massima_precedente":"46596","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"31/01/2024","data_nir":"2024-01-31","numero":"3","articolo":"57","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46598","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Tetto di spesa - Effetti - Vincolo ineludibile per tutti i soggetti coinvolti - Misura per l\u0027acquisto e l\u0027erogazione di prestazioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Siciliana che prevedono l\u0027estensione della restituzione alle strutture sanitarie specialistiche accreditate dell\u0027acconto sul budget fino al 2026). (Classif. 036016).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn tema di prestazioni extrabudget, l’osservanza del tetto di spesa sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile nei confronti dei soggetti operanti nel sistema, che costituisce la misura delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, nell’obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica e di raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 76/2023 - mass. 45477\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 71, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, che proroga la disciplina dettata per il solo periodo interessato dall’emergenza da COVID-19 per il triennio 2020-2022, stabilendo che la restituzione dell’acconto sul budget riconosciuto in favore di alcune strutture sanitarie specialistiche accreditate a titolo di indennità di funzione e oggetto di conguaglio mediante prestazioni rese extrabudget possa estendersi per il settennio 2020-2026. L’estensione temporale prevista dalla disposizione impugnata del meccanismo di conguaglio ormai sganciato dal contesto emergenziale della pandemia non rinviene più giustificazione nella necessità di arginare gli effetti del fenomeno pandemico rispetto alla gestione del SSR e comporta anzi un inappropriato utilizzo di risorse sanitarie regionali a copertura di prestazioni sanitarie delle strutture accreditate altrimenti non riconoscibili a carico del SSR perché destinato ad operare al di fuori del sistema del budget). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 120/2024 - mass. 46316\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46599","numero_massima_precedente":"46597","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"31/01/2024","data_nir":"2024-01-31","numero":"3","articolo":"71","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46599","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Siciliana - Funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del PNRR - Conseguente aumento dei limiti di spesa destinati al personale degli enti del SSR del 15 per cento annuo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 231012).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 71, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, il quale, al fine di sostenere il mantenimento degli standard strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa e garantire la compiuta erogazione dei relativi LEA, dispone che le aziende sanitarie provinciali riconoscano annualmente, in favore delle strutture RSA accreditate, la parte fissa delle spese per il personale dipendente senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito del budget assegnato in sede di contrattualizzazione. L’espressa previsione dell’osservanza del sistema del budget di spesa, quanto al costo del fattore produttivo ivi contemplato, insieme alla garanzia dell’invarianza finanziaria, sottraggono fondatezza al formulato rilievo di violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e, al contempo, al denunciato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all’art. 81 Cost., in quanto si esclude la possibilità di spese ulteriori rispetto a quelle già programmate.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46600","numero_massima_precedente":"46598","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"31/01/2024","data_nir":"2024-01-31","numero":"3","articolo":"71","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"8","specificazione_articolo":"sexies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46600","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Siciliana - Strutture RSA accreditate - Mantenimento degli standard strutturali e funzionali normativamente previsti e garanzia della compiuta erogazione dei relativi livelli essenziali di assistenza (LEA) - Riconoscimento annuale, alle RSA indicate, da parte delle Aziende sanitarie provinciali, della parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura delle leggi di spesa e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231012).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11 del d.l. n. 35 del 2019, come conv., dell’art. 138 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, che, al fine di garantire il funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del PNRR, prevede che i limiti di spesa destinati al personale degli enti del SSR sono arricchiti annualmente con un aumento del 15%. La complessiva lettura dei due commi impugnati, che operano un sistema di richiami alla legge nazionale, consente di escludere che sia prevista una deroga ai criteri di programmazione statale sul contenimento della spesa riferita all’aumento del costo del personale degli enti del Servizio sanitario regionale. La norma interposta di cui si denuncia la violazione, non subisce, dunque, alcuna deroga da parte della disposizione siciliana impugnata. La piena \u003cem\u003erelatio\u003c/em\u003e alla normativa statale, quanto ai livelli di spesa massima che non sono valicati, determina, poi, la non fondatezza altresì della censura inerente alla violazione dell’art. 81 Cost.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46601","numero_massima_precedente":"46599","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"31/01/2024","data_nir":"2024-01-31","numero":"3","articolo":"138","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legge","data_legge":"30/04/2019","numero":"35","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/06/2019","numero":"60","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46601","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Norme della Regione Siciliana - Spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni di commissari straordinari e liquidatori degli ATO - Mancata quantificazione dei relativi oneri - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa - Ius superveniens satisfattivo, in assenza medio tempore dell\u0027applicazione della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere. (Classif. 036010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dell’art. 83, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024 che, per le spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni di commissari straordinari e commissari liquidatori degli ATO, non prevede la quantificazione degli oneri assunti dalla Regione in favore dei propri dipendenti. Successivamente all’instaurazione del presente giudizio, è stata approvata la legge reg. Siciliana n. 25 del 2024, che ha integrato la disposizione denunciata, in coerenza con le censure articolate nel ricorso, sussistendo le condizioni che consentono di ritenere la piena soddisfazione delle ragioni fatte valere nel ricorso. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 109/2024 - mass. 46222; S. 223/2023 - mass. 45930; S. 80/2023 - mass. 45483; S. 222/2022 - mass. 45096; S. 92/2022 - mass. 44876\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46600","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"31/01/2024","data_nir":"2024-01-31","numero":"3","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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