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S. e altri, con ordinanza del 7 ottobre 2024, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 7 ottobre 2024, la Corte di assise di Teramo ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630, primo comma, del codice penale \u0026#171;come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 59 del 21.3.1978, convertito con modificazioni nella legge n. 191 del 18 maggio 1978 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati)\u0026#187;, nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent\u0026#8217;anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; con gli artt. 11 e 117 Cost., questi ultimi in relazione all\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, la Corte rimettente ha censurato la medesima disposizione, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, nella parte in cui prevede la pena minima di venticinque anni, anzich\u0026#233; di dodici anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La rimettente riferisce di dover giudicare della responsabilit\u0026#224; penale di V. S., P. A. e M. O., imputati ai sensi degli artt. 61, numero 5), 110 e 630, primo comma, cod. pen., per avere, in concorso tra loro e in quattro distinte occasioni, in circostanze di tempo o di luogo tali da ostacolare la privata difesa, privato della libert\u0026#224; personale rispettivamente R. D.G., D. L., G. D.M., E. D.S. con violenze o minacce (in un caso, perpetrando altres\u0026#236; il delitto di lesioni personali di cui agli artt. 582, 585 e 576, numero 1, cod. pen.) e al fine di conseguire un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, secondo la prospettiva accusatoria gli imputati avrebbero previamente concordato con ciascuna delle persone offese un incontro di natura sessuale tramite una piattaforma telematica, pretendendo poi il pagamento di un corrispettivo (compreso tra i 100 e i 320 euro), che le vittime avrebbero ritenuto non dovuto, nella convinzione che gli incontri fossero di natura gratuita. In tre occasioni, gli imputati avrebbero costretto le persone offese a prelevare delle somme di denaro presso degli sportelli bancomat e a consegnarle; in una quarta occasione, la vittima sarebbe riuscita a sollecitare l\u0026#8217;intervento delle forze dell\u0026#8217;ordine presso l\u0026#8217;immobile nel quale si trovava ristretta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che i fatti, \u0026#171;ove confermati all\u0026#8217;esito del dibattimento, integrerebbero verosimilmente il reato \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 630 c.p. contestato dal P.M.\u0026#187;. Peraltro, il loro effettivo disvalore dovrebbe collocarsi nella fascia della minore gravit\u0026#224;, \u0026#171;alla luce dei parametri di commisurazione della pena di cui agli artt. 132 e 133 c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe tuttavia \u0026#171;problematic[o]\u0026#187; applicare la circostanza attenuante della lieve entit\u0026#224; del fatto, di cui all\u0026#8217;art. 311 cod. pen., \u0026#171;in considerazione della pluralit\u0026#224; e della ripetitivit\u0026#224; degli episodi delittuosi in atti ipotizzati, della partecipazione agli stessi di pi\u0026#249; imputati e, in generale, di tutte le circostanze dell\u0026#8217;azione, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;entit\u0026#224; del danno\u0026#187;, quest\u0026#8217;ultimo da considerarsi non solo nella sua dimensione patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, consistente nella lesione della libert\u0026#224; personale e dell\u0026#8217;autodeterminazione delle vittime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOnde consentire al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di commisurare la pena all\u0026#8217;effettivo disvalore del fatto sarebbe, dunque, necessaria una rimodulazione, da parte di questa Corte, della cornice edittale prevista dall\u0026#8217;art. 630, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la rimettente rammenta anzitutto che, nella formulazione originaria, l\u0026#8217;art. 630 cod. pen., inserito tra i delitti contro il patrimonio, puniva il \u0026#171;sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione\u0026#187; con la pena della reclusione da otto a quindici anni, prevedendo l\u0026#8217;aumento da dodici a diciotto anni di reclusione in caso di conseguimento del profitto da parte del reo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoich\u0026#233; il sequestro di persona di cui all\u0026#8217;art. 605 cod. pen., collocato tra i delitti contro la libert\u0026#224; personale, era \u0026#8211; allora come ora \u0026#8211; punito con la reclusione da sei mesi a otto anni, mentre per l\u0026#8217;estorsione, annoverata tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, era prevista la pena della reclusione da tre a dieci anni, oltre alla multa, il trattamento sanzionatorio del sequestro a scopo di estorsione sarebbe stato connotato, rispetto a quello previsto per i due delitti in parola, da una \u0026#171;perfetta gradualit\u0026#224; e una precisa \u0026#8220;geometria\u0026#8221;\u0026#187;, \u0026#171;parametrata sulla progressiva aggressione (in termini di materialit\u0026#224; ed offensivit\u0026#224;) dei beni giuridici tutelati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn effetti, le pene originariamente comminate dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen. sarebbero state coerenti con la natura di reato complesso del sequestro di persona a scopo di estorsione, \u0026#171;formato nei suoi elementi costitutivi dall\u0026#8217;unione delle due fattispecie incriminatrici del sequestro di persona \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 605 c.p. e dell\u0026#8217;estorsione di cui all\u0026#8217;art. 629 c.p.\u0026#187;: la pena minima prevista dall\u0026#8217;art. 630 per la fattispecie base (otto anni di reclusione) coincideva con il massimo edittale fissato dall\u0026#8217;art. 605 cod. pen.; mentre la pena massima contemplata per l\u0026#8217;ipotesi aggravata del sequestro a scopo di estorsione (diciotto anni) era pari alla somma dei massimi edittali comminati dagli artt. 605 e 629 cod. pen. Il tutto \u0026#171;in una ideale continuit\u0026#224; e progressione criminosa che porta, nel suo naturale sviluppo, ad una incisione via via crescente dei beni protetti dalle norme incriminatrici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale assetto sanzionatorio sarebbe stato scompaginato dagli interventi riformatori sull\u0026#8217;art. 630 cod. pen. attuati dal legislatore negli anni Settanta, a fronte del vertiginoso aumento del numero dei sequestri di persona e del verificarsi di drammatici fatti di cronaca, tra cui il sequestro e l\u0026#8217;omicidio dell\u0026#8217;on. Aldo Moro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente cita la legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalit\u0026#224;), che ha elevato la forbice edittale dell\u0026#8217;art. 630 cod. pen. alla reclusione da dieci a venti anni nell\u0026#8217;ipotesi base, e da dodici a venticinque anni in caso di conseguimento dell\u0026#8217;ingiusto profitto per la liberazione della vittima; nonch\u0026#233; il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha stabilito, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, il trattamento sanzionatorio tuttora vigente, ossia la reclusione da venticinque a trent\u0026#8217;anni (che \u0026#232; ormai indifferente al conseguimento o meno dell\u0026#8217;ingiusto profitto), e ha contemporaneamente inserito nel codice penale l\u0026#8217;art. 289-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., il quale contempla la medesima pena per il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale rigore punitivo \u0026#8211; che pure avrebbe costituito all\u0026#8217;epoca \u0026#171;la necessaria risposta ad una pressante e legittima istanza sociale\u0026#187;, in un contesto storico caratterizzato da \u0026#171;un elevato numero di sequestri di persona, non di rado perpetrati da organizzazioni criminali ben strutturate e con finalit\u0026#224; estorsive e terroristiche\u0026#187; che \u0026#171;avevano certamente toccato e scosso nel profondo le coscienze collettive arrivando a porre in serio pericolo perfino l\u0026#8217;assetto costituzionale dello Stato\u0026#187; \u0026#8211; avrebbe tuttavia perso la propria ragion d\u0026#8217;essere nell\u0026#8217;epoca attuale, nella quale i sequestri a scopo di estorsione non rivestirebbero pi\u0026#249;, dal punto di vista fenomenico e statistico, la medesima gravit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi imporrebbe dunque la necessit\u0026#224; di \u0026#171;rimeditare, quantomeno con riferimento al minimo edittale, quel rigido inasprimento sanzionatorio\u0026#187;, atteso che le pene previste dal primo comma dell\u0026#8217;art. 630 cod. pen. sarebbero \u0026#171;oramai da ritenersi irragionevoli sotto il profilo della proporzionalit\u0026#224; e delle finalit\u0026#224; rieducative\u0026#187;, e dunque contrarie agli artt. 3 e 27 Cost., oltre che all\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;irragionevolezza emergerebbe, anzitutto, dal raffronto con il minimo edittale previsto dall\u0026#8217;art. 575 cod. pen. per il delitto di omicidio volontario, pari a ventuno anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 575 cod. pen. tutelerebbe infatti, con una pena inferiore a quella prevista dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen., la vita umana: ossia un bene giuridico da ritenersi preminente rispetto a quelli della libert\u0026#224; personale e del patrimonio, a cui presidio \u0026#232; posta l\u0026#8217;incriminazione del sequestro di persona a scopo di estorsione. L\u0026#8217;omicidio, inoltre, determinerebbe una lesione irreversibile del bene tutelato, a fronte del carattere solo transeunte dell\u0026#8217;incisione della libert\u0026#224; personale derivante dal sequestro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Ingiustificata sarebbe, poi, l\u0026#8217;equiparazione sanzionatoria, realizzata dal d.l. n. 59 del 1978, come convertito, tra i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.) e di sequestro di persona per finalit\u0026#224; terroristiche o di eversione (art. 289-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.), alla luce della radicale diversit\u0026#224; della fisionomia degli illeciti, derivante dalla differente finalit\u0026#224; perseguita dall\u0026#8217;agente: \u0026#171;in un caso un \u0026#8220;ingiusto profitto con altrui danno\u0026#8221; [\u0026#8230;] rappresentato dal prezzo del riscatto; nell\u0026#8217;altro caso, la \u0026#8220;finalit\u0026#224; di terrorismo o di eversione dell\u0026#8217;ordine democratico\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl reato di cui all\u0026#8217;art. 289-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen., annoverato tra i delitti contro la personalit\u0026#224; interna dello Stato, sarebbe infatti posto a presidio di \u0026#171;beni costituzionali di natura superindividuale, di rango certamente superiore rispetto al patrimonio personale delle vittime di richieste estorsive\u0026#187;. Dunque \u0026#171;se necessariamente analoghi devono essere la tutela e il presidio della libert\u0026#224; personale per il sequestro di persona, l\u0026#8217;ulteriore componente dell\u0026#8217;illecito rappresentato dalla finalit\u0026#224; del sequestro medesimo [\u0026#8230;] non pu\u0026#242; ricevere analogo trattamento sanzionatorio\u0026#187;, a pena di irragionevolezza e lesione, ancora una volta, del principio di proporzionalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211;Vi sarebbe inoltre un\u0026#8217;\u0026#171;asimmetria sanzionatoria\u0026#187;, nei termini illustrati nella ricostruzione dell\u0026#8217;evoluzione storica della fattispecie, tra le pene previste per il sequestro di persona ex art. 605 cod. pen. e di estorsione e quelle comminate dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen., che rispetto a tali fattispecie costituisce reato complesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;\u0026#171;esigenza di \u0026#8220;mobilit\u0026#224;\u0026#8221; [e] \u0026#8220;individualizzazione\u0026#8221; [\u0026#8230;] della pena\u0026#187;, condizione perch\u0026#233; essa possa svolgere una funzione rieducativa (sono citate le sentenze di questa Corte n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012, n. 341 del 1994, n. 50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963) sarebbe infine frustrata dalla previsione, nell\u0026#8217;art. 630 cod. pen., di una \u0026#171;[l]imitata forbice edittale\u0026#187;, il cui minimo, pari a venticinque anni di reclusione, apparirebbe \u0026#171;eccessivamente elevato in relazione alle diverse possibili manifestazioni del reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE invero, la privazione della libert\u0026#224; personale a scopo di estorsione potrebbe avvenire attraverso \u0026#171;un catalogo infinito di condotte, spesso influenzate anche da fattori esterni\u0026#187;, che potrebbero spaziare da \u0026#171;sequestri \u0026#8220;lampo\u0026#8221;, di brevissima durata (seppure giuridicamente apprezzabile), fino a condotte protratte per un lunghissimo intervallo temporale, di mesi o addirittura di anni\u0026#187; ed essere perpetrate con modalit\u0026#224; assai diverse, \u0026#171;sia in forma individuale che plurale, da singoli agenti o da organizzazioni criminali ben strutturate, in luoghi boschivi isolati e di difficile accesso o in pieno territorio urbano, con gravi limitazioni personali (ad es. mediante l\u0026#8217;impiego di strumenti di immobilizzazione delle vittime come funi, bavagli ecc.) oppure con una contenuta riduzione della libert\u0026#224; di movimento\u0026#187;. Anche la gravit\u0026#224; del danno o del pericolo per la persona offesa potrebbe notevolmente variare, \u0026#171;dalla semplice limitazione della libert\u0026#224; di movimento, fino alle mutilazioni personali e alle lesioni permanenti\u0026#187;, cos\u0026#236; come il grado di intensit\u0026#224; del dolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA differenza di quanto accade nel delitto di omicidio \u0026#8211; in cui la previsione della pena minima di ventuno anni di reclusione si giustificherebbe in ragione della \u0026#171;compromissione definitiva ed irretrattabile del bene supremo della vita\u0026#187; \u0026#8211; nel sequestro di persona a scopo di estorsione l\u0026#8217;incisione della libert\u0026#224; personale e dell\u0026#8217;autodeterminazione della persona offesa potrebbe variare grandemente per durata e intensit\u0026#224; e connotarsi per modalit\u0026#224; talmente differenziate, cos\u0026#236; da rendere ingiustificata una forbice edittale fortemente ridotta e connotata da un minimo ancora pi\u0026#249; elevato di quello previsto per l\u0026#8217;omicidio. Una forbice edittale di soli cinque anni sarebbe infatti \u0026#171;oggettivamente insufficiente ed inidonea a \u0026#8220;catturare\u0026#8221; o, quantomeno, a contenere tutte le possibili forme di aggressione, per gravit\u0026#224; delle condotte, rilevanza dei danni cagionati ed intensit\u0026#224; del dolo, dei beni protetti dalla norma incriminatrice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva, infine, che la Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, nella sentenza 8 marzo 2022, in causa C-205/20, NE, ha ritenuto che il principio di proporzionalit\u0026#224; delle sanzioni sia dotato di effetto diretto nell\u0026#8217;ordinamento degli Stati membri, con conseguente obbligo per i giudici di disapplicare disposizioni interne con esso contrastanti, sia pure \u0026#171;nei soli limiti necessari a consentire l\u0026#8217;irrogazione di sanzioni proporzionate\u0026#187;; e tuttavia sottolinea come questa Corte abbia evidenziato la necessit\u0026#224; di promuovere incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale, onde consentire un intervento \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e del giudice costituzionale, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla CDFUE (\u0026#232; citata la sentenza n. 269 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie \u0026#8211; in cui il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non potrebbe essere definito senza il previo scioglimento dei dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630, primo comma, cod. pen. \u0026#171;in considerazione delle rilevantissime ricadute [\u0026#8230;] sul trattamento sanzionatorio previsto dalla norma incriminatrice [\u0026#8230;] ritenuta astrattamente applicabile al caso concreto\u0026#187; \u0026#8211; il rimettente non potrebbe interpretare la disposizione censurata in modo conforme al diritto dell\u0026#8217;Unione, n\u0026#233; disapplicarla, \u0026#171;rendendosi obiettivamente necessaria una previa interlocuzione con il Giudice delle leggi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; discenderebbe dal carattere prematuro e ipotetico delle questioni stesse, sollevate dalla Corte rimettente sulla base della sola prospettazione accusatoria del pubblico ministero e senza alcun vaglio circa l\u0026#8217;effettiva sussistenza della responsabilit\u0026#224; degli imputati per i reati loro ascritti. E invero, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non dovrebbe, allo stato, fare applicazione del frammento di disposizione censurata relativo alla pena, dovendo ancora stabilire se le condotte degli imputati siano integrate e sussumibili nell\u0026#8217;art. 630 cod. pen., sicch\u0026#233; le questioni difetterebbero di rilevanza (\u0026#232; citata l\u0026#8217;ordinanza n. 26 del 2012 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, comunque, manifestamente infondate, in riferimento a tutti i parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;interveniente rammenta che \u0026#171;il raffronto tra fattispecie normative, dirette a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di dosimetria della pena, deve avere casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione\u0026#187; (sono citate le sentenze n. 136 del 2020, n. 35 del 2018, n 282 del 2010 e n. 161 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, il delitto di omicidio volontario non assurgerebbe a \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e idoneo a dimostrare l\u0026#8217;irragionevolezza del trattamento sanzionatorio stabilito dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen., attesa la sua radicale eterogeneit\u0026#224; rispetto alla fattispecie del sequestro a scopo di estorsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, esso costituirebbe in effetti una fattispecie comparabile, tanto \u0026#232; vero che nella sentenza n. 68 del 2012 questa Corte \u0026#8211; dopo avere ricostruito la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e degli inasprimenti del trattamento sanzionatorio del sequestro a scopo di estorsione, da ricercarsi nell\u0026#8217;esigenza di fronteggiare lo \u0026#171;straordinario, inquietante incremento, in quel periodo, dei sequestri di persona a scopo estorsivo, operati da pericolose organizzazioni criminali, con efferate modalit\u0026#224; esecutive\u0026#187; \u0026#8211; ha esteso alla fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 630 cod. pen. la circostanza attenuante del fatto di lieve entit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 311 cod. pen., che accede al delitto previsto dall\u0026#8217;art. 289-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; coglierebbe nel segno l\u0026#8217;affermazione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e circa \u0026#171;[l]\u0026#8217;inefficacia in concreto\u0026#187; dell\u0026#8217;attenuante in questione ai fini della commisurazione della sanzione, atteso che la funzione dell\u0026#8217;art. 311 cod. pen. consisterebbe precipuamente nel \u0026#171;mitigare, in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell\u0026#8217;azione criminosa, entit\u0026#224; del danno o del pericolo), la risposta punitiva improntata ad asprezza sanzionatoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; La conformit\u0026#224; della pena agli imperativi derivanti dall\u0026#8217;art. 27 Cost. potrebbe d\u0026#8217;altra parte gi\u0026#224; essere assicurata, nel caso di specie, tramite l\u0026#8217;applicazione non solo dell\u0026#8217;art. 311 cod. pen., ma anche delle circostanze attenuanti comuni previste dagli artt. 62, numeri 4), 5) e 6), e 114, primo comma, cod. pen., che non risulterebbero assorbite dalla lieve entit\u0026#224; del fatto, nonch\u0026#233; delle circostanze speciali connesse alla dissociazione dell\u0026#8217;agente e delle attenuanti generiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eContraddittoriamente il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sosterrebbe la sproporzione della pena rispetto a un fatto che per\u0026#242; non ritiene connotato da lieve entit\u0026#224;. \u0026#171;[D]elle due l\u0026#8217;una: o il reato \u0026#232; di per s\u0026#233; grave\u0026#187;, come ritenuto dal rimettente \u0026#171;in considerazione della pluralit\u0026#224; e della ripetitivit\u0026#224; degli episodi delittuosi in atti ipotizzati, della partecipazione agli stessi di pi\u0026#249; imputati e, in generale, di tutte le circostanze dell\u0026#8217;azione, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;entit\u0026#224; del danno\u0026#187;, e allora dovrebbe essere applicata la sanzione prevista dalla legge; ovvero non lo \u0026#232;, \u0026#171;e, dunque, vanno applicate, oltre alle circostanze generiche comuni, anche l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 311 c.p. mitigando e calibrando la sanzione in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 27 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; Nemmeno sarebbe fondata l\u0026#8217;ulteriore censura di violazione dell\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, CDFUE \u0026#8211; disposizione peraltro che sarebbe stata genericamente evocata quale criterio interpretativo dei parametri costituzionali interni, in difetto di precedenti giurisprudenziali specifici da cui inferire la sproporzione della sanzione prevista dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen. \u0026#8211; atteso che la fissazione di un minimo edittale elevato si giustificherebbe al lume della \u0026#171;elevatissima pregnanza offensiva del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ed a scopo di terrorismo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInconferente sarebbe poi il richiamo alla sentenza n. 269 del 2017 di questa Corte, che riguarderebbe \u0026#171;la tematica delle questioni di interpretazione ed invalidit\u0026#224; del diritto dell\u0026#8217;Unione ai sensi dell\u0026#8217;art. 267 TFUE\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon si configurerebbe, infine, alcuna lesione degli artt. 11 e 117 Cost., essendo la valutazione della rimettente di sproporzione del trattamento sanzionatorio previsto dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen. basata su \u0026#171;incongruenze logiche e argomentative\u0026#187; e su una \u0026#171;non corretta applicazione dei criteri interpretativi, valevoli tanto in ambito domestico quanto nell\u0026#8217;interpretazione delle fonti internazionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe, la Corte di assise di Teramo ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630, primo comma, cod. pen. \u0026#171;come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 59 del 21.3.1978, convertito con modificazioni nella legge n. 191 del 18 maggio 1978 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati)\u0026#187;, nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent\u0026#8217;anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nonch\u0026#233; con gli artt. 11 e 117 Cost., questi ultimi in relazione all\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via subordinata, la Corte rimettente ha censurato la medesima disposizione, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, nella parte in cui prevede la pena minima di venticinque anni, anzich\u0026#233; di dodici anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Va anzitutto precisato che il testo vigente dell\u0026#8217;art. 630 cod. pen. \u0026#232; stato, da ultimo, integralmente sostituito dall\u0026#8217;art. 1 comma 1, della legge 30 dicembre 1980, n. 894 (Modifiche all\u0026#8217;articolo 630 del codice penale). Tale disposizione ha contestualmente abrogato il testo previgente, che a sua volta era stato introdotto dal d.l. n. 59 del 1978, come convertito, menzionato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe modifiche intervenute nel 1980 non hanno inciso, tuttavia, sulla pena prevista per l\u0026#8217;ipotesi base descritta nel primo comma, in questa sede censurato, che resta quella \u0026#8211; stabilita effettivamente in seguito alla novella del 1978 menzionata dalla Corte rimettente \u0026#8211; della reclusione da venticinque a trent\u0026#8217;anni, rimasta da allora ininterrottamente in vigore per il sequestro di persona a scopo di estorsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon v\u0026#8217;\u0026#232; pertanto alcun dubbio sull\u0026#8217;identificazione della disposizione \u0026#8211; meglio, sul frammento di disposizione, coincidente con la sola previsione della pena edittale per il delitto in questione \u0026#8211; che il rimettente intende censurare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, occorre rilevare quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni medesime, in ragione del loro carattere prematuro e ipotetico. Esse sarebbero state sollevate sulla base della sola prospettazione accusatoria del pubblico ministero e senza alcun vaglio del giudicante circa l\u0026#8217;effettiva sussistenza della responsabilit\u0026#224; degli imputati per i reati loro ascritti; ci\u0026#242; che renderebbe prematura ogni valutazione sul trattamento sanzionatorio che dovrebbe essere loro applicato, qualora fossero riconosciuti colpevoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esame del fascicolo del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e mostra che il dibattimento si \u0026#232; gi\u0026#224; dipanato in sei udienze, svoltesi da gennaio a luglio 2024, nelle quali sono stati escussi i testi citati dal pubblico ministero e dalle parti, sono stati acquisiti documenti ed \u0026#232; stato esaminato un imputato; e ci\u0026#242; prima che, all\u0026#8217;udienza del 7 ottobre 2024, venissero sollevate le odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa anche a prescindere da tale rilievo di ordine fattuale, va sottolineato che il processo penale non consente oggi in via generale (al di fuori della specifica ipotesi prevista, ora, dall\u0026#8217;art. 545-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen.) una scissione del giudizio in due distinti momenti: l\u0026#8217;uno potenzialmente sfociante in una pronuncia (non definitiva) sul solo \u003cem\u003ean \u003c/em\u003edella responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato per i reati ascrittigli, l\u0026#8217;altro dedicato alla determinazione della pena a carico dell\u0026#8217;imputato gi\u0026#224; riconosciuto colpevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; costringe il giudice a formulare eventuali questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in una fase processuale in cui non ha ancora statuito sulla colpevolezza dell\u0026#8217;imputato. In questa fase, sarebbe evidentemente improprio richiedere \u0026#8211; ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni \u0026#8211; una puntuale motivazione in proposito. Una tale motivazione finirebbe, anzi, per anticipare valutazioni che il giudice ha l\u0026#8217;obbligo di svolgere soltanto nella sentenza che chiude il processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente \u0026#8211; e a meno che dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione emerga evidente l\u0026#8217;assenza di responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato per i reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi espressamente una tale valutazione esprimendo cos\u0026#236;, in sostanza, i propri dubbi in proposito (come nel caso di cui all\u0026#8217;ordinanza n. 56 del 2023) \u0026#8211; le questioni sull\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena per il reato contestato sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile di sfociare in una sentenza di condanna non possono, di regola, essere considerate premature.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Deve invece essere dichiarata d\u0026#8217;ufficio inammissibile la censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, CDFUE, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;evocazione di disposizioni della Carta quali parametri interposti nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale presuppone, infatti, che la controversia all\u0026#8217;esame del giudice rimettente ricada nell\u0026#8217;ambito di applicazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, ai sensi dell\u0026#8217;art. 51 CDFUE (in questo senso, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 69 del 2025, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 31 del 2025, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 24 del 2025, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 7 del 2025, punto 2.3. del \u003cem\u003eConsid\u003c/em\u003e\u003cem\u003eerato in diritto\u003c/em\u003e); e la Corte rimettente non ha speso alcuna motivazione per dimostrare il coinvolgimento del diritto dell\u0026#8217;Unione nella controversia sottoposta al suo esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; non impedisce peraltro, come questa Corte ha pi\u0026#249; volte sottolineato, che le disposizioni della Carta possano comunque essere tenute in considerazione quali criteri interpretativi delle stesse garanzie costituzionali (sentenze n. 85 del 2024, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 219 del 2023, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 33 del 2021, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 236 del 2016, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate, per le ragioni di seguito sintetizzate, e pi\u0026#249; distesamente chiarite nei punti successivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio di proporzionalit\u0026#224; della pena opera non solo come standard di legittimit\u0026#224; costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterio che orienta la loro interpretazione e la loro applicazione a opera del giudice comune (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.1.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza attenuante della lieve entit\u0026#224; del fatto, estesa dalla sentenza n. 68 del 2012 al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione onde evitare l\u0026#8217;irrogazione, per tale reato, di pene sproporzionate rispetto alla gravit\u0026#224; concreta del fatto, va essa stessa interpretata alla luce del principio di proporzionalit\u0026#224; della pena (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLaddove la pena risultante dall\u0026#8217;applicazione di tale circostanza attenuante risulti comunque sproporzionata rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto concreto commesso dall\u0026#8217;imputato, il giudice dovr\u0026#224; vagliare la possibilit\u0026#224; di una interpretazione restrittiva secondo la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della fattispecie astratta di sequestro di persona a scopo di estorsione, s\u0026#236; da evitare di irrogare una pena incompatibile con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale risultato non osta il principio di legalit\u0026#224; della pena di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;applicazione di questi criteri ermeneutici assicura che la disposizione censurata non si ponga in contrasto con i parametri costituzionali evocati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.5.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224; nella selezione delle condotte punibili e nella determinazione delle relative cornici edittali, entro il limite generale del principio di proporzionalit\u0026#224;; principio la cui osservanza, peraltro, deve essere oggetto di un controllo specialmente attento da parte di questa Corte, in ragione della necessaria incidenza delle scelte di criminalizzazione sulla libert\u0026#224; personale e su numerosi altri diritti fondamentali dei destinatari dei precetti penali (sentenze n. 74 del 2025, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 46 del 2024, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome accade per ogni altro principio costituzionale, tuttavia, il principio di proporzionalit\u0026#224; non costituisce soltanto criterio a disposizione di questa Corte per il controllo della legittimit\u0026#224; costituzionale delle leggi. Esso opera infatti, al tempo stesso, come criterio che orienta l\u0026#8217;interpretazione e l\u0026#8217;applicazione delle leggi medesime da parte del giudice comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; \u0026#232; pacificamente riconosciuto \u0026#8211; dalla giurisprudenza di questa Corte cos\u0026#236; come da quella di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; in relazione ai principi costituzionali di necessaria offensivit\u0026#224; e di colpevolezza, radicati rispettivamente sugli artt. 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo al primo principio, si afferma ormai da decenni che il giudice penale \u0026#232; tenuto ad assicurare un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata di ogni norma incriminatrice, e pertanto a espungere dall\u0026#8217;area della rilevanza penale quelle condotte concrete che, pur se riconducibili alle espressioni linguistiche utilizzate nella formulazione della fattispecie astratta, non sono suscettibili di ledere il bene giuridico tutelato, rivelandosi cos\u0026#236; in radice inoffensive rispetto ad esso (sentenze n. 139 del 2023, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 211 del 2022, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 278 e n. 141 del 2019, rispettivamente punti 3.1. e 7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 109 del 2016, punto 8.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 265 del 2005, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 263 del 2000, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 360 del 1995, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn applicazione di tale principio, questa Corte ha ad esempio rammentato \u0026#8211; in materia di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione \u0026#8211; il \u0026#171;potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilit\u0026#224; del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialit\u0026#224; lesiva\u0026#187; rispetto ai beni giuridici tutelati, identificati qui nei diritti fondamentali delle persone, specie le pi\u0026#249; vulnerabili, che esercitano l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di prostituzione (sentenza n. 141 del 2019, punto 7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Pi\u0026#249; recentemente, ha ribadito che \u0026#8211; anche rispetto alle fattispecie configurate dal legislatore secondo il modello del reato di pericolo \u0026#8220;presunto\u0026#8221;, come il delitto di porto di strumenti atti a offendere \u0026#8211; \u0026#171;il giudice deve escludere la punibilit\u0026#224; di fatti pure corrispondenti alla formulazione della norma incriminatrice, quando alla luce delle circostanze concrete manchi ogni (ragionevole) possibilit\u0026#224; di produzione del danno\u0026#187;, valutata anche in rapporto alle concrete condizioni spazio-temporali in cui la condotta si svolge (sentenza n. 139 del 2023, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo al secondo principio, la sentenza n. 322 del 2007 ha sottolineato che \u0026#171;il principio di colpevolezza \u0026#8211; quale delineato dalle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 di questa Corte \u0026#8211; si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminatici; ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell\u0026#8217;applicazione delle disposizioni vigenti\u0026#187; (punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Conseguentemente, la pronuncia ha sottolineato come il giudice rimettente non avesse sperimentato la possibilit\u0026#224; di una interpretazione \u003cem\u003esecundum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003econstitutionem\u003c/em\u003e della disposizione allora censurata, s\u0026#236; da escludere che la regola generale in materia di reati sessuali dettata dall\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e cod. pen., secondo cui \u0026#171;il colpevole non pu\u0026#242; invocare, a propria scusa, l\u0026#8217;ignoranza dell\u0026#8217;et\u0026#224; della persona offesa\u0026#187;, comprenda anche l\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;ignoranza inevitabile (e pertanto incolpevole) dell\u0026#8217;et\u0026#224; della persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;uno e nell\u0026#8217;altro caso, i principi costituzionali operano, entro il perimetro segnato dal testo, come criteri che guidano l\u0026#8217;attivit\u0026#224; ermeneutica del giudice, s\u0026#236; da evitare risultati applicativi in contrasto con la Costituzione, come la punizione di una condotta radicalmente inoffensiva, ovvero di una condotta del tutto incolpevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; non pu\u0026#242; non valere anche per il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena, che mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravit\u0026#224; oggettiva e soggettiva del fatto (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 83 del 2025, punto 4.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 86 del 2024, punto 5.8. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 244 del 2022, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti). Nei limiti consentiti dal testo della legge, il giudice penale \u0026#232; pertanto tenuto a utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per assicurare tale obiettivo, nel quadro di una doverosa interpretazione \u003cem\u003esecundum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eco\u003c/em\u003e\u003cem\u003en\u003c/em\u003e\u003cem\u003estitutionem\u003c/em\u003e dei dati normativi, ferma restando naturalmente la necessit\u0026#224; di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, laddove tali dati normativi non permettano di raggiungere in via ermeneutica l\u0026#8217;obiettivo dell\u0026#8217;uniformazione a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte \u0026#232; gi\u0026#224; intervenuta a mitigare la rigidit\u0026#224; del regime sanzionatorio stabilito dal legislatore per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, definito in quella pronuncia come di \u0026#171;eccezionale asprezza\u0026#187; (punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEmblematico il caso che aveva dato origine alla questione: tre persone erano imputate di sequestro estorsivo per avere trattenuto con la forza la persona offesa in un\u0026#8217;abitazione per circa quattro ore, allo scopo di costringerla a restituire una somma di denaro corrisposta suo tramite a uno spacciatore, che si era poi dileguato senza avere consegnato la partita di hashish convenuta. Dopo essere stato percosso, l\u0026#8217;offeso era stato costretto a contattare alcuni suoi parenti, e a chiedere loro di reperire la somma con la minaccia di essere ulteriormente segregato e percosso ove la pretesa di pagamento non fosse stata soddisfatta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente, con valutazione condivisa da questa Corte, riteneva che la pena minima di venticinque anni di reclusione fosse manifestamente eccessiva rispetto al disvalore di una condotta come quella appena descritta. Il quadro edittale stabilito dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen., ha osservato la sentenza n. 68 del 2012, costituisce \u0026#171;l\u0026#8217;epilogo di una serie di interventi normativi, ormai alquanto risalenti nel tempo e con i tratti tipici della legislazione \u0026#8220;emergenziale\u0026#8221; [\u0026#8230;], sollecitati dallo straordinario, inquietante incremento, in quel periodo, dei sequestri di persona a scopo estorsivo, operati da pericolose organizzazioni criminali, con efferate modalit\u0026#224; esecutive (privazione pressoch\u0026#233; totale della libert\u0026#224; di movimento della vittima, sequestri protratti per lunghissimi tempi, invio di parti anatomiche del sequestrato ai familiari come mezzo di pressione) e richieste di riscatti elevatissimi, al cui pagamento spesso non seguiva la liberazione del sequestrato, che trovava invece la morte in conseguenza del fatto\u0026#187; (punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, ha proseguito questa Corte, \u0026#171;la descrizione del fatto incriminato dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen. \u0026#8211; rimasta invariata rispetto alle origini (\u0026#8220;chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per s\u0026#233; o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione\u0026#8221;) \u0026#8211; si presta [\u0026#8230;] a qualificare penalmente anche episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell\u0026#8217;emergenza. Si tratta di fattispecie che \u0026#8211; a fronte della marcata flessione dei sequestri di persona a scopo estorsivo perpetrati \u0026#8220;professionalmente\u0026#8221; dalla criminalit\u0026#224; organizzata, registratasi a partire dalla seconda met\u0026#224; degli anni \u0026#8217;80 dello scorso secolo \u0026#8211; hanno finito, di fatto, per assumere un peso di tutto rilievo, se non pure preponderante, nella pi\u0026#249; recente casistica dei sequestri estorsivi\u0026#187;. In particolare, vengono oggi in considerazione \u0026#171;sequestri di persona attuati al fine di ottenere una prestazione patrimoniale, pretesa sulla base di un pregresso rapporto di natura illecita con la vittima\u0026#187;; fatti che assumono normalmente \u0026#171;connotati ben diversi da quelli delle manifestazioni criminose che il legislatore degli anni dal 1974 al 1980 intendeva contrastare: ci\u0026#242;, sia per la pi\u0026#249; o meno marcata \u0026#8220;occasionalit\u0026#224;\u0026#8221; dell\u0026#8217;iniziativa delittuosa (la quale spesso prescinde da una significativa organizzazione di uomini e di mezzi); sia per l\u0026#8217;entit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa recata alla vittima, quanto a tempi, luoghi e modalit\u0026#224; della privazione della libert\u0026#224; personale; sia, infine, per l\u0026#8217;ammontare delle somme pretese quale prezzo della liberazione\u0026#187; (sentenza n. 68 del 2012, \u003cem\u003eibidem\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte ha, allora, giudicato \u0026#171;manifestamente irrazionale \u0026#8211; e dunque lesiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entit\u0026#224;, analoga a quella [prevista dall\u0026#8217;art. 311 cod. pen.] applicabile alla fattispecie \u0026#8220;gemella\u0026#8221;\u0026#187; del sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione di cui all\u0026#8217;art. 289-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., che pure aggredisce, \u003cem\u003eceteris\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eparibus\u003c/em\u003e, interessi di rango giuridico anche pi\u0026#249; elevato di quelli protetti dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen. (punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale attenuante consente la diminuzione fino a un terzo della pena \u0026#171;quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;. Come osservato, ancora, nella sentenza n. 68 del 2012, la funzione dell\u0026#8217;attenuante \u0026#8211; \u0026#171;rientrante nel novero delle circostanze cosiddette indefinite o discrezionali\u0026#187; \u0026#8211; \u0026#171;consiste propriamente nel mitigare \u0026#8211; in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell\u0026#8217;azione criminosa, entit\u0026#224; del danno o del pericolo) \u0026#8211; una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla variet\u0026#224; delle situazioni concrete riconducibili al modello legale\u0026#187;: ci\u0026#242; che condurrebbe a una violazione, oltre che del principio di uguaglianza, \u0026#171;dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., nel suo valore fondante, in combinazione con l\u0026#8217;art. 3 Cost., del principio di proporzionalit\u0026#224; della pena al fatto concretamente commesso, sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata \u0026#8211; e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato \u0026#8211; vanifica, gi\u0026#224; a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalit\u0026#224; rieducativa\u0026#187; (ancora, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte queste considerazioni forniscono indicazioni preziose per l\u0026#8217;interpretazione dell\u0026#8217;attenuante introdotta mediante quella sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;odierno rimettente, invero, ritiene \u0026#171;problematica\u0026#187; l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;attenuante nel caso sottoposto al suo esame \u0026#171;in considerazione della pluralit\u0026#224; e della ripetitivit\u0026#224; degli episodi delittuosi in atti ipotizzati, della partecipazione agli stessi di pi\u0026#249; imputati e, in generale, di tutte le circostanze dell\u0026#8217;azione, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;entit\u0026#224; del danno\u0026#187;, rappresentato quest\u0026#8217;ultimo dalla lesione della libert\u0026#224; personale e dall\u0026#8217;autodeterminazione delle vittime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFerma restando l\u0026#8217;autonomia del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nella valutazione giuridica dei fatti sottoposti al suo esame, questa Corte non pu\u0026#242;, per\u0026#242;, non rilevare che le condotte contestate agli imputati nel procedimento principale appaiono caratterizzate da una gravit\u0026#224; quanto meno comparabile a quella che connotava i fatti nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza n. 68 del 2012, poc\u0026#8217;anzi riferiti; e che anzi, sotto svariati profili (breve durata della privazione della libert\u0026#224; personale, entit\u0026#224; contenuta delle somme pretese per le prestazioni sessuali) esse paiono presentare un disvalore ancor pi\u0026#249; modesto rispetto a quegli stessi fatti, i quali erano anch\u0026#8217;essi stati commessi da tre persone in concorso, ed erano egualmente offensivi della libert\u0026#224; e dell\u0026#8217;autodeterminazione delle vittime (ci\u0026#242; che \u0026#232;, peraltro, coessenziale alla stessa configurazione di un fatto di sequestro di persona a scopo di estorsione). N\u0026#233; l\u0026#8217;attenuante potrebbe essere esclusa soltanto in ragione della reiterazione della condotta, dal momento che la circostanza in questione \u0026#232; calibrata su ciascun singolo fatto di reato, ancorch\u0026#233; commesso \u0026#8211; in ipotesi \u0026#8211; in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (e cio\u0026#232; di un unico programma criminoso, che ben pu\u0026#242; comprendere la commissione di pi\u0026#249; fatti di lieve entit\u0026#224;); dovendosi rammentare, ancora, che soltanto la recidiva, non gi\u0026#224; la reiterazione \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e di una condotta criminosa, pu\u0026#242; connotare un fatto di reato di pi\u0026#249; intenso disvalore soggettivo, in ragione del maggior contenuto di colpevolezza che si radica nel non essersi mostrato il soggetto sensibile all\u0026#8217;ammonimento lanciatogli dall\u0026#8217;ordinamento mediante la sentenza di condanna (definitiva) per il precedente reato (sentenze n. 141 del 2023, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 56 del 2021, punto 2.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 73 del 2020, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in generale, occorre sottolineare che l\u0026#8217;attenuante \u0026#8220;indefinita\u0026#8221; della lieve (o minore) entit\u0026#224; del fatto \u0026#232; stata progressivamente estesa dalla recente giurisprudenza di questa Corte a ormai numerose ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto minimi edittali particolarmente elevati: in particolare, oltre che al sequestro estorsivo, al sabotaggio militare (sentenza n. 244 del 2022), all\u0026#8217;estorsione (sentenza n. 120 del 2023), alla rapina (sentenza n. 86 del 2024), alla pornografia minorile (sentenza n. 91 del 2024), e da ultimo alla deformazione o sfregio permanente del viso (sentenza n. 83 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, l\u0026#8217;attenuante \u0026#232; suscettibile di essere applicata a figure di reato il cui disvalore \u0026#232; assai differenziato, come dimostra gi\u0026#224; l\u0026#8217;esame dei relativi quadri edittali, e in particolare della pena minima prevista per ciascuna di esse: ad esempio, essa pu\u0026#242; essere oggi applicata alla strage politica, la cui pena edittale \u0026#232; l\u0026#8217;ergastolo; al sequestro estorsivo e al sequestro terroristico o eversivo, puniti con un minimo di venticinque anni di reclusione; al sabotaggio militare e alla deformazione o sfregio permanente del viso, che prevedono la pena minima di otto anni di reclusione; alla violenza sessuale e alla pornografia minorile, il cui minimo edittale \u0026#232; di sei anni di reclusione (con possibilit\u0026#224;, in questo caso, di una diminuzione fino a due terzi della pena prevista per la fattispecie base); ovvero alla rapina e all\u0026#8217;estorsione, puniti con la reclusione non inferiore a cinque anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a tutte queste eterogenee ipotesi, la funzione specifica dell\u0026#8217;attenuante resta per\u0026#242; quella individuata dalla sentenza n. 68 del 2012: quella, cio\u0026#232;, di mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate \u003cem\u003ein via generale\u003c/em\u003e da elevato disvalore, ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata in relazione a fatti che, pur integrando tutti i requisiti della fattispecie astratta, siano \u003cem\u003ein concreto\u003c/em\u003e caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini della fattispecie delittuosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe cos\u0026#236; \u0026#232;, \u0026#232; evidente che lo stesso concetto di \u0026#8220;fatto di lieve entit\u0026#224;\u0026#8221; non pu\u0026#242; che essere interpretato in una logica \u0026#8220;relazionale\u0026#8221;: ossia con criteri diversamente calibrati a seconda della gravit\u0026#224; della fattispecie astratta di reato cui la circostanza di volta in volta accede. Ci\u0026#242; spiega, ad esempio, perch\u0026#233; questa Corte abbia con estesa motivazione ritenuto, nella sentenza n. 94 del 2023, non implausibile il riconoscimento dell\u0026#8217;attenuante a imputati che, nell\u0026#8217;ambito di un\u0026#8217;organizzazione anarchica e nel perseguimento di un programma politico violento, avevano organizzato un attentato potenzialmente letale a carico delle forze dell\u0026#8217;ordine (punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e): attenuante poi effettivamente concessa agli imputati nel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, con statuizione successivamente confermata dalla Corte di cassazione (sezione sesta penale, sentenza 24 aprile-5 luglio 2024, n. 26628). Il fatto concreto allora all\u0026#8217;esame era, in termini assoluti, assai grave; ma la sua gravit\u0026#224; era indubitabilmente inferiore rispetto a quella che connota i fatti di strage che abbiano causato effettivamente la morte o il ferimento di una o pi\u0026#249; persone, che pure risultano riconducibili alla medesima fattispecie criminosa astratta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, indici che potrebbero non essere ritenuti sufficienti a qualificare come fatto di \u0026#8220;lieve entit\u0026#224;\u0026#8221; una rapina o un\u0026#8217;estorsione potrebbero invece essere ritenuti tali rispetto all\u0026#8217;assai pi\u0026#249; grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la cui pena minima di venticinque anni di reclusione potrebbe apparire sproporzionata rispetto a fatti concreti dal disvalore incomparabilmente inferiore rispetto a quelli vividamente rammentati da questa Corte nella sentenza n. 68 del 2012, per contrastare i quali il legislatore degli anni Settanta inaspr\u0026#236; a tal punto il minimo edittale per questo reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Laddove poi, anche all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;applicazione della circostanza della lieve entit\u0026#224; del fatto e di eventuali altre attenuanti, la pena dovesse risultare ancora sproporzionata rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto addebitato all\u0026#8217;imputato, il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena \u0026#8211; nella sua veste di canone ermeneutico \u0026#8211; imporr\u0026#224; al giudice di valutare con particolare attenzione se i fatti accertati siano effettivamente sussumibili nell\u0026#8217;art. 630 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a tale reato, la misura della pena edittale (e in particolare, della pena minima) costituisce, in effetti, un segnale della particolare gravit\u0026#224; del fatto che il legislatore ha inteso contrastare; sicch\u0026#233; potr\u0026#224; e dovr\u0026#224; presumersi, nel quadro di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata al principio di proporzionalit\u0026#224;, che il legislatore stesso abbia voluto escludere dal tipo quei fatti concreti che siano connotati da un disvalore assai meno significativo, tale da non giustificare una pena cos\u0026#236; elevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; efficacemente osservato in dottrina, il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena impone al giudice di espungere dalla fattispecie \u0026#8211; nei limiti in cui il dato normativo lo consenta \u0026#8211; condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravit\u0026#224; del compasso edittale, collocandosi cos\u0026#236; in una zona in cui alla \u0026#8220;formale\u0026#8221; integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano \u0026#8220;sostanziale\u0026#8221;, l\u0026#8217;integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; in particolare quando la mancata applicazione di una norma penale non comporta l\u0026#8217;impunit\u0026#224; \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e del fatto, ma semplicemente l\u0026#8217;applicazione \u0026#8211; in luogo di un reato complesso \u0026#8211; delle singole fattispecie criminose che lo compongono, s\u0026#236; da assicurare comunque una risposta adeguata alla gravit\u0026#224; del fatto commesso e ragionevolmente dissuasiva, e per\u0026#242; contenuta entro i limiti della proporzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236;, una privazione della libert\u0026#224; personale durata poche decine di minuti finalizzata al conseguimento di un profitto pari a qualche centinaio di euro ben potr\u0026#224; essere ritenuta integrare il comune delitto di sequestro di persona di cui all\u0026#8217;art. 605 cod. pen., sanzionato con la pena minima di sei mesi di reclusione, in concorso con il delitto di estorsione (o se del caso rapina), tentata o consumata; ma, verosimilmente, non potr\u0026#224; ritenersi di tale gravit\u0026#224; da integrare addirittura la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione: delitto che resta punibile, pur laddove il fatto venga qualificato come di lieve entit\u0026#224; (e in assenza di altre attenuanti), con l\u0026#8217;elevatissima pena minima di sedici anni e otto mesi di reclusione. Il disvalore di una simile condotta \u0026#232;, infatti, del tutto analogo a quello che caratterizzerebbe una comune estorsione o rapina realizzate attraverso l\u0026#8217;uso di violenza o minaccia contro la vittima; reati, questi ultimi, che pure comportano una lesione del suo patrimonio, del suo diritto all\u0026#8217;autodeterminazione nella sfera patrimoniale, ed eventualmente (nel caso in cui venga usata violenza) della sua integrit\u0026#224; fisica, senza che, per\u0026#242;, vengano in alcun modo in considerazione gli ulteriori connotati offensivi che, nella visione del legislatore, caratterizzano il sequestro estorsivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conclusione, d\u0026#8217;altra parte, ben pu\u0026#242; armonizzarsi, a giudizio di questa Corte, con il diritto vivente cristallizzato in una \u0026#8211; peraltro risalente \u0026#8211; pronuncia delle Sezioni unite penali che, smentendo l\u0026#8217;indirizzo giurisprudenziale all\u0026#8217;epoca prevalente, ha ritenuto configurabile il delitto di cui all\u0026#8217;art. 630 cod. pen. (e non gi\u0026#224; un concorso formale tra sequestro di persona ex art. 605 cod. pen. ed estorsione, tentata o consumata) anche quando la privazione della libert\u0026#224; di una persona sia volta a conseguire una prestazione patrimoniale pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 dicembre 2003-20 gennaio 2004, n. 962). Il caso sottoposto all\u0026#8217;attenzione delle Sezioni unite concerneva, infatti, condotte di sequestro di persona a danno di immigrati clandestini, finalizzate a estorcere loro somme di denaro di cospicua entit\u0026#224;, pretese da un\u0026#8217;organizzazione criminale come prezzo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di agevolazione del loro ingresso illegale in Italia. Una condotta, dunque, dal disvalore significativo, e certamente non incongruo rispetto a quello che il legislatore ha ritenuto in via generale di assegnare alla figura delittuosa all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;astratta configurabilit\u0026#224; di un sequestro estorsivo anche quando il \u0026#8220;prezzo\u0026#8221; preteso in cambio della liberazione costituisca il corrispettivo di una prestazione resa in esecuzione di un precedente rapporto illecito non \u0026#232;, dunque, incompatibile con il dovere, a carico del giudice, di verificare attentamente se le caratteristiche della condotta compiuta dall\u0026#8217;imputato attingano una soglia minima di lesivit\u0026#224; per i beni giuridici tutelati dall\u0026#8217;art. 630 cod. pen., al di sotto della quale la pena stabilita da tale disposizione \u0026#8211; anche tenendo conto della possibile diminuzione della pena per i fatti di lieve entit\u0026#224; \u0026#8211; apparirebbe del tutto sproporzionata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Il dovere di interpretazione restrittiva della fattispecie legale alla luce del principio costituzionale di proporzione della pena non si pone in contrasto con il principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio di legalit\u0026#224; dei reati e delle pene vieta bens\u0026#236; al giudice di applicare la legge penale oltre i casi da essi contemplati, e dunque \u0026#8211; come questa Corte ha avuto modo di rammentare \u0026#8211; di \u0026#171;riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali\u0026#187;; significati che costituiscono \u0026#171;un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo\u0026#187; (sentenza n. 98 del 2021, punto 2.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso, sentenza n. 107 del 2025, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003egarantistica del principio \u0026#8211; posto a tutela, \u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e, della libert\u0026#224; della persona e della sicurezza delle sue libere scelte di azione \u0026#8211; non si oppone, per\u0026#242;, a che il giudice possa (e talvolta debba) interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice, escludendone l\u0026#8217;applicazione allorch\u0026#233; sia chiaro che il suo testo \u003cem\u003eplus dixit \u003c/em\u003e\u003cem\u003equam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003evoluit\u003c/em\u003e: ogniqualvolta, cio\u0026#232;, la sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta sia preclusa dall\u0026#8217;interpretazione corretta di quest\u0026#8217;ultima, imposta dal suo rapporto con la pena prevista dal testo normativo, alla luce del principio costituzionale di proporzionalit\u0026#224; della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interpretazione restrittiva secondo la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e (o \u0026#8220;riduzione teleologica\u0026#8221;, secondo una nota definizione dottrinale) della disposizione incriminatrice \u0026#232;, in particolare, doverosa per il giudice penale allorch\u0026#233; risulti necessaria per evitare un risultato \u003cem\u003econtra \u003c/em\u003e\u003cem\u003ec\u003c/em\u003e\u003cem\u003eonstitutionem\u003c/em\u003e, come da tempo comunemente si riconosce in riferimento ai principi di offensivit\u0026#224; e di colpevolezza (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 4.1.), quanto meno laddove non risulti la chiara volont\u0026#224; del legislatore di imporne comunque l\u0026#8217;applicazione anche in simili circostanze: ipotesi, quest\u0026#8217;ultima, in cui il giudice sar\u0026#224; tenuto a sollevare incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale innanzi a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto alla disposizione incriminatrice ora all\u0026#8217;esame, \u0026#232; evidente che il legislatore del 1978 ha inteso colpire fenomeni criminosi affatto diversi da quelli di cui si discute nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e: sicch\u0026#233; nulla oster\u0026#224;, in casi siffatti, a una interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata che conduca a escludere l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 630 cod. pen. laddove il giudice ritenga che il grado di offensivit\u0026#224; dei fatti accertati non attinga la soglia di gravit\u0026#224; che giustifica, nella valutazione politico-criminale del legislatore, la previsione di una pena cos\u0026#236; severa; pena il cui rigore \u0026#232; solo parzialmente mitigato dalla possibilit\u0026#224; di applicare \u0026#8211; per effetto della sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte \u0026#8211; la circostanza attenuante del fatto di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Questi criteri ermeneutici, gi\u0026#224; a disposizione del giudice penale, assicurano che quest\u0026#8217;ultimo possa pervenire, nel rispetto del dettato normativo, a risultati sanzionatori non contrari al principio di proporzionalit\u0026#224; della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, tanto la questione formulata in via principale, quanto quella sollevata in via subordinata, debbono essere dichiarate infondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), dalla Corte di assise di Teramo con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dalla Corte di assise di Teramo con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250718124923.pdf","oggetto":"Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio previsto - Previsione della pena della reclusione da venticinque a trenta anni anzich\u0026#233; di quella previgente della reclusione da dodici a venticinque anni - Irragionevolezza sotto il profilo della proporzionalit\u0026#224; e della finalit\u0026#224; rieducativa della pena - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, come il reato di omicidio volontario con pena minima edittale inferiore - Parit\u0026#224; di trattamento rispetto al pi\u0026#249; grave reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione di cui all\u0026#8217;art. 289-bis codice penale - Eccessivit\u0026#224; del minimo edittale in relazione alle diverse possibili manifestazioni del reato - Violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; della sanzione anche in relazione all\u0027art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE).\nIn subordine: Previsione nel minimo della pena della reclusione da venticinque anni anzich\u0026#233; di quella previgente della reclusione da dodici anni.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46914","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale – Rilevanza della questione – Censure aventi ad oggetto l’entità della pena sollevate nel corso di un giudizio penale – Carattere prematuro – Esclusione, di regola – Difetto di rilevanza laddove dall’ordinanza di rimessione emerga evidente l’assenza di responsabilità penale dell’imputato, ovvero il rimettente esprima i propri dubbi in proposito. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe questioni incidentali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’entità della pena sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile di sfociare in una sentenza di condanna non possono, di regola, essere considerate premature, a meno che dall’ordinanza di rimessione emerga evidente l’assenza di responsabilità penale dell’imputato per i reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi espressamente una tale valutazione esprimendo così, in sostanza, i propri dubbi in proposito. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 56/2023 - mass. 45422\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46915","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46915","titoletto":"Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE) - Evocazione delle relative disposizioni quali parametri interposti - Condizione - Necessità che la disciplina censurata ricada nell\u0027ambito di applicazione del diritto dell\u0027Unione - Onere per il rimettente di illustrare le relative ragioni - Possibile utilizzo, in ogni caso, quali criteri interpretativi delle garanzie costituzionali (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disposizione che, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, prevede la pena della reclusione da venticinque a trent\u0027anni).\u{A0}(Classif. 258002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’evocazione di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quali parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale presuppone che la controversia all’esame del giudice rimettente ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 51 CDFUE. Le disposizioni della Carta possono comunque essere tenute in considerazione quali criteri interpretativi delle stesse garanzie costituzionali (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 69/2025 - mass. 46910; S. 31/2025; S. 24/2025 - mass. 46684; S. 7/2025; S. 85/2024 - mass. 46181; S. 219/2023 - mass. 45887; S. 33/2021; S. 236/2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di assise di Teramo, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE – dell’art. 630, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent’anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, e, in via subordinata, nella parte in cui prevede la pena minima di venticinque anni, anziché di dodici anni di reclusione. La Corte rimettente non ha speso alcuna motivazione per dimostrare il coinvolgimento del diritto dell’Unione europea nella controversia sottoposta al suo esame).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46916","numero_massima_precedente":"46914","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"630","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"49","specificazione_articolo":"par.3","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46916","titoletto":"Reati e pene – Circostanze – Recidiva\u{A0}– Fondamento – Incidenza sul disvalore soggettivo del reato. (Classif. 210011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSolo la recidiva, e non la reiterazione \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e di una condotta criminosa, può connotare un fatto di reato di più intenso disvalore soggettivo, in ragione del maggior contenuto di colpevolezza che si radica nel non essersi mostrato il soggetto sensibile all’ammonimento lanciatogli dall’ordinamento mediante la sentenza di condanna (definitiva) per il precedente reato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 56/2021 - mass. 43735; S. 73/2020 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e43274\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46917","numero_massima_precedente":"46915","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46917","titoletto":"Reati e pene - Circostanze - Circostanza della lieve entità del fatto - Funzione mitigatrice della risposta sanzionatoria in relazione a fatti caratterizzati in concreto da un disvalore marcatamente inferiore rispetto a quello della fattispecie astratta - Fatto di lieve entità - Natura relazionale del concetto. (Classif. 210011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa funzione specifica dell’attenuante “indefinita” della lieve (o minore) entità del fatto è di mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate in via generale da elevato disvalore, ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata in relazione a fatti che, pur integrando tutti i requisiti della fattispecie astratta, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini della fattispecie delittuosa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 83/2025 - mass. \u003c/em\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003c/strong\u003e\u003cem\u003e46777; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl concetto di “fatto di lieve entità” non può che essere interpretato in una logica “relazionale”: ossia con criteri diversamente calibrati a seconda della gravità della fattispecie astratta di reato cui la circostanza di volta in volta accede.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46918","numero_massima_precedente":"46916","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46918","titoletto":"Reati e pene - In genere - Principi di offensività e di colpevolezza - Natura - Loro valenza anche quali criteri ermeneutici per il giudice comune - Necessità, in ogni caso, di una interpretazione costituzionalmente orientata - Conseguente irrilevanza penale delle condotte che, pur riconducibili alle espressioni linguistiche della fattispecie astratta, siano in concreto radicalmente inoffensive o del tutto incolpevoli. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn base al principio di offensività (art. 25, secondo comma, Cost.), il giudice penale è tenuto ad assicurare un’interpretazione costituzionalmente orientata di ogni norma incriminatrice, e pertanto a espungere dall’area della rilevanza penale quelle condotte concrete che, pur se riconducibili alle espressioni linguistiche utilizzate nella formulazione della fattispecie astratta, non sono suscettibili di ledere il bene giuridico tutelato, rivelandosi così in radice inoffensive. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 139/2023 - mass. 45714; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823, 41824; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 265/2005 - mass. 29512; S. 263/2000 - mass. 25484; S. 360/1995 - mass. 22565\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di colpevolezza (art. 27, primo e terzo comma, Cost.) si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminatici, ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell’applicazione delle disposizioni vigenti, così da evitare la punizione di una condotta del tutto incolpevole. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 322/2007 - mass. 31652; S. 1085/1988 - mass. 13935; S. 364/1988 - mass. 13799\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46919","numero_massima_precedente":"46917","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46919","titoletto":"Reati e pene - Proporzionalità (principio di) - Fondamento - Necessità di assicurare che la sanzione non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto di reato - Conseguente limite alla discrezionalità del legislatore - Natura - Standard di legittimità costituzionale delle leggi penali e criterio ermeneutico per il giudice comune - Dovere del giudice di procedere ad una interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata della disposizione incriminatrice o, in alternativa, di sollevare questione di legittimità costituzionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disposizione che, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, prevede la pena della reclusione da venticinque a trent\u0027anni). (Classif. 210050).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di proporzionalità della pena mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 83/2025 - mass. 46777; S. 86/2024 - mass. 46163; S. 244/2022 - mass. 45210\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl legislatore gode di ampia discrezionalità nella selezione delle condotte punibili e nella determinazione delle sanzioni, entro il limite generale del principio di proporzionalità, la cui osservanza è oggetto di un controllo specialmente attento da parte della Corte costituzionale, in ragione dell’incidenza delle scelte di criminalizzazione sulla libertà personale e su numerosi altri diritti fondamentali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 74/2025 - mass. 46752; S. 46/2024 - mass. 46029\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di proporzionalità della pena opera non solo come standard di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterio che orienta la loro interpretazione e applicazione da parte del giudice comune, il quale è tenuto ad assicurare che la sanzione risulti proporzionata alla gravità del fatto, nel quadro di una doverosa interpretazione \u003cem\u003esecundum constitutionem\u003c/em\u003e dei dati normativi, ferma restando la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, laddove tali dati non permettano di raggiungere in via ermeneutica l’obiettivo dell’uniformazione a Costituzione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di proporzionalità della pena impone al giudice di espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale; e ciò in particolare quando la mancata applicazione di una norma penale non comporta l’impunità \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e del fatto, ma l’applicazione – in luogo di un reato complesso – delle singole fattispecie criminose che lo compongono, così da assicurare comunque una risposta adeguata alla gravità del fatto e ragionevolmente dissuasiva, e però contenuta entro i limiti della proporzione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl dovere di interpretazione restrittiva della fattispecie legale alla luce del principio di proporzionalità della pena non si pone in contrasto con il principio di legalità che, in ragione della sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di garanzia, vieta di applicare la legge oltre i casi da essa contemplati, ma non è di ostacolo a che il giudice possa interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice, escludendone l’applicazione allorché sia chiaro che il suo testo \u003cem\u003eplus dixit quam voluit\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 98/2021 - mass. 43904; S. 107/2025 - mass. 46877\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di assise di Teramo, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 630, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent’anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, e, in via subordinata, nella parte in cui prevede la pena minima di venticinque anni, anziché di dodici anni di reclusione. La previsione di una pena edittale minima come quella indicata, pur ridotta di un terzo per effetto dell’attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012, costituisce una sanzione manifestamente sproporzionata in casi come quelli all’esame nei giudizi \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e – connotati da una privazione della libertà personale di poche decine di minuti finalizzata al conseguimento di un profitto di qualche centinaio di euro – del tutto eterogenei rispetto alle condotte sanzionate dal legislatore emergenziale degli anni Settanta, costituite da sequestri di lunghissima durata, per richieste di riscatto elevatissime e causa di gravi pericoli per la vita degli ostaggi. In queste ipotesi, tuttavia, il giudice possiede già gli strumenti ermeneutici che gli consentono di pervenire, nel rispetto del dettato normativo, a una interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice alla luce del principio di proporzionalità della pena. In particolare, il giudice dovrà escludere l’applicazione dell’art. 630 cod. pen., laddove ritenga che il grado di offensività dei fatti accertati non attinga la soglia minima di gravità che giustifica la previsione di una pena così severa, valutando se possano invece ritenersi integrati i reati di sequestro di persona semplice e, secondo i casi, di rapina o estorsione, che comportano l’applicazione di una pena comunque adeguata alla gravità del fatto commesso e contenuta entro i limiti della proporzione). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 68/2012 - mass. 36174\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46918","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"630","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46031","autore":"Gatta G. 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