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Puglia n. 20 del 1998, amplierebbe \u0026#171;considerevolmente, rispetto alla precedente formulazione, la platea degli interventi finora assentibili sui manufatti storici pugliesi\u0026#187;, cos\u0026#236; \u0026#171;confliggendo con le competenze esclusive attribuite al Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali (e per esso, alle Soprintendenze), dalla parte Seconda\u0026#187; del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo, la legge reg. Puglia n. 20 del 1998, come modificata dalle disposizioni impugnate, contrasterebbe con le competenze statali in materia di paesaggio e ambiente e con l\u0026#8217;impostatura e la ratio della legislazione statale in materia. Quest\u0026#8217;ultima, infatti, pur rimanendo \u0026#171;ferma [\u0026#8230;] la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;autorizzazione culturale di cui all\u0026#8217;art. 21\u0026#187;, non individuerebbe \u0026#8211; ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; gli interventi consentiti sui beni culturali e rimetterebbe alla pianificazione \u0026#171;la vestizione dei vincoli paesaggistici, anche ai fini della disciplina e dell\u0026#8217;autorizzazione\u0026#187; prevista dagli artt. 145 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 (d\u0026#8217;ora in avanti anche: cod. beni culturali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge reg. Puglia n. 20 del 1998, come risultante a seguito delle denunciate modifiche, permetterebbe, infatti, interventi di particolare rilevanza su immobili vincolati secondo la legislazione statale, vietati prima di detta modifica. Nello specifico, l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019, mediante la soppressione delle parole \u0026#171;\u0026#8220;, immutata la volumetria fuori terra esistente\u0026#8221; [punto 2] e \u0026#8220;i prospetti originari e\u0026#8221; [punto 4]\u0026#187; e lettera b), abrogando le parole \u0026#171;da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati\u0026#187;, consentirebbe \u0026#171;sia interventi fuori terra sia la modifica dei prospetti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon varrebbe, a sanare le rilevate censure, il richiamo alla necessaria acquisizione dell\u0026#8217;autorizzazione della Soprintendenza, di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 4, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, in quanto la normativa regionale, peraltro in materia di competenza esclusiva statale, ingenererebbe \u0026#171;confusione e aspettative nell\u0026#8217;utenza, indotta a ritenere possibili ampie trasformazioni dell\u0026#8217;immobile, a scapito della sua \u0026#8220;conservazione\u0026#8221; e \u0026#8220;integrit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene inoltre posto in rilievo che le modifiche contrasterebbero con l\u0026#8217;iniziale spirito della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, che avrebbe inteso, tanto valorizzare il patrimonio storico artistico rurale, quanto assicurarne la tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; A supporto delle denunciate violazioni delle competenze statali in materia, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato richiama il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, che avrebbe tracciato una precisa linea di demarcazione tra le competenze legislative statali e quelle regionali, alla luce del quale la competenza esclusiva statale si configurerebbe \u0026#171;tutte le volte in cui oggetto della disciplina sia un bene tutelato, anche avendo riguardo al \u0026#8220;supporto materiale\u0026#8221; inciso dalla normativa\u0026#187;. In particolare, con la sentenza n. 9 del 2004, questa Corte avrebbe chiarito che rientrerebbe tra le attivit\u0026#224; da tutelare quella diretta a conservare beni culturali o ambientali, volta, in altri termini, ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale. Limiti questi alla competenza regionale che sarebbero stati ribaditi in molteplici occasioni dalla giurisprudenza costituzionale, di cui il ricorrente d\u0026#224; puntualmente conto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Con specifico riferimento alla tutela del paesaggio, che trova copertura negli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s) Cost., il ricorrente afferma che essa \u0026#232; ascrivibile alla competenza esclusiva statale, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di Stato, nell\u0026#8217;ambito della tutela dell\u0026#8217;ambiente rientrerebbe anche quella del paesaggio, in forza del principio costituzionale della tutela del \u0026#171;\u0026#8220;paesaggio-ambiente\u0026#8221;\u0026#187; (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 14 dicembre 2001, n. 9). Il combinato disposto degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. delineerebbe in modo chiarissimo i valori costituzionali garantiti e gli ambiti di intervento dello Stato e della Regione: entrambi questi profili sarebbero violati dalla disciplina regionale oggetto di gravame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCos\u0026#236;, le disposizioni impugnate violerebbero i principi codificati nel d.lgs. n. 42 del 2004, nell\u0026#8217;interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa. In tal senso, il primato della competenza legislativa statale, per un verso, ossia mediante l\u0026#8217;imposizione di vincoli paesistici, garantirebbe la tutela del paesaggio e dell\u0026#8217;ambiente e, per l\u0026#8217;altro, costituirebbe limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 29 gennaio 2013, n. 533). Da ci\u0026#242; deriverebbe che la tutela del paesaggio, concretamente prevista dalla normativa statale, rappresenterebbe un limite non derogabile da parte delle Regioni e delle Province autonome nelle materie urbanistica e edilizia (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 15 marzo 2017, n. 1183), e, nello specifico, la disciplina contenuta nell\u0026#8217;art. 145 cod. beni culturali, in tema di coordinamento della pianificazione paesaggistica, ponendosi quale norma interposta, imporrebbe \u0026#171;la prevalenza della pianificazione paesaggistica non alterabile ad opera della legislazione regionale\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 24 novembre 2015, n. 5325).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu tali basi la Regione non potrebbe, pertanto, ingerirsi con propri atti in materia di tutela del paesaggio e ridurre il livello di tutela paesaggistica fissato dalla legge statale, e ci\u0026#242; anche al fine di assicurare pari standard di protezione minima in tutto il territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 14 novembre 2019, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Puglia, chiedendo che siano dichiarate inammissibili e, comunque sia, non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La difesa regionale ritiene, in primo luogo, il ricorso inammissibile, essendo privo di qualsiasi motivazione specifica: il Presidente del Consiglio dei ministri, per un verso, non avrebbe dedotto i termini concreti in forza dei quali le disposizioni impugnate avrebbero violato i parametri costituzionali e le invocate norme interposte; per l\u0026#8217;altro, non avrebbe neppure individuato la disciplina statale relativa ai manufatti rurali vincolati, implicati nel caso di specie, che costituirebbe lo standard minimo di tutela violato o derogato in peius dalla denunciata normativa regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon risulterebbe, inoltre, neppure spiegato in che modo le disposizioni impugnate sarebbero risultate invasive della sfera di competenza dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, difetterebbero i requisiti minimi atti a consentire l\u0026#8217;esame nel merito delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La resistente ritiene, ad ogni modo, infondate le questioni sotto tutti i profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero, infatti, frutto di un errore di prospettiva, in quanto moverebbero dall\u0026#8217;erroneo presupposto che le norme regionali impugnate violerebbero i richiamati parametri costituzionali, solo perch\u0026#233; consentirebbero interventi prima vietati dalla previgente versione dell\u0026#8217;art. 1, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, vale a dire \u0026#171;da una disposizione (tutta e solo regionale)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Deduce, infatti, la Regione che la legge reg. Puglia n. 43 del 2019 \u0026#232; stata adottata per consentire l\u0026#8217;utilizzazione turistica, mediante il recupero e la valorizzazione, di diverse strutture e manufatti rurali, diversamente non suscettibili di una effettiva fruizione; ci\u0026#242; in conformit\u0026#224; con le norme costituzionali e legislative statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella legislazione statale non sarebbe contemplato, infatti, alcun divieto assoluto e aprioristico di effettuare gli interventi previsti dalle censurate disposizioni, n\u0026#233; sarebbero previsti obblighi di eseguire eventuali ampliamenti solo entroterra, ovvero \u0026#171;prescrizioni di alcun genere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; risulterebbe con evidenza dagli artt. 20, 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, i quali, al contrario, consentirebbero interventi sui beni culturali e paesaggistici, previa acquisizione dell\u0026#8217;autorizzazione del ministero, della sovrintendenza o delle amministrazioni competenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, non solo il limite rimosso dalle disposizioni censurate non avrebbe trovato alcun referente nella legislazione statale, ma, non indicando quest\u0026#8217;ultima \u0026#171;preventivamente gli interventi assentibili sui beni vincolati\u0026#187;, la previsione normativa regionale antecedente alla modifica si sarebbe posta, altres\u0026#236;, in contrasto con la sua ratio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ci\u0026#242; la Regione aggiunge che le disposizioni censurate non obbligherebbero ad eseguire gli interventi indicati, non offrirebbero una elencazione tassativa ed esauriente di quanto si possa eseguire sui manufatti rurali, n\u0026#233;, tantomeno, vincolerebbero \u0026#171;le amministrazioni competenti ad autorizzare ed abilitare tout court ed ex se gli stessi interventi\u0026#187;. Esse, al contrario, consentirebbero astrattamente interventi di vario genere su detti beni, i quali potranno essere concretamente eseguiti solo a seguito della verifica di compatibilit\u0026#224; con la normativa vincolistica sovraordinata, tra cui quella a tutela dell\u0026#8217;ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, effettuata dalle preposte autorit\u0026#224;, \u0026#171;secondo le disposizioni procedimentali vigenti, che non sono affatto derogate o eluse, ma anzi espressamente richiamate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Sotto altro profilo, la resistente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa statale, le disposizioni impugnate non contrasterebbero con la ratio della legislazione statale in materia, che rimetterebbe \u0026#171;alla pianificazione regionale la vestizione dei vincoli paesaggistici, anche ai fini della disciplina e del rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione ex artt. 145 e 146\u0026#187;, del d.lgs. n. 42 del 2004, n\u0026#233; si porrebbe in contrasto con il principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, il piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (d\u0026#8217;ora in avanti anche: PPTR), adottato in seguito all\u0026#8217;intesa interistituzionale tra Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali e la stessa Regione, contiene al proprio interno le \u0026#171;Linee guida per il recupero la manutenzione e il riuso dell\u0026#8217;edilizia e dei beni rurali\u0026#187;, che consentirebbero espressamente l\u0026#8217;ampliamento dei manufatti rurali, anche al fine di dotarli di servizi igienici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disciplina, tuttavia, sarebbe stata nei fatti vanificata dalla versione previgente dell\u0026#8217;art. 1 della legge regionale n. 20 del 1998: in quanto il \u0026#171;contenuto \u0026#8220;impeditivo e restrittivo\u0026#8221;\u0026#187; di tale disposizione era di ostacolo alla piena operativit\u0026#224; del PPTR, poich\u0026#233; le limitazioni in essa contenute avrebbero impedito il recupero e l\u0026#8217;utilizzazione di diverse strutture. Dal che, l\u0026#8217;intervento del legislatore regionale, operato mediante la normativa censurata, sarebbe volto a dare effettivit\u0026#224; alla perseguita valorizzazione dei manufatti rurali per finalit\u0026#224; turistiche, richieste dal gi\u0026#224; richiamato piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; La difesa regionale mette in evidenza, infatti, come l\u0026#8217;impostatura restrittiva della legge reg. Puglia n. 20 del 1998 fosse dettata dalla necessit\u0026#224; di sopperire all\u0026#8217;assenza di una legislazione statale organica sui beni culturali e alla mancanza di uno strumento di pianificazione paesaggistica regionale, al fine di evitare \u0026#171;effetti deleteri sul territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMutato l\u0026#8217;assetto normativo statale, con il cod. dei beni culturali e attuata la pianificazione regionale, con il piano paesistico regionale, nonch\u0026#233;, da ultimo, alla luce del \u0026#171;progressivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali di ultima generazione (PUG \u0026#8211; piani urbanistici generali) alla legislazione attualmente vigente (LR n. 20/2001)\u0026#187;, sarebbe venuta meno la ragion d\u0026#8217;essere di \u0026#171;una disposizione ([\u0026#8230;] tutta e solo regionale) eccessivamente restrittiva\u0026#187;, la quale, peraltro, avrebbe impedito l\u0026#8217;operativit\u0026#224; di una parte importante del piano paesistico territoriale regionale e avrebbe vanificato la legislazione regionale a supporto del turismo rurale e della valorizzazione dei manufatti rurali. Ci\u0026#242;, anche in considerazione del fatto che la gravata legge regionale n. 43 del 2019 non contrasterebbe affatto con la normativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.6.\u0026#8211; Secondo la Regione, dal richiamato contesto normativo deriverebbe \u0026#171;la piena legittimit\u0026#224; costituzionale della legge regionale in esame\u0026#187;, la quale rappresenterebbe uno strumento di valorizzazione dei manufatti rurali del territorio pugliese. La citata legge non contrasterebbe con le esigenze di tutela e conservazione stabilite dal legislatore regionale in attuazione della propria competenza legislativa in materia di \u0026#171;valorizzazione dei beni culturali e ambientali e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., e sarebbe, altres\u0026#236;, esercizio della potest\u0026#224; residuale regionale in materia di turismo, ai sensi del comma quarto della citata disposizione costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.7.\u0026#8211; La resistente deduce, inoltre, che le impugnate disposizioni afferirebbero alla materia della valorizzazione e non a quella della tutela del paesaggio: la seconda atterrebbe alla manutenzione e alla salvaguardia del bene, al fine di garantire, in una dimensione statica, la conservazione nel tempo dell\u0026#8217;identit\u0026#224; culturale; mentre, la prima, caratterizzata da una natura dinamica, ricomprenderebbe una variet\u0026#224; di azioni ed interventi volti ad \u0026#171;assicurare e sviluppare le potenzialit\u0026#224; economiche connesse alla fruizione e ottimizzazione del bene\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva si sarebbe mosso il legislatore regionale, il quale, nel rispetto \u0026#171;della vincolistica sovraordinata\u0026#187;, avrebbe perseguito l\u0026#8217;intento di consentire interventi di modificazione dei manufatti, finalizzati soprattutto alle esigenze funzionali o all\u0026#8217;adeguamento delle norme igienico-sanitarie, nell\u0026#8217;ottica di una effettiva valorizzazione economica del bene culturale e del connesso sviluppo turistico dei luoghi e delle comunit\u0026#224; interessate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConclusivamente, pertanto, le modifiche apportate dalle disposizioni impugnate consentirebbero un ventaglio maggiore di interventi di trasformazione, in connessione con esigenze tecnico funzionali e igienico-sanitarie, volti a rendere effettiva la valorizzazione dei manufatti rurali per finalit\u0026#224; turistiche; ci\u0026#242; nel pieno rispetto dell\u0026#8217;ambito di competenza regionale e della sovraordinata normativa costituzionale e statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il 14 settembre 2020, la Regione Puglia ha depositato memoria nella quale ha insistito nelle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In data 15 settembre 2020, anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, con la quale ha risposto alle deduzioni della Regione Puglia, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Preliminarmente la difesa statale ritiene infondata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224;, poich\u0026#233; \u0026#8211; contrariamente a quanto dedotto dalla resistente \u0026#8211; nel ricorso sarebbero indicati tanto i parametri costituzionali quanto, come normativa interposta, la Parte Seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, e il ricorso sarebbe, inoltre, anche adeguatamente motivato attraverso il richiamo alle numerose sentenze sia di questa Corte, sia del Consiglio di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Per quanto riguarda il merito, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la legge reg. Puglia n. 43 del 2019, snaturando le finalit\u0026#224; perseguite dalla legge reg. Puglia n. 20 del 1998 (ossia consentire la trasformazione delle costruzioni rurali in strutture ricettizie e incrementare, del pari, la tutela dei manufatti rurali) avrebbe diminuito, in un ambito rientrante nella esclusiva competenza statale, il livello di tutela dei beni culturali e, altres\u0026#236;, riguardo ai beni paesaggistici, avrebbe potenzialmente esteso il novero degli interventi ammessi fuori dai casi previsti dal piano paesaggistico territoriale approvato, nel 2015, previa intesa con lo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l\u0026#8217;intervento normativo oggetto di gravame non sarebbe conforme al PPTR, poich\u0026#233;, consentendo unilateralmente l\u0026#8217;aumento delle volumetrie esterne e la modifica dei prospetti, costituirebbe in s\u0026#233; una violazione del piano paesaggistico territoriale e delle intese con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali e per il turismo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Secondo la difesa statale, decisiva rilevanza per la fondatezza del ricorso andrebbe inoltre riconosciuta alle conseguenze in ordine al riparto di competenze, derivanti dalla distinzione tra tutela e valorizzazione, nella lettura fornita dalla stessa giurisprudenza costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlle regioni, infatti, non sarebbe consentito disciplinare con proprie leggi \u0026#171;gli interventi (tra i quali rientrano anche le destinazioni d\u0026#8217;uso) ammissibili sui manufatti\u0026#187; tutelati \u0026#8211; poich\u0026#233; tale ambito sarebbe riservato alla competenza esclusiva dello Stato, l\u0026#8217;esercizio della quale avrebbe trovato concretizzazione, per i beni culturali, negli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 42 del 2014 e, per i beni paesaggistici, negli artt. 135, 143, 145 e 146 del citato decreto \u0026#8211; ma sarebbe riconosciuto solo uno spazio \u0026#8220;integrativo\u0026#8221;, in funzione dell\u0026#8217;eventuale incremento della tutela, non potendo esse incidere su tali prioritarie esigenze di tutela, dettando norme finalizzate alla valorizzazione di detti beni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.5.\u0026#8211; In definitiva, la normativa regionale impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima perch\u0026#233;, disciplinando in via generale e astratta le trasformazioni consentite sui beni tutelati, sarebbe invasiva della competenza esclusiva statale in materia, non valendo a sanare detta illegittimit\u0026#224; il richiamo, contenuto nell\u0026#8217;art. 1, comma 4, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, alle autorizzazioni previste dal cod. dei beni culturali, il quale, per un verso, sarebbe improntato all\u0026#8217;opposto principio che nessuna trasformazione sarebbe ammissibile, salva l\u0026#8217;autorizzazione del Ministero e, per l\u0026#8217;altro, non si fonderebbe su una predeterminazione, neppure di massima, degli interventi consentiti, essendo, al contrario, privilegiata la necessit\u0026#224; di valutare caso per caso le esigenze di tutela del singolo bene culturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Non spettando alla Regione la disciplina degli interventi astrattamente possibili sui beni culturali vincolati, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale, di nessun pregio sarebbe l\u0026#8217;affermazione della Regione in base alla quale la norma impugnata non sarebbe costituzionalmente illegittima, poich\u0026#233; non obbligherebbe ad eseguire gli interventi, ma indicherebbe solo semplificativamente e per macro-categorie gli interventi eseguibili. Cos\u0026#236; come, per le stesse ragioni, e contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, la normativa impugnata farebbe sorgere \u0026#171;aspettative nei soggetti interessati, depotenziando l\u0026#8217;azione degli Uffici di tutela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon condivisibile sarebbe anche l\u0026#8217;ulteriore considerazione della Regione, secondo la quale la legge reg. Puglia n. 43 del 2020 perseguirebbe il fine di consentire l\u0026#8217;utilizzazione dei manufatti rurali, impedita nell\u0026#8217;effettiva fruizione dalla legge reg. Puglia n. 20 del 1998 nella sua formulazione originaria, poich\u0026#233;, prima delle modifiche qui contestate, l\u0026#8217;effettiva fruizione dei beni non era affatto impedita o limitata, in quanto erano vietate solo le trasformazioni particolarmente invasive. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.7.\u0026#8211; Nella cornice della novellata normativa regionale, \u0026#171;un effetto pregiudizievole \u0026#8220;espansivo\u0026#8221;\u0026#187; avrebbe anche la disposizione sul cambio di destinazione d\u0026#8217;uso, poich\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo sarebbe oggi consentito anche mediante la realizzazione di ampliamenti fuori terra e modifiche di prospetti. In tal modo la norma risultante dalle modifiche apportate dalla legge reg. n. 43 del 2019 si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale, invece, impedirebbe di adibire i beni culturali ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.8.\u0026#8211; Da ultimo, la difesa statale, nella stessa memoria, mette in evidenza come la norma censurata contrasterebbe anche con il principio di leale collaborazione, poich\u0026#233; sarebbe il risultato di una scelta assunta unilateralmente dalla Regione, fuori dal percorso condiviso con lo Stato che ha condotto all\u0026#8217;adozione del piano paesaggistico territoriale regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; A seguito del rinvio a nuovo ruolo, disposto con decreto del Presidente della Corte costituzionale del 5 ottobre 2020, e della nuova fissazione in udienza pubblica del 26 gennaio 2021 per la discussione del presente giudizio, la Regione Puglia ha depositato un\u0026#8217;ulteriore memoria, nella quale ha insistito nelle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettere a), numeri 2) e 4), e b), della legge della Regione Puglia 9 agosto 2019, n. 43, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell\u0026#8217;articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norma in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)\u0026#187;, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettere a), numero 2, e b), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019, \u0026#232; impugnato in quanto abroga, all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, le parole \u0026#171;, immutata la volumetria fuori terra esistente\u0026#187; e, all\u0026#8217;art. 1, comma 3, della citata legge reg. Puglia, le parole \u0026#171;, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati,\u0026#187;; \u0026#232; impugnato, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), numero 4, della legge reg. Puglia n. 43 del 2019, poich\u0026#233; abroga, all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, le parole \u0026#171;i prospetti originari e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sostanza le sopra richiamate disposizioni sono censurate in quanto \u0026#8211; mediante l\u0026#8217;abrogazione espressa di alcune parti di testo \u0026#8211; avrebbero consentito interventi di particolare rilevanza su immobili vincolati in base alla legislazione statale e vietati dall\u0026#8217;originaria formulazione dalla legge regionale del 1998, cos\u0026#236; invadendo le competenze statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Esse, infatti, contrasterebbero con l\u0026#8217;impostatura e la ratio della legislazione statale in materia, la quale, pur rimanendo \u0026#171;ferma [\u0026#8230;] la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;autorizzazione culturale di cui all\u0026#8217;art. 21\u0026#187;, non individuerebbe gli interventi consentiti sui beni culturali e rimetterebbe alla pianificazione \u0026#171;la vestizione dei vincoli paesaggistici, anche ai fini della disciplina dell\u0026#8217;autorizzazione\u0026#187; prevista dagli artt. 145 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, le norme impugnate si porrebbero in contrasto anche con il principio di leale collaborazione, in quanto l\u0026#8217;ampliamento degli interventi effettuabili sui beni paesaggistici avrebbe dovuto essere concordato con lo Stato e non determinato unilateralmente dalla Regione, in violazione, peraltro, del Piano paesaggistico territoriale regionale (d\u0026#8217;ora in avanti anche PPTR), adottato di intesa tra Stato e Regione Puglia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre rilevare sin d\u0026#8217;ora, per\u0026#242;, che la pretesa violazione del principio di leale collaborazione, evocata soltanto nella memoria depositata a ridosso dell\u0026#8217;udienza pubblica e non nel ricorso introduttivo del giudizio, \u0026#232; estranea al thema decidendum e la tardivit\u0026#224; della deduzione ne comporta l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, in quanto \u0026#8211; secondo il costante orientamento di questa Corte \u0026#8211; \u0026#171;nei giudizi in via principale il thema decidendum \u0026#232; fissato dal ricorso introduttivo, in conformit\u0026#224; alla delibera dell\u0026#8217;organo politico, e non pu\u0026#242; essere esteso ad ulteriori profili, n\u0026#233; con le memorie presentate in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, n\u0026#233; tanto meno nel corso dell\u0026#8217;udienza\u0026#187; (sentenza n. 74 del 2012; in senso analogo, fra le molte, anche sentenza n. 272 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La difesa regionale ha eccepito l\u0026#8217;eccessiva genericit\u0026#224; e la non adeguata motivazione delle censure, nonch\u0026#233; la carenza della congrua indicazione delle ragioni del contrasto con i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; costante l\u0026#8217;orientamento di questa Corte secondo cui il ricorrente ha l\u0026#8217;onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva; il ricorso deve contenere una specifica indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure (ex plurimis, sentenze n. 194 e 25 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 32 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie va osservato che l\u0026#8217;atto introduttivo contiene una, seppur sintetica, argomentazione di merito a sostegno dell\u0026#8217;impugnazione, per cui pu\u0026#242; ritenersi raggiunta quella \u0026#171;soglia minima di chiarezza e di completezza\u0026#187; (sentenza n. 83 del 2018) che rende ammissibile l\u0026#8217;impugnativa proposta (ex plurimis, sentenze n. 194 del 2020 e n. 201 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Al fine di valutare le censure mosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, \u0026#232; preliminarmente utile esaminare il testo dell\u0026#8217;art. 1, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, nelle parti incise dalle modifiche in questa sede contestate. Tale legge regionale ha come finalit\u0026#224; (emergente gi\u0026#224; dal proprio titolo: \u0026#171;Turismo rurale\u0026#187;) quella del potenziamento del turismo rurale e il recupero degli immobili situati in aree rurali, nonch\u0026#233; la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-rurale pugliese (cos\u0026#236; il comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 di detto articolo, nella versione precedente alle censurate modifiche, statuiva che \u0026#8211; immutata la volumetria fuori terra esistente, fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche dell\u0026#8217;immobile \u0026#8211; \u0026#171;sono consentiti [\u0026#8230;] il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, quali masserie,  trulli,  torri,  fortificazioni  e,  in genere,  antichi  manufatti  censiti  nel  catasto  agricolo  urbano rientranti nel regime giuridico\u0026#187; della legge 1\u0026#176; Giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d\u0026#8217;interesse artistico o storico) \u0026#8211; ossia, date le modifiche normative succedutesi nel tempo, nel regime giuridico dei beni culturali di cui alla Parte seconda del Codice di settore \u0026#8211; o suscettibili di essere assoggettati a tale regime, per essere stati eseguiti da oltre cinquant\u0026#8217;anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3 (anch\u0026#8217;esso nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla legge reg. Puglia n. 43 del 2019) stabiliva che l\u0026#8217;\u0026#171;eventuale ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, deve assicurare la conservazione e il recupero dei manufatti sotterranei preesistenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Con la legge reg. Puglia n. 43 del 2019 sono state abrogate le parole \u0026#171;immutata la volumetria fuori terra esistente\u0026#187; e \u0026#171;fatti salvi i prospetti originari\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. n. 20 del 1998, nonch\u0026#233; \u0026#171;da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati\u0026#187;, di cui al comma 3 del medesimo articolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn forza di tali modifiche, da un lato, per il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione, l\u0026#8217;unico limite espressamente previsto \u0026#232; quello di far salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell\u0026#8217;immobile, e, dall\u0026#8217;altro, \u0026#232; venuto meno il divieto espresso di modificare i prospetti ed effettuare gli ampliamenti fuori terra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Occorre considerare, poi, che la legge reg. Puglia n. 20 del 1998, anche a seguito delle modifiche qui contestate, mantiene ferme sia l\u0026#8217;autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali, sia l\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica per quelli paesaggistici. Dispone, infatti, l\u0026#8217;art. 1, comma 4, secondo periodo, che deve essere in ogni caso acquisito il previo nulla osta della Soprintendenza (disposizione che a seguito delle modifiche intervenute deve leggersi come acquisizione dell\u0026#8217;autorizzazione di cui all\u0026#8217;art. 21, comma 4, cod. dei beni culturali) e per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico il nulla osta previsto dall\u0026#8217;art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante \u0026#171;Protezione delle bellezze naturali\u0026#187; (anche qui, a seguito delle modifiche intervenute, tale disposizione deve leggersi come acquisizione dell\u0026#8217;autorizzazione della Regione o dei comuni, previo parere della Soprintendenza, di cui all\u0026#8217;art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Dalla disamina dei contenuti della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, risultanti dalle modifiche qui contestate, si evince come il legislatore pugliese, per un verso, si sia limitato ad eliminare un divieto che si collocava \u0026#8211; come messo in evidenza dalla stessa resistente e come si dir\u0026#224; meglio tra breve \u0026#8211; in una dimensione tutta e solo regionale e, per l\u0026#8217;altro, abbia mantenuto ferma l\u0026#8217;espressa previsione che gli interventi sui manufatti rurali restano soggetti all\u0026#8217;applicazione della disciplina generale concernente il rilascio e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa statale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto rilevato vale a smentire l\u0026#8217;asserito sconfinamento del legislatore regionale nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il cod. dei beni culturali \u0026#8211; per ci\u0026#242; che in questa sede rileva \u0026#8211; prevede che \u0026#171;[i] beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione\u0026#187; (cos\u0026#236; art. 20, comma 1); viene stabilito, inoltre, che \u0026#171;l\u0026#8217;esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali \u0026#232; subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso dei beni medesimi \u0026#232; comunicato al soprintendente per le finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 20, comma 1\u0026#187; (art. 21, comma 4). In senso analogo il citato codice dispone anche per i beni paesaggistici, prevedendo all\u0026#8217;art. 146, comma 1, che \u0026#171;[i] proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell\u0026#8217;articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, n\u0026#233; introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione\u0026#187;; gravando su tali soggetti \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall\u0026#8217;avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l\u0026#8217;autorizzazione\u0026#187; (cos\u0026#236; il comma 2 del citato articolo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Come risulta chiaramente dalle disposizioni richiamate, il sistema normativo dei beni culturali e paesaggistici non contempla i divieti originariamente previsti dall\u0026#8217;art. 1, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998 e neppure prevede un divieto aprioristico di compiere interventi sui beni vincolati: gli interventi sono infatti consentiti, a condizione che siano compatibili con il valore culturale e paesaggistico del bene, e tale compatibilit\u0026#224; deve essere in concreto accertata mediante il procedimento di autorizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, per un verso, la disciplina statale non \u0026#232; riducibile, sempre e comunque sia, all\u0026#8217;immodificabilit\u0026#224; assoluta e aprioristica dei beni vincolati; per l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;astratta possibilit\u0026#224; di intervenire sui beni tutelati, nonch\u0026#233; i limiti di tale intervento, sono contenuti gi\u0026#224; nel vincolo gravante sul bene, in funzione della tutela dei valori culturali, storici e paesaggistici che detti beni esprimono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, in definitiva, dalla disciplina vincolistica gravante sul bene tutelato che dipendono le possibilit\u0026#224; di modifica di tali beni, e la tutela in concreto espressa da detti vincoli pu\u0026#242; (e deve) propendere verso la pi\u0026#249; rigida conservazione statica, ovvero verso la pi\u0026#249; elastica conservazione dinamica, secondo che i valori culturali, storici e paesaggistici si identifichino (e soprattutto dal grado di tale identificazione) con la struttura complessiva, con alcune forme, ovvero solo con singoli elementi del bene vincolato.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ci\u0026#242; deriva, del resto, la centralit\u0026#224; dell\u0026#8217;autorizzazione delle amministrazioni competenti, che \u0026#232; lo strumento volto al controllo della compatibilit\u0026#224; degli interventi sul bene tutelato con il valore culturale, storico o paesaggistico espresso dallo stesso, nonch\u0026#233; \u0026#8211; con il relativo procedimento \u0026#8211; la sede deputata al connesso bilanciamento degli interessi che insistono sul bene vincolato; bilanciamento il quale, se e in quanto ontologicamente incompatibile con la logica meramente inibitoria, pu\u0026#242; concludersi con il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione ogni qual volta gli interventi su detti beni non siano suscettibili di incidere sulla conservazione e sulla fruizione pubblica dei valori culturali, storici, ambientali e paesaggistici costituzionalmente tutelati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Delineato il contenuto normativo dell\u0026#8217;art. 1, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, conseguente alle modifiche apportate dalle censurate disposizioni della legge reg. Puglia n. 43 del 2019, e quello della disciplina statale di riferimento, non si configura pertanto l\u0026#8217;invasione della competenza legislativa statale denunciata nel ricorso. Ci\u0026#242;, in quanto, per un verso, il legislatore regionale ha rimosso divieti di intervento sui beni vincolati non previsti dal cod. dei beni culturali e, per l\u0026#8217;altro, la normativa regionale, anche a seguito delle modifiche in questa sede impugnate, mantiene ferma l\u0026#8217;applicazione della disciplina generale concernente il rilascio e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa statale, risultando, cos\u0026#236;, a quest\u0026#8217;ultima conforme (in senso analogo, sentenze n. 138 del 2020 e n. 201 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Alla luce di tali considerazioni, sono prive di fondamento anche le preoccupazioni espresse dalla difesa statale, ossia che la normativa regionale risultante dalle modifiche contestate ingenererebbe confusione e aspettative nell\u0026#8217;utenza sulla possibilit\u0026#224; di compiere ampie trasformazioni dei beni tutelati e, quindi, determinerebbe la percezione di una sorta di liberalizzazione incontrollata degli interventi su detti beni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto correttamente rileva la difesa regionale che tali preoccupazioni devono considerarsi fugate dal richiamo espresso alla disciplina dell\u0026#8217;autorizzazione, che non pu\u0026#242; far sorgere alcuna aspettativa sulla possibilit\u0026#224; di compiere ampie trasformazioni a scapito della conservazione e dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; del bene tutelato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio di ministri devono in conclusione ritenersi non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettere a), numeri 2) e 4), e b), della legge della Regione Puglia 9 agosto 2019, n. 43, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell\u0026#8217;articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norma in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)\u0026#187;, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Paesaggio - Beni culturali - Norme della Regione Puglia - Turismo rurale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 20 del 1998 - Previsione che sono consentiti e fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell\u0027immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici di interesse storico o artistico, al fine della trasformazione in strutture ricettive - Eventuale ampliamento vincolato alla conservazione e al recupero di manufatti sotterranei preesistenti.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43605","titoletto":"Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l\u0027udienza - Prospettazione di motivo di impugnazione non dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio - Tardività - Inammissibilità.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell\u0027art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), nn. 2) e 4), e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019, è inammissibile, per tardività, la deduzione relativa alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione. Il ricorrente ha evocato tale motivo soltanto nella memoria depositata a ridosso dell\u0027udienza pubblica e non nel ricorso introduttivo del giudizio.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e è fissato dal ricorso introduttivo, in conformità alla delibera dell\u0027organo politico, e non può essere esteso ad ulteriori profili, né con le memorie presentate in prossimità dell\u0027udienza, né tanto meno nel corso dell\u0027udienza. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 272 del 2016 e n. 74 del 2012\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43606","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"09/08/2019","data_nir":"2019-08-09","numero":"43","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), punti 2) e 4)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"09/08/2019","data_nir":"2019-08-09","numero":"43","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"modificativi dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"22/07/1998","data_nir":"1998-07-22","numero":"20","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"22/07/1998","data_nir":"1998-07-22","numero":"20","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43606","titoletto":"Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Turismo rurale - Interventi di consolidamento, restauro e ristrutturazione di edifici di interesse artistico o storico - Soppressione del divieto di modificare i prospetti ed effettuare ampliamenti fuori terra - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numeri 2) e 4), e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019 che, abrogando alcune parti dell\u0027art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, sopprime il divieto di modificare i prospetti ed effettuare ampliamenti fuori terra nell\u0027ambito degli interventi di consolidamento, restauro e ristrutturazione di edifici di interesse artistico o storico. La norma regionale impugnata, per un verso, rimuove divieti di intervento sui beni vincolati non previsti dal cod. dei beni culturali e, per l\u0027altro, anche a seguito delle modifiche, mantiene ferma l\u0027applicazione della disciplina generale Essa, pertanto, risulta a quest\u0027ultima conforme e impedisce di far sorgere nell\u0027utenza aspettative sulla possibilità di compiere ampie trasformazioni a scapito della conservazione e dell\u0027integrità del bene tutelato. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 138 del 2020 e n. 201 del 2018\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43607","numero_massima_precedente":"43605","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"09/08/2019","data_nir":"2019-08-09","numero":"43","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), numeri 2) e 4)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"09/08/2019","data_nir":"2019-08-09","numero":"43","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"modificativi dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"22/07/1998","data_nir":"1998-07-22","numero":"20","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"22/07/1998","data_nir":"1998-07-22","numero":"20","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43607","titoletto":"Ricorso in via principale - Censure sintetiche ma argomentate in modo chiaro e completo - Assenza di genericità - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità - per eccessiva genericità e non adeguata motivazione delle censure, nonché per carenza di congrua indicazione delle ragioni del contrasto con i parametri evocati - nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell\u0027art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numeri 2) e 4), e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019. L\u0027atto introduttivo del ricorso contiene una, seppur sintetica, argomentazione di merito a sostegno dell\u0027impugnazione, per cui può ritenersi raggiunta quella soglia minima di chiarezza e di completezza che rende ammissibile l\u0027impugnativa proposta. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 83 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l\u0027onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva. Il ricorso deve contenere una specifica indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 32 del 2017\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43606","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"09/08/2019","data_nir":"2019-08-09","numero":"43","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), numeri 2) e 4)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"09/08/2019","data_nir":"2019-08-09","numero":"43","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"modificativi dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"22/07/1998","data_nir":"1998-07-22","numero":"20","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"22/07/1998","data_nir":"1998-07-22","numero":"20","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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