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Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da Sara Cunial, nella qualit\u0026#224; di deputata, con ricorso depositato in cancelleria il 7 dicembre 2020 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri 2020, fase di ammissibilit\u0026#224;, in relazione a tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e a tutti i decreti e le ordinanze ministeriali adottati, fino alla data di deposito del ricorso, per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ricorso depositato il 7 dicembre 2020, la deputata Sara Cunial ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti \u0026#171;delle due Camere che compongono il Parlamento nazionale e, ove occorra, del Governo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche oggetto del conflitto sono tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e tutti i decreti e le ordinanze ministeriali adottati per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, analiticamente elencati in ordine cronologico, dei quali la ricorrente chiede l\u0026#8217;annullamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la ricorrente chiede, altres\u0026#236;, che la Corte costituzionale sollevi d\u0026#8217;ufficio dinanzi a s\u0026#233; questione di legittimit\u0026#224; costituzionale di tutti i decreti-legge (e relative leggi di conversione intervenute fino alla data di deposito del ricorso), adottati allo stesso scopo e pure analiticamente elencati, per contrasto con una pluralit\u0026#224; di parametri costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la ricorrente \u0026#8211; appartenente al Gruppo Misto, senza essere iscritta ad alcuna componente \u0026#8211; espone che ciascuno dei provvedimenti indicati in ricorso \u0026#171;perviene, a violare, comprimere, sospendere o compromettere, in modo pi\u0026#249; o meno incisivo a seconda del periodo e di altre circostanze\u0026#187;, una serie di disposizioni costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, sarebbero lesi: il diritto al lavoro (artt. 1, 4, 35 e 36 della Costituzione); la libert\u0026#224; personale (art. 13 Cost.); la libert\u0026#224; di circolazione (art. 16 Cost.); la libert\u0026#224; di riunione (art. 17 Cost.), la libert\u0026#224; di culto (art. 19 Cost.), la libert\u0026#224; \u0026#171;di opinione e [il] diritto all\u0026#8217;informazione\u0026#187; (art. 21 Cost.); il \u0026#171;[d]iritto alla cura, libert\u0026#224; dall\u0026#8217;obbligo sanitario\u0026#187; (art. 32 Cost.); il diritto al libero esercizio delle arti e delle scienze e al loro libero insegnamento (art. 33 Cost.); il diritto all\u0026#8217;istruzione (art. 34 Cost.); la libert\u0026#224; di iniziativa economica (art. 41 Cost.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la ricorrente, il contenuto dei suddetti decreti-legge, e delle relative leggi di conversione, si ridurrebbe ad \u0026#171;apodittiche espressioni generiche, di principio, di mero stile, elencative di asserite astratte necessit\u0026#224; comportamentali e di messa in atto di misure di ordine pubblico ritenute idonee al raggiungimento delle dichiarate finalit\u0026#224; di tutela della salute collettiva\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, utilizzando \u0026#171;quale vettore il metodo di definire \u0026#8220;legge\u0026#8221; una formulazione contenutisticamente insufficiente\u0026#187;, il Governo avrebbe attuato, \u0026#171;con coscienza e volont\u0026#224;, la cessione dell\u0026#8217;effettivo concreto \u0026#8220;potere legislativo\u0026#8221; a favore di soggetti terzi titolari di poteri meramente esecutivi\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, grazie a tale \u0026#171;illegittima strategia\u0026#187;, il Governo avrebbe posto in essere \u0026#171;una attivit\u0026#224; compulsiva avente il nomen iuris di \u0026#8220;regolamento\u0026#8221;, ma il contenuto di \u0026#8220;legge\u0026#8221; vera e propria\u0026#187;, con l\u0026#8217;emanazione di ventuno decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dei quali avrebbe \u0026#8220;esplicitato\u0026#8221; \u0026#171;le concrete misure di compressione delle libert\u0026#224; costituzionali\u0026#187;, quali, ad esempio, l\u0026#8217;obbligo di rimanere nelle mura domestiche; la chiusura delle attivit\u0026#224; commerciali; la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle universit\u0026#224;; l\u0026#8217;obbligo \u0026#171;generalizzato di soggiacere a plurimi trattamenti sanitari invasivi (mascherine, tamponi, termoscanner) in assenza di consenso o in carenza rilevante di consenso\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Governo, in tal modo, avrebbe disciplinato \u0026#171;integralmente le modalit\u0026#224; e le tempistiche dell\u0026#8217;esercizio di essenziali diritti costituzionali rispetto ai quali avrebbe dovuto operare la riserva di legge\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, \u0026#171;sempre in correlazione con i contenuti generici dei D.L. e delle leggi di conversione in materia di asserita emergenza sanitaria\u0026#187;, il Governo avrebbe utilizzato lo strumento dei decreti ministeriali (ne sono elencati in ricorso sessantuno) \u0026#171;con le medesime modalit\u0026#224; illegittime\u0026#187;, in quanto anch\u0026#8217;essi contenenti \u0026#171;limitazioni ai diritti costituzionali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di ammissibilit\u0026#224; del conflitto, l\u0026#8217;on. Cunial afferma che la proponibilit\u0026#224; del ricorso, \u0026#171;in quanto parlamentare\u0026#187;, sarebbe \u0026#171;pacifica\u0026#187; in forza delle pronunce della Corte costituzionale, tra le quali cita \u0026#171;gli arresti n. 274-275/2019 assunti in continuit\u0026#224; con l\u0026#8217;ordinanza 17/2019\u0026#187;, riportando, di quest\u0026#8217;ultima, ampi stralci dalla motivazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a parere dell\u0026#8217;on. Cunial, sarebbe comprovata una sostanziale negazione o un\u0026#8217;evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita alla ricorrente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in forza del principio di legalit\u0026#224; sostanziale, le \u0026#171;norme amministrative\u0026#187; \u0026#8211; quali quelle asseritamente prodotte dagli atti oggetto di conflitto \u0026#8211; dovrebbero avere \u0026#171;fondamento legale\u0026#187; e, dunque, essere soggette a limiti \u0026#171;posti da leggi chiare, precise e prevedibili\u0026#187;, perch\u0026#233;, in caso contrario, la legalit\u0026#224; sarebbe \u0026#171;solo formale e non sostanziale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, invece, a giudizio della ricorrente, i decreti-legge e le leggi di conversione elencati nell\u0026#8217;atto di promovimento del conflitto sarebbero \u0026#171;sprovvisti dei requisiti minimi richiesti sia dalla Carta Costituzionale sia dalla CEDU, al fine di poterli definire tali\u0026#187;, sicch\u0026#233; ad essi non potrebbero essere riconosciuti \u0026#171;i requisiti di autosufficienza per poter assurgere al rango di Legge\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche verrebbe in rilievo, dunque, una \u0026#171;violazione di immediata palese evidenza\u0026#187; delle prerogative di parlamentare, in quanto la ricorrente avrebbe \u0026#171;dibattuto in Parlamento, ed espresso in quella sede il suo voto e, quindi, esercitato le sue funzioni istituzionali, con riferimento ad un vuoto simulacro\u0026#187;, con conseguente \u0026#171;violazione effettiva, materiale, concreta, grave ed immediata, dei citati artt. 67-68-70-71-72 Cost.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, a giudizio della ricorrente, le \u0026#171;norme regolamentari\u0026#187; contenute negli impugnati decreti (del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri che li hanno adottati) rappresenterebbero, in realt\u0026#224;, \u0026#171;l\u0026#8217;unica vera fonte di produzione legislativa primaria, pienamente conchiusa ed autosufficiente\u0026#187;, e che sarebbero proprio tali atti \u0026#171;a determinare la violazione delle citate norme costituzionali\u0026#187;, sicch\u0026#233; \u0026#171;sulle singole misure concretamente coercitive non [sarebbe] intervenuto il dibattito parlamentare e non si [sarebbe] espresso il voto\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con tale modus procedendi, si sarebbe attuata \u0026#171;una traslazione della potest\u0026#224; concreta legislativa dal Parlamento e/o dal Governo su delega del medesimo, verso il Presidente del Consiglio od addirittura a favore dei singoli ministri\u0026#187;, che avrebbero adottato \u0026#171;veri provvedimenti-leggi\u0026#187;, peraltro \u0026#171;solo astrattamente scrutinabili in sede giudiziaria\u0026#187;, dal momento che \u0026#171;la compulsivit\u0026#224; temporale della loro emissione\u0026#187; sarebbe \u0026#171;d\u0026#8217;impedimento a qualsivoglia possibile effettivo controllo giurisdizionale\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ogni caso, sarebbe stato violato il canone della ragionevolezza, per sproporzione dei mezzi predisposti rispetto al fine perseguito, in quanto i decreti-legge e le relative leggi di conversione sarebbero stati adottati in base alla \u0026#171;asserita gravit\u0026#224; per la salute pubblica conseguente alla diffusione dei contagi del virus Sars-CoV- 2\u0026#187;, sicch\u0026#233; la loro giustificazione sarebbe costituita dalla \u0026#171;asserita prevalenza dell\u0026#8217;art. 32 Cost. su qualsiasi altro diritto costituzionale leso da quest\u0026#8217;ultimo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la ricorrente, dall\u0026#8217;esame dei dati epidemiologici elaborati dall\u0026#8217;Istituto superiore di sanit\u0026#224; (ISS) in data 2 novembre 2020, si ricaverebbe la conclusione di una \u0026#171;minor contagiosit\u0026#224; del covid 19 rispetto alle simil influenze coronavirus degli anni precedenti in presenza delle medesime sintomatologie\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, non vi sarebbe alcuno strumento di rilevamento della \u0026#171;positivit\u0026#224; al covid 19\u0026#187; che abbia una certificazione di idoneit\u0026#224;, sicch\u0026#233;, a giudizio della ricorrente, i dati sui contagiati sarebbero \u0026#171;macroscopicamente e notoriamente inattendibili\u0026#187;, se messi a confronto con altre elaborazioni provenienti da fonti straniere, sicch\u0026#233; il cosiddetto \u0026#171;principio di precauzione\u0026#187; \u0026#8211; posto a base dei provvedimenti oggetto di conflitto \u0026#8211; sarebbe stato applicato in maniera non corretta, in quanto scollegato dal necessario rispetto del principio di proporzionalit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, a parere della ricorrente, l\u0026#8217;adozione di \u0026#171;misure di lockdown\u0026#187;, considerate tra le pi\u0026#249; severe al mondo, sarebbe priva di qualsiasi giustificazione, oltre ad essersi rivelata misura inefficace, in considerazione del fatto che la malattia di cui si tratta sarebbe \u0026#171;una similinfluenza gestibile con la messa in campo dell\u0026#8217;ordinaria diligenza organizzativo-sanitaria\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in definitiva, secondo la ricorrente, il Governo \u0026#171;voleva raggiungere l\u0026#8217;obiettivo di rendere impossibile, al momento dell\u0026#8217;esame preliminare in aula, nonch\u0026#233; al momento del voto, che la sottoscritta parlamentare, e cos\u0026#236; altri parlamentari, potessero dispiegare compiutamente la loro volont\u0026#224; di verifica e controllo sui reali contenuti normativi emergenziali\u0026#187;, derivandone la violazione degli artt. 67, 68, 70, 71 e 72 Cost;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le argomentazioni illustrate vengono dalla ricorrente poste a base anche di una \u0026#171;istanza incidentale di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tutta la produzione normativa sopraelencata\u0026#187;, non ricorrendo la possibilit\u0026#224; \u0026#171;di addurre, quale referente normativo costituzionale, l\u0026#8217;art. 32\u0026#187; Cost., sia per l\u0026#8217;insussistenza di \u0026#171;alcuna emergenza per la salute pubblica dovuta al virus covid 19\u0026#187;, sia perch\u0026#233; quello tutelato dall\u0026#8217;art. 32 Cost. non potrebbe prevalere su tutti gli altri diritti costituzionali; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in prossimit\u0026#224; della camera di consiglio del 10 marzo 2021, la ricorrente ha depositato memoria, in data 18 febbraio 2021 e, dunque, fuori termine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che la deputata Sara Cunial solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti \u0026#171;delle due Camere che compongono il Parlamento nazionale e, ove occorra, del Governo\u0026#187;, per la declaratoria della menomazione delle proprie attribuzioni, in quanto rappresentante della Nazione senza vincolo di mandato ex art. 67 della Costituzione, e, come tale, titolare pro quota del potere di determinare la politica nazionale, \u0026#171;nel rispetto del Regolamento di cui all\u0026#8217;articolo 64 Cost., e [d]ella funzione legislativa ex articolo 70 Cost.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la ricorrente, con riferimento ai provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da coronavirus, afferma che \u0026#171;i decreti legge e le leggi di conversione, sulle quali si \u0026#232; sviluppato il dibatto parlamentare, sono sprovvisti di un contenuto sostanziale di caratura effettivamente \u0026#8220;legislativa\u0026#8221;\u0026#187; e che \u0026#171;gli effettivi contenuti \u0026#8220;legislativi\u0026#8221; delle misure di compressione delle libert\u0026#224; costituzionali sono stati riversati dal governo nei DPCM e nei DM\u0026#187; oggetto del conflitto, adottati \u0026#171;in violazione dei requisiti di necessit\u0026#224; e di proporzionalit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, \u0026#171;sia il dibattito parlamentare che il voto su ciascuno dei provvedimenti legislativi di cui in epigrafe sono stati alterati dall\u0026#8217;illegittimo richiamo all\u0026#8217;articolo 32 Cost.\u0026#187;, a fronte di una situazione riconducibile \u0026#171;esclusivamente, a negligenza nella gestione [del] sistema sanitario nazionale da parte del governo\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, il Governo avrebbe operato \u0026#8211; attraverso decreti-legge privi di \u0026#8220;contenuto normativo\u0026#8221;, pur se convertiti in legge \u0026#8211; \u0026#171;la cessione dell\u0026#8217;effettivo concreto \u0026#8220;potere legislativo\u0026#8221; a favore di soggetti terzi titolari di poteri meramente esecutivi\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di conseguenza, la ricorrente avrebbe \u0026#171;dibattuto in Parlamento, ed espresso in quella sede il suo voto e, quindi, esercitato le sue funzioni istituzionali, con riferimento ad un vuoto simulacro\u0026#187;, perch\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;unica vera fonte di produzione legislativa primaria\u0026#187; sarebbe costituita dalle \u0026#171;norme regolamentari\u0026#187; contenute negli impugnati decreti (del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri che li hanno adottati) e sulle quali non sarebbe intervenuto il dibattito parlamentare e non si sarebbe espresso alcun voto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con tale modus procedendi, si sarebbe attuata \u0026#171;una traslazione della potest\u0026#224; concreta legislativa dal Parlamento e/o dal Governo su delega del medesimo, verso il Presidente del Consiglio od addirittura a favore dei singoli ministri\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in definitiva, \u0026#232; richiesto a questa Corte di dichiarare che la ricorrente \u0026#232; stata privata della reale possibilit\u0026#224; di esercitare le sue funzioni di parlamentare, non avendo potuto partecipare n\u0026#233; al reale dibattito n\u0026#233; all\u0026#8217;effettivo voto sulle misure di emergenza concretamente adottate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questa fase del giudizio, la Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni delineata per i vari poteri da norme costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;ordinanza n. 17 del 2019 di questa Corte\u0026#160;ha riconosciuto l\u0026#8217;esistenza di una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, e ha affermato che \u0026#8211; qualora risultino lese da altri organi parlamentari \u0026#8211; esse possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la stessa\u0026#160;ordinanza n. 17 del 2019\u0026#160;ha inoltre precisato che \u0026#171;[l]a legittimazione attiva del singolo parlamentare deve [\u0026#8230;] essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, come ribadito dalle ordinanze n. 60 del 2020, n. 275 e n. 274 del 2019, tale legittimazione deve fondarsi sull\u0026#8217;allegazione di vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed \u0026#232; necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza gi\u0026#224; in sede di sommaria delibazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto, \u0026#232; insomma necessario che il singolo parlamentare alleghi \u0026#171;una sostanziale negazione o un\u0026#8217;evidente menomazione\u0026#187; (cos\u0026#236;, ancora, ordinanza n. 17 del 2019) delle proprie prerogative costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la stessa ricorrente, la quale, in prima battuta, rivolge le sue doglianze nei confronti della Camera di appartenenza, riconosce di avere partecipato, con pienezza di facolt\u0026#224; di espressione e di voto, al dibattito parlamentare sul contenuto dei decreti-legge e sulla loro conversione in legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, dalla stessa narrativa del ricorso emerge come non sia mancato il confronto parlamentare (ordinanza n. 274 del 2019) e come i deputati abbiano avuto la possibilit\u0026#224; di esercitare le proprie funzioni costituzionali (ordinanza n. 275 del 2019), principalmente in sede di conversione in legge dei decreti-legge indicati in ricorso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in definitiva, \u0026#232; la stessa prospettazione della ricorrente ad attestare l\u0026#8217;inesistenza di \u0026#171;violazioni manifeste delle prerogative costituzionali\u0026#187; poste a garanzia dello status dei parlamentari nell\u0026#8217;ambito del procedimento legislativo (ordinanza n. 275 del 2019), in particolare della facolt\u0026#224;, necessaria all\u0026#8217;esercizio del libero mandato parlamentare (art. 67 Cost.), di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni esprimendo \u0026#171;opinioni\u0026#187; e \u0026#171;voti\u0026#187; (ai quali si riferisce l\u0026#8217;art. 68 Cost., sia pure al diverso fine di individuare l\u0026#8217;area d\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle funzioni parlamentari);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la lamentata \u0026#171;traslazione della potest\u0026#224; concreta legislativa dal Parlamento e/o dal Governo su delega del medesimo, verso il Presidente del Consiglio od addirittura a favore dei singoli ministri\u0026#187;, nei termini prospettati in ricorso, sarebbe semmai idonea a menomare le attribuzioni dell\u0026#8217;intera Camera cui appartiene la ricorrente, posto che la funzione legislativa, per dettato costituzionale, \u0026#232; esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quando il soggetto titolare della sfera di attribuzioni costituzionali che si assumono violate \u0026#232; la Camera di appartenenza, sar\u0026#224; quest\u0026#8217;ultima, e non il singolo parlamentare, legittimata a valutare l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di reagire avverso le supposte violazioni (ordinanza n. 129 del 2020); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per questi profili, il contenuto del ricorso dell\u0026#8217;on. Cunial appare indirizzato a contestare il modus operandi del Governo, non a caso individuato come (ulteriore) legittimato passivo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, non \u0026#232; ipotizzabile alcuna concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza (ordinanza n. 163 del 2018);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, questa Corte ha gi\u0026#224; escluso, in un conflitto promosso dal singolo parlamentare nei confronti del Governo, che il primo possa rappresentare l\u0026#8217;intero organo cui appartiene, perch\u0026#233; il singolo parlamentare non \u0026#232; \u0026#171;titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell\u0026#8217;esecutivo\u0026#187; (ordinanza n. 181 del 2018);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, queste assorbenti ragioni dispensano dall\u0026#8217;esame di altri aspetti del conflitto, relativi, in particolare, all\u0026#8217;esatta individuazione degli atti asseritamente lesivi delle attribuzioni del singolo parlamentare ed alla proponibilit\u0026#224; del conflitto nei confronti anche del Senato della Repubblica, organo al quale non appartiene la parlamentare ricorrente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla deputata Sara Cunial, nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo, indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Governo - Presidente del Consiglio dei ministri - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Compressione del diritto al lavoro, della libert\u0026#224; personale, della libert\u0026#224; di circolazione, della libert\u0026#224; di riunione, della libert\u0026#224; di culto, della libert\u0026#224; di opinione e del diritto all\u0027informazione, del diritto alla cura e della libert\u0026#224; dall\u0027obbligo sanitario, del diritto al libero esercizio delle arti e delle scienze e al loro libero insegnamento, del diritto all\u0027istruzione, della libert\u0026#224; di iniziativa economica.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43797","titoletto":"Decreto-legge - Attuazione delle misure previste da decreti-legge e da leggi di conversione per fronteggiare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - Adozione per mezzo di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di decreti e di ordinanze ministeriali - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla deputata Sara Cunial nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo - Lamentata menomazione delle prerogative spettanti ai parlamentari - Difetto di legittimazione attiva del singolo parlamentare - Inammissibilità del ricorso.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, per violazione degli artt. 67 e 70 Cost., dalla deputata Sara Cunial, nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo, in relazione a tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e a tutti i decreti e le ordinanze ministeriali adottati, fino alla data di deposito del ricorso, per fronteggiare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19, con richiesta di sollevare d\u0027ufficio questione di costituzionalità di quattro decreti-legge e delle relative leggi di conversione, che hanno attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri un potere di emergenza e di deroga a tutti i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Dalla narrativa del ricorso emerge come non sia mancato il confronto parlamentare e come i deputati abbiano avuto la possibilità di esercitare le proprie funzioni costituzionali, principalmente in sede di conversione in legge dei decreti-legge indicati in ricorso. Inoltre, la lamentata traslazione della potestà concreta legislativa dal Parlamento e/o dal Governo su delega del medesimo, verso il Presidente del Consiglio od addirittura a favore dei singoli ministri, sarebbe semmai idonea a menomare le attribuzioni dell\u0027intera Camera cui appartiene la ricorrente, posto che la funzione legislativa, per dettato costituzionale, è esercitata collettivamente dalle due Camere, ed è pertanto la Camera di appartenenza, e non il singolo parlamentare, legittimata a valutare l\u0027opportunità di reagire avverso le supposte violazioni. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: ordinanze n. 129 del 2020, n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019, n. 17 del 2019, n. 181 del 2018 e n. 163 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eLa legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto. In particolare, tale legittimazione deve fondarsi sull\u0027allegazione di vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: ordinanze n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019 e n. 17 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43798","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"03/12/2020","data_nir":"2020-12-03","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"e precedenti","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"27/11/2020","data_nir":"2020-11-27","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"e precedenti","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"03/11/2020","data_nir":"2020-11-03","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"e precedenti","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"70","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43798","titoletto":"Thema decidendum - Inammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato per difetto di legittimazione attiva - Assorbimento di ogni altro profilo.","testo":"La dichiarata inammissibilità - per difetto di legittimazione attiva del singolo parlamentare - del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla deputata Sara Cunial, in relazione a tutti i d.P.C.m. adottati per fronteggiare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19, dispensa dall\u0027esame di altri aspetti del conflitto, relativi, in particolare, all\u0027esatta individuazione degli atti asseritamente lesivi delle attribuzioni del singolo parlamentare ed alla proponibilità del conflitto nei confronti anche del Senato della Repubblica, organo al quale non appartiene la parlamentare ricorrente.","numero_massima_precedente":"43797","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"03/12/2020","data_nir":"2020-12-03","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"e precedenti","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"27/11/2020","data_nir":"2020-11-27","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"e precedenti","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"03/11/2020","data_nir":"2020-11-03","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"e precedenti","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39329","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., ord. 67/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1892","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41448","autore":"Anzon Demmig A.","titolo":"Il gioco degli impedimenti all\u0027ammissibilità dei conflitti di attribuzione promossi dai singoli parlamentari","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"522","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39430","autore":"Ferracuti J.","titolo":"La gestione dell\u0027emergenza Covid-19 alla prova del conflitto interorganico. Prime note sulle ordinanze di inammissibilità nn. 66 e 67 del 2021","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"39430_2021_67.pdf","nome_file_fisico":"66 e 67_2021+altre_Ferracuti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40106","autore":"Lauro A.","titolo":"Parlamentari \u0027versus\u0027 d.P.C.M.: due conflitti inammissibili per una questione non marginale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"845","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41021","autore":"Spataro O.","titolo":"Stato di emergenza e legalità costituzionale alla prova della pandemia","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41021_2021_67.pdf","nome_file_fisico":"198-2021+altre_Spataro.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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