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costituzionale dell\u0027art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), promosso con ordinanza del 9 aprile 2003 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero delle finanze ed altri contro Mediocredito centrale S.p.a. ed altro, iscritta al n. 516 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella \u003cI\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/I\u003e della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell\u0027anno 2003. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    Visti\u003c/I\u003e l\u0027atto di costituzione della Simest S.p.a. nonch\u0026#233; l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    udito\u003c/I\u003e nell\u0027udienza pubblica del 7 giugno 2005 il Giudice relatore Annibale Marini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    uditi\u003c/I\u003e l\u0027avvocato Livia Salvini per la Simest S.p.a. e l\u0027avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cI\u003eRitenuto in fatto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.\u0026#8211; Con ordinanza depositata il 9 aprile 2003 la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui, pur riconoscendo che i fondi pubblici di agevolazione devono intendersi esenti dall\u0027IRPEG, ai sensi dell\u0027art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nega, tuttavia, \u0026#171;ai fondi stessi il diritto al rimborso delle imposte sul reddito indebitamente assolte\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Riferisce il rimettente che il Mediocredito centrale S.p.a., gestore dei fondi di agevolazione costituiti con le leggi 24 maggio 1977, n. 227 (Disposizioni sull\u0027assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all\u0027esecuzione di lavori all\u0027estero nonch\u0026#233; alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale), 28 novembre 1980, n. 782 (Nuove norme dirette a sostenere la competitivit\u0026#224; del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all\u0027art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675), e 29 luglio 1981, n. 394 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane), ha impugnato, di fronte al giudice tributario, il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell\u0027imposta patrimoniale nonch\u0026#233; dell\u0027IRPEG e dell\u0027ILOR versate dai detti fondi per gli anni 1992 e 1993. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Accolta in primo e secondo grado la domanda di rimborso, nel corso del giudizio di cassazione l\u0027amministrazione finanziaria ha invocato l\u0027applicazione del \u003cI\u003ejus superveniens\u003c/I\u003e, costituito appunto dall\u0027art. 39 della legge n. 342 del 2000, secondo cui, pur rientrando i fondi in questione nell\u0027ambito applicativo dell\u0027art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tuttavia non si fa luogo al rimborso delle imposte gi\u0026#224; pagate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Premessa la sicura rilevanza della questione, discendendo dalla sua soluzione la decisione della causa, la Corte rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della norma suddetta, in quanto contrastante sia con il principio di ragionevolezza sia con quello di eguaglianza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Essa, infatti, sarebbe innanzitutto contraddittoria, in quanto riconosce da un lato l\u0027applicabilit\u0026#224; dell\u0027art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ai ricordati fondi pubblici di agevolazione, escludendoli in tal modo dall\u0027imposizione sul reddito, ma dall\u0027altro nega il diritto al rimborso delle imposte pagate indebitamente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La norma stessa, sotto altro aspetto, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, disciplinando in modo differenziato situazioni sostanzialmente eguali in funzione della circostanza \u0026#8211; del tutto casuale e neutra \u0026#171;rispetto alla ragione sottesa\u0026#187; alla disposizione legislativa \u0026#8211; dell\u0027essere o meno intervenuto il pagamento dell\u0027indebito fiscale, prevedendosi nell\u0027uno caso la irripetibilit\u0026#224; di quanto versato \u003cI\u003esine titulo\u003c/I\u003e e nell\u0027altro caso la non debenza dell\u0027imposta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita di fronte a questa Corte la Simest S.p.a., parte del giudizio \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e per essere succeduta al Mediocredito nella qualit\u0026#224; di gestore del fondo istituito al sensi della legge n. 394 del 1981, concludendo per l\u0027accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Ad avviso della Simest la disposizione censurata sarebbe caratterizzata da una intima contraddittoriet\u0026#224; fra la parte in cui prevede, in via interpretativa e quindi retroattiva, la non imponibilit\u0026#224; dei redditi prodotti, e la parte in cui, con disposizione di carattere innovativo, nega la ripetibilit\u0026#224; dei tributi indebitamente pagati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Esclude d\u0027altro canto la Simest che la \u003cI\u003eratio\u003c/I\u003e giustificatrice della norma possa essere rinvenuta nel fatto che i fondi onerati appartengono giuridicamente allo stesso soggetto (cio\u0026#232; lo Stato) che ha riscosso le imposte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Le somme versate a titolo di imposta sono infatti prelevate dalla dotazione economica dei fondi, vincolata \u003cI\u003eex lege\u003c/I\u003e ad uno scopo ben preciso quale \u0026#232; quello (per quanto in particolare riguarda il fondo istituito con la legge n. 394 del 1981) di concedere finanziamenti a tasso agevolato in favore di imprese italiane esportatrici di merci, cosicch\u0026#233; il diniego di rimborso delle imposte indebitamente assolte finisce per determinare un pregiudizio nei confronti dei destinatari dei finanziamenti, a causa della contrazione delle somme erogabili in loro favore. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Lamenta ancora la parte privata, quale ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione impugnata, che la sua unica finalit\u0026#224; sarebbe quella di favorire l\u0027amministrazione finanziaria, incidendo sulle controversie ancora pendenti in tema di rimborso di imposte indebitamente versate che la vedono opposta al Mediocredito ed alla stessa Simest. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Quanto alla disparit\u0026#224; di trattamento, la medesima parte, oltre a richiamare le argomentazioni gi\u0026#224; svolte dal rimettente, rileva altres\u0026#236; che la disposizione impugnata discriminerebbe in modo ingiustificato la posizione dei fondi che abbiano pagato l\u0027imposta non dovuta prima dell\u0027entrata in vigore della legge, i quali non possono ottenerne la ripetizione, da quella dei fondi che, avendo per errore pagato dopo l\u0027entrata in vigore della legge, potrebbero invece agire in ripetizione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l\u0027inammissibilit\u0026#224; o, comunque, la manifesta infondatezza della questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Ad avviso dell\u0027Avvocatura, la norma impugnata ha inteso risolvere i contrasti sorti in giurisprudenza riguardo alla natura giuridica dei fondi in questione disponendo per il futuro e non \u0026#8211; come invece postula il rimettente \u0026#8211; in via di interpretazione autentica. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Ove si muova da tale presupposto \u0026#8211; del resto conforme al principio enunciato dall\u0027art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), circa la ordinaria irretroattivit\u0026#224; delle norme tributarie \u0026#8211; non avrebbe senso dubitare della sua ragionevolezza: l\u0027intervenuta modifica della norma impositiva fa, evidentemente, salvi i pagamenti avvenuti sulla base della legislazione anteriore. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Osserva, infine, la parte pubblica che, trattandosi di imposte relative ad entrate realizzate da fondi statali a gestione separata, non sarebbe comunque irragionevole escluderne la rimborsabilit\u0026#224;.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    4.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0027udienza pubblica la difesa della Simest S.p.a. ha depositato una memoria illustrativa nella quale, confutando la tesi sostenuta dall\u0027Avvocatura dello Stato, ribadisce la natura interpretativa dell\u0027art. 39 della legge n. 342 del 2000, in quanto essa non ha introdotto nell\u0027ordinamento una nuova norma di esenzione tributaria relativa ai fondi in discorso, n\u0026#233; ha modificato l\u0027art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, s\u0026#236; da ricomprendervi una fattispecie prima non contemplata, ma \u0026#232; intervenuta sul significato da attribuirsi a detta norma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Nello stesso senso deporrebbero d\u0027altro canto con chiarezza i lavori preparatori. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ricordato, quindi, che \u0026#232; limite costituzionale alla retroattivit\u0026#224; delle disposizioni interpretative la loro ragionevolezza, la difesa privata ribadisce che tale limite sarebbe, nella fattispecie, violato, in quanto, una volta affermata l\u0027esclusione dei fondi in questione dall\u0027imposta, risulterebbe incomprensibile la \u003cI\u003eratio\u003c/I\u003e della disposizione nella parte in cui non ammette la ripetizione di quanto indebitamente pagato. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cI\u003eConsiderato in diritto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1.\u0026#8211; La Corte di cassazione dubita, in riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui, pur affermando la riconducibilit\u0026#224; dei fondi pubblici di agevolazione istituiti da leggi dello Stato e delle Regioni, anche se gestiti da soggetti privati, nell\u0027ambito dell\u0027art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) \u0026#8211; nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003 \u0026#8211; in materia di applicabilit\u0026#224; dell\u0027imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli altri enti pubblici,  prevede, poi, che non si fa luogo al rimborso di imposte gi\u0026#224; pagate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata sarebbe incoerente e, pertanto, viziata da irragionevolezza, poich\u0026#233; per un verso essa, con disposizione avente carattere interpretativo, esclude la soggezione all\u0027imposta sul reddito delle persone giuridiche dei ricordati fondi pubblici di agevolazione, mentre, per altro verso, sottrae i pagamenti indebiti alla azione di ripetizione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Essa determinerebbe, altres\u0026#236;, un\u0027ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento fra quanti alla data di entrata in vigore della disposizione censurata gi\u0026#224; avevano provveduto al pagamento delle imposte e quanti, invece, non lo avevano fatto; mentre i primi, ancorch\u0026#233; ne avessero fatto richiesta, non potrebbero ripetere quanto versato, i secondi sarebbero definitivamente liberati dall\u0027obbligo tributario.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.1.\u0026#8211; Al fine di chiarire la effettiva portata della norma impugnata va ricordato che in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 era insorto in sede giurisprudenziale un contrasto interpretativo in ordine all\u0027assoggettabilit\u0026#224; dei fondi pubblici di agevolazione all\u0027imposta sul reddito, anche se l\u0027orientamento prevalente, specie del giudice di legittimit\u0026#224;, era nel senso dell\u0027applicabilit\u0026#224; ai suddetti fondi dell\u0027art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che escludeva la soggezione all\u0027imposta dello Stato e degli enti pubblici nella stessa norma specificati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Il legislatore, proprio al fine di superare un oneroso contenzioso che vedeva coinvolta l\u0027Amministrazione finanziaria, come \u0026#232; detto nei lavori preparatori, ha scelto, con la legge n. 342 del 2000, la soluzione alla quale era pervenuta, come si \u0026#232; detto, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; stabilendo nell\u0027art. 39 che \u0026#171;i fondi pubblici di agevolazione [\u0026#8230;] devono intendersi riconducibili nell\u0027ambito applicativo dell\u0027articolo 88, comma 1\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Ed \u0026#232; appena il caso di osservare che sia il testo della norma sia lo scopo dalla stessa perseguito di risolvere le incertezze interpretative sorte in passato sul trattamento tributario dei fondi di agevolazione, non consentono di dubitare sul carattere interpretativo della norma \u003cI\u003ede qua\u003c/I\u003e peraltro espressamente affermato sia dai citati lavori preparatori che dalla stessa Amministrazione finanziaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.2.\u0026#8211; Stante, dunque, l\u0027indubbia efficacia retroattiva della prima parte della norma impugnata, la funzione del secondo periodo \u0026#8211; oggetto specifico dell\u0027impugnativa \u0026#8211; \u0026#232; con evidenza quella di limitare gli effetti economico-finanziari di tale retroattivit\u0026#224;, escludendo la ripetibilit\u0026#224; delle imposte gi\u0026#224; (indebitamente) pagate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Ma proprio siffatta limitazione si pone in palese contrasto con il parametro costituzionale evocato dalla Corte rimettente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Questa Corte, infatti, ha gi\u0026#224; affermato che non \u0026#232; compatibile con il principio di ragionevolezza l\u0027operato del legislatore che qualifichi un pagamento come non dovuto e nello stesso tempo lo sottragga all\u0027azione di ripetizione (sentenze n. 416 del 2000 e n. 421 del 1995). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    L\u0027intrinseca contraddittoriet\u0026#224; della disposizione si riflette del resto in una palese violazione del principio di eguaglianza per disparit\u0026#224; di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un trattamento deteriore a chi abbia erroneamente pagato un\u0027imposta non dovuta rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Di nessun rilievo ai fini dello scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232;, d\u0027altro canto, l\u0027argomento \u0026#8211; pur addotto dall\u0027Avvocatura \u0026#8211; che fa leva sulla origine statale dei fondi cui la disposizione impugnata si riferisce, per giungere alla conclusione che la disposta irripetibilit\u0026#224;, riguardando somme comunque appartenenti all\u0027erario, per ci\u0026#242; solo non contrasterebbe con il canone di ragionevolezza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Al riguardo \u0026#8211; ed a prescindere dalla circostanza che la norma censurata si applica anche ai fondi istituiti con legge regionale e perci\u0026#242; non riconducibili alla finanza statale \u0026#8211; \u0026#232; sufficiente rilevare che i fondi di cui si tratta hanno una specifica destinazione a vantaggio di terzi e si autoalimentano attraverso la produzione di interessi, cosicch\u0026#233; la previsione di irripetibilit\u0026#224; di somme indebitamente pagate a titolo di imposta sugli interessi determina una obiettiva decurtazione delle disponibilit\u0026#224; dei fondi stessi e, quindi, un pregiudizio per la realizzazione proprio di quelle finalit\u0026#224; in vista delle quali essi sono stati costituiti. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e    dichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui dispone che \u0026#171;non si fa luogo a rimborso di imposte gi\u0026#224; pagate\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003ePiero Alberto CAPOTOSTI, Presidente  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAnnibale MARINI, Redattore  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuseppe DI PAOLA, Cancelliere  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Fondi pubblici di agevolazione - assoggettabilit\u0026#224; alle imposte sui redditi - esclusione - contestuale preclusione del rimborso di imposte indebitamente pagate.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"29692","titoletto":"SENT. 320/05. IMPOSTE E TASSE - FONDI PUBBLICI DI AGEVOLAZIONE ISTITUITI DA LEGGI DELLO STATO E DELLE REGIONI - RICONOSCIMENTO, CON NORMA INTERPRETATIVA, DELLA NON ASSOGGETTABILITÀ A IRPEG - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME GIÀ PAGATE A TITOLO DI IMPOSTA - IRRAGIONEVOLEZZA E INCOERENZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEL CONTRIBUENTE SOLLECITO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE \u0027IN PARTE QUA\u0027.","testo":"E’ costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui dispone che «non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate» relativamente ai fondi pubblici di agevolazione istituiti da leggi dello Stato e delle Regioni, anche se gestiti da soggetti privati, pur affermando che gli stessi devono intendersi esenti dall\u0027IRPEG, ai sensi dell\u0027art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infatti, non è compatibile con il principio di ragionevolezza l\u0027operato del legislatore che qualifichi un pagamento come non dovuto e nello stesso tempo lo sottragga all\u0027azione di ripetizione. L\u0027intrinseca contraddittorietà della disposizione si riflette del resto in una palese violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un trattamento deteriore a chi abbia erroneamente pagato un\u0027imposta non dovuta rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento.\r\n\r\n- Vedi, citate, sentenze n. 416/2000 e n. 421/1995.","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/11/2000","data_nir":"2000-11-21","numero":"342","articolo":"39","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art39"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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