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3, 4 e 5/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 111\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall\u0026#8217;art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivit\u0026#224; delle imprese e attrazione degli investimenti, nonch\u0026#233; in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, promossi con cinque ordinanze del 27 giugno 2023 dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 27, iscritte ai numeri 142, 144, 145, 146 e147 del registro ordinanze 2023, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, modificato dall\u0026#8217;art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, e successivamente dall\u0026#8217;art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promossi con tre ordinanze del 4 dicembre 2023 dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 12, iscritte ai numeri 3, 4 e 5 del registro ordinanze 2024, pubblicate nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, numeri 44, 45 e 46, le prime cinque, e dell\u0026#8217;anno 2024, n. 5, le altre tre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di Engycalor Energia Calore srl, Kuwait Petroleum Italia spa, Eni spa, Eni Global Energy Markets spa, Esso Italiana srl, Meltemi Energia srl, San Gregorio Wind srl ed Engie Italia spa, nonch\u0026#233; gli atti di intervento di Assorisorse \u0026#8211; Risorse naturali ed energie sostenibili e del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 10 aprile 2024 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Massimo Luciani per Assorisorse \u0026#8211; Risorse naturali ed energie sostenibili, Livia Salvini e Davide De Girolamo per Engycalor Energia Calore srl, Kuwait Petroleum Italia spa, Eni spa, Eni Global Energy Markets spa, Esso Italiana srl, Meltemi Energia srl, San Gregorio Wind srl, Engie Italia spa, nonch\u0026#233; gli avvocati dello Stato Salvatore Faraci, Roberta Guizzi e Mattia Cherubini per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 4 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con cinque ordinanze del 27 giugno 2023 (rispettivamente iscritte ai numeri 142, 144, 145, 146 e 147 del registro ordinanze 2023), in parte di identico tenore, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 27 (di seguito: CGT di Roma), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall\u0026#8217;art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivit\u0026#224; delle imprese e attrazione degli investimenti, nonch\u0026#233; in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In ciascuna delle ordinanze di rimessione la CGT di Roma espone preliminarmente che le questioni sono sorte nel corso dei giudizi tributari instaurati con i ricorsi proposti da cinque societ\u0026#224; operanti nel settore energetico (rispettivamente: Engycalor Energia Calore srl nel giudizio di cui al n. 142 reg. ord. 2023; Kuwait Petroleum Italia spa nel giudizio di cui al n. 144 reg. ord. 2023; Eni spa nel giudizio di cui al n. 145 reg. ord. 2023; Eni Global Energy Markets spa nel giudizio di cui al n. 146 reg. ord. 2023; Esso Italiana srl nel giudizio di cui al n. 147 reg. ord. 2023) avverso il silenzio-rifiuto dell\u0026#8217;Agenzia delle entrate sulle richieste di rimborso degli importi corrisposti da ciascuna societ\u0026#224; \u0026#171;a titolo di \u0026#8220;contributo straordinario contro il caro bollette\u0026#8221; a carico delle imprese operanti nel settore energetico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo avere evidenziato che \u0026#171;[l]a ricorrente ha dedotto, sia nell\u0026#8217;istanza di rimborso che nel ricorso, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37 D.L. 21/2022 sotto molteplici profili\u0026#187;, la CGT di Roma si limita a illustrare le argomentazioni delle parti a sostegno della prospettata illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, concludendo che \u0026#171;[l]a Corte concorda con le suddette considerazioni e ritiene rilevante, posto che la presenza dell\u0026#8217;art. 37 D.L. 21/2022 nell\u0026#8217;ordinamento giuridico osta al richiesto rimborso, e non manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della predetta norma secondo i profili dedotti dalla ricorrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In particolare, evidenzia, innanzitutto, che le societ\u0026#224; ricorrenti hanno sostenuto l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., in quanto il presupposto del contributo straordinario sarebbe stato individuato dal legislatore in modo indeterminato e generico, posto che \u0026#171;i soli elementi essenziali del contributo che il legislatore si \u0026#232; premurato di individuare sono i soggetti passivi e i criteri di determinazione (base imponibile e aliquota)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, sebbene dai lavori preparatori tale contributo sembrerebbe volto a \u0026#171;intercettare asseriti \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221; di cui le imprese del comparto dell\u0026#8217;energia avrebbero beneficiato\u0026#187;, tuttavia nella disposizione censurata non vi si farebbe mai riferimento, lasciando indeterminato il presupposto del tributo, in violazione dell\u0026#8217;art. 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, risulterebbero violati gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il legislatore avrebbe arbitrariamente determinato i fatti espressivi della capacit\u0026#224; contributiva, anche perch\u0026#233; i soggetti incisi sarebbero stati individuati \u0026#171;sulla base di un criterio puramente qualitativo\u0026#187;, ovvero per il solo fatto di appartenere al mercato energetico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, anche qualora si volesse ritenere che il contributo straordinario abbia avuto la finalit\u0026#224; di tassare gli \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221; maturati dalle imprese energetiche, tuttavia la sua concreta articolazione tecnica si dimostrerebbe del tutto inidonea allo scopo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl riferimento all\u0026#8217;incremento differenziale tra i saldi IVA, infatti, individuerebbe una materia imponibile non idonea, di per s\u0026#233;, a intercettare margini di \u0026#8220;sovraprofitto\u0026#8221;, perch\u0026#233; non consentirebbe di tenere conto di elementi di costo che incidono in maniera significativa sui profitti, come gli oneri di gestione, gli ammortamenti, i differenziali realizzati sui contratti derivati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, poich\u0026#233; il contributo straordinario verrebbe applicato sull\u0026#8217;intero fatturato, concorrerebbero alla determinazione della base imponibile anche operazioni estranee all\u0026#8217;ambito energetico (come, in particolare, le operazioni straordinarie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCos\u0026#236; come vi concorrerebbero anche le accise, ancorch\u0026#233; \u0026#171;non poss[a]no rappresentare in alcun modo un incremento rilevante di \u0026#8220;ricchezza\u0026#8221; tassabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Le ordinanze di rimessione evidenziano che anche il periodo temporale preso a riferimento dalla disposizione censurata (1\u0026#176; ottobre 2021-30 aprile 2022) non sarebbe idoneo a intercettare eventuali \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221; realizzati dalle imprese energetiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIntanto, poich\u0026#233; sarebbe un lasso di tempo troppo breve e svincolato dall\u0026#8217;anno di esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, ma soprattutto perch\u0026#233; il periodo 2020-2021 era stato condizionato dall\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19: le societ\u0026#224; erano quindi in perdita a causa del calo dei consumi dei prodotti energetici. Nel successivo periodo 2021-2022, vi sarebbe stato, pertanto, solo un incremento della quantit\u0026#224; venduta conseguente al ripristino della situazione ordinaria e non lo sfruttamento di una situazione di vantaggio da parte delle imprese energetiche derivante dall\u0026#8217;aumento dei prezzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8210; Viene, inoltre, censurata la disposizione anche per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza, sia esterna che interna al mercato energetico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento, in particolare, al profilo dell\u0026#8217;uguaglianza esterna, sussisterebbe una discriminazione ingiustificata tra le imprese del settore energetico e gli operatori appartenenti agli altri settori merceologici, ad esempio quello bancario-finanziario e farmaceutico, che, pur avendo realizzato consistenti \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221; durante e dopo la crisi pandemica, non sarebbero colpiti dall\u0026#8217;imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVi sarebbe, inoltre, una discriminazione interna al mercato energetico, perch\u0026#233; il contributo graverebbe solo su alcune imprese che operano nel settore energetico, dal momento che, secondo quanto disposto dall\u0026#8217;art. 37, comma 2, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, sono esenti da imposta gli operatori che hanno realizzato \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221; per importi inferiori a 5 milioni di euro o in una percentuale inferiore al 10 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8210; Quanto poi al contrasto con gli artt. 42 e 53 Cost., viene evidenziato che il contributo straordinario dovuto dalle societ\u0026#224; ricorrenti eroderebbe sensibilmente il loro patrimonio, con effetti espropriativi e sacrificando in modo ingiustificato il loro diritto di propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Infine, sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 117 Cost. e, in via mediata, l\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo; si richiama, a tal proposito, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo per concludere che l\u0026#8217;imposizione non potrebbe alterare in maniera radicale l\u0026#8217;equilibrio tra interesse fiscale e diritto alla tutela proprietaria erodendo in misura eccessiva il patrimonio netto delle societ\u0026#224;, come sarebbe avvenuto nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8210; Le ordinanze di cui ai numeri 144, 145 e 147 reg. ord. 2023, oltre che riprodurre, in modo identico, gli argomenti posti a fondamento dei dubbi di costituzionalit\u0026#224; gi\u0026#224; illustrati, introducono ulteriori ragioni di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, le ordinanze di cui ai numeri 144 e 147 reg. ord. 2023, nell\u0026#8217;ambito del profilo relativo al contrasto con il principio di uguaglianza, introducono l\u0026#8217;ulteriore considerazione che il contributo straordinario si risolverebbe in un aiuto di Stato in favore dei soggetti che operano a monte della catena produttiva, non essendo gli stessi assoggettati al divieto di traslazione; solo, quindi, chi opera \u0026#171;a valle\u0026#187; resterebbe ingiustificatamente inciso dall\u0026#8217;onere impositivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, pongono in evidenza il fatto che, essendo le parti (rispettivamente: Kuwait Petroleum Italia spa nel giudizio di cui al n. 144 reg. ord. 2023; Esso Italiana srl nel giudizio di cui al n. 147 reg. ord. 2023) degli \u0026#171;operatori verticalmente integrati\u0026#187;, attivi sia nella raffinazione dei prodotti petroliferi che nella successiva immissione in consumo, la base imponibile sarebbe ingiustificatamente aumentata in quanto ricomprenderebbe anche gli importi riscossi a titolo di accise, con effetto discriminatorio rispetto ai diretti concorrenti che, \u0026#171;quando esportano il prodotto, senza dunque immetterlo in consumo, non riscuotono accise in qualit\u0026#224; di sostituto di imposta, sicch\u0026#233; potranno calcolare il contributo su una base imponibile notevolmente inferiore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8211; Infine, le ordinanze iscritte ai numeri 144, 145 e 147 reg. ord. 2023 censurano anche l\u0026#8217;art. 37, comma 8, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, per violazione degli artt. 3, 53, 41 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenziano, in primo luogo, che la disposizione censurata, nel prevedere il divieto di traslazione del contributo sui prezzi al consumo, sarebbe priva di ragionevolezza, in quanto non riuscirebbe a delineare concretamente un meccanismo che renda effettivo tale divieto, con conseguente rischio che l\u0026#8217;imposta sia sopportata, in definitiva, dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi. In secondo luogo, sostengono che il divieto riguarderebbe solo i \u0026#171;prezzi al consumo\u0026#187; e, pertanto, l\u0026#8217;ambito soggettivo di applicazione sarebbe quello delle imprese energetiche che operano nei diretti confronti dei consumatori, mentre resterebbero estranee le imprese collocate a monte del processo e aventi per clienti altre imprese, non i consumatori: vi sarebbe, quindi, una violazione delle norme costituzionali poste a tutela della concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In tutti i giudizi si sono costituite le parti private con atti di costituzione aventi sostanzialmente un identico contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe societ\u0026#224;, in modo diffuso e articolato, hanno esposto le ragioni in base alle quali sarebbero fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dalla CGT di Roma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Riepilogando in sintesi le argomentazioni esposte, va innanzitutto evidenziato che le difese di parte si soffermano sul contesto economico nel quale \u0026#232; intervenuta la disposizione censurata, lamentando che l\u0026#8217;intervento di tipo congiunturale introdotto dal legislatore, in astratto finalizzato a una politica redistributiva e solidaristica, nelle modalit\u0026#224; concrete con cui \u0026#232; stata strutturata l\u0026#8217;imposizione, non sarebbe rispettoso dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla \u0026#171;genericit\u0026#224;, indeterminatezza e irragionevolezza del presupposto\u0026#187; dell\u0026#8217;imposta ribadiscono che \u0026#171;a ben vedere, di \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221; nella norma non si parla mai\u0026#187;, cosicch\u0026#233; \u0026#171;resta indeterminata quale maggiore capacit\u0026#224; contributiva il tributo sia volto a colpire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe, peraltro, aggiungono le parti, si volesse ritenere che la finalit\u0026#224; della norma sia proprio quella di \u0026#171;colpire\u0026#187; gli \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221; delle imprese energetiche, \u0026#171;allora la sua articolazione tecnica\u0026#187; sarebbe del tutto inidonea allo scopo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il profilo oggettivo, in particolare, \u0026#171;l\u0026#8217;incremento tra saldi IVA non pu\u0026#242; misurare alcun presupposto espressivo di capacit\u0026#224; contributiva\u0026#187;, essendo in sostanza basato unicamente sul mero dato dell\u0026#8217;aumento del volume di affari che, tuttavia, \u0026#171;nulla dice sui maggiori \u0026#8220;profitti\u0026#8221; ritratti da una societ\u0026#224;\u0026#187;, in quanto gli stessi sono misurabili da altri indicatori, \u0026#171;primo tra tutti \u0026#8211; nel mercato qui di interesse \u0026#8211; dal margine commerciale, e cio\u0026#232; da quel valore che esprime la redditivit\u0026#224;/profittabilit\u0026#224; di un certo settore commerciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, il differenziale assoggettato a imposizione non sarebbe comunque idoneo a tassare \u0026#8220;sovraprofitti\u0026#8221;, anche perch\u0026#233; i maggiori profitti realizzati nel 2021-2022, rispetto al corrispondente periodo 2020-2021, sarebbero dipesi dalla circostanza che, durante la pandemia, le societ\u0026#224; erano in gravissima perdita a causa del perdurare dell\u0026#8217;emergenza sanitaria. Sotto tale profilo, il differenziale che confluisce nella base imponibile si rivelerebbe incrementale solo perch\u0026#233; posto in relazione alla situazione di perdita economica derivante dalla situazione pandemica e, pertanto, non potrebbe costituire un risultato positivamente straordinario, ma solo un ripristino della situazione ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il sistema di determinazione della base imponibile sarebbe, inoltre, irragionevole per avere attinto alla disciplina dell\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA), e ci\u0026#242; per una duplice ragione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, la scelta di avvalersi delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) sarebbe irragionevole in quanto le stesse sarebbero espressive solo di un quadro provvisorio delle operazioni realizzate che, invece, sarebbero pienamente rappresentate solo nella dichiarazione annuale IVA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, l\u0026#8217;IVA non terrebbe conto di altre operazioni, sia passive che attive, rilevanti invece ai fini della determinazione del \u0026#8220;sovraprofitto\u0026#8221; che si intenderebbe tassare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCos\u0026#236;, sul fronte delle operazioni passive, non sarebbero presi in considerazione, ai fini della determinazione della base imponibile, gli oneri di gestione o il costo del personale, le imposte e le tasse, i canoni demaniali, gli ammortamenti e gli accantonamenti, i differenziali sui contratti derivati. Sul fronte delle operazioni attive, concorrerebbero alla base imponibile elementi estranei all\u0026#8217;attivit\u0026#224; caratteristica dell\u0026#8217;impresa, quali le operazioni straordinarie, e al concetto di \u0026#8220;sovraprofitto\u0026#8221;, quali gli importi riferiti alle accise.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo argomento, che fa leva sull\u0026#8217;incidenza delle accise nella determinazione della base imponibile, \u0026#232; posto in particolare evidenza nei giudizi di cui ai numeri 144 e 147 reg. ord. 2023 dalle societ\u0026#224; Kuwait Petroleum Italia spa e Esso Italiana srl.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe societ\u0026#224; evidenziano di essere tra le primarie societ\u0026#224; italiane operanti nel mercato della distribuzione dei carburanti e, pi\u0026#249; in generale, della produzione, distribuzione e commercio dei prodotti petroliferi e che, pertanto, i prodotti oggetto dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; caratteristica sono soggetti ad accisa al momento dell\u0026#8217;immissione in consumo. Il che, secondo le parti, comporterebbe un\u0026#8217;evidente criticit\u0026#224; ai fini della determinazione del contributo, in quanto, se, da un lato, gli acquisti riguardano in massima parte prodotti per i quali l\u0026#8217;obbligazione tributaria ai fini delle accise \u0026#232; sorta, ma non \u0026#232; ancora esigibile, lo stesso non potrebbe dirsi per le cessioni effettuate che sono, invece, gravate dall\u0026#8217;accisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Sotto il profilo soggettivo, inoltre, tutte le parti evidenziano che la lievitazione dei profitti del mercato energetico si sarebbe, eventualmente, registrata \u0026#171;a monte\u0026#187;, nel versante estrattivo e produttivo del mercato petrolifero e del gas, e non \u0026#171;a valle\u0026#187;, cio\u0026#232; nel settore della commercializzazione, per il quale, \u0026#171;a fronte di un incremento eccezionale di prezzo nell\u0026#8217;anno 2022, la marginalit\u0026#224; per i soggetti operanti nel settore della distribuzione [sarebbe] rimasta pressoch\u0026#233; immutata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Richiamando la pertinente giurisprudenza costituzionale e convenzionale, vengono poi esposte le ragioni per le quali la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. nonch\u0026#233; con gli artt. 42, 53 e 117 Cost. e, in via mediata, con l\u0026#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In tutti i giudizi \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, con atti di intervento di contenuto identico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In via preliminare, la difesa statale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per avere i giudici rimettenti motivato \u003cem\u003eper relationem \u003c/em\u003eagli atti di parte senza avere compiuto una propria autonoma valutazione sulle ragioni di contrasto della disposizione censurata con i parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Inoltre, eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per mancata o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi ai fini della valutazione della rilevanza, in quanto non sarebbe stata compiuta una specifica descrizione del \u0026#171;processo presupposto\u0026#187;, omettendo, quindi, di illustrare compiutamente i \u0026#171;dati fattuali essenziali per cogliere la rilevanza della questione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Un\u0026#8217;ulteriore eccezione di inammissibilit\u0026#224; viene proposta in considerazione del fatto che le ordinanze di rimessione avrebbero omesso di ricostruire il quadro normativo, in quanto non avrebbero tenuto conto delle modifiche apportate all\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, dall\u0026#8217;art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale, in particolare, pone attenzione al fatto che la modifica normativa, da un lato, avrebbe circoscritto il contributo \u0026#171;a quei soli operatori economici che abbiano ottenuto almeno il 75% del volume d\u0026#8217;affari realizzato nel corso dell\u0026#8217;anno 2021 dalle attivit\u0026#224; individuate dallo stesso art. 37, comma 1, come generatrici di quella forza economica che si \u0026#232; inteso tassare\u0026#187;; d\u0026#8217;altro lato, nel prevedere che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o di altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali, avrebbe \u0026#171;espunt[o] dalla base imponibile le operazioni di natura strettamente finanziaria, le quali potrebbero alterare e falsare il risultato al quale il legislatore ha inteso guardare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene quindi evidenziato che \u0026#171;[l]\u0026#8217;ordinanza di rimessione non si confronta in alcun modo con queste sopravvenienze normative, antecedenti al promovimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Ancora, sempre in termini di inammissibilit\u0026#224;, la difesa statale evidenzia che la questione relativa all\u0026#8217;inclusione nella base imponibile del valore delle accise corrisposte sui prodotti finali rivenduti sarebbe stata prospettata in modo generico ed incerto, non essendo possibile comprendere in che modo si realizzerebbe la suddetta inclusione, posto che i giudici rimettenti non avrebbero chiarito quale sia il regime delle accise e quello dell\u0026#8217;IVA che risulterebbero applicabili nel caso di specie. Non sarebbe stato specificato, in particolare, se le societ\u0026#224; avevano effettivamente riversato nei confronti dei clienti finali il peso economico sostenuto a fronte dell\u0026#8217;obbligo di versamento delle accise.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Analoga eccezione di inammissibilit\u0026#224; per genericit\u0026#224; viene prospettata con riferimento al profilo relativo all\u0026#8217;inclusione dei costi relativi ai \u0026#171;derivati di copertura\u0026#187;, in quanto i giudici rimettenti avrebbero omesso di indicare \u0026#171;quale sarebbe l\u0026#8217;ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla specifica ricorrente in forza degli strumenti finanziari in discorso e, soprattutto, quale sarebbe l\u0026#8217;incidenza di detti costi rispetto al valore della materia imponibile e del contributo su di essa conseguentemente applicato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa medesima eccezione di inammissibilit\u0026#224; \u0026#232; formulata in relazione al profilo dell\u0026#8217;esistenza di una situazione di discriminazione interna al settore energetico, posto che \u0026#171;essa appare quantomai aspecifica, atteso che non si indicano quali imprese o, meglio, quali categorie di imprese, sarebbero rimaste estranee al prelievo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, circa la questione relativa alla natura \u0026#171;confiscatoria\u0026#187; del contributo, ne viene eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, in quanto i giudici rimettenti avrebbero omesso di specificare la \u0026#171;complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell\u0026#8217;impresa stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.6.\u0026#8211; La difesa statale argomenta anche sulle ragioni per cui le questioni sollevate sarebbero manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon vi sarebbe, in primo luogo, alcuna incertezza del presupposto impositivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene posto in rilievo il fatto che la disposizione censurata debba essere valutata \u0026#171;nel contesto della particolare congiuntura economica scaturita dalla crisi energetica aggravata dalla guerra in Ucraina\u0026#187; che avrebbe reso necessario intervenire imponendo un contributo di carattere straordinario, con finalit\u0026#224; solidaristiche e redistributive a favore delle imprese e dei consumatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente da quanto postulato dai giudici rimettenti, con il contributo straordinario introdotto dalla disposizione censurata \u0026#171;[n]on si va [\u0026#8230;] a tassare propriamente un \u0026#8220;profitto\u0026#8221; o un \u0026#8220;extra-profitto\u0026#8221;, ma la variazione in aumento del \u0026#8220;delta\u0026#8221; tra le anzidette operazioni attive e passive, variazione indicativa, nella prospettiva del legislatore, di un aumento dei prezzi di commercializzazione, nei confronti dei consumatori e delle imprese, dei prodotti energetici, rispetto ai corrispondenti costi di approvvigionamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sostanza, secondo la difesa statale, il legislatore avrebbe basato la disposizione sulla \u0026#171;presunzione legale\u0026#187; secondo cui \u0026#171;l\u0026#8217;incremento del \u0026#8220;delta\u0026#8221; tra valore delle operazioni attive e operazioni passive emergente dalle LIPE nel periodo 1\u0026#176; ottobre 2021 \u0026#8211; 30 aprile 2022, rispetto al corrispondente periodo di un anno prima [\u0026#8230;] sia dovuta all\u0026#8217;abnorme incremento del costo dell\u0026#8217;energia e dei prodotti energetici registrato nei mercati nazionale, europeo e internazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl presupposto dell\u0026#8217;imposta, dunque, sarebbe da individuarsi nella maggiore \u0026#171;forza economica\u0026#187; manifestata dall\u0026#8217;incremento differenziale dei saldi IVA, oltre una certa soglia di valore, dovendosi presumere che i prezzi di rivendita dei beni commercializzati siano aumentati in misura pi\u0026#249; che proporzionale rispetto ai correlati costi di approvvigionamento e delle materie prime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta stessa \u0026#171;forza economica\u0026#187;, peraltro, sarebbe idonea a distinguere i soggetti specificamente tassati dalla generalit\u0026#224; degli altri contribuenti, ancorch\u0026#233; eventualmente esercenti attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa, giustificando cos\u0026#236; l\u0026#8217;assoggettamento al contributo straordinario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.7.\u0026#8211; In ordine al profilo relativo all\u0026#8217;assenza di correlazione tra le operazioni IVA rilevate in base alle LIPE, la difesa statale evidenzia che il differenziale tra queste operazioni lascerebbe \u0026#171;presumere che i prezzi di rivendita dei beni commercializzati sia[no] aumentat[i] in misura pi\u0026#249; che proporzionale rispetto ai correlati costi di approvvigionamento e delle materie prime\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, in questo contesto, avrebbe rilievo il profilo relativo alla mancata considerazione dei costi legati ai \u0026#171;derivati di copertura\u0026#187;, posto che il presupposto del contributo straordinario non \u0026#232; un \u0026#8220;extraprofitto\u0026#8221;, ma solo il \u0026#171;delta\u0026#187; tra il valore delle operazioni IVA attive e passive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.8.\u0026#8211; Non sarebbe, peraltro, irragionevole la perimetrazione del periodo temporale preso in considerazione ai fini dell\u0026#8217;emersione della materia imponibile tassata (1\u0026#176; ottobre 2021-30 aprile 2022) nonch\u0026#233; il suo raffronto con il periodo precedente (1\u0026#176; ottobre 2020-30 aprile 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale, circa il riferimento al periodo 1\u0026#176; ottobre 2021 - 30 aprile 2022, sarebbe significativo che \u0026#171;al periodo in questione possa associarsi, secondo una valutazione di non manifesta irragionevolezza e arbitrariet\u0026#224;, l\u0026#8217;emergere di una \u0026#8220;forza economica\u0026#8221; suscettibile di distinguere il singolo contribuente dalla generalit\u0026#224; degli altri e di giustificare l\u0026#8217;applicazione di un determinato prelievo\u0026#187;, tanto pi\u0026#249; che, nel caso di specie, il contributo \u0026#232; stato previsto come straordinario, in quanto volto a fronteggiare una situazione congiunturale di emergenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCirca il riferimento al periodo 1\u0026#176; ottobre 2020 \u0026#8211; 30 aprile 2021, sarebbe \u0026#171;evidente che, a fronte della ripresa economica e del riavvio delle attivit\u0026#224; produttive, conseguente all\u0026#8217;allentarsi delle restrizioni legate all\u0026#8217;emergenza pandemica, anche i costi per le materie prime e i costi di approvvigionamento avrebbero dovuto aumentare in misura proporzionale. L\u0026#8217;aumento del valore differenziale tra operazioni Iva attive e passive segnala, piuttosto, [\u0026#8230;] un diverso andamento e un progressivo scostamento dei prezzi di rivendita dei beni finali rispetto ai predetti costi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.9.\u0026#8211; In relazione, poi, al profilo di censura riguardante l\u0026#8217;effetto discriminatorio esterno del contributo, la difesa statale evidenzia che la misura mirerebbe a colpire specificamente le imprese che si sono avvantaggiate della particolare congiuntura economica presa in considerazione dal legislatore e che avrebbe determinato un anomalo e ingiustificato aumento del prezzo dell\u0026#8217;energia elettrica e dei prodotti energetici a fronte dell\u0026#8217;aumento del prezzo del gas naturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sussisterebbe una discriminazione interna al settore energetico, in quanto l\u0026#8217;individuazione di una soglia di \u0026#171;franchigia\u0026#187; entro la quale il contributo non \u0026#232; dovuto avrebbe avuto proprio la finalit\u0026#224; di \u0026#171;\u0026#8220;depurare\u0026#8221; l\u0026#8217;incremento del saldo differenziale tra operazioni Iva attive e passive emergenti dalle LIPE da quelle componenti che avrebbero potuto riflettere gli effetti della ripresa delle attivit\u0026#224; economiche piuttosto che il suddetto \u0026#8220;beneficio anticiclico\u0026#8221; legato a un aumento del prezzo di rivendita dei beni finiti pi\u0026#249; che proporzionale rispetto all\u0026#8217;aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime e dei beni strumentali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.10.\u0026#8211; Con riferimento, inoltre, alla natura \u0026#171;confiscatoria\u0026#187; ed \u0026#171;espropriativa\u0026#187; del contributo straordinario censurato, la difesa statale espone che sarebbe \u0026#171;metodologicamente errato riferire l\u0026#8217;ammontare del prelievo che qui occupa al solo anno fiscale 2022 e raffrontarlo, quindi, al reddito e al risultato netto di tale anno. Ci\u0026#242; poich\u0026#233; il \u0026#8220;contributo straordinario\u0026#8221; che qui viene in rilievo si riferisce alle operazioni Iva registrate in un intervallo di tempo (1\u0026#176; ottobre 2021 \u0026#8211; 30 aprile 2022) che, per l\u0026#8217;appunto, include ben tre mesi su sette riferibili a una differente annualit\u0026#224; (il 2021)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, non sarebbero applicabili al caso di specie i principi ricavabili dalla giurisprudenza delle Corte EDU, posto che i casi decisi, cui fanno riferimento le ordinanze di rimessione, \u0026#171;riguardavano tutti imposte che superavano il 90% della materia imponibile specificamente tassata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.11.\u0026#8211; La difesa statale, infine, con riferimento alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37, comma 8, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, sollevate con le ordinanze iscritte ai numeri 144, 145 e 147 reg. ord. 2023, per violazione degli artt. 3, 53, 41 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., ritiene che le stesse siano inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia al riguardo che, a differenza della disposizione sulla quale si era pronunciata questa Corte con la sentenza n. 10 del 2015, il legislatore: a) ha affidato il controllo all\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato, dotata di conoscenze, esperienze e dati informativi necessari per riscontrare un eventuale andamento anomalo dei prezzi; b) ha definito la periodicit\u0026#224; e l\u0026#8217;estensione soggettiva dei controlli e individuato l\u0026#8217;estensione temporale dei controlli stessi; c) ha determinato le conseguenze derivanti dall\u0026#8217;eventuale rilievo delle anomalie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nei giudizi sono state depositate opinioni scritte, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, a titolo di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003eche sono state ammesse con decreto presidenziale del 26 febbraio 2024\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, hanno deposito opinioni scritte: nel giudizio di cui al n. 142 reg. ord. 2023, l\u0026#8217;Unione energie per la mobilit\u0026#224; (UNEM), l\u0026#8217;Utilitalia, l\u0026#8217;Associazione italiana di grossisti di energia e trader (AIGET), l\u0026#8217;Associazione elettricit\u0026#224; futura \u0026#8211; Unione delle imprese elettriche italiane e l\u0026#8217;Associazione energia libera; nel giudizio di cui al n. 144 reg. ord. 2023, l\u0026#8217;UNEM, l\u0026#8217;Utilitalia, l\u0026#8217;Associazione elettricit\u0026#224; futura \u0026#8211; Unione delle imprese elettriche italiane e l\u0026#8217;Associazione energia libera; nel giudizio di cui al n. 145 reg. ord. 2023, l\u0026#8217;UNEM, la Proxigas \u0026#8211; Associazione nazionale industriali gas, l\u0026#8217;Utilitalia, l\u0026#8217;Associazione elettricit\u0026#224; futura \u0026#8211; Unione delle imprese elettriche italiane e l\u0026#8217;Associazione energia libera; nel giudizio di cui al n. 146 reg. ord. 2023, l\u0026#8217;UNEM e l\u0026#8217;Utilitalia; nel giudizio di cui al n. 147 reg. ord. 2023, l\u0026#8217;UNEM e l\u0026#8217;Utilitalia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe opinioni scritte sviluppano argomentazioni adesive alle censure di costituzionalit\u0026#224; prospettate dai giudici rimettenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;UNEM, in particolare, si sofferma sull\u0026#8217;utilizzo delle LIPE ai fini della individuazione del saldo finale da porre a base dell\u0026#8217;imposizione ed evidenzia che solo i soggetti che acquistano e vendono esclusivamente carburanti che hanno gi\u0026#224; assolto l\u0026#8217;accisa (i grossisti), avrebbero la possibilit\u0026#224; di \u0026#171;neutralizzare\u0026#187; l\u0026#8217;imposta mediante le fatture passive dagli stessi ricevute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUtilitalia auspica una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata con effetto \u003cem\u003eex tunc, \u003c/em\u003ein quanto \u0026#171;il contenimento degli effetti temporali di siffatta pronuncia risulterebbe lesivo dei diritti dei contribuenti sottoposti ad imposizione [\u0026#8230;] i quali non troverebbero soddisfazione, nemmeno parziale, trattandosi di contributo previsto per un\u0026#8217;unica annualit\u0026#224; d\u0026#8217;imposta (ancorch\u0026#233; poi riproposto, sia pur con delle differenti modulazioni, per l\u0026#8217;anno successivo)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;AIGET, l\u0026#8217;Associazione energia libera e l\u0026#8217;Associazione elettricit\u0026#224; futura \u0026#8211; Unione delle imprese elettriche italiane, pongono, fra l\u0026#8217;altro, attenzione al fatto che le modifiche introdotte all\u0026#8217;art. 37 dall\u0026#8217;art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, non avrebbero risolto i profili di censura in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., rimanendo comunque indeterminato o irragionevole il presupposto di imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la Proxigas \u0026#8211; Associazione nazionale industriali gas, evidenzia che il contributo equipara ingiustificatamente il produttore di materie prime al venditore, posto che, nel settore del gas, l\u0026#8217;aumento dei prezzi si registrerebbe soprattutto \u0026#171;a monte\u0026#187;, poich\u0026#233; per i venditori l\u0026#8217;aumento del costo delle materie prime non concreterebbe un\u0026#8217;occasione di guadagno, ma un aggravio del prezzo di acquisto del prodotto poi commercializzato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel giudizio di cui al n. 145 reg. ord. 2023 \u0026#232; altres\u0026#236; intervenuta, con atto depositato il 28 novembre 2023, Assorisorse \u0026#8211; Risorse naturali ed energie sostenibili, che, in primo luogo, ha evidenziato di essere portatrice di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, atteso che la societ\u0026#224; Eni spa, ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, \u0026#232; sua socia effettiva e, pertanto, il dovere statutario di rappresentanza e assistenza nei confronti degli associati la impegnerebbe \u0026#8211; e legittimerebbe \u0026#8211; a intervenire nel presente giudizio; in secondo luogo, argomenta in senso adesivo ai diversi profili di censura prospettati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con tre ordinanze del 4 dicembre 2023 (rispettivamente iscritte ai numeri 3, 4 e 5 reg. ord. 2024), di identico contenuto, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 12 (di seguito: CGT di Milano), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 2022, come modificato dall\u0026#8217;art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, convertito nella legge n. 91 del 2022 e successivamente modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In ciascuna delle ordinanze di rimessione la CGT di Milano espone che le questioni sono sorte nel corso dei giudizi tributari instaurati con i ricorsi proposti dalle societ\u0026#224; (rispettivamente: Meltemi Energia srl, nel giudizio di cui al n. 3 reg. ord. 2024; San Gregorio Wind srl, nel giudizio di cui al n. 4 reg. ord. 2024; Engie Italia spa, nel giudizio di cui al n. 5 reg. ord. 2024) avverso \u0026#171;il provvedimento tacito di rigetto formatosi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 22, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, sulla sua istanza di rimborso delle somme versate a titolo di \u0026#8220;contributo straordinario contro il caro bollette\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Anche la CGT di Milano evidenzia che sussisterebbe una \u0026#171;genericit\u0026#224;, indeterminatezza e irragionevolezza del presupposto\u0026#187; in quanto la disposizione censurata si sarebbe limitata a individuare i soggetti passivi e i criteri di calcolo del tributo (base imponibile e aliquota), senza, tuttavia, specificare quale sia il suo presupposto, con conseguente impossibilit\u0026#224; di identificare con certezza la manifestazione di capacit\u0026#224; contributiva che l\u0026#8217;imposta intende colpire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale incertezza comporterebbe una violazione dell\u0026#8217;art. 23 Cost. per mancata individuazione degli \u0026#171;elementi essenziali identificativi della prestazione tributaria\u0026#187;, nonch\u0026#233; degli artt. 3 e 53 Cost. poich\u0026#233;, \u0026#171;pur rientrando nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacit\u0026#224; contributiva, che pu\u0026#242; essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza, tale discrezionalit\u0026#224; incontra il limite della non arbitrariet\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Ad avviso dei rimettenti, inoltre, anche qualora si voglia ritenere che la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edel tributo sia quello di colpire gli \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221;, \u0026#171;la sua struttura sembrerebbe inidonea allo scopo, con conseguente ulteriore profilo di contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;incremento differenziale del saldo IVA tra le operazioni attive e quelle passive nei periodi presi in comparazione dal legislatore ai fini della determinazione della base imponibile, non sarebbe \u0026#171;in grado di incidere sugli extraprofitti\u0026#187;, essendo solo il risultato di una somma algebrica delle poste attive e passive per determinate operazioni realizzate in una dato periodo temporale, e, quindi, non sarebbe idoneo a mettere in evidenza un incremento di utili di tipo congiunturale dovuto ad attivit\u0026#224; speculativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl riferimento, infatti, alla struttura dell\u0026#8217;IVA non potrebbe consentire di correlare le componenti attive con corrispondenti componenti passive, perch\u0026#233; \u0026#171;[n]nel sistema dell\u0026#8217;IVA, l\u0026#8217;imposta grava sulle singole operazioni e si disinteressa di eventuali collegamenti tra le masse di operazioni attive e passive, non essendo strutturalmente demandata ad intercettare la formazione di un utile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; sarebbe evidente, in particolare, per i costi di acquisto di beni strumentali, per i quali, ai fini IVA, non si applica l\u0026#8217;ammortamento, venendo tali costi contabilizzati per intero al momento dell\u0026#8217;acquisto. Sotto tale profilo, il costo di acquisto di beni strumentali potrebbe incidere, o no, in modo del tutto casuale a seconda che l\u0026#8217;acquisto sia stato effettuato o meno nei periodi indicati dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, non verrebbero presi in considerazione i costi comunque sostenuti dall\u0026#8217;impresa, quali i costi del personale o quelli relativi ai \u0026#171;differenziali realizzati sui contratti derivati\u0026#187;, che, tuttavia, incidono in maniera significativa sui profitti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, poich\u0026#233; il contributo straordinario grava sul fatturato IVA, verrebbe a incidere su elementi radicalmente estranei alla definizione di profitto in senso economico e fiscale, come tipicamente accade con gli importi riferiti alle accise traslate sui clienti che \u0026#171;non possono rappresentare in alcun modo un incremento rilevante di \u0026#8220;ricchezza\u0026#8221; tassabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI rimettenti, inoltre, evidenziano che, poich\u0026#233; il contributo \u0026#171;si applica sull\u0026#8217;interezza del fatturato ritratto da tutte le attivit\u0026#224; esercitate, anche nel caso di soggetti operanti anche al di fuori dell\u0026#8217;ambito energetico, l\u0026#8217;imposizione fiscale pu\u0026#242; estendersi a redditi maturati in settori di attivit\u0026#224; totalmente diversi da quello di interesse, che in nessun modo si presuppongono beneficiati dall\u0026#8217;andamento del prezzo dei prodotti energetici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Un\u0026#8217;ulteriore ragione di censura viene prospettata in relazione ai periodi temporali presi a riferimento dal legislatore ai fini della determinazione della base imponibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo i rimettenti, tali periodi temporali sarebbero, in primo luogo, eccessivamente brevi, posto che sarebbe possibile che le societ\u0026#224; realizzino negli altri periodi dell\u0026#8217;anno non indicati dal legislatore, perdite o guadagni \u0026#171;rilevantissimi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro lato, il periodo iniziale, cio\u0026#232; il 2020-2021, era stato segnato dagli effetti della pandemia e, di conseguenza, le societ\u0026#224; energetiche avevano subito rilevanti contrazioni delle vendite dovute al calo dei consumi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.5.\u0026#8211; I rimettenti censurano poi la disposizione per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, sia interna che esterna al settore energetico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenziano, in particolare, che la disposizione indubbiata esenta da imposta gli operatori che hanno realizzato \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221; per importi inferiori a 5 milioni di euro o in una percentuale inferiore al 10 per cento: in tal modo, secondo i rimettenti, sarebbe stato introdotto \u0026#171;un regime fiscale differenziato pur a fronte di situazioni del tutto comparabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, vi sarebbe anche una disparit\u0026#224; di trattamento in quanto il contributo \u0026#171;non colpi[rebbe] soggetti che operano in altri settori (bancario e farmaceutico) che ugualmente [avrebbero potuto beneficiare] della situazione congiunturale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.6.\u0026#8211; Altra ragione di censura \u0026#232; prospettata in riferimento agli artt. 42, 53 e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI rimettenti argomentano che la struttura della base imponibile non sarebbe idonea a \u0026#171;mettere in evidenza il reale andamento economico dell\u0026#8217;impresa\u0026#187; e ci\u0026#242; potrebbe comportare che, per far fronte all\u0026#8217;imposta, il soggetto passivo debba attingere in maniera rilevante alle proprie risorse patrimoniali, come nel caso di specie, con conseguente effetto espropriativo e non legittima produzione di \u0026#171;effetti ablativi anche integrali della capacit\u0026#224; economica del soggetto inciso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.7.\u0026#8211; Infine, la CGT di Milano censura la previsione contenuta nell\u0026#8217;art. 37, comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel d.l. n. 21 del 2022, come convertito, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata prevede che non concorrono alla determinazione della base imponibile del tributo \u0026#171;le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale [\u0026#8230;] se e nella misura in cui gli acquisti ad essa afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell\u0026#8217;IVA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo i rimettenti la disposizione sarebbe priva di ragionevolezza, in quanto la struttura dell\u0026#8217;IVA non consentirebbe di correlare le componenti attive con corrispondenti componenti passive, \u0026#171;essendo la sua base imponibile calcolata con riferimento al differenziale di due masse non collegate che non riflettono perci\u0026#242; l\u0026#8217;andamento dell\u0026#8217;impresa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, \u0026#171;[s]e gli acquisti afferenti sono effettuati in periodi diversi da quelli presi in considerazione dalla norma, l\u0026#8217;entrata derivante dalla vendita extraterritoriale ad essi correlata dovrebbe quindi comunque computarsi ai fini della determinazione della base imponibile\u0026#187;; sotto tale profilo, la rilevanza delle operazioni di vendita extraterritoriale ai fini della determinazione della base imponibile verrebbe a essere individuata sulla base di una circostanza del tutto causale, cio\u0026#232; la data di acquisto del bene afferente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In tutti i giudizi si sono costituite le parti private con atti di costituzione aventi argomentazioni difensive sostanzialmente corrispondenti a quelle gi\u0026#224; illustrate con riferimento alle ordinanze iscritte ai numeri 142, 144, 145, 146 e 147 reg. ord. 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Nei giudizi \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni in quanto: a) mancherebbe nel dispositivo la specifica indicazione delle norme censurate; b) l\u0026#8217;ordinanza sarebbe motivata \u003cem\u003eper relationem \u003c/em\u003eall\u0026#8217;atto difensivo della parte; c) sarebbe stata omessa la descrizione della fattispecie del processo presupposto; d) non sarebbero state considerate le modifiche normative intervenute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, insiste sulle ragioni per le quali le questioni sollevate sarebbero manifestamente infondate, secondo argomentazioni analoghe a quelle gi\u0026#224; svolte negli altri giudizi gi\u0026#224; illustrati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In tutti i giudizi di cui ai numeri 142, 144, 145, 146 e 147 reg. ord. 2023 nonch\u0026#233; di cui ai numeri 3, 4 e 5 reg. ord. 2024 le parti, nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, hanno depositato memorie di contenuto sostanzialmente identico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Le stesse, oltre che richiamare quanto gi\u0026#224; dedotto nei rispettivi atti di costituzione, muovono repliche alle eccezioni in rito e alle argomentazioni contenute negli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, circa la questione relativa all\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; del contributo a incidere su un effettivo indice di capacit\u0026#224; contributiva, le parti sostengono che l\u0026#8217;incremento differenziale tra le operazioni attive e passive ai fini IVA non sarebbe indicativo di un aumento dei prezzi di commercializzazione, poich\u0026#233; sarebbe \u0026#171;un dato che nulla dice su un supposto vantaggio economico derivante dai prezzi del settore, in quanto tale incremento pu\u0026#242; ben derivare da un aumento delle quantit\u0026#224; vendute, a parit\u0026#224; di prezzo, o finanche da un aumento delle quantit\u0026#224; vendute con correlativa diminuzione del prezzo di vendita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Inoltre, le parti contestano la tesi della difesa statale secondo cui l\u0026#8217;indice di capacit\u0026#224; contributiva assunto dal legislatore non sarebbero gli \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221;, ma un valore patrimoniale e contabile \u0026#171;marginale\u0026#187; che gi\u0026#224; di per s\u0026#233;, a prescindere dalla commisurazione di un futuro guadagno, dimostrerebbe una sua \u0026#171;forza economica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, evidenziano che non sarebbe stato identificato, in concreto, quale sia il suddetto valore patrimoniale e quale ricchezza lo stesso esprima, essendo \u0026#171;ben difficile reinterpretare il Contributo come imposta che colpisce una ricchezza incrementale atipica diversa\u003cem\u003e \u003c/em\u003edagli incrementi dei prezzi dell\u0026#8217;energia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Anche la difesa statale ha depositato in tutti i giudizi memorie di contenuto identico, in cui ha replicato alle opinioni presentate quali \u003cem\u003eamic\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003e curiae \u003c/em\u003enonch\u0026#233; alle memorie di costituzione delle parti, precisando anche che talune opinioni prospettano argomentazioni non evocate dai rimettenti o, comunque, involgenti profili di censura non dedotti come contrastanti con i parametri invocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.1.\u0026#8211; In particolare, secondo la difesa statale, \u0026#171;[l]\u0026#8217;unico presupposto che sembra potersi ricavare da una piana e retta interpretazione, letterale e sistematica, dell\u0026#8217;art. 37, commi 1 e 2, del d.l. n. 21/2022 finisce [\u0026#8230;] per coincidere con la base imponibile e, quindi, con l\u0026#8217;incremento del saldo tra operazioni attive e operazioni passive Iva registrate nei periodi temporali presi a riferimenti e come tali indicate all\u0026#8217;interno delle cc.dd. LIPE, predisposte e presentate a norma dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel d.P.R. n. 633 del 1972, che ecceda la soglia assoluta e percentuale sopra identificate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto tale profilo, prosegue la difesa statale, il legislatore avrebbe basato l\u0026#8217;imposizione sulla \u0026#171;presunzione legale\u0026#187; secondo cui \u0026#171;il segnalato incremento del saldo evidenzierebbe un aumento pi\u0026#249; che proporzionale dei prezzi di vendita dei beni finiti rispetto ai costi di approvvigionamento delle materie prime e dei beni strumentali e intermedi, come tale espressivo di una \u0026#8220;forza economica\u0026#8221; e, dunque, di una \u0026#8220;capacit\u0026#224; contributiva\u0026#8221; suscettibile di essere \u0026#8220;tassata\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePonendosi, quindi, nella prospettiva secondo cui il contributo non mirerebbe a sottoporre a tassazione un \u0026#8220;extraprofitto\u0026#8221; congiunturale, la difesa statale ne fa derivare che non sarebbe corretto ragionare in termini di correlazione tra costi e ricavi, posto che la stessa \u0026#171;ha senso per le imposte dirette gravanti su redditi, utili, profitti o extraprofitti, ma non per una forma di prelievo, quale quella introdotta dalla norma scrutinata, di natura reale e, dunque, gravante su uno specifico valore economico e contabile, ritenuto in s\u0026#233; espressione di una specifica \u0026#8220;forza economica\u0026#8221; e \u0026#8220;capacit\u0026#224; contributiva\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Seguendo la stessa linea interpretativa, infine, la difesa statale ritiene non fondato anche il profilo concernente l\u0026#8217;indebita inclusione del valore delle accise nella base imponibile del contributo, precisando, che, in ogni caso, \u0026#171;la ricomprensione nel valore imponibile dell\u0026#8217;importo delle accise non produce conseguenze molto diverse dall\u0026#8217;applicazione di una aliquota pi\u0026#249; alta, rispetto all\u0026#8217;aliquota del venticinque per cento indicata dall\u0026#8217;art. 37, comma 2, del D.l. n. 21 del 2022, a un importo depurato dalle medesime accise\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8210; Con cinque ordinanze del 27 giugno 2023 (rispettivamente iscritte ai numeri 142, 144, 145, 146 e 147 del registro ordinanze 2023), sostanzialmente di identico tenore, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 27 (di seguito: CGT di Roma), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 Cost. questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, modificato dall\u0026#8217;art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa CGT di Roma, dopo avere ricostruito la fattispecie concreta oggetto del giudizio, ha poi riportato nelle rispettive ordinanze di rimessione le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale mosse nei giudizi \u003cem\u003ea quibus \u003c/em\u003edalle parti del giudizio e, infine, ha espressamente dichiarato di ritenere \u0026#171;rilevante, posto che la presenza dell\u0026#8217;art. 37 D.L. 21/2022 nell\u0026#8217;ordinamento giuridico, osta al richiesto rimborso, e non manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della predetta norma secondo i profili dedotti dalla ricorrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8210; In particolare, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ordinanze lamentano, anzitutto, che il legislatore si sarebbe limitato a individuare solo i soggetti passivi e i criteri di determinazione (base imponibile e aliquota), omettendo di definire il presupposto del tributo, in contrasto con l\u0026#8217;obbligo costituzionale di individuare almeno gli elementi essenziali identificativi della prestazione tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la CGT di Roma, inoltre, anche qualora si volesse ritenere che il contributo straordinario abbia avuto la finalit\u0026#224; di tassare gli \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221; maturati dalle imprese energetiche, la sua concreta articolazione tecnica si dimostrerebbe del tutto inidonea allo scopo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;incremento differenziale tra i saldi IVA, infatti, individuerebbe una materia imponibile non idonea, di per s\u0026#233;, a intercettare margini di \u0026#8220;sovraprofitto\u0026#8221;, perch\u0026#233; non consentirebbe di tenere conto di elementi di costo che incidono in maniera significativa sui profitti, come gli oneri di gestione, gli ammortamenti, i differenziali realizzati sui contratti derivati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, poich\u0026#233; il contributo straordinario verrebbe applicato sull\u0026#8217;intero fatturato, concorrerebbero alla determinazione della base imponibile anche operazioni estranee all\u0026#8217;ambito energetico (come, in particolare, le operazioni straordinarie). Vi concorrerebbero, inoltre, anche le accise, pur essendo estranee alla nozione di profitto in senso economico o fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche il periodo temporale preso a riferimento per calcolare il saldo incrementale, che costituisce la base imponibile del contributo IVA, sarebbe inidoneo a rappresentare eventuali \u0026#8220;sovraprofitti\u0026#8221; realizzati dalle imprese, sia perch\u0026#233; troppo breve, sia in quanto nel periodo 2020-2021 le societ\u0026#224; erano in perdita a causa della restrizioni dovute all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, il differenziale che confluisce nella base imponibile del contributo non rappresenterebbe un \u0026#8220;sovraprofitto\u0026#8221; se posto in relazione con un \u0026#171;ordinario\u0026#187; profitto realizzato nel periodo precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza, attesa la portata discriminatoria del contributo, sia esterna (per disparit\u0026#224; di trattamento tra le imprese del settore energetico e la restante platea dei contribuenti operanti in altri settori merceologici) che interna (in quanto il contributo graverebbe solo su alcune delle imprese che operano nel settore energetico).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ordinanze prospettano, infine, il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 42 e 53 Cost., nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 117 Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU, in quanto il contributo straordinario dovuto dalle societ\u0026#224; ricorrenti eroderebbe sensibilmente il loro patrimonio, con effetti espropriativi, sacrificando in modo ingiustificato il loro diritto di propriet\u0026#224;; richiamano, a tal proposito, la giurisprudenza della CEDU, per concludere che l\u0026#8217;imposizione non potrebbe comprimere in misura eccessiva il patrimonio netto delle societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8210; Le ordinanze iscritte ai numeri 144, 145 e 147 reg. ord. 2023, censurano, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 37, comma 8, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, per violazione degli artt. 3, 53, 41 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in quanto, da un lato, la disposizione, nel prevedere il divieto di traslazione del contributo sui prezzi al consumo, sarebbe priva di ragionevolezza, non avendo delineato un meccanismo che renda effettivo tale divieto; dall\u0026#8217;altro, poich\u0026#233; questo riguarderebbe solo i \u0026#171;prezzi al consumo\u0026#187;, per cui rimarrebbero estranee a tale divieto, con distorsione della concorrenza, le imprese collocate a monte del processo produttivo e aventi per clienti altre imprese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8210; In tutti i giudizi si sono costituite le parti private (rispettivamente: Engycalor Energia Calore srl, nel giudizio di cui al n. 142 reg. ord. 2023; Kuwait Petroleum Italia spa, nel giudizio di cui al n. 144 reg. ord. 2023; Eni spa, nel giudizio di cui al n. 145 reg. ord. 2023; Eni Global Energy Markets spa, nel giudizio di cui al n. 146 reg. ord. 2023; Esso Italiana srl, nel giudizio di cui al n. 147 reg. ord. 2023), con atti di costituzione aventi sostanzialmente identico contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8210; In tutti i giudizi \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, con atti di contenuto identico, argomentando avverso le questioni prospettate dai rimettenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.5.\u0026#8210; Nei giudizi hanno depositato memoria sia le societ\u0026#224; parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che la difesa statale; sono state altres\u0026#236; depositate opinioni scritte, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, a titolo di \u003cem\u003eamici curiae.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.6.\u0026#8210; Nel giudizio di cui al n. 145 reg. ord. 2023 \u0026#232; altres\u0026#236; intervenuta, con atto depositato il 28 novembre 2023, Assorisorse \u0026#8211; Risorse naturali ed energie sostenibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8210; Con tre ordinanze del 4 dicembre 2023 (rispettivamente iscritte ai numeri 3, 4 e 5 reg. ord. 2024), di identico contenuto, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 12 (di seguito: CGT di Milano), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, modificato dall\u0026#8217;art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, successivamente modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8210; Anche i rimettenti, analogamente alle ordinanze della CGT di Roma, si dolgono del fatto che il legislatore non avrebbe identificato il presupposto del contributo straordinario, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 23 Cost., nonch\u0026#233; degli artt. 3 e 53 Cost. per mancata individuazione di un indice idoneo di capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, precisano che, anche ove si volesse ritenere che la finalit\u0026#224; del tributo risieda nella scelta di intercettare ingiustificati \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221;, la struttura dell\u0026#8217;imposizione, basata sugli incrementi differenziali dei saldi delle LIPE dei due periodi temporali messi a confronto, non consentirebbe di raggiugere tale scopo, con conseguente ulteriore profilo di contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., perch\u0026#233; la risultanza di questi saldi non potrebbe mettere in evidenza un incremento di utili di tipo congiunturale dovuto ad attivit\u0026#224; speculativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riferimento, infatti, alla struttura dell\u0026#8217;IVA non consentirebbe di correlare le componenti attive con le corrispondenti componenti passive, per cui non verrebbero presi in considerazione i costi di acquisto di beni strumentali, quelli del personale o quelli relativi ai \u0026#171;differenziali realizzati sui contratti derivati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, poich\u0026#233; il contributo straordinario grava sul fatturato IVA, il suo ammontare verrebbe a dipendere da elementi come le accise che \u0026#171;non possono rappresentare in alcun modo un incremento rilevante di \u0026#8220;ricchezza\u0026#8221; tassabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche i periodi temporali presi a riferimento non sarebbero idonei al perseguimento della finalit\u0026#224; seguita dal legislatore, da un lato perch\u0026#233; troppo brevi e dall\u0026#8217;altro perch\u0026#233; non significativi: in particolare viene rimarcato che il periodo iniziale era stato caratterizzato da una forte contrazione delle vendite a causa delle disposizioni emergenziali dovute alla diffusione del COVID-19, sicch\u0026#233; si era trattato di una situazione anomala di mercato non suscettibile di essere messa a confronto con il periodo successivo, nel quale si era ristabilita la condizione di normalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi sarebbe anche la violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., sia sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento all\u0026#8217;interno dello stesso mercato energetico che all\u0026#8217;esterno del medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, si prospetta la violazione degli artt. 42, 53 e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU, in quanto il contributo straordinario avrebbe effetti confiscatori ed espropriativi del patrimonio delle societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la CGT di Milano censura la disposizione contenuta nel comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e pi\u0026#249; volte modificato, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, in quanto la stessa si porrebbe in contrasto con la struttura dell\u0026#8217;IVA che non consentirebbe di correlare le componenti attive con corrispondenti componenti passive; la suddetta esclusione, inoltre, opererebbe solo se, in modo del tutto casuale, i correlati \u0026#171;acquisti afferenti\u0026#187; siano stati compiuti entro i periodi temporali presi a riferimento dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8210; In via preliminare deve essere disposta la riunione dei giudizi, che hanno a oggetto la medesima disposizione e si fondano su argomentazioni e parametri sostanzialmente coincidenti (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 128 e n. 91 del 2023, n. 246 del 2022, n. 256 del 2010; ordinanza n. 153 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8210; Deve, poi, essere ribadita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento di Assorisorse \u0026#8211; Risorse naturali ed energie sostenibili, per le ragioni esposte nell\u0026#8217;ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 10 aprile 2024, allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8210; In tutti i giudizi, la difesa statale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, in quanto i giudici rimettenti, sia di Roma sia di Milano, non avrebbero tenuto conto delle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022 all\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e modificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8210; L\u0026#8217;eccezione deve essere accolta solo in relazione alle cinque ordinanze di rimessione della CGT di Roma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha pi\u0026#249; volte precisato che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione deve confrontarsi con l\u0026#8217;evoluzione della normativa statale, sicch\u0026#233; il mancato confronto con la stessa comporta un\u0026#8217;insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenze n. 256, n. 225 e n. 36 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, le cinque ordinanze di rimessione della CGT di Roma, emesse in data 27 giugno 2023, non hanno dato alcun conto delle significative modifiche apportate all\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022 dall\u0026#8217;art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, entrata in vigore il 1\u0026#176; gennaio 2023, quindi in data antecedente rispetto a quella di emissione delle ordinanze di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, al comma 1, dopo il secondo periodo, \u0026#232; stata inserita la previsione che il \u0026#171;contributo \u0026#232; dovuto se almeno il 75 per cento del volume d\u0026#8217;affari dell\u0026#8217;anno 2021 deriva dalle attivit\u0026#224; indicate nei periodi precedenti\u0026#187;. Al comma 2, secondo periodo, le parole: \u0026#171;31 marzo 2021\u0026#187; sono state sostituite dalle seguenti: \u0026#171;30 aprile 2021\u0026#187;. Dopo il comma 3, sono stati inseriti i seguenti: \u0026#171;\u003cem\u003e3-bis\u003c/em\u003e. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1. \u003cem\u003e3-ter\u003c/em\u003e. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell\u0026#8217;IVA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di modifiche che, determinando una rivisitazione della soggettivit\u0026#224; passiva e della base imponibile del contributo straordinario, risultano, in sostanza, trasversali a tutte le censure sollevate dalle ordinanze della CGT di Roma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, con esse i giudici rimettenti avrebbero dovuto confrontarsi al fine di valutare se e in che misura avessero inciso sulla motivazione dei diversi profili di censura prospettati; motivazione che rimane invece incentrata, smarrendo cos\u0026#236; il suo pieno significato, su una ricostruzione solo parziale della normativa indubbiata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dalle cinque ordinanze di rimessione della CGT di Roma iscritte ai numeri 142, 144, 145, 146 e 147 reg. ord. 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8210; Con riferimento alle tre ordinanze delle CGT di Milano, invece, non pu\u0026#242; pervenirsi alla medesima conclusione e l\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contenuto delle ordinanze mostra che i giudici rimettenti, nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento, hanno ben tenuto in considerazione anche le modifiche successivamente intervenute alla norma censurata e su tale completa ricostruzione hanno esplicitato le ragioni di non manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe tre ordinanze della CGT di Milano, infatti, oltre ad avere specificamente censurato il comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, introdotto proprio dall\u0026#8217;art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, mostrano di avere preso in considerazione il quadro normativo di riferimento relativo anche alle altre modifiche sopravvenute, ad esso rapportando l\u0026#8217;ambito delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8210; L\u0026#8217;attenzione, pertanto, deve essere rivolta unicamente alle questioni prospettate dalle tre ordinanze della CGT di Milano e, in questa prospettiva, devono essere esaminate le ulteriori eccezioni di inammissibilit\u0026#224; che sono state proposte dalla difesa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.1.\u0026#8210; In primo luogo, quest\u0026#8217;ultima ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di motivazione, in quanto il giudice rimettente avrebbe fatto rinvio per \u003cem\u003erelationem \u003c/em\u003eal contenuto dell\u0026#8217;atto difensivo delle parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ordinanze della CGT di Milano, pur ripercorrendo le argomentazioni difensive delle parti, procedono a un\u0026#8217;articolata specificazione dei motivi di non manifesta infondatezza facendoli propri; ci\u0026#242; che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; sufficiente ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 214 e n. 121 del 2019, n. 88 del 2018 e n. 35 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.2.\u0026#8210; Un\u0026#8217;ulteriore eccezione di inammissibilit\u0026#224; \u0026#232; stata proposta dalla difesa statale evidenziando che nelle ordinanze di rimessione mancherebbe il dispositivo e, quindi, l\u0026#8217;indicazione delle disposizioni sottoposte al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale e delle specifiche norme costituzionali che si assumono violate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; trovare accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha chiarito che \u0026#171;l\u0026#8217;ordinanza di rimessione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altres\u0026#236; un \u003cem\u003epetitum, \u003c/em\u003eessendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga[no] con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure\u0026#187; (sentenza n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, l\u0026#8217;esame del contenuto della motivazione delle ordinanze in oggetto consente chiaramente di individuare le disposizioni censurate, i parametri costituzionali e il verso delle censure, consentendo a questa Corte di apprezzare e valutare i termini delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.3.\u0026#8210; La difesa statale ha, inoltre, eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni in quanto sarebbero stati omessi gli elementi rilevanti del \u0026#171;processo presupposto\u0026#187;, \u0026#171;di cui s\u0026#8217;ignora ogni aspetto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; trovare accoglimento: in tutte le ordinanze di rimessione \u0026#232; stato precisato che i giudizi dinanzi al giudice tributario erano stati promossi dalle societ\u0026#224; che hanno proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso delle somme versate a titolo di contributo straordinario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fatto rilevante, dunque, \u0026#232; stato sufficientemente delineato dai giudici rimettenti, ci\u0026#242; che rende plausibile la loro prospettazione in ordine alla riconducibilit\u0026#224; delle societ\u0026#224; al mercato energetico e, quindi, al loro assoggettamento al contributo straordinario di cui hanno chiesto il rimborso (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 249, n. 197 e n. 109 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame del merito occorre premettere che il d.l. n. 21 del 2022, sede delle disposizioni indubbiate, \u0026#232; stato emanato nell\u0026#8217;ambito di una situazione eccezionale, caratterizzata dal manifestarsi della grave crisi internazionale, causata dall\u0026#8217;invasione russa dell\u0026#8217;Ucraina, in conseguenza della quale la Russia ha diminuito, in modo progressivo, le forniture di gas naturale all\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contesto \u0026#232; stato efficacemente descritto nella relazione annuale della Banca d\u0026#8217;Italia, evidenziando che \u0026#171;[l\u0026#8217;] invasione dell\u0026#8217;Ucraina da parte della Russia ha costituito un punto di svolta nelle relazioni internazionali e ha condizionato pesantemente crescita, inflazione e scambi commerciali mondiali [\u0026#8230;] i prezzi dell\u0026#8217;energia hanno subito straordinari rialzi, contribuendo a un netto e diffuso aumento dell\u0026#8217;inflazione, cui ha corrisposto un rapido irrigidimento delle politiche monetarie in quasi tutte le maggiori economie avanzate; la crescita globale \u0026#232; rallentata in uno scenario di forte incertezza economica e politica. Le autorit\u0026#224; di governo, specialmente quelle dei paesi avanzati, sono intervenute in sostegno di famiglie e imprese per attenuare l\u0026#8217;impatto della crisi energetica [\u0026#8230;]. Dall\u0026#8217;agosto 2021 allo stesso mese del 2022 i prezzi del gas sono saliti di oltre sette volte in Europa, che dipende fortemente dalle forniture dalla Russia\u0026#187; (Banca d\u0026#8217;Italia, Relazione annuale, anno 2022, Roma, 31 maggio 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, tutti gli Stati membri dell\u0026#8217;Unione europea hanno registrato un\u0026#8217;impennata dei prezzi dell\u0026#8217;energia elettrica legata al rincaro del gas, \u0026#171;il quale ha superato il carbone diventando il combustibile di determinazione del prezzo marginale\u0026#187;; in questa situazione non solo \u0026#171;le imprese produttrici di energia elettrica\u0026#187;, ma \u0026#171;anche il settore dei combustibili fossili\u0026#187; ha beneficiato \u0026#171;degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all\u0026#8217;attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di l\u0026#224; dei risultati delle normali attivit\u0026#224; commerciali\u0026#187; (Commissione europea, proposta di regolamento del Consiglio, relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell\u0026#8217;energia, 14 settembre 2022, cui ha fatto seguito il regolamento UE 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell\u0026#8217;energia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa perturbazione del mercato dell\u0026#8217;energia ha quindi determinato una grave situazione di crisi che ha reso necessario adottare misure urgenti per far fronte agli \u0026#171;effetti insostenibili sui consumatori e sulle imprese\u0026#187; (considerando n. 8 del regolamento n. 1854/2022/UE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; \u0026#200;, quindi, in questo contesto che il d.l. n. 21 del 2022 ha introdotto un\u0026#8217;articolata serie di misure urgenti per contrastare sul piano interno gli effetti economici e sociali della crisi, che si sono sviluppate in pi\u0026#249; direzioni: dal sostegno alle attivit\u0026#224; produttive, al contenimento dei prezzi dell\u0026#8217;energia sul mercato italiano, agli aiuti alle famiglie. Tra queste, si possono ricordare: la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante (art. 1); il bonus carburante (art. 2); il contributo, sotto forma di credito d\u0026#8217;imposta, a favore delle imprese per l\u0026#8217;acquisto di energia elettrica e di gas naturale (artt. 3 e 4); l\u0026#8217;incremento del credito d\u0026#8217;imposta in favore delle imprese energivore e gasivore (art. 5); il bonus sociale elettricit\u0026#224; e gas (art. 6); la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici (art. 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il \u0026#171;contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario\u0026#187; per l\u0026#8217;anno 2022, di cui all\u0026#8217;art. 37, comma 1, \u0026#232; stato istituito per finanziare questi interventi d\u0026#8217;urgenza, finalizzati a \u0026#171;contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell\u0026#8217;aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel successivo art. 38, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), si \u0026#232; precisato, infatti, che agli oneri derivanti dall\u0026#8217;applicazione delle previsioni normative sopra citate si provvede, \u0026#171;quanto a 3.977.525.207 euro per l\u0026#8217;anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall\u0026#8217;art. 37\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Ricostruita in questi termini la situazione che \u0026#232; all\u0026#8217;origine della disposizione censurata, occorre chiarirne la portata normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 37, comma 1, ha posto l\u0026#8217;onere di pagamento del \u0026#171;contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario\u0026#187; a carico, rispettivamente, \u0026#171;dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi\u0026#187;. Ha poi precisato che il \u0026#171;contributo \u0026#232; dovuto, altres\u0026#236;, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell\u0026#8217;Unione europea\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, rientrano quindi tra i soggetti passivi sia coloro che producono, sia coloro che acquistano, per rivenderli, i prodotti energetici; questi ultimi, a loro volta, sono stati individuati nell\u0026#8217;energia elettrica, nel gas metano o naturale e nei prodotti petroliferi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa platea dei soggetti tenuti al pagamento del contributo \u0026#232; stata poi ridimensionata con l\u0026#8217;art. 1, comma 120, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 197 del 2022, stabilendo che \u0026#171;[i]l contributo \u0026#232; dovuto se almeno il 75 per cento del volume d\u0026#8217;affari dell\u0026#8217;anno 2021 deriva dalle attivit\u0026#224; indicate nei periodi precedenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa base imponibile \u0026#232; stata precisata dall\u0026#8217;art. 37, comma 2, individuandola nell\u0026#8217;\u0026#171;incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1\u0026#176; ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1\u0026#176; ottobre 2020 al 30 aprile 2021 [\u0026#8230;]\u0026#187; \u0026#8211; ci\u0026#242; in quanto il termine inizialmente previsto nel 31 marzo \u0026#232; stato cos\u0026#236; posticipato dall\u0026#8217;art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;aliquota del contributo, inizialmente fissata al 10 per cento, \u0026#232; stata elevata al 25 per cento dal suddetto art. 55; si \u0026#232; previsto, inoltre, che il contributo stesso sia dovuto solo nei casi di incremento superiore a euro 5.000.000 e non lo sia se inferiore al 10 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo comma 3 dell\u0026#8217;art. 37 censurato ha precisato che: \u0026#171;[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell\u0026#8217;IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell\u0026#8217;IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 21-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 120, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 197 del 2022, inoltre, introducendo il comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 37 censurato, ha escluso dalla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 37.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo il legislatore ha stabilito che non concorrono alla formazione della base imponibile operazioni attive e passive che non hanno alcuna afferenza con gli incrementi di prezzo delle \u003cem\u003ecommodities\u003c/em\u003e e che in quanto tali rappresentano, evidentemente, movimentazioni del tutto irrilevanti ai fini della forza economica derivante dall\u0026#8217;incremento dei prezzi dell\u0026#8217;energia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato art. 1, comma 120, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 197 del 2022 ha anche previsto: \u0026#171;\u003cem\u003e3-ter\u003c/em\u003e. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell\u0026#8217;IVA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Dall\u0026#8217;esame della normativa \u0026#232; possibile individuare, innanzitutto, la natura del contributo solidaristico straordinario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa ricordato che la costante giurisprudenza di questa Corte considera irrilevante il \u003cem\u003enomen iuris\u003c/em\u003e usato dal legislatore, \u0026#171;occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in presenza di un tributo\u0026#187; (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 149 del 2021, n. 58 del 2015 e n. 141 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante la formale qualificazione, il prelievo istituito dall\u0026#8217;art. 37 ha, nella sostanza, natura tributaria \u0026#8211; ci\u0026#242; che peraltro non \u0026#232; messo in discussione n\u0026#233; dai rimettenti, n\u0026#233; dalle parti costituite e dalla difesa erariale \u0026#8211;, in quanto si concretizza in un prelievo coattivo che determina una definitiva decurtazione patrimoniale a carico dei soggetti passivi, non integra la modifica di un rapporto sinallagmatico e le relative risorse, connesse a uno specifico indice di capacit\u0026#224; contributiva, sul piano teleologico, sono finalizzate, come si \u0026#232; descritto, al concorso alle pubbliche spese (in questi termini, \u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e sentenze n. 64 del 2024, n. 108 del 2023 e n. 128 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Tanto premesso, \u0026#232; possibile entrare nel merito della prima questione, che censura l\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e pi\u0026#249; volte modificato, perch\u0026#233; il legislatore non avrebbe identificato il presupposto del contributo straordinario, con conseguente violazione della riserva di legge di cui all\u0026#8217;art. 23 Cost., nonch\u0026#233; degli artt. 3 e 53 Cost. per mancata individuazione di un indice idoneo di capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Quanto alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 23 Cost., la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.1.\u0026#8211; A differenza di quanto sostenuto dai rimettenti, il presupposto di tale tributo non si identifica nei cosiddetti \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221; o \u003cem\u003ewindfall profits\u003c/em\u003e, cui n\u0026#233; le disposizioni censurate, n\u0026#233; la rubrica dell\u0026#8217;art. 37 fanno mai riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSporadici accenni a tale nozione sono s\u0026#236; presenti nei lavori preparatori e nelle relazioni di accompagnamento del decreto-legge e del susseguente disegno di legge di conversione, ma sono svolti in senso del tutto atecnico, semplicemente per significare che, come notato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e storica dell\u0026#8217;intervento normativo risiede nell\u0026#8217;intento di colpire con un prelievo straordinario gli scambi di prodotti energetici di quegli operatori economici che, rispetto alla generalit\u0026#224; delle altre imprese operanti nel mercato, stavano \u0026#8211; in base all\u0026#8217;\u003cem\u003eid quod plerumque accidit \u003c/em\u003e\u0026#8211; beneficiando di un andamento \u0026#171;anticiclico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE infatti dalla disciplina si evince che il presupposto del tributo si identifica \u0026#8211; in ragione del comma 1 che seleziona i soggetti passivi, del comma 2 che definisce la base imponibile e del comma 3 che stabilisce il metodo di calcolo \u0026#8211; con l\u0026#8217;incremento di un saldo differenziale conseguente la vendita, a determinate condizioni, di prodotti energetici da parte di taluni soggetti operanti nel settore energetico in un particolare contesto temporale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;elemento materiale di tale presupposto, ossia la base imponibile, viene del resto concretamente apprezzato attraverso l\u0026#8217;incremento, eccedente la soglia assoluta e la percentuale fissate, del saldo tra operazioni attive e operazioni passive, al netto dell\u0026#8217;IVA, registrate nei periodi temporali presi a riferimento e come tali indicate all\u0026#8217;interno delle Comunicazioni dei dati delle cosiddette LIPE, predisposte e presentate a norma dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u0026#224; economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve quindi ritenersi non fondata la questione inerente alla prospettata violazione della riserva di legge relativa stabilita dall\u0026#8217;art. 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.2.\u0026#8211; Prima di entrare nel merito delle censure attinenti all\u0026#8217;arbitrariet\u0026#224; dell\u0026#8217;indice di capacit\u0026#224; contributiva, occorre ribadire che, secondo questa Corte, \u0026#171;in un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacit\u0026#224; contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e pi\u0026#249; evolute forme di capacit\u0026#224;, che ben possono denotare una forza o una potenzialit\u0026#224; economica\u0026#187; (sentenza n. 288 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conclusione della giurisprudenza costituzionale non contraddice il significato del principio di capacit\u0026#224; contributiva; al contrario lo conferma nel suo significato originario e altres\u0026#236; lo adegua, nella prospettiva dell\u0026#8217;uguaglianza e della solidariet\u0026#224; insite nel dovere inderogabile di concorrere alle pubbliche spese, alla moderna evoluzione dei dinamismi economici in un contesto in cui la ricchezza pu\u0026#242; sfuggire agli inquadramenti pi\u0026#249; tradizionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il principio di capacit\u0026#224; contributiva, cos\u0026#236; inteso, \u0026#232; stato in grado di intercettare nuove forme di ricchezza: ha condotto, ad esempio, a ritenere non \u0026#171;implausibile che il legislatore, nell\u0026#8217;ambito di un periodo di crisi e nella comparazione con il mercato industriale, abbia desunto dall\u0026#8217;appartenenza al mercato finanziario\u0026#187; uno specifico e autonomo indice di capacit\u0026#224; contributiva, rilevante ai fini di un temporaneo intervento fiscale anticongiunturale, dati i \u0026#171;connotati di tipo oligopolistico\u0026#187; di tale mercato, da cui consegue \u0026#171;che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di anelasticit\u0026#224; della domanda\u0026#187; (sentenza n. 288 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello stesso senso, nella sentenza n. 10 del 2015 si \u0026#232; ritenuto di per s\u0026#233; non illegittimo che un tributo \u0026#8211; risultato poi costituzionalmente illegittimo per un altro profilo \u0026#8211; potesse perseguire lo scopo di colpire un indice di capacit\u0026#224; contributiva ravvisato nella \u0026#171;eccezionale redditivit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica per gli operatori del petrolio\u0026#187; registrata in una \u0026#171;complessa congiuntura economica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.3.\u0026#8211; Alla luce di quanto chiarito, la valutazione della sussistenza di un adeguato indice di capacit\u0026#224; contributiva in riferimento alla imposta censurata non pu\u0026#242; essere compiuta sulla base \u0026#8211; come vorrebbero i rimettenti \u0026#8211; di una considerazione solo atomistica del saldo incrementale, di cui all\u0026#8217;art. 37, comma 3, scelto dal legislatore al fine della determinazione della base imponibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre invece considerare anche gli altri fattori che, valutati complessivamente e unitariamente, hanno concorso alla selezione della concreta forza economica che risiede alla base del contributo straordinario: da un lato, la situazione congiunturale del momento, caratterizzata da una estrema impennata dei prezzi dell\u0026#8217;energia nel periodo preso a riferimento dell\u0026#8217;imposta; dall\u0026#8217;altro, la particolarit\u0026#224; del mercato dei prodotti energetici, dai tratti oligopolistici e caratterizzato da una domanda \u0026#171;del tutto anelastica\u0026#187; (sentenza n. 10 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva \u0026#232; innegabile che una particolare forza economica, ulteriore a quella registrabile in circostanze normali, sia divenuta potenzialmente ascrivibile alle imprese energetiche che hanno beneficiato di questa situazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio tale maggiore forza economica \u0026#232;, del resto, stata posta alla base, pur se in una diversa logica impositiva, della necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;introduzione di un\u0026#8217;imposta sugli \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221; delle imprese energetiche, diretta a colpire i cosiddetti \u003cem\u003ewindfall profit\u003c/em\u003e\u003cem\u003es\u003c/em\u003e realizzati negli anni 2022 e/o 2023, da parte del gi\u0026#224; citato regolamento del Consiglio europeo emanato dopo pochi mesi dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 37 qui censurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;Ufficio parlamentare di bilancio ha messo in evidenza che l\u0026#8217;andamento dei dati aggregati della fatturazione elettronica relativa agli operatori attivi nel settore energetico, \u003cem\u003elato sensu\u003c/em\u003e inteso, risulta, a partire dal mese di ottobre 2021 e fino ad aprile 2022 \u0026#8211; quindi proprio nel periodo di applicazione dell\u0026#8217;imposta qui in considerazione \u0026#8211; di gran lunga superiore all\u0026#8217;andamento medio registrato in tutti gli altri settori economici. Pi\u0026#249; precisamente, a fronte di un aumento del 383,4 per cento nel settore dell\u0026#8217;energia (il pi\u0026#249; alto in termini assoluti), l\u0026#8217;incremento \u0026#232; stato del 77,7 per cento nell\u0026#8217;industria alimentare e dell\u0026#8217;11,9 per cento nell\u0026#8217;agricoltura, mentre si \u0026#232; registrato un decremento del -1,7 per cento nel settore dei trasporti (come si ricava dall\u0026#8217;audizione della Presidente dell\u0026#8217;Ufficio parlamentare di bilancio nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;esame del disegno di legge C. 3614, di conversione in legge del d.l. n. 50 del 2022, svolta presso le Commissioni riunite V, Bilancio, e VI, Finanze, della Camera dei deputati, del 30 maggio 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, in questo contesto, non appare arbitrario che il fortissimo aumento dei prezzi dei prodotti energetici nell\u0026#8217;eccezionale situazione congiunturale e lo specifico mercato in cui le imprese energetiche operano siano stati identificati dal legislatore \u0026#8211; al verificarsi di una serie di condizioni \u0026#8211; come un indice rivelatore di ricchezza (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e sentenza n. 108 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, al legislatore \u0026#171;spetta un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; in relazione alle varie finalit\u0026#224; cui si ispira l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di imposizione fiscale, essendogli consentito, \u0026#8220;sia pure con il limite della non arbitrariet\u0026#224;, di determinare i singoli fatti espressivi della capacit\u0026#224; contributiva che, quale idoneit\u0026#224; del soggetto all\u0026#8217;obbligazione di imposta, pu\u0026#242; essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza\u0026#8221; (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 111 del 1997)\u0026#187; (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 201 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal che discende la non fondatezza, sotto questo aspetto, della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. per arbitrariet\u0026#224; dell\u0026#8217;indice di capacit\u0026#224; contributiva individuato dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Se lo scopo perseguito dal legislatore appare legittimo, il sindacato di questa Corte si deve ora spingere a valutare se i mezzi approntati siano ad esso proporzionati, come richiesto dall\u0026#8217;ulteriore questione che i rimettenti, con riguardo alla struttura dell\u0026#8217;imposta, sollevano in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Si tratta quindi di valutare, una volta appurato che l\u0026#8217;indice di capacit\u0026#224; contributiva non \u0026#232; arbitrario, se il tributo che a esso si ricollega sia concretamente strutturato in modo tale da giustificare, anche su questo piano, \u0026#171;l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; soggettiva alla obbligazione d\u0026#8217;imposta\u0026#187; (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 155 del 2001). Ci\u0026#242; che implica la verifica della sussistenza di un rapporto di connessione razionale e di proporzionalit\u0026#224; tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Da questa prospettiva le censure che i rimettenti muovono alla mancata previsione della deduzione dei costi, come quelli del personale o quelli relativi ai \u0026#171;differenziali realizzati sui contratti derivati\u0026#187;, non appaiono fondate nella misura in cui assumono \u0026#8211; fallacemente \u0026#8211; che il presupposto del contributo di solidariet\u0026#224; siano gli utili realizzati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResiduano per\u0026#242; quelle censure sviluppate, sempre in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., anche a prescindere dall\u0026#8217;affermazione di tale presupposto dell\u0026#8217;imposta e che si appuntano sul modo con cui il legislatore ha ritenuto di individuare la maggiore ricchezza da sottoporre a tassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, l\u0026#8217;imposta si struttura assumendo, come rilevato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, quale base imponibile una grandezza contabile marginale, data dall\u0026#8217;incremento registrato nel periodo di riferimento, rispetto al corrispondente periodo dell\u0026#8217;anno precedente, del saldo IVA tra il valore complessivo delle operazioni attive e passive dichiarate con le LIPE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prospettiva del legislatore \u0026#232; quindi la variazione in aumento del \u0026#8220;delta\u0026#8221; tra le suddette operazioni attive e passive a essere indicativa di un incremento \u0026#8220;speculativo\u0026#8221; dei prezzi di vendita dei prodotti energetici e quindi di una maggiore forza economica delle imprese operanti in quel determinato settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte \u0026#232; chiamata, pertanto, a verificare se la scelta di fare riferimento ai dati contenuti nelle LIPE risponda a una connessione razionale, risultando idonea a intercettare la maggiore forza economica individuata dal legislatore come indice di capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, affinch\u0026#233; \u0026#171;il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacit\u0026#224; contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell\u0026#8217;imposta non degradi in arbitraria discriminazione\u0026#187;, la struttura dell\u0026#8217;imposta \u0026#171;deve coerentemente raccordarsi con la relativa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e giustificatrice\u0026#187; (sentenza n. 10 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Al riguardo va innanzitutto precisato che, in via generale, per imposte finalizzate ad intercettare \u003cem\u003ewindfall profits\u003c/em\u003e, sarebbe certamente fisiologico fare riferimento ai dati dichiarati ai fini dell\u0026#8217;imposta sui redditi delle societ\u0026#224; (IRES), dal momento che la maggiore ricchezza \u0026#232; facilmente riscontrabile in termini di \u003cem\u003esurplus\u003c/em\u003e di utili conseguiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; significativo che lo stesso legislatore per il contributo straordinario di solidariet\u0026#224; successivo a quello qui censurato, previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 115, della legge n. 197 del 2022, abbia strutturato la base imponibile, al comma 116, facendo riferimento all\u0026#8217;incremento del reddito IRES del 2022 rispetto alla media realizzata nel quadriennio precedente: \u0026#171;[i]l contributo di solidariet\u0026#224; \u0026#232; determinato applicando un\u0026#8217;aliquota pari al 50 per cento sull\u0026#8217;ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0026#8217;imposta sul reddito delle societ\u0026#224; relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1\u0026#176; gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle societ\u0026#224; conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1\u0026#176; gennaio 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contrario, l\u0026#8217;aver mutuato, per il tributo censurato in questa sede, le regole applicative di un\u0026#8217;imposta indiretta come l\u0026#8217;IVA non garantisce con altrettanta sicurezza il risultato di intercettare la maggiore ricchezza: l\u0026#8217;incremento del volume di affari, come ipotizzato dalle difese di parte, potrebbe derivare da un mero aumento delle quantit\u0026#224; vendute, senza costituire un dato significativo in ordine all\u0026#8217;avere beneficiato del vantaggio economico derivante dall\u0026#8217;aumento dei prezzi del settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn termini economici, in altre parole, anche quando la percentuale del margine commerciale non fosse aumentata nel confronto tra i due periodi presi in considerazione dalla norma, ma addirittura fosse diminuita, l\u0026#8217;aumento delle quantit\u0026#224; vendute avrebbe potuto generare, in un\u0026#8217;imposta strutturata solo sui meccanismi applicativi dell\u0026#8217;IVA, un saldo incrementale tale da determinare una significativa applicazione del tributo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pur vero che il legislatore ha previsto una soglia assoluta (5 milioni di euro) e percentuale (il 10 per cento) al di sotto della quale non trova applicazione l\u0026#8217;imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, tale soglia di esclusione \u0026#8211; che differentemente da quanto adombrato dalla Avvocatura generale dello Stato non \u0026#232; strutturata come una franchigia \u0026#8211; non impedisce che il fenomeno descritto si verifichi in presenza di un\u0026#8217;alta differenza della quantit\u0026#224; di prodotti venduti nel secondo periodo rispetto al primo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Si tratta di elementi della struttura dell\u0026#8217;imposta che, in un tempo ordinario, non consentirebbero, di per s\u0026#233; \u0026#8211; nemmeno in forza della pi\u0026#249; moderna concezione del principio di capacit\u0026#224; contributiva in precedenza ricordata (punto 7.1.2.) \u0026#8211;, di superare il test della connessione razionale e della proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, vengono qui in rilievo circostanze straordinarie che qualificano in termini del tutto \u003cem\u003esui generis\u003c/em\u003e l\u0026#8217;intervento normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, la situazione di crisi, che, se non fosse stata \u0026#171;affrontata rapidamente\u0026#187;, avrebbe potuto \u0026#171;avere gravi effetti negativi sull\u0026#8217;inflazione, sulla liquidit\u0026#224; degli operatori di mercato e sull\u0026#8217;economia nel suo complesso\u0026#187; (cos\u0026#236; il gi\u0026#224; citato regolamento n. 1854/2022/UE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro lato, la circostanza che, in quel particolare contesto, i dati desumibili dai saldi IVA ricavabili dalle LIPE erano gli unici disponibili e, quindi, i soli che avrebbero potuto essere considerati dal legislatore per intervenire tempestivamente a finanziare, con una nuova e temporanea imposta, l\u0026#8217;insieme di interventi urgenti, a sostegno di famiglie e imprese, previsti dal d.l. n. 21 del 2022, come convertito e pi\u0026#249; volte modificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio per l\u0026#8217;urgenza di intervenire, il legislatore ha infatti previsto, all\u0026#8217;art. 37, comma 5, che \u0026#171;[i]l contributo \u0026#232; liquidato e versato [\u0026#8230;] per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022\u0026#187;, quindi entro pochi mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore della norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer rispettare tale tempistica non vi era, pertanto, la possibilit\u0026#224; di riferirsi ai pi\u0026#249; adeguati dati rilevanti ai fini dell\u0026#8217;IRES, perch\u0026#233; sarebbe stato necessario, per intercettare la maggiore forza economica dell\u0026#8217;anno 2022 (in cui si \u0026#232; verificata la prima impennata dei prezzi), attendere che le imprese provvedessero a chiudere i bilanci societari: l\u0026#8217;ammontare degli utili, pertanto, avrebbe potuto essere contabilizzato solo dopo la conclusione dell\u0026#8217;anno di imposta in quel momento in corso, e quindi nel 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSignificativamente, il diverso contributo di solidariet\u0026#224; stabilito dalla legge di bilancio 2023, che \u0026#232; rapportato agli utili conseguiti nel 2022, ne prevede il relativo pagamento entro giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, quando a marzo 2022 \u0026#232; stata valutata la necessit\u0026#224; di introdurre una misura straordinaria per finanziare interventi a favore di famiglie e imprese, le LIPE sono state considerate l\u0026#8217;unico strumento disponibile e idoneo a individuare l\u0026#8217;incremento congiunturale di ricchezza realizzato dalle imprese del settore energetico da sottoporre a base di un contributo di solidariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; solo tenendo conto del carattere del tutto \u003cem\u003esui generis\u003c/em\u003e del contesto in cui \u0026#232; stato calato il temporaneo intervento impositivo che, quindi, pu\u0026#242; eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore, ovvero il riferimento ai dati relativi alla determinazione dell\u0026#8217;imponibile dell\u0026#8217;IVA, nonostante il loro oggettivo grado di approssimazione nell\u0026#8217;intercettare la maggiore forza economica delle imprese energetiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.\u0026#8211; Tanto chiarito, va al contempo precisato che la straordinariet\u0026#224; del momento e la temporaneit\u0026#224; della imposizione non possono essere ritenute un \u003cem\u003epasse partout\u003c/em\u003e per l\u0026#8217;introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.1.\u0026#8211; Questa Corte non pu\u0026#242; che ribadire, che \u0026#171;[d]i per s\u0026#233; [...] \u0026#8220;la temporaneit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un\u0026#8217;imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali\u0026#8221; (sentenza n. 288 del 2019)\u0026#187; (ordinanza n. 165 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa ora precisato che il \u0026#171;necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettivit\u0026#224; e tutela delle ragioni del contribuente\u0026#187; (sentenza n. 73 del 1996), cui, soprattutto in passato, si \u0026#232; fatto spesso riferimento, non pu\u0026#242; sistematicamente risolversi a favore delle prime, perch\u0026#233; anche nella materia tributaria e persino quando, in momenti particolari, siano implicate straordinarie e preminenti esigenze della collettivit\u0026#224;, questa Corte \u0026#232; chiamata comunque ad assicurare, nella valutazione del bilanciamento operato dal legislatore, quanto meno il rispetto di una soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza, oltre la quale lo stesso dovere tributario finirebbe per smarrire la propria giustificazione in termini di solidariet\u0026#224;, risolvendosi invece nella prospettiva della mera soggezione al potere statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.2.\u0026#8211; In questa prospettiva, la previsione dell\u0026#8217;inclusione, nella base imponibile del contributo straordinario, delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, supera questa soglia di ragionevolezza ed \u0026#232; quindi fondata la relativa questione, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., nei termini precisati di seguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;espresso riferimento (art. 37, comma 3), ai fini del calcolo incrementale che costituisce la base imponibile dell\u0026#8217;imposta, al totale delle operazioni attive e a quello delle operazioni passive \u0026#171;al netto [solo] dell\u0026#8217;IVA\u0026#187; comporta, infatti, che vi possa concorrere anche l\u0026#8217;ammontare delle accise versate allo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiguardo a quest\u0026#8217;ultima forma di imposizione indiretta, va premesso che l\u0026#8217;art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) ne individua il presupposto nella fabbricazione o importazione di specifici prodotti, fra i quali rientrano, per quanto di interesse, i prodotti energetici, ovvero gli oli minerali (benzina, benzina senza piombo, oli combustibili) come previsto nei successivi articoli da 21 a 26, e l\u0026#8217;energia elettrica, la cui specifica disciplina \u0026#232; contenuta negli articoli da 52 a 60.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl medesimo articolo distingue tra il fatto generatore, cio\u0026#232; la fabbricazione o l\u0026#8217;importazione ovvero l\u0026#8217;ingresso irregolare nel territorio dello Stato, e la sua esigibilit\u0026#224;, che si realizza solo al momento dell\u0026#8217;immissione in consumo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tassazione presuppone quindi, in linea di principio, il collocamento del prodotto sul mercato, con atti (in particolare, l\u0026#8217;estrazione del prodotto dal deposito fiscale) che comportano la possibilit\u0026#224; di traslazione del tributo sui rivenditori o sui consumatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFino al momento dell\u0026#8217;immissione in consumo, infatti, le merci soggette ad accisa circolano da un deposito fiscale all\u0026#8217;altro, verso o un destinatario registrato o un luogo dal quale lasciare l\u0026#8217;Unione europea o un destinatario esente da accisa (art. 6), in regime fiscale di sospensione di imposta, e quindi senza obbligo di versamento allo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando i prodotti circolano in regime di sospensione, l\u0026#8217;imposta non \u0026#232; dovuta, poich\u0026#233; il relativo versamento allo Stato avverr\u0026#224; al momento dell\u0026#8217;immissione in consumo, a seguito dallo svincolo dal suddetto regime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.4.\u0026#8211; La particolarit\u0026#224; del regime di imposizione dell\u0026#8217;accisa \u0026#8211; tributo che ha quindi natura monofase \u0026#8211; si riflette, compromettendola radicalmente, sulla ragionevolezza della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, i soggetti che acquistano prodotti energetici per i quali non sono ancora state assolte le accise, perch\u0026#233; soggette a una circolazione in regime di sospensione, e che poi procedono alla immissione in consumo, normalmente si rivalgono nei confronti dei successivi acquirenti comprendendo nel prezzo di vendita indicato in fattura anche l\u0026#8217;importo delle accise da essi versate allo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questi soggetti, tuttavia, le accise incidono sulla determinazione della base imponibile del contributo straordinario, in quanto anch\u0026#8217;esse sono state incluse nelle fatture attive rilevanti ai fini delle LIPE, ancorch\u0026#233; non risultino in quelle passive di acquisto, perch\u0026#233; tali soggetti hanno acquistato in regime di sospensione di imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altre parole, per questi soggetti le accise, che essi stessi hanno versato allo Stato, vanno ad aumentare, anche in misura considerevole, la base imponibile del contributo straordinario di solidariet\u0026#224;, senza che tale aumento possa in alcun modo dirsi rappresentativo di una maggiore ricchezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, le accise vengono liquidate \u0026#171;applicando alla quantit\u0026#224; di prodotto l\u0026#8217;aliquota d\u0026#8217;imposta\u0026#187;, per cui prescindono del tutto dal prezzo di vendita. Pertanto, anche quando il soggetto passivo del contributo straordinario di solidariet\u0026#224;, pur aumentando le vendite, avesse diminuito il prezzo dei prodotti, l\u0026#8217;impatto delle accise avrebbe contribuito a innalzare la base imponibile del contributo stesso, ancorch\u0026#233; in assenza di qualsiasi manovra speculativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la complessa dinamica applicativa delle accise determina anche una discriminazione orizzontale tra i soggetti passivi del contributo: perch\u0026#233; solo per alcuni di questi, ovvero quelli che versano allo Stato l\u0026#8217;accisa e la \u0026#8220;caricano\u0026#8221; nelle fatture attive, si verifica il descritto effetto distorsivo, ma non per quelli che, all\u0026#8217;interno della filiera, possono cedere i prodotti energetici in sospensione di imposta, per i quali l\u0026#8217;accisa non rileva, e neppure per quelli che commercializzano dopo l\u0026#8217;immissione al consumo, per i quali il suddetto effetto non si verifica, in quanto le accise \u0026#8211; verosimilmente \u0026#8211; incrementeranno, con un sostanziale bilanciamento, il prezzo sia nelle fatture attive che passive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, va considerato che la dinamica impositiva del contributo straordinario di solidariet\u0026#224; ha anche inciso retroattivamente sul calcolo economico delle imprese, determinando ora per allora conseguenze fiscali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn presenza di tali effetti distorsivi, non pu\u0026#242; dunque in alcun modo essere condivisa l\u0026#8217;argomentazione dell\u0026#8217;Avvocatura per cui l\u0026#8217;inclusione delle accise ai fini della quantificazione del saldo incrementale sarebbe corrisposta semplicemente a un legittimo aumento della base imponibile dell\u0026#8217;imposta, funzionale a incrementarne il gettito cos\u0026#236; come sarebbe potuto avvenire, pi\u0026#249; direttamente, innalzando l\u0026#8217;aliquota della imposta stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve quindi essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e pi\u0026#249; volte modificato, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede che \u0026#171;[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell\u0026#8217;IVA,\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell\u0026#8217;IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232; invece la questione relativa alla discriminazione tra imprese del mercato energetico e quelle operanti in altri settori merceologici, quali quello bancario o farmaceutico, che pure, secondo i rimettenti, avrebbero realizzato \u0026#8220;extraprofitti\u0026#8221; consistenti durante e dopo la crisi pandemica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; affermazione costante di questa Corte che \u0026#171;ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni\u0026#187; (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 49 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel descritto contesto congiunturale un\u0026#8217;idonea giustificazione sussiste, perch\u0026#233; il mercato energetico, come si \u0026#232; visto, ha fatto registrare, in assoluto, incrementi di fatturato tali da risultare chiaramente senza paragoni nel periodo considerato dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 288 del 2019 questa Corte ha escluso che realizzasse un\u0026#8217;illegittima discriminazione qualitativa dei redditi assumere \u0026#171;come presupposto dell\u0026#8217;imposizione l\u0026#8217;appartenenza dei soggetti passivi della nuova imposta al mercato finanziario\u0026#187; e del resto, gi\u0026#224; in altre occasioni, \u0026#171;ha giudicato infondate, in presenza di oggettive giustificazioni, censure riferite a tributi istituiti solo per alcuni soggetti passivi all\u0026#8217;interno di una determinata categoria: nella sentenza n. 201 del 2014 ha ritenuto, infatti, che non fosse ingiustificata la limitazione al solo \u0026#8220;settore finanziario\u0026#8221; della platea dei soggetti passivi sottoposti al prelievo \u0026#8220;addizionale\u0026#8221; sulle remunerazioni in forma di bonus e stock options\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Nemmeno fondata \u0026#232; la questione sollevata in riferimento alla discriminazione interna al mercato energetico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, i rimettenti evidenziano che la previsione contenuta nel comma 2 dell\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e pi\u0026#249; volte modificato, nella parte in cui esclude l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;imposta ove il saldo incrementale sia inferiore a 5 milioni di euro o al 10 per cento, sarebbe discriminatoria in quanto introdurrebbe \u0026#171;un regime fiscale differenziato pur a fronte di situazioni del tutto comparabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale argomento \u0026#232; privo di pregio. La previsione, anzich\u0026#233; rappresentare un fattore di discriminazione, ha una funzione di completamento del regime impositivo introdotto dal legislatore, che ha configurato una soglia di tolleranza al di sotto della quale gli incrementi del saldo sono stati stimati non indicativi di una maggiore forza economica, perch\u0026#233; ritenuti riconducibili alla normale attivit\u0026#224; di impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, in una fattispecie per certi versi analoga, ha precisato che neppure \u0026#171;irragionevole \u0026#232; la scelta di riferirsi ad una determinata dimensione del fatturato (50 milioni di euro) per delimitare la platea degli imprenditori assoggettati al contributo. [\u0026#8230;] Nell\u0026#8217;esercizio di tale ampia facolt\u0026#224; di scelta, il legislatore ha ritenuto di dover assoggettare alla contribuzione obbligatoria i soli soggetti economici il cui fatturato supera una determinata soglia: non \u0026#232; irragionevole che le spese di funzionamento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; preposta al corretto funzionamento del mercato gravino sulle imprese caratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento e dotate di considerevole capacit\u0026#224; di incidenza sui movimenti delle relative attivit\u0026#224; economiche\u0026#187; (sentenza n. 269 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232; anche la questione, avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e pi\u0026#249; volte modificato, censurato in riferimento agli artt. 42 e 53 Cost., nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 117 Cost. e, in via mediata, dell\u0026#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo i giudici rimettenti il tributo in esame, per come configurato, determinerebbe l\u0026#8217;erosione di una parte rilevante del patrimonio netto sociale, ponendosi in contrasto con gli artt. 42 e 53 Cost. e con l\u0026#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo va precisato che questa Corte, gi\u0026#224; da tempi risalenti, ha chiarito che una \u0026#171;legge tributaria, anche retroattiva, non d\u0026#224; luogo a un\u0026#8217;espropriazione di propriet\u0026#224; privata, ma solo ad una obbligazione pecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico\u0026#187; (sentenza n. 9 del 1959; nello stesso senso, sentenza n. 22 del 1965).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in tempi pi\u0026#249; recenti ha poi ribadito che \u0026#171;l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; della materia espropriativa all\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;art. 53 della Costituzione (sentenze nn. 283 del 1993, 22 del 1965 e 9 del 1959), induce, dall\u0026#8217;altro, a constatare come sia proprio l\u0026#8217;art. 53 la corretta prospettiva nella quale va ricondotto il giudizio sull\u0026#8217;uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell\u0026#8217;imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrariet\u0026#224; dell\u0026#8217;entit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione\u0026#187; (sentenza n. 111 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel nostro ordinamento costituzionale, infatti, la previsione nell\u0026#8217;art. 53 Cost. di un esplicito principio di capacit\u0026#224; contributiva al quale rapportare la legittimit\u0026#224; degli interventi impositivi (a differenza di altri ordinamenti come quello tedesco dove il \u003cem\u003eGrund\u003c/em\u003e\u003cem\u003egesetz\u003c/em\u003e non contempla espressamente tale principio) preclude la possibilit\u0026#224; di evocare, in qualche modo forzandone, dal punto di vista concettuale, l\u0026#8217;area di applicazione, la garanzia costituzionale del diritto di propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;esclusione del contrasto con l\u0026#8217;art. 42 Cost. si deve aggiungere quella con l\u0026#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU e la sua autonoma nozione di bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, quando si tratta di definire e attuare politiche in materia fiscale la Corte EDU \u0026#232; solita riconoscere un ampio margine di apprezzamento agli Stati: le autorit\u0026#224; nazionali sono infatti ritenute \u0026#171;in linea di massima in una posizione migliore del giudice internazionale\u0026#187; per decidere che cosa rientri nell\u0026#8217;interesse della giustizia sociale (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, sentenza 24 giugno 2014, Azienda Agricola Silverfunghi sas e altri contro Italia; principio peraltro ribadito anche in Corte EDU, sentenza 7 dicembre 2023, Waldner contro Francia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, anche nella particolarissima situazione considerata in Corte EDU, sentenza 14 maggio 2013, N.K.M. contro Ungheria (cos\u0026#236; come in quella, analoga, Corte EDU, sentenza 2 luglio 2013, R.Sz. contro Ungheria), citata dalla difesa di parte, la medesima Corte, pur ritenendo violata, sotto il profilo del difetto di proporzionalit\u0026#224;, l\u0026#8217;autonoma nozione di beni considerata nell\u0026#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU, ha comunque ribadito che il semplice fatto che l\u0026#8217;aliquota fiscale sia molto elevata non d\u0026#224; luogo di per s\u0026#233; a una violazione di tale disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello specifico, la ricorrente aveva dovuto subire un incremento impositivo per cui, a circa dieci settimane prima della cessazione del rapporto di servizio, veniva triplicata l\u0026#8217;aliquota media, portando al 98 per cento quella marginale, sulle buonuscite dei dipendenti pubblici, determinando cos\u0026#236; una sostanziale privazione di reddito in un periodo, per la stessa, di presumibile notevole difficolt\u0026#224; personale \u0026#8211; in R.Sz. contro Ungheria la ricorrente era stata assoggettata alla stessa imposta, ma questa era stata applicata dopo che aveva lasciato il suo lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi trattava, all\u0026#8217;evidenza, di situazioni estreme non assimilabili a quelle prefigurate dai rimettenti con riferimento al contributo straordinario introdotto con l\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e pi\u0026#249; volte modificato, che, peraltro, appaiono, da un lato, solo astrattamente ipotizzate, dall\u0026#8217;altro, non utilmente dedotte: nel giudizio di cui all\u0026#8217; ordinanza iscritta al n. 3 reg. ord. 2024, promosso dalla CGT di Milano, per sostenere l\u0026#8217;effetto espropriativo le parti costituite indicano l\u0026#8217;utile dell\u0026#8217;anno precedente a quello eventualmente rilevante in coerenza con le predette argomentazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232;, infine, la questione relativa all\u0026#8217;art. 37, comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e pi\u0026#249; volte modificato, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI rimettenti, in particolare, censurano la previsione secondo cui: \u0026#171;[n]on concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-s\u003cem\u003eepties\u003c/em\u003e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell\u0026#8217;IVA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn forza di tale previsione l\u0026#8217;esclusione dalla base imponibile delle cessioni extraterritoriali \u0026#232; condizionata alla non territorialit\u0026#224; delle corrispondenti operazioni passive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo i giudici \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e la norma sarebbe irragionevole in quanto, da un lato, la struttura dell\u0026#8217;IVA (e di conseguenza quella del contributo in esame) non consentirebbe di correlare le componenti attive con le corrispondenti componenti passive; dall\u0026#8217;altro perch\u0026#233; le operazioni di vendita extraterritoriale correlate ad acquisti effettuati in periodi diversi da quelli considerati dalla norma censurata non potrebbero computarsi ai fini della determinazione della base imponibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambi i profili di censura non possono trovare accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al primo, va osservato che non \u0026#232; corretta l\u0026#8217;affermazione secondo cui al sistema dell\u0026#8217;IVA sarebbe estranea la nozione di \u0026#8220;afferenza\u0026#8221; e, quindi, la possibilit\u0026#224; di una correlazione tra le operazioni poste in essere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che: \u0026#171;[n]on \u0026#232; detraibile l\u0026#8217;imposta relativa all\u0026#8217;acquisto o all\u0026#8217;importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all\u0026#8217;imposta, salvo il disposto dell\u0026#8217;articolo 19-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e2\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;individuazione di un rapporto di afferenza tra le diverse operazioni non \u0026#232; quindi estraneo alla struttura dell\u0026#8217;IVA, e la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ne ha precisato la portata, con specifico riferimento alla questione dei limiti di detraibilit\u0026#224;, ragionando in termini di sussistenza di un rapporto di strumentalit\u0026#224; tra diverse operazioni (Corte di cassazione, sentenza quinta civile, ordinanza 17 novembre 2021, n. 34957).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon manca quindi di ragionevolezza la scelta del legislatore di fare riferimento, al fine di definire entro quali limiti le operazioni attive prive del presupposto della territorialit\u0026#224; possano non essere considerate nella base imponibile, al rapporto di afferenza con le correlative operazioni di acquisto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; vale anche con riguardo al secondo profilo, relativo alla possibilit\u0026#224; che l\u0026#8217;acquisto afferente territorialmente non sia stato effettuato nell\u0026#8217;ambito dei periodi temporali presi a riferimento dal legislatore, dal momento che al pi\u0026#249;, qualora dalla norma fosse possibile trarre la conseguenza ipotizzata dal rimettente, si tratterebbe di un mero inconveniente di fatto.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall\u0026#8217;art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivit\u0026#224; delle imprese e attrazione degli investimenti, nonch\u0026#233; in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall\u0026#8217;art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui prevede che \u0026#171;[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell\u0026#8217;IVA,\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell\u0026#8217;IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, e come modificato dall\u0026#8217;art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 27, con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, modificato dall\u0026#8217;art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, e successivamente dall\u0026#8217;art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 12, con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 37, comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, modificato dall\u0026#8217;art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, e successivamente dall\u0026#8217;art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 12, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 giugno 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 10 aprile 2024\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall\u0027art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivit\u0026#224; delle imprese e attrazione degli investimenti, nonch\u0026#233; in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, promosso dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 27 giugno 2023, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0027anno 2023.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che nel giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eENI spa ha proposto ricorso contro l\u0027Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto maturato con riferimento alla richiesta di rimborso dell\u0027importo versato a titolo di contributo straordinario ai sensi dell\u0027art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003erilevato\u003c/em\u003e che nel giudizio \u0026#232; intervenuta, con atto depositato il 28 novembre 2023, Assorisorse - Risorse Naturali ed Energie Sostenibili;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, a sostegno della propria legittimazione, l\u0027interveniente: a) si qualifica \u0026#171;[a]ssociazione di Confindustria [...] costituita da circa 100 aziende impegnate a valorizzare le risorse naturali\u0026#187;; b) evidenzia che la societ\u0026#224; ENI spa \u0026#232; sua \u0026#171;socia effettiva\u0026#187;; c) afferma di avere, dunque, un \u0026#171;dovere statutario di rappresentanza e assistenza nei confronti degli associati\u0026#187; che la impegnerebbe \u0026#171;a intervenire nel presente giudizio\u0026#187;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027art. 2 del proprio statuto, infatti, nello stabilire gli scopi dell\u0027Associazione, prevede, fra l\u0027altro, che l\u0027ente fornisce \u0026#171;l\u0027assistenza tecnica, economica e giuridica agli Associati nella definizione e attuazione delle loro attivit\u0026#224;\u0026#187; e il successivo art. 5 prevede che l\u0027Associazione tutela \u0026#171;gli interessi comuni degli Associati, assumendone la rappresentanza nei rapporti con le competenti Autorit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, secondo l\u0027interveniente, poich\u0026#233; l\u0027art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, \u0026#171;colpisce un circoscritto settore di attivit\u0026#224; economica\u0026#187; e poich\u0026#233; in quel settore l\u0027Associazione \u0026#171;svolge un importante ruolo di rappresentanza a tutela degli interessi degli [operatori economici] che ivi operano\u0026#187;, la stessa sarebbe portatrice di un \u0026#171;interesse istituzionalizzato della categoria\u0026#187; che la legittimerebbe ad intervenire nel presente giudizio.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003eche questa Corte ha pi\u0026#249; volte precisato che, riguardo ai soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria, qual \u0026#232; l\u0027interveniente, \u0026#232; inammissibile l\u0027intervento nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale qualora essi vantino, rispetto al suo oggetto, un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela economica e professionale degli iscritti (ordinanza n. 202 del 2020);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche questa Corte ha inoltre evidenziato nell\u0027ordinanza n. 37 del 2020 che ci\u0026#242; vale a maggior ragione\u003cem\u003e \u003c/em\u003eoggi, alla luce del vigente art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale di presentare a questa Corte un\u0027opinione scritta in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche quello della Associazione interveniente, rispetto all\u0027oggetto del giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale relativo alla sussistenza di un diritto al rimborso del contributo straordinario versato dalla societ\u0026#224; ENI spa, \u0026#232; un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela tecnica, economica e giuridica dei propri associati;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche la stessa, quindi, non \u0026#232; titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l\u0027intervento, atteso che essa non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall\u0027esito del giudizio incidentale, bens\u0026#236; un mero, indiretto e pi\u0026#249; generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi dei propri iscritti;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, l\u0027intervento di Assorisorse - Risorse Naturali ed Energie Sostenibili non \u0026#232; ammissibile.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non ammissibile l\u0027intervento spiegato in giudizio da Assorisorse - Risorse Naturali ed Energie Sostenibili.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240627134230.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 111 del 2024_EN.pdf","oggetto":"Tributi - Energia - Prevista istituzione, per l\u0027anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Individuazione dei soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio di determinazione costituito dall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1\u0026#176; ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1\u0026#176; ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1\u0026#176; ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo \u0026#232; assunto un valore di riferimento pari a zero - Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se \u0026#232; inferiore al 10 per cento non \u0026#232; dovuto alcun contributo - Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell\u0027IVA - Denunciata introduzione, da parte del legislatore, di un contributo non pertinente ai sovraprofitti delle imprese energetiche e, pertanto, privo di una sua ragione giustificativa - Disposizione carente degli elementi essenziali identificativi del contributo, incluso il presupposto - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, della capacit\u0026#224; contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - In subordine, contributo inadeguato allo scopo, qualora fosse istituito al fine di colpire i sovraprofitti, essendo articolato in previsioni inidonee a incidere su tali grandezze economiche e su chi ne \u0026#232; eventualmente titolare - Contributo che determina una discriminazione tra le imprese del settore energetico e la restante platea dei contribuenti operanti in altri settori merceologici non colpiti dall\u0026#8217;imposta - Intervento legislativo che determina un\u0026#8217;ulteriore discriminazione interna allo stesso mercato energetico, gravando il contributo solo su alcune delle imprese operanti nel settore energetico, a vantaggio degli altri operatori del medesimo settore, non assoggettati allo stesso contributo - Contributo che, esentando coloro che hanno realizzato extra-profitti per importi scopo, inferiori a 5 milioni di euro o in una percentuale inferiore al 10 per cento, introduce un regime fiscale differenziato pur a fronte di situazioni del tutto comparabili - Disposizione carente degli elementi essenziali identificativi del contributo, incluso il presupposto - Intervento normativo irragionevole, in spregio al principio di uguaglianza, della capacit\u0026#224; contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Previsione di un contributo che pu\u0026#242; determinare effetti ablativi, anche integrali, della capacit\u0026#224; economica del soggetto inciso e che lede l\u0026#8217;equilibrio tra i bisogni finanziari del settore pubblico e l\u0026#8217;interesse dei singoli - Contrasto con il principio della capacit\u0026#224; contributiva - Conflitto con la garanzia costituzionale posta a presidio della propriet\u0026#224; privata, attesa l\u0026#8217;imposizione di un sacrificio che comporta una concreta vanificazione dell\u0026#8217;oggetto del diritto di propriet\u0026#224; - Previsione, secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU, di un\u0026#8217;imposta confiscatoria, essendo erosiva di tutto il patrimonio netto della societ\u0026#224;, con conseguente effetto espropriativo, di natura discriminatoria, con carattere retroattivo, gravando su una ricchezza formatasi ben prima della sua introduzione e priva del requisito della prevedibilit\u0026#224; - Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU - Lesione della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata - Norma inidonea a conseguire il suo scopo, poich\u0026#233; il divieto di traslazione degli oneri sui prezzi al consumo non \u0026#232; in grado di evitare che l\u0026#8217;imposta sia sopportata dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi dei prodotti energetici, di per s\u0026#233; altamente dinamici.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46236","titoletto":"Tributi - Tasse - Criteri di imposizione - Necessità di salvaguardare i principi di necessità e di capacità contributiva, anche in caso di imposizione temporanea - Doveroso bilanciamento tra esigenze collettive e tutela del contribuente, che non può mai tradursi in una imposizione manifestamente irragionevole - Irrilevanza del nomen iuris per l\u0027individuazione di un tributo solidaristico (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della istituzione, per l\u0027anno 2022, di un tributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche, che usa come criteri di calcolo del tributo il totale delle operazioni attive, al netto dell\u0027IVA, anziché escludere le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive). (Classif. 255042).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAffinché il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell’imposta non degradi in arbitraria discriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi con la relativa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e giustificatrice. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 10/2015 - mass. 38224\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa temporaneità dell’imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un’imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 165/2021 - mass. 44119\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente non può sistematicamente risolversi a favore delle prime, perché anche nella materia tributaria e persino quando, in momenti particolari, siano implicate straordinarie e preminenti esigenze della collettività, occorre comunque ad assicurare, nella valutazione del bilanciamento operato dal legislatore, quanto meno il rispetto di una soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza, oltre la quale lo stesso dovere tributario finirebbe per smarrire la propria giustificazione in termini di solidarietà, risolvendosi invece nella prospettiva della mera soggezione al potere statale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 73/1996 - mass. 22218\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer individuare la natura di un contributo solidaristico straordinario è irrilevante il \u003cem\u003enomen iuris\u003c/em\u003e usato dal legislatore, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in presenza di un tributo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 149/2021 - mass. 44031; S. 58/2015 - mass. 38314; S. 141/2009 - mass. 33391\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l’art. 37, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv. e dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui prevede che «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA,», anziché «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,». La disposizione censurata dalla CGT di Milano, sez. 12, nell’istituire un contributo straordinario a carico delle imprese energetiche per far fronte alla crisi energetica derivante dalla guerra della Russia in Ucraina, finalizzata ad intercettare i \u003cem\u003ewindfall profits\u003c/em\u003e, assume, quale base imponibile, una grandezza contabile marginale, data dall’incremento registrato nel periodo di riferimento, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, del saldo IVA tra il valore complessivo delle operazioni attive e passive dichiarate con le LIPE. Tale meccanismo non garantisce il risultato di intercettare la maggiore ricchezza: l’incremento del volume di affari, infatti, potrebbe derivare da un mero aumento delle quantità vendute, senza costituire un dato significativo in ordine all’avere beneficiato del vantaggio economico derivante dall’aumento dei prezzi del settore, compromettendo radicalmente la ragionevolezza della disposizione censurata. Infatti, i soggetti che acquistano prodotti energetici per i quali non sono ancora state assolte le accise, perché soggette a una circolazione in regime di sospensione, e che poi procedono alla immissione in consumo, normalmente si rivalgono nei confronti dei successivi acquirenti comprendendo nel prezzo di vendita indicato in fattura anche l’importo delle accise da essi versate allo Stato. Per essi, tuttavia, le accise incidono sulla determinazione della base imponibile del contributo straordinario, ancorché non risultino in quelle passive di acquisto. In tal modo, le accise che questi soggetti hanno versato allo Stato, vanno ad aumentare, anche in misura considerevole, la base imponibile del contributo straordinario di solidarietà, senza che tale aumento possa in alcun modo dirsi rappresentativo di una maggiore ricchezza).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46237","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/03/2022","data_nir":"2022-03-21","numero":"21","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-03-21;21~art37"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/2022","data_nir":"2022-05-20","numero":"51","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato da","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/05/2022","data_nir":"2022-05-17","numero":"50","articolo":"55","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-05-17;50~art55"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"91","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"120","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46237","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità, per il rimettente, di confrontarsi con l\u0027evoluzione normativa - Possibilità che il petitum non sia esplicito, se comunque ricavabile dal tenore complessivo della motivazione (nel caso di specie: inammissibilità, per omessa ricostruzione del quadro normativo, delle questioni solevate dalla CGT di Roma aventi ad oggetto l\u0027istituzione, per l\u0027anno 2022, di un contributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’ordinanza di rimessione deve confrontarsi con l’evoluzione della normativa statale, sicché il mancato confronto con la stessa comporta un’insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità della questione sollevata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 256/2022 - mass. 45199; S. 225/2022 - mass. 45092; S. 36/2022 - mass. 44654\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 136/2022 - mass. 44792\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 27, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv. Le cinque ordinanze di rimessione della CGT di Roma non hanno dato alcun conto delle significative modifiche apportate al censurato art. 37 dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, entrata in vigore in data antecedente rispetto a quella di emissione delle ordinanze di rimessione. Pertanto, con esse i rimettenti avrebbero dovuto confrontarsi al fine di valutare se e in che misura avessero inciso sulla motivazione dei diversi profili di censura prospettati; motivazione che rimane invece incentrata, smarrendo così il suo pieno significato, su una ricostruzione solo parziale della normativa indubbiata).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46238","numero_massima_precedente":"46236","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/03/2022","data_nir":"2022-03-21","numero":"21","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-03-21;21~art37"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/2022","data_nir":"2022-05-20","numero":"51","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato da","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/05/2022","data_nir":"2022-05-17","numero":"50","articolo":"55","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-05-17;50~art55"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"91","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"120","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46238","titoletto":"Capacità contributiva - In genere - Indici di riferimento - Possibilità di andare oltre il patrimonio e il reddito, al fine di individuare ogni ulteriore forza o potenzialità economica, tenendo conto dei dinamismi economici contemporanei - Necessità di valutazione non atomistica - Necessità che la discrezionalità del legislatore sia giustificata dall\u0027individuazione non arbitraria degli indici di ricchezza - Impossibilità, per una legge tributaria, di causare un\u0027espropriazione. (Classif. 044001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica; ciò nella prospettiva dell’uguaglianza e della solidarietà insite nel dovere inderogabile di concorrere alle pubbliche spese, alla moderna evoluzione dei dinamismi economici in un contesto in cui la ricchezza può sfuggire agli inquadramenti più tradizionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 288/2019 - mass. 41902; S. 10/2015 - mass. 38224\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa valutazione della sussistenza di un adeguato indice di capacità contributiva non può essere compiuta sulla base di una considerazione solo atomistica; occorre invece considerare anche gli altri fattori che, valutati complessivamente e unitariamente, hanno concorso alla selezione della concreta forza economica che risiede alla base del contributo straordinario.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAl legislatore spetta un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità cui si ispira l’attività di imposizione fiscale, essendogli consentito, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 201/2020 - mass. 42951\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eOgni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 49/2024 - mass. 46067\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eUna legge tributaria, anche retroattiva, non dà luogo a un’espropriazione di proprietà privata, ma solo ad una obbligazione pecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 283/1993 - mass. 19764; S. 22/1965 - mass. 2324; S. 9/1959 - mass. 752\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46239","numero_massima_precedente":"46237","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46239","titoletto":"Tributi - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Istituzione, per l\u0027anno 2022, di un tributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche - Individuazione asseritamente generica dei soggetti passivi, quantificazione della base imponibile e criterio di calcolo, tenuto conto di tutte le novelle succedutesi - Denunciata introduzione di un contributo in violazione della capacità contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, del principio di uguaglianza, sia interno al settore che tra settori diversi, nonché della proprietà privata, tutelata anche a livello convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255024).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, solevate dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 12, in riferimento agli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv., e successivamente dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, che istituisce un contributo straordinario a carico delle imprese energetiche per far fronte alla crisi energetica derivante dalla guerra della Russia in Ucraina, finalizzata ad intercettare i \u003cem\u003ewindfall profits\u003c/em\u003e. Il prelievo istituito dall’art. 37, di natura tributaria, ha come suo presupposto non i c.d. “extraprofitti” o \u003cem\u003ewindfall profits\u003c/em\u003e, ma l’incremento di un saldo differenziale conseguente la vendita, a determinate condizioni, di prodotti energetici da parte di taluni soggetti operanti nel settore energetico in un particolare contesto temporale. Nel contesto straordinario in cui il tributo è stato istituto, non appare arbitrario che il fortissimo aumento dei prezzi dei prodotti energetici nell’eccezionale situazione congiunturale e lo specifico mercato in cui le imprese energetiche operano siano stati identificati dal legislatore – al verificarsi di una serie di condizioni – come un indice rivelatore di ricchezza. Una volta appurato che l’indice di capacità contributiva non è arbitrario, neppure è leso il rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, al contrario da quanto ritenuto dai rimettenti, che assumono – fallacemente – che il presupposto del contributo di solidarietà siano gli utili realizzati. Né si determina una discriminazione tra imprese del mercato energetico e quelle operanti in altri settori merceologici, quali quello bancario o farmaceutico, che pure, secondo i rimettenti, avrebbero realizzato “extraprofitti” consistenti durante e dopo la crisi pandemica, perché il mercato energetico ha fatto registrare, in assoluto, incrementi di fatturato tali da risultare chiaramente senza paragoni nel periodo considerato dalla norma censurata. Non sussiste neppure una discriminazione interna al mercato energetico, in quanto la previsione che esclude l’applicazione dell’imposta ove il saldo incrementale sia inferiore a 5 milioni di euro o al 10% anziché rappresentare un fattore di discriminazione, ha una funzione di completamento del regime impositivo introdotto dal legislatore, che ha configurato una soglia di tolleranza al di sotto della quale gli incrementi del saldo sono stati stimati non indicativi di una maggiore forza economica, perché ritenuti riconducibili alla normale attività di impresa. Infine, l’estraneità della materia espropriativa all’ambito dell’art. 53 Cost. induce a constatare come sia proprio l’art. 53 la corretta prospettiva nella quale va ricondotto il giudizio sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione. All’esclusione del contrasto con l’art. 42 Cost. si deve aggiungere quella con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU e la sua autonoma nozione di bene. Innanzitutto, quando si tratta di definire e attuare politiche in materia fiscale la Corte EDU è solita riconoscere un ampio margine di apprezzamento agli Stati. Inoltre, la Corte EDU, ha comunque ribadito che il semplice fatto che l’aliquota fiscale sia molto elevata non dà luogo di per sé a una violazione di tale disposizione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 269/2017 - mass. 41945; S. 111/1997 - mass. 23271\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46240","numero_massima_precedente":"46238","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/03/2022","data_nir":"2022-03-21","numero":"21","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-03-21;21~art37"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/2022","data_nir":"2022-05-20","numero":"51","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato da","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/05/2022","data_nir":"2022-05-17","numero":"50","articolo":"55","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-05-17;50~art55"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"91","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"120","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46240","titoletto":"Tributi - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Istituzione, per l\u0027anno 2022, di un tributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche - Individuazione della base imponibile, tenuto conto della ulteriore novella succedutasi - Esclusione dalla base imponibile delle cessioni IVA extraterritoriali - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255024).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 12, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 37, comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv., e successivamente dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, che, nell’ambito del contributo straordinario a carico delle imprese energetiche per far fronte alla crisi energetica derivante dalla guerra della Russia in Ucraina, finalizzata ad intercettare i \u003cem\u003ewindfall profits\u003c/em\u003e, stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile operazioni attive e passive che non hanno alcuna afferenza con gli incrementi di prezzo delle c\u003cem\u003eommodities\u003c/em\u003e. Non è corretta l’affermazione del rimettente secondo cui al sistema dell’IVA sarebbe estranea la nozione di “afferenza” e, quindi, la possibilità di una correlazione tra le operazioni poste in essere. L’individuazione di un rapporto di afferenza tra le diverse operazioni non è infatti estraneo alla struttura dell’IVA, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ragionando in termini di sussistenza di un rapporto di strumentalità tra diverse operazioni. Né manca di ragionevolezza la possibilità che l’acquisto afferente territorialmente non sia stato effettuato nell’ambito dei periodi temporali presi a riferimento dal legislatore, dal momento che, al più, qualora dalla norma fosse possibile trarre la conseguenza ipotizzata dal rimettente, si tratterebbe di un mero inconveniente di fatto.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46239","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/03/2022","data_nir":"2022-03-21","numero":"21","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"ter","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-03-21;21~art37"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/2022","data_nir":"2022-05-20","numero":"51","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato da","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/05/2022","data_nir":"2022-05-17","numero":"50","articolo":"55","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-05-17;50~art55"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"91","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"120","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46123","autore":"Amatucci F.","titolo":"La compatibilità del sistema di tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche con i principi costituzionali e UE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto tributario","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"247","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44945","autore":"Boria P.","titolo":"Tassazione degli extraprofitti nel settore energetico: sindacato costituzionale ed emergenza della finanza pubblica","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"GT - Rivista di giurisprudenza tributaria","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"841","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44947","autore":"Castaldi L.","titolo":"Costi da reato ed evocato ritorno della pregiudiziale penale?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"GT - Rivista di giurisprudenza tributaria","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"973","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45820","autore":"Doria C.","titolo":"La dimensione partecipativa del dovere tributario. 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