HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:50
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 3.030316
    "namelookup_time" => 0.000193
    "connect_time" => 0.032581
    "pretransfer_time" => 0.326382
    "size_download" => 104450.0
    "speed_download" => 34468.0
    "starttransfer_time" => 2.933543
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 43376
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 326130
    "connect_time_us" => 32581
    "namelookup_time_us" => 193
    "pretransfer_time_us" => 326382
    "starttransfer_time_us" => 2933543
    "total_time_us" => 3030316
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770730561.1184
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:50"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:50 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Tue, 10 Feb 2026 13:36:03 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Tue, 10 Feb 2026 13:36:03 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"50","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO SULL\u0027AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM","presidente_dec":"AMATO","redattore":"MODUGNO","relatore":"MODUGNO","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"15/02/2022","data_decisione":"15/02/2022","data_deposito":"02/03/2022","pubbl_gazz_uff":"02/03/2022","num_gazz_uff":"9","norme":"Art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parti: a) c. 1°, limitatamente alle parole: \"la reclusione da sei a quindici anni.\"; b) c. 2°: integralmente; c) c. 3°, limitatamente alle parole \"Si applicano\".","atti_registro":"ref. 179","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 50\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242;  ZANON, Franco  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di ammissibilit\u0026#224;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parti:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003ea) comma primo, limitatamente alle parole: \u0026#171;la reclusione da sei a quindici anni.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eb) comma secondo: integralmente; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003ec) comma terzo, limitatamente alle parole \u0026#171;Si applicano\u0026#187;, giudizio iscritto al n. 179 del registro referendum. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVista l\u0026#8217;ordinanza del 15 dicembre 2021 con la quale l\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Tommaso Romano Valerio Politi per l\u0026#8217;Associazione PRO VITA E FAMIGLIA Onlus e per il Comitato per il No all\u0026#8217;eutanasia legale, Alessandro Benedetti per l\u0026#8217;Associazione Scienza \u0026 Vita e per l\u0026#8217;Unione giuristi cattolici italiani (UGCI), Carmelo Domenico Leotta per il Comitato per il no all\u0026#8217;omicidio del consenziente, Giovanni Doria per l\u0026#8217;Associazione Movimento per la Vita, Mario Esposito per il Comitato per il no all\u0026#8217;omicidio del consenziente, Piercarlo Peroni per il Comitato Famiglie per il no al referendum sull\u0026#8217;omicidio del consenziente, Siro Centofanti per il Comitato per il NO all\u0026#8217;uccisione della persona anche se consenziente, Tullio Padovani per l\u0026#8217;Associazione La Societ\u0026#224; della Ragione APS, per l\u0026#8217;Associazione Liberi di Decidere, per l\u0026#8217;Associazione Mobilitazione Generale degli Avvocati (MGA), per l\u0026#8217;Associazione Walter Piludu Ets Aps e per l\u0026#8217;Associazione Chi si cura di te Aps, Marcello Cecchetti per l\u0026#8217;Associazione A Buon Diritto Onlus Aps, per l\u0026#8217;Associazione Utenti e Consumatori Aps, per l\u0026#8217;Associazione Consulta di Bioetica Ets, per la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), per l\u0026#8217;Associazione ArciAtea Aps e per l\u0026#8217;Associazione VOX - Osservatorio italiano sui Diritti, Alfonso Celotto e Guido Aldo Carlo Camera per l\u0026#8217;Associazione +EUROPA, Gianni Baldini e Gian Ettore Gassani per l\u0026#8217;Associazione avvocati matrimonialisti italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia (AMI), Filomena Gallo e Massimo Clara per il Comitato promotore Referendum eutanasia legale (Filomena Gallo, Marco Cappato, Wilhelmine Schett e Rocco Berardo, nella qualit\u0026#224; di promotori e presentatori, Matteo Mainardi, Mario Staderini, Carlo Troilo, Mario Riccio, Monica Coscioni, Marco Gentili, Valeria Imbrogno, Vincenzo Maraio e Massimiliano Iervolino, nella qualit\u0026#224; di presentatori);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 15 dicembre 2021, depositata il 16 dicembre 2021, l\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare abrogativo sul seguente quesito: \u0026#171;Volete voi che sia abrogato l\u0026#8217;art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1, limitatamente alle seguenti parole \u0026#8220;la reclusione da sei a quindici anni\u0026#8221;; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole \u0026#8220;Si applicano\u0026#8221;?\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; L\u0026#8217;Ufficio centrale ha attribuito al quesito il seguente titolo: \u0026#171;Abrogazione parziale dell\u0026#8217;art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Ricevuta comunicazione dell\u0026#8217;ordinanza dell\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 15 febbraio 2022, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; In data 26 gennaio 2022, i promotori della richiesta di referendum hanno depositato una memoria, nella quale, dopo un\u0026#8217;ampia premessa sulla natura e sulle finalit\u0026#224; del referendum abrogativo, argomentano a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;odierno quesito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;obiettivo espresso dal quesito referendario sarebbe quello di \u0026#171;eliminare parzialmente dall\u0026#8217;ordinamento il rilievo penale della condotta dell\u0026#8217;omicidio del consenziente, tranne nei casi specifici gi\u0026#224; previsti al medesimo art. 579, terzo comma, c.p. e per i quali \u0026#232; gi\u0026#224; stabilita la sanzione penale di cui all\u0026#8217;art. 575 c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiesta sarebbe ancorata a una \u0026#171;matrice razionalmente unitaria\u0026#187;, idonea al raggiungimento dello scopo dichiarato e anche esaustiva, essendo incentrata sulla sola e unica fattispecie penale dell\u0026#8217;omicidio del consenziente. Il quesito non presenterebbe neppure un asserito taglio manipolativo: la sua formulazione e l\u0026#8217;esito cui si intenderebbe pervenire \u0026#8211; l\u0026#8217;eliminazione della fattispecie dell\u0026#8217;omicidio del consenziente \u0026#8211; ne confermerebbero, infatti, la natura meramente ablativa, \u0026#171;niente affatto innovativa o tantomeno sostitutiva di norme\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Riguardo agli eventuali effetti dell\u0026#8217;abrogazione referendaria, la difesa dei promotori, richiamando diversi precedenti di questa Corte, ricorda, da un lato, che eventuali criticit\u0026#224; o profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle normativa di risulta non potrebbero condurre, per ci\u0026#242; solo, a una dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; del quesito e, dall\u0026#8217;altro, che questa Corte, pur non potendo compiere in sede di valutazione di ammissibilit\u0026#224; del referendum abrogativo un giudizio anticipato di legittimit\u0026#224; costituzionale, ben potrebbe rivolgere specifiche indicazioni al legislatore, al fine di superare eventuali profili di criticit\u0026#224; conseguenti all\u0026#8217;abrogazione referendaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; I promotori precisano, inoltre, che con l\u0026#8217;abrogazione referendaria non verrebbe affatto \u0026#171;totalmente depenalizzata\u0026#187; la condotta dell\u0026#8217;omicidio del consenziente, perch\u0026#233; non verrebbe eliminata la rilevanza penale per le ipotesi, sia di condotte contro persone che si trovino in un particolare stato di vulnerabilit\u0026#224;, ossia i minori e le persone inferme di mente o affette da deficienza psichica, sia per le ipotesi di consenso non libero, estorto o carpito con l\u0026#8217;inganno, in base a quanto previsto dall\u0026#8217;attuale art. 579, terzo comma, cod. pen., il quale non sarebbe inciso dalla odierna richiesta di referendum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn altri termini, il presidio penale non verrebbe eliminato, bens\u0026#236; perimetrato sulla base di quelle medesime esigenze che questa stessa Corte, fissando le condizioni che renderebbero lecita la condotta dei terzi cooperanti all\u0026#8217;attuazione del proposito suicidario, avrebbe individuato con la sentenza n. 242 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi sottolinea, infatti, come l\u0026#8217;odierno quesito referendario si porrebbe in linea di ideale e concreta continuit\u0026#224; rispetto a quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 242 del 2019 per l\u0026#8217;aiuto al suicidio e, stante la \u0026#171;perdurante inerzia del legislatore\u0026#187; in materia, mirerebbe a superare la punizione di una condotta che, seppur differente rispetto a quella dell\u0026#8217;aiuto al suicidio, risulta certamente a essa contigua, se si considerano le analoghe, se non identiche, condizioni in cui versa la persona che richiede di porre fine alla propria vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl quesito referendario mirerebbe, pertanto, anche ad eliminare la discriminazione oggi in atto verso quei malati che \u0026#171;non sono in condizione di ottenere una morte volontaria attraverso l\u0026#8217;autosomministrazione del farmaco\u0026#187; e, in tal modo, i profili di irragionevolezza fra le fattispecie dell\u0026#8217;aiuto al suicidio, cos\u0026#236; come risultante dall\u0026#8217;intervento di questa Corte, e dell\u0026#8217;omicidio del consenziente. Fattispecie che, sebbene differenziate per taluni elementi, risultano omogenee e analoghe, sia rispetto all\u0026#8217;esito cui in entrambi i casi si perverrebbe, sia in ordine al rilievo \u0026#8211; che questa Corte avrebbe valorizzato nella sentenza n. 242 del 2019 \u0026#8211; della dignit\u0026#224; soggettiva personale del paziente. Ferma restando \u0026#8211; cos\u0026#236; si continua \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; per il legislatore di intervenire al fine di introdurre una regolamentazione tesa a sistematizzare complessivamente la materia, seppur nel rispetto di quanto sancito da questa Corte in merito all\u0026#8217;aiuto al suicidio e dell\u0026#8217;esito della stessa consultazione referendaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; chiarito, la difesa dei promotori ritiene che in caso di abrogazione per via referendaria, e ancor prima dell\u0026#8217;intervento del legislatore, assumerebbe decisiva importanza la funzione interpretativa dei giudici e non vi sarebbe nessun rischio di \u0026#171;allenta[re] per via referendaria\u0026#187; la \u0026#171;\u0026#8220;cintura di protezione\u0026#8221;\u0026#187; che questa Corte ha configurato nella pi\u0026#249; volte citata sentenza n. 242 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi sostiene, infatti, che l\u0026#8217;analisi della giurisprudenza di merito e di legittimit\u0026#224;, chiamata a dare applicazione alla disposizione oggetto del quesito referendario, farebbe emergere un quadro univoco, in forza del quale il consenso di cui all\u0026#8217;art. 579 cod. pen. deve presentare alcune peculiari caratteristiche, ossia deve essere serio, esplicito, non equivoco, attuale e perdurante fino al momento della realizzazione della condotta dell\u0026#8217;omicida. In linea, poi, con tali requisiti, sarebbero previsti una valutazione e un accertamento estremamente rigorosi in sede processuale. Verrebbe, quindi, certamente esclusa la possibilit\u0026#224; di desumere l\u0026#8217;esistenza del consenso da semplici ed estemporanee manifestazioni di sofferenza e, in modo del tutto conseguente, sarebbe possibile \u0026#171;intercettare (facendole ricadere nel perimetro della pi\u0026#249; gravemente punita fattispecie di omicidio volontario) tutte quelle situazioni in cui la formazione della volont\u0026#224; sia stata in qualche modo viziata e condizionata\u0026#187;; con ci\u0026#242;, in definitiva, scongiurando il rischio di una mancata tutela delle persone fragili e vulnerabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio rispetto a tali categorie di soggetti, la difesa dei promotori ricorda che, anche \u0026#171;a fronte della richiesta di manipolazione dell\u0026#8217;art. 579 c.p.\u0026#187;, sarebbero, comunque sia, presidiati a livello penale i casi di coinvolgimento del minore, di persone che versano nelle condizioni di deficienza psichica e di infermit\u0026#224;, di consenso estorto con violenza, minaccia, suggestione, o carpito con inganno, ossia le categorie protette dall\u0026#8217;art. 579, terzo comma, cod. pen., non interessate dall\u0026#8217;odierno quesito referendario. E si precisa che, anche per la seconda e la terza categoria, le quali \u0026#171;sollecitano interrogativi di non marginale portata\u0026#187;, sussisterebbe \u0026#171;un contesto \u0026#8211; normativo e giurisprudenziale\u0026#187; \u0026#8211; idoneo ad offrire \u0026#171;solide sponde per assicurare una tutela piena ed effettiva\u0026#187; alle persone che in esse potrebbero essere ricomprese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSui concetti di deficienza psichica, infermit\u0026#224; psichica e di suggestione, l\u0026#8217;interpretazione della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; formatasi attorno alla fattispecie incriminatrice delle condotte di circonvenzione di incapace di cui all\u0026#8217;art. 643 cod. pen., offrirebbe, infatti, idonee garanzie al fine di \u0026#171;intercettare\u0026#187; le ipotesi in cui la capacit\u0026#224; della persona di esprimere un valido consenso sia stata in qualsiasi forma condizionata ab exeterno (si citano Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 9 novembre 2016-8 febbraio 2017, n. 5791 e 26 maggio-9 settembre 2015, n. 36424).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, proprio la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; che si \u0026#232; formata sull\u0026#8217;art. 579 cod. pen. (si cita Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 aprile 2018-9 gennaio 2019, n. 747) indurrebbe ad escludere che l\u0026#8217;abrogazione parziale dell\u0026#8217;omicidio del consenziente possa esplicare \u0026#171;effetti di depenalizzazione\u0026#187; per i fatti commessi contro persone che non abbiano piena coscienza della propria richiesta. Si mette in evidenza, infatti, che, a viziare il consenso, sarebbe sufficiente anche una non totale diminuzione della capacit\u0026#224; psichica che renda, sia pure momentaneamente, il soggetto non pienamente consapevole delle conseguenze del suo atto. La giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, infatti, intenderebbe \u0026#171;l\u0026#8217;infermit\u0026#224; psichica e la deficienza psichica\u0026#187; quale una minorata capacit\u0026#224; psichica, anche con compromissione del potere di critica e minorazione della sfera volitiva ed intellettiva, che agevoli la suggestione della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie. Da ci\u0026#242;, si conclude che \u0026#171;tutti quei casi spesso citati per destare perplessit\u0026#224; sulla tenuta del quesito referendario, come la delusione amorosa, la crisi finanziaria dell\u0026#8217;imprenditore\u0026#187;, sarebbero considerati, in sede processuale, quali circostanze che determinerebbero la contestazione \u0026#171;del comma 3\u0026#187;, e quindi indurrebbe ad escludere che il consenso eventualmente prestato possa considerarsi valido, cos\u0026#236; determinando l\u0026#8217;applicazione del reato di omicidio doloso. E, allorch\u0026#233; dovessero scaturire delle difficolt\u0026#224; applicative dalla disciplina risultante dall\u0026#8217;abrogazione referendaria, difficolt\u0026#224; che i giudici non sarebbero in grado di dirimere con gli ordinari strumenti interpretativi e in specie ricorrendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata, rimarrebbe pur sempre la possibilit\u0026#224; di sollevare \u0026#171;questione di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Da ultimo, la difesa del comitato promotore prende posizione sulla asserita natura costituzionalmente obbligata, vincolata o necessaria della tutela penale del bene della vita, con particolare riguardo alle persone che versano in condizioni di vulnerabilit\u0026#224; o fragilit\u0026#224;, secondo una visione che si \u0026#232; sviluppata \u0026#171;nel dibattito che ha recentemente interessato la tematica del fine vita\u0026#187;. Si sostiene, infatti, che secondo la tesi contestata, alcune posizioni soggettive reclamerebbero, sempre e incondizionatamente, ossia a prescindere dalla specificit\u0026#224; del caso concreto e dalla capacit\u0026#224; della persona di esprimere un valido consenso, una protezione di tipo penale, data la \u0026#171;rilevanza sistematica del bene vita\u0026#187;. In altri termini, questa tesi sembrerebbe fondarsi sull\u0026#8217;idea che l\u0026#8217;unico strumento normativo idoneo a proteggere le persone fragili e vulnerabili sia quello penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, \u0026#171;un simile ragionamento\u0026#187; \u0026#8211; cos\u0026#236; si continua \u0026#8211; si scontrerebbe, sia con la giurisprudenza costituzionale (si citano le sentenze n. 447 del 1998, n. 411 del 1995, n. 49 del 1985 e n. 226 del 1983), sia con \u0026#171;la pi\u0026#249; autorevole dottrina (costituzionalistica e penalistica)\u0026#187; la quale, invece, avrebbe negato la possibilit\u0026#224; di ricavare dal testo costituzionale \u0026#171;degli obblighi positivi di incriminazione\u0026#187;. Si ricorda, inoltre, come questa Corte, nella sentenza n. 447 del 1998, abbia affermato che le \u0026#171;esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono [\u0026#8230;] nella (eventuale) tutela penale, [\u0026#8230;]; ch\u0026#233; anzi l\u0026#8217;incriminazione costituisce una extrema ratio\u0026#187;. Posizione analoga sarebbe stata assunta anche dal Tribunale costituzionale tedesco, in due distinte occasioni in cui \u0026#232; stato chiamato a pronunciarsi in materia di aborto. Il giudice costituzionale tedesco, infatti, seppur \u0026#171;in una prima decisione, del 1975,\u0026#187; avrebbe riscontrato l\u0026#8217;incostituzionalit\u0026#224; delle disposizioni impugnate, in quanto non tutelavano il diritto alla vita del feto attraverso \u0026#171;il ricorso allo strumento penale\u0026#187;, in una \u0026#171;seconda pronuncia, invece, che risale al 1993\u0026#187; avrebbe \u0026#171;imposto al legislatore di considerare l\u0026#8217;aborto \u0026#8220;illegittimo, ma non penalmente punibile\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale prospettiva, quindi, le riflessioni portate avanti, sia in Italia, sia in Germania, darebbero conferma dell\u0026#8217;idea che la norma penale non possa essere strumentalmente piegata alla positiva realizzazione dei diritti fondamentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConclusione, questa, che, secondo i promotori, troverebbe conferma anche nella sentenza n. 242 del 2019 (recte: ordinanza n. 207 del 2018), nella parte in cui questa Corte ha affermato che al \u0026#171;legislatore penale non pu\u0026#242; ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell\u0026#8217;autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite\u0026#187;. Si ritiene, infatti, che un conto sarebbe riconoscere uno spazio in cui possa dispiegarsi la discrezionalit\u0026#224; del Parlamento, altro sarebbe ipotizzare che, in quello stesso spazio, su quest\u0026#8217;ultimo gravi un obbligo di penalizzazione direttamente discendente dalla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, sarebbe da escludere la natura costituzionalmente imposta, necessaria o obbligatoria del presidio penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In data 27 gennaio 2022, hanno depositato memoria le associazioni La societ\u0026#224; della ragione Aps, Liberi di decidere, Mobilitazione generale degli avvocati (MGA), Walter Piludu Ets Aps e Chi si cura di te Aps, chiedendo che la richiesta di referendum sia dichiarata ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In pari data, hanno presentato memoria A buon diritto Onlus Aps, Associazione utenti e consumatori Aps, Consulta di bioetica \u0026#8211; Ets, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) \u0026#8211; Ufficio nuovi diritti, ArciAtea \u0026#8211; rete per la laicit\u0026#224; Aps e VOX \u0026#8211; Osservatorio italiano sui diritti, deducendo anch\u0026#8217;esse l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta referendaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In data 2 febbraio 2022, hanno depositato memorie l\u0026#8217;associazione +EUROPA, chiedendo che il quesito referendario sia dichiarato ammissibile, e l\u0026#8217;associazione Pro Vita \u0026 Famiglia Onlus, deducendo, invece, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; della camera di consiglio, hanno depositato memorie, chiedendo che il referendum sia dichiarato inammissibile, il Comitato per il no all\u0026#8217;uccisione della persona anche se consenziente, il Comitato per il no all\u0026#8217;omicidio del consenziente, il Comitato Famiglie per il \u0026#8216;no\u0026#8217; al referendum sull\u0026#8217;omicidio del consenziente, l\u0026#8217;Associazione movimento per la vita, l\u0026#8217;associazione Scienza \u0026 Vita, il Comitato per il No all\u0026#8217;eutanasia legale e l\u0026#8217;Unione giuristi cattolici italiani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHa depositato, altres\u0026#236;, memoria l\u0026#8217;associazione Avvocati matrimonialisti italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia (AMI).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 15 dicembre 2021 e denominata \u0026#171;Abrogazione parziale dell\u0026#8217;art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)\u0026#187;, investe l\u0026#8217;art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parti:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) comma primo, limitatamente alle parole: \u0026#171;la reclusione da sei a quindici anni.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) comma secondo: integralmente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ec) comma terzo, limitatamente alle parole \u0026#171;Si applicano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022, questa Corte, come gi\u0026#224; avvenuto pi\u0026#249; volte in passato, non solo ha consentito l\u0026#8217;illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ma \u0026#8211; prima ancora \u0026#8211; ha altres\u0026#236; ammesso gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte (da ultimo: sentenze n. 10 del 2020, n. 5 del 2015, n. 13 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento \u0026#8211; che, comunque sia, \u0026#171;deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita\u0026#187; (sentenza n. 31 del 2000) \u0026#8211; e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facolt\u0026#224; della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti, come \u0026#232; appunto avvenuto nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022, prima che i soggetti di cui al citato art. 33 illustrino le rispettive posizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di ammissibilit\u0026#224; della richiesta di referendum abrogativo si propone di \u0026#171;verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilit\u0026#224; sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall\u0026#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione, attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall\u0026#8217;interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 174 del 2011, n. 137 del 1993, n. 48 del 1981 e n. 70 del 1978): omogeneit\u0026#224;, chiarezza e semplicit\u0026#224;, completezza, coerenza, idoneit\u0026#224; a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell\u0026#8217;operazione referendaria\u0026#187; (sentenza n. 17 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini di tale valutazione, \u0026#232; necessario innanzitutto individuare la portata del quesito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha chiarito, \u0026#171;la richiesta referendaria \u0026#232; atto privo di motivazione e, pertanto, l\u0026#8217;obiettivo dei sottoscrittori del referendum va desunto non dalle dichiarazioni eventualmente rese dai promotori (dichiarazioni, oltretutto, aventi spesso un contenuto diverso in sede di campagna per la raccolta delle sottoscrizioni, rispetto a quello delle difese scritte od orali espresse in sede di giudizio di ammissibilit\u0026#224;), ma esclusivamente dalla finalit\u0026#224; \u0026#8220;incorporata nel quesito\u0026#8221;, cio\u0026#232; dalla finalit\u0026#224; obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all\u0026#8217;incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento [\u0026#8230;] (ex plurimis, sentenze n. 16 e n. 15 del 2008, n. 37 del 2000, n. 17 del 1997)\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2011; nello stesso senso, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 28 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, va altres\u0026#236; ribadito che il giudizio di ammissibilit\u0026#224; che questa Corte \u0026#232; chiamata a svolgere si atteggia, per costante giurisprudenza, \u0026#171;con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimit\u0026#224; costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge\u0026#187; (sentenze n. 26 del 2011, n. 45 del 2005, n. 16 del 1978 e n. 251 del 1975). Non sono pertanto in discussione, in questa sede, profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale, sia della legge oggetto di referendum, sia della normativa risultante dall\u0026#8217;eventuale abrogazione referendaria (sentenze n. 27 del 2017, n. 48, n. 47 e n. 46 del 2005). Quel che pu\u0026#242; rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilit\u0026#224; della richiesta referendaria, \u0026#232; soltanto una \u0026#171;valutazione liminare ed inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se [\u0026#8230;] il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all\u0026#8217;applicazione di un precetto costituzionale\u0026#187; (sentenze n. 24 del 2011, n. 16 e n. 15 del 2008 e n. 45 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nella specie, il quesito referendario verte sull\u0026#8217;art. 579 cod. pen., che configura il delitto di omicidio del consenziente. Si tratta di norma incriminatrice strettamente finitima, nell\u0026#8217;ispirazione, a quella del successivo art. 580 cod. pen., che incrimina l\u0026#8217;aiuto (oltre che l\u0026#8217;istigazione) al suicidio. Le due disposizioni riflettono, nel loro insieme, l\u0026#8217;intento del legislatore del codice penale del 1930 di tutelare la vita umana anche nei casi in cui il titolare del diritto intenderebbe rinunciarvi, sia manu alius, sia manu propria, ma con l\u0026#8217;ausilio di altri. Esclusa una reazione sanzionatoria nei confronti dello stesso autore dell\u0026#8217;atto abdicativo, anche nei casi in cui essa sarebbe materialmente possibile (per essere il fatto rimasto allo stadio del tentativo), il legislatore erige una \u0026#8220;cintura di protezione\u0026#8221; indiretta rispetto all\u0026#8217;attuazione di decisioni in suo danno, inibendo, comunque sia, ai terzi di cooperarvi, sotto minaccia di sanzione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica, l\u0026#8217;art. 579 cod. pen. punisce segnatamente, al primo comma, con la reclusione da sei a quindici anni \u0026#171;[c]hiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui\u0026#187;. In tal modo, la norma esclude implicitamente, ma univocamente, che rispetto al delitto di omicidio possa operare la scriminante del consenso dell\u0026#8217;offeso, la quale presuppone la disponibilit\u0026#224; del diritto leso (art. 50 cod. pen.), accreditando, con ci\u0026#242;, il bene della vita umana del connotato dell\u0026#8217;indisponibilit\u0026#224; da parte del suo titolare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;omicidio del consenziente \u0026#232; configurato, pur tuttavia, come fattispecie autonoma di reato, punita con pena pi\u0026#249; mite di quella prevista in via generale per il delitto di omicidio (art. 575 cod. pen.), in ragione del ritenuto minor disvalore del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella medesima prospettiva di mitigazione del trattamento sanzionatorio, il secondo comma dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen. rende, altres\u0026#236;, inapplicabili all\u0026#8217;omicidio del consenziente le circostanze aggravanti comuni indicate nell\u0026#8217;art. 61 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo terzo comma dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen. sottrae, peraltro, al perimetro applicativo della fattispecie meno severamente punita, riportandole nell\u0026#8217;alveo della fattispecie comune, le ipotesi nelle quali il consenso sia prestato da un soggetto incapace o risulti affetto da un vizio che lo rende invalido. La disposizione stabilisce, in particolare, che \u0026#171;[s]i applicano le disposizioni relative all\u0026#8217;omicidio se il fatto \u0026#232; commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un\u0026#8217;altra infermit\u0026#224; o per l\u0026#8217;abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il quesito referendario in esame \u0026#232; costruito con la cosiddetta tecnica del ritaglio, ossia chiedendo l\u0026#8217;abrogazione di frammenti lessicali della disposizione attinta, in modo da provocare la saldatura dei brani linguistici che permangono. Agli elettori viene, infatti, chiesto se vogliano una abrogazione parziale della norma incriminatrice che investa il primo comma dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen., limitatamente alle parole \u0026#171;la reclusione da sei a quindici anni\u0026#187;; l\u0026#8217;intero secondo comma; il terzo comma, limitatamente alle parole \u0026#171;Si applicano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto del ritaglio e della conseguente saldatura tra l\u0026#8217;incipit del primo comma e la parte residua del terzo comma, la disposizione risultante dall\u0026#8217;abrogazione stabilirebbe quanto segue: \u0026#171;Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, \u0026#232; punito con le disposizioni relative all\u0026#8217;omicidio se il fatto \u0026#232; commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un\u0026#8217;altra infermit\u0026#224; o per l\u0026#8217;abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl risultato oggettivo del successo dell\u0026#8217;iniziativa referendaria sarebbe, dunque, quello di rendere penalmente lecita l\u0026#8217;uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dai casi in cui il consenso risulti invalido per l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; dell\u0026#8217;offeso o per un vizio della sua formazione. Eliminando la fattispecie meno severamente punita di omicidio consentito e limitando l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle disposizioni sull\u0026#8217;omicidio comune alle sole ipotesi di invalidit\u0026#224; del consenso dianzi indicate, il testo risultante dall\u0026#8217;approvazione del referendum escluderebbe implicitamente, ma univocamente, a contrario sensu, la rilevanza penale dell\u0026#8217;omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi: sicch\u0026#233; la norma verrebbe a sancire, all\u0026#8217;inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilit\u0026#224; della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;effetto di liceizzazione dell\u0026#8217;omicidio del consenziente oggettivamente conseguente alla vittoria del s\u0026#236; non risulterebbe affatto circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce della normativa di risulta, la \u0026#8220;liberalizzazione\u0026#8221; del fatto prescinderebbe dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, le quali non dovrebbero risultare necessariamente legate a un corpo prigioniero di uno stato di malattia con particolari caratteristiche, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo), sino al mero taedium vitae, ovvero pure a scelte che implichino, comunque sia, l\u0026#8217;accettazione della propria morte per mano altrui. Egualmente irrilevanti risulterebbero la qualit\u0026#224; del soggetto attivo (il quale potrebbe bene non identificarsi in un esercente la professione sanitaria), le ragioni da cui questo \u0026#232; mosso, le forme di manifestazione del consenso e i mezzi usati per provocare la morte (potendo l\u0026#8217;agente servirsi non solo di farmaci che garantiscano una morte indolore, ma anche di armi o mezzi violenti di altro genere). N\u0026#233; pu\u0026#242; tacersi che tra le ipotesi di liceit\u0026#224; rientrerebbe anche il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Al riguardo, non pu\u0026#242; essere, infatti, condivisa la tesi sostenuta dai promotori nel presente giudizio, e ripresa anche nelle difese di alcuni degli intervenuti, stando alla quale la normativa di risulta andrebbe reinterpretata alla luce del quadro ordinamentale nel quale si inserisce:  porterebbe a ritenere che, ai fini della non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;omicidio del consenziente, il consenso dovrebbe essere espresso nelle forme previste dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e in presenza delle condizioni alle quali questa Corte, con la citata sentenza n. 242 del 2019, ha subordinato l\u0026#8217;esclusione della punibilit\u0026#224; per il finitimo reato di aiuto al suicidio, di cui all\u0026#8217;art. 580 cod. pen., non attinto dal quesito referendario (di modo che il consenziente dovrebbe identificarsi in una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche per lei assolutamente intollerabili, e tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte della limitazione della rilevanza penale dell\u0026#8217;omicidio del consenziente alle sole ipotesi espressamente indicate dall\u0026#8217;attuale terzo comma dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen., nulla autorizzerebbe a ritenere che l\u0026#8217;esenzione da responsabilit\u0026#224; resti subordinata al rispetto della \u0026#8220;procedura medicalizzata\u0026#8221; prefigurata dalla legge n. 219 del 2017 per l\u0026#8217;espressione (o la revoca) del consenso a un trattamento terapeutico (o del rifiuto di esso).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, anche l\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione,  dopo aver proposto, con ordinanza non definitiva del 30 novembre 2021, una denominazione del quesito referendario nella quale non compariva la parola \u0026#171;eutanasia\u0026#187; \u0026#8211; in specie, quella di \u0026#171;Abrogazione parziale dell\u0026#8217;art. 579 del codice di penale (omicidio del consenziente)\u0026#187; \u0026#8211;, non ha poi accolto, con l\u0026#8217;ordinanza conclusiva del 15 dicembre 2021, la richiesta dei promotori di aggiungere a tale denominazione la frase \u0026#171;Disponibilit\u0026#224; della propria vita mediante consenso libero, consapevole, informato\u0026#187;. Ha rilevato, infatti, l\u0026#8217;Ufficio centrale che l\u0026#8217;integrazione proposta prospettava un bilanciamento tra i due diritti che vengono in gioco (diritto alla vita e diritto all\u0026#8217;autodeterminazione) che non trova fondamento nella sentenza n. 242 del 2019 e non \u0026#171;\u0026#232; rispettoso dei limiti di un quesito di natura abrogativa, spingendosi piuttosto sul terreno di scelte eventualmente spettanti agli organi istituzionalmente competenti all\u0026#8217;adozione di una disciplina organica della materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; A quest\u0026#8217;ultimo proposito, non \u0026#232; neppure significativo, agli odierni fini, che l\u0026#8217;iniziativa referendaria \u0026#8211; nata quale reazione all\u0026#8217;inerzia del legislatore nel disciplinare la materia delle scelte di fine vita, anche dopo i ripetuti moniti provenienti da questa Corte (sentenza n. 242 del 2019 e ordinanza n. 207 del 2018) \u0026#8211; sia destinata, nell\u0026#8217;idea dei promotori, a fungere da volano per il varo di una legge che riempia i vuoti lasciati dal referendum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome precisato, infatti, da questa Corte, sono irrilevanti in sede di giudizio di ammissibilit\u0026#224; del referendum \u0026#171;i propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata; n\u0026#233; ad una richiesta referendaria abrogativa, quale \u0026#232; quella prevista dall\u0026#8217;art. 75 della Costituzione, \u0026#232; possibile di per s\u0026#233; attribuire un significato ricostruttivo di una nuova e diversa disciplina. Ci\u0026#242; che conta \u0026#232; la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti, per esaminare, tra l\u0026#8217;altro, se essa abbia per avventura un contenuto non consentito perch\u0026#233; in contrasto con la Costituzione\u0026#187; (sentenza n. 17 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Proprio questa, in effetti, \u0026#232; l\u0026#8217;ipotesi che ricorre nel caso in esame, venendo il quesito referendario ad incidere su normativa costituzionalmente necessaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; A partire dalla sentenza n. 16 del 1978, questa Corte ha costantemente affermato l\u0026#8217;esistenza di \u0026#171;valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di l\u0026#224; della lettera dell\u0026#8217;art. 75 secondo comma Cost.\u0026#187;. Una delle categorie allora individuate consisteva nei \u0026#171;referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;interno di questa categoria di norme legislative che non possono essere oggetto di richieste referendarie, la sentenza n. 27 del 1987 ha chiarito che debbono essere enucleate \u0026#171;due distinte ipotesi: innanzitutto le leggi ordinarie che contengono l\u0026#8217;unica necessaria disciplina attuativa conforme alla norma costituzionale, di modo che la loro abrogazione si tradurrebbe in lesione di quest\u0026#8217;ultima (cfr. sentenze n. 26/1981 e 16/1978); in secondo luogo, le leggi ordinarie, la cui eliminazione ad opera del referendum priverebbe totalmente di efficacia un principio o un organo costituzionale \u0026#8220;la cui esistenza \u0026#232; invece voluta e garantita dalla Costituzione (cfr. sentenza n. 25/1981)\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, la sentenza n. 35 del 1997 ha riferito quest\u0026#8217;ultima ipotesi anche a quelle \u0026#171;leggi ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione\u0026#187;, e la sentenza n. 49 del 2000 ha puntualizzato che le leggi \u0026#171;costituzionalmente necessarie\u0026#187;, poich\u0026#233; sono \u0026#171;dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, cos\u0026#236; da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 45 del 2005, infine, si \u0026#232; ulteriormente precisato, per un verso, che la natura di legge costituzionalmente necessaria pu\u0026#242; anche essere determinata dal fatto che una certa disciplina \u0026#171;coinvolg[a] una pluralit\u0026#224; di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa\u0026#187;, e per l\u0026#8217;altro, che \u0026#171;il vincolo costituzionale pu\u0026#242; anche riferirsi solo a parti della normativa oggetto del quesito referendario o anche al fatto che una disciplina legislativa comunque sussista\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nel caso oggi in esame viene in considerazione un valore che si colloca in posizione apicale nell\u0026#8217;ambito dei diritti fondamentali della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha avuto modo di chiarire in pi\u0026#249; occasioni, il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall\u0026#8217;art. 2 Cost., \u0026#232; \u0026#171;da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cio\u0026#232; tra quei diritti che occupano nell\u0026#8217;ordinamento una posizione, per dir cos\u0026#236;, privilegiata, in quanto appartengono \u0026#8211; per usare l\u0026#8217;espressione della sentenza n. 1146 del 1988 \u0026#8211; \u0026#8220;all\u0026#8217;essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 35 del 1997). Esso \u0026#171;concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona\u0026#187; (sentenza n. 238 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosizione, questa, confermata da ultimo, proprio per la tematica delle scelte di fine vita, nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, ove si \u0026#232; ribadito che il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall\u0026#8217;art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonch\u0026#233;, in modo esplicito, dall\u0026#8217;art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, \u0026#232; il \u0026#171;\u0026#8220;primo dei diritti inviolabili dell\u0026#8217;uomo\u0026#8221; (sentenza n. 223 del 1996), in quanto presupposto per l\u0026#8217;esercizio di tutti gli altri\u0026#187;, ponendo altres\u0026#236; in evidenza come da esso discenda \u0026#171;il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello \u0026#8211; diametralmente opposto \u0026#8211; di riconoscere all\u0026#8217;individuo la possibilit\u0026#224; di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Rispetto al reato di omicidio del consenziente, pu\u0026#242;, d\u0026#8217;altro canto, ripetersi quanto gi\u0026#224; osservato da questa Corte in rapporto alla figura finitima dell\u0026#8217;aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018). Se \u0026#232; ben vero, cio\u0026#232;, che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice di cui all\u0026#8217;art. 579 cod. pen., intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile anche in funzione dell\u0026#8217;interesse che lo Stato riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini, non \u0026#232; per\u0026#242; affatto arduo cogliere, oggi, la ratio di tutela della norma \u0026#171;alla luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in s\u0026#233;, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVietando ai terzi di farsi esecutori delle altrui richieste di morte, pur validamente espresse, l\u0026#8217;incriminazione dell\u0026#8217;omicidio del consenziente assolve, in effetti, come quella dell\u0026#8217;aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018), allo scopo, di perdurante attualit\u0026#224;, di proteggere il diritto alla vita, soprattutto \u0026#8211; ma occorre aggiungere: non soltanto \u0026#8211; delle persone pi\u0026#249; deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficolt\u0026#224; e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo riguardo, non pu\u0026#242; non essere ribadito il \u0026#171;cardinale rilievo del valore della vita\u0026#187;, il quale, se non pu\u0026#242; tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, \u0026#171;in nome di una concezione astratta dell\u0026#8217;autonomia individuale\u0026#187;, ignori \u0026#171;le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018). Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libert\u0026#224; di autodeterminazione non pu\u0026#242; mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiscipline come quella dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen., poste a tutela della vita, non possono, pertanto, essere puramente e semplicemente abrogate, facendo cos\u0026#236; venir meno le istanze di protezione di quest\u0026#8217;ultima a tutto vantaggio della libert\u0026#224; di autodeterminazione individuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma incriminatrice vigente annette a quest\u0026#8217;ultima una incidenza limitata, che si risolve nella mitigazione della risposta sanzionatoria, in capo all\u0026#8217;autore del fatto di omicidio, in ragione del consenso prestato dalla vittima. Non si tratta di una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, non essendo quella ora indicata l\u0026#8217;unica disciplina della materia compatibile con il rilievo costituzionale del bene della vita umana. Discipline come quella considerata possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, perch\u0026#233; non verrebbe in tal modo preservato il livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; in occasione di uno dei referendum sull\u0026#8217;interruzione della gravidanza, questa Corte ha del resto dichiarato inammissibile la richiesta referendaria, richiamando la necessit\u0026#224; di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione, con specifico riferimento al diritto alla vita (sentenza n. 35 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Non gioverebbe opporre \u0026#8211; come fanno i promotori e alcuni degli intervenienti \u0026#8211; che l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 579 cod. pen. richiesta dal quesito referendario, non essendo totale, ma solo parziale, garantirebbe i soggetti vulnerabili, in quanto resterebbero ancora puniti gli omicidi perpetrati in danno dei soggetti indicati dall\u0026#8217;attuale terzo comma: e ci\u0026#242; tanto pi\u0026#249; alla luce del rigore con il quale la giurisprudenza ha mostrato sinora di valutare la ricorrenza dei presupposti di operativit\u0026#224; della fattispecie meno gravemente punita dell\u0026#8217;omicidio del consenziente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ipotesi alle quali rimarrebbe circoscritta la punibilit\u0026#224; attengono, infatti, a casi in cui il consenso \u0026#232; viziato in modo conclamato per le modalit\u0026#224; con le quali \u0026#232; ottenuto, oppure intrinsecamente invalido per la menomata capacit\u0026#224; di chi lo presta. Le situazioni di vulnerabilit\u0026#224; e debolezza alle quali hanno fatto riferimento le richiamate pronunce di questa Corte non si esauriscono, in ogni caso, nella sola minore et\u0026#224;, infermit\u0026#224; di mente e deficienza psichica, potendo connettersi a fattori di varia natura (non solo di salute fisica, ma anche affettivi, familiari, sociali o economici); senza considerare che l\u0026#8217;esigenza di tutela della vita umana contro la collaborazione da parte di terzi a scelte autodistruttive del titolare del diritto, che possono risultare, comunque sia, non adeguatamente ponderate, va oltre la stessa categoria dei soggetti vulnerabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tutte queste ipotesi, l\u0026#8217;approvazione della proposta referendaria \u0026#8211; che, come rilevato, renderebbe indiscriminatamente lecito l\u0026#8217;omicidio di chi vi abbia validamente consentito senza incorrere nei vizi indicati, a prescindere dai motivi per i quali il consenso \u0026#232; prestato, dalle forme in cui \u0026#232; espresso, dalla qualit\u0026#224; dell\u0026#8217;autore del fatto e dai modi in cui la morte \u0026#232; provocata \u0026#8211; comporterebbe il venir meno di ogni tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni svolte, deve quindi concludersi per la natura costituzionalmente necessaria della normativa oggetto del quesito, che, per tale motivo, \u0026#232; sottratta all\u0026#8217;abrogazione referendaria, con conseguente inammissibilit\u0026#224; del quesito stesso.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l\u0026#8217;abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell\u0026#8217;art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), dichiarata legittima dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 15 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 2 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220302111251.pdf","oggetto":"Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata \u0026#171;Abrogazione parziale dell\u0027art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)\u0026#187;.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44531","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Facoltà dell\u0027intervento ammessa dalla Corte costituzionale - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento - Necessità che il procedimento rispetti una scansione temporale definita, nell\u0027avvio e nella conclusione. (Classif. 116004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNella camera di consiglio di ammissibilità del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo, è consentita non solo l\u0027illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi gli scritti presentati da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull\u0027ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte costituzionale, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 13/2012 - mass. 36043\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl procedimento per valutare l\u0027ammissibilità del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 31/2000 - mass. 25143\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44532","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/05/1970","numero":"352","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44532","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Oggetto della richiesta - Limiti - Possibili ragioni di inammissibilità, ricavabili sia dall\u0027art. 75, secondo comma, Cost. che dai requisiti richiesti per la formulazione del quesito - Irrilevanza dei propositi dei promotori. (Classif. 116006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudizio di ammissibilità della richiesta di \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003eabrogativo si propone di verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall\u0027art. 75, secondo comma, Cost., attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall\u0027interpretazione logico-sistematica della Costituzione, quali omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell\u0027operazione referendaria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 17/2016 - mass. 38712; S. 174/2011 - mass. 35667; S. 137/1993 - mass. 19268\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa richiesta referendaria è atto privo di motivazione e, pertanto, l\u0027obiettivo dei sottoscrittori del \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003eva desunto non dalle dichiarazioni eventualmente rese dai promotori (dichiarazioni, oltretutto, aventi spesso un contenuto diverso in sede di campagna per la raccolta delle sottoscrizioni, rispetto a quello delle difese scritte od orali espresse in sede di giudizio di ammissibilità), ma esclusivamente dalla finalità \"incorporata nel quesito\", cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all\u0027incidenza del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e sul quadro normativo di riferimento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 28/2017 - mass. 39531; S. 24/2011 - mass. 35369\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono irrilevanti in sede di giudizio di ammissibilità del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e i propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata; né ad una richiesta referendaria abrogativa, quale è quella prevista dall\u0027art. 75 Cost., è possibile di per sé attribuire un significato ricostruttivo di una nuova e diversa disciplina. Ciò che conta è la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti, per esaminare, tra l\u0027altro, se essa abbia per avventura un contenuto non consentito perché in contrasto con la Costituzione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 17/1997 - mass. 23174\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44533","numero_massima_precedente":"44531","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"75","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44533","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - In genere - Diversità rispetto ai giudizi di legittimità costituzionale. (Classif. 116001).","testo":"Il giudizio di ammissibilità della richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati alla Corte costituzionale, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge. Non sono pertanto in discussione, in questa sede, profili di illegittimità costituzionale, sia della legge oggetto di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, sia della normativa risultante dall\u0027eventuale abrogazione referendaria. Quel che può rilevare è soltanto una valutazione liminare ed inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se il venir meno di una determinata disciplina non comporti \u003cem\u003eex se\u003c/em\u003e un pregiudizio totale all\u0027applicazione di un precetto costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 27/2017 - mass. 39526; S. 26/2011 - mass. 35376; S. 24/2011 - mass. 35368; S. 16/2008 - mass. 32091; S. 15/2008 - mass. 32084; S. 47/2005 - mass. 29132; S. 46/20029 - mass. 1285; S. 45/2005 - mass. 29123; S. 16/1978 - mass. 14196; S. 251/1975 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e8130\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44534","numero_massima_precedente":"44532","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44534","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - Diritto alla vita - Posizione privilegiata nell\u0027ordinamento - Matrice di ogni altro diritto a tutela della persona, anziché di interessi collettivi - Prevalenza sulla libertà di autodeterminazione - Conseguente esclusione, al suo interno, del diritto a ottenere un aiuto a morire - Necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell\u0027omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.). (Classif. 081006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall\u0027art. 2 Cost., nonché, in modo esplicito, dall\u0027art. 2 CEDU, è il primo dei diritti inviolabili dell\u0027uomo, cioè di quei diritti che occupano nell\u0027ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono all\u0027essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Esso concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto della persona, e da esso discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello - diametralmente opposto - di riconoscere all\u0027individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 242/2019 - mass. 40813; S. 35/1997 - mass. 23114; S. 238/1996; S. 223/1996 - mass. 22959\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl cardinale rilievo del valore della vita, se non può tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, in nome di una concezione astratta dell\u0027autonomia individuale, ignori le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 207/2018 - mass. 41525\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 579 cod. pen., che configura il delitto di omicidio del consenziente, erige una \"cintura di protezione\" indiretta rispetto all\u0027attuazione di decisioni in danno autore dell\u0027atto abdicativo, inibendo, comunque sia, ai terzi di cooperarvi, sotto minaccia di sanzione penale, seppure configurato come fattispecie autonoma di reato, punita con pena più mite di quella prevista in via generale per il delitto di omicidio, in ragione del ritenuto minor disvalore del fatto.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSe è ben vero che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice di cui all\u0027art. 579 cod. pen., intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile anche in funzione dell\u0027interesse che lo Stato riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini, non è però affatto arduo cogliere, oggi, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di tutela della norma alla luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi. (\u003cem\u003eO. 207/2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44535","numero_massima_precedente":"44533","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44535","titoletto":"Referendum - In genere - Oggetto - Leggi costituzionalmente necessarie (nel caso di specie: a tutela del diritto alla vita) - Esclusione - Inammissibilità della richiesta di abrogazione parziale della fattispecie di omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe leggi costituzionalmente necessarie sono quelle dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, che, una volta venute ad esistenza, possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento. All\u0027interno di questa categoria di norme legislative che non possono essere oggetto di richieste referendarie, debbono essere enucleate due distinte ipotesi: innanzitutto le leggi ordinarie che contengono l\u0027unica necessaria disciplina attuativa conforme alla norma costituzionale, di modo che la loro abrogazione si tradurrebbe in lesione di quest\u0027ultima; in secondo luogo, le leggi ordinarie, la cui eliminazione ad opera del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e priverebbe totalmente di efficacia un principio o un organo costituzionale la cui esistenza è invece voluta e garantita dalla Costituzione, o la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione. La natura di legge costituzionalmente necessaria può anche essere determinata dal fatto che una certa disciplina coinvolga una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa, e per l\u0027altro, che il vincolo costituzionale può anche riferirsi solo a parti della normativa oggetto del quesito referendario o anche al fatto che una disciplina legislativa comunque sussista. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 45/2005 - mass. 29123; S. 49/2000 - mass. 25158; S. 27/1987 - mass. 4039; S. 26/1981 - mass. 14932; S. 25/1981 - mass. 9398; S. 16/1978 - mass. 14196\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027esistenza di valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, va tutelata escludendo i relativi \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, al di là della lettera dell\u0027art. 75, secondo comma, Cost. Una delle categorie allora individuate consiste nei \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 16/1978 - mass. 14196\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare per l\u0027abrogazione, nell\u0027art. 579 cod. pen., nel comma primo, delle parole: «la reclusione da sei a quindici anni.»; dell\u0027intero comma secondo; nel comma terzo, delle parole «Si applicano». Il quesito referendario è costruito con la c.d. tecnica del ritaglio, in modo da provocare la saldatura dei brani linguistici che permangono. In tal modo, eliminando la fattispecie meno severamente punita di omicidio consentito e limitando l\u0027applicabilità delle disposizioni sull\u0027omicidio comune alle sole ipotesi di invalidità del consenso indicate dalla disposizione, il testo risultante escluderebbe implicitamente, ma univocamente, \u003cem\u003ea contrario sensu\u003c/em\u003e, la rilevanza penale dell\u0027omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi: sicché la norma verrebbe a sancire, all\u0027inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo, \"liberalizzando\" il fatto a prescindere dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa - affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo -, sino al mero \u003cem\u003etaedium vitae\u003c/em\u003e, ovvero pure a scelte che implichino, comunque sia, l\u0027accettazione della propria morte per mano altrui, compreso il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione. Egualmente irrilevanti risulterebbero la qualità del soggetto attivo, le ragioni da cui questo è mosso, le forme di manifestazione del consenso e i mezzi usati per provocare la morte. Né la normativa di risulta potrebbe essere reinterpretata alla luce delle forme previste per il consenso informato - legge n. 219 del 2017 - e in presenza delle condizioni indicate dalla sentenza costituzionale n. 242 del 2019, che subordinano l\u0027esclusione della punibilità per il finitimo reato di aiuto al suicidio, perché nulla autorizzerebbe a ritenere che l\u0027esenzione da responsabilità resti subordinata al rispetto della \"procedura medicalizzata\" prefigurata dalla legge indicata. Discipline come quella dell\u0027art. 579 cod. pen., poste a tutela della vita, se possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, non possono invece essere puramente e semplicemente abrogate, facendo così venir meno le istanze di protezione di quest\u0027ultima a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 242/2019 - mass. 40813; S. 35/1997 - mass. 23114; O. 207/2018 - mass. 41523\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44534","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"75","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41719","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 50/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1173","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40980","autore":"Adami P.","titolo":"Referendum e ruolo della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.questionegiustizia.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40980_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50_2022+altre_Adami.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41123","autore":"Alberti A.","titolo":"L\u0027omicidio del consenziente come norma a contenuto costituzionalmente vincolato o a contenuto necessario/obbligatorio? Brevi note alla sent. n. 50 del 2022","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"14","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41123_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022_Alberti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42782","autore":"Albore M., Bolino G., D\u0027Antonio G., Fineschi V., Frati P., Sorace L.","titolo":"Nutrire contro la volontà il detenuto al carcere duro: la bioetica si interroga (ancora) tra libertà di autodeterminazione e tutela della salute","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Responsabilità civile e previdenza","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"643","note_abstract":"","collocazione":"A.50","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41857","autore":"Arconzo G.","titolo":"Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e  Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.gruppodipisa.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41857_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"242-2019+altre_Arconzo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41292","autore":"Bascherini G.","titolo":"Prime note in tema di referendum abrogativo a partire dalla più recente tornata referendaria","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.costituzionalismo.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41292_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+altre_Bascherini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41317","autore":"Benato M., d\u0027Avack L., Lenzi D.","titolo":"A proposito della sentenza n. 50 del 2022","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41317_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+altre_Benato-d\u0027Avack-Lenzi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41121","autore":"Bertolini F.","titolo":"Il principio personalista nelle situazioni di fine vita","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"14","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41121_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+242-2019_Bertolini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44569","autore":"Bianchi L.","titolo":"Sulla competenza legislativa regionale in materia di fine vita","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44568_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"242-2017_ Bianchi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44873","autore":"Borsellino P.","titolo":"Il concetto di dignità umana nella riflessione bioetica e biogiuridica italiana. Le buone ragioni di una definizione condivisa","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni di diritto e politica ecclesiastica","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2 - speciale","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45234","autore":"Borsellino P.","titolo":"Il concetto di dignità umana nella riflessione bioetica e biogiuridica italiana. Le buone ragioni di una definizione condivisa","descrizione":"","titolo_rivista":"Rassegna dell\u0027Avvocatura dello Stato","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"Speciale","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"35","note_abstract":"","collocazione":"A -72","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41314","autore":"Borsellino P., D\u0027Amico M., Orsi L., Palazzani L.","titolo":"A proposito della sentenza n. 50 del 2022","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41314_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+altre_Borsellino-D\u0027Amico-Orsi-Palazzani-Violini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41315","autore":"Borsellino P., D\u0027Amico M., Orsi L., Palazzani L.","titolo":"A proposito della sentenza n. 50 del 2022","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41315_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+altre_Borsellino-D\u0027Amico-Orsi-Palazzani-Violini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41318","autore":"Botto M., Lalli C., Piccinni M., Ruggeri A., Zagrebelsky V., Zamperetti N.","titolo":"A proposito della sentenza n. 50 del 2022","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41318_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+altre_Benato-d\u0027Avack-Lenzi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44507","autore":"Brancati B.","titolo":"Preservare il referendum abrogativo, rimeditando alcuni limiti alla sua ammissibilità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.gruppodipisa.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44506_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"49-50_2022_Brancati.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41038","autore":"Busatta L.","titolo":"\"Se questo è un uomo\" e il cantiere senza sosta del biodiritto","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41038_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+altre_Busatta.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41088","autore":"Camaiani A.","titolo":"\"Il fine non giustifica i mezzi\": la Corte costituzionale frena gli entusiasmi referendari sul fine vita, ma salva l\u0027ordinamento da un grave vuoto sanzionatorio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41088_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022_Camaiani.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41085","autore":"Caramaschi O.","titolo":"Diritto alla vita e diritto all\u0027autodeterminazione: un diverso bilanciamento è possibile?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41085_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022_Caramaschi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44083","autore":"Caruso C.","titolo":"La ragione referendaria e i suoi giudici","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44082_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"16_1978+1_Caruso.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45785","autore":"Cembrani F. – De Leo D.","titolo":"La Corte costituzionale e la modernizzazione della capacità di prendere una decisione di cura: mito o realtà?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.cortisupremeesalute.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"163","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45784_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"242_19-50_22 Cembrani-De-Leo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"42428","autore":"Cirillo F.","titolo":"La rotta è già tracciata. Offerta normativa e proposte di legge sul fine vita","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"21","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42428_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"242_2019+1_Cirillo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45231","autore":"Colaianni N.","titolo":"Questione dignità","descrizione":"","titolo_rivista":"Quaderni di diritto e politica ecclesiastica","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"Speciale","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"11","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44868","autore":"Colaianni N.","titolo":"Questione dignità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni di diritto e politica ecclesiastica","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2 - speciale","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44999","autore":"D\u0027Andrea R.","titolo":"La vita come \"controlimite\" all\u0027autodeterminazione responsabile: denegata giustizia?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it - Diritto Penale Contemporaneo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"109","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44998_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"135_2024+altre_D\u0027Andrea.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44709","autore":"de Gioia V.","titolo":"Suicidio assistito: la Corte Costituzionale ribadisce gli attuali requisiti e ne precisa il significato","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"826","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42249","autore":"Donnarumma M.R.","titolo":"L\u0027inammissibilità del referendum sull\u0027abrogazione parziale dell\u0027articolo 579 del codice penale e l\u0027istituto del referendum abrogativo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42249_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50_2022+2_Donnarumma.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43998","autore":"Durante V.","titolo":"Quando continuare a vivere diventa intollerabile","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1363","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41591","autore":"Faillaci G.","titolo":"Omicidio del consenziente: il quesito referendario non assicura la tutela minima del diritto di vita","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42541","autore":"Ferracuti N.","titolo":"Ai confini della libertà di autodeterminazione: esiste un diritto a morire con dignità?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42540_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+altre_FERRACUTI.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45237","autore":"Freni F.","titolo":"Recenti esiti giurisprudenziali sul suicidio assistito: la dignità dell’uomo svuotata della naturale identità relazionale umana","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni di diritto e politica ecclesiastica","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"739","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44397","autore":"Gallarati F.","titolo":"Gli obblighi costituzionali di protezione: studio comparato sul lato “dimenticato” dei diritti fondamentali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44396_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50_2022+1_Gallarati.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42247","autore":"Gallo F.","titolo":"Malati terminali e suicidio medicalmente assistito: una decisione giudiziaria che impedisce di \"aprire le porte del cielo\"","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42247_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"242_2019+1_Gallo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40867","autore":"Garzone F.P., Iacobelli I.","titolo":"Eutanasia legale. Riflessioni giuridiche sulla tutela penale del diritto alla vita ed il quesito referendario parzialmente abrogativo dell\u0027art. 579 cod. pen.","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"927","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40515","autore":"Ladu M.","titolo":"\u0027Duobus litigantibus, tertius... perit\u0027! Il \"referendum eutanasia legale\" e la disponibilità della vita umana nel quadro costituzionale: la preminenza e decisività del principio personalista","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1-bis","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40515_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50_2022_Ladu.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45856","autore":"Leuzzi A.","titolo":"Le frontiere del fine vita","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto di Famiglia e delle Persone","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"Studi","pagina_rivista":"238","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41319","autore":"Liberali B., Pugiotto A., Adamo U.","titolo":"A proposito della sentenza n. 50 del 2022","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41319_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+altre_Liberali- Pugiotto-Adamo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42007","autore":"Luccioli G.","titolo":"Le ragioni di un\u0027inammissibilità. Il grande equivoco dell\u0027eutanasia","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42007_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"Luccioli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"42046","autore":"Magro B.","titolo":"A proposito di tutela delle \"altre\" situazioni di vulnerabilità da tutelare: un raffronto tra Corti costituzionali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42046_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"Magro.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"41906","autore":"Massaro A.","titolo":"La natura \"costituzionalmente necessaria\" dell\u0027art. 579 c.p.: la Consulta dichiara inammissibile il referendum in materia di \"eutanasia legale\"","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42598","autore":"Morrone A.","titolo":"“ Il troppo e ‘ l vano” nella giurisprudenza. Sulla ragionevolezza del referendum abrogativo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"401","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45340","autore":"Olivito E.","titolo":"Omogeneità e manipolatività dei quesiti referendari nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Parabola discendente o corto circuito?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto e società","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"521","note_abstract":"","collocazione":"A.266","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43632","autore":"Piergentili F.","titolo":"Costituzione e suicidio assistito. A proposito della verifica del rispetto del presupposto del \"trattamento di sostegno vitale\" indicato nella sent. n. 242 del 2019 della Consulta","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43563","autore":"Piergentili F., Ruggeri A., Vari F.","titolo":"Verso una \"liberalizzazione\" del suicidio assistito? (Note critiche ad una questione di costituzionalità sollevata dal Gip di Firenze)","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"21","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43562_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"242_2019+1_Piergentili_Ruggeri e Vari.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43593","autore":"Pini O.","titolo":"Welfare regionale e nuove frontiere di tutela dei diritti: la proposta di legge regionale in tema di suicidio medi- calmente assistito","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2-3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41126","autore":"Pugiotto A.","titolo":"Eutanasia referendaria. Dall\u0027ammissibilità del quesito all\u0027incostituzionalità dei suoi effetti: metodo e merito nella sent. n. 50/2022","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.rivista.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41126_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50_2022 e altre_Pugiotto.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42322","autore":"Pulitanò D.","titolo":"Morte assistita. Forza dei fatti e problemi della politica","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it - Diritto Penale Contemporaneo","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42322_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50_2022+altre_Pulitanò.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43812","autore":"Pulitanò D.","titolo":"Sciopero della fame e rifiuto di trattamenti salvavita, tra bioetica e diritto","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1117","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45636","autore":"Razzano G.","titolo":"La legge della regione Toscana sul suicidio assistito: regionalismo differenziato «in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale», concernente i principi supremi, i diritti inviolabili e la materia penale?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45635_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"242-2019+altre_Razzano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"40556","autore":"Razzano G.","titolo":"La proposta di legge sulle \"Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita\": una valutazione nella prospettiva costituzionale anche alla luce della sent. n. 50/2022","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40556_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+altra_Razzano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40786","autore":"Ruggeri A.","titolo":"Autodeterminazione \u0027versus\u0027 vita, a proposito della disciplina penale dell\u0027omicidio del consenziente e della sua giusta sottrazione ad abrogazione popolare parziale (traendo spunto da Corte cost. n. 50 del 2022)","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40786_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50_2022_Ruggeri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41059","autore":"Santulli F.A.","titolo":"\"Quando il mio ultimo giorno verrà\": brevi riflessioni a margine di Corte cost. n. 50/2022 in materia di omicidio del consenziente","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41059_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+ltre_Santulli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44840","autore":"st","titolo":"Il formante giurisprudenziale nella costruzione di un ipotetico formante legislativo in tema di fine vita","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44839_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"135-2024+altre_STEGHER.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40513","autore":"Taverriti S.B.","titolo":"Ragioni e spazi del \u0027favor\u0027 per la democrazia diretta in materia penale. Note a margine del referendum sull\u0027art. 579 c.p.","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1-bis","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40513_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50_2022+2_Taverriti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42147","autore":"Tripodina C.","titolo":"Sostiene ora la Corte che la libertà di autodeterminazione a morire \u0027non può mai prevalere incondizionatamente\" sulla salute","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40787","autore":"Trozzi S.","titolo":"Aspetti de iure condito e prospettive \u0027de iure condendo\u0027 in materia di fine vita. La Consulta si pronuncia per l\u0027inammissibilità del referendum sull\u0027art. 579 c.p.","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40787_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50_2022_Trozzi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45642","autore":"Vari F.","titolo":"Ancora in tema di assistenza al suicidio ed eutanasia","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45641_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"242-2019+altre_Vari.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"40504","autore":"Vasino G.","titolo":"La \"tutela minima\" in materia di \"fin vita\" ancora una volta di fronte alla Corte costituzionale: un potenziale contrasto tra \"vie di normazione\"?","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1-bis","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40504_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50_2022+2_Vasino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41018","autore":"Vescio di Martirano V.V.G.","titolo":"L\u0027alleanza esistenziale e l\u0027autodeterminazione quali controlimiti al valore della vita","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41018_2022_50.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+altre_Vescio di Martirano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44963","autore":"Zanon N.","titolo":"Violenza ai danni delle persone private della libertà: i lavori preparatori dell\u0027articolo 13, comma 4, della Costituzione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"901","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]