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D.S., con ordinanza del 30 marzo 2022, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 febbraio 2023 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 30 marzo 2022, iscritta al n. 81 del registro ordinanze del 2022, il Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 669-quater del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di essere investito del ricorso per provvedimento d\u0026#8217;urgenza ante causam ai sensi dell\u0026#8217;art. 700 cod. proc. civ., promosso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa, a cautela della fruttuosit\u0026#224; della preannunciata azione di merito volta ad ottenere l\u0026#8217;accertamento della violazione, da parte di L. D.S. \u0026#8211; dipendente dell\u0026#8217;istituto di credito con mansioni di gestore private banking, dimessosi con procedura telematica il 5 gennaio 2022, con decorrenza dal 7 gennaio 2022 \u0026#8211; del patto di non concorrenza stipulato il 26 giugno 2019, previo accertamento della validit\u0026#224; e dell\u0026#8217;efficacia dello stesso, l\u0026#8217;inibitoria dei comportamenti con esso contrastanti e la condanna del resistente al pagamento della penale pattuita, oltre interessi e rivalutazione, e al risarcimento del maggior danno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo precisa di avere, in accoglimento della istanza, con decreto del 19 gennaio 2022, ordinato al lavoratore di astenersi immediatamente dalla violazione del patto di non concorrenza, vigente alla data delle sue dimissioni, in pregiudizio della societ\u0026#224; ricorrente, fissando l\u0026#8217;udienza per la conferma, la modifica o la revoca del decreto reso ai sensi dell\u0026#8217;art. 669-sexies, secondo comma, cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEspone, ancora, il rimettente che, nel costituirsi nel giudizio cautelare, la parte resistente ha eccepito l\u0026#8217;incompetenza del Tribunale di Siena in favore del Tribunale ordinario di Lucca, chiedendo revocarsi il provvedimento d\u0026#8217;urgenza emesso inaudita altera parte. A tal fine ha dedotto di aver promosso, con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., depositato innanzi al Tribunale di Lucca il 7 gennaio 2022 \u0026#8211; data di decorrenza delle rassegnate dimissioni \u0026#8211; e notificato alla Banca Monte dei Paschi di Siena spa il 17 gennaio 2022, alle ore 14,45, un giudizio di cognizione ordinaria, avente ad oggetto l\u0026#8217;accertamento che egli non stesse svolgendo alcuna attivit\u0026#224; in contrasto con il patto di non concorrenza stipulato con la datrice di lavoro il 26 giugno 2019 e che, pertanto, non fosse tenuto al versamento dell\u0026#8217;importo ivi previsto a titolo di penale; l\u0026#8217;accertamento della nullit\u0026#224;, dell\u0026#8217;annullabilit\u0026#224; o comunque dell\u0026#8217;inefficacia del patto di non concorrenza; in via subordinata, la riduzione della clausola penale e della durata del medesimo patto di non concorrenza nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;estensione territoriale della relativa efficacia alla sola provincia di Lucca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Tanto premesso, il Tribunale di Siena dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 669-quater cod. proc. civ., del quale ritiene di essere chiamato a fare applicazione in ragione dell\u0026#8217;eccezione di incompetenza formulata dalla parte resistente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Il rimettente muove dal presupposto secondo il quale tale disposizione \u0026#8211; cos\u0026#236; come interpretata dalla giurisprudenza di merito assurta, per la sua uniformit\u0026#224;, a diritto vivente \u0026#8211;, nel caso in cui penda un giudizio di cognizione in rapporto di continenza con l\u0026#8217;azione di merito preannunciata nel ricorso cautelare ante causam, impone al giudice della cautela di dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice della causa continente e, quindi, di revocare il provvedimento cautelare inaudita altera parte eventualmente concesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Argomenta, a tal fine, il giudice a quo che la \u0026#171;specularit\u0026#224; contrapposta, alternativa, degli oggetti in comparazione\u0026#187; \u0026#8211; da una parte, l\u0026#8217;azione di cognizione ordinaria preannunciata dalla societ\u0026#224; ricorrente con la domanda cautelare, avente ad oggetto l\u0026#8217;accertamento della violazione, da parte del proprio dipendente, del patto di non concorrenza, e, dall\u0026#8217;altra, l\u0026#8217;azione di cognizione ordinaria esercitata dal lavoratore, avente ad oggetto l\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;illiceit\u0026#224; dello stesso patto di non concorrenza e della sua mancata violazione \u0026#8211; ha indotto la giurisprudenza di merito a ritenere l\u0026#8217;incompetenza del giudice successivamente adito in via cautelare in favore di quello preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria \u0026#171;generalmente attingendo all\u0026#8217;istituto della continenza, talora alla litispendenza, come alla connessione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA giudizio del rimettente, dalle numerose decisioni di merito che aderiscono a tale ricostruzione si ricaverebbe, infatti, un orientamento \u0026#171;ormai stabilizzato\u0026#187;, e, quindi, un diritto vivente, rispetto al quale un percorso interpretativo difforme si rivelerebbe \u0026#171;[i]mprevedibile, inatteso e privo di segnali anticipatori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; ben vero, precisa il giudice a quo, che la Corte di cassazione ha chiarito che alcune pronunce rese dalla giurisprudenza di merito non sono idonee a integrare un diritto vivente, essendo a tal fine necessari stabili approdi interpretativi del giudice di legittimit\u0026#224;. Tuttavia, non \u0026#232; agevole reperire un orientamento di legittimit\u0026#224; in materia cautelare, avendo la stessa Corte di cassazione affermato che il provvedimento d\u0026#8217;urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. non \u0026#232; autonomamente impugnabile, neppure con ricorso straordinario ai sensi dell\u0026#8217;art. 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, quindi, il rimettente che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, sussiste continenza quando le due cause pendenti contemporaneamente tra gli stessi soggetti davanti a giudici diversi abbiano ad oggetto domande interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, nonch\u0026#233;, e pi\u0026#249; in generale, quando questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto, alla stregua di un nesso di pregiudizialit\u0026#224; logico-giuridica, per la definizione del giudizio successivo, come nell\u0026#8217;ipotesi in cui le contrapposte domande abbiano ad oggetto il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o pi\u0026#249; questioni comuni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio espresso dai giudici di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; prosegue l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; sarebbe \u0026#171;assolutamente sintonico\u0026#187; con la richiamata giurisprudenza di merito, secondo la quale, nella fattispecie in questione, la preventiva instaurazione di un giudizio a cognizione piena, in rapporto di continenza con la causa di merito prefigurata nel ricorso d\u0026#8217;urgenza ante causam successivamente promosso, comporta l\u0026#8217;attrazione della decisione sulla domanda cautelare alla competenza del giudice della causa di merito preventivamente adito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Sulla base dell\u0026#8217;esposta premessa interpretativa, il giudice a quo deduce che la norma in scrutinio, comportando l\u0026#8217;immediato venir meno dell\u0026#8217;efficacia del provvedimento cautelare adottato in assenza di contraddittorio, determinerebbe una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto al processo penale, nel quale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 del codice di procedura penale, la misura cautelare emessa dal giudice incompetente perde efficacia solo se, decorsi venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente d\u0026#224; atto che il meccanismo previsto per il processo penale non pu\u0026#242; essere esteso al processo civile, ma ritiene che la sottolineata differenza renda evidente una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. e, al contempo, la violazione del diritto di azione, avuto riguardo alla coessenzialit\u0026#224; della tutela cautelare \u0026#8211; e, in particolare, della tutela d\u0026#8217;urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. \u0026#8211; alla garanzia espressa dall\u0026#8217;art. 24 Cost. Infatti, mancando nel processo civile un meccanismo di conservazione dell\u0026#8217;efficacia del provvedimento cautelare analogo a quello previsto per il processo penale, si determinerebbe, nella situazione indicata, un vuoto di tutela cautelare \u0026#171;anzitutto\u0026#187; nel caso in cui la parte che invochi una misura cautelare sul presupposto della minaccia imminente di un pregiudizio irreparabile non sia a conoscenza della prevenzione del giudizio di merito e \u0026#171;si affermi pertanto in buona fede titolare di un diritto cautelando\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna discontinuit\u0026#224; della tutela, prosegue il rimettente, si evidenzierebbe poi anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui il ricorrente in cautela, pur essendo a conoscenza della pendenza del giudizio di merito, intenda avvalersi di un foro alternativo, poich\u0026#233; \u0026#171;anche in questa ipotesi, non appare irragionevole ritenere che, alcuna azione di condanna a tutela del proprio credito sia stata esercitata nel giudizio preventivamente instaurato altrove, che in alcun modo possa porsi in relazione di necessaria strumentalit\u0026#224; con la cautela azionata\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, il vuoto di tutela cautelare deriverebbe dalla necessit\u0026#224; di dichiarare, in ragione dell\u0026#8217;eccepita incompetenza, l\u0026#8217;invalidit\u0026#224; e l\u0026#8217;inefficacia del provvedimento cautelare concesso inaudita altera parte a norma dell\u0026#8217;art. 669-sexies, secondo comma, cod. proc. civ., nonostante continui a sussistere il rischio che, per opera del lavoratore dimessosi, ingenti masse patrimoniali possano transitare, in un breve lasso di tempo, dalla banca ricorrente alla concorrenza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224;, e comunque di non fondatezza, delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La difesa statale ha, anzitutto, eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il primo profilo, l\u0026#8217;interveniente rileva che il Tribunale rimettente, per un verso, ha dedotto che il denunziato vuoto di tutela deriverebbe dalla circostanza che la ricorrente nel giudizio a quo, all\u0026#8217;atto della notifica del ricorso cautelare (il 17 gennaio 2022, ore 15,33), non poteva avere conoscenza della pendenza del giudizio di merito radicato dinanzi al Tribunale di Lucca, posto che il ricorso e il decreto di fissazione di udienza le erano stati notificati solo pochi minuti prima (il 17 gennaio 2022, ore 14,45). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, rimarca la difesa dello Stato, lo stesso rimettente ravvisa un vuoto di tutela anche nel caso in cui il soggetto che invoca la misura cautelare, pur essendo a conoscenza della pendenza del giudizio di merito continente, intenda, cionondimeno, avvalersi di un foro territoriale alternativo, nella specie ai sensi dell\u0026#8217;art. 413 cod. proc. civ. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale non potrebbe essere indifferentemente basata su entrambe le indicate prospettazioni del fatto processuale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl dubbio nell\u0026#8217;inquadramento della situazione processuale \u0026#8211; prosegue l\u0026#8217;interveniente \u0026#8211; inficia altres\u0026#236; la motivazione sulle ragioni della dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., essendosi il giudice a quo limitato a evocare tali parametri costituzionali senza, tuttavia, chiarire in che modo l\u0026#8217;incompetenza del giudice adito per secondo comporterebbe, nei casi alternativamente descritti, un vuoto di tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; La difesa dello Stato reputa le questioni sollevate comunque inammissibili per insufficiente interpretazione della disposizione oggetto di censura. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente, pur ritenendo corretto l\u0026#8217;assunto per il quale ricorre una relazione di continenza tra l\u0026#8217;azione di nullit\u0026#224; o di accertamento negativo del patto di non concorrenza previamente proposta dinanzi al Tribunale di Lucca dal resistente nel giudizio a quo e la domanda di adempimento del medesimo patto preannunciata dalla parte datoriale con la domanda cautelare avanzata davanti al Tribunale di Siena, reputa, per contro, inesatta l\u0026#8217;affermazione secondo la quale, nel caso in cui la domanda \u0026#8220;contenuta\u0026#8221; non venga proposta come domanda di merito, ma di essa si chieda l\u0026#8217;anticipazione cautelare, debba necessariamente trovare applicazione l\u0026#8217;art. 669-quater cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, nel prevedere che, nel caso in cui la causa di merito, la cui fruttuosit\u0026#224; debba essere assicurata da un provvedimento cautelare, penda davanti ad un determinato giudice, l\u0026#8217;istanza cautelare va rivolta a quest\u0026#8217;ultimo, si riferirebbe alla medesima domanda di merito, cio\u0026#232; ad una domanda caratterizzata da identici soggetti, petitum e causa petendi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ratio della previsione in scrutinio coinciderebbe con la finalit\u0026#224; di unificare la cognizione cautelare e di merito dinanzi allo stesso giudice del processo di cognizione, onde evitare la scissione delle due tutele, attesa l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; del procedimento cautelare a pervenire ad un provvedimento definitivo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer contro, secondo la difesa statale, se la causa di merito gi\u0026#224; pendente \u0026#232; caratterizzata da un petitum e da una causa petendi diversi da quelli della domanda preannunciata nel procedimento cautelare autonomo successivamente promosso, l\u0026#8217;art. 669-quater cod. proc. civ. \u0026#171;non \u0026#232; necessariamente applicabile\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, il giudice adito con la domanda cautelare, in caso di pendenza di un giudizio di merito avvinto da un rapporto di continenza alla causa ivi prefigurata, dovrebbe pronunciarsi sulla cautela e, in caso di accoglimento, fissare il termine ex art. 669-octies, primo comma, cod. proc. civ., per l\u0026#8217;introduzione del giudizio di merito, spettando, poi, al giudice di questo processo valutare se sussista la continenza ed eventualmente provvedere ai sensi dell\u0026#8217;art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., fissando il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice preventivamente adito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In subordine, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato assume la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Non risulterebbe, anzitutto, precisata la ragione per la quale la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., non essendo chiaro se la fattispecie assunta a tertium comparationis sia quella delineata dall\u0026#8217;art. 27 cod. proc. pen. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene, comunque, l\u0026#8217;interveniente che la disciplina delle misure cautelari penali non possa essere posta a confronto con quella del processo cautelare civile, essendo diverse le rispettive finalit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Secondo la difesa statale, la questione non sarebbe fondata neanche in riferimento all\u0026#8217;art. 24 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio secondo il quale la tutela cautelare costituisce un contenuto essenziale del diritto alla tutela giurisdizionale sarebbe violato soltanto nel caso in cui l\u0026#8217;azione cautelare venisse del tutto esclusa dai mezzi di difesa di un determinato diritto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale evenienza \u0026#8211; argomenta l\u0026#8217;interveniente \u0026#8211; \u0026#232;, invece, da escludersi nel caso in scrutinio, in quanto l\u0026#8217;art. 669-septies cod. proc. civ., non esaminato dal rimettente, dispone chiaramente che l\u0026#8217;ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; In merito alla censura che lamenta che la disposizione in scrutinio impedirebbe alla parte interessata di avvalersi di uno dei fori alternativi accordati dall\u0026#8217;art. 413 cod. proc. civ., il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che, in caso di competenze concorrenti, il sistema del processo civile non offre alla parte una garanzia assoluta della possibilit\u0026#224; di rivolgersi facoltativamente ad uno dei giudici indicati come competenti, posto che, a norma degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ., la continenza e la connessione tra cause determinano sempre una modificazione delle regole sulla competenza, attribuendola ad un solo giudice in base al criterio della prevenzione (art. 39, secondo e terzo comma, cod. proc. civ.) o dell\u0026#8217;accessoriet\u0026#224; (art. 40, primo comma, cod. proc. civ.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale, alla base di tali previsioni risiederebbero le esigenze di semplificazione, di concentrazione e di ragionevole durata del processo garantite dall\u0026#8217;art. 111, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.4.\u0026#8211; Non avrebbe fondamento neppure il rilievo secondo il quale, nella fattispecie in scrutinio, la tutela cautelare sarebbe limitata in ragione della mancata conoscenza, da parte del soggetto che invoca il provvedimento cautelare, della prevenzione del giudizio di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, al riguardo, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che, a mente dell\u0026#8217;art. 39, terzo comma, cod. proc. civ., la prevenzione pu\u0026#242; essere determinata dal semplice deposito dell\u0026#8217;atto introduttivo del giudizio, ove questo debba essere instaurato con ricorso, n\u0026#233; tale meccanismo pu\u0026#242; recare vulnus al principio di uguaglianza, posto che rientra nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore differenziare le forme processuali, proprio al fine di salvaguardare l\u0026#8217;uguaglianza sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, l\u0026#8217;interveniente sottolinea che, comunque, nel caso di specie il ricorso cautelare, che il rimettente assume pregiudicato, risulta essere stato depositato dieci giorni dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di merito.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 669-quater cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo l\u0026#8217;interpretazione offertane da un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, ove penda un giudizio di cognizione in rapporto di continenza con la causa di merito prefigurata in un successivo ricorso cautelare ante causam, impone al giudice della cautela di dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice della causa continente preventivamente adito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, la disposizione censurata, cos\u0026#236; interpretata, contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto, comportando, quale conseguenza della declinatoria di competenza del giudice della cautela in favore di quello del processo continente, l\u0026#8217;inefficacia del provvedimento cautelare concesso inaudita altera parte, determinerebbe una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a quanto si verifica nel processo penale, nel quale, a norma dell\u0026#8217;art. 27 cod. proc. pen., la misura cautelare emessa dal giudice incompetente perde efficacia solo se, decorsi venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provveda ai sensi degli artt. 292, 317 e 321 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 24 Cost., in quanto, nella situazione indicata, la norma in scrutinio determinerebbe un vuoto di tutela anzitutto nel caso in cui la parte che invoca la cautela, non essendo a conoscenza della pendenza della causa di merito continente, abbia introdotto in buona fede il procedimento cautelare ante causam dinanzi ad un diverso giudice astrattamente competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn vuoto di tutela cautelare si verificherebbe, altres\u0026#236;, nell\u0026#8217;ipotesi in cui, pur essendo a conoscenza di tale pendenza, la stessa parte intenda avvalersi di un foro territoriale alternativo, giacch\u0026#233; nel giudizio preventivamente instaurato non \u0026#232; stata avanzata alcuna domanda rispetto alla quale l\u0026#8217;esperita azione cautelare si ponga in relazione di strumentalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Va preliminarmente dato conto delle diverse eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio con il patrocinio dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La difesa statale ha, anzitutto, eccepito il difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni proposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna prima ragione di inammissibilit\u0026#224; discenderebbe dalla formulazione in termini di irrisolta alternativit\u0026#224; della censura che denunzia il vuoto di tutela cautelare, per essere la stessa basata, al contempo, sia sulla impossibilit\u0026#224;, per il ricorrente in via cautelare in buona fede, di conoscere materialmente la pendenza del giudizio di merito continente, sia sull\u0026#8217;impedimento, per lo stesso richiedente la cautela, ad avvalersi di un altro foro concorrente ai sensi dell\u0026#8217;art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. in ragione della preventiva instaurazione della causa di merito continente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente lamenta, altres\u0026#236;, la carenza della motivazione sulle ragioni della dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., per essersi il giudice a quo limitato a evocare tali parametri costituzionali senza, tuttavia, chiarire in che modo l\u0026#8217;incompetenza del giudice adito per secondo comporterebbe, nei casi alternativamente descritti, un vuoto di tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa dello Stato reputa, poi, le questioni inammissibili per \u0026#171;insufficiente interpretazione delle norme denunciate\u0026#187;, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; \u0026#8211; oltre che per la carenza di motivazione \u0026#8211; della premessa interpretativa secondo la quale, in caso di continenza tra la causa di merito previamente introdotta e il procedimento cautelare successivamente promosso davanti ad un diverso ufficio giudiziario, la domanda cautelare non potrebbe essere esaminata dal giudice adito, il quale dovrebbe dichiararsi incompetente in favore del giudice della causa continente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione da ultimo illustrata ha carattere logicamente preliminare rispetto alle altre e pertanto deve essere esaminata prioritariamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa \u0026#232; fondata, sia pure alla stregua di un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello svolto dalla difesa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; I dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale sollevati dal rimettente traggono origine dall\u0026#8217;interpretazione \u0026#8211; accolta da un cospicuo numero di pronunce di merito, per lo pi\u0026#249; adottate da giudici del lavoro e in fattispecie analoghe a quella oggetto del processo principale \u0026#8211; secondo la quale, ai fini dell\u0026#8217;individuazione della competenza cautelare pendente iudicio, per \u0026#171;causa pendente per il merito\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 669-quater, primo comma, cod. proc. civ. deve intendersi anche il giudizio di cognizione avvinto da una relazione di continenza a quello prefigurato nella domanda cautelare ante causam.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale esegesi poggia sull\u0026#8217;orientamento di legittimit\u0026#224; secondo il quale la disciplina della continenza dettata dall\u0026#8217;art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. non trova applicazione solo nell\u0026#8217;ipotesi in cui due cause, pendenti contemporaneamente tra gli stessi soggetti davanti a giudici diversi, condividono la medesima causa petendi, ma differiscono nel petitum sotto il profilo quantitativo, in quanto l\u0026#8217;una \u0026#232; contenuta nell\u0026#8217;altra. Essa si applica altres\u0026#236; quando le domande, pur vertendo su un unico rapporto sostanziale, siano interdipendenti o contrapposte, nonch\u0026#233;, pi\u0026#249; in generale, \u0026#171;quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialit\u0026#224; logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell\u0026#8217;ipotesi in cui le contrapposte domande abbiano ad oggetto il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o pi\u0026#249; questioni comuni\u0026#187; (ex aliis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5340).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla scorta di tale ricostruzione, la richiamata giurisprudenza di merito evidenzia che, nelle fattispecie come quella sottoposta all\u0026#8217;odierno rimettente, si pone la necessit\u0026#224; di addivenire ad un accertamento coerente e unitario sulla validit\u0026#224; del patto di non concorrenza ex art. 2125 del codice civile, il quale, da un lato, \u0026#232; oggetto di un processo di accertamento negativo a cognizione piena introdotto dal dipendente cessato dal rapporto di lavoro, e, dall\u0026#8217;altro, \u0026#232; dedotto a fondamento della contrapposta e speculare domanda prospettata dal datore di lavoro con il ricorso cautelare. Sicch\u0026#233;, se \u0026#232; vero che la domanda cautelare ha un contenuto essenzialmente inibitorio, e quindi differente dalla dichiarazione di nullit\u0026#224; del patto di non concorrenza richiesta nel giudizio di cognizione, tuttavia all\u0026#8217;accertamento incidentale della validit\u0026#224; di tale convenzione \u0026#232; chiamato il giudice della cautela, in sede di valutazione della sussistenza del fumus boni iuris, cos\u0026#236; come il giudice della causa di merito ai fini della decisione a cognizione piena. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, secondo l\u0026#8217;interpretazione di merito evocata dal rimettente, la diversit\u0026#224; del petitum e della causa petendi non osta alla configurabilit\u0026#224; di una relazione di continenza tra i due procedimenti, n\u0026#233; vale ad escludere che tra gli stessi intercorra il tipico rapporto di strumentalit\u0026#224; funzionale che lega il processo cautelare a quello di cognizione (Tribunale di Roma, sezione lavoro, ordinanza 21 dicembre 2020; in senso conforme, ex aliis, Tribunale di Milano, sezione lavoro, ordinanza 20 gennaio 2022; Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, ordinanza 29 aprile 2021; Tribunale di Parma, sezione lavoro, ordinanza 20 aprile 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il giudice a quo, da un lato, considera il ricordato orientamento di merito espressione di un \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;, tanto da sostenere che un diverso percorso interpretativo si rivelerebbe \u0026#171;[i]mprevedibile, inatteso e privo di segnali anticipatori\u0026#187;; dall\u0026#8217;altro, sospetta che l\u0026#8217;esegesi che ne costituisce il fondamento, per gli esiti applicativi cui conduce, esibisca i profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale prospettati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; \u0026#200;, tuttavia, da rilevarsi che sull\u0026#8217;interpretazione oggetto dei dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale manca, in realt\u0026#224;, un \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;, posto che, a fronte dell\u0026#8217;indirizzo di cui d\u0026#224; conto il rimettente, si registrano pronunce di segno contrario non solo nell\u0026#8217;ambito della stessa giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ordinanza 6 ottobre 2015, resa in procedimento per sequestro conservativo; Tribunale di Pescara, 21 ottobre 2006, resa in procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. in materia di segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d\u0026#8217;Italia), ma anche in seno a quella di legittimit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di cassazione si \u0026#232;, infatti, espressa sullo specifico tema in esame, sia pure in un limitato numero di risalenti decisioni relative a fattispecie soggette alla disciplina anteriore alla introduzione del rito cautelare uniforme, al quale si riferisce la disposizione censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlcune pronunce hanno affermato che la causa pendente per il merito, rilevante ai fini della determinazione della competenza cautelare nel corso del giudizio, coincide con quella, vertente tra le stesse parti, nella quale si faccia valere il medesimo diritto che si afferma minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile ai fini della tutela in via cautelare e non quando investa un diritto diverso, ancorch\u0026#233; connesso o contrapposto a quello dedotto nel procedimento d\u0026#8217;urgenza; che, quindi, la causa pendente deve identificarsi per personae, petitum e causa petendi con quella che dovrebbe essere instaurata dopo il provvedimento cautelare (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 8 ottobre 1987, n. 7508 e 2 luglio 1981, n. 4284).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altre occasioni, la stessa Corte di legittimit\u0026#224; si \u0026#232; orientata in senso diverso, assumendo che, in tema di provvedimenti d\u0026#8217;urgenza, la causa per il merito \u0026#232; quella tra le stesse parti, nella quale si faccia valere il medesimo diritto che si afferma minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ancorch\u0026#233; si tratti di fatti cronologicamente successivi e diversi da quello precedente gi\u0026#224; denunciato, e per il quale pende causa di merito, ed \u0026#171;[\u0026#232;] quindi logico e legittimo ritenere [\u0026#8230;] la sussistenza di un univoco disegno illegittimo esplicatosi, cronologicamente, in una serie di episodi non autonomamente valutabili ma nella loro globalit\u0026#224;\u0026#187;, (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 23 dicembre 1993, n. 12765; in senso analogo Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 23 ottobre 1993, n. 10554).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Alla luce di quanto premesso, deve escludersi che l\u0026#8217;interpretazione sulla quale si incentrano le censure del rimettente possa essere assunta a diritto vivente valutabile ai fini del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, posto che, come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di precisare, \u0026#171;alcune pronunzie adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;\u0026#187; (ex aliis, sentenze n. 78 del 2012 e n. 217 del 2010), essendo, per contro, necessario un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (ex aliis, sentenze n. 243 e n. 20 del 2022 e n. 1 del 2021), o comunque espresso a Sezioni unite (sentenze n. 13 del 2022 e n. 33 del 2021). Un siffatto orientamento non pu\u0026#242; ritenersi formato nella materia in scrutinio, avuto riguardo alla non univocit\u0026#224; e al carattere risalente dei ricordati precedenti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, risulta difficilmente ipotizzabile che sulla quaestio iuris qui in esame si delinei un indirizzo interpretativo dell\u0026#8217;organo della nomofilachia connotato dai caratteri della costanza e della ripetizione, posto che, secondo l\u0026#8217;impostazione da tempo accolta dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, l\u0026#8217;ordinanza di incompetenza cautelare ai sensi dell\u0026#8217;art. 669-septies, primo comma, cod. proc. civ. non \u0026#232; impugnabile mediante regolamento preventivo di giurisdizione (ex aliis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanze 24 maggio 2022, n. 16764 e 28 febbraio 2019, n. 6039), n\u0026#233; mediante regolamento di competenza (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanze 29 luglio 2013, n. 18189 e 9 luglio 2009, n. 16091; sezione sesta civile, ordinanza 20 gennaio 2017, n. 1613). Pi\u0026#249; in generale, avverso i provvedimenti cautelari ante causam, ivi compresi quelli aventi natura anticipatoria, non \u0026#232; proponibile il ricorso straordinario ai sensi dell\u0026#8217;art. 111, settimo comma, Cost., trattandosi di pronunce prive del carattere della stabilit\u0026#224; e inidonee al passaggio in giudicato (ex aliis, ancora Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza n. 6039 del 2019). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa peculiarit\u0026#224; effettuale della tutela cautelare non consente nemmeno di trarre utili indicazioni ricostruttive dalle enunciazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; in merito alla pronuncia di litispendenza o di continenza emessa nella fase sommaria del procedimento ex art. 1, commi 47 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), dal momento che, come chiarito dalla stessa Corte di cassazione, l\u0026#8217;ordinanza che conclude la fase sommaria di tale giudizio \u0026#232;, a differenza del provvedimento d\u0026#8217;urgenza ante causam, idonea al passaggio in giudicato in caso di omessa opposizione (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 31 luglio 2014, n. 17443). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il rimettente, quindi, erroneamente ha ritenuto che sulla interpretazione contestata si sia formato un diritto vivente e, promuovendo l\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale, ha inteso conseguire dalla Corte un avallo ad una delle possibili opzioni ricostruttive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSiffatto uso improprio dello strumento dello scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale rende inammissibili le questioni sollevate (ex plurimis, sentenze n. 132 del 2019 e n. 21 del 2013; ordinanze n. 97 del 2017, n. 87 e n. 33 del 2016), con assorbimento di ogni altro profilo di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 669-quater del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo civile - Competenza e giurisdizione - Procedimenti cautelari - Competenza in corso di causa - Proposizione della domanda cautelare al giudice della causa pendente per il merito - Denunciato effetto, nella sussistenza e per effetto di litispendenza, continenza o connessione, della revoca del provvedimento cautelare, conseguente a incompetenza del giudice, ancorch\u0026#233; successivamente adito, che abbia pronunciato decreto cautelare ex art. 669-sexies, comma secondo, parte prima, codice di procedura civile in forza di propria competenza territoriale sull\u0027oggetto della domanda cui la cautela \u0026#232; strumentale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45420","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secondo il diritto vivente - Requisiti per la sua formazione - Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità o espresso a Sezioni unite - Inidoneità delle pronunce adottate in sede di merito - Conseguente inammissibilità delle questioni promosse sulla base di un orientamento giurisprudenziale di merito, per impropria richiesta di avallo interpretativo (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma processuale civile in materia di competenza in corso di causa riferita a procedimenti cautelari). (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer la formazione di un diritto vivente è necessario un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità o, comunque, espresso a Sezioni unite, mentre non sono invece idonee le pronunce adottate in sede di merito. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 243/2022 - mass. 45155; S. 20/2022 - mass. 44656; S. 13/2022 - mass. 44481; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 1/2021 - mass. 43155; S. 78/2012 - mass. 36198; S. 217/2010 - mass. 34752\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNell\u0027ipotesi in cui il rimettente, ritenendo erroneamente che sulla interpretazione contestata si sia formato un diritto vivente, promuova l\u0027incidente di legittimità costituzionale, ciò costituisce un uso improprio dello strumento - in quanto volto ad ottenere un avallo interpretativo - che rende inammissibili le questioni sollevate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 132/2019 - mass. 42128; S. 21/2013 - mass. 36912; O. 97/2017 - mass. 39648; O. 87/2016 - mass. 38834; O. 33/2016 - mass. 38733\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di formazione di un diritto vivente e conseguente impropria richiesta di avallo interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell\u0027art. 669-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, ove penda un giudizio di cognizione in rapporto di continenza con la causa di merito prefigurata in un successivo ricorso cautelare \u003cem\u003eante causam\u003c/em\u003e, impone al giudice della cautela di dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice della causa continente preventivamente adito. Il rimettente ha inteso conseguire dalla Corte costituzionale un avallo ad una delle possibili opzioni ricostruttive, perché l\u0027interpretazione sulla quale si incentrano le censure non può essere assunta a diritto vivente, in ragione della non univocità e del carattere risalente dei precedenti richiamati; né d\u0027altra parte risulta facilmente ipotizzabile che sulla \u003cem\u003equaestio iuris\u003c/em\u003e si delinei un indirizzo interpretativo dell\u0027organo della nomofilachia connotato dai caratteri della costanza e della ripetizione).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"669","specificazione_articolo":"quater","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44524","autore":"Chiariello C.","titolo":"Ancora in tema di diritto vivente: una rinnovata complicità istituzionale tra Corte costituzionale e Corte di cassazione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44528","autore":"Ferracuti J.","titolo":"La Corte costituzionale e il “diritto vivente”. Dove stiamo andando?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44530","autore":"Malfatti E.","titolo":"Sulla “tenuta” della dottrina del diritto vivente nelle “stagioni” del giudizio di costituzionalità delle leggi","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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