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            ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Filippo            PATRONI GRIFFI, Marco              D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell\u0026#8217;ordinamento militare), promosso dal Consiglio di Stato, sezione seconda, nel procedimento vertente tra il Consiglio dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi del Lazio e altri e il Ministero della difesa e altri, con ordinanza del 10 febbraio 2022, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione del Consiglio dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi del Lazio e altri, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 aprile 2023 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Luca Lentini per il Consiglio dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi del Lazio e altri e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 10 febbraio 2022 (r.o. n. 24 del 2022), il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 98 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell\u0026#8217;ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all\u0026#8217;art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilit\u0026#224; inerenti l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; libero professionali, nonch\u0026#233; le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente riferisce di essere investito dell\u0026#8217;appello proposto dal Consiglio dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi del Lazio e da alcuni psicologi appartenenti al personale militare avverso la sentenza 21 ottobre 2016, n. 10492, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha rigettato i ricorsi presentati per l\u0026#8217;annullamento degli atti di diniego dell\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio della libera professione e della circolare del 31 luglio 2008, che, al punto numero 7, lettera f), paragrafo 4, consente l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo solamente previa annotazione dello stato giuridico professionale di dipendente pubblico e del divieto di esercitare la libera professione, adottati dal Ministero della difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il Consiglio di Stato osserva che, nel giudizio a quo, si controverte in ordine alla legittimit\u0026#224; di una serie di provvedimenti che hanno negato ai ricorrenti, tutti psicologi militari, l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio della libera professione, in attuazione dell\u0026#8217;art. 894 del d.lgs. n. 66 del 2010 e dell\u0026#8217;art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ritenendo non applicabile ad essi la deroga prevista dall\u0026#8217;art. 210 cod. ordinamento militare per i medici militari, che era in vigore al momento dell\u0026#8217;adozione di alcuni degli atti gravati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente premette una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, rilevando come, prima dell\u0026#8217;entrata in vigore del codice dell\u0026#8217;ordinamento militare, pur in assenza di una norma derogatoria dell\u0026#8217;art. 53 t.u. pubblico impiego, la possibilit\u0026#224;, per i medici militari, di esercitare attivit\u0026#224; libero professionale veniva desunta, in via interpretativa, sia dal regio decreto 17 novembre 1932, n. 2544 (Regolamento sul servizio sanitario-territoriale militare) \u0026#8211; che, all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 25, vietava solamente di \u0026#171;eseguire visite e redigere certificati [\u0026#8230;], quando le visite non siano state ordinate od autorizzate dai superiori diretti\u0026#187; \u0026#8211; sia dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell\u0026#8217;esercizio delle professioni stesse) \u0026#8211; che, all\u0026#8217;art. 10, prevedeva che i sanitari impiegati in una pubblica amministrazione, \u0026#171;ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato lo esercizio della libera professione, possono essere iscritti all\u0026#8217;albo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella stessa direzione si poneva la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), che ha demandato alle regioni, nella predisposizione di piani sanitari regionali, di concordare, con gli organi della sanit\u0026#224; militare territoriale competenti, \u0026#171;l\u0026#8217;uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamit\u0026#224;, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari\u0026#187; (art. 11, comma quarto, lettera a).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo contesto normativo \u0026#8211; ricorda il giudice rimettente \u0026#8211; il codice dell\u0026#8217;ordinamento militare, da un lato, ha abrogato il regolamento sul servizio sanitario-territoriale militare del 1932 (art. 2269, comma 1, numero 70), dall\u0026#8217;altro, ha specificamente previsto, all\u0026#8217;art. 894, comma 1, l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; della professione di militare \u0026#171;con l\u0026#8217;esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali\u0026#187;. Tra queste si pone l\u0026#8217;art. 210, comma 1, del medesimo codice, ai sensi del quale, in espressa deroga del citato art. 894, comma 1, \u0026#171;ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilit\u0026#224; inerenti l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; libero professionali, nonch\u0026#233; le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermit\u0026#224; e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Sempre in ordine alla ricostruzione del quadro normativo, il Consiglio di Stato ricorda poi come, con la legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), \u0026#232; stata introdotta la \u0026#171;professione di psicologo\u0026#187;, che presuppone l\u0026#8217;iscrizione ad un albo ed \u0026#232; diretta alla cura della salute e del benessere della persona. Con particolare riferimento all\u0026#8217;attivit\u0026#224; psicoterapeutica, inoltre, l\u0026#8217;art. 3 della legge n. 56 del 1989 ne consente l\u0026#8217;esercizio sia agli psicologi sia ai medici, previa iscrizione nel medesimo albo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTenendo conto dell\u0026#8217;importanza della professione di psicologo nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di cura della salute delle persone, al fine della prevenzione e della eliminazione dei disagi e dei disturbi di tipo psichico, il legislatore, con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonch\u0026#233; disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), l\u0026#8217;ha espressamente ricompresa \u0026#171;tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561\u0026#187; (art. 01 della legge n. 56 del 1989).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, nel Servizio sanitario nazionale (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: SSN) i medici e gli psicologi sono inquadrati entrambi nel ruolo della dirigenza sanitaria e possono esercitare \u0026#171;attivit\u0026#224; libero professionale individuale, al di fuori dell\u0026#8217;impegno di servizio\u0026#187; (artt. 15 e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante \u0026#171;Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421\u0026#187;). L\u0026#8217;art. 3 del d.P.C.m. 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), poi, nel delimitare le categorie professionali a cui si applicano le disposizioni dell\u0026#8217;\u0026#171;atto di indirizzo e coordinamento, relative all\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero-professionale intramuraria ed alle modalit\u0026#224; per garantire la progressiva riduzione delle liste l\u0026#8217;attesa per le attivit\u0026#224; istituzionali\u0026#187;, le individua nel \u0026#171;personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e [nelle] altre professionalit\u0026#224; della dirigenza del ruolo sanitario\u0026#187;, tra cui figurano gli psicologi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera b-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, inoltre, prevede \u0026#171;modelli organizzativi multi professionali\u0026#187;, nei quali \u0026#232; ammessa la presenza, accanto al medico di medicina generale, \u0026#171;di personale infermieristico e dello psicologo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; di recente, \u0026#171;[a]l fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell\u0026#8217;eccezionale situazione causata dall\u0026#8217;epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonch\u0026#233; di garantire le attivit\u0026#224; previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA)\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha consentito alle aziende sanitarie e agli altri enti del Servizio sanitario nazionale di \u0026#171;organizzare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; degli psicologi in un\u0026#8217;unica funzione aziendale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce del ricostruito quadro normativo, ad avviso del giudice rimettente, lo psicologo condividerebbe con il medico la finalit\u0026#224; di cura della persona: si tratterebbe di due categorie professionali che erogano prestazioni complementari, integrando l\u0026#8217;offerta sanitaria fornita alla collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con specifico riferimento al settore delle Forze armate, il Consiglio di Stato osserva come la diversit\u0026#224; dei ruoli (normale per il medico e speciale per lo psicologo), nonch\u0026#233; della progressione di carriera afferiscano al rapporto di lavoro con l\u0026#8217;amministrazione militare, ma non influiscano in alcun modo sul tema dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero professionale. Ugualmente irrilevante sarebbe la non equiparabilit\u0026#224; giuridico-economica delle due categorie professionali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche per gli psicologi, come per i medici appartenenti alle Forze armate, l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero professionale soddisferebbe una pluralit\u0026#224; di interessi: quello della comunit\u0026#224; civile, che pu\u0026#242; avvalersi di specifiche professionalit\u0026#224; maturate in ambito militare, quello dell\u0026#8217;amministrazione militare, che pu\u0026#242; giovarsi di personale di variegata esperienza, quello dell\u0026#8217;ordinamento generale, che attuerebbe modelli integrati di assistenza tra strutture sanitarie civili e militari, quello \u0026#171;del professionista che pu\u0026#242; affiancare [\u0026#8230;] l\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero professionale a quella del pubblico impiego, arricchendo il proprio bagaglio di esperienza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u0026#171;diversit\u0026#224; tipologica tra la prestazione medico chirurgica e quella di psicologia clinica\u0026#187; non \u0026#232;, peraltro, ostativa all\u0026#8217;esercizio della libera attivit\u0026#224; extramoenia nell\u0026#8217;ambito del SSN e, quindi, non ha ragion d\u0026#8217;essere nel settore delle Forze armate, in quanto gli interessi che essa \u0026#171;\u0026#232; idonea a soddisfare [\u0026#8230;] (sia della comunit\u0026#224; civile che dell\u0026#8217;amministrazione di appartenenza)\u0026#187; sono gli stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; La norma censurata, laddove \u0026#171;non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all\u0026#8217;art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilit\u0026#224; inerenti l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; libero professionali, nonch\u0026#233; le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale\u0026#187;, sarebbe quindi in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., determinando un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra le due categorie professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parit\u0026#224; di prestazioni erogate (dirette alla tutela della salute della persona) e di esigenze da soddisfare (il reciproco arricchimento dell\u0026#8217;amministrazione di appartenenza e della comunit\u0026#224; civile), non sarebbe, infatti, giustificata la mancata estensione della deroga al principio di esclusivit\u0026#224; della professione di militare, prevista per i medici, agli psicologi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Le questioni sollevate non sarebbero manifestamente infondate anche in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost., perch\u0026#233; il divieto di esercitare attivit\u0026#224; libero professionale comporterebbe una \u0026#171;lesione del diritto al lavoro e all\u0026#8217;elevazione e alla formazione professionale\u0026#187;, privando gli psicologi sia di occasioni lavorative, sia di un importante strumento di aggiornamento professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., in quanto l\u0026#8217;art. 210 cod. ordinamento militare, impendendo ai militari psicologi l\u0026#8217;esercizio della libera professione, creerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;ingiustificata frattura tra la sanit\u0026#224; civile e la sanit\u0026#224; militare\u0026#187;, impedendo, in quest\u0026#8217;ultima, l\u0026#8217;integrazione tra due categorie professionali destinate entrambe alla tutela della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 32 Cost., in quanto il censurato art. 210 sottrarrebbe al cittadino le prestazioni sanitarie \u0026#171;fornite da un professionista dotato di un quid pluris di esperienza maturato nel settore militare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; A conferma dei sollevati dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, il Consiglio di Stato evidenzia che il 7 dicembre 2018 \u0026#232; stata presentata alla Camera una proposta di legge (AC n. 1426), volta ad estendere agli psicologi militari la deroga al regime di incompatibilit\u0026#224; con la libera professione sancito dall\u0026#8217;art. 894 cod. ordinamento militare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio, con atto depositato il 12 aprile 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa statale, le questioni sarebbero inammissibili sia per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, sia per contraddittoriet\u0026#224; della motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Nel merito, non sarebbe comunque ravvisabile un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, in quanto dal combinato disposto dell\u0026#8217;art. 53 t.u. pubblico impiego e dell\u0026#8217;art. 894 cod. ordinamento militare deriva una \u0026#171;generale preclusione all\u0026#8217;esercizio di altre attivit\u0026#224; da parte del personale militare, al di fuori di quelle espressamente autorizzate dall\u0026#8217;Amministrazione secondo le apposite norme speciali\u0026#187;. Una tale norma non sussiste per gli psicologi militari che, per ruolo, attribuzione e progressione di carriera, differiscono dai medici e non sono a questi assimilabili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 210 cod. ordinamento militare, inoltre, non si fonderebbe su un ingiustificato privilegio in favore dei medici militari, ma sarebbe espressione di una valutazione discrezionale del legislatore volta a migliorare l\u0026#8217;efficienza del Servizio sanitario militare (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: SSM) e, quindi, il buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione, conformemente all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro gli psicologi, in ambito militare, esercitano funzioni di assistenza clinica e terapeutica in casi molto limitati, essendo deputati per lo pi\u0026#249; al reclutamento e alla formazione del personale, ovvero all\u0026#8217;attivit\u0026#224; investigativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; Con memoria depositata il 7 aprile 2022, si sono costituiti il Consiglio dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi del Lazio e L.A., G.F., E.F., I. L.C., F.M. e G.P., ricorrenti nel giudizio principale, chiedendo che le questioni siano accolte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa mancata previsione della deroga al divieto di esercitare la libera professione anche in favore degli psicologi appartenenti al personale militare si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 98 Cost., in quanto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 208 cod. ordinamento militare, questi appartengono, come i medici, gli odontoiatri, i veterinari e i farmacisti, all\u0026#8217;unitario \u0026#171;personale del Servizio Sanitario Militare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, anche il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell\u0026#8217;area sanit\u0026#224; del 19 dicembre 2019 si applica sia ai dirigenti medici che ai dirigenti psicologi, essendo anch\u0026#8217;essi ricompresi nel ruolo sanitario del SSN.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; In data 14 marzo 2023, le parti private, costituite nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, hanno depositato una memoria, contestando le deduzioni dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato e insistendo per l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; e la fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi \u0026#232;, in particolare, sottolineato come le figure professionali militari abilitate a svolgere la libera professione, come i medici chirurghi, i medici veterinari e gli odontoiatri, sono inserite talora nel ruolo normale, talora nel ruolo speciale dei corpi sanitari di appartenenza. Non sarebbe l\u0026#8217;appartenenza all\u0026#8217;uno o all\u0026#8217;altro ruolo, quindi, a costituire una ragione giustificativa della diversa disciplina dettata in tema di legittimazione all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero professionale da parte dei sanitari militari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa statale, le parti private evidenziano che le attivit\u0026#224; svolte dagli psicologi militari rientrerebbero tra quelle specificamente elencate dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 56 del 1989.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 10 febbraio 2022 (r.o. n. 24 del 2022), il Consiglio di Stato, sezione seconda, dubita, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 98 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 210, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all\u0026#8217;art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilit\u0026#224; inerenti l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; libero professionali, nonch\u0026#233; le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe, innanzitutto, l\u0026#8217;art. 3 Cost., determinando un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra il medico e lo psicologo militari, nonostante anche quest\u0026#8217;ultimo eserciti una professione sanitaria volta alla cura della salute delle persone e, nel Servizio sanitario nazionale (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: SSN), sia inquadrato, insieme ai medici, nel ruolo unico della dirigenza sanitaria e possa esercitare \u0026#171;attivit\u0026#224; libero professionale individuale, al di fuori dell\u0026#8217;impegno di servizio\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata estensione della deroga al principio di esclusivit\u0026#224; della professione militare agli psicologi non sarebbe giustificata, anche perch\u0026#233; gli interessi che l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero professionale \u0026#232; destinata a soddisfare sarebbero gli stessi (il reciproco vantaggio dell\u0026#8217;amministrazione di appartenenza e della comunit\u0026#224; civile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sarebbero altres\u0026#236; lesi gli artt. 4 e 35 Cost., in quanto la norma censurata comporterebbe una violazione \u0026#171;del diritto al lavoro e all\u0026#8217;elevazione e alla formazione professionale\u0026#187;, privando gli psicologi militari sia di occasioni lavorative, sia di un importante strumento di aggiornamento professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 210, comma 1, cod. ordinamento militare, inoltre, si porrebbe in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., in quanto creerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;ingiustificata frattura tra la sanit\u0026#224; civile e la sanit\u0026#224; militare\u0026#187;, impedendo, in quest\u0026#8217;ultima, l\u0026#8217;integrazione tra due categorie professionali destinate entrambe alla tutela della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe violato, infine, l\u0026#8217;art. 32 Cost., in quanto la norma censurata sottrarrebbe al cittadino le prestazioni sanitarie \u0026#171;fornite da un professionista dotato di un quid pluris di esperienza maturato nel settore militare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, intervenuto in giudizio, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per incompleta ricostruzione del quadro normativo e per mancato tentativo di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali eccezioni, per\u0026#242;, sono solamente enunciate e, traducendosi in mere formule di stile, vanno disattese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni sollevate sono rilevanti nel giudizio a quo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn esso si controverte della legittimit\u0026#224; di provvedimenti con cui il Ministero della difesa ha rigettato istanze di autorizzazione all\u0026#8217;esercizio della libera professione presentate dai ricorrenti, psicologi militari. Poich\u0026#233;, se non tutti, alcuni degli atti impugnati nel giudizio a quo, sia dai destinatari sia dal Consiglio dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi del Lazio, sono stati adottati nel vigore dell\u0026#8217;attuale art. 210, comma 1, cod. ordinamento militare, alla stregua di questa disposizione \u0026#8211; che ne costituisce l\u0026#8217;esclusivo fondamento \u0026#8211; il rimettente deve esaminare i motivi dei ricorsi di primo grado, riproposti in sede di appello. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Questa Corte ritiene opportuno ricostruire, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito del pubblico impiego, vige un generale principio di esclusivit\u0026#224; della prestazione di lavoro in favore delle amministrazioni, con divieto di assumere altri impieghi e di svolgere altre professioni. Questo principio \u0026#232; sancito dall\u0026#8217;art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), richiamato, prima, dall\u0026#8217;art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, oggi, dall\u0026#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione, al comma 1, fa salva \u0026#171;per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilit\u0026#224; dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall\u0026#8217;articolo 23-bis del presente decreto, nonch\u0026#233;, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall\u0026#8217;articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall\u0026#8217;articolo 1, commi 57 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamato art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, a sua volta, stabilisce che \u0026#171;[l]\u0026#8217;impiegato non pu\u0026#242; esercitare il commercio, l\u0026#8217;industria, n\u0026#233; alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societ\u0026#224; costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societ\u0026#224; o enti per le quali la nomina \u0026#232; riservata allo Stato e sia all\u0026#8217;uopo intervenuta l\u0026#8217;autorizzazione del ministro competente\u0026#187;; prevede, a tal fine, alcune limitate eccezioni (artt. 61 e 62) e le conseguenze delle relative violazioni (art. 63).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina delle incompatibilit\u0026#224;, applicabile a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non contrattualizzati, a norma del menzionato art. 53, commi 1 e 6, t.u. pubblico impiego, \u0026#232; estesa ai dipendenti degli enti locali, per la cui disciplina l\u0026#8217;art. 88 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali) rinvia al medesimo testo unico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso della giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;obbligo di esclusivit\u0026#224;, che caratterizza il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, \u0026#171;trova il suo fondamento costituzionale nell\u0026#8217;art. 98 Cost.\u0026#187;, che, \u0026#171;nel prevedere che \u0026#8220;i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione\u0026#8221;, rafforza il principio di imparzialit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico ai condizionamenti che potrebbero derivare dall\u0026#8217;esercizio di altre attivit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 241 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; e quella amministrativa ritengono che la disciplina delle incompatibilit\u0026#224; \u0026#171;concern[a] quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilit\u0026#224;\u0026#187; del lavoratore, \u0026#171;il quale \u0026#232; obbligato a riservare all\u0026#8217;ufficio di appartenenza tutte le sue energie lavorative, con espresso divieto, salve limitate tassative eccezioni, di svolgere attivit\u0026#224; imprenditoriale, professionale o di lavoro autonomo, nonch\u0026#233; di instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi o accettare cariche o incarichi in societ\u0026#224; o enti che abbiano fini di lucro\u0026#187; (Corte di cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza 29 novembre 2019, n. 31277; in senso analogo, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 27 maggio 2021, n. 4091).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Il comma 6 del citato art. 53 ribadisce, poi, che la disciplina da esso dettata in tema di incompatibilit\u0026#224; si applica a tutto il pubblico impiego, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno), dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali \u0026#232; consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attivit\u0026#224; libero professionali, tra cui figurano, appunto, i medici dipendenti del SSN.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, l\u0026#8217;art. 15-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede che i dirigenti sanitari possono optare per il rapporto di lavoro esclusivo, nel qual caso possono svolgere attivit\u0026#224; professionale ma solo intramuraria, ossia, come chiarisce il successivo art. 15-quinquies, al comma 2, lettere a) e c), \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d\u0026#8217;intesa con il collegio di direzione\u0026#187;, nonch\u0026#233; \u0026#171;in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell\u0026#8217;azienda con le predette aziende e strutture\u0026#187;. Essi non possono esercitare alcuna altra attivit\u0026#224; sanitaria, non gratuita, salvo che in nome e per conto dell\u0026#8217;azienda di appartenenza (art. 72, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante \u0026#171;Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo\u0026#187;) e godono di un trattamento economico aggiuntivo fissato dai contratti collettivi di lavoro (art. 15-quater, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo art. 15-sexies stabilisce, invece, che i dirigenti sanitari che optano per un rapporto di lavoro non esclusivo possono esercitare la libera professione (in tal caso definita \u0026#8220;extramuraria\u0026#8221;), ma devono, comunque, garantire la \u0026#171;totale disponibilit\u0026#224; nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;impegno di servizio\u0026#187;. Sono, poi, le aziende a stabilire \u0026#171;i volumi e le tipologie delle attivit\u0026#224; e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonch\u0026#233; le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, tra l\u0026#8217;altro, ha ritenuto non \u0026#171;irragionevole la previsione di limiti all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale\u0026#187; (sentenze n. 86 del 2008 e n. 181 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Le richiamate disposizioni si applicano a tutti i dirigenti sanitari, tra cui gli psicologi, e non solamente a quelli medici, perch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 ha collocato i sanitari dipendenti del SSN nel ruolo unico della dirigenza sanitaria, ancorch\u0026#233; distinti per profili professionali, e la professione di psicologo \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 01 della legge n. 56 del 1989, introdotto dalla legge n. 3 del 2018 \u0026#8211; \u0026#171;\u0026#232; ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso, si \u0026#232; pronunciata questa Corte con la sentenza n. 54 del 2015, che ha espressamente ricordato come \u0026#171;la disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero-professionale intramuraria ha sempre riguardato specificamente il personale medico, nonch\u0026#233;, ai sensi degli artt. 4, comma 11-bis, e 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, il personale della dirigenza del ruolo sanitario, costituito da farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi secondo quanto specificato dall\u0026#8217;art. 3 del d.P.C.m. 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Per quanto concerne pi\u0026#249; propriamente l\u0026#8217;ordinamento militare, il relativo codice stabilisce che il militare in servizio permanente \u0026#171;\u0026#232; fornito di rapporto di impiego che consiste nell\u0026#8217;esercizio della professione di militare\u0026#187; (art. 893, comma 1). Questa professione \u0026#8211; prevede poi l\u0026#8217;art. 894, comma 1 \u0026#8211; \u0026#232; \u0026#171;incompatibile con l\u0026#8217;esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali\u0026#187;. Ugualmente, \u0026#232; incompatibile con \u0026#171;l\u0026#8217;esercizio di un mestiere, di un\u0026#8217;industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in societ\u0026#224; costituite a fine di lucro\u0026#187; (art. 894, comma 2). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il personale militare \u0026#8211; che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 t.u. pubblico impiego, rientra nel personale in regime di diritto pubblico, ossia non privatizzato e contrattualizzato, ma disciplinato dal rispettivo ordinamento (appunto, il d.lgs. n. 66 del 2010, recante il codice dell\u0026#8217;ordinamento militare) \u0026#8211; vige, insomma, il medesimo principio generale di esclusivit\u0026#224; dell\u0026#8217;impiego previsto per i pubblici dipendenti in generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, a differenza di quanto previsto per gli altri pubblici dipendenti, per i militari \u0026#8211; ma altres\u0026#236; per le forze di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 23-bis, comma 9, t.u. pubblico impiego) \u0026#8211; l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;esercizio di una professione, del commercio, dell\u0026#8217;industria o con l\u0026#8217;assunzione di incarichi retribuiti alle dipendenze di privati non \u0026#232; superabile neanche tramite l\u0026#8217;istituto del collocamento in aspettativa di cui all\u0026#8217;art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l\u0026#8217;impiego, di incentivi all\u0026#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch\u0026#233; misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl personale militare, cos\u0026#236; come a quello delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, inoltre, non si applica neppure la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, che consente normalmente, ai pubblici impiegati, lo svolgimento di un\u0026#8217;ulteriore \u0026#171;attivit\u0026#224; lavorativa di lavoro autonomo o subordinato [che non] comporti un conflitto di interessi con la specifica attivit\u0026#224; di servizio svolta dal dipendente ovvero [\u0026#8230;] pregiudizio alla funzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione stessa\u0026#187; (art. 1, commi 57 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante \u0026#171;Misure di razionalizzazione della finanza pubblica\u0026#187;, richiamato dall\u0026#8217;art. 53 t.u. pubblico impiego). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 894, comma 1, cod. ordinamento militare fa salvi, per\u0026#242;, rispetto al generale principio di incompatibilit\u0026#224; della professione militare con l\u0026#8217;esercizio di ogni altra professione, \u0026#171;[i] casi previsti da disposizioni speciali\u0026#187;. Tra queste si colloca, appunto, l\u0026#8217;art. 210, comma 1, del codice medesimo, il quale stabilisce \u0026#8211; analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari del SSN \u0026#8211; che, \u0026#171;[i]n deroga all\u0026#8217;articolo 894, comma 1\u0026#187;, ai medici militari non si applicano \u0026#171;le norme relative alle incompatibilit\u0026#224; inerenti l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; libero professionali, nonch\u0026#233; le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermit\u0026#224; e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma\u0026#187;. Il comma 1.1. del citato art. 210 chiarisce che, comunque, \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attivit\u0026#224; peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui \u0026#232; coinvolta l\u0026#8217;Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l\u0026#8217;Amministrazione di appartenenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa dizione letterale dell\u0026#8217;art. 210 cod. ordinamento militare, che fa riferimento ai soli \u0026#171;medici militari\u0026#187;, e la sua collocazione sistematica, subito dopo la definizione, nell\u0026#8217;ambito del personale addetto alla sanit\u0026#224; militare, della specifica categoria costituita dagli ufficiali medici (art. 209), confermano che la deroga al principio di esclusivit\u0026#224; dell\u0026#8217;impiego militare non opera per tutto il personale del Servizio sanitario militare (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: SSM), ossia per tutti gli ufficiali e sottufficiali abilitati all\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie (art. 208, comma 1, lettera a), ma solamente per il personale medico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn forza di questo dato letterale, peraltro, il giudice rimettente esclude la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. L\u0026#8217;art. 208, infatti, nel definire il personale della sanit\u0026#224; militare, si riferisce a tutti gli esercenti la professione sanitaria, tra cui rientrano anche gli psicologi; mentre l\u0026#8217;art. 210, nel derogare al regime di esclusivit\u0026#224; della professione militare, si rivolge ai soli medici. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8211; Dalla ricostruzione del quadro normativo si desume agevolmente che la norma censurata, consentendo ai medici militari lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; libero professionale, costituisce una scelta del legislatore in deroga al generale principio di incompatibilit\u0026#224; della professione militare \u0026#171;con l\u0026#8217;esercizio di ogni altra professione\u0026#187;, sancito dall\u0026#8217;art. 894, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 in conformit\u0026#224; a quanto stabilito, per tutto il pubblico impiego, dal citato art. 53 t.u. pubblico impiego. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale principio, come si \u0026#232; detto, trova fondamento nell\u0026#8217;art. 98 Cost., che, nel prevedere che \u0026#171;[i] pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione\u0026#187;, rafforza il principio di buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa sancito dall\u0026#8217;art. 97 Cost., in quanto, da un lato, evita il concretizzarsi di conflitti di interesse, dall\u0026#8217;altro, consente al militare di riservare tutte le sue energie lavorative ad esclusivo vantaggio dell\u0026#8217;amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito del \u0026#171;rapporto di impiego che consiste nell\u0026#8217;esercizio della professione di militare\u0026#187; (art. 893, comma 1), la ratio dell\u0026#8217;esclusivit\u0026#224; deve rinvenirsi anche nella specialit\u0026#224; che connota detto status e, soprattutto, le funzioni e i compiti suoi propri, il cui assolvimento ben pu\u0026#242; giustificare l\u0026#8217;imposizione di limitazioni nell\u0026#8217;esercizio di diritti che spettano ad altre categorie di cittadini (sentenza n. 120 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncorch\u0026#233; questa Corte abbia, anche di recente, ricondotto l\u0026#8217;ordinamento militare \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari [e non]\u0026#187; (sentenza n. 244 del 2022; in tal senso anche sentenza n. 120 del 2018) ed abbia mitigato la \u0026#171;specificit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento militare rispetto a quello civile\u0026#187; (sentenza n. 170 del 2019), \u0026#232; indubbio che \u0026#171;lo status giuridico di militare comporta l\u0026#8217;adempimento di [specifici] doveri e obblighi e limita alcune prerogative che la Costituzione garantisce ad altri cittadini\u0026#187; (ancora, sentenza n. 170 del 2019). La specificit\u0026#224; dell\u0026#8217;impiego militare \u0026#8211; \u0026#171;caratterizzato da una forte compenetrazione fra i profili ordinamentali e la disciplina del rapporto di servizio\u0026#187; (sentenza n. 270 del 2022) \u0026#8211; giustifica, anzi, il regime delle incompatibilit\u0026#224; delineato dagli artt. 894 e seguenti del d.lgs. n. 66 del 2010 in senso pi\u0026#249; rigoroso rispetto a quello previsto per i pubblici dipendenti in generale. Tale regime risponde, infatti, all\u0026#8217;esigenza di assicurare all\u0026#8217;amministrazione militare, in ragione della peculiarit\u0026#224; delle funzioni istituzionali ad essa attribuite, la tendenziale esclusivit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa svolta dal militare in favore del corpo di appartenenza, al fine di garantirne il regolare e continuo svolgimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruito il contesto normativo in cui si colloca il censurato art. 210, comma 1, osserva questa Corte che tale disposizione contiene in s\u0026#233; due norme, l\u0026#8217;una esplicita, che consente l\u0026#8217;esercizio della libera professione ai medici militari, l\u0026#8217;altra implicita, che ne limita il campo applicativo escludendo la medesima facolt\u0026#224; agli psicologi militari. La prima delle due non potrebbe essere assunta, nel giudizio costituzionale imperniato sull\u0026#8217;art. 3 Cost., a tertium comparationis, stante il suo carattere derogatorio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;non \u0026#232; invocabile la violazione del principio di eguaglianza quando la disposizione di legge [di cui il giudice rimettente chiede l\u0026#8217;estensione] si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non estensibile ad altri casi, pena l\u0026#8217;aggravamento anzich\u0026#233; l\u0026#8217;eliminazione dei difetti di incoerenza\u0026#187; (ordinanza n. 231 del 2009; nello stesso senso, sentenze n. 206 del 2004 e n. 383 del 1992; ordinanze n. 344 del 2008 e n. 178 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, va parimenti considerato che, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale, in presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, che normalmente consiste nel ripristino della disciplina generale, ove ingiustificatamente derogata da quella particolare (sentenze n. 208 del 2019, n. 96 del 2008 e n. 298 del 1994; ordinanza n. 582 del 1988), pu\u0026#242;, in taluni casi, realizzarsi tramite l\u0026#8217;estensione di quest\u0026#8217;ultima ad altre fattispecie purch\u0026#233; ispirate alla medesima ratio derogandi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; chiarito da questa Corte, infatti, \u0026#171;[i]l legislatore [\u0026#8230;] una volta riconosciuta l\u0026#8217;esigenza di un\u0026#8217;eccezione rispetto a una normativa pi\u0026#249; generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ci\u0026#242; stesso peccare di irrazionalit\u0026#224;\u0026#187; (sentenze n. 237 del 2020 e n. 416 del 1996; in senso analogo, sentenza n. 193 del 1997). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; questo il caso dell\u0026#8217;art. 210, comma 1, cod. ordinamento militare, su cui si appuntano i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.8.\u0026#8211; Nella specie, infatti, la limitazione soggettiva della facolt\u0026#224; di esercitare la libera professione \u0026#8211; facolt\u0026#224; che si pone in deroga al principio generale dell\u0026#8217;esclusivit\u0026#224; della professione militare \u0026#8211; determina un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra le due situazioni poste a confronto, quella dei medici e quella degli psicologi militari, che, sotto il profilo in esame, sono tra loro omogenee e, in quanto tali, suscettibili di valutazione comparativa.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve ricordarsi, infatti, che, a partire dalla legge n. 3 del 2018, la professione di psicologo \u0026#232; stata espressamente ricompresa \u0026#171;tra le professioni sanitarie\u0026#187; di cui al d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 (art. 01 della legge n. 56 del 1989). Inoltre lo psicologo militare \u0026#8211; che \u0026#232; legittimato ad esercitare, una volta conseguita la richiesta abilitazione, le attivit\u0026#224; elencate dall\u0026#8217;art. 1 della medesima legge n. 56 del 1989 \u0026#8211; deve essere iscritto nell\u0026#8217;apposito albo professionale ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 2, del menzionato d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, il quale prescrive, per l\u0026#8217;esercizio di tutte le professioni sanitarie, la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;iscrizione al rispettivo albo. Ci\u0026#242; trova conferma nell\u0026#8217;art. 208, comma 2, cod. ordinamento militare con riferimento a tutto il personale, medico e non, del SSM, a cui \u0026#232; consentito l\u0026#8217;esercizio della relativa attivit\u0026#224; professionale purch\u0026#233; sia \u0026#171;in possesso dei titoli\u0026#187; che lo abiliti all\u0026#8217;esercizio della stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, l\u0026#8217;attribuzione ai soli medici della facolt\u0026#224; di svolgere la libera professione, in deroga al generale regime di incompatibilit\u0026#224; previsto per tutti i militari, deriva dalla distinzione che il codice dell\u0026#8217;ordinamento militare faceva, originariamente, tra personale sanitario medico e non medico nell\u0026#8217;ambito del SSM. Prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell\u0026#8217;ordinamento militare, a norma dell\u0026#8217;articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), infatti, il codice distingueva, nell\u0026#8217;ambito del personale addetto alla sanit\u0026#224; militare, tra il personale medico (art. 209) e quello sanitario non medico (art. 212). Questa distinzione, pur nel rispetto delle diverse professionalit\u0026#224;, \u0026#232; per\u0026#242; venuta meno, con l\u0026#8217;accorpamento di tutti gli \u0026#171;ufficiali e sottufficiali, abilitati all\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate\u0026#187; in un\u0026#8217;unica categoria di personale del SSM (art. 208, comma 1, lettera a). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; entrambi i professionisti \u0026#8211; medici e psicologi militari \u0026#8211; erogano prestazioni volte anche alla tutela dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; psichica e, oggi, rientrano nell\u0026#8217;unitaria categoria del personale militare abilitato all\u0026#8217;esercizio della professione sanitaria, essi vanno equiparati sotto il profilo che qui viene in rilievo, quello della facolt\u0026#224; di svolgere la libera professione. Ci\u0026#242; a prescindere dall\u0026#8217;eventuale diversit\u0026#224; di ruoli e di progressione di carriera, che pu\u0026#242; riscontrarsi nell\u0026#8217;ambito dei rispettivi corpi sanitari di appartenenza. Anche perch\u0026#233;, alla luce dell\u0026#8217;analisi sin qui svolta, non emergono ragioni che giustificano il riconoscimento della predetta facolt\u0026#224; esclusivamente ai medici militari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata estensione agli psicologi militari della disciplina derogatoria invocata dal rimettente, quindi, non risulta sorretta da alcun motivo giustificativo, proprio in considerazione della rilevata identit\u0026#224; sia della categoria professionale cui appartengono gli uni e gli altri, quella dei sanitari militari addetti al SSM, sia dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; da essi svolta, diretta pur sempre alla cura della salute del paziente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.9.\u0026#8211; In conclusione, il complessivo assetto normativo descritto dimostra che la disposizione censurata \u0026#232; riconducibile alla ratio di legittimare, in deroga al principio di esclusivit\u0026#224; del pubblico impiego (art. 53 t.u. pubblico impiego) e, in particolare, di quello militare (art. 894 cod. ordinamento militare), la libera professione del personale sanitario militare, purch\u0026#233; svolta al di fuori dell\u0026#8217;orario e dell\u0026#8217;impegno lavorativo e nel rispetto delle direttive impartite dall\u0026#8217;amministrazione, in relazione alle concrete esigenze del corpo di appartenenza del militare. Tuttavia tale ratio \u0026#232; comune sia al medico sia allo psicologo militari e trova, peraltro, riscontro anche al di fuori dello specifico ambito militare, per i dirigenti del ruolo sanitario del SSN (sentenza n. 54 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233;, come detto, le due fattispecie poste a confronto \u0026#8211; quelle dei medici e degli psicologi militari \u0026#8211; rispondono alla medesima ratio derogandi e manca una giustificazione ragionevole e sufficiente a circoscrivere la norma censurata solamente ad una di essa, quella dei medici appunto, deve ritenersi sussistente la violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. Il limite all\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;art. 210, comma 1, cod. ordinamento militare che, pur costituendo una deroga a principi generali, \u0026#232; espressione di una ratio comune a medici e psicologi addetti al SSM, \u0026#232;, quindi, motivo di illegittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;estensione agli psicologi militari della facolt\u0026#224; di esercitare la libera professione viene a determinare una situazione parallela, limitatamente a questo specifico profilo, a quella, prima menzionata, prevista per gli psicologi \u0026#8220;civili\u0026#8221; nel SSN. E ci\u0026#242; ferma restando la piena autonomia dei due sistemi sanitari, quello militare e quello nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 210, comma 1, cod. ordinamento militare, nella parte in cui \u0026#171;non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all\u0026#8217;art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilit\u0026#224; inerenti l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; libero professionali, nonch\u0026#233; le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accoglimento della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. comporta l\u0026#8217;assorbimento degli altri parametri evocati dal giudice rimettente (artt. 4, 32, 35, 97 e 98 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell\u0026#8217;ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all\u0026#8217;art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilit\u0026#224; inerenti l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; libero professionali, nonch\u0026#233; le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Professioni - Militari - Ordinamento militare - Previsione che non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all\u0027art. 894 del codice dell\u0027ordinamento militare, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilit\u0026#224; inerenti all\u0027esercizio delle attivit\u0026#224; libero professionali, nonch\u0026#233; le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45645","titoletto":"Impiego pubblico - Rapporto di lavoro - Principio di esclusività della prestazione di lavoro in favore delle amministrazioni - Fondamento costituzionale - Imparzialità dell\u0027azione amministrativa - Esclusioni - Personale del ruolo unico della dirigenza sanitaria. (Classif. 131012).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è caratterizzato da un obbligo di esclusività della prestazione che trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 98 Cost., il quale, nel prevedere che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione», rafforza il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico ai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 241/2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina in tema di incompatibilità [connessa al principio di esclusività della prestazione di lavoro in favore delle amministrazioni] si applica a tutto il pubblico impiego con esclusione, tra gli altri, dei medici dipendenti del SSN e, in virtù del ruolo unico della dirigenza sanitaria, anche\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e a farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi\u003c/span\u003e. I dirigenti sanitari possono, infatti, optare per il rapporto di lavoro esclusivo, svolgendo attività professionale solo intramuraria, ovvero non esclusivo, potendo esercitare la libera professione “extramuraria” e, in tal caso, non è irragionevole la previsione di limiti all’esercizio dell’attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 54/2015 – mass. 38306; S. 86/2008; S. 181/2006\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45646","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"98","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45646","titoletto":"Militari - Ordinamento militare - Specialità dello  status  giuridico di militare - Principio di incompatibilità della professione militare con l\u0027esercizio di ogni altra professione - Fondamento costituzionale - Buon andamento dell\u0027azione amministrativa e specialità dello  status  - Connotazione di maggior rigore rispetto a quanto previsto per i dipendenti pubblici. (Classif. 152002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAncorché l’ordinamento militare vada ricondotto nell’ambito del generale ordinamento statale, rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari e non, è indubbio che lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e giuridico di militare comporta l’adempimento di specifici doveri e obblighi e limita alcune prerogative che la Costituzione garantisce ad altri cittadini in favore del corpo di appartenenza, al fine di garantirne il regolare e continuo svolgimento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 244/2022-mass. 45208; S. 170/2019 – mass. 40718; S. 120/2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di incompatibilità della professione militare con l’esercizio di ogni altra professione trova fondamento nell’art. 98 Cost. che, nel prevedere che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, rafforza il principio di buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost., evitando il concretizzarsi di conflitti di interesse e consentendo al militare di riservare le sue energie lavorative ad esclusivo vantaggio dell’amministrazione. Inoltre, nel rapporto di impiego che consiste nell’esercizio della professione di militare la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell’esclusività deve rinvenirsi anche nella specialità che connota tale \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e e, soprattutto, le funzioni e i compiti suoi propri, il cui assolvimento ben può giustificare l’imposizione di limitazioni nell’esercizio di diritti che spettano ad altre categorie di cittadini. La specificità dell’impiego militare giustifica, pertanto, il regime delle incompatibilità delineato in senso più rigoroso rispetto a quello previsto per i pubblici dipendenti in generale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 270/2022; S. 120/2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45647","numero_massima_precedente":"45645","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"98","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45647","titoletto":"Eguaglianza (principio di) - In genere - Estensione, da parte del giudizio costituzionale, della disciplina derogatoria recata dal  tertium comparationis  - Condizione - Medesima  ratio derogandi  (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione del codice dell\u0027ordinamento militare nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti cui non sono applicabili le norme sulle incompatibilità inerenti l\u0027esercizio delle attività libero professionali, in deroga al principio generale di esclusività della prestazione di lavoro in favore delle amministrazioni). (Classif. 092001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa violazione del principio di eguaglianza non è invocabile quando la disposizione di legge di cui il rimettente chiede l’estensione si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non sia estensibile ad altri casi, pena l’aggravamento anziché l’eliminazione dei difetti di incoerenza. (O\u003cem\u003e. 231/2009 – mass. 33608; \u003c/em\u003eO. 344/2008; O. 178/2006 – mass. 30371; \u003cem\u003eS. 206/2004 – mass. 28602; S. 383/1992 – mass.18676\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale – che normalmente consiste nel ripristino della disciplina generale, ove ingiustificatamente derogata da quella particolare – può, in taluni casi, realizzarsi tramite l’estensione di quest’ultima ad altre fattispecie, purché ispirate alla medesima \u003cem\u003eratio derogandi\u003c/em\u003e. Il legislatore, una volta riconosciuta l’esigenza di un’eccezione rispetto a una normativa più generale, infatti, non può esimersi, in mancanza di un giustificato motivo, dal realizzarne integralmente la \u003cem\u003eratio,\u003c/em\u003e senza per ciò stesso peccare di irrazionalità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 237/2020 – mass. 42820; S. 208/2019 – mass. 42925; S. 96/2008 – mass. 32266; S. 193/1997 – mass. 23381; S. 416/1996; S. 298/1994 – mass. 20969; O. 582/1988 – mass. 9249\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 210, comma 1, cod. ordin. militare, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme sulle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. seconda – che, in deroga al principio di esclusività del pubblico impiego e, in particolare, di quello militare, legittima la libera professione del personale sanitario militare, purché svolta al di fuori dell’orario e dell’impegno lavorativo e nel rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione – viola il principio di uguaglianza poiché pone una limitazione soggettiva di tale facoltà in favore dei soli medici; la fattispecie degli psicologi militari risponde, infatti, alla medesima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e \u003cem\u003ederogandi\u003c/em\u003e e manca una giustificazione ragionevole e sufficiente a circoscrivere la norma censurata solamente ai primi).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45646","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43002","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 98/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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