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Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 viene impugnato limitatamente al comma 6, laddove, inserendo l\u0026#8217;art. 29-bis (Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province) nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), prevede, tra l\u0026#8217;altro, che \u0026#171;[i] beni immobili di propriet\u0026#224; delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. I Commissari, nominati ai sensi dell\u0026#8217;articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l\u0026#8217;intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della propriet\u0026#224; dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Per il trasferimento della propriet\u0026#224; dei beni immobili si applica l\u0026#8217;articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citt\u0026#224; metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la disposizione, disciplinando i modi di acquisto della propriet\u0026#224; e individuando i titoli idonei alla trascrizione, intavolazione e voltura catastale, inciderebbe nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di competenza esclusiva del legislatore statale, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 viene impugnato limitatamente al comma 1, ai sensi del quale \u0026#171;[i] Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall\u0026#8217;emergenza COVID-19, deliberano, per l\u0026#8217;anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilit\u0026#224; 2014), riduzioni della tassa per l\u0026#8217;occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l\u0026#8217;occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall\u0026#8217;avanzo disponibile, nonch\u0026#233; da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all\u0026#8217;approvazione del bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio 2020\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, secondo il ricorrente, la previsione che i Comuni possano utilizzare la quota libera dell\u0026#8217;avanzo di amministrazione per ovviare al minor gettito derivante dalle riduzioni ed esenzioni deliberate violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto la disciplina dell\u0026#8217;utilizzo dell\u0026#8217;avanzo di amministrazione afferirebbe alle materie \u0026#171;sistema tributario e contabile dello Stato\u0026#187;, \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187; e \u0026#171;perequazione delle risorse finanziarie\u0026#187;, di competenza esclusiva del legislatore statale. Al contempo, l\u0026#8217;art. 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, consentirebbe l\u0026#8217;impiego dell\u0026#8217;avanzo disponibile solo per finanziare le spese correnti connesse all\u0026#8217;emergenza in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, la disposizione viene impugnata laddove consente che esenzioni e riduzioni possano essere deliberate anche dopo l\u0026#8217;approvazione del bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio 2020, in contrasto con la normativa statale \u0026#8211; si citano, in particolare, l\u0026#8217;art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)\u0026#187;, e l\u0026#8217;art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)\u0026#187; \u0026#8211; riconducibile alla materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;, secondo cui le statuizioni afferenti alle tariffe e alle aliquote dei tributi devono essere adottate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, in ragione della stretta correlazione sussistente tra la definizione della manovra tributaria e la redazione del bilancio, strumentalmente alla funzione di programmazione in esso insita. Di qui il vulnus all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl medesimo art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 violerebbe altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 23 Cost. \u0026#8211; in quanto il contribuente verrebbe assoggettato a una prestazione patrimoniale imposta oltre il termine perentorio fissato dal legislatore statale (art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006) \u0026#8211; nonch\u0026#233; i principi sanciti dalla legge n. 212 del 2000, in mancanza di un riferimento temporale certo per l\u0026#8217;individuazione di aliquote e tariffe applicabili per ciascun anno d\u0026#8217;imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 prevede che \u0026#171;1. Fino alla riforma dell\u0026#8217;ordinamento dei segretari comunali del Friuli-Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, al fine di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell\u0026#8217;albo, anche in relazione alla imprescindibile operativit\u0026#224; di tutti gli enti locali della Regione nella fase successiva al superamento dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica, l\u0026#8217;individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti avviene anche secondo le disposizioni contenute nei commi successivi. 2. Presso l\u0026#8217;Ufficio unico di cui all\u0026#8217;articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2016 \u0026#232; istituito l\u0026#8217;Elenco dei soggetti cui pu\u0026#242; essere attribuita la reggenza temporanea delle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti. 3. Possono presentare domanda di iscrizione all\u0026#8217;Elenco di cui al comma 2 i dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l\u0026#8217;accesso alla qualifica di segretario comunale di cui all\u0026#8217;articolo 13, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010). 4. I sindaci dei Comuni di cui al comma 1, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante prevista dalle norme vigenti e qualora non procedano ai sensi dell\u0026#8217;articolo 13 della legge regionale 24/2009, avanzano apposita richiesta all\u0026#8217;Ufficio unico e individuano il soggetto cui conferire l\u0026#8217;incarico di reggenza temporanea, scegliendolo nell\u0026#8217;ambito di una terna di nominativi predisposta dall\u0026#8217;Ufficio unico sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute dagli iscritti ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell\u0026#8217;incarico. [\u0026#8230;] 6. Il conferimento dell\u0026#8217;incarico di cui al comma 4 implica la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato regolato, per la parte giuridica ed economica, secondo la disciplina dettata dai contratti collettivi dei segretari comunali e provinciali. La spesa relativa \u0026#232; esclusa dal limite per il lavoro flessibile di cui all\u0026#8217;articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u0026#224; economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, ma rileva per il limite della spesa complessiva di personale di cui all\u0026#8217;articolo 22 della legge regionale 18/2015\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, i citati commi da 1 a 4 violerebbero l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto interverrebbero sull\u0026#8217;ordinamento dei segretari comunali e provinciali, funzionari statali il cui status giuridico rientrerebbe nella competenza esclusiva del legislatore statale, disciplinando l\u0026#8217;istituto della reggenza difformemente, in particolare, da quanto previsto dall\u0026#8217;art. 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonch\u0026#233; di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina regionale, peraltro, discostandosi da quella nazionale \u0026#8211; segnatamente, quanto alla possibilit\u0026#224; di conferire l\u0026#8217;incarico di vice segretario a prescindere da ogni requisito minimo di servizio e dall\u0026#8217;autorizzazione del Ministero dell\u0026#8217;interno, nonch\u0026#233; dagli ordinari meccanismi di selezione, di formazione professionale e di individuazione del soggetto destinato alla reggenza \u0026#8211; oltre a invadere la competenza statale, determinerebbe un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento nei confronti dei dipendenti degli enti locali delle altre Regioni, con conseguente violazione dei principi di buon andamento e di imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione, di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., nonch\u0026#233; del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, secondo il ricorrente, varrebbe invocare la competenza regionale in materia di \u0026#171;ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in quanto, da un lato, il successivo art. 18 prevede che, fino a che non entrino in vigore le leggi regionali di disciplina della materia \u0026#8211; quale, appunto, quella di riforma dell\u0026#8217;ordinamento dei segretari comunali, in attesa della quale la resistente ha legiferato \u0026#8211; continui ad applicarsi la normativa statale e, dall\u0026#8217;altro, il legislatore regionale dovrebbe comunque uniformarsi ai principi generali dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 4, numero 1-bis), dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia. Di qui la violazione anche di quest\u0026#8217;ultimo parametro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, il comma 6 dell\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, disponendo che l\u0026#8217;onere finanziario determinato dall\u0026#8217;incarico di reggenza di cui al precedente comma 4 sia escluso dal limite di spesa previsto per il lavoro flessibile dall\u0026#8217;art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, contrasterebbe con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso da tale disposizione statale, applicabile anche alle autonomie speciali, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio, con atto depositato il 17 agosto 2020, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, la non fondatezza delle questioni promosse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ad avviso della resistente, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 sarebbe inammissibile, in quanto il ricorrente avrebbe dedotto la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. senza confrontarsi con la competenza esclusiva della Regione in materia di \u0026#171;ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 4, numero 1-bis), dello statuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la questione non sarebbe fondata, in quanto la disposizione si limiterebbe a regolare il subentro dei Comuni nella propriet\u0026#224; delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) in corso di soppressione, ossia a disciplinare le relazioni tra enti pubblici territoriali (si cita la sentenza n. 462 del 1995) in base al principio della necessaria correlazione tra attribuzione della funzione e titolarit\u0026#224; del bene a essa strumentale, espresso dalla stessa legislazione statale (art. 1, commi 47 e 96, lettera b, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante \u0026#171;Disposizioni sulle citt\u0026#224; metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni\u0026#187;), cui anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si sarebbe dovuta uniformare (art. 1, comma 145, della medesima legge n. 56 del 2014). Ci\u0026#242; dimostrerebbe ulteriormente la competenza della resistente a disciplinare il trasferimento della propriet\u0026#224; immobiliare in ragione del riordino delle funzioni o, comunque, in subordine, l\u0026#8217;autorizzazione del legislatore statale in tal senso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;art. 2645 del codice civile prevede la trascrizione di \u0026#171;ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell\u0026#8217;articolo 2643 [\u0026#8230;]\u0026#187;, tra cui si annoverano anzitutto i contratti che trasferiscono la propriet\u0026#224; di immobili. La disposizione impugnata regolerebbe proprio l\u0026#8217;effetto di un atto a rilevanza pubblicistica quale il verbale di consegna, la cui trascrizione sarebbe stata possibile anche ove il legislatore regionale nulla avesse disposto al riguardo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Secondo la resistente, anche le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 sarebbero inammissibili, in quanto il ricorrente avrebbe dedotto la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. senza confrontarsi con la competenza esclusiva della Regione in materia di \u0026#171;ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto\u0026#187; (art. 4, numero 1, dello statuto) e in tema finanza locale (art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, esse sarebbero comunque non fondate, atteso che la disposizione non sarebbe riconducibile alla materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il primo periodo dell\u0026#8217;impugnata disposizione si sarebbe limitato a riconoscere la facolt\u0026#224; di impiego dell\u0026#8217;avanzo di amministrazione, pienamente disponibile da parte dell\u0026#8217;ente territoriale (si cita la sentenza n. 101 del 2018), a fronte delle minori entrate dovute alle deliberazioni di riduzione ed esenzione adottate in correlazione all\u0026#8217;emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al suo secondo periodo, la resistente rileva come la legislazione statale non renda immutabile il bilancio degli enti locali, viceversa suscettibile di variazione in corso di esercizio, senza necessit\u0026#224; di essere riapprovato integralmente. N\u0026#233; la norma avrebbe inciso sul termine per la deliberazione delle tariffe o su quello per l\u0026#8217;approvazione del bilancio, quest\u0026#8217;ultimo differito prima al 31 maggio 2020 dall\u0026#8217;art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, e poi al 31 luglio 2020 in sede di conversione. Poich\u0026#233; la disposizione impugnata \u0026#232; entrata in vigore prima del decorso dei termini come prorogati, a maggior ragione essa non avrebbe alterato la cadenza temporale impressa dalla legislazione statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la disposizione non violerebbe l\u0026#8217;art. 23 Cost., in quanto non imporrebbe alcuna prestazione oltre il termine fissato dal legislatore statale, consentendo, al contrario, riduzioni ed esenzioni, insuscettibili, in quanto tali, di ledere i diritti del contribuente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Ad avviso della resistente, infine, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 sarebbero prive di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la normativa in considerazione \u0026#8211; che troverebbe un proprio antecedente nell\u0026#8217;art. 13, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)\u0026#187; \u0026#8211; andrebbe ricondotta alla potest\u0026#224; legislativa regionale in materia di \u0026#171;ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 4, numero 1-bis), dello statuto speciale, atteso che essa non detterebbe la disciplina del segretario comunale, delle sue funzioni, del suo status giuridico ed economico, del rapporto di lavoro che lo astringe all\u0026#8217;amministrazione e dei requisiti necessari per accedere al ruolo. La normativa, viceversa, si sarebbe solo limitata a coordinare la legislazione regionale con quella statale, precisando che la nomina del reggente \u0026#232; subordinata all\u0026#8217;esperimento senza esito delle procedure di copertura della sede, al contempo richiedendo che i soggetti incaricati siano gi\u0026#224; dipendenti a tempo indeterminato dell\u0026#8217;amministrazione, a garanzia della selezione concorsuale a monte e della sussistenza dei requisiti di esperienza professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ultimo, la censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. sarebbe inammissibile, in quanto il legislatore statale non avrebbe titolo per dettare norme di coordinamento della finanza pubblica in un settore dell\u0026#8217;amministrazione di cui non concorre a finanziare la spesa. Peraltro, la questione sarebbe altres\u0026#236; non fondata nel merito, in quanto la disposizione non produrrebbe alcun aggravio di spesa in capo al Comune, comunque tenuto ad assicurare la funzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;ufficio di segreteria, a prescindere dal fatto che vi sia preposto un titolare o un reggente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri, oltre a ribadire gli argomenti gi\u0026#224; svolti a sostegno dell\u0026#8217;impugnativa, si sofferma sull\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, evidenziando anzitutto come la previsione del trasferimento dei beni immobili dalle UTI ai Comuni non possa trovare fondamento n\u0026#233; nella legge n. 56 del 2014, inapplicabile direttamente alla resistente, n\u0026#233; nell\u0026#8217;art. 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), a cui il legislatore regionale avrebbe dato attuazione con la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), trasferendo il patrimonio immobiliare alle UTI. Ci\u0026#242; a dimostrazione della necessit\u0026#224; di una disposizione statale che consentisse un analogo trasferimento a beneficio dei Comuni, norma che nella fattispecie non sarebbe intervenuta. Inoltre, il ricorrente sottolinea come la riconduzione dell\u0026#8217;effetto traslativo della propriet\u0026#224; al momento del verbale di consegna contrasti, in particolare, con il regime tavolare, secondo il quale tale effetto si produrrebbe con l\u0026#8217;intavolazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la Regione resistente, oltre a ribadire e sviluppare le difese gi\u0026#224; svolte, evidenzia come l\u0026#8217;art. 29-bis, comma 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2019 \u0026#8211; introdotto dall\u0026#8217;impugnato art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 \u0026#8211; sia stato integralmente sostituito dall\u0026#8217;art. 9, comma 34, della legge della Regione  Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell\u0026#8217;articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), onde risulta soppressa la previsione per cui \u0026#171;[i] Commissari, nominati ai sensi dell\u0026#8217;articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l\u0026#8217;intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della propriet\u0026#224; dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna\u0026#187;, oggetto di impugnativa. Trattandosi di ius superveniens satisfattivo e di normativa che non avrebbe trovato applicazione, la Regione ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la resistente sottolinea come l\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 non alteri la cadenza temporale correlata al bilancio e, pertanto, non possa essere ricondotta alla materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187; e sia altres\u0026#236; coerente con l\u0026#8217;art. 9, comma 4, lettera a), della legge della Regione  Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonch\u0026#233; modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, infine, all\u0026#8217;impugnato art. 11, la resistente evidenzia come la disciplina da esso dettata non si riferisca al segretario comunale, ma al dipendente chiamato alla reggenza, che non \u0026#232; un funzionario statale, onde la sussistenza della competenza legislativa regionale, il cui esercizio sarebbe legittimato anche dalla situazione emergenziale determinata dalla carenza di personale e dalla pandemia.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso depositato il 23 luglio 2020 (reg. ric. n. 62 del 2020), ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma 6, 3, comma 1, e 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge della Regione  Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilit\u0026#224;, rifinanziamento dell\u0026#8217;articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attivit\u0026#224; produttive), in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u0026#224; economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 \u0026#8211; nonch\u0026#233; al principio di ragionevolezza, ai principi espressi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e all\u0026#8217;art. 4 (recte: art. 4, numero 1-bis) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 viene impugnato in quanto, inserendo l\u0026#8217;art. 29-bis nella legge della Regione  Friuli-Venezia Giulia 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), da un lato, attribuisce ai Comuni i beni immobili di propriet\u0026#224; delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province e, dall\u0026#8217;altro, prevede che il relativo verbale di consegna, oltre a segnare il momento di efficacia del trasferimento, costituisca titolo per la trascrizione, l\u0026#8217;intavolazione e la voltura catastale dei diritti reali sui beni trasferiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la disposizione, prevedendo un ulteriore modo di acquisto della propriet\u0026#224; e individuando un titolo idoneo alla pubblicit\u0026#224; immobiliare, inciderebbe nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 prevede: a) che i Comuni che, al fine di fronteggiare la crisi derivante dall\u0026#8217;emergenza da COVID-19, deliberino, per l\u0026#8217;anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI) e riduzioni della tassa per l\u0026#8217;occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l\u0026#8217;occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possano coprire le relative minori entrate anche impiegando l\u0026#8217;avanzo disponibile (primo periodo); b) che tali deliberazioni possano essere adottate anche successivamente all\u0026#8217;approvazione del bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio 2020 (secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la previsione dell\u0026#8217;utilizzo dell\u0026#8217;avanzo libero a copertura di minori entrate violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto la relativa disciplina afferirebbe alle materie \u0026#171;sistema tributario e contabile dello Stato\u0026#187;, \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187; e \u0026#171;perequazione delle risorse finanziarie\u0026#187; e l\u0026#8217;art. 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, consentirebbe l\u0026#8217;impiego dell\u0026#8217;avanzo disponibile solo per finanziare le spese correnti connesse con l\u0026#8217;emergenza in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la previsione che esenzioni e riduzioni possano essere deliberate anche dopo l\u0026#8217;approvazione del bilancio 2020 contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)\u0026#187;, e con l\u0026#8217;art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)\u0026#187; \u0026#8211; norme interposte in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici \u0026#8211; secondo cui le statuizioni afferenti alle tariffe e alle aliquote dei tributi devono essere adottate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio. Di qui il vulnus all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulterebbero altres\u0026#236; violati l\u0026#8217;art. 23 Cost. \u0026#8211; in quanto il contribuente verrebbe assoggettato a una prestazione patrimoniale imposta oltre il termine perentorio fissato dal legislatore statale \u0026#8211; e i principi sanciti dalla legge n. 212 del 2000, in mancanza di un riferimento temporale certo per l\u0026#8217;individuazione di aliquote e tariffe applicabili per ciascun anno d\u0026#8217;imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In ultimo, viene impugnato l\u0026#8217;art. 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, in quanto, dettando la disciplina temporanea della reggenza con riferimento al segretario comunale e sovrapponendo la stessa a quella recata dall\u0026#8217;art. 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonch\u0026#233; di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, con conseguente disparit\u0026#224; di trattamento rispetto al regime applicabile nel resto del territorio nazionale, violerebbe gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 4, numero 1-bis), dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, che imporrebbe alla Regione di uniformarsi ai principi generali dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica. La normativa impugnata, inoltre, disponendo che l\u0026#8217;onere finanziario determinato dall\u0026#8217;incarico di reggenza sia escluso dal limite di spesa previsto per il lavoro flessibile dall\u0026#8217;art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, contrasterebbe con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica da quest\u0026#8217;ultimo espresso, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con riguardo alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, occorre preliminarmente rilevare che l\u0026#8217;art. 29-bis della legge regionale n. 21 del 2019 da esso introdotto \u0026#232; stato sostituito dall\u0026#8217;art. 9, comma 34, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell\u0026#8217;articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). In particolare, a seguito della menzionata sostituzione, \u0026#232; stata mantenuta l\u0026#8217;attribuzione ai Comuni dei beni immobili delle UTI che esercitano le funzioni delle soppresse Province, in ragione del territorio in cui insistono (art. 29-bis, comma 5, primo periodo), mentre \u0026#232; stato espunto ogni riferimento al verbale di consegna, precedentemente considerato titolo idoneo per l\u0026#8217;intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali e momento di decorrenza del trasferimento della propriet\u0026#224; (art. 29-bis, comma 5, secondo periodo), previsioni su cui pure si appunta l\u0026#8217;impugnativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ius superveniens \u0026#232; parzialmente satisfattivo rispetto alle pretese avanzate in ricorso, permanendo inalterata solo la previsione del trasferimento immobiliare. Inoltre, la norma \u0026#232; rimasta in vigore per un breve lasso di tempo (dal 21 maggio all\u0026#8217;11 agosto 2020) e la Regione ha riferito \u0026#8211; ribadendolo anche in pubblica udienza, senza che l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato abbia obbiettato alcunch\u0026#233; \u0026#8211; che la stessa non ha ricevuto applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenza n. 42 del 2021), sussistono gli estremi per dichiarare cessata la materia del contendere della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 nella parte in cui prevede: \u0026#171;I Commissari, nominati ai sensi dell\u0026#8217;articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l\u0026#8217;intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della propriet\u0026#224; dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto al residuo motivo di impugnazione del citato art. 1, comma 6, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., occorre, in via preliminare, esaminare l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla Regione resistente in ragione del mancato confronto con le competenze legislative a essa riconosciute dallo statuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; priva di pregio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAssumendo il contenuto di rilievo privatistico della disposizione impugnata \u0026#8211; afferente al trasferimento immobiliare \u0026#8211; il ricorso implicitamente esclude, alla luce della natura del parametro evocato, riferito alla materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, l\u0026#8217;utilit\u0026#224; di un confronto con il quadro delle competenze statutarie, corroborando tale assunto con l\u0026#8217;indicazione della normativa statale contenuta nel codice civile, recante l\u0026#8217;indicazione dei modi di acquisto della propriet\u0026#224;: art. 922 cod. civ.; la questione \u0026#232; cos\u0026#236; validamente prospettata e ne \u0026#232; possibile lo scrutinio nel merito (sentenze n. 42 e n. 11 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), dopo aver disposto la soppressione delle Province friulane (comma 1), rimette alla legge regionale la disciplina del \u0026#171;trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di citt\u0026#224; metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici\u0026#187; (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 29-bis (Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province), introdotto dalla disposizione impugnata nell\u0026#8217;ambito della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2019, si inserisce nella sequenza legislativa regionale di superamento delle Province. In un contesto connotato dalla precedente istituzione delle UTI \u0026#8211; modello organizzativo che la Regione ha inteso abbandonare \u0026#8211; la disposizione si colloca in linea di continuit\u0026#224; con l\u0026#8217;attuazione della previsione statutaria poc\u0026#8217;anzi citata, trasferendo ai Comuni, quali risorse strumentali, gli immobili di propriet\u0026#224; delle UTI \u0026#171;che esercitano le funzioni delle soppresse Province\u0026#187;, a completamento di quanto previsto dal precedente art. 29 (Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province) della medesima legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; il trasferimento immobiliare denunciato \u0026#232; riconducibile alla previsione di cui all\u0026#8217;art. 12, comma 2, della legge cost. n. 1 del 2016, disposizione che lo demanda espressamente al legislatore regionale, \u0026#232; priva di fondamento la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 nella parte in cui prevede: \u0026#171;I beni immobili di propriet\u0026#224; delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Con riguardo all\u0026#8217;impugnativa dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, la resistente ha parimenti eccepito il mancato confronto del ricorrente con le competenze a essa attribuite dallo statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso l\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce del contenuto delle disposizioni impugnate, afferenti alla disciplina del bilancio degli enti locali, e della natura del parametro evocato, riferito a materie di competenza statale esclusiva, quanto prospettato dal ricorrente implicitamente esclude l\u0026#8217;utilit\u0026#224; di un confronto con il quadro delle competenze statutarie, corroborando tale assunto con elementi indiziari rappresentati dall\u0026#8217;indicazione della normativa statale recante la disciplina conferente, in tal modo prospettando validamente le questioni e consentendone lo scrutinio nel merito (analogamente, sentenza n. 42 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, prima di procedere ulteriormente alla loro disamina, \u0026#232; necessaria una sintetica descrizione del pi\u0026#249; complesso intervento realizzato dal legislatore regionale, nel cui ambito si colloca la disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, \u0026#171;[i] Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall\u0026#8217;emergenza COVID-19, deliberano, per l\u0026#8217;anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilit\u0026#224; 2014), riduzioni della tassa per l\u0026#8217;occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l\u0026#8217;occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall\u0026#8217;avanzo disponibile, nonch\u0026#233; da trasferimenti regionali\u0026#187; (primo periodo) e \u0026#171;[l]e deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all\u0026#8217;approvazione del bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio 2020\u0026#187; (secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe il comma impugnato consente di fornire copertura finanziaria alle minori entrate determinate da esenzioni e riduzioni \u0026#171;anche\u0026#187; attraverso il ricorso a risorse derivanti dall\u0026#8217;avanzo disponibile, oltre che da trasferimenti regionali, quelli successivi regolano questi ultimi. La Regione, infatti, concorre al sostegno dei Comuni che adottano i citati provvedimenti di riduzione della pressione fiscale con un ristoro parziale \u0026#8211; ossia, pari alla met\u0026#224; del minor gettito e comunque non superiore ai valori indicati per ciascun ente locale nella Tabella A allegata (commi 4 e 5) \u0026#8211; delle minori entrate della TARI per le utenze non domestiche, nonch\u0026#233; di TOSAP e COSAP (comma 2), mediante l\u0026#8217;istituzione di un fondo speciale compensativo (comma 3). Qualora lo Stato provveda al ristoro totale o parziale del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonch\u0026#233; dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, \u0026#232; previsto che gli importi regionali spettanti a ciascun Comune vengano ridotti del corrispondente ammontare (comma 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riferimento alle utenze non domestiche per la TARI e la correlazione all\u0026#8217;occupazione di suolo pubblico, a cui ineriscono le altre due entrate oggetto di possibile rimodulazione, dimostrano come l\u0026#8217;intento perseguito dal legislatore regionale \u0026#8211; confermato dai lavori preparatori \u0026#8211; sia quello di agevolare gli operatori economici particolarmente colpiti dalla pandemia e dalle misure adottate per contrastarla. Ci\u0026#242; tramite l\u0026#8217;equivalente coinvolgimento dei Comuni, dei quali si \u0026#232; inteso salvaguardare l\u0026#8217;autonomia decisionale in tema di tributi ed entrate locali, seppur incentivandone l\u0026#8217;esercizio nel senso auspicato dalla Regione attraverso la possibilit\u0026#224;, loro riconosciuta, di impiegare anche l\u0026#8217;avanzo di amministrazione disponibile a copertura delle minori entrate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Tanto premesso, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, primo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione, che consente, per il 2020, di destinare l\u0026#8217;avanzo disponibile alla copertura finanziaria delle minori entrate dovute alle deliberazioni comunali di riduzione ed esenzione di TARI, TOSAP e COSAP, \u0026#232; inquadrabile nella materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;, atteso che, come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di affermare, a tale ambito \u0026#232; riconducibile la disciplina della destinazione della quota libera dell\u0026#8217;avanzo di amministrazione (sentenza n. 78 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale ha altres\u0026#236; evidenziato che l\u0026#8217;avanzo \u0026#8220;libero\u0026#8221; \u0026#171;non pu\u0026#242; essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell\u0026#8217;assoluta discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione. Anzi, l\u0026#8217;avanzo di amministrazione \u0026#8220;libero\u0026#8221; delle autonomie territoriali \u0026#232; soggetto a un impiego tipizzato\u0026#187; (sentenza n. 138 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le Regioni, e l\u0026#8217;art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), per gli enti locali, stabiliscono, in maniera sostanzialmente coincidente, i possibili impieghi della quota libera dell\u0026#8217;avanzo di amministrazione e il relativo ordine di priorit\u0026#224;. In particolare, specificamente per gli enti locali, essi consistono: 1) nella copertura dei debiti fuori bilancio; 2) nella salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all\u0026#8217;art. 193 del d.lgs. n. 267 del 2000, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 3) nel finanziamento delle spese di investimento; 4) nel finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 5) nell\u0026#8217;estinzione anticipata dei prestiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ordine viene temporaneamente derogato dall\u0026#8217;art. 109, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, che, mantenendo solo le priorit\u0026#224; relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, consente agli enti locali l\u0026#8217;impiego della quota libera dell\u0026#8217;avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all\u0026#8217;emergenza sanitaria con precedenza rispetto al finanziamento di quelle di investimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, al fine di coinvolgere anche i Comuni nel supporto alle categorie economiche colpite dalle misure restrittive, consente di raddoppiare potenzialmente l\u0026#8217;impatto dell\u0026#8217;intervento e di realizzarlo in via immediata (senza lo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; provvedimentale amministrativa). In tal modo essa, da un lato, evita la potenziale formazione di crediti inesigibili e, dall\u0026#8217;altro, permette di ridurre la pressione fiscale attraverso l\u0026#8217;impiego dell\u0026#8217;avanzo disponibile, cos\u0026#236; optando per una soluzione alternativa all\u0026#8217;erogazione diretta di contributi a fondo perduto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio tale alternativit\u0026#224; consente di ravvisare nella temporanea riduzione delle entrate una sostanziale ed equivalente contribuzione indiretta e non permanente a favore dei soggetti beneficiati che, ove realizzata direttamente, sarebbe stata senz\u0026#8217;altro da ascrivere a spesa corrente, nel cui ambito sono ricompresi i contributi per il funzionamento cui sono assimilati quelli erogati dalle amministrazioni territoriali a soggetti terzi, sia in conto capitale che in conto interessi (Allegato 4/2, punto 5.2, lettera c, del d.lgs. n. 118 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; induce a ricondurre la previsione regionale alla medesima ratio espressa dal legislatore statale in tema di impiego dell\u0026#8217;avanzo disponibile per finanziare la spesa corrente, con il che lo scostamento rispetto alla disciplina nazionale \u0026#232; solo formale, poich\u0026#233; detta previsione non collide con i precetti ricavabili direttamente dalle specifiche norme interposte evocate dal ricorrente (sentenze n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016) e non frustra le esigenze a cui la disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici \u0026#232; funzionale, tra cui si annovera quella di preservare gli equilibri di bilancio (sentenze n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016), che nella specie sono salvaguardati attingendo anche alla quota libera dell\u0026#8217;avanzo di amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 sono in parte inammissibili e in parte non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; \u0026#200; inammissibile la questione promossa in riferimento ai principi espressi dalla legge n. 212 del 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa sembra fondarsi sulla presunta violazione dell\u0026#8217;art. 1, secondo cui \u0026#171;[l]e disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell\u0026#8217;ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato che tali disposizioni non possono essere assunte quale parametro di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto hanno rango di legge ordinaria (ex plurimis, sentenza n. 247 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa materia interessata dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 \u0026#8211; secondo cui \u0026#171;[l]e deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all\u0026#8217;approvazione del bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio 2020\u0026#187; \u0026#8211; va identificata nell\u0026#8217;armonizzazione dei bilanci pubblici. Ci\u0026#242; in quanto, come gi\u0026#224; osservato da questa Corte, tale competenza \u0026#232; finalizzata \u0026#171;a realizzare l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria\u0026#187; (sentenze n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016) \u0026#8211; evidentemente influenzata dal coordinamento tra le deliberazioni che incidono sulle entrate comunali e la predisposizione del bilancio di previsione \u0026#8211; e ad essa va ricondotta \u0026#171;la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale [\u0026#8230; che] si impone anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della \u0026#8220;finanza pubblica allargata\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 250 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente evoca, quali parametri interposti, l\u0026#8217;art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e l\u0026#8217;art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000: la prima disposizione prevede che \u0026#171;[g]li enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [\u0026#8230;]\u0026#187;; la seconda statuisce, in maniera sostanzialmente omogenea, che \u0026#171;[i]l termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [\u0026#8230;] e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonch\u0026#233; per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, \u0026#232; stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambe le disposizioni, dunque, individuano nella data fissata per la deliberazione del bilancio il termine finale per incidere sulle entrate locali (lo stesso, peraltro, fissato per le tariffe relative alla TARI, a regime, dall\u0026#8217;art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Legge di stabilit\u0026#224; 2014\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; la disposizione impugnata non prevede che, per il 2020, le delibere comunali di esenzione o riduzione della TARI o di riduzione di TOSAP e COSAP possano intervenire oltre il termine fissato dalla legislazione statale per l\u0026#8217;approvazione del bilancio \u0026#8211; slittato, per l\u0026#8217;esercizio in considerazione, al 31 ottobre 2020, in virt\u0026#249; del decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno 30 settembre 2020 (Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020), adottato ai sensi dell\u0026#8217;art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 \u0026#8211; essa non contrasta con le norme interposte evocate dal ricorrente, riferendosi esclusivamente all\u0026#8217;eventualit\u0026#224; che tale approvazione sia gi\u0026#224; intervenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, la statuizione regionale \u0026#232; diretta a ovviare al rischio che ai Comuni pi\u0026#249; solerti \u0026#8211; e agli operatori economici del loro territorio \u0026#8211; possa risultare precluso l\u0026#8217;impiego del sopravvenuto meccanismo contributivo predisposto dal legislatore regionale, evitando cos\u0026#236; una discriminazione a loro danno rispetto a quegli enti locali che, viceversa, al momento della sua introduzione, non abbiano ancora provveduto ad approvare il bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente che l\u0026#8217;adozione della delibera modificativa delle entrate in considerazione in un momento successivo a quello dell\u0026#8217;approvazione del bilancio richiede un adeguamento di quest\u0026#8217;ultimo agli effetti da essa prodotti, onde salvaguardarne, nel rispetto del principio di trasparenza, l\u0026#8217;equilibrio e la funzione programmatoria e di accountability (sentenza n. 49 del 2018) che gli appartengono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.3.\u0026#8211; Parimenti non fondata \u0026#232; la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 in riferimento all\u0026#8217;art. 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente che la riserva relativa di legge di cui all\u0026#8217;art. 23 Cost. \u0026#232; soddisfatta tanto dalla legge statale quanto da quella regionale (ex aliis, sentenza n. 435 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che, in disparte il profilo della competenza, non riconducibile al parametro evocato, quest\u0026#8217;ultimo non \u0026#232; violato dalla disposizione legislativa regionale oggetto d\u0026#8217;impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 \u0026#232; fondata in riferimento all\u0026#8217;art. 4, numero 1-bis), dello statuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl dichiarato fine \u0026#171;di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell\u0026#8217;albo, anche in relazione alla imprescindibile operativit\u0026#224; di tutti gli enti locali della Regione nella fase successiva al superamento dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica\u0026#187;, il citato art. 11 (Reggenza temporanea delle sedi di segreteria) disciplina, fino alla riforma dell\u0026#8217;ordinamento dei segretari comunali del Friuli-Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore delle disposizioni impugnate, l\u0026#8217;individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (comma 1), istituendo l\u0026#8217;Elenco dei soggetti cui pu\u0026#242; essere attribuita la reggenza temporanea (comma 2), al quale possono iscriversi i dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l\u0026#8217;accesso alla qualifica di segretario comunale di cui all\u0026#8217;art. 13, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)\u0026#187; (comma 3). I sindaci, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante, individuano il soggetto cui conferire l\u0026#8217;incarico di reggenza, scegliendolo nell\u0026#8217;ambito di una terna di nominativi predisposta sulla base delle manifestazioni d\u0026#8217;interesse pervenute dagli iscritti, ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell\u0026#8217;incarico (comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stregua del suo oggetto e della necessit\u0026#224; di soddisfare contingenti esigenze organizzative onde assicurare la continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa degli enti locali, la normativa impugnata va ricondotta alla materia \u0026#171;ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 4, numero 1-bis), dello statuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer espressa previsione statutaria, tuttavia, l\u0026#8217;esercizio di tale competenza deve avvenire in armonia con i principi generali dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica. Tra di essi rientra quello per cui l\u0026#8217;attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrevedendo e disciplinando, dunque, l\u0026#8217;attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell\u0026#8217;interno (sentenza n. 23 del 2019), ai \u0026#171;dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale\u0026#187;, la Regione ha violato tale principio, eccedendo dal limite imposto dallo statuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tanto consegue la fondatezza della questione promossa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbiti gli ulteriori motivi d\u0026#8217;impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In ragione della stretta e inscindibile connessione con i primi quattro commi (in particolare, con il comma 4, cui espressamente rinvia) e della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale degli stessi, il comma 6 dell\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 \u0026#8211; relativo all\u0026#8217;inquadramento giuridico ed economico dell\u0026#8217;incarico di reggenza e all\u0026#8217;esclusione del relativo onere dal limite di spesa previsto dal legislatore statale per il lavoro flessibile \u0026#8211; deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, senza che a tanto osti la circostanza di essere stato fatto oggetto di diretta impugnazione (sentenze n. 147 del 2018 e n. 250 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer le medesime ragioni, analoga sorte va riservata ai commi 5, 7 e 8 dello stesso art. 11, che, rispettivamente, sanzionano la mancata accettazione della sede oggetto di incarico, dispongono il collocamento in aspettativa del dipendente di ruolo incaricato e prevedono un regolamento di disciplina degli aspetti relativi all\u0026#8217;iscrizione, alla tenuta dell\u0026#8217;elenco di cui al precedente comma 2, alla determinazione dei criteri di priorit\u0026#224; per l\u0026#8217;individuazione delle terne dei nominativi dei possibili incaricati e alle procedure di richiesta e assegnazione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11, commi da 1 a 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilit\u0026#224;, rifinanziamento dell\u0026#8217;articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attivit\u0026#224; produttive);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11, commi da 5 a 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: \u0026#171;I Commissari, nominati ai sensi dell\u0026#8217;articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l\u0026#8217;intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della propriet\u0026#224; dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna\u0026#187;, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, promossa, in relazione ai principi espressi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: \u0026#171;I beni immobili di propriet\u0026#224; delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono\u0026#187;, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, primo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 23 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Enti locali - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province - Attribuzione dei beni immobili ai Comuni - Previsione che il verbale di consegna, redatto dai Commissari straordinari nominati dalla Giunta regionale, ai sensi dell\u0027art. 2645 del codice civile, costituisce titolo per l\u0027intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti - Decorrenza del trasferimento della propriet\u0026#224; dei beni immobili dalla data del verbale di consegna.\r\nBilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per fronteggiare la crisi derivante dall\u0027emergenza COVID-19 - Previsione che le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all\u0027approvazione del bilancio di previsione per l\u0027esercizio 2020.\r\nPrevisione che i Comuni possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall\u0027avanzo disponibile.\r\nImpiego pubblico - Reggenza temporanea delle sedi di segreteria - Prevista individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle suddette sedi con popolazione fino a 3000 abitanti - Istituzione, presso l\u0027Ufficio unico del sistema integrato di Comparto della Regione, dell\u0027Elenco dei soggetti cui pu\u0026#242; essere attribuita tale reggenza temporanea - Iscrizione, al predetto Elenco, dei dipendenti di ruolo del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l\u0027accesso alla qualifica funzionale di segretario comunale - Possibilit\u0026#224; per i Sindaci di conferire l\u0027incarico di vice segretario a un dipendente in possesso del titolo di studio previsto per l\u0027accesso alla qualifica di segretario comunale - Esclusione della spesa, inerente al contratto stipulato con il soggetto al quale \u0026#232; conferito l\u0027incarico di reggenza temporanea, dal limite per il lavoro flessibile, di cui all\u0027art. 9, c. 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44171","titoletto":"Enti locali - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Trasferimento ai Comuni dei beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province - Verbale di consegna - Previsione che esso costituisce titolo per la trascrizione, l\u0027intavolazione e la voltura catastale dei diritti reali sui beni trasferiti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Ius superveniens modificativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.","testo":"È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) - dell\u0027art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui, introducendo l\u0027art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nella legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2019, prevede, in relazione al trasferimento ai Comuni dei beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province: «I Commissari, nominati ai sensi dell\u0027articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell\u0027articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l\u0027intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna». L\u0027art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2019 è stato sostituito dall\u0027art. 9, comma 34, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2020, che ha espunto ogni riferimento al suddetto verbale di consegna. Tale \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e è parzialmente satisfattivo rispetto alle pretese avanzate in ricorso, permanendo inalterata solo la previsione del trasferimento immobiliare. Inoltre, la norma è rimasta in vigore per un breve lasso di tempo (dal 21 maggio all\u002711 agosto 2020) e la Regione ha riferito - ribadendolo anche in pubblica udienza, senza che l\u0027Avvocatura generale dello Stato abbia obbiettato alcunché - che la stessa non ha ricevuto applicazione. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 42 del 2021\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44172","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"29/11/2019","data_nir":"2019-11-29","numero":"21","articolo":"29","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44172","titoletto":"Ricorso in via principale - Ricorso dello Stato - Estraneità delle competenze statutarie (nella specie: di Regione ad autonomia speciale) rispetto ai vizi lamentati - Conseguente esclusione dell\u0027utilità di un confronto con esse - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per il mancato confronto con le competenze legislative riconosciute alla Regione dallo statuto di autonomia, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020. La questione è validamente prospettata e ne è possibile lo scrutinio nel merito, poiché il ricorso del Governo implicitamente esclude - alla luce della natura del parametro evocato, riferito ad una materia di competenza esclusiva statale - l\u0027utilità di un confronto con il quadro delle competenze statutarie. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 42 del 2021 e n. 11 del 2021\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44173","numero_massima_precedente":"44171","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"29/11/2019","data_nir":"2019-11-29","numero":"21","articolo":"29","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44173","titoletto":"Enti locali - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Trasferimento ai Comuni dei beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., dell\u0027art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: «I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono». Il lamentato trasferimento immobiliare è riconducibile alla previsione di cui all\u0027art. 12, comma 2, della legge cost. n. 1 del 2016, disposizione che rimette alla legge regionale la disciplina del «trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici».","numero_massima_successivo":"44174","numero_massima_precedente":"44172","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"29/11/2019","data_nir":"2019-11-29","numero":"21","articolo":"29","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44174","titoletto":"Ricorso in via principale - Ricorso dello Stato - Estraneità delle competenze statutarie (nella specie: di Regione ad autonomia speciale) rispetto ai vizi lamentati - Conseguente esclusione dell\u0027utilità di un confronto con esse - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per il mancato confronto con le competenze legislative riconosciute alla Regione dallo statuto di autonomia, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 3, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020. Alla luce del contenuto delle disposizioni impugnate e della natura del parametro evocato, riferito a materie di competenza statale esclusiva, quanto prospettato dal Governo ricorrente implicitamente esclude l\u0027utilità di un confronto con il quadro delle competenze statutarie, corroborando tale assunto con elementi indiziari rappresentati dall\u0027indicazione della normativa statale recante la disciplina conferente. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 42 del 2021\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44175","numero_massima_precedente":"44173","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44175","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Misure per fronteggiare l\u0027emergenza COVID-19 - Potere dei Comuni di deliberare la riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per l\u0027anno 2020, anche impiegando l\u0027avanzo disponibile - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie \"sistema tributario e contabile dello Stato\", \"armonizzazione dei bilanci pubblici\" e \"perequazione delle risorse finanziarie\" - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., dell\u0027art. 3, comma 1, primo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, secondo cui i Comuni che, al fine di fronteggiare la crisi derivante dall\u0027emergenza da COVID-19, deliberino, per l\u0027anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI) e riduzioni della tassa per l\u0027occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l\u0027occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono coprire le relative minori entrate anche impiegando l\u0027avanzo disponibile. La norma impugnata, inquadrabile nella materia dell\u0027armonizzazione dei bilanci pubblici, prevede una soluzione alternativa all\u0027erogazione diretta di contributi a fondo perduto, sostanzialmente equivalente ad una contribuzione indiretta e non permanente a favore dei soggetti beneficiati. In questo modo, essa è riconducibile alla medesima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e espressa dal legislatore statale in tema di impiego dell\u0027avanzo disponibile per finanziare la spesa corrente e lo scostamento rispetto alla disciplina nazionale è solo formale. In tal modo, nessun contrasto si verifica con l\u0027art. 109, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., che disciplina l\u0027impiego dell\u0027avanzo disponibile per finanziare le spese correnti connesse con l\u0027emergenza sanitaria in corso, né sono frustrate le esigenze a cui la disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici è funzionale, tra cui si annovera quella di preservare gli equilibri di bilancio, che nella specie sono salvaguardati attingendo anche alla quota libera dell\u0027avanzo di amministrazione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, l\u0027avanzo \"libero\" di amministrazione non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell\u0027assoluta discrezionalità dell\u0027amministrazione, bensì è soggetto a un impiego tipizzato. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 138 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44176","numero_massima_precedente":"44174","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"primo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44176","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Misure per fronteggiare l\u0027emergenza COVID-19 - Potere dei Comuni di deliberare la riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per l\u0027anno 2020, anche impiegando l\u0027avanzo disponibile - Possibilità anche dopo l\u0027approvazione del bilancio di previsione per l\u0027esercizio 2020 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi espressi dalla legge n. 212 del 2000 - Questione riferita a parametro privo di rango costituzionale - Inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per evocazione di parametro privo di rango costituzionale, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento ai principi espressi dalla legge n. 212 del 2000 - dell\u0027art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 che, al fine di fronteggiare l\u0027emergenza COVID-19, attribuisce ai Comuni il potere di deliberare - anche impiegando l\u0027avanzo disponibile - la riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per l\u0027anno 2020, anche dopo l\u0027approvazione del bilancio di previsione per l\u0027esercizio 2020. Il parametro evocato, infatti, è riferito ai principi espressi dalla legge ordinaria n. 212 del 2000.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) non possono essere assunte quale parametro di legittimità costituzionale, in quanto hanno rango di legge ordinaria. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 247 del 2011\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44177","numero_massima_precedente":"44175","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/07/2000","numero":"212","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44177","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Misure per fronteggiare l\u0027emergenza COVID-19 - Potere dei Comuni di deliberare la riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per l\u0027anno 2020, anche impiegando l\u0027avanzo disponibile - Possibilità anche dopo l\u0027approvazione del bilancio di previsione per l\u0027esercizio 2020 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia \"armonizzazione dei bilanci pubblici\", nonché della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 23 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 che, al fine di fronteggiare l\u0027emergenza COVID-19, attribuisce ai Comuni il potere di deliberare - anche impiegando l\u0027avanzo disponibile - la riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per l\u0027anno 2020, anche dopo l\u0027approvazione del bilancio di previsione per l\u0027esercizio 2020. Per l\u0027esercizio 2020, il termine fissato dalla legislazione statale per l\u0027approvazione del bilancio è slittato al 31 ottobre 2020, in virtù del d.m. 30 settembre 2020, adottato ai sensi dell\u0027art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000. La norma impugnata non contrasta pertanto con le norme interposte di cui all\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all\u0027art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 - che individuano nella data fissata per la deliberazione del bilancio il termine finale per incidere sulle entrate locali - in quanto essa si riferisce esclusivamente all\u0027eventualità che tale approvazione sia già intervenuta. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 49 del 2018 e n. 435 del 2001\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è soddisfatta tanto dalla legge statale quanto da quella regionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, la competenza in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l\u0027omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, e ad essa va ricondotta la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, che si impone anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della \"finanza pubblica allargata\". (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 250 del 2020, n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44178","numero_massima_precedente":"44176","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"seconso periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44178","titoletto":"Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Segreterie comunali nelle sedi con popolazione fino a 3000 abitanti - Istituzione dell\u0027elenco per la reggenza temporanea dell\u0027incarico - Modalità di individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo - Inquadramento giuridico ed economico dell\u0027incarico di reggenza - Esclusione della relativa spesa dal limite per il lavoro flessibile - Eccedenza dalle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell\u0027art. 4, n. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - l\u0027art. 11, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 che, con riferimento alle segreterie comunali nelle sedi con popolazione fino a 3000 abitanti, istituisce l\u0027elenco per la reggenza temporanea dell\u0027incarico, disciplina le modalità di individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo nonché l\u0027inquadramento giuridico ed economico dell\u0027incarico di reggenza, prevedendo l\u0027esclusione della relativa spesa dal limite per il lavoro flessibile. La norma impugnata dal Governo eccede dalla competenza statutaria dell\u0027«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», che deve essere esercitata in armonia con i principi generali dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica. Infatti, prevedendo e disciplinando l\u0027attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell\u0027interno, ai «dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale», la Regione ha violato il principio generale dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica, in base al quale l\u0027attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 23 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44179","numero_massima_precedente":"44177","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"n. 1-bis)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44179","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per uno dei parametri evocati - Assorbimento degli ulteriori motivi d\u0027impugnazione.","testo":"Dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell\u0027art. 4, n. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - l\u0027art. 11, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, restano assorbiti gli ulteriori motivi d\u0027impugnazione, posti in riferimento agli artt. 97 e 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo, Cost.","numero_massima_successivo":"44180","numero_massima_precedente":"44178","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44180","titoletto":"Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Segreterie comunali nelle sedi con popolazione fino a 3000 abitanti - Norme inscindibilmente connesse ad altre dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale consequenziale.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u0027art. 11, commi da 5 a 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020. Dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 11, commi da 1 a 4, della medesima legge regionale, le restanti disposizioni appaiono infatti in stretta e inscindibile connessione con i primi quattro commi, senza che a tanto osti la circostanza che il comma 6 sia stato fatto oggetto di diretta impugnazione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 147 del 2018 e n. 250 del 2009\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44179","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"9","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42710","autore":"Tomassini E.","titolo":"Il difficile cammino delle autonomie territoriali nel riparto competenziale dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma della Costituzione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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