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V. e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 13 novembre 2024, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di C. V., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 9 luglio 2025 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Daniele Granara per C. V. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Emanuele Manzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 13 novembre 2024 (reg. ord. n. 231 del 2024), il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 23-\u003cem\u003et\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003er\u003c/em\u003e, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui, nel prevedere un tetto massimo alle retribuzioni dei dipendenti statali, includono in detta soglia anche gli emolumenti corrispondenti alle indennit\u0026#224; di mandato elettorale spettanti ai componenti togati eletti negli organi di governo autonomo della magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, nell\u0026#8217;ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, dispone, invece, che il limite massimo retributivo cos\u0026#236; imposto sia pari a 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice rimettente afferma di doversi pronunciare sul ricorso in appello presentato da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che ha chiesto la riforma della sentenza 18 giugno 2020, n. 6669, emessa in primo grado dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda. Quest\u0026#8217;ultima ha rigettato il ricorso con cui lo stesso magistrato chiedeva di accertare il proprio diritto a percepire il trattamento economico, per l\u0026#8217;incarico di componente effettivo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (da ora in avanti, anche: CPGA), ricoperto dal 2013 al 2015, senza le decurtazioni stipendiali effettuate a suo danno in base alle norme censurate, dovute al superamento del \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221;. Per effetto del cumulo tra la retribuzione e l\u0026#8217;indennit\u0026#224; percepita a titolo di componente del CPGA, infatti, il ricorrente del giudizio principale \u0026#232; stato assoggettato al recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al limite massimo retributivo, per gli anni 2014 e 2015, ed ha impugnato gli atti con cui se ne \u0026#232; disposta la restituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Secondo il giudice rimettente le disposizioni censurate, nella parte in cui includono all\u0026#8217;interno del \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; anche gli emolumenti corrispondenti alle indennit\u0026#224; di mandato elettorale spettanti ai componenti togati eletti negli organi di governo autonomo delle magistrature, lederebbero gli artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, Cost. In particolare, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003ele reputa in contrasto con i principi di autonomia e indipendenza della magistratura, con riferimento alla incidenza che potrebbero avere sulla composizione degli organi di governo autonomo, posti a presidio e a tutela dei richiamati valori costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe norme censurate, invero, nel prevedere un tetto onnicomprensivo alle retribuzioni del pubblico dipendente, produrrebbero l\u0026#8217;effetto di azzerare la indennit\u0026#224; del mandato elettorale per tutti coloro che, come l\u0026#8217;appellante, abbiano raggiunto un trattamento retributivo onnicomprensivo prossimo alla soglia, determinando cos\u0026#236; l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di percepire ulteriori emolumenti, anche se dovuti per lo svolgimento di funzioni rappresentative in organi di governo autonomo, di cui influenzerebbero indirettamente la composizione, violandone la rappresentativit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;effetto determinato dalle norme censurate sarebbe infatti quello di \u0026#171;scoraggiare, se non, in ipotesi estrema, di impedire [\u0026#8230;] la partecipazione alla competizione elettorale [\u0026#8230;] di quella specifica categoria di magistrati che, come la parte appellante, avendo raggiunto, nella progressione del rapporto di lavoro il vertice stipendiale, fruiscono gi\u0026#224; di un trattamento economico prossimo al tetto\u0026#187; e dunque non potrebbero percepire l\u0026#8217;ulteriore indennit\u0026#224; prevista per lo svolgimento del mandato elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ritiene, inoltre, che le disposizioni censurate, assoggettando al limite retributivo l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzione, ledano l\u0026#8217;indipendenza della magistratura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza, il Consiglio di Stato sottolinea il carattere pregiudiziale della questione di legittimit\u0026#224; rispetto a quella oggetto del giudizio principale, dal momento che il diritto azionato dall\u0026#8217;appellante, volto ad ottenere la restituzione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di componente del CPGA che gli \u0026#232; stata prelevata, sarebbe impedito proprio per effetto delle censurate disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa erariale, il presupposto da cui muove l\u0026#8217;ordinanza di rimessione sarebbe erroneo poich\u0026#233; le norme censurate, puntuali nell\u0026#8217;individuare i destinatari e gli emolumenti da considerare ai fini del computo del massimale retributivo, non determinano distinzioni in base alla tipologia dell\u0026#8217;incarico ricoperto, ma rispondono alla generale esigenza di razionalizzare e contenere la spesa pubblica. Non si tratta, infatti, di previsioni \u0026#171;limite\u0026#187; o \u0026#171;eccezion[ali]\u0026#187; rispetto ai regimi pi\u0026#249; favorevoli riconnessi a funzioni particolari, quanto piuttosto di regole generali che governano il trattamento economico di tutte le categorie di dipendenti pubblici, indipendentemente dal fatto che questi ricoprano ulteriori cariche che contemplino indennit\u0026#224;, gettoni o emolumenti. Si riferiscono, cio\u0026#232;, a \u0026#171;retribuzioni o emolumenti comunque denominati\u0026#187; nonch\u0026#233; ai \u0026#171;rapporti di lavoro dipendente o autonomo\u0026#187;, cos\u0026#236; da ricomprendere qualsiasi tipo di attivit\u0026#224; prestata nei confronti di una pubblica amministrazione, ivi compreso lo svolgimento di incarichi onorari. Tali norme avrebbero, poi, un peculiare significato, se riferite alle alte cariche dello Stato, la cui attivit\u0026#224; va considerata ben oltre l\u0026#8217;esclusivo profilo di mera proporzionalit\u0026#224; del trattamento retributivo. Ancor pi\u0026#249;, se si considera che il massimale in esse previsto \u0026#232; comunque adeguato poich\u0026#233; parametrato alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi, quale \u0026#232; il primo presidente della Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura ritiene \u0026#171;coerente sul piano sistematico che il \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; colpisca le categorie professionali che godono dei trattamenti economici pi\u0026#249; elevati\u0026#187;, avendo l\u0026#8217;impianto normativo censurato proprio lo scopo di porre un limite ai redditi pi\u0026#249; alti \u0026#171;salvaguardando comunque l\u0026#8217;adeguatezza professionale e retributiva della soglia contemplata\u0026#187; (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 128 e n. 27 del 2022, quest\u0026#8217;ultima relativa al tetto stipendiale applicato alla categoria dei dipendenti pubblici che svolgono il servizio di giudici tributari, e la sentenza n. 124 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La difesa statale contesta altres\u0026#236; le argomentazioni del rimettente secondo cui il tetto retributivo inciderebbe indirettamente sulla rappresentativit\u0026#224; degli organi di autogoverno della magistratura. Sarebbe erroneo definire questo effetto come \u0026#171;indiretto\u0026#187;, dal momento che le deduzioni del rimettente sul punto sarebbero del tutto ipotetiche. Ipotetico e non dimostrabile sarebbe l\u0026#8217;assunto secondo cui i magistrati di maggiore anzianit\u0026#224;, e dunque con retribuzioni pi\u0026#249; elevate potenzialmente incise dal tetto retributivo, sarebbero dissuasi dal candidarsi per ragioni meramente economiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la parte ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via principale, inammissibili o, in subordine, fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via principale, la difesa della parte afferma che il rimettente si \u0026#232; sottratto al dovere di interpretare la legge in senso costituzionalmente conforme, omettendo di considerare due motivi di appello contro la sentenza del TAR Lazio, che ne ha respinto il ricorso in primo grado, il cui accoglimento avrebbe invece privato di rilevanza le odierne questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la parte privata reputa che la sottoposizione al limite massimo retributivo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di membro del CPGA vada esclusa, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, avrebbe stabilito che tale limite concerne soltanto gli emolumenti che trovino la propria causa genetica in un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, escludendone quelli originati da servizi prestati a titolo onorario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la legge prescriverebbe di considerare tali emolumenti al lordo dei soli contributi previdenziali posti a carico del lavoratore, e non anche di quelli corrisposti dal datore di lavoro (cosiddetto \u0026#8220;lordissimo\u0026#8221;). Il rimettente avrebbe dunque dovuto adottare una interpretazione costituzionalmente conforme in tale direzione, per effetto della quale il montante rilevante ai fini del \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; sarebbe stato inferiore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In subordine, il ricorrente nel processo principale chiede che le questioni siano dichiarate fondate per contrasto con i gi\u0026#224; menzionati artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe norme censurate determinerebbero, infatti, una situazione di disparit\u0026#224; tra i magistrati parte del CPGA, dal momento che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzione onnicomprensiva prevista per il suddetto incarico non verrebbe corrisposta a tutti i componenti nella stessa misura, in violazione della rappresentativit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo di governo autonomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, in cui ha contestato la ricostruzione della parte in ordine al prospettato difetto di rilevanza e alla possibile interpretazione conforme a Costituzione e ha ribadito la non fondatezza delle sollevate questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Anche la parte privata ha depositato una memoria, riproponendo le ragioni a sostegno dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni o, nel merito, per la fondatezza delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2024, il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, in riferimento agli artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl censurato art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell\u0026#8217;ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, esso pure censurato, dispone, invece, che il limite massimo retributivo cos\u0026#236; imposto sia pari a 240.000,00 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente conosce in grado di appello del ricorso proposto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato che, dal 2013 al 2015, ha altres\u0026#236; ricoperto l\u0026#8217;incarico di membro togato del CPGA, l\u0026#8217;organo di governo autonomo della magistratura amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto del cumulo tra la retribuzione e l\u0026#8217;indennit\u0026#224; percepita a tale ultimo titolo, il ricorrente nel processo principale \u0026#232; stato assoggettato al recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al limite massimo retributivo negli anni 2014 e 2015 e ha impugnato gli atti con cui se ne \u0026#232; disposta la restituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita, anzitutto, che l\u0026#8217;assoggettamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di membro dell\u0026#8217;organo di governo autonomo di una magistratura al limite massimo retributivo sia compatibile con gli artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, Cost., perch\u0026#233; ne risulterebbe compromesso il carattere rappresentativo dell\u0026#8217;organo stesso. I magistrati che ricoprono le funzioni direttive, infatti, meglio retribuiti dei pi\u0026#249; giovani colleghi, non avrebbero interesse a candidarsi alla carica, consci che non potrebbero conseguire l\u0026#8217;indennit\u0026#224; per essa prevista. A ci\u0026#242; seguirebbe anche uno \u0026#171;svilimento della relativa funzione\u0026#187;, le cui prerogative sono poste a tutela non solo del \u0026#171;singolo eletto\u0026#187;, ma soprattutto della \u0026#171;stessa istituzione di cui egli fa parte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, il rimettente ritiene che tale regime normativo violi il principio di indipendenza della magistratura amministrativa, di cui all\u0026#8217;art. 108, secondo comma, Cost. e, pi\u0026#249; in generale, della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che nella parte dispositiva tali ultime norme costituzionali non sono espressamente evocate, ma dalla parte motivazionale appare chiaro che i dubbi del rimettente investono la compatibilit\u0026#224; delle disposizioni censurate con il principio di indipendenza della magistratura nel suo complesso. Ci\u0026#242; si evince, in particolare, dai punti 4, 4.1, 4.2, 4.4 e 5 dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, nei quali si fa riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., inquadrando la questione relativa all\u0026#8217;indipendenza degli organi di autogoverno e alle indennit\u0026#224; come profilo particolare del pi\u0026#249; ampio principio di indipendenza della magistratura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita nel presente giudizio incidentale la parte privata ricorrente nel giudizio principale, eccependo, in via preliminare, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA suo dire, infatti, il rimettente si sarebbe sottratto al dovere di interpretare la legge in senso costituzionalmente conforme, omettendo di valutare due motivi dell\u0026#8217;appello, il cui accoglimento avrebbe privato di rilevanza le odierne questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la parte reputa che la sottoposizione al limite massimo retributivo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di membro del CPGA vada esclusa, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 1, comma 471, della legge n. 147 del 2013 avrebbe stabilito che tale limite concerne soltanto gli emolumenti che trovino la propria causa genetica in un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, escludendone quelli originati da servizi prestati a titolo onorifico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, prescrivendo la legge di considerare tali emolumenti al lordo dei soli contributi previdenziali posti a carico del lavoratore, e non anche di quelli corrisposti dal datore di lavoro (cosiddetto \u0026#8220;lordissimo\u0026#8221;), il rimettente avrebbe dovuto raggiungere la conclusione sopra indicata adottando una interpretazione costituzionalmente conforme in tale direzione, per effetto della quale il montante rilevante ai fini del \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; sarebbe stato inferiore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa escluso che rispetto alla disciplina indubbiata sussista uno spazio ermeneutico sufficiente per addivenire a una sua interpretazione che offra un esito costituzionalmente conforme, nel senso prospettato dalla parte privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, l\u0026#8217;unica interpretazione \u0026#171;del tutto ragionevole\u0026#187; (sentenza n. 27 del 2022) e realmente plausibile \u0026#232; quella fornita dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, secondo cui \u0026#232; da ricondurre al campo applicativo delle norme censurate ogni prestazione economica, erogata a carico della finanza pubblica a favore di chi abbia costituito un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, ivi comprese quelle conseguite a titolo onorifico. Secondo la scelta operata chiaramente dal legislatore, in sostanza, \u0026#171;[n]on \u0026#232; [\u0026#8230;] necessario che tutte le prestazioni ricevute siano riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, sicch\u0026#233; \u0026#8211; una volta instauratosi un siffatto rapporto di lavoro \u0026#8211; concorre ad incidere sulla soglia indicata qualunque ulteriore retribuzione o emolumento percepiti, che siano a carico dello Stato, bench\u0026#233; essi non siano inquadrabili in altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo\u0026#187; (ancora sentenza n. 27 del 2022). Non si rinvengono sufficienti elementi normativi, pertanto, che \u0026#8211; come sostiene la parte privata \u0026#8211; consentano di concludere che l\u0026#8217;art. 1, comma 471, della legge n. 147 del 2013 debba avere il significato di escludere dalla soggezione al \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; le indennit\u0026#224; connesse alla funzione di componente del CPGA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, d\u0026#8217;altro canto, il ricorrente nel processo principale offre adeguati elementi per ritenere che, una volta esclusa la quota di \u0026#8220;lordissimo\u0026#8221; dagli emolumenti, il limite massimo retributivo (imposto alla parte dall\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, per i primi quattro mesi del 2014 e dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, per il periodo successivo) non avrebbe pi\u0026#249; avuto alcuna applicazione per la parte residua.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer i restanti profili, non avendo la parte privata neppure individuato \u0026#171;i motivi \u0026#8220;aventi priorit\u0026#224; logica\u0026#8221;\u0026#187;, tra quelli di appello, che il rimettente avrebbe dovuto necessariamente esaminare prima di affrontare il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale (sentenza 88 del 2025), resta fermo che l\u0026#8217;ordine di valutazione di tali motivi \u0026#232; affidato alla discrezionalit\u0026#224; del giudice e non incide sui profili di ammissibilit\u0026#224; delle sollevate questioni (sentenza n. 202 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 201 del 2011, e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertiti, in riferimento all\u0026#8217;art. 104, quarto comma, Cost., non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ritiene che l\u0026#8217;effetto del limite massimo retributivo sarebbe quello di scoraggiare la categoria dei titolari degli uffici direttivi dal candidarsi agli organi di governo autonomo delle magistrature, perch\u0026#233; non sarebbe loro garantita, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;elevato livello stipendiale, la percezione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzione prevista dalla legge. Per tale via sarebbe compromesso il carattere rappresentativo dell\u0026#8217;organo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, \u0026#232; da osservarsi in primo luogo che non emerge dall\u0026#8217;impianto costituzionale alcuna esigenza, n\u0026#233; in termini di riserva n\u0026#233; in termini di \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e, alla stregua della quale i titolari degli uffici direttivi, di primo o di secondo grado, debbano trovare necessaria rappresentanza tra i membri elettivi del CPGA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, il rimettente erra nel ricostruire i profili di rappresentanza delle \u0026#8220;categorie\u0026#8221;, entro le quali si scompongono al loro interno le magistrature, che assumono rilevanza in questo caso. Per quanto concerne la magistratura amministrativa, infatti, la legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), nel definire i criteri di composizione del CPGA in relazione ai membri togati elettivi, attribuisce rilievo esclusivamente alla distinzione tra magistrati amministrativi di primo e di secondo grado, riservando una quota di seggi agli uni e agli altri. La funzione ricoperta sia presso i Tribunali amministrativi regionali sia presso il Consiglio di Stato dal candidato \u0026#232; perci\u0026#242; priva a tal fine di rilevanza giuridica e a maggior ragione ci\u0026#242; vale con riguardo all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio, dalla quale (e non dalla funzione) dipende la retribuzione tabellare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, in riferimento all\u0026#8217;art. 108, secondo comma, Cost. e al principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Va anzitutto premesso che la retribuzione dei magistrati \u0026#232; composta dal trattamento retributivo, fissato su base tabellare in ragione dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio, e dalle diverse indennit\u0026#224; di funzione, incluse quelle percepite dai magistrati che sono eletti o che partecipano di diritto ai cosiddetti organi di governo autonomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, del resto, ha gi\u0026#224; rilevato che le indennit\u0026#224; di funzione hanno carattere retributivo e, al pari del meccanismo di adeguamento automatico e, pi\u0026#249; in generale, della retribuzione dei magistrati, rappresentano guarentigie a tutela dell\u0026#8217;autonomia e dell\u0026#8217;indipendenza della magistratura, che ammettono deroghe solo in via temporanea ed eccezionale (sentenza n. 1 del 1978; nello stesso senso, sentenze n. 223 del 2012, n. 42 del 1993 e n. 238 del 1990). La disciplina della retribuzione dei magistrati, dunque, ha la finalit\u0026#224; di \u0026#171;evitare il mero arbitrio di un potere sull\u0026#8217;altro\u0026#187; e il \u0026#171;precetto costituzionale dell\u0026#8217;indipendenza dei magistrati [\u0026#8230;] va salvaguardato anche sotto il profilo economico [\u0026#8230;] evitando tra l\u0026#8217;altro che [i magistrati] siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti degli altri poteri\u0026#187;: principi che \u0026#171;sono confortati dai lavori preparatori della Costituente\u0026#187; (sentenza n. 223 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio di indipendenza della magistratura, del resto, non solo \u0026#232; un connotato strutturale della funzione giurisdizionale, ma \u0026#232; uno degli architravi dello Stato di diritto. Tale modello di Stato, nelle sue manifestazioni pi\u0026#249; evolute, presuppone, infatti, la distinzione tra la funzione del disporre, attribuita agli organi del circuito democratico-rappresentativo, e quella del provvedere in via amministrativa e del giudicare, attribuita agli organi scelti sulla base del criterio tecnico-attitudinale. La scomposizione del potere pubblico in tali funzioni trova, poi, il suo fattore di ricomposizione nel principio di legalit\u0026#224;, che consente di tenere in equilibrio il principio democratico e quello garantistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva occorre evitare da parte dei diversi poteri dello Stato reciproci condizionamenti impropri, nonch\u0026#233; tentativi di esorbitare dal rispettivo ambito funzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI principi dello Stato di diritto, ai quali sono riconducibili gli istituti a garanzia dell\u0026#8217;indipendenza della magistratura, sono, infatti, a fondamento dell\u0026#8217;assetto costituzionale della Repubblica e trovano costante e ordinario riscontro nell\u0026#8217;ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si tratta, dunque, di privilegi corporativi o personali, ma di fondamentali esigenze di garanzia e di equilibrio: equilibrio che spetta anche a questa Corte salvaguardare, preservando una pluralit\u0026#224; di istituti che \u0026#8211; pur con diversa struttura, configurazione e incisivit\u0026#224; \u0026#8211; hanno espresso o implicito fondamento nella Costituzione a tutela delle magistrature come degli altri poteri dello Stato. Il riferimento \u0026#232; non solo alle guarentigie a tutela dei singoli magistrati, ma anche, ad esempio, alle attribuzioni riservate dalla Costituzione in via diretta al Consiglio superiore della magistratura e in via indiretta agli analoghi organi operanti per le giurisdizioni speciali, all\u0026#8217;astratta legittimazione di ogni magistrato a sollevare conflitti interorganici e, quanto agli organi del circuito democratico-rappresentativo, alle previsioni sulle immunit\u0026#224; e sulle indennit\u0026#224; dei parlamentari, alle riserve di competenza a favore dei regolamenti parlamentari o alle ipotesi di autodichia delle Camere e degli altri organi costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon potrebbe tuttavia giungersi a una piena comprensione della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e che sorregge la cura costituzionale verso il principio di indipendenza della magistratura se lo si interpretasse alla stregua di una meccanica applicazione del modello della separazione dei poteri non alimentata da altro scopo che costituire un \u0026#8220;dominio riservato\u0026#8221; nell\u0026#8217;esercizio di determinate funzioni pubbliche. Ben diversamente, nell\u0026#8217;impianto disegnato dalla Costituzione il significato della strutturazione di una magistratura indipendente pu\u0026#242; essere colto solo ponendola primariamente in connessione con la necessit\u0026#224; di una piena ed effettiva garanzia dei diritti e degli interessi che le norme dell\u0026#8217;ordinamento (a partire da quelle costituzionali) proteggono, sul piano sia individuale che collettivo. Il senso garantistico della riserva di giurisdizione, ad esempio, deperirebbe enormemente se essa non fosse assistita dalla garanzia dell\u0026#8217;indipendenza, idonea ad assicurare un esercizio della funzione realmente contraddistinto da terziet\u0026#224;. Acquisisce carattere emblematico, in questo ordine di idee, la soggezione del giudice soltanto alla legge, disposta dall\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost. Se, infatti, anche da tale prescrizione deve trarsi una conferma del principio di indipendenza, allo stesso tempo essa ne fissa il confine (\u0026#171;soltanto alla legge\u0026#187;), sostanzialmente individuando nella legge il limite e la ragion d\u0026#8217;essere dell\u0026#8217;indipendenza stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiguardato in questa prospettiva, il principio di indipendenza della magistratura, al pari di altre guarentigie costituzionali (il diritto di difesa, ex art. 24, secondo comma, Cost.; il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, ex art. 25, primo comma, Cost.; le garanzie dell\u0026#8217;art. 111 Cost.; il divieto, nell\u0026#8217;art. 102, secondo comma, Cost., di istituire giudici straordinari o speciali, eccetera), contribuisce in modo essenziale a determinare il patrimonio di tutele che spettano ai consociati nel loro rapportarsi con l\u0026#8217;esercizio delle funzioni giurisdizionali. In termini pi\u0026#249; generali, pu\u0026#242; osservarsi che \u0026#232; il principio personalista, desumibile dall\u0026#8217;art. 2 Cost., a illuminare funzionalmente il principio di indipendenza della magistratura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la disciplina relativa alla retribuzione dei magistrati non pu\u0026#242; allora essere sottratta a una valutazione che tenga conto delle proiezioni ordinamentali del principio costituzionale di indipendenza ricostruito nei termini anzidetti, dal momento che il profilo economico difficilmente potrebbe essere considerato avulso, sullo stesso piano normativo, da una congrua ed effettiva garanzia della posizione di indipendenza \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Non \u0026#232; un caso che le guarentigie economiche abbiano avuto e abbiano tuttora una larga diffusione nel diritto comparato. Esse hanno trovato una specifica emersione sin dalla nascita del costituzionalismo, essendo gi\u0026#224; prevista nel 1787 dalla Costituzione degli Stati Uniti d\u0026#8217;America, all\u0026#8217;articolo III, sezione 1, la clausola che i giudici debbono godere di \u0026#171;\u003cem\u003ea compensation, which shall not be diminished during their continuance\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in office\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte Suprema degli Stati Uniti si \u0026#232; pi\u0026#249; volte espressa sulla richiamata \u0026#8220;\u003cem\u003ecompensation clause\u003c/em\u003e\u0026#8221;, includendo l\u0026#8217;aspetto retributivo tra le garanzie a tutela della autonomia e dell\u0026#8217;indipendenza della magistratura (cos\u0026#236; United States v. Will, 449 U.S. 200 [1980], O\u0026#8217;Malley v. Woodrough, 307 U.S. 277 [1939], Miles v. Graham, 268 U.S. 501 [1925], Evans v. Gore, 253 U.S. 245 [1920]). Corti costituzionali o supreme di altri Paesi hanno espresso principi analoghi, sempre a tutela dell\u0026#8217;indipendenza e dell\u0026#8217;autonomia della magistratura, nonch\u0026#233; in ossequio al principio di separazione dei poteri (cos\u0026#236;, a titolo esemplificativo, il Tribunale costituzionale federale tedesco ha dato risalto al nesso tra l\u0026#8217;esigenza di un\u0026#8217;adeguata retribuzione e la tutela costituzionalmente garantita dell\u0026#8217;indipendenza del giudice, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, pronuncia 5 maggio 2015, BVerfGE 139, 64; ancora, la Corte dei conti greca, con la sentenza n. 4327 del 2014, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme che prevedevano tagli retroattivi agli stipendi e alle pensioni dei giudici; pi\u0026#249; di recente, la Corte costituzionale della Repubblica ceca ha ritenuto costituzionalmente illegittime le norme che, pure a seguito dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno prorogato il blocco degli stipendi ai magistrati, senza giustificazioni in termini di necessit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224;, cos\u0026#236; Pl. \u0026#218;S, 5/2024, Pl. \u0026#218;S, 15/2022; sulla riduzione alla retribuzione dei magistrati, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, Pl. \u0026#218;S, 28/13, Pl. \u0026#218;S, 12/10, Pl. \u0026#218;S 13/08, Pl. \u0026#218;S 34/04).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE gli stessi principi si rinvengono in dichiarazioni o risoluzioni internazionali (cos\u0026#236;, sempre a titolo di esempio, i \u003cem\u003eBasic \u003c/em\u003e\u003cem\u003ePrinciples on the Independence of the Judiciary\u003c/em\u003e delle Nazioni Unite del 1985 enunciano all\u0026#8217;art. 7 il principio in base al quale \u0026#171;[i]\u003cem\u003et \u003c/em\u003e\u003cem\u003eis the duty of each Member State to provide adequate resources to enable the judiciary to properly perform its functions\u003c/em\u003e\u0026#187;; cos\u0026#236; come la \u003cem\u003eResolution on the Right to a Fair Trial and legal Assistance in Africa\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eadottata dall\u0026#8217;\u003cem\u003eAfrican\u003c/em\u003e\u003cem\u003e Commission on Human and People\u0026#8217;s Rights\u003c/em\u003e, nel 1999, connette l\u0026#8217;indipendenza della magistratura anche alle retribuzioni dei giudici).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Analoga esigenza di tutela della retribuzione delle magistrature \u0026#232; avvertita a livello eurounitario. In modo molto netto sul punto si \u0026#232; espressa la Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, con la recente sentenza 25 febbraio 2025, in cause riunite C-146/23 e C-374/23, Sad Rejonowy w Bialymstoku, nella quale non solo si \u0026#232; specificato che nella retribuzione dei giudici devono essere \u0026#171;presi in considerazione, oltre allo stipendio ordinario di base, i diversi premi e indennit\u0026#224; che essi percepiscono, in particolare a titolo dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; o delle funzioni loro affidate\u0026#187;, ma soprattutto si \u0026#232; escluso che il legislatore possa diminuire in modo stabile quel complessivo trattamento retributivo. In particolare, per la Corte di Lussemburgo sono possibili deroghe in \u003cem\u003epe\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003eus\u003c/em\u003e del trattamento retributivo dei magistrati, ma affinch\u0026#233; siano compatibili con il diritto dell\u0026#8217;Unione esse devono soddisfare un certo numero di requisiti. Per ci\u0026#242; che qui interessa, la deroga deve essere \u0026#171;necessaria e strettamente proporzionata al conseguimento [dell\u0026#8217;obiettivo di interesse generale], il che presuppone che essa rimanga eccezionale e temporanea\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella stessa prospettiva, la Corte di giustizia ha altres\u0026#236; riconosciuto alle autorit\u0026#224; amministrative indipendenti una indipendenza funzionale volta a impedire qualsivoglia forma di influenza diretta o indiretta che possa rischiare di incidere sullo svolgimento delle loro attivit\u0026#224; (cos\u0026#236;, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, quarta sezione, sentenze 2 settembre 2021, causa C-718/18, Commissione europea e 26 luglio 2017, causa C-560/15, Europa way srl e Persidera spa; seconda sezione, sentenza 28 luglio 2016, causa C-240/15, Autorit\u0026#224; per le Garanzie nelle Comunicazioni; grande sezione, sentenza 8 aprile 2014, causa C-288/12, Commissione europea).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Il \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221;, come ridefinito dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, ha determinato una riduzione del trattamento economico di alcuni magistrati e, con il trascorrere del tempo e a distanza di oltre un decennio, ha perso definitivamente il requisito della temporaneit\u0026#224; richiesto, ai fini della sua legittimit\u0026#224; costituzionale ed eurounitaria, dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte di giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; visto, l\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, aveva ancorato il limite massimo retributivo a un importo parametrato alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione. Si era cos\u0026#236; salvaguardato il \u0026#171;nesso tra retribuzione e quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro\u0026#187;, \u0026#171;anche con riguardo alle prestazioni pi\u0026#249; elevate\u0026#187; (sentenza n. 27 del 2022). Tale previsione, pur rendendo certo il parametro di riferimento del cosiddetto \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221;, non ne quantificava dunque in maniera rigida la soglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito, il censurato art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, ha stabilito che, a decorrere dal 1\u0026#176; maggio 2014, \u0026#171;il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione [\u0026#8230;] \u0026#232; fissato in euro 240.000,00 annui\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il legislatore ha dapprima individuato il massimale retributivo agganciandolo alle dinamiche stipendiali dell\u0026#8217;alta carica, ma senza incidere su di esse, e ha successivamente ridotto gli emolumenti percepibili dal titolare di tale carica, fissando un limite inferiore a quello precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; infatti certo che gli emolumenti complessivi spettanti al primo presidente della Cassazione fossero gi\u0026#224; nel 2014 sensibilmente superiori all\u0026#8217;importo di 240.000,00 euro al lordo, visto che l\u0026#8217;art. 3 del d.P.C.m. 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell\u0026#8217;ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali) li aveva stimati in euro 293.658,95 al lordo e che tale cifra \u0026#232; stata aggiornata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica 18 marzo 2014, n. 3, recante \u0026#171;Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici \u0026#8211; Articolo 1, commi 471 ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilit\u0026#224; per il 2014)\u0026#187;, la quale ha specificato che, per l\u0026#8217;anno 2014, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione era pari a euro 311.658,53.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, la disposizione censurata ha decurtato il livello retributivo del primo presidente, come di altri magistrati, con la conseguenza, quanto a tutto il personale di magistratura, che \u0026#232; venuta meno la garanzia (fatta salva, invece, dall\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 201 del 2011, come convertito) in ordine alla preservazione del trattamento economico assicurato dalla legge sia nella sua base sia quanto agli adeguamenti automatici costituzionalmente necessari per proteggerne il potere di acquisto (sentenze n. 223 del 2012 e n. 238 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, solo con l\u0026#8217;art. 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) si \u0026#232; introdotto un meccanismo di adeguamento dell\u0026#8217;importo del cosiddetto \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; all\u0026#8217;inflazione, ma senza recupero della svalutazione pregressa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; ha comportato che la forbice tra la retribuzione effettiva di 240.000,00 euro ora attribuita al primo presidente della Cassazione e quella virtuale, che gli sarebbe spettata in assenza della norma censurata e per effetto degli adeguamenti previsti dalla legge (in particolare, art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante \u0026#171;Provvidenze per il personale di magistratura\u0026#187;), si \u0026#232; ulteriormente allargata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Questa Corte, nell\u0026#8217;escludere l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;estensione al personale di magistratura di misure generali di riduzione della spesa pubblica, ha tuttavia specificato che \u0026#171;[a]llorquando la gravit\u0026#224; della situazione economica e la previsione del suo superamento non prima dell\u0026#8217;arco di tempo considerato impongano un intervento sugli adeguamenti stipendiali, anche in un contesto di generale raffreddamento delle dinamiche retributive del pubblico impiego, tale intervento non potrebbe sospendere le garanzie stipendiali oltre il periodo reso necessario dalle esigenze di riequilibrio di bilancio\u0026#187; (sentenza n. 223 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale regola, che impone una necessaria temporaneit\u0026#224; di questo genere di misure ove estese alla magistratura, \u0026#232; condivisa, come chiarito, dal diritto dell\u0026#8217;Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel dichiarare non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che sono state in passato sollevate, quanto al massimale retributivo, con riferimento al principio di indipendenza della magistratura, questa Corte si \u0026#232; pronunciata in un momento in cui non erano ancora maturate ragioni sufficienti, a tre anni dall\u0026#8217;entrata in vigore della norma, per ritenere che l\u0026#8217;art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, avesse illegittimamente compresso in modo permanente, e non solo in via temporanea, il livello retributivo della magistratura, incidendo su quello del primo presidente della Cassazione (sentenza n. 124 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conclusione non pu\u0026#242; essere ora confermata, a distanza di oltre dieci anni dall\u0026#8217;adozione della disposizione censurata e nell\u0026#8217;ambito di un contesto normativo e fattuale del tutto differente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Il \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221;, infatti, \u0026#232; stato introdotto nel 2011 in una situazione di instabilit\u0026#224; finanziaria di eccezionale gravit\u0026#224;, indotta da una allarmante crisi del debito sovrano italiano. Pertanto, tale misura, seppur derogatoria rispetto a molteplici precetti costituzionali, aveva una giustificazione solo se a carattere congiunturale e temporaneo, rispetto ad una situazione del tutto particolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.7.\u0026#8211; Un ulteriore e sopravvenuto profilo di criticit\u0026#224; del limite massimo retributivo \u0026#232; rappresentato dall\u0026#8217;introduzione di alcune norme che, per specifici soggetti, hanno derogato al carattere generale del \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221;. Si tratta, in particolare, dell\u0026#8217;art. 34, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha previsto a favore dei commissari di Sogin spa un compenso \u0026#171;anche in deroga al limite massimo retributivo\u0026#187;; nonch\u0026#233; degli artt. 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 14 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivit\u0026#224; economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, che hanno sottratto al \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; i dipendenti delle societ\u0026#224; pubbliche di rilievo strategico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIntroducendo disposizioni derogatorie, anzich\u0026#233; procedere a una revisione complessiva del limite massimo retributivo, il legislatore non solo ha infranto la natura generalissima, ritenuta da questa Corte di \u0026#171;importanza dirimente\u0026#187; (sentenza n. 124 del 2017), del \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221;, ma ne ha confermato irreversibilmente il carattere duraturo, e per nulla transitorio, anche nei confronti dei magistrati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, il \u0026#8220;tetto\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;esaminato art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, in origine costituzionalmente tollerabile in ragione della temporaneit\u0026#224; della misura disposta nei confronti del personale di magistratura, si \u0026#232; progressivamente posto in contrasto con la Costituzione una volta \u0026#171;palesata appieno la natura strutturale\u0026#187; della previsione (sentenza n. 178 del 2015), incorrendo in tal modo in una illegittimit\u0026#224; costituzionale sopravvenuta, per violazione degli artt. 108, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.8.\u0026#8211; Su un piano pi\u0026#249; generale, occorre, infine, interrogarsi sulla quantificazione dei risparmi di spesa ottenuti in applicazione della misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore, infatti, ha ritenuto di poter conseguire apprezzabili risparmi, prevedendo che il dipendente pubblico non possa trattenere emolumenti a carico della finanza pubblica, pur legittimamente percepiti, oltre il massimale individuato dalla legge e ha disposto che quanto corrisposto in eccesso confluisca presso il Fondo per l\u0026#8217;ammortamento dei titoli di Stato (art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale previsione, in linea di principio, non \u0026#232; costituzionalmente censurabile, perch\u0026#233; \u0026#171;[n]el settore pubblico non \u0026#232; precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi interessi coinvolti, non sia manifestamente irragionevole\u0026#187; (sentenza n. 124 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha in effetti gi\u0026#224; posto in luce (sentenze n. 128 e n. 27 del 2022 e n. 124 del 2017) talune criticit\u0026#224; che la disciplina censurata pu\u0026#242; generare in riferimento a plurimi precetti costituzionali: quali quelli desumibili dall\u0026#8217;art. 3 Cost. sulla parit\u0026#224; di trattamento; dall\u0026#8217;art. 36, primo comma, Cost. sul diritto a una retribuzione proporzionata alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un\u0027esistenza libera e dignitosa; dall\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost. sul diritto a un\u0026#8217;adeguata tutela previdenziale; dall\u0026#8217;art. 97 Cost. sul buon andamento della pubblica amministrazione (ancora sentenza n. 124 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNorme poste a garanzia di interessi di rilievo che il legislatore \u0026#232; tenuto a considerare, mentre individua il non irragionevole punto di equilibrio tra essi e la finalit\u0026#224; di contenimento della spesa pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata aveva ugualmente superato indenne il controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale perch\u0026#233; si era ritenuto che, alla luce della impellente necessit\u0026#224; di contenere la spesa per il personale (\u0026#171;un importante aggregato della spesa di parte corrente\u0026#187;, sentenza n. 153 del 2015), essa realizzasse un bilanciamento non palesemente incongruo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, fin dalla indicata sentenza n. 124 del 2017, questa Corte, nel respingere una censura di illegittimit\u0026#224; costituzionale concernente l\u0026#8217;omesso computo nella relazione tecnica dei risparmi attesi in forza del \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221;, ha avvertito che \u0026#171;le molteplici variabili in gioco precludono una valutazione preventiva ponderata e credibile\u0026#187;, rendendone \u0026#171;[l\u0026#8217;]impatto quantificabile solo \u0026#8220;a consuntivo\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente che, specie nella prospettiva della verifica dell\u0026#8217;adeguatezza e proporzionalit\u0026#224; dei mezzi rispetto ai fini, il controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale concernente l\u0026#8217;esito del bilanciamento prescelto dal legislatore non pu\u0026#242; prescindere, in una prospettiva di ampio respiro temporale, dal considerare nel lungo periodo l\u0026#8217;effettiva capacit\u0026#224; della norma di assolvere, in modo che non sia del tutto marginale, al suo \u0026#8220;fine prioritario\u0026#8221; di contenere la spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, a pi\u0026#249; di dieci anni di distanza dall\u0026#8217;introduzione della norma censurata, osserva ora che i dati estraibili dall\u0026#8217;andamento del Fondo per l\u0026#8217;ammortamento dei titoli di Stato non confortano le iniziali attese e aspirazioni del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, \u0026#232; degno di attenzione che \u0026#8211; come risulta dal Rendiconto generale dello Stato per il 2015 - Conto delle entrate, relativamente al capitolo di entrata del bilancio dello Stato 3512 \u0026#8211; nel 2015, vale a dire nella prima annualit\u0026#224; di efficacia del limite massimo retributivo, il risparmio di spesa non abbia affatto rispettato le attese, considerato che, a fronte di circa 86 milioni di euro inizialmente previsti, l\u0026#8217;importo effettivamente versato nel Fondo \u0026#232; stato soltanto di circa 4,5 milioni di euro. Nemmeno negli anni successivi l\u0026#8217;ammontare del risparmio versato si \u0026#232; avvicinato alle cifre previste nel 2015, raggiungendo al massimo 18,9 milioni di euro. Tale linea di tendenza potrebbe anche avvalorare l\u0026#8217;ipotesi che i dipendenti pubblici con le retribuzioni pi\u0026#249; elevate abbiano preferito rinunciare all\u0026#8217;assolvimento di incarichi aggiuntivi piuttosto che subire gli effetti del massimale retributivo, con la conseguenza di disperdere l\u0026#8217;apporto di elevate professionalit\u0026#224;, ma senza realizzare apprezzabili risparmi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn termini percentuali, poi, dal 2011 fino al 2024, l\u0026#8217;incremento del Fondo in ragione dell\u0026#8217;applicazione del \u0026#8220;tetto\u0026#8221; rispetto all\u0026#8217;incremento complessivo annuo dello stesso Fondo non \u0026#232; molto significativo, attestandosi su valori marginali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA consuntivo, dunque, va rilevato che i risparmi non si possono pi\u0026#249; considerare adeguati e proporzionati, in una logica di ragionevole bilanciamento, in relazione ai principi costituzionali che ne vengono sacrificati e considerato che la riduzione del tetto e il mancato adeguamento al tasso di inflazione hanno comportato dopo il 2014 un sacrificio ancora pi\u0026#249; elevato di tali principi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Spetta ora a questa Corte individuare il rimedio al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e appena accertato (da ultimo, sentenze n. 78 e n. 7 del 2025 e sentenza n. 208 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva va rilevato che la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, nella parte in cui ricomprende nel \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; le indennit\u0026#224; di carica per i componenti togati degli organi di governo autonomo, risulterebbe eccedente rispetto alla necessit\u0026#224; di sanare il vizio riscontrato, perch\u0026#233; il legislatore ha discrezionalit\u0026#224; nel determinare quali emolumenti vadano inclusi nella base di calcolo e quali no.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzione dei membri degli organi di governo autonomo delle magistrature gode senza dubbio della medesima protezione costituzionale delle retribuzioni dei magistrati, perch\u0026#233; l\u0026#8217;azione di tali organi preserva l\u0026#8217;indipendenza esterna di costoro. Ma rientra nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore optare per un \u0026#8220;tetto\u0026#8221; onnicomprensivo, includendo in esso ogni forma di retribuzione, emolumento o indennit\u0026#224;, purch\u0026#233;, come chiarito, siano preservati il trattamento retributivo dei magistrati e le indennit\u0026#224; collegate alle loro funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa soluzione prospettata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per altro verso, non riuscirebbe a sanare integralmente il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionale, residuando, nel \u0026#8220;tetto\u0026#8221; fisso determinato dal d.l. n. 66 del 2014, come convertito, una riduzione costituzionalmente illegittima dello stipendio tanto del primo presidente della Corte di cassazione quanto di altri magistrati. Inoltre, \u0026#232; da ritenersi rientrante nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore stabilire come tale soglia massima debba operare, potendosi legittimamente prevedere tanto un \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; cumulabile con le indennit\u0026#224; quanto uno onnicomprensivo, come si \u0026#232; in effetti legislativamente scelto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl solo modo per rimediare al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e, considerata la decisione del legislatore di introdurre una soglia massima relativa all\u0026#8217;intera pubblica amministrazione senza differenziare per categorie, \u0026#232;, dunque, quello di incidere sulla quantificazione del tetto. Quest\u0026#8217;ultimo non pu\u0026#242; legittimamente comportare, infatti, una duratura diminuzione della retribuzione di alcun magistrato e, a questo fine, deve necessariamente essere commisurato alla retribuzione complessiva del primo presidente della Corte di cassazione, cio\u0026#232; del magistrato in ruolo di livello pi\u0026#249; elevato, che rappresenta il parametro per l\u0026#8217;individuazione del \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa fissazione di un limite inferiore comporterebbe invero, con la decurtazione del trattamento economico in via definitiva di alcuni magistrati, una violazione degli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto concerne invece il perimetro soggettivo dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma in esame, avendo il legislatore adottato una scelta normativa a carattere generale e senza operare alcuna distinzione tra le diverse categorie di lavoratori che ricevono una retribuzione o un compenso dalla pubblica amministrazione, l\u0026#8217;annullamento della disciplina scrutinata non pu\u0026#242; che riguardare tutte le categorie assoggettate al \u0026#8220;tetto\u0026#8221;. Resta, infatti, nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore delimitare il perimetro soggettivo del tetto retributivo, articolandolo per categorie o, come in concreto ha fatto, optando per un tetto generale, applicabile all\u0026#8217;intera pubblica amministrazione. Tale scelta, di per s\u0026#233; costituzionalmente legittima, non rende percorribile per questa Corte una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; della norma in relazione soltanto alla categoria dei magistrati, n\u0026#233; essa \u0026#232; imposta dal \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eprospettato dal giudice rimettente, che, per giurisprudenza ormai costante (sentenze n. 12 del 2024, n. 221 del 2023 e, da ultimo, n. 83 del 2025), non vincola in tutti i suoi profili questa Corte, tenuta a ripristinare comunque la legalit\u0026#224; costituzionale violata. Osta, peraltro, a tale soluzione la circostanza che la disciplina che deriverebbe da un intervento correttivo di questo tipo non andrebbe ancora esente da aspetti antinomici con norme e principi costituzionali. Al riguardo ci si pu\u0026#242; limitare a osservare che essa non impedirebbe, ad esempio, che i soggetti non appartenenti alla magistratura che svolgono le loro funzioni come componenti dei cosiddetti organi di governo autonomo restino assoggettati al \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221;, con la possibile conseguenza che per le stesse funzioni \u0026#8211; e a differenza dei componenti magistrati \u0026#8211; costoro sarebbero tenuti a non percepire alcun compenso o avere un compenso ridotto, in violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost. Senza considerare i rilievi gi\u0026#224; formulati da questa Corte sulla problematicit\u0026#224; del bilanciamento tra un tetto siffatto e i principi del buon andamento e dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; non osta a un successivo intervento del legislatore, che si confronti con le attuali criticit\u0026#224;, emerse con il passare del tempo, del limite massimo retributivo, al fine di adottare, nella sua discrezionalit\u0026#224;, anche \u0026#171;soluzioni diverse\u0026#187; conseguenti \u0026#171;ad una valutazione ponderata degli effetti di lungo periodo\u0026#187; della disposizione censurata, \u0026#171;in un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione\u0026#187; (sentenza n. 27 del 2022), se del caso individuando percorsi alternativi per conseguire risparmi di spesa nel comparto del pubblico impiego, ad esempio differenziando il tetto per categorie o incrementando il Fondo per l\u0026#8217;ammortamento dei titoli di Stato attraverso limiti ai compensi ai pubblici dipendenti provenienti da incarichi privati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In conclusione, l\u0026#8217;art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, se in origine aveva introdotto una misura costituzionalmente tollerabile in ragione della sua temporaneit\u0026#224;, \u0026#232; divenuto progressivamente incostituzionale una volta \u0026#171;palesata appieno la natura strutturale [della previsione]\u0026#187; (sentenza n. 178 del 2015), incorrendo in una illegittimit\u0026#224; costituzionale sopravvenuta e ponendosi ora in contrasto con il principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eStante la gradualit\u0026#224; con la quale si \u0026#232; manifestata la natura strutturale e non temporanea della norma censurata, soltanto ora pu\u0026#242; considerarsi realmente verificata la sua sopravvenuta illegittimit\u0026#224; costituzionale (sentenza n. 50 del 1989).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, va perci\u0026#242; dichiarato costituzionalmente illegittimo, solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella \u003cem\u003eGazzetta \u003c/em\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003efficiale\u003c/em\u003e della Repubblica italiana, e senza effetti retroattivi, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell\u0026#8217;importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anzich\u0026#233; nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l\u0026#8217;individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fine di garantire l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del limite massimo retributivo senza soluzione di continuit\u0026#224;, mediante la scelta normativa pi\u0026#249; adeguata rinvenibile nell\u0026#8217;ordinamento, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica non si potr\u0026#224; che far riferimento, allo stato, all\u0026#8217;ultimo decreto approvato in attuazione dell\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, ovverosia al d.P.C.m. 23 marzo 2012, come integrato dalla richiamata circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 2014, la quale, come detto, ha specificato che, per l\u0026#8217;anno 2014, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione era pari a euro 311.658,53.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La circostanza che l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale cos\u0026#236; dichiarata si sia manifestata a partire dalla data indicata non mina la rilevanza della questione, che deve essere valutata con riferimento al momento in cui \u0026#232; stata proposta (sentenza n. 10 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, in riferimento all\u0026#8217;art. 108, secondo comma, Cost. e, pi\u0026#249; in generale, al principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La norma preserva, infatti, i livelli retributivi dei magistrati mediante il rinvio a quello del primo presidente della Corte di cassazione, cio\u0026#232; del pi\u0026#249; elevato magistrato in ruolo. In questa prospettiva, e secondo quanto sin qui rilevato, la norma non ha determinato alcuna violazione del principio di indipendenza della magistratura.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e la illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell\u0026#8217;importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anzich\u0026#233; nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l\u0026#8217;individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell\u0026#8217;art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 104, quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 108, secondo comma, Cost. e al principio di indipendenza della magistratura, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco Saverio MARINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250728124632.pdf","oggetto":"Impiego pubblico - Magistrati - Limite al trattamento economico del personale pubblico - Previsioni che nell\u0026#8217;imporre un tetto massimo alla retribuzione dei dipendenti statali includono, in detta misura soglia, anche gli emolumenti corrispondenti alle indennit\u0026#224; di mandato elettorale spettanti ai componenti togati eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali - Denunciata disciplina che, azzerando l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzione, potrebbe indirettamente influenzare la composizione dell\u0026#8217;organo di autogoverno della magistratura amministrativa - Misura legislativa che comporta una discriminazione tra i membri elettivi, alterando la parit\u0026#224; di trattamento fra singoli componenti del medesimo organo - Incisione sul diritto di elettorato passivo di una determinata qualifica che ha l\u0026#8217;effetto di scoraggiare, se non impedire, la partecipazione alla competizione elettorale per l\u0026#8217;autogoverno della categoria di magistrati amministrativi, il cui trattamento economico \u0026#232; gi\u0026#224; prossimo al tetto - Lesione dei valori dell\u0026#8217;autonomia e di indipendenza della medesima giurisdizione.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46896","titoletto":"Magistratura - In genere - Trattamento economico - Ratio - Guarentigia di autonomia e indipendenza - Finalità - Garanzia dello Stato di diritto, e di una piena ed effettiva garanzia di diritti e di interessi - Espressione del principio personalista - Possibili deroghe - Necessità che il tetto retributivo sia temporaneo ed eccezionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della disposizione che fissa, per i magistrati e per tutti i dipendenti pubblici, un tetto retributivo parametrato a quello del primo presidente della Cassazione nel 2014 pari a euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché a quello spettante al primo presidente della Corte di cassazione, per mezzo di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari). (Classif. 147001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe indennità di funzione hanno carattere retributivo e, al pari del meccanismo di adeguamento automatico e, più in generale, della retribuzione dei magistrati, rappresentano guarentigie a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, che ammettono deroghe solo in via temporanea ed eccezionale. Non si tratta, dunque, di privilegi corporativi o personali, ma di fondamentali esigenze di garanzia e di equilibrio, come peraltro confermato dalle guarentigie economiche tuttora largamente diffuse nel diritto comparato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 223/2012 - mass. 36631; S. 42/1993 - mass. 19280; S. 238/1990 - mass. 15998; S. 1/1978 - mass. 10005\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di indipendenza della magistratura non solo è un connotato strutturale della funzione giurisdizionale, ma è uno degli architravi dello Stato di diritto. Tale modello di Stato, nelle sue manifestazioni più evolute, presuppone, infatti, la distinzione tra la funzione del disporre, attribuita agli organi del circuito democratico-rappresentativo, e quella del provvedere in via amministrativa e del giudicare, attribuita agli organi scelti sulla base del criterio tecnico-attitudinale. La scomposizione del potere pubblico in tali funzioni trova, poi, il suo fattore di ricomposizione nel principio di legalità, che consente di tenere in equilibrio il principio democratico e quello garantistico. In questa prospettiva occorre evitare da parte dei diversi poteri dello Stato reciproci condizionamenti impropri, nonché tentativi di esorbitare dal rispettivo ambito funzionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eche sorregge la cura costituzionale verso il principio di indipendenza della magistratura non va interpretata alla stregua di una meccanica applicazione del modello della separazione dei poteri allo scopo di costituire un “dominio riservato” nell’esercizio di determinate funzioni pubbliche. Ben diversamente, nell’impianto disegnato dalla Costituzione il significato della strutturazione di una magistratura indipendente può essere colto solo ponendola primariamente in connessione con la necessità di una piena ed effettiva garanzia dei diritti e degli interessi che le norme dell’ordinamento (a partire da quelle costituzionali) proteggono, sul piano sia individuale che collettivo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di indipendenza della magistratura, al pari di altre guarentigie costituzionali (il diritto di difesa, ex art. 24, secondo comma, Cost.; il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, ex art. 25, primo comma, Cost.; le garanzie dell’art. 111 Cost.; il divieto, nell’art. 102, secondo comma, Cost., di istituire giudici straordinari o speciali, eccetera), contribuisce in modo essenziale a determinare il patrimonio di tutele che spettano ai consociati nel loro rapportarsi con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ il principio personalista, desumibile dall’art. 2 Cost., a illuminare funzionalmente il principio di indipendenza della magistratura.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAllorquando la gravità della situazione economica e la previsione del suo superamento non prima dell’arco di tempo considerato impongano un intervento sugli adeguamenti stipendiali, anche in un contesto di generale raffreddamento delle dinamiche retributive del pubblico impiego, tale intervento non potrebbe sospendere le garanzie stipendiali oltre il periodo reso necessario dalle esigenze di riequilibrio di bilancio. (\u003cem\u003ePrecedente:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 223/2012 - mass. 36631\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel settore pubblico non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi interessi coinvolti, non sia manifestamente irragionevole. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 124/2017 - mass. 40090\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 108, secondo comma, Cost. e del principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale \u003c/em\u003edella Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo, di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, nell’importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l’individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. quinta, fissando un “tetto retributivo” – introdotto nel 2011 in una situazione di instabilità finanziaria di eccezionale gravità – ha determinato una riduzione del trattamento economico di alcuni magistrati e, con il trascorrere del tempo e a distanza di oltre un decennio ha perso definitivamente il requisito della temporaneità richiesto, ai fini della sua legittimità costituzionale ed eurounitaria. In tal modo è venuta meno la garanzia in ordine alla preservazione del trattamento economico assicurato dalla legge, sia nella sua base, sia quanto agli adeguamenti automatici costituzionalmente necessari per proteggerne il potere di acquisto, anche perché solo con l’art. 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021 si è introdotto un meccanismo di adeguamento all’inflazione, senza recupero della svalutazione pregressa. Un ulteriore e sopravvenuto profilo di criticità è rappresentato dall’introduzione di alcune deroghe al tetto per specifici soggetti, come quelle a favore dei dipendenti delle società pubbliche di rilievo strategico. Infine, neanche i risparmi di spesa ottenuti giustificano la misura, come emerge dai dati estraibili dall’andamento del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Per quanto riguarda l’individuazione del rimedio al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e accertato, il solo modo, considerata la decisione del legislatore di introdurre una soglia massima relativa all’intera PA, è quello di incidere sulla quantificazione del tetto. Quest’ultimo deve necessariamente essere commisurato alla retribuzione complessiva del primo presidente della Corte di cassazione, cioè del magistrato in ruolo di livello più elevato, che rappresenta il parametro per l’individuazione del “tetto retributivo” da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Per quanto concerne invece il perimetro soggettivo dell’illegittimità costituzionale della norma in esame, avendo il legislatore adottato una scelta normativa a carattere generale, l’annullamento della disciplina scrutinata non può che riguardare tutte le categorie assoggettate al “tetto”, ferma restando la discrezionalità del legislatore di articolare il tetto retributivo per categorie o in generale, applicabile all’intera PA o ancora incrementando il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato attraverso limiti ai compensi ai pubblici dipendenti provenienti da incarichi privati. Diversamente, la disciplina che deriverebbe da un intervento correttivo solo per i magistrati non andrebbe esente da aspetti antinomici con norme e principi costituzionali. Stante, infine, la gradualità con la quale si è manifestata la natura strutturale e non temporanea della norma censurata, soltanto ora può considerarsi realmente verificata la sua sopravvenuta illegittimità costituzionale, ragione per cui essa va dichiarata costituzionalmente illegittima solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e, senza effetti retroattivi e senza che ciò mini la rilevanza della questione, che deve essere valutata con riferimento al momento in cui è stata proposta. Al fine di garantire l’operatività del limite massimo retributivo senza soluzione di continuità, non si potrà che far riferimento, allo stato, all’ultimo decreto approvato in attuazione dell’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 201 del 2011, come conv., ovverosia al d.P.C.m. 23 marzo 2012, come integrato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 2014, la quale ha specificato che, per l’anno 2014, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione era pari a euro 311.658,53). (\u003cem\u003ePrecedenti: 78/2025 - mass. 46818; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 208/2024 - mass. 46448; S. 128/2022 - mass. 44943; S. 27/2022 - mass. 44595; S. 124/2017 - mass. 40091; S. 178/2015 - mass. 38535; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 238/1990 - mass. 15998; S. 50/1989 - mass. 12993\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46897","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/04/2014","data_nir":"2014-04-24","numero":"66","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-04-24;66~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/06/2014","data_nir":"2014-06-23","numero":"89","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"104","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46897","titoletto":"Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo, introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente della Cassazione, a sua volta fissato in una cifra fissa determinata nel 2014 - In particolare: applicazione del tetto retributivo ai magistrati, comprensivo dell\u0027indennità di funzione quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali - Denunciata violazione del carattere rappresentativo dell\u0027organo, stante il disincentivo a concorrere da parte dei magistrati più anziani - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento all’art. 104, quarto comma, Cost., degli artt. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011. come conv., e dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., il quale stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. La disposizione censurata, al contrario di quanto ritenuto dal rimettente, non compromette il carattere rappresentativo degli organi di governo autonomo delle magistrature, perché scoraggerebbe la categoria dei titolari degli uffici direttivi dal candidarsi, non garantendo loro – in virtù dell’elevato livello stipendiale – la percezione dell’indennità di funzione prevista dalla legge. Dall’impianto costituzionale non emerge alcuna esigenza, né in termini di riserva né in termini di \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e, alla stregua della quale i titolari degli uffici direttivi, di primo o di secondo grado, debbano trovare necessaria rappresentanza tra i membri elettivi di tali organi, visto che, per quanto riguarda, nel caso di specie, il CPGA, la normativa vigente attribuisce rilievo esclusivamente alla distinzione tra magistrati amministrativi di primo e di secondo grado, riservando una quota di seggi agli uni e agli altri.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46898","numero_massima_precedente":"46896","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero":"201","articolo":"23","specificazione_articolo":"ter","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art23"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"214","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/04/2014","data_nir":"2014-04-24","numero":"66","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-04-24;66~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/06/2014","data_nir":"2014-06-23","numero":"89","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"104","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46898","titoletto":"Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo, introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente della Cassazione - In particolare: applicazione del tetto retributivo ai magistrati, comprensivo dell\u0027indennità di funzione quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali - Denunciata violazione dell\u0027autonomia e dell\u0027indipendenza della magistratura ammnistrativa - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 131011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., sollevata dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento all’art. 108, secondo comma, Cost. e al principio di indipendenza della magistratura\u003cspan style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost\u003c/span\u003e, il quale stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. La norma, preservando i livelli retributivi dei magistrati mediante il rinvio a quello del primo presidente della Corte di cassazione, cioè del più elevato magistrato in ruolo, non ha determinato alcuna violazione del principio di indipendenza della magistratura.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46897","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero":"201","articolo":"23","specificazione_articolo":"ter","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art23"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"214","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"104","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46716","autore":"Pinardi R.","titolo":"Accoglimento ex nunc e bilanciamento di interessi (osservazioni a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2025)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"325","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46715_2025_135.pdf","nome_file_fisico":"135_2025_Pinardi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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