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A., con ordinanza del 27 ottobre 2023, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 4 luglio 2024 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto \u003c/em\u003eche, con ordinanza del 27 ottobre 2023, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Palermo, sezione terza penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u0026#233; in materia di responsabilit\u0026#224; professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l\u0026#8217;assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato, denunciando la violazione degli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice rimettente riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di un medico in servizio presso una struttura ospedaliera, imputato del reato di cui agli artt. 589 e 589-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 590-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e] del codice penale: secondo l\u0026#8217;ipotesi accusatoria, egli avrebbe omesso, per negligenza, imprudenza e imperizia, di effettuare doverosi controlli e diagnosi nel periodo successivo all\u0026#8217;esecuzione di un intervento chirurgico, con ci\u0026#242; causando la morte della paziente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente riferisce, altres\u0026#236;, che il difensore dell\u0026#8217;imputato, rilevato che il proprio assistito \u0026#232; tutelato nella sua attivit\u0026#224; da una polizza assicurativa \u0026#171;che prevede copertura anche per ipotesi di colpa grave e che in ipotesi di condanna [egli] intende avvalersi degli effetti di manleva della indicata polizza\u0026#187;, ha chiesto di essere autorizzato a citare in giudizio, in qualit\u0026#224; di responsabile civile, la compagnia assicurativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen., l\u0026#8217;imputato non pu\u0026#242;, in via generale, chiedere la citazione del responsabile civile nel processo penale (essendo tale facolt\u0026#224; attribuita unicamente alla parte civile e, nel caso previsto dall\u0026#8217;art. 77, comma 4, cod. proc. pen., al pubblico ministero), il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha sollevato le suddette questioni, mirando a ottenere \u0026#8211; in relazione all\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 24 del 2017 \u0026#8211; una pronuncia analoga a quelle di cui alle sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 di questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con tali sentenze, l\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen. \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l\u0026#8217;assicuratore possa essere citato, nel processo penale, a richiesta dell\u0026#8217;imputato, nelle ipotesi di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilit\u0026#224; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sarebbero rilevanti, in quanto dalla loro decisione dipenderebbe l\u0026#8217;accoglimento, o no, della richiesta di citazione del responsabile civile avanzata dal difensore dell\u0026#8217;imputato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sarebbero, inoltre, non manifestamente infondate: la norma censurata si porrebbe, infatti, in contrasto, sia con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., per l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento dell\u0026#8217;imputato assoggettato all\u0026#8217;azione di risarcimento del danno nel processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale \u0026#232; riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore; sia con l\u0026#8217;art. 24 Cost., perch\u0026#233; l\u0026#8217;imputato, nei cui confronti \u0026#232; proposta nel processo penale una domanda di risarcimento dei danni causati nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sanitaria, sarebbe privato del diritto di difendersi con i medesimi strumenti e garanzie di cui dispone il convenuto in sede civile con identica azione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice rimettente, sussisterebbero, d\u0026#8217;altronde, i presupposti che hanno condotto questa Corte ad accogliere questioni analoghe con le citate sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022, consentendo di qualificare l\u0026#8217;assicuratore, anche nell\u0026#8217;ipotesi in esame, come responsabile civile nei sensi indicati dall\u0026#8217;art. 185, secondo comma, cod. pen. (soggetto tenuto per legge a risarcire il danno causato dal reato, in solido con l\u0026#8217;imputato);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, similmente a quanto avviene nei casi dell\u0026#8217;assicurazione per la responsabilit\u0026#224; civile automobilistica e per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, l\u0026#8217;art. 10 della legge n. 24 del 2017 prevederebbe per gli esercenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; sanitaria un\u0026#8217;ipotesi di assicurazione obbligatoria \u0026#8211; in particolare, laddove, al comma 3, stabilisce che \u0026#171;[a]l fine di garantire efficacia alle azioni di cui all\u0026#8217;articolo 9 e all\u0026#8217;articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un\u0026#8217;adeguata polizza di assicurazione per colpa grave\u0026#187; \u0026#8211; mentre l\u0026#8217;art. 12 della stessa legge stabilirebbe il diritto del danneggiato di agire direttamente nei confronti dell\u0026#8217;impresa di assicurazione del medico;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il medesimo art. 12, al comma 4, prevederebbe, inoltre, nel caso di esercizio dell\u0026#8217;azione diretta, un\u0026#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario tra il soggetto danneggiato, l\u0026#8217;esercente la professione sanitaria e la compagnia di assicurazione, analogamente a quanto stabilito dalla normativa sull\u0026#8217;assicurazione della responsabilit\u0026#224; civile automobilistica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche un primo profilo d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; sarebbe legato al difetto di rilevanza: non risulterebbe in alcun modo, dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che i congiunti della persona offesa dal reato si siano costituiti parte civile nel processo penale, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;imputato non avrebbe alcun interesse alla chiamata in causa del proprio assicuratore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche altra ragione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; risiederebbe nella carente illustrazione dei fatti processuali rilevanti e nell\u0026#8217;incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento da parte del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in quanto l\u0026#8217;ordinanza ometterebbe di specificare quali rischi siano coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall\u0026#8217;imputato e come detta polizza si connetta agli obblighi assicurativi stabiliti nella legge n. 24 del 2017;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa statale mette in evidenza come questa Corte, con la sentenza n. 182 del 2023, abbia gi\u0026#224; dichiarato l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di questioni analoghe a quelle in esame, proprio a causa dell\u0026#8217;incompleta ricostruzione, da parte del giudice rimettente, della disciplina della responsabilit\u0026#224; medica e degli obblighi assicurativi delle strutture sanitarie e degli operatori che ivi prestino attivit\u0026#224; professionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad ogni modo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento comprometterebbe l\u0026#8217;iter logico-argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza, determinando l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003eche\u003cem\u003e \u003c/em\u003eil Tribunale di Palermo, sezione terza penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 24 del 2017, l\u0026#8217;assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la mancata previsione di tale possibilit\u0026#224;, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, comporterebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., determinando un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento dell\u0026#8217;imputato assoggettato all\u0026#8217;azione di risarcimento del danno nel processo penale rispetto al convenuto, con la stessa azione, in sede civile, al quale \u0026#232; riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la norma censurata violerebbe, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 24 Cost., perch\u0026#233; priverebbe l\u0026#8217;imputato, nei cui confronti \u0026#232; proposta nel processo penale una domanda di risarcimento dei danni causati nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sanitaria, del diritto di difendersi con i medesimi strumenti e garanzie di cui dispone il convenuto in sede civile con identica azione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, sussisterebbero i presupposti che hanno condotto questa Corte ad accogliere questioni analoghe con le sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022, poich\u0026#233;, come nella disciplina delle assicurazioni per la responsabilit\u0026#224; civile automobilistica e per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, l\u0026#8217;art. 10 della legge n. 24 del 2017 prevederebbe per gli esercenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; sanitaria un\u0026#8217;assicurazione obbligatoria e l\u0026#8217;art. 12 della medesima legge riconoscerebbe al danneggiato il diritto ad agire direttamente nei confronti dell\u0026#8217;impresa di assicurazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza delle questioni, poich\u0026#233; dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione non emergerebbe che i congiunti della persona offesa si siano costituiti parte civile nel processo penale: di talch\u0026#233;, l\u0026#8217;imputato non avrebbe interesse alla chiamata in causa del proprio assicuratore e le questioni sarebbero ininfluenti nel giudizio principale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, risultando in realt\u0026#224; chiaro, dal tenore complessivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e vi \u0026#232; stata la costituzione della parte civile: tale circostanza appare, infatti, implicita, dato che il giudice rimettente riferisce che il difensore dell\u0026#8217;imputato \u0026#8211; rilevato che il proprio assistito ha stipulato una polizza assicurativa \u0026#171;che prevede copertura anche per ipotesi di colpa grave e che in ipotesi di condanna [egli] intende avvalersi degli effetti di manleva della indicata polizza\u0026#187; \u0026#8211; ha chiesto di poter citare in giudizio, in qualit\u0026#224; di responsabile civile, la compagnia assicurativa e che l\u0026#8217;accoglimento, o no, di tale richiesta dipenderebbe dall\u0026#8217;esito delle questioni sollevate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa statale eccepisce, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per l\u0026#8217;incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento da parte del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale eccezione \u0026#232; fondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, come rilevato dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, questa Corte ha gi\u0026#224; dichiarato inammissibili analoghe questioni, in ragione del fatto che il giudice rimettente, nel ritenere che la fattispecie dell\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per la responsabilit\u0026#224; civile connessa all\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie fosse omologabile a quelle dell\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per la responsabilit\u0026#224; civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e dall\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, non aveva tenuto conto \u0026#171;della complessa articolazione degli obblighi assicurativi delineati dalla legge n. 24 del 2017, omettendo di incasellare in essa la fattispecie concreta di cui si discute nel giudizio principale\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il medesimo rilievo \u0026#232; riferibile anche all\u0026#8217;odierna ordinanza di rimessione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale di Palermo mostra, infatti, di ritenere che l\u0026#8217;imputato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; accusato di aver causato, per colpa, la morte di una paziente in qualit\u0026#224; di \u0026#171;sanitario in servizio presso [un o]spedale\u0026#187; \u0026#8211; sia obbligato dalla legge a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati a terzi nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale, polizza in relazione alla quale sarebbe attribuito al danneggiato il diritto di agire direttamente nei confronti dell\u0026#8217;impresa assicuratrice;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, quindi, non si \u0026#232; avveduto che \u0026#8211; diversamente dal medico che operi quale libero professionista (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017) \u0026#8211; il medico cosiddetto \u0026#8220;strutturato\u0026#8221; non \u0026#232; affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell\u0026#8217;esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall\u0026#8217;assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;obbligo assicurativo posto a carico dei medici \u0026#8220;strutturati\u0026#8221; dall\u0026#8217;art. 10, comma 3, della legge n. 24 del 2017, richiamato dal rimettente, ha invece un diverso oggetto: tali professionisti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione per colpa grave che garantisca l\u0026#8217;efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (gi\u0026#224;) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 9 della medesima legge (sentenza n. 182 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 12 della legge n. 24 del 2017 consente, s\u0026#236;, al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore, ma ci\u0026#242; solo quando si tratti dell\u0026#8217;impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista: non, invece, nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore del medico \u0026#8220;strutturato\u0026#8221;, per l\u0026#8217;ovvia ragione che la polizza che quest\u0026#8217;ultimo \u0026#232; obbligato a stipulare copre debiti del medico legati ad azioni, quali quelle di rivalsa, \u0026#171;che si collocano \u0026#8220;a valle\u0026#8221; dell\u0026#8217;esperimento (vittorioso) dell\u0026#8217;azione risarcitoria da parte del danneggiato\u0026#187; (ancora, sentenza n. 182 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questa cornice, \u0026#171;[i]n nessun caso [\u0026#8230;] i dubbi di violazione degli artt. 3 [\u0026#8230;] e 24 Cost. adombrati dal rimettente potrebbero coinvolgere l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista a carico del medico \u0026#8220;strutturato\u0026#8221; dal comma 3 dell\u0026#8217;art. 10 della legge n. 24 del 2017\u0026#187;: nemmeno se convenuto in sede civile potrebbe, infatti, chiamare in garanzia la sua assicurazione, perch\u0026#233; i danni per il cui risarcimento si chiede la manleva non sono coperti dalla polizza che tiene indenne il medico in caso di rivalsa (cos\u0026#236; la gi\u0026#224; citata sentenza n. 182 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conclusivamente, anche nel caso odierno, l\u0026#8217;inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento compromette le valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza, determinando, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate (sentenza n. 182 del 2023 e precedenti ivi richiamati);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni, pertanto, vanno dichiarate manifestamente inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003ela manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione terza penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 novembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Citazione del responsabile civile - Mancata previsione, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, che l\u0026#8217;assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato - Irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento dell\u0026#8217;imputato assoggettato all\u0026#8217;azione di risarcimento del danno nel processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile - Lesione del diritto di difesa.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46432","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento - Riverbero sul profilo della motivazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disposizione che non prevede, nel caso di responsabilità civile derivante dall\u0027assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, che l\u0027assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0027imputato). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento compromette le valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 182/2023 - mass. 45791\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili – per inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Palermo, sez. terza pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. Il rimettente, come già rilevato con la sentenza n. 182 del 2023 in relazione ad analoghe questioni, non tiene conto della complessa articolazione degli obblighi assicurativi delineati dalla legge n. 24 del 2017). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 182/2023 - mass. 45791\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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