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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell\u0026#8217;acquisizione e della detenzione di armi), nella parte in cui \u0026#8211; nel riformulare l\u0026#8217;art. 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) \u0026#8211; prevede al comma 8 la pena dell\u0026#8217;arresto da sei mesi a due anni e dell\u0026#8217;ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro per la contravvenzione che punisce la violazione degli obblighi posti a carico dell\u0026#8217;armaiolo dallo stesso art. 35, promosso dal Tribunale ordinario di Savona, sezione penale, con ordinanza del 15 settembre 2020, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 15 settembre 2020 (r.o. n. 16 del 2021), il Tribunale ordinario di Savona, sezione penale, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell\u0026#8217;acquisizione e della detenzione di armi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma \u0026#232; censurata nella parte in cui \u0026#8211; nel riformulare l\u0026#8217;art. 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) \u0026#8211; prevede al comma 8 la pena dell\u0026#8217;arresto da sei mesi a due anni e dell\u0026#8217;ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro per la contravvenzione che punisce la violazione degli obblighi posti a carico dell\u0026#8217;armaiolo dai commi da 1 a 5 dello stesso art. 35 TULPS, in precedenza sanzionata con la pena dell\u0026#8217;arresto da tre mesi a un anno e dell\u0026#8217;ammenda non inferiore a lire cinquantamila.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudizio principale \u0026#232; volto ad accertare la responsabilit\u0026#224; penale di S. G., imputato del reato previsto dall\u0026#8217;art. 35, commi 1 e 8, TULPS per avere, in qualit\u0026#224; di legale rappresentante dell\u0026#8217;omonima armeria, titolare di licenza per la vendita e il deposito per fini di commercio di armi comuni da sparo, raccolto trentacinque armi lunghe senza annotarle nel registro delle operazioni giornaliere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel corso del dibattimento, il difensore dell\u0026#8217;imputato ha eccepito l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 204 del 2010, che modifica l\u0026#8217;art. 35 TULPS, in quanto emanato in violazione dei limiti stabiliti dalla delega approvata con legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l\u0026#8217;adempimento di obblighi derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia alle Comunit\u0026#224; europee \u0026#8211; Legge comunitaria 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In ordine alla rilevanza della questione, il rimettente deduce che dagli esiti dell\u0026#8217;istruttoria \u0026#232; emerso che l\u0026#8217;imputato ricade nella definizione normativa di \u0026#171;armaiolo\u0026#187; prevista dall\u0026#8217;art. 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 (Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell\u0026#8217;acquisizione e della detenzione di armi) e che lo stesso ha effettivamente omesso di annotare nel registro richiamato dall\u0026#8217;art. 35, comma 1, TULPS, la detenzione di trentacinque armi da sparo, senza che possano al riguardo ravvisarsi ragioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisalendo la condotta contestata al 18 aprile 2017, la sussunzione del fatto nella fattispecie contravvenzionale in esame comporterebbe l\u0026#8217;applicazione della sanzione di cui al comma 8 dell\u0026#8217;art. 35 TULPS, nella versione introdotta dalla norma censurata, entrata in vigore il 1\u0026#176; luglio 2011 ex art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 204 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella prospettazione del rimettente la rilevanza della questione discende, quindi, dal fatto che l\u0026#8217;invocata dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale comporterebbe l\u0026#8217;immediata reviviscenza dell\u0026#8217;art. 35 TULPS, nella sua formulazione precedente, con conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio pi\u0026#249; mite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente deduce che l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 204 del 2010 \u0026#8211; nella parte in cui interviene sull\u0026#8217;art. 35 TULPS, aggravando il trattamento sanzionatorio della contravvenzione in esame (con l\u0026#8217;introduzione, al contempo, di modifiche solo marginali al precetto) \u0026#8211; appare in contrasto con l\u0026#8217;art. 76 Cost., avendo il legislatore delegato superato i limiti di oggetto o, comunque, violato i principi e criteri direttivi, generali e speciali, dettati in materia di sanzioni rispettivamente dagli artt. 2, comma 1, lettera c), e 36, comma 1, lettera n), della legge n. 88 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il giudice a quo evidenzia che, in base all\u0026#8217;indicato art. 36, comma 1, lettera n), il potere delegato attiene all\u0026#8217;\u0026#171;introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110\u0026#187; e che la previsione della sola introduzione di nuove sanzioni penali costituirebbe un preciso limite al potere conferito al legislatore delegato, che non avrebbe la possibilit\u0026#224; di incidere sulle sanzioni gi\u0026#224; esistenti, n\u0026#233; aggravando n\u0026#233; mitigando il relativo trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna tale lettura sarebbe confermata dal citato art. 2, comma 1, lettera c), che, nel dettare i criteri generali cui deve attenersi il legislatore delegato nell\u0026#8217;introdurre nuove fattispecie penali o illeciti amministrativi, limita la delega \u0026#171;al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale interpretazione della legge delega sarebbe ulteriormente avvalorata da un ulteriore criterio generale contenuto nella diposizione da ultimo richiamata, laddove prevede che \u0026#171;[e]ntro i limiti di pena indicati nella presente lettera [ammenda fino a 150.000 euro e arresto fino a tre anni] sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gi\u0026#224; comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivit\u0026#224; rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sostanza, ad avviso del rimettente, la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 88 del 2009 si aprirebbe con una clausola di sussidiariet\u0026#224; in forza della quale \u0026#232; escluso il potere del legislatore delegato nei casi in cui la materia \u0026#232; gi\u0026#224; regolata da una norma penale ed aggiungerebbe il vincolo di prevedere, per le nuove fattispecie penali, sanzioni identiche a quelle esistenti per violazioni omogenee e di pari offensivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo osserva infine che, anche qualora si volesse, per assurdo, ritenere conferito al legislatore delegato il potere di incidere su sanzioni penali esistenti, il vincolo di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera c), da ultimo indicato, avrebbe comunque imposto nel caso di specie di confermare il trattamento sanzionatorio originario, attesa la continuit\u0026#224; e sostanziale sovrapponibilit\u0026#224; tra le fattispecie penali previste dall\u0026#8217;art. 35 TULPS nell\u0026#8217;attuale versione e in quella previgente. In proposito, il rimettente sostiene infatti che il d.lgs. n. 204 del 2010 si sarebbe limitato a sostituire i riferimenti alle diverse figure professionali previste dalla disciplina in materia di armi con un richiamo alla nozione unitaria di armaiolo e ad aggiungere, rispetto ai precedenti obblighi, prescrizioni meramente accessorie che non modificano nella sostanza l\u0026#8217;area centrale del precetto penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Da ultimo, il rimettente esclude la possibilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata mediante il ricorso ai criteri letterale, storico, sistematico e teleologico, prendendo in considerazione, a tale ultimo riguardo, anche l\u0026#8217;art. 16 della direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell\u0026#8217;acquisizione e della detenzione di armi, come modificato dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, secondo cui \u0026#171;[g]li Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria per assicurarne l\u0026#8217;esecuzione\u0026#187;, fermo restando che \u0026#171;le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive\u0026#187;. Nemmeno tale disposizione consentirebbe invero un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice della norma censurata, in ragione dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; che essa riconosce al legislatore interno nella definizione degli strumenti da adottare per dare effettivit\u0026#224; alla direttiva comunitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 9 marzo 2021 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sia dichiarata infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente rammenta anzitutto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, al legislatore delegato deve essere riconosciuto un margine di discrezionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;attuazione della delega, sempre che il suo intervento ne rispetti la ratio e si inserisca in modo coerente nel relativo quadro normativo. In relazione all\u0026#8217;ipotesi di delega finalizzata all\u0026#8217;attuazione di una direttiva europea, vengono inoltre richiamate le pronunce secondo cui i principi dettati dalle direttive si aggiungono a quelli indicati dal legislatore nazionale, assumendo valore di parametro interposto e potendo cos\u0026#236; autonomamente giustificare l\u0026#8217;intervento del legislatore delegato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eFatta questa premessa generale, l\u0026#8217;Avvocatura esclude tanto la violazione dei principi e criteri generali previsti dall\u0026#8217;art. 2, comma l, lettera c), della legge n. 88 del 2009 quanto di quelli specifici indicati nel successivo art. 36, comma 1, lettera. n). La norma censurata rispetterebbe infatti entrambe le disposizioni, avendo modificato la struttura e il trattamento sanzionatorio del reato previsto dall\u0026#8217;art. 35 TULPS senza superare i limiti di pena previsti dalla legge delega e senza sovrapporsi ad altra fattispecie criminosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;interpretazione dell\u0026#8217;espressione \u0026#171;introduzione di sanzioni penali\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 36, comma 1, lettera n), comprenderebbe certamente anche la modifica di sanzioni relative a reati preesistenti, considerato che, altrimenti, sarebbe stata usata un\u0026#8217;espressione letterale diversa, dichiaratamente diretta a limitare l\u0026#8217;intervento del legislatore delegato alla sola introduzione di nuove figure di illecito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAllo stesso riguardo, l\u0026#8217;Avvocatura evidenzia che la lettura del giudice a quo sarebbe, in ogni caso, non coerente con la ratio della legge delega per come individuata dalla direttiva comunitaria oggetto di attuazione. Invero, proprio l\u0026#8217;art. 16 della direttiva 91/477/CEE invocato dal rimettente, riconoscendo agli Stati membri la pi\u0026#249; ampia libert\u0026#224; di scelta nello stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva, garantirebbe al legislatore delegato anche il potere di modificare i trattamenti sanzionatori di ipotesi di reato gi\u0026#224; esistenti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 15 settembre 2020 (r.o. n. 16 del 2021), il Tribunale ordinario di Savona, sezione penale, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell\u0026#8217;acquisizione e della detenzione di armi), nella parte in cui \u0026#8211; nel riformulare l\u0026#8217;art. 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) \u0026#8211; prevede al comma 8 la pena dell\u0026#8217;arresto da sei mesi a due anni e dell\u0026#8217;ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro per la contravvenzione inerente la violazione degli obblighi posti a carico dell\u0026#8217;armaiolo dai commi da 1 a 5 dello stesso art. 35 TULPS, in precedenza sanzionata al comma 6 con la pena dell\u0026#8217;arresto da tre mesi a un anno e dell\u0026#8217;ammenda non inferiore a lire cinquantamila.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 76 Cost. perch\u0026#233; incide sul trattamento sanzionatorio della contravvenzione indicata, laddove i principi e i criteri direttivi dettati in tema di sanzioni dagli artt. 2, comma 1, lettera c), e 36, comma 1, lettera n), della legge delega 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l\u0026#8217;adempimento di obblighi derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia alle Comunit\u0026#224; europee \u0026#8211; Legge comunitaria 2008) avrebbero consentito la sola introduzione di nuove ipotesi di reato e non la modifica di sanzioni penali relative a incriminazioni gi\u0026#224; esistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl disposto aggravamento del trattamento sanzionatorio violerebbe, in primo luogo, il criterio specifico \u0026#8211; stabilito per l\u0026#8217;attuazione della \u0026#171;direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell\u0026#8217;acquisizione e della detenzione di armi\u0026#187; \u0026#8211; che imponeva al Governo di \u0026#171;prevedere l\u0026#8217;introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110\u0026#187; (art. 36, comma 1, lettera n), in quanto per sanzioni \u0026#8220;nuove\u0026#8221; dovrebbero intendersi esclusivamente quelle relative ad incriminazioni introdotte per la prima volta dal legislatore delegato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl medesimo aggravamento contrasterebbe, altres\u0026#236;, con il criterio generale della delega \u0026#8211; valido per l\u0026#8217;attuazione di tutte le direttive recepite dalla legge comunitaria 2008 \u0026#8211; che ammetteva, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera c), l\u0026#8217;introduzione di sanzioni \u0026#171;al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti\u0026#187;, espressione che precluderebbe la modifica del trattamento sanzionatorio di reati preesistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, il giudice a quo argomenta invocando il criterio generale delle sanzioni identiche, sancito dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 88 del 2009, in base al quale \u0026#171;[e]ntro i limiti di pena indicati nella presente lettera [ammenda fino a 150.000 euro e arresto fino a tre anni] sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gi\u0026#224; comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivit\u0026#224; rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi\u0026#187;. Sul punto, il rimettente evidenzia che, se si volesse, per assurdo, ritenere conferito al legislatore delegato il potere di incidere sulle sanzioni penali esistenti, il vincolo da ultimo indicato avrebbe comunque imposto nel caso di specie di confermare il trattamento sanzionatorio originario, attesa la continuit\u0026#224; e sostanziale sovrapponibilit\u0026#224; tra le fattispecie penali previste dall\u0026#8217;art. 35 TULPS nell\u0026#8217;attuale versione e in quella previgente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; costante nel ritenere che la delega legislativa non esclude ogni discrezionalit\u0026#224; del legislatore delegato, la quale pu\u0026#242; essere pi\u0026#249; o meno ampia, in relazione al grado di specificit\u0026#224; dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, al fine di valutare se lo stesso legislatore delegato abbia ecceduto da tali margini di discrezionalit\u0026#224;, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, il contenuto della delega e dei relativi principi e criteri direttivi deve essere identificato accertando il complessivo contesto normativo e le finalit\u0026#224; che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l\u0026#8217;interpretazione della loro portata. Queste vanno, quindi, lette nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono (sentenze n. 170 del 2019, n. 10 del 2018 e n. 210 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn punto di sanzioni, questa Corte ha altres\u0026#236; chiarito che il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l\u0026#8217;entit\u0026#224; massima delle pene, sia dettando il criterio, in s\u0026#233; restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003). Per la materia penale \u0026#232; infatti pi\u0026#249; elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega, questo perch\u0026#233; il controllo sul rispetto dell\u0026#8217;art. 76 Cost. da parte del Governo \u0026#232; anche strumento di garanzia del principio della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.), che attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, occorre evidenziare che i criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 88 del 2009 per l\u0026#8217;attuazione della direttiva 2008/51/CE sono previsti sia nell\u0026#8217;art. 2, sia nell\u0026#8217;art. 36.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;art. 2 sono enunciati i criteri che hanno carattere generale, in quanto riferiti all\u0026#8217;insieme dei decreti legislativi che dovevano essere adottati dal Governo per dare attuazione alle numerose direttive comunitarie elencate negli allegati alla medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI criteri specifici per il recepimento della suddetta direttiva risultano elencati all\u0026#8217;art. 36. Tale disposizione sancisce espressamente che nell\u0026#8217;attuazione della direttiva il Governo debba seguire detti criteri congiuntamente a quelli generali di cui all\u0026#8217;art. 2. Nel caso di specie, quindi, poich\u0026#233; i criteri specifici non costituiscono deroga a quelli generali, entrambi sono egualmente posti a base della delega legislativa e \u0026#8211; dovendosi integrare reciprocamente \u0026#8211; vanno coordinati per essere interpretati in termini unitari (sentenza n. 49 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Esaminando per primo il criterio specifico di cui all\u0026#8217;art. 36, comma 1, lettera n), in materia di sanzioni deve escludersi che la norma censurata lo violi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsso stabilisce che il legislatore delegato \u0026#232; tenuto a \u0026#171;prevedere l\u0026#8217;introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, se per un verso vengono correttamente osservati gli ampi limiti edittali previsti dalle leggi test\u0026#233; richiamate, al contempo non pu\u0026#242; essere condivisa l\u0026#8217;interpretazione del giudice a quo secondo cui la previsione, in detta disposizione, della delega alla \u0026#171;introduzione di sanzioni penali\u0026#187; escluderebbe la possibilit\u0026#224; di incidere su quelle gi\u0026#224; esistenti, ammettendo la previsione di trattamenti sanzionatori esclusivamente se attinenti a nuove ipotesi di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale interpretazione non risulta suffragata dalla lettera della disposizione: per \u0026#171;introduzione di sanzioni\u0026#187; deve infatti intendersi la loro previsione in relazione sia a fattispecie previgenti, eventualmente modificate anche nel precetto, sia a ipotesi di reato inserite ex novo nell\u0026#8217;ordinamento dal legislatore delegato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lettura del rimettente non \u0026#232; comunque coerente con la ratio della legge delega, rappresentata \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;espressa intenzione del legislatore \u0026#8211; dall\u0026#8217;attuazione della direttiva 2008/51/CE, intesa come recepimento delle prescrizioni ivi contenute in uno con la finalit\u0026#224; di conseguire il grado pi\u0026#249; elevato possibile di ottemperanza alle medesime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;analisi dei lavori parlamentari, del resto, conferma questa conclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel parere favorevole espresso il 30 settembre 2010 allo schema di decreto legislativo in esame, la I Commissione permanente presso la Camera dei deputati (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) \u0026#8211; con riguardo al trattamento sanzionatorio concernente i reati ivi disciplinati, inclusa la contravvenzione prevista a carico dell\u0026#8217;armaiolo dall\u0026#8217;art. 35 TULPS \u0026#8211; ha riconosciuto espressamente in capo al legislatore delegato il potere di aggravare le sanzioni relative a fattispecie incriminatrici preesistenti. In particolare, nell\u0026#8217;atto richiamato, si legge che il legislatore delegato ha inteso perseguire \u0026#171;la finalit\u0026#224; pienamente condivisibile di conseguire il grado pi\u0026#249; elevato possibile di ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di armi, prevede[ndo] un significativo inasprimento delle sanzioni penali, soprattutto pecuniarie, previste dall\u0026#8217;ordinamento per alcuni reati connessi con le armi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Peraltro il criterio specifico in esame va letto alla luce dell\u0026#8217;art. 16 della direttiva 91/477/CEE, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, numero 11), della direttiva 2008/51/CE, che riconosce ampia discrezionalit\u0026#224; al legislatore interno nella definizione degli strumenti da adottare per dare effettivit\u0026#224; al provvedimento europeo, compreso quindi quello di intervenire sui trattamenti sanzionatori previgenti. Agli Stati membri viene, infatti, conferita libert\u0026#224; di scelta nello stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva, purch\u0026#233; siano \u0026#171;efficaci, proporzionate e dissuasive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.6.\u0026#8211; Alla stregua di quanto evidenziato, deve concludersi che non era precluso al legislatore delegato, nell\u0026#8217;ambito dei criteri di cui all\u0026#8217;art. 36, comma 1, lettera n), della legge n. 88 del 2009, rivedere anche l\u0026#8217;impianto sanzionatorio delle fattispecie incriminatrici rientranti nell\u0026#8217;oggetto della delega. In particolare, nel dare attuazione alla direttiva 2008/51/CE, con la disposizione censurata il legislatore delegato ha proceduto alla riformulazione dell\u0026#8217;art. 35 TULPS, ampliando l\u0026#8217;area penalmente rilevante con la contestuale estensione dei soggetti attivi del reato (ricondotti alla nozione unitaria di armaiolo) e la previsione di obblighi aggiuntivi a carico dei medesimi, ed ha aggravato \u0026#8211; proprio al fine di assicurare l\u0026#8217;osservanza di tali obblighi \u0026#8211; il precedente trattamento sanzionatorio mediante l\u0026#8217;individuazione di una sanzione ritenuta pi\u0026#249; efficace, proporzionata e dissuasiva, nel rispetto in ogni caso dei limiti di pena di cui alla citata lettera n).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.7.\u0026#8211; Non risultano nemmeno violati i criteri generali contenuti nell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera c), che riguardano l\u0026#8217;attuazione di tutte le numerose direttive cui il Governo \u0026#232; tenuto a dare attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo quadro, l\u0026#8217;inciso \u0026#171;al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti\u0026#187;, con cui si apre la lettera in questione, non pu\u0026#242; intendersi \u0026#8211; come ritiene il rimettente \u0026#8211; nel senso che dette norme fossero tutte intangibili con preclusione per il legislatore delegato di incidere sulla legislazione esistente, laddove la medesima disposizione anzi consentiva, \u0026#171;ove necessario per assicurare l\u0026#8217;osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi\u0026#187;, la previsione di sanzioni penali oltre che amministrative, entro definiti limiti qualitativi e quantitativi. Ci\u0026#242; sarebbe incongruo \u0026#8211; come gi\u0026#224; statuito da questa Corte con riguardo ad un criterio direttivo analogo a quello in esame \u0026#8211; \u0026#171;poich\u0026#233; la delega conferita per l\u0026#8217;attuazione di numerose direttive comunitarie nei campi pi\u0026#249; diversi comportava necessariamente il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia, innovandola anche profondamente ove ci\u0026#242; fosse richiesto dalle esigenze di attuazione delle norme comunitarie, e quindi anche adattando le previsioni sanzionatorie alla nuova disciplina sostanziale\u0026#187; (sentenza n. 456 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa clausola in questione deve quindi interpretarsi, \u0026#171;in senso pi\u0026#249; restrittivo, come intesa a precludere al Governo la possibilit\u0026#224; di incidere [\u0026#8230;] sulla disciplina penale pi\u0026#249; generale, di fonte codicistica o comunque afferente ad ambiti e ad interessi che, per quanto implicati anche nella nuova normativa, in essa non si esauriscano\u0026#187; (sentenza n. 456 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; \u0026#232; confermato dall\u0026#8217;ultimo inciso della medesima lettera c) secondo cui, \u0026#171;entro i limiti di pena indicati nella presente lettera\u0026#187; (ammenda fino a 150.000 euro e arresto fino a tre anni), \u0026#171;sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gi\u0026#224; comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensivit\u0026#224; rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi\u0026#187; disciplinate dalla legislazione delegata. Il riferimento \u0026#232;, invero, a sanzioni \u0026#171;previste dalla legislazione previgente riguardo ad oggetti diversi da quelli cui la delega si riferisce e destinate a rimanere immutate appunto perch\u0026#233; estranee all\u0026#8217;ambito della delega\u0026#187; (sentenza n. 456 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, posto che il criterio generale delle sanzioni identiche non si applica ai rapporti tra norme incriminatrici preesistenti rientranti nell\u0026#8217;oggetto della delega e norme modificative delle medesime, ma solo ai rapporti tra incriminazioni attinenti ad oggetti diversi, si rivela del tutto erroneo un ulteriore argomento del giudice rimettente: quello secondo cui \u0026#8211; anche ad ammettere, per assurdo, che al legislatore delegato fosse conferito il potere di modificare norme incriminatrici \u0026#8211; il criterio indicato avrebbe imposto di confermare per la nuova fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 35 TULPS l\u0026#8217;originario trattamento sanzionatorio. Ed infatti, assumendo rilievo nel caso di specie un\u0026#8217;ipotesi di successione di leggi penali \u0026#8220;modificativa\u0026#8221;, il criterio delle sanzioni identiche \u0026#232; in tutta evidenza non pertinente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.8.\u0026#8211; In conclusione qquesta Corte ritiene che il Governo non abbia travalicato i fisiologici margini di discrezionalit\u0026#224; impliciti in qualsiasi legge di delegazione, essendosi mantenuto entro il perimetro sancito dal legittimo esercizio delle valutazioni che gli competono nella fase di attuazione della delega, \u0026#171;nel rispetto della ratio di quest\u0026#8217;ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale\u0026#187; (sentenza n. 127 del 2017). Dal che discende la non fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevata dal Tribunale di Savona, sezione penale, dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 204 del 2010, nella parte in cui modifica l\u0026#8217;art. 35, comma 8, TULPS.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell\u0026#8217;acquisizione e della detenzione di armi), nella parte in cui modifica l\u0026#8217;art. 35, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Savona, sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20210726104325.pdf","oggetto":"Sicurezza pubblica - Controllo dell\u0027acquisizione e della detenzione delle armi - Modifiche all\u0027art. 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 [TULPS] - Obbligo per l\u0027armaiolo di tenere un registro delle operazioni giornaliere nel quale devono essere indicate le generalit\u0026#224; delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44204","titoletto":"Delegazione legislativa - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Criteri di ordine generale - Interpretazione delle disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega, da interpretarsi a loro volta alla stregua del quadro normativo e della finalità ispiratrice della legge di delegazione - Ulteriori criteri specifici riferibili alle deleghe in materia penale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer costante giurisprudenza, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega; al fine di valutare se lo stesso legislatore delegato abbia ecceduto da tali margini di discrezionalità, occorre pertanto individuare la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl contenuto della delega e dei relativi principi e criteri direttivi deve essere identificato accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l\u0027interpretazione della loro portata. Queste vanno, quindi, lette nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 170 del 2019, n. 10 del 2018 e n. 210 del 2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44205","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44205","titoletto":"Delegazione legislativa - Deleghe in materia penale - Criteri di delega - Esigenza di una maggiore determinatezza - Necessità di definire la specie e l\u0027entità massima delle pene, nonché di limitare il ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti.","testo":"In punto di sanzioni, il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l\u0027entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti. Per la materia penale è infatti più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega, perché il controllo sul rispetto dell\u0027art. 76 Cost. da parte del Governo è anche strumento di garanzia del principio della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.), che attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 5 del 2014, n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997; ordinanza n. 134 del 2003\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44206","numero_massima_precedente":"44204","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44206","titoletto":"Sicurezza pubblica - TULPS - Controllo dell\u0027acquisizione e della detenzione delle armi - Obbligo per l\u0027armaiolo di tenere un registro delle operazioni giornaliere - Modifiche al trattamento sanzionatorio, per mezzo di decreto legislativo - Denunciata violazione dei criteri direttivi della legge delega - Insussistenza - Legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega - Non fondatezza della questione.","testo":"È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Savona, sez. pen., in riferimento all\u0027art. 76 Cost. - dell\u0027art. 3, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 204 del 2010, nella parte in cui - nel riformulare l\u0027art. 35, comma 8, del r.d. n. 773 del 1931 - prevede al comma 8 la pena dell\u0027arresto da sei mesi a due anni e dell\u0027ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro per la contravvenzione inerente la violazione degli obblighi posti a carico dell\u0027armaiolo dai commi da 1 a 5 dello stesso art. 35 TULPS, in precedenza sanzionata con la pena dell\u0027arresto da tre mesi a un anno e dell\u0027ammenda non inferiore a lire cinquantamila. La scelta del legislatore delegato di inasprire il trattamento sanzionatorio della contravvenzione in esame non viola il criterio direttivo specifico di cui all\u0027art. 36, comma 1, lett. \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), della legge n. 88 del 2009 che, nell\u0027attuazione della direttiva 2008/51/CE, imponeva di «prevedere l\u0027introduzione di sanzioni penali». Tale criterio non precludeva infatti al Governo di rivedere anche l\u0027impianto sanzionatorio delle fattispecie incriminatrici previgenti; nella specie, il legislatore delegato ha aggravato il precedente trattamento sanzionatorio mediante l\u0027individuazione di una sanzione ritenuta più efficace, proporzionata e dissuasiva, nel rispetto in ogni caso dei limiti di pena di cui alla citata lett. \u003cem\u003en\u003c/em\u003e). Né sono violati i criteri generali previsti dall\u0027art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), in quanto la clausola che consentiva la previsione di sanzioni penali «al di fuori dei casi previsti dalle leggi penali vigenti» deve essere interpretata, in senso più restrittivo, come intesa ad escludere la possibilità di incidere sulla disciplina penale più generale, di fonte codicistica o comunque afferente ad ambiti e interessi che non si esauriscano nella nuova normativa; non pertinente è, infine, il criterio generale delle sanzioni identiche, non applicabile ai rapporti tra norme incriminatrici preesistenti e norme modificative delle medesime. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 49 del 1999 e n. 456 del 1998\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44205","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"26/10/2010","data_nir":"2010-10-26","numero":"204","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":"nella parte in cui modifica","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;204~art3"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","data_nir":"1931-06-18","numero":"773","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art35"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40683","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 174 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"2979","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40591","autore":"Aprile E.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 174 del 2021","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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