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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universit\u0026#224;, di personale accademico e reclutamento, nonch\u0026#233; delega al Governo per incentivare la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza del sistema universitario), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento, nel procedimento vertente tra Paolo Carta e l\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli studi di Trento, con ordinanza del 20 marzo 2023, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universit\u0026#224;, di personale accademico e reclutamento, nonch\u0026#233; delega al Governo per incentivare la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza del sistema universitario), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento, nel procedimento vertente tra Paolo Carta e l\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli studi di Trento, con ordinanza del 20 marzo 2023, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 marzo 2023, iscritta al n. 64 reg. ord. 2023, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3, della Costituzione, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 33 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universit\u0026#224;, di personale accademico e reclutamento, nonch\u0026#233; delega al Governo per incentivare la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza del sistema universitario), nella parte in cui non consente ai docenti delle universit\u0026#224; statali di ricoprire l\u0026#8217;incarico di amministratore indipendente presso societ\u0026#224; aventi scopo di lucro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone di essere stato investito del ricorso proposto da Paolo Carta, professore ordinario a tempo pieno presso il Dipartimento di giurisprudenza dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli studi di Trento, per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento del rettore dell\u0026#8217;ateneo del 1\u0026#176; luglio 2022 di diniego dell\u0026#8217;autorizzazione allo svolgimento dell\u0026#8217;incarico extra-istituzionale di amministratore indipendente, senza funzioni o deleghe gestionali, del Consiglio di amministrazione della societ\u0026#224; di assicurazione e riassicurazione sulla vita ITAS Vita spa (d\u0026#8217;ora in poi: Itas Vita), facente parte del gruppo mutualistico ITAS (ITAS Mutua), nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;annullamento degli artt. 2 e 8 del regolamento per l\u0026#8217;autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali del personale docente e ricercatore, di cui al decreto del rettore del medesimo ateneo del 31 marzo 2021, n. 268, se interpretato nel senso di impedire al personale docente di svolgere funzioni di consigliere indipendente in societ\u0026#224; a scopo di lucro. Il ricorso \u0026#8211; prosegue il rimettente \u0026#8211; era fondato su tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del citato regolamento, per aver travisato la reale natura della Itas Vita, da ritenersi solo formalmente una societ\u0026#224; di capitali, come tale avente scopo di lucro, ma nella sostanza da qualificarsi quale persona giuridica a carattere mutualistico e, pertanto, priva della finalit\u0026#224; lucrativa; 2) violazione di legge e travisamento dei fatti, per non aver adeguatamente considerato le caratteristiche del ruolo dell\u0026#8217;amministratore indipendente, privo di finalit\u0026#224; esecutive e gestionali; 3) violazione di legge per difetto di motivazione e violazione del divieto di aggravamento del procedimento, per avere acquisito il parere dell\u0026#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato ed avere a esso aderito acriticamente nel senso del rigetto dell\u0026#8217;autorizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il censurato art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, impedendo ai docenti delle universit\u0026#224; statali di ricoprire l\u0026#8217;incarico di amministratore indipendente in societ\u0026#224; aventi scopo di lucro, creerebbe una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento con il personale docente nelle universit\u0026#224; non statali, ai quali sarebbe invece permesso ricoprire tali cariche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eChiarisce il TRGA rimettente che nessuna interpretazione conforme a Costituzione sarebbe possibile, in quanto l\u0026#8217;auspicata interpretazione adeguatrice della censurata disposizione alla luce dell\u0026#8217;art. 3 Cost. andrebbe a collidere con il principio di esclusivit\u0026#224; del rapporto di pubblico impiego (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 98, primo comma, Cost.) e con il principio di buon andamento e imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 97 Cost.), comportando, dunque, una sostituzione del giudice nell\u0026#8217;apprezzamento discrezionale del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, il rimettente assume la diretta e attuale incidenza della censurata disposizione nella definizione del giudizio. E ci\u0026#242; in quanto all\u0026#8217;accertamento della sua illegittimit\u0026#224; costituzionale conseguirebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; degli artt. 2 e 8 del regolamento dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; di Trento in tema di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e, in definitiva, dell\u0026#8217;impugnato diniego opposto dal rettore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eespone, inoltre, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di accogliere gli altri motivi di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, con riferimento al primo motivo, evidenzia che non sarebbe possibile una riqualificazione della Itas Vita quale societ\u0026#224; avente scopo mutualistico \u0026#8211; come prospettato dal ricorrente, sul presupposto della partecipazione della ITAS Mutua quale socio unico della Itas Vita \u0026#8211; sia perch\u0026#233; nessuna previsione legislativa consentirebbe tale riqualificazione, sia perch\u0026#233; lo statuto stesso della Itas Vita prevedrebbe espressamente la possibilit\u0026#224; di distribuire i dividendi. Con riferimento al secondo motivo, sostiene l\u0026#8217;assorbente rilevanza ostativa dello scopo di lucro perseguito dalla persona giuridica cui afferisce l\u0026#8217;incarico, non assumendo, quindi, rilievo il carattere non esecutivo dell\u0026#8217;incarico medesimo. Con riferimento al terzo motivo, infine, esclude la configurabilit\u0026#224; del dedotto aggravamento del procedimento, non ritenendo che l\u0026#8217;universit\u0026#224; abbia disposto mezzi istruttori superflui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente censura la disparit\u0026#224; di trattamento tra i docenti delle universit\u0026#224; statali, a cui sarebbe preclusa, ai sensi del predetto art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, l\u0026#8217;assunzione di incarichi in societ\u0026#224; aventi scopo di lucro, e i docenti delle universit\u0026#224; non statali, i quali sarebbero invece legittimati a svolgerli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disparit\u0026#224; di trattamento violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., in combinato disposto con la libert\u0026#224; di insegnamento di cui all\u0026#8217;art. 33 Cost., in quanto situazioni eguali verrebbero trattate in modo diverso, anche a scapito della libert\u0026#224; di insegnamento, cos\u0026#236; risultando \u0026#171;irragionevole e contraddittoria [la] discriminazione arbitrariamente determinatasi tra docenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio, con atto depositato il 6 giugno 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Viene innanzitutto eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione in quanto il giudice rimettente non avrebbe compiuto un adeguato sforzo interpretativo della norma censurata in modo conforme a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;interveniente premette che la perimetrazione degli incarichi extra-istituzionali accessibili ai docenti universitari a tempo pieno non potrebbe ritenersi lesiva degli artt. 3 e 33 Cost., in quanto, per un verso, sarebbe bilanciata dal miglior trattamento retributivo ad essi riservato e, per altro verso, sarebbe imposta dalla qualifica di pubblici dipendenti, i cui profili di imparzialit\u0026#224; e spessore etico sarebbero funzionali al perseguimento dei principi di cui agli artt. 97 e 98 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, viene affermato che l\u0026#8217;art. 6 della legge n. 240 del 2010 rubricato \u0026#171;[s]tato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari\u0026#187; troverebbe applicazione \u0026#171;con riferimento alla generalit\u0026#224; dei docenti universitari, siano essi in servizio presso gli atenei statali o presso gli atenei non statali legalmente riconosciuti o legittimati a rilasciare titoli aventi valore legale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge n. 240 del 2010 detterebbe, infatti, un regime giuridico valido per tutti i docenti delle universit\u0026#224;, sia statali che non statali, anche perch\u0026#233; vigerebbe una riserva di legge sul regime giuridico dei professori, sottratto espressamente all\u0026#8217;autonomia degli istituti universitari non statali, in virt\u0026#249; della normativa susseguitasi nel tempo, e in particolare del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull\u0026#8217;istruzione superiore), della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell\u0026#8217;universit\u0026#224; e della ricerca scientifica e tecnologica), della legge 2 luglio 1991, n. 243 (Universit\u0026#224; non statali legalmente riconosciute), nonch\u0026#233; della legge n. 240 del 2010 in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce del comune regime giuridico dei professori universitari statali e non statali, viene quindi sostenuta la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro profilo, l\u0026#8217;Avvocatura, sostiene, poi, che le caratteristiche proprie del ruolo di amministratore indipendente e la natura pubblicistica degli interessi sottesi alla regolamentazione del settore assicurativo consentirebbero di ritenere ricompresa l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di amministratore indipendente in seno ai consigli di amministrazione delle societ\u0026#224; assicurative, nell\u0026#8217;alveo delle attivit\u0026#224; che possono essere svolte liberamente dai docenti universitari a tempo definito e, previa autorizzazione del rettore, da parte dei docenti a tempo pieno, purch\u0026#233; non si determino situazioni di conflitto di interesse con l\u0026#8217;universit\u0026#224; di appartenenza, e lo svolgimento dell\u0026#8217;incarico non vada a detrimento delle attivit\u0026#224; didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In data 29 agosto 2023, \u0026#232; stata depositata dal giudice rimettente l\u0026#8217;istanza presentata dal ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e per la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse, alla luce dell\u0026#8217;avvenuto accoglimento da parte del rettore dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; di Trento (in data 12 luglio 2023) di nuova (medesima) richiesta di autorizzazione allo svolgimento del suddetto incarico extra-istituzionale, inoltrata a seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacit\u0026#224; amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 marzo 2023, iscritta al n. 64 reg. ord. 2023, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3, della Costituzione, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 33 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universit\u0026#224;, di personale accademico e reclutamento, nonch\u0026#233; delega al Governo per incentivare la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza del sistema universitario), nella parte in cui non consente ai docenti delle universit\u0026#224; statali di ricoprire l\u0026#8217;incarico di amministratore indipendente presso societ\u0026#224; aventi scopo di lucro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone di essere stato investito del ricorso proposto da Paolo Carta, professore ordinario a tempo pieno presso il Dipartimento di giurisprudenza dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli studi di Trento, per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento del rettore dell\u0026#8217;ateneo del 1\u0026#176; luglio 2022 di diniego dell\u0026#8217;autorizzazione allo svolgimento dell\u0026#8217;incarico extra-istituzionale di amministratore indipendente, senza funzioni o deleghe gestionali, del Consiglio di amministrazione della societ\u0026#224; di assicurazione e riassicurazione sulla vita ITAS Vita spa (d\u0026#8217;ora in poi: Itas Vita), facente parte del gruppo mutualistico ITAS (ITAS Mutua), nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;annullamento degli artt. 2 e 8 del regolamento per l\u0026#8217;autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali del personale docente e ricercatore, di cui al decreto del rettore del medesimo ateneo del 31 marzo 2021, n. 268, se interpretato nel senso di impedire al personale docente di svolgere funzioni di consigliere indipendente in societ\u0026#224; a scopo di lucro. Il ricorso \u0026#8211; prosegue il rimettente \u0026#8211; era fondato su tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del citato regolamento, per aver travisato la reale natura della Itas Vita, da ritenersi solo formalmente una societ\u0026#224; di capitali, come tale avente scopo di lucro, ma nella sostanza da qualificarsi quale persona giuridica a carattere mutualistico e, pertanto, priva della finalit\u0026#224; lucrativa; 2) violazione di legge e travisamento dei fatti, per non aver adeguatamente considerato le caratteristiche del ruolo dell\u0026#8217;amministratore indipendente, privo di finalit\u0026#224; esecutive e gestionali; 3) violazione di legge per difetto di motivazione e violazione del divieto di aggravamento del procedimento, per avere acquisito il parere dell\u0026#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato ed avere a esso aderito acriticamente nel senso del rigetto dell\u0026#8217;autorizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il censurato art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, impedendo ai docenti delle universit\u0026#224; statali di ricoprire l\u0026#8217;incarico di amministratore indipendente in societ\u0026#224; aventi scopo di lucro, creerebbe una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento con il personale docente nelle universit\u0026#224; non statali, ai quali sarebbe invece permesso ricoprire tali cariche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eChiarisce il TRGA rimettente che nessuna interpretazione conforme a Costituzione sarebbe possibile, in quanto l\u0026#8217;auspicata interpretazione adeguatrice della censurata disposizione alla luce dell\u0026#8217;art. 3 Cost. andrebbe a collidere con il principio di esclusivit\u0026#224; del rapporto di pubblico impiego (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 98, primo comma, Cost.) e con il principio di buon andamento e imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 97 Cost.), comportando, dunque, una sostituzione del giudice nell\u0026#8217;apprezzamento discrezionale del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, il rimettente assume la diretta e attuale incidenza della censurata disposizione nella definizione del giudizio. E ci\u0026#242; in quanto all\u0026#8217;accertamento della sua illegittimit\u0026#224; costituzionale conseguirebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; degli artt. 2 e 8 del regolamento dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; di Trento in tema di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e, in definitiva, dell\u0026#8217;impugnato diniego opposto dal rettore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eespone, inoltre, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di accogliere gli altri motivi di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, con riferimento al primo motivo, evidenzia che non sarebbe possibile una riqualificazione della Itas Vita quale societ\u0026#224; avente scopo mutualistico \u0026#8211; come prospettato dal ricorrente, sul presupposto della partecipazione della ITAS Mutua quale socio unico della Itas Vita \u0026#8211; sia perch\u0026#233; nessuna previsione legislativa consentirebbe tale riqualificazione, sia perch\u0026#233; lo statuto stesso della Itas Vita prevedrebbe espressamente la possibilit\u0026#224; di distribuire i dividendi. Con riferimento al secondo motivo, sostiene l\u0026#8217;assorbente rilevanza ostativa dello scopo di lucro perseguito dalla persona giuridica cui afferisce l\u0026#8217;incarico, non assumendo, quindi, rilievo il carattere non esecutivo dell\u0026#8217;incarico medesimo. Con riferimento al terzo motivo, infine, esclude la configurabilit\u0026#224; del dedotto aggravamento del procedimento, non ritenendo che l\u0026#8217;universit\u0026#224; abbia disposto mezzi istruttori superflui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente censura la disparit\u0026#224; di trattamento tra i docenti delle universit\u0026#224; statali, a cui sarebbe preclusa, ai sensi del predetto art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, l\u0026#8217;assunzione di incarichi in societ\u0026#224; aventi scopo di lucro, e i docenti delle universit\u0026#224; non statali, i quali sarebbero invece legittimati a svolgerli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disparit\u0026#224; di trattamento violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., in combinato disposto con la libert\u0026#224; di insegnamento di cui all\u0026#8217;art. 33 Cost., in quanto situazioni eguali verrebbero trattate in modo diverso, anche a scapito della libert\u0026#224; di insegnamento, cos\u0026#236; risultando \u0026#171;irragionevole e contraddittoria [la] discriminazione arbitrariamente determinatasi tra docenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio, con atto depositato il 6 giugno 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Viene innanzitutto eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione in quanto il giudice rimettente non avrebbe compiuto un adeguato sforzo interpretativo della norma censurata in modo conforme a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;interveniente premette che la perimetrazione degli incarichi extra-istituzionali accessibili ai docenti universitari a tempo pieno non potrebbe ritenersi lesiva degli artt. 3 e 33 Cost., in quanto, per un verso, sarebbe bilanciata dal miglior trattamento retributivo ad essi riservato e, per altro verso, sarebbe imposta dalla qualifica di pubblici dipendenti, i cui profili di imparzialit\u0026#224; e spessore etico sarebbero funzionali al perseguimento dei principi di cui agli artt. 97 e 98 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, viene affermato che l\u0026#8217;art. 6 della legge n. 240 del 2010 rubricato \u0026#171;[s]tato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari\u0026#187; troverebbe applicazione \u0026#171;con riferimento alla generalit\u0026#224; dei docenti universitari, siano essi in servizio presso gli atenei statali o presso gli atenei non statali legalmente riconosciuti o legittimati a rilasciare titoli aventi valore legale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge n. 240 del 2010 detterebbe, infatti, un regime giuridico valido per tutti i docenti delle universit\u0026#224;, sia statali che non statali, anche perch\u0026#233; vigerebbe una riserva di legge sul regime giuridico dei professori, sottratto espressamente all\u0026#8217;autonomia degli istituti universitari non statali, in virt\u0026#249; della normativa susseguitasi nel tempo, e in particolare del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull\u0026#8217;istruzione superiore), della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell\u0026#8217;universit\u0026#224; e della ricerca scientifica e tecnologica), della legge 2 luglio 1991, n. 243 (Universit\u0026#224; non statali legalmente riconosciute), nonch\u0026#233; della legge n. 240 del 2010 in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce del comune regime giuridico dei professori universitari statali e non statali, viene quindi sostenuta la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro profilo, l\u0026#8217;Avvocatura, sostiene, poi, che le caratteristiche proprie del ruolo di amministratore indipendente e la natura pubblicistica degli interessi sottesi alla regolamentazione del settore assicurativo consentirebbero di ritenere ricompresa l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di amministratore indipendente in seno ai consigli di amministrazione delle societ\u0026#224; assicurative, nell\u0026#8217;alveo delle attivit\u0026#224; che possono essere svolte liberamente dai docenti universitari a tempo definito e, previa autorizzazione del rettore, da parte dei docenti a tempo pieno, purch\u0026#233; non si determino situazioni di conflitto di interesse con l\u0026#8217;universit\u0026#224; di appartenenza, e lo svolgimento dell\u0026#8217;incarico non vada a detrimento delle attivit\u0026#224; didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In data 29 agosto 2023, \u0026#232; stata depositata dal giudice rimettente l\u0026#8217;istanza presentata dal ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e per la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse, alla luce dell\u0026#8217;avvenuto accoglimento da parte del rettore dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; di Trento (in data 12 luglio 2023) di nuova (medesima) richiesta di autorizzazione allo svolgimento del suddetto incarico extra-istituzionale, inoltrata a seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacit\u0026#224; amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 33 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui non consente ai docenti delle universit\u0026#224; statali di ricoprire l\u0026#8217;incarico di amministratore indipendente presso societ\u0026#224; aventi scopo di lucro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La legge n. 240 del 2010 \u0026#232; intervenuta sulla disciplina in materia di organizzazione delle universit\u0026#224; nonch\u0026#233; di stato giuridico e reclutamento del personale accademico e ha delegato il Governo ad intervenire per incentivare la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza del sistema universitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon particolare riferimento ai regimi di incompatibilit\u0026#224; previsti per i docenti universitari, ha distinto, rispettivamente, tra attivit\u0026#224; totalmente incompatibili, attivit\u0026#224; liberamente esercitabili e attivit\u0026#224; consentite previa autorizzazione del rettore. Pi\u0026#249; precisamente ha operato la seguente distinzione:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1) attivit\u0026#224; extra-istituzionali incompatibili con la carriera universitaria: \u0026#171;esercizio del commercio e dell\u0026#8217;industria fatta salva la possibilit\u0026#224; di costituire societ\u0026#224; con caratteristiche di \u003cem\u003espin off\u003c/em\u003e o di \u003cem\u003estart up\u003c/em\u003e universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilit\u0026#224; formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell\u0026#8217;ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell\u0026#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400\u0026#187; (art. 6, comma 9, primo periodo);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2) attivit\u0026#224; che i professori e i ricercatori a tempo pieno:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) non possono svolgere: \u0026#171;esercizio di attivit\u0026#224; libero-professionale [\u0026#8230;] fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo\u0026#187; (art. 6, comma 9, secondo periodo);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) possono svolgere liberamente \u0026#171;anche con retribuzione\u0026#187; senza necessit\u0026#224; di autorizzazione: \u0026#171;attivit\u0026#224; di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivit\u0026#224; di collaborazione scientifica e di consulenza, attivit\u0026#224; di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonch\u0026#233; attivit\u0026#224; pubblicistiche ed editoriali\u0026#187; (art. 6, comma 10, primo periodo);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ec) possono svolgere previa autorizzazione del rettore: \u0026#171;funzioni di didattica e di ricerca, nonch\u0026#233; compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purch\u0026#233; non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l\u0026#8217;universit\u0026#224; di appartenenza, a condizione comunque che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; non rappresenti detrimento delle attivit\u0026#224; didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall\u0026#8217;universit\u0026#224; di appartenenza\u0026#187; (art. 6, comma 10, secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tale normativa il legislatore \u0026#232; intervenuto recentemente con il d.l. n. 44 del 2023, come convertito, incidendo sulla disciplina degli incarichi esterni dei professori e ricercatori universitari in regime di tempo pieno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 9 del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, \u0026#232; stato aggiunto, all\u0026#8217;art. 6 della legge n. 240 del 2010, il comma 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, con il quale si prevede la possibilit\u0026#224; per i professori e i ricercatori a tempo pieno di svolgere, \u0026#171;previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purch\u0026#233; siano svolti in regime di indipendenza\u0026#187; e purch\u0026#233; sussistano talune specifiche condizioni negative (assenza di esercizio di poteri esecutivi individuali, di situazioni di conflitto di interesse con l\u0026#8217;universit\u0026#224; di appartenenza e di detrimento per le attivit\u0026#224; didattiche, scientifiche e gestionali dalla stessa affidate).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon il successivo comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, poi, \u0026#232; stata introdotta una disposizione di interpretazione autentica avente ad oggetto il comma 10 dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 240 del 2010, a norma della quale \u0026#171;Il primo periodo del comma 10 dell\u0026#8217;articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attivit\u0026#224; di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno \u0026#232; consentito lo svolgimento di attivit\u0026#224; extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purch\u0026#233; prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un\u0026#8217;organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Alla luce del quadro normativo sinteticamente ricostruito va dunque esaminata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente sostiene la violazione degli evocati parametri costituzionali \u0026#8211;art. 3, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 33 \u0026#8211; in quanto l\u0026#8217;art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, non consentendo ai docenti delle universit\u0026#224; statali di ricoprire l\u0026#8217;incarico di amministratore indipendente presso societ\u0026#224; aventi scopo di lucro, creerebbe un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento con il personale docente nelle universit\u0026#224; non statali, al quale sarebbe, invece, permesso ricoprire tali cariche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione \u0026#232; inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, infatti, considerato che la legge n. 240 del 2010 \u0026#8211; che detta \u0026#171;Norme in materia di organizzazione delle universit\u0026#224;, di personale accademico e reclutamento, nonch\u0026#233; delega al Governo per incentivare la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza del sistema universitario\u0026#187; \u0026#8211; ha ad oggetto il sistema universitario nel suo complesso, comprensivo dunque delle universit\u0026#224; statali e non statali. Solamente specifiche disposizioni riguardano espressamente le universit\u0026#224; statali \u0026#8211; quali, ad esempio, l\u0026#8217;art. 2, relativo all\u0026#8217;organizzazione dell\u0026#8217;universit\u0026#224;, l\u0026#8217;art. 11, avente ad oggetto gli interventi perequativi per le universit\u0026#224; statali, o, ancora, l\u0026#8217;art. 18, commi 2 e 4, relativo a profili finanziari \u0026#8211; o le universit\u0026#224; non statali, quali, in particolare, l\u0026#8217;art. 12, che disciplina, per le universit\u0026#224; legalmente riconosciute (ad eccezione delle universit\u0026#224; telematiche diverse da quelle gi\u0026#224; inserite tra le universit\u0026#224; non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge), una nuova ripartizione di una quota dei contributi statali previsti dalla legge n. 243 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tale quadro normativo, la premessa interpretativa posta a fondamento dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; ovverosia la mancata applicazione della disposizione censurata ai docenti delle universit\u0026#224; non statali, i quali sarebbero pregiudicati dalla dedotta disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#8211; avrebbe richiesto una pi\u0026#249; adeguata motivazione, dovendo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, spiegare perch\u0026#233; riteneva che la disposizione in esame, che non fa riferimento alcuno a una data tipologia di universit\u0026#224;, diversamente da altre contenute nella stessa legge n. 240 del 2010, trovasse applicazione unicamente per i docenti delle universit\u0026#224; statali, contribuendo a delineare lo stato giuridico e il regime delle incompatibilit\u0026#224; solo per questi ultimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tale inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina, pertanto, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l\u0026#8217;ordinanza di rimessione deve contenere una sufficiente illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe la violazione del parametro costituzionale evocato (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 186 e n. 108 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 33 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui non consente ai docenti delle universit\u0026#224; statali di ricoprire l\u0026#8217;incarico di amministratore indipendente presso societ\u0026#224; aventi scopo di lucro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La legge n. 240 del 2010 \u0026#232; intervenuta sulla disciplina in materia di organizzazione delle universit\u0026#224; nonch\u0026#233; di stato giuridico e reclutamento del personale accademico e ha delegato il Governo ad intervenire per incentivare la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza del sistema universitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon particolare riferimento ai regimi di incompatibilit\u0026#224; previsti per i docenti universitari, ha distinto, rispettivamente, tra attivit\u0026#224; totalmente incompatibili, attivit\u0026#224; liberamente esercitabili e attivit\u0026#224; consentite previa autorizzazione del rettore. Pi\u0026#249; precisamente ha operato la seguente distinzione:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1) attivit\u0026#224; extra-istituzionali incompatibili con la carriera universitaria: \u0026#171;esercizio del commercio e dell\u0026#8217;industria fatta salva la possibilit\u0026#224; di costituire societ\u0026#224; con caratteristiche di \u003cem\u003espin off\u003c/em\u003e o di \u003cem\u003estart up\u003c/em\u003e universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilit\u0026#224; formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell\u0026#8217;ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell\u0026#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400\u0026#187; (art. 6, comma 9, primo periodo);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2) attivit\u0026#224; che i professori e i ricercatori a tempo pieno:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) non possono svolgere: \u0026#171;esercizio di attivit\u0026#224; libero-professionale [\u0026#8230;] fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo\u0026#187; (art. 6, comma 9, secondo periodo);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) possono svolgere liberamente \u0026#171;anche con retribuzione\u0026#187; senza necessit\u0026#224; di autorizzazione: \u0026#171;attivit\u0026#224; di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivit\u0026#224; di collaborazione scientifica e di consulenza, attivit\u0026#224; di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonch\u0026#233; attivit\u0026#224; pubblicistiche ed editoriali\u0026#187; (art. 6, comma 10, primo periodo);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ec) possono svolgere previa autorizzazione del rettore: \u0026#171;funzioni di didattica e di ricerca, nonch\u0026#233; compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purch\u0026#233; non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l\u0026#8217;universit\u0026#224; di appartenenza, a condizione comunque che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; non rappresenti detrimento delle attivit\u0026#224; didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall\u0026#8217;universit\u0026#224; di appartenenza\u0026#187; (art. 6, comma 10, secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tale normativa il legislatore \u0026#232; intervenuto recentemente con il d.l. n. 44 del 2023, come convertito, incidendo sulla disciplina degli incarichi esterni dei professori e ricercatori universitari in regime di tempo pieno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 9 del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, \u0026#232; stato aggiunto, all\u0026#8217;art. 6 della legge n. 240 del 2010, il comma 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, con il quale si prevede la possibilit\u0026#224; per i professori e i ricercatori a tempo pieno di svolgere, \u0026#171;previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purch\u0026#233; siano svolti in regime di indipendenza\u0026#187; e purch\u0026#233; sussistano talune specifiche condizioni negative (assenza di esercizio di poteri esecutivi individuali, di situazioni di conflitto di interesse con l\u0026#8217;universit\u0026#224; di appartenenza e di detrimento per le attivit\u0026#224; didattiche, scientifiche e gestionali dalla stessa affidate).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon il successivo comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, poi, \u0026#232; stata introdotta una disposizione di interpretazione autentica avente ad oggetto il comma 10 dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 240 del 2010, a norma della quale \u0026#171;Il primo periodo del comma 10 dell\u0026#8217;articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attivit\u0026#224; di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno \u0026#232; consentito lo svolgimento di attivit\u0026#224; extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purch\u0026#233; prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un\u0026#8217;organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Alla luce del quadro normativo sinteticamente ricostruito va dunque esaminata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente sostiene la violazione degli evocati parametri costituzionali \u0026#8211;art. 3, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 33 \u0026#8211; in quanto l\u0026#8217;art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, non consentendo ai docenti delle universit\u0026#224; statali di ricoprire l\u0026#8217;incarico di amministratore indipendente presso societ\u0026#224; aventi scopo di lucro, creerebbe un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento con il personale docente nelle universit\u0026#224; non statali, al quale sarebbe, invece, permesso ricoprire tali cariche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione \u0026#232; inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, infatti, considerato che la legge n. 240 del 2010 \u0026#8211; che detta \u0026#171;Norme in materia di organizzazione delle universit\u0026#224;, di personale accademico e reclutamento, nonch\u0026#233; delega al Governo per incentivare la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza del sistema universitario\u0026#187; \u0026#8211; ha ad oggetto il sistema universitario nel suo complesso, comprensivo dunque delle universit\u0026#224; statali e non statali. Solamente specifiche disposizioni riguardano espressamente le universit\u0026#224; statali \u0026#8211; quali, ad esempio, l\u0026#8217;art. 2, relativo all\u0026#8217;organizzazione dell\u0026#8217;universit\u0026#224;, l\u0026#8217;art. 11, avente ad oggetto gli interventi perequativi per le universit\u0026#224; statali, o, ancora, l\u0026#8217;art. 18, commi 2 e 4, relativo a profili finanziari \u0026#8211; o le universit\u0026#224; non statali, quali, in particolare, l\u0026#8217;art. 12, che disciplina, per le universit\u0026#224; legalmente riconosciute (ad eccezione delle universit\u0026#224; telematiche diverse da quelle gi\u0026#224; inserite tra le universit\u0026#224; non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge), una nuova ripartizione di una quota dei contributi statali previsti dalla legge n. 243 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tale quadro normativo, la premessa interpretativa posta a fondamento dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; ovverosia la mancata applicazione della disposizione censurata ai docenti delle universit\u0026#224; non statali \u0026#8211; avrebbe richiesto una pi\u0026#249; adeguata motivazione, dovendo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, spiegare perch\u0026#233; riteneva che la disposizione in esame, che non fa riferimento alcuno a una data tipologia di universit\u0026#224;, diversamente da altre contenute nella stessa legge n. 240 del 2010, trovasse applicazione unicamente per i docenti delle universit\u0026#224; statali, contribuendo a delineare lo stato giuridico e il regime delle incompatibilit\u0026#224; solo per questi ultimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tale inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina, pertanto, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l\u0026#8217;ordinanza di rimessione deve contenere una sufficiente illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe la violazione del parametro costituzionale evocato (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 186 e n. 108 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universit\u0026#224;, di personale accademico e reclutamento, nonch\u0026#233; delega al Governo per incentivare la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza del sistema universitario), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 33 Cost., dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria  l\u0026#8217;8 gennaio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universit\u0026#224;, di personale accademico e reclutamento, nonch\u0026#233; delega al Governo per incentivare la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza del sistema universitario), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 33 Cost., dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;8 gennaio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","cem_anno":"2024","cem_numero":"101","cem_rigetto":"0","oggetto":"Universit\u0026#224; - Stato giuridico dei professori - Incarichi e rapporti di collaborazione - Disciplina che consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di svolgere, previa autorizzazione del rettore, tra l\u0027altro, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro - Preclusione della facolt\u0026#224; di assumere l\u0027incarico di consigliere indipendente in societ\u0026#224; a scopo di lucro a coloro che hanno esercitato per almeno tre anni attivit\u0026#224; d\u0027insegnamento universitario quali docenti di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all\u0027attivit\u0026#224; del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, come previsto dagli artt. 10, c. 4, e 7, c. 2, lett. b), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 maggio 2022, n. 88.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45936","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di una sufficiente illustrazione delle ragioni per cui la disposizione censurata viola i parametri evocati (nel caso di specie: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione che disciplina il regime di incompatibilità tra l\u0027essere docente universitario e ricoprire l\u0027incarico di amministratore indipendente presso società aventi scopo di lucro). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’ordinanza di rimessione deve contenere una sufficiente illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe la violazione del parametro costituzionale evocato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 186/2023 - mass. 45780; S. 108/2023 - mass. 45553\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Trib. reg. giustizia amm. del Trentino-Alto Adige, Trento, in riferimento all’art. 3 Cost., in combinato disposto con l’art. 33 Cost., dell’art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui non consentirebbe ai docenti delle università statali di ricoprire l’incarico di amministratore indipendente presso società aventi scopo di lucro. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe dovuto spiegare perché la disposizione censurata – che non fa riferimento a una data tipologia di università – trova applicazione, a suo dire, unicamente per i docenti delle università statali, determinando, in tal modo, un’irragionevole disparità di trattamento con il personale docente delle università non statali che potrebbe, invece, ricoprire le dette cariche).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2010","data_nir":"2010-12-30","numero":"240","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45430","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost. 8 gennaio 2024, n. 3","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"848","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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