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Ettore GALLO; \r\n Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele \r\n PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, \r\n prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro \r\n FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato \r\n GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI; \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art.7, primo comma, \r\n del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia \r\n previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, \r\n nonch\u0026#233; per il potenziamento del sistema informatico del ministero \r\n del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con \r\n modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160, promosso con \r\n ordinanza emessa il 19 gennaio 1991 dal Pretore di Messina nel \r\n procedimento civile vertente tra Costa Rosetta e I.N.P.S., iscritta \r\n al n. 220 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 15 prima Serie speciale dell\u0027anno 1991; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione dell\u0027I.N.P.S. nonch\u0026#233; l\u0027atto di \r\n intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice \r\n relatore Aldo Corasaniti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Nel corso di un giudizio promosso da Rosetta Costa nei \r\n confronti dell\u0027Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) \r\n per la rivalutazione della indennit\u0026#224; di disoccupazione, per gli anni \r\n precedenti il 1988, a seguito della sentenza n. 497 del 1988 di \r\n questa Corte, l\u0027adito Pretore di Messina, con ordinanza emessa il 19 \r\n gennaio 1991, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, \r\n in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, Cost., dell\u0027art. \r\n 7, primo comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, recante \"Norme in \r\n materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del \r\n lavoro, nonch\u0026#233; per il potenziamento del sistema informatico del \r\n Ministero del lavoro e della previdenza sociale\", convertito, con \r\n modificazioni, in l. 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui non \r\n prevede alcuna indennit\u0026#224; di disoccupazione per il periodo precedente \r\n alla sua entrata in vigore e per il periodo successivo al 31 dicembre \r\n 1988, n\u0026#233; prevede alcun criterio di calcolo di detta indennit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Premette il giudice a quo che, nelle more del giudizio al cui \r\n esito questa Corte dichiarava costituzionalmente illegittimo l\u0027art. \r\n 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni \r\n trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito in l. 16 \r\n aprile 1974, n. 114 - che elevava a lire 800 al giorno la misura \r\n dell\u0027indennit\u0026#224; di disoccupazione ordinaria -, nella parte in cui non \r\n prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi \r\n indicato, con il denunciato art. 7, primo comma, del d.l. n. 86 del \r\n 1988, l\u0027importo di tale indennit\u0026#224; veniva fissato, dalla data di \r\n entrata in vigore del decreto e per il solo 1988, \"nella misura del \r\n 7,50% della retribuzione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ci\u0026#242; posto, l\u0027autorit\u0026#224; remittente osserva come, non essendo \r\n applicabile la nuova disciplina, limitata ad una parte dell\u0027anno \r\n 1988, alle situazioni giuridiche formatesi prima della sua entrata in \r\n vigore - in questo senso gi\u0026#224; si era espressa, in motivazione, la \r\n sentenza n. 497 del 1988 citata -, e non essendo pi\u0026#249; applicabile, \r\n \"neppure con eventuali correttivi\", la norma (art. 13 del d.l. n. 30 \r\n del 1974) colpita dalla pronuncia di questa Corte, ci si trovi \"di \r\n fronte all\u0027insolubile problema del criterio da adottare per la \r\n definizione delle controversie pendenti\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La formulazione dell\u0027art. 7, primo comma, del d.l. n. 86 del 1988 \r\n si appalesa cos\u0026#236;, secondo il giudice a quo, in contrasto con gli \r\n artt. 2, 3 e 38 Cost. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u0026#200; violato infatti il principio di eguaglianza, in quanto soggetti \r\n titolari di un medesimo diritto, l\u0027indennit\u0026#224; di disoccupazione, lo \r\n vedono tutelato in modo diverso, o addirittura non tutelato \r\n affatto, in relazione ad un evento, l\u0027epoca di maturazione del \r\n diritto, del tutto indipendente dalla loro volont\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Se poi si considera che scopo della norma denunciata \u0026#232; \r\n \"assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita \r\n in caso di disoccupazione involontaria, e di dare conseguentemente \r\n attuazione tanto all\u0027art. 2 quanto all\u0027art. 38, secondo comma, Cost., \r\n la mancata regolamentazione, all\u0027art. 7, primo comma, del d.l. n. 86 \r\n del 1988, sia dei periodi precedenti la sua entrata in vigore, che di \r\n quelli successivi al 31 dicembre 1988, si pone in netto contrasto con \r\n le previsioni costituzionali\", in quanto, neppure in linea di \r\n ipotesi, si pu\u0026#242; ritenere che la disoccupazione involontaria sia \r\n fenomeno limitato all\u0027anno 1988. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Nel giudizio si \u0026#232; costituito l\u0027INPS, concludendo per \r\n l\u0027inammissibilit\u0026#224;, e comunque per l\u0027infondatezza, della questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto alla mancata regolamentazione, lamentata dal giudice a quo, \r\n dei periodi successivi al 31 dicembre 1988, ad avviso dell\u0027INPS la \r\n questione \u0026#232; manifestamente infondata, in quanto a ci\u0026#242; si era \r\n provveduto, in epoca anteriore all\u0027ordinanza di rimessione, con il \r\n decreto-legge 1 aprile 1989, n. 119 (\"Norme in materia di trattamento \r\n ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento \r\n straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti \r\n delle societ\u0026#224; costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili \r\n del Mezzogiorno, nonch\u0026#233; di pensionamento anticipato\") che, all\u0027art. \r\n 1, dal 1\u0026#176; gennaio 1989 elevava la misura dell\u0027indennit\u0026#224; di \r\n disoccupazione al 15% della retribuzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tale disciplina era contenuta anche nei successivi decreti-legge \r\n presentati (a seguito della mancata conversione in legge dei \r\n precedenti), sino agli ultimi, il decreto-legge 22 novembre 1990, n. \r\n 337, ed il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, che elevavano \r\n altres\u0026#236;, per il 1990, l\u0027importo dell\u0027indennit\u0026#224; di disoccupazione al \r\n 20% della retribuzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In ordine al secondo aspetto della questione - la mancata \r\n previsione, per il periodo precedente l\u0027entrata in vigore della norma \r\n censurata, di alcuna indennit\u0026#224; di disoccupazione, n\u0026#233; di alcun \r\n criterio di calcolo di detta indennit\u0026#224; - osserva la difesa dell\u0027INPS \r\n che gi\u0026#224; questa Corte, con la sentenza n. 497 del 1988, era \r\n consapevole, da una parte, dell\u0027impossibilit\u0026#224; per il Parlamento, in \r\n sede di conversione del decreto-legge n. 86 del 1988, di provvedere \r\n all\u0027adeguamento degli importi per i periodi precedenti il 1988, \"pena \r\n la decadenza del provvedimento\" e, dall\u0027altra, della irretroattivit\u0026#224; \r\n del provvedimento e, in ogni caso, della istituzionale competenza del \r\n legislatore a provvedere per il passato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infatti, quando si profilano una pluralit\u0026#224; di soluzioni, \r\n derivanti da varie possibili valutazioni, l\u0027intervento della Corte \r\n non \u0026#232; ammissibile - cos\u0026#236; le sentenze nn. 125 del 1988 e 109 del \r\n 1986 -, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore. \r\n Qualora, per il caso di specie, i vari giudici ordinari, come \r\n paventato dall\u0027autorit\u0026#224; remittente, provvedessero per i periodi \r\n precedenti al 1988, si realizzerebbe una inevitabile diversit\u0026#224; di \r\n tutela del diritto alla predetta indennit\u0026#224; per i criteri di \r\n adeguamento ed i meccanismi di volta in volta prescelti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei \r\n ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello \r\n Stato, che ha concluso per l\u0027infondatezza della questione, osservando \r\n che la cristalizzazione della misura dell\u0027indennit\u0026#224; prima del 1988 \r\n va valutato in funzione dell\u0027esigenza di risanare le gestioni \r\n previdenziali a rilevante connotazione di solidariet\u0026#224; sociale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sulla base di scelte economico-sociali ed in funzione delle \r\n disponibilit\u0026#224; di bilancio, il legislatore, nel fissare le diverse \r\n decorrenze per differenti regimi, si \u0026#232; lasciato guidare da criteri \r\n di gradualit\u0026#224; come, segnatamente, per la delimitazione della sfera \r\n temporale della nuova disciplina. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto alla proporzionalit\u0026#224; di trattamento alle esigenze di base \r\n del lavoratore disoccupato, conclude l\u0027Avvocatura, appartiene \r\n esclusivamente alla valutazione del legislatore ordinario disporre i \r\n mezzi per l\u0027attuazione di tale principio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - \u0026#200; sollevata in via incidentale questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, \r\n della Costituzione, dell\u0027art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 \r\n marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione \r\n giovanile e di mercato del lavoro, nonch\u0026#233; per il potenziamento del \r\n sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza \r\n sociale), come convertito con la legge 20 maggio 1988, n. 160. \r\n L\u0027impugnazione investe la norma denunciata nella parte in cui, mentre \r\n fissa per il solo periodo a decorrere dalla sua entrata in vigore \r\n alla fine dell\u0027anno 1988 l\u0027ammontare dell\u0027indennit\u0026#224; di \r\n disoccupazione di cui all\u0027art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. \r\n 30, come convertito con legge 16 aprile 1974, n. 114, nella maggior \r\n misura del 7,5 per cento della retribuzione, non dispone tale \r\n aumento, n\u0026#233; un criterio di rivalutazione, per il tempo precedente, \r\n n\u0026#233; per il tempo successivo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Il giudice a quo, premesso che l\u0027art. 13 del suindicato \r\n decreto-legge n. 30 del 1974, come convertito, \u0026#232; stato dichiarato \r\n costituzionalmente illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 497 \r\n del 1988 per la parte in cui non prevede un meccanismo di \r\n rivalutazione dell\u0027indennit\u0026#224; di disoccupazione, osserva come, non \r\n \"potendo essere applicata, neppure con eventuali correttivi\", la \r\n norma ora indicata (applicabile in base ai principi sulla successione \r\n delle leggi), in quanto dichiarata illegittima, n\u0026#233; quella successiva \r\n perch\u0026#233; non retroattiva, egli si trovi messo \"di fronte \r\n all\u0027insolubile problema del criterio da adottare per la definizione \r\n delle controversie pendenti\" e pertanto costretto ad impugnare la \r\n norma successiva per non avere retroattivamente disposto la \r\n rivalutazione o un meccanismo o un criterio per effettuarla. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - La norma impugnata \u0026#232; censurata sotto due profili: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e a) perch\u0026#233; non prevede un meccanismo di rivalutazione \r\n dell\u0027indennit\u0026#224; di disoccupazione per il periodo successivo al 1988; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e b) perch\u0026#233; non prevede un meccanismo di rivalutazione della \r\n detta indennit\u0026#224; per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sotto il profilo sub a) la questione \u0026#232; inammissibile, perch\u0026#233; si \r\n desume dalla stessa ordinanza di rimessione che l\u0027oggetto della \r\n controversia davanti al giudice a quo era limitato alla rivalutazione \r\n della indennit\u0026#224; \"per gli anni precedenti al 1988\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sotto il profilo sub b) la questione \u0026#232; egualmente inammissibile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questa Corte, con la sentenza n. 497 del 1988, ha gi\u0026#224; pronunciato \r\n sul medesimo oggetto, vale a dire sulla legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n della norma - identificata nell\u0027art. 13 della legge n. 114 del 1974 - \r\n regolatrice dell\u0027indennit\u0026#224; di disoccupazione fino all\u0027entrata in \r\n vigore della nuova disciplina recata dal decreto-legge n. 86 del 1988 \r\n e ne ha dichiarato l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale per lo stesso \r\n vizio ora dedotto (mancata rivalutazione dell\u0027indennit\u0026#224; per quel \r\n periodo) e in riferimento a parametri anche ora invocati (artt. 2 e \r\n 38, secondo comma, della Costituzione). N\u0026#233; la Corte ha mancato, con \r\n la citata sentenza, di prendere in esame il decreto-legge n. 86 del \r\n 1988 considerandolo, come soltanto poteva (e pu\u0026#242;) essere \r\n considerato, e cio\u0026#232; come il modo in cui avrebbe potuto essere, ma \r\n non era stata, realizzata la condizione che avrebbe impedito alla \r\n Corte stessa di pronunciarsi e di ravvisare la illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dedotta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questa Corte non pu\u0026#242; dunque pronunciarsi una seconda volta, come \r\n in realt\u0026#224; postula il giudice a quo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questi vi \u0026#232; indotto dalla considerazione che per effetto \r\n dell\u0027intervenuta dichiarazione di illegittimit\u0026#224; della norma \r\n applicabile e dell\u0027irretroattivit\u0026#224; (e quindi della inapplicabilit\u0026#224;) \r\n della norma ora impugnata esso giudice verserebbe nell\u0027impossibilit\u0026#224; \r\n di rinvenire criteri di giudizio per la decisione delle controversie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma tale considerazione, a parte ogni riserva sulla sua rilevanza, \r\n non \u0026#232; comunque esatta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una omissione \r\n legislativa - com\u0027\u0026#232; quella ravvisata nell\u0027ipotesi di mancata \r\n previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto \r\n costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare \r\n l\u0027effettivit\u0026#224; di questo - mentre lascia al legislatore, \r\n riconoscendone l\u0027innegabile competenza, di introdurre e di \r\n disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di \r\n normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il \r\n giudice comune \u0026#232; abilitato a fare riferimento per porre frattanto \r\n rimedio all\u0027omissione in via di individuazione della regola del caso \r\n concreto. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, \r\n della Costituzione, dell\u0027art.7, primo comma, del decreto-legge 21 \r\n marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione \r\n giovanile e di mercato del lavoro, nonch\u0026#233; per il potenziamento del \r\n sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza \r\n sociale), convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. \r\n 160, sollevata dal Pretore di Messina con l\u0027ordinanza indicata in \r\n epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e Il Presidente: GALLO \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e Il redattore: CORASANITI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e Il cancelliere: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e Il direttore della cancelleria: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"17366","titoletto":"SENT. 295/91 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA\u0027 DI DISOCCUPAZIONE - DETERMINAZIONE - MANCATA PREVISIONE DI AUMENTI O DI MECCANISMI DI ADEGUAMENTO PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA FINE DEL 1988 - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI DEI LAVORATORI, COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA IN GIUDIZIO RIGUARDANTE IL PERIODO ANTECEDENTE ALL\u0027ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1988, N. 86 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160) - INAMMISSIBILITA\u0027.","testo":"Inammissibilita\u0027 della questione, l\u0027oggetto della controversia davanti al giudice a quo essendo limitato alla rivalutazione dell\u0027indennita\u0027 \"per gli anni precedenti al 1988\".","numero_massima_successivo":"17367","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/03/1988","numero":"86","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;86~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/1988","numero":"160","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;160~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17367","titoletto":"SENT. 295/91 B. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE DI OMISSIONE LEGISLATIVA - EFFETTI - SOMMINISTRAZIONE, IN CASO DI MANCATO INTERVENTO DEL LEGISLATORE, DI UN PRINCIPIO A CUI IL GIUDICE COMUNE E\u0027 ABILITATO A FARE RIFERIMENTO - FATTISPECIE: MANCATA PREVISIONE, IN NORMA REGOLATRICE DI DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO, DI MECCANISMO IDONEO AD ASSICURARNE L\u0027EFFETTIVITA\u0027.","testo":"La dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale di una omissione legislativa - com\u0027e\u0027 quella ravvisata nell\u0027ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurarne la effettivita\u0027 - mentre lascia al legislatore, nella sua innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune e\u0027 abilitato a far riferimento per porre frattanto rimedio all\u0027omissione in via di individuazione della regola del caso concreto.","numero_massima_successivo":"17368","numero_massima_precedente":"17366","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17368","titoletto":"SENT. 295/91 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA\u0027 DI DISOCCUPAZIONE - DETERMINAZIONE - MANCATA PREVISIONE DI AUMENTI O DI MECCANISMI DI ADEGUAMENTO PER IL TEMPO ANTECEDENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1988, N. 86 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160) - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI DEI LAVORATORI, COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA IN RELAZIONE A CONTROVERSIA RISOLUBILE INDIPENDENTEMENTE DALLA DECISIONE DI ESSA - INAMMISSIBILITA\u0027.","testo":"Il fatto che l\u0027art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160 - emanato nelle more del giudizio in cui la Corte (sent. n. 487 del 1988) dichiaro\u0027 la illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui, riguardo all\u0027ammontare dell\u0027indennita\u0027 di disoccupazione, non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario della stessa - abbia previsto un aumento dell\u0027indennita\u0027 solo per il tempo fra l\u0027entrata in vigore del decreto e la fine del 1988, senza disporre ne\u0027 aumenti ne\u0027 criteri di rivalutazione per il periodo precedente, non comporta necessariamente - contro quanto ritenuto al riguardo dal giudice a quo - che in conseguenza di tale omissione del legislatore non sia possibile rinvenire criteri di giudizio per la decisione delle controversie in materia relative a tale periodo. A tal fine infatti il giudice comune deve infatti ritenersi abilitato a far riferimento, nella individuazione della regola del caso concreto (ved. massima B), alla su indicata sentenza della Corte costituzionale. Nella quale peraltro non si manco\u0027 di prendere in esame il decreto-legge n. 86 del 1988, considerandolo come il modo in cui avrebbe potuto essere, ma non era stata, realizzata la condizione che avrebbe impedito alla Corte di pronunciare la emanata sentenza di illegittimita\u0027 costituzionale. (Inammissibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027 costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, Cost., dell\u0027art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160, in parte qua). - S. n. 497/1988.","numero_massima_precedente":"17367","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/03/1988","numero":"86","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;86~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/1988","numero":"160","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;160~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"35726","autore":"Ciaccio V.","titolo":"Vecchie e nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale alla prova del \"minimo vitale\". Riflessioni a partire dalla sentenze n. 152","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2265","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"34055","autore":"Di Marzio P.","titolo":"Il diritto alla conoscenza delle origini dei figli adottivi, non solo figli ma anche fratelli","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Il diritto di famiglia e delle persone","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1691","note_abstract":"","collocazione":"A.262","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11438","autore":"GATTA C.","titolo":"NUOVO INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il diritto del lavoro","anno_rivista":"1991","numero_rivista":"6","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"423","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11614","autore":"GENTILE S.I.","titolo":"\"SE POTESSI AVERE MILLE LIRE...\" AL GIORNO; DISOCCUPATI, INDENNITA\u0027 E AUMENTO (MANCATO)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1992","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"323","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11779","autore":"GENTILE S.L.","titolo":"RILIQUIDARE L\u0027INDENNITA\u0027 DI DISOCCUPAZIONE: SI PUO\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1993","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1149","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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