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Piemonte n. 5 del 2019 \u0026#232; impugnato nella parte in cui si riferisce ai campeggi temporanei o mobili che il Comune pu\u0026#242; consentire su aree pubbliche o private per finalit\u0026#224; sociali, ricreative, culturali e sportive. La norma oggetto di censura esclude tali campeggi dal vincolo di insediamento in aree specificamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformit\u0026#224; alle vigenti disposizioni in materia paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ritiene che in tal modo tali strutture siano sottratte alla \u0026#171;verifica di compatibilit\u0026#224; con le imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio culturale\u0026#187;, in violazione dell\u0026#8217;art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dei punti A.17, A.27, B.13, B.23, B.25 e B.26 degli Allegati A e B del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), con conseguente violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Tali parametri sarebbero violati anche dall\u0026#8217;art. 9, comma 2, della medesima legge regionale, nella parte in cui sottrae espressamente ad autorizzazione paesaggistica strutture edilizie e manufatti predisposti temporaneamente dal turista, nell\u0026#8217;ambito di un complesso ricettivo, come definiti pi\u0026#249; dettagliatamente dal precedente art. 5, comma 1, lettera f). Il ricorrente sottolinea che tali strutture non sono esenti dall\u0026#8217;autorizzazione in base alla normativa statale recata dall\u0026#8217;art. 149 cod. beni culturali e dal menzionato d.P.R. n. 31 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Analogo vizio affliggerebbe l\u0026#8217;art. 9, comma 2, impugnato, quanto alla sottrazione all\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica delle installazioni di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera g). Si tratta dei cosiddetti preingressi, ovvero di strutture rimovibili destinate al soggiorno diurno degli ospiti del complesso ricettivo, che la norma impugnata dichiara privi di rilevanza paesistica, ove rientranti nel punto A.27 dell\u0026#8217;Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017. Con tale ultima previsione la normativa statale esonera dall\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica interventi di manutenzione o sostituzione di elementi amovibili situati in strutture ricettive all\u0026#8217;aria aperta, purch\u0026#233; eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il ricorrente osserva che non vi sarebbe modo, in forza della disposizione impugnata, di verificare tali ultimi requisiti poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 9, comma 2, impugnato, impone, in sede di progetto, che siano rappresentate solo le piazzole ospitanti tali installazioni. La norma oggetto di ricorso introdurrebbe, perci\u0026#242;, ipotesi di sottrazione all\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica ulteriori rispetto alla normativa statale di cui all\u0026#8217;art. 149 cod. beni culturali e dell\u0026#8217;Allegato A, punto A.27, del d.P.R. n. 31 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Infine, il ricorrente censura l\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di adottare un regolamento di attuazione, ove, in particolare, sono definiti, tra l\u0026#8217;altro, i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi dei campeggi temporanei o mobili di cui al precedente art. 6, comma 5, e delle aree adibite a garden sharing, di cui al precedente art. 7.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero violati gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 19, impugnato, non contiene \u0026#171;un esplicito richiamo\u0026#187; all\u0026#8217;osservanza, ad opera del regolamento, delle previsioni del piano paesaggistico regionale di cui agli artt. 135 e 143 cod. beni culturali, e, in generale, all\u0026#8217;osservanza delle Parti II e III del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il 27 maggio 2019 si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione resistente osserva, quanto all\u0026#8217;impugnato art. 9, comma 1, che esso ha per oggetto insediamenti che non modificano lo stato dei luoghi, temporanei, rimovibili e privi di opere. Pertanto, essi non sarebbero soggetti ad autorizzazione paesaggistica, al pari delle strutture di garden sharing, di cui al precedente art. 7 della legge regionale impugnata, che non \u0026#232; stato censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 9, comma 2, in relazione ai preingressi, la Regione Piemonte osserva che \u0026#232; lo stesso Allegato A, punto A.27, del d.P.R. n. 31 del 2017, a esonerarli dall\u0026#8217;obbligo di autorizzazione paesaggistica. In relazione alle strutture edilizie temporaneamente predisposte dal turista, poi, la Regione Piemonte sostiene che la sottrazione ad autorizzazione paesaggistica discende pianamente dalla temporaneit\u0026#224;, dalla facile rimovibilit\u0026#224; e dalla mancata incisione dello stato dei luoghi da parte delle \u0026#171;verande\u0026#187; e dei \u0026#171;teloni, ombrelloni, gazebo appoggiati a terra senza ancoraggio\u0026#187;. D\u0026#8217;altro canto, conclude la Regione resistente, l\u0026#8217;Allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017, ai punti A.16 e A.17, esonera da autorizzazione paesaggistica interventi che sarebbero maggiormente incisivi di quelli descritti dalle norme impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In riferimento all\u0026#8217;impugnato art. 19, comma 1, la Regione Piemonte afferma che il regolamento ivi previsto non si confronta con la \u0026#171;rilevanza paesaggistica\u0026#187; degli interventi di cui alle lettere e) ed f), poich\u0026#233; esse a propria volta \u0026#171;non prevedono la realizzazione di alcuna opera o lavoro\u0026#187;, e sarebbero dunque del tutto prive di tale rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la Regione Piemonte sostiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che le norme impugnate sarebbero state modificate in senso satisfattivo e non avrebbero avuto applicazione medio tempore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale proposito, la Regione d\u0026#224; atto della entrata in vigore della legge reg. Piemonte 4 gennaio 2021, n. 1, recante \u0026#171;Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all\u0027aperto e del turismo itinerante)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale sostiene che le modifiche apportate alla legge regionale impugnata siano tali da superare le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, \u0026#232; stato modificato l\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, con la previsione secondo la quale, per campeggi temporanei o mobili, si intendono gli allestimenti per cui non \u0026#232; prevista la realizzazione di opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata dell\u0026#8217;evento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGrazie a tale definizione, secondo la Regione resistente, verrebbe meno ogni dubbio in ordine all\u0026#8217;impatto ambientale di strutture precarie sotto il profilo funzionale, sicch\u0026#233; sarebbe evidente che tali allestimenti non richiedono autorizzazione paesaggistica. Ci\u0026#242; supererebbe ogni motivo di contrasto con la disciplina statale relativa a tale autorizzazione, quanto all\u0026#8217;impugnato art. 9, comma 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Inoltre, la legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 ha anche sostituito il testo dell\u0026#8217;impugnato art. 9, prevedendo, quanto alle strutture edilizie leggere e ai manufatti (art. 5, comma 1, lettera f) e ai preingressi (art. 5, comma 1, lettera g), che resta salvo il rispetto delle disposizioni a tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale. In tal modo, sarebbe stabilito che tali interventi siano assoggettati ad autorizzazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Infine, lo ius superveniens ha abrogato le parole \u0026#171;tecnico-edilizi\u0026#187; contenute nelle lettere e) ed f) dell\u0026#8217;impugnato art. 19. Ci\u0026#242; comporterebbe che il regolamento attuativo della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019 non disciplinerebbe pi\u0026#249; gli \u0026#171;aspetti tecnico-edilizi\u0026#187; delle strutture, ovverosia i soli che potrebbero rilevare sul piano ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Piemonte aggiunge che le norme impugnate non hanno finora trovato applicazione, perch\u0026#233; non \u0026#232; ancora stato approvato il regolamento di attuazione previsto dall\u0026#8217;art. 19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri insiste, invece, per l\u0026#8217;accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente esclude che la legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 abbia carattere satisfattivo delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 9, comma 1, anche dopo la novella legislativa, permarrebbe il rischio di una stabile permanenza dei campeggi in loco, al servizio di \u0026#171;eventi\u0026#187; di cui l\u0026#8217;art. 6, comma 5, della legge regionale impugnata non chiarisce la natura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 9, comma 2, il richiamo al rispetto delle disposizioni in materia di patrimonio culturale confermerebbe la fondatezza delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 19, la norma continuerebbe a non prevedere il rispetto delle prescrizioni paesaggistiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, lo ius superveniens non avrebbe carattere retroattivo, come si dovrebbe evincere dall\u0026#8217;art. 15 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, che permette ai complessi ricettivi all\u0026#8217;aperto, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, di mantenere la destinazione originaria, pur ricadendo in aree a destinazione d\u0026#8217;uso diversa dalla destinazione turistico-ricettiva.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al reg. ric. n. 55 del 2019, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9, commi 1 e 2, e 19 della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all\u0026#8217;aperto e del turismo itinerante), in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale impugnata, nel recare la disciplina edilizia e urbanistica dei complessi ricettivi all\u0026#8217;aperto e del turismo itinerante, contiene anche \u0026#8211; secondo il ricorrente \u0026#8211; norme che si sovrappongono alla normativa dello Stato attinente alla autorizzazione paesaggistica, invadendo cos\u0026#236; il campo riservato alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e violando, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnato art. 9, comma 1, ammette l\u0026#8217;insediamento dei complessi, di cui si \u0026#232; detto, esclusivamente nelle aree a ci\u0026#242; destinate, purch\u0026#233; in conformit\u0026#224; \u0026#171;alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali e biodiversit\u0026#224;, della Rete Natura 2000, nonch\u0026#233; alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale previsione sono per\u0026#242; sottratti i campeggi temporanei o mobili, di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 5, della medesima legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, secondo il quale \u0026#171;[i]l comune pu\u0026#242; consentire su aree pubbliche o private, campeggi temporanei o mobili, per finalit\u0026#224; sociali, ricreative, culturali e sportive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente ritiene che l\u0026#8217;esclusione di tali strutture dal generale disposto dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, comporti che esse siano contestualmente sottratte alla tutela paesaggistica, e, in particolare, alla necessit\u0026#224; che l\u0026#8217;intervento sia soggetto ad autorizzazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione, nel costituirsi in giudizio, non contesta tale lettura, ma reputa che la natura stessa di simili campeggi sia tale da esonerarli dalla previsione di autorizzazione paesaggistica, anche alla luce del regime di semplificazione, introdotto dal d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Prima di esaminare la censura, si deve dare atto che la legge impugnata \u0026#232; stata modificata, nella pendenza del giudizio costituzionale, dalla legge della Regione Piemonte 4 gennaio 2021, n. 1, recante \u0026#171;Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all\u0026#8217;aperto e del turismo itinerante)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato art. 9 \u0026#232; stato sostituito integralmente dall\u0026#8217;art. 6 di detta legge, che ne ha modificato il testo, senza tuttavia \u0026#8211; per quanto qui interessa \u0026#8211; alterarne la portata precettiva. Pi\u0026#249; specificamente, l\u0026#8217;attuale testo dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, come sostituto dall\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, continua a prevedere che l\u0026#8217;insediamento delle strutture ricettive all\u0026#8217;aperto, \u0026#171;ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 5\u0026#187;, sia concentrato in apposite aree in conformit\u0026#224; alla normativa paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la Regione resistente ritiene che sia cessata la materia del contendere, alla luce della contestuale sostituzione dell\u0026#8217;art. 6, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2019, ad opera dell\u0026#8217;art. 3 della legge regionale n. 1 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel testo ora vigente, infatti, l\u0026#8217;art. 6, comma 5, citato, prevede che \u0026#171;[s]ono campeggi temporanei o mobili gli allestimenti predisposti per l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; svolte per finalit\u0026#224; sociali, ricreative, culturali, educative e sportive su aree pubbliche o private, per i quali non \u0026#232; richiesta la realizzazione di opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata dell\u0027evento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Piemonte sostiene che, escludendo l\u0026#8217;esecuzione di opere o interventi permanenti per i campeggi, sia venuta meno ogni ragione per esigere l\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, tale affermazione conferma l\u0026#8217;interpretazione dell\u0026#8217;impugnato art. 9, comma 1, posta a presupposto del ricorso, nel senso che tale norma ha per effetto quello di sottrarre ad autorizzazione paesaggistica i campeggi temporanei o mobili, e non permette, quindi, di ritenere satisfattivo lo ius superveniens.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, con la novella, di cui si \u0026#232; detto, la legge regionale impugnata continua a stabilire i casi in cui l\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica \u0026#232; dovuta, e, in particolare, ad escluderla, con previsione di legge inderogabile, per l\u0026#8217;ipotesi dei campeggi temporanei o mobili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, perci\u0026#242;, continua ad esporsi al profilo di impugnazione svolto nel ricorso, ovverosia di avere invaso la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in tale materia. Deve perci\u0026#242; escludersi che sia cessata la materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;impugnato art. 9, comma 1, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ripetutamente affermato che \u0026#171;[i]l potere di intervento delle Regioni in materia di \u0026#8220;governo del territorio\u0026#8221; non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall\u0026#8217;art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed \u0026#232; riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente\u0026#187;. Infatti, \u0026#171;[s]petta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187; (sentenza n. 246 del 2017; da ultimo, nello stesso senso, sentenza n. 74 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; aggiunto che \u0026#171;la Regione non sarebbe competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero gi\u0026#224; desumibili dall\u0026#8217;applicazione in concreto della disciplina statale\u0026#187; (sentenza n. 139 del 2013), sicch\u0026#233; \u0026#171;[n]eppure \u0026#232; dirimente l\u0026#8217;asserita coincidenza, evidenziata dalla resistente, delle disposizioni impugnate con quanto stabilito negli allegati A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica) e B (Elenco di interventi di lieve entit\u0026#224; soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), in quanto la semplice novazione della fonte normativa costituisce comunque causa di illegittimit\u0026#224; della disposizione regionale\u0026#187; (sentenza n. 178 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Ne consegue che la norma impugnata, provvedendo direttamente ad escludere dall\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica l\u0026#8217;insediamento dei campeggi temporanei o mobili, ha con ci\u0026#242; stesso invaso la competenza statale in tema di tutela dell\u0026#8217;ambiente, alla quale tale regolamentazione \u0026#232; invece affidata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza, indicata dalla difesa regionale, per la quale il ricorrente avrebbe omesso di impugnare ulteriori disposizioni della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019 colpite da analogo vizio, infine, non \u0026#232; di alcun impedimento a dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma oggetto di impugnativa (sentenza n. 210 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; \u0026#200; assorbita la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;impugnato art. 9, comma 1, in riferimento all\u0026#8217;art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Va ora esaminata la questione dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, che esonera dall\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica le installazioni descritte dal precedente art. 5, comma 1, lettere f) e g), ovverosia le \u0026#171;strutture edilizie leggere e manufatti: le strutture e i manufatti predisposti temporaneamente dal turista conformi al regolamento interno della struttura ricettiva accostabili all\u0026#8217;allestimento o al mezzo mobile di pernottamento, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni a carattere residenziale, realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento\u0026#187; (lettera f) e i preingressi, vale a dire \u0026#171;le strutture, per il soggiorno diurno degli ospiti conformi al regolamento interno della struttura ricettiva, funzionali al completo utilizzo e alla protezione dell\u0026#8217;allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni momento (lettera g)\u0026#187;. Il ricorrente ritiene lesi anche in tal caso gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La Regione Piemonte ha eccepito la cessazione della materia del contendere, alla luce del nuovo testo dell\u0026#8217;art. 9, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2019, come sostituito dall\u0026#8217;art. 6 della menzionata legge regionale n. 1 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato art. 9, comma 3, stabilisce, infatti, che per le strutture di cui alle lettere f) e g) dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, \u0026#171;resta salvo il rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon tale previsione, il legislatore regionale si \u0026#232; pienamente adeguato alla censura mossa dal ricorrente, posto che i beni paesaggistici appartengono al patrimonio culturale (art. 2, comma 1, cod. beni culturali). Ne deriva che, per effetto del vigente art. 9, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019 le strutture in oggetto restano soggette all\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica, ove richiesta dalla normativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Inoltre, non emerge che la norma impugnata abbia avuto applicazione nel breve periodo di tempo in cui essa ha avuto vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte della asserzione della difesa regionale, in ordine alla mancata applicazione, il ricorrente si \u0026#232; infatti limitato a sostenere che la conclusione opposta andrebbe tratta dall\u0026#8217;art. 15 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, con il quale si prevede che \u0026#171;[i] complessi ricettivi all\u0026#8217;aperto di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 5/2019 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricadenti in aree a destinazione d\u0026#8217;uso diversa dalla destinazione turistico-ricettiva, mantengono la destinazione originaria. In occasione di interventi di ampliamento o di modifica della tipologia ricettiva adeguano la destinazione d\u0027uso urbanistica ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 5/2019\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento della difesa statale \u0026#232; tuttavia incongruo, perch\u0026#233; la norma appena citata reca una disciplina transitoria di carattere urbanistico, e nulla dice in ordine al regime paesaggistico degli interventi regolati dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale impugnata. Si pu\u0026#242; perci\u0026#242; ritenere che, nel caso di specie, non vi sia motivo per dubitare dell\u0026#8217;affermazione della Regione Piemonte, in ordine alla mancata applicazione della norma impugnata medio tempore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; comporta che sia cessata la materia del contendere sulle questioni relative all\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019 (da ultimo, sentenza n. 7 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 19, parimenti impugnato, conferisce alla Giunta regionale il potere di approvare il regolamento di attuazione della medesima legge regionale, ed \u0026#232; censurato dal ricorrente nella parte relativa alle lettere e) ed f), dedicate ai requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, e igienico-sanitari, rispettivamente, dei campeggi temporanei o mobili e delle aree adibite a garden sharing.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente denuncia la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., perch\u0026#233; il legislatore regionale ha omesso ogni riferimento alla disciplina paesaggistica, alla quale, perci\u0026#242;, il regolamento potrebbe apportare deroghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 13 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 ha soppresso dalle lettere e) ed f) dell\u0026#8217;impugnato art. 19 le parole \u0026#171;tecnico-edilizi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ius superveniens, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa regionale, \u0026#232; privo di carattere satisfattivo rispetto alla censura del ricorrente, poich\u0026#233; la norma impugnata continua ad omettere ogni rinvio alla disciplina paesaggistica, come denunciato con il ricorso. Non \u0026#232; pertanto cessata la materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; infatti evidente che la disposizione impugnata possa e debba essere interpretata nel senso che la disciplina regolamentare posta dalla Giunta non potr\u0026#224; apportare alcuna deroga alla normativa statale a tutela del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio per tale ragione, essa \u0026#8220;tace\u0026#8221; su un profilo che esula dalla competenza legislativa regionale, e sul quale essa non avrebbe nemmeno potuto intervenire, e si riferisce, invece, ad ambiti per i quali \u0026#232; ammesso l\u0026#8217;apprezzamento della Regione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all\u0027aperto e del turismo itinerante), nel testo originario, limitatamente alle parole \u0026#171;ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 5\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara cessata la materia del contendere delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19 della legge della Regione Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00278 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dei complessi ricettivi all\u0027aperto e del turismo itinerante - Disposizioni urbanistico-edilizie per l\u0027insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante - Campeggi temporanei o mobili - Interventi di manutenzione o sostituzione delle strutture amovibili esistenti - Disciplina.\r\nRegolamento di attuazione - Previsione che la Giunta regionale adotta un regolamento che disciplina i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonch\u0026#233; i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l\u0027allestimento dei campeggi temporanei o mobili, nonch\u0026#233; delle aree adibite a garden sharing.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44102","titoletto":"Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle pretese del ricorrente - Esclusione della cessazione della materia del contendere.","testo":"Deve escludersi la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019. Nella pendenza del giudizio costituzionale, la disposizione impugnata dal Governo è stata sostituita integralmente dall\u0027art. 6 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, che ne ha modificato il testo, senza tuttavia alterarne la portata precettiva, non permettendo, quindi, di ritenere satisfattivo lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e.","numero_massima_successivo":"44103","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"22/02/2019","data_nir":"2019-02-22","numero":"5","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"testo originario","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44103","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Complessi ricettivi all\u0027aperto e turismo itinerante - Possibile insediamento, su aree pubbliche o private, di campeggi temporanei o mobili, per finalità sociali, ricreative, culturali e sportive, in deroga alle disposizioni normative in materia paesaggistica - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente - Illegittimità costituzionale parziale, nel testo originario.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, limitatamente alle parole «ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all\u0027art. 6, comma 5». La norma impugnata dal Governo, provvedendo direttamente ad escludere dall\u0027autorizzazione paesaggistica l\u0027insediamento dei campeggi temporanei o mobili, ha con ciò stesso invaso la competenza esclusiva statale in tema di tutela dell\u0027ambiente, alla quale tale regolamentazione è invece affidata\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, il potere di intervento delle Regioni in materia di governo del territorio non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall\u0027art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 74 del 2021 e n. 246 del 2017\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, la Regione non è competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili dall\u0027applicazione in concreto della disciplina statale, in quanto la semplice novazione della fonte normativa costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 178 del 2018 e n. 139 del 2013\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027omessa impugnazione, da parte del ricorrente, di ulteriori disposizioni della medesima [o di altra] legge impugnata, colpite da analogo vizio, non impedisce di dichiarare l\u0027illegittimità costituzionale della norma oggetto di impugnativa. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 210 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44104","numero_massima_precedente":"44102","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"22/02/2019","data_nir":"2019-02-22","numero":"5","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"testo originario","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44104","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di costituzionalità per violazione di uno dei parametri evocati - Assorbimento di ulteriori censure.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAccolta - per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell\u0027art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, limitatamente alle parole «ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all\u0027art. 6, comma 5», resta assorbita l\u0027ulteriore censura riferita all\u0027art. 9 Cost.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44105","numero_massima_precedente":"44103","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"22/02/2019","data_nir":"2019-02-22","numero":"5","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"testo originario","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44105","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Complessi ricettivi all\u0027aperto e turismo itinerante - Installazione di strutture edilizie leggere e manufatti nonché di preingressi - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 9, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, che esonera dall\u0027autorizzazione paesaggistica le installazioni descritte dal precedente art. 5, comma 1, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), ovverosia le strutture edilizie leggere e manufatti nonché i preingressi. Nelle more del giudizio, l\u0027art. 6 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 ha sostituito l\u0027art. 9, comma 3, della legge regionale impugnata, in senso pienamente satisfattivo della censura del ricorrente e non emerge che la norma impugnata abbia avuto applicazione nel breve periodo di tempo in cui essa ha avuto vigore. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 7 del 2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44106","numero_massima_precedente":"44104","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"22/02/2019","data_nir":"2019-02-22","numero":"5","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"testo originario","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44106","titoletto":"Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disciplina impugnata - Modifica non satisfattiva delle pretese della ricorrente - Esclusione della cessazione della materia del contendere.","testo":"Deve escludersi la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 19 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario. L\u0027intervenuta modifica della disposizione impugnata dal Governo ad opera dell\u0027art. 13 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 è priva di carattere satisfattivo rispetto alla censura del ricorrente, poiché la norma impugnata continua ad omettere ogni rinvio alla disciplina paesaggistica, come denunciato con il ricorso.","numero_massima_successivo":"44107","numero_massima_precedente":"44105","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"22/02/2019","data_nir":"2019-02-22","numero":"5","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"testo originario","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44107","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dei complessi ricettivi all\u0027aperto e del turismo itinerante - Regolamento di attuazione - Requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, e igienico-sanitari dei campeggi temporanei o mobili e delle aree adibite a garden sharing - Omesso riferimento alla disciplina paesaggistica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 19 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, che, nel conferire alla Giunta regionale il potere di approvare il regolamento di attuazione della medesima legge regionale, indica i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, e igienico-sanitari dei campeggi temporanei o mobili e delle aree adibite a \u003cem\u003egarden sharing\u003c/em\u003e, omettendo ogni riferimento alla disciplina paesaggistica. La disposizione impugnata deve essere interpretata nel senso che la disciplina regolamentare posta dalla Giunta non potrà apportare alcuna deroga alla normativa statale a tutela del paesaggio. Proprio per tale ragione, essa \"tace\" su un profilo che esula dalla competenza legislativa regionale, e sul quale essa non avrebbe nemmeno potuto intervenire, e si riferisce, invece, ad ambiti per i quali è ammesso l\u0027apprezzamento della Regione.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44106","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"22/02/2019","data_nir":"2019-02-22","numero":"5","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"testo originario","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40948","autore":"Michetti M.","titolo":"Il turismo \u0027open air\u0027 nel quadro normativo statale e regionale alla luce delle principali questioni di rilievo giuridico","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittiregionali.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40948_2021_144.pdf","nome_file_fisico":"144_2021+altre_Michetti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41567","autore":"Vivoli G.","titolo":"Tutela del paesaggio e tagli del legname: la Corte costituzionale risolve la questione \"alla radice\"","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.ambientediritto.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41567_2021_144.pdf","nome_file_fisico":"239-2022+altre_Vivoli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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