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Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 176, commi 11 e 21, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Nola, sezione prima, nel procedimento vertente tra Miranda Angelo srl e la Prefettura \u0026#8211; Ufficio territoriale del Governo di Napoli, con ordinanza del 17 febbraio 2023, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto \u003c/em\u003eche, con ordinanza del 17 febbraio 2023 (reg. ord. n. 30 del 2024), il Giudice di pace di Nola, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 176, commi 11 e 21, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente riferisce di dover giudicare sul ricorso in opposizione proposto da Miranda Angelo srl avverso il verbale emesso per la violazione delle dette disposizioni del d.lgs. n. 285 del 1992;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il Giudice di pace di Nola, le norme test\u0026#233; menzionate \u0026#8211; nel non prevedere la comunicazione con raccomandata o a mezzo PEC alla impresa proprietaria del veicolo del \u0026#171;mancato pagamento con l\u0026#8217;invito al pagamento n\u0026#233; la comunicazione del rapporto di mancato pedaggio con l\u0026#8217;importo non versato\u0026#187; \u0026#8211; precluderebbero \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di oblare la sanzione amministrativa nei 5 giorni successivi con lo sconto del 30%\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;accertamento della presunta violazione sarebbe stato effettuato \u0026#171;da un dipendente della concessionaria del tratto autostradale con un evidente interesse e non da un pubblico ufficiale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, secondo il rimettente, \u0026#171;la sanzione pecuniaria con la decurtazione dei punti sulla patente \u0026#232; sproporzionata rispetto ad un mancato pagamento di una piccola somma\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, accanto all\u0026#8217;ipotizzato contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., si assume che le disposizioni censurate violino anche l\u0026#8217;art. 42, secondo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza delle questioni sollevate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la difesa dello Stato, le dette questioni sono da ritenersi manifestamente inammissibili, in quanto il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha omesso di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e di motivare sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza delle stesse;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso della difesa erariale, le questioni dovrebbero ritenersi inammissibili anche sotto altri profili, in quanto il rimettente avrebbe \u0026#171;omesso qualsiasi tentativo di un\u0026#8217;interpretazione conforme alla Costituzione\u0026#187; delle disposizioni censurate e, con riferimento alla previsione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente, non avrebbe considerato che detta previsione \u0026#171;non \u0026#232; contenuta nella norma censurata (n\u0026#233; nel comma 11 n\u0026#233; nel comma 21) ma nella tabella allegata all\u0026#8217;art. 126-bis del codice della strada\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, sempre sotto il profilo dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato rappresenta come il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#171;nel richiedere alla Corte un intervento che modifichi il trattamento sanzionatorio accessorio dell\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 176, comma 21, D.lgs. 285/1992, non ha chiarito neppure se si invochi l\u0026#8217;eliminazione \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e della sanzione accessoria o soltanto l\u0026#8217;automatismo della sua applicazione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa statale sostiene, in subordine, come i prospettati dubbi di costituzionalit\u0026#224; siano, comunque, privi di ogni fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che il Giudice di pace di Nola, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 176, commi 11 e 21, del d.lgs. n. 285 del 1992;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa dello Stato ha eccepito la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate, ritenendo che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non contiene \u0026#171;un\u0026#8217;adeguata descrizione dei fatti oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e neanche illustra le circostanze in fatto per le quali sarebbe stata comminata la sanzione pecuniaria principale e, in aggiunta, quella accessoria della decurtazione dei punti della patente\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, invero, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a \u003cem\u003equo \u003c/em\u003ee delle circostanze in presenza delle quali sarebbero state comminate le sanzioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per costante giurisprudenza costituzionale, l\u0026#8217;omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 64 del 2019 e n. 185 del 2013) \u0026#8211; determina la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza (da ultimo, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 108 del 2020, n. 203 del 2019, n. 191 e n. 64 del 2018, n. 210 del 2017);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, peraltro, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; carente, come pure eccepito dalla difesa erariale, anche sotto il profilo delle argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno della dedotta violazione degli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la giurisprudenza di questa Corte richiede, in ordine alla non manifesta infondatezza, che i parametri siano evocati in maniera non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni proposte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 159 del 2021 e n. 261 del 2012);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tali omissioni compromettono irrimediabilmente l\u0026#8217;iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate, ci\u0026#242; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ne preclude lo scrutinio, incidendo sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i richiamati profili assorbono ogni ulteriore ragione di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti \u003c/em\u003egli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 176, commi 11 e 21, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Nola, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 15 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Circolazione stradale - Codice della strada - Autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio - Modalit\u0026#224; di esazione del pedaggio - Sanzioni - Soggetti accertatori - Denunciata disciplina che non prevede la comunicazione con raccomandata o a mezzo pec alla impresa proprietaria del veicolo del mancato pagamento con l\u0026#8217;invito al pagamento, n\u0026#233; la comunicazione del rapporto di mancato pedaggio con l\u0026#8217;importo non versato - Previsione che preclude la possibilit\u0026#224; di oblare la sanzione amministrativa nei cinque giorni successivi con lo sconto del 30 per cento - Disposizione che consente a un dipendente della concessionaria del tratto autostradale, con un evidente interesse, di accertare la presunta violazione e non a un pubblico ufficiale, in assenza di un controllo della veridicit\u0026#224; e corrispondenza dei dati comunicati - Previsione di una sanzione pecuniaria con la decurtazione dei punti sulla patente, sproporzionata rispetto a un mancato pagamento di una piccola somma.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46343","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità, ai fini della rilevanza, di una completa descrizione della fattispecie del giudizio a quo e, ai fini della non manifesta infondatezza, di una motivata e non apodittica o generica invocazione dei parametri costituzionali - Possibilità di emendare le carenze riscontrate - Esclusione, in base al principio di autosufficienza dell\u0027ordinanza di rimessione (nel caso di specie: manifesta inammissibilità di questioni sollevate su disposizioni del cod. strada che, in caso di mancato pagamento del pedaggio per l\u0027uso di autostrade, affidano l\u0027accertamento della violazione, comportante la decurtazione di punti della patente anche per piccole somme, a un dipendente della concessionaria e non a un pubblico ufficiale, senza prevedere la notifica all\u0027impresa proprietaria del veicolo e senza consentire l\u0027oblazione entro un breve termine). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e – non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione – determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 108/2020 - mass. 43446; O. 203/2019 - mass. 42839 - 42840; O. 64/2019 - mass. 40630; O. 191/2018 - mass. 40280; O. 64/2018 - mass. 40056; O. 210/2017 - mass. 39995; O. 185/2013 - mass. 37214\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e In ordine alla non manifesta infondatezza, i parametri devono essere evocati in maniera non apodittica e generica e devono essere specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità delle questioni proposte. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 159/2021 - mass. 44115; O. 261/2012 - mass. 36733\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Nola in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., dell’art. 176, commi 11 e 21, del d.lgs. n. 285 del 1992, che affidano i compiti di accertare il mancato pagamento del pedaggio autostradale – che può comportare la decurtazione dei punti della patente anche per piccole somme – a un dipendente della concessionaria e non a un pubblico ufficiale, né prevedono l’invio di una raccomandata o di una PEC all’impresa proprietaria del veicolo, che consenta di oblare la sanzione in misura ridotta, entro cinque giorni. L’ordinanza di rimessione, da un lato, non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e delle circostanze in presenza delle quali sarebbero state comminate le sanzioni; dall’altro, è carente sotto il profilo delle argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno della dedotta violazione dei parametri costituzionali, compromettendo irrimediabilmente l’\u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"176","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"176","specificazione_articolo":"","comma":"21","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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