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Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 126, comma 2, e 128, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversit\u0026#224;, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivit\u0026#224; produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all\u0026#8217;estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilit\u0026#224;, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l\u0026#8217;11 agosto 2022, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 18 aprile 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giorgio Santini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Daniela Iuri per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 25 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato l\u0026#8217;11 agosto 2022, depositato in pari data e iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 126, comma 2, e 128, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversit\u0026#224;, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivit\u0026#224; produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all\u0026#8217;estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilit\u0026#224;, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, le impugnate disposizioni, seppure predisposte al dichiarato scopo di fronteggiare i problemi di carenza del personale medico-sanitario accentuati dall\u0026#8217;emergenza pandemica da COVID-19, avrebbero violato complessivamente gli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione nonch\u0026#233; gli artt. 4, primo comma, numero 1), e 5, primo comma, numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Disponendo che \u0026#171;[p]er i medici che accettano incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e che abbiano garantito una permanenza in tali zone di minimo quattro anni, le Aziende sanitarie riconoscono la priorit\u0026#224; di scelta in fase di trasferimento\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 126, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 avrebbe introdotto un criterio preferenziale ulteriore rispetto a quelli fissati dalla contrattazione collettiva in materia di trasferimenti del personale medico convenzionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, sarebbe stato stabilito un criterio di trasferimento diverso da quelli indicati dall\u0026#8217;art. 34, comma 5, dell\u0026#8217;Accordo collettivo nazionale del 28 aprile 2022, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo sarebbe stata violata la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., atteso che l\u0026#8217;art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), riserva ad apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali la disciplina del rapporto del servizio sanitario con i medici di medicina generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inosservanza di questa riserva, avente valenza di norma fondamentale di riforma economico-sociale, avrebbe inoltre determinato il superamento del limite che l\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia pone riguardo all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa della Regione stessa in materia di ordinamento dei propri uffici e degli enti da essa dipendenti nonch\u0026#233; in materia di stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; I commi 1, 2, 3 e 4 dell\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 avrebbero violato gli artt. 3, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, con il disporre che, \u0026#171;[a]l fine di garantire la continuit\u0026#224; nell\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza\u0026#187;, gli enti sanitari regionali \u0026#171;possono conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023, incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa\u0026#187;, a laureati in medicina e chirurgia abilitati, medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso e personale medico in quiescenza, l\u0026#8217;art. 128, comma 1, impugnato avrebbe ecceduto i limiti stabiliti per la stipula di contratti di collaborazione a prestazione esclusivamente personale dall\u0026#8217;art. 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe sarebbe derivata l\u0026#8217;invasione della materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di competenza esclusiva statale a norma dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., resa ancora pi\u0026#249; evidente dai commi 2 e 4 del medesimo art. 128, che rispettivamente stabiliscono i compensi per detti incarichi e i presupposti di conferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra le norme interposte vengono indicate anche le disposizioni legislative statali che, a fronte dell\u0026#8217;emergenza determinata dalla diffusione della pandemia da COVID-19, hanno consentito agli enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare a tempo determinato medici specializzandi fino al 31 dicembre 2022, disposizioni che le impugnate norme regionali avrebbero violato sia estendendo la platea dei soggetti destinatari dei contratti di lavoro, sia ampliando il periodo di applicabilit\u0026#224; della misura, con conseguente violazione del principio di uguaglianza, al cospetto di problematiche analoghe sull\u0026#8217;intero territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur assicurando che \u0026#171;[g]li specializzandi svolgono la propria attivit\u0026#224; al di fuori dell\u0026#8217;orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l\u0026#8217;assolvimento degli obblighi formativi\u0026#187;, l\u0026#8217;art 128, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 avrebbe altres\u0026#236; violato il principio di esclusivit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; formativa, sancito dall\u0026#8217;art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), con conseguente ulteriore disomogeneit\u0026#224; di trattamento tra i medici in formazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inosservanza del principio di uguaglianza, declinato come uniformit\u0026#224; sul territorio nazionale della disciplina dei rapporti di che trattasi, comporterebbe che i primi quattro commi dell\u0026#8217;art. 128 citato abbiano ecceduto la competenza legislativa in materia di igiene e sanit\u0026#224;, assistenza sanitaria e ospedaliera, attribuita alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dall\u0026#8217;art. 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Con il prevedere che ciascun ente del Servizio sanitario regionale \u0026#171;pu\u0026#242; destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all\u0026#8217;incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale\u0026#187;, il comma 7 dell\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 avrebbe violato gli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, non sarebbe stata osservata la norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, per cui, a decorrere dal 1\u0026#176;gennaio 2017, l\u0026#8217;ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non pu\u0026#242; superare il corrispondente importo determinato per l\u0026#8217;anno 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa trasgressione del principio di invarianza della spesa del personale, quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, avrebbe determinato la violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, il comma 7 dell\u0026#8217;art. 128 citato avrebbe invaso la materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, profilo che, sebbene non esplicitato nella delibera governativa di impugnazione, da essa sarebbe comunque evincibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;incidenza della disposizione regionale sul perimetro della contrattazione collettiva, cui la legislazione statale demanda la regolamentazione dei trattamenti economici del personale delle amministrazioni pubbliche, renderebbe invero palese la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inosservanza di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e di una regola di competenza esclusiva implicherebbe altres\u0026#236; il superamento del confine di esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale in materia di ordinamento degli uffici e stato del personale, come attribuita dall\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Stabilendo che \u0026#171;gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale possono effettuare, al di fuori dell\u0026#8217;orario di lavoro e in deroga a quanto previsto in materia di esclusivit\u0026#224; del rapporto di impiego, attivit\u0026#224; professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani\u0026#187;, ci\u0026#242; \u0026#171;anche oltre il limite di quattro ore settimanali\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 128, comma 9, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 avrebbe violato gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTenuto conto che l\u0026#8217;art. 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165, ha escluso l\u0026#8217;applicazione delle incompatibilit\u0026#224; di servizio agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanit\u0026#224; \u0026#171;per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore\u0026#187;, e comunque solo \u0026#171;[f]ino al termine dello stato di emergenza\u0026#187; correlato alla diffusione del COVID-19, la norma regionale impugnata risulterebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., avendo essa introdotto a livello regionale una deroga al principio di esclusivit\u0026#224; dell\u0026#8217;impiego molto pi\u0026#249; ampia \u0026#8211; perch\u0026#233; sine die e senza limite di monte ore \u0026#8211; rispetto a quella concessa a livello nazionale con riferimento a tutti gli infermieri del servizio sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento della disposizione regionale impugnata sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale infermieristico avrebbe inoltre comportato la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per invasione nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, tale disposizione impugnata avrebbe ecceduto la competenza legislativa in materia di igiene e sanit\u0026#224;, assistenza sanitaria e ospedaliera, attribuita alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dall\u0026#8217;art. 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale, giacch\u0026#233; questa potest\u0026#224; regionale sarebbe stata esercitata in spregio dei principi fondamentali della legislazione statale, oltre che in un ambito di competenza esclusiva dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrima di contrastare i singoli motivi dell\u0026#8217;impugnazione, la resistente assume che le impugnate disposizioni dell\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 vadano intese alla luce dei relativi commi 10 e 11, i quali sanciscono la temporaneit\u0026#224; delle previsioni di cui ai commi da 7 a 9 e, rispettivamente, la compatibilit\u0026#224; finanziaria di tutte le previsioni di cui ai commi da 1 a 9.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione aggiunge che l\u0026#8217;emanazione delle norme contestate si \u0026#232; resa necessaria per fronteggiare l\u0026#8217;ormai endemica carenza di personale medico-sanitario in servizio presso i propri enti, situazione determinata da plurimi fattori (picco degli ingressi in quiescenza, ridotta offerta di matrice universitaria, elevato tasso di mobilit\u0026#224; extraregionale), l\u0026#8217;incidenza dei quali si sarebbe aggravata nel corso e a causa della pandemia da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora in linea generale, la resistente rivendica la competenza primaria di fonte statutaria in materia di ordinamento degli uffici e stato del personale nonch\u0026#233; in materia di igiene e sanit\u0026#224;, assistenza sanitaria e ospedaliera, competenza nell\u0026#8217;esercizio della quale il legislatore regionale avrebbe completamente rivisto l\u0026#8217;organizzazione del proprio servizio sanitario e i pertinenti livelli di assistenza, al finanziamento dei quali la Regione stessa provvede in via esclusiva e autonoma a decorrere dall\u0026#8217;anno 1997.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 126, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, la resistente ne eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; sotto un duplice profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInnanzitutto, il parametro dell\u0026#8217;art. 4 dello statuto speciale, evocato nel ricorso, non sarebbe specificamente indicato nella delibera governativa di impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, sarebbe contraddittorio dedurre \u0026#8211; come fa il ricorso \u0026#8211; la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e nel contempo, lamentando il superamento del limite delle norme di grande riforma economico-sociale, ammettere la sussistenza di una potest\u0026#224; primaria regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure sarebbero altres\u0026#236; non fondate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eFinalizzata a garantire l\u0026#8217;assistenza di base nelle sedi disagiate, la disposizione impugnata rientrerebbe infatti nella competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici ed enti regionali e di stato giuridico ed economico del personale addetto, ovvero nella competenza concorrente della Regione in materia di organizzazione sanitaria ex art. 117, terzo comma, Cost., ci\u0026#242; in quanto la disposizione stessa non interverrebbe direttamente sul rapporto di lavoro dei medici convenzionati, ma si limiterebbe a dettare criteri di priorit\u0026#224; per il loro trasferimento, restando cos\u0026#236; estranea alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe insomma di un\u0026#8217;ipotesi di semplice \u0026#171;mobilit\u0026#224; interna\u0026#187; del personale, ben compatibile con la disciplina contrattuale collettiva, giacch\u0026#233;, mentre questa concerne \u0026#171;l\u0026#8217;ambito soggettivo della procedura di trasferimento, la norma regionale impugnata concerne l\u0026#8217;ambito oggettivo, dettando meri criteri di priorit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;impugnazione dei commi da 1 a 4 dell\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, la resistente ne eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; sotto diversi aspetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVi sarebbe contraddizione tra la denuncia di invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e la denuncia di esorbitanza dalla competenza statutaria regionale in materia di igiene e sanit\u0026#224; per violazione dei principi fondamentali della legislazione statale; inoltre, tali principi non sarebbero specificati in ricorso, n\u0026#233; i parametri ivi indicati corrisponderebbero alla delibera governativa di impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure sarebbero altres\u0026#236; non fondate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eFinalizzate ad assicurare l\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza nonostante l\u0026#8217;impatto dell\u0026#8217;evento pandemico, quelle impugnate sarebbero \u0026#171;norme a tempo\u0026#187;, applicabili solo fino al 31 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer di pi\u0026#249;, il conferimento degli incarichi sarebbe soggetto a \u0026#171;strettissime condizionalit\u0026#224;\u0026#187;, enunciate nel comma 4 dello stesso art. 128, cio\u0026#232; al previo accertamento dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; oggettiva di utilizzare risorse interne e di reperire medici specializzati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTrattandosi di approntare, in definitiva, un rimedio organizzativo straordinario, si ricadrebbe nell\u0026#8217;ambito della competenza ordinamentale ex art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe violato il principio fondamentale di eccezionalit\u0026#224; delle collaborazioni esterne, il cui rispetto sarebbe anzi garantito dalla riferita condizione di verificata impossibilit\u0026#224; di provvedere altrimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure potrebbe dirsi leso il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto differenze territoriali di disciplina sarebbero fisiologiche nel sistema costituzionale a competenze decentrate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;impugnazione del comma 7 dell\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, la resistente ne eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;evocazione del titolo esclusivo di competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. non avrebbe rispondenza nella delibera governativa di impugnazione e contraddirebbe la doglianza di violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, che presuppone la competenza regionale concorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure sarebbero altres\u0026#236; non fondate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSoprattutto, e in radice, non partecipando al finanziamento del servizio sanitario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, lo Stato non avrebbe titolo per dettare norme di coordinamento finanziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Ad avviso della resistente, sarebbe inammissibile anche l\u0026#8217;impugnazione del comma 9 dell\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interposizione normativa sarebbe viziata da genericit\u0026#224; e vi sarebbe contraddittoriet\u0026#224; tra la denuncia di lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e la denuncia di violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, oggetto di competenza regionale concorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure sarebbero altres\u0026#236; non fondate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe violato il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., atteso il carattere fisiologico delle differenze normative territoriali corrispondenti all\u0026#8217;attribuzione di potest\u0026#224; legislativa regionale, tanto pi\u0026#249; quando, come nella specie, quest\u0026#8217;ultima si sia espressa attraverso disposizioni solo temporanee; si tratterebbe infatti di una misura organizzativa di emergenza, collegata all\u0026#8217;incidenza della pandemia sulle strutture residenziali per anziani, misura rientrante nella competenza legislativa di organizzazione sanitaria attribuita alla Regione dall\u0026#8217;art. 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale ovvero dall\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure sarebbe invasa la competenza statale in materia di ordinamento civile, poich\u0026#233; la disposizione regionale avrebbe una sfera applicativa limitata unicamente agli infermieri, e non a tutti i sanitari, n\u0026#233; ad ogni attivit\u0026#224; libero-professionale, ma solo a quella presso strutture sociosanitarie per anziani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;impugnata disposizione non inciderebbe sulla regolamentazione del rapporto di lavoro degli infermieri, ma si collocherebbe \u0026#171;a monte\u0026#187; della stessa, \u0026#171;prevedendo, per le finalit\u0026#224; anzidette, una deroga eccezionale e temporanea all\u0026#8217;esclusivit\u0026#224; del rapporto di pubblico impiego, giustificata alla luce dell\u0026#8217;emergenza sanitaria e solo parzialmente difforme dalla disciplina statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la difesa regionale ha depositato memoria, relativa alla sopravvenienza del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, con particolare riguardo all\u0026#8217;impugnazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 del pi\u0026#249; volte menzionato art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 126, comma 2, e 128, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 9, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, per violazione complessivamente degli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. nonch\u0026#233; degli artt. 4, primo comma, numero 1), e 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le prime questioni riguardano l\u0026#8217;art. 126, comma 2, il quale, prevedendo che \u0026#171;[p]er i medici che accettano incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e che abbiano garantito una permanenza in tali zone di minimo quattro anni, le Aziende sanitarie riconoscono la priorit\u0026#224; di scelta in fase di trasferimento\u0026#187;, avrebbe introdotto un criterio preferenziale ulteriore rispetto a quelli fissati dalla contrattazione collettiva in materia di trasferimenti del personale medico convenzionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo sarebbe stata violata la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., atteso che l\u0026#8217;art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 riserva ad apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali la disciplina del rapporto del servizio sanitario con i medici di medicina generale (nella specie, rileverebbe l\u0026#8217;Accordo collettivo nazionale del 28 aprile 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inosservanza della riserva di contrattazione collettiva, avente valenza di norma fondamentale di riforma economico-sociale, avrebbe inoltre determinato il superamento del limite che l\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale pone riguardo all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa della Regione in materia di ordinamento dei propri uffici e degli enti da essa dipendenti nonch\u0026#233; in materia di stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Costituitasi in giudizio, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, assumendo che il parametro dell\u0026#8217;art. 4 dello statuto speciale non sia specificamente indicato nella delibera governativa di impugnazione e che sia comunque contraddittorio dedurre la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e nel contempo, lamentando il superamento del limite statutario delle norme di grande riforma economico-sociale, ammettere la sussistenza di una potest\u0026#224; primaria regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sarebbero altres\u0026#236; non fondate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata rientrerebbe infatti nella competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici ed enti regionali e di stato giuridico ed economico del personale addetto, ovvero nella competenza concorrente della Regione in materia di organizzazione sanitaria ex art. 117, terzo comma, Cost., in quanto essa non interverrebbe direttamente sul rapporto di lavoro dei medici convenzionati, ma si limiterebbe a dettare criteri di priorit\u0026#224; per il loro trasferimento, restando cos\u0026#236; estranea alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, quando la legge di una regione ad autonomia speciale \u0026#232; impugnata per violazione di una competenza esclusiva statale che non trova alcuna corrispondenza nello statuto, l\u0026#8217;indicazione in ricorso delle competenze statutarie diviene superflua e la relativa omissione non determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione (tra molte, sentenze n. 112 e n. 5 del 2022, n. 167 e n. 25 del 2021); la motivazione del ricorso sull\u0026#8217;estraneit\u0026#224; della materia alle competenze statutarie risulta invece tanto pi\u0026#249; necessaria, quanto pi\u0026#249;, in linea astratta, le disposizioni impugnate appaiano inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia (tra tante, sentenze n. 39 e n. 21 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, il ricorso assume violata la competenza esclusiva statale nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, attribuendo cos\u0026#236; al thema decidendum un oggetto che rende non necessario il confronto con le competenze statutarie (salva ovviamente la verifica di fondatezza della doglianza ex art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando tale denuncia concorre con una censura relativa alla supposta violazione di un titolo statutario di competenza regionale, non per questo il ricorso scade nel vizio di contraddittoriet\u0026#224;, piuttosto esso d\u0026#224; seguito all\u0026#8217;indicazione giurisprudenziale di approfondire la motivazione in un\u0026#8217;area che potrebbe astrattamente interessare la potest\u0026#224; autonoma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCirca il profilo dell\u0026#8217;autorizzazione al ricorso, \u0026#232; giurisprudenza costante che l\u0026#8217;omissione di qualsiasi accenno a un parametro costituzionale nella delibera di impugnazione dell\u0026#8217;organo politico comporta l\u0026#8217;esclusione della volont\u0026#224; del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilit\u0026#224; della questione stessa che, sul medesimo parametro, sia stata proposta nel ricorso (ex plurimis, sentenze n. 217 e n. 179 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn tale vizio in questo caso non sussiste, poich\u0026#233; la delibera governativa, nel declinare i motivi di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione impugnata, fa espresso riferimento alla sua esorbitanza rispetto alla competenza regionale statutaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; costante giurisprudenza di questa Corte che, pur essendo inquadrabile nella categoria della parasubordinazione, il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale condivide con il lavoro pubblico contrattualizzato l\u0026#8217;esigenza di uniformit\u0026#224; sottesa all\u0026#8217;integrazione tra normativa statale e contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, sicch\u0026#233; la relativa disciplina appartiene all\u0026#8217;ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, restando precluso al legislatore regionale di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento (tra molte, sentenze n. 106 del 2022 e n. 157 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel pari costante \u0026#232; l\u0026#8217;applicazione del discrimine tra la materia dell\u0026#8217;ordinamento civile e quella residuale dell\u0026#8217;organizzazione amministrativa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima si arresta \u0026#8220;a monte\u0026#8221;, cio\u0026#232; alla fase antecedente l\u0026#8217;instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell\u0026#8217;impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo \u0026#8220;a valle\u0026#8221;, incidente cio\u0026#232; sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell\u0026#8217;ordinamento civile (ex plurimis, sentenze n. 267, n. 255 e n. 84 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, per individuare la materia cui ricondurre la norma impugnata occorre tenere conto della sua ratio, della finalit\u0026#224; che persegue e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l\u0026#8217;interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza (tra tante, sentenze n. 6 del 2023, n. 267, n. 193 e n. 70 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, per quanto possa produrre effetti secondari sull\u0026#8217;andamento dei rapporti convenzionali, la disposizione regionale ha anzitutto una ratio organizzativa, in funzione di tutela della salute, che persegue cercando di assicurare la medicina di prossimit\u0026#224; anche agli abitanti delle zone carenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo dimostra in particolare il comma 1 dell\u0026#8217;art. 126, non impugnato, che predispone un\u0026#8217;attivit\u0026#224; coordinata tra le aziende sanitarie e i comuni, diretta a \u0026#171;cercare strategie per il mantenimento di un presidio sanitario nei territori pi\u0026#249; disagiati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale previsione rimarca che la finalit\u0026#224; essenziale e il contenuto oggettivo della disposizione impugnata corrispondono a un importante aspetto organizzativo del servizio sanitario regionale, che non pu\u0026#242; lasciare alcun cittadino sprovvisto dell\u0026#8217;assistenza medica di base.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn funzione dell\u0026#8217;assolvimento di questa precisa responsabilit\u0026#224; organizzativa dell\u0026#8217;ente territoriale, la ricaduta della norma sull\u0026#8217;evoluzione del singolo rapporto in convenzionamento ha carattere riflesso e strumentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, seppure con un ruolo sussidiario, l\u0026#8217;art. 34 dell\u0026#8217;accordo del 28 aprile 2022 prevede nelle procedure di assegnazione degli incarichi la priorit\u0026#224; di interpello per i residenti in ambito carente (commi 12, 17 e 19). Ci\u0026#242; riduce la portata della disposizione regionale a una semplice rimodulazione di un criterio di per s\u0026#233; non estraneo alla fonte collettiva nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, l\u0026#8217;art. 128, commi da 1 a 4, della legge regionale citata violerebbe gli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con il disporre che, \u0026#171;[a]l fine di garantire la continuit\u0026#224; nell\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza\u0026#187;, gli enti sanitari regionali \u0026#171;possono conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023, incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa\u0026#187;, a laureati in medicina e chirurgia abilitati, medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso e personale medico in quiescenza, l\u0026#8217;art. 128, comma 1, della pi\u0026#249; volte menzionata legge regionale avrebbe ecceduto i limiti stabiliti per la stipula di contratti di collaborazione a prestazione esclusivamente personale dall\u0026#8217;art. 7, commi 5-bis e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe sarebbe derivata l\u0026#8217;invasione della materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, resa ancora pi\u0026#249; evidente dai commi 2 e 4 del medesimo art. 128, che rispettivamente stabiliscono i compensi per detti incarichi e i presupposti di conferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra le norme interposte vengono indicate anche le disposizioni legislative statali che, a fronte dell\u0026#8217;emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19, hanno consentito agli enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare a tempo determinato medici specializzandi fino al 31 dicembre 2022, disposizioni che le impugnate norme regionali avrebbero violato sia estendendo la platea dei soggetti destinatari dei contratti di lavoro, sia ampliando il periodo di applicabilit\u0026#224; della misura, con conseguente violazione del principio di uguaglianza, al cospetto di problematiche analoghe sull\u0026#8217;intero territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur assicurando che \u0026#171;[g]li specializzandi svolgono la propria attivit\u0026#224; al di fuori dell\u0026#8217;orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l\u0026#8217;assolvimento degli obblighi formativi\u0026#187;, il citato art. 128, comma 3, avrebbe altres\u0026#236; violato il principio di esclusivit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; formativa, sancito dall\u0026#8217;art. 40 del d.lgs. n. 368 del 1999, con conseguente ulteriore disomogeneit\u0026#224; di trattamento tra i medici in formazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inosservanza del principio di uguaglianza, declinato come uniformit\u0026#224; sul territorio nazionale della disciplina dei rapporti di che trattasi, comporterebbe che i primi quattro commi del menzionato art. 128 abbiano ecceduto la competenza legislativa in materia di igiene e sanit\u0026#224;, assistenza sanitaria e ospedaliera, attribuita alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dall\u0026#8217;art. 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La difesa regionale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, poich\u0026#233; vi sarebbe contraddizione tra la denuncia di invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e la denuncia di esorbitanza della competenza statutaria regionale in materia di igiene e sanit\u0026#224; per violazione dei principi fondamentali della legislazione statale; inoltre, tali principi non sarebbero specificati in ricorso, n\u0026#233; i parametri ivi indicati corrisponderebbero alla delibera governativa di impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel merito, le questioni non sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFinalizzate ad assicurare l\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza nonostante l\u0026#8217;impatto dell\u0026#8217;evento pandemico, quelle impugnate sarebbero infatti \u0026#171;norme a tempo\u0026#187;, applicabili solo fino al 31 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer di pi\u0026#249;, il conferimento degli incarichi sarebbe soggetto a \u0026#171;strettissime condizionalit\u0026#224;\u0026#187;, enunciate nel comma 4 dello stesso art. 128, cio\u0026#232; al previo accertamento dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; oggettiva di utilizzare risorse interne e di reperire medici specializzati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattandosi di approntare, in definitiva, un rimedio organizzativo straordinario, si ricadrebbe nell\u0026#8217;ambito della competenza ordinamentale ex art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sarebbe inoltre violato il principio fondamentale di eccezionalit\u0026#224; delle collaborazioni esterne, il cui rispetto sarebbe anzi garantito dalla riferita condizione di verificata impossibilit\u0026#224; di provvedere altrimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure potrebbe dirsi leso il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto differenze territoriali di disciplina sarebbero fisiologiche nel sistema costituzionale a competenze decentrate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRichiamato circa il rilievo di contraddittoriet\u0026#224; del motivo di impugnazione quanto poc\u0026#8217;anzi chiarito (punto 2.2.), deve constatarsi che il ricorso enuncia gli interposti principi fondamentali della legislazione statale e che questi sono gli stessi indicati dalla delibera governativa, cio\u0026#232; il divieto di lavoro flessibile nel pubblico impiego e l\u0026#8217;esclusivit\u0026#224; della formazione degli specializzandi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, chiamata a giudicare su norme regionali di asserita deroga al divieto ex art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha escluso una violazione del limite dell\u0026#8217;ordinamento civile ove potessero ritenersi sostanzialmente osservate le condizioni stabilite dal legislatore nazionale (sentenza n. 250 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, il comma 4 dell\u0026#8217;impugnato art. 128 assoggetta la facolt\u0026#224; di conferire gli incarichi de quibus al previo accertamento dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; oggettiva di utilizzare personale interno e reperire medici specializzati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una condizionalit\u0026#224; aderente alla ratio del divieto statale, quella di prevenire abusi nel ricorso al lavoro flessibile da parte degli enti pubblici, tanto che il comma 6, lettera b), dell\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 indica tra i presupposti di legittimit\u0026#224; della deroga al divieto, appunto, che \u0026#171;l\u0026#8217;amministrazione deve avere preliminarmente accertato l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCirca la proiezione temporale della deroga, \u0026#232; sufficiente considerare che l\u0026#8217;art. 4, commi 3 e 3-bis, del d.l. n. 198 del 2022, come convertito, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilit\u0026#224; di conferire gli incarichi flessibili ai laureati abilitati e agli specializzandi, essendosi in tal modo verificato un allineamento tra norma impugnata e norma interposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; prima, del resto, per effetto dell\u0026#8217;art. 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122, la facolt\u0026#224; di conferire tali incarichi a sanitari in quiescenza era stata prorogata fino al 31 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine alla posizione degli specializzandi, questa Corte ha avuto recentemente occasione di evidenziare come il principio di esclusivit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; formativa non sia da intendere in modo astratto, bens\u0026#236; in funzione della ratio orientata alla qualit\u0026#224; della formazione (sentenza n. 112 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome detto poc\u0026#8217;anzi, il comma 3 dell\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 garantisce che lo svolgimento degli incarichi straordinari avvenga fuori dell\u0026#8217;orario dedicato alla formazione specialistica e \u0026#171;fermo restando l\u0026#8217;assolvimento degli obblighi formativi\u0026#187;, sicch\u0026#233; non vi \u0026#232; alcuna evidenza di una lesione effettiva del nucleo finalistico del principio di esclusivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn linea generale, nel senso della non fondatezza della questione in scrutinio depone il precedente di questa Corte che ha ricondotto una disposizione della Provincia autonoma di Trento sugli incarichi a termine alla \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., quale ambito prevalentemente inciso, ritenendo tale disposizione giustificata dall\u0026#8217;esigenza di approntare un \u0026#171;rimedio organizzativo straordinario\u0026#187;, onde fronteggiare una situazione obiettiva di carenza del personale medico, nella considerazione che la facolt\u0026#224; di affidare gli incarichi a tempo determinato era stata dalla norma medesima \u0026#171;adeguatamente circoscritta\u0026#187;, s\u0026#236; da evitare che l\u0026#8217;ente autonomo facesse ad essi ricorso in modo ordinario (sentenza n. 174 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLimitato nella durata fino al 31 dicembre 2023, condizionato all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; oggettiva di provvedere altrimenti e rispettoso del canone di esclusivit\u0026#224; dell\u0026#8217;impegno formativo, il conferimento degli incarichi di cui ai commi da 1 a 4 dell\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 si giustifica parimenti come un rimedio organizzativo straordinario, adeguatamente circoscritto nei presupposti, espressione della competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa doglianza di violazione del principio di uguaglianza non ha dignit\u0026#224; di censura autonoma, rappresentando solo un riflesso della denuncia di violazione della competenza statale esclusiva (sentenze n. 112 del 2023 e n. 6 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; A parere del ricorrente, con il prevedere che ciascun ente del Servizio sanitario regionale (SSR) \u0026#171;pu\u0026#242; destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all\u0026#8217;incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale\u0026#187;, il comma 7 dell\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 avrebbe violato gli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 4 dello statuto speciale della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, non sarebbe stata osservata la norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, secondo la quale, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2017, l\u0026#8217;ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non pu\u0026#242; superare il corrispondente importo determinato per l\u0026#8217;anno 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa trasgressione del principio di invarianza della spesa del personale, quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, avrebbe determinato la violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, il comma 7 dell\u0026#8217;art. 128 citato avrebbe invaso la materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, profilo che, sebbene non esplicitato nella delibera governativa di impugnazione, da essa sarebbe comunque evincibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;incidenza della norma regionale sul perimetro della contrattazione collettiva, cui la legislazione statale demanda la regolamentazione del trattamento economico del personale delle amministrazioni pubbliche, renderebbe invero palese la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa violazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ovvero l\u0026#8217;invasione di un ambito di competenza statale esclusiva avrebbero implicato altres\u0026#236; il superamento dei limiti di esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale in materia di ordinamento degli uffici e di stato del personale, come attribuita alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dall\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La difesa regionale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; anche di questo motivo, deducendo che l\u0026#8217;evocazione del titolo esclusivo di competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. non avrebbe rispondenza nella delibera governativa di impugnazione e contraddirebbe la doglianza di violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, che presuppone la competenza regionale concorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel merito, si obietta in radice che, non partecipando al finanziamento del servizio sanitario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, lo Stato non avrebbe titolo per dettare norme di coordinamento finanziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRichiamato quanto sopra precisato (punto 2.2.), si constata che, seppure non menziona espressamente l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la delibera governativa fa tuttavia riferimento al ruolo della contrattazione collettiva nella deroga al principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio del personale e contiene un pur incidentale richiamo all\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, il che \u0026#232; sufficiente per escludere che il ricorso abbia ecceduto il mandato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn linea generale, il principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, quale si evince dall\u0026#8217;art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, \u0026#232; principio di coordinamento della finanza pubblica, agli effetti dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., vincolante anche per le autonomie speciali, dato che la finanza delle regioni a statuto speciale \u0026#232; parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 255 e n. 190 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, per le regioni a statuto speciale che provvedono in autonomia al finanziamento del proprio servizio sanitario, lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenze n. 5 del 2022, n. 241 del 2018 e n. 115 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a decorrere dal 1997 la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede al finanziamento dell\u0026#8217;assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio, essendo state soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della Regione medesima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, la norma regionale in esame non soggiace al principio di coordinamento della finanza pubblica sancito dall\u0026#8217;art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, e non pu\u0026#242; dunque violarlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla denunciata invasione dell\u0026#8217;ordinamento civile, sotto il profilo della riserva di contrattazione collettiva sul trattamento retributivo, mette conto in primo luogo evidenziare che l\u0026#8217;impugnata disposizione non opera un\u0026#8217;attribuzione diretta dei fondi ai prestatori d\u0026#8217;opera (ciascun ente del SSR \u0026#171;pu\u0026#242;\u0026#187; destinare i risparmi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, il comma 8, successivo a quello impugnato, nel chiarire la ratio incentivante dell\u0026#8217;eventuale aumento del salario accessorio, assicura il rispetto dello spazio di autonomia della contrattazione collettiva, disponendo invero: \u0026#171;[a]l fine di garantire la permanenza dei professionisti del ruolo sanitario e sociosanitario sul territorio, soprattutto in aree disagiate e poco attrattive, di evitare la fuga verso la sanit\u0026#224; privata e di valorizzare lo sviluppo delle carriere, l\u0026#8217;Amministrazione regionale \u0026#232; autorizzata a destinare le risorse regionali aggiuntive all\u0026#8217;incremento dei fondi contrattuali deputati al trattamento accessorio del personale, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa aziendale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, il comma 9 dell\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 avrebbe violato il principio di uguaglianza e invaso la materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, nonch\u0026#233; ecceduto i limiti di competenza di cui all\u0026#8217;art. 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale, stabilendo che \u0026#171;gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale possono effettuare, al di fuori dell\u0026#8217;orario di lavoro e in deroga a quanto previsto in materia di esclusivit\u0026#224; del rapporto di impiego, attivit\u0026#224; professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani [\u0026#8230;] anche oltre il limite di quattro ore settimanali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, atteso che l\u0026#8217;art. 3-quater del d.l. n. 127 del 2021, come convertito, ha escluso l\u0026#8217;applicazione delle incompatibilit\u0026#224; di servizio agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanit\u0026#224; per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore e comunque solo fino al termine dello stato di emergenza correlato alla diffusione del COVID-19, la disposizione impugnata avrebbe introdotto a livello regionale una deroga al principio di esclusivit\u0026#224; dell\u0026#8217;impiego pubblico pi\u0026#249; ampia rispetto a quella concessa a livello nazionale a tutti gli infermieri del servizio sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La resistente ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; anche di queste questioni, poich\u0026#233; l\u0026#8217;interposizione normativa sarebbe a suo avviso viziata da genericit\u0026#224; e sarebbero poi contraddittorie la denuncia di lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e la denuncia di violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, oggetto di competenza regionale concorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sarebbero comunque non fondate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sarebbe violato il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., atteso il carattere fisiologico delle differenze normative territoriali corrispondenti all\u0026#8217;attribuzione di potest\u0026#224; legislativa regionale, tanto pi\u0026#249; quando, come nella specie, quest\u0026#8217;ultima si sia espressa attraverso disposizioni solo temporanee; si tratterebbe infatti di una misura organizzativa di emergenza, collegata all\u0026#8217;incidenza della pandemia sulle strutture residenziali per anziani, misura rientrante nella competenza legislativa di organizzazione sanitaria attribuita alla Regione dall\u0026#8217;art. 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale ovvero dall\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure sarebbe invasa la competenza statale in materia di ordinamento civile, poich\u0026#233; la disposizione regionale avrebbe una sfera applicativa limitata unicamente agli infermieri, e non a tutti i sanitari, n\u0026#233; ad ogni attivit\u0026#224; libero-professionale, ma solo a quella presso strutture sociosanitarie per anziani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;impugnata disposizione non inciderebbe sulla regolamentazione del rapporto di lavoro degli infermieri, ma si collocherebbe \u0026#171;a monte\u0026#187; della stessa, \u0026#171;prevedendo, per le finalit\u0026#224; anzidette, una deroga eccezionale e temporanea all\u0026#8217;esclusivit\u0026#224; del rapporto di pubblico impiego, giustificata alla luce dell\u0026#8217;emergenza sanitaria e solo parzialmente difforme dalla disciplina statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRichiamato quanto sopra chiarito (punto 2.2.), si constata che l\u0026#8217;interposizione normativa \u0026#232; sufficientemente definita in ricorso, con riferimento al regime delle incompatibilit\u0026#224; di servizio dei pubblici dipendenti e alle deroghe introdotte dalla legislazione nazionale di contrasto alla pandemia da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3-quater del d.l. n. 127 del 2021, come convertito, esonerava dalle incompatibilit\u0026#224; di servizio gli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanit\u0026#224; per un massimo di quattro ore settimanali e fino al termine dello stato di emergenza pandemico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProrogata dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52, l\u0026#8217;efficacia della norma di deroga era destinata a cessare il 31 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4, comma 8-ter, del d.l. n. 198 del 2022, come convertito, ha ulteriormente prorogato il termine fino al 31 dicembre 2023 e ha innalzato il limite della deroga da quattro a otto ore settimanali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l\u0026#8217;acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonch\u0026#233; in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, ha prorogato l\u0026#8217;esonero dalle incompatibilit\u0026#224; fino al 31 dicembre 2025, senza fare pi\u0026#249; esplicito riferimento a uno specifico tetto orario, ma istituendo un monitoraggio ministeriale periodico sull\u0026#8217;attuazione della norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi del comma 10 dell\u0026#8217;art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, la deroga regionale si applica fino al 31 dicembre 2023, e quindi l\u0026#8217;originaria maggior durata rispetto alla norma statale interposta \u0026#232; stata riassorbita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFino all\u0026#8217;ultima segnalata modifica, \u0026#232; rimasto un disallineamento quanto al monte ore, poich\u0026#233; la norma regionale, come non osservava all\u0026#8217;inizio il limite delle quattro ore settimanali, cos\u0026#236; non rispettava il successivo limite delle otto ore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata, tuttavia, contiene una clausola di salvaguardia idonea ad assicurare l\u0026#8217;osservanza del nucleo essenziale del regime delle incompatibilit\u0026#224; di servizio, in quanto sono fatti salvi \u0026#171;la garanzia dell\u0026#8217;orario svolto alle dipendenze dell\u0026#8217;ente pubblico e il rispetto dell\u0026#8217;orario massimo di lavoro e dei prescritti riposi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessun pregiudizio pu\u0026#242; dunque venirne all\u0026#8217;ente pubblico quale creditore di prestazione, n\u0026#233; alcun conflitto di interessi pu\u0026#242; insorgere, perch\u0026#233; la stessa disposizione regionale esige che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale straordinaria sia svolta dal personale infermieristico presso strutture convenzionate con l\u0026#8217;azienda sanitaria di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, come di recente questa Corte ha osservato in una fattispecie analoga, riferita all\u0026#8217;impiego di medici specializzandi in attivit\u0026#224; di supporto alle strutture di emergenza-urgenza, si tratta di rimedi organizzativi straordinari, i quali, finalizzati a garantire la continuit\u0026#224; assistenziale in settori nevralgici, pregiudicati dalla carenza di personale, non investono se non di riflesso l\u0026#8217;ordinamento civile, e viceversa attengono essenzialmente all\u0026#8217;organizzazione sanitaria regionale (sentenza n. 112 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, non sussiste la denunciata invasione della competenza statale nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche qui, la doglianza di violazione del principio di uguaglianza \u0026#232; meramente ancillare, non autonoma rispetto alla denuncia sul titolo di competenza, e ne condivide pertanto la sorte (sentenze n. 112 del 2023 e n. 6 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 126, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversit\u0026#224;, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivit\u0026#224; produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all\u0026#8217;estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilit\u0026#224;, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)\u0026#187;, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e 4, primo comma, numero 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 128, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. e 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 128, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. e 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 128, comma 9, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), Cost. e 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici in regime di convenzione - Trasferimenti di personale medico - Criteri di priorit\u0026#224; - Previsione che stabilisce che le Aziende sanitarie riconoscono la priorit\u0026#224; di scelta in fase di trasferimento ai medici che accettano incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e che abbiano garantito una permanenza in tali zone di minimo quattro anni.\r\nDisposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale - Misure per garantire la continuit\u0026#224; nell\u0027erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza - Attribuzione alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Regionale della possibilit\u0026#224; di conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023, incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo - Individuazione dei soggetti ai quali possono essere conferiti gli incarichi, del compenso e delle condizioni per la stipula dei contratti - Previsione riguardante la possibilit\u0026#224; per i medici specializzandi di prestare l\u0027attivit\u0026#224; al di fuori dell\u0027orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l\u0027assolvimento degli obblighi formativi.\r\nImpiego pubblico - Trattamento accessorio del personale - Previsione che, a determinate condizioni, ciascun ente del Servizio Sanitario Regionale pu\u0026#242; destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all\u0027incremento del trattamento accessorio del personale anche in deroga al limite previsto dall\u0027art. 23, c. 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.\r\nPersonale infermieristico - Possibilit\u0026#224; per gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio Sanitario Regionale di svolgere, al di fuori dell\u0027orario di lavoro e in deroga all\u0027esclusivit\u0026#224; del rapporto di impiego, attivit\u0026#224; professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45637","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Impugnazione di leggi di regioni ad autonomia speciale - Lamentata violazione di una competenza esclusiva statale - Necessità, per il ricorrente, di scrutinare anche le competenze statutarie - Esclusione. (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eQuando la legge di una regione ad autonomia speciale è impugnata per violazione di una competenza esclusiva statale che non trova alcuna corrispondenza nello statuto, l’indicazione in ricorso delle competenze statutarie diviene superflua e la relativa omissione non determina l’inammissibilità della questione; la motivazione del ricorso sull’estraneità della materia alle competenze statutarie risulta invece tanto più necessaria, quanto più, in linea astratta, le disposizioni impugnate appaiano inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ePrecedenti: S. 112/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e- mass. 42770; S. 39/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e44653; S. 21/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e44447; S. 5/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e44458; S. 25/2021\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e43608\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45638","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45638","titoletto":"Sanità pubblica - Personale sanitario - Rapporto di convenzionamento dei medici di medicina generale - Inquadramento - Lavoro parasubordinato - Necessità di disciplina uniforme, pari a quella prevista per il lavoro contrattualizzato - Riconducibilità alla materia di competenza esclusiva statale dell\u0027ordinamento civile - Conseguente esclusione, per il legislatore regionale, di disciplinare il trattamento economico e giuridico del rapporto di convenzionamento - Distinzione tra competenze regionali e statali - Applicazione del criterio della prevalenza (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di disposizione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che, per fronteggiare la carenza di medici in regime di convenzione, assegna la priorità di scelta, nel trasferimento di personale medico, ai medici che accettano incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e che abbiano garantito una permanenza in tali zone di minimo quattro anni). (Classif. 231007).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eIl rapporto convenzionale dei medici di medicina generale, pur essendo inquadrabile nella categoria della parasubordinazione, condivide con il lavoro pubblico contrattualizzato l’esigenza di uniformità sottesa all’integrazione tra normativa statale e contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, sicché la relativa disciplina appartiene all’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, restando precluso al legislatore regionale di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento. (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ePrecedenti: S. 190/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e45050; S. 106/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e44810; S. 157/2019\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e- mass. 41750\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eIl discrimine tra la materia dell’ordinamento civile e quella residuale dell’organizzazione amministrativa regionale sta nel fatto che quest’ultima si arresta “a monte”, cioè alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo “a valle”, incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell’ordinamento civile. (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ePrecedenti: S. 267/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e45254; S. 255/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e45237; S. 84/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e- mass. 44761\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003ePer individuare la materia cui ricondurre la norma impugnata occorre tenere conto della sua \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eratio\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e, della finalità che persegue e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l’interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza. (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ePrecedenti: S. 6/2023; S. 267/2022 - mass. 45253; S. 193/2022 - mass. 44922; S. 70/2022- mass. 44854\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono \u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003edichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003el\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e, Cost. e 4, primo comma, n. 1, statuto speciale, dell’art. 126, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, il quale, prevede che per i medici che accettano incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e che abbiano garantito una permanenza in tali zone di minimo quattro anni, le Aziende sanitarie riconoscono la priorità di scelta in fase di trasferimento. Per quanto possa produrre effetti secondari sull’andamento dei rapporti convenzionali, la disposizione regionale ha anzitutto una \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eratio\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e organizzativa, in funzione di tutela della salute, che persegue cercando di assicurare la medicina di prossimità anche agli abitanti delle zone carenti. In funzione dell’assolvimento di questa precisa responsabilità organizzativa dell’ente territoriale, la ricaduta della norma sull’evoluzione del singolo rapporto in convenzionamento ha carattere riflesso e strumentale).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45639","numero_massima_precedente":"45637","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"09/06/2022","data_nir":"2022-06-09","numero":"8","articolo":"126","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"numero 1)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45639","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Trattamento accessorio del personale sanitario - Possibilità, per gli enti del Servizio sanitario regionale, di destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all\u0027incremento del trattamento accessorio del personale, anche in deroga al limite previsto dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché eccedenza dalla competenza statutaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, 117, commi secondo, lett. \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003el\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e), e terzo, Cost. e 4, primo comma, n. 1), statuto speciale, dell’art. 128, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, che prevede che ciascun ente del SSR può destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all’incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Il principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, quale si evince dall’art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, è principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le autonomie speciali, dato che la finanza delle regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata; tuttavia, per le regioni a statuto speciale che provvedono in autonomia al finanziamento del proprio servizio sanitario, come la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario; quindi, la norma regionale in esame non soggiace al principio di coordinamento della finanza pubblica sancito dall’art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, e non può dunque violarlo. Quanto alla denunciata invasione dell’ordinamento civile, sotto il profilo della riserva di contrattazione collettiva sul trattamento retributivo, l’impugnata disposizione non opera un’attribuzione diretta dei fondi ai prestatori d’opera, anche perché il successivo comma 8 assicura il rispetto dello spazio di autonomia della contrattazione collettiva. (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ePrecedenti: S. 241/2018\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e40601; S. 115/2012\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e36309\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45640","numero_massima_precedente":"45638","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"09/06/2022","data_nir":"2022-06-09","numero":"8","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"numero 1)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/05/2017","numero":"75","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45640","titoletto":"Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Personale infermieristico dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale - Possibilità di svolgere, al di fuori dell\u0027orario di lavoro e in deroga all\u0027esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani anche oltre il limite di quattro ore settimanali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché eccedenza della competenza statutaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003el\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e), Cost. e 5, primo comma, n. 16), statuto speciale, dell’art. 128, comma 9, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, per cui gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale possono effettuare, al di fuori dell’orario di lavoro e in deroga a quanto previsto in materia di esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani anche oltre il limite di quattro ore settimanali. La disposizione impugnata non introduce una deroga al principio di esclusività dell’impiego pubblico più ampia rispetto a quella concessa a livello nazionale a tutti gli infermieri del servizio sanitario. La disciplina statale di riferimento (da ultimo, art. 13, comma 1, d.l. n. 34 del 2023, come conv., ha prorogato l’esonero dalle incompatibilità fino al 31 dicembre 2025, senza fare più esplicito riferimento a uno specifico tetto orario, ma istituendo un monitoraggio ministeriale periodico sull’attuazione della norma), cosicché la deroga regionale impugnata – che, \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eex\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e comma 10 dell’art. 128, si applica fino al 31 dicembre 2023 – è stata riassorbita. Quanto al disallineamento presente fino a prima dell’ultima segnalata modifica, la norma impugnata contiene una clausola di salvaguardia idonea ad assicurare l’osservanza del nucleo essenziale del regime delle incompatibilità di servizio, in quanto sono fatti salvi la garanzia dell’orario svolto alle dipendenze dell’ente pubblico e il rispetto dell’orario massimo di lavoro e dei prescritti riposi. In ogni caso, si tratta di rimedi organizzativi straordinari, finalizzati a garantire la continuità assistenziale in settori nevralgici, pregiudicati dalla carenza di personale, che non investono se non di riflesso l’ordinamento civile. (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ePrecedenti: S. 112/2023 - mass. 45612; S. 6/2022 - mass. 44490\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45641","numero_massima_precedente":"45639","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"09/06/2022","data_nir":"2022-06-09","numero":"8","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"numero 16)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45641","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Misure per garantire la continuità nell\u0027erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza - Possibilità di conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023, incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo - Individuazione dei soggetti, del compenso e delle condizioni per la stipula dei contratti - Possibilità per i medici specializzandi di prestare l\u0027attività al di fuori dell\u0027orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l\u0027assolvimento degli obblighi formativi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di eguaglianza ed eccedenza dalla competenza statutaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, commi \u003c/span\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003esecondo\u003c/span\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e, lettera \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003el\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e), e terzo, Cost. e 5, primo comma, n. 16), statuto speciale, dell’art. 128, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, il quale dispone che gli enti sanitari regionali possono conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a laureati in medicina e chirurgia abilitati, medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso e personale medico in quiescenza. Il comma 4 impugnato assoggetta la facoltà di conferire gli incarichi \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ede quibus\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e al previo accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno e reperire medici specializzati. Si tratta di una condizionalità aderente alla \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eratio\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e del divieto statale, quella di prevenire abusi nel ricorso al lavoro flessibile da parte degli enti pubblici; circa la proiezione temporale della deroga, la normativa statale di riferimento (art. 4, commi 3 e 3-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e, d.l. n. 198 del 2022, come conv.), ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi flessibili ai laureati abilitati e agli specializzandi, essendosi in tal modo verificato un allineamento tra norma impugnata e norma interposta. In ordine alla posizione degli specializzandi, il principio di esclusività dell’attività formativa non è da intendere in modo astratto, bensì in funzione della \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eratio \u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eorientata alla qualità della formazione. Inoltre, il comma 3 impugnato garantisce che lo svolgimento degli incarichi straordinari avvenga fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi, sicché non vi è alcuna evidenza di una lesione effettiva del nucleo finalistico del principio di esclusività. Limitato nella durata fino al 31 dicembre 2023, condizionato all’impossibilità oggettiva di provvedere altrimenti e rispettoso del canone di esclusività dell’impegno formativo, il conferimento degli incarichi di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 si giustifica parimenti come un rimedio organizzativo straordinario, adeguatamente circoscritto nei presupposti, espressione della competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute. (\u003c/span\u003e\u003cem\u003ePrecedenti: S. 112/2023 - mass. 45612; S. 250/2020 - mass. 43087; S. 174/2020 - mass. 43087\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45640","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"09/06/2022","data_nir":"2022-06-09","numero":"8","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"09/06/2022","data_nir":"2022-06-09","numero":"8","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"09/06/2022","data_nir":"2022-06-09","numero":"8","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"09/06/2022","data_nir":"2022-06-09","numero":"8","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"numero 16)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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