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ROEHRSSEN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. \r\n ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO \r\n MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. \r\n VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - \r\n Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - \r\n Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 18 della \r\n legge 25 febbraio 1963, n. 289 (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. \r\n 6, sull\u0027attuazione della Cassa nazionale di previdenza per avvocati e \r\n procuratori), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1976 dal \r\n Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Patrignani \r\n Leonida e Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Avvocati e \r\n Procuratori, iscritta al n. 500 del registro ordinanze 1977 e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 dell\u0027anno \r\n 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione di Patrignani Leonida e della Cassa \r\n Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, nonch\u0026#233; \r\n l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore \r\n Brunetto Bucciarelli Ducci; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito l\u0027Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del \r\n Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con ordinanza del 17 dicembre 1976 il Pretore di Ferrara ha \r\n sollevato questione incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale, in \r\n riferimento agli artt. 4, 35 e 38 della Costituzione, dell\u0027art. 18 \r\n della legge 25 febbraio 1963, n. 289 (modifiche alla legge 8 gennaio \r\n 1952, n. 6, sull\u0027attuazione della Cassa nazionale di previdenza per \r\n avvocati e procuratori), nella parte in cui, in caso di interruzione \r\n nell\u0027iscrizione alla Cassa, non consente il cumulo di pi\u0026#249; periodi di \r\n iscrizione, a meno che la cancellazione non sia avvenuta per forza \r\n maggiore (secondo comma). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva il giudice a quo che tale grave sanzione di caducit\u0026#224; degli \r\n effetti di precedenti contribuzioni non avrebbe eguali nell\u0027intero \r\n sistema previdenziale vigente che tende anzi a valorizzare ogni forma \r\n di contribuzione a favore del lavoratore, istituendo complessi sistemi \r\n di equivalenza tra contributi versati in dipendenza di attivit\u0026#224; \r\n lavorative diverse, quali che siano il momento in cui si sono svolte e \r\n l\u0027intervallo di tempo intercorso tra di esse. Secondo l\u0027ordinanza di \r\n rimessione la norma violerebbe le garanzie disposte dagli artt. 4, \r\n secondo comma, 35 e 38 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Si sono costituite in giudizio entrambe le parti. L\u0027avv. \r\n Leonida Patrignani, ricorrente nel giudizio di merito, aderisce con \r\n deduzioni del 29 gennaio 1977 alle conclusioni dell\u0027ordinanza di \r\n rimessione, svolgendo le stesse argomentazioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli \r\n Avvocati e Procuratori, costituitasi con atto del 22 giugno 1977 in \r\n persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall\u0027avv. \r\n Giuseppe Valensise del Foro di Roma, conclude per l\u0027infondatezza della \r\n questione, essendo pienamente giustificata la diversit\u0026#224; del regime \r\n previdenziale tra avvocati e lavoratori dipendenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La cancellazione dell\u0027avvocato dalla sua Cassa di previdenza \r\n deriva, infatti, dalla cessazione dell\u0027attivit\u0026#224; libero-professionale e \r\n comporta, quindi, con il venir meno del requisito soggettivo \r\n l\u0027estinzione (e non l\u0027interruzione) del rapporto assicurativo per \r\n spontaneo o volontario recesso dell\u0027assicurato e la restituzione del \r\n montante versato, prevista dallo stesso art. 18 impugnato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nessuno dei parametri costituzionali invocati sarebbe stato quindi \r\n violato dalla disposizione impugnata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - \u0026#200; intervenuto in giudizio con atto del 20 luglio 1977 anche \r\n il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso \r\n dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, assumendo l\u0027infondatezza della \r\n questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dopo aver ricordato che ai sensi dello stesso art. 18 della legge \r\n n. 289 del 1963 l\u0027iscritto che viene cancellato dalla Cassa \r\n anteriormente all\u0027acquisizione dei requisiti necessari per il \r\n conseguimento della pensione di vecchiaia ha diritto, purch\u0026#233; siano \r\n trascorsi almeno dieci anni dalla data della sua iscrizione, alla \r\n restituzione del montante, al tasso del 4,50% dei contributi gi\u0026#224; \r\n versati e, in caso di un periodo di iscrizione inferiore a dieci anni, \r\n al rimborso comunque delle somme pagate, senza interessi, l\u0027Avvocatura \r\n sostiene che il principio cardine del sistema previdenziale previsto \r\n per gli Avvocati \u0026#232; la \"effettivit\u0026#224; e continuit\u0026#224;\" della professione \r\n forense, come si deduce chiaramente dai lavori preparatori (cfr. \r\n relazione alla Camera sulla proposta n. 289 del 1963, doc. 3701). Il \r\n legislatore del 1963 avrebbe dunque escluso che il professionista \r\n forense possa entrare ed uscire a suo arbitrio dalla Cassa in funzione \r\n dell\u0027iscrizione all\u0027Albo, in quanto lo speciale sistema previdenziale \r\n forense trova il suo fondamento \"in una serie non lieve di \r\n contribuzioni che l\u0027avvocato che esercita continuamente ed \r\n effettivamente la professione, versa alla Cassa, quali i contributi \r\n annuali, commisurati al reddito, marche Cicerone, prelievi per \r\n registrazioni di sentenze e percentuali su eventuali incarichi \r\n giudiziari\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - La questione sottoposta all\u0027esame della Corte \u0026#232; se contrasti \r\n o meno con gli artt. 4, 35 e 38 della Costituzione l\u0027art. 18 della \r\n legge 25 febbraio 1963, n. 289, nella parte in cui non consente il \r\n cumulo di pi\u0026#249; periodi di iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza \r\n per avvocati e procuratori, a meno che la cancellazione non sia \r\n avvenuta per forza maggiore. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Dubita il giudice a quo che tale disposizione violi i principi del \r\n diritto al lavoro e quindi del dovere della Repubblica di promuovere le \r\n condizioni che lo rendano effettivo (art. 4 Cost.); della tutela del \r\n lavoro stesso in tutte le sue forme (art. 35, primo comma, della \r\n Costituzione); del diritto alla previdenza e sicurezza sociale di tutti \r\n i cittadini nei casi di inabilit\u0026#224; (art. 38 Cost.). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La rilevanza della questione sollevata nel procedimento de quo \r\n discende - come si apprende dall\u0027ordinanza di rimessione - dal fatto \r\n che oggetto specifico della controversia era la domanda avanzata \r\n dall\u0027avv. Leonida Patrignani nei confronti della Cassa di previdenza di \r\n ricongiungere due periodi di prestazioni contributive, separate tra \r\n loro da una interruzione quasi decennale per volontaria cancellazione \r\n dall\u0027Albo professionale e conseguentemente dalla Cassa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tale ricongiungimento, infatti, era precluso dalla norma impugnata \r\n secondo cui \"l\u0027iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale \r\n anteriormente all\u0027acquisizione dei requisiti necessari per il \r\n conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purch\u0026#233; siano \r\n trascorsi almeno dieci anni dalla data della sua iscrizione, alla \r\n restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento \r\n delle annualit\u0026#224; di contributo personale obbligatorio gi\u0026#224; versate. Nel \r\n caso che non sia decorso il predetto termine di dieci anni, verranno \r\n rimborsate le somme versate a titolo di contributo personale, senza \r\n alcun interesse\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \"In caso di reiscrizione dell\u0027iscritto cancellato il precedente \r\n periodo di iscrizione non avr\u0026#224; alcun effetto, tranne nei casi di forza \r\n maggiore\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nelle more del giudizio la normativa della previdenza forense \u0026#232; \r\n stata interamente innovata con la riforma introdotta con la legge 20 \r\n settembre 1980, n. 576, che in particolare all\u0027art. 21 dispone che \r\n coloro che cessano dall\u0027iscrizione alla Cassa senza aver maturato i \r\n requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di \r\n ottenere il rimborso dei contributi previsti dalla precedente \r\n legislazione e che in caso di nuova iscrizione essi possono \r\n \"ripristinare il precedente periodo di anzianit\u0026#224; restituendo alla \r\n cassa le somme rimborsate, con l\u0027aggiunta dell\u0027interesse del dieci per \r\n cento e la rivalutazione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con la nuova disciplina, pertanto, il ricongiungimento dei periodi \r\n di iscrizione richiesto dal ricorrente nel procedimento de quo non \u0026#232; \r\n pi\u0026#249; precluso, come avveniva con la norma impugnata, ma sarebbe al \r\n contrario consentito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si verte dunque in un\u0027ipotesi tipica di jus superveniens, spettando \r\n al giudice a quo - al quale gli atti vanno restituiti - riesaminare la \r\n rilevanza della questione sollevata alla luce della normativa \r\n sopravvenuta. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, l\u002711 giugno 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO \r\n REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - \r\n ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - \r\n ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO \r\n ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - \r\n FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - \r\n ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO \r\n GRECO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10990","titoletto":"SENT. 180/85. PENSIONI - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER AVVOCATI E PROCURATORI - RICONGIUNZIONE DI PERIODI D\u0027ISCRIZIONE ALLA CASSA - DIVIETO - DEROGHE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL DIRITTO AL LAVORO E QUINDI DEL DOVERE DELLA REPUBBLICA DI PROMUOVERE LE CONDIZIONI CHE LO RENDANO EFFETTIVO, DELLA TUTELA DEL LAVORO STESSO IN TUTTE LE SUE FORME E DEL DIRITTO ALLA PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE DI TUTTI I CITTADINI NEI CASI DI INABILITA\u0027 - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA\u0027 DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.","testo":"Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all\u0027ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 18 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 - contenente modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull\u0027attuazione della Cassa nazionale di previdenza per avvocati e procuratori -, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 35, primo comma, e 38 Cost. - non consente il cumulo ai fini pensionistici di piu\u0027 periodi di iscrizione alla detta Cassa, a meno che la cancellazione non sia avvenuta per forza maggiore, in quanto, nelle more del giudizio, la normativa della previdenza forense e\u0027 stata interamente innovata con la riforma introdotta con la legge 20 settembre 1980, n. 576, la quale all\u0027art. 21 prevede il cumulo tra piu\u0027 periodi d\u0027iscrizione alla Cassa).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1963","numero":"289","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;289~art18"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8064","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2513","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7658","autore":"CORPACI A.","titolo":"TUTELA CAUTELARE E AMMINISTRATIVA E CONTROVERSIE PATRIMONIALI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"1988","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1275","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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