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Il finanziamento dell\u0026#8217;A.R.P.A.C. avviene attraverso:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attivit\u0026#224; delle funzioni trasferite all\u0026#8217;A.R.P.A.C., di cui all\u0026#8217;articolo 17 della presente legge, nonch\u0026#233; delle attivit\u0026#224; previste dai piani di lavoro; [\u0026#8230;]\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2. L\u0026#8217;entit\u0026#224; delle assegnazioni di cui alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, comma 1, viene determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, 81, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettere \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003em)\u003c/em\u003e, e terzo, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 119, primo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Dopo avere affermato la legittimazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale nell\u0026#8217;ambito del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia, il rimettente osserva che nel caso di specie il requisito della rilevanza \u0026#232; strettamente connesso all\u0026#8217;attuale conformazione del giudizio di parificazione, conseguente alla \u0026#171;rinnovata funzione\u0026#187; del bilancio pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale bilancio, con la riforma introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), sarebbe stata riconosciuta la natura di bene pubblico, funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell\u0026#8217;ente territoriale, in ordine sia all\u0026#8217;acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;esigenza di verificare la correttezza e la sincerit\u0026#224; del saldo del risultato di amministrazione deriverebbe la necessit\u0026#224; che le scritture contabili rispondano a requisiti di chiarezza, veridicit\u0026#224; e trasparenza, perch\u0026#233; un risultato di amministrazione infedele pregiudicherebbe anche gli esercizi finanziari futuri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale accertamento, pertanto, non potrebbe \u0026#171;non interessare incidentalmente la legittimit\u0026#224; del titolo che ha generato la posta di spesa\u0026#187;. Da qui la rilevanza delle questioni, perch\u0026#233; se il rimettente procedesse alla parificazione del rendiconto applicando l\u0026#8217;art. 22, commi 1, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, e 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998 \u0026#8211; che avrebbe consentito di impiegare in modo indistinto risorse del Fondo sanitario regionale, registrate sul capitolo di entrata E00166, per il finanziamento delle attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;ARPAC, in mancanza della definizione preventiva del fabbisogno esclusivamente collegato alle attivit\u0026#224; afferenti ai livelli essenziali di assistenza (LEA) \u0026#8211; \u0026#171;finirebbe inammissibilmente per validare risultanze contabili [\u0026#8230;] derivanti dall\u0026#8217;indebito impiego di risorse vincolate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, qualora le norme sospettate di illegittimit\u0026#224; costituzionale fossero espunte dall\u0026#8217;ordinamento, ne conseguirebbe \u0026#171;l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; delle spese concernenti il finanziamento dell\u0026#8217;Agenzia nell\u0026#8217;anno 2023 (registrate sul capitolo di spesa U07020)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente passa poi a illustrare il quadro normativo di riferimento, richiamando innanzi tutto le disposizioni statali che, dopo il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo del 18 aprile 1993, hanno riorganizzato i controlli ambientali, tra le quali in particolare quelle del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell\u0026#8217;ambiente), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, e della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell\u0026#8217;ambiente e disciplina dell\u0026#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tale quadro normativo emergerebbe chiaramente che l\u0026#8217;istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell\u0026#8217;ambiente ha comportato, in coerenza con le risultanze referendarie, il passaggio alle stesse delle sole competenze in materia ambientale gi\u0026#224; attribuite alle aziende sanitarie (ex unit\u0026#224; sanitarie locali), \u0026#171;ma non anche delle funzioni relative alla prevenzione collettiva, rientranti nei LEA, che restano comunque affidate alle ASL sebbene le stesse debbano essere svolte in modo integrato con le agenzie competenti in materia ambientale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge reg. Campania n. 10 del 1998, nell\u0026#8217;istituire l\u0026#8217;ARPAC, avrebbe trasferito alla medesima le funzioni in materia ambientale prima esercitate dalle strutture facenti capo alle ex unit\u0026#224; sanitarie locali, senza tuttavia \u0026#171;alcuna precisa definizione delle funzioni \u0026#8220;trasferite\u0026#8221; n\u0026#233; dei parametri per la definizione delle risorse da impiegare\u0026#187;. Lo confermerebbe il testo dell\u0026#8217;art. 17 della stessa legge regionale \u0026#8211; richiamato dall\u0026#8217;art. 22, comma 1, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, oggetto di censura \u0026#8211;, che non distingue \u0026#171;tra funzioni ambientali e funzioni sanitarie e nell\u0026#8217;ambito di queste, quelle riferibili ai LEA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, pertanto, non sarebbe ragionevole che \u0026#171;l\u0026#8217;84% del fabbisogno complessivo dell\u0026#8217;Agenzia campana ammontante ad euro 58.056.710,00 \u0026#8211; pari allo 0,53% del FSR [Fondo sanitario regionale] \u0026#8211; sia soddisfatto attraverso il sistematico impiego delle risorse vincolate derivanti dal Fondo sanitario regionale in assenza della previa individuazione puntuale delle attivit\u0026#224; svolte dalla stessa Agenzia e riconducibili ai LEA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe funzioni esercitate dalle agenzie regionali per la protezione dell\u0026#8217;ambiente, infatti, sarebbero solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie, sicch\u0026#233; il loro finanziamento dovrebbe mantenersi distinto da quello degli enti del settore sanitario, come ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 172 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;indifferenza della norma regionale censurata \u0026#171;verso un meccanismo di correlazione immediata e diretta tra il \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e del trasferimento e il fabbisogno per le attivit\u0026#224; rientranti nei LEA\u0026#187;, insieme alla mancanza di un sistema di registrazione di contabilit\u0026#224; analitica \u0026#8211; al fine di rilevare esclusivamente i costi associati ai processi relativi alla tutela della salute \u003cem\u003estricto sensu\u003c/em\u003e intesa \u0026#8211; aprirebbero \u0026#171;al rischio di un uso promiscuo di risorse ontologicamente funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza, per finanziare anche attivit\u0026#224; che non vi rientrano\u0026#187;. Rischio non arginabile, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, dalla circostanza che l\u0026#8217;art. 22, comma 1, della legge reg. Campania n. 10 del 1998 prevede, alle lettere \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed)\u003c/em\u003e, ulteriori fonti di finanziamento dell\u0026#8217;ARPAC, \u0026#171;comunque molto marginali in termini quantitativi ed eventuali, come quelle collegate a specifiche convenzioni o incarichi assegnati all\u0026#8217;Agenzia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;assenza di un meccanismo di correlazione, nei termini sopra esposti, emergerebbe anche dal contenuto del comma 2 dello stesso art. 22, che si limita ad affidare alla legge di approvazione del bilancio regionale, o di sue variazioni, la quantificazione delle risorse relative alla quota del Fondo sanitario indistinto. N\u0026#233;, peraltro, alcuna connessione fra tali risorse ed eventuali attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;ARPAC riconducibili ai LEA sarebbe rinvenibile nella legge della Regione Campania 29 dicembre 2022, n. 19 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania), che ha approvato per il 2023 gli stanziamenti di spesa articolati in missioni e programmi, senza previsioni specifiche sui criteri di determinazione del trasferimento in favore dell\u0026#8217;ARPAC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, dalla mancata previsione di un sicuro ancoraggio tra risorse vincolate del FSR e funzioni dell\u0026#8217;Agenzia riconducibili ai LEA sarebbe \u0026#171;scaturito un meccanismo di finanziamento dell\u0026#8217;ARPAC essenzialmente affidato al sistematico trasferimento di risorse del fondo sanitario regionale per sostenere indistintamente e genericamente le funzioni trasferite alla stessa Agenzia [\u0026#8230;], determinando un concreto sviamento dell\u0026#8217;uso di risorse vincolate per legge a presidio del bene incomprimibile salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Sulla base di tali considerazioni, sarebbe violato, innanzi tutto, l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama la sentenza n. 1 del 2024, con la quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione di legge della Regione siciliana alla stregua della quale le spese per il funzionamento dell\u0026#8217;agenzia regionale per la protezione dell\u0026#8217;ambiente potevano trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale. Questa Corte ha ritenuto che tale disposizione violasse la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., in relazione alla norma interposta rappresentata dall\u0026#8217;art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Quest\u0026#8217;ultima norma, infatti, richiede alle regioni di garantire, nell\u0026#8217;ambito del bilancio, un\u0026#8217;esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale, stabilendo cos\u0026#236; le condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di evitare opacit\u0026#224; contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, anche l\u0026#8217;art. 22, commi 1, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, e 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998 violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, bench\u0026#233; \u0026#171;in via sopravvenuta, essendo il testo normativo antecedente non solo al d.lgs. n. 118/2011, ma anche alla riforma costituzionale del 2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente non ritiene persuasive le contrarie argomentazioni difensive della Regione, secondo cui il finanziamento dell\u0026#8217;ARPAC a valere sul Fondo sanitario regionale sarebbe in concreto sempre finalizzato a esigenze riconducibili ai LEA. Ci\u0026#242;, in quanto il possibile coinvolgimento dell\u0026#8217;ARPAC nelle funzioni di \u0026#171;Prevenzione Collettiva e Sanit\u0026#224; Pubblica\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;Allegato 1 al d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), non sarebbe \u0026#171;tale da pervadere tutto il lavoro dell\u0026#8217;Agenzia, al punto da legittimare un indistinto finanziamento delle sue funzioni attraverso risorse vincolate ai LEA, comprendendo anche quelle attivit\u0026#224; non riferibili ai medesimi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetta anche la violazione, in relazione alla medesima norma interposta, dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003em)\u003c/em\u003e, Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tra i quali diritti rientra anche quello alla salute, \u0026#171;presidiato dall\u0026#8217;art. 32 Cost.\u0026#187; e \u0026#171;da assicurarsi su tutto il territorio nazionale a garanzia dell\u0026#8217;eguaglianza sostanziale dei cittadini (art. 3 Cost.)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa destinazione a favore del funzionamento dell\u0026#8217;ARPAC di risorse vincolate del perimetro sanitario sarebbe suscettibile di pregiudicare l\u0026#8217;effettiva erogazione dei LEA, minando la stessa tutela del diritto alla salute e distraendo ad altri fini risorse destinate alla sua garanzia, con conseguente lesione anche dei citati artt. 32 e 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posti a garanzia dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio e della sostenibilit\u0026#224; della spesa, a causa dell\u0026#8217;ampliamento della capacit\u0026#224; di spesa ordinaria derivanti dall\u0026#8217;aver destinato risorse riservate ai LEA a finalit\u0026#224; estranee al perimetro sanitario, che la Regione avrebbe dovuto soddisfare attraverso risorse ordinarie di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Le censurate disposizioni regionali contrasterebbero altres\u0026#236; con il principio di coordinamento della finanza pubblica, per essere la Regione Campania sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Sarebbe violata, pertanto, la competenza legislativa concorrente dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama, al riguardo, la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui le regioni in piano di rientro dai disavanzi sanitari non possono erogare livelli ulteriori di assistenza rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e, nel caso di violazione del predetto divieto, sono tenute a rimuovere i provvedimenti anche legislativi e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro (sono citate le sentenze n. 20 del 2023, n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8211; Non sarebbe possibile, infine, fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, dato il suo chiaro tenore letterale. In essa mancherebbe una previsione che subordini con certezza la misura del trasferimento, da un lato, a una preventiva attivit\u0026#224; di programmazione delle prestazioni dell\u0026#8217;Agenzia riconducibili ai LEA e, d\u0026#8217;altro lato, a una successiva rendicontazione dell\u0026#8217;effettivo impiego delle risorse destinate all\u0026#8217;erogazione di servizi sanitari, fondata su criteri di rilevazione analitica dei fatti di gestione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 10 aprile 2025 si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 16 aprile 2025 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Procuratore generale della Corte dei conti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della propria partecipazione al giudizio, il PM contabile rammenta il diritto degli organi dello Stato e delle regioni a intervenire nei procedimenti innanzi a questa Corte (art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante \u0026#171;Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale\u0026#187;), secondo la disciplina contenuta nell\u0026#8217;art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente richiama le pronunce di questa Corte nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, che hanno affermato l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento del Procuratore generale della Corte dei conti (sentenze n. 184 e n. 90 del 2022), e rileva che l\u0026#8217;esito del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe suscettibile di incidere sul potere del PM contabile di agire in giudizio per la tutela degli interessi dell\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224; alla corretta gestione delle risorse pubbliche e, in particolare, sul potere di impugnare la decisione di parificazione del rendiconto generale regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, altres\u0026#236;, che nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale instaurato nell\u0026#8217;ambito delle attribuzioni di controllo della magistratura contabile \u0026#8211; come nel caso della parificazione del rendiconto generale della regione, dove non vi sono parti in senso processuale, in assenza di un \u0026#8220;giudizio\u0026#8221; in senso tecnico \u0026#8211; l\u0026#8217;ingresso del Procuratore generale della Corte dei conti potrebbe essere validamente riconosciuto come espressione di un interesse diretto e qualificato rispetto alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, tendente a una esplicazione piena del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiama, infine, la sentenza 19 settembre 2024, n. 34, della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, dalla quale si evincerebbe che il ruolo del PM contabile nel giudizio di parifica \u0026#232; un ruolo di garanzia nell\u0026#8217;esclusivo interesse dell\u0026#8217;ordinamento, senza che gli possa essere attribuito in alcun modo un profilo giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;interveniente condivide le considerazioni svolte nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il 30 settembre 2025 la Regione Campania ha depositato una memoria, in cui ha esposto le ragioni delle conclusioni formulate nell\u0026#8217;atto di costituzione in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Secondo la Regione, come da essa sostenuto nelle controdeduzioni difensive svolte nella fase istruttoria del giudizio di parificazione \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le attivit\u0026#224; riconducibili a funzioni \u003cem\u003estricto sensu\u003c/em\u003e sanitarie non costituirebbero una minima parte delle complessive attivit\u0026#224; svolte dall\u0026#8217;ARPAC. Al contrario, il finanziamento posto a carico del Fondo sanitario regionale non avrebbe nemmeno coperto per intero i costi sostenuti dall\u0026#8217;Agenzia per le attivit\u0026#224; istituzionali afferenti ai LEA, sicch\u0026#233; non sarebbe irragionevole, come ha invece ritenuto il rimettente, che circa l\u0026#8217;84 per cento delle risorse dell\u0026#8217;ARPAC provengano dal Fondo sanitario destinato per legge a finanziare i LEA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, lo stesso rimettente non negherebbe che l\u0026#8217;ARPAC possa svolgere anche attivit\u0026#224; afferenti ai LEA, imperniando tutte le censure sul mero \u0026#171;rischio di un uso promiscuo di risorse ontologicamente funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza\u0026#187;. Da ci\u0026#242; deriverebbe l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per irrilevanza, prim\u0026#8217;ancora che la non fondatezza, delle sollevate questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; A sostegno di tali difese, la Regione richiama la recente sentenza delle Sezioni riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione, della Corte dei conti 1\u0026#176; agosto 2025, n. 12, che ha riformato la decisione di mancata parifica del rendiconto generale del Molise per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2022, nella parte relativa al finanziamento dell\u0026#8217;agenzia regionale per la protezione dell\u0026#8217;ambiente. Di tale sentenza \u0026#232; richiamato, in particolare, il rilievo secondo cui \u0026#171;[l]a circostanza che una parte delle attivit\u0026#224; delle Agenzie di protezione ambientale sia correlata ai LEA, non \u0026#232; una \u0026#8220;tesi\u0026#8221;, ma deriva direttamente dalla legge\u0026#187;, in quanto \u0026#171;tra le attivit\u0026#224; istituzionali delle Agenzie rientrano [\u0026#8230;] anche le attivit\u0026#224; (LEPTA) correlate ai LEA\u0026#187;, come si desumerebbe dagli artt. 7 e 9 della legge n. 132 del 2016, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell\u0026#8217;ambiente, e dal citato Allegato 1 al d.P.C.m. 12 gennaio 2017, che tratta, come visto, di \u0026#171;Prevenzione Collettiva e Sanit\u0026#224; Pubblica\u0026#187;, includendovi le attivit\u0026#224; e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunit\u0026#224; da rischi infettivi, ambientali e legati alle condizioni di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2023, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 53 del 2025), dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, commi 1, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, e 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, in riferimento agli artt. 3, 32, 81, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettere \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003em)\u003c/em\u003e, e terzo, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 119, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, tali disposizioni, che dettano norme sul finanziamento dell\u0026#8217;ARPAC, avrebbero consentito il trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale per finanziare genericamente tutti i compiti assegnati all\u0026#8217;ARPAC, nella misura determinata, per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2023, dagli stanziamenti di bilancio approvati con la legge reg. Campania n. 19 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questa ragione, sussisterebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., in relazione alla norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, \u0026#171;in via sopravvenuta, essendo il testo normativo antecedente non solo al d.lgs. n. 118/2011, ma anche alla riforma costituzionale del 2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, richiamata la sentenza di questa Corte n. 1 del 2024, sostiene che le disposizioni censurate altererebbero la struttura del perimetro sanitario prescritto dal citato art. 20, che impone un\u0026#8217;esatta individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale, vanificando cos\u0026#236; gli obiettivi di armonizzazione contabile che la disposizione normativa statale persegue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetta anche la violazione, in relazione alla medesima norma interposta, dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003em)\u003c/em\u003e, Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in quanto la destinazione a generico favore del funzionamento dell\u0026#8217;ARPAC di risorse del perimetro sanitario sarebbe suscettibile di pregiudicare l\u0026#8217;effettiva erogazione dei LEA, minando la stessa tutela del diritto alla salute di cui all\u0026#8217;art. 32 Cost., da assicurare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi sarebbe anche concretizzata la lesione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posti a garanzia dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio e della sostenibilit\u0026#224; della spesa, a causa dell\u0026#8217;ampliamento della capacit\u0026#224; di spesa ordinaria derivante dall\u0026#8217;aver destinato risorse riservate ai LEA a finalit\u0026#224; estranee al perimetro, che la Regione avrebbe dovuto soddisfare attraverso risorse ordinarie di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la Regione Campania, sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, utilizzerebbe risorse strettamente correlate ai LEA anche per attivit\u0026#224; \u0026#8220;extra LEA\u0026#8221;, determinando l\u0026#8217;assunzione di oneri aggiuntivi, in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di rientro e violando quindi l\u0026#8217;obbligo di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va ribadita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento spiegato nel presente giudizio dal Procuratore generale della Corte dei conti, per le ragioni indicate nell\u0026#8217;ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 21 ottobre 2025, allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, va rilevato che l\u0026#8217;art. 40, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 25 del 2024 ha sostituito la lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e del comma 1 dell\u0026#8217;art. 22 della legge reg. Campania n. 10 del 1998 con la seguente: \u0026#171;\u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e quota del Fondo sanitario regionale determinata annualmente sulla base delle attivit\u0026#224; e dei costi riferibili, direttamente e indirettamente, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all\u0026#8217;erogazione dei LEA in coerenza con le previsioni del programma di attivit\u0026#224; di cui al comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;articolo 6. L\u0026#8217;Agenzia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, rendiconta analiticamente l\u0026#8217;impiego delle risorse a valere sulla quota assegnata, sottoponendone le risultanze alla verifica della cabina di regia di cui al comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;articolo 6\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon tale modifica normativa, entrata in vigore il 1\u0026#176; gennaio 2025, si \u0026#232; introdotto un meccanismo di finanziamento dell\u0026#8217;ARPAC che stabilisce, nei sensi auspicati dal rimettente, una correlazione tra la quota del Fondo sanitario regionale destinata annualmente al finanziamento di tale Agenzia e l\u0026#8217;erogazione, da parte della stessa, di servizi afferenti ai LEA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa novella, tuttavia, non influisce sulla rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, \u0026#232; inequivoco che il rimettente abbia censurato l\u0026#8217;art. 22, comma 1, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, nel testo antecedente alla citata modifica, secondo cui il finanziamento dell\u0026#8217;Agenzia avveniva attraverso una \u0026#171;quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attivit\u0026#224; delle funzioni trasferite all\u0026#8217;A.R.P.A.C., di cui all\u0026#8217;articolo 17 della presente legge, nonch\u0026#233; delle attivit\u0026#224; previste dai piani di lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro lato, per la corretta determinazione del risultato di amministrazione dell\u0026#8217;esercizio finanziario 2023, cui si riferisce il giudizio di parificazione \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, vengono in rilievo le previsioni vigenti pro tempore, tra le quali rientra la disposizione regionale nella formulazione oggetto di censura da parte del rimettente (in senso analogo, sentenza n. 1 del 2024, che richiama la sentenza n. 233 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa precisato che la descritta modifica normativa non influisce neppure sulla rilevanza delle questioni concernenti il comma 2 dello stesso art. 22, alla stregua del quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;entit\u0026#224; delle assegnazioni di cui alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, comma 1, viene determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante la natura mobile del rinvio alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e del comma 1 dell\u0026#8217;art. 22 previsto nel comma 2 dello stesso articolo, in mancanza di elementi espressi o taciti che inducano a qualificarlo come rinvio fisso, la modifica della norma richiamata non viene in rilievo nel giudizio di parificazione \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per le ragioni sopra esposte. In tale giudizio, dunque, il medesimo comma 2 \u0026#232; applicabile \u003cem\u003eratione temporis \u003c/em\u003enella parte in cui rinviava alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e) \u003c/em\u003edel comma 1 nel testo antecedente alla modifica apportata dal citato art. 40, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 25 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, infine, la Regione Campania ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, per difetto di rilevanza, in quanto lo stesso rimettente non negherebbe che l\u0026#8217;ARPAC possa svolgere anche attivit\u0026#224; afferenti ai LEA, imperniando tutte le censure sul mero \u0026#171;rischio di un uso promiscuo di risorse ontologicamente funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente avrebbe errato nel ritenere che le attivit\u0026#224; riconducibili ai LEA costituiscano una minima parte delle complessive attivit\u0026#224; svolte dall\u0026#8217;ARPAC, come dimostrerebbe il fatto che i costi sostenuti da quest\u0026#8217;ultima per i LEA non sono interamente coperti dalla quota del Fondo sanitario regionale ad essa destinata. Di conseguenza, il medesimo rimettente avrebbe errato nel considerare irragionevole il fatto che l\u0026#8217;84 per cento circa delle risorse dell\u0026#8217;ARPAC per l\u0026#8217;anno 2023 provenga dal fondo sanitario vincolato a finanziare i LEA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni \u0026#232; sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che la pronuncia di accoglimento possa influire quantomeno sul percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. Il giudizio sulla rilevanza, quindi, \u0026#232; riservato al rimettente e, rispetto a esso, questa Corte effettua un controllo meramente esterno, limitato ad accertare che la motivazione non sia implausibile, non sia palesemente erronea e non sia contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a \u003cem\u003equo\u003c/em\u003e a determinate conclusioni, potendo sindacare tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (tra le tante, sentenze n. 129 del 2025, n. 164, n. 160 e n. 139 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ha esposto con chiarezza le ragioni che rendono necessaria l\u0026#8217;applicazione, nel giudizio di parifica \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, della disposizione regionale censurata, costituente il titolo legislativo che ha generato la spesa relativa al funzionamento dell\u0026#8217;ARPAC. Inoltre, sulla scorta di una completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha interpretato tale disposizione nel senso che essa consente di destinare una quota del Fondo sanitario regionale al finanziamento indistinto e generico di tutti i compiti assegnati dalla stessa legislazione regionale all\u0026#8217;Agenzia, compiti che solo in minima parte consistono nell\u0026#8217;erogazione dei LEA. In base a queste premesse, e a seguito di un approfondito contraddittorio svoltosi in fase istruttoria (sull\u0026#8217;importanza di una accurata istruttoria in sede di giudizio di parifica sul finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell\u0026#8217;ambiente, si veda Corte dei conti, sez. riun., n. 12 del 2025), il rimettente ha poi ritenuto irragionevole concludere, come sostenuto dalla Regione, che l\u0026#8217;intera quota del Fondo sanitario regionale trasferita all\u0026#8217;ARPAC, pari all\u0026#8217;84 per cento circa del finanziamento totale, fosse connessa ai LEA, stante l\u0026#8217;assenza di un meccanismo legislativo in grado di assicurare tale correlazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo complessivo quadro motivazionale, il riferimento al \u0026#171;rischio di un uso promiscuo di risorse ontologicamente funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza\u0026#187; non rivela un difetto di motivazione sulla rilevanza, come eccepito dalla Regione, bens\u0026#236; evidenzia gli effetti \u0026#8220;patologici\u0026#8221; consentiti dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn assenza di implausibilit\u0026#224;, palese erroneit\u0026#224; e contraddittoriet\u0026#224; della motivazione, eventuali difetti o lacune dell\u0026#8217;accertamento compiuto dal rimettente, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;istruttoria svolta, non riguarderebbero la rilevanza delle questioni, ma il merito dello stesso giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che \u0026#232; sottratto al sindacato di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, la questione sollevata in riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Vanno richiamate, al riguardo, le considerazioni gi\u0026#224; svolte da questa Corte nella sentenza n. 1 del 2024 \u0026#8211; e confermate dalla recente sentenza n. 150 del 2025, che ha definito una questione analoga, avente per oggetto disposizioni legislative della Regione Umbria \u0026#8211; riguardanti la norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. Essa richiede alle regioni di garantire, nell\u0026#8217;ambito del bilancio, \u0026#171;un\u0026#8217;esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale\u0026#187;, al dichiarato fine di consentire la confrontabilit\u0026#224; immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria. Per conseguire tale obiettivo, nello stesso comma 1 si prevede l\u0026#8217;adozione di un\u0026#8217;articolazione di capitoli di bilancio che consenta di garantire \u0026#171;separata evidenza\u0026#187; delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella sezione A) \u0026#171;[e]ntrate\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), indica il \u0026#171;finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante\u0026#187; dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e della sezione B) \u0026#171;[s]pesa\u0026#187;, la \u0026#171;spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]\u0026#187;. Per il perimetro sanitario cos\u0026#236; portato ad evidenza, sono poi fissate specifiche regole contabili che, come precisa il successivo comma 2, sono volte a \u0026#171;garantire effettivit\u0026#224; al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pi\u0026#249; volte citata sentenza n. 1 del 2024 ha, quindi, affermato che la disposizione della Regione siciliana in quell\u0026#8217;occasione censurata, riguardante il meccanismo di funzionamento della locale agenzia per la protezione dell\u0026#8217;ambiente, \u0026#171;nel prevedere che tutte le spese per il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, si pone in contrasto con la norma interposta di cui al menzionato art. 20, poich\u0026#233;, nel testo vigente \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, assegnava risorse all\u0026#8217;ARPA in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni dell\u0026#8217;Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha aggiunto che \u0026#171;l\u0026#8217;assegnazione all\u0026#8217;ARPA di funzioni non riferibili esclusivamente alla protezione dell\u0026#8217;ambiente e riguardanti anche l\u0026#8217;ambito sanitario non pu\u0026#242; giustificare il mancato rispetto della citata disciplina statale sul \u0026#8220;perimetro sanitario\u0026#8221;, che impone di individuare puntualmente le risorse destinate a garantire i LEA, a pena di violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Tornando al presente giudizio, anche l\u0026#8217;art. 22 della legge reg. Campania n. 10 del 1998 prevede, alla lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e del comma 1, nel testo applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, una assegnazione indiscriminata di risorse all\u0026#8217;ARPAC, senza distinguere tra quelle sanitarie \u0026#8211; e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA \u0026#8211; e quelle destinate a prestazioni dell\u0026#8217;Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il comma 2 del medesimo art. 22 stabilisce, nel rinviare alla lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e del comma 1 sempre nel testo applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, come determinare annualmente l\u0026#8217;entit\u0026#224; della quota del Fondo sanitario regionale destinata a finanziare in modo indistinto e generico tutti i compiti assegnati all\u0026#8217;Agenzia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, le disposizioni censurate, prevedendo che tutte le spese per il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia possano trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, senza differenziare le attivit\u0026#224; sanitarie da quelle ad esse estranee, e stabilendo altres\u0026#236; che l\u0026#8217;ammontare di tali indiscriminate assegnazioni di risorse sia determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni, hanno violato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, avuto riguardo all\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue la fondatezza della questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Deve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, comma 1, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 40, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 25 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve essere dichiarata altres\u0026#236; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 2 dello stesso art. 22, nella parte in cui rinviava alla lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e del comma 1 del medesimo articolo nel testo antecedente alle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 40, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 25 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, 81, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003em)\u003c/em\u003e, e terzo, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 119, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, comma 1, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell\u0026#8217;Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), nel testo antecedente alle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 40, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, della legge della Regione Campania 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilit\u0026#224; regionale per il 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 22, comma 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nella parte in cui rinviava alla lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e del comma 1 dello stesso art. 22 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 40, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Campania n. 25 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0026#8217;ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 novembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 21 ottobre 2025\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 22, commi 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 2, della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell\u0027Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), sollevato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con ordinanza del 3 marzo 2025, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell\u0027anno 2025, il Procuratore generale della Corte dei conti, nella asserita qualit\u0026#224; di titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ha chiesto di intervenire con atto depositato il 16 aprile 2025.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (tra le molte, sentenze n. 59 e n. 39 del 2024, quest\u0027ultima con allegata ordinanza letta all\u0027udienza pubblica del 24 gennaio 2024; n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all\u0027udienza pubblica del 4 giugno 2019, e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all\u0027udienza pubblica del 18 giugno 2019);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche nei giudizi incidentali di legittimit\u0026#224; costituzionale l\u0027intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) \u0026#232; ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (come si evince dalle medesime sentenze citate \u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che i principi evocati a sostegno dell\u0027ammissibilit\u0026#224; dell\u0027intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, affermati nella giurisprudenza di questa Corte nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, si rivelano estranei e, conseguentemente, irrilevanti nell\u0027ipotesi in esame;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche il Procuratore generale della Corte dei conti, nel caso specifico, non \u0026#232; parte del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e, pertanto, non pu\u0026#242; ritenersi titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne l\u0027intervento nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale, secondo quanto stabilito dall\u0027art. 4, comma 3, delle Norme integrative.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003ePer Questi Motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile l\u0027intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, spiegato nel presente giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giovanni Amoroso, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione Campania - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Finanziamento attraverso una quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attivit\u0026#224; delle funzioni trasferite - Quantificazione delle risorse attraverso la legge di approvazione del bilancio regionale o sue variazioni - Omessa previsione di uno specifico vincolo di correlazione tra risorse vincolate del fondo sanitario regionale e livelli essenziali di assistenza (LEA) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Denunciata estensione dell\u0026#8217;area del perimetro sanitario con potenziale pregiudizio dell\u0026#8217;effettiva erogazione dei LEA e lesione del diritto alla salute e del principio di eguaglianza sostanziale - Violazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilit\u0026#224; della spesa - Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica in considerazione della sottoposizione della Regione Campania ai vincoli del piano di rientro.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"47021","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Campania - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Finanziamento - Utilizzo di una quota del Fondo sanitario regionale, senza differenziazione tra attività sanitarie e non, nonché, nelle prime, di quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall\u0027art. 40, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024. (Classif. 036002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 22, comma 1, lett. \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 40, comma 1, lett. \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 25 del 2024, che detta norme sul finanziamento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC). La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania – antecedentemente alla novella indicata, la quale, in vigore il 1° gennaio 2025, ha introdotto un meccanismo di finanziamento dell’ARPAC che stabilisce una correlazione tra la quota del Fondo sanitario regionale destinata annualmente al finanziamento di tale Agenzia e l’erogazione, da parte della stessa, di servizi afferenti ai LEA – consentendo il trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale per finanziare genericamente tutti i compiti assegnati all’ARPAC, nella misura determinata, per l’esercizio finanziario 2023, dagli stanziamenti di bilancio approvati con la legge reg. Campania n. 19 del 2022, prevede che tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia possano trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 150/2025 - mass. 46972; S. 1/2024 - mass. 45902\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47022","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/07/1998","data_nir":"1998-07-29","numero":"10","articolo":"22","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero":"25","articolo":"40","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett.e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"23/06/2011","numero":"118","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"47022","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Campania - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Finanziamento - Determinazione, tramite la legge di approvazione o di variazione del bilancio regionale, dell\u0027entità delle assegnazioni della quota del Fondo sanitario regionale da destinarvi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale nella parte in cui rinviava al comma precedente nel testo antecedente alle modifiche apportate dall\u0027art. 40, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024. (Classif. 036002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 22, comma 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nella parte in cui rinviava alla lett. \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e del comma 1 dello stesso art. 22 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 40, comma 1, lett. \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 25 del 2024. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, al fine di determinare annualmente l’entità della quota del Fondo sanitario regionale destinata a finanziare in modo indistinto e generico tutti i compiti assegnati all’Agenzia, conferma la previsione di cui al comma 1, nel testo applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e – ossia antecedentemente alla novella indicata, in vigore il 1° gennaio 2025 – per cui tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia trovano copertura, in maniera indistinta, nel Fondo, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee. Anche essa viola pertanto la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 150/2025 - mass. 46972; S. 1/2024 - mass. 45902\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"47021","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/07/1998","data_nir":"1998-07-29","numero":"10","articolo":"22","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui rinvia all\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/07/1998","data_nir":"1998-07-29","numero":"10","articolo":"22","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett a)","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate dal"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero":"25","articolo":"40","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett.e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"23/06/2011","numero":"118","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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