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A. e D. D.V. con ordinanza del 16 giugno 2021, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 giugno 2021, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0026#8217;imputato non pu\u0026#242; essere concessa pi\u0026#249; di una volta, non prevede che l\u0026#8217;imputato ne possa usufruire per reati connessi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia gi\u0026#224; stato concesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Riferisce il rimettente che D. A. e D. D.V. \u0026#8211; imputati del reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per aver effettuato, tra il 20 settembre e il 21 dicembre 2018, undici cessioni di cocaina in quantit\u0026#224; variabile tra 0,5 e 1,7 grammi \u0026#8211; nel corso dell\u0026#8217;udienza preliminare hanno chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell\u0026#8217;art. 168-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli imputati hanno gi\u0026#224; beneficiato della messa alla prova in altro procedimento penale relativo a un episodio di spaccio, coevo a quelli contestati nel giudizio a quo e ad essi avvinto dalla continuazione (art. 81, secondo comma, cod. pen.), trattandosi di fatti tutti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Tale procedimento, sospeso con ordinanza del 7 gennaio 2019, si \u0026#232; concluso con declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva il rimettente che la richiesta avanzata dagli imputati non pu\u0026#242; allo stato essere accolta, in quanto l\u0026#8217;art. 168-bis, quarto comma, cod. pen. prevede che la messa alla prova non pu\u0026#242; essere concessa per pi\u0026#249; di una volta. Di qui la rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Ricostruite anzitutto la genesi storica e la ratio della sospensione del procedimento con messa alla prova \u0026#8211; istituto che sarebbe connotato da \u0026#171;una necessaria componente afflittiva (che ne salvaguarda la funzione punitiva e intimidatrice)\u0026#187; e volto a \u0026#171;soddisfare nel contempo istanze specialpreventive e risocializzatrici, mediante l\u0026#8217;incentivazione dei comportamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato\u0026#187; \u0026#8211; il rimettente osserva che la limitazione posta dall\u0026#8217;art. 168-bis, quarto comma, cod. pen. non era contenuta nel disegno all\u0026#8217;origine della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), che ha introdotto nell\u0026#8217;ordinamento la facolt\u0026#224;, per l\u0026#8217;imputato maggiorenne, di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Prima degli emendamenti apportati al disegno di legge in Senato, era infatti prevista la possibilit\u0026#224; di fruire per due volte della messa alla prova, salvo quando il successivo procedimento riguardasse reati della stessa indole dei precedenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Il limite della concedibilit\u0026#224; per una sola volta non \u0026#232; inoltre previsto in relazione alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0026#8217;imputato minorenne, di cui agli artt. 28 e 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento al tale istituto, la giurisprudenza avrebbe in effetti riconosciuto che, in caso di continuazione tra reati giudicati e giudicandi, \u0026#232; possibile concedere il beneficio anche in relazione a questi ultimi, purch\u0026#233; il giudice accerti la sussistenza del vincolo della continuazione e di elementi idonei a svolgere una prognosi di positiva evoluzione della personalit\u0026#224; del minore, al fine di redigere un progetto idoneo al raggiungimento dell\u0026#8217;obiettivo di rieducazione e reinserimento nella vita sociale (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 8 luglio 2014, n. 40312 e sezione seconda penale, sentenza 8 novembre 2012, n. 46366).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Quanto alla messa alla prova per l\u0026#8217;imputato maggiorenne, la limitazione prevista dalla disposizione censurata, secondo il giudice rimettente, \u0026#171;non esclude, in linea di principio, che in caso di simultaneus processus avent[e] ad oggetto pi\u0026#249; fatti di reato, il Giudice possa riconoscere il vincolo della continuazione e giungere (con adeguata motivazione) ad un giudizio di meritevolezza del programma di trattamento redatto dall\u0026#8217;UEPE [Ufficio per l\u0026#8217;esecuzione penale esterna] anche attraverso l\u0026#8217;esercizio dei poteri (integrativi e/o aggiuntivi) in tema di condotte riparatorie a favore della persona offesa e di commisurazione dei tempi e modi di espletamento del lavoro di pubblica utilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOve, invece, \u0026#171;per scelta processuale del PM nella fase delle indagini preliminari o per diversa tempistica processuale\u0026#187;, i reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso vengano contestati in diversi procedimenti, e uno di questi si concluda con l\u0026#8217;estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ci\u0026#242; \u0026#171;consuma definitivamente l\u0026#8217;unica possibilit\u0026#224;\u0026#187; dell\u0026#8217;imputato di fruire del beneficio. E invero, la richiesta di messa alla prova successivamente avanzata in altro procedimento \u0026#8211; pur relativo a un reato connesso ai sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. \u0026#8211; sarebbe destinata a una declaratoria di inammissibilit\u0026#224;, giusta il disposto dell\u0026#8217;art. 168-bis, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.4.\u0026#8211; Sotto quest\u0026#8217;ultimo profilo, si coglierebbe \u0026#171;in maniera apprezzabile l\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; del sistema conseguente alla applicazione della norma censurata: la messa alla prova, per poter essere richiesta nell\u0026#8217;unica volta esperibile, deve riguardare solo fatti giudicati in uno stesso procedimento\u0026#187;, mentre \u0026#171;[i]n caso di parcellizzazione dei procedimenti \u0026#8211; e di esistenza di ipotesi di connessione ex art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p. \u0026#8211;, la disciplina in vigore non consente di \u0026#8216;agganciare\u0026#8217; alla precedente estinzione del reato fatti per cui si sarebbe potuta compiere una prognosi favorevole di astensione futura dai reati e positivo reinserimento sociale, con riconoscimento del vincolo della continuazione e valutazione finale di esito positivo della messa alla prova\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.5.\u0026#8211; La disposizione censurata determinerebbe dunque un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra l\u0026#8217;imputato sottoposto a simultaneus processus in relazione a reati connessi ex art. 12, lettera b), cod. proc. pen. \u0026#8211; il quale potrebbe fruire della sospensione del procedimento con messa alla prova per tutti i reati contestatigli \u0026#8211; e l\u0026#8217;imputato che affronta giudizi distinti (ancorch\u0026#233; connessi), che invece avrebbe diritto a richiedere il beneficio solo la prima (e unica) volta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disparit\u0026#224; sarebbe palese, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 novembre 2008-23 gennaio 2009, n. 3286), secondo cui il reato continuato \u0026#171;va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria pu\u0026#242; essere ammessa solo esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo, cos\u0026#236; rispondendo alla ratio di favor rei dell\u0026#8217;istituto in oggetto\u0026#187;; giurisprudenza in base alla quale i reati avvinti dalla continuazione sarebbero da considerare come un\u0026#8217;unit\u0026#224; fittizia, ad esempio, ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Stante il parallelismo \u0026#8211; evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 91 del 2018 \u0026#8211; tra quest\u0026#8217;ultimo istituto e la messa alla prova, tra gli effetti favorevoli che il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati comporta \u0026#171;non [potrebbe] non annoverarsi quello derivante dall\u0026#8217;esito positivo della messa alla prova, ovviamente previa valutazione positiva in ordine al riconoscimento del medesimo disegno criminoso e alla meritevolezza per [l]\u0026#8217;accesso al beneficio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.6.\u0026#8211; Non sarebbero d\u0026#8217;altra parte ostative all\u0026#8217;accoglimento della questione le conclusioni raggiunte nella sentenza n. 52 del 1995 di questa Corte, ove si \u0026#232; escluso che ledesse gli artt. 3 e 24 Cost. l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di un simultaneus processus innanzi al tribunale per i minorenni, in conseguenza della non operativit\u0026#224; della connessione, anche nei casi di reato continuato, tra procedimenti per i reati commessi rispettivamente quando l\u0026#8217;imputato era minorenne e quando aveva raggiunto la maggiore et\u0026#224;. Nel caso oggi in esame, infatti, \u0026#171;il sistema di riferimento processuale e sostanziale \u0026#232; il medesimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.7.\u0026#8211; Alla luce del suo tenore letterale, la disposizione censurata non si presterebbe poi a un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, data l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di considerare la seconda richiesta di messa alla prova \u0026#171;non come ulteriore e nuova richiesta ma come prosecuzione oppure integrazione di quella gi\u0026#224; avanzata in altro procedimento\u0026#187;. Occorrerebbe altres\u0026#236; considerare che \u0026#171;la vicenda relativa al percorso della messa alla prova si conclude con una pronuncia di estinzione del reato che impedisce di \u0026#8216;riprendere\u0026#8217; o \u0026#8216;rivalutare\u0026#8217; quel percorso e le condizioni di accesso al beneficio, perch\u0026#233; il reato \u0026#232; estinto e la sentenza del Giudice ha definitivamente prodotto un effetto sostanziale non pi\u0026#249; revocabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.8.\u0026#8211; Si sarebbe dunque \u0026#171;in presenza di una situazione di contrariet\u0026#224; interna del sistema delineato dall\u0026#8217;istituto della messa alla prova sotto il profilo della irriducibilit\u0026#224; della regola contenuta nel quarto comma dell\u0026#8217;art. 168 bis c. p. al rispetto dei principi ispiratori della norma\u0026#187;, che determinerebbe un vulnus all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente eccepisce anzitutto il difetto di motivazione sulla rilevanza: l\u0026#8217;ordinanza sarebbe \u0026#171;totalmente silente\u0026#187; circa la sussistenza, nel caso di specie, sia dei presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione, sia di elementi idonei a sostenere la valutazione di positiva evoluzione della personalit\u0026#224; degli imputati \u0026#8211; ai fini della redazione di un programma di trattamento idoneo a consentire il reinserimento nella vita sociale \u0026#8211; e la prognosi di astensione dalla futura commissione di ulteriori reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, sarebbe inoltre possibile un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata: secondo un\u0026#8217;ormai consolidata giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, il reato continuato andrebbe considerato unitariamente ai fini dell\u0026#8217;applicazione della sospensione condizionale della pena ex art. 168 cod. pen.; e tale principio ben potrebbe essere applicato anche all\u0026#8217;istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale interpretazione non osterebbe neppure l\u0026#8217;irreversibilit\u0026#224; della dichiarazione di estinzione del reato conseguente all\u0026#8217;esito positivo della massa alla prova. E invero, il medesimo effetto estintivo caratterizzerebbe anche la sospensione del procedimento con messa alla prova nel processo minorile, al quale \u0026#8211; secondo le sentenze n. 46366 del 2012 e n. 40312 del 2014 della Corte di cassazione \u0026#8211; \u0026#232; possibile accedere anche ove l\u0026#8217;imputato abbia gi\u0026#224; fruito di tale beneficio per reati avvinti dal vincolo della continuazione con quelli sottoposti a un giudizio successivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; della camera di consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In punto di ammissibilit\u0026#224;, l\u0026#8217;interveniente insiste sulla mancata indicazione, da parte del rimettente, degli elementi di prova da cui risulterebbe la medesimezza del disegno criminoso nell\u0026#8217;esecuzione dei reati, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 novembre 2021, n. 5447), nonch\u0026#233; sulla carente motivazione circa la sussistenza degli ulteriori presupposti per la concedibilit\u0026#224; del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova (sussistenza e idoneit\u0026#224; del programma di trattamento, prognosi sulla futura astensione dell\u0026#8217;imputato dalla commissione di nuovi reati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La questione sarebbe in ogni caso non fondata, attesa la possibilit\u0026#224; di interpretazione conforme della disposizione censurata, corroborata dagli approdi giurisprudenziali in tema di sospensione condizionale della pena per reati avvinti dalla continuazione (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 ottobre 2015, n. 3775). La giurisprudenza di merito avrebbe del resto gi\u0026#224; affermato che la messa alla prova in relazione a pi\u0026#249; reati in continuazione sarebbe da considerare come concessa una sola volta (\u0026#232; richiamata un\u0026#8217;ordinanza del Tribunale di Milano, sezione terza penale, del 28 aprile 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla possibilit\u0026#224; di interpretazione costituzionalmente orientata non osterebbe neppure l\u0026#8217;irreversibilit\u0026#224; della dichiarazione di estinzione del reato, stante la gi\u0026#224; richiamata analogia rispetto al corrispondente istituto per i minorenni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0026#8217;imputato non pu\u0026#242; essere concessa pi\u0026#249; di una volta, non prevede che l\u0026#8217;imputato ne possa usufruire per reati connessi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia gi\u0026#224; stato concesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le eccezioni formulate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Va disattesa, anzitutto, l\u0026#8217;eccezione di difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Il rimettente chiarisce di dover decidere sulla richiesta, formulata dalla difesa degli imputati, di sospensione del procedimento con messa alla prova. Dal momento che gli interessati hanno gi\u0026#224; fruito del beneficio in una occasione anteriore, il giudice a quo osserva che l\u0026#8217;accoglimento della richiesta \u0026#232; allo stato impedito dal tenore letterale del censurato art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., che vieta di concedere pi\u0026#249; di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente aggiunge, peraltro, che il difensore degli imputati ha sottolineato, da un lato, che i fatti per i quali gli stessi sono ora rinviati a giudizio sarebbero stati commessi in epoca coeva al reato relativamente al quale sono gi\u0026#224; stati ammessi, con esito positivo, alla sospensione del procedimento con messa alla prova; e, dall\u0026#8217;altro, che i reati per i quali ora \u0026#232; processo appaiono avvinti da un medesimo disegno criminoso rispetto a quello ormai estinto in esito alla esperita messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, il giudice a quo solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dello stesso art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui esclude che possa egualmente essere ammesso al beneficio l\u0026#8217;imputato che ne abbia fruito nell\u0026#8217;ambito di un procedimento relativo ad un reato connesso ai sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale: disposizione, quest\u0026#8217;ultima, la quale prevede che due procedimenti sono connessi laddove una persona sia imputata di pi\u0026#249; reati commessi con una sola azione od omissione ovvero, appunto, con pi\u0026#249; azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Tanto basta ai fini della motivazione sulla rilevanza della questione, cos\u0026#236; come formulata dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accoglimento della questione avrebbe infatti, nella prospettiva del giudice a quo, l\u0026#8217;effetto di rimuovere la preclusione oggi opposta a una possibile seconda concessione del beneficio previsto dalla disposizione censurata, consentendogli cos\u0026#236; di valutare nel merito se effettivamente i nuovi reati contestati siano espressivi di un medesimo disegno criminoso rispetto a quello estinto, e se sussistano gli ulteriori presupposti delineati dagli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e 464-quater cod. proc. pen. per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prospettazione dei difensori degli imputati non appare, del resto, prima facie implausibile, in ragione della omogeneit\u0026#224; dei reati per cui si procede nel giudizio a quo (tutti consistenti in cessioni di modeste quantit\u0026#224; di sostanze stupefacenti, riconducibili alla previsione normativa di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante \u0026#171;Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza\u0026#187;) e della loro contiguit\u0026#224; temporale rispetto a quello gi\u0026#224; estinto per effetto della precedente messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, ai fini della motivazione sulla rilevanza della questione, sarebbe stato necessario per il giudice rimettente diffondersi sulla sussistenza dei requisiti del beneficio in capo a entrambi gli imputati, posto che tale valutazione \u0026#232; logicamente successiva alla rimozione della preclusione stabilita dalla disposizione censurata, che allo stato vieta in modo assoluto \u0026#8211; secondo la lettura del rimettente \u0026#8211; la concessione del beneficio a chi ne abbia gi\u0026#224; fruito (in senso analogo, sentenza n. 253 del 2019, punto 6 del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nemmeno \u0026#232; fondata l\u0026#8217;eccezione di omessa sperimentazione di una interpretazione conforme da parte del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo ha infatti motivatamente escluso di poter superare in via ermeneutica la preclusione censurata in relazione al caso in esame, ritenendo insuperabile il relativo dato testuale, che in effetti recita, senza contemplare alcuna espressa eccezione: \u0026#171;[l]a sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0026#8217;imputato non pu\u0026#242; essere concessa pi\u0026#249; di una volta\u0026#187;. In tal modo, il rimettente ha assolto al proprio onere motivazionale sulla rilevanza della questione, attenendo invece al merito della stessa l\u0026#8217;effettiva praticabilit\u0026#224; o impraticabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, idonea a superare il vulnus denunciato (ex multis, sentenza n. 172 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Cuore dell\u0026#8217;articolata motivazione dell\u0026#8217;unica censura svolta dal rimettente \u0026#232; la constatazione dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra l\u0026#8217;imputato cui tutti i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso vengano contestati nell\u0026#8217;ambito di un unico procedimento, nel quale egli ha la possibilit\u0026#224; di accedere al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, e l\u0026#8217;imputato nei cui confronti l\u0026#8217;azione penale venga inizialmente esercitata solo in relazione ad alcuni di tali reati, e che si veda contestare gli altri, per effetto di una scelta discrezionale del pubblico ministero o di altre evenienze processuali, nell\u0026#8217;ambito di un diverso procedimento, dopo che egli abbia gi\u0026#224; avuto accesso alla messa alla prova. Questo secondo imputato si trova cos\u0026#236; nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di ottenere una seconda volta il beneficio, cui avrebbe invece potuto accedere ove tutti i reati gli fossero stati contestati in un unico procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Preclusioni analoghe a quella oggi all\u0026#8217;esame sono gi\u0026#224; state dichiarate costituzionalmente illegittime da sentenze risalenti di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; In un contesto normativo in cui la sospensione condizionale della pena poteva parimenti essere concessa una volta soltanto, la sentenza n. 86 del 1970 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 168 cod. pen., nelle formulazioni all\u0026#8217;epoca vigenti, nella parte in cui disponevano che il giudice non potesse esercitare il potere di concedere o negare il beneficio della sospensione condizionale, ovvero dovesse revocare di diritto il beneficio gi\u0026#224; concesso, quando il secondo reato fosse legato dal vincolo della continuazione a quello punito con pena sospesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte aveva, allora, osservato che le norme censurate facevano \u0026#171;dipendere l\u0026#8217;esistenza del nesso di continuit\u0026#224; fra due reati da circostanze occasionali, e cio\u0026#232; a dire, dal fatto che la continuazione sia accertata in un solo tempo anzich\u0026#233; in tempi successivi, circostanze che non possono elevarsi a fondamento di una diversa disciplina [\u0026#8230;]. La circostanza che il primo giudice non era a notizia che l\u0026#8217;imputato aveva, in continuazione, ancora violato la legge penale, non pu\u0026#242; perci\u0026#242; impedire al secondo giudice di compiere gli apprezzamenti che avrebbe fatto il primo, e imporgli di sostituire, al suo libero convincimento, una presunzione legale di inopportunit\u0026#224; della sospensione. Tale inopportunit\u0026#224; non pu\u0026#242; spiegarsi nemmeno con il rilievo che l\u0026#8217;imputato non rese noto al giudice di aver commesso i nuovi reati, perch\u0026#233;, se cos\u0026#236; potesse ragionarsi, dalla norma si farebbe derivare una inconcepibile sanzione alla reticenza dell\u0026#8217;imputato; al quale invece l\u0026#8217;ordinamento garantisce piena libert\u0026#224; di comportamento processuale, al riparo dalla presunzione della sua non colpevolezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Analoga sorte ha colpito, ad opera della sentenza n. 108 del 1973, l\u0026#8217;art. 169 cod. pen., nella parte cui \u0026#8211; prevedendo che il perdono giudiziale per i minori di diciotto anni possa essere concesso una sola volta \u0026#8211; non consentiva di estendere il beneficio ad altri reati legati dal vincolo della continuazione a quello per il quale era stato accordato. In quella occasione, questa Corte richiam\u0026#242; gli argomenti gi\u0026#224; spesi nella sentenza n. 86 del 1970, rilevando la stretta similitudine tra le due questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 295 del 1986, invece, \u0026#232; stata ritenuta non fondata una questione mirante a estendere la possibilit\u0026#224; di concedere una seconda volta il perdono giudiziale in relazione a reati commessi successivamente alla prima concessione, sul rilievo che tale situazione fosse essenzialmente diversa rispetto a quella esaminata dalle sentenze n. 86 del 1970 e n. 108 del 1973.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; Infine, con la sentenza n. 267 del 1987, \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;allora vigente art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludeva la reiterabilit\u0026#224; del provvedimento di concessione delle sanzioni sostitutive della libert\u0026#224; controllata e della pena pecuniaria, quando l\u0026#8217;imputato dovesse rispondere di reati avvinti dalla continuazione a quelli per i quali egli avesse gi\u0026#224; fruito del beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questa occasione, furono richiamati i principi espressi dalla sentenza n. 86 del 1970, affermandosi che \u0026#171;il caso \u0026#8220;riguardante pi\u0026#249; fatti legati da nesso di continuit\u0026#224; con altri puniti con sentenza precedente non pu\u0026#242; essere trattato diversamente dal caso in cui la continuazione viene accertata con unica sentenza\u0026#8221;, ad evitare che un nesso \u0026#8220;sostanziale\u0026#8221;, quale quello di continuit\u0026#224;, venga fatto dipendere da circostanze meramente occasionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; \u0026#200; sulla base dei medesimi principi che deve essere risolta la questione ora all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome rilevato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sezione seconda penale, sentenza 12 marzo 2015, n. 14112), di cui questa stessa Corte ha recentemente preso atto (sentenza n. 146 del 2022), la preclusione posta dall\u0026#8217;art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., in questa sede censurata, non osta a che uno stesso imputato possa essere ammesso al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova anche qualora gli vengano contestati pi\u0026#249; reati nell\u0026#8217;ambito del medesimo procedimento, sempre che i limiti edittali di ciascuno di essi siano compatibili con la concessione del beneficio. Ci\u0026#242; vale, evidentemente, anche nel caso specifico in cui tali reati siano avvinti dalla continuazione, essendo stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. In una tale situazione, infatti, l\u0026#8217;ordinamento considera unitariamente i reati ai fini sanzionatori, prevedendo l\u0026#8217;inflizione di una sola pena che tenga conto del loro complessivo disvalore; sicch\u0026#233; appare logico che, ove tutti i singoli reati siano compatibili, in ragione dei rispettivi limiti edittali, con il beneficio della messa alla prova, l\u0026#8217;imputato possa essere ammesso ad un percorso unitario di risocializzazione e riparazione, nel quale si sostanzia il beneficio medesimo (ancora, sentenza n. 146 del 2022 e le altre pronunce ivi citate), e il cui esito positivo comporta l\u0026#8217;estinzione dei reati contestati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ipotesi come quella verificatasi nel giudizio a quo, dunque, se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell\u0026#8217;ambito di un unico procedimento, i relativi imputati ben avrebbero avuto la possibilit\u0026#224; di chiedere e \u0026#8211; sussistendone tutti i presupposti \u0026#8211; di ottenere il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati, il cui esito positivo avrebbe determinato l\u0026#8217;estinzione dei reati medesimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta, allora, irragionevole che quando, per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, i reati avvinti dalla continuazione vengano invece contestati in distinti procedimenti, gli imputati non abbiano pi\u0026#249; la possibilit\u0026#224;, nel secondo procedimento, di chiedere ed ottenere la messa alla prova, allorch\u0026#233; siano stati gi\u0026#224; ammessi al beneficio nel primo. Ci\u0026#242; equivarrebbe a far dipendere la possibilit\u0026#224; di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore \u0026#8211; possibilit\u0026#224; che costituisce \u0026#171;una modalit\u0026#224;, tra le pi\u0026#249; qualificanti, di esercizio del diritto di difesa\u0026#187; dell\u0026#8217;imputato di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost. (ex multis, sentenza n. 192 del 2020, nonch\u0026#233; sentenze n. 19 e n. 14 del 2020, n. 131 del 2019) \u0026#8211; dalle scelte contingenti del pubblico ministero o da circostanze casuali, sulle quali l\u0026#8217;imputato stesso non pu\u0026#242; in alcun modo influire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Sotto un diverso ma connesso profilo, la preclusione censurata, applicata a ipotesi come quella all\u0026#8217;esame, finisce per frustrare lo stesso intento legislativo di sanzionare in maniera unitaria il reato continuato, attraverso un aumento della pena prevista per il reato pi\u0026#249; grave, secondo la regola generale posta dall\u0026#8217;art. 81, secondo comma, cod. pen. \u0026#8211; intento, si noti, che non \u0026#232; precluso nemmeno dall\u0026#8217;intervento del giudicato, come dimostra l\u0026#8217;art. 671 cod. proc. pen., che consente al giudice dell\u0026#8217;esecuzione di rideterminare la pena complessiva per pi\u0026#249; reati giudicati separatamente con sentenze o decreti penali irrevocabili, tenendo conto appunto della continuazione tra gli stessi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe \u0026#232; vero, infatti, che la messa alla prova dell\u0026#8217;imputato maggiorenne ha anche una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al reato per il quale si procede (sentenze n. 146 del 2022, n. 139 e n. 75 del 2020, n. 68 del 2019), l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di ammettere alla messa alla prova chi abbia gi\u0026#224; avuto accesso al beneficio in relazione ad altro reato commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso si traduce nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati avvinti dalla continuazione, in contrasto con la logica del sistema del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, per l\u0026#8217;altra ipotesi di connessione prevista dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., che si verifica nel caso del concorso formale disciplinato dall\u0026#8217;art. 81, primo comma, cod. pen., e dunque allorch\u0026#233; pi\u0026#249; reati sono commessi dalla stessa persona con una sola azione od omissione. Anche in questo caso, il legislatore prevede che il trattamento sanzionatorio sia commisurato unitariamente dal giudice, secondo le medesime regole che vigono per il reato continuato: il che normalmente accade nell\u0026#8217;ambito di un unico processo. Sicch\u0026#233;, nelle ipotesi in cui il pubblico ministero abbia invece proceduto per reati in concorso formale nell\u0026#8217;ambito di procedimenti distinti \u0026#8211; e sempre che il secondo procedimento non sia di per s\u0026#233; precluso dall\u0026#8217;art. 649 cod. pen. (sul punto, sentenza n. 200 del 2016, punto 12 del Considerato in diritto) \u0026#8211;, risulterebbe irragionevole negare all\u0026#8217;imputato la possibilit\u0026#224; di accedere nuovamente alla messa alla prova, nell\u0026#8217;ambito di un procedimento che ha pur sempre ad oggetto la medesima condotta attiva od omissiva per la quale egli ha gi\u0026#224; fruito del beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Da tutto ci\u0026#242; discende che la disposizione censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che l\u0026#8217;imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell\u0026#8217;ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia gi\u0026#224; stato concesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn una simile ipotesi, spetter\u0026#224; al giudice, ai sensi dell\u0026#8217;art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., una nuova valutazione dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del programma di trattamento e una nuova prognosi sull\u0026#8217;astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell\u0026#8217;imputato. In tale valutazione non potr\u0026#224; non tenersi conto \u0026#8211; per un verso \u0026#8211; della natura e della gravit\u0026#224; dei reati oggetto del nuovo procedimento, e \u0026#8211; per altro verso \u0026#8211; del percorso di riparazione e risocializzazione eventualmente gi\u0026#224; compiuto durante la prima messa alla prova. Nel caso poi in cui ritenga di poter concedere nuovamente il beneficio, il giudice stabilir\u0026#224; la durata del periodo aggiuntivo di messa alla prova, comunque entro i limiti complessivi indicati dall\u0026#8217;art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., valorizzando opportunamente il percorso gi\u0026#224; compiuto, alla luce dell\u0026#8217;esigenza \u0026#8211; sottesa al sistema \u0026#8211; di apprestare una risposta sanzionatoria sostanzialmente unitaria rispetto a tutti i reati in concorso formale o commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l\u0026#8217;imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell\u0026#8217;ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia gi\u0026#224; stato concesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco  VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 12 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA \r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220712111035.pdf","oggetto":"Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato - Prevista esclusione della concessione per pi\u0026#249; di una volta anche all\u0027imputato per reati connessi, ex art. 12, c. 1, lett. b), codice di procedura penale, ad altri reati oggetto di procedimenti gi\u0026#224; definiti.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44928","titoletto":"Azione e difesa (diritti di) - In genere - Processo penale - Scelta dei riti alternativi - Modalità di esercizio del diritto di difesa. (Classif. 031001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa scelta dei riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa dell\u0027imputato di cui all\u0027art. 24 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 192/2020; S. 19/2020 - mass. 41591; S. 14/2020 - mass. 41577; S. 131/2019 - mass. 41347\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44929","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44929","titoletto":"Reati e pene - Reato continuato - Accertamento del nesso sostanziale di continuità, anche al fine dell\u0027applicazione dei benefici previsti dalla legge - Ininfluenza della presenza di circostanze occasionali, ovvero del fatto che la continuazione emerga in tempi successivi (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell\u0027art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l\u0027imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a reati connessi, ai sensi dell\u0027art. 12, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., ad altri per i quali tale beneficio sia già stato concesso). (Classif. 210040).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027esistenza del nesso \"sostanziale\" di continuità tra più reati non può farsi dipendere da circostanze occasionali, ovvero dal fatto che la continuazione sia accertata in un solo tempo anziché in tempi successivi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 267/1987 - mass. 4420; S. 295/1986 - mass. 12674, mass. 12675, mass. 12676; S. 86/1970 - mass. 5044; S. 108/1973 - mass. 6768\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell\u0027art. 3 Cost. - l\u0027art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l\u0027imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell\u0027ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell\u0027art. 12, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. Il divieto di concedere la messa alla prova più di una volta - previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Bologna - non osta a che l\u0027imputato possa essere ammesso al beneficio qualora gli vengano contestati più reati nell\u0027ambito del medesimo procedimento; risulta pertanto irragionevole che, quando invece, per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, i reati legati dalla continuazione o commessi con una sola azione od omissione siano contestati in distinti procedimenti, egli non abbia più la possibilità di accedere al rito. Una tale preclusione finirebbe inoltre per frustrare l\u0027intento legislativo di sanzionare in maniera sostanzialmente unitaria il reato continuato e il concorso formale, e di farlo anche attraverso l\u0027ammissione al percorso di risocializzazione e riparazione che è proprio della messa alla prova e il cui esito positivo comporta l\u0027estinzione dei reati. In queste ipotesi spetterà al giudice una nuova valutazione dell\u0027idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull\u0027astensione dalla commissione di ulteriori reati, tenendo conto della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento e del percorso di riparazione e risocializzazione già compiuto durante la prima messa alla prova. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 146/2022 - mass. 44845; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 200/2016 - mass. 39029; S. 267/1987 - mass. 4420; S. 295/1986 - mass. 12674, mass. 12675, mass. 12676; S. 86/1970 - mass. 5044; S. 108/1973 - mass. 6768\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44928","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"168","specificazione_articolo":"bis","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41816","autore":"Aprile E.","titolo":"La contestazione in distinti  procedimenti di reati connessi per continuazione o concorso formale non impedisce all\u0027imputato di chiedere di nuovo la sospensione come messa alla prova","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41804","autore":"Bove V.","titolo":"Messa alla prova concedibile una seconda volta, se il reato è continuato","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42488","autore":"Cudini L.","titolo":"La sentenza n. 14840/2023 delle Sezioni Unite penali: quali prospettive per la messa alla prova delle persone giuridiche?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42243","autore":"Donnarumma M.R.","titolo":"La \"messa alla prova\" dell\u0027imputato. 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