GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2022/217

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:217
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 2.156696
    "namelookup_time" => 0.000292
    "connect_time" => 0.123546
    "pretransfer_time" => 0.940095
    "size_download" => 66335.0
    "speed_download" => 30757.0
    "starttransfer_time" => 1.842439
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 50856
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 939827
    "connect_time_us" => 123546
    "namelookup_time_us" => 292
    "pretransfer_time_us" => 940095
    "starttransfer_time_us" => 1842439
    "total_time_us" => 2156696
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770688953.9809
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:217"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:217 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Tue, 10 Feb 2026 02:02:34 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Tue, 10 Feb 2026 02:02:34 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"217","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"NAVARRETTA","relatore":"NAVARRETTA","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"14/09/2022","data_decisione":"14/09/2022","data_deposito":"21/10/2022","pubbl_gazz_uff":"26/10/2022","num_gazz_uff":"43","norme":"Art. 7 della legge della Regione Veneto 30/06/2021, n. 19, che ha introdotto l\u0027art. 93 bis nella legge della Regione Veneto 27/06/1985, n. 61.","atti_registro":"ric. 49/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 217\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge della Regione Veneto 30 giugno 2021, n. 19 (Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo \u0026#8211; \u0026#8220;Veneto cantiere veloce\u0026#8221;), che ha introdotto l\u0026#8217;art. 93-bis nella legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l\u0026#8217;assetto e l\u0026#8217;uso del territorio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 agosto 2021, depositato in cancelleria il 7 settembre 2021, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Veneto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nell\u0026#8217;udienza pubblica del 14 settembre 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giacomo Quarneti e Andrea Manzi per la Regione Veneto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 14 settembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 31 agosto 2021 e depositato il 7 settembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge della Regione Veneto 30 giugno 2021, n. 19 (Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo \u0026#8211; \u0026#8220;Veneto cantiere veloce\u0026#8221;) \u0026#8211; che ha introdotto l\u0026#8217;art. 93-bis nella legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l\u0026#8217;assetto e l\u0026#8217;uso del territorio) \u0026#8211; in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente all\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonch\u0026#233; in riferimento agli artt. 3, 117, primo, terzo e settimo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La disposizione regionale impugnata prevede, rispetto a due distinte fattispecie, altrettante definizioni del concetto di stato legittimo degli immobili a fini edilizio-urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 1 dell\u0026#8217;art. 93-bis riguarda gli immobili che abbiano formato oggetto di variazioni non essenziali risalenti a epoca antecedente al 30 gennaio 1977 e stabilisce che, qualora detti immobili siano in propriet\u0026#224; o in disponibilit\u0026#224; di soggetti non autori delle variazioni non essenziali e siano dotati di certificato di abitabilit\u0026#224; o agibilit\u0026#224;, lo stato legittimo \u0026#171;coincide con l\u0026#8217;assetto dell\u0026#8217;immobile al quale si riferiscono i predetti certificati, fatta salva l\u0026#8217;efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo comma 2 attiene, invece, agli immobili realizzati in epoca anteriore al 1\u0026#176; settembre 1967 in zone esterne ai centri abitati o alle zone di espansione, previste da eventuali piani regolatori: per tali ipotesi, la condizione di stato legittimo \u0026#171;\u0026#232; attestata dall\u0026#8217;assetto dell\u0026#8217;edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non assumendo efficacia l\u0026#8217;eventuale titolo abilitativo rilasciato anche in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comunque denominati, di epoca precedente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il ricorso ravvisa nelle norme citate diversi profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Una prima questione viene promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo alla materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che l\u0026#8217;art. 93-bis della legge reg. Veneto n. 61 del 1985 contempli una definizione di stato legittimo degli immobili radicalmente difforme rispetto a quella prevista dall\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, considerato espressivo di un principio fondamentale della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, quanto al comma 1 dell\u0026#8217;art. 93-bis, la difformit\u0026#224; consisterebbe nella sostituzione, ai fini della documentazione dello stato legittimo dell\u0026#8217;immobile, dei titoli indicati dalla disposizione statale con il certificato di abitabilit\u0026#224; o agibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRelativamente al comma 2 della medesima disposizione, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale deriverebbe dalla asserita inefficacia, per gli immobili ivi descritti, di eventuali titoli abilitativi rilasciati prima del 1\u0026#176; settembre 1967 in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comunque denominati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con un secondo gruppo di censure, rivolto all\u0026#8217;art. 93-bis nella sua interezza, il Presidente del Consiglio dei ministri fa valere la violazione ancora una volta dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo alla materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, nonch\u0026#233; degli artt. 3, 117, primo e settimo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il ricorrente osserva che \u0026#171;dallo \u0026#8220;stato legittimo\u0026#8221; dell\u0026#8217;edificio, dipende, anche ai fini del rilascio di nuovi titoli edilizi, la qualificazione dell\u0026#8217;immobile preesistente in termini di regolarit\u0026#224; o abusivit\u0026#224;\u0026#187;; pertanto, \u0026#171;nell\u0026#8217;introdurre parametri diversi da quelli previsti dalla legge statale per stabilire se un edificio \u0026#232; regolare o abusivo, la disposizione regionale impugnata\u0026#187; introdurrebbe \u0026#171;elementi di difformit\u0026#224; della normativa urbanistica ed edilizia nel contesto considerato, rispetto alla disciplina vigente nelle altre parti del territorio nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione Veneto si \u0026#232; costituita in giudizio con atto depositato l\u0026#8217;8 ottobre 2021, chiedendo in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel suo complesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale rileva che la ragione fondamentale e assorbente per cui, nella prospettazione fatta propria dal ricorso statale, la norma regionale impugnata risulterebbe costituzionalmente illegittima, \u0026#232; l\u0026#8217;asserita idoneit\u0026#224; a produrre un effetto di straordinaria sanatoria delle irregolarit\u0026#224; edilizie degli immobili, disposta a livello regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, poich\u0026#233; il Presidente del Consiglio dei ministri individua quale norma statale interposta l\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, che nulla dispone in materia di sanatoria degli abusi edilizi, ci\u0026#242; si risolverebbe in una carenza strutturale del corredo motivazionale del ricorso e dunque nella sua inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto ai singoli motivi di impugnazione, la resistente ritiene che il primo di essi sia non fondato in tutte le sue articolazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRispetto al comma 1 dell\u0026#8217;art. 93-bis, la Regione Veneto osserva che anche l\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia attribuisce ad altri atti, pubblici o privati, diversi dal titolo abilitativo, l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; a fondare lo stato legittimo degli immobili realizzati in un\u0026#8217;epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo. Il richiamo al certificato di agibilit\u0026#224; o abitabilit\u0026#224; contenuto nella norma impugnata non introdurrebbe, dunque, una deroga alla norma statale, ma soltanto un\u0026#8217;opzione specificativa di quanto gi\u0026#224; in essa contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al comma 2 della medesima disposizione, la difesa regionale evidenzia il suo riferirsi agli immobili realizzati in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione prima del 1\u0026#176; settembre 1967, ossia in data anteriore all\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; del titolo edilizio relativamente a tali aree. In ragione di ci\u0026#242;, la disposizione impugnata, nel ritenere idoneo a fondare lo stato legittimo l\u0026#8217;assetto dell\u0026#8217;edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non farebbe altro che collocarsi nel solco della normativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento invece al secondo motivo di ricorso, la difesa regionale pone in luce la mancanza di qualsivoglia riferimento sia alla norma interposta violata, sia agli elementi di difformit\u0026#224; della disposizione regionale rispetto al principio fondamentale che si assume violato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre nell\u0026#8217;ambito del secondo motivo, il richiamo agli artt. 3, 117, primo e settimo comma, Cost., sarebbe poi del tutto privo di adeguata motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Successivamente, in data 19 agosto 2022, la Regione Veneto ha depositato una memoria illustrativa, con la quale, oltre a ribadire le eccezioni di rito e di merito gi\u0026#224; proposte in sede di costituzione, ha sottolineato come il comma 1 della disposizione impugnata si limiterebbe a regolare lo stato legittimo degli immobili in relazione alle variazioni non essenziali realizzate prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilit\u0026#224; dei suoli).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare \u0026#8211; secondo la difesa regionale \u0026#8211; prima di tale data l\u0026#8217;istituto delle variazioni (o varianti) rispetto al progetto non era regolato dalla legge, \u0026#171;con la conseguenza che le varianti non essenziali ai progetti gi\u0026#224; dotati di licenza edilizia [sarebbero state] realizzate in assenza di ulteriori atti autorizzatori e di esse il Comune si [sarebbe limitato] a prendere atto in occasione del sopralluogo previsto dall\u0026#8217;articolo 221 del R.D. n. 1265/1934 finalizzato al rilascio del certificato di abitabilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui, ad avviso della Regione Veneto, l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; delle risultanze di quest\u0026#8217;ultimo certificato a dimostrare la consistenza e lo stato legittimo degli immobili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, a sua volta, depositato, in data 24 agosto 2022, una memoria illustrativa, in cui ha rilevato che la disposizione impugnata si porrebbe in conflitto con i parametri costituzionali indicati, in quanto andrebbe a prevedere una disciplina dello stato legittimo obiettivamente difforme rispetto a quella contenuta nella norma interposta costituita dall\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia. Secondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, il riferimento alle \u0026#171;variazioni non essenziali\u0026#187;, oltre che in s\u0026#233; ambiguo, sarebbe insufficiente a rendere coerente la legge regionale con la citata norma di principio, se non altro perch\u0026#233; esteso a periodi in cui un titolo abilitativo edilizio era gi\u0026#224; obbligatorio in base alla legge statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge inoltre che, anche prima della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e persino prima della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), esistevano regolamenti edilizi comunali o analoghi strumenti che richiedevano il previo rilascio della licenza edilizia per operare interventi edificatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Infine, va segnalato che, in data 28 ottobre 2021, l\u0026#8217;Associazione culturale \u0026#171;La Macinella\u0026#187; ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta in qualit\u0026#224; di amicus curiae, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ratione temporis vigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione non \u0026#232; stata ammessa, in quanto l\u0026#8217;associazione, a quanto emerge dallo statuto allegato agli atti, persegue scopi essenzialmente culturali, per lo pi\u0026#249; relativi all\u0026#8217;ambito musicale (art. 2 dello statuto). L\u0026#8217;associazione non pu\u0026#242; pertanto dirsi portatrice di interessi attinenti alle odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sicch\u0026#233; non pu\u0026#242; offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 14 settembre 2022, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato e la difesa regionale hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e hanno risposto alle domande loro sottoposte dalla Giudice relatrice; la Regione Veneto ha, inoltre, eccepito la non corrispondenza tra la delibera\u0005 di autorizzazione ad impugnare del Consiglio dei ministri e il contenuto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 31 agosto 2021 e depositato il 7 settembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021 \u0026#8211; che ha introdotto l\u0026#8217;art. 93-bis nella legge reg. Veneto n. 61 del 1985 \u0026#8211; in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente all\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, nonch\u0026#233; in riferimento agli artt. 3, 117, primo, terzo e settimo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La disposizione regionale impugnata prevede, rispetto a due distinte fattispecie, altrettante definizioni del concetto di stato legittimo degli immobili a fini edilizio-urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 del citato art. 93-bis riguarda gli immobili che abbiano formato oggetto di variazioni non essenziali risalenti a epoca antecedente al 30 gennaio 1977 e stabilisce che, qualora detti immobili siano in propriet\u0026#224; o in disponibilit\u0026#224; di soggetti non autori delle variazioni non essenziali e siano dotati di certificato di abitabilit\u0026#224; o agibilit\u0026#224;, lo stato legittimo \u0026#171;coincide con l\u0026#8217;assetto dell\u0026#8217;immobile al quale si riferiscono i predetti certificati, fatta salva l\u0026#8217;efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo comma 2 attiene, invece, agli immobili realizzati in epoca anteriore al 1\u0026#176; settembre 1967 in zone esterne ai centri abitati o alle zone di espansione, previste da eventuali piani regolatori: per tali ipotesi, la condizione di stato legittimo \u0026#171;\u0026#232; attestata dall\u0026#8217;assetto dell\u0026#8217;edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non assumendo efficacia l\u0026#8217;eventuale titolo abilitativo rilasciato anche in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comunque denominati, di epoca precedente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il ricorso si articola in due ordini di censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con una prima questione viene contestato che la disposizione regionale impugnata esorbiterebbe dai limiti della competenza legislativa concorrente relativa alla materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, cos\u0026#236; violando l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto conterrebbe definizioni del concetto di stato legittimo degli immobili radicalmente difformi rispetto a quelle previste dall\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, ritenuto espressivo di un principio fondamentale della materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con un secondo gruppo di censure, il Presidente del Consiglio dei ministri fa valere la violazione sempre dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, nonch\u0026#233; degli artt. 3, 117, primo e settimo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il ricorrente rileva che \u0026#171;dallo \u0026#8220;stato legittimo\u0026#8221; dell\u0026#8217;edificio, dipende, anche ai fini del rilascio di nuovi titoli edilizi, la qualificazione dell\u0026#8217;immobile preesistente in termini di regolarit\u0026#224; o abusivit\u0026#224;\u0026#187;; pertanto, \u0026#171;nell\u0026#8217;introdurre parametri diversi da quelli previsti dalla legge statale per stabilire se un edificio \u0026#232; regolare o abusivo, la disposizione regionale impugnata\u0026#187; introdurrebbe \u0026#171;elementi di difformit\u0026#224; della normativa urbanistica ed edilizia nel contesto considerato, rispetto alla disciplina vigente nelle altre parti del territorio nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione Veneto si \u0026#232; costituita in giudizio, chiedendo in via preliminare che il ricorso venga dichiarato nel suo complesso inammissibile, per \u0026#171;carenza strutturale del corredo motivazionale\u0026#187;, dovuta alla \u0026#171;erronea individuazione della norma interposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi seguito, nel corso dell\u0026#8217;udienza, la difesa regionale ha eccepito la non corrispondenza tra la delibera di autorizzazione a impugnare del Consiglio dei ministri e i motivi del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La prima eccezione non \u0026#232; fondata rispetto alla questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente all\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, mentre \u0026#232; fondata in riferimento alla seconda censura, in quanto prospettata genericamente in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; La difesa regionale sostiene che \u0026#171;la ragione fondamentale e assorbente di illegittimit\u0026#224; della norma regionale, come identificata nel ricorso, si sostanzi[erebbe] nell\u0026#8217;asserita idoneit\u0026#224; della disposizione regionale a produrre un effetto di sanatoria\u0026#187; degli abusi edilizi. L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; scaturirebbe dall\u0026#8217;erronea individuazione, quale norma interposta, dell\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, che \u0026#171;nulla prevede in materia di sanatoria degli abusi edilizi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, il passaggio richiamato dalla difesa regionale non \u0026#232; che una delle motivazioni fatte valere dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il ricorso, a ben vedere, con riguardo alla prima questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa \u0026#8211; quella riferita all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia \u0026#8211; non soltanto individua con chiarezza i parametri violati e argomenta in merito alla natura di principio fondamentale della materia della norma interposta, ma contempla altres\u0026#236; una puntuale disamina delle dissonanze che, a parere della difesa statale, emergono nella disposizione regionale rispetto alla norma di principio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, il ricorso assolve al compito di fornire una adeguata motivazione, in modo conforme a quanto richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, allorch\u0026#233; afferma che il ricorrente in via principale ha l\u0026#8217;onere \u0026#171;di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di proporre una motivazione che non sia meramente assertiva, e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure (ex plurimis, sentenze n. 25 del 2020, n. 261 e n. 32 del 2017, n. 239 del 2016)\u0026#187; (sentenza n. 200 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; Per converso, la medesima eccezione di inammissibilit\u0026#224; per carenze nella motivazione \u0026#232; fondata rispetto alla questione promossa genericamente in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. Il ricorso, infatti, omette del tutto di individuare la normativa statale interposta recante il principio fondamentale della materia concorrente \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, con cui contrasterebbe la disposizione regionale impugnata; questo inevitabilmente preclude a questa Corte di valutare la denunciata violazione della citata norma costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2022 e n. 115 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Quanto alla seconda eccezione di inammissibilit\u0026#224; \u0026#8211; relativa al contrasto tra la delibera del Consiglio dei ministri, che ha autorizzato in data 5 agosto 2021 l\u0026#8217;impugnazione, e il contenuto del ricorso \u0026#8211; essa \u0026#232; fondata relativamente agli artt. 3 e 117, primo e settimo comma, Cost., invocati con il secondo gruppo di censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali parametri non trovano, infatti, alcun riscontro nella citata delibera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue, secondo una giurisprudenza costituzionale anche qui costante, la inammissibilit\u0026#224; della questione, dato che \u0026#171;l\u0026#8217;omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;organo politico, comporta l\u0026#8217;esclusione della volont\u0026#224; del ricorrente di promuovere\u0026#187; la censura a riguardo (ex plurimis, sentenze n. 179 del 2022, n. 166 del 2021, n. 128 del 2018 e n. 239 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 129 del 2021, n. 46 del 2015 e n. 298 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente all\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La disposizione regionale impugnata afferisce all\u0026#8217;urbanistica e all\u0026#8217;edilizia e, pertanto, si ascrive \u0026#8211; secondo la giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; alla materia di legislazione concorrente \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 245, n. 124, n. 77, n. 64 e n. 2 del 2021, n. 70 del 2020, n. 290, n. 264, n. 175 e n. 2 del 2019, n. 68 del 2018, n. 232, n. 107, n. 84 e n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, n. 272 del 2013, n. 303 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRelativamente a tale ambito, deve certamente condividersi l\u0026#8217;assunto del ricorso, che ravvisa un principio fondamentale della materia nell\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, introdotto dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l\u0026#8217;innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In particolare, il citato articolo dispone che \u0026#171;[l]o stato legittimo dell\u0026#8217;immobile o dell\u0026#8217;unit\u0026#224; immobiliare \u0026#232; quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l\u0026#8217;ultimo intervento edilizio che ha interessato l\u0026#8217;intero immobile o unit\u0026#224; immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un\u0026#8217;epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo \u0026#232; quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d\u0026#8217;archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l\u0026#8217;ultimo intervento edilizio che ha interessato l\u0026#8217;intero immobile o unit\u0026#224; immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altres\u0026#236; nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La previsione statale individua, dunque, in termini generali, la documentazione idonea ad attestare lo \u0026#171;stato legittimo dell\u0026#8217;immobile\u0026#187;, definendo i tratti di un paradigma le cui funzioni \u0026#8211; comprovate anche dai lavori preparatori \u0026#8211; sono quelle di semplificare l\u0026#8217;azione amministrativa nel settore edilizio, di agevolare i controlli pubblici sulla regolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizio-urbanistica e di assicurare la certezza nella circolazione dei diritti su beni immobili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contenuto prescrittivo di ampio respiro e le finalit\u0026#224; generali perseguite dalla norma depongono a favore della sua qualifica in termini di principio fondamentale della materia, ci\u0026#242; che trova conferma nella sua stessa collocazione topografica nell\u0026#8217;ambito delle \u0026#171;Disposizioni generali\u0026#187; del Titolo II della Parte I t.u. edilizia, dedicato ai \u0026#171;Titoli abilitativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, questa Corte ha gi\u0026#224; ravvisato il medesimo carattere di principi fondamentali della materia in varie disposizioni statali che disciplinano profili strettamente contigui a quello in esame: le categorie di interventi edilizi che necessitano delle diverse tipologie di titoli abilitativi (sentenze n. 124 e n. 2 del 2021, n. 68 del 2018, n. 282 del 2016, n. 259 del 2014), la durata degli stessi (sentenza n. 245 del 2021), gli aspetti che ruotano intorno al cosiddetto condono edilizio (sentenze n. 24 del 2022, n. 77 e n. 2 del 2021, n. 290 del 2019, n. 232 e n. 73 del 2017, n. 233 del 2015 e n. 101 del 2013), tra cui quelli che vietano il ricorso a forme surrettizie di sanatoria (sentenza n. 77 del 2021), il perimetro degli interventi in zona sismica (sentenze n. 2 del 2021, n. 264 del 2019, n. 68 del 2018, n. 60 del 2017, n. 282 e n. 272 del 2016, n. 167 del 2014), la documentazione necessaria ai fini della denuncia di esecuzione di nuove opere (sentenza n. 2 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto premesso, non pu\u0026#242; dubitarsi che i criteri di determinazione dello stato legittimo dell\u0026#8217;immobile rappresentino un principio fondamentale della materia, che richiede una disciplina uniforme sull\u0026#8217;intero territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Chiarita la natura della disposizione interposta indicata dal ricorrente, si palesa la distanza della previsione regionale impugnata dal contenuto della norma di principio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Innanzitutto, prendendo le mosse dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 93-bis della legge reg. Veneto n. 61 del 1985, deve constatarsi che quest\u0026#8217;ultimo associa lo stato legittimo dell\u0026#8217;immobile a un documento \u0026#8211; il certificato di abitabilit\u0026#224; o agibilit\u0026#224; \u0026#8211; che \u0026#232; ben diverso dal titolo abilitativo edilizio, richiesto dall\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia sul presupposto della sua obbligatoriet\u0026#224;. E il titolo abilitativo era, in effetti, obbligatorio nel periodo e rispetto al tipo di intervento (le variazioni non essenziali), cui si riferisce la disposizione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il primo profilo, il comma 1 della disposizione impugnata fissa al 29 gennaio 1977 il termine entro il quale si possono far valere le risultanze del certificato di abitabilit\u0026#224; o di agibilit\u0026#224; in luogo di quelle del titolo edilizio. Sennonch\u0026#233;, gi\u0026#224; a far data dal 1\u0026#176; settembre 1967 \u0026#8211; in base all\u0026#8217;art. 31 della legge n. 1150 del 1942, come modificato dall\u0026#8217;art. 10 della legge n. 765 del 1967 \u0026#8211; chiunque intendesse, nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;intero territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all\u0026#8217;esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, era tenuto a richiedere apposita licenza al sindaco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; pu\u0026#242; assumersi, sotto il secondo profilo, che il titolo edilizio non fosse richiesto per le variazioni non essenziali. Al contrario, in mancanza di questo, esse configuravano violazioni edilizie e, tuttora, integrano, alla luce della pi\u0026#249; recente disciplina, difformit\u0026#224; parziali, oggetto di precise sanzioni, in base tanto alla legislazione statale, quanto alla stessa legge reg. Veneto n. 61 del 1985.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; Pi\u0026#249; nello specifico, la legislazione statale antecedente al 1977 \u0026#8211; in particolare la legge urbanistica n. 1150 del 1942, sia nel suo testo originario sia in quello innovato dalla legge n. 765 del 1967 \u0026#8211; prevedeva che il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori (quest\u0026#8217;ultimo a partire dalla disciplina introdotta nel 1967), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;assuntore dei lavori fossero \u0026#171;responsabili di ogni inosservanza cos\u0026#236; delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalit\u0026#224; esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione\u0026#187; (art. 31, terzo comma, della citata legge, che diviene comma 12 a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 765 del 1967). E a garanzia del rispetto di tale disciplina, il podest\u0026#224;, prima, e il sindaco, poi, avevano il compito di vigilare sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia e dovevano ordinare l\u0026#8217;immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultassero necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino (art. 32, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon convince, pertanto, l\u0026#8217;argomentazione sviluppata dalla difesa regionale, secondo la quale, prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, le variazioni non essenziali, in quanto non disciplinate, sarebbero state per prassi consentite, fatta salva la semplice ispezione compiuta in vista del rilascio del certificato di abitabilit\u0026#224; ex art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte il generico riferimento a una prassi imprecisata, l\u0026#8217;eccezione trascura che \u0026#8211; come appena ricordato \u0026#8211; nei periodi storici cui la disposizione impugnata si riferisce, ogni variazione esecutiva, persino di minimo impatto \u0026#8211; e tali peraltro non sono certamente, come si dir\u0026#224;, le variazioni non essenziali \u0026#8211; costituiva una violazione edilizia che imponeva la rimozione della difformit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi seguito, con la legge n. 10 del 1977, il regime sanzionatorio \u0026#232; stato semplicemente graduato secondo uno schema generale tuttora vigente: le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformit\u0026#224; dalla stessa dovevano essere demolite a spese del proprietario o del costruttore (art. 15, terzo e ottavo comma); le opere invece realizzate in parziale difformit\u0026#224; dovevano essere demolite a spese del concessionario, ma, ove non potessero essere rimosse senza pregiudizio per le parti conformi, il concessionario restava assoggettato a una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 15, undicesimo comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale graduazione sanzionatoria si \u0026#232;, successivamente, correlata la differenziazione tra variazioni essenziali e non essenziali, introdotta dagli artt. 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), di seguito trasfusi negli artt. 31 e 32 t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, le variazioni essenziali vengono assoggettate al pi\u0026#249; severo regime sanzionatorio proprio della totale difformit\u0026#224;, mentre quelle non essenziali restano ascritte al vizio della parziale difformit\u0026#224;, correlato alle sanzioni stabilite, all\u0026#8217;epoca, dall\u0026#8217;art. 12 della legge n. 47 del 1985 e, di seguito, dall\u0026#8217;art. 34 t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; tali variazioni sfuggono ad una connotazione in termini di violazioni amministrative, in conseguenza del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l\u0026#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l\u0026#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivit\u0026#224; produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha inserito il comma 2-bis nell\u0026#8217;art. 22 t.u. edilizia, in cui viene contemplata la possibilit\u0026#224; di presentare una segnalazione certificata d\u0026#8217;inizio attivit\u0026#224; (SCIA) in caso di varianti al permesso di costruire che non costituiscano variazioni essenziali, se realizzate in corso di esecuzione dei lavori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legittimit\u0026#224; delle opere in parola sussiste, pertanto, soltanto a condizione che la SCIA inerente alle varianti al permesso di costruire sia comunicata a fine lavori, tramite attestazione del professionista. Di conseguenza, la citata disciplina non pu\u0026#242; risolvere il problema delle variazioni non essenziali che non soddisfino tale condizione, le quali continueranno a costituire una parziale difformit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 34 t.u. edilizia, salva l\u0026#8217;eventuale sanatoria di cui all\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia, ove ne ricorrano i presupposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;unica ipotesi in cui possono ritenersi regolari difformit\u0026#224; esecutive rispetto a titoli abilitativi rilasciati in passato \u0026#232; quella delle cosiddette tolleranze costruttive, previste per la prima volta dall\u0026#8217;art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo \u0026#8211; Prime disposizioni urgenti per l\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, che aveva introdotto il comma 2-ter nell\u0026#8217;art. 34 t.u. edilizia, e di seguito disciplinate dal nuovo art. 34-bis t.u. edilizia (introdotto dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, lettera p, del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 120 del 2020). Quest\u0026#8217;ultimo, in particolare, stabilisce che le tolleranze costruttive \u0026#8211; ossia le difformit\u0026#224; esecutive contenute nel limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo \u0026#8211; non costituiscono violazioni edilizie (commi 1 e 2) e che, ove \u0026#171;realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi [\u0026#8230;] sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell\u0026#8217;attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali\u0026#187; (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe ne inferisce con chiarezza che le difformit\u0026#224; eccedenti la soglia del 2 per cento, ancorch\u0026#233; risalenti nel tempo, restano variazioni non essenziali, che integrano una parziale difformit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; Si aggiunga che, in linea con la legislazione statale, la stessa legge reg. Veneto n. 61 del 1985, nella quale si colloca la disposizione impugnata, definisce, per un verso, all\u0026#8217;art. 92 \u0026#8211; in attuazione dell\u0026#8217;art. 32 t.u. edilizia \u0026#8211; le variazioni non essenziali (per esclusione rispetto a quelle essenziali), evidenziandone i tratti tutt\u0026#8217;altro che marginali. E, per un altro verso, al successivo art. 93, prevede che gli interventi realizzati in parziale difformit\u0026#224; dal titolo comportino la demolizione della parte difforme oppure, nel caso in cui ci\u0026#242; non possa essere realizzato senza pregiudizio della parte conforme, l\u0026#8217;assoggettamento a una sanzione amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.3.\u0026#8211; Si palesa, a questo punto, il contrasto dell\u0026#8217;art. 93-bis, comma 1, della legge reg. Veneto n. 61 del 1985 rispetto all\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, l\u0026#224; dove, con riferimento a fattispecie per le quali la norma statale richiede il titolo abilitativo edilizio, affida la dimostrazione dello stato legittimo dell\u0026#8217;immobile al ben diverso documento costituito dal certificato di abitabilit\u0026#224; o di agibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, se \u0026#232; certamente vero che, in base all\u0026#8217;art. 221 del r.d. n. 1265 del 1934 (vigente nel periodo cui si riferisce la disposizione regionale), tale certificato doveva essere rilasciato solo dopo aver verificato che la costruzione fosse stata eseguita in conformit\u0026#224; al progetto approvato, nondimeno, questo non giustifica che tale documento possa surrogarsi al titolo abilitativo edilizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome pi\u0026#249; volte ha osservato la giurisprudenza amministrativa, la conformit\u0026#224; edilizio-urbanistica costituisce presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato che oggi si definisce di agibilit\u0026#224;, ma \u0026#171;tale considerazione non pu\u0026#242; [\u0026#8230;] essere strumentalmente piegata a ragionamenti del tutto speculativi e sillogistici al fine di affermare che il rilascio dei certificati di agibilit\u0026#224; implica un giudizio (presupposto ed implicito) circa la natura non abusiva delle opere\u0026#187;. \u0026#171;[S]emmai, all\u0026#8217;inverso, l\u0026#8217;interprete si dovrebbe interrogare sulla legittimit\u0026#224; di tali certificati, non gi\u0026#224; desumere dal rilascio di essi una qualit\u0026#224; \u0026#8211; la conformit\u0026#224; edilizio-urbanistica \u0026#8211; da essi indipendente e anzi presupposta\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 2 maggio 2017, n. 1996). E, infatti, \u0026#171;non v\u0026#8217;\u0026#232; necessaria identit\u0026#224; di \u0026#8220;disciplina\u0026#8221; tra titolo abilitativo edilizio e certificato di agibilit\u0026#224;\u0026#187;, che \u0026#171;sono collegati a presupposti diversi e danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili\u0026#187;. In particolare, \u0026#171;il certificato di agibilit\u0026#224; ha la funzione di accertare che l\u0026#8217;immobile al quale si riferisce \u0026#232; stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrit\u0026#224;, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (come espressamente recita l\u0026#8217;art. 24 del Testo unico dell\u0026#8217;edilizia), mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche \u0026#232; oggetto della specifica funzione del titolo edilizio. Il che comporta che i diversi piani ben possano convivere sia nella forma fisiologica della conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;edificio ad entrambe le tipologie normative, sia in quella patologica di una loro divergenza\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 26 agosto 2014, n. 4309; nello stesso senso, sentenze 24 aprile 2018, n. 2456, 22 marzo 2014, n. 1220, nonch\u0026#233; sezione quinta, decisione 4 febbraio 2004, n. 365).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.4.\u0026#8211; Sulla base delle ragioni sopra esposte, si deve allora concludere nel senso dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021, che ha introdotto l\u0026#8217;art. 93-bis, comma 1, nella legge reg. Veneto n. 61 del 1985.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Passando ora all\u0026#8217;esame del comma 2 della medesima disposizione, anch\u0026#8217;esso presenta discrasie rispetto ai principi enunciati nell\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale comma, nel regolare gli immobili realizzati, in epoca antecedente al 1\u0026#176; settembre 1967, in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali piani regolatori, dispone che la condizione di stato legittimo sia attestata dall\u0026#8217;assetto dell\u0026#8217;edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, mentre viene esclusa l\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;eventuale titolo abilitativo rilasciato anche in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comunque denominati, di epoca precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma, nel dissociare lo stato legittimo dell\u0026#8217;immobile dal titolo abilitativo edilizio, apparentemente si correla al secondo periodo dell\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, che esclude, ai fini dello stato legittimo, la necessit\u0026#224; di tale documentazione per il periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio. E, in effetti, prima della legge n. 765 del 1967, entrata in vigore proprio il 1\u0026#176; settembre 1967, l\u0026#8217;art. 31 della legge n. 1150 del 1942 imponeva in via generale la licenza di costruzione solo nei centri abitati e, per i comuni dotati di un piano regolatore generale, nelle zone di espansione esterne a essi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, pure al di fuori dei centri abitati e delle zone di espansione, nonch\u0026#233; prima della legge n. 1150 del 1942, la necessit\u0026#224; di un titolo abilitativo edilizio veniva, a ben vedere, disposta anche da altre fonti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, per gli immobili realizzati in comuni ricadenti in zone sismiche, l\u0026#8217;obbligo era sancito a livello di fonte primaria dal regio decreto-legge 25 marzo 1935, n. 640 (Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le localit\u0026#224; colpite dai terremoti) e dal regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105 (Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le localit\u0026#224; colpite dai terremoti), il cui Allegato comprendeva alcune province della Regione Veneto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;obbligo di previa autorizzazione alla costruzione poteva essere disposto dal regolamento edilizio comunale, emanato in esecuzione della potest\u0026#224; regolamentare attribuita ai comuni nella materia edilizia dai testi unici della legge comunale e provinciale susseguitisi nel tempo: regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (Che approva il testo unico della legge comunale e provinciale), regio decreto 21 maggio 1908, n. 269 (Che approva l\u0026#8217;annesso testo unico della legge comunale e provinciale), regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (\u0026#200; approvato l\u0026#8217;annesso nuovo testo unico della legge comunale e provinciale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe ne desume, dunque, che, prima della data indicata nel comma 2 della disposizione regionale impugnata, vi erano comuni nei quali era obbligatorio munirsi di un titolo abilitativo edilizio, sia sulla base di fonti primarie riferite a territori sismici, sia sulla base di fonti non primarie, che per\u0026#242; attingevano la loro legittimazione dalla fonte primaria attributiva del potere regolamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che l\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, l\u0026#224; dove si riferisce alla obbligatoriet\u0026#224; del titolo, abbraccia certamente anche le citate fonti, il che determina il disallineamento dell\u0026#8217;art. 93-bis, comma 2, della legge regionale impugnata che, viceversa, ascrive tali casi, in cui era obbligatorio il titolo, alla modalit\u0026#224; semplificata di attestazione dello stato legittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunga che il citato art. 93-bis, comma 2, non si limita a riconoscere \u0026#8211; ai fini dello stato legittimo \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; di avvalersi di altri documenti in mancanza del titolo edilizio, ma dispone altres\u0026#236; d\u0026#8217;imperio la non efficacia di titoli abilitativi rilasciati in adempimento di obblighi previsti da fonti primarie speciali o da fonti non primarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, altro \u0026#232; consentire \u0026#8211; come fa l\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, secondo periodo, t.u. edilizia \u0026#8211; l\u0026#8217;attestazione semplificata dello stato legittimo per gli immobili realizzati in epoche in cui il titolo non era obbligatorio, altro \u0026#232; negare l\u0026#8217;efficacia di titoli abilitativi legittimamente rilasciati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto, peraltro, non sarebbe in sintonia con la giurisprudenza amministrativa che ha ribadito la persistente vigenza dei regolamenti comunali emanati anteriormente all\u0026#8217;approvazione della legge urbanistica (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 29 luglio 2019, n. 5330 e, sezione sesta, sentenza 28 luglio 2017, n. 3789).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe discende che anche il comma 2 dell\u0026#8217;art. 93-bis compromette le funzioni che la norma statale interposta attribuisce all\u0026#8217;attestazione dello stato legittimo, finendo addirittura con l\u0026#8217;incidere su titoli abilitativi edilizi pienamente validi ed efficaci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In conclusione, l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021, che ha introdotto l\u0026#8217;art. 93-bis nella legge reg. Veneto n. 61 del 1985, \u0026#232; costituzionalmente illegittimo, per contrasto con i principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; dettati dall\u0026#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge della Regione Veneto 30 giugno 2021, n. 19 (Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo \u0026#8211; \u0026#8220;Veneto cantiere veloce\u0026#8221;), che ha introdotto l\u0026#8217;art. 93-bis nella legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l\u0026#8217;assetto e l\u0026#8217;uso del territorio);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, primo, terzo e settimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 settembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale n. 61 del 1985 - Stato legittimo dell\u0027immobile - Previsione che lo stato legittimo di immobili in propriet\u0026#224; o in disponibilit\u0026#224; di soggetti non autori di variazioni non essenziali, risalenti a epoca anteriore al 30 gennaio 1977 e dotati di certificato di abitabilit\u0026#224;/agibilit\u0026#224;, coincide con l\u0027assetto dell\u0027immobile al quale si riferiscono i predetti certificati - Previsione che lo stato legittimo di immobili realizzati in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali piani regolatori in epoca anteriore al 1\u0026#176; settembre 1967 \u0026#232; attestata dall\u0027assetto dell\u0027edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non assumendo efficacia l\u0027eventuale titolo abilitativo rilasciato in epoca precedente.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45115","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali - Inammissibilità in caso di omessa individuazione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma della Regione Veneto che definisce lo stato legittimo degli immobili ai fini edilizio-urbanistici, per gli immobili oggetto di variazioni non essenziali antecedenti al 30 gennaio 1977 ovvero realizzati in epoca anteriore al 1° settembre 1967 in zone esterne ai centri abitati o alle zone di espansione). (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl ricorrente in via principale ha l\u0027onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di proporre una motivazione che non sia meramente assertiva, e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 200/2022; S. 25/2020 - mass. 42256, S. 261/2017 - mass. 42031; S. 32/2017 - mass. 39457; S. 239/2016 - mass. 39125\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ precluso alla Corte costituzionale valutare la violazione di un parametro costituzionale quando il ricorso ometta del tutto di individuare la normativa statale interposta che reca il principio fondamentale con cui la disposizione regionale impugnata, nell\u0027ambito di una materia di competenza concorrente, contrasterebbe.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carenze nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021, promossa dal Governo, in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, Cost., che prevede, rispetto a due distinte fattispecie, definizioni del concetto di stato legittimo degli immobili a fini edilizio-urbanistici. Il ricorso omette di individuare la normativa interposta recante il principio fondamentale della materia «governo del territorio» con cui detta norma contrasterebbe)\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45116","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"30/06/2021","data_nir":"2021-06-30","numero":"19","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"27/06/1985","data_nir":"1985-06-27","numero":"61","articolo":"93","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45116","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessità che la delibera autorizzativa dell\u0027impugnazione indichi il parametro costituzionale evocato, a pena di inammissibilità della questione, per carente volontà del ricorrente (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma della Regione Veneto che definisce lo stato legittimo degli immobili ai fini edilizio-urbanistici, per gli immobili oggetto di variazioni non essenziali antecedenti al 30 gennaio 1977 ovvero realizzati in epoca anteriore al 1° settembre 1967 in zone esterne ai centri abitati o alle zone di espansione). (Classif. 113002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, l\u0027omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all\u0027impugnazione dell\u0027organo politico, comporta l\u0027esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la censura a riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta nel ricorso. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 179/2022 - mass. 45073; S. 166/2021- mass. 44125; S. 129/2021 - mass. 43980; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 239/2016 - mass. 39127; S. 46/2015 - mass. 38289; S. 298/2013 - mass. 37506\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per mancata indicazione del parametro nella delibera di autorizzazione ad impugnare della Giunta regionale e per assenza di qualsiasi motivazione - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, primo e settimo comma, Cost., dell\u0027art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021, che prevede, rispetto a due distinte fattispecie, altrettante definizioni del concetto di stato legittimo degli immobili a fini edilizio-urbanistici).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45117","numero_massima_precedente":"45115","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"30/06/2021","data_nir":"2021-06-30","numero":"19","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"27/06/1985","data_nir":"1985-06-27","numero":"61","articolo":"93","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45117","titoletto":"Edilizia e urbanistica - In genere - Riconduzione alla materia di legislazione concorrente «governo del territorio» - Principi fondamentali - Individuazione. (Classif. 090001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027urbanistica e l\u0027edilizia sono da ascriversi alla materia di legislazione concorrente «governo del territorio», di cui all\u0027art. 117, terzo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 70/2020, S. 264/2019; S. 68/2018 - mass. 41441; S. 84/2017 - mass. 41190; S. 233/2015 - mass. 38605; S. 272/2013 - mass. 37449; S. 303/2003 - mass. 28045\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn relazione all\u0027edilizia e all\u0027urbanistica va riconosciuto il carattere di principi fondamentali della materia del governo del territorio alle disposizioni statali che disciplinano le categorie di interventi edilizi e le tipologie di titoli abilitativi, la loro durata, gli aspetti che ruotano intorno al condono - tra cui quelli che vietano il ricorso a forme surrettizie di sanatoria -, il perimetro degli interventi in zona sismica nonché la documentazione necessaria ai fini della denuncia di esecuzione di nuove opere. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 24/2022 - mass. 44549; S. 245/2021; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 77/2021 - mass. 43785S; S. 2/2021 - mass. 43184, 43171, 43177, 43184; S. 290/2019 - mass. 42831; S. 264/2019 - mass. 42868; S. 68/2018 - mass. 41439 e 41441; S. 232/2017 - mass. 41706; S. 73/2017 - mass. 39504; S. 60/2017 - mass. 39842; S. 282/2016 - mass. 39408 e 39425; S. 272/2016 - mass. 39198; S. 233/2015 - mass. 38605; S. 259/2014 - mass. 38170; S. 167/2014 - mass- 38012; S. 101/2013 - mass. 37089\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45118","numero_massima_precedente":"45116","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45118","titoletto":"Edilizia e urbanistica - In genere - Principi fondamentali della materia «governo del territorio» (nel caso di specie: determinazione dello stato legittimo dell\u0027immobile ai fini edilizio-urbanistici) - Espressione della competenza esclusiva dello Stato - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Veneto che definisce lo stato legittimo degli immobili ai fini edilizio-urbanistici, per gli immobili oggetto di variazioni non essenziali antecedenti al 30 gennaio 1977 ovvero realizzati in epoca anteriore al 1° settembre 1967, in zone esterne ai centri abitati o alle zone di espansione). (Classif. 090001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI criteri di determinazione dello stato legittimo dell\u0027immobile a fini edilizio-urbanistici - definiti dall\u0027art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia, introdotto dall\u0027art. 10, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), n. 1, del d.l. n. 76 del 2020, come conv. - rappresentano un principio fondamentale della materia del governo del territorio, che richiede una disciplina uniforme sull\u0027intero territorio nazionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, comma terzo, Cost., l\u0027art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021, che introducendo l\u0027art. 93-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nella legge reg. Veneto n. 61 del 1985, definisce il concetto di stato legittimo degli immobili a fini edilizio-urbanistici, rispettivamente ai commi 1 e 2, per gli immobili oggetto di variazioni non essenziali antecedenti al 30 gennaio 1977 e per quelli realizzati in epoca anteriore al 1° settembre 1967 in zone esterne ai centri abitati o alle zone di espansione. La disposizione impugnata dal Governo contrasta, in entrambi i commi, con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» dettati dall\u0027art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia, che richiede il titolo abilitativo edilizio. Il comma 2, inoltre, incide su titoli abilitativi edilizi pienamente validi ed efficaci, compromettendo le funzioni che la norma statale interposta attribuisce all\u0027attestazione dello stato legittimo).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45117","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"30/06/2021","data_nir":"2021-06-30","numero":"19","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"27/06/1985","data_nir":"1985-06-27","numero":"61","articolo":"93","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"9","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]