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costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 gennaio 2004, depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    Visto\u003c/I\u003e l\u0027atto di intervento della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali (FIAIP); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    udito\u003c/I\u003e nell\u0027udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    udito\u003c/I\u003e l\u0027avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cI\u003eRitenuto in fatto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.\u0026#8211; Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), per violazione dell\u0027art. 117, commi primo, secondo, lettera \u003cI\u003el\u003c/I\u003e), e terzo della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La legge impugnata, nell\u0027istituire all\u0027art. 1 il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, prevede (art. 2, comma 2) che possano chiedere l\u0027iscrizione al registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili coloro che siano in possesso dei requisiti indicati all\u0027art. 3, tra i quali figura il superamento di un esame di abilitazione, stabilendo che \u0026#171;la mancata iscrizione al registro regionale preclude l\u0027esercizio dell\u0027attivit\u0026#224; di amministratore, salvo i casi di condomino amministratore\u0026#187; (art. 2, comma 3).  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Assume il Governo che le disposizioni dettate dagli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, determinando una sostanziale limitazione all\u0027esercizio di un\u0027attivit\u0026#224; di prestazione di servizi, sarebbero innanzitutto lesive dell\u0027art. 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese di cui agli artt. 3, comma 1, lettera \u003cI\u003ec)\u003c/I\u003e, 49 e 57 del Trattato CE 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunit\u0026#224; europea). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    L\u0027art. 2, comma 3, precludendo l\u0027attivit\u0026#224; di amministratore a chi non sia iscritto nel relativo registro, sarebbe inoltre invasivo \u0026#8211; ad avviso ancora del ricorrente \u0026#8211; della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, con conseguente lesione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003el\u003c/I\u003e), della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Secondo il ricorrente, infine, l\u0027incostituzionalit\u0026#224; delle disposizioni che prevedono l\u0027istituzione del registro ed i requisiti per l\u0027iscrizione al medesimo si rifletterebbe in via consequenziale sull\u0027intera legge collegata alle prime da un nesso di inscindibilit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuta in giudizio la Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali, argomentando diffusamente in ordine all\u0027ammissibilit\u0026#224; del proprio intervento e concludendo per l\u0027accoglimento del ricorso. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni di cui agli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), per violazione dell\u0027art. 117, commi primo, secondo, lettera \u003cI\u003el\u003c/I\u003e), e terzo della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La legge regionale \u0026#8211; nella parte in cui fissa i requisiti per l\u0027iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell\u0027art. 1, e dispone che l\u0027attivit\u0026#224; di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore \u0026#8211; sarebbe in contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese, violerebbe la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e, comunque, eccederebbe i limiti della competenza legislativa concorrente regionale in materia di professioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    L\u0027intera legge regionale sarebbe infine illegittima per illegittimit\u0026#224; consequenziale derivata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.\u0026#8211; Va preliminarmente dichiarata l\u0027inammissibilit\u0026#224; dell\u0027intervento in giudizio della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    A prescindere dalla tardivit\u0026#224; dell\u0027intervento, \u0026#232; decisivo al riguardo il rilievo che nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale promossi in via principale non \u0026#232; ammessa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potest\u0026#224; legislativa il cui atto \u0026#232; oggetto di contestazione (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 303 e n. 49 del 2003). Mentre del tutto improprio \u0026#232; il riferimento dell\u0027interveniente ai principi affermati da questa Corte nei giudizi di ammissibilit\u0026#224; del \u003cI\u003ereferendum\u003c/I\u003e, avuto riguardo all\u0027evidente diversit\u0026#224; di tali giudizi rispetto a quelli di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3.\u0026#8211; Nel merito la questione \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Non vi \u0026#232; dubbio che la legge regionale impugnata, istitutiva, come risulta dalla sua stessa rubrica, di un registro regionale degli amministratori di condominio, vada ricondotta alla materia delle professioni, appartenente alla competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    \u0026#200; altrettanto pacifico che, in siffatta materia, i principi fondamentali \u0026#8211; non essendone stati, sino ad ora, formulati dei nuovi \u0026#8211; debbano essere ricavati dalla legislazione statale in vigore (sentenza n. 353 del 2003). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente \u0026#8211; e segnatamente dall\u0027art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni \u0026#8211; pu\u0026#242; trarsi il principio, affermato in pi\u0026#249; occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l\u0027individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, \u0026#232; riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l\u0027istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l\u0027esercizio di attivit\u0026#224; professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Questa Corte non pu\u0026#242;, infine, omettere di rilevare che l\u0027intera legge regionale si pone in inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Pertanto, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimit\u0026#224; consequenziale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalit\u0026#224; dedotti dal ricorrente. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e    dichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e    dichiara,\u003c/I\u003e ai sensi dell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni della medesima legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003ePiero Alberto CAPOTOSTI, Presidente  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAnnibale MARINI, Redattore  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuseppe DI PAOLA, Cancelliere  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 settembre 2005.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19-11-2003, n. 17 recante \"Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio\"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"29758","titoletto":"SENT. 355/05 A. 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PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - REQUISITI PER L\u0027ISCRIZIONE - PRECLUSIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PER I NON ISCRITTI - VIOLAZIONE DELLA RISERVA ALLO STATO A FISSARE I PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI “PROFESSIONI” - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA CONSEQUENZIALE DELLE RESTANTI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE IMPUGNATA (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 27).","testo":"Sono costituzionalmente illegittimi gli att. 2, commi 2 e 3, e 3, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, nella parte in cui fissano i requisiti per l\u0027iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell\u0027art. 1, e dispongono che l\u0027attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore. La materia delle professioni, infatti, appartiene alla competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente dall\u0027art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni – può trarsi il principio, affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l\u0027individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l\u0027istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l\u0027esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa, in quanto tale alla competenza regionale. Ai sensi dell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale.","numero_massima_precedente":"29758","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"19/11/2003","data_nir":"2003-11-19","numero":"17","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"19/11/2003","data_nir":"2003-11-19","numero":"17","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"19/11/2003","data_nir":"2003-11-19","numero":"17","articolo":"3","specificazione_articolo":"e, per conseguenza, intero testo","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"17580","autore":"Bindi E. - Mancini M.","titolo":"La Corte alla ricerca di una precisa delineazione dei confini della materia \"professioni\" (nota a margine delle sentenze n. 319, 355, 405 e 424 del 2005 della Corte costituzionale)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"0","numero_rivista":"0","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"17580_2005_355.pdf","nome_file_fisico":"319-355-405-424 -05 bindi, mancini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"17579","autore":"Poggi A.","titolo":"Disciplina \"necessariamente unitaria\" per le professioni: ma l\u0027interesse nazionale è davvero scomparso?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.forumcostituzionale.it","anno_rivista":"0","numero_rivista":"0","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"17579_2005_355.pdf","nome_file_fisico":"355 -05 poggi.mht","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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