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I., Presidente del Consiglio dei ministri, Consiglio superiore della magistratura e Ministero della giustizia, con ordinanza del 6 ottobre 2022, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eV\u003c/em\u003e\u003cem\u003eist\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di C. I., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 maggio 2023 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Calogero Ingrill\u0026#236; per C. I. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 ottobre 2022, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2022, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione \u0026#8211; questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonch\u0026#233; disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui dispone che \u0026#171;[i]l magistrato onorario \u0026#232; dispensato, anche d\u0026#8217;ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187;, in difformit\u0026#224; dal criterio stabilito dall\u0026#8217;art. 2, comma 10, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), che rinvia all\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e successive modificazioni, secondo cui l\u0026#8217;infermit\u0026#224; costituisce causa di dispensa solo quando impedisca \u0026#171;in modo definitivo\u0026#187; l\u0026#8217;esercizio delle funzioni, mentre la durata massima semestrale \u0026#232; prevista solo per gli \u0026#171;altri impedimenti\u0026#187;, e quindi per quelli diversi dall\u0026#8217;infermit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di essere stato investito nel giudizio principale dell\u0026#8217;impugnazione del decreto del Ministero della giustizia emesso il 3 marzo 2020, e della presupposta delibera del Consiglio superiore della magistratura, con cui il ricorrente, C. I., era stato dispensato dall\u0026#8217;incarico di vice procuratore onorario della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Lazio espone che il magistrato onorario assumeva di aver fruito, nello svolgimento del proprio incarico, di un periodo di assenza per malattia (con diagnosi di \u0026#171;dilatazione aneurismatica dell\u0026#8217;arteria media ds dell\u0026#8217;encefalo\u0026#187;) dal 19 settembre 2017 al 6 luglio 2018, senza risultare, tuttavia, \u0026#171;impedito in modo definitivo\u0026#187; all\u0026#8217;esercizio delle funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl 4 giugno 2018 il Procuratore della Repubblica di Trento aveva comunicato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 116 del 2017, che era stato superato il periodo di sei mesi di assenza per malattia, con proposta di dispensa dall\u0026#8217;incarico che il Procuratore generale presso la Corte d\u0026#8217;appello di Trento aveva inviato al competente consiglio giudiziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo 8 luglio C. I. aveva chiesto la revoca della proposta di dispensa e di poter riprendere immediatamente il servizio essendosi concluso il periodo di convalescenza dalla sofferta patologia, ma il consiglio giudiziario aveva fatto propria la proposta di dispensa del Procuratore generale e disposto la trasmissione degli atti al Consiglio superiore della magistratura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel corso del procedimento, espletata l\u0026#8217;audizione dell\u0026#8217;interessato, il consiglio giudiziario aveva confermato in data 20 giugno 2019 la precedente delibera, e il CSM aveva dispensato dall\u0026#8217;incarico C. I. Era seguito il pedissequo decreto del Ministro della giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Collegio rimettente riferisce di aver rigettato con sentenza non definitiva il secondo motivo di ricorso \u0026#8211; con cui la parte denunciava violazione, falsa ed errata applicazione di legge, per mancata trasmissione del testo definitivo della legge delegata dal Consiglio dei ministri al Presidente della Repubblica nel termine previsto dall\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), oltre che per inosservanza di oneri di comunicazione propri del procedimento amministrativo e mancati adempimenti endo-procedimentali \u0026#8211; e costruisce sul primo motivo di ricorso il sollevato dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma delegata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Espone il TAR Lazio che con la prima censura il ricorrente aveva denunciato eccesso di potere da sviamento, straripamento e travisamento dei fatti, nel rilievo che la delibera con cui era stata disposta la dispensa del magistrato onorario era viziata, in quanto adottata in applicazione dell\u0026#8217;art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017, a sua volta emanato \u0026#171;in violazione dell\u0026#8217;art. 76 della Costituzione per eccesso di delega con riferimento alla legge 28 aprile 2016, n. 57\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in adesione al dubbio sollevato dal ricorrente, che la legge n. 57 del 2016, nel dettare i criteri direttivi della delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria, aveva previsto che, nell\u0026#8217;esercizio della stessa, si provvedesse a disciplinare i casi di decadenza dall\u0026#8217;incarico, revoca e dispensa dal servizio, nel senso di applicare il regime di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 374 del 1991, e successive modificazioni, secondo cui \u0026#171;[i]l giudice di pace \u0026#232; dispensato, su sua domanda o d\u0026#8217;ufficio, per infermit\u0026#224; che impedisce in modo definitivo l\u0026#8217;esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore delegato, invece, in contrasto con la richiamata previsione, ha stabilito, con la disposizione censurata, che \u0026#171;[i]l magistrato onorario \u0026#232; dispensato, anche d\u0026#8217;ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187;, senza distinguere tra infermit\u0026#224; e altri impedimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, sulla base del tenore letterale della disposizione, il gravame dovrebbe essere rigettato essendosi prolungata l\u0026#8217;assenza del ricorrente dal servizio oltre il semestre, mentre dall\u0026#8217;accertamento della illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione scrutinata per eccesso di delega deriverebbe l\u0026#8217;esito favorevole del gravame, con l\u0026#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la legge di delega n. 57 del 2016 \u0026#8211; dopo aver disposto, al comma 1 dell\u0026#8217;art. 1 (rubricato \u0026#171;Contenuto della delega\u0026#187;), che \u0026#171;[i]l Governo \u0026#232; delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con l\u0026#8217;osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all\u0026#8217;articolo 2, uno o pi\u0026#249; decreti legislativi diretti a: [\u0026#8230;] \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) regolamentare i casi di decadenza dall\u0026#8217;incarico, revoca e dispensa dal servizio\u0026#187;, al comma 10, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) del successivo art. 2 (Principi e criteri direttivi) \u0026#8211; nel fissare i principi e i criteri direttivi cui il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, stabilisce che \u0026#171;a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall\u0026#8217;articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni\u0026#187;, disposizione che, a sua volta, al comma 2, recita, come precisato: \u0026#171;[i]l giudice di pace \u0026#232; dispensato, su sua domanda o d\u0026#8217;ufficio, per infermit\u0026#224; che impedisce in modo definitivo l\u0026#8217;esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nel raffronto tra il tenore letterale delle due disposizioni, apprezza pertanto l\u0026#8217;esistenza di un contrasto tra il criterio di delega e l\u0026#8217;applicazione di esso nel decreto delegato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEspone il rimettente che la legge n. 57 del 2016 definisce con precisione il contenuto del potere legislativo delegato attraverso il \u0026#171;rinvio automatico e globale\u0026#187; all\u0026#8217;art. 9 della legge n. 374 del 1991, vincolando, in tal modo, l\u0026#8217;esercizio della delega alla previsione dell\u0026#8217;applicazione a tutti i magistrati onorari di tale disciplina, secondo la quale l\u0026#8217;infermit\u0026#224; \u0026#232; causa di dispensa in quanto impedisca \u0026#171;in modo definitivo\u0026#187; l\u0026#8217;esercizio delle funzioni, mentre la durata massima semestrale \u0026#232; stabilita solo per gli \u0026#171;altri impedimenti\u0026#187;, diversi dall\u0026#8217;infermit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl decreto delegato ha invece previsto la dispensa per qualsiasi impedimento che si protragga oltre sei mesi, senza riportare la pi\u0026#249; favorevole regolamentazione prevista dalla legge n. 374 del 1991 per le infermit\u0026#224; e senza effettuare alcuna distinzione tra i vari tipi di impedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La delega sarebbe stata quindi esercitata in termini diversi da quelli stabiliti, incidendo sul migliore trattamento previsto nella legge n. 57 del 2016 per la malattia, senza che il Governo nella relazione illustrativa di presentazione del decreto legislativo al Parlamento e al CSM \u0026#8211; nell\u0026#8217;affermare che la disposizione sulla dispensa per malattia mutuava la disciplina prevista dall\u0026#8217;art. 9 della legge n. 374 del 1991 per i giudici di pace \u0026#8211; avesse offerto chiarimento alcuno in ordine alla diversa opzione adottata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto depositato il 28 novembre 2022, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la questione inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, per la difesa erariale la questione \u0026#232; motivata in modo generico e comunque insufficiente in riferimento al parametro violato ed all\u0026#8217;evocato \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enon avrebbe spiegato, in modo chiaro e preciso, quali siano le ragioni del contrasto con l\u0026#8217;art. 76 Cost. e quali le invocate modifiche della norma oggetto di dubbio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; La questione sarebbe inoltre priva di rilevanza, non essendo corretta l\u0026#8217;interpretazione fornita dal rimettente del criterio della legge delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;interveniente, l\u0026#8217;art. 9 della legge n. 374 del 1991 andrebbe inteso, infatti, \u0026#171;nel senso che il termine di sei mesi (c.d. periodo di comporto) [sia] elemento costitutivo della fattispecie della dispensa solo nell\u0026#8217;ipotesi in cui non vi sia una infermit\u0026#224; che impedisca in via definitiva l\u0026#8217;esercizio delle funzioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, se la definitivit\u0026#224; dell\u0026#8217;impedimento, quanto al profilo medico-sanitario, rende inutile l\u0026#8217;attesa del termine di sei mesi ai fini della dispensabilit\u0026#224; di colui che risulti inabile al servizio, per ogni altro impedimento tendenzialmente non definitivo, compresa l\u0026#8217;infermit\u0026#224;, invece, il legislatore richiederebbe che l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di prestare servizio si protragga per oltre sei mesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl pronome \u0026#171;altri\u0026#187; utilizzato nell\u0026#8217;ordito della norma in connessione agli impedimenti sarebbe indicativo di una diversit\u0026#224; rispetto al criterio della definitivit\u0026#224; dell\u0026#8217;impedimento e non rispetto alla sua natura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La questione sarebbe comunque non fondata, rappresentando la norma oggetto di dubbio una pi\u0026#249; favorevole disciplina, diretta a fissare per tutti i tipi di impedimento, e quindi anche in caso di infermit\u0026#224; definitiva, il termine semestrale prima non previsto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con atto depositato il 10 novembre 2022, si \u0026#232; costituito, in proprio, C. I. che, dedotte l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; e la fondatezza della questione, ha concluso per la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., dell\u0026#8217;art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017 per contrasto con il criterio di delega stabilito dall\u0026#8217;art. 2, comma 10, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 57 del 2016, l\u0026#224; dove rinvia all\u0026#8217;art. 9 della legge n. 374 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, deduce la parte che la normativa censurata \u0026#232; stata applicata al ricorrente \u0026#8211; magistrato onorario dispensato dal servizio in seguito ad un\u0026#8217;assenza superiore a sei mesi \u0026#8211; come previsto dal decreto delegato, in via generale e per ogni impedimento, senza alcuna indagine sul carattere definitivo, o meno, dell\u0026#8217;incidenza della patologia riscontrata sull\u0026#8217;esercizio delle funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl criterio fissato nella legge delega avrebbe invece comportato un trattamento di maggior favore della fattispecie, in quanto la dispensa avrebbe dovuto essere adottata solo ove l\u0026#8217;infermit\u0026#224; fosse stata impeditiva, in modo definitivo, dell\u0026#8217;esercizio delle funzioni, presupposto, in concreto, non esistente e, comunque, in nessun modo accertato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, espone ancora la parte che la legge delega avrebbe individuato in modo preciso il contenuto del potere legislativo delegato attraverso il rinvio automatico, e per intero, all\u0026#8217;art. 9 della legge n. 374 del 1991, ed avrebbe vincolato, in tal modo, l\u0026#8217;esercizio della delega alla previsione dell\u0026#8217;applicazione di tale disciplina per tutti i magistrati onorari, stabilendo che l\u0026#8217;infermit\u0026#224; \u0026#232; causa di dispensa ove impedisca \u0026#171;in modo definitivo\u0026#187; l\u0026#8217;esercizio delle funzioni, mentre la durata massima semestrale \u0026#232; stabilita solo per gli \u0026#171;altri impedimenti\u0026#187; diversi dall\u0026#8217;infermit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene richiamato l\u0026#8217;indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale la discrezionalit\u0026#224; del Governo in attuazione della delega \u0026#232;, in via progressiva, ristretta in ragione di una maggiore puntualizzazione, analiticit\u0026#224; e dettaglio dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega, e si menzionano diverse sentenze (n. 84 del 2017, n. 153 e n. 132 del 2014, n. 184 del 2013, n. 272 del 2012, n. 293 del 2010, n. 98 del 2008, n. 340 e n. 54 del 2007, n. 163 e n. 126 del 2000, n. 259 e n. 69 del 1991, n. 224 del 1990, n. 178 del 1984 e n. 226 del 1976) e ordinanze (n. 213 del 2005 e n. 490 del 2000) confermative dell\u0026#8217;orientamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi di specie avrebbe potuto leggersi \u0026#171;quasi un caso limite\u0026#187; in cui il \u0026#171;legislatore-Parlamento\u0026#187;, con l\u0026#8217;art. 9 della legge n. 374 del 1991 nel testo risultante dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell\u0026#8217;articolo 593 del codice di procedura penale), aveva fissato, in modo preciso ed esauriente, il principio e criterio direttivo in presenza di malattia, con determinazione \u003cem\u003eper relationem\u003c/em\u003e (sono menzionate le sentenze n. 87 del 1989, n. 156 del 1987 e n. 72 del 1957), nell\u0026#8217;intento di garantire \u0026#171;un obiettivo minimo di tutela\u0026#187; della salute di colui che si trovi a prestare, con carattere continuativo anche se non stabile, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; onoraria inserita nell\u0026#8217;esercizio di funzioni pubbliche giurisdizionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore della delega, attraverso il rinvio alla norma preesistente, avrebbe voluto delimitare l\u0026#8217;ipotesi della \u0026#171;dispensa per \u0026#8220;malattia\u0026#8221;\u0026#187; al solo caso di impedimento per patologia non reversibile, come pure confermato dal sintagma \u0026#171;o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187; contenuto nell\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 374 del 1991 al quale non pu\u0026#242; che riconoscersi, nel significato suo proprio, secondo la parte costituita, la volont\u0026#224; del legislatore di evocare un impedimento \u0026#171;differente o diverso\u0026#187; dalla malattia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE, d\u0026#8217;altro canto, la differenziazione di due ipotesi di malattia, l\u0026#8217;una da impedimento con effetti permanenti e definitivi, l\u0026#8217;altra di durata ultrasemestrale, avrebbe finito per rendere superflua la previsione della prima, che sarebbe comunque confluita nella seconda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;espresso riferimento ad una norma chiara e precisa escluderebbe, ad avviso della parte, quelle esigenze di particolare riempimento che abilitano il Governo, nel silenzio serbato dal legislatore delegante, all\u0026#8217;esercizio di una maggiore discrezionalit\u0026#224; in attuazione della delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; A prescindere, poi, dal contrasto con la legge di delega, la concreta applicazione che della disposizione censurata \u0026#232; stata operata negli atti impugnati sarebbe manifestamente illogica e irragionevole, in quanto la natura definitiva dell\u0026#8217;impedimento per malattia richiede, fino alla stabilizzazione delle condizioni di salute, il decorso di un periodo di cura ed osservazione che travalica, nella maggior parte dei casi, il periodo di sei mesi previsto in modo arbitrario dal legislatore delegato per ogni ipotesi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il TAR Lazio, sezione prima, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui dispone che \u0026#171;[i]l magistrato onorario \u0026#232; dispensato, anche d\u0026#8217;ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187;, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, con la disciplina censurata il legislatore delegato avrebbe violato i principi e criteri direttivi dettati dal legislatore delegante che, all\u0026#8217;art. 2, comma 10, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 57 del 2016, aveva previsto che il Governo, nell\u0026#8217;esercizio della delega, provvedesse a regolamentare i casi di decadenza dall\u0026#8217;incarico, revoca e dispensa dal servizio (ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma, 1 lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e, della citata legge n. 57 del 2016), stabilendo che a tutti i magistrati onorari si applicasse il regime di cui all\u0026#8217;art. 9 della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, e successive modificazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione, espressamente richiamata nella legge di delega n. 57 del 2016, prevede, al comma 2, che: \u0026#171;[i]l giudice di pace \u0026#232; dispensato, su sua domanda o d\u0026#8217;ufficio, per infermit\u0026#224; che impedisce in modo definitivo l\u0026#8217;esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal differente tenore testuale delle due disposizioni a confronto il rimettente deduce che il Governo avrebbe esercitato la delega in modo costituzionalmente illegittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOsserva al riguardo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che nel decreto delegato \u0026#232; venuta meno, in spregio al criterio posto dalla legge di delega, la distinzione tra la disciplina dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; \u0026#8211; che, secondo l\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 374 del 1991, come sostituito dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, della legge n. 468 del 1999, comporta la dispensa dal servizio solo in quanto impeditiva, in modo definitivo, dell\u0026#8217;esercizio delle funzioni del magistrato onorario \u0026#8211; e gli altri impedimenti, di diversa natura, rispetto ai quali la dispensa \u0026#232; destinata ad operare solo in caso di durata ultrasemestrale degli stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare va esaminata l\u0026#8217;eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inammissibilit\u0026#224; della questione dedotta, per prospettata genericit\u0026#224; e insufficienza della motivazione in riferimento al parametro violato e all\u0026#8217;invocato \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza di rimessione il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eprovvede a richiamare la disposizione delegata (l\u0026#8217;art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017) e quella di delega (art. 2, comma 10, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge n. 57 del 2016) di cui coglie nel rinvio all\u0026#8217;art. 9 della legge n. 374 del 1991 il criterio applicativo per poi costruire \u0026#8211; sul disallineamento letterale delle due previsioni \u0026#8211; con chiarezza nelle premesse logiche e nelle relative ricadute applicative, il sospetto di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione delegata \u0026#8211; sostiene il rimettente, cos\u0026#236; precisando il suo pensiero e fugando ogni dubbio di inadeguatezza della motivazione sulla ritenuta non manifesta infondatezza della questione \u0026#8211; viola il parametro di cui all\u0026#8217;art. 76 Cost. perch\u0026#233;, di contro al principio e criterio fissato nella legge di delega, prevede una sola indistinta causa di dispensa del magistrato onorario \u0026#8211; l\u0026#8217;assenza dal servizio per oltre un semestre \u0026#8211;, obliterando quella parte della norma di delega che, nel richiamarlo espressamente, sottrae invece l\u0026#8217;impedimento di salute alla disciplina dell\u0026#8217;ultrasemestralit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Venendo al merito, la questione \u0026#232; fondata, nei sensi di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Si rende necessaria una sia pur sintetica ricognizione delle coordinate  delineate dalla giurisprudenza costituzionale sulla delega legislativa in relazione al suo concreto esercizio da parte del Governo ove, come nella ipotesi in esame, si denunci la violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., nella dedotta non conformit\u0026#224; della disposizione delegata alla volont\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha costantemente affermato che la verifica di conformit\u0026#224; della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall\u0026#8217;altra, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sintesi, per definire il contenuto di questa, si deve tenere conto del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono la legge delega, i relativi principi e criteri direttivi e le finalit\u0026#224; che la ispirano, che rappresentano non solo la base e il limite delle norme delegate, ma anche gli strumenti di interpretazione della loro portata (tra le tante, sentenze n. 133 del 2021, n. 84 del 2017, n. 250 del 2016, n. 194 del 2015 e n. 153 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge delega \u0026#232; dunque fondamento e limite del potere legislativo delegato; essa, se, da una parte, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque non idonee ad indirizzarne l\u0026#8217;attivit\u0026#224;, dall\u0026#8217;altra, \u0026#171;pu\u0026#242; essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalit\u0026#224;, e un corrispondente spazio entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attivit\u0026#224; di \u0026#8220;riempimento\u0026#8221; normativo, la quale \u0026#232; pur sempre esercizio delegato di una funzione \u0026#8220;legislativa\u0026#8221;\u0026#187; essendo il legislatore delegato chiamato \u0026#171;a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2017, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Se la delega legislativa non esclude in capo al legislatore delegato ogni discrezionalit\u0026#224;, tuttavia la maggiore o minore ampiezza di quest\u0026#8217;ultima va apprezzata e ritenuta \u0026#171;in relazione al grado di specificit\u0026#224; dei criteri fissati nella legge delega\u0026#187;, nel  rilievo che \u0026#171;per valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] margini di discrezionalit\u0026#224; occorre individuare la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della delega per verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente\u0026#187; (sentenza n. 153 del 2014 e, nello stesso senso, tra le altre, sentenze n. 175 del 2022, n. 231 e n. 174 del 2021, n. 184 del 2013, n. 272 del 2012, n. 230 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, venendo al caso in esame, si rileva che la legge n. 57 del 2016, dopo aver disposto, al comma 1 dell\u0026#8217;art. 1 (rubricato \u0026#171;Contenuto della delega\u0026#187;), che \u0026#171;[i]l Governo \u0026#232; delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con l\u0026#8217;osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all\u0026#8217;articolo 2, uno o pi\u0026#249; decreti legislativi diretti a [per quanto rileva]: \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) regolamentare i casi di decadenza dall\u0026#8217;incarico, revoca e dispensa dal servizio\u0026#187;, al comma 10, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del successivo art. 2 (rubricato \u0026#171;Principi e criteri direttivi\u0026#187;), nel fissare i principi ed i criteri direttivi cui il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, stabilisce che \u0026#171;a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall\u0026#8217;articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetto art. 9, come sostituito dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, della legge n. 468 del 1999, al comma 2, prevede che \u0026#171;[i]l giudice di pace \u0026#232; dispensato, su sua domanda o d\u0026#8217;ufficio, per infermit\u0026#224; che impedisce in modo definitivo l\u0026#8217;esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il riportato sistema di richiami viene definita una trama normativa, inequivoca, in cui la disposizione della legge di delega concorre a formare il parametro violato e l\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 374 del 1991 \u0026#8211; norma compiuta, integrativa non pi\u0026#249;, e non solo, di un principio o criterio direttivo, ma di una vera e propria \u003cem\u003eregula iuris\u003c/em\u003e \u0026#8211; nella sua portata vale a ridurre, in modo corrispondente, i margini di discrezionalit\u0026#224; ed il cosiddetto potere di riempimento del legislatore delegato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 21, comma 2, del d.lgs. delegato n. 116 del 2017, l\u0026#224; dove stabilisce che \u0026#171;[i]l magistrato onorario \u0026#232; dispensato, anche d\u0026#8217;ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187; elimina uno dei sintagmi integrativi dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 374 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl raffronto tra le due disposizioni evidenzia inequivocamente come l\u0026#8217;infermit\u0026#224; quale causa di impedimento venga ignorata nella previsione delegata, che convoglia nell\u0026#8217;unica indistinta categoria dell\u0026#8217;impedimento ultrasemestrale ogni regolamentazione della dispensa dal servizio del magistrato onorario, discostandosi, in tal modo, dalla stessa disposizione delegante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; N\u0026#233; l\u0026#8217;indicata struttura dell\u0026#8217;art. 21 citato ed i suoi rapporti con la legge di delega ed il parametro normativo interposto consentono una interpretazione conservativa che della norma oggetto di dubbio preservi la portata, in quanto espressiva di una discrezionalit\u0026#224; guidata, nel suo esercizio, dai principi e criteri della legge di delega, quale mera ragionevole espansione di un contenuto, nel resto mantenuto nel suo fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; La legge di delega e quella delegata delineano infatti disposizioni completamente differenti, sostenute da distinte \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e, ove si consideri che il frammento del disposto venuto meno nella norma delegata \u0026#232; espressivo di una diversa causa di dispensa meritevole, nella sua autonomia, di mantenere menzione anche nella stessa norma delegata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riferimento all\u0026#8217;infermit\u0026#224; che impedisce in modo definitivo l\u0026#8217;esercizio delle funzioni vale, infatti, a dare contenuto ad una distinta categoria, il cui richiamo si pone in funzione di limite allo sviluppo dell\u0026#8217;ulteriore attivit\u0026#224; legislativa del Governo e quale termine diretto a vincolare il legislatore delegato. La sua eliminazione nella previsione delegata espunge cos\u0026#236; uno dei contenuti precettivi della disposizione di delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma delegata non diviene in tal modo espressiva di una mera sintesi semplificativa del sistema rendendo pi\u0026#249; agevole l\u0026#8217;applicazione della dispensa dal servizio nell\u0026#8217;adottata unica prospettiva della durata ultrasemestrale dell\u0026#8217;assenza del magistrato onorario, e non realizza una pi\u0026#249; agevole interpretazione della norma delegante di cui provveda ad eliminare contraddizioni e contenuti oscuri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; Che la legge delegata non sia di mero completamento di quella di delega, nell\u0026#8217;esercizio della ragionevole discrezionalit\u0026#224; rispettosa dei principi della seconda, \u0026#232; evidenza che riceve conferma nell\u0026#8217;art. 33 (rubricato \u0026#171;Abrogazioni\u0026#187;) del d.lgs. n. 116 del 2017 che, al comma 1, dispone che: \u0026#171;[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: [\u0026#8230;] \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) gli articoli [\u0026#8230;] 9 [\u0026#8230;] della legge 21 novembre 1991, n. 374\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; pu\u0026#242; ritenersi che, attraverso la operata abrogazione, si sia inteso semplicemente soddisfare un\u0026#8217;esigenza di maggiore fluidit\u0026#224; e funzionalit\u0026#224; del meccanismo applicativo. La disposizione integrativa del parametro violato cade, invero, qui, per mano del legislatore delegato, il cui potere viene in conseguenza esercitato nella materia della dispensa della magistratura onoraria non pi\u0026#249; entro i confini della legge n. 57 del 2016, ma al di fuori di essa, rivelando della previsione delegata la novit\u0026#224;, per intervenuto suo svincolo dalla regola della legge di delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost. \u0026#232;, pertanto, fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Va, qui, ulteriormente precisato che il criterio direttivo di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 10, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della stessa legge n. 57 del 2016 reca, come gi\u0026#224; chiarito, una vera e propria \u003cem\u003eregula iuris\u003c/em\u003e, compiuta nei suoi contenuti e portatrice di una diretta e stringente disciplina della fattispecie di cui si tratta, che non lascia margini a scelte discrezionali del legislatore delegato, una volta esercitata la delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; necessario dunque ripristinare, con la presente pronuncia, la regola dettata dalla legge di delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Deve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui prevede, al primo periodo, che \u0026#171;[i]l magistrato onorario \u0026#232; dispensato, anche d\u0026#8217;ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187; anzich\u0026#233; \u0026#171;[i]l magistrato onorario \u0026#232; dispensato, anche d\u0026#8217;ufficio, per infermit\u0026#224; che impedisce in modo definitivo l\u0026#8217;esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonch\u0026#233; disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui prevede, al primo periodo, che \u0026#171;[i]l magistrato onorario \u0026#232; dispensato, anche d\u0026#8217;ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187; anzich\u0026#233; \u0026#171;[i]l magistrato onorario \u0026#232; dispensato, anche d\u0026#8217;ufficio, per infermit\u0026#224; che impedisce in modo definitivo l\u0026#8217;esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ordinamento giudiziario - Giudice onorario - Dispensa - Presupposti - Previsione che il magistrato onorario \u0026#232; dispensato, anche d\u0027ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi - Denunciata omessa distinzione tra infermit\u0026#224; e altri impedimenti - Conseguente inclusione, tra i casi di impedimento, anche dell\u0027infermit\u0026#224; ultrasemestrale che non impedisca in modo definitivo l\u0027esercizio delle funzioni.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45764","titoletto":"Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Caratteri della delega - Limiti variabili alla discrezionalità del legislatore delegato (nel caso di specie: illegittimità costituzionale  in parte qua  della disposizione delegata che disciplina la dispensa dal servizio per i giudici onorari in violazione dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione). (Classif. 077004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. Per definire il contenuto di quest’ultima, si deve tenere conto del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono la legge delega, i relativi principi e i criteri direttivi e delle finalità che la ispirano, che rappresentano non solo la base e il limite delle norme delegate, ma anche gli strumenti di interpretazione della loro portata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 133/2021 –mass. 43963; S. 84/2017 – mass. 41188; S. 250/2016 – mass. 39181; S. 194/2015; S. 153/2014; S. 272/2012;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 230/2010\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSe, da un lato, la legge delega non deve contenere enunciazioni troppo generali, o comunque non idonee ad indirizzare l’attività del legislatore delegato, dall’altro, può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità e un corrispondente spazio entro il quale quest’ultimo possa agevolmente svolgere la propria attività di riempimento normativo; tale attività, infatti, è pur sempre esercizio (delegato) di una funzione legislativa, essendo il Governo chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 104/2017 – mass. 41156\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSe la delega legislativa non esclude in capo al legislatore delegato ogni discrezionalità, tuttavia la maggiore o minore ampiezza di quest’ultima va apprezzata in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega, nel rilievo che per valutare se il legislatore abbia ecceduto i margini di discrezionalità occorre individuare la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella delega per verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S\u003c/em\u003e.\u003cem\u003e 175/2022 – mass. 45026; S. 231/2021 – mass. 44276; S. 174/2021 – mass. 44204; S. 153/2014; S. 184/2013; S. 272/2012; S. 230/2010\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017 nella parte in cui prevede, al primo periodo, che il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi anziché «per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi». La disposizione censurata dal TAR Lazio, sez. prima, si discosta dalla disposizione delegante in quanto la legge n. 57 del 2016, nel fissare i principi ed i criteri direttivi, aveva stabilito che si applicasse l’art. 9 della legge n. 374 del 1991, che prevede la disciplina della dispensa dei giudici di pace, con la formula sopra riportata. Detto criterio direttivo reca una vera e propria \u003cem\u003eregula iuris\u003c/em\u003e, compiuta nei suoi contenuti e portatrice di una stringente disciplina della fattispecie, che non lascia margini a scelte discrezionali del legislatore delegato. La previsione censurata, invece, elimina uno dei sintagmi integrativi del richiamato art. 9, ignorando l’infermità quale causa di impedimento e convogliando nell’indistinta categoria dell’impedimento ultrasemestrale ogni regolamentazione della dispensa dal servizio del magistrato onorario. Né può addivenirsi a una interpretazione conservativa della disposizione delegata – in quanto mera ragionevole espansione di un contenuto, nel resto mantenuto nel suo fondamento – dal momento che essa delinea una disposizione completamente differente da quella delle legga di delega, anche sostenuta da una distinta \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e. Che la legge delegata non sia di mero completamento di quella di delega – e che, pertanto, il potere delegato sia stato esercitato al di fuori della legge di delega – è confermato, infine, dall’abrogazione dello stesso art. 9 della legge n. 374 del 1991 disposta dall’art. 33 del medesimo d.lgs. n. 116 del 2017).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"13/07/2017","data_nir":"2017-07-13","numero":"116","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art21"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/04/2016","numero":"57","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45218","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 166/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"289","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43017","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 166/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2320","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43470","autore":"Rescigno G.U.","titolo":"Questioni curiose in tema di legge di delegazione e relativo decreto legislativo alla luce della sentenza n. 166/2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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